Infermieristica Generale Lezione I PDF
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These notes cover the concept of health, according to the Italian constitution, and the World Health Organization's (WHO) definition. It details the historical context of healthcare and the different models of healthcare like the biomechanic model. The document discusses the evolution of the role of nursing in Italy, from historic to modern practices
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***Infermieristica Generale*** **Lezione I** La Costituzione [tutela la salute] come [fondamentale diritto dell'individuo] e interesse della [collettività ] (art. 32). La salute contiene tutte le sfaccettature del genere umano, non può non essere interesse della civiltà . Salute è: - Benessere...
***Infermieristica Generale*** **Lezione I** La Costituzione [tutela la salute] come [fondamentale diritto dell'individuo] e interesse della [collettività ] (art. 32). La salute contiene tutte le sfaccettature del genere umano, non può non essere interesse della civiltà . Salute è: - Benessere fisico, psicologico e sociale - Assenza di malattia - Equilibrio fisico e mentale - Stato di completa autonomia **1978** La conferenza OMS stipula un concetto di salute che possa essere di riferimento soprattutto per i paesi che vogliono investire su questo concetto Il sistema sanitario si occupa di trattare tutti allo stesso modo, secondo la Costituzione, ma nella storia non è stato così soprattutto prima del 1978. Definizione **dell'OMS del concetto di Salute**: *"Condizione di benessere fisico, mentale e sociale e non come mera assenza di malattia"* Anche questa definizione è figlia di un contesto storico, 1978, nata per spingere ad avvicinarsi completo benessere dell'uomo. **1978** legge sulla sanità PUBBLICA, Italia, prima di questa data esistevano le mutue. Aprivano le USL (unità locali socio-sanitari). **1986** Nuova definizione dell'OMS sulla Salute *"La salute è la misura della capacità di un individuo o di un gruppo di realizzare le proprie aspirazione e di soddisfare i propri bisogni e di adattarsi all'ambiente"* *[Modello Ecologico]*= Arne Naess, filosofo norvegese, 1985. Interdipendenza di tutti i fenomeni. Individui e società sono integrati e coinvolti nel processo ciclico della natura. **Dalla "CURA" al "CARE"...** Modello **Biomedico** Riduzionismo **Biologico** **Biomedico**= conta solo il medico, medico-centrica, non considerando il benessere psico-sociale, mancanza di interesse nel paziente con ruolo, di conseguenza, passivo. MODELLO INSUFFICIENTE. **Biologico**= modello olistico, approccio integrato. Considerazione degli aspetti biologici, mentali e sociali dell'uomo. Paziente protagonista del proprio percorso di cura. Riconoscimento del ruolo delle professioni sanitarie nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione. Ruolo ATTIVO DEL PAZIENTE. Oggi l'atto sanitario è composto da professionisti che accettano ognuno le **proprie responsabilità **. Con gli anni sono cambiate le visioni delle figure all'infuori del medico, dove il cittadino si aspetta di essere curato da un'equipe **formata** e **professionale**, ma soprattutto un **efficace comunicazione**. **[Evoluzione recente della professione infermieristica]** Negli ultimi 15 anni del secolo scorso si sono articolate una serie di norme che hanno cambiato la storia dell'infermieristica del nostro paese e del sistema sanitario, come **[l'833] del 1978**, che garantisce il **diritto alla salute a tutti i cittadini**. Nel 1990, c'è la prima norma (**Legge **) che attiva i **diplomi universitari** di scienze infermieristiche, prima del 90' tutti i professionisti sanitari si formavano in **scuole regionali**. Si stabilivano così due vie di formazione, **università e scuola infermieri regionali (come la Croce Rossa Italiana**). Altra norma fondamentale fu la ****. Si chiesero se con questa doppia figura dell'infermiere stavano facendo del bene alla professione stessa, la risposta era ovviamente negativa perché andava a discapito della figura. Ed è così che la **L. nel comma 3 dell'art. 6** riunifica il percorso formativo della professione nelle università , chiudendo su tutta la nazione le scuole regionali. Cambiava, sostanzialmente, solo la sede, ma si trattenne tutto ciò che era buono da entrambe le due ex vie di formazione. Questo fu fondamentale perché determinò l'evoluzione successiva, si parlava ancora di infermieri non laureati ma **diplomati**. Ciò non era sufficiente per valorizzare la professione. **[Evoluzione del sistema sanitario nazionale]** Con la nascita delle USL ci fu un'esplosione dei punti ospedalieri, ciò influì nettamente sui costi portando all'attualissimo debito pubblico. Infatti, dalle **USL** si passò alle **ASL** (aziende locali socio-sanitarie), quindi veniva introdotto sia il concetto di **aziendalizzazione** sia