Schemi di Diritto Privato Completi PDF

Summary

Questo documento presenta gli appunti di diritto privato italiano, articolati in capitoli. Concetti fondamentali come il ruolo del diritto nelle relazioni umane, le diverse fonti del diritto, l'applicazione della legge e i negozi giuridici vengono esaminati in modo esaustivo. Il testo offre un'introduzione ai principali argomenti del diritto privato.

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CAP 1 SOCIETA’ E DIRITTO Il Ruolo del Diritto nelle Relazioni tra Individui L’essere umano vive in relazione con gli altri, perciò ha bisogno di regole che regolino i rapporti tra persone, stabilendo cosa è permesso e cosa no. Questo insieme di regole si chiama diritto. Il diritto è essenziale per...

CAP 1 SOCIETA’ E DIRITTO Il Ruolo del Diritto nelle Relazioni tra Individui L’essere umano vive in relazione con gli altri, perciò ha bisogno di regole che regolino i rapporti tra persone, stabilendo cosa è permesso e cosa no. Questo insieme di regole si chiama diritto. Il diritto è essenziale per ogni società, poiché non può esistere una società senza regole (ubi societas ibi ius, ubi ius ibi societas). Tipi di Norme e Differenze Le norme giuridiche sono le regole che fanno parte del diritto e prevedono una sanzione in caso di violazione. Le norme non giuridiche, invece, sono norme morali, religiose o di costume che non prevedono sanzioni certe ma solo una possibile reazione negativa della società (es. riprovazione). Esempio: ​ Parlando male di qualcuno (non giuridico), potresti essere disapprovato socialmente. ​ Diffamazione (giuridico) comporta una sanzione legale, come il risarcimento. Caratteristiche di un Ordinamento Giuridico Un ordinamento giuridico è caratterizzato da: ​ Regole: Stabilite per governare i rapporti tra individui. ​ Sanzioni: Pene o conseguenze previste se le regole vengono violate. ​ Organismi di Applicazione: I tribunali o altre autorità che fanno rispettare le sanzioni. Conflitti tra Ordinamenti Giuridici Ogni società ha il proprio ordinamento giuridico, quindi possono sorgere conflitti tra leggi di Paesi diversi. Per esempio, la bigamia è consentita in alcuni Paesi ma vietata in Italia. In Italia, una norma estera o di un'istituzione può essere respinta se contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art. 31 delle disposizioni preliminari del Codice Civile). Elementi Comuni tra Ordinamenti: Equità e Giustizia Anche se gli ordinamenti giuridici variano, la maggior parte condivide principi comuni di equità e giustizia. La giustizia delle norme è spesso garantita dal consenso della popolazione. CAP 2 FONTI DEL DIRITTO POSITIVO Diritto Naturale e Diritto Positivo Diritto Naturale: È un insieme di leggi non scritte basate sulla natura e sulla razionalità umana. È valido per tutti, ovunque e in ogni epoca (es. il diritto alla vita). Diritto Positivo: È l’insieme di norme scritte che regolano la vita di una società in un dato momento storico. Il termine "positivo" deriva dal latino "ius in civitatem positum", cioè "legge imposta alla società". Caratteristiche delle Norme Giuridiche Le norme giuridiche hanno tre caratteristiche principali: 1.​ Generalità: si applicano a tutti, non a singoli individui. 2.​ Astrattezza: regolano situazioni generali e non casi specifici. 3.​ Imperatività: devono essere rispettate. Queste caratteristiche non valgono sempre. Ad esempio, una legge che istituisce un ente pubblico non è né generale né astratta. Giurisprudenza La giurisprudenza è l’attività di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche. Questo compito è svolto dai giudici, che applicano le norme ai casi concreti attraverso le loro decisioni. Fonti delle Norme Giuridiche Le norme giuridiche possono derivare da: ​ Fonti non scritte: usi e costumi della società. ​ Fonti scritte: leggi e regolamenti. Tipologie di Fonti ​ Fonti di Produzione: atti che creano norme, come le leggi emanate dal Parlamento. ​ Fonti di Cognizione: testi che rendono le norme conoscibili, come segnali stradali o documenti scritti. Esempio: Un segnale di divieto di sosta è la fonte di cognizione di una legge del codice stradale (fonte di produzione). Gerarchia delle Fonti Esiste un ordine di importanza delle fonti, chiamato "gerarchia delle fonti", stabilito dall’art. 1 delle "Disposizioni sulla legge in generale", dette anche "Preleggi". 1.​ Costituzione e leggi costituzionali: le norme più importanti, che stabiliscono le basi del sistema giuridico. Tutte le altre leggi devono rispettare la Costituzione. 2.​ Regolamenti comunitari (UE): norme emesse dall’Unione Europea con effetto diretto per tutti i cittadini. Le direttive comunitarie devono essere recepite dal Parlamento nazionale per avere effetto. 3.​ Leggi ordinarie dello Stato: emanate dal Parlamento, includono i decreti legge (norme temporanee che devono essere approvate entro 60 giorni) e i decreti legislativi (emessi dal governo su delega del Parlamento). 4.​ Leggi regionali: norme valide nelle singole regioni per materie di loro competenza. 5.​ Regolamenti: atti amministrativi emessi da enti locali (come Comuni e Prefetti) per dare attuazione pratica alle leggi. 6.​ Usi e consuetudini: norme non scritte che derivano dalla ripetizione di comportamenti nel tempo e che devono essere percepite come obbligatorie per avere forza normativa. CAP 3 APPLICAZIONE DELLA LEGGE L’applicazione della legge prevede l’assegnazione della giusta disciplina a un caso concreto e può essere paragonata al sillogismo, poiché da una norma generale e astratta si ricava la regola applicabile al caso specifico. Fasi dell’applicazione della legge: 1.​ Individuazione delle norme pertinenti al caso. 2.​ Interpretazione della norma, cioè comprensione del suo significato. Interpretazione della Legge L'interpretazione si basa sui seguenti criteri, secondo l’art. 12 delle disposizioni preliminari del codice civile: ​ Letterale: le parole vengono interpretate secondo il significato comune. ​ Globalità: le parole vengono considerate nel contesto generale. ​ Sistematicità: la norma è considerata come parte di un sistema complessivo, in cui spicca l’importanza della Costituzione. ​ Funzionalità: si interpretano le intenzioni del legislatore. L'interpretazione può essere: ​ Estensiva: include ipotesi non esplicitamente previste ma coerenti con la norma. ​ Restrittiva: esclude ipotesi apparentemente incluse ma non volute dal legislatore. Quando un caso non è regolato dalla legge, si applica il criterio dell'analogia: ​ Analogia legis: si applicano regole previste per casi simili. ​ Analogia iuris: si usano i principi generali dell’ordinamento. Entrata in vigore e cessazione della legge Una legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (vacatio legis). Non ha effetto retroattivo, salvo disposizioni contrarie, tranne che per le leggi penali, la cui retroattività è vietata dall’art. 25 della Costituzione. Una norma può cessare di essere efficace per: ​ Abrogazione tramite una nuova legge o referendum. ​ Dichiarazione di incostituzionalità. ​ Sostituzione con un'altra legge, nel qual caso vengono previste norme transitorie per gestire il passaggio. Legge italiana e cittadini stranieri Per gli stranieri in Italia: 1.​ Diritti fondamentali e civili sono garantiti a chi è regolarmente soggiornante. 2.​ I cittadini comunitari hanno diritti civili e alcuni politici (come il voto alle elezioni locali) grazie alla cittadinanza europea. 3.​ Per i cittadini extracomunitari, la legge 218 del 1995 stabilisce: ○​ Cittadinanza: per lo stato della persona, rapporti familiari e successioni. ○​ Luogo: per la proprietà e fatti illeciti. ○​ Scelta degli interessati: per obbligazioni contrattuali. Tipi di Interpretazione 1.​ Giurisprudenziale: operata dai giudici. 2.​ Dottrinale: formulata dagli studiosi. 3.​ Autentica: effettuata dal legislatore tramite una norma interpretativa. CAP 5 IL RAPPORTO GIURIDICO IN GENERALE Il rapporto giuridico è una relazione tra individui regolata dal diritto e presenta tre elementi principali: 1.​ Oggetto: il bene, che può essere materiale, immateriale o un servizio. 2.​ Soggetti: le persone fisiche o giuridiche (enti, società) coinvolte. 3.​ Situazioni giuridiche soggettive: la posizione giuridica dei soggetti, che può essere di vantaggio (con diritti) o di svantaggio (con obblighi). Situazioni di Vantaggio ​ Diritto soggettivo: facoltà di tutelare un proprio interesse; è un diritto che si può scegliere se esercitare o meno. ​ Potestà: diritto di tutelare l'interesse altrui, ad esempio dei genitori verso i figli. ​ Interesse legittimo: diritto di tutelare un interesse personale o collettivo, come nel caso di irregolarità in un concorso pubblico. I diritti soggettivi si distinguono in: ​ Assoluti: si esercitano verso tutti, come il diritto alla vita o all’integrità fisica. ​ Relativi: si esercitano verso un soggetto specifico, ad esempio in un rapporto di credito-debito. Situazioni di Svantaggio ​ Obblighi: derivano da un diritto relativo, come il dovere del debitore di pagare. ​ Oneri: azioni necessarie per tutelare un proprio interesse, come denunciare un vizio di un bene acquistato entro un termine. ​ Doveri: nascono da diritti assoluti di altri. ​ Soggezione: il soggetto subisce l’effetto del diritto potestativo di altri, come nell’esproprio di un terreno da parte del Comune. Pubblicità dei Fatti Giuridici Serve a rendere noti i fatti giuridici, ed è di tre tipi: ​ Notificativa: informa del fatto, ma la sua mancanza non ne altera la validità (es. pubblicazione matrimoniale). ​ Dichiarativa: rende opponibile l’atto a terzi; senza essa, l'atto è valido ma inefficace nei confronti di terzi (es. trascrizione immobiliare). ​ Costitutiva: condiziona la validità e l’efficacia dell’atto stesso, come l’iscrizione di un’ipoteca, necessaria per farla nascere. CAP 9 FATTI ATTI E NEGOZI GIURIDICI Fatti Giuridici e Sottocategorie I fatti giuridici sono eventi, naturali o umani, che generano effetti giuridici. Ad esempio, leggere o dormire di per sé non generano effetti giuridici, ma se un addetto alla sorveglianza dorme in servizio e accade una rapina, questo evento potrebbe avere conseguenze legali. I fatti giuridici si distinguono quindi da eventi che non generano effetti legali e si suddividono in diverse sottocategorie. La distinzione si basa sul ruolo della coscienza e della volontà dell'individuo: ​ Coscienza: consapevolezza di sé e del mondo, ossia capacità di intendere. ​ Volontà: capacità di autodeterminarsi, ossia capacità di volere. Senza coscienza o volontà, l’azione è irriflessa (ad esempio, il cleptomane ha capacità di intendere ma non di volere). Le sottocategorie principali sono: 1.