Diritto commercial Buonocore (1).docx

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CAP. 1 L'IMPRENDITORE IN GENERALE ================================= ***Art. 2082 cc*** *Imprenditore.* *È imprenditore **chi** esercita **professionalmente** una **attività economica organizzata** al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.* a. persone fisiche: esclusi interd...

CAP. 1 L'IMPRENDITORE IN GENERALE ================================= ***Art. 2082 cc*** *Imprenditore.* *È imprenditore **chi** esercita **professionalmente** una **attività economica organizzata** al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.* a. persone fisiche: esclusi interdetti, inabilitati e minori non emancipati b. impresa collettiva non societaria: soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche a cui l'ordinamento riconosce di poter porre in essere un atto (comitati, fondazioni, associazioni, consorzi) c. società: contratti associativi con l'obiettivo di far nascere un nuovo soggetto - attività abituale ma non permanente, la destinazione dell'attività a durare nel tempo deve essere riscontrabile oggettivamente - non pu parlarsi di impresa in relazione ad un'attività economica svolta occasionalmente dal latino profiteo: "mostrare all'esterno - attività sta per quella serie di atti finalizzati ad un medesimo scopo ultimo, occorre che gli atti abbiano un collegamento teleologico o funzionale - l'attività deve potersi far risalire alla volontà del soggetto e non pu essere imposta - facciamo riferimento al modo in cui organizziamo la gestione per farla perdurare nel tempo - usare un **metodo** economico che permetta quantomeno di coprire i costi con i ricavi - non importa il risultato finale - L'organizzazione è l'azienda 
**art. 2555
** - l'imprenditore coordina i fattori della produzione: capitale (proprio/altrui) e lavoro - permette la distinzione dal lavoro autonomo il quale non assume carattere di impresa proprio perchè non è organizzato (professioni liberali) - eterorganizzazione: l'attività deve essere rivolta al mercato - Se l'attività professionale non è più al centro dell'attività, ma diventa strumentale, la forma diventa d'impresa. - **Soggettivi** - imprenditore come soggetto - **Funzionali** - impresa come attività economica - **Oggettivi** - l\'azienda come complesso di beni per l\'attuazione della funzione e cioè per l\'esercizio dell\'impresa secondo la disposizione dell\'***art 2555***: *L\'azienda è il complesso dei beni organizzati dall\'imprenditore per l\'esercizio dell\'impresa*. 1. il richiamo al lavoro non è fine a se stesso ma ad un **progresso materiale o spirituale della società**. Art. 4 cost 2. diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende. Art. 46 cost 3. l'attività imprenditoriale non pu svolgersi in contrasto con l\'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Art. 41 cost A. Nell'ipotesi in cui il terzo presti all'interessato il proprio nome e non la propria attività, imprenditore è chi agisce usando il nome altrui e non colui che si limiti a consentirne l'uso. Es. Ditta derivata B. Correlazione tra potere di direzione dell'impresa e responsabilità patrimoniale risultante dalle norme in tema di società personali, consente di chiamare a rispondere delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività non soltanto il soggetto il cui nome è speso, ma anche il soggetto nel cui interesse l'attività è svolta, fermo restando che la qualifica di imprenditore spetti al primo. C. Tesi dell'imprenditore occulto (Bigiavi) attraverso l'art. 147 IV comma fall. Trova i presupposti per riconoscere la qualifica di imprenditore anche a chi è padrone effettivo dell'impresa che si occulta dietro un altro soggetto che agisce in nome proprio, per cui intervenuto il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili, il socio occulto scoperto dopo l'apertura della procedura concorsuale è esposto alla stessa sorte dei soci palesi, cui si estende il fallimento della società. 
 - **Attività esercitata** (imprese agricole, commerciali, civili) - **Dimensioni impresa** (piccolo imprenditore e imprenditore medio/grande) - **Soggetto esercente** (impresa pubblica o privata) - **Statuto speciale o statuto ordinario** - NON pu più essere presa in considerazione la distinzione relativa all'iscrizione nel registro delle imprese *È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo**, **selvicoltura**, **allevamento di animali** e **attività connesse**.* *Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.* *Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall\'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l\'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell\'azienda normalmente impiegate nell\'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.* I. **comma**: cambio da bestiame ad animale (ampliare la norma). II. **comma**: per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si A. L'impresa di coltivazione del fondo, non pu risolversi nella semplice raccolta dei frutti naturali del suolo, ma deve assumere i caratteri di un'**attività di produzione** dei beni rispetto alla quale il fondo assume il ruolo di fattore produttivo. Vengono escluse quindi B. Selvicoltura, species di coltivazione del fondo, nella quale non rientra l'attività meramente estrattiva del legname C. Allevamento di animali, non c'è più distinzione sul tipo di animale 1. riguarda le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento del bestiame. 2. Fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione **prevalente** di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. A. Società di persone, almeno la metà dei soci, (accomandatari nel caso di sas) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale B. Cooperative, presupposto analogo, inoltre si richiede che utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci, quindi vi è una deroga al principio della connessione soggettiva consentendo che resti agricola la cooperativa che trasformi prodotti provenienti dai fondi dei soci e non dai propri. C. Società di capitali, occorre che il 50% del capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. - Dedicare più del 50% all'attività agricola e deve ricavare più del 50% del suo reddito sempre dall'attività agricola a titolo principale. - Riceve da queste attività almeno il 50% del proprio reddito. 
 1. nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali 2. Per effetto della legge 580/1993 non si pu scrivere che l'impresa agricola non è obbligata all'iscrizione nel registro delle imprese sia pure in sezioni speciali e per fini diversi da quelli per cui è disposta l'iscrizione delle imprese commerciali. Infatti l'iscrizione dell'imprenditore agricolo nella sezione speciale del registro delle imprese ha funzione di certificazione anagrafica e funzione di efficacia dichiarativa. L'impresa commerciale discende dall'**art 2195** (imprese soggette a registrazione)**:** *Sono soggetti all\'obbligo dell\'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:* 1. *un\'attività **industriale** diretta alla produzione di beni o di servizi;* 2. *un\'attività intermediaria nella circolazione dei beni;* 3. *un\'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;* 4. *un\'attività bancaria o assicurativa;* 5. *altre attività ausiliarie delle precedenti.* *Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.* Produzione di servizi: -Servizi connessi al 2135: imprenditore agricolo -Servizi commerciali tipici: imprenditore commerciale -Per i servizi non riconducibili a questi bisogna vedere la modalità di svolgimento: -industriale: imp. commerciale -artigianale: imp. civile - Coltivatore diretto: piccolo imprenditore agricolo - Piccolo commerciante: piccolo imprenditore commerciale - Artigiano: piccolo imprenditore civile Statuto dell'imprenditore commerciale ===================================== A. È obbligato ad iscriversi al **registro delle imprese** anche quando si tratta di ente pubblico che esercita attività commerciale (artt. 2188-2202 cc) B. È obbligato a tenere **scritture contabili** (artt. 2214-2220 cc) C. È soggetto al **fallimento** e alle altre procedure concorsuali(art. 2221), salvo si tratti di ente pubblico D. Pu servirsi di **ausiliari**, specificatamente individuati e disciplinati dall'art. 2203 all'art 2213 cc Scritture contabili =================== 1. l'imprenditore segue costantemente l'andamento della gestione 2. Informare i terzi che entrano in contatto con l'imprenditore 3. In caso di procedure concorsuali permette la ricostruzione della situazione *L\'imprenditore che esercita un\'attività commerciale deve tenere il **libro giornale e il libro degli inventari.*** ***Deve** altresì tenere le **altre scritture** che siano richieste dalla **natura e dalle dimensioni** dell\'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.* *Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.* 1. Scritture nominativamente individuate: libro giornale, libro degli inventari, tenute con regolarità 2. Altre scritture richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa - **Libro giornale** (art.2216): devono essere annotate cronologicamente e immediatamente le operazioni relative all'esercizio di impresa. - **Libro degli inventari** (art.2217): devono essere indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa, nonché le attività e le passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno ed ha la funzione di consentire la ricostruzione della storia dell'impresa, si chiude con il bilancio **(C.E)** e con il conto dei profitti e delle perdite **(SP)
**Lo stato patrimoniale è uno strumento sintetico mentre il libro giornale è uno strumento analitico. In questo libro confluiscono dati non omogenei, in quanto nel proprio interno vanno inserite attività e passività dell'imprenditore estranee all'impresa, proprio per tutelare il terzo. - **Scritture atipiche
** 1. Il libro giornale e il libro inventari devono essere progressivamente numerati ogni pagina 2. Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità 3. La contabilità deve essere conservata per 10 anni 4. Possono essere formate e tenute su strumenti informatici *I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono **regolarmente** tenuti possono fare prova **tra imprenditori** per i **rapporti inerenti all\'esercizio dell\'impresa**.* 1. L'efficacia probatoria è quindi valida contro altri imprenditori 2. Solamente per controversie inerenti all'attività di impresa 3. A condizione che siano regolarmente tenute **8 La classificazione degli imprenditori con riferimento alle dimensioni.** Il piccolo imprenditore ======================= ***Art 2083** sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata **prevalentemente** con il lavoro proprio e della propria famiglia.* - Una prima parte descrittiva nella quale si individuano 3 distinte categorie di imprenditori - Una seconda parte definitoria che dà del piccolo imprenditore una nozione generale - Con l'entrata in vigore della legge 580/1993, gli stessi piccoli imprenditori non possono più dirsi esonerati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, tale adempimento assolve il ruolo di pubblicità notizia, salva l'efficacia dichiarativa attribuita dal d.lgs 228/2001 alle iscrizioni effettuate dai coltivatori diretti.