quello di contabilità legato alla sanità e alle sue spese. Nel 1992, si introdussero proprio questi nuovi concetti. Nel 1994, gli infermieri italiani perdono la pazienza con la motivazione che l'infermiere solo in Italia non aveva un profilo universitario; così, sfilano a Roma per reclamare il loro Profilo Professionale. Due mesi dopo il Ministro della Sanità firma il "***regolamento concernente l'individualità della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere***". Però si continuava ad avere il Diploma Universitario e non una Laurea, sminuendo sempre il lavoro dell'infermiere. Arriva, finalmente, il 4 gennaio del 2000 (90 anni in ritardo rispetto agli stati uniti sempre ci dobbiamo far riconoscere) dove, il **DM ** stabilisce le Lauree e prevede la possibilità per tutti i professionisti laureati di iscriversi ai **Master di 1° livello**, stabilendo un primo step di **percorso post-laurea**. Viene introdotto anche il sistema dei **CFU**. **Diploma di scuola media superiore (schema)** **Laurea 1° Livello-Triennale** **[Il profilo professionale dell'infermiere (DM 739)]** Nel 94' il legislatore emana il decreto ****, enuncia che: *"Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"* **Articolo 1** - È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica - L'assistenza infermieristica **preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa** ed è di natura **tecnica, relazionale, educativa**. Le principali funzioni sono la prevenzione dalle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria **L'infermiere:** Enunciato a. Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività ; b. Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c. Pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d. Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e. Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f. Per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g. Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. Spiegazione a. Bisogni di salute= infermiere partecipa con gli altri professionisti; b. Bisogni di assistenza infermieristica= il legislatore punta il dito dando delle responsabilità alla figura professionale; c. L'infermiere valuta, gestisce e ne risponde l'assistenza infermieristica; d. Responsabilità condivisa, per certe prestazioni l'infermiere ha bisogno delle prescrizioni, ma ha la facoltà e il dovere di somministrarle o no a seconda del miglior modo di guarigione del paziente (es. aspirina, paziente allergico). Ciò deve richiedere anche una grande conoscenza su ciò che si sta andando a fare; e. La collaborazione è multi-professionale, ma anche intra-professionale (medici, fisioterapisti, assistenti sociali, ecc.); f. Il professionista può attribuire un personale di supporto, non delega, perché non è un'attribuzione delle responsabilità . Si crea la squadra e poi si attribuiscono i ruoli; g. Spiega in che modo e dove viene svolta l'attività degli infermieri L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto ma anche all'aggiornamento della propria formazione e alla ricerca. **Formazione** La formazione infermieristica non era sufficiente dopo i 3 anni, così il legislatore individuò 5 ambiti della sanità di cui c'era bisogno di ampliare la formazione: 1. Sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; 2. Pediatria 3. Salute mentale-psichiatria 4. Geriatria 5. Aria critica **Articolo 2** Il diploma è abilitante solo con l'iscrizione all'albo professionale (oggi ordine professionale) **Articolo 3** I diplomi e gli attestati del precedente ordinamento sono equipollenti (vale diversamente per, ad esempio, i concorsi, ma vale) al Diploma Universitario (oggi alla laurea) **[Legge 42 del 1999]** **Articolo 1** - 1\. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita alla denominazione "professione sanitaria". Elimina il termine ausiliario dando un impulso al nuovo sviluppo della professione; - 2\. Rimuoveva il termine **mansionario**, che rendeva tutti gli infermieri uguali, l'infermiere è ora libero, ma con dei limiti. I due limiti evidenziati dal legislatore sono: la funzione specifica medica e degli altri professionisti sanitari Infermiere generico= nato dalle necessità e dalla mancanza di personale infermiere degli anni 20'-30', aveva solo 1 anno di corso La cornice che delimita l'ambito del lavoro dell'infermiere, dopo dell'eliminazione dalle mansioni, è: - Profilo professionale - Formazione di base - Formazione post base - Specialistiche del medico - Specialistiche delle altre professioni sanitarie In poche parole, la legge 42. **[Legge 251 del 2000]** **Articolo 1** 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetricia svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia delle 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell\'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all\'integrazione dell\'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell\'Unione europea. 