Norme Sociali e Giuridiche PDF
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Questo documento descrive le differenze tra norme sociali e norme giuridiche. Le norme sociali non sono sempre obbligatorie e non sono necessariamente accompagnate da sanzioni, mentre le norme giuridiche sono obbligatorie per tutti e prevedono sanzioni in caso di violazione. Il documento analizza i caratteri delle norme giuridiche e le forme di stato.
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NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE Strettissima connessione tra fenomeno sociale e fenomeno giuridico Ubi socìetas, ibi ius MA NON COINCIDONO: NORME SOCIALI non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sempre sono a...
NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE Strettissima connessione tra fenomeno sociale e fenomeno giuridico Ubi socìetas, ibi ius MA NON COINCIDONO: NORME SOCIALI non sempre sono obbligatorie, non si rivolgono a tutti e non sempre sono accompagnate da sanzioni. Le NORME SOCIALI si dividono in varie categorie: NORME RELIGIOSE NORME SPORTIVE NORME MORALI, DI BUONA EDUCAZIONE NORME GIURIDICHE sono REGOLE OBBLIGATORIE che si rivolgono a tutti OGNUNO è TENUTO A RISPETTARE ANCHE CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ (Pagare le tasse, Fermarsi quando il semaforo è rosso, Non rubare …). NORMA GIURIDICA = PRECETTO + SANZIONE PRECETTO (o proposizione precettiva) regola formulata in termini generali e astratti, che riconosce, facoltizza, impone o proibisce determinati comportamenti. SANZIONE conseguenza NEGATIVA in cui incorre chi non rispetta la norma giuridica (multa, carcere, etc…). - FATTISPECIE ASTRATTA E FATTISPECIE CONCRETA 1 I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA Le norme giuridiche presentano alcuni caratteri che le distinguono dalle norme sociali. Questi caratteri sono: - OBBLIGATORIETÀ: la norma giuridica è obbligatoria, in quanto siamo costretti, anche contro la nostra volontà, a rispettarla; - EFFETTIVITÀ: indica il fatto che una regola di diritto può considerarsi esistente quando i membri di una società le riconoscono il valore obbligatorio di cui sopra le riconoscono, cioè, la sua natura di norma giuridica - CERTEZZA: è la certezza della effettiva applicazione delle norme conoscibilità delle norme (pubblicità) + sanzioni + ordinamento giudiziario - POSITIVITÀ: la norma giuridica è emanata e imposta dallo Stato, (positività: dal latino “positum” che significa posto, imposto dallo Stato); 2 - GENERALITÀ: i destinatari della norma giuridica sono tutti i membri della società, la norma giuridica è valida per tutti; tutti, senza eccezioni, sono tenuti a rispettarla; - ASTRATTEZZA: la norma giuridica descrive sempre una situazione ipotetica, astratta, non fa mai riferimento a persone o a fatti effettivamente accaduti; - BILATERALITÀ: la norma giuridica prevede, al tempo stesso, il “diritto” di fare qualche cosa, riconosciuto ad un soggetto, e il “dovere” di rispettare quel diritto, imposto ad altre persone. Se ad un soggetto è riconosciuto un diritto, ad un altro soggetto sarà imposto un obbligo/dovere [diritto alla vita dovere di non uccidere]. - RELATIVITÀ: la norma giuridica è relativa rispetto al tempo e allo spazio, Prima o poi verrà sostituita da una nuova norma giuridica e non è applicabile dovunque, ma in un territorio preciso; - SCRITTA E PUBBLICATA: la norma giuridica è scritta e non orale ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale [eccezione: le consuetudini] 3 DEFINIZIONE DI DIRITTO PUBBLICO LE PARTIZIONI DEL DIRITTO il diritto si suddivide in due rami principali 1) DIRITTO PRIVATO 2) DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO: insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che sono su un piano di parità rapporti tra cittadini; rapporti tra Stato e cittadini quando lo Stato agisce come un soggetto privato) RIPARTIZIONI INTERNE DEL DIRITTO PRIVATO il diritto privato si suddivide in: - DIRITTO CIVILE (studia la famiglia, i diritti soggettivi, i contratti ecc.); - DIRITTO COMMERCIALE (studia i rapporti economici tra i soggetti privati, e in particolar modo l’imprenditore e l’impresa, l’azienda, le società ecc.); - DIRITTO DEL LAVORO; - DIRITTO AGRARIO. ETC. 4 DIRITTO PUBBLICO: insieme delle norme che regolano i rapporti fra soggetti che NON sono su un piano di parità rapporti tra Stato e cittadini lo Stato agisce in posizione di supremazia rispetto ai cittadini. RIPARTIZIONI INTERNE DEL DIRITTO PUBBLICO A sua volta il diritto pubblico si suddivide in: - DIRITTO AMMINISTRATIVO (studia il funzionamento degli organi amministrativi dello Stato, quindi della Pubblica Amministrazione); - DIRITTO PENALE (si occupa dei reati e delle relative sanzioni); - DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO TRIBUTARIO - DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DELL'INFORMATICA 5 - DIRITTO INTERNAZIONALE (studia i rapporti fra gli Stati e le funzioni e gli organi delle organizzazioni internazionali, come ONU e UE) - DIRITTO COMUNITARIO (si occupa delle norme e degli organi dell’Unione Europea); - DIRITTO ECCLESIASTICO (si occupa dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e fra lo Stato e le altre confessioni religiose). ETC. MA SOPRATTUTTO (per quanto interessa questo corso) DIRITTO COSTITUZIONALE - studia la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione - La Costituzione si occupa di disciplinare: 1) ORGANI DELLO STATO 2) DIRITTI/LIBERTÀ E DOVERI DEI CITTADINI STATO APPARATO E STATO COMUNITÀ 6 SUL METODO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA… ALCUNE COORDINATE (“GRIGLIE” CONCETTUALI) PER STUDIARE E FISSARE NOZIONI-CHIAVE SU: DIRITTI E LIBERTÀ, ORGANI COSTITUZIONALI, PROCEDIMENTI DIRITTI E LIBERTÀ - CHI (Soggetti: Cittadini? Generalità indistinta delle persone? Individui? Gruppi? Etc.) e COSA (quale tipo di azione, status, etc.) viene tutelato dal diritto o dalla libertà X? - Meccanismi di protezione richiamati dalla disposizione costituzionale (riserva di legge, di giurisdizione, etc.); - Limiti; - Che posto occupa il diritto o la libertà X nell’impianto costituzionale della democrazia italiana? ORGANI COSTITUZIONALI (ma anche organismi, strutture interne, etc.) - Di quale potere è espressione (legislativo, esecutivo, giurisdizionale)/a quale potere afferisce l’organo X? - A cosa serve? Quale FINE ha? - Cosa fa? FUNZIONI; - Come è composto? STRUTTURA; - Come si elegge o come si nomina? - Come perde le sue funzioni? (Quanto dura in carica? Quali condizione ne decretano una cessazione prematura dalle funzioni? Etc.) 1 PROCEDIMENTI - Quale FINE ha il procedimento X? - Che “prodotto” genera? Come incide sulla realtà e sull’ordinamento giuridico? INPUT/OUTPUT; - Come si sviluppa? Chi avvia il procedimento X? In che maniera? Quali soggetti intervengono? Cosa fanno? Come si conclude? 2 LE FORME DI STATO DEFINIZIONE → La f.d.s. descrive: - il RAPPORTO che intercorre tra AUTORITÀ dotate di potestà d’imperio [GOVERNANTI] e SOCIETÀ CIVILE [GOVERNATI]; - l’insieme di PRINCIPI E VALORI che sono alla base di questo rapporto. ➔ Quindi potremmo dire che la f.d.s. risponde a tre domande di base: 1) Qual è la finalità dello Stato “X”? 2) Che tipo di rapporto esiste tra l’apparato statale dello Stato “X” e la società? 3) Quanto e come i membri della società possono PARTECIPARE alle decisioni pubbliche? [Sono semplici “sudditi” o “cittadini” in senso compiuto?] La CLASSIFICAZIONE più tipica e diffusa delle f.d.s. è quella basata sulla loro EVOLUZIONE STORICA → fornisce dei modelli basati su caratteristiche riassuntive comuni: sono degli “idealtipi”, delle strutture essenziali dei fenomeni osservati, MA ogni esperienza mantiene delle sue specificità (per es.: l’assolutismo in Francia ha caratteristiche specifiche diverse da quello in Spagna, pur presentando tratti comuni). ➔ Da questo punto di vista le principali f.d.s. sono: 1) Stato patrimoniale; 2) Stato assoluto; 3) Stato di polizia; 4) Stato liberale; 5) Stato democratico-pluralista; 6) Stato autoritario [ + Stato totalitario]; 7) Stato socialista. 