 - Valore del capitale investito in azienda (900.000 lire) **presunzione legale**. Reddito imponibile inferiore al minimo
 - Se il reddito imponibile o capitale investito \< minimo - Se il reddito imponibile o capitale investito \> minimo - Attivo patrimoniale (*Riferiti ai 3 esercizi precedenti)* \< 300.000 € - Ricavi lordi (*Riferiti ai 3 esercizi precedenti)* \< 200.000 € - Debiti (certi, non presunti) \< 500.00 € 9 L'impresa artigiana ===================== *La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell\'artigianato.* - Fiscali - Contributive - Finanziarie - Interpretazione letteraria: tutti coloro che rientravano nei limiti dimensionali della legge quadro, dovevano essere considerati artigiani (ex art. 2083): quindi **piccoli imprenditori
**Il problema sorge laddove questa definizione ricadeva su imprenditori che avevano 50 dipendenti, conseguenza aberrante. - **A tutti gli effetti di questa legge,** ovvero valesse solo nei limiti della legge stessa, quindi con finalità di agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie, ma non per questo essere considerato piccolo imprenditore. - Legge quadro: artigiano -\> agevolazioni - Al di fuori della legge quadro: artigiano -\> imprenditore piccolo esonerato dal fallimento - **Terza fase 1985** -- Legislazione vigente - Legge 443/1985 -- Legge quadro sull'artigianato in sostituzione della legge Moro - Viene eliminato l'inciso: A tutti gli effetti della legge - È la seconda interpretazione a prevalere, ovvero valesse solo nei limiti della legge stessa, quindi con finalità di agevolazioni fiscali, contributive e finanziarie, ma non per questo essere considerato piccolo imprenditore. *E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura **prevalente** il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.* - È possibile che un imprenditore rientri nella prevalenza dell'art. 2083 ma non in quella della legge 443/1985 e viceversa - È possibile che si rispettino entrambe le prevalenze - L'artigiano ai sensi dell'art. 2083 è un soggetto diverso rispetto all'artigiano ex 443/1985 ***Art. 3 -** Definizione di impresa.* *E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande\...* ***Art. 4*** *L'impresa artigiana pu essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti\...* Introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs 24 marzo 2006 n 155, attraverso art. 1 comma 1 stabilisce che *possono assumere la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti (i.e. Società) di cui al libro V del cc, che esercitano, in via stabile e **principale**, un'attività economica organizzata al fine di produzione o dello scambio di **beni e servizi di utilità sociale**, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4.* - costituita per atto pubblico e l'atto costitutivo deve essere depositato entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in una apposita sezione È vietata la distribuzione anche indiretta degli utili, fondi e riserve. - Delle obbligazioni dell'impresa sociale con patrimonio superiore a 20.000 € risponde solo l'organizzazione con il suo patrimonio, a patto che sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese - Devono tenere almeno il libro giornale e il libro degli inventari, redigere e depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese - Trasformazione, fusione e scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere CAP. 2 L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE ================================= 1. L'impresa nasce quando sono realizzate organizzazione e attività produttiva.
 2. Tesi soggettiva: non distingue tra atti di organizzazione e atti dell'organizzazione, dando importanza al fatto che si tratti di atti non isolati e quindi riconducibili in un quadro di attività indirizzate verso l'esercizio dell'impresa, senza che occorra il concreto compimento dell'attività di produzione o di vendita di beni o di servizi. 2. Applicazione forme di tutela contro la concorrenza 3. Soggezione alle procedure concorsuali 3. **La capacità all'esercizio dell'impresa** 4. **La pubblicità dell'imprenditore individuale: storia e disciplina del registro delle imprese** - imprenditori individuali solo se esercenti attività commerciali - Società lucrative e società cooperative anche se non esercitano attività commerciale - Enti pubblici che avevano per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale - Imprenditore individuale (agricolo, commerciale, sia piccolo che mediogrande) - Società di persone e società di capitali - Società cooperative - Consorzi con attività esterna - Enti pubblici che esercitano attività di impresa - Ogni provincia ha il suo registro delle imprese, che ha sede presso la Camera di Commercio. È diretto da un conservatore nominato dalla "giunta della camera di commercio" - La tenuta viene vigilata da un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. *Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall\'interessato.* **Art. 2190** *Iscrizione d\'ufficio.* *Se un\'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l\'ufficio del registro invita mediante raccomandata l\'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro pu ordinarla con decreto.* **Art. 2191** *Cancellazione d\'ufficio.* *Se una iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l\'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.* 1. **Pubblicità notizia** 2. **Pubblicità dichiarativa** 3. **Pubblicità costitutiva** 4. **Pubblicità normativa** ***Comma 1** I fatti dei quali la legge prescrive l\'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l\'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.* ***Comma 2** L\'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l\'iscrizione non pu essere opposta dai terzi dal momento in cui l\'iscrizione è avvenuta.* - Imprenditore individuale commerciale non piccolo - Imprenditore agricolo - Società semplice agricola - SNC e SAS - SNC e SAS - Società di capitali - Società cooperative - Consorzi con attività esterna **-** Enti pubblici che svolgono attività economica d'impresa **Sezioni speciali**: - Imprenditore agricolo - Società semplici - Piccolo imprenditore commerciale **-** Imprenditore artigiano CAP. 4 GLI AUSILIARI DELL'IMPRENDITORE ====================================== **Art. 2203 -** *Preposizione institoria.* *E\' institore colui che è preposto dal titolare all\'esercizio di un\'impresa commerciale. La preposizione pu essere limitata all\'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell\'impresa.* *Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.* **Art. 2204 -** *Poteri dell\'institore.* *L\'institore pu compiere tutti gli atti pertinenti all\'esercizio dell\'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia **non pu alienare o ipotecare i beni immobili del preponente**, se non è stato a ci espressamente autorizzato.* *L\'institore pu stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell\'esercizio dell\'impresa a cui è preposto.* **Art. 2206 -** *Pubblicità della procura.* *La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l\'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.* *In mancanza dell\'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell\'affare.* **Art. 2207 -** *Modificazione e revoca della procura.* *Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l\'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell\'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell\'affare.* 
 **Art. 2208 -** *Responsabilità personale dell\'institore.* *L\'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo pu agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall\'institore, che siano pertinenti all\'esercizio dell\'impresa a cui è preposto.* 1. La rappresentanza dell\'imprenditore; 2. La corresponsabilità con l\'imprenditore per l\'osservanza delle disposizioni 
riguardanti l\'iscrizione nel Registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili; 3. La gestione rappresentativa dell'institore non sfugge alla regola generale secondo la quale per aversi deviazione degli effetti dell'atto posto in essere dal rappresentante sul patrimonio del rappresentato occorre la spendita del nome (c.d. contemplatio domini), in virtù della quale l\'institore che omette di fare conoscere che tratta per il proponente risponde personalmente. **Art. 2209 -** *Procuratori.* *Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori , i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l\'imprenditore gli atti pertinenti all\'esercizio dell\'impresa, pur non essendo preposti ad esso.* **Art. 2210 -** *Poteri dei commessi dell\'imprenditore.* *I commessi dell\'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell\'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.* *Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d\'uso, salvo che siano a ci espressamente autorizzati.* *I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell\'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell\'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.* **Art. 2212 -** *Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.* *Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell\'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l\'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.* *Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell\'interesse dell\'imprenditore.* **Art. 2213 -** *Poteri dei commessi preposti alla vendita.* *I commessi preposti alla vendita nei locali dell\'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.* *Fuori dei locali dell\'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall\'imprenditore.* 
