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Questo documento offre una panoramica sul diritto internazionale, descrivendo le sue fonti come il diritto consuetudinario e pattizio. Analizza inoltre la natura della comunità internazionale, le sue caratteristiche e la cooperazione tra gli stati. Il diritto internazionale, pur con le sue peculiarità, ha obiettivi di regolare la coesistenza e la collaborazione tra stati.
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**DIRITTO INTERNAZIONALE** 6/10 **COS'É?** Il diritto internazionale generale è una branca del diritto che regola la **vita della comunità** internazionale e i **rapporti di coesistenza** tra stati e costituisce il fondamento su cui è basato il diritto delle oi. Si suddivide in privato e pubblico...
**DIRITTO INTERNAZIONALE** 6/10 **COS'É?** Il diritto internazionale generale è una branca del diritto che regola la **vita della comunità** internazionale e i **rapporti di coesistenza** tra stati e costituisce il fondamento su cui è basato il diritto delle oi. Si suddivide in privato e pubblico. Diritto internazionale pubblico= disciplina i membri della comunità internazionale, riguarda quindi gli **Stati o enti equiparabili** a essi (es: Santa Sede, Ordine di Malta, hanno una rilevanza internazionali in quanto posseggono una rilevanza giuridica internazionale ma non concepiti come Stati a causa del loro territorio). All'interno troviamo anche cui il Diritto delle organizzazioni internazionali. **Quali sono le fonti del diritto internazionale pubblico?** Fonti del diritto= ciò da cui scaturisce il diritto, il complesso degli atti e dei fatti a cui una comunità **attribuisce il potere** di produrre diritto. Queste fonti sono diverse da quelle del diritto interno a ogni singolo paese. **Diritto internazionale consuetudinario**= comprende le **consuetudini e i principi generali** di diritto. Il diritto internazionale ha alcune fonti sovraordinate che sono di carattere **consuetudinario**= sono norme che per consuetudine sono **ritenute** vincolanti. Queste sono principi molto generali che solitamente sono vincolate da espressioni latine. Le 2 norme consuetudinarie più importanti sono ***pacta sunt servanda*** (bisogna rispettare i patti) e ***consuetudo est servanda*** (bisogna rispettare la consuetudine). Insieme alle consuetudini alcuni studiosi del diritto internazionale associano i **principi generali di diritto delle nazioni** **civili**=principi non formati direttamente a livello internazionale, ma **all\'interno degli stati** e sono quindi sono osservati e riconosciuti dalla maggioranza delle nazioni e possono essere in caso di bisogno estrapolati dagli ordinamenti giuridici interni agli stati per essere applicati a livello sovranazionale (quindi praticamente tutti i paesi democratici si basano su questi) **Diritto internazionale pattizio**= fonte **sottordinata** del precedente, quindi la sua giuridicità e vincolatività deriva da quello consuetudinario, seguendo la regola pacta sun serranda. Comprende gli **accordi internazionali**= tutti gli accordi che gli Stati nel tempo stipulano tra di loro a livello bilaterale o multilaterale (anche la quasi totalità degli stati). Gli accordo possono avere i nomi e contenuti più vari, i più conosciuti sono: trattati, convenzioni (come la CEDU= convenzione europea dei diritti uomo, interessa la quasi totalità degli stati europei). **Il diritto organizzazioni internazionali** è parte integrante del diritto internazionale generale. Gli studiosi del diritto hanno in passato discusso molto su alcuni aspetti del diritto internazionale, in particolare **sulla natura della comunità internazionale** e la natura del suo **ordinamento** e i **rapporti tra i suoi membri**. Ogni stato si dota di un proprio ordinamento giuridico= l\'insieme delle norme che ogni comunità si dà per disciplinare dal punto di vista giuridico i propri rapporti di relazione. **La comunità internazionale e come si è sviluppato il diritto internazionale:** La **comunità internazionale** rispetto agli **stati** che detengono il **monopolio del potere coercitivo**, ha una natura **anorganica**= **non** è dotata di **strutture o apparati** per **porre delle norme** di carattere generale né per **assicurarne il rispetto** in maniere coercitiva. Di ciò se ne occupano direttamente gli stati, nessuno può obbligargli a fare qualcosa che non vogliono, sono coloro che hanno il monopolio del potere coercitivo. Questa anorganicità della comunità internazionale è conseguenza del **carattere indipendente e sovrano** dei suoi membri (gli stati da sempre rivendicano la propria indipendenza e sovranità). Questo elemento incide sull'assetto anorganico della comunità internazionale. È quindi evidente il contrasto tra comunità statale e internazionale: i cittadini di ogni stato sono assoggettati all'apparato statale, è lo stato che esercita il potere coercitivo per conto dei suoi cittadini. Negli stati ci sono quindi apparati e strutture che creano le norme giuridiche e ne curano il rispetto -\> questo non avviene a livello internazionale. Questo ha portato gli studiosi del diritto a addirittura ritenere inesistenti delle norme di diritto internazionale che potessero determinare i rapporti tra gli stati-\> idea estrema, viene abbandonata. Non avere norme avrebbe significato il dominio della legge del più forte, perciò la posizione viene abbandonata e si scelgono opinioni più morbide. Si dice che esiste un diritto internazionale ma composto solo da norme pattizie= solo quegli accordi che gli stati decidono di sottoscrivere insieme. Di fianco alle norme pattizie si poneva, secondo gli studiosi, l'aspetto della **autotutela individuale/ legittima difesa**, che concedevano come unica forma di garanzia per l\'attuazione delle norme. Questa impostazione, nonostante fosse un miglioramento rispetto a quella radicale precedente, era ancora debole e concettualmente inadeguata= non riusciva a spiegare da **quale norma di carattere superiore derivassero le norme pattizie** per trarre la propria giuridicità. Per risolvere questo problema lo studioso **Kelsen** si pose alla ricerca di una ipotetica norma base da cui far partire la giuridicità di queste norme. Iniziò a identificarla con le regole del diritto internazionale consuetudinario ***pacta sun serranda* e *consuetudo est serranda***. Anche dopo l'introduzione concettuale di queste regole del diritto internazionale consuetudinario, che è sopraelevato rispetto al diritto internazionale fattizio rimaneva sempre il quesito di fondo: **da dove si trae giuridicità?** Allora gli studiosi hanno riformulato la questione in altri termini: la norma giuridica non deve essere intesa se non come la regolamentazione dei rapporti che si instaurano inevitabilmente tra membri di ogni comunità. Quindi, **traggo la loro giustificazione semplicemente nel fatto sociale**= ci sono dei soggetti che si uniscono in una società (*societas*) e danno vita a una comunità, ognuna ha la necessità di darsi un ordinamento, cioè regolare dal punto di vista giuridico i loro rapporti relazione. Per questo, a livello internazionale ci sono norme giuridiche di tipo consuetudinario e fattizio. Esiste un diritto internazionale che è espressione della **volontà comune dei suoi membri** che agiscono ***uti universi*** (=all\'unisono, non ***uti singoli*** perché devono soddisfare bisogno collettivo, hanno la necessità di porsi delle norme generali). Qualsiasi comunità (internazionale, statale) per regolare i rapporti giuridici ha bisogno di norme giuridiche e il loro ordinamento. La dialettica del diritto internazionale si piò riassumere nella contrapposizione tra **interesse individuale vs collettivo** -\> Il diritto cerca di creare equilibro tra le esigenze dei singoli membri, gli uti singoli, e gli stessi membri che agiscono uti universi. La comunità internazionale si definisce di natura anorganica ma **non anarchica**= incapace di esprimere una propria volontà. Ci sono delle norme date infatti **volontariamente,** nessuno li ha costretti. A fianco delle norme che la comunità internazionale si è data, c\'è una modalità che gli stati hanno deciso per **garantire il rispetto delle norme:** **l\'intervento o legittima difesa collettiva**= la sanzione che è prevista a livello internazionale (es: NU si può far uso della forza) per garantire rispetto del diritto internazionale generale. Se l'intervento è la **garanzia primaria** della norma internazionale generale, il diritto internazionale **pattizio** ha elaborato sanzioni di **natura secondaria** che hanno varia natura, possono essere utilizzate in base a diverse esigenze. Es: Gli stati hanno deciso di applicare sanzioni alla Russia dopo l'inizio della guerra, di carattere economico, congelamento beni degli oligarchi russi etc. Diritto internazionale quindi esiste ma è un diritto **particolare** poiché riflette la natura particolare degli stati, è quindi un diritto abbastanza limitato rispetto a quello interno dei singoli stati che invece regolamenta tutti gli aspetti della vita sociale. Il diritto internazionale si **limita a regolare gli aspetti essenziali della convivenza e coesistenza tra gli Stati,** è un **diritto della coesistenza,** come la formazione delle norme giuridiche, il rispetto dei trattatati, la tutela dei diplomatici etc. **Non** si preoccupa di dirimere i casi di **conflitti di interessi** tra gli stati né disciplinare **forme di collaborazione** tra gli Stati, **non** è infatti un diritto di **co**-**operazione**. A ciò si occorrono le **norme pattizie** (gli **accordi tradizionali**) che si basano sul principio pacta sun serranda, andando via via a integrare il diritto internazionale generale, andando a regolare dei **singoli aspetti** della **collaborazione** tra gli stati (bilaterale o multilaterale). Attraverso gli accordi gli Stati fanno tutto, **non c'è un limite nel contenuto**= regolano i rapporti economici, diplomatici, controversie e stabiliscono forme di cooperazione per far fronte a esigenze comuni. **Nascita delle organizzazioni internazionali** Gli Stati sentono **l'esigenza di cooperare**, a questa esigenza non basta il diritto internazionale generale, da un certo punto iniziano a creare allora nuovi meccanismi per cooperare tra loro. Es: gli stati possono **agire** **attraverso una condotta comune** per cooperare, comune a tutti gli Stati membri di un certo accordo. Oppure, gli stati possono cooperare e creare **appositi apparati** a cui questa condotta comune verrà rimandata. Prendendo quest'ultima opzione possiamo avere due ipotesi: 1 **Gli apparati** presi in considerazione possono essere **organi comuni** degli stati stessi. In questo caso la **volontà** che questi manifestano si imputa direttamente a **ciascuno degli stati** tra i quali questi organi sono in comune. Conseguenza -\> gli stati conservano **individualmente la responsabilità** per la condotta degli organi. Il primo piano rimane lo stato, protagonista= si è sì creato apparato/organo comune ma lo stato è preponderante. 