DIRITTO 17_01 PDF - Introduzione al Diritto Pubblico

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Università di Bologna

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Lezione introduttiva al diritto pubblico, con un approfondimento sullo stato, il popolo, e il territorio. Si analizzano i concetti di sovranità, cittadinanza, e differenza tra stato unitario e federale. Si toccano anche le forme di governo e le loro caratteristiche.

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I PARTE - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO LO STATO E’ un ordinamento giuridico politico che esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti ad esso appartenenti. - STATO COMUNITA’ = popolo, stanziato su un territorio definito, organizzato attorno ad un potere centra...

I PARTE - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO LO STATO E’ un ordinamento giuridico politico che esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti ad esso appartenenti. - STATO COMUNITA’ = popolo, stanziato su un territorio definito, organizzato attorno ad un potere centrale - STATO APPARATO = potere centrale sovrano - STATO PERSONA = stato come entità I 3 elementi fondamentali dello stato: - elemento soggettivo = POPOLO - elemento oggettivo = TERRITORIO - elemento giuridico = SOVRANITA’ POPOLO = insieme di coloro che hanno con lo stato un rapporto di cittadinanza, diritti e doveri. La cittadinanza si può acquisire: - IUS SANGUINIS = nascita per discendenza dai genitori - IUS SOLI = nascita su territorio stato da ignoti / apolidi - IURIS COMMUNICATIO = da matrimonio - NATURALIZZAZIONE PER CONCESSIONE = da parte dello stato Può essere perduta per volontà del cittadino o statuizione di legge. CITTADINANZA EUROPEA = per trattato di Maastricht chiunque ha la cittadinanza di uno stato membro ha la cittadinanza dell’unione europea DIFFERENZA POPOLAZIONE E POPOLO = persone che si trovano stabilmente su un territorio, indipendente da cittadinanza DIFFERENZA NAZIONE E POPOLO = collettività per comunanza di lingua, tradizioni, religioni, indipendentemente da appartenenza a stato TERRITORIO = parte superficie terrestre su cui si costituisce lo stato. Elementi: - TERRAFERMA = porzione delimitata da confini naturali o stabiliti da accordi - MARE TERRITORIALE = fascia di mare lungo le coste sulla quale lo stato esercita sovranità - Il limite è verticale = atmosfera SOVRANITA’ = Potere che ha lo stato di darsi un’organizzazione politica autonoma - ORIGINARIETA’ = caratteristica giuridica, ogni ordinamento statale si autolegittima - INDIPENDENZA = ogni stato in quanto sovrano non è subordinato ad altri ordinamenti In italia la sovranità è del popolo, che la esercita nei limiti costituzionali Le 3 grandi generazioni di diritti sono: 1. LIBERTA’ NEGATIVE / DIRITTI DI LIBERTA’ = dallo stato- stato monoclasse (estrema libertà) 2. LIBERTA’ / DIRITTI POLITICI = nello stato - stato pluriclasse 3. LIBERTA’ POSITIVE / DIRITTI SOCIALI = mediante lo stato - stato pluriclasse si richiede estrema uguaglianza FORMA DI STATO = relazione tra sovranità - popolo e sovranità - territorio Lo stato è una PERSONA GIURIDICA, ovvero ha capacità giuridica e capacità di agire, questi comportano diritti e obblighi RAPPORTO SOVRANITA’ - TERRITORIO - STATO UNITARIO = un solo ordinamento giuridico sovrano, un solo popolo, un solo territorio e un solo potere sovrano (es. antica roma) - STATO COMPOSTO O FEDERALE = incontro fra ordinamenti sovrani dal quale nasce un nuovo ordinamento giuridico sovrano a somma dei popoli e dei territori degli stati membri, mentre il potere sovrano si esercita nell'ambito delle competenze che sono conferite allo stato dalla costituzione federale (es. stati uniti) - STATO REGIONALE = ogni regione ha una certa autonomia, tra cui quella legislativa (es. italia) RAPPORTO SOVRANITA’ - POPOLO - STATO PATRIMONIALE = ordinamento feudale, solo difesa interessi padrone - STATO ASSOLUTO = sovrano si eleva, principati… - STATO DI POLIZIA = benessere collettivo, monarchie illuminate - STATO LIBERALE = sovranità al popolo Nei paesi in cui la sovranità è al popolo, la forma prende nome di DEMOCRAZIA. Adottiamo i sistemi elettorali. Chiedo dei diritti che diano vita alla mia partecipazione politica → diritto al