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This document details Italian legal procedures for employment disputes. It covers aspects of the special procedures, specific rules for competences and possible differences from general procedures.

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entro i 10 gg successivi. Il terzo si deve poi costituire con le stesse modalità prescritte per il convenuto. All’udienza il giudice deve accertare che sussistano i presupposti per il rito sommario, per cui se la causa deve essere decisa dal giudice di pace o dal tribunale in composizione mo...

entro i 10 gg successivi. Il terzo si deve poi costituire con le stesse modalità prescritte per il convenuto. All’udienza il giudice deve accertare che sussistano i presupposti per il rito sommario, per cui se la causa deve essere decisa dal giudice di pace o dal tribunale in composizione monocratica, dichiara la domanda inammissibile con ordinanza non impugnabile. Il giudice verifica altresì che la causa non necessiti un’istruttoria non sommaria, ossia se la causa si presti ad essere trattata ed istruita con il rito sommario. In caso di esito negativo, con ordinanza non impugnabile il giudice dispone che il processo prosegua con il rito ordinario. Se invece l’esito è positivo, il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno all'istruzione e provvede all'accoglimento o rigetto delle domande. Potrebbe anche essere che all’udienza di comparizione la causa venga già definita in rito a seguito di un’eccezione sollevata dal convenuto o rilevata dal giudice (es. incompetenza). Il procedimento si chiude con un'ordinanza, che è equiparata ad una sentenza definitiva. L’ordinanza: 1. provvede sulle spese del processo 2. è provvisoriamente esecutiva 3. costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e per la trascrizione mobiliare 4. è idonea a formare giudicato, se non impugnata o se sono già stati esperiti tutti i mezzi ordinari di impugnazione Sebbene la forma della decisione sia quella dell’ordinanza, essa è pur sempre suscettibile di essere impugnata con l’appello e con le altre forme di impugnazione previste per la sentenza di primo grado, anche se con qualche differenza: - il termine breve è di 30 gg e decorre dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento - sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti che il collegio ritenga indispensabili per la decisione (oltre comunque a quelli che la parte dimostri di non aver potuto proporre in primo grado per causa a lei non imputabile). IL PROCESSO DEL LAVORO Caratteri generali Le controversie di lavoro sono trattate con un rito speciale, ma pur sempre a cognizione piena. Si tratta di un rito alternativo, qualora vi ricorrano i presupposti, e per certi aspetti differente rispetto a quello ordinario. La competenza è individuata per materia, con particolari regole di competenza territoriali. Introdotto nel 1973, in una stagione normativa in cui vi è stata una particolare attenzione verso la tutela dei lavoratori. Le forme di tutela sono state modellate per rispondere ad un'esigenza di tutela rapida e nei confronti della parte debole: il lavoratore. Caratteristiche e differenze rispetto al processo ordinario: 1. regole di competenza speciali e inderogabili, il giudice del lavoro è il tribunale in composizione monocratica, in cui è istituita una sezione Lavoro2. 2. introdotto con ricorso ⟶ non c’è citazione, l’instaurazione del contraddittorio si realizza in un momento successivo che presuppone la fissazione dell’udienza da parte del giudice. 3. concentrazione e oralità ⟶ la concentrazione consiste nella riduzione al massimo delle udienze, tanto che il modello teorico dovrebbe essere quello di un'unica udienza o al massimo di poche udienze molto ravvicinate3. All’udienza di comparizione si dovrebbe procedere direttamente all'assunzione delle prove (se necessario) per poi procedere alla discussione della causa ed alla decisione. (nella prassi accade raramente che si giunga ad una decisione immediata). Il processo è improntato sull’oralità, in cui gli scritti difensivi dovrebbero, almeno in teoria, trovare spazio solo in via eccezionale. Il principio dell'oralità si traduce anche nella fase di decisione, che dovrebbe svolgersi con una discussione delle parti. 4. sistema di preclusioni rigoroso ⟶ le preclusioni sono anticipate già agli atti introduttivi e vi sono poche ipotesi per integrare le posizioni delle parti tramite nuove allegazioni, richieste istruttorie o produzione di documenti. Questo è funzionale per giungere all’udienza con la materia del contendere già definita. 5. poteri istruttori d’ufficio ⟶ può ammettere d’ufficio qualunque mezzo di prova, anche quelli riservati alle parti ed in certi casi anche al di fuori dai limiti di ammissibilità del cpc. Questi poteri dovrebbero fare da contraltare e temperare il sistema delle preclusioni molto rigido. 6. discussione orale e decisione in udienza ⟶ la decisione deve essere pronunciata sempre e immediatamente all’udienza dopo la discussione orale. Il giudice in udienza dà lettura del dispositivo della sentenza e la motivazione. Eventualmente, se il giudice differisce la stesura della motivazione, entro un certo termine deve depositarla. In questo senso la sentenza si sdoppia. Si vuole che il dispositivo ci sia immediatamente per assicurare l’immediato collegamento tra discussione e decisione, e dall’altro lato perché il dispositivo costituisce già titolo esecutivo, e quindi il lavoratore non deve attendere il deposito della sentenza per l’esecuzione forzata. Ambito di applicazione art 409 cpc ⟶ indica i presupposti per materia per l’applicabilità del rito speciale. Il processo del lavoro si applica ai: 1. rapporti di lavoro privato subordinato (anche se estranei all’esercizio d’impresa, es. lavoro domestico) ⟶ il lavoratore collabora nell’impresa prestando attività manuale o intellettuale a fronte di un compenso. 2. contratti agrari, rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, affitto a coltivatore diretto, sempre che non sussista la competenza per le sezioni specializzate agrarie. 2 Prima della riforma del ‘99 che ha istituito il giudice unico di primo grado era il pretore il giudice del lavoro. 3 le udienze di mero rinvio sono esplicitamente vietate 3. rapporti di lavoro parasubordinato ⟶ si tratta di rapporti che se anche non vi è una vera e propria subordinazione, sono connotati per una forte dipendenza economica. Si tratta dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che consistono in una prestazione d’opera personale e continuativa (Co. co. co. = contratto di collaborazione coordinata e continuativa)4. 