Dispensa di Diritto Privato
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Università degli Studi di Brescia
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Summary
Questa dispensa tratta i concetti di termine di efficacia e condizione nel diritto privato. Analizza le differenze tra i termini e fornisce esempi. Presenta un'introduzione sul modo e sulle sue nature.
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Il termine di efficacia (da non confondere, come si dirà con il termine di adempimento), non dispone invece di una disciplina articolata e specifica come nel caso della condizione. Ad esso si riferiscono norme particolari (art. 637 cod. civ. per le disposizioni testamentarie, artt. 2557 e 2596 cod....
Il termine di efficacia (da non confondere, come si dirà con il termine di adempimento), non dispone invece di una disciplina articolata e specifica come nel caso della condizione. Ad esso si riferiscono norme particolari (art. 637 cod. civ. per le disposizioni testamentarie, artt. 2557 e 2596 cod. civ. per il patto di non concorrenza, art. 108 cod. civ. per il matrimonio, art. 475 cod. civ. per l'accettazione d'eredità, art. 520 cod. civ. per la rinunzia all'eredità, art. 637 cod. civ. per l'istituzione d'erede). Occorre occuparsi specificamente della distinzione tra termine di efficacia, elemento accidentale che segna il tempo della produzione o della eliminazione degli effetti del negozio, dal termine di adempimento o di scadenza, che riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Se ti concedo in locazione un appartamento dal giorno l° gennaio 1996 (termine iniziale), il termine delimita il periodo a far tempo dal quale il rapporto deve produrre i suoi effetti (termine iniziale di efficacia). Se invece pattuisco che una certa obbligazione di consegnare una cosa determinata deve essere adempiuta il giorno 31 dicembre 2001, si ha un'ipotesi di termine di adempimento (o di scadenza). Il termine di efficacia è un elemento accidentale, cioè può esserci e non esserci, può essere o no determinato. Il termine di adempimento è invece essenziale rispetto ad un'obbligazione: può essere o meno determinato, ma intrinsecamente esiste sempre. Possiamo forse immaginare una prestazione che non debba mai essere portata ad esecuzione? La pattuizione che la recasse sarebbe inutile e priva di causa. D) IL MODO Natura, modo impossibile o illecito, adempimento del modo. Il modo, o onere modale, consiste in una clausola diretta a restringere o limitare il contenuto di un'attribuzione effettuata a titolo gratuito, imponendo a colui che ne sia gravato una condotta consistente in un dare, in un fare o in un non fare a favore del disponente, di terzi o dello stesso beneficiato. Esso costituisce, per il beneficiario dell'attribuzione gratuita, talvolta una limitazione al potere di disposizione attinente a quanto oggetto della liberalità, altre volte un autonomo obbligo, che si traduce comunque in una riduzione del contenuto economico dell'attribuzione patrimoniale (che può giungere fino all'esaurimento della portata positiva di essa). E' per tale motivo che il modo viene anche appellato onere, cioè peso, facendo attenzione a non fare confusione con l'onere inteso come posizione giuridica soggettiva passiva (significativo della condotta cui occorre conformarsi al fine di potersi giovare di una situazione favorevole). Fin dai tempi del diritto romano, il modus costituiva uno strumento idoneo a consentire al disponente il perseguimento di finalità altrimenti non raggiungibili: si pensi all'onere imposto all'erede di corrispondere somme per uno scopo determinato. Questo permetteva di ottenere un risultato analogo alla istituzione di una fondazione, in difetto di previsione di un atto idoneo a costituirla nella riferita circostanza. Mentre il previgente codice civile non conteneva un'apposita disciplina del modo, venutosi a confondere spesso con la condizione, nel codice civile del 1942 sono state dettate norme che riguardano il modo sia in tema di disposizioni testamentarie (artt. 647 e 648 cod.civ.), sia in relazione alla donazione (artt. 793 e 794 cod.civ.). Le espressioni che vengono a configurare in concreto l'onere possono essere varie (es.: ti dono mille, "però", "purché", "con l'onere di"... ecc..Numerosi sono gli esempi in materia testamentaria: nomino legatario A, assegnandogli 100 milioni, imponendogli contestualmente l'onere di curare la costruzione di una cappella votiva oppure di partecipare all'edificazione di un asilo): talvolta si pone il problema, di natura interpretativa, di distinguere se il disponente abbia voluto esprimere un modo, una condizione, ovvero un legato. S'è detto, a proposito della definizione di modo, che esso limita una attribuzione effettuata a titolo gratuito. L'opinione espressa un tempo dagli interpreti, secondo la quale l'onere riguarderebbe i soli atti di liberalitá, deve essere sottoposta a critica. Anche negozi che non cagionano in senso tecnico un depauperamento del disponente, quali il mandato gratuito, il deposito gratuito, il comodato, tollerano l'apposizione dell'onere. Occorre a questo punto interrogarsi circa la portata della limitazione dell'attribuzione patrimoniale insita nel modo.Si è infatti osservato da un lato che l'onere non costituisce un corrispettivo di essa, dall'altro che il modo non va neppure messo sullo stesso piano di una semplice raccomandazione o espressione di un desiderio del disponente. Sotto il primo profilo, il modo non entra nel congegno causale dell'atto al quale è apposto. Questa asserzione sembra banale a proposito del testamento e della donazione: sarebbe fuori luogo ipotizzare una qualsiasi corrispettività sia di disposizioni di ultima volontà, sia di un atto di liberalità inter vivos. Meno scontata è questa conclusione per gli ulteriori atti a titolo gratuito, ai quali il modo risulta apponibile. Si pensi al comodato: è ancora qualificabile come comodato l'accordo tra due parti in forza del quale una si obblighi a pagare tutte le imposte connesse al bene, in pessime condizioni di uso, nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo concesso dall'altra parte l'utilizzo gratuito del bene? Si rifletta sul fatto che, in buona sostanza, gli esborsi necessari per porre il bene in condizioni di ordinario