 CAPITOLO 5 - L'AZIENDA ====================== **Art. 2555 -** *Nozione azienda.* *L\'azienda è il complesso dei beni organizzati dall\'imprenditore per l\'esercizio dell\'impresa.* - Sotto il profilo della diversa **natura e consistenza**: beni materiali (mobili e immobili), beni immateriali, procedimenti produttivi, cognizioni tecniche qualificate - Sotto il profilo del diverso **titolo giuridico**: proprietà, diritto reale o personale di godimento, rapporti contrattuali. 1. se gli interessi coinvolti trovano migliore protezione nell'applicazione della disciplina dettata per i singoli beni (in relazione sia alla loro natura, sia al titolo giuridico in base al quale l'imprenditore ne dispone) 2. Oppure nell'applicazione per analogia della disciplina unitaria, quella dell'universalità di beni immobili definita dall'art. 816 cc come "pluralità di beni che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria" **Art. 2556 -** *Imprese soggette a registrazione.* *Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il **trasferimento della proprietà** o il godimento dell\'azienda devono essere provati per iscritto, salva l\'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l\'azienda o per la particolare natura del contratto.* *I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l\'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.* - La possibilità di fare dei singoli beni, oggetto di separati atti di alienazione - La possibilità di escludere dal trasferimento uno o più beni facenti parte dell'azienda. **Art. 2557** *- Divieto di concorrenza.* *Chi aliena l\'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall\'iniziare una nuova impresa che per l\'oggetto, l\'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell\'azienda ceduta.* *Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché **non impedisca ogni attività professionale dell\'alienante**.* *Esso non pu eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.* *Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.* *Nel caso di usufrutto o di affitto dell\'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell\'usufrutto o dell\'affitto.* *Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.* - Produca beni o servizi simili a quelli dell'azienda ceduta o succedanei destinati alla medesima clientela - Operi nello stesso territorio - Interesse dell'acquirente: mantenere integro il valore (d'avviamento) dell'azienda - Interesse dell'alienante: mantenere integra la libertà di iniziativa economica **Art. 2558 -** *- Successione nei contratti.* *Se non è pattuito diversamente, l\'acquirente dell\'azienda subentra **nei contratti stipulati per l\'esercizio dell\'azienda stessa** che non abbiano carattere personale.* *Il terzo contraente pu tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell\'alienante.* *Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell\'usufruttuario e dell\'affittuario per la durata dell\'usufrutto e dell\'affitto.* dell'acquirente ***nei contratti stipulati per l\'esercizio dell\'azienda stessa.*** Vale a dire: - **Contratti di azienda:** per l'acquisizione di beni o servizi necessari al funzionamento del complesso aziendale. (es. Locazione) - **Contratti di impresa:** per la collocazione sul mercato dei beni o servizi prodotti o commercializzati dall'imprenditore - **Art. 2112**: Contratto di lavoro subordinato, prevede inderogabilmente la successione dell'acquirente nel rapporto nonché in tutti gli obblighi maturati nei confronti del lavoratore - **Art 36 legge sull'equo canone**: consente la cessione del contratto di locazione di immobile destinato ad attività industriale, commerciale o artigiana senza il consenso del locatore, purché ci avvenga unitamente al trasferimento dell'azienda, salva la facoltà di opposizione per gravi motivi. **Art.1260 -** *Cedibilità dei crediti.* *Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.* *Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.* **Art. 1264 -** *Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.* *La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l\'ha **accettata** o quando gli è stata **notificata**.* *Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell\'avvenuta cessione.* - **Prima della notifica**: è il cessionario che deve chiedere rimborso al cedente - **Dopo la notifica:** è il debitore che deve chiedere il rimborso al cedente **Art. 2559 -** *Crediti relativi all\'azienda ceduta.* *La cessione dei crediti relativi all\'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell\'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in **buona fede** all\'alienante.* *Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell\'azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.* **- mancanza interpretativa** che si ha qualora venga trasferito solo un ramo d\'azienda in questo caso occorre un\'attività interpretativa da parte del debitore per comprendere se il suo debito sia stato generato da quel ramo d\'azienda trasferito. **Art. 2560 -** *Debiti relativi all\'azienda ceduta.* *L\'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all\'esercizio dell\'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. (**disciplina generale**) Nel trasferimento di un\'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l\'acquirente dell\'azienda, se essi **risultano dai libri contabili obbligatori**.* *Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell\'altro, il creditore pu aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.* *L\'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ci costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.* *Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.* *In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e pu opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l\'assunzione è avvenuta.* **Art. 2561 -** *Usufrutto dell\'azienda.* *L\'usufruttuario dell\'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli **deve** gestire l\'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l\'efficienza dell\'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell\'azienda, si applica l\'articolo 1015.* *La differenza tra le consistenze d\'inventario all\'inizio e al termine dell\'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell\'usufrutto.* CAP. 8 I CONSORZI E LE ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE FRA IMPRESE ============================================================== I TITOLI DI CREDITO =================== - Se l'alienante non è titolare del credito ceduto, nessun effetto si produce per il cessionario - Al cessionario sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente - Il cessionario deve, per legittimarsi a pretendere la prestazione, dare prova dell'avvenuta cessione - Il cessionario deve sottostare all'onere della tempestiva comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione per evitare un pagamento liberatorio al cedente e per prevalere nell'eventuale conflitto con gli altri acquirenti dello stesso credito. A\-\-\--\>C\-\-\-\-\-\--\>D 2. **EFFICACIA** *La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l\'ha accettata o quando gli è stata notificata (967-2, 1248, 1407-1, 2914).
* *Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell\'avvenuta cessione (1978, 2559).* 3. **EFFICACIA DELLA CESSIONE PLURIMA:** se A cede contestualmente lo stesso credito sia a C che a D, secondo l'art. 1265, prevale la cessione notificata per prima al debitore anche se con data posteriore alla prima cessione. Poichè la cessione del credito non ha vincoli di forma si è preferito dare rilevanza alla cessione notificata o accettata per prima al debitore. Nella notifica conta la data di ricezione e non quella di spedizione, per cui è preferibile l'accettazione piuttosto che la notifica in quanto quest'ultima non darebbe certezza data dalla non partecipazione del debitore. C / A \-\-\-\-\-\-\-\-\-- **Art 1265 -** *Efficacia della cessione riguardo ai terzi.* *Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.* *La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.* 4. **CESSIONE SENZA GARANZIA DI SOLVIBILITÀ (PRO-SOLUTO)** **Art 1266 -** *Obbligo di garanzia del cedente.* ***Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l\'esistenza del credito al tempo della cessione**. La garanzia pu essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.* *Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l\'evizione.* **Art. 1267 -** *Garanzia della solvenza del debitore.* ***Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia**. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.* *Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell\'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.* +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | | | | **Proprietà** | +=================+=================+=================+=================+ | | | | | +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | | nonostante non | | | | | sia io il | | | | | | | | | | furto) | | | +-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+ 1. **Rapporto fondamentale o causale:** derivante dalla relazione tipica intercorrente tra il sottoscrittore del documento e il primo prenditore 2. **Rapporto cartolare:** derivante dal rilascio del titolo, differenziato dal primo per la sua fonte (sottoscrizione del documento), per il suo contenuto (*lettera* del documento) e per l'individuazione del creditore (proprietario del documento). **Art 1992 (norma derogante) -** *Adempimento della prestazione.* ***\[legittimato attivo - I comma\]*** *Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle **forme** prescritte dalla legge.* (regole di circolazione) ***\[legittimato passivo - II comma\]*** *Il debitore, che **senza dolo o colpa grave** adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il **titolare** del diritto.* - **Titoli a legittimazione reale:** il diritto a pretendere la prestazione è riconosciuto a chiunque si trovi nella materiale disponibilità del titolo - **Titoli a legittimazione nominale:** tale diritto è attribuito ad un soggetto individuato in base alle risultanze del documento, comportando la verifica di corrispondenza tra **Art. 1189 -** *Pagamento al creditore apparente.* *Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.* *Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell\'indebito.* **Art 2002 -** *Documenti di legittimazione e titoli impropri.* *Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l\'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l\'osservanza delle forme proprie della cessione.* - **documenti di legittimazione** definiti come quelli che servono ad identificare l'avente diritto alla prestazione. Sono emessi in connessione a contrattazioni con carattere di massa in cui l'intervallo temporale e/o di luogo tra conclusione e adempimento del contratto rende necessario ricorrere ad un mezzo convenzionale di individuazione del creditore, che consenta l'esecuzione della prestazione con garanzia di certezza e rapidità
Da tali documenti è normalmente assente la funzione circolatoria, differenziandosi dai - **titoli impropri** definiti come quelli che servono a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Questi condividono con i titoli di credito la funzione di agevolare la circolazione dei crediti, ma solo sotto il profilo formale **Art. 1993 -** *Eccezioni opponibili.* *Il debitore pu opporre al possessore* **(qualificato)** *del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell\'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l\'esercizio dell\'azione.* *Il debitore pu opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell\'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.* A. **Eccezioni di forma:** non si riferisce alla modalità di espressione della volontà ma alle indicazioni che il contesto del documento deve avere, la mancanza di un requisito giuridicamente rilevante del documento inficia l'efficacia del titolo
 B. **Eccezioni fondate sul contesto letterario: 
**si riferisce sia all'ipotesi di divario tra contesto **attuale** del titolo e pretesa avanzata dal creditore, sia a quella di divario tra contesto **originario** del titolo e pretesa del creditore, ossia l'**alterazione** del documento verificatosi in fase di circolazione. 