1 1) STATO PATRIMONIALE o Tipico dell’età feudale → Lo stato patrimoniale è l’espressione giuridico-politica del feudalesimo o La nozione di “stato” è pressoché inesistente nel senso tipico dell’età moderna e contemporanea; o Elevata frammentazione del potere e dei territori (affidati a feudatari); o Concezione privatistica del potere del feudatario → è “proprietario”, in senso privatistico, del territorio e di ciò che su esso si trova (es.: servitù della gleba); → gli interessi particolari prevalgono su tutti gli altri in un rapporto di natura esclusivamente privatistica. 2) STATO ASSOLUTO o Tipico dell’età moderna → Lo stato assoluto è l’espressione giuridico-politica del processo di nascita e affermazione degli “stati nazionali” (caso esemplare: la Francia di Luigi XIV); o Concezione del diritto divino dei re; o Nasce la nozione di “stato” nel senso tipico dell’età moderna e contemporanea; o Elevata centralizzazione del potere in mano al re e alla corona, anche in senso territoriale (Luigi XIV: «L'état, c'est moi», «Lo Stato sono io») → è contemporaneamente titolare dei tre poteri dello stato: legislativo, esecutivo e giurisdizionale; → il suo potere si esercita in modo concentrato dal punto di vista territoriale (forte centralismo: scarso/inesistente potere dei territori). Il sovrano si pone come unico rappresentante della comunità, che si considera a lui completamente subordinata. Di entrambi questi aspetti può essere considerato come simbolo il progetto (socio-politico prima ancora che architettonico) di Versailles. 2 o Il re è assoluto (legibus solutus) perché non è sottoposto alla legge, LA CREA, come espressione della sua volontà → Quod principi placuit, legis habet vigorem. 3) STATO DI POLIZIA o Tipico del tardo ‘700. Esperienze tipiche: Austria e Prussia (Maria Teresa d'Austria e il figlio Giuseppe II, Federico il Grande); o È una forma evoluta dello stato assoluto, di cui mantiene l’indivisibilità dei 3 poteri in mano al sovrano; o Frutto delle teorie afferenti al c.d. “dispotismo illuminato” (Voltaire); o Il termine “polizia” deriva dal gr. “politeia”: il fine dello stato è quello di accrescere il benessere della popolazione (N.B.! senza coinvolgerla nelle scelte adottate). Si esprime attraverso, grandi riforme giuridiche, politico-amministrative sociali: → realizzazione di codici per organizzare il diritto nei vari settori; → realizzazione di grandi opere pubbliche (strade, reti fognarie, scuole, etc.); → modernizzazione di vari servizi di natura pubblica, come la burocrazia, il fisco, gli eserciti, la pubblica sicurezza, etc. 4) STATO LIBERALE o Nasce nell’Inghilterra del XVII sec., per affermarsi nel corso del XVIII sec. E, soprattutto, del XIX sec.; o È espressione del passaggio del potere dall’aristocrazia alla borghesia; o SEPARAZIONE DEI POTERI → significativa limitazione del potere della Corona; o Si affermano i c.d. “diritti (e libertà) di prima generazione”: 1) libertà personale (Habeas corpus); 3 2) diritto alla proprietà privata; 3) libertà di parola; 4) diritto a un giusto processo; 5) diritto di voto (N.B.! estremamente ristretto e basato sul censo → “STATO MONO-CLASSE”). o Affermazione del principio di rappresentanza N.B.! → SI AFFERMA IL RUOLO MODERNO DEL PARLAMENTO o Affermazione del principio di UGUAGLIANZA FORMALE; o C.d. “stato minimo”. 5) STATO DEMOCRATICO-PLURALISTA o Espansione dei diritti politici e della rappresentanza: dall’estensione del diritto di voto al SUFFRAGIO UNIVERSALE ( → “STATO PLURI-CLASSE”).. o PARTITI DI MASSA; o Rilettura democratica del PRINCIPIO PLURALISTA (art. 2 Cost. It.); o Affermazione del principio di UGUAGLIANZA SOSTANZIALE (comma 2, art. 3 Cost. It.); o Riconoscimento e promozione dei DIRITTI SOCIALI; o Dallo “stato minimo” allo “stato interventista”. 4 6) STATO AUTORITARIO [ + STATO TOTALITARIO] o La sovranità è esercitata da un PARTITO EGEMONE o da un DITTATORE N.B.! → La divisione dei poteri è mantenuta, ma privata di equilibrio e sottomessa a questi. o ABOLIZIONE DELLO STATO DI DIRITTO E DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ → l'attività del potere pubblico viene esercitata al di sopra della legge e senza garanzie per i cittadini. o Il Capo ed i vertici dello Stato, non sottostanno a nessun organo di controllo, quindi non è possibile alcun accertamento delle responsabilità dell'operato dei vertici del regime; o LIMITAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI FONDAMENTALI quali la libertà personale, la libertà di parola, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa. o LIMITAZIONE DEL PLURALISMO POLITICO → repressione di qualsiasi forma di dissenso (divieto di costituire associazioni, o organizzazioni private, diverse da quelle espressamente autorizzate); o sostituzione degli organi elettivi, con organi di nomina governativa; o (ri-)accentramento statale → apparato burocratico, basato su rigidi principi gerarchici. 7) STATO SOCIALISTA. o Scopo → UGUAGLIANZA ECONOMICO-SOCIALE DEI CITTADINI, ESERCITATA A COSTO DELLE LIBERTÀ INDIVIDUALI. o La proprietà dei mezzi di produzione (fabbriche, macchinari, terreni, capitali in generale) è attribuita allo Stato (collettivizzazione); 5 o Pianificazione economica in mano allo stato → è lo Stato che, attraverso la pianificazione centrale, decide: che cosa, quanto, dove, come produrre. 6 FORME DI GOVERNO FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE il corpo elettorale elegge il presidente e il parlamento (“Congresso” in USA) il presidente è titolare del potere esecutivo (insieme capo dello stato e capo del governo) il parlamento non può sfiduciare il presidente il presidente non può sciogliere il parlamento FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE il corpo elettorale elegge il parlamento (Assemblea federale) l’esecutivo (“Direttorio” o “Consiglio federale” = capo dello stato + governo) è collegiale ed è eletto dal parlamento il parlamento (“Assemblea federale”) non può sfiduciare il governo il governo non può sciogliere il parlamento 1 FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE il corpo elettorale elegge il presidente e il parlamento il presidente ha funzioni rilevanti anche di indirizzo politico È indipendente dal parlamento ma non può governare da solo deve servirsi di un governo (da lui nominato) il vertice dell’esecutivo è «a due teste» (presidente e primo ministro) il governo è legato al parlamento da rapporto fiduciario il parlamento può sfiduciare il governo il presidente può sciogliere il parlamento 2 FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE il corpo elettorale elegge il parlamento il capo dello stato ha funzioni limitate (ed è eletto dal parlamento, nel caso delle repubbliche) l’esecutivo (primo ministro e gabinetto; “presidente del consiglio” e “consiglio dei ministri” in Italia) si poggia sul rapporto di fiducia con il parlamento il parlamento può sfiduciare il governo il capo dello stato può sciogliere il parlamento RAZIONALIZZAZIONE Fenomeno direttamente connesso alla STABILITÀ DEL GOVERNO Razionalizzazione FORTE (sfiducia costruttiva, Germania) Razionalizzazione DEBOLE (caso italiano) 3 LE FONTI DEL DIRITTO Si definisce “fonte del diritto” l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Alcune prime nozioni fondamentali: fonti di produzione fonti di cognizione fonti atto e fonti fatto Fonti di produzione: - Gli ordinamenti moderni si istituiscono attraverso un processo costituente: è la stessa Costituzione ad indicare gli atti che possono produrre il diritto (le fonti). - In realtà, la Costituzione indica solamente le fonti ad essa immediatamente inferiori (fonti primarie). Saranno tali fonti, successivamente, a regolare quelle ancora inferiori (fonti secondarie). Fonti di cognizione: - Si dicono fonti di cognizione gli strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di produzione. 