Altri strumenti processuali contenuti nell’editto PDF

Document Details

CuteZeal1645

Uploaded by CuteZeal1645

Università degli Studi di Siena

Tags

roman law ancient history roman republic

Summary

This document discusses legal instruments within a Roman edict, such as interdicts, and the process of acquiring possession of assets. It also explores factors contributing to the crisis within the Roman Republic, including the expansion of influence and societal shifts.

Full Transcript

Altri strumenti processuali contenuti nell’editto L’editto contiene formule, azioni, eccezioni e in ne una serie di rimedi procedimentali che servono a tutelare situazioni speci che. Altri strumenti sono gli interdetti, l’immissione del possesso, le stipulazioni pretorie. Immissione del possesso = i...

Altri strumenti processuali contenuti nell’editto L’editto contiene formule, azioni, eccezioni e in ne una serie di rimedi procedimentali che servono a tutelare situazioni speci che. Altri strumenti sono gli interdetti, l’immissione del possesso, le stipulazioni pretorie. Immissione del possesso = il creditore entra in possesso dei beni del debitore per ripagare il debito. Stipulazioni pretorie = casi in cui il pretore impone ai soggetti in lite di fare una stipulatio, una promessa reciproca di modo che siano vincolati a quella promessa. Il possesso non si tutela con un’azione (poiché questa presuppone un diritto), ma con degli strumenti c.d. interdetti = ordini pretori con esecuzione immediata. 3 tipi: · proibitori: si vieta a un soggetto di compiere un determinato comportamento; nalità di mantenere, conservare il bene senza turbative; · esibitori: si richiede di esibire un bene di cui voglio entrare in possesso; nalità di acquistare un bene per la prima volta; · restitutori: si richiede di restituire un bene; nalità di recuperare il possesso. Gli interdetti possono essere inoltre semplici, quando l’ordine del pretore si rivolge solo a una parte, oppure duplici, quando l’ordine è rivolto anche a chi lo richiede. Sono strumenti introdotti per tutelare le situazioni di possesso dei fondi pubblici ager publicus contro chi contestasse queste concessioni possessorie. Meccanismo dell’interdetto: · il soggetto che ha subito una turbativa nel proprio possesso chiede un interdetto al pretore, il quale fa una valutazione sommaria senza contraddittorio, cioè senza sentire il convenuto, ed emana l’interdetto; · se il convenuto si conforma, restituendo il bene/interrompendo la turbativa, la controversia è risolta; se il convenuto si oppone si attiva un procedimento basato sulla sponsio → il pretore invita l’attore a fare una sponsio con il convenuto, e le due parti si scambiano delle promesse, a pagare l’altra parte in caso di perdita del giudizio; · il magistrato analizza i presupposti di fatto che hanno motivato la richiesta di interdetto e se era legittima o meno: se tali presupposti vengono accertati, condanna il convenuto. La crisi della costituzione repubblicana Fine III secolo: il sistema della città-Stato, della collettività cittadina non è più idoneo alla nuova realtà di Roma, che era diventata un imperio vasto, mondiale (relativamente al mondo conosciuto allora). La gestione del potere entra in crisi, si veri ca una ricaduta negativa con conseguenze che sono inevitabili all’esito dell’espansione: conseguenze sul piano giuridico, politico, economico, sociale. Una struttura che sembrava essere perfetta e che ha portato al successo di Roma ora comincia a mostrare i suoi limiti. Espansione → stimolata da un’aristocrazia senatoria che aveva fame di ricchezze e di conquiste, e anche dalla classe dei mercanti, commercianti, soggetti per i quali l’espansione politica era il presupposto necessario per un’espansione anche economica. Commercio = attività vietata agli aristocratici perché considerata non nobile e non degna, ed era quindi svolta da plebei che avevano possibilità di investimento iniziale. Sono molti quelli che sfruttano questo momento e si arricchiscono moltissimo, non solo con il commercio ma anche con la gestione degli appalti = incarichi af dati dalla repubblica per il compimento di attività privata nell’interesse pubblico (esempio: riscossione delle imposte). 1 di 20 fi fi fi fi fi fi fi Comincia progressivamente ad affermarsi una nuova classe sociale = equites, cavalieri. Classe intermedia che si sposta verso la nobiltà, che cerca di progredire, composta da non nobili che però si sono arricchiti e cominciano a chiedere una maggiore rappresentanza e partecipazione politica. In questa fase non abbiamo quindi patrizi e plebei, ma 2 classi diverse: gli optimates (nobili e cavalieri) ed i populares. La natura del con itto tra plebe e patriziato si è trasformata in virtù della pari cazione di queste 2 classi. Conseguentemente anche i tribuni della plebe cambiano funzione: non rappresentano più lo strumento di contrapposizione agli interessi dei nobili, di rivendicazione plebea, così come erano nati nelle secessioni. Al contrario, diventano strumenti nelle mani dell’aristocrazia per controllare la plebe stessa. Assemblee popolari → composte quasi esclusivamente dai nullatenenti, perché i piccoli proprietari terrieri sono costantemente impegnati nelle guerre durante questi decenni di continue battaglie; chiunque ha un minimo di reddito va a combattere, mentre chi rimane è escluso dalle classi di censo della riforma di Servio Tullio poiché non può permettersi un armamento. I piccoli proprietari terrieri che coltivano la loro terra in concessione in proprietà privata scompaiono → esito inevitabile: i campi non vengono coltivati, e quando il proprietario torna dalla guerra trova il campo incolto, abbandonato, devastato dall’esercito o da altri eventi, e per riattivare la produzione è necessario un investimento → contrae debiti con i nobili/vende il terreno. Al contrario, il latifondo continua ad essere coltivato da schiavi e clienti. Tutto ciò ha delle ricadute economiche: alla base del funzionamento di Roma non c’è più l’appezzamento di terreno coltivato dal piccolo proprietario terriero, ma il latifondo, grandi appezzamenti terrieri ceduti ai nobili (che erano gli unici in grado di coltivarli) a fronte del pagamento della vectigal. Ampliamento del latifondo a vantaggio dei nobili. Si diffonde la struttura della villa = azienda agricola, grande appezzamento di terreno con al centro una struttura produttiva molte volte collegata anche ad attività di produzione secondaria (manifattura), e dove vivono gli schiavi. Meccanismo che si diffonde ed aumenta la ricchezza dei nobili grazie alla grande disponibilità di manodopera servile che arriva dalle conquiste. Parallelamente si veri ca uno spopolamento delle campagne e un impoverimento di una classe sociale che perde potere economico; conseguente inurbamento di grandi masse di nullatenenti che si ritrovano a Roma senza mezzi di sussistenza, disponibilità economiche e prospettive lavorative ↳ questione economica: sperequazione della ricchezza, sbilanciata verso una minoranza; situazione di tensione economica e sociale. Pro lo ulteriore: ricadute sul modello di vita quotidiana. Nel II secolo a.C. Roma conquista le regioni ellenistiche, i regni macedoni → si ritrova davanti sistemi di governo e concezioni etiche molto diverse e più avanzate a livello culturale rispetto a quelle romane (idee della loso a greca, medicina, matematica, vari tipi di branche del sapere, civiltà più raf nate). Roma ne subisce l’in uenza, si veri ca una penetrazione delle nuove idee provenienti dall’oriente mediterraneo a Roma che si realizza sia per osmosi (per contatto con questa realtà, circolazione di idee e di opere) sia per assunzione diretta di questi soggetti: molti dei nobili si appro ttano di queste conquiste e gli schiavi che giungono a Roma, molti dei quali sono uomini colti, medici, loso , autori, sono utilizzati come precettori per i gli dei nobili (schiavi privilegiati). In un certo senso i conquistati conquistano culturalmente i conquistatori. 