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Università degli Studi di Brescia

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simulazione diritto privato contratto legislazione

Summary

This document details the legal aspects of simulation in private law contracts, outlining the different viewpoints of creditors in simulated transactions. It explains the criteria for determining creditor priority based on the timing of the credit agreement.

Full Transcript

Ribadendo che i creditori muniti di garanzia reale sono tutelati direttamente dall'art. 1415 cod.civ. quali aventi causa dall'apparente titolare, verifichiamo il grado di tutela accordata ai creditori chirografari. Relativamente alle parti della simulazione: - i creditori del simulato alienante...

Ribadendo che i creditori muniti di garanzia reale sono tutelati direttamente dall'art. 1415 cod.civ. quali aventi causa dall'apparente titolare, verifichiamo il grado di tutela accordata ai creditori chirografari. Relativamente alle parti della simulazione: - i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che li pregiudica ai sensi dell'art. 1416 cod.civ.. Essi hanno dunque la possibilità di contestare l'atto siccome simulato, allo scopo di assoggettare ad esecuzione i beni che solo apparentemente sono usciti dal patrimonio del proprio debitore; - i creditori del simulato acquirente nulla possono se non compiere atti di esecuzione, eseguiti i quali vengono ad esser tutelati nella misura già riferita (assimilazione agli aventi causa dal simulato acquirente). Qualora il simulato alienante agisca al fine di far dichiarare la natura simulata dell'atto, i creditori del simulato acquirente ne saranno pertanto pregiudicati nella misura in cui non abbiano compiuto anteriormente atti di esecuzione. Anche nell'ambito dei rapporti tra i creditori delle parti si riscontra una situazione simile a quella che concerne in genere i terzi. Perciò i creditori dell'apparente alienante hanno interesse a far valere la simulazione, in quanto vengono ad esserne pregiudicati. Essi infatti non possono, fino al momento in cui non abbiano dimostrato la natura simulata dell'atto di disposizione, agire sui beni che sono solo apparentemente usciti dal patrimonio del loro debitore. I creditori dell'acquirente simulato hanno evidentemente un interesse di segno opposto. Essi hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore. E' tuttavia chiaro che, potendo tanto i creditori del simulato alienante quanto quest'ultimo far prevalere la realtà sull'apparenza, le loro aspettative generiche devono cedere il passo ai primi, a meno che le loro aspettative non si siano concretate con atti di esecuzione. In base alle cose dette è possibile riferire che: Relativamente ai rapporti tra essi creditori: l'ultimo comma dell'art. 1416 cod.civ. sancisce la prevalenza dei creditori del simulato alienante sui creditori del simulato acquirente qualora il credito di essi sia anteriore all'atto simulato. Il principio si giustifica in base all'osservazione che i creditori del simulato alienante hanno concesso credito a quest'ultimo sulla base della situazione a loro conosciuta in tale momento. Appare dunque giustificabile che le loro ragioni vengano anteposte a quelle dei creditori del simulato acquirente, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano concesso credito prima o dopo l'atto simulato. In ogni caso, quand'anche i creditori del simulato acquirente avessero fatto conto dell'esistenza nel patrimonio del proprio debitore dei beni simulatamente acquistati, a fronte della medesima situazione riferita ai creditori del simulato alienante, pare equo che questi ultimi possano far prevalere la realtà sull'apparenza. Non si vede motivo per cui ciò non dovrebbe accadere, a parità di affidamento. Al contrario, quando il credito fosse stato concesso al simulato alienante dopo l'atto di disposizione, il di lui creditore non si sarebbe basato su un'apparente consistenza patrimoniale. Giova rilevare che, nell'eventualità in cui il creditore del simulato alienante abbia concesso il proprio credito successivamente all'atto di disposizione, possono darsi due distinte evenienze, se valutate dal punto di vista del creditore del simulato acquirente. Può darsi infatti che costui abbia concesso credito successivamente all'acquisto simulato effettuato dal proprio debitore oppure può essere che questa situazione si sia comunque verificata prima dell'acquisizione simulata. Nel primo caso il creditore potrebbe aver riposto affidamento nell'apparente capienza patrimoniale del debitore, non altrettanto nella seconda ipotesi. La legge non distingue queste distinte ipotesi, assumendo in considerazione esclusivamente il punto di vista del creditore del simulato acquirente. Sia nell'uno, sia nell'altro caso si dovrebbe fare pertanto applicazione delle norme di carattere generale: liberi i terzi di far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, libero ogni creditore di agire esecutivamente e, in tal modo di potersi comunque giovare del I°comma dell'art. 1416 cod.civ.. La prova della simulazione. La prova della simulazione trova la sua disciplina normativa nell'art. 1417 cc che distingue, al riguardo, la posizione delle parti del contratto simulato da quella dei terzi aventi causa, o creditori o in ogni caso interessati all'accertamento della simulazione. Mentre, tendenzialmente, la prova della simulazione a carico delle parti è vincolata nel senso che postula la produzione dell'atto scritto dal quale risulti l'intento simulatorio (la cd. controdichiarazione), la prova della simulazione potrà essere fornita dai terzi estranei al congegno simulatorio con ogni mezzo ed in particolare con lo strumento della prova per testi e con quello delle presunzioni. L'esclusione della prova per testi della simulazione per le parti, con riferimento ai contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem, è, peraltro, desumibile dall'art. 2722 c.c. che esclude la prova per testi di patti anteriori o contemporanei con contenuto contrario ad un documento scritto. Il differente carico dell'onere della prova della simulazione è lagicamente connesso alla differente posizione sostanziale delle parti del contratto simulato che dovrebbero poter disporre di documenti idonei a superare la presunzione d'efficacia del contratto apparente rispetto a quella dei terzi che non hanno modo di accedere a documenti comprovanti il congegno simulatorio e debbono, a tal fine, poter esperire tutti gli strumenti di prova ordinariamente previsti dal codice ed in particolare quello della prova per testi ed il meccanismo delle presunzioni.

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