3. Il ministero della sanità emana le linee guida per: a. L'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b. La revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata Tutto ciò significava che, al professionista sanitario gli veniva riconosciuto l'ambito di autonomia e responsabilità , ampliandolo non solo al lato clinico come era già affermato, ma anche sul piano della dirigenza e di chi, quindi, gestisce le risorse (concetto di aziendalizzazione). Ad oggi, infatti, il cittadino si aspetta dal professionista la **PRESA IN CARICO**, non più solo l'azione in sé. **Articolo 5** **Formazione** 1. Il Ministro dell'università con il Ministro della sanità , individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici didattici di specifici corsi di universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge 2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attività **Articolo 6** La precedente legge permetteva bene a non ha mai avuto sviluppi positivi, perché le regioni non avevano l'obbligo ma la possibilità di istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio delle risorse, operando con modificazioni compensative **Articolo 7** 1. Per migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie **possono** istituire il servizio dell'assistenza infermieristica e **possono** attribuire l'incarico del dirigente del medesimo servizio 2. Le aziende possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1 I concetti fondamentali della L. 251, eleva la nostra figura perché metti in atto la figura dirigenziale, presentandoci una figura dirigenziale che alla regione è una possibilità ma non messa molto in pratica. **[Legge 43 del 2006]** Nel momento in cui erano state date tante possibilità alle università , queste ultime si sono messe subito all'opera per i master. Però, in Italia mancava ancora una norma che definisse l'infermiere a seconda dei titoli conseguiti. I due obiettivi della 43 erano: - Diversificare i percorsi di carriera degli infermieri a seconda dei titoli conseguiti - Segnare un pass evolutivo tra la rappresentanza professionale che fino ad allora era, attraverso i collegi professionali **Articolo 1** 1\. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. 2\. Resta ferma la competenza delle regioni nell\'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. 3\. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. **Articolo 2** Definisce l'iter formativo e abilitante alla [professione ](http://www.dimensioneinfermiere.it/739-94-profilo-professionale-infermiere-riassunto/)ed i luoghi di formazione autorizzati 1\. L'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, 2\. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. 3\. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge **Articolo 3** La presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all\'articolo 1, del rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l\'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione. **Articolo 4** L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica **Articolo 6** Riprende il concetto di istituzione della funzione di coordinamento. Per gli infermieri avevamo la figura del caposala (corso di un anno scolastico) ma dal 1990 al 2016 abbiamo un vuoto legislativo per i numerosi caposala che erano andati in pensione. Nel nuovo normativo si inserisce il contratto collettivo nazionale di lavoro che, in funzione dei titoli posseduti, un infermiere può svolgere i seguenti compiti: a. Infermiere generale b. Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento c. Professionisti specialistici in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università (no coordinamento) d. Professionista dirigente in possesso della laurea magistrale Per fare il coordinatore, inoltre, esplicita l'anzianità dopo il master di primo livello di almeno 3 anni. Invece, per i dirigenti, oltre alla specialistica l'anzianità deve essere quinquennale. **[L'Etica Professionale]** Quotidianamente, l'operatore sanitario prende delle scelte, queste scelte devono far riferimento alla nostra etica. Questi principi si scontrano con la realtà professionale a cui afferiscono comportamenti di più operatori. ***L'etica è l'analisi razionale degli atti umani volontari e liberi.