voto. Noi siamo i titolari del potere e i destinatari delle sue decisioni. STATO DEMOCRATICO Sovranità popolare esercitata: - FORMA DIRETTA = referendum e consultazione popolare - FORMA INDIRETTA = eleggendo propri rappresentanti Caratteristiche: - suffragio universale - riconoscimento dei diritti civili - presenza partiti politici - separazione dei poteri tra diversi organi - tutela minoranze STATO AUTORITARIO Il potere è concentrato nelle mani di un dittatore. Caratteristiche: - abolizione pluralismo politico e libertà civili - repressione dissenso - propaganda per mantenere consenso FORME DI GOVERNO Si intende: - il modo in cui è organizzato lo stato - poteri e funzioni degli organi di stato - rapporti reciproci tra gli organi MONARCHIA = capo dello stato è il sovrano, il suo mandato dura a vita e può essere assoluta o parlamentare REPUBBLICA = capo dello stato è il presidente della repubblica, mandato dura 7 anni ma sovranità al popolo, può essere parlamentare o presidenziale - PRESIDENZIALE (es. stati uniti) - medesima centralità del parlamento e presidente della repubblica - entrambi votati dai cittadini - il presidente esercita funzione esecutiva - non può essere sfiduciato da parlamento - PARLAMENTARE (es. italia) - centralità del parlamento - parlamento unico organo votato dai cittadini - rapporto di fiducia tra parlamento e governo La repubblica si basa sulla divisione dei poteri: - POTERE LEGISLATIVO (emanazione leggi) = parlamento - POTERE ESECUTIVO (eseguire leggi) = governo - POTERE GIUDIZIARIO (punire chi non rispetta le leggi) = magistratura I cittadini eleggono i propri rappresentanti in parlamento con le elezioni libere tra diverse proposte di partiti politici, che svolgono la funzione di mediazione tra stato e cittadini. Istituti di democrazia diretta: - referendum abrogativi = annullare una legge in modo totale o parziale - petizioni - proposta di legge = bastano 50.000 firme per farla arrivare in parlamento NORMA E ORDINAMENTO GIURIDICO DIRITTO = insieme di regole dirette a disciplinare il comportamento dell’uomo nella società NORME GIURIDICHE Sono regole stabilite dall'autorità competente come governo o istituzione giuridica, per regolare il comportamento delle persone nella società; stabiliscono diritto, doveri e responsabilità legali e cosa è lecito e cosa no. Possono riguardare vari aspetti della vita come: - DIRITTO CIVILE = regola le relazioni tra individui - DIRITTO PUBBLICO = rapporto tra autorità e cittadini - DIRITTO PENALE = repressione comportamenti dannosi Le caratteristiche della norma giuridica: - GENERALITA’ = si rivolge a tutti - ASTRATTEZZA = disciplina casi che si verificheranno in futuro - BILATERITA’ = si rivolge a una persona che riconosce un diritto e un’altra un dovere - ESTERIORITA’ = l’oggetto della sua disciplina è l’azione esterna al soggetto - INTERDIPENDENZA = crea interdipendenza tra posizioni di vantaggio e svantaggio - IMPERATIVITA’ = in caso non venga rispettata sanzione RIPARTIZIONI ORDINAMENTO GIURIDICO - DIRITTO OGGETTIVO = regolamento giuridico che disciplina la condotta degli uomini - DIRITTO SOGGETTIVO = potere attribuito dalla legge alla volontà del soggetto di agire per soddisfacimento dei propri interessi LE FONTI DEL DIRITTO FONTI DEL DIRITTO = fonti da cui emergono le norme giuridiche. Si dividono in fonti di CREAZIONE e fonti di PRODUZIONE: - FONTI MATERIALI (FONTI FATTO) = coscienza del popolo, esigenze ideali, bisogni economici, usi e consuetudini - FONTI FORMALI (FONTI ATTO) = leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro - FONTI DI CONOSCENZA E COGNIZIONE = testi che contengono norme giuridiche FONTI ATTO - LEGGI = norme consacrate in una specifica forma, espressione della volontà dello stato - REGOLAMENTI = norme emanate dagli organi del potere esecutivo o da altre autorità nei limiti del loro potere. Sono subordinati ad atti legislativi FONTI FATTO - NORME IN MATERIA DI LAVORO = norme corporative, statuto dei lavoratori, contratti - USI E CONSUETUDINI = fonti non scritte, regole di condotta osservate dai membri della società con convinzione di obbedire a imperativo giuridico FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO Atti o fatti in grado di generare, modificare o annullare norme giuridiche. Non sono tutte