2 di 20 fi fl fi fl fi fi fi fi fi fi fi fi fi Cambia modo di pensare, si aprono modelli antitetici a quello romano, modelli urbani e non agricoli e rurali, in cui circolano idee loso che e culturali che sono opposte alle idee della religione pagana romana. Questa affermazione di nuove idee è tuttavia anche contrastata da una parte dell’aristocrazia, che continua a ribadire i valori tradizionali, a sostenere idee conservatrici tramite proposte di legge, senatoconsulti, per cercare di resistere a queste idee, che comunque entrano inevitabilmente in tutti gli strati sociali, anche quelli più bassi. Altro elemento di tensione = posizione degli alleati italici, che erano stati organizzati in colonie e municipi. Gli italici si erano stancati di servire Roma senza avere nulla in cambio: i loro compiti erano quelli di pagare tributi, imposte, fornire soldati per l’esercito, svolgere oneri, senza ricevere nulla in cambio; non avevano rappresentanza politica, non potevano partecipare ai comizi tributi, non avevano il diritto della provocatio. Cominciano a fare delle rivendicazioni, a chiedere la cittadinanza, a fare richieste che vengono respinte da Roma no ad arrivare a un con itto armato all’inizio del I secolo a.C. Le riforme dei Gracchi Questa situazione di crisi sfocia in maniera più netta nel 133 a.C., quando sale al tribunato della plebe Tiberio Gracco, il quale propone un plebiscito, la lex Sempronia agraria: riforma agraria che consisteva in una restaurazione del progetto iniziale proposto 2 secoli e mezzo prima relativo all’ager publicus. Con questa riforma si imponeva ai nobili latifondisti di restituire alla repubblica l’ager publicus se posseduto in misura superiore a 500 iugeri (che potevano salire a 750 se si aveva un glio e 1000 con 2 o più gli). Il resto andava concesso in proprietà privata ai plebei, con lo scopo di rigenerare il ceto dei piccoli proprietari terrieri, che avevano perso tutti i loro terreni. Tiberio istituì inoltre una commissione di triumviri, che doveva provvedere a con scare i territori e assegnarli in proprietà privata, oltre ad avere potere giudiziario per risolvere le controversie che erano inevitabili, in quanto i nobili si opposero a questa riforma. Fu ovvia la dura opposizione dei latifondisti e del Senato, che tuttavia inizialmente non riuscirono a bloccare la riforma. Nel 132 Tiberio viene eletto e vuole portare avanti ulteriori riforme a favore della plebe e anche dei socii italici (abolizione dei debiti, concessione della cittadinanza agli italici), ma trova un’opposizione ancora più forte. L’aristocrazia si rese conto che l’unico modo per contrastare Tiberio era la violenza, così il tribuno e i suoi seguaci furono uccisi dal ponte ce massimo alla guida di altri aristocratici. 10 anni dopo il fratello di Tiberio, Caio Gracco, si fa eleggere al tribunato della plebe e ripresenta la riforma agraria, ma con delle differenze. Complesso di riforme a favore della plebe: legge frumentaria (distribuzione di grano ai nullatenenti a un prezzo inferiore a quello di mercato), creazione di nuove colonie per spostarvi parte della popolazione attribuendogli dei terreni, e un provvedimento a favore dell’abbattimento dei debiti. Introduce riforme anche a favore dei cavalieri → 2 concessioni: fu attribuito a società composte da cavalieri l’appalto della riscossione delle imposte nelle province, no ad allora af data ai senatori; con una lex Acilia fu stabilito inoltre che le commissioni che avrebbero giudicato del reato pecuniae repetundae, sarebbero state composte da cavalieri → legge nalizzata a combattere il crescente fenomeno della malversazione, cioè della cattiva gestione economica dei governatori provinciali, i quali sottraevano ai sudditi, illecitamente, denaro o altri beni, avvalendosi dei propri poteri. La legge Acilia stabilì che il soggetto resosi colpevole di tale crimine dovesse essere condannato ad una pena pecuniaria di ammontare doppio rispetto al valore dei beni di cui si era impadronito. In ne, Caio propose anche l’estensione della cittadinanza romana ai socii italici. 3 di 20 fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi fi fi Nel 121 a.C. il Senato reagisce emanando un senatoconsulto ultimo contro Caio, che viene ucciso, e conseguentemente la riforma cade. Le vicende dei Gracchi sono solo l’inizio di un periodo di guerre civili, in cui la stabilità di Roma è messa in pericolo da una serie di eventi interni, a cui si aggiungono anche guerre esterne e tensioni sui con ni. Dopo qualche decennio, compare sulla scena Caio Mario, che fu reiteratamente console, sostenuto da cavalieri e nullatenenti. Nel 107 propone una riforma dell’esercito molto importante: il nuovo modello pone le basi per la futura importanza che le forze armate avranno negli equilibri di potere. Caio Mario capisce che quel modello dell’esercito della riforma di Servio Tullio non è più adeguato, e che se vorrà conquistare un potere personale è necessario creare un rapporto più stretto tra condottiero e soldati. Si introduce l’apertura della leva militare anche ai nullatenenti che non avevano patrimonio ed erano dunque esclusi dalle centurie → modi ca strutturale dell’esercito, che sarà composto da militari di professione che vengono retribuiti; altra forma di guadagno = bottino di guerra, che viene diviso dal generale con i soldati → il soldato è più fedele al generale che lo porta a vincere e gli permette di arricchirsi. Dalla guerra sociale a Silla I secolo a.C. → con itto tra Roma e i socii italici, che sfocia in una vera e propria guerra c.d. guerra sociale, con l’obiettivo per gli italici di ottenere la cittadinanza. Inizialmente Roma perde la guerra, probabilmente non si aspettava una resistenza così forte, e quindi cerca di risolvere il con itto facendo delle concessioni graduali: concede la cittadinanza prima alle città rimaste fedeli alla repubblica non partecipando all’insurrezione, poi alle città che avrebbero accettato di deporre le armi, con l’obiettivo di erodere la compattezza di questo fronte. Silla = luogotenente di Mario che emerge nella scena politica in questo contesto, intorno all’88 – 87 a.C. Nell’87 si doveva attribuire il comando per andare a combattere in Asia minore contro Mitridate (re del Ponto), e viene nominato Silla, il quale era però fuori Roma impegnato a combattere contro gli italici. Gli viene quindi tolto il comando, che viene af dato a Caio Mario. Tuttavia, Silla entra a Roma con il suo esercito per farsi attribuire il comando. Silla quindi parte per l’Oriente, scon gge Mitridate e quando torna a Roma nell’83 a.C. afferma in maniera netta il suo potere. Si fa nominare dittatore, ma facendosi attribuire poteri in più: avrebbe dovuto scrivere le leggi e provvedere alla riforma della costituzione della res publica; inoltre era una dittatura perpetua, senza scadenza (al contrario, il dittatore veniva normalmente nominato in situazioni di emergenza temporanee e dovute a problemi esterni di natura bellica, e non poteva stare al potere per un periodo superiore a 6 mesi). Silla opera una serie di riforme: · restaurazione del potere aristocratico, riducendo i poteri dei tribuni della plebe (cui fu sottratto il potere di intercessio) e degli istituti di origine plebea a vantaggio del Senato; · moltiplica il numero di senatori, che vengono posti a capo di corti penali per speci ci reati (sostituì i cavalieri con i senatori nei processi criminali delle quaestiones perpetuae); · si tolgono probabilmente le concessioni di cittadinanza agli italici; · ai consoli viene tolto il potere militare (imperium domi), che viene attribuito solo al generale. 4 di 20 fl fi fi fl fi fi fi Nel 79 a.C. Silla si ritira a vita privata poiché riteneva di aver compiuto l’incarico che si era preposto → non aspira ad un potere personale, ma rimane al potere soltanto per far passare le riforme necessarie a mantenere le istituzioni repubblicane. Tuttavia, dalla morte di Silla (78 a.C.) in poi si assiste ad un progressivo smantellamento di queste riforme, mentre il potere della plebe riemerge e riprende forza. La ne della repubblica In questo ultimo mezzo secolo dell’età repubblicana si contrappongono varie gure, segnate dalla nuova concezione del potere politico come potere personale, e dalla nuova veste che assumono le magistrature. L’ordine costituzionale voluto da Silla nel tentativo di mantenere le istituzioni repubblicane ed evitare ulteriori guerre civili viene smantellato negli anni a seguire → anni segnati da altri due personaggi, Gneo Pompeo e Caio Giulio Cesare. Nel 67 a.C. Gneo Pompeo ottiene un imperium militare in nito, esteso a tutto il Mediterraneo e alle coste entro le 50 miglia, per combattere i pirati che rendevano pericolosa la navigazione nel Mediterraneo impedendo i traf ci commerciali. Nel 66 a.C. si fa attribuire un altro imperium per la guerra in oriente contro Mitridate; si trattava di un imperium