2 Gli stati **creano** non solo organi comuni, ma anche una **organizzazione internazionale,** una forma più evoluta di cooperazione= questo perché **l\'apparato** si fa portatore di un **interesse proprio,** evoluto ma è comunque interesse comune degli stati, **non è** interesse **estraneo**. In questo caso la **volontà** manifestata dall\'apparato si imputa non agli Stati ma **all\'apparato stesso**, in questo modo l'apparato viene in rilievo di **soggetto autonomo internazionale** e si **affianca** agli stati sulla scena internazionale. Quindi le organizzazioni internazionali sono una forma **evoluta** di cooperazione tra Stati. Questo è la base per l\'esistenza delle organizzazioni internazionali. **Le varie forme di cooperazione tra gli stati** Dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale è venuto a meno il problema di regolare coesistenza tra gli Stati che prima era stato fondamentale creata l\'Onu (prima c\'era la società delle nazioni, aveva fallito l'obiettivo di mantenere la pace). Emerge invece l\'esigenza di **regolare la cooperazione** e di conseguenza si creano varie organizzazioni internazionali. Man mano che gli stati avvertono un'esigenza comune, vi possono far fronte con vari strumenti, il più sofisticato sono le organizzazioni internazionali= in esse a un apposito **apparato** viene attribuita volontariamente dagli Stati la **titolarità** e la **gestione** di questo **interesse comune**. Nelle **materie oggetto** della cooperazione **l\'apparato** in cui consiste l'organizzazione internazionale si **sostituisce** agli stati (solo in finalità di quella precisa materia). Se fosse per tutto dal piano internazionale si passerebbe a quelle costituzionale, si parlerebbe di una **Federazione/ente federale**. Gli Stati nel tempo hanno utilizzato anche **diversi strumenti meno elaborati** delle organizzazioni internazionali per **instaurare contatti** reciproci. Primo strumento utilizzato= le **ambascerie**, cioè la creazione di ambasciate. È uno strumento antico, risale al 15 secolo quando assumono carattere permanente. Le **caratteristiche** delle ambascerie sono: **generalità** **bilateralità**= instaura rapporto stabile tra due soli paesi coprendo però la **generalità (completezza)** dei loro rapporti. L\'ambasciatore è **organo dello stato a cui appartiene** e la sua attività si **imputa** al suo Stato. Nel tempo poi si arriva a un secondo strumento per avere contatti reciproci= la **consuetudine delle conferenze,** iniziarono a indire le conferenze periodiche. La prima internazionale fu di pace, Il **congresso di Westfalia del 1648**, da cui si fa anche risalire tradizionalmente la struttura dell'attuale comunità internazionale. Attraverso le conferenze gli stati instaurano **contatti multilaterali**. Però, a contrario delle ambascerie, sono caratterizzati da **specificità**= si occupano di una materia specifica determinata in precedenza. Le conferenze consistono in **riunioni di organi**=i **delegati** rappresentano ciascuno il **rispettivo stato** di appartenenza e sono tenuti a **farne gli interessi**. A prescindere dalla materia oggetto della conferenza, l'atto finale si imputa simultaneamente a ciascuno degli stati partecipanti tranne gli stati non consenziente, non c\'è nulla che può obbligare uno Stato a fare qualcosa. Il risultato è un atto, solo se gli stati votano e acconsentono a ciò. Anche se per l'atto non si vota a unanimità ma a **maggioranza**, lo stato non si trova a fare qualcosa contro sua volontà in quanto **prima ha dato il suo consenso** che il voto fosse a maggioranza. Inoltre l'impegno assunto da delegati non è mai definitivo, è necessaria una ratifica secondo i principi costituzionali interni prima di entrare in vigore. Il successo di una conferenza deriva dalla **convergenza degli interessi particolari** di tutti gli stati che vi partecipano. Dopo questa, gli stati possono utilizzare strumenti giuridicamente vincolanti (trattati), non vincolanti (raccomandazioni), di soft law (dichiarazioni, inviti, auspici). Dopo la prima fase in cui gli stati decidono solo di instaurare contatti reciproci, si passa alla **seconda fase**, più evoluta, cioè le **attività concertate**= **consultazioni e contatti** attraverso **scambi diplomatici** (ambascerie o conferenze) possono anche portare a queste attività concertate. L\'esempio storico è il **concerto europeo**, istituto nel 1818, un esempio più recente è il G7. Un gruppo di Stati decide di riunirsi in **conferenze periodiche** che hanno sempre lo **stesso oggetto** a livello di capi di stato. Nell\'ultima fase gli stati si spingono ancora oltre, si arriva a **forme permanenti di cooperazione**, nelle materie in cui sentono un bisogno comune. Si può adottare una **condotta comune unitaria**, è più **efficace** di una semplice attività occasionale e produce risultati **migliori** rispetto a quelli che deriverebbero dalla somma dei comportamenti individuali. Quando gli stati pongono in essere questa condotta comune possono poi **adoperare** varie **forme di cooperazione**, es: la **rappresentanza**. Attraverso la rappresentanza, **l\'organo dello stato rappresentante** svolgerà i suoi compiti anche per un **secondo stato**, lo stato rappresentato. Questo avviene spesso in ambito **diplomatico**, perché gli stati più poveri **non possono permettersi ambasceria** in un paese terzo, si fanno **rappresentare da un paese amico** e la sua ambasceria opererà per entrambi. Questa attività di rappresentanza svolta dagli organi è in **alternanza:** secondo le esigenze il paese svolge attività sue o del paese amico. Un altro esempio per instaurare **forme permanenti di cooperazione** oltre la condotta comune è **istituire appositi apparati**, possono essere o la **creazione di un organo comune o di una oi**. Un organo comune permette agli stati di svolgere una condotta comune -\> al contrario del rappresentante, **l\'organo comune** non **agisce** di volta in volta per uno o per l\'altro stato ma **contemporaneamente per tutti gli stati**. Gli atti che provengono dall\'organo comune sono **atti di ognuno degli stati** messi in comune. Gli stati qua però non contemplano ancora la possibilità di un interesse unitario così importante (come nelle oi dove la sua attività si imputa all'ente stessa) da potersi imporre all'interesse particolare di ciascuno degli stati, è ancora un livello più basso. Ma nel momento in cui gli stati hanno **interesse unitario** così **importante** da sacrificare interesse dei singoli, allora si arriva a **istituzionalizzare** la loro **cooperazione**= creare un **apparato complesso di organi** a cui **demandare la gestione** del loro **interesse unitario**= da cui si crea l'organizzazione internazionale. Inizialmente nel dopoguerra le oi erano semplici, svolgevano funzioni di livello piuttosto basso, es: gli **uffici permanenti a servizio delle conferenze internazionali** che si tenevano periodicamente, erano apparati stabili e strutturati che avevano il compito di **rappresentare l'interesse unitario** tra stati, preparando la conferenza successiva, distribuendo gli atti della conferenza etc. Con il tempo le oi sono diventate sempre più elaborate e fino a **comprendere interessi arbitrali** per gli stati, come **mantenere la pace** (ONU), la creazione di un mercato unico e moneta unica (UE). 9/10 **Seregni**, uno dei maggiori esponenti della dottrina internazionale pubblicistica, diede una definizione di organizzazione internazionale= una **associazione volontaria** (gli Stati non sono obbligati) di soggetti di diritto internazionale (stati ed enti ad essi assimilati), costituita mediante **atti internazionali** e disciplinata nei rapporti tra le parti da **norme del diritto internazionale** che si concreta in un ente a carattere **stabile** (la maggior parte delle oi non hanno data di scadenza) munito di un **ordinamento giuridico interno** **proprio** (è un ente strutturato, che può essere più o meno complesso) e dotato di **organi e istituti** propri, attraverso i quali attua **finalità comuni dei consociati** (=far fronte a un obiettivo comune) mediamente l'esplicazione di particolari **funzioni** e l'esercizio dei **poteri** all'uopo= (per tale scopo) conferitele (può svolgere solo le funzioni che le sono attribuite, ha solo poteri necessari per svolgere quelle funzioni). Elemento caratterizzante è l'**istituzionalizzazione e la cooperazione** tra gli stati attraverso la **creazione di questo ente strutturato** con certi organi. L'oi è il modo più sofisticato con cui gli stati possono collaborare, perché è l'unico caso in cui cooperazione è istituzionalizzata. Non si occupa di interessi individuali, quindi la funzione delle organizzazioni internazionali può essere **comparata alla funzione pubblica negli ordinamenti interni** degli **Stati,** si dice che oi svolgono **servizio pubblico internazionale**. La sostituzione dell'oi agli stati membri avviene solo perché essi lo hanno acconsentito. Altro esponente della dottrina internazionale pubblicistica è **Biscottini**, fece un **paragone** tra le **organizzazioni internazionali e i consorzi** (=**associazione fra imprese** finalizzata alla realizzazione degli interessi finanziari dei partecipanti, mediante la collaborazione fra le imprese consorziate volta alla massimizzazione dei risultati). C'è **un'analogia** e si dice che le oi abbiano **natura** **consortile**: se il **tratto distintivo del consorzio** risiede nel fatto che il **fine perseguito** è quello che consorziati dovrebbero provvedere per conto proprio, ma che **meglio** si raggiunge **per sforzo collettivo**, ciò è simile all'organizzazione internazionale. Consorzio ha il carattere di **ente strumentale**, agisce per il **perseguimento dei fini** dei consorziati e in **sostituzione** dei consorziati, per il perseguimento di un interesse comune quindi gli interessi degli uti universi in sostituzione agli uti singoli. Il consorzio crea gli **organi consortili**, dotati dei poteri necessari per raggiungere lo scopo che da soggettivo diventa obiettivo, possono porsi in rapporti giuridici con terzi, acquisire una sede e assumere personale. Questi tratti sono presenti anche nelle organizzazioni internazionali, anche i suoi **organi** così come quelli del consorzio possono **porsi in rapporti giuridici con terzi**/esterni, es: per reperire una sede per creare gli uffici dell'oi, per acquisire macchinari, per assumere del personale. Una volta costituite e operative entrambi assumono **personalità autonoma** rispetto ai soggetti che le hanno create, per le oi si dice che queste acquisiscono **personalità giuridica internazionale.** La **composizione e il funzionamento** degli organi dell'organizzazione internazionale e la sua **condotta** hanno la medesima esigenza, cioè l'esigenza di **conciliare antitesi tra interessi particolari e l'interesse unitario**= questa conciliazione deve operare all'interno di un range in cui si pongono i due **estremi**, che non devono essere **mai raggiunti** perché entrambi sono inaccettabili (uno non può sempre prevalere a scapito dell'altro come accaduto con la Società delle Nazioni). La spinta evolutiva di entrambi porterà all'estinzione dell'ente: se troppo interesse unitario, gli stati perderebbero la propria sovranità del tutto e verrebbero sostituiti dall'ente come stato federale. Se invece gli interessi particolari degli stati prevalgono troppo si innesta un processo regressivo che può estinguere l'ente se gli stati non riescono a perseguire gli obiettivi ritornando a contatti intergovernativi più tradizionali. Al di là dello strumento formale con cui si dà vita oi, nella pratica l'organizzazione internazionale **viene in essere** quando la sua **struttura inizia concretamente a operare** e svolgere una serie di attività. Allo stesso modo l'oi cessa di esistere quando la sua **struttura non funziona più**. Per l'effettiva esistenza quello che conta è **l'esistenza e vitalità dei suoi organi**, sono gli organi che prendono parte alla vita delle relazioni internazionali, non gli Stati membri in quanto tutto è staccato dagli stati che la hanno creata. Significa che vige il **principio di effettività** nelle organizzazioni internazionale= per **accertare l'esistenza** di essa **non** bisogna guardare gli **atti giuridici** grazie a cui si viene creare come il suo atto istitutivo, ma controllare **l'effettivo funzionamento dei suoi organi.