 C. **Eccezione di falsità di firma:** intesa in senso di non riferibilità psicologica della sottoscrizione a colui il cui nome appare nel titolo.
 D. **Eccezione di difetto di capacità:** si riferisce a tutte le ipotesi di esclusione o limitazione della **capacità legale** (es. Minore, incapace, interdetto). Non si riferisce al difetto di **capacità naturale,** che non risulta opponibile a terzi ma solo al primo prenditore. 
 E. **Eccezione di difetto di rappresentanza:** vi è un rinvio alla disciplina generale dell'agire in nome e per conto altrui ex art. 1392 ss cc. Pertanto va intesa con effetto sanante, ex tunc, di eventuale ratifica da parte del soggetto il cui nome appare speso nel contesto del titolo. **Il conflitto di interessi con il rappresentato** sarà inopponibile al terzo portatore. 
 F. **Eccezione di mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione** si riferisce a tutte le ipotesi in cui la legge o l'autonomia privata, mediante apposita indicazione sul titolo, **condizioni** l'esercizio del diritto cartolare all'adempimento di determinate formalità o al verificarsi di certi eventi. Il creditore che omette queste azioni fa mancare le condizioni necessarie facendo in modo che il debitore risulti **inadempiente legittimato** A. **Eccezioni personali fondate su un rapporto personale con il debitore:** al debitore cartolare è consentito di richiamarsi a tutti quei rapporti intercorsi con un determinato portatore che per il loro contenuto siano idonee ad incidere negativamente sulla pretesa cartolare (es. Rapporti di compensazione per altri crediti) B. **Difetto di titolarità:** ossia mancanza della qualità di proprietario del documento, ricavata ex art. 1992 II comma, negando effetto liberatorio al pagamento fatto al possessore qualificato quando si abbiano (o si possono agevolmente avere) prove certe del difetto di titolarità. Non posso opporre il difetto di titolarità agli altri giratari, ma solo nei confronti di colui che ha ottenuto il titolo in maniera illecita. Il debitore peró pu opporre le eccezioni personali anche al successivo giratario **solo** nel caso riesca a dimostrare che egli ha agito intenzionalmente a danno del debitore (dolo) in collusione con il girante, il quale avrebbe potuto avere rapporti di compensazione con il debitore che avrebbero precluso la riscossione del credito. A. dalla possibilità di apposizione della firma mediante riproduzione meccanica B. Dalla possibilità di raggruppamento, sostituzione titolo con un titolo unico multiplo del loro valore unitario, ovvero di frazionamento, a richiesta del portatore. A. Riferibilità psicologica della sottoscrizione B. Capacità legale del sottoscrittore al momento dell'emissione C. Esistenza di un conforme potere di rappresentanza al momento dell'emissione D. Desumibilità dal contesto originario del documento del contenuto dell'obbligazione cartolare E. La possibilità, determinatezza o determinabilità, e liceità della prestazione F. L'uso di espressioni o indicazioni determinate nel caso di titoli formali. **Art. 1995 -** *Trasferimento dei diritti accessori.* *Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.* - L'acquisto della proprietà del titolo sia soggetta al principio consensualistico (come per i beni mobili) secondo il quale la proprietà si trasmette in base al semplice accordo tra le parti mentre l'attribuzione del possesso attiene alla sola fase esecutiva. - Se l'effetto traslativo della proprietà, data la particolare natura del titolo di credito, sia condizionato al trasferimento anche del possesso qualificato in conformità con le leggi di circolazione. Andando a determinare che, finchè non venga trasferito anche il possesso qualificato, l'acquirente è titolare solo di un diritto personale verso l'alienante, al perfezionamento della fattispecie traslativa. In caso di inadempimento ha diritto al solo risarcimento del danno, senza poter rivendicare il titolo presso eventuali terzi di malafede laddove esso abbia formato oggetto di atti di alienazione o sia stato smarrito o sottratto. **Art. 1153 -** *Effetti dell\'acquisto del possesso* *Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, **ne acquista la proprietà mediante il possesso**, purché sia in **buona fede** al momento della* *consegna e sussista un **titolo idoneo** al trasferimento della proprietà.
* *La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell\'acquirente.* *Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno.* **Art 1994** *- Effetti del possesso di buona fede.* *Chi ha acquistato in **buona fede** il **possesso** di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a **rivendicazione**.* - Nell'ipotesi in cui le parti dichiarino espressamente di volere questo effetto, o laddove la legge dichiari espressamente il trasferimento del titolo soggetto alle regole della cessione - In ogni caso di omissione definitiva dell'attribuzione all'acquirente del possesso qualificato ex art 2015, attraverso il quale *il trasferimento di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione**.*** **Art. 948 -** *Azione di rivendicazione.* *Il proprietario pu rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e pu proseguire l\'esercizio dell\'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l\'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.* *Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.* *L\'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell\'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione* 1. sia in buonafede 2. rispetti le regole di circolazione 1. **Al portatore** artt. 2003/2007 2. **All\'ordine** artt. 2008/2020 3. **Nominativi** artt. 2021/2027 **Art. 2003 -** *Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore.* *Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.* *Il possessore del titolo al portatore è legittimato all\'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.* **Art. 2004 -** *Limitazione della libertà di emissione.* *Il titolo di credito contenente l\'obbligazione di pagare una somma di danaro non pu essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.* **Art. 2007 -** *Distruzione del titolo
* *Il possessore del **titolo al portatore**, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all\'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
* *Le spese sono a carico del richiedente.
* *Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell\'articolo precedente.* **Art. 2006 -** *Smarrimento e sottrazione del titolo
* *Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l\'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
* *Tuttavia chi denunzia all\'emittente lo smarrimento o la sottrazione d\'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo (2946).
* *Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
* *Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e seguenti), il denunziante pu essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli non vengano presentati da altri. E salvo, in ogni caso, l\'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.* - Riempire la girata con proprio nome - Riempirla con il nome di un altro a cui si trasferisce il titolo - Di apporre una successiva girata in pieno o in bianco - Limitarsi alla consegna del titolo ad un terzo, aprendo per il titolo girato in bianco una circolazione basata sulla tradizione manuale, che non fa uscire il titolo dalla categoria "all'ordine" poichè è sempre possibile il ripristino della circolazione documentata attraverso il riempimento della girata in bianco o l'apposizione di una nuova girata, inoltre perchè occorre sempre che dal titolo risulti la legittimazione cartolare del girante in bianco. Vale solo a rendere superflua l'identificazione del presentatore. - **Girata per incasso o per procura**, la legittimazione attiva non è espressione di un diritto autonomo ma come documentazione cartolare di un mero mandato ad incassare in nome e per conto del portatore precedente. Al giratario sono quindi opponibili le eccezioni personali al girante e non quelle fondate sui rapporti personali tra giratario e debitore. - **Girata a titolo di pegno**: attribuisce a differenza della precedente, una legittimazione a riscuotere in via primaria, non derivata, in posizione di autonomia rispetto ai rapporti intercorsi tra il debitore e il girante. È tuttavia caratterizzata da limitazione al potere di disporne in quanto, è consentito solo di delegarne ad altri la riscossione mediante una girata per procura. - Girata simulata: divergenza tra la posizione apparentemente attribuita al giratario sotto il profilo della legittimazione e quella attribuita sotto il profilo della titolarità in base al rapporto sottostante intercorso tra girante e giratario. - Girata fiduciaria: si riferisce alla presenza di particolari pattuizioni intercorse tra girante e giratario, limitano in vario modo il diritto di quest'ultimo di incamerare l'oggetto della prestazione riscossa, obbligandolo a ritrasferirlo al girante o a terzi, senza riflessi sull'esercizio del diritto cartolare. **Art. 2021 -** *Legittimazione del possessore.