*** Ci si può rifare a dei principi filosofici, come: - Principio di moralità universale (Kant) - Etica della disperazione - Etica della speranza - Etica dei fatti biologici - Etica della responsabilità Nel corso dell'attività quotidiana, l'operatore sanitario si ritrova chiamato a fronteggiare situazioni che certamente implicano il ricorso a norme etiche, distinte nelle categorie del problema etico ed il dilemma etico. Il problema etico nasce quando si tratta di decidere, a parte le motivazioni scientifiche, ciò che si **deve** fare per un malato **piuttosto** che quello che **si fa o si potrebbe** fare per lui. Il dilemma etico nasce quando ci sono valori contrapposti, in conflitto tra loro. Sul piano operativo, vi sono spesso risposte comportamentali imposte dalla legge che talora coincidono con l'ispirazione etica individuale, altre volte ne divergono o addirittura vi si contrappongono. Nel conflitto tra una norma giuridica ed etica, vince sempre la norma giuridica. **[La Deontologia]** Le regole definite nei codici deontologici scaturiscono dal confronto tra l'etica e la morale da una parte e la legislazione penale, civile e amministrativa dello Stato dall'altra. I codici deontologici dettano **norma di comportamento** elaborate dagli stessi operatori, cui ciascun professionista deve ispirarsi nell'esercizio della propria attività professionale. In Italia il codice deontologico, grazie alla L. 42 che ci viene presentata come principio guida insieme al profilo professionale e gli ordini didattici, ha **[VALORE DI LEGGE.]** **[La Bioetica]** È una disciplina che tende più su fattori medico-scientifici, biologici. Affronta e riflette sull'orientamento della ricerca scientifica. Si sviluppa attraverso un continuo confronto tra studiosi ed operatori di matrice diversa quali filosofi, teologi, giuristi, medici ed infermieri. In Italia è stato costituito il Comitato Nazionale per la Bioetica, che ha espresso autorevoli su problematiche come l'accertamento e la definizione della morte dell'uomo, la terapia genetica ecc. **[Van Rensslaer Potter e la Bioetica]** - The Scienze of Survivor 1970 - Bioethics. Bridge to the Future 1971 - Necessità d'incontro tra cultura scientifica e cultura umanistica - **Atrocità della Seconda Guerra Mondiale** - Evoluzione tecnologica senza limiti razionali - Ricerca biomedica negli anni 60 La bioetica nasce proprio dallo studio emblematico sul **comportamento** e le **atrocità umane**. Le aree della bioetica sono: - Ambientale - Animale - Biomedica - Etica clinica, ciò che faccio clinicamente al paziente - Etica della ricerca biomedica, La **bioetica** ha anche a che fare: - l'assistenza e al malato terminale e l'eutanasia - sterilizzazione volontaria, trattamenti del transessualismo e chirurgia estetica - fecondazione artificiale - ingegneria genetica - obiezione di coscienza **[Codice Deontologico]** Ogni capitolo parla di un'aria tematica della professione infermieristica. **CAPO I - PRINCIPI E VALORI PROFESSIONALI** Art. 1 -- Valori L'Infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza. Art. 2 -- Azione L'Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività . Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica, dell'organizzazione, dell'educazione e della ricerca. L'ambito in cui agisco, l'evoluzione del profilo professionale. Considerandomi professionale sotto gli aspetti elencati, sviluppando la carriera a che sotto il punto di vista morale ed etico Art. 3 -- Rispetto e non discriminazione L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità , della libertà , dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità , etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare. Rimanda al principio universale della **solidarietà umana**. Art. 4 -- Relazione di cura Nell'agire professionale l'Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche **l'ascolto** e il **dialogo**. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell'interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura. Ha valore il tempo che uso da professionista per parlare con il paziente, ha valore tutto ciò che riguarda il nostro comportamento con il paziente, positivo o negativo. Art. 5 -- Questioni etiche L'Infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso alla consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l'Ordine Professionale. Art. 6 -- Libertà di coscienza L'Infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest'ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in **contrasto con i valori personali**, i principi etici e professionali dell'infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, **assumendosi la responsabilità della propria astensione**. L'infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni. Vi può essere un contrasto sul piano etico, es. pillola del giorno dopo. **CAPO II -- RESPONSABILITA' ASSISTENZIALE** Art. 7 -- Cultura della salute L'Infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell'ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività . Art. 8 -- Educare all'essere professionista L'Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell'educazione e formazione professionale degli studenti e nell'inserimento dei nuovi colleghi. Art. 9 -- Ricerca scientifica e sperimentale L'Infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati. Art. 10 -- Conoscenza, Formazione e aggiornamento L'Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull'esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività . Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina. Art 11. -- Supervisione e sicurezza L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità . Collaborazione tra professionisti, se non sai chiedi aiuto non ti costa nulla prepotente!!! **CAPO III -- RAPPORTI PROFESSIONALI** Art. 12 -- Cooperazione e collaborazione L'Infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale. Art. 13 -- Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni L'Infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l'equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti Si rifà all'Art. 11, il sapere va tramandato. Art. 14 -- Posizione di protezione L'Infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità , si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni. Art. 15 -- Informazioni sullo stato di salute L'Infermiere si assicura che l'interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l'equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza. Art. 16 -- Interazione e integrazione L'Infermiere riconosce l'interazione e l'integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona. **CAPO IV - RAPPORTI CON LE PERSONE ASSISTITE** Art. 17 -- Rapporto con la persona assistita nel periodo di cura Nel percorso di cura l'Infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l'espressione della sofferenza. L'Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l'interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento, per favorire l'adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili. Bisogna creare un coinvolgimento attivo del paziente Art. 18 - Dolore L'Infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona. Art. 19 -- Confidenza e riservatezza L'Infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l'intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all'assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente. Si cerca a tutti i costi (garante della privacy) di minimizzare le informazioni, saper scegliere le informazioni giuste da trascrivere Art. 20 -- Rifiuto all'informazione L'Infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l'informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva. Se il paziente chiede di non sapere cosa gli affligge può non saperlo. Ma, se scoprite che il soggetto ha una malattia trasmissibile come HIV, Epatite C, ecc. Il paziente deve saperlo per informarsi sui comportamenti da attuare per non espandere la malattia, non diventano un killer. Art. 21 -- Strategie e modalità comunicative L'Infermiere **sostiene la relazione** con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie e modalità comunicative efficaci. Speso ci sono condizioni che l'imitano le espressioni da parte del paziente, costringendoci a trovare efficaci vie di comunicazione Art. 22 -- Privazioni, violenze e maltrattamenti Salvo gli **obblighi di denuncia**, l'Infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell'interessato. Art. 23 -- Volontà del minore L'Infermiere, tenuto conto dell'età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà . L'Infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto. Art. 24 -- Cure nel fine vita L'Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l'importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L'Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto. Art. 25 -- Volontà di limite agli interventi L'Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa. Si fa garante del testamento biologico, posso fare delle dichiarazioni anticipate di trattamento. L'infermiere tutela sempre la libertà dell'assistito, diventandone il garante Art. 26 -- Donazione di sangue, tessuti e organi L'Infermiere favorisce l'informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà ; educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere. Art. 27 -- Segreto professionale L'Infermiere rispetta sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona assistita non esime l'Infermiere dal rispetto del segreto professionale. Le informazioni non fuoriescono dagli addetti al trattamento dei dati (NO GOSSIP!) **CAPO V -- COMUNICAZIONE** Art. 28 -- comportamento nella comunicazione L'Infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità ; tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l'immagine della professione. Art. 29 -- Valori nella comunicazione L'Infermiere, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo. **CAPO VI -- ORGANIZZAZIONE** Art. 30 -- Responsabilità nell'organizzazione L'Infermiere ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all'equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale. Entriamo nell'area dell'organizzazione, negli aspetti gestionali che troviamo nella L. 251. Se gestisco l'organizzazione di un servizio