4. lavoro pubblico: - rapporti di lavoro di enti pubblici economici - rapporti di lavoro di enti pubblici non economici ed altri rapporti di lavoro pubblico, a meno che tali controversie non siano devolute ad un altro giudice dalla legge Altre materia in cui si applica il rito del lavoro, ma con degli adattamenti: - controversie previdenziali (art 442 cpc) - locazione e comodato di immobili, affitto di aziende (art 447-bis) - materie previste dal d.lgs 2500/2011 (cd. semplificazione riti) 1. opposizione a sanzioni amministrative 2. opposizione in materia di violazioni del codice della strada 3. controversie in materia di protezione dei dati personali La competenza La competenza verticale per materia ed indipendentemente dal valore è assegnata al tribunale in composizione monocratica, sezione lavoro. Per quanto riguarda la competenza territoriale ci sono fori concorrenti, che sono rimessi alla libera scelta del ricorrente. E’ competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione: - è sorto il rapporto - si trova l'azienda (che non sempre è il luogo in cui si svolge il lavoro) - si trova una dipendenza dell'azienda alla quale il lavoratore è addetto o presso la quale lavorava E’ stata prevista anche una regola che valorizza la ultrattività per 6 mesi in caso di cessazione del lavoro o trasferimento ⟶ la competenza permane dopo il trasferimento dell’aziendo o dopo la sua cessazione, ma la domanda deve essere proposta entro 6 mesi. In generale quindi i tre criteri per individuare il giudice territorialmente competente sono quindi il luogo dov’è nato il rapporto o dov’è stabilita l’azienda o una sua dipendenza. Vi sono però delle eccezioni, ossia: - per i rapporti di agenzia è competente il giudice del luogo in cui si trova il domicilio dell’agente, rappresentante di commercio o titolare. - per le controversie relative al pubblico impiego, la competenza spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è o era addetto5 4 per i rapporti di agenzia commerciale se l’agenzia è organizzata in forma societaria non si utilizza il rito del lavoro (il contratto di agenzia non è un rapporto di lavoro ma commerciale, il cui oggetto è la raccolta di ordini per l'imprenditore) 5 NON si applica il foro erariale, il criterio della sede non può subire deroghe In via residuale, in caso in cui i criteri esaminati non siano applicabili, si applica il foro generale dell’art 18 cpc. Tutti i criteri sono ingerogaili ⟶ i patti che deroghino la competenza sono nulli. Il regime dell’incompetenza Le regole speciali dell’art 428 cpc oggi coincidono con quelle dell’art 38 cpc. L’eccezione di incompetenza deve essere formulata con la memoria difensiva, a pena di decadenza, che deve essere depositata entro il termine di costituzione del convenuto. ⟶ è l’unico momento in cui il convenuto può eccepire l'incompetenza del giudice adito, altrimenti potrà farlo il giudice d’ufficio ma non oltre l’udienza ex 420, ossia entro la prima udienza.6 Se il giudice accerta la sua incompetenza, rimette la causa al giudice competente e fissa un termine perentorio non superiore a 30 gg per la riassunzione. Il provvedimento è impugnabile con il regolamento di competenza. Fase introduttiva Art 410 cpc: tentativo di conciliazione E’ stata prevista la possibilità per il ricorrente, prima di rivolgersi al giudice, di adire un tentativo preventivo di conciliazione. In passato questo strumento era stato reso obbligatorio e condizione di procedibilità della domanda, ma ha avuto scarsi risultati deflattivi per cui oggi è attivabile su base facoltativa. Il tentativo di conciliazione si svolge dinanzi ad una commissione di conciliazione, davanti alla quale il ricorrente, normalmente lavoratore, può farsi assistere dalle associazioni sindacali. Possono essere previste anche procedure da parte del CCNL. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali della pretesa: - nome, cognome, residenza dell’istante e del convenuto - luogo dov’è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o una sua dipendenza - esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa La richiesta interrompe la prescrizione e sospende ogni termine di decadenza. La controparte può scegliere se aderire o meno7. In caso di adesione, deve depositare presso la commissione una memoria difensiva contenente difese ed eventuali eccezioni e domande riconvenzionali. Viene quindi fissata la comparizione delle parti, e se vi è conciliazione il verbale ha efficacia esecutiva per decreto del giudice. In caso di mancata conciliazione il verbale deve essere allegato alla domanda giudiziale. Esso deve contenere la proposta conciliativa e la posizione delle parti, in modo che il giudice ne possa tener conto ai fini della ripartizione delle spese. 6 può comunque essere eccepita l’incompetenza per la prima volta in appello, anche dal convenuto rimasto contumace 7 se la controparte non accetta ciascuna parte è libera di adire l’autorità giudiziaria Le preclusioni Il rito del lavoro è un rito concentrato e chiuso. Sono previste preclusioni stringenti che il legislatore ha introdotto per assicurare la massima concentrazione e la minima durata del processo. Un modello così chiuso rischia di mettere in difficoltà il ricorrente, poiché è costretto a scoprire tutte le carte prima di conoscere le difese del convenuto. In particolare il ricorrente deve produrre tutti i documenti ed indicare le prove con l’atto introduttivo. Il convenuto, nonostante sia soggetto alle medesime preclusioni, è in una posizione più vantaggiosa, in quanto può regolare la propria strategia difensiva sulla base dell’atto introduttivo del ricorrente. Un controbilanciamento sarebbe previsto nei poteri istruttori del giudice, che però da sempre questi ultimi li utilizzano in modo piuttosto limitato e conservativo. Questo modello sarebbe ragionevole se poi vi fosse un processo rapido, di fatto i processi del lavoro si svolgono in più udienze e non così tanto ravvicinate, quindi questi limiti, che dovrebbero costituire un beneficio per la rapidità, portano a degli svantaggi. Il ricorso introduttivo La struttura della fase introduttiva è legata alla forma del ricorso come atto introduttivo ➝ art 414 cpc ⟶ la domanda si propone con ricorso, che deve contenere: - editio actionis: 1. indicazione giudice 2. nome, cognome e