2 tipologie di fonti di cognizione: A) Fonti ufficiali: la Gazzetta Ufficiale (G.U.) Bollettini ufficiali delle Regioni (B.U.R.) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1 - Il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”. - Al fine di consentire lo studio e la conoscenza dei nuovi atti, essi entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis, di regola di 15 giorni. Trascorso tale periodo, vigono la presunzione di conoscenza della legge e l’obbligo del giudice di applicarla. B) Fonti non ufficiali: - Possono essere fornite da soggetti pubblici (ad es: Ministeri o Regioni) o privati (Riviste specializzate). - Le notizie pubblicate su di esse non hanno valore legale. Fonti-atto e Fonti-fatto: Le fonti di produzione si distinguono in due categorie: A) Fonti-atto (atti normativi): La fonte-atto è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche”. Hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti Implicano l’agire volontario di un organo abilitato dall’ordinamento giuridico attraverso una norma di riconoscimento. Per produrre effetti normativi, ogni fonte-atto deve essere universalmente riconoscibile. B) Fonti-fatto (fatti normativi): Sono fonti-fatto tutti quei comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti nonché gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento (es: trattati internazionali; atti comunitari). 2 La consuetudine - La consuetudine è considerata la fonte-fatto per eccellenza. - Nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo della consuetudine: la cosiddetta “diuturnitas”), sino al punto che esso viene sentito come giuridicamente vincolante (elemento soggettivo della consuetudine: “opinio juris ac necessitatis”). - Una consuetudine particolare è la consuetudine costituzionale: si tratta di comportamenti (riconosciuti dal corpo sociale) che disciplinano i rapporti fra organi costituzionali: ad esempio, le consultazioni del Presidente della Repubblica nel corso della formazione del nuovo Governo. - Una ulteriore tipologia di consuetudine è quella sancita dall’articolo 10 della Costituzione, che fa riferimento alle consuetudini internazionali: non si tratta di norme che hanno origine nei trattati bensì di regole non scritte e tuttavia considerate obbligatorie dalla generalità degli Stati. L’adeguamento dell’ordinamento italiano alle consuetudini internazionali è automatico. 3 TECNICHE DI RINVIO AD ALTRI ORDINAMENTI - In base al principio di esclusività, soltanto lo Stato ha il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, indicando gli atti e i fatti che possono produrre norme nell’ordinamento. - Per quanto riguarda le norme di altri ordinamenti, esse valgono nell’ordinamento statale solo se lo Stato lo consente. Lo strumento usato dallo Stato per rendere applicabili al proprio interno le norme di altri ordinamenti è conosciuto come tecnica del rinvio. 2 Tipologie di rinvio: A) Rinvio “fisso” (o materiale, o recettizio): - Una disposizione dell’ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in altro ordinamento, che viene allegato. - Il rinvio fisso è utilizzato per recepire un atto singolo e specifico. B) Rinvio “mobile” (o formale, o non recettizio): - Il rinvio mobile è utilizzato non per recepire uno specifico atto di un altro ordinamento ma una fonte di esso. - Esempi di rinvio mobile: le disposizioni del diritto internazionale privato e il richiamo alle norme consuetudinarie internazionali. 4 LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE DEI CONTRASTI TRA NORME - Si definiscono antinomie i contrasti tra norme. - Si ha un’antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili. - In questi casi, è compito dell’interprete risolvere tali contrasti, individuando la norma applicabile al caso. I CRITERI per scegliere la norma da applicare in caso di antinomia sono quattro: A) criterio cronologico B) criterio gerarchico C) criterio della specialità D) criterio della competenza A) Criterio cronologico: - In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente (lex posterior derogat priori) - La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’ABROGAZIONE: l’effetto consiste nella cessazione ex nunc dell’efficacia della norma giuridica precedente. L’articolo 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione: 5 abrogazione espressa: per “dichiarazione espressa del legislatore”. abrogazione tacita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. abrogazione implicita: perché la nuova legge regola (ri-disciplinandola ex novo) l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. - Diversa dall’abrogazione è la deroga: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, la norma derogata non perde la sua efficacia ma ne viene limitato il campo di applicazione. - Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o zone. B) Criterio gerarchico: - In base a tale criterio, la norma superiore si deve preferire a quella gerarchicamente inferiore (lex superior derogat legi inferiori) - La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’ANNULLAMENTO: è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma che, a quel punto, perdono validità. - Effetti dell’annullamento: al contrario dell’abrogazione, l’annullamento opera non solo per il futuro ma anche per il passato (ex tunc), ma limitatamente ai rapporti pendenti. C) Criterio della specialità: - In base a tale criterio, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale (lex speciali derogat legi generali), anche se quest’ultima è successiva (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). 6 - La preferenza per la norma speciale non incide né sull’efficacia né sulla validità della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide. L’interprete opera solamente una scelta tra le due norme (inter partes). - L’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la DEROGA (vale tra le parti ed ha efficacia ex nunc). D) Criterio della competenza: - Serve a spiegare come è attualmente organizzato il sistema delle fonti: si tratta di un criterio esplicativo e non prescrittivo. - La Costituzione assegna competenze “particolari” ad alcuni atti equiparati alla legge formale: ad esempio, ai regolamenti parlamentari riserva la competenza a disciplinare il procedimento di formazione delle leggi. RISERVE DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITÀ - Si ha una riserva di legge quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia. Essa, perciò, è una regola riguardante l’esercizio della funzione legislativa. - La riserva di legge, affermatasi con il sorgere dei Parlamenti medievali, ha una funzione garantista, che si è rafforzata ulteriormente nelle costituzioni contemporanee a causa della loro rigidità. Tipologie di riserve di legge: riserva di legge costituzionale riserva a favore dei regolamenti parlamentari 7 riserva di legge formale o ordinaria riserva assoluta riserva relativa riserva rinforzata Riserva di legge costituzionale: la Costituzione rinvia esplicitamente ad una legge costituzionale. Riserva di legge formale ordinaria: impone che sulla materia intervengano solo atti legislativi prodotti dal Parlamento. Riserva di legge assoluta: prescrive che una materia sia integralmente regolata dalla legge ordinaria o da atti ad essa equiparati. Es.: art.13,2 che consente che la libertà personale sia limitata “nei soli casi e modi previsti dalla legge”. In molti casi, alla riserva di legge assoluta si aggiunge la riserva di giurisdizione: la disciplina della materia non solo è regolata integralmente dalla legge ma per la sua applicazione è anche necessaria un’autorizzazione giudiziaria. Es.: art.13 che consente che la libertà personale sia limitata “per atto motivato dell’autorità giudiziaria”. Riserva di legge relativa: non esclude che, alla disciplina della materia, concorra il regolamento amministrativo. Riserva di legge rinforzata: talvolta la Costituzione non si limita a rinviare alla legge la disciplina di una materia ma pone ulteriori vincoli al legislatore (Es: art. 16). 