​ Meri fatti giuridici: sono eventi naturali o non dipendenti dalla volontà umana. Esempio: alla morte di una persona si apre automaticamente la successione ereditaria, indipendentemente dalle cause del decesso. 2.​ Atti giuridici: sono eventi che derivano da un’azione umana con capacità di intendere e volere. Si dividono in: ○​ Atti giuridici in senso stretto: azioni che richiedono capacità di intendere e volere ma senza l’intenzione specifica di produrre effetti giuridici (esempio: riconoscere un figlio). ○​ Negozio giuridico: azioni volontarie e intenzionali, dove il soggetto agisce per regolare i propri interessi secondo la legge. Ad esempio, un contratto di vendita: si decide cosa, come e si accettano le regole previste dalla legge. Tipi di negozi giuridici: ​ Unilaterali: la volontà è espressa da una sola parte (es. testamento). ​ Bilaterali: la volontà è espressa da due parti (es. contratto di compravendita). Altre classificazioni dei negozi giuridici: ​ Inter vivos (tra vivi) e mortis causa (efficaci dopo la morte, come un testamento). ​ Familiari (matrimoni, adozioni) e patrimoniali (compravendite). ​ A titolo oneroso (prevedono un corrispettivo) o a titolo gratuito (senza corrispettivo). Rinuncia: è un atto unilaterale in cui un soggetto dismette un proprio diritto, come rinunciare a un bene. CAP 45 PRESCRIZIONE E DECADENZA La prescrizione è l’estinzione di un diritto per mancato esercizio entro i termini di legge (art. 2934 c.c.). Se, ad esempio, si smarrisce una cambiale e la si ritrova dopo 10 anni, non se ne può richiedere il pagamento. Tutti i diritti assoluti e relativi sono soggetti a prescrizione, tranne quelli che la legge esclude, come le azioni di nullità o la proprietà. La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si conclude alla scadenza del termine previsto. È una norma inderogabile: non può essere esclusa o modificata e si può rinunciare a essa solo dopo che è compiuta. Interruzione e sospensione della prescrizione: ​ Interruzione: avviene tramite domande giudiziali o atti di costituzione in mora. Ad esempio, per la cambiale, se entro 10 anni si intima al debitore di pagare, il conteggio si azzera e riparte. ​ Sospensione: si applica quando il creditore non può esercitare il suo diritto (es. ricovero ospedaliero); i periodi di impossibilità non si contano nel termine di prescrizione. Tipi di prescrizione: 1.​ Ordinaria: 10 anni, applicabile se non diversamente disposto. 2.​ Breve: variabile tra 5 anni (es. risarcimenti danni) e 2 anni (es. sinistri stradali). 3.​ Prescrizione presuntiva: tutela chi non conserva documenti di quietanza per obbligazioni minori, come i pagamenti per hotel o piccoli acquisti. La durata varia: 6 mesi (albergatori), 1 anno (lezioni private, farmacisti), 3 anni (professionisti). L’unico mezzo di prova per il creditore è il giuramento o la confessione del debitore. Decadenza: è l’estinzione di un diritto per il mancato compimento di un atto richiesto entro un tempo stabilito. A differenza della prescrizione, la decadenza non può essere né interrotta né sospesa, solo impedita. Ad esempio, se il compratore trova difetti in un bene, deve denunciarli entro 8 giorni per conservare il diritto a un rimborso o sostituzione. Se denuncia il vizio entro il termine, la decadenza è impedita, e ha poi un anno per agire in giudizio. Tipi di decadenza: ​ Legale: prevista per interesse generale o delle parti, è irrinunciabile. ​ Convenzionale: le parti stabiliscono i termini nei limiti di legge (ad es., non meno di 30 giorni per impugnare delibere condominiali). CAP 43 LA TRASCRIZIONE La Trascrizione (Art. 2643 c.c.) La trascrizione è una forma di pubblicità dichiarativa, non obbligatoria per l’acquirente, ma rappresenta un onere. Si applica a beni immobili e mobili registrati, mediante annotazione su un registro pubblico (registro immobiliare), mentre le caratteristiche del bene sono riportate al catasto. L’obiettivo è rendere l’atto conoscibile agli interessati. Funzione della Trascrizione La trascrizione non è essenziale per la validità o l’efficacia dell’atto, ma serve per l’opponibilità ai terzi, rendendo l’atto valido verso determinate categorie di persone. Risolve i conflitti tra più acquirenti di un bene: prevale chi trascrive per primo, indipendentemente dalla data dell’atto. Atti Soggetti a Trascrizione 1.​ Contratti che trasferiscono o modificano diritti reali, come vendita, permuta, donazione, locazioni ultranovennali. 2.​ Atti unilaterali, come atti di destinazione o vincoli su beni per interessi meritevoli. 3.​ Sentenze costitutive, ad esempio su usucapione o prescrizione. 4.​ Domande giudiziali relative a controversie sugli atti trascrivibili. Effetti della Trascrizione La trascrizione ha efficacia dichiarativa, non costitutiva, quindi non è necessaria per l’acquisto del diritto. L’acquirente di un bene è proprietario anche senza trascrizione, ma questa lo rende opponibile ai terzi, soprattutto quando i terzi acquistano diritti su un atto trascritto in precedenza. Principio di Continuità delle Trascrizioni Quando un atto soggetto a trascrizione non è stato trascritto, le trascrizioni successive non hanno effetto. La registrazione è basata sui soggetti, non sul bene, con una doppia trascrizione: una a favore dell’acquirente e una contro l’alienante. Esempio: Conflitto tra Acquirenti A vende a B, ma B non trascrive. B vende a C e trascrive il 30 giugno. A vende a X, che trascrive il 2 luglio.​ Inizialmente, il terreno sembra appartenere a X, ma quando B trascrive l’acquisto da A, la trascrizione di C ha effetto retroattivo. Il proprietario diventa C, poiché la sua trascrizione è precedente a quella di X. Funzione Prenotativa La trascrizione delle domande giudiziali e dei contratti preliminari consente l’opponibilità ai terzi durante cause legali.​ Gli scopi principali sono: 1.​ Impedire alienazioni da parte del proprietario durante la causa. 2.​ Informare i potenziali acquirenti del rischio di annullamento. 3.​ Consentire a chi ha un diritto sospeso di opporsi a terzi. CAP 6 I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO : PERSONE FISICHE SOGGETTO E CAPACITÀ GIURIDICA ​ Soggetto: Indica il titolare di diritti e doveri (posizioni giuridiche soggettive), che può essere una persona fisica o un ente giuridico (es. associazione, società per azioni), portatore di interessi distinti rispetto ai suoi membri. ​ Capacità giuridica: È l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. Può essere: ○​ Generale: Attribuita a persone fisiche e agli enti giuridici dotati di personalità (es. comuni, regioni, associazioni riconosciute). ○​ Parziale: Attribuita a enti pubblici privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute). ​ La capacità giuridica si acquisisce alla nascita (art. 1 c.c.), mentre alcuni diritti possono essere riconosciuti al concepito, che gode di specifiche tutele per legge (es. divieto di clonazione e modifiche genetiche). Anche il nascituro non ancora concepito può essere beneficiario di donazioni o testamenti, purché sia figlio di una persona vivente al momento della donazione o del testamento. ​ Limitazioni della capacità giuridica: Sono giustificate per tutelare interessi individuali o collettivi e si chiamano incapacità speciali (es. minori di 15 anni non possono lavorare; divieto di matrimonio tra parenti stretti; i pubblici amministratori non possono acquistare beni degli enti amministrati). CAPACITÀ DI AGIRE ​ Capacità di agire: È la capacità di esercitare i propri diritti e si acquisisce alla maggiore età. I minori, pur avendo capacità giuridica, non possono esercitarla autonomamente (es. gestione del patrimonio affidata ai genitori). ​ Anche da adulti, si può essere incapaci di agire parzialmente o totalmente: ○​ Incapacità relativa di agire: La persona ha limitazioni nell’agire per turbe mentali lievi o abuso di alcool/stupefacenti. In questi casi, un giudice può nominare un amministratore di sostegno per assisterla in atti specifici. ○​ Incapacità generale di agire: Si ha in tre condizioni: ​ Minore età: Il minore è rappresentato dai genitori o dal tutore. ​ Interdizione giudiziale: Per gravi infermità mentali, la persona è interdetta da un provvedimento giudiziale. ​ Incapacità naturale: Riguarda chi, per temporanea alterazione (es. ubriachezza), compie atti annullabili. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ​ Amministratore di sostegno: Figura introdotta per assistere persone parzialmente autonome, come disabili, anziani, carcerati, evitando misure più drastiche come interdizione o inabilitazione. L’amministratore può agire da solo per atti indicati nel decreto del giudice e affianca il beneficiario negli altri atti. RAPPRESENTANZA LEGALE E TUTELA ​ In caso di incapacità relativa, al soggetto viene affiancato un curatore per atti di straordinaria amministrazione. In caso di incapacità assoluta, il rappresentante legale (genitore o tutore) gestisce tutto il patrimonio con autorizzazione giudiziale per atti straordinari, obbligandosi a un rendiconto periodico. SEDE DELLA PERSONA ​ Domicilio: Sede degli affari della persona (es. studio). ​ Residenza: Luogo abituale di vita. ​ Dimora: Abitazione temporanea (es. casa di villeggiatura). ​ Domicilio elettivo: Scelto per affari specifici (es. ricevere comunicazioni). MORTE, SCOMPARSA, ASSENZA E MORTE PRESUNTA ​ Con la morte, si estinguono i diritti della persona, salvo alcuni (es. diritto all’onore). ​ Se una persona è scomparsa, su richiesta degli interessati il tribunale può: ○​ Dichiarare la scomparsa e nominare un curatore del patrimonio. ○​ Dopo 2 anni, dichiarare l’assenza per aprire il testamento e consentire la gestione temporanea dei beni. ○​ Dopo 10 anni (o meno, in situazioni particolari come la guerra), dichiarare la morte presunta, che equivale a una morte effettiva. CAP 7 I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO: GLI ENTI GIURIDICI Oltre alle persone fisiche, anche gli enti giuridici possono essere soggetti del rapporto giuridico e si distinguono in: 1.​ Enti con Personalità Giuridica ○​ Esempi: Stato, comuni, regioni. ○​ Sono considerati persone giuridiche in senso proprio e hanno autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’ente è separato da quello dei soci. 2.​ Enti Senza Personalità Giuridica ○​ Esempi: associazioni non riconosciute, comitati, società di persone. ○​ Hanno autonomia patrimoniale imperfetta, quindi non c'è una netta distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello dei soci. Acquisizione della Personalità Giuridica ​ Avviene per legge (es. creazione di un nuovo comune) o con iscrizione in un registro presso la prefettura, che valuta la liceità dello scopo e l’adeguatezza del patrimonio. ​ L'ente opera attraverso organi responsabili delle decisioni e delle azioni, ed è direttamente responsabile delle attività di questi organi. Classificazione in Base alla Natura 1.