residenza/domicilio del ricorrente e convenuto (se è una persona giuridica occorre indicare la denominazione o ditta e la sede) 3. oggetto della domanda 4. esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda - indicazione dei mezzi di prova e dei documenti - vocatio in ius ⟶ nel ricorso non è prevista la fissazione dell’udienza, poiché esso è depositato in cancelleria e sarà poi il giudice a fissare l’udienza con decreto, che deve essere pronunciato entro 5 gg dal deposito. L’udienza deve tenersi entro 60 gg dal deposito del ricorso (termine ordinatorio spesso non rispettato - 80 gg se il convenuto è residente all’estero). Non è previsto espressamente l'avvertimento al convenuto in merito alle decadenze. Il ricorso deve essere poi sottoscritto e depositato nella cancelleria del giudice adito, assieme ai documenti che sono stati indicati. Dal deposito si determina la pendenza della lite e si producono gli effetti processuali e sostanziali della domanda8. Non esiste una disciplina specifica per la nullità del ricorso o del decreto, si applica l’art 164 cpc in quanto compatibile, quindi per quanto riguarda i vizi attinenti all’individuazione delle parti; del petitum e della causa petendi (editio actionis) è prevista l'integrazione o rinnovazione dell’atto introduttivo, ma restano ferme le decadenze che sono maturate. 8 a meno che non si tratti di un effetto che presuppone un atto recettizio, come l’interruzione della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio. In questo caso l’effetto si produrrà al momento della notificazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Per i vizi della vocatio in ius ⟶ se si violano i termini della difesa (che può derivare anche dalla tardiva notificazione o nella fissazione del giudice di una data che violi il minimo legale) o vi sono omissioni nel decreto è prevista la rinnovazione dell’atto, anche se questo ha raggiunto il suo scopo. La giurisprudenza prescrive la rinnovazione anche in caso di omessa o inesistente notificazione. art 415: deposito del ricorso e fissazione dell’udienza Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente, che entro 5 gg fissa con decreto l’udienza di discussione. Tra il giorno del deposito e del ricorso e l’udienza non devono decorrere più di 60 gg (80 gg se il convenuto è residente all’estero) e tra l’udienza e la notificazione al convenuto devono trascorrere almeno 30 gg (40 gg se all’estero) Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati dall’attore a cura del convenuto entro 10 gg dalla pronuncia del decreto. entro 5 gg entro 10 gg minimo 30 gg deposito fissata notificato decreto data ricorso udienza e ricorso udienza __|________________|_____________________|________________________________|_______ |_______________________ entro 60 gg _____________________| art 416: costituzione del convenuto Il convenuto si deve costituire almeno 10 gg prima dell’udienza. Potrebbe anche decidere di rimanere contumace, o di costituirsi tardivamente, ma questo implica la decadenza da importanti poteri processuali. La costituzione si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza: - domande riconvenzionali ⟶ con la domanda riconvenzionale viene introdotta una nuova domanda alla quale l’attore avrebbe solo 9 gg per replicare, per questo motivo è stato introdotto un meccanismo di spostamento dell’udienza (nel rito ordinario non c’è, è previsto solo per la chiamata del terzo). Infatti, il convenuto deve chiedere al giudice lo spostamento della data dell’udienza e questi provvederà con decreto entro i 5 gg successivi. Il decreto deve essere poi comunicato all’attore a cura della cancelleria. All’attore devono essere assicurati almeno 25 gg per la propria difesa, e l’udienza deve essere fissata entro i 50 gg successivi alla proposizione della dom. ric. (70 se all’estero). - eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio9 - i mezzi di prova ed i documenti di cui il convenuto intende valersi ⟶ i documenti devono essere depositati assieme alla costituzione. Questa previsione fa in modo che il convenuto debba già definire in modo compiuto le proprie richieste istruttorie 9 le eccezioni rilevabili d’ufficio sono deducibili anche dopo la prima udienza - la volontà di chiamare un terzo10 ⟶ il convenuto deve nella comparsa dichiarare la volontà di chiamare un terzo in giudizio, ma l’effettiva citazione non avviene subito. Infatti prima deve essere autorizzato dal giudice all’udienza di discussione. Inoltre, il convenuto ha l’onere di contestare specificatamente i fatti allegati dall'attore e deve proporre tutte le difese in fatto e in diritto. La contestazione deve essere precisa e non generica, altrimenti i fatti si intendono provati perché non controversi. Modello tendenzialmente ad udienza unica Le rigide preclusioni sono funzionali al modello dell’udienza unica, alla quale si deve giungere con già tutta la materia del contendere definita in modo da procedere con la discussione orale e la pronuncia della sentenza. Sono espressamente vietate le udienze di mero rinvio. Nella pratica questo modello riesce però scarsamente, essendo molte volte necessario l’assunzione di prove costituende ovvero perché alcune questioni complesse sono trattate per iscritto. Sono previsti termini estremamente acceleratori per eventuali ulteriori udienze per l’acquisizione di mezzi di prova o in caso di rinvio per vizi processuali. Il giudice in udienza svolge verifica la regolare costituzione del contraddittorio e la regolarità della citazione ⟶ si applicano le norme del rito ordinario (art 102, 164, 182, 291), quindi il giudice deve controllare: - se vi sono dei litisconsorti pretermessi, ovvero vizi della citazione o della notificazione (questo a garanzia della regolare instaurazione del contraddittorio) - se vi è un difetto di rappresentanza o di autorizzazione - dichiara la contumacia del convenuto - autorizza la citazione del terzo Questa prima fase di trattazione si chiude con i provvedimenti che ammettono i mezzi di prova richiesti, e segue la fase dell’assunzione delle prove che sono state ritenute ammissibili e rilevanti. L’ultima fase consiste nella decisione, ossia il giudice in udienza pronuncia direttamente la sentenza leggendo il dispositivo. Conversione del rito artt 426, 427, 439 Le opzioni sono due: 1. causa che doveva essere trattata con il rito del lavoro ma è stata introdotta con il processo ordinario 2. causa ordinaria iniziata erroneamente con il rito del lavoro L’errore del rito