8 IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70) Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive: la presentazione del progetto (iniziativa legislativa); l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima; la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finché non sarà approvato da entrambe con identica formulazione (c.d. «navette»); la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 1 Iniziativa legislativa Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto. L'esame e l’approvazione della Camera Il procedimento ordinario si articola in due fasi: esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione in sede referente); discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea. Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I 2 componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente. La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall'intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso. Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati: il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa o deliberante) comporta che il procedimento si concluda interamente all’interno di una Commissione: essa provvede insieme all'esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l’Aula; il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, è detto in sede redigente e comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo. 3 Esame dei progetti approvati dal Senato Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il messaggio del Presidente dell’altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri progetti: assegnato in Commissione in sede legislativa o referente, il progetto seguirà tutte le tappe del procedimento ordinario o in sede legislativa. Se però si tratta di un progetto già approvato dalla Camera e che torna a Montecitorio perché il Senato vi ha apportato delle modifiche, l'esame alla Camera riguarderà le sole parti modificate. Nel nostro sistema di bicameralismo perfetto, la navette fra Camera e Senato continua fino a quando i due rami del Parlamento non concordano nell'approvare un testo perfettamente identico. La promulgazione e la pubblicazione La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge. MA il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo, e se la legge viene nuovamente approvata (stesso testo) essa deve essere promulgata. Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata. 4 La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della giustizia, e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale. 5 LA FUNZIONE DI REVISIONE COSTITUZIONALE COSTITUZIONE Vertice delle fonti dell’ordinamento giuridico italiano RIGIDITÀ DELLA COSTITUZIONE è garantita da: 1) Predisposizione di organi e procedure di controllo per verificare che le fonti normative siano conformi ai principi costituzionali (Pres. Repubblica in fase di promulgazione controllo preventivo; Corte costituzionale controllo successivo) 2) Previsione di un procedimento speciale (AGGRAVATO) per modificare il testo della Costituzione o integrarlo [necessità di adeguamento al mutamento sociale e politico] 2A) LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE Atto destinato a modificare materialmente la Costituzione (Carta fondamentale) Scopo: modificare il dettato costituzionale 2B) LEGGE COSTITUZIONALE Funzione integrativa della Costituzione sulla base di una riserva fissata dalla Costituzione stessa (es: artt. 116, 132,137) Scopo: attuare istituti e previsioni contenuti nel dettato costituzionale; rendere “operativa” la Costituzione IN ENTRAMBI I CASI SI RICORRE AL PROCEDIMENTO “AGGRAVATO” PREVISTO ALL’ART. 138 1 Articolo 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 2 3 FASE EVENTUALE (Referendum popolare) A) Lo scopo è quello di sottoporre il testo all’approvazione popolare per aumentare la LEGITTIMAZIONE DEMOCRATICA B) Spicca il ruolo delle MINORANZE tra i soggetti che possono farne richiesta: B1: MINORANZE DEL CORPO ELETTORALE (Raccolta di 500 000 firme) B2: MINORANZE TERRITORIALI (5 Consigli regionali) B3: MINORANZE POLITICHE (1/5 dei membri di ciascuna camera) C) VALIDITÀ del Referendum non è previsto il raggiungimento di un quorum minimo (i NO del voto popolare hanno l’effetto di annullare il 50% + 1 del consenso ottenuto in Parlamento) D) L’elettore NON partecipa alla formazione del nuovo testo ha il SOLO potere di respingerlo Può dire solo SI o NO all’intero testo, senza potersi esprimere in modo differenziato su una parte rispetto alle altre (rischio manipolazione/influenza del comportamento elettorale e del conseguente risultato) 4 LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE LIMITE ESPRESSO Articolo 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” LIMITI IMPLICITI 1) sovranità popolare (art. 1) 2) diritti “inviolabili” dell'uomo (art. 2) 3) principio di unità ed "indivisibilità" della Repubblica (art. 5) 4) “principi supremi dell'ordinamento costituzionale” in larga parte riconducibili ai primi 12 articoli della Costituzione ("Principi fondamentali"). N.B.! Il limite dei "principi supremi" è stato richiamato dalla stessa giurisprudenza Costituzionale (V. Sentenze n. 18 del 1982, 170 del 1984 e 1146 del 1988) 5 LE FUNZIONI NORMATIVE DEL GOVERNO Governo → possibilità di adottare atti normativi con forza pari a quella della legge ordinaria, MA solo in due casi: 1) per motivi di improrogabile urgenza; 2) per un atto di volontà espressa del parlamento. Gli “atti aventi forza di legge” sono dotati di: 1) capacità innovativa nei confronti dell’atto legislativo precedente; 2) capacità di resistenza all’abrogazione o alla deroga da parte di un regolamento/fonte secondaria. IL DECRETO LEGISLATIVO (o “decreto delegato” o “legge delegata”) Atto adottato sulla base di una LEGGE DELEGA (o “di delegazione”) → provvedimento con il quale il parlamento delega il governo a dati poteri legislativi con determinazione dei principi e criteri direttivi, soltanto per un tempo determinato, e con oggetto definito. È sempre revocabile da parte del Parlamento. Contenuto della delega 1) indirizzata al governo; 2) non può essere generale; 3) rimessa alla discrezionalità del legislatore; 4) deve indicare il termine (art. 14 comma 4, l. 400/88) TERMINE → 1) non è prevista una sanzione per l’inerzia; 1 2) sono possibili decreti correttivi; 3) in caso di superamento del termie biennale il governo è tenuto a chiedere un parere alle commissioni permanenti delle due camere sullo schema di d.l.vo (art. 14 uc l. 400/88) ECCESSO DI DELEGA → giudizio di illegittimità costituzionale pronunciato dalla corte costituzionale quando il decreto legislativo non rispetti i limiti della legge di delegazione, ovvero ne violi le regole procedurali FASI DELL’ITER DI APPROVAZIONE 1) Iniziativa: proposta del Ministro competente; 2) Deliberazione del CDM; 3) Eventuali adempimenti ulteriori; 4) Emanazione del PDR (a cui il testo viene trasmesso 20gg prima); 5) Pubblicazione in GU con la denominazione «Decreto Legislativo», indicando la legge di delegazione, la deliberazione del CDM e gli atri adempimenti, eventualmente prescritti dalla legge delega (art. 14 comma 1 l. 400/88); 6) Entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (a meno che la legge delega preveda un termine diverso). 