​ Enti Pubblici ○​ Disciplina regolata da norme di diritto pubblico. ○​ Esempi: Stato, regioni (territoriali); INPS, ASL (non territoriali). 2.​ Enti Privati ○​ Formati da persone che perseguono uno scopo comune. ○​ Società se lo scopo è di lucro. ○​ Associazioni, fondazioni, comitati se lo scopo non è lucrativo. Tipologie di Associazioni ​ Associazioni Riconosciute ○​ Dotate di personalità giuridica, perseguono fini non lucrativi (es. culturali o assistenziali). ○​ Sono governate da un’assemblea di soci e amministratori eletti. ○​ Autonomia patrimoniale perfetta. ​ Associazioni Non Riconosciute ○​ Non hanno personalità giuridica e perseguono fini non lucrativi. ○​ Autonomia patrimoniale imperfetta, quindi i creditori possono rifarsi sul patrimonio dei soci. ○​ Possono comunque acquisire immobili o donazioni. Nota: Il riconoscimento può essere ottenuto tramite legge o iscrizione in registri, ma molte associazioni non lo richiedono per snellire la gestione ed evitare controlli pubblici. Fondazioni e Comitati ​ Fondazioni ○​ Hanno capacità giuridica e un patrimonio destinato a uno scopo specifico (es. scientifico o culturale). ○​ Sottoposte a rigido controllo pubblico. ​ Comitati ○​ Gruppi formati per raccogliere fondi con un obiettivo preciso (es. celebrazioni). ○​ Se non riconosciuti, i componenti rispondono con il proprio patrimonio per gli impegni presi. CAP 14 I BENI ​ Definizione comune: Un bene è ciò che soddisfa un bisogno umano. ​ Definizione giuridica: Un bene è qualsiasi cosa che possa essere oggetto di diritti (art. 810 c.c.). ​ Esempio: L'aria è un bene comune, ma non giuridico, poiché non può essere oggetto di proprietà, a meno che non sia racchiusa (es. in bombole). Tipologie di Beni 1.​ Beni Materiali e Immateriali: Possono essere materiali (es. terreni) o immateriali (es. onore, rispetto). 2.​ Beni Mobili e Immobili (art. 812 c.c.): ○​ Immobili: Suolo e tutto ciò che vi è incorporato. ○​ Mobili: Tutto ciò che non è immobile. ○​ Beni Mobili Registrati: Categorie particolari di beni mobili, come auto, navi, e aerei, che necessitano di registrazione. 3.​ Universalità di Beni: ○​ Universalità di fatto: Gruppo di beni appartenenti alla stessa persona e destinati a un'unica funzione (es. biblioteca). ○​ Universalità di diritto: Gruppo di beni stabilito dalla legge (es. azienda, considerata come insieme di rapporti giuridici). ○​ Patrimonio: È l’insieme di rapporti attivi e passivi, ma non costituisce un'universalità. 4.​ Cose Semplici e Complesse: ○​ Cosa Semplice: È costituita da elementi non separabili senza distruggerla (es. tavolo). ○​ Cosa Composta: È costituita da elementi distinti ma uniti (es. automobile). 5.​ Beni Divisibili e Indivisibili: ○​ Divisibili: Si possono frazionare senza alterarne la funzione economica (es. edificio e appartamenti). 6.​ Pertinenze: Beni accessori che aumentano il valore o l’utilità di un bene principale (es. area di parcheggio per un immobile). Il bene principale include le sue pertinenze (accessorium sequitur principale). 7.​ Frutti: ○​ Naturali: Prodotti dalla natura (es. prodotti agricoli). ○​ Civili: Derivano da capitale (es. interessi). Beneficiario è il proprietario del bene originario. Classificazione di Beni Specifici ​ Beni Fungibili: Possono essere sostituiti con altri dello stesso genere (es. denaro). ​ Beni Infungibili: Hanno caratteristiche uniche e non sostituibili (es. opere d’arte). ​ Beni Consumabili e Inconsumabili: ○​ Consumabili: Si usano una sola volta (es. alimenti). ○​ Inconsumabili: Possono essere utilizzati più volte. ​ Beni Deteriorabili: Si consumano gradualmente (es. automobile). Beni Pubblici ​ Beni Pubblici: Appartengono a un ente pubblico e possono essere: ○​ Beni Demaniali: Indisponibili e destinati all’uso collettivo (es. spiagge, fiumi). ○​ Beni Patrimoniali Indisponibili: Non utilizzabili da privati, ma di interesse pubblico (es. foreste, reperti archeologici). ○​ Beni Patrimoniali Disponibili: Utilizzabili liberamente (es. immobili di un ente pubblico non destinati a uso collettivo). CAP 13 CARATTERI DEI DIRITTI REALI I diritti reali, ossia diritti su una cosa, si dividono in due categorie principali: 1.​ Diritti su cosa propria: si riferiscono alla proprietà. 2.​ Diritti su cosa altrui: noti come diritti reali minori, includono servitù, usufrutto e simili. Caratteristiche dei diritti reali 1.​ Immediatezza: il diritto si realizza con un rapporto diretto tra il soggetto e la cosa, senza intermediari. 2.​ Inerenza alla cosa (opponibilità erga omnes): il diritto è opponibile a chiunque. 3.​ Facoltà di seguito (sequela): il diritto può essere esercitato anche verso chiunque acquisisca diritti successivi sul bene. Ad esempio, una servitù di passaggio resta valida anche se la proprietà cambia. 4.​ Elasticità: il diritto si espande con il bene; per esempio, la proprietà del suolo si estende agli edifici costruiti sopra di esso. 5.​ Tipicità (numerus clausus): solo la legge può determinare nuove categorie di diritti reali, escludendo iniziative private. 6.​ Assolutezza: contrapposta alla relatività dei diritti di credito. Un diritto reale (come una servitù) mantiene la sua validità indipendentemente dai cambiamenti di proprietario. 7.​ Imprescrittibilità: i diritti reali maggiori non sono soggetti a prescrizione, mentre quelli minori lo sono. CAP 15 LA PROPRIETA’ 1. Definizione: La proprietà è il primo diritto reale, e l’art. 832 del Codice Civile ne stabilisce i contenuti: ​ Diritto di godere: facoltà di usare, trasformare o lasciare inutilizzato il bene. ​ Diritto di disporre: facoltà di vendere, donare, o cedere diritti su quel bene. 2. Caratteristiche: ​ Pienezza: il proprietario può fare tutto ciò che non è vietato. ​ Esclusività: il proprietario può escludere terzi senza diritto concorrente. 3. Funzione Sociale della Proprietà: ​ L’art. 42 della Costituzione riconosce la proprietà privata, ma con una funzione sociale. ​ Oggi, la proprietà è considerata un mezzo per promuovere il benessere umano; prevalgono l'interesse pubblico (espropriazioni, vincoli ambientali) e privato (limiti di distanze). 4. Tipologie di Proprietà: ​ Agricola: disciplinata dagli artt. 849-868 per bonifiche e vincoli idrogeologici. ​ Edilizia: regolamentata dall’art. 869 e seguenti; limiti su distanze, luci, vedute. 5. Distanze e Limitazioni: ​ Distanza tra edifici (art. 873): minima di 3 metri, ma i regolamenti urbanistici spesso la aumentano. ​ Luci: finestre che non permettono di affacciarsi. ​ Vedute: aperture per affacciarsi, devono rispettare una distanza minima. 6. Modi di Acquisto della Proprietà (art. 922 e ss.): ​ A titolo derivativo: tramite trasferimento (es. vendita). ​ A titolo originario: senza precedente titolare (es. occupazione di res nullius). Principali modalità a titolo originario: ​ Occupazione: appropriarsi di beni mobili senza proprietario (res nullius) o abbandonati. ​ Invenzione: ritrovamento di beni smarriti o tesori. ​ Accessione: quando beni si uniscono ad altri considerati principali, es. incrementi fluviali o piantagioni. 7. Tutela della Proprietà (artt. 948-951): ​ Azione di rivendicazione: per riottenere il possesso del bene. ​ Azione negatoria: per negare diritti parziali altrui. ​ Azione di regolamento dei confini: per definire i confini tra fondi. ​ Azione per apposizione di termini: per installare segnali di confine, a spese comuni. CAP 16 I DIRITTI REALI DI GODIMENTO I diritti reali di godimento attribuiscono a un soggetto il potere di utilizzare beni altrui, limitando i diritti del proprietario. Caratteristiche Generali ​ Diritti reali minori: Contenuto ristretto (es. diritto di passaggio su un fondo). Possono coesistere più diritti sullo stesso bene, purché di contenuto diverso (es. usufrutto e servitù). ​ Essenza: Gravano su beni di proprietà altrui e ne limitano pienezza ed esclusività. Se il titolare del diritto diventa proprietario, il diritto si estingue per consolidazione. ​ Durata: Si estinguono dopo 20 anni di non uso. ​ Tutela: Erga omnes, con possibilità di agire contro chiunque violi il diritto (es. confessoria, opposta alla negatoria). Principali Tipologie di Diritti di Godimento 1.​ Superficie ○​ Diritto di costruire sul suolo altrui (ius aedificandi) o separare la proprietà di una costruzione da quella del suolo. ○​ Costituzione: Per contratto, legge o usucapione. ○​ Estinzione: Scadenza, consolidazione, prescrizione (20 anni). ○​ Alla fine del diritto, il proprietario del suolo acquisisce le costruzioni per accessione. 2.​ Usufrutto ○​ Consente di godere di un bene altrui rispettandone la destinazione economica. ○​ Limitazioni: Durata (vita dell’usufruttuario o massimo 30 anni per enti) e destinazione economica. ○​ Oggetto: Beni materiali, crediti, azioni, beni consumabili (quasi usufrutto). ○​ Poteri: Uso diretto/indiretto, raccolta frutti naturali e civili, realizzazione miglioramenti (indennizzabili). ○​ Obblighi: Restituzione del bene, spese di ordinaria manutenzione. ○​ Estinzione: Morte del titolare, prescrizione ventennale, abuso del diritto, perimento del bene, consolidazione. 3.​ Servitù ○​ “Peso” su un fondo (servente) a favore di un altro fondo (dominante). ○​ Caratteristiche: ​ Specialità: Utilizzo specifico e circoscritto del bene. ​ Predialità: Vantaggio oggettivo e stabile per il fondo dominante. ​ Accessorietà: Legata alla proprietà del fondo. ○​ Costituzione: ​ Coattive: Imposte per legge o sentenza (es. acquedotti). ​ Volontarie: Per contratto, usucapione, destinazione del padre di famiglia. ○​ Estinzione: Rinuncia, confusione (proprietario unico), prescrizione ventennale. 4.​ Enfiteusi ○​ Concede poteri simili alla proprietà, con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. ○​ Durata: Tendenzialmente perpetua. ○​ Diritti: L’enfiteuta può acquistare la piena proprietà (affrancazione). ○​ Estinzione: Devoluzione per mancato miglioramento o ritardo nel pagamento del canone, prescrizione ventennale. 5.