inizialmente avviato non comporta una nullità degli atti. E le preclusioni già maturate secondo il rito avviato? L'art 4 d.lgs 150/2011 stabilisce che gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono salvi e si producono secondo le modalità del rito con cui il rito è iniziato; le preclusioni già maturate secondo il rito erroneamente 10 non è espressamente previsto nell’art 416 che il terzo debba essere chiamato a pena di decadenza nella comparsa, ma si ritiene che la preclusione valga anche in questo caso. adottato restano ferme. Nella giurisprudenza del processo del lavoro c’è una tendenza a non applicare questa regola. (1) Causa del lavoro promossa con rito ordinario: il giudice in qualunque stato e grado del processo, se rileva un errore nel rito, deve fissare l’udienza di discussione del processo del lavoro e dà un termine per l'integrazione degli atti ⟶ questo perché le parti ancora potevano disporre delle 3 memorie e le preclusioni non erano ancora maturate (con la riforma cartabia che anticipa le memorie prima dell’udienza di trattazione, questa norme perde la sua rilevanza). Nel caso in cui la corte d’appello ritenga che il giudizio si sia svolto erroneamente con il rito ordinario, fissa l’udienza di discussione ex art 420 ed assegna un termine perentorio alle parti per integrare le difese. La causa quindi non viene rimessa al giudice di primo grado, ma si ha un mutamento del rito direttamente davanti al giudice dell’appello. (2) Causa ordinaria promossa con il rito del lavoro: il giudice dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie quando la causa rientri nella sua competenza. In caso contrario, rimette con ordinanza gli atti al giudice competente e fissa un termine non superiore a 30 gg per la riassunzione con il rito ordinario. Le prove raccolte sono utilizzabili nei limiti delle norme sull’ammissibilità nel rito ordinario. La parte, qualora si accorga dell’errore, non è mai autorizzata a compiere gli atti secondo il rito che ritiene essere corretto, ma deve sempre intervenire il provvedimento del giudice che determina la convenzione. Prima di questo momento la parte è comunque obbligata a compiere gli atti secondo il rito avviato (cd. principio di ultrattività del rito). La sentenza pronunciata secondo il rito errato, anche nel passaggio alla fase d’impugnazione deve seguire i modi e termini di quel rito. L’intervento di terzi L’intervento di terzi ha una sua disciplina particolare perché ha una limitazione anticipata nel tempo. I tipi di intervento sono: - intervento volontario - intervento su istanza di parte - intervento per ordine del giudice L’intervento volontario deve avvenire entro il termine di costituzione del convento, quindi fino a 10 gg prima dell’udienza. L’intervento si realizza con una comparsa di risposta depositata in cancelleria che deve contenere a pena di decadenza gli elementi prescritti dagli artt. 414 e 416, ossia: domande; richieste istruttorie; documenti. A fronte dell’intervento il giudice deve rinviare l’udienza per consentire alle altre parti di replicare al terzo. Il provvedimento deve essere notificato alle altre parti costituite assieme alla comparsa del terzo e queste hanno poi tempo fino a 10 gg prima dell’udienza per replicare, depositando una memoria. Sono ammissibili le chiamate su istanza di parte, ma è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice. L’udienza sarà anche in questo caso rinviata. Nel caso in cui sia in convenuto a voler chiamare in causa un terzo, deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta. Mentre se è l’attore a voler citare un terzo, si ritiene che ciò possa avvenire nel caso in cui la volontà sia sorta dalle difese del convenuto. Il provvedimento che fissa l’udienza, il ricorso e la comparsa devono essere notificati in seguito al chiamato. È ammesso anche l’intervento su ordine del giudice, che non soggiace a termini, può infatti emergere in qualunque stato del processo. I casi sono due, al pari delle ipotesi del rito ordinario: - iussu iudicis ex art 10711 - integrazione del contraddittorio ex art 102 (art 420) In tutti questi casi è previsto espressamente che tutte le notificazioni e le comunicazioni sono sempre a carico della cancelleria, senza quindi oneri per le parti. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di 10 gg prima dell’udienza fissata, depositando la memoria ex art 416. Le attività di trattazione all’udienza ex art 420 art 420: udienza di discussione della causa Il giudice deve svolgere interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, che sono obbligatorie ma si ritiene che l’eventuale omissione non comporti la nullità del procedimento. La mancata comparizione della parte all’interrogatorio libero, senza giustificato motivo, può essere valutata dal giudice come argomento di prova. Questo anche nel caso di rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice, con riflessi sulla condanna alle spese. Le parti devono comparire personalmente di regola, ma è ammessa anche la possibilità di farssi rappresentare dal procuratore durante l’interrogatorio libero. Se però questi non è a conoscenza dei fatti, il giudice può trarne argomenti di prova Le parti possono modificare le domande, eccezioni o conclusioni già formulate se ricorrono gravi e fondati motivi e sempre previa autorizzazione del giudice. Le modificazioni devono rimanere nei limiti della emendatio libelli. Tale esigenza può nascere dalle difese e dall’interrogatorio libero della controparte. Non è mai ammessa la cd. mutatio libelli, in quanto andrebbe contro all’udienza unica e alle ragioni di speditezza del rito del lavoro. E’ ammesso, sebbene non espressamente previsto, che l’attore all’udienza possa formulare la c. reconventio reconventionis che derivi dalle domande, eccezioni o difese formulate dalla controparte nella memoria difensiva. 