* *Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all\'esercizio del diritto in esso* *menzionato per effetto dell\'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell\'emittente.* **Art. 2022 -** *Trasferimento.
* *Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l\'annotazione del nome dell\'acquirente sul titolo e nel registro dell\'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. Colui che chiede l\'intestazione del titolo a favore di un\'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l\'intestazione o il rilascio è richiesto **dall\'acquirente**, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell\'emittente. L\'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità salvo il caso di colpa.* - **Richiesta effettuata dall'alienante**: 
 - **Richiesta effettuata dall'acquirente**: 
 **Art. 2023 -** *Trasferimento mediante girata.
* *Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo pu essere trasferito anche mediante girata **autenticata** da un notaio o da un agente di cambio. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere l\'**indicazione del giratario**. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario. Il trasferimento mediante girata **non ha efficacia nei confronti dell\'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro**. Il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l\'annotazione del trasferimento nel registro dell\'emittente.* 1. **Fase essenziale**: si caratterizza dall'assenza di contraddittore, finalizzata a reintegrare il possessore nella possibilità di riscuotere il credito cartolare mediante un 2. **Ricorso all'autorità giudiziaria** indirizzato al presidente del tribunale in cui il titolo è pagabile, specificando i dati essenziali o sufficienti a riconoscere il titolo.
 **2) Fase eventuale**: che vede come contraddittore un terzo detentore il quale insorge contro tale provvedimento giudiziale.
 - **Promessa** del sottoscrittore: pagher cambiario e assegno circolare - **Ordine** impartito da un soggetto (**traente**) ad un altro soggetto (**trattario**) avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro al portatore del titolo: cambiale tratta e assegno bancario**.** - **Funzione creditizia:** differimento nel pagamento di una certa somma, è il caso di **cambiale tratta e pagher cambiario
** - **Funzione di pagamento**: strumento per la riscossione di una somma di denaro, **assegno bancario e assegno circolare** - **Titolo astratto:** nella cambiale non risulta il rapporto tra emittente e primo prenditore della cambiale, in sostanza non risulta il "perchè" è nata tale cambiale - **Titolo formale:** la cambiale per essere valida deve rispettare determinati requisiti previsti dalla legge - **Titolo all'ordine:** normalmente circola seguendo le regole previste per i titoli all'ordine - **Titolo esecutivo:** se regolarmente bollato sin dall'origine pu dar vita ad un'azione esecutiva. 1. Rapporto di valuta: Tra **traente e primo prenditore** 2. Rapporto di provvista: tra **traente e trattario** che permette al traente di ordinare al trattario il pagamento della somma al beneficiario B. Capacità di agire al momento dell'emissione C. Potere di rappresentanza al momento dell'emissione nel caso di sottoscrizione in nome altrui (differisce dalla validità dell'obbligazione cartolare in genere in caso di sottoscrizione in nome altrui, senza averne potere, in deroga al diritto comune, l'obbligo di pagarne l'importo viene addossato a tale soggetto come se avesse firmato in proprio) D. Una forma determinata (differisce dalla validità dell'obbligazione cartolare in genere in quanto in questo caso la forma della sottoscrizione deve essere autografa e autonoma) E. La rispondenza della pretesa del portatore ai termini del contesto originario della dichiarazione sottoscritta. - Rifiuto di accettazione: impossibilità di esercitare l'azione di regresso per mancata accettazione, restando salva quella per mancato pagamento. - Rifiuto di pagamento: decadenza del portatore dell'azione contro gli obblighi di regresso. 1. **Denominazione del titolo**: denominazione costituita per entrambe le specie dall'espressione "cambiale", restando riservata alla seconda l'espressione "vaglia" o "pagher cambiario" 2. **Ordine di pagare una somma determinata** (tratta) **promessa di pagare una determinata somma** (vaglia cambiario), insuscettibili di essere soggetti a condizione, pena la nullità del titolo. In caso di cambiale a scadenza indeterminata, rimessa ad un'iniziativa del portatore in un certo arco temporale, è possibile la previsione di **interessi compensativi** (con indicazione del tasso di interesse), proprio per regolare il requisito della determinatezza dell'importo con la normale produttività del denaro. Esclusivo della tratta risulta essere l'**indicazione del trattario**, che secondo la legge pu anche essere il traente. 3. **Indicazione della scadenza del titolo** che deve avvenire secondo una rigida tipologia a tutela dell'esigenza di certezza del portatore:
 4. **Indicazione del luogo di pagamento**, non deve essere oggetto di una enunciazione espressa, essendo sufficiente che il titolo contenga i dati necessari per la sua ricostruzione del contesto. Tale omissione è colmata dalla legge con norma suppletiva, considerando come luogo di pagamento, **nella tratta,** il luogo indicato accanto al nome del trattario e **nel pagher cambiario**, il luogo di emissione del titolo, in mancanza, nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
 5. Come titolo all'ordine la cambiale deve contenere **l'indicazione nominativa del primo prenditore**, inammissibile una cambiale al portatore
 6. Essenziale è **l'indicazione espressa della data di emissione,** necessaria sia come punto di riferimento per valutare la capacità legale ed i poteri di rappresentanza del sottoscrittore sia per il computo del termine massimo di presentazione del titolo nelle cambiali *a vista, a certo tempo vista,* e della scadenza in quelle *a certo tempo data.* Si deve trattare di una data certa e possibile.
 7. Il **luogo di emissione**, deve risultare dal titolo, anche senza esplicita enunciazione, essendo sufficiente che sia desumibile dal contesto, visto che in mancanza la legge vi supplisce considerando luogo di emissione il luogo indicato accanto al nome del traente, o dell'emittente, qualora non sia desumibile la cambiale è invalida.
 8. **Sottoscrizione del traente o dell'emittente,** oggettivamente riferibile ad una persona astrattamente esistente, non come sottoscrizione autentica. A. la sottoposizione del trattario o dell'emittente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amm.ne controllata e straordinaria) B. La cessazione dei pagamenti (stato d'insolvenza non dichiarato) o l'esecuzione infruttuosa sui loro beni (per altri crediti) C. Fallimento del traente di una cambiale tratta non accettabile **La prescrizione dei diritti cambiari**I diritti cambiari sono soggetti ad una disciplina speciale in merito alla prescrizione. **'IMPRENDITORE COLLETTIVO** *Con il contratto di associazione in partecipazione l\'associante attribuisce all\'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.* **Art. 2553 -** *Divisione degli utili e delle perdite.* (cointeressenza) *Salvo patto contrario, l\'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l\'associato non possono superare il valore del suo apporto.* A. Più persone comprano in comune un'azienda commerciale o singoli beni con i quali formano un'azienda, che servirà loro per l'esercizio di un'impresa B. I figli di un'imprenditore ereditano l'azienda paterna (instaurandosi una comunione incidentale) e non potendo o non volendo concederla in affitto a terzi, continuano in comune l'esercizio dell'impresa. La giurisprudenza ha tuttavia affermato il principio secondo il quale "*la comunione incidentale ereditaria di un'azienda commerciale si trasforma in società irregolare fra i suoi eredi solo quando vi sia la prova che fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria si sia raggiunto un accordo stabile e duraturo per la continuazione dell'esercizio aziendale*" escludendo così la formazione di una società irregolare se le parti si siano limitate a gestire collettivamente l'azienda in attesa di cederla o di procedere alla sua divisione. L'IMPRENDITORE SOCIETA' ======================= - Al negozio attraverso il quale la società viene costituita - All'ente (soggetto di diritto) che dal negozio stesso trae vita **Art. 2247 -** *Contratto di società.* *Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l\'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.* **Art. 2249 -** *Tipi di società.* *Le società che hanno per oggetto l\'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.* *Le società che hanno per oggetto l\'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.* *Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l\'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.* A. **Identificazione di società come impresa** B. **Identificazione normativa della fattispecie** C. **Identificazione della funzione** D. **Identificazione dei profili negoziali** 1. L'esercizio comune di un'attività economica 2. Comunanza di mezzi patrimoniali, attraverso gli apporti dei soci deve essere creato un **fondo sociale** indispensabile per l'esercizio dell'attività, di cui è titolare la società 3. Comunanza dei poteri, occorre che a tutti i partecipanti risalga il potere di determinare l'attività sociale 4. Conseguimento di un risultato coerente con lo scopo istituzionale scelto (lucrativo, mutualistico, consortile) e nella ricaduta dei risultati della gestione sociale su tutti i partecipanti della società 1. All'elemento dell'**esercizio di un'attività economica** si aggiungono una serie di elementi peculiari, quali *lo scopo istituzionale* (lucrativo, mutualistico, consortile) *il regime di responsabilità dei soci* (illimitata o limitata) *e la natura dell'attività esercitata* (agricola o commerciale) 2. La società semplice permette l'esercizio esclusivo di attività non commerciali (civili per una parte della dottrina) la scelta di altri tipi di società permette l'esercizio di ogni specie di attività. 3. Di conseguenza alla scelta del tipo di società si instaura la disciplina del tipo prescelto. A. perseguendo uno **scopo lucrativo**, si propone di conseguire un utile (lucro oggettivo) e di distribuirlo ai soci (lucro soggettivo). L'art. 2265 cc stabilisce la nullità di ogni patto, **patto leonino**, con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
 B. Perseguendo uno **scopo mutualistico**, si propone di offrire ai soci, attraverso l'eliminazione degli intermediari, beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni migliori di C. Perseguendo uno **scopo consortile**, si propone di creare, secondo quanto dispone l'art. 2602, un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese dei soci.