​ Uso e Abitazione ○​ Uso: Diritto di servirsi di un bene per i bisogni propri e familiari. ○​ Abitazione: Diritto di abitare una casa per bisogni familiari. ○​ Caratteristiche: Diritti personali, non cedibili. Queste categorie di diritti reali minori garantiscono specifici utilizzi di beni altrui, sempre nel rispetto di limiti e condizioni stabilite dalla legge o dai contratti. CAP 18 IL POSSESSO ART 1140 E SEGG. Possesso e proprietà ​ Distinzione tra possesso e proprietà: Il possesso non è un diritto come la proprietà, ma una situazione di fatto in cui un soggetto gode di un bene indipendentemente dal diritto di possederlo. La legge tutela immediatamente il possesso, senza indagini preventive, per mantenere la pace sociale. Ad esempio, anche un ladro può ottenere la reintegrazione immediata del possesso contro chiunque lo privi del bene, persino il proprietario legittimo. ​ Giustificazione della tutela del possesso: La giurisprudenza tutela il possesso per evitare che il proprietario agisca con violenza per recuperare il bene, garantendo invece strumenti legali di difesa. Inoltre, tutela chi utilizza e valorizza un bene che altrimenti sarebbe inutilizzato dal proprietario. Tipologie di possesso ​ Possesso diretto e mediato: Il possesso può essere diretto, quando il soggetto esercita il potere sulla cosa, o mediato, tramite un terzo detentore. In quest’ultimo caso, il possessore ha il controllo indiretto della cosa attraverso il detentore. ​ Elementi del possesso e della detenzione: Il possesso richiede sia la materiale disponibilità della cosa (corpus) sia l’intenzione di tenerla per sé (animus). La detenzione, invece, ha solo il corpus e comporta l'obbligo di restituire il bene. Modalità di acquisto del possesso ​ Acquisto originario e derivativo: Il possesso può essere acquistato: ○​ In modo originario, ad esempio tramite occupazione o invenzione. ○​ In modo derivativo, ricevendo il bene dal precedente possessore. ​ Mutamento da detenzione a possesso: Si può passare da detenzione a possesso se un terzo trasferisce il diritto di proprietà al detentore o se il detentore manifesta l’intenzione di tenere la cosa per sé. Qualifiche del possesso Il possesso si qualifica in base a: 1.​ Buona o mala fede: il possessore in buona fede ignora di ledere diritti altrui. 2.​ Possesso viziato o non viziato: il possesso è viziato se ottenuto con violenza o clandestinità. 3.​ Possesso continuo o discontinuo: il possesso è continuo se senza interruzioni civili o naturali. 4.​ Durata: il possesso attuale non implica quello passato, ma può essere presunto se dimostrato in tempi precedenti. Tutela e rimborso delle spese ​ Tutela provvisoria del possesso: In caso di rivendicazione riuscita da parte del legittimo proprietario, il possessore deve restituire il bene. Se è in buona fede, ha diritto ai frutti percepiti fino alla domanda giudiziale. In mala fede, deve restituire tutti i frutti percepiti. ​ Rimborso delle spese e miglioramenti: Il possessore ha diritto al rimborso delle spese necessarie, e in buona fede anche dei miglioramenti che hanno aumentato il valore della cosa. Azioni di difesa del possesso Le azioni principali sono: 1.​ Manutenzione: per chi è molestato nel possesso di un immobile; è concessa al possessore di diritti reali con possesso non viziato e continuo. 2.​ Reintegrazione o spoglio: per chi è privato del possesso con violenza o clandestinità; il possessore o il detentore possono ottenere la reintegrazione immediata. 3.​ Denunzia di nuova opera e del danno temuto: azioni cautelari per prevenire danni da opere o beni del vicino. CAP 19 L’ACQUISTO DEI DIRITTI REALI MEDIANTE IL POSSESSO Possesso Titolato di Beni Mobili (cd. Possesso Vale Titolo) Secondo l’art. 1153 del Codice Civile, si può acquistare la proprietà di un bene mobile da chi non è il proprietario, se si verificano le seguenti condizioni: 1.​ Titolo idoneo al trasferimento: deve esserci, per esempio, un contratto di vendita valido, quindi non nullo. 2.​ Buona fede: l'acquirente deve ignorare che il venditore non sia il proprietario. 3.​ Consegna materiale del bene: il bene deve essere fisicamente consegnato all'acquirente. Questo tipo di acquisto è considerato "originario" (e non derivativo), poiché si ottiene un diritto libero da eventuali vincoli o diritti altrui. Per esempio, se qualcuno acquista un bene rubato senza saperlo e ottiene un contratto valido, ne diventa il legittimo proprietario. Usucapione L'usucapione è un modo di acquistare la proprietà o altri diritti reali grazie al possesso continuato di un bene per un certo periodo. È un acquisto a titolo originario e la proprietà è libera da eventuali diritti altrui. È utilizzato per semplificare la prova di titolarità di un diritto reale, come accade, ad esempio, acquistando un rustico di cui si ha possesso per almeno 20 anni. Esistono due forme principali di usucapione: 1.​ Usucapione Ordinaria: avviene con possesso continuato per 20 anni (art. 1158), a condizione che il possesso sia pacifico e pubblico (senza violenza o clandestinità) e continuativo (senza interruzioni legali). Non è richiesta la buona fede. 2.​ Usucapione Abbreviata: si richiede possesso continuato, un titolo idoneo ma inefficace perché non proveniente dal titolare del diritto, buona fede e trascrizione del diritto (per beni immobili e mobili registrati). La durata del possesso utile varia a seconda del bene: ○​ 10 anni per beni immobili e universalità di mobili. ○​ 5 anni per piccola proprietà rurale. ○​ 3 anni per beni mobili registrati. Anche i beni mobili possono essere usucapiti in forma abbreviata (10 anni) se, pur in buona fede, manca un titolo valido. CAP 17 LA COMUNIONE Quando un diritto reale, come la proprietà, è condiviso tra più persone, si parla di comunione (art. 1100). I partecipanti, detti contitolari, condividono un unico diritto, distribuito tra loro in base a quote. Ogni quota rappresenta la partecipazione di ciascuno alla comunione. ​ Quote: esprimono la misura del diritto di ogni contitolare, regolando la partecipazione e l'uso del bene. ​ Rinuncia di un contitolare: aumenta la quota degli altri. Problema di Interesse Individuale e Collettivo La comunione mira a bilanciare gli interessi individuali con quelli collettivi, favorendo questi ultimi attraverso decisioni maggioritarie. Tuttavia, queste decisioni riguardano solo l’uso comune, senza danneggiare i diritti individuali dei contitolari. Tipi di Comunione ​ Volontaria: creata volontariamente dai contitolari. ​ Incidentale: imposta dalla legge, talvolta in modo forzoso, quindi non scioglibile con decisione unilaterale. Comunione Ordinaria Forma generale di comunione, in cui prevale l’interesse collettivo. È regolata dal principio del concorso: ogni partecipante può usare il bene comune, purché non ne alteri la destinazione né impedisca l’uso agli altri. ​ Quote: definite da titoli; se non specificate, si presumono uguali. ​ Principio maggioritario: le decisioni prese dalla maggioranza vincolano tutti, ma devono rispettare i diritti individuali. Profili della Comunione Ordinaria 1.​ Uso individuale: ciascuno può usare il bene proporzionalmente alla propria quota. 2.​ Amministrazione collettiva: ○​ Ordinaria: decisione a maggioranza semplice. ○​ Straordinaria: richiesta maggioranza qualificata (2/3 dei partecipanti e valore del bene). 3.​ Disposizione: ciascuno può vendere la propria quota o richiedere lo scioglimento della comunione; la vendita dell’intero bene richiede l’unanimità. Tipologie Particolari di Comunione ​ Condominio: ○​ Comunione relativa solo alle parti comuni di un edificio (es. scale, tetto). ○​ Amministrazione gestita dall'assemblea dei condomini e dall’amministratore. ○​ Assemblea: delibera sulle questioni comuni, con convocazione e maggioranza variabili a seconda delle decisioni. ○​ Amministratore: esecutivo e rappresentante legale, con compiti definiti dal regolamento. ○​ Regolamento: norma l’uso, spese, amministrazione e decoro dell’edificio. ​ Multiproprietà immobiliare: ○​ Comunione con modalità di godimento turnario. Ogni contitolare ha diritto a utilizzare l’immobile in periodi stabiliti. ○​ Regolata dal Codice del Consumo per tutelare gli acquirenti nei contratti. ○​ Varianti: ​ Multiproprietà azionaria: diritto di uso basato su azioni di una società proprietaria. ​ Multilocazione alberghiera: diritto di utilizzo periodico di servizi come l’alloggio. CAP 44 LE PROVE Onere della Prova ​ Responsabilità delle Parti: Nel sistema giuridico italiano, non è il giudice che deve cercare le prove, ma le parti coinvolte nella controversia (attore e convenuto). ​ Art. 2697 Codice Civile: ○​ Chi afferma un diritto deve provare i fatti che costituiscono il fondamento di tale diritto. ○​ Chi si oppone deve dimostrare i fatti su cui si basa la sua opposizione, come fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell’altra parte. Mezzi di Prova Le prove sono strumenti usati per confermare i fatti presentati in giudizio. Sono distinte in: 1.​ Prove Storiche – Forniscono una ricostruzione diretta dei fatti: ○​ Documenti, testimonianze, confessioni, giuramenti. 2.​ Prove Logiche – Basate su deduzioni logiche: ○​ Presunzioni. Tipi di Prova 1.​ Prova Documentale ○​ Documenti: I documenti, come certificati e ricevute, forniscono prove scritte e rappresentano una tipologia fondamentale di prova. ○​ Documenti per eccellenza: ​ Atto Pubblico: Documento redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale, “autorizzato ad attribuirgli pubblica fede”. ​ L’atto pubblico gode di pubblica fede, cioè il giudice è obbligato a considerare come veri i fatti e le dichiarazioni riportate nell'atto. ​ Se una parte vuole contestare l’atto pubblico, deve avviare una Querela di Falso, una procedura specifica per verificare eventuali falsità. ​ Scrittura Privata: Documento firmato da un privato, come contratti o ricevute. ​ La scrittura privata ha valore solo contro chi l’ha firmata, a condizione che la firma sia riconosciuta dall’autore. ​ Chi vuole neutralizzare la validità della scrittura può disconoscere la firma, a meno che non sia autenticata da un notaio. ​ La data certa della scrittura privata di fronte a terzi si ottiene il giorno dell’autenticazione da parte di un notaio o della sua registrazione a fini fiscali. 2.​ Prova Testimoniale ○​ Ammissibilità Limitata: Non sempre è consentita dalla legge. ○​ Non ammessa per: ​ Patti contrari o aggiuntivi rispetto a quanto scritto in un documento, se tali patti sono anteriori o contemporanei al documento stesso. La legge non ritiene verosimile che le parti abbiano sottoscritto un accordo scritto ma abbiano poi concordato verbalmente diversamente. ​ Contratti, pagamenti e remissioni di debito superiori a 5.000 euro. ○​ Eccezioni ai limiti della prova testimoniale: ​ Esiste un principio di prova scritta che confermi la testimonianza orale. ​ La parte si è trovata nell’impossibilità morale o materiale di ottenere una prova scritta. ​ Il documento scritto è andato perso senza colpa da parte di chi lo presenta. ○​ Testimonianza dei Terzi: Solo le parti (attore e convenuto) sono soggette ai limiti della prova testimoniale. I terzi possono testimoniare senza restrizioni, essendo estranei al contratto. 3.​ Confessione ○​ La confessione è la dichiarazione in cui una parte riconosce come veri fatti a sé sfavorevoli. ○​ Giudiziale: Resa in giudizio, ha pieno valore di prova. ○​ Stragiudiziale: Resa fuori dal giudizio. Ha pieno valore di prova se resa alla controparte; se resa a terzi, sarà valutata dal giudice caso per caso. 4.