** Un altro principio è la **volontà di età** su cui **si basa la creazione** dell'organizzazione internazionale= in una comunità anorganica dove prevale **sovranità e indipendenza**, le oi sono le **uniche strutture possibili e compatibili** con la sovranità e indipendenza degli stati, è impensabile che uno stato sia costretto dall'esterno a fare qualcosa che non voglia. Quindi organizzazione internazionali **tampona questo problema** di inorganicità, gli obiettivi infatti non sarebbero così efficacemente perseguiti solo con l'azione individuale degli stati. Terza caratteristica: oi possono svolgere **funzioni di azione diretta**= gli **organi** delle organizzazioni internazionali **a volte** si possono **sostituire a stati membri nei limiti** di quell'obiettivo, anche nei rapporti dei **singoli individui**. Tradizionalmente gli **esseri umani** sono soggetti appartenenti alla **comunità statale**= assoggettati all'ente Stato. A volte alcune oi hanno organi che svolgono attività che hanno **ripercussione diretta sui singoli cittadini**, sempre perché gli stati lo hanno consentito, hanno parzialmente rinunciato alla propria sovranità. Carattere abbastanza eccezionale, es: ONU intervengono nell'ambito di **azioni umanitarie** a vantaggio di profughi o produrre **atti certificativi** immediatamente efficaci e richiesti da singoli individui, come marchio/**brevetto internazionale** dalla WIPO, che sono anche sostitutivi dei corrispondenti atti degli stati membri. Questo trend è crescente e nell'immediato futuro le singole legislazioni nazionali saranno sempre più inadeguate (es: molti aspetti superano i confini nazionali, matrimoni tra soggetti di paesi diversi, problemi di successione transnazionali, lotta la corruzione etc) perché disciplinano solo uno stato. Laddove esiste una tensione tra **territorialità di una norma giuridica interna** e **globalità di una fattispecie** concreta che deve essere **giuridicamente regolata**, la normativa **interna** mostra la tendenza a essere gradualmente **sostituita dalla normativa** a carattere **internazionale**, che è emanata in genere dagli organi dell'organizzazioni internazionali. La conseguenza concreta è che il **diritto internazionale,** che **tradizionalmente** era inteso come il **diritto degli stati**, sta diventando anche parzialmente **diritto degli individui**= gli individui sono sempre più esposti a normative di origine internazionale, questo processo lo sta subendo anche il diritto dell'Ue (alcuni indirizzati a stati, ma altri anche ai cittadini). I regolamenti dell'Ue sono per loro natura suscettibili di essere direttamente applicabili all'interno dello stato membro. Sta nascendo sempre più il **diritto internazionale dei privati**= **norme** di origine **non statali** ma internazionali, applicabili ai singoli, principalmente emanate dalle oi ma alcune anche di produzione spontanea per regolare ad esempio i contratti internazionali o Internet. Dal punto di vista sociale, le organizzazioni internazionali svolgono sempre più attività che le mettono in contatto con **individui di stati diversi** e poi mette in contatto questi individui tra di loro, andando a superare i confini dei singoli stati. **Ulteriore caratteristica**: di **contribuire a migliore comprensione reciproca** di popoli con culture diverse, quindi costituiscono un **fattore e veicolo di civiltà**. **ONG** Organizzazioni non governative = a differenza delle organizzazioni governative sono costituite **da privati** appartenenti a **stati diversi**, sono create sulla **base del diritto interno** allo stato (spesso dove ha la sede), pur svolgendo un'attività transnazionale. Le **finalità** sono **svariate**, di solito con scopo umanitario, tutela dell'ambiente e animali ma anche economico (es: mettere alla luce su atti di frodi internazionali). La composizione e struttura è varia, può operare su **scala regionale o globale**, però la loro struttura interna segue comunque gli **schemi delle organizzazioni governative** ma con finanziamento di **contributi privati** e le percentuali di **contributi pubblici** che è ammessa è sottoposta a un **tetto** che non si può superare per far meno all'indipendenza dell'Ong. **Non hanno rilevanza** sotto il profilo di **diritto internazionale** a differenza di quelle governative, che si affiancano agli stati sulla scena internazionale. Solo un caso ambiguo: il **comitato internazionale della croce rossa**, nasce come Ong ma ora è a un livello tale per cui alcuni studiosi si spingono ad ammettere che ha un **limitato status internazionale**. Molto spesso comunque **collaborarono in maniera stretta** con le organizzazioni internazionali, spesso queste godono di uno **status consultivo** presso una sede di organizzazioni internazionali come fanno l'Onu o il consiglio d'Europa. Es: **Art 71** dello statuto delle Nazioni Unite permetto che il **Consiglio economico sociale** possa prendere accordi per consultare le ong interessate sulle questioni che rientrano nella sua competenza. Lo status consultivo implica la possibilità di **partecipare senza diritto di voto** alle riunioni di vari organi delle Nazioni unite e **l'accesso ai finanziamenti** erogati dalle Nazioni Unite. Con la **risoluzione 1296** del 1968 l'Onu ha create **3 classi** di **status consultivo**: - **Generale**= riservato alle ong la cui attività si esplica nella **maggior parte dei settori** di **competenza** del Consiglio economico sociale - **Speciale**= riservato a ong dotate di competenze specifiche solo in **alcuni settori** di attività del Consiglio economico e sociale e dei suoi organi sussidiari - **Roster** = comprende le ong in una lista così denominata che sono in grado di dare **contributo solo occasionale** ai lavori del Consiglio economico e sociale La **risoluzione 31** del 1996 disciplina un altro aspetto dei rapporti con le ong, disciplina la **partecipazione** delle ong ai **lavori delle conferenze** internazionali convocate dall'Onu. Precisa che partecipazione **non implica coinvolgimento** ong **nei negoziati.** La prassi è che poi le ong hanno spesso **preso parte** al processo di formazione di norme internazionali che venivano concordate in seno a una conferenza internazionale. Il coinvolgimento delle ong è stato più significativo di quello che la risoluzione voleva delineare. Ci sono varie modalità di ciò= in alcuni casi le ong possono limitarsi a **promuovere l'iniziativa** di stilare testo normativo (convenzione, trattato...). **1** Una ong **associa la propria azione a un'iniziativa** proveniente da altri soggetti/stati. Questa forma di intervento si realizza dal punto di vista temporale a una **fase anteriore** rispetto all'elaborazione del vero testo convenzionale, l'ong ha il compito di collaborare al **lavoro pre-normativo**, aiutare a stendere la bozza in qualità di esperti. **2** Diverso è l'intervento delle ong quando invece è necessario un **contribuito diretto** alla formazione di un testo normativo: qui interverrà direttamente in sede di negoziati, aiuta a creare un certo tipo di atmosfera, es: possono volgere **azione di lobbying**= spingere e supportare gli ideali e le necessità di un determinato settore. **3** Ong ha **funzione di controllo sull'attuazione** ed effettiva applicazione delle norme internazionali in questione. **4** Svolgere **un'attività normativa creatrice** in **settori specifici**, es: il testo sella Convenzione per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite risente della partecipazione attiva di Amnesty international ai gruppi di lavoro incaricati a mettere a punto il testo definitivo del progetto di convenzione.**5** La presenza non è importante solo sull'elaborazione e applicazione norme internazionali ma anche per **procedimenti giurisdizionali** (=processo) e **arbitrali** in relazione a controversie nelle quali sono coinvolti gli interessi che le ong vogliono tutelare. L'Ong può essere chiamata a ricoprire la veste di **amicus curiae**, quindi non riveste il ruolo di parte ma è un **soggetto terzo** che può essere sentito dal giudice o dall'arbitro che espone la sua testimonianza avvalorando la tesi di uno o l'altro e il giudice/arbitro ne può tenere conto per la propria decisione. A volte le Ong sono in grado di dare elementi di fatto o di diritto utili per la decisione, per esempio in sede di Corte Europea dei diritti dell'uomo. I **singoli privati** costituendo le ong partecipano alla **funzione pubblica internazionale**, non potrebbero parteciparvi come singoli cittadini, riuscendo a rispondere all'esigenza diffusa d'internalizzazione della vita dei singoli. Il **Comitato internazionale croce rossa** è ad un livello superiore perché secondo le convenzioni di Ginevra del '49 e il diritto internazionale umanitario contemplano al proprio interno le funzioni dell'Ong in ambito umanitario e **obbligano gli stati** di **rispettare l'operato** delle Ong in questione. Inoltre in tempi recenti come per la Crisi dl Golfo e la ex Iugoslavia, i rappresentati delle Ong sono sempre stati a fianco dei funzionari internazionali per almeno l'attenuazione della crisi. **Nascita delle organizzazioni internazionali** Le oi sorgono da un **vincolo associativo** che si costituisce secondo le regole del diritto internazionale, e sono **sottoposte alle regole del diritto internazionale** per quanto riguarda i **rapporti con gli stati** membri. Con che **strumento** si costituisce una oi? Mediante un **trattato istitutivo,** che in realtà comprende anche quelli **taciti o** conclusi in forma **semplificata** come nel caso del Consiglio Nordico (anche se non tutti sono d'accordo che sia una oi). Lo strumento formale con cui si istituisce OI è condizione **necessaria**, ma **non sufficiente**: è in base al **principio di effettività** che poi quella oi venga dotata di una struttura con una serie di organi e sia quindi posta nelle **condizioni di operare in concreto**. Una oi a prescindere dal trattato istitutivo **non esiste indipendentemente o autonomamente dai suoi organi**, ne ha bisogno. Spesso alla costituzione di una oi **partecipa** in misura rilevante **un'altra oi**, cosicché l'intervento degli stati membri si riduce a una ratifica di quello che sembra un atto di una oi ma in realtà è un vero e proprio trattato internazionale. Tra la conclusione del trattato istitutivo e la concreta venuta essere dell'OI può trascorrere anche un **lasso di tempo considerevole**, può essere che l'oi non venga mai in essere, come per la CED (1952, Comunità europea di difesa). Spesso gli stati istituiscono una **commissione preparatoria**, uno strumento apposta per questa gestire questa fase di transizione com'è avvenuto per le Nazioni Unite, oppure è possibile che gli stati istituiscono delle **oi ad interim**=temporanee, destinate a operare **prima della venuta** in essere di quella effettiva, spesso viene tenuto lo stesso nome, altre volte viene cambiato. Il **trattato istitutivo non è diverso** nella sua natura e nei suoi effetti **da qualsiasi altro** accordo internazionale che fa parte del **diritto internazionale pattizio**. Per pochi studiosi questi trattati, in quanto **trattati costituzione** e quindi trattati che danno vita a un nuovo ente sono dotati di caratteristiche peculiari rispetto a quelli tradizionali soprattutto per oi così sofisticate come l'UE, questa opinione è avvalorata da una certa ambiguità presente **nell'articolo 5 della Convezione Vienna** del 1969 sul diritto dei trattati. Questa convenzione pone una **serie di regole** che gli stati devono seguire quando stipulano un trattato. Questo dice che la convenzione si applica anche ai trattati istitutivi delle oi **senza** che ciò **pregiudichi** **le norme pertinenti** dell'organizzazione-\> non si chiariscono però quali siano questa norme pertinenti. Concordando invece l'opinione maggioritaria secondo cui questi sono come i trattati nel senso tradizionale del termine con le stesse caratteristiche, il trattato non può che aver **efficacia inter partes**= **solo** tra le parti che hanno **sottoscritto**, ogni efficacia in confronto dei terzi è da escludere. Sono gli organi delle oi che sono dotati di un potere e possono dialogare con l'esterno (altri soggetti di diritto internazionale etc), il trattato costitutivo invece vale solo per gli stati che loro hanno sottoscritto. Questo fenomeno si verifica indipendentemente dalle previsioni del trattato istitutivo. Inoltre gli stati conservano sempre il **potere di modificare il trattato** istitutivo dell'OI in cui sono membri, si tratta di **procedimento esterno o extra organico** di modifica. C'è un'alternativa, è possibile che le **clausole** affidino in via **concorrente o esclusiva agli organi** di quell'organizzazione il compito di provvedere all'adozione di **norme** che ne **modifichino il trattato istitutivo,** non è più processo esterno di modifica attraverso gli stati, è un procedimento organico di modifica, ma questo si può verificare solo perché gli stati membri lo hanno **preventivamente consentito**. 