2 DECRETO LEGGE Atto tipico della decretazione d’urgenza in Italia ➔ basato sull’autoattribuzione da parte del Governo, del potere di adottare atti con forza di legge SENZA PREVIA DELEGA del Parlamento. Art. 77 Cost. 1) straordinarietà = assoluta imprevedibilità; 2) necessità = impossibilità di fare ricorso a strumenti normativi diversi; 3) urgenza = necessaria applicabilità immediata delle norme poste dal decreto. FASI DELL’ITER DI APPROVAZIONE 1) Iniziativa: proposta del PDC e Ministro competente; 2) Deliberazione del CDM; 3) Emanazione del PDR; 4) Pubblicazione in GU con la denominazione «Decreto Legge» e con l’indicazione nel «preambolo» delle ragioni di necessità e urgenza e dell’avvenuta deliberazione del CDM (art. 15 comma 4 l. 400/88); 5) Entrata in vigore immediata. Fase integrativa dell’efficacia 1) entra in vigore nel momento indicato dallo stesso dl (no vacatio); 2) immediatamente presentato alle camere per la conversione (riserva di assemblea) – art. 77 comma 2 ; 3) efficace per sessanta giorni. Conversione in legge 1) entro sessanta giorni (termine perentorio); 3 2) conversione con legge ordinaria (riserva di assemblea); 3) non reiterabile (corte cost. 360/96); 4) emendabile dal parlamento. Effetti della mancata conversione 1) il dl perde efficacia fin dall’inizio (ex tunc) 2) pubblicazione in gu della notizia della mancata conversione (pubblicità notiziale) 3) il parlamento con legge ordinaria può disciplinare gli effetti della mancata conversione (c.d. legge di sanatoria - riserva di assemblea (art. 77 uc) 4) il governo adotta «sotto la sua responsabilità» provvedimenti provvisori (art. 77 comma 2) Il governo non può (art. 15 comma 2 l. 400/88): 1) conferire deleghe legislative 2) pprovvedere nelle materie indicate dall’art. 72.4 cost. 3) rinnovare i decreti legge non convertiti 4) regolare i rapporti giuridici sorti a seguito di dl non convertiti 5) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla corte cost. per vizi sostanziali 4 I REGOLAMENTI Norma attributiva della potestà regolamentare del Governo → art. 17 della legge n. 400/88 (Procedimento per esercitare tale potere + Tipologie di regolamento ritenute ammissibili) (Per i regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie: art. 4, della legge n. 86/1989) Procedimento di adozione dei regolamenti governativi: 1. Iniziativa di uno o più ministri o del Presidente del Consiglio; 2. Parere del Consiglio di Stato (si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante; il Governo può discostarsene indicandone i motivi); 3. Deliberazione del Consiglio dei ministri; 4. Emanazione del regolamento da parte del Presidente della Repubblica (la forma dell’atto è il decreto del Presidente della Repubblica, art. 87, comma 5 Cost.); 5. Controllo della Corte dei Conti (attraverso il visto e la registrazione, la Corte dei Conti esercita un controllo di legittimità sull’atto); 6. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 7. Entrata in vigore (di norma 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo l’indicazione di un termine più breve). Tipologie di regolamento: Regolamenti di esecuzione Disciplinano l’esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari → funzione applicativa e interpretativa; (i regolamenti di stretta esecuzione possono intervenire anche nelle materie coperte da riserva assoluta di legge). 5 Regolamenti di attuazione e integrazione Attuano ed integrano le norme di principio contenute nelle leggi e nei decreti legislativi. (si distinguono dai precedenti perché non si limitano a portare ad esecuzione la norma di legge, ma contribuiscono ad integrarla dettando la normativa di dettaglio). Regolamenti indipendenti Sono emanati nelle materie in cui manca la disciplina da parte delle leggi o di atti avente forza di legge → non hanno “a monte” nessun atto normativo primario che soddisfi il principio di legalità sostanziale. Non possono intervenire nelle materie riservate alla legge (sia che si tratti di riserve assolute che relative). Si è molto dubitato in passato della legittimità costituzionale di tali regolamenti. Tipologia regolamentare poco utilizzabile data la difficoltà di identificare materie in cui manchi completamente una disciplina legislativa. Regolamenti c.d. “delegati” o “autorizzati” (delegificazione) La ratio sottesa a tale tipologia di regolamenti è quella di diminuire l’ipertrofia legislativa. Disciplinano materie regolate precedentemente da norme di rango legislativo sostituendosi a queste secondo il modello stabilito dal comma 2, dell’art. 17, legge 400/88. Condizioni per l’adozione di tali regolamenti sono: i) che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge; ii) che l’esercizio di tale potestà regolamentare sia autorizzato con legge; iii) che, nell’adottare la legge di autorizzazione, il Parlamento determini le norme generali regolatrici della materia; iv) che nella legge di autorizzazione si indichino altresì le norme di legge che risulteranno abrogate con l’entrata in vigore delle norme regolamentari. Regolamenti ministeriali ed interministeriali L’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, attribuisce la potestà regolamentare anche ai singoli organi del potere esecutivo. Tali regolamenti possono essere emanati esclusivamente se una legge di volta in volta lo autorizzi 6 (nella prassi non è infrequente che siano i regolamenti governativi a conferire tale potere). Possono essere adottati solo nelle materie di competenza del singolo ministro (compreso il Presidente del Consiglio) o di più ministri insieme nel caso dei regolamenti interministeriali. Profilo procedimentale → i regolamenti in oggetto si differenziano da quelli governativi perché 1) non sono deliberati dal Consiglio dei ministri, ma semplicemente comunicati al Presidente del Consiglio, e 2) anziché essere emanati dal Presidente della Repubblica sono adottati con decreti ministeriali ovvero interministeriali (cfr. Corte cost., sent. n. 79/1970). 7 Il Presidente della Repubblica Le funzioni del Presidente della Repubblica (Parte Seconda Cost., Titolo II) Il Presidente della Repubblica negli ordinamenti moderni svolge sostanzialmente due tipi di funzioni. A) Nella forma di governo presidenziale (es. Stati Uniti) e nella forma di governo semipresidenziale (es. Francia), il Presidente della Repubblica ricopre anche un ruolo di tipo politico. Quindi, oltre a essere il capo dello Stato, svolge anche una funzione di indirizzo politico: ha funzioni politiche. B) Nelle forme di governo parlamentare, come quella italiana, la sua funzione non è quella di definire l’indirizzo politico del paese, bensì quella di garante dello Stato. Questo lo si può desumere facilmente leggendo l’articolo 87 della Costituzione al primo comma: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Il capo dello Stato è organo - monocratico - super partes - equidistante - imparziale 1 Nel suo essere organo super partes, il PdR non è titolare di alcuna delle tre funzioni tipiche dello Stato MA partecipa a ciascuna di esse, in quanto: Rispetto alla FUNZIONE LEGISLATIVA Il presidente della Repubblica fa parte dell’ingranaggio che fa funzionare il meccanismo legislativo dell’Italia. L’articolo 87 della Costituzione attribuisce in questo capo al Capo dello Stato il potere di: autorizzare il Governo a presentare alle Camere dei disegni di legge di sua iniziativa oppure respingere la richiesta dell’Esecutivo se il testo non rispetta le regole costituzionali; promulgare le leggi; indire i referendum popolari (così come disposto dall’articolo 75 della Costituzione). Il Quirinale ha anche il potere di ratificare i trattati internazionali, cioè quegli atti con cui lo Stato decide di aderire ad un accordo siglato da più Paesi su un determinato tema (ambiente, diritti umani, lavoro, ecc.). Tuttavia, prima della ratifica da parte del presidente della Repubblica per alcune tipologie di trattati, occorre che le Camere approvino una legge in proposito. Rispetto alla FUNZIONE ESECUTIVA nomina il Presidente del Consiglio e i ministri Rispetto alla FUNZIONE GIURISDIZIONALE presiede il Consiglio Superiore della Magistratura 2 INOLTRE I poteri del Presidente su altre istituzioni In base all’articolo 87 della Costituzione, il presidente della Repubblica ha il potere di accreditare e di ricevere i rappresentanti diplomatici di altri Paesi e di nominare, quando la legge lo prevede: funzionari dello Stato; il presidente e i consiglieri della Corte dei conti, cioè della magistratura contabile; il presidente del Consiglio di Stato; presidenti e direttori generali di enti pubblici di rilevanza nazionale, dopo la prima nomina effettuata dal Governo. Il Capo dello Stato, in quanto tale, è anche presidente di diritto: del Consiglio supremo della Difesa (CSD), al quale partecipa insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al presidente del Consiglio e ai ministri degli Esteri, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, della Difesa e dello Sviluppo economico comando delle Forze armate italiane; del Consiglio superiore della magistratura (il CSM). 