proconsulare maius = tipo di imperium superiore che conferiva il potere sulle province di rango superiore rispetto ai governatori delle province stesse. Ristabilito l’ordine in oriente, Pompeo torna in Italia e nel 60 a.C. stringe un’alleanza con Giulio Cesare e Licinio Crasso → primo triumvirato: patto politico privato, in sé privo di effetti sull’ordine costituzionale, con cui i tre ride niscono le magistrature e se le spartiscono per i successivi 5 anni, si dividono le posizioni e si fanno eleggere dalle assemblee. Pompeo si fa rieleggere console, Cesare ottiene l’imperium sulla Gallia cisalpina, sull’Illirico e poi anche sulla Gallia narbonense. Cesare conquista le Gallie (De bello Gallico) e espande il territorio di Roma, mentre Pompeo a Roma consolida il proprio potere. Nel 53 muore Crasso e sulla scena politica di Roma rimangono Cesare e Pompeo. Pompeo e il Senato cercano di tagliare fuori Cesare: si creò una disputa sulla scadenza della proroga dei poteri straordinari di Cesare. Secondo Cesare sarebbero venuti a scadere alle ne del 49 a.C. (5 anni dopo la scadenza del primo proconsolato), ma il Senato dichiarò decaduto il suo comando straordinario alla ne del 50 a.C. (5 anni dopo la legge di proroga del 55), intimandogli di congedare l’esercito. Nel gennaio del 49 a.C. Cesare varcò il Rubicone, entrando nel pomerio di Roma (limite entro il quale si doveva deporre le armi) → inizia la guerra civile. Pompeo scappa in Grecia e Cesare lo insegue da Brindisi → scontro frontale nel 48 a.C. vinto da Cesare. Pompeo si rifugia in Egitto, dove viene ucciso. Cesare torna a Roma, dove assunse progressivamente una serie di magistrature, titoli, prerogative in netto contrasto rispetto ai modelli tradizionali. Gli fu conferita una dittatura decennale, il titolo di imperator, fu eletto più volte console e poi nel 44 a.C. ottenne la carica di dittatore a vita, che sancì il suo totale controllo su Roma. Le istituzioni e le forme repubblicane erano del tutto cambiate anche nei loro aspetti formali, rimanevano soltanto le tradizionali denominazioni delle magistrature e del potere. Questo causò una forte reazione dell’aristocrazia tradizionalista e conservatrice, che vedeva il rischio di perdere tutti i poteri, e che portò all’uccisione di Cesare alle idi di marzo nel 44 a.C. da parte di un gruppo di congiurati. Riforme di Cesare: molto radicali, a favore della plebe, addirittura dalle fonti si può intuire l’esistenza di un progetto costituente di Cesare, di rifondazione della Costituzione romana e del diritto, di cui però non sappiamo molto. Egli è l’espressione di un’ideologia nuova, di una nuova mentalità che cerca di ampliare la dimensione italica e romana; fa diverse concessioni di cittadinanza agli italici e alla Galia, nuove colonie per assegnare terre, lavori pubblici, distribuzione di grano, per creare una maggiore compattezza sociale che 5 di 20 fi fi fi fi fi fi fi tenga conto anche dei meno abbienti → prospettiva di rinnovamento della società in generale. Era quindi visto dall’aristocrazia senatoria come un pericolo per la res publica e come un ostacolo ai propri poteri. Tuttavia, questo fu l’ultimo atto di un percorso irreversibile, e si tornò alla guerra civile. Dopo la morte di Cesare, il suo luogotenente Marco Antonio acquista prestigio e si innalza a ruolo di erede, solo che quando si apre il testamento si scopre che l’erede è in realtà Ottaviano, nipote e glio adottivo di Cesare. Nel 43 Marco Antonio va fuori Roma a combattere contro i cesarecidi e li scon gge. Egli aspirava al controllo della repubblica e si ri uta di sottomettersi al Senato, con cui entra in con itto. Per contrastarlo, il senato conferisce a Ottaviano l’incarico di combattere Marco Antonio, che viene scon tto. A questo punto Antonio e Ottaviano si alleano, insieme a Lepido, formando il secondo triumvirato, che era diverso dal primo (accordo privato): era una vera e propria magistratura straordinaria, con cui i triumviri governarono l’impero dividendosi le province: Ottaviano → Italia e occidente Antonio → oriente e le Gallie (non cisalpina) Lepido → Africa Marco Antonio comincia a consolidare il suo potere e ad assumere i tratti di un monarca orientale, venendo assorbito dalla concezione del potere delle monarchie ellenistiche, che era inconciliabile con il sistema di governo romano. Il triumvirato viene rinnovato nel 37 a.C. per altri 5 anni, ma i rapporti sono tesi: Lepido viene messo in disparte e rimane solo come ponte ce massimo, ad Antonio viene assegnato l’oriente, dove si innamora di Cleopatra, e ad Ottaviano l’occidente. È probabile che Antonio volesse arrivare alla costituzione di una monarchia ellenistica sostanzialmente indipendente da Roma → Ottaviano, insieme al Senato, mette in cattiva luce Marco Antonio in occidente, presentandolo come un traditore. Il senato tolse ad Antonio il comando in oriente e nel 32 a.C. Ottaviano dichiarò guerra a Cleopatra. Lo scontro tra Ottaviano e Marco Antonio avviene ad Azio nel 31 a.C., che termina con la vittoria di Ottaviano. Questa data segna convenzionalmente la ne dell’esperienza repubblicana romana, anche se in realtà il mutamento delle istituzioni e la transizione al principato avviene in maniera graduale. Diritto Privato Rapporti schiavili Conseguentemente alla forte espansione mediterranea nel II-I secolo a.C., aumenta l’af usso a Roma di ingenti masse di schiavi, venduti ora a prezzi molto più bassi. Cambia la condizione degli schiavi: peggioramento delle condizioni di vita. Essendo un bene facilmente reperibile sul mercato, la loro “utilità marginale” diminuisce progressivamente → al padrone interessa la produzione intensiva e lo strumento dello schiavo viene utilizzato al massimo delle sue forze (se uno schiavo muore non è più un problema come prima). La vendita degli schiavi viene data dalla repubblica in appalto a delle società, ai mercanti c.d. venariciari, addetti a vendere gli schiavi, che li vendono in appositi mercati e danno una percentuale alla repubblica. Tuttavia, da un punto di vista del regime giuridico, la loro condizione non va di pari passo con questo peggioramento, ma subisce dei temperamenti. Lo status servile si assume, oltre che per nascita da madre schiava/per esposizione del padre/non più per debiti dalla ne del IV secolo a.C., per cattura. Quando ciò accade, il soggetto perde la cittadinanza e la libertà, ma non gli altri status e gli altri diritti, che 6 di 20 fl fl fi fi fi fi fi fi fi vengono solo sospesi e si riattivano quando viene liberato; postliminium = istituto per cui si ha la sospensione di tutte le situazioni tranne quelle per cui per poter essere esercitate serve una continuità (possesso, matrimonio), no a quando il soggetto non sarebbe tornato in patria, riacquistando ex tunc la sua condizione di cittadino e la titolarità delle sue situazioni giuridiche. Secondo la summa divisio nel diritto delle persone (Gaio Istituzioni), lo schiavo è una res, oggetto, si ha un’equiparazione del regime giuridico rispetto alla res. Tuttavia, in questo periodo questa condizione migliora: · rei cazione imperfetta: lo schiavo ha la possibilità di diventare soggetto tramite la manomissione; · possibilità che allo schiavo venga consentito di compiere atti giuridici: riconoscimento di una limitata capacità di agire. Punto di partenza = regola che valeva già in ius civile: lo schiavo poteva creare degli obblighi e acquistare dei diritti che venivano estesi al padrone (tranne i debiti). Il padrone può acquistare diritti tramite lo schiavo, considerato come uno strumento della propria volontà: quando lo schiavo acquista un diritto contraendo con un terzo, è come se lo facesse il padrone. Questa regola inizia ad applicarsi in maniera molto netta nell’epoca delle vittorie militari e dell’espansione commerciale. Nuovo contesto di dominio mediterraneo, le imprese diventano sempre più articolate → si pone un problema per l’imprenditore, che non è in grado di concludere personalmente tutti gli atti con i terzi. Oggi noi risolviamo questo problema con il mandato (l’incaricato si impegna a compiere atti in nome dell’imprenditore) o con lo strumento della società. Questi strumenti contrattuali esistono a Roma, ma vengono utilizzati poco, si preferisce ricorrere allo strumento dello status, della posizione di soggezione. Certe questioni che noi oggi ci immagineremmo di poter gestire con strumenti contrattuali, a Roma, pur esistendo strumenti contrattuali, a causa dei