Lezione 20 (Le Regioni e l’attuazione del diritto derivato) PDF
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This lecture outlines the complex relationship between Italian regions and the implementation of EU law. It explores the historical evolution, legal framework, considerations, and specific issues related to regional participation in EU law-making.
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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 20 LE REGIONI E L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO UE Aderendo alla Comunità europea l’Italia ha accettato li...
Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 20 LE REGIONI E L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO UE Aderendo alla Comunità europea l’Italia ha accettato limitazioni alla propria sovranità in determinati settori, con trasferimento dei relativi poteri in materia ad organismi comunitari. Il fondamento giuridico di tale limitazione è rappresentato dall’art 11 Cost. Le limitazioni a cui ha acconsentito lo Stato dunque si impongono anche alle Regioni nelle materie che sono di loro competenza. Sorge il problema di individuare l’organo competenze a dare attuazione alle disposizioni di diritto dell’UE qualora ci si trovi in presenza di atti adottati nelle materie di competenza regionale (ad esempio nel settore agricolo). In più occasioni la Corte di Giustizia ha dichiarato che la responsabilità per eventuali violazioni del diritto europeo sia da attribuirsi soltanto allo Stato, indipendentemente dalla ripartizione interna a ciascuno Stato dei poteri e delle competenza. Sorgono quindi due ordini di questioni: 1) Se non fosse attribuito alle Regioni il potere di dare attuazione alle norme UE nelle materie di loro competenza, si assisterebbe ad una ulteriore limitazione delle loro competenze 2) Se, invece, il potere fosse attribuito alle Regioni, l’eventuale violazione della disposizione UE resterebbe in termini di imputazione della responsabilità in capo allo Stato, sprovvisto degli strumenti per imporre il rispetto di tali obblighi. Il processo dei rapporti tra Stato e Regioni si è evoluto nel tempo. La facoltà delle Regioni di dare attuazioni agli atti dell’UE è stata a lungo contestata dal legislatore nazionale in una prima fase. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Una timida apertura, dopo anni di estromissione, avvenne con la Legge La Pergola, grazie alla quale alle Regioni a statuto speciale veniva concessa la facoltà di dare attuazione alle raccomandazioni e alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza esclusiva. Fondamentale nell’evoluzione in tema è stata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 126/ 1996 mediante la quale si afferma che : “E' principio indubitabile che la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato (compresa la particolarità della posizione delle Province autonome di Trento e Bolzano, entro l'organizzazione della Regione Trentino-Alto Adige). Tale necessario coordinamento ha dato luogo a un lungo e, in alcuni passaggi, tormentato processo di affinamento di principi e istituti. L'equilibrio che ne deriva può sintetizzarsi come segue. a) L'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi, cosicché l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale. Pertanto, ove l'attuazione o l'esecuzione di una norma comunitaria metta in questione una competenza legislativa o amministrativa spettante a un soggetto titolare di autonomia costituzionale, non si può dubitare che (come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 304 del 1987), normalmente, ad esso spetti agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale (e provinciale): rapporti e limiti nei quali lo Stato è abilitato all'uso di tutti gli strumenti consentitigli, a seconda della natura della competenza regionale (e provinciale), per far valere gli interessi unitari di cui esso è portatore. Sono espressione di tali principi tanto gli articoli 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), quanto, in relazione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano, gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: b) Tuttavia, poiché dell'attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento interno, di fronte alla Comunità europea (oggi, Unione europea), è responsabile integralmente e unitariamente lo Stato (ex plurimis, sentenze nn. 382 del 1993 e 632 del 1988), a questo - ferma restando, secondo quanto appena detto, la competenza "in prima istanza" delle Regioni e delle Province autonome - spetta una competenza, dal punto di vista logico, "di seconda istanza", vòlta a consentire a esso di non trovarsi impotente di fronte a violazioni del diritto comunitario determinate da attività positive o omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione o nell'esecuzione delle norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La effettiva partecipazione delle Regioni all’attività normativa europea viene consacrata e trova compiuta disciplina con la Legge cost 3/2001 mediante vengono inseriti nella Carta i principi emersi dalla giurisprudenza. All’art 117 comma 1 trova spazio il primo riferimento all’ordinamento europeo, laddove è prevista una clausola generale di compatibilità della legislazione coi “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” All’art 117 comma 2 lo Stato ha legislazione esclusiva “rapporti dello Stato con l'Unione europea” Art 117 comma 3 prevede tra le materie di legislazione concorrente, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. Art 117 comma 5 ” Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.” 