16/10 **Eccezioni nei trattati istitutivi** 1. Il trattato istitutivo delle oi di solito **non può essere oggetto di riserve**, data l'esigenza che tutti i membri siano **vincolati dalle stesse regole**. Quando si stipula un trattato internazionale, è possibile che uno o più stati firmatari decidano di apporre una o più riserve. Questo vuol dire che accettano l'intero contenuto del trattato/convenzione **a parte alcune clausole**, ma dato che queste non sono un aspetto essenziale possono essere aggirate. La norma vuole che in ambito internazionale quando viene redatto il testo di una tale convenzione sia data la possibilità agli stati di non essere vincolati da una o più clausole, questo per poter **favorire un'adesione più ampia** a un trattato, nonostante ciò creerà disequilibri. Dato che l'obiettivo generalmente è raggiungere compromessi per avere più adesione questo è accettato. La Convenzione di Vienna del '69 si occupa di questo punto, dice **nell'art 20 n3** che quando un trattato è istitutivo di una oi, a meno che esso non disponga diversamente, l'apposizione di una riserva **richiede l'accettazione dell'organo competente** dell'organizzazione= è più possibilista, se deve proprio essere introdotta va ottenuta l'autorizzazione dell'organo competente dell'organizzazione. Un'eccezione sono le cosiddette cooperazioni rafforzate nell'ambito UE, che prevedono vincoli da parte solo di alcuni stati membri. 2. Il **trattato istitutivo** di una oi **tende a prevalere** su tutte le altre norme convenzionali degli stati membri nelle **materie di competenza** attribuite all'oi. Quando uno sottoscrive un trattato istitutivo e quindi crea o entra a far parte organizzazione, in quel momento **implicitamente accetta** che le norme del trattato istitutivo dell'oi prevalgano sulle norme di trattati e convenzioni che precedentemente o successivamente quello stato abbia firmato che regolino le stesse materia di competenza dell'oi. Es: **articolo 103 della carta ONU**= si riferisce che le norme della carta prevalgono anche a trattati e convenzioni che lo stato ha sottoscritto prima o successivamente all'entrata nell'Onu, sempre riguardo a quella determinata materia. **Art 351 TFUE**= trattato sul **funzionamento** dell'UE, impone agli stati UE l'obbligo di ricorre a **tutti i mezzi atti** ad eliminare le **incompatibilità** che dovessero derivare da altri accordi internazionali. Nella prassi il trattato istitutivo può assumere denominazioni diverse, come Patto, Carta, Convenzione, Costituzione, Statuto etc., **non c'è vincolo** a una **denominazione**. Chiarita la natura dello strumento bisogna specificare che al suo interno di solito si vanno sempre a distinguere **2 diverse categorie di norme**, spesso queste sono tutte all'interno di un unico documento. 1. Norme di **costruzione esterna**= norme relative alla **costituzione stessa dell'oi**, vanno a regolare la **creazione** dell'ente e la sua **membership** (=come si fa a diventa membri di quell'oi), che vanno a specificare i **diritti e i doveri** dei membri. Nell'insieme le norme creano la "**costituzione esterna dell'organizzazione**" = vanno a regolare gli aspetti esterni all'oi, cioè quelli che **si rivolgono agli stati** che hanno creato l'ente, che poi l'oi è diventata a sé. Queste norme equivalgono in quello che una **società di diritto interno** (spa, srl) è **l'atto costitutivo**, un documento che è un po' come atto di nascita della società, che regola i suoi **aspetti essenziali**. Sono norme **pattizie di tipo tradizionale**, al pari delle altre rispondono al principio **pacta sun serranda**. 2. Norme di **costruzione interna**, relative all'interno dell'oi e la sua struttura. Riguardano la **composizione** e **funzionamento dei suoi organi**, i poteri che sono stati attribuiti agli organi. Questo pacchetto di norme equivale nelle società a diritto a interno allo **statuto delle società**= regola il funzionamento società. **Le norme di costituzione interna sono derivate rispetto a quelle esterne**. Le norme della costituzione interna **attribuiscono dei diritti e dei doveri** all'oi nei confronti dei membri, o eventualmente anche nei confronti dei soggetti che appartengono agli ordinamenti di quelli stati membri (come i cittadini). Questa **obbligatorietà** deriva dal **preventivo assenso** espresso dagli stati membri durante la costituzione esterna. Questo sempre perché si erano accordati prima di farsi sostituire dall'oi nella gestione di certi aspetti, mai un potere dall'alto li ha imposto ciò. Né le norme della costituzione interna né quelle esterne possono attribuire diritti o doveri a **stati terzi** che non fanno parte dell'oi, perché non hanno sottoscritto al trattato istitutivo. L'UE, almeno sul piano concettuale, ha voluto distinguere il TUE che tratta di norme esterne e il TFUE quelle interne. La **costituzione interna** può prevedere che gli organi dell'oi emanino degli **atti** muniti di varia **rilevanza giuridica**. La giuridicità di questi atti riposa su alcune norme della costituzione interna e questi atti assumono a loro volta carattere **derivato**. Ci si riferisce spesso in dottrina parlando di questi atti di **diritto derivato o secondario** delle oi. Riferendosi al diritto dell'oi abbiamo: - **Diritto primario**= costituito dalla **Costituzione interna e esterna**, a volte racchiuse in unico documento altre no - **Diritto secondario o derivato**= costituito da eventuali atti **emanati dagli organi** dell'oi In linea teorica non si dovrebbe escludere che una oi venga **costituita in via di puro fatto** (=senza che sia formalmente presente un trattato istitutivo), ma è un'eventualità relegata alla **teoria**. Questa teoria viene utilizzata giustificare che il **comitato internazionale croce rossa** sia dotato di personalità giuridica internazionale e quindi equiparabile a oi, si pensa che questo ente infatti sia una oi costituita in via di mero fatto, senza trattato istitutivo. Quindi questo ente troverebbe il suo da fondamento in una **serie di comportamento diffusi nel tempo** posti in essere da un lato dall'ente stesso dall'altro da vari stati tali da lasciar presumere che il comitato internazionale della croce rossa abbia la natura di una oi. Questa teoria si è cristallizzata in via di prassi, come accade spesso. Infatti le **norme consuetudinarie** sono molto **rare**, la consuetudine si forma sulla base di un comportamento reiterato nel tempo che a un certo punto viene percepito come **giuridicamente vincolante.** Si pensa che i vertici quali g7/g20 alla cui base non c'è accordo ma una prassi regolarmente osservata, potrebbero evolvere nella creazione di una oi. Al fatto che alla base di una oi ci sia un trattato, implica che questa organizzazione venga a **esistere o cessi di esistere** nello stesso momento rispetto a tutti i soggetti della comunità internazionale, sia i **membri** che l'hanno costituita sia stati **terzi** che non sono parte ma entrano in rapporto con oi con personalità giuridica. **Estinzione delle organizzazioni internazionali** Come la nascita, l'estinzione è qualcosa che **avviene in via di fatto, non un atto giuridico** dato che non esistono norme giuridiche conformi concernenti l'estinzione delle oi. Una oi cessa di esistere quando i suoi **organi** in maniera non temporanea **cessano di svolgere i compiti** a loro affidati, a **prescindere** da **eventuali decisioni/delibere** degli stati membri o degli organi dell'oi. I membri possono anche deliberare l'estinzione dell'ente ma se poi i suoi organi continuano a funzionare hanno **valore solo dichiarativo**, di fatto l'ente continua a funzionare. L'estinzione può avvenire per varie circostanze: - Quando i suoi **compiti** sono considerati **esauriti** dai suoi membri. Es: la CECA, che è stata estinta e poi sostituita dalla CEE. - Possono essere **mutate** le **condizioni politiche** sulla scena internazionale, rendendo gli **organi incapaci** di creare. Es: Società delle nazioni, creata dopo la Prima guerra mondiale con scopo di assicurare la pace internazionale, ma poi quando sono cambiate situazioni politiche con la Seconda guerra mondiale, quell'ente non è riuscito a mantenere il suo obiettivo. - Può essere che una **nuova organizzazione** **subentri** nello svolgimento dei compiti di una oi **già esistente**. Es: Onu subentrata alla Società delle Nazioni. Questo spesso corrisponde il **trasferimento** di alcune delle **sue azioni residue e beni** alla nuova organizzazione. Quindi a volte l'atto istitutivo è connesso a quello della precedente oi. Anche se in teoria oi viene creata per esistere per sempre, a volte può essere concepita la sua **estinzione** già **nell'atto istitutivo** dell'ente. Es: molte oi finanziare ma soprattutto la Ceca, nell'atto istitutivo si scrisse che avrebbe avuto durata di 50 anni. - In altri casi l'atto istitutivo può **non avere data precisa** di estinzioni ma introdurre altri **criteri** che possono far presumere che con la **verificazione di certi fatti** l'ente si **estinguerebbe**. Es: alcune oi prevedono la loro estinzioni quando la loro **membership** (= il numero stati membri) scende **sotto** una certa soglia come per l'European Space Agnecy. - L'estinzione può avvenire da una **delibera** del suo **organo assembleare**, anche se si dubita sulla **correttezza** di questa procedura, dato che una decisione di questa importanza dovrebbe essere degli stati membri, dovrebbe essere quindi a unanimità piuttosto che a maggioranza (come di solito opera l'organo assembleare). Con estinzione dell'ente, questo cessa di esercitare le sue **funzioni e efficacia**, che potranno **tornare** a essere di **competenza esclusiva** degli stati membri oppure trasferite ad un'altra oi. Gli **atti** che sono stati **emanati** da una oi che si è estinta continuano a svolgere la loro efficacia se sono stati **integrati negli ordinamenti** **interni** degli stati membri in base a vari procedimenti di adattamento del diritto internazionale e diritto interno. Invece **i trattati internazionali** conclusi da un'organizzazione estinta, senza che ne sia subentrata una nuova, **continueranno a vincolare** i membri solo **se conclusi come accordi misti**. L'estinzione produce anche effetti sui **contratti di diritto privato** che sono stati stipulati da quell'ente, es: il personale e la segreteria di quell'ente. Le conseguenze sono anche sui **beni materiali= uffici**. Questi sono regolati tramite **accordi** tra gli stati membri. **Successione tra organizzazioni internazionale= intesa in senso di diritto privato** Questo problema è legato al fenomeno di estinzione, spesso entra una **nuova oi** che eredita le funzioni di quella estinta di tutto o in parte. La successione tra oi si caratterizza **diversamente** rispetto a quella tra persone fisiche e quella tra stati. Le **oi sono ente funzionali** mentre gli stati sono enti territoriali. Con la cessione di un territorio da uno stato all'altro, lo **stato** che acquisisce il territorio subentra in tutte le **prerogative sovrane** di quel territorio: è un diritto che si verifica in **automatico**. Invece per le **oi non è automatico**, si può parlare solo di successione con riferimento all'esercizio di alcune funzioni cui gli stati interessati **consentono**. Gli stati dovranno manifestare la volontà di far subentrare nuova oi nell'esercizio di alcune funzioni di quella estinta. C'è bisogno di una **decisione espressa** da parte degli stati interessati (possono anche essere nuovi stati). Es: le Nazioni unite rispetto alla Società delle nazioni, ne hanno anche rilevato beni. Ue che è subentrata nella gestione dell'attività della Ceca, dal 2002. Sarebbe meglio parlare di solo mutamento di nome piuttosto che successione invece per il GATT-WTO, con funzioni solo poco più estese e articolate. **Membership delle organizzazioni internazionali= chi come quando si diventa membri + partecipazioni affievolite** Chi= i soggetti sono gli stati, possono diventare membri di una oi sia durante la **nascita** sia in **momento successivo**. Lo stato è il soggetto membro di una oi, inteso come soggetto dotato di un apparato effettivo di **governo**, di una **comunità** e di un **territorio**. Lo stato più precisamente è quell'apparato che è in grado di esercitare il potere sovrano sui cittadini che esistono su un territorio. Se uno stato ha questi requisiti, non ci sono ostacoli alla sua partecipazione a una oi, neanche se questo **non è riconosciuto** da altri stati. L'eccezione riguarda gli **stati in formazione** o stati in situazioni **anarchia/guerra civile** o con **governo in esilio**, queste situazioni devono essere risolte alla luce delle regole diritto internazionale generale. Altro problema è quello dei **ministati**, cioè soggetti che sono **carenti** del requisito di **territorio** vero o proprio come San Marino, secondo la prassi possono essere **membri** di una oi anche se a volte riscontrano **difficoltà a esercitare diritti** e adempiere **doveri**. Da tempi recente