DIRITTO COSTITUZIONALE APPUNTI VERTICALE 2 PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
Gli appunti vertono sul diritto costituzionale, analizzando il concetto di potere e libertà, la legittimazione del potere politico e il ruolo dello Stato. L'obiettivo è quello di limitare l'esercizio del potere preservando le libertà individuali.
Full Transcript
DIRITTO COSTITUZIONALE (Testo di riforma della forma del governo sul premierato (legislazione iniziata a ottobre 2022)=> eleggere il presidente del consiglio con il voto popolare. 2016 invece il voto per la riforma sull’assetto costituzionale) CAP. 1: IL DIRITTO COSTITUZIONALE SERVE A LIMITARE...
DIRITTO COSTITUZIONALE (Testo di riforma della forma del governo sul premierato (legislazione iniziata a ottobre 2022)=> eleggere il presidente del consiglio con il voto popolare. 2016 invece il voto per la riforma sull’assetto costituzionale) CAP. 1: IL DIRITTO COSTITUZIONALE SERVE A LIMITARE IL POTERE Costituzioni novecento=> libertà vs potere. La libertà va sempre preservata e protetta nei confronti dell’autorità. Il diritto costituzionale cerca di tenere in equilibrio la libertà da un lato e il potere dall’altro, e serve a limitare l’esercizio del potere “Poteri buoni” è un’espressione provocatoria. Il potere in tutte le sue forme, in particolare quello politico, deve trovare sempre un contenimento. Alle radici del momento storico in cui si a ermarono le costituzioni (particolarmente dopo quella francese) c’è l’esigenza di temperare l’esercizio del potere, anche quello del popolo (organo/soggetto che è nei sistemi autenticamente democratici al centro del modello di vivere comune) Il primo articolo della Costituzione nel secondo comma a erma che il potere sovrano (massimo potere) appartiene al popolo, ma a erma anche con chiarezza che l’esercizio da parte del popolo in questa sovranità avviene nelle forme e nei limiti della Costituzione. La libertà va preservata e tutelata, l’esercizio del potere quindi va sempre circoscritto. Non ci sono poteri buoni e la costituzione è uno scudo per proteggere l’esercizio del potere Costituzione= atto più solenne e formale. Guardando alla rivoluzione francese e alla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) => articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (“una società che non si da una protezione dei diritti e non riconosce una separazione dei poteri non ha una costituzione”). Se vale questo signi cato prescritto, un’autentica costituzione è tale se limita l’esercizio del potere preservando le libertà Nel mondo ci sono moltissime costituzioni, in quanto la maggioranza dei Paesi nel mondo non si sono dati un ordinamento giuridico. L’idea di limitare il potere è in un contesto non globale Bisogna guardare alla prospettiva della libertà contro il potere, trovando delle modalità per tenere insieme il preservare la libertà e ad esempio riconoscere la diversità culturale ff ff ff fi Il diritto costituzionale non dovrebbe mai essere “servente del principe” (Macchiavelli) ma “servente della libertà”. All’interno del gruppo sociale organizzato si crea un ordinamento giuridico; ad oggi in Italia, in Europa e nel mondo occidentale è presente una pluralità di ordinamenti giuridici , per cui in capo ad ognuno sorge una pluralità di diritti e di appartenenza ad ordinamenti giuridici Fuori dal mondo occidentale questo pluralismo è meno marcato e risulta più complicato tenere separato il diritto che regola i rapporti tra libertà, potere e diritto che organizza tanti ordinamenti Risultiamo quindi immersi in un discreto numero di “insieme di norme” e di “ordinamenti” in quanto cittadini europei, cittadini italiani, residenti in una certa regione o comune, fedeli di una qualche religione, soci di un certo circolo… Tutte queste realtà sono organizzate secondo un “codice” di regole di comportamento più o meno esplicite, perciò ogni nostro comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento “Ubi societas ibi ius”=> dove c’è una società, comunità o gruppo sociale c’è il diritto. Un insieme di diverse aggregazioni dentro le quali si sviluppa la vita di un individuo, sono le “formazioni sociali” (Costituzione) ove si sviluppa la personalità. C’è un insieme di regole, di norme, che guidano queste aggregazioni e servono a garantire il buon funzionamento di ciascuna di queste soggettività. Violare qualsiasi delle regole delle soggettività signi ca esporsi a una sanzione. Qualche secolo fa, ad esempio, a chi infrangeva una norma religiosa spettava l’inquisizione. Anche il contesto lavorativo ha un’in uenza notevole, ma la soggettività ove si manifesta una più forte imposizione nel rispetto delle norme della comunità anche minacciando con l’uso della forza è soltanto l’organizzazione statuale Violare una delle norme alla base dell’organizzazione statuale signi ca anche che lo Stato può usare la forza. fl fi fi Il tutto negli ordinamenti democratici ove vi è un pluralismo di collettività (famiglia, luogo di lavoro, confessioni religiose…). Violando una qualsiasi norma non prodotta dallo Stato si è soggetti comunque a sanzione Il rispetto delle regole attraverso la violenza avviene anche dalla ma a, ma non legalmente Nei sistemi autenticamente democratici che riconoscono il più ampio pluralismo di tante e diverse formazioni/ordinamenti sociali, soltanto lo Stato può legittimamente esercitare il monopolio della forza. Nel nostro sistema nazionale c’è il rispetto della libertà rispetto al potere, anche tenendo conto delle diversità culturali. Esistono leggi punitive ad esempio su omosessualità e comportamenti sessuali ritenute devianti, con misure che punivano penalmente ( no agli anni 50 anche negli Stati Uniti) Fuori dal recinto e dal mondo del costituzionalismo democratico, esiste un miscuglio ove norme di natura religiosa diventano anche dello Stato, o famigliari che diventano religiose… ciò che in altre latitudini è considerato da reprimere poiché in violazione delle libertà fondamentali È di cile esportare la democrazia e i suoi valori dove la visione è diversa Il diritto dello Stato si è di erenziato dagli altri ordinamenti giuridici perché detiene il monopolio della forza coercitiva. Il nostro ordinamento statuale riconosce e e garantisce le “formazioni sociali”, ossia gli altri ordinamenti che sia formano nelle società, ma solo il diritto statuale può prevedere (come sanzione alla propria violazione) l’uso della coercizione sica, come l’arresto o il carcere Chiunque altro intendesse imporre con la forza il rispetto delle proprie regole compierebbe un reato, cioè una violazione del diritto dello Stato, con conseguente sanzione coercitiva Il “diritto” posto dalle altre istituzioni sociali (dalla famiglia alle associazioni, dai partiti alle società) non ci appare fatto di “norme giuridiche, se non laddove sia il diritto dello Stato a richiamarlo e riconoscerlo come “diritto” da applicare” (es. artt. 2363 si cc fanno riferimento) Fine lezione (riassunto): - pluralismo di ordinamenti giuridici e di gruppi sociali che funzionano grazie al diritto. In tutti questi vi è una quantità di norme de nite sociali (come quelle religiose) ffi ff fi fi fi fi - Solo lo Stato può legalmente e legittimamente utilizzare la forza per far rispettare - in questo pluralismo di ordinamenti e norme, l’unica che ha il monopolio legittimato della forza è lo Stato IL POTERE POLITICO E LA LEGITTIMAZIONE. Quando si ri ette sull’idea della Costituzione come limite al potere, ci si deve interrogare su giusti cazione e legittimazione di chi detiene il potere=> parlando di potere politico, ossia il potere che presuppone che ci sia l’impiego o l’utilizzo della forza come strumento per garantire l’ osservanza di determinati processi, chi detiene il potere lo detiene in virtù della ragione, la fonte dove trae la legittimazione. Marx Weber formula 3 chiavi di legittimazione del potere guardando a tante e diverse epoche storiche e società, dove si sono sviluppati ordinamenti e regole: 1. Quella che si basa sul principio della tradizione, come l’ereditarietà di determinate cariche (principio ereditario che distingue le monarchie) che era basato sulla regola della TRADIZIONE=> in base a un principio ereditario, chi in base a una certa dinastia poteva ricoprire la carica del sovrano in quanto era la persona più vicina a lui 2. Quella che fonda la legittimazione del potere sulla circostanza che chi lo detiene abbia certe caratteristiche carismatiche e sia titolare di determinate virtù magari legate al fatto di avere in mano una data conoscenza scienti ca o ideologica, culturale, religiosa… ad esempio quegli Stati nei quali il potere è esercitato da chi ha saputo manifestare un carisma molto forte (Stati totalitari del 900, ma in entrambi ((Nazismo e Fascismo)) l’insediamento nel potere avvenne attraverso libere elezioni), oppure quelle società dove il comando è riconosciuto agli alti Sacerdoti o coloro che hanno la conoscenza delle tavole della legge o portatori di conoscenza in ambito religioso. Nei sistemi liberali democratici, il peso fondamentale della legittimazione del potere si fonda sui “meccanismi legali razionali” (Weber). Tra questi quello che assicura è quello fondato sulle libere elezioni, attraverso cui, a seguito del risultato, si trae il titolo per esercitare il potere e per governare. Nei sistemi democratici a cui l’Italia appartiene (come democrazia imperfetta) chi detiene il potere lo detiene perché, attraverso le elezioni, ha ricevuto una legittimazione a governare. Le elezioni, come avviene nei poteri parlamentari, servono a delineare delle possibili maggioranze che devono trovare un sostegno nel voto parlamentare (come in Italia) Per tutti i modelli liberali democratici ove vi è libertà, chi detiene il potere è perché ha ricevuto attraversi il voto il sostegno per governare fl fi fi Il passaggio cruciale ! nei sistemi autenticamente democratici, questa legittimazione che si trae nel momento elettorale è determinante. Non signi ca che chi ottiene la legittimazione non incontri limiti nel suo esercizio, in quanto in ogni forma va comunque preservato uno spazio di libertà. ! polemica: chi ha legittimazione nel voto elettorale è libero da ostacoli o da intervento da altri potenziali soggetti (rapporto tra dimensione della politica e ruolo di giudici indipendenti o corti costituzionali nel sistema democratico) ! può anche accadere che nell’esercizio di una funzione politica di chi ha ottenuto quella legittimazione del