limiti che questi presentavano*, vengono gestite mettendo lo schiavo a capo di un’impresa per contrattare con terzi e svolgere attività commerciali. Schiavo = soggetto che non ha personalità giuridica, ma a cui viene riconosciuta una capacità di agire, cioè di produrre contratti, negozi, atti giuridici con effetti validi nell’ordinamento e che si producono direttamente in capo al padrone. Problema: quando lo schiavo contratta con il terzo, il padrone acquista i crediti, ma non è tenuto a rispondere dei debiti → regime a tutela solo dei padroni, che disincentiva i terzi a negoziare con gli schiavi. Infatti, se per esempio lo schiavo non paga il bene al terzo, quest’ultimo non può rifarsi con lo schiavo poiché è un oggetto, e neanche con il padrone, che non è responsabile. Dal II secolo a.C. i pretori inizieranno quindi a inserire nell’editto delle azioni che consentono la responsabilità del padrone per gli atti compiuti dai sottoposti: le azioni adiettizie → il padrone avrebbe risposto del debito in misura integrale o limitata, a seconda dei casi. Sono modi che di azioni già esistenti, non nuove azioni; adattamento pretorio detto trasposizione di soggetti = consiste nel cambiare il nome del convenuto dall’intentio alla condemnatio della formula. Il pretore adatta la formula dell’azione esistente, assecondando così le esigenze del mercato → l’economia guida l’evoluzione del diritto. 2 tipi di azioni adiettizie: · a responsabilità illimitata → fanno sì che il terzo possa rifarsi di tutto il debito integralmente, può essere soddisfatto del totale ammontare del debito che ha contratto con lo schiavo; 7 di 20 fi fi fi · a responsabilità limitata → limite nel soddisfacimento del terzo. Actio exercitoria: riguarda le imprese di navigazione, è a responsabilità illimitata. Actio institoria: azione corrispondente alla prima, ma di un’attività commerciale terrestre. Actio quod iussu: iussu = autorizzazione, che il padrone dà al terzo per contrattare con lo schiavo. Actio de peculio: responsabilità limitata. Il peculio è una piccola parte di patrimonio che il padrone af da alla gestione dello schiavo (lo schiavo non ne è il proprietario, ma solo il gestore, il titolare del patrimonio rimane il padrone). Il padrone è disposto ad assumersi la responsabilità solo per quel patrimonio, dunque una responsabilità limitata al “capitale sociale” attribuito. Si crea un patrimonio separato e se il terzo assume debiti per una somma superiore non può rifarsi con il padrone (se il padrone ha dato 100 non può essere chiamato in causa per 150). Actio de in rem verso: “azione di ingiusti cato arricchimento”, cioè di quanto il padrone si è arricchito sul negozio compiuto dallo schiavo. Veniva concessa al terzo, che ha contrattato con lo schiavo, per agire in solido contro il padrone, nei limiti dell’arricchimento che quest’ultimo avesse conseguito. *A Roma il mandato non include la rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandante, ma in nome proprio, e non in nome del mandante (funzione limitata). Contratto di società: a Roma si ha l’impossibilità di con gurare la c.d. persona giuridica = ente astratto a cui l’ordinamento riconosce soggettività (società, fondazioni), e che oltre ad essere una persona giuridica distinta dai propri soci, ha anche un patrimonio separato, il capitale sociale, distinto rispetto al capitale dei soci. Il contratto di società che viene stipulato vale nei confronti dei terzi che si relazioneranno con la società. Questo a Roma non accade: i romani, non con gurando una persona giuridica, non individuano neanche che vi sia un patrimonio sociale diviso da quello dei soci; ogni socio risponde personalmente con i suoi beni nei negozi che conclude. I romani risolvono questo problema attraverso il peculio af dato allo schiavo, e in particolare attraverso la comproprietà di uno schiavo. Un modo per uscire dalla condizione di schiavitù, oltre alla morte, è attraverso un atto di liberazione dello schiavo, strumento che lo distingue dalle semplici res e che può renderlo soggetto di diritto. Meccanismo della manomissione, manumissio → conferisce allo schiavo non solo lo status libertatis, ma anche la cittadinanza romana (lo schiavo passa dalla condizione più in ma allo stato di più alto godimento dei diritti). Questo strumento aveva una nalità di controllo sugli schiavi, serviva a farli lavorare meglio, a renderli più fedeli al padrone poiché si ha la possibilità di essere liberati, meccanismo psicologico. Questo effetto è molto singolare in una società schiavile ed è stato reso possibile soprattutto dalla struttura delle classi di censo e delle centurie della riforma di Servio, dove ad ogni centuria corrisponde un voto. Al contrario, ad Atene lo schiavo non può diventare cittadino e quindi non ha diritto di voto; questo perché ad ogni individuo corrisponde un voto, ogni cittadino ha lo stesso diritto di voto indipendentemente dalla ricchezza/provenienza territoriale/stato sociale. Gli schiavi erano molto numerosi, e attribuire loro la cittadinanza avrebbe comportato uno squilibrio del voto nell’assemblea. A Roma, invece, il voto non è individuale, ma è per centuria, quindi inserire i liberti in assemblea non avrebbe comportato grossi squilibri in quanto andavano a nire nelle ultime classi di censo. 8 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi La manomissione poteva realizzarsi in diverse modalità: · manumissio censu → tramite una dichiarazione del padrone al censore in occasione del censimento, in modo da inserire lo schiavo nella lista dei cittadini; · manumissio testamento → disposizione inserita all’interno del testamento, in 2 modi: attribuendo immediatamente la libertà, oppure attribuendo all’erede il dovere di liberare lo schiavo (l’erede potrebbe anche non farlo, in quanto sarebbe una perdita economica); · manumissio vindicta → tramite una procedura di rivendicazione processuale, attraverso uno schema di un nto processo simile all’in iure cessio: lo schiavo (ancora oggetto) va in giudizio af ancato da un soggetto che affermi la sua libertà, c.d. adsertor libertatis, il padrone tace e il magistrato pronuncia l’addictio libertatis, confermando cioè la dichiarazione dell’adsertor. Nel periodo repubblicano prevalsero forme informali, che producevano effetti giuridici limitati. Questo perché le esigenze di liberare gli schiavi aumentano, anche per interessi politici: gli schiavi sono forze che possono essere controllate facilmente, possono essere utilizzati nelle bande armate o per farsi votare in assemblea (propaganda). Si diffuse la manumissio inter amicos, che avveniva in forma orale davanti a testimoni; tale dichiarazione, tuttavia, proprio perché priva di forme solenni, non aveva effetti civili, per cui non attribuiva formalmente la libertà allo schiavo, e non era raro il caso in cui il padrone, pentitosi, rivendicasse la sua potestas sul servo. Per ovviare a questo inconveniente, il pretore interveniva negando al padrone la rei vindicatio (c.d. petitio ex libertate in servitutem), creando così una forma di libertà di fatto. Questo non è l’unico intervento del pretore nella materia della schiavitù: introduce anche azioni volte a reprimere le fughe dello schiavo; dalla metà del I secolo a.C. verrà concessa un’azione per la corruzione dello schiavo, cioè contro chi corrompe, plagia lo schiavo turbando la gestione su di esso del padrone. Lo schiavo manomesso non è però del tutto svincolato dal padrone. Oltre alla summa divisio tra liberi e schiavi, vi è un’ulteriore distinzione tra liberi ingenui, che nascono liberi, e liberti, che da schiavi diventano liberi. Il liberto sarà sempre legato al padrone, che dopo la liberazione prende il nome di patrono, e quando diventa libero fa una promessa, che ha valore giuridico, con cui si impegna a svolgere servizi per il patrono, oltre che l’ossequio = profondo rispetto e riverenza, per cui non può citarlo in giudizio e inoltre il patrono ha una quota dei beni del liberto quando questo muore. Fonti del diritto XII Tavole: testo che consolida regole, mores, responsi dei ponte ci, composto da una commissione di decemviri sotto la pressione plebea, che voleva spezzare il potere esclusivo che i ponte ci avevano nella creazione del ius. Testo di codi cazione del diritto civile, penale e processuale che ssava e rendeva conoscibile un diritto non più condizionato da un gruppo aristocratico ristretto. Nonostante questa fosse l’idea originaria, il potere ponti cale riprese il sopravvento: le XII Tavole continuarono ad essere oggetto di interpretazione dei ponte ci, in quanto le leggi delle XII Tavole, proprio per la loro forma breve e coincisa, dovevano essere interpretate per poter essere applicabili. La produzione del diritto era quindi ancora concentrata nelle mani di quella ristretta cerchia di sacerdoti. Alle XII Tavole si af ancano le leges publicae: approvate dai comizi centuriati, per tutta la repubblica sono quasi esclusivamente dedicate a disciplinare il diritto pubblico ↳ dualismo fra lex = fonte del diritto costruito con partecipazione popolare che disciplina il diritto pubblico, e ius = frutto della produzione ponti cale e di un sapere segreto espresso tramite i responsi, che disciplina il diritto privato. 