​ Giuramento ○​ Il giuramento è una dichiarazione solenne di una parte sulla verità di certi fatti, prestata solo in giudizio. ○​ Il giuramento ha valore decisivo: la controversia si conclude anche se successivamente si dimostri che era falso. In tal caso, la parte lesa può solo chiedere il risarcimento danni. ○​ Tipi di giuramento: ​ Decisorio: Una parte lo richiede all’altra. Se l’altra parte rifiuta di giurare, perde su quel punto; in alternativa, può chiedere che sia l’altra parte a prestarlo. ​ Suppletorio: Il giudice lo richiede quando le prove disponibili non sono convincenti o per stimare il valore di un bene (giuramento estimatorio). 5.​ Presunzione ○​ La presunzione è un mezzo di prova logica che non dimostra direttamente i fatti, ma li chiarisce attraverso ragionamenti induttivi, partendo da fatti noti per ricostruire quelli ignoti. ○​ Tipi di presunzione: ​ Legale: Prevista dalla legge, è assoluta se non ammette prova contraria (esempio: presunzione di possesso nel tempo intermedio). ​ Semplice: Valutata dal giudice caso per caso, secondo il suo prudente apprezzamento. FINE PRIMO MODULO CAP 21 IL RAPPORTO OBBLIGATORIO ​ Definizione: È un vincolo tra debitore e creditore, in cui il debitore deve eseguire una specifica prestazione a favore del creditore. ​ Destinatario specifico: La pretesa del creditore può essere rivolta solo al debitore e non a chiunque. OBBLIGAZIONE vs OBBLIGO ​ Obbligazione: Prestazione di carattere patrimoniale (es: pagamento di denaro). ​ Obbligo: Mancanza di carattere patrimoniale (es: dovere morale). IMPORTANZA DELLE OBBLIGAZIONI ​ Il Codice Civile dedica alle obbligazioni tutto il Libro IV, a conferma della loro centralità nell'economia. ​ Esempi pratici: Leasing (credito per acquistare macchinari), azioni societarie (titoli di credito). FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (Art. 1173 c.c.) 1.​ Contratto (es: compravendita). 2.​ Fatto illecito (es: risarcimento per ferimento). 3.​ Altri atti o fatti idonei (es: arricchimento senza causa, ripetizione di indebito). CARATTERISTICHE DELL'OBBLIGAZIONE 1.​ Vincolatività: Il debitore deve adempiere. 2.​ Coercibilità: Se non c’è adempimento volontario, il creditore può agire in giudizio. MODALITÀ DI ESECUZIONE FORZATA ​ In forma SPECIFICA: Si ottiene il risultato esatto dell'obbligazione. ○​ Esempio: Se il debitore deve consegnare un oggetto specifico, il creditore ha diritto a “quell’oggetto”. ​ In forma PER EQUIVALENTE: Si ottiene un risultato economico equivalente. ○​ Esempio: Se il debitore non consegna il bene, si può vendere forzatamente i suoi beni (art. 2740: "Il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri"). OBBLIGAZIONE CIVILE: ELEMENTI ESSENZIALI ​ Debito: Dovere di eseguire la prestazione. ​ Responsabilità: Impegno a rispondere dell’inadempimento. CASI PARTICOLARI ​ Fideiussione: C’è responsabilità ma non debito (il fideiussore garantisce per un debito altrui). ​ Obbligazioni naturali: Esistono debiti senza responsabilità, legati a doveri morali o sociali (es: pagamento di debiti di gioco). La legge non consente azioni per ottenerne l’adempimento. CAP 22 L’OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO ART 1174 E SS. Oggetto del rapporto obbligatorio: LA PRESTAZIONE Prestazione = comportamento dovuto dal debitore. Può essere: 1.​ DARE ○​ Obbligazioni generiche: consegna di beni non individuati singolarmente (es. quantità di grano). ○​ Obbligazioni specifiche: consegna di un bene determinato (es. quel quadro). 2.​ FARE ○​ Distinzione: ​ Obbligazioni di mezzi: si garantisce il massimo impegno (es. medico). ​ Obbligazioni di risultato: si garantisce un risultato (es. trasporto di merci). ○​ Inclusi: ​ Obbligo di contrarre: stipula di un contratto (es. preliminare di vendita). ○​ Tipologie: ​ Prestazioni fungibili: può adempiere anche un terzo (es. manodopera generica). ​ Prestazioni infungibili: deve adempiere solo il debitore (es. lavoro di un artigiano). 3.​ NON FARE ○​ Comportamento omissivo (es. non divulgare informazioni aziendali). Caratteristiche della prestazione 1.​ Patrimonialità ○​ Deve essere economicamente valutabile. ○​ Interesse del creditore: materiale, culturale o spirituale. 2.​ Possibilità ○​ Realizzabile con diligenza media (esclusa l'incapacità finanziaria). ○​ Deve essere giuridicamente possibile (es. vietata la vendita di beni demaniali). 3.​ Lecita ○​ Non contraria a norme, ordine pubblico o buon costume (es. vendita di immobili abusivi è illecita). 4.​ Determinata o determinabile ○​ Deve essere specifica o quantificabile. ○​ Arbitro: ​ Arbitrium boni viri: giudizio imparziale (contestabile). ​ Merum arbitrium: decisione insindacabile. Obbligazioni pecuniarie Oggetto = denaro (strumento di scambio, misura di valore, riserva di liquidità). ​ Moneta legale: obbligatoria per estinguere debiti (art. 1277 c.c.). ​ Principio del nominalismo: irrilevanti variazioni del potere d'acquisto della moneta; tuttavia: ○​ Possibili clausole di rivalutazione o interessi variabili. Debiti pecuniari: ​ Debito in valuta: somma fissa di denaro. ​ Debito in valore: basato su un valore economico (es. risarcimento patrimoniale). Interessi: obbligazione accessoria al debito: ​ Funzioni: ○​ Compensativa: pagamento per l’uso del denaro. ○​ Risarcitoria: per ritardi o danni subiti. ​ Fonti: ○​ Convenzionali: accordo tra le parti. ○​ Legali: stabiliti dalla legge (es. interessi moratori). ○​ Vietati gli interessi usurari (oltre il tasso soglia). Obbligazioni alternative e facoltative 1.​ Obbligazioni alternative ○​ Due o più prestazioni dovute: basta eseguirne una. ○​ Elementi: ​ Pluralità di prestazioni. ​ Unicità dell'adempimento. ○​ Scelta: ​ Spetta di norma al debitore, salvo diversa pattuizione. ​ La scelta è efficace quando comunicata (atto unilaterale recettizio). ○​ Impossibilità di scelta: ​ Imputabile al debitore: il creditore può chiedere risarcimento o scegliere la prestazione possibile. ​ Imputabile al creditore: il debitore si libera o chiede risarcimento. 2.​ Obbligazioni facoltative ○​ Una sola prestazione è dovuta, ma il debitore può liberarsi con un’altra. Problematiche sugli interessi e usura 1.​ Usurarietà sopravvenuta ○​ Legge 108/1996 introduce il tasso soglia e rende nulla la clausola usuraria. ○​ Dibattito: ​ Usura valutata al momento della pattuizione (interpretazione retroattiva). ​ Usura valutata al momento del pagamento (Cassazione e Decreto Salvabanche 2000). 2.​ Anatocismo ○​ Interessi su interessi scaduti: consentiti solo con accordo posteriore e per interessi maturati da almeno 6 mesi. CAP 23 I SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO 1. Soggetti del rapporto obbligatorio ​ Ruoli principali: debitore (chi deve eseguire la prestazione) e creditore (chi ha diritto di riceverla). ​ Determinazione: ○​ Determinati: chiari fin dall’inizio. ○​ Determinabili: non chiari inizialmente, ma individuabili (es. promessa al pubblico, come una borsa di studio al vincitore). 2. Tipologie di obbligazioni ​ Obbligazioni ambulatorie: il titolare può cambiare nel tempo, ma è sempre identificabile (es. titoli di credito: il titolare è chi possiede il documento). ​ Obbligazioni reali: collegate a un diritto reale. ○​ Esempio: il comproprietario di un immobile è obbligato a pagare le spese comuni; se vende, l’obbligazione passa al nuovo proprietario. 3. Obbligazioni plurisoggettive (o complesse) ​ Coinvolgono più debitori (condebitori) o più creditori (concreditori) per la stessa prestazione. ○​ Esempio debitori: chirurgo e anestesista responsabili di un errore medico. ○​ Esempio creditori: eredità divisa tra più figli. ​ Interpretazioni: 1. Pluralità di rapporti: ogni debitore-creditore ha un rapporto separato per la sua quota. 2. Unica obbligazione: uno dei debitori può pagare tutto (e poi chiedere il rimborso). ​ Categorie principali: ○​ Solidali ○​ Parziarie ○​ Indivisibili 4. Obbligazioni solidali ​ Solidarietà passiva: più debitori, ciascuno può essere obbligato all’intero. ○​ Esempio: due comproprietari devono pagare l’intera somma al costruttore. ○​ Regresso: chi paga può richiedere la propria parte agli altri: ​ Interesse comune: suddivisione proporzionale. ​ Interesse esclusivo: chi ha interesse esclusivo rimborsa tutto. ○​ Insolvenza: la perdita si divide tra i restanti debitori. ​ Solidarietà attiva: più creditori, ciascuno può pretendere l’intero. ○​ Esempio: libretto postale intestato a più persone, ognuna può ritirare tutto. ​ Requisiti: 1. Pluralità di soggetti (es. più comproprietari). 2. Unicità della prestazione (es. pagamento di una somma). 3. Unicità della causa o contratto (es. compravendita unica). ○​ Solidarietà passiva: automatica. ○​ Solidarietà attiva: richiede un accordo esplicito. 5. Obbligazioni parziarie ​ Ogni debitore o creditore è responsabile solo per la propria quota. ○​ Esempio: debiti ereditari suddivisi tra gli eredi. 6. Obbligazioni indivisibili ​ L’oggetto non è divisibile (es. animale vivo). ○​ Regola: ciascun debitore deve prestare l’intero, come nelle obbligazioni solidali. ○​ Riferimento normativo: art. 1316 c.c. CAP 24 ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ADEMPIMENTO ​ Definizione: È la realizzazione esatta della prestazione dovuta. Con l'adempimento: ○​ L'obbligazione si estingue. ○​ Il debitore è liberato. ​ Natura giuridica: ○​ Atto giuridico in senso stretto. ○​ Può essere considerato fatto giuridico per il suo carattere materiale. CARATTERISTICHE DELL'ADEMPIMENTO 1.​ Esattezza (Art. 1218): Deve rispettare criteri legali. ○​ Diligenza e buona fede. ○​ Esattezza giuridica e materiale. ○​ Puntualità di tempo e luogo. ○​ Idoneità di chi adempie e legittimazione di chi riceve. CRITERI PRINCIPALI 1.​ Diligenza (Art. 1176): ○​ Livello richiesto varia in base alla prestazione (es. custodire un quadro vs. un’auto). ○​ Include: ​ Perizia: Competenza e rispetto norme tecniche. ​ Prudenza: Attenzione nell’esecuzione. ​ Rispetto norme legali (es. sicurezza). 2.​ Buona fede (Art. 1175): ○​ Regole di correttezza oggettiva. ○​ Cooperazione tra le parti per salvaguardare gli interessi reciproci. ○​ Inderogabile (es. vietato pagare 1000 € con monete da 10 cent). REQUISITI DI ESATTEZZA 1.​ Esattezza materiale: ○​ Bene di qualità media, senza vizi. ○​ Prestazione deve essere totale (no adempimenti parziali). ○​ Per cambiare il tipo di prestazione (es. datio in solutum), serve il consenso del creditore. 2.​ Regolarità giuridica (Art. 1192): ○​ Il debitore deve disporre del bene senza diritti di terzi. 3.​ Tempo (Art. 1183): ○​ In mancanza di accordi, il creditore può richiedere l'adempimento subito. ○​ Il termine: ​ Favorisce di norma il debitore. ​ Favorisce il creditore se necessario (es. preparazione di un magazzino). ○​ Il debitore perde il termine se diventa insolvente o non fornisce garanzie. 4.