potere nel meccanismo elettorale, il ministro compia reati. Deve esserci un procedimento tale che il giudice imparziale deve indagare sul consenso elettorale nelle urne. È un equilibrio delicato, ma la democrazia non è solo avere il sostegno della maggioranza popolare. Bisogna trovare equilibri, anche accanto a poteri e contropoteri Si deve fare in modo che, chi oggi è in minoranza, tra tot tempo possa lottare nella contesa politica per diventare a sua volta maggioranza. Non è un ragionamento esclusivamente sulla legittimazione del potere. Chi ha vinto le elezioni NON ha strumenti e meccanismi attorno che diano temperamento Quando fu scritta la costituzione americana, i delegati incaricati, avevano chiaro che nella democrazia andasse circoscritto il potere della maggioranza popolare È importante che in luogo di parlamento, le forze politiche che si sono contese il controllo elettorale, trovino un accordo per sostenere il governo che si va formando Premierato=> novità nei contesti e forme di governo dei sistemi liberali democratici. LO STATO. Forma di organizzazione del potere politico: LO STATO Si può dire che, dalla pace di Westfalia in poi, è e rimane il modello organizzativo di cui si continua a non poter fare meno Lo stato, nella de nizione di “organizzazione” nasce nelle ri essioni di Niccolò Macchiavelli, un pensatore che a erma che tutti gli Stati sono o sono stati o repubbliche o principati. fi ff fi fl Fino a Macchiavelli, la parola “Stato”, pensando alla derivazione dal latino “Status”, non signi cava una “forma di organizzazione del potere” ma era uno status, come quello di “cittadino” Macchiavelli scrive in un momento on cui si veri ca la formazione dei grandi Stati nazionali. Prima dello Stato, nell’evoluzione delle istituzioni, ci sono state altre forme di istituzioni del potere (città-stato greche; res-pubblica romana; l’impero in tutte le sue declinazioni e variazioni) Lo Stato, quando a erma la sua identità, lo fa a seguito di un processo in cui le monarchie nazionali riescono a imporre il monopolio dell’uso legittimo della forza nei confronti di molti altri centri del potere (es sistema feudale o sistemi medioevali). Lo Stato riesce ad avere il suo esercito e imporre attraverso questo il monopolio del territorio con accanto l’amministrazione scale. Quando lo Stato riesce a imporre il suo potere (= fare “piazza pulita” della di erenziazione che caratterizzava mondo medioevale e feudale, in cui il primo era simile ad un anarchia con tante e variegate forme di potere), impedisce che altre organizzazioni si impongano ad utilizzare il monopolio coercitivo della forza (questo spiega il motivo per cui all’origine vi era l’assolutismo del monarca che mirava a superare faticosamente le diversità.) Tenere insieme diritto scritto (che ha la sua tradizione nel diritto romano) e diritto consuetudinario (non scritto ma basato su comportamenti) diventa complicato Era necessario “soppiantare” tutte quelle organizzazioni che, in guerra l’una contro l’altra, volevano imporsi con l’uso del potere. Questi “Stati” dovevano essere in grado di manifestare l’assolutezza del potere e difendere i con ni Metafora di Dante dei due soli=> riuscire a imporre l’indipendenza verso l’esterno e verso le pretese universalistiche dei due soli (impero e papato) verso le rivendicazioni di altri Stati come loro Il passaggio storico nel quale la pace di Westfalia fa da spartiacque e avviene nel 500 attraverso grandi monarchie, porterà a far nascere quella che è ritenuta la prima forma di Stato=> lo Stato Assoluto (le monarchie assolute) ff fi ff fi fi fi GLI ELEMENTI DELLO STATO Gli Stati restano le forma di organizzazione di potere per eccellenza anche all’interno della forma di organizzazione del “villaggio globale”. Se gli Stati dal 500 ad oggi sono la forma di organizzazione del potere politico per eccellenza, è necessario comprendere su quali elementi fondanti sui quali si reggono, quali sono gli elementi costitutivi dello Stato (cosa deve avere uno Stato per essere de nito tale) TRE sono gli elementi costitutivi dello Stato di cui non si può fare a meno: 1. Il POPOLO (se ci muoviamo all’interno del modello di Stato libera democratico lo mettiamo al primo della lista) 2. La SOVRANITÀ (elemento cruciale nella costituzione dell’identità dello Stato) 3. Il TERRITORIO Sovranità, popolo, territorio è L’ELENCAZIONE PIU GENERICA per capire cos’è lo Stato e riuscire a comprendere come ha ottenuto la sua identità. Questo potere così di cilmente soggetto a limiti nella sua costruzione originaria ebbe dall’inizio la caratteristica di permettere da un lato che soltanto dentro i con ni del territorio dello Stato valesse questa unica legittimazione a usare la forza e dall’altro la capacità, attraverso l’indipendenza, che lo Stato potesse difendere i suoi con ni verso l’esterno I grandi teorici del pensiero politico fondavano la confezione della sovranità come potere “solutus legibus” (=sciolto dalle leggi), che si identi cherà con il potere del sovrano assoluto della monarchia dell’origine. Se non fosse stato sciolto dalle leggi non sarebbe riuscito ad a ermarsi e ad imporsi nei confronti di soggetti, poteri e Stati. Momento storico in cui si a erma la Repubblica Sociale Italiana dopo l’8/09=> momento in cui la gura del duce rappresentava una derivazione di un potere esercitato non più dal duce stesso ma dagli occupanti nazisti. Questo momento da l’idea che il potere sovrano era in forte discussione. Nella primavera del 1944 attraverso la formazione delle bande partigiane c’è la contestazione di questo potere, e il potere dello Stato viene de nito “fantoccio” Se non c’è sovranità, faticosamente riesce ad esserci uno Stato (es: durante la formazione del governo Vichy. La Francia libera di De Gaulle non fi fi ffi ff fi fi fi ff fi era la Francia libera in cui vi era un governo che manifestava il suo potere sovrano) La sovranità verso l’interno o verso l’esterno dal 500 ad oggi è cambiata, anche cercando di individuarsi via via chi fosse il detentore di questo potere sovrano (all’inizio era il monarca, che così come il potere sovrano era “sciolto dalle leggi) La Rivoluzione Francese riconosceva la titolarità del potere sovrano non al popolo ma alla nazione (che era la borghesia, che con l’aiuto del proletariato parigino fece la rivoluzione) La sovranità Russeau la assegnò al popolo in una concezione iper democratica dive non vi erano limiti al suo esercizio I TRE ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CHE SI OCCUPANO DI SOVRANITÀ 2° comma dell’articolo 1 (art 1.2.). IL POPOLO ! La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione=> problema di identi care il detentore della sovranità. Il popolo, uno dei 3 elementi costitutivi, diventa titolare del potere sovrano. ! Momento collegabile all’esercizio del diritto di voto (art. 1- art. 48; art. 1 - art. 49). “La sovranità EMANA dal popolo” dava l’idea che non fosse PROPRIA del popolo. Articolo 7: STATO E CHIESA limiti allo Stato nei confronti delle Chiese, tema dei rapporti che intercorre da cui si origina il diritto ecclesiastico. Su questo articolo si votò a maggioranza (dibattito sui patti lateranensi) Lo stato e la Chiesa cattolica, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani Articolo 11: PRINCIPIO PACIFISTA ! “L'Italia ripudia la guerra come strumento di o esa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” A erma uno dei principi fondanti del nostro testo costituzionale ff fi ff ! principio paci sta, non si può negare che non abbia subito tensioni e anche momenti nei quali si sia tirata molto l’interpretazione di questa disposizione che a erma che la guerra non può essere mai strumento di o esa. ! L’Italia può partecipare solo se la guerra è difensiva. Questo consente di dare vita ad organizzazioni internazionali volte alla pace tra nazioni. Fu scritta tra il 46 e il 47, momento di nascita dell’ONU. Poi vi fu la problematica della Costituzione della Comunità Economica Europea. La NATO è invece un’organizzazione difensiva. ! Se c’è una reciprocità con altri Stati, paritrariamente l’Italia accetta limitazioni del proprio potere sovrano, che riguarda il versante esterno del rapporto con altri Stati con ricadute però che riguardano la vita interna Questa sovranità, che ha tre possibili sviluppi in tre diverse norme della Costituzione, oggi nel 2024 le grandi s de che la sovranità statuale incontra sono: - guerra in Europa => ma non è la prima volta (vicende di Sarajevo legate al disfacimento della Jugoslavia) - insanabile con itto tra Israele e mondo islamico La sovranità, come dimostrato dalle vicende di determinate guerre, viene messa in discussione quando uno Stato attacca l’altro rivendicando porzioni di territorio. La sovranità è più forte quando meno i rapporti di forza prevalgono Ci sono potenze politico-militari che utilizzano la guerra senza particolari cautele, oggi vi è la chiara dimostrazione che un evento bellico mette in crisi la convenzione di sovranità sviluppatasi nel corso dei secoli Dentro un sistema economico mondializzato, vi sono molteplici soggetti che sono concorrenti all’esercizio del potere sovrano degli Stati (multinazionali com fatturati molto più consistenti del PIL di molti Stati, per cui il loro potere sovrano rischia di cedere di fronte a questi grandi soggetti economici, come le aziende farmaceutiche) Sulla sovranità statuale come concetto (non guardando soltanto all’Italia ma alla circostanza che alcuni Stati sono sottoposti a tensioni molto forti), c’è una pressione enorme ff fl fi ff fi IL POPOLO. Si parla di questo elemento con chiarezza nell’articolo 1 comma 2 della Costituzione ed è un concetto da chiari care rispetto al concetto di popolazione e di nazione POPOLO: dato da l’insieme delle persone che hanno la cittadinanza di uno Stato. Nel signi cato riconosciuto come elemento costitutivo e fondante di un certo Stato è costituito da tutte le persone che hanno con quello Stato un legame particolare, quello della cittadinanza. POPOLAZIONE: computa tutte le persone che risiedono anche non legalmente nel territorio di uno Stato. Se un cittadino italiano risiede a Boston è un cittadino italiano ma non fa parte della popolazione. La costituzione non dice come si diventa cittadini, lo fa una legge del ’92 che stabilisce le regole per diventare cittadini italiani NAZIONE: indica una comunanza linguistica, etnica, di tradizioni culturali (quattro lingue ad esempio identi cano quattro diverse nazionalità