9 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Eccezioni: esistono leggi che si occupano di diritto privato = lex Aquilia, 286 a.C. → promulgata sottoforma di plebiscito; introduce una nuova gura di delictum, di illecito privato, quello del damnum iniura datum = danno cagionato con comportamento contrario al diritto (iniuria), consiste nel danneggiamento di una cosa altrui. Questo atto illecito produce un’obbligazione pecuniaria corrispondente all’illecito commesso (danno aquiliano) → azione penale volta ad ottenere una somma di denaro come sanzione privata. Legge composta da 3 capita (articoli): · 1° capo: prevede la fattispecie di chi uccida uno schiavo/animale altrui; sancisce che il colpevole è tenuto al pagamento di una sanzione penale pari al massimo valore raggiunto da quel bene nell’anno precedente alla sua uccisione; · 2° capo: relativo a un diverso tipo di fatto → responsabilità di chi si af anca come adstipulator, colui che si pone accanto al creditore come co-creditore di un contratto verbale: negozio in cui si crea un vincolo nei confronti di due soggetti. Quando il debitore paga l’uno, estingue l’obbligazione anche nei confronti dell’altro, l’obbligazione è unica; · 3° capo: caso del danneggiamento di beni; quando un soggetto ha danneggiato uno schiavo/animale altrui, sarà dovuto al padrone il pagamento di una pena pari al massimo valore raggiunto dal bene nei 30 giorni precedenti. Nella repubblica si con gurano altri 3 tipi di delicta: · Furto → oggi consiste nella sottrazione di un bene altrui effettuato in modo doloso, ed è un illecito penale (reato), ma a Roma ha un signi cato più ampio ed è considerato illecito privato. Il furto nel diritto romano consiste in una qualsiasi manipolazione dolosa del bene contraria alla volontà del proprietario. 2 tipologie di furto: · furtum manifestum: commesso in agranza → non solo quando il ladro viene colto mentre commette il furto, ma anche quando viene colto con la refurtiva in mano nei pressi del luogo del furto oppure anche lontano dal luogo, nché non l’abbia portato dove aveva stabilito di portarlo; pena pari al quadruplo del valore del bene; · furtum nec manifestum: quando il ladro non è colto in agrante; pena pari al doppio del valore del bene. · Iniuria → offesa sica o psichica al decoro altrui. All’epoca delle XII Tavole era perlopiù una lesione sica, ma poi si estende a qualsiasi lesione. Gaio: non solo quando qualcuno è stato colpito ( sicamente), ma anche se è stato fatto un vicium, offesa verbale, o una diffamazione … Nella nozione di iniuria alla ne della repubblica inizia a non essere più suf ciente la pena ssa prevista dalle XII Tavole (a seconda del tipo di iniuria stabiliva una sanzione), e quindi comincia a intervenire il pretore concedendo un’azione in cui la pena è proporzionata all’offesa subita. · Rapina → bona vi rapta = sottrazione di un bene altrui commesso con violenza (diverso dal furto). Introdotta nel 76 a.C. per reagire a una serie di comportamenti violenti che si andavano sempre più diffondendo in quel periodo a Roma (spossamenti di terreni, aggressioni con bande armate, minacce, sottrazione di beni con violenza). Prevede una pena pari al quadruplo del valore del bene sottratto. 10 di 20 fi fi fi fi fi fi fl fi fi fi fl fi fi L’eclissi dei ponte ci e il percorso di laicizzazione del ius Tra il IV – III secolo a.C. si assiste ad un percorso di laicizzazione del ius, in cui l’importanza della gura del ponte ce come detentore di un sapere esclusivo comincia a svanire. Fine IV secolo: ponte ce Appio Claudio → prima pubblicazione di un testo della letteratura giuridica romana dei responsi, prima fonte del diritto ponti cale scritta e pubblica, De usurpationibus. La tradizione vuole che non sarebbe stato il ponte ce a pubblicarlo, ma un suo assistente plebeo, Gneo Flavio, che avrebbe sottratto questi testi per pubblicarli e divulgare al popolo il sapere segreto dei ponte ci. Metà III secolo: ponte ce massimo Tiberio Coruncanio, di origine plebea, inizia a professare pubblicamente i propri responsi, mettendo a disposizione e a conoscenza del popolo il diritto ↳ cambiamento importante, ri esso del nuovo clima culturale affermatosi a Roma. Il ius si scinde dalla sfera religiosa e sacrale, decade il ruolo dei sacerdoti e prende il suo posto il ruolo dei nobili-sapienti, esperti del diritto ma inizialmente non ancora giuristi nel senso moderno della parola, e non di professione. Conoscevano il diritto perché lo avevano studiato, tutti i giovani aristocratici studiano il diritto poiché fanno parte di quella élite che dovrà governare Roma. Queste nuove gure cominciano a fornire responsi, pareri giuridici che si basano su un insieme di nozioni e di dottrine quasi del tutto laico. Quindi il diritto era sempre un sapere esclusivo di una classe nobile in uente, ma non è più necessariamente legato alla sfera sacerdotale. Il ius esce da questo percorso di laicizzazione valorizzato, poiché dall’essere indistinguibile rispetto alla religione come era in età arcaica, diventa autonomo e fondato sui propri meccanismi, no a diventare una vera e propria scienza. Tappe del percorso di laicizzazione: 1. creazione dei comizi centuriati: spazio politico in cui comincia a formarsi il diritto laico; 2. caduta della monarchia: separazione dei poteri: il re diventa rex sacrorum, capo della religione, consoli titolari del potere politico; 3. XII Tavole 4. creazione del praetor peregrinus, diritto legato all’economia, legis actiones sostituite dal processo formulare; 5. giurisprudenza, prima legata ai ponte ci, ma poi sostituiti dai giuristi. Tripertita = opera di Sesto Elio che segna la tappa della de nitiva affermazione della scrittura nella produzione giurisprudenziale; questo crea una nuova esigenza di sistemazione delle materie (non ce n’è bisogno quando il diritto è composto da risposte casuali e puntiformi). Prima forma di organizzazione scritta in cui si dividono: diritto delle XII Tavole, ius ponti cale e formule delle azioni. Passaggio alla scrittura = momento decisivo per l’evoluzione della scienza giuridica. Enchiridion = opera del giurista Sesto Pomponio. Enchiridion = deriva dal greco, corrispettivo del latino manualis, manuale. Sorta di piccola storia del diritto di Roma, riportata nel Digesto di Giustiniano, che consente di ripercorrere le ultime fasi della repubblica e le gure dei giuristi più signi cativi nella storia della giurisprudenza, partendo dai 3 giuristi che “fondarono il ius civile” → non lo fondarono ex novo, ma su basi nuove, danno una nuova struttura 11 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi fl fi fl fi fi fi fi fi fi · Publio Mucio Scevola · Giunio Bruto · Manio Manilio ↳ scrivono opere di ius civile, raccolte di responsi. Quella di Bruto aveva quasi una struttura dialogica, composta da domande e risposte su questioni giuridiche. Quella più importante e che viene sempre ricordata è quella di Publio Mucio, che pare che avesse una struttura già delineata, con un’organizzazione delle materie al suo interno. Trasformazione radicale dell’attività giurisprudenziale, che diventa scienza giuridica = disciplinata e organizzata su regole di funzionamento af date a criteri di dimostrabilità in grado di fornire soluzioni razionali che si autolegittimano in sé stesse. I 3 giuristi che rifondano il ius civile citati da Pomponio rappresentano l’inizio di un percorso, ma le prime tracce dello sviluppo si trovano nelle generazioni subito successive. La generazione con la quale si fa un passo avanti è quella di Quinto Mucio Scevola → glio di Publio Mucio, che opera a cavallo tra la ne del II secolo – prima metà I secolo a.C. Racconto di Pomponio: Quinto Mucio dispose per primo la materia del ius civile secondo generi, disponendoli in un trattato di 18 libri, che costituisce l’esordio della letteratura giuridica romana. Noi abbiamo le tracce di quest’opera dai commenti effettuati dai giuristi del principato avanzato (come Pomponio), che scriveranno opere ad Quintum Mucium, cioè commenti alle opere di Quinto Mucio, nella forma tipica del commentario lemmatico, per lemmi → in cui si recuperano singole parole, espressioni e vengono spiegate, interpretate. Partono dal testo del giurista precedente, in questo caso Quinto Mucio, e lo analizzano passo per passo. Dato principale che mette in evidenza Pomponio = l’organizzazione della materia in un ordine che preveda la divisione in generi → elemento centrale che determina il mutamento della produzione giurisprudenziale: la recezione del meccanismo diairetico, di divisione logica, creato nella loso a greca soprattutto aristotelica e stoica; consiste nel rapporto logico tra una categoria superiore, il genere genus e la categoria inferiore, la species, sottoclasse del genere. La specie ha tutti gli elementi del genere, ma anche degli elementi che lo speci cano. Questa organizzazione non è l’unica: dalle testimonianze abbiamo notizia di un altro tipo di organizzazione all’interno dell’opera di Quinto Mucio, quella temporale = sorta di idea di una progressione storica del diritto. Aveva organizzato il suo testo in modo da evidenziare le sedimentazioni progressive che si erano realizzate nel corso del tempo: si partiva dal nucleo delle XII Tavole, si aggiungevano le ri essioni di Sesto Elio in Tripertita, e le ulteriori ri essioni dei giuristi successivi. Questa strati cazione è un primo tentativo di ordinamento storico, e si combina con l’altra organizzazione, quella di genere e specie. Organizzare gli istituti giuridici per genere e specie è decisivo, perché consente di costruire concetti, categorie astratte che facciano da genere, in cui possono inquadrarsi singoli istituti, singole regole, singole discipline. Esempio: successione ereditaria = genus, che comprende le species della successione testamentaria e della successione legittima. Questo incide molto sulla costruzione del pensiero giuridico. Tuttavia, questa ri essione non porta, soprattutto in questa epoca, ad una costruzione di un sistema di nozioni, concetti astratti; l’elemento centrale è sempre il caso concreto da cui si parte, il responso puntiforme su cui si costruisce la regola. 12 di 20 fi fl fl fi fi fi fi fl fi fi È la prima manifestazione dell’effettivo ingresso della loso a e della retorica greca nel diritto giurisprudenziale romano. Periodo in cui si sente moltissimo l’in uenza delle idee greche conseguentemente alla conquista dei regni ellenistici, con ricadute nelle opere che vengono scritte. Libro di Mucio → diviso in capita, in sezioni → caput = parola che in latino a livello di linguaggio giuridico esisteva già in riferimento alle leges publicae (lex Aquilia → fatta da 3 capita). Dividere un testo giurisprudenziale in capitoli ci fa capire che si vuole intendere il contenuto di quel testo con lo stesso carattere precettivo della legge: il caput della legge è vincolante, crea un obbligo, e organizzare il discorso giurisprudenziale in quel modo è collegato all’idea di concepire il testo ugualmente vincolante. Probabilmente ogni caput analizzava un singolo problema giuridico, una speci ca applicazione di un istituto tramite una descrizione casistica, ma non delineava una de nizione di quell’istituto. L’utilizzo dello schema genus – species non è solo questione di organizzazione, ma anche di impostazione del pensiero giuridico → il trovare le soluzioni, la ricerca delle regole da applicare alla fattispecie concreta, ha una forma diversa se svolta alla luce delle categorie create. Esempio: se io creo e individuo i requisiti della categoria di contratto, e mi trovo di fronte a un negozio su cui devo decidere, innanzitutto valuterò se quel negozio presenta i requisiti minimi del genus contratto; se li presenta dovrò applicare il regime che si applica alla determinata species di quel contratto. Incide profondamente sull’attività di creazione giurisprudenziale. Oltre ai libri di ius civile, Quinto Mucio scrive anche un’opera di de nizioni, di horoi = dal greco “pietra di con ne”, che serve a delimitare un terreno, e la de nizione è una delimitazione di un concetto (anche questo mostra quanto profondamente fosse penetrata la cultura greca nel pensiero giuridico romano). Troviamo in quest’opera tentativi di individuazione dei caratteri di un istituto/regola, e questo è molto importante → dare una de nizione di un concetto signi ca aver creato il concetto astratto, l’istituto, e non pensarlo solo in relazione al caso concreto, ma separato dal fatto nel quale esso viene applicato e nel quale trova esistenza, che no a quel momento era l’unico modo di legittimare quel concetto. Cicerone critica Quinto Mucio poiché non era stato in grado di portare il diritto al livello delle altre scienze di ellenistica (matematica, loso a, geometria, medicina), che avevano tutte una organizzazione sistematica = insieme di concetti astratti, di strutture, che si operava dal generale al particolare. Secondo Cicerone l’arte della retorica è frutto di una profonda elaborazione che viene svolta in ambiente della Magna Grecia, che arriva, già nel III secolo a.C., a creare una serie di concetti astratti fondamentali, che sono dei principi, dei capisaldi a cui il retore si deve attenere (la struttura del discorso, le parti della retorica, disciplina fortemente organizzata), e che sono stati transitati nella realtà romana, dando vita all’oratoria forense romana, di cui Cicerone è un esponente. Cicerone sostiene che il diritto è privo di questa organizzazione, privo di ars = tecnica, disciplina dotata di proprie regole. Cicerone è quindi polemico, perché per lui laddove mancano i canoni dell’organizzazione logica delle scienze di origine ellenistica, manca una vera e propria tecnica. In realtà più avanti Cicerone rivaluterà l’attività dei giuristi, non di Quinto Mucio, ma di Servio. 13 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fl fi fi fi L’utilizzo degli schemi dello schema diairetico genere – specie non porta a costruire una sovrastruttura di concetti astratti, di regole generali, di principi, e a trasformare la natura casistica del diritto romano. Questo si osserva in particolare nel giurista successivo, che porta a livello superiore questa tensione fra la categoria generale e il caso concreto*: Servio → opera nella prima metà del I secolo a.C., e scrive un gran numero di opere di cui non abbiamo nulla. Abbiamo solo, conservati nel Digesto, dei passi dell’opera di uno dei suoi discepoli, Alfeno, che trascrive i pareri del maestro, raccolte di responsi. Una delle caratteristiche di Servio è che fu il primo ad avere una scuola di diritto, che si realizza non solo nelle aule, ma anche nei tribunali. Alfeno nella propria opera ha trascritto i pareri del maestro, ma non è facile capire se il responso che viene dato sia di Alfeno o di Servio. Nei manoscritti non si trovava la parola respondit o respondi, perché erano entrambi abbreviati con la r. *Servio riesce a mantenere la tensione fra il ricorso a categorie generali, e l’aderenza al caso concreto: il diritto si trova nel fatto, nella fattispecie concreta. Questo non esclude che si possa ricorrere a concetti generali, ma questi concetti sono ricostruiti dal basso, in via induttiva. Non è il concetto generale di contratto che crea i singoli contratti che si applicano a determinati casi, ma sono i negozi speci ci che hanno caratteristiche comuni e sulla base di queste caratteristiche si crea la categoria del contratto. Testo dell’opera di Alfeno: caso di un incidente stradale → descrive l’incidente e poi fa un’articolata distinzione delle fattispecie che possono realizzarsi con la relativa disciplina, una scansione casistica puntuale di tutte le ipotesi che si possono realizzare nel caso concreto, un’analisi della soluzione basata sui fatti, non sul concetto generale per cui c’è la legge Aquilia che stabilisce che chi ha cagionato il danno deve risarcire. Questo fa capire che Servio è l’espressione di una realtà economica diversa: non è più molto rigido e conservatore nell’atteggiamento, in quanto espressione di una mentalità nobiliare legata a un’economia agricola; si confronta con una nuova economia, è