​ Luogo dell'adempimento: ○​ Determinato da titolo, usi, natura della prestazione. ○​ Obbligazioni pecuniarie: domicilio del creditore (portable). ○​ Altre obbligazioni: domicilio del debitore (querable). LEGITTIMAZIONE 1.​ A chi spetta adempiere: ○​ Di norma, il debitore. ○​ Anche un terzo può adempiere se interessato, salvo opposizione delle parti. 2.​ A chi spetta ricevere: ○​ Il creditore, salvo incapacità, fallimento o cessione del credito. ○​ In buona fede, si può pagare al creditore apparente. EFFETTI DELL'ADEMPIMENTO 1.​ Effetto principale: ○​ Estinzione dell'obbligazione e liberazione del debitore. 2.​ Altri effetti: ○​ Estinzione garanzie reali/personali. ○​ Liberazione di eventuali obbligati. ○​ Surrogazione del credito: ​ Volontà del creditore, del debitore o per legge. COOPERAZIONE DEL CREDITORE ​ Il creditore deve agevolare l’adempimento, ma non è obbligato. ​ Se ostacola il debitore (es. irreperibile), scatta: 1.​ Mora del creditore (mora credendi): ​ Il creditore rifiuta un’offerta formale (es. deposito tramite ufficiale). ​ Rischia l'impossibilità sopravvenuta e danni. 2.​ Liberazione coattiva del debitore: ​ Deposito/sequestro della cosa dovuta. IN CASO DI CONFLITTI 1.​ Debitore in mora: ○​ Responsabile per danni da impossibilità sopravvenuta. 2.​ Creditore in mora: ○​ Responsabile allo stesso modo. 3.​ Offerta non formale: ○​ Esclude la mora del debitore, ma non libera completamente. CAP 25 INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI Definizione:​ L'inadempimento è l'inesatta esecuzione di una prestazione dovuta, che non rispetta: ​ Diligenza, ​ Buona fede, ​ Esattezza quantitativa e qualitativa, ​ Puntualità di tempo e luogo (art. 1218). Tipologie: 1.​ Inadempimento assoluto: ○​ La prestazione manca del tutto. 2.​ Inadempimento relativo: ○​ La prestazione è eseguita ma in modo difforme (es. ritardo). ○​ Imputabile: quando causato da colpa del debitore. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO Il creditore può chiedere: 1.​ Esecuzione in forma specifica, se possibile e ancora utile. 2.​ Risarcimento danni, salvo che il debitore provi che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. L’IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE Definizione: ​ Art. 1176: impossibile se non può essere eseguita con la diligenza media richiesta. ​ Art. 1218: va oltre, richiedendo l’umanamente possibile. Esempio:​ Se una strada è franata, consegnare un pacco è impossibile secondo l’art. 1176, ma non secondo l’art. 1218 (si poteva spedire via aerea). Interpretazioni: 1.​ Due regimi di responsabilità: ○​ Obbligazioni di mezzi/cose specifiche: art. 1176, responsabilità per colpa (diligenza media). ○​ Obbligazioni di risultato/cose generiche: art. 1218, responsabilità oggettiva. 2.​ Unica corrente preferibile: ○​ La diligenza del buon padre di famiglia è sempre richiesta. ○​ Impossibilità oggettiva: impossibile per qualsiasi debitore medio. ○​ Impossibilità relativa: legata al tipo di prestazione. Effetti dell’impossibilità: ​ Caso fortuito/forza maggiore: es. frane, guerre, scioperi. ​ L’impossibilità permanente estingue l’obbligazione. IL RITARDO (MORA DEL DEBITORE) Definizione:​ Il ritardo diventa inadempimento solo se intollerabile. Tipi di mora: 1.​ Mora ex persona: ○​ Necessita di costituzione in mora da parte del creditore tramite intimazione scritta. 2.​ Mora ex re: ○​ Si verifica automaticamente, es.: ​ Debito da fatto illecito. ​ Rifiuto scritto di adempiere. ​ Scadenza del termine con prestazione dovuta al domicilio del creditore. Effetti della mora: ​ Risarcimento danni. ​ Aggravamento del rischio: il debitore risponde anche per cause non imputabili (es. deterioramento di beni). ​ Per evitare l’aggravio, il debitore può fare un’offerta formale/informale. RISARCIMENTO DANNI Elementi del danno risarcibile: 1.​ Danno emergente e lucro cessante: ○​ Perdita subita e mancato guadagno. 2.​ Nesso di causalità (art. 1223): ○​ Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. 3.​ Prevedibilità del danno (art. 1225): ○​ Risarcibili solo i danni prevedibili, salvo dolo. 4.​ Concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227): ○​ Se il creditore contribuisce al danno, il risarcimento diminuisce. Risarcimento del maggior danno: ​ Oltre agli interessi legali, il creditore può ottenere un ulteriore risarcimento per danni specifici (es. inflazione, prestiti onerosi). RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Caratteristiche: ​ Riguarda la violazione di obbligazioni preesistenti, non solo contrattuali. ​ Clausole di esonero: valide tranne nei casi di dolo o colpa grave. Finalità del risarcimento: ​ Reintegrare il creditore nella posizione che avrebbe avuto senza inadempimento. ​ Normalmente, tramite risarcimento per equivalente (pagamento in denaro). CAP 26 MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO Estinzione dell'obbligazione (Art. 1230 e seguenti) Oltre all'adempimento, un'obbligazione può estinguersi in altri modi, distinti in: ​ Soddisfattivi: comportano il soddisfacimento dell'interesse del creditore. ​ Non soddisfattivi: non soddisfano l'interesse del creditore. 1. Compensazione Estinzione di debiti reciproci tra due soggetti quando sono contemporaneamente debitori e creditori. Tipi di compensazione: 1.​ Legale: automatica, con requisiti: ○​ Omogeneità: beni fungibili dello stesso genere. ○​ Liquidità: determinati nell'importo. ○​ Esigibilità: non sottoposti a termini o condizioni. 2.​ Giudiziale: pronunciata dal giudice quando il credito è: ○​ Omogeneo ed esigibile. ○​ Non liquido, ma di facile e pronta liquidazione. 3.​ Volontaria: accordo tra le parti quando mancano i requisiti per le altre due. Può essere facoltativa, attribuendo a una parte il diritto unilaterale di compensare. Esclusioni: non si applica a crediti impignorabili (es. salari) o legati a cose in custodia. 2. Confusione Avviene quando debitore e creditore coincidono nella stessa persona (es. successione ereditaria o fusione tra aziende). ​ Effetto: l'obbligazione si estingue per mancanza di pluralità dei soggetti. 3. Novazione Le parti sostituiscono l’obbligazione originaria con una nuova. Tipi di novazione: ​ Oggettiva: modifica dell’oggetto o del titolo (es. da denaro ad auto). ​ Soggettiva: modifica del debitore. Requisiti: ​ Animus novandi: volontà chiara di estinguere l’obbligazione originaria. ​ Aliquid novi: la nuova obbligazione deve essere sostanzialmente diversa. Effetti: ​ La vecchia obbligazione si estingue con tutti i suoi accessori. ​ Se l’obbligazione originaria era nulla, la novazione è inefficace. Differenza con datio in solutum: ​ La novazione estingue immediatamente l’obbligazione. ​ La datio in solutum mantiene la vecchia obbligazione fino all’adempimento. 4. Remissione Il creditore rinuncia al proprio diritto. Caratteristiche: ​ Atto unilaterale e recettizio (efficace quando comunicato al debitore). ​ Non serve accettazione, ma il debitore può rifiutarla. ​ Atto gratuito e senza forma specifica (può essere anche tacita). Effetti: ​ Libera il debitore. ​ Estingue le garanzie legate al credito. Esclusioni: non si applica a crediti indisponibili (es. salari). 5. Impossibilità sopravvenuta L’obbligazione si estingue per cause non imputabili al debitore (es. forza maggiore). Criteri: ​ Oggettiva: impedisce chiunque ad adempiere (es. caso fortuito, sciopero generale). ​ Non deve dipendere dalla sfera di controllo del debitore. Tipologie: 1.​ Temporanea: il debitore è esonerato per la durata dell’impedimento; se l’interesse del creditore cessa, l’obbligazione si estingue. 2.​ Parziale: il debitore adempie la parte possibile; il creditore può rifiutare se perde interesse. Effetti: ​ Il debitore è esonerato da responsabilità. ​ La perdita economica ricade sul creditore, che può rivalersi su terzi responsabili. CAP 27 CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI Trasferimento dei diritti di credito I diritti di credito possono essere trasferiti da un soggetto all'altro, proprio come i beni, e ci sono due modalità di acquisto: a titolo originario e a titolo derivativo. ​ Acquisto a titolo originario: riguarda i titoli di credito, come la cambiale, in cui la prestazione è incorporata in un bene mobile (documento di credito). ​ Acquisto a titolo derivativo: avviene quando il diritto di credito si trasferisce da un soggetto all'altro senza modificare la sua sostanza. La modifica riguarda i soggetti coinvolti nell’obbligazione: creditore (modifica dal lato attivo) o debitore (modifica dal lato passivo). La circolazione dei crediti rappresenta una "ricchezza futura" che viene trasferita, simile al trasferimento di beni che fa circolare "ricchezza attuale". Modificazioni dal lato attivo Le modificazioni dal lato attivo si verificano quando un nuovo creditore subentra al posto del creditore originario. Questo è un vero e proprio subentro, dove il nuovo creditore assume gli stessi diritti e limiti del precedente, senza la necessità del consenso del debitore. Ad esempio, la cessione del credito è una delle modalità più comuni. Cessione del credito La cessione del credito è il trasferimento di un credito da un creditore originario (cedente) a un nuovo creditore (cessionario). Può avvenire in vari modi: ​ Vendita: cessione in cambio di un prezzo. ​ Donazione: cessione gratuita. ​ Cessione per estinguere un debito: cessione che serve per saldare un debito verso il cessionario (ad esempio, cessione del quinto dello stipendio). Limitazioni alla cessione: ​ Alcuni crediti sono incedibili: per esempio, i crediti alimentari (incedibilità oggettiva) o quando il contratto esclude esplicitamente la cedibilità (incedibilità soggettiva). Effetti della cessione: ​ Una volta conclusa, la cessione trasferisce il credito al cessionario immediatamente, con tutti i suoi accessori (garanzie, interessi, ecc.). ​ La posizione debitoria del debitore non cambia, quindi può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Notifica della cessione: ​ La cessione non richiede il consenso del debitore, ma deve essere notificata a quest'ultimo. Se il debitore non viene informato, rischia di pagare erroneamente chi non è più il creditore. ​ Se ci sono più cessionari dello stesso credito, prevale la cessione notificata per prima, anche se è stata fatta successivamente rispetto ad altre. Garanzie nella cessione ​ Cessione a titolo oneroso: Il cedente garantisce solo l’esistenza del credito (ad esempio, che il credito esista davvero), ma non la solvibilità del debitore. La solvibilità può essere garantita se esplicitamente concordata. ​ Cessione solutoria: Se la cessione è effettuata per estinguere un debito (ad esempio, cessione di credito pro solvendo o pro soluto), ci sono due scenari: ○​ Pro Solvendo: il debito si estingue solo quando il debitore paga il credito ceduto. ○​ Pro Soluto: il debito si estingue immediatamente con la cessione, indipendentemente dal pagamento del debitore. Modificazioni dal lato passivo Le modificazioni dal lato passivo riguardano la sostituzione del debitore. Questo può avvenire in vari modi: ​ Sostituzione per successione: ad esempio, un debitore può essere sostituito per effetto di una successione (ereditarietà del debito) o quando un'azienda viene venduta, con i relativi debiti. ​ Modificazioni senza sostituzione: in altre situazioni, come la delegazione, l'espromissione o l'accollo, il principio generale è che il debitore originario non può essere sostituito senza il consenso del creditore, ma può essere affiancato da un nuovo debitore. 