si riconosce che alcune **oi** possano **partecipare** ad altre **oi,**. Quando? Quando le oi nell'esercizio delle loro competenze esterne pongono in esse delle forme di **collaborazione istituzionalizzata con altri soggetti** di diritto internazionale, quindi si comportano come si comporterebbe uno stato. Es: l'Ue è entrata a far parte sia della FAO, sia del WTO. Questa eventualità ha ripercussione anche sugli stati terzi. Gli stati terzi non sono vincolati dallo statuto di una oi di cui non sono membri, potrebbero **preferire trattare esclusivamente** con i **membri** di quell'organizzazione piuttosto che l'oi stessa e quindi non accettarla come membro di una determinata oi, così come i membri di una oi potrebbero preferire di partecipare a una oi a titolo individuale per non perdere il numero di voti connessi. In caso di **partecipazione affievolite**= comportano delle **limitazioni** al diritto di **partecipare** alla vita **associativa** di un'oi, chi diventa membro a pieno titolo di una oi ha tutti i diritti e doveri di membro. Ma c'è la possibilità di partecipazione affievolite che prevedono limitazioni e rispondono a esigenze di vario tipo. Es: - **Caso di Stati osservatori**, questi si configurano come stati terzi a una oi ma **interessati** alla vita dell'oi (magari per decidere se prenderne parte, come per il Venezuela nel Mercosur), ha alcuni diritti e obblighi ma non tutti (no diritto di voto). È un ospite **permanente**, si distingue dagli ospiti occasionali. - **Ruolo di cooperatore**, uno stato terzo decide di **cooperare esternamente** in modo più o meno **continuativo**. Questa cooperazione determina dei **vincoli** abbastanza stretti, attribuisce **alcuni diritti e obblighi**. - Se i membri **non considerano un vero** e proprio **stato** un determinato stato terzo, si cerca di farli prende parte con partecipazione affievolite, questo riguarda gli stati in **formazione** o con i governi in **esilio**. Es: Palestina è osservatore all'Onu. La Santa sede è osservatore presso l'Onu e anche presso il consiglio d'Europa. Vale anche per oi governative o non. - **Membri associati**. Nella prassi questo termine ha significati diversificati all'etichetta. Molti spesso questi possono partecipare attività **solo di alcuni organi** dell'oi. L'Ue attribuisce a questa etichetta un significato particolare -\> **art 317 del TFUE** parla di questa eventualità, questi **non possono partecipare** in alcun modo alla vita dell'UE ma instaurano con l'Ue una **collaborazione** **istituzionalizzata** che spesso costituisce a sua volta **formare altre oi**. Diritto più importante di cui questi stati, in quanto non membri non godono = **diritto di voto,** uno dei più importanti**.** Discorso a parte vale per il **Wto**= world trade organization, l'organizzazione mondiale del commercio. Il suo **atto istitutivo** prevede l'adesione oltre di stati anche di **territori doganali** **a sé stanti,** che però devono essere dotati di **piena autonomia** nelle loro relazioni internazionali **commerciali esterne** (es: Macao e Hong Kong). Questa eccezione si spiega proprio data la sua natura commerciale. Inoltre per il **WTO** lo **status di osservatore è transitorio,** entro cinque anni gli osservatori devono avviare il negoziato per l'adesione. Si **esclude** la partecipazione a oi di **persone fisiche e giuridiche** (=le società). **Vicende della membership di una organizzazione internazionale= acquisto o perdita dello status di membro** Queste vicende relative alla membership **non coincidono** con quelle relative all'oi stessa, cioè sono indipendenti. C'è però una **coincidenza** solo in **due momenti** precisi: durante la **costituzione** dell'oi, che dà origine allo status di membro per tutti i soggetti che l'hanno costituta e il momento di **estinzione** dell'oi, che fa venire meno lo status membro per tutti i membri nello stesso momento. ***Acquisto qualità di membro di una organizzazione internazionale*** Uno stato può diventare **membro** di una oi sia partecipando alla **creazione** di un ente sia in un **momento successivo**. I **membri fondatori/originari** sono quelli presenti dall'inizio, a volte questo gli attribuisce **determinati diritti** che non hanno gli stati che si uniscono dopo. Es: i membri fondatori dell'istituto internazionale finanziario (BANK) avevano il diritto di ritardare il pagamento della quota associativa. Un'altra prerogativa dei membri fondatori è che il **possesso dei requisiti** per essere membri di quella oi **è presunto**, **non va accertato in concreto** come invece avviene per gli stati entrano dopo. Le oi si dividono in aperte o chiuse in base se prevedano o meno l'ingresso di nuovi membri. Uno stato può diventare membro successivamente **se l'organizzazione è aperta** (se no è **chiusa**). Le organizzazioni chiuse non prevedono l'entrata successiva di ulteriori stati, ma la maggior parte delle oi sono aperte. Da un lato nessuna organizzazione può considerarsi **ermeticamente chiusa,** può sempre esserci una decisione unanime di ammettere un nuovo membro, i membri rimangono padroni del potere costituente con riferimento all'oi che hanno creato. Dall'altra parte un'organizzazione è **veramente aperta** solo nel caso il suo **statuto** dia la possibilità di aderire con una **semplice manifestazione di volontà** all'ente, se invece sono previste delle **verifiche e requisiti** l'oi è aperta fino a un certo punto. Nella prassi sono spesso previsti requisiti di varia natura, **politica** (stati amanti della pace -\> fare parte ONU, essere democratici -\> Turchia non può entrare Ue) **economica** (stati ad economia di mercato) o **geografica** (bisogna far parte di un certo territorio, esempio europeo per far parte dell'Ue). 23/10 L'ingresso di un nuovo membro nell'oi **crea e determina** il sorgere di un **rapporto giuridico** tra questo membro e quelli preesistenti. A questo rapporto giuridico sia in senso stretto sia in linea teorica la oi **rimane estranea**, perché il nuovo stato membro si deve rapportare con gli **stati fondatori** (eventualmente affiancati dagli stati entrati successivamente), non l'ente. A livello **pratico** poi sono **gli organi dell'oi** che esaminano e approvano le nuove **candidature** e che poi in linea di fatto negoziano il trattato con cui il nuovo stato entra a far parte dell'oi. Questa modalità si è andata creare in via di prassi, l'ente non è che decide ma semplicemente attraverso i suoi organi in maniera più pratica può al massimo **trattare con lo stato** che deve entrare. Se queste procedure esistono è perché sono state volute **originariamente fondatori**, che hanno quindi previsto nel trattato istitutivo delle norme apposite. Bisogna comunque dire che c'è stata un'evoluzione nel tempo, attualmente ci sono casi in cui è l**'oi** stessa qualora dotata di personalità giuridica internazionale a **sottoscrivere il trattato** di adesione/ammissione di un nuovo membro di fianco a stati fondatori. A secondo della procedura prevista per l'entrata di un nuovo stato, distinguiamo **l'adesione** e **l'ammissione**, sono 2 modalità diverse con cui uno stato può entrare a far parte di una oi. La differenza consiste in una **diversa** **sequenza temporale** delle varie **manifestazioni di volontà** (che sono necessarie per instaurare il rapporto giuridico tra vecchi e nuovi membri). - **Nell'adesione** sono i **membri originari** che esprimono per primi la **volontà** di aggiungere nuovo membro. Perché? La volontà di far entrare nuovi stati nella loro oi è espressa nel suo **trattato istitutivo**, quindi una **clausola di adesione** è inserita fin dall'inizio. Un eventuale nuovo membro, manifestando dopo la creazione dell'ente la volontà di aderire, entra **senza** bisogno di alcun tipo **di altre attività**. Es: i membri delle Nazioni Unite hanno diritto di divenire membri dell'UNESCO - Con **l'ammissione** al contrario, è il **nuovo membro** che **chiede** per primo di entrare a far parte dell'ente, gli stati **membri si pronunciano in un secondo momento** in cui valutano se ammetterlo o no. C'è stata un'evoluzione nel tempo, perciò spesso prima della domanda di ammissione vi è un **invito da parte degli stati** membri a entrare a far parte. Differenza principale= **l'adesione** implica un **ingresso automatico** senza negoziati, mentre **nell'ammissione** è sempre presente un **negoziato**. Alcune oi come l'OMS prevedono entrambi: l'adesione per gli stati membri delle Nazioni Unite, l'ammissione per gli altri. Il nuovo stato entrando accetta tutti i diritti e gli obblighi a cui sono già sottoposti gli stati membri, sia quelli **derivati dal diritto primario** sia da quello **secondario/derivato**= accetta tutti i diritti e obblighi presenti nella costituzione interna ed esterna (primario) e tutti quelli derivanti dagli atti che nel frattempo gli organi dell'ente hanno emanato (secondario). Le norme del diritto secondario vanno a costituire il **ACQUIS** (aquì) dell'organizzazione. Per l'Ue in particolare si parla di **acquis comunitario**= l'insieme di tutti gli atti normativi **emanati dall'Ue** fino a un certo momento, i membri nuovi devono sottoporsi al **pacchetto di norme** generate negli anni dagli organi Ue oltre che al **trattato istitutivo** (cioè il **TFUE** e **TUE**). In generale, il concetto di acquis vale per tutte le oi con organi che emanano atti a contenuto normativo. A volte da un punto di vista pratico, il **trattato di ammissione** concede al nuovo stato un **periodo** di **tempo** più o meno lungo per **adattarsi** all'acquis dell'ente, esentando lo stato nuovo ad adempiere alcuni obblighi per un tot soprattutto se la produzione normativa è corposa. Per quanto riguarda i **diritti** che si generano entrando come nuovo membro, c'è un **adattamento** nei confronti di una **serie di procedure interne** all'ente che devono tenere in considerazione l'ingresso di uno o più nuovi membri. Es: procedure di voto prima magari richiedevano 6 voti favorevoli su 10 stati, se diventano 11 vanno cambiate le clausole. **Perdita della qualità di membro di un'organizzazione internazionale** Abbiamo 3 ipotesi di perdita: **sospensione, espulsione, recesso.** Bisogna innanzitutto tenere in considerazione alcuni fenomeni che con l'ente non hanno collegamento**, eventi modificativi della statualità**. Es: su scena politica internazionale si modifica la natura di uno stato, come crollo dell'Urss negli anni '90, la Iugoslavia o la riunificazione delle due Germanie. Queste modificazioni sulla scena politica internazionale hanno ripercussioni sull'appartenenza dello stato a eventuali oi. Come trattare queste situazioni? In base al **principio di effettualità**= bisogna dal punto di vista fattuale valutare in ogni **singolo caso** la **sussistenza** o meno dei **requisiti** per capire se si possa continuare a parlare di **stato**. In alcuni casi si è verificata una **successione nella membership** di quello stato che poi ha mantenuto una **continuità** della **struttura del governo** con lo stato predecessore, come crollo dell'Urss dove la Russia è succeduta in tutti i rapporti dell'Urss con le oi, per esempio nel consiglio di sicurezza dell'Onu. In altri casi non si è potuto/voluto parlare di successione ma i nuovi stati hanno formulato una **nuova formale richiesta** di **ammissione** alle oi, ad esempio dopo la dissoluzione della Iugoslavia e Cecoslovacchia per entrare nelle Nazioni Unite. Un'altra ipotesi di perdita dello status di membro ha a che fare con la **perdita di determinati requisiti essenziali** dell'oi. Es: una oi a fini umanitari come la Nato, se uno stato per questioni di politica interna diventa neutrale come la Svizzera perderà il suo posto di membro, dato che la Nato prevede aiuto e mobilitazione se uno stato viene attaccato. Ci sono 2 casi specifici di perdita della qualità di membro, uno permanente e uno temporaneo: 1. Si verifica **contro la volontà del membro** e si suddivide in 2 sottocategorie: **permanente (espulsione) o temporaneo (sospensione).