Lezione 26 (Il rapporto di lavoro autonomo) - Slide PDF

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This document is a set of slides about Italian labor law, specifically focusing on independent contractors. The slides discuss different aspects of the contract for work, covering themes like the nature of the contract, characteristics, and contractual arrangements.

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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo#...

Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il lavoro autonomo Il contratto d’opera Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il lavoro autonomo Il lavoro autonomo è stato per lungo tempo prevalentemente regolato dal codice civile che disciplina il contratto d’opera (artt. 2222-2228 c.c.) e il contratto d’opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.). Art. 2222 c.c.: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV»; Art. 2230 c.c.: «Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il contratto d’opera: consensualità e onerosità Il prestatore d’opera è un lavoratore autonomo che svolge una prestazione caratterizzata dalla fiducia che il committente gli ripone in relazione all’esecuzione personale dell’obbligazione di fare dedotta nel contratto; Il contratto d’opera è un contratto consensuale a effetti obbligatori in cui una delle parti si obbliga a compiere un’opera o un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo; È un contratto oneroso. La mancata pattuizione di un corrispettivo non determina la nullità del contratto, posto che ai sensi dell’art. 2225 c.c., può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi o, in difetto, dal giudice che terrà conto del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il contratto d’opera: commutatività e istantaneità Il contratto d’opera è, altresì, un contratto commutativo e non aleatorio, per cui in ipotesi di difficoltà o onerosità dell’esecuzione, al contratto si applica l’art. 1467 c.c., secondo cui la parte che deve la prestazione divenuta onerosa può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., ma la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto; Si tratta, infine, di norma di un contratto istantaneo a meno che il compimento dell’opera non sia ripetuto in vista del soddisfacimento di un interesse durevole del committente. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il contratto d’opera: l’esecuzione Con riguardo all’esecuzione della prestazione, a differenza di quanto accade nel lavoro subordinato, il committente non ha un potere di eterodirezione nei confronti del lavoratore autonomo, potendo soltanto impartire istruzioni e controllare la conformità della prestazione alle condizioni stabilite dal contratto; Ai sensi dell’art. 2224 c.c., infatti, se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il contratto d’opera: la consegna L’accettazione espressa o tacita dell’opera compiuta libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668 c.c. (eliminazione delle difformità o dei vizi a spese del prestatore d’opera; diminuzione proporzionale del prezzo, salvo risarcimento del danno in caso di colpa; risoluzione del contratto). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 1 Il contratto d’opera: estinzione del rapporto Ai sensi dell’art. 2227 c.c., il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Nulla è, invece, dovuto quando il recesso è esercitato prima dell’inizio dell’esecuzione; Se l’esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell’art. 2228 c.c., il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell'opera compiuta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Il lavoro autonomo Il c.d. Statuto del lavoro autonomo Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Il c.d. Statuto del lavoro autonomo La l. n. 81/2017 ha introdotto per la prima volta alcune tutele, ulteriori a quelle codicistiche, per il lavoro autonomo non imprenditoriale; Le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro autonomo regolati dal libro V, titolo III (contratto d’opera e contratto d’opera intellettuale) e a quelli aventi una disciplina particolare nel libro IV del c.c. (mandato, agenzia ecc.); Alcune disposizioni normative (artt. 3, 8 e 14) si applicano solo alle collaborazioni coordinate e continuative (v. lez. 27); Sono esclusi espressamente gli imprenditori e i piccoli imprenditori. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Ritardi nei pagamenti e clausole abusive L’art. 2 estende, in quanto compatibili, ai lavoratori autonomi le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali; L’art. 3 vieta le clausole abusive che attribuiscono al committente la facoltà di: modificare unilateralmente le condizioni del contratto; o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; Sono, altresì, vietate le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Abuso di dipendenza economica Ai rapporti di lavoro autonomo non imprenditoriale si applica inoltre, in quanto compatibile, l’art. 9, l. n. 192/1998, in materia di abuso di dipendenza economica nella subfornitura; Per dipendenza economica si intende la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. In particolare, l’art. 9, vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Sospensioni del rapporto L’art. 14 introduce tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio, prevedendo che la sussistenza di uno di questi eventi per i lavoratori che svolgano la loro attività in via continuativa per il committente non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro L’esecuzione del rapporto, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. In caso di maternità, inoltre, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Sospensioni del rapporto e invenzioni del lavoratore L’art. 14, prevede, infine che in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni; Al superamento del periodo di sospensione di due anni il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione; L’art. 4, l. n. 81/2017, stabilisce che i diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e delle invenzioni realizzate nello svolgimento delle prestazioni appartengano al lavoratore autonomo, salvo che l’attività inventiva costituisca l’oggetto del contratto e sia, a tale scopo, compensata. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 2 Disposizioni previdenziali e fiscali La l. n. 81/2017 prevede, infine, agli artt. 8 e 9 ulteriori tutele previdenziali e assistenziali per particolari categorie di lavoratori autonomi in materia di disoccupazione e congedo parentale e altri incentivi fiscali; Si segnala, in particolare, il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a 3 mesi ciascuno entro i primi 12 anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori 3 mesi di congedo. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 9 mesi. L’art. 13 sancisce il diritto delle lavoratrici autonome, iscritte alla Gestione separata Inps, a percepire l’indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi al parto, a prescindere dall’effettiva astensione dell’attività lavorativa in tale periodo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 26 Titolo: #titolo# Il lavoro autonomo Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti

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