uguali, seguono una scala GERARCHICA → la fonte subordinata deve sempre rispettare quella sovraordinata, non può mai modificarla 1. COSTITUZIONE 2. REGOLAMENTI COMUNITARI 3. LEGGI ORDINARIE, MATERIALI, REGIONALI 4. REGOLAMENTI MINISTERIALI 5. USI E CONSUETUDINI 3 criteri: - GERARCHIA - CRONOLOGICO - COMPETENZA 2 norme di uguale grado che si contraddicono = CRITERIO CRONOLOGICO → fonte più recente vince su fonte meno recente CRITERIO DI COMPETENZA = disciplina giuridica di determinate materie riservata espressamente dalla costituzione a specifiche fonti normative FONTI PRIMARIE LEGGI ORDINARIE → adottate dal parlamento attraverso procedimento legislativo ATTI AVENTI FORMA DI LEGGE → decreti legge, statuti, leggi regionali… LA COSTITUZIONE STATUTO ALBERTINO - 1848 - diventa costituzione del regno d’italia fino al 1948. Era flessibile, perciò si poteva cambiare attraverso una legge ordinaria. Repressione opposizioni e minoranze. 2/06/’46 → referendum istituzionale per monarchia vs repubblica + elezione assemblea costituente a suffragio universale per riscrivere la costituzione. L’assemblea costituente fu formata da democristiani, partito socialista, partito comunista e liberali. 1 GENNAIO 1948 → COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - scritta - rigida - lunga - democratica - programmatica - laica - votata I primi 12 articoli si chiamano PRINCIPI FONDAMENTALI - PARTE 1 = diritti e doveri del cittadino - da 13 a 54 - PARTE 2 = ordinamento repubblica - da 55 a 139 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 1. PRINCIPIO DEMOCRATICO → la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della legge costituzionale a. suffragio universale b. pluralismo dei partiti c. separazione dei poteri d. riconoscimento delle libertà dei cittadini e. libere elezioni f. regola della maggioranza g. tutela minoranze e opposizione 2. RICONOSCIMENTO DIRITTI UMANI E DOVERI DI SOLIDARIETA’ a. diritti inviolabili dell'uomo come singolo nelle formazioni sociali b. dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale 3. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA a. UGUAGLIANZA FORMALE = uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e tra di loro b. UGUAGLIANZA SOSTANZIALE = lo stato rimuove gli ostacoli all’uguaglianza La costituzione usa spesso il verbo RICONOSCERE e non conferire perché aderisce alla teoria giusnaturalistica, secondo la quale i diritti sono nella natura dell’uomo. FONTI COMUNITARIE - 1951 = trattato di Parigi che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) - 1957 = trattato di Roma che istituisce la comunità economica europea (CEE) e la comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) - 1992 = trattato di Maastricht, nasce l’UE, e la moneta unica - 1997 = trattato di Amsterdam - 2001 = trattato di Nizza - 2009 = trattato di Lisbona DERIVATE - REGOLAMENTI = obbligatori e applicabili in tutti gli stati membri - DIRETTIVE = atti che vincolano lo stato membro per ciò che riguarda il risultato - DECISIONI = atto giuridico vincolante che può avere applicazione generale o destinatari specifici - RACCOMANDAZIONI = atti non vincolanti CONSIGLIO UNIONE EUROPEA - principale organo decisionale - formato dai ministri degli stati membri chiamati ad approfondire leggi riguardanti settori di cui si occupano - la presidenza del consiglio cambia ogni 6 mesi PARLAMENTO EUROPEO - 751 deputati - potere di approvare le leggi presentate da commissione e bilancio ue - potere legislativo su proposte da commissione COMMISSIONE EUROPEA - potere esecutivo, formata da 28 membri - compito di controllare la corretta applicazione dei trattati e delle decisioni - elabora nuove proposte e iniziative BANCA CENTRALE EUROPEA - composta da rappresentanti dei paesi dell’eurozona - decide la politica monetaria nell’area euro CONSIGLIO EUROPEO - formato dai capi di stato o di governo degli stati membri, si riunisce almeno 2 volte all’anno - definisce orientamenti politici e linee guida ue CORTE DI GIUSTIZIA → garantisce che vengano osservati i trattati CORTE DEI CONTI → controlla la gestione entrate e uscite ue SISTEMI ELETTORALI CARATTERI DEL NOSTRO VOTO - Libero - segreto - uguale - personale 2 principali sistemi: MAGGIORITARIO → ⅓ rapporto candidati - elettori - voto si esprime