che si colloca nell'azienda, devo rispettare le scelte aziendali, rispettandole ma allo stesso tempo dando una mia organizzazione, decidendo eventualmente di apportar dei cambiamenti Art. 31 -- Valutazione dell'organizzazione L'Infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso. Conseguenza del Art. 31. Art. 32 -- Partecipazione al governo clinico L'Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte. Il governo clinico è una forma di governo organizzativo che si sviluppa alla fine degli anni 90 in risposta agli errori nella sanità , contro la cattiva pratica sanitaria, per fa si che il sistema amministrativo sia sempre più sicuro. È una visione organizzativa diversa dove ogni professione esprime la propria idea su cosa può andar male durante un corso di cura, cercando di limitare gli errori e portarci sempre al miglioramento Art. 33 -- Documentazione clinica L'Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l'importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico Ti salva a livello legale, fine. Corretta documentazione e compilazione della modulistica clinica infermiristica Art. 34 -- Risoluzione dei contrasti L'Infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico assistenziali, gestionali o formative, in contrasto con principi, valori e con le norme della professione, a tutti i livelli di responsabilità , segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative. Art. 35 -- Contenzione L'Infermiere riconosce che la contenzione non è atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; può essere attuata dall'equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo Infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità , per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico assistenziale, deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita. La contenzione è quando contengo un paziente, lo immobilizzo, NON È UN ATTO TERAPEUTICO NON SI FA SALVO carattere cautelare o in stato di necessità . Va sempre documentata e monitorata per vedere l'andamento del paziente in quelle condizioni Art. 36 -- Operatori di supporto L'Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati. Come OSS, con diversi livelli di professionalità , **l'infermiere risponde dell'operato di personale di supporto** Art. 37 -- Linee guida e giuste pratiche assistenziali L'Infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento Art. 38 -- Segnalazione all'ordine professionale L'Infermiere segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati. **CAPO VII -- LIBERA PROFESSIONE** Art. 39 -- Esercizio della libera professione L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso. Qualora si scelga un percorso di libera professione, oltre a rispettare delle direttive normative, sono tenuto a rispettare la leale concorrenza (senza pubblicità ingannevole) e non posso venire meno al principio di equo compenso, il compenso per le mie prestazioni devono rientrare in un range di equità . Art. 40 -- Contratto di cura L'Infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l'adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso/dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale. Art. 41 -- Sicurezza e continuità delle cure L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico. **CAPO VIII -- DISPOSIZIONI FINALI** Art. 42 -- Libertà da condizionamenti L'Infermiere e l'Ordine Professionale si impegnano affinché l'agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi nonché da indebite pressioni di soggetti terzi, tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni. L'infermiere deve essere libero da ogni soggetto terzo, anche per motivi personali Art. 43 -- Conflitto d'interesse L'Infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente. Ad esempio, devi dichiarare con chi hai lavorato o dove lavori perché potresti spingere l'idea delle altre persone Art. 44 -- Contrasto all'esercizio abusivo della professione L'Infermiere e l'Ordine Professionale contrastano e denunciano l'esercizio abusivo della professione infermieristica e il lavoro sommerso. È un reato penale, è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. L'infermiere e l'ordine hanno un ruolo fondamentale anche per il lavoro sommerso (tipo il lavoro in nero) Art. 45 -- Decoro L'Infermiere cura la propria persona e il decoro personale L'eleganza nell'azione Art. 46 -- Rappresentanza professionale e comunicazione pubblicitaria L'Infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità , correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l'immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali. Osserva le indicazioni dell'Ordine Professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria Art. 47 -- Obbligo del rispetto delle regole L'Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell'Ordine Professionale. Art. 48 -- Attività consulenziale