che vanno a comporre la Confederazione Svizzera) COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA IN ITALIA? Prima bisogna ri ettere su come, in generale, si acquista la cittadinanza, ossia le RADICI DELLA CITTADINANZA ! IUS SANGUINIS (il glio di un cittadino di uno Stato acquisisce la cittadinanza di quello Stato) e IUS SOLI (è cittadino chi nasce nel territorio di uno Stato). Quale considerare sta anche ad indicare come un certo Paese si è formato ! Se altri Paesi hanno scelto il criterio dello ius sanguinis lo hanno fatto per tentare di conservare il più possibile una certa identità, sapendo che se non si riesce a dare una regolamentazione ai ussi migratori che un certo Paese riceve diventa complicato che sulla cittadinanza si possa essere un punto di incontro). La decisione di quale criterio privilegiare per riconoscere chi è cittadino e chi non è una decisione che uno stato può decidere con grande libertà. Non c’è scritto in costituzione come acquistarla I grandi paesi che si sono formati attraverso fenomeni migratori hanno sempre privilegiato il criterio dello “ius soli”, ma non solo → sempre accostato anche all’altro criterio fl fi fi fi fi fl Optare per questi 2 criteri dipende anche da questioni che riguardano come un certo paese si è formato: Caso dell’Australia: se l’Australia si fosse basata solo sul diritto di sangue gli unici cittadini australiani sarebbero gli aborigeni → Se altri paesi hanno scelto questo criterio, lo hanno fatto per tentare di conservare il più possibile una certa identità sapendo che in quel paese non si trova modo di dare una regolamentazione ai ussi migratori che quel paese riceve, quindi diventa complicato che sulla cittadinanza ci possa essere un punto d’incontro Caso degli USA: un grande paese come USA (paese formato attraverso ondate migratorie) è un Paese che riconosce tuttora a chi nasce nel territorio degli Stati Uniti o naturalizzato lì la cittadinanza americana → infatti le ricche cinesi vanno a partorire negli USA, e per lo stesso motivo avvenne la costruzione del muro per impedire che le messicane partorissero lì L’Italia: pensiamo alla circostanza che ci sono paesi che storicamente sono stati paesi di emigrazione, tra cui l’Italia Non è un caso che l’Art.35 parla della libertà di emigrazione; quando la costituzione viene scritta nel 46/47 l’Italia è ancora un paese di forte emigrazione (es. primo dopoguerra verso Germania, Svizzera, Belgio). → Se sono un paese storicamente di emigrazione e divento un paese che riceve ussi migratori, quel criterio dello ius sanguinis da solo può non bastare La cittadinanza posso acquisirla anche attraverso il matrimonio, procedimento di naturalizzazione nel momento in cui ho reso grandi servizi ad un certo stato, o addirittura meriti sportivi,.. Italia: oggi maggioranza cittadini italiani ha acquisito la cittadinanza italiana da uno o entrambi i genitori; a volte accade anche che persone possano avere acquisito mediante lo ius sanguinis una seconda cittadinanza. Dipende dalle regole che quei paesi hanno (es. Cina: chi acquista un’altra cittadinanza perde la cittadinanza cinese, altri paesi ammettono situazioni in cui possono esserci più cittadinanze) In base alla vecchia legge della cittadinanza (1912) la donna italiana che sposava il cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana → conseguenze relativamente alla discendenza fl fl Principio ius sanguinis molto forte: comporta che siano cittadini italiani anche i discendenti di italiani che magari sono andati anni fa a vivere in altri paese e hanno allentato i loro legami con l’Italia → iscrizione cittadini italiani residenti all’estero COSA RICONOSCE L’ORDINAMENTO ITALIANO DAL PUNTO DI VISTA DELLO IUS SOLI? Chi nasce in Italia da genitori ignoti o privi di cittadinanza può accadere che si perda la cittadinanza, o di avere 2 cittadinanze È quella situazione detta di “apolidia” (dal greco a-polis, senza città): non si possiede la cittadinanza di nessuno stato perché i genitori sono ignoti o non hanno la cittadinanza di nessun paese, quindi la bambina che nasce in Italia acquista automaticamente la cittadinanza italiana COSA ACCADE DAL PUNTO DI VISTA DELLA CITTADINANZA A CHI NASCE IN ITALIA DA GENITORI STRANIERI? Al compimento di 18 anni c’è un anno di tempo (tempo piuttosto ristretto) per presentare la domanda e si diventa cittadini italiani, basta chiederlo Altra situazione: chi viene a vivere in Italia e trasferisce qui la sua residenza, lavora in Italia, può richiedere di diventare cittadino italiano MA nel caso di cittadini extra-europei, extra-comunitari servono 10 anni di residenza ininterrrota in IT e al termine di questi 10 anni is può chiedere di diventare cittadini italiani, e con una tra la molto lunga si può ottenere concessione di cittadinanza Se una persona ottiene cittadinanza dopo 10 anni e quella persona ha un glio minorenne, lui la acquista con il criterio dello ius sanguinis INVECE nel caso di chi vive in un paese dell’UE si parla di un termine ridotto Questo modello lascia insoddisfatti perché può essere cittadino italiano anche chi non ha più legami con l’Italia e non sa magari neanche la lingua, e chi vive nel contesto del nostro paese può ottenere la cittadinanza solo ai 18 anni o dopo 10 anni → è un tema controverso, mai a rontato senza dall’una e dall’altra parte essere sostenitore di posizioni ideologiche Es. oggi è in discussione il criterio dello “ius cole”: se frequenti le scuole elementari, le scuole medie in Italia, visto che attraverso questi anni di scuola fi ff fi conosci l’italiano e le vicende italiane si potrebbe ottenere la cittadinanza italiana (quindi NON solo chi nasce in Italia) → si tratta di allentare delle regole che sono state pensate e scritte in base ad una legge del 1992, una legge che non aveva ancora a rontato il grande cambiamento della società italiana ! È un tema su quale bisognerebbe fare qualcosa, sarebbe un bel traguardo rendere questi procedimenti meno bizantini Riguardo al criterio del matrimonio per acquisire la cittadinanza, la Legge pone vincoli dal punto di vista della durata del matrimonio (si riducono se ci sono gli) e dal punto di vista della residenza della persona in Italia, vincoli che hanno un signi cato chiaro di impedire il matrimonio di convenienza Es. Malta, Bulgaria riconoscono la cittadinanza di fronte a grandi nanziamenti → questo apre problemi abbastanza di rilievo, diventano cittadini dell’UE Essere cittadini di Unione Europea dal 1993 comporta essere anche cittadini europei e il riconoscimento della cittadinanza europea complica il nostro ragionamento → essere cittadini europei aldilà di potersi muovere tra i paesi dell’Unione Europea con una carta d’identità vuol dire anche poter esercitare alcuni diritti legati alla sfera politica Es. cittadino francese che risiede a Como per le elezioni del parlamento europeo vota l’Italia, ma può votare anche per eleggere il sindaco del comune di Como, può esercitare anche l’elettorato attivo nelle elezioni comunali, e può essere anche candidato al consiglio comunale di Como → l’unico vincolo previsto per i cittadini europei che risiedono in Italia dal punto di vista della partecipazione politica delle elezioni comunali è la carica di SINDACO perché il sindaco esprime anche poteri di u ciale di governo, e solo il cittadino italiano può ricoprire questa carica Attenzione: La cittadinanza europea per come è costruita mette già in crisi la cittadinanza: sono cittadino italiano ma anche cittadino europeo → il rilievo fondamentale che ha la cittadinanza politica è legato al fatto che solo il cittadino italiano può eleggere il presidente (es. cost americana: il cittadino fi fi fi ff ffi deve essere americano dalla nascita e deve essere nato nel territorio degli Stati Uniti) IL TERRITORIO.. Il territorio è quella sfera materiale entro la quale si esercita il potere sovrano È delimitato da con ni talora naturali (es. nostre Alpi )ma anche a con ni politici che sono la conseguenza di guerre, con itti (es. ne Seconda guerra mondiale: ride nizione dei con ni orientali dell’Italia) Nei paesi come Italia che hanno il mare che li circonda è sempre stato di rilievo capire rispetto alla costa marina no dove il territorio del paese si estende; Quando nel 1500 nasce lo stato nazionale, per gli stati costieri il potere sovrano e quindi il territorio si estendeva no alla gittata dei cannoni (max 3 miglia marine) in epoca contemporanea pensare che le gittate possono individuare il limite d’estensione del territorio non avrebbe senso visto che potrebbe essere indirizzato più lontano → c’è una convenzione che stabilisce l’estensione della fascia costiera (12. Miglia marine), a cui si aggiunge a ridosso della fascia costiera quella che viene de nita “la piattaforma continentale”, al di fuori della quale entriamo nel contesto di ciò che è mare libero Sempre ai tempi del 1500 della nascita nazionale si ragionava che il territorio fosse anche da considerare in profondità o verso il cielo: “Usque ad sidera ( no alle sfere), usque ad inferos ( no all’inferno)”; oggi sono stabilite delle misurazioni sulla base di accordi internazionali. ad es. sulle quali si pone il passaggio degli aerei civili o addirittura militari alla luce del principio paci sta dell’Italia → il territorio è rappresentato anche dalle navi e aerei italiani che si trovano nell’atmosfera o nel mare libero, ma è anche rappresentato dalle sedi diplomatiche in particolare sotto forma di sedi di ambasciate o di sede consolare sono territorio di un certo stato (es. ambasciata di Washington a Roma) 3 considerazioni; 1. Materialità del territorio Anche con la pandemia ci siamo accorti di come il territorio sia anche “materiale”: aldilà delle zone rosse, gialle o dei limiti nella nostra libertà fi fi fi fi fi fi fi fi fl fi fi fi di circolazione negli stessi comuni di residenza, dal punto di vista dei rapporti internazionali la pandemia ha evidenziato come il territorio abbia anche un elemento di sua materialità (es. con ni di Como con Chiasso e Ticino) 2. Il territorio ha un rilievo enorme (a parte la pandemia); il tema del territorio (mare libero, responsabilità degli stati) nel momento in cui c’è da a rontare il fenomeno migratorio (più facile es. per il Canada che per l’Italia, o per l’Islanda che per Spagna) risulta complicato → questo perché parlare di territorio vuol dire anche pensare a chi deve intervenire quando bisogna salvare la vita di qualcuno che sta morendo in mare; o possiamo