in collegi, ovvero porzioni di territorio nazionale che comprendono un dato numero di elettori - sono uninominali, permettono l’assegnazione di un solo seggio in parlamento e quinid elezione di 1 solo candidato per collegio elettorale - vince e viene eletto chi ha il maggior numero di voti, chi perde viene escluso - il candidati eletto è l’espressione del territorio e gli elettori di quel collegio avranno un loro rappresentante alla camera o al senato - VANTAGGI = politica + compatta, relazione diretta tra elettori e rappresentanti - SVANTAGGI = chi perde non conta più niente PROPORZIONALE → ⅔ rappresenta i partiti - voto espresso in collegi o circoscrizioni plurinominali, vengono assegnati 2 o più seggi x collegi - seggi assegnati ai partiti in proporzione al voto ricevuto - per ridurre la frammentazione dei piccoli partiti e la difficoltà quindi a creare maggioranze di governo vengono usate le SOGLIE DI SBARRAMENTO (da noi 3%) - Il sistema prevede le liste bloccate. Gli elettori quindi non possono esprimere preferenze per singoli candidati. - Il premio di maggioranza, in alcuni sistemi elettorali proporzionali, indica l'eventuale incremento del numero di seggi spettanti ad una lista o ad una coalizione elettorale che abbia ottenuto uno specificato risultato elettorale. - VANTAGGI = rappresenta equamente l’elettorato - SVANTAGGI = troppi partiti, il voto non si avrà mai 50% + 1 IL PARLAMENTO Il nostro sistema si chiama BICAMERALISMO PERFETTO = stesso potere - CAMERA DEI DEPUTATI = 400 eletti - SENATO DELLA REPUBBLICA = 200 + 5 senatori a vita + ex presidenti della repubblica LEGISLATURA = periodo di tempo tra un’elezione e l'altra. Dura 5 anni a meno che il presidente della repubblica non sciolga anticipatamente le camere. GARANZIE DEI PARLAMENTARI - INSINDACABILITA’ = parlamentare non risponde delle sue opinioni e voti - INVIOLABILITA’ = libertà di ciascun parlamentare non può essere limitata se non a seguito di un’autorizzazione a procedere concessa dalla camera di appartenenza - INCOMPATIBILITA’ = parlamentare non può ricoprire altre cariche - INDENNITA’ = retribuzione stabilita da legge per permettere dedica assoluta all’incarico ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE - PRESIDENTE E UFFICIO PRESIDENZA = organizza le sedute e l’ordine del giorno - GIUNTE - GRUPPI PARLAMENTARI = deputati e senatori dello stesso partito - COMMISSIONI PARLAMENTARI = commissione per ogni ministero Ogni camera ha un regolamento interno inattaccabile dai rappresentanti delle commissioni FUNZIONI DEL PARLAMENTO A - LEGISLATIVA → esercitata attivamente dalle due camere su stesso testo di legge (art.70) Procedimento di approvazione leggi ordinarie: - fase iniziativa = governo propone disegni di legge - fase di discussione e approvazione = ciascuna delle due camere deve approvarla - fase promulgazione = spetta al presidente della repubblica che se non la ritiene opportuna può esercitare il veto sospensivo e rimandare il testo alle camere - fase pubblicazione = avviene sulla gazzetta ufficiale e dopo 14 giorni entra in vigore Procedimento di approvazione leggi costituzionali: - maggioranze speciali = camera e senato votano (basta 50%+1) - doppia approvazione = dopo 3 mesi rivotano e servono i ⅔ delle camere - referendum popolare confermato = 50%+1 B - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO - INTERROGAZIONE = chiedere cosa governo sa - INTERPELLANZA = chiedere cosa il governo intende fare - MOZIONE = voto di fiducia o sfiducia - COMMISSIONI D’INCHIESTA C - FUNZIONE ELETTIVA → in seduta comune vota - presidente della repubblica - ⅓ dei membri del csm - ⅓ dei giudici della corte costituzionale D - FUNZIONE FINANZIARIA IL GOVERNO FUNZIONI PRINCIPALI: - esecutiva - di indirizzo politico Il governo è l'espressione della maggioranza parlamentare = + seggi in parlamento E’ formato da: - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - dirige la politica - mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo - promuove e coordina l’attività dei ministri - MINISTRI - organi politici, fanno parte del consiglio dei ministri - organi amministrativi, al vertice dei ministeri a loro affidati - CONSIGLIO DEI MINISTRI - organo collegiale formato dai ministri e presieduto dal presidente - sottosegretari (6 viceministri) - commissari e comitati interministeriali - ministri con portafoglio = realizzano cose nella società = ministri d’azione - ministri senza portafoglio = non hanno strutture da mantere, ministri di relazione PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE a cui fa capo il presidente della repubblica - CONSULTAZIONI con varie personalità politiche - CONFERIMENTO INCARICO di formare il nuovo governo - NOMINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI = entro 10 giorni dalla nomina il governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia, dopo ha il potere, deve però essere mantenuta per tutto il mandato - SFIDUCIA = CRISI DI GOVERNO - mozione di sfiducia su iniziativa del parlamento - questione di fiducia su iniziativa del presidente del consiglio Ha anche funzione normativa → ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - DECRETO LEGISLATIVO su legge delega del parlamento - DECRETO LEGGE in caso di necessità o urgenza, poi hanno 60 giorni per trasformarlo in legge ATTI NORMATIVI SECONDARI → senza forza di legge - REGOLAMENTI RESPONSABILITA’ POLITICA = dinanzi al parlamento e agli elettori RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA = in base al principio generale art.28 RESPONSABILITA’ PENALE = per reati commessi dal presidente del consiglio IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ il capo dello stato e garante della costituzione e rappresenta l’unità nazionale. Non ha responsabilità politica nei decreti, solo controfirma ministeriale. Eletto in parlamento: - in seduta comune - scrutinio segreto - godimento di diritti civili e politici La carica dura 7 anni, in caso di impedimento viene sostituito dal presidente del senato. E’ rieleggibile Partecipa a tutti e 3 i poteri: - POTERE LEGISLATIVO - indice elezioni e referendum - scioglie, alla scandenza o anticipatamente, una delle due camere - fissa prima riunione di una delle due camere - promulga le leggi - nomina 5 senatori a vita - POTERE ESECUTIVO - nomina presidente del consiglio dei ministri - autorizza presentazione disegni di legge del governo - emana decreti aventi valore di legge e i regolamenti - comanda forze armate - accredita ambasciatori degli altri stati - conferisce onorificenze della repubblica - POTERE GIUDIZIARIO - concede grazie e commuta la pena - presiede il csm - nomina 5 giudici della corte costituzionale E’ responsabile per: - ALTO TRADIMENTO - ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE Può essere messo sotto accusa dal parlamento e giudicato dalla corte costituzionale. LA CORTE COSTITUZIONALE E’ un organo garante della nostra costituzione. Composizione, 15 giudici: - ⅓ nominato dal presidente della repubblica - ⅓ eletto dalle camere - ⅓ eletto da supreme magistrature Il mandato dura 9 anni. - INSINDACABILITA’ = opinioni e voti espressi - INCOMPATIBILITA’ = con ogni altra carica FUNZIONI: 1. GIUDIZIO LEGETTIMITA’ COSTITUZIONALE → stabilisce se una legge o un atto avente forza di legge è costituzionale a. VIA INCIDENTALE = durante un processo b. VIA DIRETTA = controversia tra stato e regioni o tra regioni c. SENTENZE = i. ACCOGLIMENTO = legge annullata ii. RIGETTO = legge resta in vigore 2. GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE → conflitti di competenza a. poteri dello stato b. stato e regioni c. regioni 3. GIUDIZIO SULLA RESPONSABILITA’ PENALE DEL CAPO DELLO STATO a. parlamento accusa il presidente di alto tradimento o di attentato alla costituzione b. corte giudica in composizione allargata (+16 giudici), la sentenza è definitiva 4. CONTROLLO AMMISSIBILITA’ DEI REFERENDUM → duplice controllo a. REGOLARITA’ → firme raccolte, svolto da corte di cassazione b. AMMISSIBILITA’ → svolto da corte costituzionale LA MAGISTRATURA E’ costituita dall’insieme dei giudici, magistrati, che esercitano la funzione giurisdizionale. In Italia è il 3 potere ed è indipendente. I magistrati applicano la norma astratta ad un caso concreto per risolvere controversie: - tra privati = GIURISDIZIONE CIVILE - tra cittadini e stato = GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - tra stato e cittadini = GIURISDIZIONE PENALE Ci sono 3 GRADI DI GIUDIZIO, chi non è contento della decisione del giudice può rivolgersi ad un giudice di grado