1. Delegazione La delegazione è un accordo in cui un soggetto incarica un altro di adempiere un'obbligazione verso un terzo. Esistono due tipi principali di delegazione: 1.1 Delegazione di pagamento Un soggetto (delegante) incarica un altro (delegato) di pagare un terzo (delegatario). ​ Esempio: Se A deve dei soldi a C, ma ha un credito nei confronti di B, A può chiedere a B di pagare C, usando il credito che ha con B. ​ Effetto: Se il delegato B accetta e paga, il debito di A verso C si estingue. Un esempio comune è l'assegno bancario. Il rapporto tra il delegante e il delegato è detto provvista, mentre tra delegante e delegatario è valuta. 1.2 Delegazione di debito (promissoria) Il delegante chiede al delegato di promettere di pagare un debito verso un terzo (delegatario). ​ Esempio: A invita B (delegato) a obbligarsi nei confronti di C per un debito che A ha verso C. Se B accetta, diventa obbligato nei confronti di C. Esistono due tipi di delegazione di debito: ​ Delegazione titolata: La promessa fa riferimento al rapporto sottostante (ad esempio, un debito per l'acquisto di merce), e il delegato può opporre eccezioni al delegatario (ad esempio, se la merce non è stata consegnata). ​ Delegazione astratta: La promessa è indipendente dal rapporto sottostante. In questo caso, il delegato non può opporre eccezioni, tranne che per nullità della causa. Effetti: ​ La delegazione di debito crea una nuova obbligazione per il delegato. Se la delegazione è liberatoria, essa estingue l’obbligazione del delegante. Se non è liberatoria, l’obbligazione del delegante rimane in vigore. ​ La delegazione può essere cumulativa, creando una nuova obbligazione a carico del delegato senza estinguere quella del delegante. 1.3 Delegazione attiva e passiva ​ Delegazione attiva: Il delegante (creditore) incarica un altro soggetto di obbligarsi verso il proprio debitore. ​ Delegazione passiva: Il delegante (debitore) incarica qualcuno di obbligarsi verso il proprio creditore. Esempio di delegazione passiva: ​ Se A è debitore di C, può chiedere a B di obbligarsi a pagare C al posto suo. B paga, e il debito di A verso C si estingue. 2. Espromissione e Accollo ​ Espromissione: Un soggetto (espromittente) si obbliga direttamente verso il creditore al posto del debitore originario, senza che vi sia un accordo tra il debitore e l’espromittente. Il debitore rimane comunque responsabile se l’espromittente non adempie. ​ Accollo: Un soggetto (accollante) assume l’obbligazione del debitore originario con il consenso del creditore. In questo caso, il debitore originario può essere liberato dalla propria obbligazione se il creditore lo accetta. Conclusioni ​ La delegazione di pagamento e la delegazione di debito sono strumenti per modificare le obbligazioni, ma senza sostituire il debitore originario senza il consenso del creditore. ​ La delegazione può essere attiva o passiva, a seconda che il delegante sia creditore o debitore. ​ La delegazione di debito può essere titolata o astratta, e la sua natura influisce sullo status del delegante e sul modo in cui le eccezioni possono essere opposte. Espromissione ​ Definizione: È un contratto in cui un terzo (espromittente) si obbliga a pagare il debito di un altro (debitor originario) senza che ci sia un incarico preventivo da parte del debitore. ​ Caratteristica principale: L'iniziativa viene dal terzo (espromittente), che si offre di pagare il debito del debitore originario. ​ Esempio: Un socio che si obbliga verso i creditori della sua società per ottenere una dilazione di pagamento. ​ Funzionamento: L'espromittente promette di pagare il debito, ma non lo fa subito. La promessa non libera automaticamente il debitore originario, a meno che il creditore non dichiari espressamente di liberarlo. ○​ Obbligazione cumulativa: Il debitore originario rimane obbligato e il terzo (espromittente) è obbligato in solido per lo stesso debito. ○​ Eccezioni: L'espromittente può opporre al creditore le stesse eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporre, tranne quelle relative ai rapporti personali tra il creditore e il debitore originario e tra l'espromittente e il debitore originario. Accollo ​ Definizione: È un contratto tra il debitore originario e un terzo (accollante), in cui quest'ultimo si assume il debito del primo. ​ Caratteristica principale: Qui l'accordo è tra il debitore e il terzo, non tra il creditore e il terzo. Il creditore non è parte del contratto e non è necessario il suo consenso. ○​ Accollo interno: Quando il terzo si obbliga nei confronti del debitore, ma il creditore non può chiedere nulla al terzo. In questo caso, il contratto ha effetto solo tra il debitore e il terzo, senza coinvolgere il creditore. ○​ Accollo esterno: È il caso in cui il creditore accetta l'accordo e può chiedere il pagamento direttamente al terzo. Il creditore può decidere di accettare o meno l'accollo. ​ Effetti: ○​ Anche nell'accollo esterno, il debitore originario non è automaticamente liberato dal suo debito, salvo che il creditore non esprima esplicitamente di volerlo liberare. ○​ Obbligazione cumulativa: Il debitore originario rimane responsabile, mentre il terzo subentra nella posizione del debitore e può opporre le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario. Conclusioni ​ Espromissione: Il terzo si obbliga a pagare un debito altrui, ma non libera automaticamente il debitore originario, salvo il consenso del creditore. ​ Accollo: Il terzo assume il debito del debitore originario, ma la liberazione del debitore dipende dall'accettazione del creditore. In caso di accollo esterno, il creditore può richiedere il pagamento al terzo. CAP 28 GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA 1. Principio della responsabilità patrimoniale (Art. 2740 c.c.) ​ Definizione: Il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. ​ Conseguenze: ○​ In caso di inadempimento, il patrimonio del debitore può essere espropriato e venduto all'asta per soddisfare i creditori. ○​ I beni del debitore costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori. 2. Limitazioni alla responsabilità patrimoniale ​ Principio generale: Non sono ammesse limitazioni negoziali, tranne nei casi previsti dalla legge. ​ Eccezioni legali: Alcuni beni e diritti connessi a esigenze personali e primarie non sono espropriabili, come: ○​ Arredi essenziali della casa. ○​ Strumenti di lavoro. ○​ Crediti alimentari. ○​ Retribuzioni: pignorabili solo fino a un quinto. 3. Patrimoni separati e di destinazione a. Patrimoni separati: ​ In passato: Non era consentito creare patrimoni separati per sottrarre beni alla garanzia dei creditori (salvo eccezioni legali per imprenditori). b. Patrimoni di destinazione (oggi): ​ La legge ora permette di riservare beni per determinati scopi sia a privati sia a società. ​ Riferimenti normativi: 1.​ Art. 2447-bis e seguenti (S.p.A.): ​ Le società per azioni possono destinare patrimoni a uno o più specifici affari. 2.​ Art. 2645-ter (privati): ​ Possibilità di destinare beni mobili registrati o immobili per interessi meritevoli di tutela a beneficio di specifiche persone o enti. ​ Effetti: ○​ I beni destinati e i loro frutti possono essere espropriati solo per i debiti contratti a tale specifico scopo. Memorizzazione facilitata: 1.​ "Tutto risponde, tranne ciò che protegge la dignità": Tutti i beni garantiscono i creditori, ma la legge protegge beni legati a sopravvivenza e lavoro. 2.​ "Vecchio no, nuovo sì ai patrimoni separati": Prima vietati, ora ammessi con regole per specifici scopi. 3.​ Ricorda i riferimenti normativi chiave: ○​ Art. 2740 c.c.: Responsabilità patrimoniale. ○​ Art. 2447-bis: Patrimoni separati per affari delle S.p.A. ○​ Art. 2645-ter: Destinazione beni per scopi meritevoli (privati). 1. Garanzia patrimoniale: generica vs specifica ​ Garanzia generica: ○​ Comprende tutti i beni del debitore, fino a quando esistono. ○​ Garantisce indistintamente tutti i creditori. ​ Garanzie specifiche: ○​ Privilegiano un credito rispetto agli altri. ○​ Consentono a un creditore di soddisfarsi con precedenza sui beni vincolati. ○​ Gli altri creditori, detti chirografari, potranno soddisfarsi solo sul residuo. 2. Principio della parità di trattamento dei creditori ​ Regola generale: ○​ Tutti i creditori hanno pari diritto sui beni del debitore, indipendentemente: ​ Dal momento in cui è nato il debito. ​ Dalla causa del credito. ○​ Se il patrimonio è insufficiente, la perdita è ripartita proporzionalmente tra i creditori. ​ Eccezione: ○​ Garanzie specifiche: il creditore privilegiato ha precedenza sul ricavato della vendita dei beni. 3. Conservazione della garanzia patrimoniale ​ Interesse del creditore: ○​ I beni del debitore devono restare intatti per garantire il credito. ○​ Il debitore è libero di disporre dei propri beni, ma: ​ Se il suo comportamento mette a rischio il soddisfacimento del credito, il creditore può intervenire. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale 1. Azione surrogatoria (Art. 2900 c.c.) ​ Scopo: Permettere al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio dei diritti verso terzi, per tutelare il proprio credito. ​ Presupposti: 1.​ Inerzia del debitore: Non esercita i suoi diritti (es. non riscuote un credito). 2.​ Pregiudizio al creditore: Il patrimonio residuo del debitore è insufficiente. 3.​ Diritti del debitore: ​ Devono avere contenuto patrimoniale. ​ Non devono essere strettamente personali (es. accettazione di una donazione). ​ Esempi di applicazione: ○​ Riscossione di un credito del debitore. ○​ Annullamento di un contratto sfavorevole. ○​ Interruzione della prescrizione. ​ Effetti: ○​ I vantaggi derivanti dall’azione vanno al debitore, non direttamente al creditore. 2. Azione revocatoria ​ Scopo: Reagire contro atti del debitore che deteriorano il suo patrimonio (es. vendita di beni, rinuncia a un credito). ​ Presupposti: 1.​ Atto di disposizione: Comportamento del debitore che peggiora la situazione patrimoniale (es. alienazione, remissione di debiti). ​ Non revocabili: Pagamenti di debiti scaduti (atti dovuti). ​ Revocabili: Pagamenti di debiti non scaduti. 