3 Responsabilità e giuramento del Presidente della Repubblica Il Presidente la Repubblica, nello svolgimento del proprio mandato, è irresponsabile dal punto di vista politico (non risponde cioè degli atti compiuti come Presidente della Repubblica) se non in due casi che sono previsti dall’articolo 90 della Costituzione: Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In effetti, il Presidente della Repubblica, nel momento della sua elezione, è chiamato a prestare il giuramento, il quale è previsto dall’articolo 91 della Costituzione e che consiste in un atto di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. Le elezioni del Presidente della Repubblica Articolo 83 della Costituzione: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [cfr. artt. 55 c.2, 85]. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [cfr. art. 85 c.2] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [cfr. II]. 4 L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Perché queste maggioranze? Da una parte (magg. 2/3) per fare in modo che il consenso intorno al nome di chi deve diventare Presidente della Repubblica sia ampio e, dall’altro (magg. assoluta), che il protrarsi dell’elezione possa, in qualche modo, delegittimare il futuro Presidente della Repubblica, sminuendolo agli occhi degli italiani. Per poter essere eletto, deve soddisfare tre requisiti: essere cittadino italiano godere dei diritti civili e politici avere almeno 50 anni. 5 Durata del mandato del Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni e questa durata, differente da quella del Parlamento che è di 5 anni, è stata, anche in questo caso, pensata per svincolarlo dal Parlamento che lo ha eletto, lasciandogli maggiore libertà di azione. Al termine del suo mandato il Presidente della Repubblica diviene automaticamente senatore a vita, quindi avrà un proprio ufficio e le proprie funzioni da senatore. Da questo punto di vista, anche in altri ordinamenti sono previste delle misure analoghe: per esempio il Presidente della Repubblica francese, al termine del suo mandato, diviene automaticamente membro del Consiglio Costituzionale che è l’equivalente della nostra Corte Costituzionale. 6 GLI STRUMENTI DI ESERCIZIO “DIRETTO” DELLA SOVRANITÀ Sono tre quelli contemplati dalla Costituzione (italiana): - petizione; - iniziativa legislativa popolare; - referendum. PETIZIONE L’art. 50 afferma che: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. - È l’atto con il quale i cittadini portano a conoscenza delle Camere istanze ed esigenze particolari, comuni a una pluralità di individui, affinché il Parlamento stesso vi provveda; - La petizione, sia essa esercitata dal singolo o da una pluralità di individui, deve rappresentare un interesse pubblico e, pertanto, non è ammissibile per rivendicare diritti soggettivi o interessi legittimi che invece sono tutelati dall’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa. - A differenza dell’iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione può essere azionato facilmente perché: 1. non richiede particolari formalità, eccettuata l’autenticazione della firma del proponente; 2. può essere esercitato anche da una singola persona, o da gruppi di più persone comunque senza limiti di numero; 3. anche se rivolta ad ottenere provvedimenti legislativi, non prevede la formulazione di una proposta di legge vera e propria, come invece è richiesto per l’esercizio dell’iniziativa popolare; 4. può avere ad oggetto tutte le materie, anche quelle che non possono essere sottoposte a referendum abrogativo. N.B. è da rilevare che le petizioni ricevono una scarsa attenzione da parte delle Camere alle quali sono indirizzate, ragion per cui l’istituto è praticamente caduto in disuso nelle ultime legislature, ed anche in quelle precedenti non ha prodotto apprezzabili risultati. 1 L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE Art. 71 Cost. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli. ………………………………………………………………………………………………………... Sono richiesti due requisiti: 1) Soggetti “ELETTORI” (almeno cinquantamila) 2) Requisito formale del testo «progetto REDATTO IN ARTICOLI» Circa i CONTENUTI: non si prevedono limiti di materia e possono assumere la forma sia di progetti di legge ordinaria, sia costituzionale. Nella prassi si è rivelato un istituto dal potere limitato: non garantisce ai proponenti l’esame parlamentare della loro proposta Gli organi parlamentari, infatti, NON HANNO L’OBBLIGO di pronunciarsi sulle proposte di iniziativa popolare e neanche esistono meccanismi che garantiscano forme significative di priorità procedurale. L’unica garanzia di esame è data dai regolamenti parlamentari: SENATO: l'art. 74, Reg. Sen. impone alle competenti Commissioni l'avvio dell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento; CAMERA: mentre l'art. 24, Reg. Cam. si limita a riservare una parte del tempo disponibile all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea. 2 REFERENDUM Il referendum può essere (nel nostro ordinamento): costituzionale (detto anche sospensivo) previsto per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.) Si rinvia alla lezione sulla revisione costituzionale; abrogativo, previsto per leggi ordinarie dello Stato (art. 75 Cost.) e per le leggi regionali (art. 123 Cost. e singoli Statuti regionali); territoriale, previsto obbligatoriamente per modificazione territoriali di Regione, Province e Comuni (art. 132 e 133 Cost.); consultivo, ammesso soltanto a livello regionale o locale. REFERENDUM ABROGATIVO Il referendum abrogativo è previsto dall'articolo 75 della Costituzione. - l'iniziativa referendaria può essere esercitata dai cittadini (500.000 elettori) o dalle Regioni (5 Consigli regionali); - può essere proposta «l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge» per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per «atto avente valore di legge» un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare); - quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. 3 L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. LIMITI Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: - alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall'azione dell'istituto. La disposizione costituzionale cita espressamente «le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». INOLTRE, non è possibile abrogare mediante referendum: - disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost.; La Corte costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo. 4 LA DISCIPLINA DELL'ART. 75 L'approvazione della legge n. 352 del 1970 che disciplina il ricorso alle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione è il frutto di vicende connesse al movimento di opinione pubblica per l'istituzione della legge sul divorzio e per la pressione sulla Dc di vasti settori del mondo cattolico contrari a essa. Tra i due provvedimenti ci fu un rapporto di causa ed effetto. Il referendum fu la contropartita data alla Dc perché sul divorzio non si determinasse in parlamento tra le forze politiche una rottura troppo radicale. Una parte del mondo cattolico covava l'illusione che appellandosi direttamente al corpo elettorale, su tale questione si sarebbe pronunciata una maggioranza conservatrice e clericale. Con la legge di attuazione del referendum il Parlamento oltre ad applicare il dettato costituzionale introdusse una serie di principi che resero palese la volontà del legislatore di voler circoscrivere il referendum abrogativo: "Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi" (art. 28) "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime" (art. 