superiore. - la carta costituzionale vieta giudici speciali diversi da quelli già previsti nella costituzione stessa - il 3 grado è la CASSAZIONE, valuta solo norme giuste in quel caso lavora su interpretazione e applicazione delle norme, non tocca i fatti La magistratura è un ordine autonomo e indipendente: 1. INDIPENDENZA ESTERNA da altri poteri → CSM = consiglio superiore della magistratura è un organo di autogoverno per la carriera dei magistrati ordinari. Si occupa delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, conferimento di funzioni e procedimenti disciplinari. E’ composto da membri togati e non ed è presieduto dal presidente della repubblica 2. INDIPENDENZA INTERNA → assenza di gerarchia, soggetti solo alla legge, si differenziano tra di loro per funzioni, assunzione tramite pubblico concorso, inamovibilità, non possono essere trasferiti senza il loro consenso o l’approvazione del csm PRINCIPI COSTITUZIONALI: - giudice naturale - imparzialità del giudice - diritto di difesa e azione in giudizio - garanzia di giustizia tempestiva - garanzia di ragionevole durata - obbligo di motivazione - più gradi di giudizio II PARTE - LIBERTA’ DELL’UOMO LIBERTA’ MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO TRADIZIONE FRANCESE → diritti universali del cittadino. Conferire a una persona la libertà di parola, dignità di farlo affermare all’interno della società. La persona è un soggetto giuridico rilevante = VISIONE PERSONALE TRADIZIONE AMERICANA → nella costituzione, a seguito della dichiarazione di indipendenza. Identifica la libertà di pensiero con la libertà di stampa, per costruire un’opinione pubblica = VISIONE STRUMENTALE STATUTO ALBERTINO → savoia scelgono il modello americano, nelle norme usano il futuro (la stampa sarà libera). Lo statuto si può cambiare infatti anni dopo ci sarà una legge che limita la stampa ARTICOLO 21 Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione, non può essere soggetta ad autorizzazione o censure, si può procedere a sequestro solo per atto motivato dall'autorità giudiziaria. - COMMA 1 = diritto di manifestazione del proprio pensiero con la parola - COMMA 2 = la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure - COMMA 3 = sequestro solo per atto giudiziario o casi previsti dalla legge - COMMA 4 = in caso di urgenza il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria con l’ok del giudice - COMMA 5 = la legge può stabilire che siano noti i mezzi di finanziamento dei periodici - COMMA 6 = vietate stampe, spettacoli, manifestazioni contrarie al buon costume ESTENSIONE SOGGETTIVA DEL DIRITTO = si estende a tutti ESTENSIONE OGGETTIVA DEL DIRITTO = manifestare solo il pensiero è limitazione NORME CONNESSE ALL’ARTICOLO 21 - ART. 8 e 19 SULLA LIBERTA’ RELIGIOSA = - libertà di credere in ciò che si vuole - libertà di professare la propria religione - libertà di fare propaganda - ART. 17 e 18 SUL DIRITTO DI RIUNIONE (temporanea) E ASSOCIAZIONE (stabile) = - riunioni si possono avere in privato o in pubblico - le associazioni sono persone che perseguono uno scopo liberamente per fini non vietati ai singoli da legge penale, vietate le associazioni in cui la segretezza serve a perseguire soci politici maligni - ART. 68 E 122 - parlamentari e consiglieri regionali non rispondono dei loro voti e delle loro opinioni - ART. 9 PRINCIPIO CULTURALE E AMBIENTALISTA - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica - Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico nazionale - ART. 33 LIBERTA’ DELL’ARTE, DELLA SCIENZA E DELL’INSEGNAMENTO - arte, scienza e insegnamento sono liberi - la repubblica detta norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi - enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti senza oneri per lo stato - la legge nel fissare diritti e obblighi nelle scuole non statale deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente a scuole statali - prescritto l’esame di stato per ammissione o conclusione del percorso scolastico o abilitazione professionali - uni e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello stato DIRITTO AL SILENZIO = diritto a non esprimere il proprio pensiero LIMITI ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

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