** L'espulsione è ricollegata a una **persistente violazione dei principi** enunciati nel trattato istitutivo dell'ente, si ricollega quindi a inadempimenti di una certa gravità. Nel caso di inadempimenti **meno gravi**, di solito si opta per la sospensione (che quindi è temporanea e per volontà di altri stati). Sospensione riguarda **l'esercizio dei diritti e privilegi** di uno stato membro dell'ente, quindi di solito lo stato sospeso deve comunque **adempiere agli obblighi**. Entrambi i provvedimenti sono dal punto di vista pratico di **competenza dell'organo investito** dei **poteri supremi** in merito alla vita dell'oi. La prassi si è poi orientata verso la ricerca di soluzioni idonee a **evitare fratture e tensioni**, nella prassi il ricorso di queste procedure è quindi **del tutto eccezionale**, in genere infatti si è constatato che gli stati coinvolti sono arrivati a **compromessi,** oppure lo stato interessato ha preferito **ritirarsi per tempo** evitando il formalizzarsi dalla procedura. 2. **Recesso**= avviene **per volontà del membro** di uscire dall'ente, anche questo può essere **permanente o temporaneo**. Per il recesso abbiamo 2 ipotesi: molti statuti **prevedono** la **possibilità recesso**, altre **no**. Se il recesso è un'eventualità **disciplinata formalmente**, il recesso è sottoposto a **2 requisiti**: da un lato serve che il membro dia un **preavviso**, dall'altro si richiede che abbia **adempiuto a tutti gli obblighi** che gli derivano dall'appartenenza all'ente (soprattutto il pagamento dei contribuiti associativi). Nella prassi poi se il recesso è legato a un profondo dissenso dell'ente spesso non si effettuerà il pagamento dei contribuiti. In certi casi il **recesso è previsto nell'atto istitutivo** di una oi come conseguenza possibile e automatica quanto c'è la mancata accettazione di alcuni **emendamenti del trattato istitutivo**, non si è d'accordo quindi con le modifiche che gli altri stati hanno posto nell'atto istitutivo come è valido ad esempio per l'OMS. Il recesso è disciplinato dal **TUE all'articolo 50 introdotto con il trattato di Lisbona,** che è venuto alla ribalta con la Brexit. Prima del **trattato di Lisbona, non c'era** nel trattato istitutivo dell'Ue una norma che disciplinava formalmente l'ipotesi di recesso. Inoltre gli stati membri dell'Ue erano convinti che quella introduzione sarebbe stata una mera formalità, in cui non si sarebbe mai ricorso nel concreto. In **precedenza**, in manca di una espressa disposizione, si riteneva che uno stato membro dell'Ue avrebbe potuto comunque recedere in applicazione delle **disposizioni generali**, quelli del diritto internazionale sul **diritto dei trattati** contenuti nella **convenzione di Vienna** che prevede due modalità: o con il **consenso di tutti** gli altri stati (**art 54**) o **mutamento** fondamentale delle **circostanze** (**art 62**, secondo la clausola **rebus sic stantibus**). Con l'introduzione poi dell'articolo 50 del TUE il diritto di recesso dall'Ue è riconosciuto e disciplinato formalmente nello specifico: dice che si **può recedere** in qualsiasi momento **senza** necessità di **motivazioni** e **senza** bisogno **dell'assenso** degli altri stati membri dell'Ue o dell'Ue in quanto tale. Si parla in questi casi di **recesso AD NUTUM**= si recede senza dover aggiungere particolari motivazioni, solo conformemente alle proprie norme costituzionali. Però l'art 50 aggiunge che serve **seguire un iter**: **notifica al Consiglio Europeo** da parte dello stato recedente dell'intenzione di recedere, a cui fa seguito **un negoziato** tra l'Ue e lo stato per raggiungere un accordo sulla modalità di recesso. Spetta sempre al **Consiglio Europeo** formulare gli **orientamenti** per questo negoziato, che avverrà secondo le **modalità generali** dell'art **218 del TFUE**, che è relativo a **tutti gli accordi internazionali** dell'Ue. Lo stato recedente ovviamente non prenderà più parte a negoziato come Ue ma come **stato singolo**. La **decisione** per la conclusione dell'accordo spetta a **Consiglio europeo** previa approvazione del **Parlamento** europeo, quindi il recesso è **deciso dall'Ue** in quanto ente e non dai suoi stati membri. L'ente Ue autonomamente rispetto a stati membri compie l'attività. L'art 50 del TUE dice anche che i contenuti dell'accordo vengono definiti tenendo conto del **quadro delle future relazioni** tra l'Ue e lo stato recedente. Le future relazioni saranno eventualmente regolate nel dettaglio con **ulteriori accordi** quando il recesso è definitivo. Articolo 50 tiene conto anche se il **negoziato per il recesso non funziona**, i trattati istitutivi **cessano di applicarsi** allo stato che intende a recedere o dalla **data** di entrata in **vigore** del recesso o in ogni caso dopo **due anni dalla notifica** dell'intenzione di recedere, anche in mancanza di un accordo di recesso. Quest'ultimo termine è provocabile solo con **decisione unanime del Consiglio Europeo** d'intesa con lo stato recedente, es: hanno negoziato una proroga e non un accordo nel UK. Dal TUE resta fuori l'ipotesi se stato membro decide di **revocare** la propria **notifica di recesso**. Nell'articolo 50 dice solo che se lo stato chiede di **ritornare** si applica il normale **processo di adesione** (formalmente chiamata così nell'art, ma in realtà è **un'ammissione**, non è un processo automatico) secondo l'**art 49**, come se fosse uno stato nuovo. Alcuni richiedono che il silenzio della norma sul punto va inteso come esclusione della possibilità di revoca della notifica, altri dicono che non sarebbe ragionevole imporre in ogni caso la procedura recesso, il dubbio resta ancora perché la norma non si esprime ma anche perché non si è formata la prassi. **Recesso fuori dall'Ue** Ipotesi che il **trattato** istitutivo di una oi non dica **nulla** sul punto recessione, di solito si tratta di oi a votazione universale come le Nazioni Unite, o prima la Società delle Nazioni. In questo caso si ricorre al **diritto generale dei trattati**. **Art 56 della convenzione Vienna**= **esclude** il diritto di recesso quando non sia stato previsto dalle parti a meno che questo diritto possa essere **dedotto** dalla **natura** del trattato. Es: trattato istitutivo di una oi a fini umanitari, se uno stato diventa neutrale è la natura stessa del trattato che gli consente di recedere, dato che perde i requisiti richiesti. **Clausola Rebus sic stantibus art 62 della convenzione Vienna**= se c'è **cambiamento** fondamentale e imprevisto, intervenuto successivamente e che riguardi le circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato permette a uno stato di recedere. Questo perché il **cambiamento radicale delle circostanze** può essere convocato come causa di recesso in due casi: se l'esistenza di queste circostanze aveva costituito una **base essenziale del consenso** delle parti a vincolarsi al trattato e se questo mutamento ha effetto di **trasformare** radicalmente la portata degli **obblighi** che rimangono da adempiere in base a quel trattato. Però a parte caso Brexit la prassi non è corposa, solitamente si ricercano **soluzioni pragmatiche** e diplomatiche per evitare prese di posizione così radicali. Il recesso di per sé **non** fa a venire **meno la validità dei trattati internazionali** conclusi nel periodo in cui uno stato faceva parte di un'organizzazione. Inoltre ci sono delle ipotesi in cui la perdita della qualità di membro di una oi può comportare **automaticamente** la perdita della qualità membro anche in **un'altra organizzazione**, es: membro se esce da Nazioni Unite esce automaticamente anche da Unesco. NO PARAGRAFO 8 e 9 **Rapporto sociale o associativo tra i membri delle organizzazioni internazionali** Questo è costituito dall'insieme dei **diritti e obblighi** **reciproci** connessi con lo status di membro di una oi, il rapporto sociale fa parte della costituzione esterna dell'organizzazione. Vincoli tra i membri sono sempre volontari, non obbligatori, sarebbero incompatibili con la sovranità degli stati. I **diritti** connessi allo status membro di una oi sono di solito **gli stessi** a prescindere da ente: diritto a **partecipare alla vita sociale**, diritto di **pretendere da altri membri il rispetto** dei loro **obblighi** associativi, diritto di usufruire gli eventuali **servizi offerti** dall'oi ai suoi membri (es: deposito internazionale di brevetti). La **partecipazione** alla vita sociale presuppone il diritto a **nominare** propri **rappresentanti** negli **organi collegiali** di **stati** e il diritto di **contribuire** dove previsto alla **designazione** di **organi** individuali o collegiali composti da **individui**. Nell'ambito degli organi collegiali di stati il diritto più importante è quello di **voto,** esercitato attraverso i propri rappresentanti. In linea generale il diritto di voto **è uguale per tutti** i membri, vale il principio **uno stato=un voto**, la regola però soffre di **eccezioni** dettate dall'esigenza di **rispettare le diversità** tra gli stati, che possono riguardare le loro dimensioni, la densità della popolazione, la ricchezza o l'impegno economico etc. Un esempio che non segue il principio uno stato=un voto è l'ipotesi del **voto ponderato**, i voti **non** hanno lo **stesso peso** sono diversi a seconda dei casi, vi è l'attribuzione al voto di uno stato di un **peso quantitativamente maggiore** rispetto a quello di altri membri. Es: voto ponderato in relazione alla densità della popolazione degli stati, uno stato più densamente popolato vale di più. In certi casi il peso del voto può tenere conto dell'impegno economico degli stati verso una oi. Altri casi in cui uno stato membro è privilegiato nella Nato, dove c'è un gruppo militare permanente composto esclusivamente da rappresentanti delle 3 maggiori potenze dell'alleanza. In altri casi al voto di alcuni membri è attribuito un peso decisivo nell'adozione di una decisione, questi stati possono bloccare l'adozione di una decisione ponendo il **veto**, come i 5 membri permanenti del Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite. **Gli obblighi connessi con lo status di membro** - Obbligo **di cooperare con l'ente**, in modo da consentire all'ente di realizzare le sue finalità. - Obbligo di **proteggerne le funzioni,** attraverso la concessione all'ente, i suoi agenti e i funzionari di una serie di **immunità e privilegi**. - Obbligo di **dare attuazione** nel proprio ordinamento interno alle **norme** incluse nell'atto **istitutivo** dell'ente e negli atti di **diritto secondario.** In particolare, i casi in cui le oi hanno anche i singoli come destinatari, le norme delle oi non potrebbero veicolare con successo i **singoli** che formalmente sono **soggetti degli stati**, se lo stato membro non dispone di appositi atti interni per riconoscere efficaci queste norme internazionali. Es: Regolamenti dell'Ue, direttamente applicabili e spesso con destinatari i singoli, ma se l'ordinamento italiano non prevedesse di attribuire diretta efficacia a essi, non sarebbero efficaci. In linea generale **obblighi** si trovano negli **atti istitutivi** e **atti vincolanti** emanati dagli organi dell'ente. Negli **obblighi statutari** sono inclusi quelli relativi al **finanziamento** dell'oi come l'obbligo di **versare contribuiti associativi**. I membri sono tenuti già in base al **diritto internazionale generale** che prevede principio **pacta sunt serranda** a rispettare gli obblighi**,** inoltre ricorre **all'art 26 della Convenzione di Vienna** che dice che ogni trattato in vigore obbliga le parti e deve essere seguito in buona fede. Speso poi gli **statuti** delle oi ribadiscono l'obbligo dei membri di conformarsi alle disposizioni degli statuti e al diritto derivato, nonché facilitare oi nell'adempimento dei propri compiti. A volte gli statuti precisano anche che gli stati membri si devono **astenere** da adottare misure che **ostacolano l'adempimento delle finalità** dell'ente, es **art 4 TUE** prevede **l'obbligo di leale cooperazione** tra l'Ue e i suoi membri. Queste norme sono da intendersi come **specificazioni** del principio generale *pacta sunt serranda*. Queste norme sono significative nel **quadro di sistema sanzionatorio** delle oi, spesso alla violazione degli obblighi, l'ente ricollega la possibilità di combinare delle **sanzioni** allo stato trasgressore, come ricorrere ad un **organo giurisdizionale interno** a un ente, un tribunale. Queste **sanzioni** assumono un **carattere secondario** rispetto a quelle **primarie** che derivano dal **diritto internazionale generale**. Alcune oi prevedono **sistemi di monitoraggio** del rispetto degli obblighi, può essere affidato