pensare anche al libero uso che facciamo della rete, dei social solo connettendoci superando i con ni materiali (es. chi vive in Cina dove l’utilizzo della rete non ha la libertà dell’IT, ci vuole una BPN per accedere a determinati siti) 3. La tematica del territorio si lega anche al fatto che l’Italia fa parte dell’UE, ed è importante considerare il punto di vista dei fenomeni migratori/circolazione di capitali, redditi, merci: i nostri con ni non segnano solo il con ne del nostro paese, ma anche una parte dei con ni meridionali di un soggetto più ampio dove c’è la libertà di circolazione di merci, servizi, capitali, persone,.. → poi a 20 miglia la FR impedisce il passaggio di immigranti LA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI STATO. Guardando ai 3 elementi costitutivi dello stato (Popolo, territorio sovranità) e a come questi vanno ad intrecciarsi e guardando a come si rapportano, andiamo a costruire una classi cazione, ovvero la classi cazione delle cosiddette “forme di stato”, che aiuta anche a ricavare degli idealtipi/ modelli nalizzati anche a fare sintesi nei problemi La classi cazione delle forme di stato deve molto a come sono visti i rapporti tra i 3 elementi costitutivi; altre opinioni dicono anche che per classi carle si guarda in realtà al rapporto tra governanti (autorità) e governati (libertà) → si guarda ancora alle nalità che un certo stato concretamente persegue A costruire la dimensione di questa classi cazione soccorrono le relazioni tra autorità e libertà e l’individuazione delle nalità che uno stato viene a perseguire concretamente fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi fi fi Per ricavare queste diverse forme di stato bisogna compiere un percorso di natura storica → Ricostruzione storica: Lo stato come forma di organizzazione del potere nasce nel 500 e abbiamo anche evidenziato come lo stato oggi rimane una forma di organizzazione del potere politico che rimane probabilmente irrinunciabile MA dal 500 sono passati un po’ di secoli in cui si sono a ermate e sviluppate digerenti forme di stato LO STATO ASSOLUTO 1° forma di stato: Assolutismo lo stato assoluto delle monarchie nazionali che diedero vita a questa forma di organizzazione del potere È uno stato che ha per la prima volta una piena dimensione di diritto pubblico, nel senso che il sovrano è il centro fondamentale di questo assetto organizzativo, ci sono i sudditi (il popolo come diremmo oggi) e c’è un esercizio di un potere di sovranità che si realizza pienamente dentro un territorio impedendo che altri poteri possano contrastare/contestare questo sovrano sciolto dalle leggi Quindi “dimensione di diritto pubblico” proprio perché nel mondo medioevale (quello che si era appena abbandonato) i rapporti erano largamente fondati non sul diritto pubblico ma sul diritto privato: i servi della gleba erano i servi del signore, il territorio sul quale il singolo signore/vassallo esercitava il suo potere erano le sue terre in una logica proprietaria, quindi non in una logica del diritto pubblico ma del diritto privato → il signore è proprietario delle terre e dispone della vita e della morte dei servi della gleba → Lo stato dà una torsione forte perché il sovrano assoluto è il sovrano che esercita il potere sul popolo dentro i con ni del territorio dello stato MA non è più una concezione del diritto privato che sorregge quei rapporti ma diventa una concezione del diritto pubblico Il sovrano/monarca; È l’unico centro di potere: il campo di forza è tutto incentrato sul monarca che detiene tutti i poteri → fa le leggi, dirige la vita dello stato, rende giustizia,. Andando a leggere la storia delle istituzioni ad un certo punto c’è la presenza di un’assemblea rappresentativa, si parla di “protoparlamenti” ff fi Da dove questo monarca sciolto dalle leggi(= è lui stesso che detta la legge) trae la legittimazione? Principio di tradizione: il monarca svolge questa funzione in virtù di una specie di trascendenza divina perché in quella catena di legittimazione del potere il sovrano trae il suo potere originario da una matrice di una natura divina L’assolutismo fa sempre più fatica a svilupparsi in Inghilterra (ancora nel contesto del vecchio mondo feudale, in epoca medioevale) → c’è un atto/carta che il Re Giovanni Senzaterra deve riconoscere ai baroni inglesi, ovvero la Magna Charta Libertatum, una carta reale dei diritti (1215); → Quell’assolutismo che caratterizzò la monarchia inglese e francese non riuscì mai a radicarsi completamente nel mondo inglese: la dinastia degli stuart (dinastia scozzese che regnò in Scozia e Inghilterra) cercò di dare una dimensione assolutistica Come si pone lo stato assoluto nei confronti del sistema economico che si era liberato dei dazi, dei freni e dei vincoli del mondo dell’anarchia feudale (non era ancora un sistema industriale, la rivoluzione francese arriverà dopo)? → Il sistema assoluto interviene profondamente nel sistema economico e la lettura della dotttrina economica fa di questa epoca “l’epoca del mercantilismo” → la ricchezza e la prosperità del paese è la ricchezza e la prosperità del sovrano, quindi dentro un sistema economico che non ha ancora visto la rivoluzione francese c’è un grande intervento nei rapporti economici Rivoluzione francese (1789): crisi irreversibile, legata a ragioni di natura economico- nanziaria, legata a rivendicazioni di parte della società che vogliono contare nel momento della decisione → segna la crisi profonda e irreversibile dello Stato assoluto: data di cesura che esprime una soluzione di continuità tra il vecchio mondo dell’antico regime e il nuovo mondo Oss. Il momento di cesura nella Russia degli Zar fu la Rivoluzione d’ottobre (inizio 900) → era ancora una monarchia assoluta Ci fu la Convocazione degli stati generali (uno di quei protoparlamenti) Nel contesto francese si riunivano in questo modo: l’aristocrazia, l’alto clero e la borghesia fi → accadde che ogni comunità individuava chi avrebbe dovuto rappresentarlo nella riunione degli stati generali e dava a questo delegato in mano un’indicazione di mandato, i “quaderni delle lamentele” o “cahiers de doléances”: registri nei quali le assemblee incaricate di eleggere i deputati agli Stati generali annotavano critiche e lamentele della popolazione → Nella logica del protoparlamento, sulla base di questi registri, doveva portare quelle istanze/posizioni con un vincolo di mandato, quindi non poteva assumere decisioni al di fuori del perimetro di quelle della città di mon peilles → inizialmente si votava per stato non per testa, quindi gli stati o esprimeva una posizione e un altro voto MA nasce l’idea che si voti per testa quindi cambia la prospettiva perché la posizione che potevano assumere le teste del terzo stato (numericamente superiori alle teste degli aristocratici e dei vescovi) cambia la maggioranza → La borghesia era quella classe sociale rimasta ai margini che non poteva contare politicamente anche se grazie alla rivoluzione industriale (1760) avevano già un buon livello economico → Assemblea nazionale: “siamo l’Assemblea che rappresenta la Francia oltre il vincolo del mandato” Questo pensiero rimanda all’Art. 67 della Costituzione italiana: “ogni membro parlamento rappresenta nazione senza vincolo di mandanti” → nasce nell’idea di cesura contro l’Ancien regime (vecchio regime assoluto e monarchico abolito con la Rivoluzione francese) Dopo la Rivoluzione sarà solo la borghesia a godere dei suoi frutti: quella forma di stato liberale che sostituirà l’assolutismo viene quali cato anche come uno stato “mono-classe”, rispetto al quale gli interessi sono protetti solo di una classe sociale fi RIFLESSIONE DI ATTUALITA’ È stato superato il quorum e sono state raggiunte le 500 mila rme richieste per il referendum abrogativo, strumento previsto dalla Costituzione per cui viene eliminata (abrogata) una disposizione di legge esistente. Da questo momento, prendendo qualsiasi testo normativo, si possono togliere parti e quindi viene modi cando il signi cato che quel testo normativo ha →processo manipolatorio, si nisce per avere un testo diverso dall’originale È un processo molto delicato soprattutto perché sono state raccolte queste rme ma, nel nostro sistema costituzionale, prima che vi sia il voto popolare, l’organo della corte costituzionale si deve pronunciare sull’ammissibilità del testo “Questo quesito referendario manipolativo” è il termine per de nire la modi ca in avvenire → le 500 mila rme sono state inoltre raccolte attraverso uno strumento elettronico telematico (novità emersa con una modi ca di legge che dovrebbe anche portare ad aprire ulteriori ri essioni sull’uso dello strumento referendario;) → con questo processo si raccolgono con più facilità e più velocemente le rme, ma rende più complicato il pronunciamento della corte. In un meccanismo in cui vige l’equilibrio del potere e la sovranità al popolo, la corte non deve essere percepita come nemico del popolo LO STATO LIBERALE. 