Dispensa di Diritto Privato PDF
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Università degli Studi di Brescia
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Summary
This document provides a summary of the principles of private law, including the concept of legal norms, sources of law, and their structure. It discusses the difference between legal and moral norms, explaining the concept of positive law and natural law. It delves into the structure of legal norms, specifically the idea of a fact pattern (fattispecie), and illustrates the concept through examples.
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Amsterdam del 1997 e di Nizza del 2001 (ulteriori modificazioni), il Trattato Istitutivo di una Costituzione per l’Europa a Roma nel 2004, il Trattato di Lisbona del 2007 (ha modificato il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato istitutivo della Comunità Europea). La norma giuridica. L’ordinamen...
Amsterdam del 1997 e di Nizza del 2001 (ulteriori modificazioni), il Trattato Istitutivo di una Costituzione per l’Europa a Roma nel 2004, il Trattato di Lisbona del 2007 (ha modificato il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato istitutivo della Comunità Europea). La norma giuridica. L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole. Ciascuna di queste regole, proprio perché concorre a disciplinare la vita organizzata della comunità, si chiama norma; e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il diritto di quella società, ciascuna di tali norme si dice giuridica (dotata di autorità). La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale, nemmeno quando l’una e l’altra abbiano identico contenuto. Difatti, mentre ciascuna regola morale è assoluta, nel senso che trova solo nel suo contenuto la propria validità, la regola giuridica deriva la propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell’ambito dell’organizzazione di una collettività. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano “fonti”. La norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole destinate ad entrare a far parte dell’ordinamento giuridico e viene consacrata in un documento normativo. In tal caso occorre non confondere la “formula” (il testo) della disposizione, con il “precetto” (il significato) che a quel testo viene attribuito dall’interprete (attività ermeneutica). Non bisogna confondere il concetto di “norma giuridica” con quello di “legge”. Per un verso infatti, la legge è un atto o documento normativo, che contiene norme giuridiche, e che quindi sta con queste in rapporto da contenente a contenuto; per altro verso, accanto a norme aventi “forza di legge”, ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi; per altro verso ancora, una medesima legge può contenere molte norme, ma una norma può anche risultare soltanto dal “combinato disposto” di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del problema complesso. Diritto positivo e diritto naturale. Il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico - l’insieme delle regole scaturenti dalle fonti - rappresenta il “diritto positivo” di quella società. Il c.d. “diritto naturale” è talvolta inteso come matrice dei singoli diritti positivi, talaltra come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, talvolta raffigurato come un complesso di principi eterni ed universali (giusnaturalismo). L’esigenza che il richiamo al diritto naturale cerca di soddisfare è in ogni caso l’aspirazione a trovare un fondamento obiettivo al diritto positivo che elimini il rischio di arbitrarietà del potere (concezione giusnaturalistica, contratto sociale v.Grozio, Hobbes, Locke). La struttura della norma. La fattispecie. Una norma è un enunciato prescrittivo (proposizione prescrittiva) che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica, che può consistere, esemplificando, nell’acquisto di un diritto (art. 1158 c.c - chi possiede una cosa per venti anni ne acquista la proprietà per effetto di usucapione), nell’insorgenza di una obbligazione (art. 2043 c.c - “Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), nella estinzione o modificazione di un diritto, nell’applicazione di una conseguenza afflittiva (vedi cod. penale). La norma si struttura quindi come un periodo ipotetico: - previsione di accadimento eventuale → “fattispecie”: a) fattispecie astratta → complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma (es. descrizione di un reato che indica tutte le circostanze che devono concorrere) → si risolve in una pura operazione intellettuale di interpretazione del testo normativo, volta ad individuare i presupposti di fatto dell’applicazione di determinate regole. b) fattispecie concreta → complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati → consiste nell’accertamento (processo - strumenti di istruzione probatoria) del fatto storico, onde porre a confronto tale fatto con l’ipotesi astratta prevista e regolata dalla legge. ò - affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell’evento prefigurato nell’enunciato normativo.