**Società consortili:** tutti i tipi di società **A) Identificazione dei profili negoziali. Il contratto di società. Caratteri comuni a tutti i tipi e caratteri distintivi.** 2. Soggetti 3. Conferimento 4. Oggetto sociale 5. Causa 1. Specificazioni-variabili di elementi costanti: es diverso grado di autonomia patrimoniale dei vari tipi di società 2. Novità indotte dal tipo prescelto: es disciplina del bilancio nella SPA A. **Partecipazione di società di capitali a società di persone** Il problema relativo all'ammissibilità di questo tipo di partecipazione è stato risolto con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 2361: *L\'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall\'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.* B. **Partecipazione di società di persone a società di persone** C. **Partecipazione di società di persone a società di capitali** D. **Partecipazione di società cooperative a società di capitali e a società di persone** Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni e a responsabilità limitata E. **Partecipazione di società di capitali a società cooperative** F. **Partecipazione di società alla comunione legale fra coniugi** 1. **Con riguardo all'oggetto della prestazione**: in conferimenti aventi ad oggetto una prestazione di **dare** ed aventi ad oggetto prestazioni di **fare.** 2. **Con riguardo alla fonte**: **conferimenti espressamente previsti dalla legge** (denaro, beni in natura, crediti) e quelli **consistenti in entità che dottrina e giurisprudenza ritengono possibili di essere conferiti in società** (partecipazioni ad altre società, consenso nell'emissione di cambiali all'ordine della società\...) 3. **Conferimenti di capitale** (entità iscrivibili in bilancio, beni idonei a garantire i creditori sociali, suscettibili di esecuzione forzata) **e conferimenti di non capitale** (idonei al raggiungimento dello scopo sociale ma non hanno caratteristiche presenti nei primi) **Art. 2248 -** *Comunione a scopo di godimento.* *La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.* A. Il divieto per il socio di servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale, per fini estranei a quelli della società B. Impossibilità di sciogliere la società per volontà del singolo socio C. La disciplina delle modalità di liquidazione della quota del socio il cui rapporto con la società si scioglie, riconoscono al socio il diritto ad ottenere una somma di denaro che rappresenti il valore della quota e non il diritto alla restituzione del bene conferito D. La destinazione esclusiva del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori sociali, anche nelle società prive di personalità giuridica. 1. Consistendo in un'attività economica, consente di distinguere la società dalla comunione di godimento 2. Consistendo in un'attività economica professionalmente esercitata, consente di affermare che quella della società, se effettivamente esercitata, è sempre un'attività di impresa 3. Permette soprattutto a terzi di individuare i poteri degli amministratori A. Oneroso B. Consensuale C. Sinallagmatico D. Plurilaterale E. Con comunione di scopo **Art. 2251 -** *Contratto sociale.* *Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.* A. Comunione ereditaria B. Rapporti di coniugio o parentela 1. Distinzione tra società simulata e società apparente: la società simulata presuppone la volontà e la consapevolezza dei contraenti di far apparire all'esterno una situazione che non ha riscontro nella realtà dei fatti, mentre la società apparente si lega ad una situazione che, al di là del reale intento delle parti, all'esterno appare come societaria. 2. Difficoltà di ravvisare simulazione assoluta o relativa 3. Individuazione della disciplina applicabile, soprattutto con riguardo agli effetti della simulazione rispetto ai terzi. 1. in tutti i tipi di società, per le obbligazioni sociali risponde in prima battuta il patrimonio della società 2. Nei tipi di società cui la legge conferisce la personalità giuridica (società di capitali), quella del patrimonio sociale, costituisce in linea di principio l'unica garanzia e, conseguentemente, l'unica fonte di soddisfacimento delle pretese dei creditori sociali. - il limite massimo del rischio del singolo socio è costituito dal valore della partecipazione sociale della quale è titolare.
 - i creditori del singolo socio non potranno mai chiedere la liquidazione della quota del socio loro debitore e potranno aggredire solo i frutti della partecipazione o compiere atti conservativi o cautelari sulla quota di partecipazione. 3. Nelle società di persone, alla garanzia costituita dal patrimonio sociale, si aggiunge, per l'ipotesi che questo sia insufficiente alla soddisfazione delle obbligazioni sociali, la responsabilità sussidiaria personale dei singoli soci. I creditori sociali dovranno quindi agire prima nei confronti del patrimonio sociale e se solo questo si rivelerà incapiente potranno agire nei confronti del patrimonio dei singoli soci. 4. Per le società cooperative la legge del 2003 ha sostituito il previgente sistema che prevedeva la coesistenza di tre diversi tipi di responsabilità ed ha mantenuto in vita le sole cooperative a responsabilità limitata. A. tutte le società hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, anche se l'iscrizione pu avere un'efficacia diversa per i singoli tipi di società B. L'obbligo dell'iscrizione per le società che possono svolgere ogni genere di attività non è legato all'esercizio dell'attività commerciale C. L'efficacia dell'iscrizione è diversa a seconda del tipo di società
 1. Il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta mentre per quelle di persone l'autonomia patrimoniale è imperfetta. 2. Diversa misura del potere del socio di incidere con la propria opera sulla gestione della società, mentre nelle società di persone il socio è il naturale amministratore della società. In quelle di capitali, visto il regime di responsabilità limitata, il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio e da egli esercitabile indirettamente, scegliendo attraverso voto gli amministratori. 3. Nelle società di persone non esiste una vera e propria organizzazione interna in quanto i poteri di gestione e deliberazione risiedono entrambi nei soci amministratori. **Assenza di metodo assembleare.** 4. Diverso principio che presiede al funzionamento dell'ente: modifiche del contratto sociale nelle società di capitali avviene attraverso l'adozione del principio di maggioranza per le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo, mentre a riguardo delle società di persone tali modificazioni devono avvenire con il consenso di tutti i soci 5. Diverso regime di circolazione delle partecipazioni sociali. Nelle società di capitali i titoli documentanti la partecipazione sono, di norma, liberamente trasferibili e si trasmettono agli eredi secondo le regole del diritto successorio. Nelle società di persone, il trasferimento costituirebbe una modifica dell'atto costitutivo, per tale motivo il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi pu avvenire solo con il consenso di tutti i soci, mentre per il trasferimento a causa di morte la partecipazione non si trasmette agli eredi che hanno solo diritto alla liquidazione della quota. A. nel caso di società di persone, se almeno un socio (accomandatario in SAS) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. B. Nel caso di società cooperative se almeno 1/5 dei soci sia in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale. C. Nel caso di società di capitali se almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. A. Quelle che svolgono attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto terzi. (sim) B. Quelle che svolgono attività di amministrazione, regolati ancora dalla legge del 1939. LE SOCIETÀ DI PERSONE LA SOCIETÀ SEMPLICE ========================================= **Art. 2247 -** *Contratto di società.* *Con il contratto di società **due o più persone** conferiscono beni o servizi per l\'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.* 1. **Agricola**, nonostante ci il suo utilizzo risulta essere ridotto, in quanto generalmente vengono usate due forme di contratti a struttura associativa, quali comunioni tacite familiari e mezzadria. Inoltre la legislazione speciale in materia agricola favorisce, ai fini del godimento di incentivi ed agevolazioni, la scelta di forme associative diverse dalla società semplice. L'ipotesi più frequente è quella dei coeredi che continuano l'esercizio dell'impresa agricola del loro dante causa. 2. **Società di revisione** risulta essere un'alternativa ad altri tipi sociali 3. **Attività professionali**, ad eccezione delle società di avvocati che successivamente al 4. **Attività civili**, a proposito è stato rilevato che non sempre il genere dell'impresa agraria non si identifica integralmente con quello delle imprese non commerciali. Vale per le imprese che una parte della dottrina reputa civili in quanto non catalogabili come agrarie ne tantomeno come commerciali. **Art. 2251 -** *Contratto sociale.* *Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla **natura dei beni conferiti**.* A. **I soggetti** devono essere almeno due (art. 2247), in merito a ci è aperto il dibattito sulla possibilità o meno di prevedere la possibilità per l'incapace di diventare socio B. **Oggetto** deve avere i requisiti richiesti dall'art. 1346, possibile, lecito, determinato o determinabile C. **Causa** definita dall'art. 2247 per tutte le società lucrative D. **Il fondo sociale** ossia lo strumento di attivazione dell'oggetto sociale.