e peritale L'Infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. In ogni caso questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza. L'Infermiere in ambito peritale interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. Attività peritale= attività con le quali il consulente (**infermiere perito**) svolge gli accertamenti e le iniziative fondamentali per la risposta ai quesiti posti dal magistrato Art. 49 -- Natura vincolante delle norme deontologiche Le norme deontologiche contenute nel presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche; la loro inosservanza è sanzionata dall'Ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale. Art. 50 -- Ordini professionali. Enti sussidiari dello stato Gli Ordini Professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro essere Enti sussidiari dello Stato. Art. 51 -- Ordini professionali. Codice deontologico Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Art. 52 -- Ordini professionali e altri ruoli pubblici L'Ordine Professionale non interviene nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni. Art. 53 -- Clausola finale Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall'Ordine. [Resoconto:] Il codice deontologico è un codice etico nato tra lo scontro di codici etici che troviamo nella società , sono direttive sotto il profilo puramente etico. È un codice emanato dalla stessa professione, e che l'organo supremo della salvaguardi di questo è l'ordine delle professioni infermieristiche. **Legge 3 Art. 4 del (Legge Lorenzin)** Dopo circa 20 anni di attesa viene approvato il disegno di legge Lorenzin, che fonda l'istituzione di Ordini e Albi delle Professioni sanitarie approvato dal Senato in via definitiva il 22 dicembre del 2017. I vecchi collegi provinciali, IPASVI= infermiere professionale assistente sanitario vigilanza infanzia (1954), si trasformano in **ORDINI**. L'ordine è **ente sussidiario dello stato**. Sono enti pubblici non economici al fine di garantire gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. **Ordine professionale**= L'ordine è **ente sussidiario dello stato**. Sono enti pubblici non economici al fine di garantire gli interessi pubblici, connessi all'esercizio professionale. Hanno una struttura ben definita con legge, con un consiglio direttivo, un Presidente, un segretario, un tesoriere (eletti tutti dagli iscritti). Inoltre, hanno appositi uffici e una propria cassa di previdenza. Quindi è una vera e propria istituzione di autogoverno, di una o più professioni, avendo il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. Ha anche come compito quello di aggiornare gli albi e svolgere le funzioni disciplinari attraverso il codice deontologico. **Albo professionale**= documento ufficiale che attesta pubblicamente il fatto che i soggetti iscritti dispongono di particolari requisiti, di volta in volta stabiliti dalla legge, e, quindi, la loro idoneità all\'esercizio di una professione o, più in generale, di una determinata attività . Ma all'interno del famoso art. 4 della legge n. 3 del 2018 oltre al passaggio agli ordini professionali per i professionisti sanitari, troviamo le caratteristiche proprie di un ordine. Vediamole. *[Art. 1 comma 3 (Ordini delle Professioni Sanitarie)]* Abbiamo la definizione e le caratteristiche dell'Ordine E le relative federazioni nazionali: a. Sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici b. Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute; sono finanziati con i contributi degli iscritti c. Promuovono e assicurano l\'indipendenza, l\'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell\'esercizio professionale d. Verificano il possesso dei titoli abilitanti all\'esercizio professionale e curano la pubblicità e. Assicurano un adeguato sistema di informazione sulle attività svolte f. Partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all\'esame di abilitazione all\'esercizio professionale g. Rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell\'esame di abilitazione all\'esercizio professionale (Nella commissione dell\'esame che abilita Allo svolgimento della professione, deve essere presente Voi almeno un iscritto dell\'ordine) h. Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma svolgano la loro attività professionale *[Art. 2 comma 1 (Organi)]* Sono organi delle professioni sanitarie: a. Presidente b. Consiglio direttivo c. Commissione di albo, per gli ordini comprendenti più professioni d. Collegio dei revisori (vigila sull\'osservanza della legge e dell\'ordinamento *[Art. 2 dal comma 2 al 9 (Organi)]* 2\. Viene stabilito il numero dei componenti del Consiglio direttivo a seconda del numero di iscritti all\'ordine. Inoltre, stabilisce che l\'organico degli ordini professionali viene eletto esclusivamente dagli iscritti agli albi 3\. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri iscritto agli albi. 4\. Le votazioni sono valide in prima convocazione, quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore a un quinto degli iscritti. 5\. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di 5 giorni consecutivi, di cui uno festivo. 6\. Ammissione di ricorso 7\. durata del mandato di 4 anni 8\. Ogni Consiglio direttivo elegge i propri componenti, cioè, presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario che possono essere sfiduciati. 9\. Il Presidente ha la rappresentanza dell\'Ordine *[Art. 3 comma 1 (compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo)]* Al Consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni: a. Iscrivere i professionisti all\'ordine nel rispettivo albo b. Vigilare sulla conservazione del decoro e dell\'indipendenza c. Designare rappresentanti dell\'ordine presso commissioni, enti, organizzazioni di carattere provinciale o comunale d. Promuovere e favorire tutte le iniziative Volte a facilitare il progresso culturale degli iscritti e. Favorire un Efficace comunicazione f. Provvedere l\'amministrazione dei beni g. Proporre all\'approvazione dell\'Assemblea degli iscritti la tassa annuale *[Art. 3 comma 2 (compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo)]* Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni: a. Proporre al Consiglio direttivo l\'iscrizione all\'albo del professionista b. Assumere la rappresentanza esponenziale della professione c. Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari d. Esercitare le funzioni gestionali comprese nell\'ambito delle competenze proprie *[Art. 3 comma 3 (compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo)]* Per gli ordini che comprendono un'unica professione, le funzioni e i compiti della Commissione di albo spettano al Consiglio direttivo. *[Art. 4 comma 1 (scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo)]* I consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non si hanno in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa. *[Art. 4 comma 2 (scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo)]* Lo scioglimento è disposto con decreto del ministero della Salute. *[Art. 4 comma 3 (scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo)]* Voi entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. *[Art. 4 comma 4 (scioglimento dei consigli direttivi e delle commissioni di albo)]* Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni. ***Capo II*** *[Art. 5 comma 1 (Albi professionali)]* Ciascun ordine ha uno più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti, laddove previsti da specifiche norme. *[Art. 5 comma 2 (Albi professionali)]* Per l\'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. *[Art. 5 comma 3 (Albi professionali)]* Per l\'iscrizione all\'albo è necessario: - Avere il pieno godimento dei diritti civili, - Essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all\'esercizio della professione, - Avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell\'Ordine. *[Art. 5 comma 4 e 5(Albi professionali)]* Possono essere iscritti all\'albo gli stranieri in possesso dei requisiti e che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. Gli Iscritti che si stabiliscono in un paese estero possono, a domanda, conservare l\'iscrizione all\'Ordine. *[Art. 6 comma 1 e 2(cancellazione dell\'albo professionale)]* La cancellazione è pronunziata dal Consiglio direttivo su richiesta del ministro della Salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: - Perdita del godimento dei diritti civili, - Accertata carenza dei requisiti, - Rinuncia all\'iscrizione, - Morosità nel pagamento dei contributi, - Trasferimento all\'estero. La cancellazione non può essere pronunciata sennò dopo aver sentito l\'interessato della cancellazione dell\'iscrizione. ***Capo III*** *[Art. 7 comma 1 (Federazioni Nazionali)]* Gli ordini territoriali sono riuniti in Federazione nazionale con sede in Roma, che assumono la rappresentanza europea e internazionale. *[Art. 7 comma 2 (Federazioni Nazionali)]* Alle federazioni nazionali sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali. *[Art. 7 comma 3 (Federazioni Nazionali)]* Le federazioni nazionali emanano il codice deontologico. *[Art. 8 comma 1 (Organi delle Federazioni Nazionali)]* Sono organi delle federazioni nazionali: a. Il Presidente, b. Il Consiglio nazionale, c. Il Comitato centrale= è l\'organo di governo della Federazione, si rinnova ogni 4 anni d. La Commissione di albo, per le federazioni comprendenti più professioni, e. Il collegio dei revisori. *[Art. 8 comma 2 (Organi delle Federazioni Nazionali)]* Sono dirette dal comitato centrale, costituito da 15 componenti *[Art. 8 comma 3 (Organi delle Federazioni Nazionali)]* Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel registro dei revisori legali e dati e membri Eletti tra gli iscritti degli albi