cambiata la società con cui si confronta il giurista, il quale percepisce questi cambiamenti, li fa propri e li traduce in soluzioni giuridiche. Specchio dell’evoluzione della società romana. O lio → altro allievo di Servio, importante perché è collegato all’attività di codi cazione di Cesare → idea che probabilmente Cesare aveva di rifondare la repubblica su basi nuove ricostituendo il diritto privato, in questo forse ispirato dalle opere di O lio, del quale conosciamo un’opera di ius civile che forse aveva in uenzato Cesare. La generazione successiva di giuristi che opera alla ne della repubblica, quando la realtà repubblicana si sta dissolvendo sotto Ottaviano, è quella in cui si veri ca un’ulteriore evoluzione. Compaiono nuove gure di giuristi: la creazione del diritto non è più af data al giurista nobile, ma a un giurista che è un mero esperto del diritto. Quella formazione personale del giovane aristocratico che studiava il diritto per arrivare a governare la città ha perso senso: il nobile non ha più quell’aspirazione perché ora governa l’imperatore. È svuotato il ruolo dell’aristocrazia nel ricoprire le cariche di governo, che esistono ancora, ma non contano più nulla. I giuristi sono ancora espressione dei ceti dominanti, ma non sono più identi cabili con i gruppi al potere. Il diritto diventa una materia di cui il giurista fa una professione, svincolato dai legami con la religione e la politica. Passaggio dettato dal mutamento della struttura politica di Roma e che si realizza con i giuristi della prima generazione augustea, che sono quelli indicati da Pomponio → Atelio, Capitone e Antistio Labeone. Essi vivono nel periodo del principato di Augusto, quando si veri ca l’instaurazione del nuovo assetto costituzionale che pose ne alla crisi della repubblica. 14 di 20 fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi fi fi Capitone fu console: c’è una gura di giurista che continua ad essere inquadrato nelle cariche politiche, anche se non hanno più la rilevanza di prima. Labeone invece ri uta il consolato che Augusto gli propone e si dedica esclusivamente allo studio del diritto, in opposizione alla nuova forma di governo che non condivise mai → conservatore, nostalgico della repubblica, quindi si tiene lontano dalla nuova forma politica. Da qui inizia la scienza del diritto fatta da giuristi che si dedicano solo a quello, svincolati da cariche politiche o sacerdotali. Plurima innovare instituit = ultima frase, Labeone iniziò a fornire soluzioni innovative in moltissimi ambiti. Se era conservatore nelle idee politiche, era invece riformatore nell’ambito del diritto. Chiusura di un percorso evolutivo, fase di cesura in cui muta la produzione giurisprudenziale. Caratteri di questa nuova scienza: · scrittura: passaggio dall’oralità alla parola scritta, che non è soltanto l’involucro formale delle nuove dottrine, ma anche un elemento connotante che determina il modo di fare diritto. La parola scritta sostituisce la memoria, la quale richiede anche certi sistemi che si adattino ad essa; la parola scritta costituisce un nuovo ordine nella sistemazione della produzione giurisprudenziale: si ricorre a categorie astratte, si creano nozioni astratte svincolate dal caso concreto, concetti di cui si ha la de nizione e di cui si possono ssare i caratteri, grazie al ricorso allo schema genere – specie, insieme di nozioni generiche che comprendono nozioni più speci che; · scienza autonoma e razionale: attività regolata da meccanismi veri cabili e procedimenti dimostrabili → il meccanismo su cui si opera è quello ricavato dalla loso a greca, quello del sillogismo, del ragionamento: premessa maggiore, premessa minore, conclusione. La veri cabilità della premessa maggiore, della premessa minore e del legame logico fra le due rende dimostrabile anche la conclusione, e questo fa sì che la scienza del diritto diventi razionale = utilizza criteri razionali basati sulla dimostrabilità, sulla veri cabilità logica della soluzione che propone, e che a sua volta consente di legittimare la soluzione, perché se è logica è valida. Processo veri cabile anche perché è espresso, chiaro, chi percepisce il responso può controllare la correttezza logica del ragionamento; siamo molto lontani dal diritto creato dai ponte ci, che non motivavano il responso. Scienza autonoma da altre discipline e che conseguentemente trova la forza legittimante in sé stessa → motivo per il quale il cittadino continua a rivolgersi e a darsi del giurista nonostante sia un cittadino privato, svincolato da funzioni sacerdotali/politiche; · concetti astratti: iniziano a crearsi le nozioni di proprietà, contratto, che sono istituti che già esistevano anche prima, ma non si era costruita la categoria astratta, non si erano delineati i requisiti necessari perché ci sia proprietà → viene individuato uno schema che può essere attuato ogni volta nei rapporti di fatto per veri care che sia proprietà o meno, e se è proprietà viene applicata una certa disciplina. Provoca un cambiamento nel ragionamento giuridico avere una categoria cui fare riferimento con dei caratteri de niti, che non rimangono stabili, perché i giuristi porteranno modi che alle categorie, danno nozioni e prospettive diverse. 15 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Diritto Privato Proprietà Con la creazione del possesso nasce l’idea che si possa creare un rapporto con il bene svincolato dal diritto di proprietà. Possesso = qualcosa di particolare dal punto di vista giuridico, può corrispondere all’esercizio di proprietà ma non necessariamente, perché vi possono essere proprietari che non sono possessori o viceversa. Possessore non proprietario = ladro, ha tutti i requisiti del possesso, cioè sia corpus che animus, ma non è proprietario, perché la sottrazione fraudolenta, la contrectatio fraudolosa, non gli garantisce il titolo di proprietà / caso dell’usucapione. Questo agevola il percorso della smaterializzazione del diritto di proprietà, della separazione tra la titolarità e il bene su cui essa si esercita. Questo avviene anche sotto l’in uenza di altri elementi, come il diffondersi del processo formulare, nel quale si inizia a ragionare non più su rapporti materiali, su beni che devono essere necessariamente portati in giudizio, o su relazioni siche esteriorizzate dal toccare il bene in giudizio, ma si inizia a ragionare di titolarità senza bisogno di tutte queste forme. In usso che viene da realtà giuridiche diverse da Roma, dove la proprietà è già smaterializzata. Percorso lento in uenzato da vari elementi e che porta all’astrazione della titolarità del diritto di proprietà, che viene a con gurarsi alla ne della repubblica in termini pienamente assimilabili al diritto di proprietà che conosciamo oggi, e che prende il nome di dominium ex iure Quiritium = proprietà in base al diritto dei quiriti (diritto civile). Diritto che si con gura come un diritto astratto, che esiste aldilà del bene, che si esercita sul bene, e che è assoluto, cioè consente la completa e indisturbata disponibilità del bene → del bene posso farne quello che voglio, lo posso utilizzare, cedere, distruggere; nella sua essenza la proprietà non incontra limiti nel godimento, tranne quando incidono diritti reali altrui, come l’usufrutto/servitù, e quindi si comprime. Si viene a creare la categoria dei diritti reali come diritti erga omnes = possono essere fatti valere nei confronti di chiunque, in quanto il dovere di tutti i consociati è non ostacolarne l’esercizio da parte del titolare. È diverso dal diritto di credito, che crea obbligazione e viene esercitato nei confronti di un soggetto. La con gurazione di un diritto di questo tipo è frutto delle nuove ri essioni della ne della repubblica, perché solo quando si crea la categoria del diritto di proprietà se ne possono individuare i requisiti e affermare che è un diritto erga omnes, prima era un’affermazione casistica in cui non c’era una matrice comune. Genus = diritti reali, species = diritto di proprietà, diritti su beni altrui (iura in re aliena, usufrutto, servitù). Anche i diritti reali su beni altrui si svincolano dalla materialità, soprattutto quando nascono le servitù urbane. Situazione complicata da un fattore rilevante: a Roma esistono più proprietà, il dominium ex iure Quiritium è solo uno dei vari tipi di proprietà. Premessa: modi di acquisto di proprietà → mancipatio, in iure cessio, datio, traditio = mezzo di consegna del possesso del bene materiale. Le modalità di acquisto di proprietà possono essere suddivise in · a titolo di acquisto originario → acquisto di un bene senza il rapporto con il precedente titolare; · a titolo di acquisto derivativo → cessione di un titolo di proprietà da un soggetto ad un altro (traditio, mancipatio, in iure cessio). 