Dispensa di Diritto Privato PDF
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Università degli Studi di Brescia
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Questi appunti sono sulla simulazione ed altri concetti di diritto privato. Si affrontano casi specifici e si illustrano nozioni fondamentali.
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Capitolo 36: LA MANCANZA DI VOLONTà E LA SIMULAZIONE Il problema in generale. Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico; scherzo; riserva mentale; violenza fisica. E’ un classico problema della teoria del negozio giuridico quello della disciplina dei casi in cui ad una dichiarazione esterio...
Capitolo 36: LA MANCANZA DI VOLONTà E LA SIMULAZIONE Il problema in generale. Dichiarazioni a scopo rappresentativo o didattico; scherzo; riserva mentale; violenza fisica. E’ un classico problema della teoria del negozio giuridico quello della disciplina dei casi in cui ad una dichiarazione esteriorizzata non corrisponda ad un effettiva volontà del dichiarante orientata alla produzione degli effetti giuridici corrispondenti al contenuto della dichiarazione (es. di assumere un obbligo). In via generale, il criterio solutorio dei problemi posti da tali fattispecie è quello della protezione dell’affidamento dei destinatari della dichiarazione, o comunque di quanti abbiano fatto conto su di essa per regolare il proprio comportamento. Che non possano aver valore le dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante la rappresentazione a teatro o in opere cinematografiche o fatte da un professore ai propri alunni è chiaro. Non è difficile nemmeno rendersi conto della soluzione che si adotta in relazione al rapporto tra la dichiarazione e lo scherzo. Si distinguono le dichiarazioni fatte ‘nello scherzo’ nelle quali il negozio è evidentemente nullo, e le dichiarazioni fatte ‘per scherzo’, nelle quali il negozio è valido, se la controparte non era in grado di avvedersi dello scherzo. La riserva mentale consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si vuole effettivamente, senz’alcuna intesa con l’altra parte, e senza che, almeno di solito, questa sia in condizione di scoprire la divergenza. Siccome chi riceve la dichiarazione non è tenuto ad indagare sulle reali intenzioni del dichiarante, quest’ultimo rimane vincolato, essendo la sua riserva mentale irrilevante. La violenza fisica comporta nullità del controllo, per radicale difetto di una volontà del dichiarante. La simulazione. Nozione. Si definisce «simulato» un atto che le parti concludono allo scopo di invocarne le risultanze documentali di fronte ai terzi. Ciò pur essendo le parti stesse tra loro d'accordo che gli effetti che l'atto è idoneo a produrre non si verifichino effettivamente, oppure che si producano effetti diversi, propri di un differente atto (c.d. negozio dissimulato). In altri termini, la simulazione è diretta a creare, nell'accordo delle parti che la pongono in essere, non già una situazione non voluta, bensì una situazione giuridica volutamente orientata in modo da manifestare una determinata apparenza, congiunta ad una situazione giuridica occulta che viene considerata dalle parti del fenomeno simulatorio quale unica vincolante per le medesime. Questo vale sia per la simulazione assoluta sia per quella relativa. Con il primo termine si intende alludere al fatto che le parti, in realtà, nonostante la conclusione del contratto, non vogliono la produzione di alcun effetto giuridico, intendono cioè che la situazione giuridica permanga immutata. Con il secondo termine si intende alludere al fatto che le parti, pur non volendo la produzione degli effetti propri del contratto simulato, intendono come vincolante altro negozio, (il negozio dissimulato) destinato a rimanere occulto ai terzi. Quale esempio di simulazione assoluta si prenda il caso di Tizio il quale, al fine di nascondere ai creditori i propri beni, aliena simulatamente a Caio la proprietà di un immobile, con l'intesa che la vendita, esteriormente perfezionata e efficace, debba invece essere considerata tra le parti come inoperante. Quale esempio di simulazione relativa si pensi al caso di Mevio che, volendo donare un bene a Sempronio, desidera comunque evitare che venga manifestato il carattere liberale dell'atto. Egli dunque stipula simulatamente un atto di vendita pur corrispondendo in realtà l'intento delle parti e la sostanza della pattuizione ad una donazione, la quale viene pertanto ad essere dissimulata, vale a dire nascosta. L'atto destinato a palesarsi esteriormente si chiama atto simulato e non può mai difettare nel fenomeno simulatorio sia di tipo assoluto sia di tipo relativo. L'atto i cui effetti sono realmente voluti dalle parti nella simulazione relativa e destinato invece a permanere occulto viene invece denominato atto dissimulato. Dall'atto simulato e da quello dissimulato si distingue l'accordo simulatorio che, come lo stesso termine manifesta, corrisponde al patto che lega le parti nella simulazione e che ha quale contenuto nella simulazione assoluta l'intesa di non ritenere assolutamente efficace e vincolante inter partes il negozio posto in essere e idoneo a palesarsi come efficace esteriormente, nella simulazione relativa la parallela intesa di ritenere invece vincolante ed efficace tra le parti un diverso atto divergente per un qualche elemento rispetto a quello esteriormente manifestato. Questa divergenza può risultare attinente a svariati elementi: il prezzo della vendita, realmente superiore ovvero inferiore a quanto indicato nell'atto palese, le parti dell'atto, dovendo ad esempio ritenersi Tizio l'acquirente del bene e non Caio come invece riportato nella vendita, la causa stessa dell'atto, manifestato come vendita e voluto in realtà dalle parti della simulazione come donazione. La presenza dell'accordo simulatorio vale a differenziare la simulazione dalla riserva mentale bilaterale: in quest'ultima entrambe le parti pur ponendo in essere un determinato atto, non ne vogliono realmente gli effetti. Tale intento tuttavia rimane meramente interiore rispetto a ciascun contraente, non formando oggetto di un'intesa delle parti.