11 il giudice, quando ritiene opportuni che il processo si svolga in confronti di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento. Superato il tentativo di conciliazione, possono emergere questioni pregiudiziali di rito o di merito, dalla risoluzione delle quali potrebbe definirsi la causa. L’art 42012 sembrerebbe presupporre che il giudice debba decidere immediatamente la questione pregiudiziale con sentenza. Nonostante ciò, la giurisprudenza sembra orientata verso la regola del processo ordinario per cui il giudice può scegliere a sua discrezione tra la decisione anticipata su una questione preliminare o pregiudiziale, ovvero la decisione al momento in cui la causa è matura nel merito. Salvo che la causa non necessiti di istruttoria, nella stessa udienza il giudice ammette i mezzi di prova proposti dalle parti e quelli che non abbiano potuto produrre prima13, se ritiene che siano rilevanti, e dispone con ordinanza la loro immediata assunzione. Se ciò non è possibile, fissa un’altra udienza non oltre 10 gg e se lo ritiene opportuno concede alle parti di presentare note difensive entro 5 gg dall’udienza. La giurisprudenza in modo estensivo consente anche la deduzione di prove nuove da parte del ricorrente se i fatti sono stati contestati dal convenuto ➝ interpretazione concessiva nei confronti del ricorrente, considerato meritevole di tutela in quanto più debole (è il lavoratore solitamente). E’ stato superato un precedente orientamento che ammetteva, sulla base che per essi non occorresse attività di assunzione, la produzione di nuovi documenti. art 420-bis: accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi Crea un sistema unico che introduce questioni di interpretazione o validità di accordi e contratti collettivi. Il giudice è obbligato a definire con sentenza immediatamente la specifica questione pregiudiziale che attiene all'efficacia, validità o interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale. L’obbligo di decisione immediata sorge quando vi sia una questione sull’interpretazione del contratto collettivo in quanto tale. Questa sentenza è impugnabile solo con ricorso per Cassazione entro 60 gg (solo termine breve, NO lungo). Questo sistema tende ad agevolare la formazione di orientamenti della Cassazione su questi argomenti, che possano così guidare gli altri procedimenti. Se, dopo la pronuncia della sentenza il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio, ed è presentato il ricorso, è necessario che copia del ricorso venga depositata entro 20 gg, a pena di inammissibilità, e questo determina la sospensione automatica del processo di prima grado. 12 Se la conciliazione conciliazione non riesce e la causa risulti già matura per la decisione, oppure siano sorte questioni attinenti alla giurisdizione, competenza o altre pregiudiziali la cui risoluzione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia la sentenza anche non definitiva. In queste ipotesi il giudice dovrebbe quindi decidere con una sentenza anche non definitiva. In realtà la giurisprudenza ammette anche una decisione finale congiunta. Anche se non espressamente menzionate dall’articolo, si ritiene che lo stesso valga anche per le questioni preliminari di merito. 13 in questo caso il provvedimento di ammissione deve assegnare alla controparte un termine perentorio di 5 gg per dedurre a sua volta mezzi di prova che si rendono necessari a seguito dell’ammissione di prove nuove. art 363-bis: rinvio pregiudiziale per cassazione Nel processo ordinario è stato introdotto con la rif. Cartabia questo nuovo istituto, per ottenere dalla cassazione in tempi brevi una pronuncia su una questione interpretativa riguardante norme nuove o norme esistenti dove si pongono questioni completamente nuove. In particolare, la questione deve essere esclusivamente di diritto e: - deve risultare necessaria per la definizione del giudizio e non è ancora mai stata risolta dalla cassazione - presenta gravi difficoltà interpretative - potrebbe porsi anche in giudizi futuri Questo rinvio è concesso solo al giudice e la pronuncia della Cassazione è vincolante. L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale deve essere motivata e dal momento in cui è depositata presso la cassazione, il giudizio di primo grado è sospeso. La fase istruttoria in senso stretto: ammissione ed assunzione delle prove Non vi sono grandi differenze, si applicano in generale le regole ordinarie del II libro del cpc. L’assunzione dovrebbe avvenire direttamente all’udienza ex art 420 ma ciò accade raramente, e si rinvia dunque ad un'udienza successiva che la legge vorrebbe avvenisse nei giorni immediatamente successivi. art 421: poteri istruttori del giudice La peculiarità della fase istruttoria sono i poteri istruttori di cui è dotato il giudice. Il rito del lavoro è infatti caratterizzato dal sistema inquisitorio attenuato, per cui il giudice è dotato di forti poteri istruttori d’ufficio, che trovano solo due limiti: il primo rispetto al principio della domanda; ed il secondo consiste nel divieto di scienza privata. Questi poteri sono: - indicare alle parti le irregolarità - ammissione di ogni mezzo di prova - accesso al luogo di lavoro su istanza di parte - comparizione delle persone incapaci di testimoniare 1. L’art 421, 1 comma stabilisce che il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate tramite l’assegnazione di un termine per provvedere, salvo ovviamente gli eventuali diritti che sono stati acquisiti. In realtà questo è più un potere-dovere del giudice. La disposizione persegue un interesse di giustizia sostanziale, in quanto con questa sanatoria si evita che i vizi di forma degli atti possano propagarsi fino alle sentenza. NB: la norma parla di irregolarità, quindi di requisiti richiesti dalla legge, ma per i quali non è prevista la nullità. 2. Molto più penetrante è l’iniziativa istruttoria prevista dal 2 comma, che consente al giudice di poter disporre di qualunque mezzo di prova in ogni momento, anche al di fuori dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile. Le uniche due eccezioni sono il giuramento decisorio e la richiesta di informazioni/osservazioni alle associazioni sindacali. In ogni caso però, se è prevista la forma ad substantiam o ad probationem questa previsione non può essere superata. Non si tratta di una figura di giudice inquisitore come il pm. Infatti il giudice del lavoro può disporre mezzi di prova solo nei limiti delle deduzioni delle parti e che risultano dagli atti. Si tratta di un’attività integrativa prevista come rimedio alla maturazione della preclusione della parte, e non può essere disposto alcun mezzo di prova in caso di una totale omissione. Il principio del contraddittorio deve essere sempre rispettato, infatti è previsto che il giudice debba anche assegnare un termine per depositare note difensive. parte della dottrina ritiene anche che le parti possano dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi d’ufficio. 