31) "Le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno soltanto dal 1º gennaio al 30 settembre" (art. 32) I referendum sono sottoposti a un duplice controllo di legittimità: al momento del deposito delle firme, a opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione; successivamente la Corte Costituzionale dovrà decidere se la richiesta referendaria riguardi o meno le leggi previste nell'art. 75 Cost." (artt. 32 e 33) Le consultazioni referendarie possono svolgersi soltanto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso. (art. 34) 5 6 LE AUTONOMIE TERRITORIALI Art. 5 Cost. «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». Dalla Costituzione alla riforma L'organizzazione costituzionale italiana prevede un complesso sistema di autonomie regionali e locali La Costituzione italiana del 1948 prevede uno Stato regionale, basato su Regioni dotate di: Autonomia politica: capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato Autonomia legislativa nelle materie espressamente indicate dalla Costituzione Autonomia finanziaria attraverso tributi regionali Le regioni erano 15 più altre cinque dotate di un'autonomia differenziata Le regioni disciplinate direttamente dalla Costituzione sono denominate Regioni ordinarie → Statuto approvato con fonte di rango primario Le altre sono state chiamate Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli- Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, in realtà costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione) → Statuto approvato con fonte di rango costituzionale La Costituzione prevedeva anche enti territoriali più piccoli delle Regioni (Province e Comuni) Tuttavia, l'esercizio effettivo delle funzioni da parte delle Regioni richiedeva che lo Stato trasferisse le funzioni amministrative con leggi/decreti di trasferimento (attraverso cui si trasferivano funzioni, risorse, personale, etc.) → Il concreto trasferimento di funzioni amministrative è avvenuto solo nel 1972, ma si trattò di un mero trasferimento parziale (i Ministeri continuarono, di fatto, a detenere gran parte delle competenze spettanti alle Regioni) 1 Riforma Bassanini (a Costituzione invariata) Una svolta si ebbe nel 1997 con la "legge Bassanini" → Legge 15 marzo 1997, n. 59 Essa introduceva il principio secondo il quale alle Regioni e gli enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità unica eccezione: compiti e funzioni amministrative riservate espressamente allo Stato Riforma del Titolo V → L. Cost. 3/2001 Nel 2001 il Parlamento ha approvato una legge costituzionale di riforma organica del titolo V Essa ha realizzato un forte decentramento politico La riforma ha rafforzato e attuato il disegno di una Repubblica delle autonomie, articolata su più livelli territoriali di governo ➔ Nuovo art.114 Cost.: La costituzione ha previsto che la Repubblica è articolata in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, tutti costituzionalmente dotati di autonomia politica (e di corrispondente autonomia statutaria) e posti sullo stesso piano La legge statale perduto quella posizione di prevalenza che aveva nel precedente sistema, a favore della legge regionale → Lo Stato ha perduto la potestà legislativa generale Tuttavia, la legge statale e la legge regionale sono sottoposte allo stesso, INVALICABILE, limite: il rispetto della Costituzione (+ i limiti derivanti dagli obblighi internazionali e dall’ordinamento comunitario) 2 Attribuzione delle funzioni amministrative Le funzioni amministrative si basano sui principi di: 1. Sussidiarietà: il livello di Governo superiore interviene solo quando l'amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere al compito (“sussidiarietà VERTICALE”) 2. Differenziazione: enti dello stesso livello possono avere competenze diverse 3. Adeguatezza: le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di efficienza Organi di raccordo I raccordi tra i diversi livelli territoriali di governo sono: la commissione bicamerale integrata e il sistema delle conferenze In numerosi Stati federali è presente, invece, una Camera delle Regioni (USA, Germania) Commissione bicamerale integrata (Commissione parlamentare per le questioni regionali) La Commissione parlamentare per le questioni regionali è un organo bicamerale previsto dalla Costituzione del 1948 per svolgere compiti consultivi È consultata, essenzialmente, dallo Stato nell'ipotesi di scioglimento anticipato dei Consigli regionali Sistema delle Conferenze Il nucleo fondamentale di questo sistema è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ("Conferenza Stato-Regioni") Ad essa è affiancata la Conferenza Stato, città e autonomie locali Le due Conferenze sono riunite insieme nella Conferenza unificata Queste Conferenze sono presiedute dal Presidente del Consiglio e sono formate da alcuni ministri e dai Presidenti delle Regioni Determinati atti del Governo devono essere preceduti dal parere di una di tali Conferenze 3 Principio di leale collaborazione Il principio è di derivazione comunitaria ed è richiamato all'art. 10 del Trattato CE, laddove si precisa che gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi con ogni mezzo per agevolare la Comunità nell'adempimento dei suoi obblighi. Riforma del Titolo V → viene COSTITUZIONALIZZATO Il "principio di leale collaborazione", che deve governare i rapporti tra lo Stato e le Regioni Prima della riforma del 2001 era previsto che il Governo potesse bloccare le leggi regionali, impugnandole, nell'interesse nazionale → Il Governo godeva di una posizione di supremazia rispetto alle Regioni La riforma del 2001 elimina qualsiasi riferimento all'interesse nazionale Potere sostitutivo Il Governo può esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni in caso di mancato rispetto dei diritti civili e sociali Inoltre lo Stato conserva la potestà legislativa esclusiva riguardo la politica estera e rapporti internazionali dello Stato Gli enti locali Il sistema degli enti locali si basa su: il Comune, con i suoi organi direttamente eletti dai cittadini (“ente più prossimo ai cittadini” → nozione di “democrazia di prossimità”) Riforma del Titolo V → diviene il titolare della totalità delle funzioni amministrative 4 la Provincia, ente intermedio tra Comune e regione il consiglio provinciale viene eletto a suffragio ristretto solo dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia il consiglio provinciale si compone del Presidente della provincia e di un numero variabile di consiglieri, in funzione del numero degli abitanti Ha funzioni di "area vasta" di coordinamento (urbanistica, ambienti, trasporti..) La Città metropolitana, istituita soltanto nelle città maggiori, essa si sostituisce alla Provincia la Regione Forma di Governo regionale Consiglio regionale, eletto dagli elettori regionali, titolare della funzione legislativa e del potere di fare proposte alle Camere Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto dall'intero corpo elettorale regionale → dirige la politica della Giunta, promulga le leggi e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione, diretta politicamente dal Presidente eletto, cui la Costituzione affida il potere di nominare i componenti della Giunta, nonché il potere di revocarli Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata L'approvazione della mozione di sfiducia determina le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguenza che si andrà a nuove elezioni per il rinnovo di entrambi gli organi (simul stabunt simul cadent) 5 Federalismo fiscale Il federalismo fiscale indica un sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l'autonomia finanziaria degli enti locali quanto l'esistenza di interventi finanziari centrali Lo Stato potrà introdurre solamente i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Per evitare che le Regioni più povere abbiano meno mezzi finanziari è stati istituito un fondo perequativo, a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante → Questo fondo assegna