agli **stati membri** (**peer review**) o agli **organi dell'oi** (**compliance review,** come nel caso del Consiglio d'Europa che ha una commissione specifica). Altre forme di sanzioni possono prevedere la **sospensione** o l'**affievolimento di diritti** come il **diritto di voto**, che può congelato finché lo stato non adempia ai suoi obblighi. La prassi comunque ha mostrato una certa **elasticità**, di solito non si applica questa rigidità soprattutto nella sfera dei contribuiti finanziari, a cause di forza maggiore fuori dal controllo dello stato o trasgressioni giustificabili, es: se lo stato aveva contestato legittimità di un contributo. - Diritto di **pretendere** agli altri stati membri il **rispetto dei propri obblighi**, questo diritto da un lato è tutelato da **norme di diritto internazionale generale,** dall'altro può godere nelle oi di **sanzioni specifiche** dell'ordinamento proprio della oi, quindi sanzioni secondarie. Alcuni esempi sono misure contro uno stato che ponga i essere una minaccia alla pace (nello statuto delle Nazioni Unite) o violare il TUE/TFUE in caso di membri dell'Ue. Già il diritto internazionale generale quindi prevede, es **art 60 Convenzione di Vienna**, il fatto che la **violazione degli obblighi** a parte di uno stato firmatario di un trattato **legittima** altri stati a **sollevare l'eccezione di** **inadempimento**. A fronte di inadempimento c'è un progressivo **inasprimento delle sanzioni** in caso di **persistenza** della violazione, **aggravamento** di questa violazione o **decorso del tempo** senza che lo stato abbia rimedio alla violazione. Il TFUE prevede forme di **autodifesa individuale**, se uno stato provoca distorsioni gli altri sono autorizzati a lasciare in essere misure nazionali per contrastarle. Per **l'Ue** c'è anche una procedura **specifica di regime sanzionatorio**, la possibilità di aprire la **Corte di giustizia dell'Ue** se gli stati reputano che un altro abbia violato uno degli obblighi incombenti in virtù del TUE o TFUE. Se la violazione riguarda i valori fondanti, **l'art 7 del TUE** contempla **una procedura d'allarme** e una **procedura ordinaria** (*non serve sapere differenza*). In ogni caso di fronte a uno stato che non adempie i doveri, di solito l'ente cerca di essere ragionevole fornendo spesso **assistenza** o promuovendo **incentivi** per superare le difficoltà. 30/10 **La struttura delle organizzazioni internazionali** **Non** esistono **regole generali** di diritto internazionale dedicate alla struttura delle oi, significa che dal punto di vista strutturale dato che non ci sono regole univoche abbiamo quindi una **grande varietà di strutture** interne. Dal punto di vista strutturale è opportuno porre in **relazione** le **oi** con **Stati**. Gli **stati** hanno **competenze** di carattere **omogeneo** tra loro, perché tutti esercitano la sovranità su un territorio e la sua popolazione. Quindi è normale che nel tempo per gli stati si siano formate delle **regole (norme consuetudinarie) di diritto internazionale generale**, laddove questo è chiamato a regolare alcune norme e aspetti strutturali propri degli stati. Le oi al contrario svolgono **funzioni disomogenee** tra loro, perciò non esistono regole generali perché a fronte delle **funzioni specifiche** che sono chiamate a svolgere, sarà per loro più opportuno assumere una struttura interna di un certo tipo. Le **oi** **non** esistono **autonomamente** rispetto ai loro organi (essenziali per capire se l'ente è in attività), si può dire che è **solo** **l'apparato istituzionale** che consente alle oi di **svolgere** una serie di **attività** che poi avranno conseguenze sul piano giuridico. Per comprendere a pieno le diverse strutture che oi si danno, bisogna vedere i vari tipi di oi nella loro **evoluzione storica**, con presupposto che **l'aspetto strutturale** di una oi **non è fine a sé stesso**, ma è **piegato ai bisogni** delle oi, è variabile con l'eventuale variare dei bisogni delle oi. Non è detto quindi che la struttura è fissa, se cambiano esigenze cambia la struttura. **Evoluzione storica delle organizzazioni internazionali** **1° tipologia** di oi= le **commissioni fluviali** nate nei primi anni del 19 secolo, questa è la prima esperienza di oi che andava incontro a **bisogni pratici**. Spesso un fiume fa da confine tra stati e quindi è gestito da più stati, la cooperazione nella gestione di fiumi e delle risorse fluviali ha portato gli stati a **istituzionalizzare queste cooperazioni**. Fino allo scoppio della 1 guerra mondiale, le esperienze di oi consistettero nelle **unioni amministrative**, destinate a svolgere **funzioni** prevalentemente **tecniche non politiche**. Lo scopo era cooperare in modo istituzionalizzato in diversi settori della tecnica, es: unione telegrafica delle comunicazioni istituita a metà 1800, ora sostituita dall'unione internazionale delle telecomunicazioni, l'organizzazione internazionale metereologica oggi sostituita dall'organizzazione meteorologica mondiale, la FAO, l'ufficio internazionale di igiene pubblica, l'OMS. Caratteristica della sua membership era una **vocazione all'universalità**, queste unioni tendevano a comprendere **più stati** possibili. Queste unioni amministrative rimangono ancora oggi, magari evolute e con diversa denominazione ma sentite ancora oggi con la stessa funzione tecnica. Spesso queste unioni sono entrate nell'ottica delle **Nazioni Unite** e spesso oggi sono sua parte specializzata come "**satelliti**", che perlopiù si occupano di una **singola materia** e prendono il nome di **istituzioni specializzate** dell'ONU. Se ne parla negli **articoli 57 e 63** dello **statuto dell'Onu**, prevedono l'esistenza di queste istituzioni con scopo di collaborare con le Nazioni Unite ma **non** in senso di **subordinate**. Tutte queste organizzazioni sono a **carattere monofunzionale** = si occupano di svolgere una sola funzione, che sia la sanità, meteorologia, telecomunicazione etc. Questo carattere **monofunzionale** unito all'aspetto di natura prevalentemente **tecnica** ne **assicura il permanere** nel tempo con tratti simili agli originari. Queste organizzazioni prendono il nome di **organizzazioni di cooperazione**, per distinguerle dalle **organizzazioni di integrazione** (es: Ue). Poi nel tempo sono nate le **organizzazioni polifunzionali**, la prima è la **Società delle nazioni** il cui statuto è denominato **patto**, fu approvato nella **conferenza della pace di Parigi nel 1919** a termine 1 guerra mondiale. Oltre a essere la prima polifunzionale, è anche la prima a **carattere politico** e non tecnico, in quanto aveva l'obiettivo di **promuovere la cooperazione internazionale** e **assicurare** **stabilità** nei rapporti tra gli stati. Però fallì, all'interno dello statuto **non metteva al bando la guerra** come mezzo di soluzione per le controversie tra gli stati, mentre per Onu rimane al bando ed è vista come una extrema ratio. L'Onu ammette la **legittima difesa individuale o collettiva,** ma deve essere autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. **La Società nazioni** prevedeva una struttura istituzionale articolata su **3** **organi permanenti:** - **L'assemblea** (riunisce tutti gli stati), - Il **consiglio** (composizione più ristretta) - Il **segretariato** (svolgeva attività esecutiva) La **vocazione** della Società delle nazioni era **universale** su **2 aspetti**: da un lato copriva **più stati possibili**, aperta alla potenziale adesione di tutti gli stati, dall'altro aveva una vocazione universale non solo alla membership ma anche con riferimento all'**estensione delle sue competenze**, in quanto l'obiettivo della società poteva includere ogni aspetto nelle relazioni tra gli stati. Va in **fallimento** per una serie di aspetti, importante quello della sua **membership**, a differenza delle Nazioni Unite gli **stati importanti** come USA e URSS **non aderirono**. Inoltre era troppo **legata ai trattati di pace**, venne percepita come espressione del nuovo assetto mondiale che viene definito solo dai vincitori della prima guerra mondiale. In terzo luogo anche a causa della **regola di unanimità** su cui si basava l'adozione delle delibere, rendendo il **processo macchinoso** e difficile. Poi si arriva alla sua estinzione formalizzata nel 1945 con una delibera. Dopo la 2 guerra mondiale si creano le **Nazioni Unite** il cui **statuto** è denominato **Charter (carta**) fu redatto dalla **conferenza di San Francisco nel 1945**, entrando in vigore l'anno successivo. Anche le Nazioni Unite sono un **ente multifunzionale,** a carattere **politico** e a **vocazione universale**. Le finalità delle Nazioni Unite sono ancora più ampie di quelle della Società delle Nazioni, nella carta dell'Onu sono indicati per punti i suoi scopi, i quali sono corposi e finalità dal punto di vista testuale formulate in termini ampi e suscettibili di essere interpretati in maniera estensiva. Quali sono finalità? - Mantenimento della **pace** e della **sicurezza** internazionale - Lo sviluppo di **relazioni amichevoli** fra gli stati, fondate sul **rispetto del diritto** e della **autodeterminazione** dei popoli (quest'ultimo è correlato al processo di decolonizzazione portato avanti da un organo delle Nazioni Unite tra gli anni '60 e '70) - **Rafforzamento** della **pace** universale - Conseguimento della **cooperazione** fra gli stati **nell'assoluzione** dei **problemi** internazionali di carattere economico, sociale, culturale, sanitario, umanitario e la **promozione** e incoraggiamento del rispetto dei **diritti** umani e delle **libertà** fondamentali senza distinzioni. - Promozione di un più **alto tenore di vita** a livello globale - L'introduzione di norme più vantaggiose per **il diritto del lavoro**, manodopera e la promozione di condizioni migliori dal punto di vista economico e sociale. Elenco è così ampio che i redattori della carta hanno ragionato in modo inverso: poste una serie di finalità poste in maniera così ampia e suscettibili a un'interpretazione estensiva, hanno pensato di inserire nella carta alcune **esclusioni**, escludendo specificamente dal raggio di azione dell'Onu una serie di questioni che compaiono **nell'art 2 n7** che contiene il riferimento alla **domestic jurisdiction= giurisdizione interna**. L'articolo dice che sono sottratte dalle competenze dell'Onu tutte le questioni di giurisdizione interna di uno stato. Nel tempo poi si è assistito all'erosione dell'ambito di applicazione di questa disposizione, si è **interpretato** in modo **sempre più ristrettiva**. Nel tempo le Nazioni Unite hanno sempre più **ingerito la vita interna degli stati**, anche le questioni che erano in origine escluse, soprattutto riguardo la tutela dei **diritti umani e delle libertà fondamentali**. Inizialmente si pensava fosse compito solo degli stati, ma poi viene sottratto dalla loro sovranità e l'Onu interferisce nelle attività interne degli stati in cui si ritiene ci sia una **violazione significativa** dei diritti umani e libertà fondamentali. Un altro aspetto di domestic jurisdiction sempre più eroso riguarda le situazioni in cui si ritiene che in determinati stati non ci sia governo autonomo ma **regimi dittatoriali/guerre civili** e ci sia bisogno di un intervento delle Nazioni Unite. Questa restrizione è avvenuta sempre perché sono gli stati membri ad averlo permesso. Le Nazioni Unite sono una oi complessa, si pongono al **centro di un sistema e una posizione di guida**. Questo sistema è formato dalle **istituzioni specializzate** prima citate e dalle **organizzazioni regionali.