3. Su istanza di parte poi, il giudice ha la possibilità di accedere al luogo di lavoro, a patto che ciò sia necessario per accertare i fatti. Si tratta di una forma speciale di ispezione, in cui il giudice può anche disporre l’esame dei testimoni in loco, quindi direttamente sul luogo di lavoro (è un’eccezione, dovrebbero essere assunti in udienza). 4. Infine, il 4 comma prevede che il giudice, qualora lo ritenga necessario, possa ordinare la comparizione personale di quelle persone che a norma dell’art 24614 sarebbero incapaci di testimoniare (o che a norma dell’art 247 è vietato15). Vi sono poi altri poteri istruttori d’ufficio contemplati in altri articoli. art 425: richiesta di informazioni o osservazione alle associazioni sindacali Su istanza di parte possono essere richieste informazioni alle associazioni sindacali, che possono anche essere assunte sul luogo di lavoro, se è stato disposto l’accesso. Queste informazioni non sono considerate dei veri mezzi di prova, ma più come degli strumenti processuali utili affinché il giudice possa avere tutti gli elementi utili per valutare la fattispecie. Pertanto il giudice è libero di valutarle secondo il suo prudente apprezzamento. art 117: interrogatorio non formale delle parti Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa in qualunque stato e grado del processo. Ordinanze anticipatorie di condanna Le ordinanze anticipatorie di condanna possono essere pronunciate qualunque stato del giudizio, anche in caso di sospensione del giudizio e in grado d’appello. Sono: - ordinanza pagamento di somme non contestate - ordinanza provvisionale - ordinanza di ingiunzione (art 186-ter) 14 incapace a testimoniare perché ha un interesse nella causa che legittimerebbe il suo intervento nel giudizio 15 riguardava il divieto di testimoniare per coniuge, parenti affini o coloro legati alla parte da vincoli di affiliazione. Norma dichiarata dalla Corte Cost. incostituzionale. art 423 cpc: ordinanza al pagamento delle somme non contestate Al primo comma è prevista l’ordinanza che ha per oggetto il pagamento delle somme non contestate. In particolare il giudice, su istanza di parte ed in ogni stato e grado del processo, dispone con ordinanza il pagamento delle somme che non sono state contestate. Il presupposto è dunque la non contestazione delle somme richieste16. In caso di estinzione del processo l'ordinanza continua a preservare la propria efficacia esecutiva. L’ulteriore forma di ordinanza anticipatoria è quella di una sorta di provvisionale, pronunciabile su istanza del lavoratore in ogni stato e grado del processo. La cd. ordinanza provvisionale consiste nella condanna al pagamento di una somma nei limiti di quanto è stato accertato e nei limiti per cui il giudice ritiene raggiunta la prova. Si tratta di un provvedimento solo esecutivo, non impugnabile e comunque non presuppone nessun accertamento definito sul fatto che la somma si dovuta ed il diritto esista, il giudice solo in via sommaria e provvisoria fa una valutazione sull’esistenza dei presupposti. L'ordinanza infatti potrà poi essere confermata o caducata con la sentenza definitiva che chiude il giudizio. Si ritiene inoltre possibile la pronuncia dell’ordinanza ingiunzione in corso di causa, applicando l’art 186-ter, nonostante la mancanza di una previsione esplicita. L’oggetto dell’ingiunzione può essere: - il pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili - la consegna di una cosa mobile determinata I presupposti sono quelli del procedimento di ingiunzione, in particolare la prova scritta del diritto che è fatto valere. La fase della decisione art 429: modalità di decisione Il modello decisorio è diverso dal rito ordinario perché non c’è la cerniera dell’udienza di precisazione delle conclusioni. E’ caratterizzata da una concentrazione molto marcata, in quanto non sono previste né la precisazione delle conclusioni e neppure, di regola, lo scambio di scritti difensivi. Tuttavia, il giudice, se lo ritiene necessario e su richiesta delle parti, può concedere un termine non superiore a 10 gg per il deposito di note difensive. L’udienza è in questo caso rinviata per la discussione orale della sentenza. Nella prassi questo avviene regolarmente. Fuori da questa ipotesi, tutto si conclude con la discussione orale e con la pronuncia della sentenza nella medesima udienza. In particolare, esaurita la discussione orale e sentite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ed esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel caso in cui la controversia sia particolarmente complessa, il giudice può limitarsi a leggere il dispositivo in udienza, per poi fissare un termine non superiore a 60 gg per il deposito della sentenza. In siffatta ipotesi il dispositivo non può in nessun caso essere modificato dalla 16 non è sufficiente la contumacia del convenuto per poter emettere l’ordinanza anticipatoria di condanna, perché si tratta di un comportamento equivoco che non permette di capire se il credito sia incontestato. sentenza depositata successivamente. Se la motivazione fosse inconciliabile con il dispositivo secondo la giuri addirittura la sentenza sarebbe inesistente N.B: La giurisprudenza intende la necessaria unitarietà della decisione come un requisito della decisione a pena di nullità della sentenza17. La lettura del dispositivo della sentenza in udienza è funzionale a dotare il lavoratore del titolo esecutivo immediato. art 432: valutazione equitativa delle prestazioni quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa. Avviene quando l’esistenza del diritto del lavoratore sia stata accertata, ma non è stato possibile determinare la somma dovuta. Se il giudice pronuncia una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, si devono determinare: - gli interessi legali - la rivalutazione monetaria (per l’inflazione) Effetti e contenuto della decisione L’art 431 si occupa dell’esecutorietà della sentenza. - a favore del lavoratore E’ previsto che le sentenze di condanna a favore del lavoratore che riguardano crediti lavorativi sono provvisoriamente esecutive. L’opinione prevalente dottrinale ritiene che sono provvisoriamente esecutive solo le sentenze di condanna. Il lavoratore può procedere all’esecuzione forzata anche solo con la copia del dispositivo nel mentre che attende il deposito della sentenza ⟶ viene così realizzato il principio di celerità e immediatezza del processo del lavoro. INIBITORIA ⟶ Nel caso in cui l'esecuzione possa provocare un danno gravissimo alla controparte, il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa. La sospensione può anche essere parziale ed in ogni caso l’esecuzione è autorizzata fino ai 258 euro e 23 cent. - a favore del datore di lavoro Anche le sentenze di condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e si applicano gli artt 28218 e 28319 cpc ⟶ l’art 283 è stato modificato con la rif. Cartabia. Prima si prevedeva che il giudice d’appello potesse sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza se ricorrono gravi e fondati motivi. Oggi invece le condizioni per richiedere la sospensione sono: la manifesta fondatezza dell’impugnazione o il danno grave e irreparabile che può derivare. 