agli enti territoriali economicamente più deboli delle risorse aggiuntive Art. 119 Cost. L'art. 119 Cost. garantisce l'autonomia finanziaria sia sul versante delle entrate che su quello delle spese, a favore delle Regioni e degli enti locali Questo significa che gli enti territoriali: 1. Devono avere entrate proprie 2. Devono poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono 6 21/12/2022 Libertà di manifestazione del pensiero ART. 21 COSTITUZIONE (1 co. ) “ Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” “ Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo ”. (Francois Marie de Voltaire) 1 21/12/2022 Precedenti storici 1689 Bill of rights in cui si affermano, in particolare, la libertà di religione, di parola e di stampa 1789 Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino definisce il diritto in esame uno dei diritti “più preziosi” dell’uomo 1848 Statuto Albertino art. 28 “La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi” Richiami nella Costituzione (1) Art. 2 La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica 2 21/12/2022 Richiami nella Costituzione (2) Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 17-18-19 diritto di riunirsi, di associarsi e di professare liberamente la propria fede religiosa Richiami nella Costituzione (3) Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Art. 39 L’organizzazione sindacale è libera Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 3 21/12/2022 la libertà di manifestazione del pensiero : rientra tra i diritti personalissimi art. 2 Cost. è inviolabile art. 13- 15 Cost. è riconosciuta a tutti, cittadini e stranieri (in quanto diritto naturale dell’uomo) sia in forma individuale che collettiva. I membri del Parlamento godono di una forma ampliata (istituto dell’insindacabilità) può esprimersi in qualsiasi forma : parola, scritto, e ogni altro mezzo (foto, film, composizione musicale espresse attraverso tutti i moderni mezzi di comunicazione) art. 21 1° co. Contenuto del diritto Il diritto in esame comprende : la libertà di esprimere le proprie opinioni o di non manifestarne alcuna (il cd. “ diritto al silenzio” ossia di non esprimere le proprie opinioni, pensieri e conoscenze ma di tenerle riservate) la libertà di informazione attiva e passiva (diffondere e ricevere notizie, informare ed essere informati ) 4 21/12/2022 Limiti il limite esplicito, sancito dal 6°co. dell’art.21 Cost. “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume” limiti impliciti, stabiliti dal legislatore, suddivisi, a loro volta, in due categorie: o relativi ad interessi pubblici ( di natura collettiva) o relativi ad interessi privati (di natura individuale) Limiti impliciti riguardanti interessi di natura pubblica/collettiva Il segreto di Stato Il segreto d’ufficio Il segreto investigativo L’ordine pubblico 5 21/12/2022 Limiti impliciti riguardanti interessi di natura privata Tutela dell’onore Diritto alla riservatezza, all’identità personale e di immagine Diritto di rettifica Diritto alla tutela dei minori Diritto ad una pubblicità non ingannevole Diritto ad una informazione equilibrata ed imparziale durante le campagne elettorali (cd. par condicio) La libertà di stampa prima dell’art.21 Cost. Nello Statuto Albertino -art. 28- non era prevista alcuna limitazione alla libertà di stampa ma solo la repressione successiva (con sanzioni pecuniarie o detentive, oltre alla soppressione della pubblicazione) di eventuali abusi attraverso /da essa compiuti : contro gli interessi dello Stato (offese al Re) contro interessi privati (ingiuria, diffamazione) Nell’Italia fascista, i diritti di libertà, non ultima quella di stampa, furono sottoposti a censure e misure repressive ed infine addirittura soppressi. 6 21/12/2022 Libertà di stampa ART. 21 COSTITUZIONE (2 e 3 co.) “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.” Libertà di stampa ART. 21 COSTITUZIONE (4 e 5 co.) “In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.” 7 21/12/2022 Garanzie Esclusione di qualsiasi forma di autorizzazione preventiva e di censura (2 co.) Disciplina legislativa delle ipotesi di sequestro (3 e 4 co.) Possibilità di stabilire con legge dei controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica (5 co.) 8 LIBERTÀ DI RIUNIONE RIFERIMENTO DIRETTAMENTE PRESENTE IN COSTITUZIONE → Articolo 17 I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. ………………………………………………………………………………………………………… - libertà strumentale collettiva a tutela della «socialità della persona» e al diritto di scambiarsi conoscenze ed opinioni ➔ si configura come diritto fondamentale: “cittadini” non è da intendersi in senso strettamente formale (vale anche, per es., per stranieri e apolidi); - consiste nella consapevole facoltà di darsi convegno (cd. compresenza), temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo o su invito dei promotori, al fine di soddisfare uno specifico interesse comune che può essere di varia natura: politico, culturale, religioso, sportivo etc; - si ricollega all’art. 2 perché anche se si pone come «libertà del singolo», non può essere esercitata individualmente, ma congiuntamente ad altri soggetti; spesso costituisce lo strumento attraverso cui le formazioni sociali perseguono i propri fini, in quanto consente il libero dialogo e lo scambio di idee. 1 TIPOLOGIE (esempi): dimostrazioni: riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici; cortei: sono considerate «riunioni in movimento» (o itineranti) dove l’identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia che si muovano; assemblee; convegni; comizi; etc.. LE RIUNIONI, A SECONDA DEL LUOGO IN CUI SI SVOLGONO, SI DISTINGUONO IN: private: che si svolgono in luoghi privati; aperte al pubblico: che si svolgono in luoghi ai quali l’accesso può essere consentito in conformità a particolari prescrizioni (es. l’acquisto del biglietto per l’ingresso in un cinema); pubbliche: attuabili in luoghi pubblici ai quali chiunque può liberamente accedere. ➔ N.B.: DISTINZIONE TRA “PREAVVISO” E “AUTORIZZAZIONE” 2 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE RIFERIMENTI DIRETTAMENTE PRESENTI IN COSTITUZIONE → Articolo 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. XII Disposizione transitoria e finale È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. PERÒ ANCHE: Art. 20 → associazionismo religioso Art. 39 →associazionismo sindacale Art. 49 → associazionismo partitico ………………………………………………………………………………………………………… - Elemento in comune con la lib. di associazione: carattere volontario (ciò esclude la famiglia dalle associazioni); - Elemento di distinzione con la lib. di associazione: presenza di un NUCLEO DI ORGANIZZAZIONE e CARATTERE STABILE. 3 3 GARANZIE: ➔ l’adesione a una associazione deve essere LIBERA → protezione della libertà negativa di NON associarsi (eccezioni: ordini professionali, federazioni sportive); ➔ l’istituzione di una associazione avviene SENZA AUTORIZZAZIONE; ➔ riserva di legge rinforzata → ci si può associare «per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»: garantisce alle associazioni la possibilità di fare tutto ciò che possono fare i singoli (la legge NON Può porre limiti e divieti specifici per le associazioni). SVILUPPI NORMATIVI (FONTI PRIMARIE) CHE REGOLANO I CASI DELLE ASSOCIAZIONI PROIBITE: d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 che, oltre a sancire quali fossero le pene stabilite per gli appartenenti o i promotori delle associazioni vietate, delinea anche le caratteristiche delle “associazioni di carattere militare”, le quali, ai sensi dell’art.1, comma 4, del decreto, ricorrerebbero quando vi sia un “inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi o uniformi, e con organizzazione atta anche all’impiego collettivo in azioni di violenza e di minaccia”. l. 25 gennaio 1982, n. 17 ("Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2"), anche nota come legge Anselmi: delinea le caratteristiche delle “associazioni segrete” e dichiara sciolta la loggia massonica P2. 4