** **Le istituzioni specializzate** sono oi a **votazione universale** per la membership ma **monofunzionali e di natura tecnica** (collegamento tra le Nazioni Unite e queste istituzioni sono previste nella carta **art 57 e 63**). Le **organizzazioni regionali** (**art 52 a 54**) sono una serie di oi create in una **certa regione** del mondo, per loro natura **non sono a vocazione universale** per membership, accomunano solo gli stati che appartengono a quella zona. Es: l'Ue. Le organizzazioni regionali sono a **vocazione universale per le funzioni**, perché hanno **natura politica** (scopo di mantenimento della pace e sicurezza internazionale, promozione della cooperazione tra stati dal punto di vista sociale e economico). Dopo la 2 guerra mondiale accanto alle Nazioni Unite si è sviluppato sia a livello mondiale che regionale un **processo di integrazione economica** che ha dato via almeno in Europa a forme più sofisticate di oi. Es: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, acronimo di accordo GATT, si è dotato di una serie strutture autonome fino a evolversi con l'accordo di Marrakesh del '94 in una vera organizzazione internazionale, **il WTO** (organizzazione internazionale del commercio). Il suo scopo è di liberalizzare scambi di merci e servizi tra i membri in ottica dell'economia di libero mercato. A livello **regionale** nascono **oi sofisticate di integrazione economica** per favorire solo quell'area. Alcuni accordi a livelli regionale hanno istituito **aree commerciali preferenziali** o altri casi **zone di libero scambio** dove sono aboliti i dazi doganali o altri casi si sono creati **unioni doganali** dove oltre abolizione dazi si costituisce una barriera doganale verso l'esterno. Altro caso ancora come in **Europa** si è andati oltre e si è creato un **mercato comune** dove è liberalizzata la circolazione di persone, merci e servizi bancari. L'Integrazione europea unica nel suo genere, si arriva persino a **un'unione economica e monetaria**. Esempi internazionali a diversi livelli di intensità sono l'EFTA (associazione europea di libero scambio), Mercosur (America latina), Ecowas (Africa occidentale). **Perché si sono create?** Queste realtà sono il **prodotto** dello **sviluppo** su base **globale** dei **mercati**, infatti la possibilità di operare su mercati di grosse dimensioni è considerato fondamentale per la sopravvivenza delle grandi multinazionali. Le dimensioni **mercati interni** sono **insufficienti** oggi per garantire la sopravvivenza delle grandi imprese e gli stati devono quindi creare nuove condizioni per operare su scala globale/regionale. Queste forme di integrazione economica appaiono oggi come un percorso obbligatorio per raggiungere **maggiori efficienze** ai fini dello sviluppo economico. Che cosa implica ciò? Implica delle **rinunce** sempre maggiori di **sovranità** da parte degli stati membri. Queste rinunce sono variabili, quelle degli stati dell'UE sono maggiori come con l'introduzione dell'Euro, prerogativa della moneta è molto sentita dagli stati. Il processo comunque non è sempre liscio, può arretrare ed essere minato. Quanto **più si sviluppa e ha successo** il processo di integrazione economica e dà risultati positivi quanto **più gli stati membri** sono disposti a **cedere sovranità**. 2 altri fenomeni si creano: - Su **piano regionale** in aree abbastanza **omogenee** dal punto di vista socio culturale, gli stati possono avvertire **spinte associative** che conducano a creare organismi a **fini diversi** da quelli di integrazione economica o quelli politici, come la creazione di un ente con fini di **difesa**, anche se oggi è un fenomeno raro. Es: NATO, ma in realtà non tutti la considerano vera e proprio oi, in quanto non ha tutti i suoi connotati tipici (struttura permanente etc.) in quanto ha fini militari. - Altro fenomeno non ben inquadrabile in una vera oi sono alcune **forme di cooperazione** in **materie specifiche** come l'ESA, agenzia spaziale europea. Questo è un **organo** che funziona in **modo atipico**, si serve di strutture, enti e individui che non sono propri dell'ESA ma di singoli stati che decidono di collaborare con lei, mettendoli a disposizione gli strumenti necessari per svolgere le sue attività. **Soft international organizations**= fenomeni più simili alla prassi delle **conferenze internazionali** ma che hanno avuto **accelerazione sensibile** negli ultimi anni come il g7, g20, g77. Sono caratterizzate da una **periodicità** tale per cui si pensa potrebbero evolvere in futuro in una **struttura istituzionalizzata** e poi diventare una **vera oi**. **Competenze delle organizzazioni internazionali** Partiamo da paragone con gli Stati= per definizione sono **enti territoriali sovrani**, la loro funzione è quella di esercitare **sovranità** su un territorio e sui suoi individui, i cittadini. Il **diritto internazionale** **non** si interessa di come esercitano gli stati esercitano al proprio **interno** questa funzione. I poteri degli stati sono tutti quelli necessari per governare la comunità statale, **non derivano dall'ordinamento internazionale** in quanto gli stati sono considerati **enti originari**. Al diritto internazionale **non interessa specificare** quali siano i poteri di cui gli stati sono dotati, si dice solo che sono tutti quelli necessari. Dal diritto internazionale solo a volte però possono sorgere dei **limiti** al potere degli stati, possono derivare sia **da norme pattizie** (accordi che stati hanno sottoscritto, come quelli istitutivi delle oi) sia da **norme di diritto internazionale generale**, laddove **l'esercizio dei poteri** di uno stato entra in **conflitto** con quello di un altro stato. Invece il **diritto internazionale** per le **organizzazioni internazionali** dato che **non** sono **membri** **sovrani** (non hanno né un territorio né una popolazione, non esercitano sovranità su un alcun popolazione e territorio) necessita sempre la **collaborazione degli stati** che le hanno create, devono necessariamente svolgere le **attività sul territorio di uno degli stati** che l'hanno create e **attraverso** persone fisiche che sono **cittadini** di uno degli stati che ha creato le oi. Le oi sono quindi **enti funzionali**= esistono solo sono in quanto assolvono quelle funzioni che di volta in volta gli **stati affidano loro.** Non svolgono tutte le funzioni possibili per esercitare una sovranità come gli stati, solo quelle attribuite loro dagli stati che gli hanno create. Le oi non sono enti originali come gli stati ma sono quindi **enti derivati**. Mentre per gli stati le **funzioni interne sono omogenee** e spesso irrilevanti per diritto internazionale, è l'opposto per le oi. Ogni oi ha una **funzione diversa** e l'esercizio delle funzioni proprie di una oi si basa su un **accordo tra stati** e regolato da **diritto internazionale.** **Principi di attribuzione e di specialità** Quando gli stati creano una oi dovrebbero conferirle **poteri adeguati** allo svolgimento delle competenze e dovrebbero **dotarle di organi** in grado di esercitare in modo adeguato poteri. Es: se una oi ha la funzione del mantenimento della pace anche con mezzi coercitivi, dovrebbe avere organi che possano disporre di contingenti armati. Questa operazione dovrebbe avvenire in maniera adeguata ma non sempre, la prassi dimostra che gli stati a parole enfatizzano l'ampiezza delle funzioni e competenze di una oi ma poi in concreto **sono restii** a dotarle di **tutti i poteri** necessari per adempiere alle loro funzioni. A questa inadeguatezza dei poteri, le oi non possono ovviare creandoseli da sé in quanto sono enti derivati. Finché gli stati non provvedono materialmente la oi rimane inadempiente e carente dei poteri. La prassi dimostra che a volte alcune oi una volta sorte riescono a **svilupparsi** in modo **parzialmente autonomo** rispetto alle norme dell'accordo istitutivo andando ad attribuirsi poteri che originariamente non erano previsti. Es: è avvenuto per le Nazioni Unite, nel caso dell'erosione confini del concetto di domestic jurisdiction. Originariamente le Nazioni Unite seguivano **l'art 2 n7** che diceva che l'oi non poteva intervenire in questi casi, ma poi si è assistito a **un'espansione dei poteri** soprattutto riguardo ai **diritti umani e libertà fondamentali**. Sono comunque gli stati a consolidare ciò, non contestando e consentendo tacitamente. Per le oi vale il **principio delle competenze di attribuzione**= le oi esercitano **solo** le **competenze** e i **poteri** che sono state loro attribuite dagli stati membri. Questa attribuzione avviene solitamente **nell'atto istitutivo**. A volte attraverso **norme** che elencano nello **specifico** le competenze di cui è dotato quell'ente, a volte **indirettamente** attraverso norme da ricostruire partendo dalle **finalità** che gli stati membri hanno assegnato a quella oi, oppure con le **disposizioni** **per il funzionamento** e i poteri degli **organi**. Per l'Ue, il trattato istitutivo contiene delle norme che elencano **specificamente** le competenze. Le competenze dell'Ue delimitate in base a principio attribuzione e sono di 3 tipi: - Competenze **esclusive** rispetto a quelle degli stati membri, solo l'Ue può adottare atti giuridicamente vincolanti (es: politica commerciale comune, politica monetaria, l'unione doganale etc) - Competenze **concorrenti,** sia l'UE che gli stati membri possono adottare atti giuridicamnete vincolanti (es: trasporti, energia, mercato interno etc) - Competenze **di sostegno, coordinamento o completamento** dell'azione messa in opera dagli stati membri (es: cultura, turismo, istruzione) Le Nazioni Unite sono invece un esempio di **competenze** che si possono **desumere** dalle disposizioni che definiscono il **funzionamento e i poteri degli organi.** **Principio di attribuzione** si **confonde** spesso con il **principio di specialità**. **Principio di specialità**= si riferisce più specificamente alla circostanza che le oi devono esercitare le proprie competenze solo **entro i limiti necessari** a perseguire le proprie finalità. Qualora una oi eserciti i poteri che le sono stati conferiti **per finalità diverse**, **l'atto** emanato dall'ente è **viziato per sviamento di potere**. Può essere poi legittimamente contestato da stati destinatari, se invece l'atto è legittimo lo stato che non si conforma compie un illecito. 13/11 **Limiti delle organizzazioni internazionali: principio di sussidiarietà, principio di prossimità, clausole di salvaguardia** Gli stati inseriscono delle disposizioni che gli forniscono ulteriori garanzie oltre al principio di attribuzione, per assicurare che le competenze dell'ente non sono interpretate in modo da interferire con l'esercizio degli stati di tutte le loro competenze al di fuori dell'ente. Es: Per l'Ue , di fronte al pericolo di un'eccessiva estensione delle competenze dei suoi organi è stato inserito **nell'articolo 5 del TUE** un articolo che esplicita il **principio di sussidiarietà**= serve a **definire** alcuni **limiti** all'uso delle sue competenze da parte dell'Ue. Il principio sussidiarietà serve per **stabilire** quando **azione** **dell'UE si giustifica** in alternativa a un'azione da parte degli stati membri e si applica solo ad azione UE nei settori che **non** sono di sua **competenza esclusiva**. Il principio di sussidiarietà ha senso nei settori con **competenza concorrente** tra l'UE e gli stati, in cu l'azione dell'UE può prevalere solo se giustificata. Nello specifico **l'art 5 n3** dice **l'Ue interviene soltanto** se e in quanto 1 gli **obiettivi d**ell'azione prevista non possono essere conseguiti in **misura sufficiente dagli stati** membri, né a livello centrale né regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, 2 essere **conseguiti meglio a livello di Unione**. In caso di competenze **concorrenti**, la regola generale è che l'intervento compete **innanzitutto agli stati membri**, ma se però se l'azione unitaria dell'Unione raggiunge meglio l'obiettivo e quindi è giustificata, allora l'Ue può intervenire come eccezione. Nell'Ue, il principio sussidiarietà è **strettamente connesso** al **principio di prossimità**= le decisioni devono essere prese **più vicino possibile ai cittadini**, meglio a livello **locale** se no regionale. Dopo che il principio sussidiarietà è stata esplicitato nell'UE altre oi hanno preso esempio e hanno esplicitato un principio simile a questo. Altro limite alle competenze delle oi è quello relativo alla domestic jurisdiction**= dominio riservato** (degli stati). Il limite è **presente** in una serie di **atti istitutivi** delle oi principalmente di natura **politica**, come l'Onu. Questo limite è volto a **escludere la competenza delle oi** in settori che si intendono tradizionalmente di esclusiva competenza interna degli stati membri secondo il diritto internazionale. Es: il potere che lo stato può esercitare sul territorio e i suoi cittadini. Tra vari esempi di atti istitutivi che contengono questa clausola è **l'art 2 paragrafo 7 della carta dell'Onu**. Perché? Non avrebbe senso renderlo comune, ognuno ha idea d