17 La nullità della sentenza deve essere fatta valere attraverso l’impugnazione prima che passi in giudicato 18 la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti 19 inibitoria in appello Se l’istanza di sospensione è inammissibile o manifestamente infondata il giudice può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria. L’ordinanza comunque è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. LE IMPUGNAZIONI: L’appello Si applica la disciplina ordinaria degli artt. 339-359 cpc se non è derogata20. Non è previsto espressamente il termine lungo all'art 343 cpc, ma si ritiene comunque applicabile. art 434: deposito del ricorso in appello (analogo all’art 342) modificato dalla rif. Cartabia L’appello si propone con ricorso, che deve contenere: - indicazioni del 414 ⟶ giudice; generalità del ricorrente e resistente; oggetto; esposizione dei fatti ed elementi di diritto; conclusioni; mezzi di prova e documenti - L’appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi, deve essere indicato a pena di inammissibilità in modo chiaro, sintetico e specifico: 1. il capo della decisione impugnata 2. le censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice in primo grado, ossia le ragioni per cui il capo è erroneo 3. violazione di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata Il ricorso è poi depositato nella cancelleria della corte d’appello entro 30 gg dalla notificazione della sentenza. (40 se all’estero) Prima l’art diceva che la motivazione in appello deve contenere, a pena di inammissibilità: - le parti del provvedimento che si appellano - le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice - le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata La sentenza pronunciata con il rito del lavoro, va impugnata con le forme del rito del lavoro. Se la parte utilizza invece il rito ordinario al posto di quello del lavoro rischia di incorrere in decadenza, perché il ricorso deve essere depositato nella cancelleria entro 30 gg. ⟶ se la parte notifica la citazione il 30esimo giorno sbaglia, e non può più impugnare. Forse oggi la possibilità di errore è ridotta relativamente alle nuove forme telematiche. La giurisprudenza ammette la conversione dell’atto introduttivo scorretto. L’appello con citazione sarebbe nullo, ma è ammessa una forma di sanatoria non codificata di conversione dell’atto nullo nel momento in cui è raggiunto lo scopo. E’ possibile anche la sanatoria di vizi della vocatio in ius ⟶ in caso di mancata costituzione dell’appellato l’atto introduttivo è da rinnovare. 20 art 440 esclude l’appellabilità delle sentenze che riguardano controversie che non eccedono i 25,82 euro L’udienza di discussione dovrebbe avvenire entro 60 gg dal deposito del ricorso e l’appellante deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro 10 gg dalla sua pronuncia. Tra l’udienza e la notifica devono passare almeno 25 gg art 433, 2 comma ⟶ Il legislatore ha introdotto l’appello con riserva di motivi, se l’esecuzione sia già iniziata prima della notificazione. Si tratta di un appello in bianco, in cui l’appellante si riserva di indicare i motivi dell’appello fino a quando la sentenza non è depositata e dunque conosciuta pienamente. Infatti i motivi dovranno essere depositati entro 30 gg dal deposito della sentenza. art 436 ⟶ l’appellato si costituisce entro 10 gg prima dell’udienza depositando in cancelleria il fascicolo ed una memoria difensiva nella quale sono contenute le sue difese. Se intende proporre appello incidentale deve farlo a pena di decadenza nella memoria di costituzione, nella quale deve indicare i motivi specifici su cui si fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere poi notificato alla controparte almeno 10 gg prima dell’udienza. art 437, 2 comma: nova in appello (la rif cartabia modifica solo il 1 comma che riguarda l’udienza) Il divieto dei nova in appello sembra più marcato rispetto al processo di primo grado. Sono escluse le nuove domande e le nuove eccezioni (anche se rilevabili d’ufficio). Possono però essere chiesti gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza ed il risarcimento dei danni. Sono comunque ammesse le cd. mere difese. Nuovi mezzi di prova ed i nuovi documenti non sono ammessi, tranne il giuramento estimatorio. E’ possibile tuttavia che prove e documenti nuovi siano ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione e dunque siano ammessi. Se sono ammessi, il collegio rinvia la causa ad una nuova udienza che deve tenersi entro 20 gg, nella quale si procederà all’assunzione e successivamente alla pronuncia della sentenza. La trattazione e decisione La trattazione potrebbe avere diversi sbocchi. 1. l’inammissibilità 2. improcedibilità: mancato compimento di un atto di impulso necessario della parte 3. manifestamente infondato 4. assunzione di prove nuove 5. conclusione alla prima udienza Gli artt 348, 348-bis e 436 sono stati modificati dalla riforma Cartabia, riguardavano l’inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza e infondatezza dell’appello. art pre riforma post riforma // l’appello è improcedibile se l’appellante non si costituisce nei termini ed altresì se non compare alla prima udienza ed a quella successiva (fino a qua uguale). 