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: In sostanza la norma fissa tre principi che disciplinano il ruolo delle Regioni nella formazione e nell’attuazione della normativa europea: La previsione di una partecipazione nella fase ascendente La previsione di una partecipazione nella fase discendente La formazione di una legge organica dello Stato che disciplini le modalità di esercizio della potestà legislativa per dare attuazione al diritto derivato dell’UE e il relativo potere di intervento sostitutivo 4 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 20 FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO UE FASE ASCENDENTE La partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti dell’UE è disciplinata dalla legge 234/2012 che detta non solo la loro presenza negli organismi di rappresentanza ma disciplina anche il loro intervento nel processo decisionale. Ogni quattro mesi (o su richiesta delle Regioni) è convocata la Sessione Europea della Conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di esprimere pareri su: Disegni di legge di delegazione europea e legge europea Criteri per conformare l’esercizio delle funzioni delle Regioni all’osservanza degli adempimenti europei Indirizzi sull’elaborazione e l’attuazione degli atti UE che riguardino competenza delle Regioni In merito alla partecipazione delle Regioni al processo decisionale relativo agli atti dell’Unione, il Governo è tenuto in base all’art 24 della L 234/2012 a: trasmettere i progetti e gli atti dell’UE alla Conferenza delle Regioni, sui quali le Regioni possono esprimere osservazioni Assicurare una informazione tempestiva e qualificata su progetti ed atti trasmessi che rientrino nelle competenze regionali Convocare gruppi di lavoro nelle materie di competenza regionale col fine di definire la posizione italiana da portare nelle sedi dell’Unione 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Prima di partecipare alle riunioni del Consiglio e del Consiglio Europeo, il Presidente del Consiglio riferisce all’interno della Sessione Europea della Conferenza Stato-Regioni, illustrando le posizioni che è intenzionato sostenere. Per quel che riguarda gli atti dell’Unione rivolti a materie di competenza legislativa delle Regioni, queste ultime possono chiedere al Governo di convocare la Conferenza Stato-Regioni per raggiungere un’intesa. Termine per raggiungere l’intesa è di 30 gg trascorsi i quali il Governo può operare anche senza di essa. Le Regioni possono anche, tramite la Conferenza delle Regioni, chiedere al Governo apporre la riserva di esame in sede di consiglio dei ministri dell’Unione. Trascorsi 30 gg il Governo potrà procedere anche in caso di assenza di pronuncia da parte della Conferenza. FASE DISCENDENTE Il ruolo delle Regioni nella fase attuativa è disposto dalla legge 234/2012, la quale prevede una distinzione in termini di competenza: Nelle materie di competenza propria delle Regioni queste possono dare immediata attuazione alle direttive dell’UE senza particolari limitazioni Nelle materie concorrenti possono dare attuazione con leggi regionali successiva ma nei limite disposti dai principi non derogabili dalla legge di delegazione europea 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 20 POTERE SOSTITUTIVO, DIRITTO DI RIVALSA E RICORSO ALLA CORTE POTERE SOSTITUTIVO E DIRITTO DI RIVALSA Il potere sostitutivo dello Stato trova il suo fondamento all’ Art 120 cost: «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto (…) della normativa comunitaria» La legge 243/2012 disciplina nello specifico l’esercizio di questo potere da parte dello Stato, disponendo che lo Stato possa adottare provvedimenti attuativi di atti dell’Unione di competenza delle Regioni e degli enti territoriali in caso di inerzia di queste ultime. Conseguentemente i provvedimenti adottati dallo Stato si applicheranno per le Regioni nelle quali la normativa di attuazione non sia ancora vigente e perderanno efficacia alla data di entrata in vigore delle norme regionali che esplicitano la natura sostitutiva del potere esercitato. Lo Stato può esercitare nei confronti delle Regioni, degli enti territoriali, degli enti pubblici e soggetti equiparati, il diritto di rivalsa nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse comunitarie del Fondo europeo agricolo di garanzia, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e di altri fondi strutturali. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Ha diritto di rivalsa anche sui soggetti responsabili di violazioni degli obblighi derivati da sentenze di condanna della corte di giustizia europea nonché da violazioni di disposizioni a tutela del diritto dell’uomo E’ esercitabile nei seguenti casi: Se l’obbligato è un ente territoriale Mediante prelievo diretto sulla contabilità speciali obbligatorie istituite presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato, per gli enti pubblici Qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato e non rientrante nei casi citati Ricorso alla corte di giustizia Alle Regioni è attribuito il potere di chiedere al Governo di far ricorso alla corte europea di giustizia contro gli atti che ritiene illegittimi. Art 263 TFUE indica le tre categorie di soggetti abilitati a poter far ricorso alla Corte europea: Parlamento, Consiglio, Commissione e stati membri = ricorrenti privilegiati Corte dei conti, BCE, Comitato delle regioni = ricorrenti semiprivilegiati Persone fisiche e giuridiche = ricorrenti non privilegiati (che possono far ricorso al Tribunale e non alla Corte) 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Seppur sia chiaro che possano muoversi all’interno del Comitato delle regioni, la Corte ha sempre ricondotto le Regioni all’interno dell’alveo dei ricorrenti non privilegiati, al pari delle persone fisiche e giuridiche. Ciò comporterebbe la possibilità di far ricorso solo qualora l’atto ritenuto illegittimo le riguardasse «direttamente ed individualmente». Per superare questo ostacolo, si è introdotta la facoltà di agire per il tramite del Governo. In base a chi avanza la richiesta, ci saranno due ipotesi di procedura: Richiesta avanzata dalla singola Regione o da più Regioni = ricorso a discrezione del Governo Richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni (a maggioranza assoluta) = Governo è tenuto a presentar e ricorso 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1