 **Art. 2193 -** *Efficacia dell\'iscrizione.* *I fatti dei quali la legge prescrive l\'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l\'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.* *L\'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l\'iscrizione non pu essere opposta dai terzi dal momento in cui l\'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge* **Art. 2257 -** *Amministrazione disgiuntiva.* *Salvo diversa pattuizione, l\'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.* *Se l\'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di **opporsi** all\'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull\'opposizione.* **Art. 2258 -** *Amministrazione congiuntiva.* *Se l\'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.* *Se è convenuto che per l\'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell\'ultimo comma dell\'articolo precedente.* *Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.* 1. **tutti i soci, disgiuntamente o congiuntamente, sono amministratori**. Ci accade nel momento in cui il contratto sociale non disponga nulla in merito alle indicazioni nominative, per cui è d'obbligo l'adozione del sistema disgiuntivo affidato a tutti i soci. Qualora invece venga esplicitamente previsto nel contratto, senza ulteriori indicazioni nominative si presume che sia volontà di tutti i soci quella di amministrare congiuntamente la società. 2. **L'amministrazione è affidata solo ad alcuni soci, avendovi gli altri espressamente rinunciato**. Ci si verifica nel momento in cui esista un regolamento contrattuale che preveda l'affidamento, disgiuntamente o congiuntamente, dell'amministrazione soltanto ad alcuni soci. **Art. 2260 -** *Diritti e obblighi degli amministratori.* *I **diritti** e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul **mandato**.* *Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l\'adempimento degli **obblighi** ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.* 1. Fornire rendiconto ai soci non amministratori 2. Fornire ai soci non amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali 3. Ottemperare agli obblighi di iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese 4. Tenere le scritture contabili imposte dalle disposizioni di legge **Art. 2266 -** *Rappresentanza della società.* *La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei **soci che ne hanno la rappresentanza*** (2) *e sta in giudizio nella persona dei medesimi.* *In mancanza di **diversa disposizione*** (4) *del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell\'**oggetto sociale*** (3)*.* *Le modificazioni e l\'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall\'articolo 1396.* 2. Possibilità di indicare quali tra i soci amministratori abbiano la rappresentanza 3. Oggetto sociale come limite ai poteri degli amministratori 4. La possibilità di determinare il contenuto dei poteri rappresentativi A. Con riguardo ai soggetti investiti del potere rappresentativo: B. Con riguardo ai contenuti della rappresentanza
 - Salvo diverse disposizioni l'amministratore pu compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo limitazioni derivanti dal contratto sociale o dalla procura
 - Se il contratto detta limitazioni, queste non sono opponibili a terzi se non portate a conoscenza con mezzi idonei. A. La responsabilità degli amministratori si atteggia nei confronti della società e non dei singoli soci B. La solidarietà fra gli amministratori opera sia in regime di amministrazione congiuntiva che disgiuntiva C. Ciascun amministratore pu esimersi da responsabilità dimostrando di essere immune da colpa A. **Esclusione del socio amministratore dalla società**. La cessazione del rapporto di amministrazione conseguente all'esclusione del socio amministratore dalla società è un caso previsto solo ove si ritenga la qualità di socio presupposto naturale e indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative. Qualora vengano considerati come due rapporti distinti, a seguito dell'esclusione del socio si potrebbe avere il mantenimento della carica di amministratore (ove fossero ammessi amministratori estranei) B. **La revoca**. 
 **Art. 2261 -** *Controllo dei soci.* *I soci che non partecipano all\'amministrazione hanno **diritto** di avere dagli amministratori **notizia dello svolgimento degli affari sociali**, di **consultare i documenti relativi all\'amministrazione** e di **ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti**.* *Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell\'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.* A. Per effetto dell'adesione originaria al contratto di società ed in virtù dell'assunzione dell'obbligo di conferimento. B. Successivamente, per effetto dell'acquisto inter vivos di una quota di partecipazione.
In coerenza con il principio *inuitus personae,* la quota viene considerata cedibile, ma l'efficacia della cessione è subordinata al consenso di tutti gli altri soci, consenso che pu essere sia tacito che prestato dopo che sia intervenuto tra le parti il contratto di cessione. È possibile, tuttavia, inserire delle clausule contrattuali di deroga, con le quali C. Se per effetto della successione mortis causa, sia stata prevista una clausula di continuazione della società con gli eredi del socio defunto. A. Quelle il cui esercizio spetta sicuramente al socio, come il diritto di recesso B. Quelle il cui esercizio spetta sicuramente all'usufruttuario o al creditore pignoratizio:
 - - - C. Quelli che possono essere esercitati sia dal socio e dall'usufruttuario come i diritti di controllo spettanti ai soci non amministratori ex art. 2261 e il diritto alla quota di liquidazione. A. Obblighi sanciti da una norma
 B. Obblighi non sanciti normativamente
 A. **Amministrative o sociali o di amministrazione:
** - - - - - - B. **Carattere patrimoniale o economico:
** - - - *Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l\'approvazione del rendiconto.* **Art. 2263 -** *Ripartizione dei guadagni e delle perdite.* *Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite **si presumono** proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.* *La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice, secondo equità.* *Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.* **Art. 2264 -** *Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo.* *La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite pu essere rimessa ad un terzo.* *La determinazione del terzo pu essere impugnata soltanto nei casi previsti dall\'articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L\'impugnazione non pu essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.* **Art. 2265 -** *Patto leonino
* *E\' nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.* A. Quello della **rappresentanza**, cioè dei soggetti che hanno il potere di spendere il nome della società e quindi di impegnarla nei confronti dei terzi, già affrontato in precedenza. B. Quello della **responsabilità per le obbligazioni sociali**, che coinvolge indirettamente anche il discorso sui rapporti con i creditori sociali e i creditori particolari del socio. **Art. 2266 -** *Rappresentanza della società.* *La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei **soci che ne hanno la rappresentanza** e sta in giudizio nella persona dei medesimi.* *In mancanza di **diversa disposizione** del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell\'**oggetto sociale**. Le modificazioni e l\'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall\'articolo 1396.* 1. Se il contratto sociale nulla dispone in ordine alla rappresentanza, questa spetterà a ciascun socio amministratore, disgiuntamente o congiuntamente, a seconda del sistema di amministrazione scelto. 2. Quando il contratto contiene disposizioni esplicite in ordine alla rappresentanza, si tratterà di valutarne l'ammissibilità soprattutto con riguardo alla persona dell'investito. 3. Riguardo al contenuto e all'estensione dei poteri rappresentativi se il contratto nulla dispone, la rappresentanza si estende al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, facendosi in tal modo coincidere potere di amministrazione e potere di rappresentanza.