2° forma di Stato: Stato liberale “Mono-classe” = difende gli interessi di una classe sociale (borghesia) e il modo principale per farlo è fare una cosa diversa da ciò che faceva lo stato assoluto che interveniva massicciamente nell’economia infatti parliamo di uno stato “minimo” che vuole garantire la libertà d’impresa, l’ordine pubblico e soprattutto che nei rapporti di lavoro valga una regola dell’autonomia privata ma questo signi ca anche che non ci sono limiti all’orario delle giornate lavorative, ferie o diritti riconosciuti alle donne incinta → massa enorme di persone che aspetta di essere impiegata fi fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi fi C’è un secondo campo di forza che si a erma di anco al sovrano ovvero l’assemblea, che è nalmente un’assemblea davvero rappresentativa ed elettiva (NO democrazia perché diritto di voto riconosciuto a poche persone, c’è un su ragio basato sul censo e sull’istruzione) e poi c’è un corpo di giudici indipendenti) È de nito “STATO MINIMO” dal punto di vista del sistema economico, minimo signi ca che è uno Stato improntato alla massima francese del “lasseau fare” È uno stato al quale si chiede essenzialmente di assicurare quel minimo intervento che garantisca la sicurezza dei rapporti economici, garantisca l’ordine pubblico e la libertà di impresa con l’autonomia privata Pensando allo sviluppo impetuoso della Rivoluzione industriale c’è uno squilibrio molto forte tra la protezione d’interessi della classe borghese su cui quello Stato si costruisce e quella di altre classi sociali, come quella di chi o re la propria forza lavoro Nello Stato liberale, che copre più o meno l’arco dell’OTTOCENTO in cui si a erma un’idea di uguaglianza ma solo formale, davanti alla legge (norma dello Statuto Albertino: tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge). Si a erma l’idea che anche i pubblici poteri, così come autorità e pubblico sovrano, sono soggetti alla legge “stato di diritto” è il termine a ancato allo Stato liberale → se governato dalla mano della politica, diventa molto fragile Nello stato assoluto c’è il sorsano solutus legibus, nello stato liberale si vede il bilanciamento di due stati di forza Quello del monarca Quello del parlamento Il monarca non trova più la legittimazione del potere nella tradizione divina ma, come chiaramente manifestato dalla rivoluzione inglese del 1689, il sovrano trova nella volontà popolare del parlamento la fonte nuova della propria legittimazione Il Parlamento sarà elettivo e rappresentativo, ossia quell’organo che si forma attraverso le elezioni e garantendo quella rappresentanza senza vincolo di mandato. ff ff fi ff fi ff fi ffi ff fi È importante ricordare che è uno Stato monoclasse → riconosce il diritto e l’esercizio del diritto di voto solo ad una classe, maschile e limitata da requisiti di istruzione e dal possesso di un certo censo, reddito. È un su ragio fortemente ristretto (percentuale di partecipazione dal voto dell’elezione della camera dei deputati dopo il 1861 → molto ristretti) Il Parlamento assume inoltre la titolarità di una delle funzioni fondamentali: quella legislativa. Resta il ruolo del sovrano che contribuisce al procedimento di formazione della sanzione Lo stato liberale realizza, attraverso l’equilibrio tra sovrano e monarchia, e mette in pratica concretamente il principio della separazione dei poteri formulato qualche decennio prima da Montesquieu, che non è però l’unico pensatore che realizza questo principio. La sua opera “lo spirito delle leggi”è cruciale Lo Stato liberale copre un arco storico identi cato con l’800 ma ad esempio in Inghilterra nasce 100 anni prima e arriverà in alcune realtà d’Europa solo all’inizio del 1900 Secondo alcune letture di certe posizioni dottrinali, il passaggio da Stato assoluto a liberale, che ha sicuramente una grande cesura nelle 2 rivoluzioni, riconosce ad alcuni Stati europei di essere portatori di un assolutismo illuminato e segna lo sviluppo che si porterà avanti con la rivoluzione francese “Stato di polizia” (da poleis) → attenzione (di tipo paternalistico) verso il benessere del popolo. La rivoluzione francese “spazzerà via” l’ancien regime e porterà alla costruzione di questa nuova forma di Stato Grazie al principio della separazione dei poteri, nello Stato liberale vanno a nascere e a formarsi diverse forme di governo. Solo per l’esistenza del principio della separazione dei poteri si può pensare a diverse forme di governo laddove, se vi è il principio di separazione dei poteri, forme di Stato e di Governo tendono ad essere la stessa cosa Lo Stato liberale lascia allo Stato democratico un’eredità di principi. Ad un certo punto lo Stato liberale manifesta una crisi che porterà al passaggio a diverse forme di Stato. Non si può pensare ad una data emblematica come quella della Riv. francese per segnare il passaggio ff fi La società liberale entra in crisi e quel modello di Stato che si identi ca con l’intero 1800 non riesce a reggere queste crisi. Vi sono vari elementi cruciali: La circostanza che il su ragio così ristretto e circoscritto poteva reggere la prospettiva di uno stato monacasse MA non riusciva a sostenere il fatto che altre classi chiedevano di entrare nell’ambito decisionale della sfera politica Nascita dei partiti di massa che rivendicavano di poter partecipare al momento della decisione politica fondamentale Ad esempio: la destra e la sinistra storica → tutti appartenenti alle correnti liberali ed espressione di un notabilato nel quale il seggio di deputato si esercitava con poche centinaia di voti, le grandi masse popolari erano escluse dai voti Percentuali elevate di analfabetismo o soltanto perché chi aveva certi redditi signi cativi poteva esercitare il diritto di votare In Italia l’allargamento del su ragio avviene lentamente con la nascita del partito socialista, partito con un forte radicamento popolare (partito di massa). Viene vietato l’impegno e la partecipazione politica dei cattolici in un contesto di forti tensioni sociali nei quali le tensioni che vanno a costruirsi sul modello dello Stato liberale lo fanno vacillare L’inizio del 1900 è dominato dalla gura politica di Giolitti e porterà a riconoscere il su ragio universale, che però all’inizio era più fragile. Era maschile, dopo la PGM si riconoscerà totalmente e porterà a cambiare il quadro politico del Paese, poiché arrivano in Parlamento con forza nuovi partiti con un peso numero molto rilevante La società italiana del tempo era fortemente frammentata ed oggetto di una forte contrapposizione sociale (es. biennio degli scioperi, biennio rosso=). La profonda crisi del modello liberale avrà la sua conferma nella nascita del MODELLO TOTALITARIO FASCISTA. In Inghilterra questi avvenimenti sono anticipati, anche in Inghilterra accanto ai partiti conservatori e liberali si a anca quello lavorista, portatore di tensione della classe operai. Lo sbocco nale però non sarà l’a ermazione di un modello totalitario come quello fascista, ma sarà la DEMOCRAZIA fi ff ff ff fi ffi fi ff fi La trasformazione attraverso la crisi profonda del mondo liberale ha questi due diversi sbocchi, a cui si aggiunge quello della Russia, dove si a erma invece lo STATO SOCIALISTA. MODELLO DELLO STATO AUTORITARIO FASCISTA:. Una lettura storiogra ca a erma che nasce anche per l’incapacità del vecchio mondo liberale di gestire e risolvere le enorme s de che le istanze che chiedevano una costruzione del modello democratica richiedevano Il fascismo soppiantò, nei principi ideali e nella concretezza che lo caratterizza, con forza, violenza e sopra azione tutto ciò che faticosamente lo Stato liberale era riuscito a formare e sviluppare. Una lettura storiogra ca ulteriore a erma che la circostanza che il nazismo non ebbe una monarchia era in contrasto con quella italiana: dopo la morte di Matteotti il Re era ancora presente. Questa lettura evidenzia che in Italia ci fu la chiesa cattolica I principi del nazifascismo erano principi che si ponevano concretamente in opposizione. La giusti cazione del potere Mussolini la trae dal modello elettorale: la legge acerbo, che evidentemente determinò una vittoria arti ciale. Premio di maggioranza: strumento che permette, nonostante un sistema proporzionale con una percentuale di voti, un guadagno per quanto riguarda la maggioranza Hitler e Mussolini ottengono il potere in modo legale. Vi furono elementi che favorirono poi il nazismo → Costituzione di Weimar: radicalmente democratica e riconosce oltre al principio di uguaglianza formale anche quella sostanziale. Sotto questi aspetti era visionaria, ma non riuscì a reggere l’urto degli eccessivi debiti di guerra a cui la Germania fu sottoposta che portarono alla crisi economico- nanziaria del 1929. Era una Costituzione difesa solo dalle forze politiche al centro del sistema politico tedesco. Alle ali vi erano forze politiche che quella Costituzione non la volevano e la contestavano in modo polarizzato) Il modello incarna un’assoluta concentrazione del potere diversa dalle altre ma comunque con la caratteristica della concentrazione del potere in mano fi fi fi fi ff ff ff fi fi ff ad un’unica persona, che nel modello autoritario e totalitario del nazifascismo appartiene al CAPO Lo stato autoritario italiano → la Costituzione repubblicana nata tra il 1946-47 pone le radici fondanti nel tentativo di eliminare gli elementi del fascismo. → con fatica si è riusciti ad a ermare i principi della Costituzione, questo perché la democrazia non era mai stata vissuta prima (per la 1° volta con gli ordinamenti delle Repubbliche partigiane) → a rendere complicata la trasformazione democratica, oltre al guardare indietro al modello liberale, vi erano leggi vecchie e leggi fasciste ancora in vigore con una classe burocratico-amministrativa in parte compromessa con il regime fascista. LO STATO DEMOCRATICO DEL 1900. Grandi ondate di trasformazione democratica che hanno attraversato l’Europa Dopo la Prima Guerra Mondiale Dopo la Seconda Guerra Mondiale: dopo la seconda metà degli anni ’70, i Paesi vissuti nello stato autoritario (Spagna, Portogallo e Grecia) approvano nuove costituzioni democratiche Dopo la caduta del muro di Berlino Per questo è di cile trovare una data di nascita dello Stato democratico Una delle grandi di coltà che alcuni Paesi arrivati poi alla democrazia e che oggi fanno parte dell’UE vivono (come Polonia, Slovacchia o Croazia) è la mancanza nell’essere stati, prima di e ettivamente democratici, Stati di diritto Le democrazie sono insiemi di Stati dove vive meno della metà dei Paesi del mondo. I sistemi democratici devono però reggere l’urto di ciò che democrazia non è. I grandi osservatori indipendenti nazionali, nelle loro graduatorie che misurano la di usione della democrazia nel mondo, evidenziano che i sistemi democratici sono minoritari e l’Italia non è tra i primi posti della graduatoria seppur abbia una democrazia a ermata (ai vertici le monarchie scandinave, Svizzera, Nuova Zelanda, Irlanda). Pochi sono i Paesi europei censiti dal democracy index come democrazie ai vertici Fuori da un sistema dove non c’è separazione dei poteri e protezione di libertà non c’è nemmeno una Costituzione ff ffi ffi ff ff ff “Democrazia” è una parola cui la Costituzione fa riferimento già nel 1° articolo: l’Italia è una REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO Elementi fondanti della democrazia che distinguono la forma di Stato democratica dalle precedenti: Il su ragio universale maschile e femminile → senza distinzioni e riconosce il diritto di voto a chi ha compiuto la maggior età (a ermato dall’art. 48 della nostra Costituzione). Le donne in Italia hanno votato per la prima volta il 2 giugno 1946, una parte di esse che votarono avevano già votato nella primavera di quell’anno per una tornata amministrativa, ossia un’elezione dei consigli comunali. → Nel decidere che le donne avrebbero avuto il diritto di voto ci fu un grande confronto e fu una decisione presa