348 La riforma ha aggiunto un terzo comma che stabilisce che l’improcedibilità è dichiarata con sentenza secondo l’art 308, 2 comma. L’istruttore provvede con ordinanza reclamabile e in caso di reclamo, il collegio provvede successivamente in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, o con ordinanza non impugnabile se l’accoglie. l’impugnazione è dichiarata Quando l’impugnazione è inammissibile quando non inammissibile o manifestamente 348-bis, filtro in appello ha una ragionevole infondata il giudice dispone la probabilità di essere accolta discussione orale della causa ex art 350-bis. all’udienza di discussione si nel caso in cui l’appello sia applicano gli artt 348-bis e improcedibile, inammissibile o ter manifestamente fondato o infondato o quando il giudice lo ritiene opportuno, 436-bis il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica. Modalità della decisione: - appello improcedibile ⟶ art 308, istruttore provvede con ordinanza reclamabile - appello inammissibile o manifestamente infondato ⟶ discussione della causa secondo il 350-bis - appello manifestamente fondato o infondato CD. RITO FORNERO La riforma cartabia ha abrogato il rito fornero ⟶ consentiva modalità accelerate con procedimento sommario. L’oggetto della domanda doveva essere il licenziamento del lavoratore e la sua reintegrazione. Non erano ammesse altre domande, salvo il conseguente risarcimento. Prevedeva una fase sommaria con termine ridotti e con una valutazione di fumus boni iuris, presa dai procedimenti cautelari. Competente è il tribunale in funzione del lavoro. Il giudice sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio provvede agli atti di istruzione necessari e successivamente pronunciava direttamente l’ordinanza che accoglie o rigetta il ricorso. Contro l’ordinanza è ammessa l’opposizione, da promuovere contro il medesimo ufficio giudiziario che ha pronunciato l’ordinanza. Questa fase, a cognizione piena, si instaura con ricorso da promuovere entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento o dalla sua comunicazione. Il giudizio si conclude con una sentenza provvisoriamente esecutiva, che a sua volta è soggetta ad impugnazione, in particolare, è ammesso il reclamo davanti alla corte d’appello da depositare entro 30 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Oggi abbiamo il nuovo art 441-bis che abbandona completamente il rito accelerato. Si occupa sempre delle cause riguardanti il licenziamento e la richiesta di reintegrazione del lavoratore. Si applicano le norme del rito ordinario, anche se vige un principio di trattazione prioritaria. Il giudice può ridurre i termini di comparizione alla metà, fermo il termine minimo di difesa del convenuto di 20 gg. Il giudice assicura la concentrazione della fase istruttoria e decisoria: - riserva nell’agenda giorni anche ravvicinati per le udienze - celerità dovrebbe essere un’alternativa a domande cautelari prima dell’inizio del giudizio - all’udienza il giudice valuta la trattazione congiunta o la separazione di eventuali domande connesse e riconvenzionali ⟶ contribuisce alla celerità Per le impugnazioni, il giudizio d’appello e in cassazione sono trattati tenendo conto di esigenze di celerità e concentrazione. art 441-ter: licenziamento del socio di cooperativa Nelle cooperative i lavoratori offrono le loro prestazioni, che a volte diventano rapporti piuttosto stabili. Il rapporto di lavoro all’interno della cooperativa è un rapporto sui generis. Si applica il rito del lavoro. A chiarimento è stato previsto che il giudice decida anche sulle questioni inerenti al rapporto associativo, inclusi i casi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di cessazione del rapporto associativo ⟶ tutto l’ambito congiunto viene attratti e trattati insieme nel rito del lavoro art 441-quater: licenziamento discriminatorio Si tratta di due disposizioni di legge - d.lgs del 2006 n. 198 (disposizioni per la promozione delle pari opportunità) ⟶ nel caso in cui venga lamentato un licenziamento discriminatorio per la lavoratrice è previsto un procedimento particolare e urgente che può portare ad una pronuncia esecutiva del tribunale che ordina la cessazione del comportamento e può liquidare il danno - d.lgs 150/2001 (sempificazione dei riti, discriminazione immigrati, disabili) ⟶ rito semplificato di cognizione della riforma cartabia I soggetti possono decidere se utilizzare queste disposizioni speciali, ovvero il rito del lavoro. La scelta è irreversibile, anche se quel procedimento si dovesse estinguere e vi fosse una riproposizione in futuro della stessa domanda. LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI art 442: ambito di applicazione ⟶ controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, sono controversie che derivano dall'applicazione della normativa previdenziale (contributi INPS, INAIL, assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, le malattie professionali ed ogni altra forma di previdenza e assistenza sociale). I datori di lavoro devono versare una quota dei contributi agli enti previdenziali e assistenziali, questo sia in forza di legge sia in forza dei contratti collettivi di lavoro. Si tratta di cause promosse dal lavoratore per chiedere all’ente previdenziale o assicurativo il trattamento a cui ritiene avere diritto. I contributi sono anche un’obbligazione del datore di lavoro, quindi potrebbe essere che l’ente previdenziale agisca nei confronti del datore che non ha versato i contributi ⟶ situazione frequente che si verifica quando il datore comincia ad avere difficoltà finanziarie, per cui non ha risorse sufficienti per pagare fornitori e imposte, e omette di versare i contributi previdenziali. Esiste un dubbio circa l’applicazione delle controversie previdenziali tra lavoratore e datore di lavoro. Le controversie in materia di previdenza e assistenza sociale sono soggette alla disciplina del rito del lavoro, ma con alcune differenze: - obbligatorio esperimento dei procedimenti amministrativi prescritti da leggi speciali, oppure il decorso dei termini per la conclusione dei procedimento oppure ancora il decorso di 180 gg se non erano previsti termini (ex art 443) ⟶ è condizione di procedibilità della domanda ed il giudice può rilevare d’ufficio entro la prima udienza l’omissione ed esperirlo, per poi proseguire. - regole di competenza particolari ex art 444, che fa due distinzioni 1. privati ⟶ tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha sede l’attore 2. pubblici ⟶ tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell'ente - consulenza tecnica ex art 445, ritenuta obbligatoria se sorgono questioni tecniche - accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art 445-bis ⟶ per alcune controversie in materia di invalidità civile, i soggetti che intendono proporre la domanda devono presentare al giudice con ricorso l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie, che sono presupposto per la domanda. (l’accertamento tecnico è condizione di procedibilità). terminata la consulenza il giudice assegna un termine di 30 gg alle parti per contestare le conclusioni del consulente

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