2.​ Pregiudizio al creditore: Il patrimonio rimanente è insufficiente per soddisfare il credito. 3.​ Conoscenza del pregiudizio: Il debitore era consapevole del danno arrecato ai creditori. ​ Effetti: ○​ Inefficacia relativa: L’atto revocato è inefficace solo nei confronti del creditore che ha esercitato l’azione. ○​ Il bene resta al terzo acquirente ma, per il creditore revocante, è come se fosse ancora del debitore. ○​ Eccezioni: ​ I terzi che hanno acquistato a titolo oneroso e in buona fede conservano i loro diritti. ​ Donazioni e atti gratuiti possono essere revocati. ○​ Risarcimento: I terzi che subiscono "evizione" possono chiedere risarcimento al debitore. ​ Prescrizione: 5 anni. ​ Nota: Possono essere revocati anche atti anteriori al sorgere del credito se vi è dolo (es. vendita beni prima di contrarre un mutuo). 3. Sequestro conservativo ​ Scopo: Mezzo preventivo per bloccare i beni del debitore e impedire che vengano alienati. ​ Caratteristiche: ○​ Provvedimento cautelare emesso dal giudice su richiesta del creditore. ○​ Serve a evitare atti pregiudizievoli prima che si verifichino. ○​ Gli atti di disposizione successivi sono inefficaci. Nota: Diritto di ritenzione ​ Esempio: Un tecnico riparatore può trattenere un elettrodomestico fino al pagamento del servizio. ​ Effetti: ○​ Può chiedere il pagamento della custodia. ○​ Dopo un periodo congruo, può vendere l’oggetto per soddisfare il credito. CAP 29 GARANZIE PATRIMONIALI SPECIFICHE Tipi di garanzie nel diritto privato 1.​ Garanzie personali ○​ Esempio: Fideiussione​ Un terzo garantisce il debitore con tutto il suo patrimonio. ​ Simile alla garanzia generica del debitore (riguarda tutto il patrimonio). 2.​ Garanzie specifiche​ Comprendono privilegi, pegno e ipoteca.​ Presentano queste caratteristiche: ○​ Oggetto specifico:​ Si applicano a beni determinati (del debitore o di terzi), non all'intero patrimonio. ○​ Titolo necessario:​ Richiedono un contratto o un atto specifico per essere valide. ○​ Diritto di prelazione: ​ Garantiscono priorità sul ricavato della vendita dei beni. ​ I creditori con garanzie specifiche vengono prima dei creditori chirografari (che non hanno privilegi). ○​ Diritto di seguito: ​ Il diritto "segue" il bene anche se viene trasferito a un terzo. ​ Il creditore può espropriare il bene anche al nuovo acquirente. ​ Per essere opponibili a tutti (erga omnes), queste garanzie (eccetto il privilegio generale) sono diritti reali. Il privilegio ​ Definizione:​ È una prelazione che la legge accorda a determinati crediti considerati prioritari. ○​ Non è un diritto autonomo (come il pegno e l'ipoteca), ma una caratteristica del credito. ○​ Il credito è privilegiato fin dalla nascita e solo la legge può attribuirgli questa natura. ​ Caratteristiche: ○​ Cade solo sui beni del debitore (non su beni di terzi). ○​ Si divide in due tipi: 1.​ Generale: ​ Riguarda tutti i beni mobili del debitore. ​ Non attribuisce diritto di seguito. ​ Esempi: crediti per spese funebri, sanitarie, alimentari, o imposte. 2.​ Speciale: ​ Cade su beni mobili o immobili determinati. ​ Attribuisce diritto di seguito sui beni immobili (non sui mobili). ​ Esempi: ​ Crediti per fitti prevalgono sugli arredi. ​ Crediti per spese di giustizia prevalgono sugli immobili coinvolti. ​ Concorrenza tra privilegi: ​ Ordine fissato dagli art. 2777 e seguenti. ​ Pegno prevale sul privilegio speciale per beni mobili. ​ Privilegio speciale prevale sull'ipoteca per beni immobili. Pegno e Ipoteca ​ Definizione:​ Garanzie specifiche che costituiscono diritti reali su beni altrui (es. servitù). ○​ Attribuiscono poteri specifici al creditore per tutelare il credito. ○​ Sono diritti accessori: seguono le sorti del credito (si estinguono con esso). ​ Caratteristiche comuni: 1. Diritto di prelazione:​ Priorità nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni vincolati. 2. Diritto di seguito:​ Possibilità di espropriare il bene anche se trasferito a terzi. 3. Costituzione per volontà privata:​ Richiedono un titolo (es. contratto di pegno o ipoteca). 4. Possono riguardare beni di terzi: ​ Terzo datore risponde solo con il bene offerto in garanzia, non con l’intero patrimonio. ​ Tutela di entrambe le parti: ○​ Se il bene perisce: ​ Il creditore può chiedere una nuova garanzia, l’indennità assicurativa o il pagamento immediato del credito. ○​ Divieto di patto commissorio: ​ Vietato accordarsi per trasferire automaticamente la proprietà al creditore in caso di inadempimento. ○​ Alienazione in garanzia (valida): ​ Il bene passa subito al creditore con l’accordo che torni al debitore in caso di adempimento (es. riscatto o retrovendita). ​ Pur aggirando il divieto di patto commissorio, non è considerato illecito. Differenze tra privilegio, pegno e ipoteca 1.​ Fonte del diritto: ○​ Privilegio: Attribuito solo dalla legge. ○​ Pegno e ipoteca: Costituiti per volontà privata. 2.​ Oggetto: ○​ Privilegio: Solo sui beni del debitore. ○​ Pegno e ipoteca: Anche sui beni di terzi (con il loro consenso). 3.​ Realità: ○​ Privilegio generale: Non ha carattere reale (no diritto di seguito). ○​ Privilegio speciale, pegno e ipoteca: Diritti reali (con diritto di seguito). Ecco una versione riorganizzata e semplificata per facilitare la memorizzazione: Il Pegno ​ Definizione:​ È un diritto reale che vincola un bene mobile (del debitore o di un terzo) a garanzia di un credito. ○​ Attribuisce al creditore: 1.​ Diritto di seguito:​ Può espropriare il bene anche se alienato a terzi. 2.​ Diritto di prelazione:​ Priorità nel soddisfacimento sul ricavato del bene. ​ Oggetto: ○​ Beni mobili. ○​ Universalità di mobili (es. una biblioteca). ○​ Crediti (del debitore o di un terzo). ​ Costituzione: ○​ Richiede: 1.​ Contratto scritto (con data certa se il credito supera 5000 lire o riguarda un credito). 2.​ Consegna reale del bene al creditore o a un terzo designato. ​ Nota: La garanzia decade se il bene non resta in possesso del creditore o del terzo. ○​ Funzione di pubblicità: ​ Lo spossessamento del debitore serve come pubblicità indiretta (non esiste registro per il pegno). ​ Obblighi del creditore o del terzo custode: ○​ Non può usare il bene, salvo: ​ Per necessità di conservazione (es. un gregge di pecore). ​ Se il bene è fungibile (es. denaro). ​ Pegno irregolare: ○​ Esempio: Cauzione in denaro versata dall’inquilino al locatore come garanzia. ○​ Il creditore può usare il denaro, ma deve restituirlo o trattenerlo (in tutto o in parte) in caso di inadempimento o danno. ​ In caso di mancato pagamento: ○​ Il creditore può: 1.​ Far vendere il bene per soddisfarsi. 2.​ Farsi assegnare il bene come pagamento (datio in solutum). L'Ipoteca ​ Definizione:​ È un diritto reale che vincola beni immobili o equivalenti (es. mobili registrati, diritti reali di godimento, rendite dello Stato) a garanzia di un credito. ○​ Attribuisce al creditore: 1.​ Diritto di seguito: espropriazione del bene anche se venduto a terzi. 2.​ Diritto di prelazione: priorità sul ricavato della vendita forzata. ​ Oggetto: ○​ Immobili. ○​ Mobili registrati (es. automobili, navi). ○​ Diritti reali di godimento sugli immobili. ○​ Rendite dello Stato. ○​ Si estende anche a miglioramenti e accessioni. ​ Caratteristiche principali: 1. Specialità: ​ Può essere costituita solo su beni specificamente indicati per un importo determinato. ​ Non esistono ipoteche generali. 2. Indivisibilità: ​ Grava interamente su tutti i beni ipotecati finché il debito non è completamente estinto. ​ Costituzione:​ Richiede due elementi: 1. Titolo: ​ Necessario un contratto, sentenza o altro atto che autorizzi il creditore. 2. Iscrizione nei pubblici registri: ​ Senza iscrizione l'ipoteca non ha validità. ​ Registri usati: registro immobiliare, automobilistico, navale, ecc. ​ L’iscrizione ha efficacia per 20 anni, salvo rinnovo. Tipi di Ipoteca 1.​ Legale: ○​ Prevista dalla legge (esempi): ​ Venditore di un immobile per garantire il pagamento. ​ Coeredi o soci a garanzia dei conguagli in denaro. ​ Stato sui beni di un imputato per coprire spese processuali. ○​ Iscrizione automatica durante la trascrizione dell’atto di acquisto o divisione. 2.​ Giudiziale: ○​ Deriva da sentenze o provvedimenti che condannano il debitore al pagamento. ○​ Il creditore usa il provvedimento per richiedere l’iscrizione. 3.​ Volontaria: ○​ Nasce da accordi tra le parti (contratto o dichiarazione unilaterale). ○​ Può riguardare beni del debitore, di un terzo consenziente o di beni futuri (iscrizione effettiva solo al momento della vendita). Diritti e Obblighi del Terzo Acquirente e del Terzo Datore di Ipoteca ​ Terzo Acquirente (chi acquista un bene ipotecato):​ Ha tre opzioni per evitare l’espropriazione: 1.​ Pagare i creditori ipotecari, subentrando nel credito. 2.​ Rilasciare i beni ipotecati al tribunale, che nomina un amministratore per l’espropriazione. 3.​ Purgare le ipoteche offrendo una somma sufficiente per soddisfare i creditori. ​ Terzo Datore di Ipoteca (chi offre un proprio bene in garanzia per un debito altrui): ○​ Risponde solo col bene ipotecato, non con il resto del patrimonio. ○​ Non può avvalersi di benefici come il beneficium excussionis. ○​ Può solo pagare i creditori per evitare l’esproprio. Estinzione dell'Ipoteca 1.​ Cause legate al titolo: ○​ Estinzione del credito. ○​ Perimento del bene. ○​ Rinuncia da parte del creditore. ○​ Queste cause permettono la cancellazione dai registri. 2.​ Cause legate all'iscrizione: ○​ Decorso del termine di 20 anni senza rinnovo. ○​ In questo caso, l'ipoteca si può nuovamente iscrivere (ma con priorità inferiore). Eccezioni e Altri Strumenti ​ Pegni particolari: 1.​ Pegno rotativo: ​ Es. prosciutti in lavorazione; il debitore può sostituire i beni mantenendo la garanzia. 2.​ Pegno fluttuante: ​ Es. titoli azionari; permette la sostituzione dei titoli garantiti per evitare perdite. ​ Patto commissorio (vietato): ○​ Vietato cedere automaticamente il bene al creditore in caso di inadempimento. ○​ Eccezione: Patto marciano (il bene passa al creditore, ma previa stima e rimborso dell’eccedenza al debitore). CAP 40 LE PROMESSE UNILATERALI I negozi giuridici unilaterali si basano su una dichiarazione di una parte che si obbliga a una prestazione.​ Tipi di promesse unilaterali: 1.​ Promessa di pagamento 2.​ Ricognizione di debito 3.​ Promessa al pubblico 4.​ Titoli di credito 1. Promessa di pagamento ​ Descrizione: Impegno unilaterale a effettuare una prestazione a favore di qualcuno. ○​ Es.: "Ti pagherò 100 euro tra un mese." ​ Caratteristiche: ○​ Può essere titolata (specifica la causa) o astratta (non specifica la causa). ○​ Non crea un obbligo: serve una c

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