dal governo composto da uomini. Se avesse deciso il popolo non è detto che ci sarebbe stato. In Svizzera questa transizione vi fu nel 1971. → grande pressioni nelle organizzazioni femminile, che furono sta ette partigiane, capi famiglia e contribuirono nella PGM → inizialmente riconosciuto solo l’elettorato passivo ed erano totalmente escluse coloro che esercitavano il meretricio (prostituzione). Piena e riconosciuta garanzia del pluralismo → elemento con un peso rilevante. È un pluralismo politico, culturale, religioso e di molti altri tipi. Il su ragio universale va riconosciuto in un ambiente ove vi sono più soggetti che si contendono il potere → in tutti i Paesi che faticosamente si avvicinano alla democrazia o ne sono ancora lontani, quando ci sono le elezioni partecipano degli osservatori internazionali per comprendere se diritti e libertà sono tutelati. Questo per esercitare pienamente il diritto di voto → le società democratiche sono tali perché vi è un pluralismo di classi, partiti, confessioni e tante di erenze che poi trovano un momento di equilibrio e composizione ad esempio attraverso l’elezione di parlamenti dove ile diversità del pluralismo trovano una potenziale rappresentanza. Formare sindacati, le scuole, i luoghi di lavoro… dentro tutto questo vi è il pluralismo. Quando si creano le democrazie infatti si parla di “democrazie pluraliste” ff ff ff ff ff Nei sistemi democratici la giusti cazione del potere si trae dai “momenti legali razionali”, attraverso le elezioni si scelgono i rappresentanti e chi governerà un certo Paese Quando si va ad eleggere (es. parlamento, Presidente…) è necessario comprendere che tutte queste cariche hanno una durata predeterminata. Vi sono infatti delle norme che determinano quanto e ettivamente dura la carica. → “La legislatura dei parlamenti è pre determinata” → l’ipotesi di prolungare la durata della legislatura può essere solo eccezionale (es. art 60 Costituzione stabilisce che dura 5 anni e non può essere prorogata se non per legge che sia lo stesso Parlamento ad approvare o solo in caso di guerra → è importante che vi sia una predeterminazione perché, ciò che attraverso la regola della democrazia si fa valere (principio di maggioranza), nonostante chi vince le elezioni ha il diritto di governare, chi non le viene deve avere la certezza che, quando scadrà la predeterminazione, abbia la possibilità di presentarsi per passare da minoranza a maggioranza La legislatura dei parlamenti è predeterminata vuol dire che l’ipotesi di prorogare la durata della legislatura può essere soltanto eccezionale, se prendiamo l’art.60, dove si parla delle elezione della camera dei deputati e dell’elezione del senato, viene scritto che sono eletti per 5 anni, e poi c'è scritto “la durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. art.60 -> “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.” Possono essere anche meno di 5 anni qualora vi sia ovviamente uno scioglimento anticipato È cruciale che le cariche ad un certo punto terminino e che il popolo possa eleggere. Rispettare le diversità che il pluralismo esprime → come nei sistemi democratici la stessa regola di maggioranza deve essere limitata e contenuta? Qualora non lo sia rischia di fare fuoriuscire dai sistemi democratici Paesi che vogliono far forza al principio di maggioranza senza tutelare le minoranza ff fi Come nei sistemi democratici la stessa regola di maggioranza deve essere limitata, contenuta perché si rischia di far fuoriuscire dal recinto dei sistemi democratici modelli che puntano solo sull’elemento di dar forza al principio di maggioranza senza preservare anche altri diritti, che sono per esempio i diritti delle minoranze Art.60 comma 2 -> la durata di ciascuna camera non può essere prolungata, se non per legge soltanto in caso di guerra. Un referendum lo si può spostare in avanti di 6 mesi, ma vuol dire che si allunga la durata della legislatura. È cruciale che le cariche a un certo punto scadano, e che il popolo possa essere chiamato a votare per rinnovare quelle cariche La democrazia richiede anche un forte intervento dentro l’assetto economico. Art 3.2 →a di erenza dello Stato liberale che voleva si sviluppasse concretamente l’autonomia privata, lasciava fare. L’assetto democratico italiano implica, dove accanto al principio di uguaglianza formale dell'art.3 → comma 1(“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”) → comma 2 (“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'e ettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”) Richiede, dunque, che i poteri publici, la Repubblica, rimuovano gli ostacoli di natura economico e sociale, che impediscono lo sviluppo della libertà e della personalità. L'ordinamento italiano fa in modo che le potenze con maggiore debolezza possono venire protette. È un’uguaglianza che si fonda sul divieto di discriminazione di qualunque tipo Lo stato liberale era uno stato che lasciava fare, non interveniva dentro i rapporti economici, così che si sviluppasse liberamente l’autonomia privata, ma lo stato democratico deve intervenire per fare in modo che le posizioni di maggiore di colta, debolezza, possano venire protette. ffi ff ff L’uguaglianza formale davanti alla legge, la legge uguale per tutti, si fonda sul divieto di discriminazioni basate sul sesso, la razza, la lingua. Il problema non è negare la diversità, il problema è l'impedire che quella diversità diventi un elemento di discriminazione. L’uguaglianza formale in fondo la garantiva anche lo stato liberale, quando lo statuto Albertino scriveva che tutti gli abitanti del re sono uguali davanti alla legge, guardava ad una prospettiva formale. Uno stato democratico è uno stato che si fonda, anche, sull'uguaglianza sostanziale, che rimuove le diversità di natura economica e sociale, così da non lasciare una condizione dove formalmente siamo tutti uguali ma sostanzialmente non si parte tutti dallo stesso punto di partenza Stati Uniti → la prospettiva dell’eliminazione delle di erenze è meno sviluppata (es. sanità) In quel contesto, vi era chi si preoccupava delle situazioni come disabilità, di erenze economiche ecc In Italia abbiamo riconosciuti più che in altri Paesi i cosiddetti “diritti sociali” es. all’istruzione, alla salute, all’assistenza. Perché c’è un sistema pubblico che fa in modo che il necessario sia a disposizione della comunità. Idea di fondo infatti di evitare che qualcuno non abbia le possibilità per andarsi a curare La democrazia implica che ci debba essere un intervento del potere pubblico (in Paesi come USA o confederazione elvetica vi è invece una forte matrice liberale). Confederazione elvetica -> Il modello di assistenza sanitaria non è basato sulla regola servizio sanitario nazionale, dunque non c’è accesso libero e gratuito agli enti ospedalieri, ma è basato su un sistema mutualistico, un sistema costoso, che dipende dal pagamento mensile delle casse malati. Quando si sono a ermate le democrazie attraverso varie ondate nel corso del 1900, queste ultime hanno recepito altro dal modello dello Stato liberale L‘Idea dello Stato di diritto L’idea della rappresentanza politica senza vincolo di mandato Principio della separazione dei poteri: ff ff ff importante l’elaborazione di Montesquieu. Aveva preso in esame assetti di governo profondamente diversi e, quando teorizza il principio della separazione dei poteri, voleva capire cosa i Paesi volessero veramente proteggere e difendere (se vogliono mettere la libertà come obiettivo essenziale dei loro governi, allora inevitabilmente devono scegliere un modello di separazione dei poteri) Montesquieu guarda all’Inghilterra per comprendere le funzioni principali che uno Stato deve perseguire Legislativa Esecutiva giudiziaria Se le stesse funzioni vengono comulati al solo soggetto statale, l’elemento del popolo è a rischio. Quando fa questi ragionamenti pensa alla situazione dell’Inghilterra La forza del principio di separazione dei poteri è stata quella di realizzarsi nelle varie forme di governo no ad arrivare al novecento con la forma di Stato democratico. È stata scritta nell’art. 16 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 È quella delle diverse forme di governo che sono nate nel 800 liberale e di continuare su un onda lunga no alla vicenda dello stato democratico. Il potere legislativo → c’è la camera dei deputati e c’è il senato della Repubblica. Il potere esecutivo → in Italia è il potere di direzione politico, quindi è il governo. Il potere giudiziario → è la magistratura, è un potere indipendente nei confronti degli altri poteri Il presidente della Repubblica → non ha il potere di direzione politica, ma detiene una quarta funzione importante. La corte costituzionale, che è quell'organo che giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi, la corte costituzionale non è la magistratura in senso stretto, si tratta dunque di quinta funzione. Tutti noi che siamo il popolo abbiamo, attraverso il corpo elettorale, la manifestazione di un altro potere, quindi i poteri non sono solo tre La separazione dei poteri impedisce che vi sia un cumulo di potere, impedisce quindi che qualche potere vada a rompere un equilibrio che ha fi fi come conseguenza il compromettere il bene più importante che è la libertà dei cittadini DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E DIRETTA La nostra è una democrazia rappresentativa, nella quale attraverso il momento elettorale tutti i cittadini/e scelgono i loro rappresentanti. Es: consigli regionali eletti a su ragio universale o parlamento europeo in cui, attraverso il nostro voto andiamo ad eleggere un certo numero di deputati che lo compongono → logica per la quale il momento in cui possiamo dare il nostro contributo fondamentale è quello elettorale, scegliendo chi ci rappresenterà per tot anni nella nazione → Eleggiamo, dunque, gli organi della rappresentanza politico parlamentare, la camera dei deputati e il senato della Repubblica, (ai tempi, no ad una riforma costituzionale intervenuta tre anni fa, l'elezione del senato della Repubblica era riservato a coloro che avessero compiuto 25 anni di età, era stato riconosciuto il su ragio universale, ma si trattava di una deroga che riguardava quel tale organo) → regola dei sistemi democratici, a prescindere da chi viene eletto, ossia un assetto democratico rappresentativo con quasi sempre la caratteristica di rispettare quasi sempre il divieto di vincolo di mandato Democrazia de nita anche (altro