 **Art. 2267 -** *Responsabilità per le obbligazioni sociali.* *I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le **obbligazioni sociali** rispondono inoltre personalmente e **solidalmente** i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.* *Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l\'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.* - **soci agenti**, coloro che hanno agito nel nome e per conto della società che vedono l'inderogabilità della responsabilità illimitata e solidale. Non risulta compromessa l'opponibilità dei patti di limitazione della responsabilità nei rapporti interni, ma non è possibile far valere gli effetti di tali patti nei confronti di terzi. - **Altri soci**, potranno opporre a terzi qualsiasi patto limitativo della responsabilità, avendoli resi noti con mezzi idonei, pena l'inopponibilità. **Art. 2270 -** *Creditore particolare del socio.* *Il creditore particolare del socio, finché dura la società, pu far valere i suoi **diritti sugli utili*** (1) *spettanti al debitore e compiere **atti conservativi*** (2) *sulla quota spettante a quest\'ultimo nella liquidazione.* ***Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio pu inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore*** (3)*. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.* 1. Il creditore pu compiere atti conservativi (sequestro) ed esecutivi (espropriazione) ma non equivale a dire che il creditore possa in qualche modo influire sulla distribuzione degli utili e sulla loro quantificazione, restando vincolato, al pari del socio, alle decisioni della società. 2. Ammesso il sequestro conservativo si discute la possibilità se la quota di liquidazione sia suscettibile anche di espropriazione e di pignoramento 3. A\) il creditore personale ha l'onere di provare che gli altri beni siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti.
 1. *Clausule di continuazione facoltativa,* obbligano i soci a continuare la società con gli eredi i quali hanno il diritto ma non l'obbligo di aderire al contratto sociale. 2. *Clausule di continuazione obbligatoria,* si prevede oltre che l'obbligo dei soci, anche quello degli eredi ad aderire al contratto sociale 3. *Clausule di continuazione automatica,* l'erede consegue la qualità di socio per il solo fatto dell'accettazione dell'eredità **Art. 2285 -** *Recesso del socio.* *Ogni socio pu recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.* (1) *Pu inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale* (2) *ovvero quando sussiste una giusta causa.* (3) *Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un **preavviso di almeno tre mesi**.* A. fattispecie legale di società contratta a tempo indeterminato, si verifica se non è stato inserito alcun termine di durata B. Fattispecie legale di società commisurata alla vita di uno dei soci, nella quale sia prevista la durata coincidente con la vita di uno qualsiasi dei soci *L\'esclusione di un socio pu aver luogo per **gravi inadempienze** delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per **l\'interdizione**, **l\'inabilitazione** del socio o per la sua **condanna** ad una pena che importa l\'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici.* *Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa pu altresì essere escluso per la **sopravvenuta inidoneità** a svolgere l\'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.* *Parimenti pu essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.* 1. Per la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita 2. Per il perimento della cosa conferita in godimento dovuto a cause non imputabili agli amministratori 3. Il perimento della cosa conferita in proprietà se questo è avvenuto prima che la proprietà sia acquistata dalla società **Art. 2287 -** *Procedimento di esclusione.* *La esclusione è deliberata dalla **maggioranza dei soci**, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della **comunicazione** al socio escluso.* *Entro questo termine il socio escluso pu fare **opposizione** davanti al tribunale, il quale pu sospendere l\'esecuzione.* *Se la società si compone di due soci, l\'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell\'altro.* **Art. 2288 -** *Esclusione di diritto.* *È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.* *Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell\'articolo 2270.* **Art. 2289 -** *Liquidazione della quota del socio uscente.* *Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi hanno diritto **soltanto** ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.* *Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.* *Salvo quanto è disposto nell\'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.* - Nelle società di persone non si deve far riferimento al bilancio o al rendiconto, ma all'effettiva consistenza della società al momento dello scioglimento del vincolo. - La quota di liquidazione deve comprendere il valore di avviamento dell'azienda gestita dalla società - Alla quota di liquidazione vanno aggiunti utili e perdite dell'esercizio in corso La mancata liquidazione entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del vincolo, fa si che il debito della società nei confronti del socio cessato debba essere rivalutato. **Art. 2290 -** *Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
* *Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
* *Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.* - Il verificarsi di una causa di scioglimento - L'esaurirsi del procedimento di liquidazione **Art. 2272 -** *Cause di scioglimento
* *La società si scioglie:
per il decorso del termine; 
* *per il conseguimento dell\'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 
* *per la volontà di tutti i soci; 
* *quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 
per le altre cause previste dal contratto sociale.* 1. Il mutamento dello scopo della società, perchè allo scopo di esercizio dell'attività di impresa si sostituisce quello di liquidare il patrimonio, che comporta 2. Il divieto per gli amministratori di intraprendere nuovi affari, pena la responsabilità verso la società - Redazione dell'inventario - La monetizzazione dell'attivo - Il pagamento delle passività sociali - La redazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO ============================= **Art. 2291 -** *Nozione società in nome collettivo.* *Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.* *Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.* 1. La norma assolve ad una funzione di identificazione del tipo. 
 2. L'ambito di applicazione di tale norma va al di là dell'attualità del vincolo sociale in forza degli artt. 2269 e 2290.
 3. Il comma II sancisce l'inefficacia assoluta nei confronti dei terzi dei patti limitativi della responsabilità, anche nell'ipotesi in cui fossero iscritti nel registro delle imprese, tale patto risulta implicitamente essere valido nei rapporti interni.
 1. Nelle SNC è prevista una norma che indica il contenuto dell'atto costitutivo, l'art. 2295 2. L'inesistenza di limiti relativi all'oggetto sociale, la SNC pu dunque svolgere attività commerciale, agricola, professionale 3. L'inefficacia di patti limitativi della responsabilità dei singoli soci, art. 2291 II 4. Più accentuato livello di autonomia patrimoniale, ne deriva una regolamentazione parzialmente diversa dei rapporti della società con i terzi, (2304, 2305, 2307). 5. L'esistenza di un regime di pubblicità abbastanza articolato, il cui adempimento non influisce sull'esistenza della società bensì sulla regolarità di questa. 6. L'esistenza di una serie di norme in tema di capitale sociale, che mancano nella disciplina della società semplice (2303, 2306). **Art. 2295 -** *Atto costitutivo
* *L\'atto costitutivo della società deve indicare:
* ***il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 
*** *i soci che hanno l\'amministrazione e la rappresentanza della società; 
* *la sede della società e le eventuali sedi secondarie;* **(essenziale al fine della regolarità)*
****l\'oggetto sociale;* **(essenziale al fine della regolarità)*
*** *i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 
le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 
* *le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 
la durata della società.* **Art. 2292 -** *Regime sociale
* *La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l\'indicazione del rapporto sociale.
* *La società pu conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.* **(1)** 1. l'inosservanza della prescrizione contenuta nell'art. 2292 determina l'irregolarità della ragione sociale che pu dar luogo anche al rifiuto dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese 2. La ragione sociale è liberamente trasferibile, alle condizioni stabilite per la ditta individuale (artt. 2565 2566) 3. Alla ragione sociale si applica il principio della novità, per mezzo del quale quando la ditta è uguale o simile a quella utilizzata da altro imprenditore e pu creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata con indicazioni idonee a differenziarla. A. Per la determinazione del giudice territorialmente competente per le controversie giudiziarie che interessano la società B. Per l'individuazione del registro delle imprese in cui la società deve essere iscritta C. Ai fini dell'applicazione della disciplina fallimentare. A. un rapporto di dipendenza economica dalla sede principale B. Uno stabile apprestamento di mezzi destinati allo svolgimento dell'attività sociale ed un rappresentante stabile della società C. Un autonomo ambito di affari, sulla base del quale viene determinata la legittimazione sostanziale e processuale del soggetto preposto alla sede. 1. Strumento di attivazione dell'oggetto sociale 2. Strumento di rilevazione della situazione patrimoniale della società 3. Strumento di misura della partecipazione del socio alla vita della società 4. Strumento di garanzia per i creditori sociali **Art. 2303 -***Limiti alla distribuzione degli utili
* *Non pu farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non pu farsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.* **Art. 2306 -** *Riduzione di capitale
* *La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall\'obbligo di ulteriori versamenti, pu essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell\'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all\'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l\'opposizione, pu disporre che l\'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un\'idonea garanzia.* 1. Perchè non è possibile valutare in termini monetari l'apporto di chi conferisce il proprio lavoro. 2. Per poter applicare con maggior tranquillità le norme contenute negli artt. 2263 e 2286. - **Espressa**, qualora i soci fissino di comune accordo, prima della scadenza del termine originariamente stabilito, un nuovo termine di

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