tipo) diretta → ha come grande teorico che l’ha formulata J.J. Russeau: il popolo non elegge il suo rappresentante ma assume DIRETTAMENTE le decisioni politiche fondamentali → è evidente che questo tipo di democrazia è di cile da mettere in pratica, si dovrebbero avere comunità piccole e circoscritte (Russeau elabora questa teoria guardando all’esperienza caratterizzante le comunità del territorio elvetico) → oggi la democrazia diretta ed integrale è molto ridotta. I cittadini attivi sono coloro che esecutano direttamente il diritto di voto e deliberano. È invece possibile contribuire a quali care come diretta una democrazia quando non si lascia solo al popolo il compito di eleggere i rappresentati ma fi fi ff fi ff ffi si da ad esso la possibilità di intervenire attraverso un voto deliberativo su certe questioni che lo riguardano Nel nostro Paese →l’istituto attraverso cui il popolo prende una decisione deliberativa è il REFERENDUM, abrogativo o costituzionale (almeno 2 diverse varianti) → il ricorso a strumenti di democrazia diretta è molto limitato e incontra anche numerosi vincoli. Nell’assemblea costituente prevalse l’idea di fare dell’Italia una democrazia rappresentativa anche con timori verso ciò che sarebbe potuto accadere attraverso questo strumento REFERENDUM ABROGATIVO E COSTITUZIONALE:. L’istituto attraverso cui il popolo prende una decisione deliberativa è il REFERENDUM, abrogativo o costituzionale (almeno 2 diverse varianti) il ricorso a strumenti di democrazia diretta è molto limitato e incontra anche numerosi vincoli. Nell’assemblea costituente prevalse l’idea di fare dell’Italia una democrazia rappresentativa anche con timori verso ciò che sarebbe potuto accadere attraverso questo strumento → Noi siamo un paese che ha scelto chiaramente la democrazia rappresentativa, nel quale il ricorso a strumenti di democrazia diretta è molto limitato e incontra anche numerosi vincoli. → La confederazione elvetica è invece un paese dove ci sono gli organi della democrazia rappresentativa, i cittadini eleggono le loro rappresentati delle camere, ma anche quelli della democrazia diretta. Il nostro sistema costituzionale è improntato alla democrazia rappresentativa. La democrazia diretta è un istituto che è abbastanza circoscritto, anche se può dare in alcuni contesti un orientamento alla democrazia rappresentativa stessa. Il referendum abrogativo Già l’uso di questo aggettivo fa capire che con il referendum si può solo abrogare, eliminare, una legge o una parte della legge, senza la possibilità di proporre una nuova legge, quindi non c’è nel diritto costituzionale italiano la possibilità, attraverso il referendum, di proporre un testo di legge su cui il popolo chiede al popolo di decidere. È abrogativo e andando a leggere l’art.75 della costituzione - “E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a rati care trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.” - vi sono alcuni limiti: 1. Il referendum può essere richiesto da 500.000 persone o da 5 consigli regionali (numero che non è cambiato dal 1948, nonostante la crescita della popolazione) 2. Ci sono delle materie nelle quali il referendum non può essere chiesto: leggi tributarie, il bilancio, autorizzazione a rati ca a trattati internazionale, amnistia (atto giuridico con cui lo Stato decide di estinguere o cancellare del tutto determinati reati, liberando così i colpevoli dalla pena o prevenendo ulteriori procedimenti penali) e indulto (un atto di clemenza con cui lo Stato decide di condonare, in tutto o in parte, una pena già in itta a un condannato. A di erenza dell'amnistia, l'indulto non cancella il reato commesso, ma allevia le conseguenze penali che ne derivano, riducendo o estinguendo la pena). Il fatto stesso di escludere certi ambiti materiali dalla possibilità che si possa chiedere al popolo di votare, è un altro indicatore del fatto che lo strumento ha un uso restrittivo.Questo non lo dice la costituzione, ma lo stabilisce una legge costituzionale. Una volta che sono state raccolte le 500.000 rme, è la corte costituzionale che deve veri care se il referendum è ammissibile, cioè veri ca se il referendum risponde ai limiti che la costituzione pone, che sono limiti di materia, ma sono anche limiti che si sono sviluppati attraverso la giurisprudenza della stessa corte costituzionale. Dunque prima che il popolo vada ad esprimersi ci deve essere la corte costituzionale che deve veri care che il referendum sia ammissibile o meno. fi fi fi fl fi fi ff fi Una volta dichiarata l’ammissibilità, i cittadini si recano alle urne per votare per il referendum, e qui la costituzione pone un altro importante limite, cioè il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la metà +1 degli aventi diritto (è previsto, dunque, un quorum, se no perde la validità) e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel 1974 si svolse il primo referendum riguardante la legge sul divorzio. Inizialmente il referendum era visto come un modo per andare a votare e basta, ma col passare del tempo e l’aggiunta di un quorum, ci sono persone che non vanno proprio a votare. Quello che c'è scritto nella legge attuativa dell’art.75 ci dimostra che le condizioni per le quali il referendum abrogativo può realizzarsi sono circoscritte. Dall’altra parte se oggi il popolo vota e va ad abrogare la legge del parlamento, vuol dire che tra il popolo e il parlamento, che lo stesso popolo ha eletto, si sta aprendo una enorme divaricazione. Il referendum costituzionale è previsto dall’art.138 - “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.” interviene come momento eventuale nel procedimento di revisione della costituzione, momento eventuale, vuol dire che il referendum può esserci ma può anche tranquillamente non esserci. Per modi care la costituzione servono maggioranze quali cate e serve anche che ci sia una doppia deliberazione da parte delle camere. Se il parlamento approva con la maggioranza la revisione costituzionale con la maggioranza dei 2/3 la revisione costituzionale è fatta. Se il parlamento approva la revisione costituzionale con la maggioranza assoluta è possibile, che nei tre mesi successivi all’approvazione del parlamento, venga chiesto il referendum, da una serie di soggetti, in fi fi particolare dal popolo, ma non solo. Se nei tre mesi successivi il referendum non viene richiesto, la modi ca della costituzione sarà approvata. Ci sono stati alcuni referendum nei quali il popolo si è ripronunciato ed è probabile che, se arriverà la cosiddetta revisione costituzionale su premierato, il popolo non si pronunci, perché probabilmente la maggioranza dei 2/3 non sarà raggiunta. La costituzione solo eventualmente rimette la parola al popolo, qui può accadere che non essendo previsto, in questo caso, un quorum, può accadere che il popolo si pronuncia a favore o contro, se si pronuncia a favore, vuol dire che comunque ha rispettato la volontà parlamentare, se si pronuncia contro è un caso in cui si esprime, con una tutta serie di cautele, una diversa volontà tra popolo e parlamento. fi LEZIONE 6 (07/10/24) QUORUM STRUTTURALE E QUORUM FUNZIONALE Nei sistemi democratici, da una parte c’è la regola della maggioranza, dall’altra deve esserci, anche una protezione dei diritti delle minoranze. Art. 64.3 -> stabilisce come avviene la decisione all’interno delle Camere: - “Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.”- questo vuol dire che se i componenti sono 400 deputati, devono essere minimo 201 per poter, validamente, deliberare il presidente, dunque il 50%+1, questo si chiama quorum strutturale (maggioranza assoluta), perché è la maggioranza richiesta per poter deliberare in modo valido, mentre poi l’adozione delle deliberazioni richiede la maggioranza dei presenti, una volta calcolato il quorum strutturale (50% +1), rispetto a questo quorum, si andrà a deliberare a quorum funzionale (maggioranza semplice), quindi, prendendo l’esempio di prima, farò la maggioranza su 201, cioè 102. Le due maggioranze possono essere molto vicine, ma quello che è importante distinguere è che ciò che serve per costituire validamente l’organo, il 50%+1, e ciò che serve per adottare poi, una volta che il quorum strutturale è stato veri cato, per assumere una deliberazione. Con questa maggioranza le Camere esercitano due funzioni principali: Fanno le leggi (che si approvano a maggioranza semplice) Votano la ducia al governo Sia per approvare una legge e sia per sostenere con un voto di ducia il governo serve il voto di maggioranza. Nel funzionamento del nostro sistema costituzionale si richiede la maggioranza semplice, ovviamente una volta che si sia costituito l’organo a maggioranza assoluta. La costituzione dice che - “salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale” - da un lato devo, quindi avere una regola di maggioranza per decide, ma dall’altra parte è possibile che vengano prescritte maggioranze speciali, che servono a fare in modo che nella decisione possano intervenire, accanto alle maggioranze, anche le minoranze. Es:1 (elezione del Presidente della Repubblica): Il Presidente della Repubblica italiana viene eletto dal Parlamento in seduta comune, a cui poi fi fi fi si aggiungono i delegati regionali. La costruzione dice che il Presidente della repubblica è eletto, per il primo, secondo e il terzo scrutinio, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, a partire dal quarto scrutinio è richiesta invece la maggioranza assoluta. Questo perché il Presidente della Repubblica è una carica che deve essere rappresentativa dell’unità nazionale, e quindi non ci si può accontentare della regola della maggioranza, ma si deve inserire una maggioranza quali cata. Es:2 (modi care la Costituzione): La costituzione (rigida italiana) si modi ca richiedendo una maggioranza aggravata, rispetto a quella che è la normale maggioranza con cui si approva una legge. Per modi care la Costituzione serve la maggioranza dei 2/3, richiesta per permettere, che la più ampia parte del Parlamento possa votare la modi ca del testo costituzionale. È possibile anche che la Costituzione si modi chi solo con la maggioranza assoluta, ma qualora ciò avvenga è possibile, che il popolo, attraverso il referendum costituzionale, possa intervenire. Es:3 (elezione di un giudice della Corte Costituzionale): 5 dei 15 giudici della Corte Costituzionale vengono eletti dal Parlamento in seduta comune, e per eleggere questi giudici è richiesta una maggioranza quali cata, la maggioranza dei 2/3, che poi diventa la maggioranza dei 3/5. Se di questi 15 giudici, 5 sono scelti dal Parlamento, evidentemente rispetto ai requisiti tecnici, (essere ordinario in materie giuridiche, essere un avvocato con aumento 20 anni di attività, essere un magistrato delle supreme magistrature), c’è un’appartenenza, anche, ad una certa area politica, e quindi chiaro che ciascuna forza politica ha i suoi tecnici, che nel momento in cui si deve andare a scegliere un nuovo giudice costituzionale in base alle maggioranze ciascuno fa valere la propria area politica. Siccome i giudici svolgono un ruolo particolare, non può valere la regola della maggioranza, ma deve valere una maggioranza speciale, che la Costituzione disegna. Nella maggioranza richiesta per eleggere i giudici della Corte Costituzionale, si manifesta l’esigenza di trovare un contemperamento alla regola di maggioranza, perché questa regola è cruciale, ma se la regola di maggioranza non trova i suoi contemperamenti, si ha uno squilibrio, e anche in un assetto pienamente democratico si ha bisogno di regole che da un lato garantiscano alla maggioranza di decidere, ma che siano anche regole che preservino chi maggioranza non è. Le alternative allo stato democratico ai tempi erano viste nello stato socialista, oggi per tutta una serie di vicende, quali caduta del muro di Berlino, non è così. C’è poi una categoria di paesi che aspirano faticosamente alla democrazia, e fi fi fi fi fi fi fi paesi che, invece, restano completamente fuori dal modello democratico, e sono rappresentati dal così detto modello dello stato autoritario. Questo ragionamento sulla democrazia resta cruciale, anche rispetto ad una grande distinzione, che fa anche Machiavelli quando parlava delle monarchie e delle repubbliche, anche se oggi monarchia e repubblica, nel contesto contemporaneo, non ha più un grande rilievo. Pensando alle monarchie costituzionali europee, in fondo, l’elemento che distingue oggi, non è la monarchia o la repubblica, perché le grandi monarchie europee, sono tutti stati autenticamente, pienamente democratici. Con questo si conclude la ricostruzione storica delle forme di stato. Parliamo ora dei rapporti che lo stato ha con le soggettività territoriali, con le confessioni religiose e con gli altri stati. RAPPORTO TRA STATO E SOGGETTIVITÀ TERRITORIALI Dobbiamo capire come quali care gli stati dal punto di vista della distribuzione territoriale del potere, in questo contesto si hanno tre partizioni: Stato unitario Stato regionale (Italia, Spagna(1971)) Stato federale (Stati Uniti, Germania) Nel contesto italiano, dell’unità nazionale, partendo dal 1861, nel mondo liberale si aveva uno stato centralizzato, unitario, dall’altra parte dopo l’Unità dell’Italia e la Costituzione repubblicana, si è previsto l’istituzione delle regioni e in riferimento all’istituzione delle regioni si è costruito un modello di tipo regionale. Rispetto alla possibilità di decentrare, di riconoscere un ruolo alle soggettività territoriale, è importante capire la distinzione tra i modelli federali e i modelli del regionalismo: 1. Uno stato federale come gli Stati Uniti è uno stato che si è formato, dopo la Guerra d’Indipendenza (tredici colonie si dichiarano indipendenti), nel momento in cui più stati, attraverso un processo di aggregazione, di tipo centripeto, ciascuno di questi stati unendosi agli altri ha formato gli Stati Unititi. Vuol dire che ciascuno di questi stati era sovrano, dunque originariamente la sovranità era dei singoli stati, non della federazione degli Stati Uniti. Dobbiamo tenere conto anche che non tutti gli stati federali si sono formati in questo modo, per esempio il Belgio, è un’assetto federale, che si è formato partendo da uno stato unitario, che poi a un certo punto di fronte alla fi distinzione tra una comunità dove si parla francese e la comunità dove si parla ammingo, si è strutturato come stato federale. Pensando agli Stati Uniti e alla Svizzera, dunque agli stati federali, sono paesi nei quali la matrice originaria della sovranità è degli stati. Negli stati regionali, come l’Italia, invece la sovranità è dello stato, mentre le regioni sono titolari dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta. 2. Negli stati federali c’è una camera che è veramente rappresentativa degli stati, in modo assolutamente paritario. Pensando, per esempio agli USA, e al Senato, il Senato è composta da 100 senatori, gli Stati sono 50, vuol dire che ogni stato ha due senatori. Questo modello è sicuramente indice di un autentico federalismo, perché si ha una Camera dove indipendentemente dalla popolazione, dalle condizioni economiche, c’è la pari rappresentanza. Questo non accade in Italia, perché si ha tutte le regioni hanno la loro rappresentanza, ma quando c'è scritto in Costituzione che il Senato a base regionale, quella base regionale vuol dire semplicemente che i senatori della Lombardia sono eletti nella circoscrizione del territorio della Lombardia e così via. In Italia non c’è un organo che rappresenta il territorio come c’è nei modelli autenticamente federali. Nei sistemi federali (fedus: accordo) le entità decentrate partecipano e hanno un ruolo fondamentale nel procedimento, che può portare a modi care la Costituzione, proprio perché sono tra i soggetti che hanno fondato l’ordinamento costituzionale. In Italia le regioni partecipano al procedimento di revisione costituzionale, soltanto qualora si realizzi una certa situazione. 3. Lo stato federale e lo stato regionale si distinguono sulla base delle competenze, delle funzioni, dei poteri, che sono concretamente assegnate ai soggetti territoriali. Per esempio funzioni di prelievo scale. In una possibilità di decidere quello che è stato per stato, regione per regione, ci sono aliquote scali diverse, in alcuni più alte e in altri più basse. In un modello regionale, invece, il modello di scalità ha una forte uniformità. Negli USA il diritto penale sostanziale è di competenza degli Stati e non della Federazione. L’esercizio della sovranità richiede che sia la federazione ha svolgere compiutamente queste funzioni. Queste di erenze che ci sono, continuano ad esserci, anche se in alcuni aspetti magari sono meno marcate, che nel modello originario. MODELLO DI REGIONALISMO ITALIANO fi ff fi fi fi fi Una norma di riferimento è l’art.5 - “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” Questo articolo esprime due punti fondamentali, insuperabili, ossia l’unità e l’indivisibilità della Repubblica. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuovere, massicciamente, nella forma più estesa possibile, le autonomie locali. Il federalismo potrebbe stare nello sviluppo dell’art. 5, un federalismo che potrebbe essere l’ultima e massima evoluzione di questa promozione delle autonomie locali, in particolare delle istituzioni regionali. La grande s da dei padri costituenti fu quella di fare delle regioni dei soggetti di autonomia politica, a cui riconoscere anche il potere di fare le leggi. In Assemblea costituente c’erano alcune forze politiche molto a favore delle regioni (la democrazia cristiana), come istituzioni della libertà, e altre molto contrarie (le sinistre), perché l’idea delle regioni andava contro a quella che era l'idea del centralismo democratico. Quando ci fu la necessità di istituire le regioni concretamente, in particolare le regioni ordinarie, nel 1970, perché le regioni speciali vengono istituite subito (1948), si stava di ondendo l’idea di fare la Sicilia il 51esimo stato dell’America, i consiglieri regionali in Sicilia vengono chiamati deputati, perché il testo dello statuto siciliano è precedente alla Costituzione. Le regioni ordinarie vengono istituite dopo, perché quando poi si capisce che le regioni sono davvero un luogo in cui si sviluppa l’autonomia politica, cioè si può pensare che una regione possa essere guidata da una maggioranza di colore politico diverso, rispetto alla maggioranza che guida il governo, dunque le sinistra iniziarono a volere l’istituzione delle regioni, mentre la democrazia cristiana smetteva di sostenere questa idea, e per questo che ci vollero 20 anni per istituirle. Nel 2001 venne scritta la Riforma del Titolo Quinto, una riforma che dà più forza alla potestà legislativa delle regioni, erano gli anni in cui si parlava di secessione e si arriva a scrivere il Titolo Quinto, dopo aver confermato la distinzione tra le regioni speciali e ordinarie, ma quando alcune regioni iniziano a volere maggiore rilievo rispetto a quello che possiedono, si introduce la norma del regionalismo di erenziato, è quella norma che sta nell’art.116.3, dà la possibilità alle regioni, che siano nella condizione di poterlo fare, di ottenere, attraverso una negoziazione con lo stato, condizioni e forme particolari di autonomia. Si tratta di una norma, di una prospettiva che sta dentro il testo costituzionale piaccia o no. (Legge Quadro) fi ff ff Altre due questioni introduttive riguardo il rapporto che ha lo Stato con gli altri stati e il rapporto che ha lo stato con le confessioni religiosi. LEZIONE 7 (08/10/24) 3. RAPPORTO DELLO STATO CON GLI ALTRI STATI (con l’ordinamento internazionale) Art. 10 -> “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'e ettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.” -> si riprenderà settimana prossima nella lezione di diritto di asilo. Art. 11 -> “L'Italia ripudia la guerra come strumento di o esa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” L’ITALIA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (a cui appartiene) L’appartenenza dell’Italia ad alcune organizzazioni internazionali e ad una organizzazione de nita sovranazionale, che è l’Unione Europea. L’art.11 a erma in primo luogo il ripudio della guerra come uno strumento di o esa, in secondo luogo a erma che l’Italia in condizioni di parità con altri stati accetta che quel formidabile potere sovrano, che gli stati hanno, venga limitato. Stabilisce quindi che si possono consentire limitazione al potere sovrano e quando questo articolo fu scritto tra il 46-47, era l'organizzazione delle Nazioni Unite, una delle organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce. UNIONE EUROPEA Negli anni cinquanta, si costituisce l’organizzazione internazionale del carbone e dell'acciao, che poi attraverso la progressiva trasformazione dei trattati, in particolare il trattato di Maastricht (1992 - istituisce una cittadinanza europea, ra orza i poteri del Pa