16 di 20 fl fi fi fl fl fi fi fi fl fi Esempi di modi a titolo di acquisto originario: occupazione = creazione del possesso di un bene che non è di nessuno (res deredictia = oggetto abbandonato), cessione = riguarda il terreno altrui (ciò che sta su un terreno altrui è di proprietà del proprietario del terreno, esempio se pianto un albero), speci cazione, tesoro ecc. Il più importante è l’usucapione → modo di acquisto di ius civile già presente nelle XII Tavole e basato sulla proprietà che si acquista possedendo paci camente il bene per un determinato periodo di tempo. Nelle XII Tavole c’è una distinzione tra - beni immobili, che si usucapiscono quando il possesso è durato due anni; - beni mobili, che si usucapiscono in un anno. L’usucapione viene poi approfondito dalla giurisprudenza, che individua 5 requisiti: · si deve avere il possesso del bene, sia corpus che animus (dall’età imperiale anche senza corpus); · requisito temporale (uno/due anni a seconda del tipo di bene); · deve trattarsi di una res habilis = cosa idonea ad essere usucapita (esclusi oggetti pubblici di cui non vi può essere proprietà privata, oppure beni di cui mi sono impossessato tramite furto o rapina); · carattere giuridico oggettivo = titulus, motivo giuridico in base al quale ho iniziato a possedere il bene, e deve essere legittimo (donazione); non c’è una regola generale che indica quali sono, ma abbiamo una serie di esempi nei testi dei giuristi; · carattere soggettivo = la buona fede soggettiva (la buona fede oggettiva è quella contrattuale) che consiste nella convinzione di non ledere un diritto altrui → convinzione necessaria solo all’inizio: se all’inizio penso di possedere un bene che non è di nessuno, per poi scoprire successivamente che era di qualcun altro, possono continuare a possederlo, perché la mala fede sopravveniente non danneggia. Quando si presentano questi requisiti, il titolare del possesso, non contestato dal proprietario tramite l’azione entro uno/due anni, diventa proprietario per ius civile, dominus ex iure Quiritium. Il sistema di trasmissione della proprietà del diritto romano presenta grossi problemi quando la società si evolve, si ampliano i commerci e Roma diventa una potenza mediterranea commerciale. Questo perché il trasferimento di alcuni beni res mancipi è ancora vincolato alla forma della mancipatio → modalità non più adatta alla nuova realtà di Roma, è troppo formale e soprattutto non applicabile agli stranieri, e quindi limita gli scambi commerciali. Il compito del praetor peregrinus è quello di favorire i rapporti commerciali e di concedere strumenti che favoriscano la facilità dei rapporti negli scambi; quindi comincia a concedere strumenti che già ci sono, adattandoli. Si inizia ad utilizzare la traditio, che sostituisce la mancipatio. Quindi si effettua la traditio, trasferendo no alla realizzazione dell’usucapione soltanto il possesso, con la conseguenza che l’acquirente non è ancora proprietario. Per il trasferimento di proprietà si deve aspettare quindi che si realizzi l’usucapione (1/2 anni). Si pone però un problema: nel periodo fra l’atto e la realizzazione dell’usucapione, l’acquirente non è tutelato in un duplice senso, né contro un terzo che gli sottrae il bene (poiché la rei vindicatio è concessa solo se si è proprietario), né contro il venditore che potrebbe rivendicare il bene. 17 di 20 fi fi fi Il pretore inizia quindi dalla ne della repubblica a concedere dei mezzi di tutela, con i quali se un soggetto ha acquistato tramite traditio da un altro soggetto un bene mancipi, può difendersi come se ne fosse il proprietario. Concede sia un’azione che un’eccezione: · actio Publiciana · exceptio rei venditae et traditiae L’azione serve per rivendicare un bene contro un terzo che lo ha sottratto; schema simile alla rei vindicatio con la differenza che contiene una ctio → il pretore deve trovare un modo per far sì che possa agire come proprietario un soggetto che proprietario non è. Quindi nella formula dice al giudice di accertare gli altri 4 requisiti, ma di astenersi dall’accertamento del requisito temporale, e di far nta che sia già passato l’arco temporale necessario per la realizzazione dell’usucapione, e che quindi la proprietà sia stata già trasferita. Riguarda solo il requisito temporale, non gli altri. L’eccezione spetta all’acquirente quando è convenuto in giudizio dal venditore dicendo che il bene è suo; in questo caso potrà dire che c’è stato un contratto di compravendita e una traditio, e la presenza di questi due elementi fa sì che l’acquirente prevalga sul venditore, che è ancora titolare della proprietà secondo ius civile, ma in conseguenza della traditio non può rivendicare il bene. Altra ipotesi: l’acquirente acquista un bene da un soggetto che non è proprietario (che quindi ha sottratto il bene di un altro). Il proprietario legittimo può rivendicare il bene, e in questo caso l’eccezione non funziona, ma è necessario ricorrere al meccanismo dell’evizione → l’acquirente chiama in causa il venditore e fa continuare il processo contro di lui. Il venditore deve prestare la sua auctoritas, come vincolo di garanzia, per il tempo dell’usucapione. Ne consegue quindi che nell’arco di tempo fra l’atto e la realizzazione dell’usucapione si crea una situazione particolare, in cui c’è un soggetto proprietario e un possessore, che non è proprietario, ma è tutelato come se lo fosse e dal punto di vista giudiziario prevale sul proprietario. Si veri ca una compresenza di due diritti diversi sulla proprietà di uno stesso bene (diverso dalla comproprietà, che è un solo diritto di proprietà diviso tra più proprietari). Due proprietà che operano su piani normativi diversi, una su ius civile e l’altra su ius pretorio, che è provvisoria. Una volta concluso l’usucapione l’acquirente diventa titolare della proprietà nella sua pienezza. Finalità di adeguare la realtà formale del diritto alle esigenze pratiche, costruendo strumenti sulla base di istituti già esistenti, modi candoli e adattandoli. Successione a causa di morte Si mantiene la distinzione tra successione testamentaria e legittima. Nel corso della repubblica viene a con gurarsi il vero e proprio testamento. In età arcaica la successione avveniva tramite la mancipatio familiae, uno schema triangolare in cui si attribuiva a un soggetto terzo duciario, detto familiae emptor, l’obbligo di trasferire i beni all’erede. Nel periodo della repubblica il ruolo del familiae emptor comincia a perdere rilevanza e a diventare sempre più ttizio no a diventare un ulteriore testimone (da 5 diventano 6), che non ha quindi ruolo attivo. Si con gura il testamentum per aes et libram, dunque un atto che richiede ancora formalità tramite il bronzo e la bilancia, ma comunque più immediato, poiché permette di fare una dichiarazione con cui istituire l’erede senza dover passare da un soggetto terzo. La dichiarazione viene fatta davanti ai testimoni, e viene poi scritta nelle tabulae ceratae, tavolette cerate, che poi diventeranno requisito formale, come la sottoscrizione del 18 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi testatore all’atto, la chiusura e i sigilli con la cera lungo i bordi. Dalla dichiarazione poi si passerà ad un documento scritto. Quando un soggetto muore si apre la successione testamentaria. Oltre ai requisiti formali, come la presenza di testimoni, la sottoscrizione, i sigilli ecc., è necessario un requisito sostanziale, cioè l’istituzione dell’erede, che costituisce la base del testamento. Può essere di 2 tipi: · pura → viene istituito l’erede; · subordinata all’accettazione → viene fatta una richiesta all’erede tramite un atto che prenderà il nome di cretio, e l’erede può valutare se gli conviene o meno accettare l’eredità (se ci sono debiti); se l’erede non accetta si individuano i sostituti, che possono anche essere previsti nel testamento. Il testamento può contenere anche: - la manomissione dello schiavo; - la sostituzione nel caso in cui l’erede non accetti la successione; - la diseredazione = esclusione dalla successione (necessaria in alcuni casi, per esempio se il padre ha 3 gli e vuole dare i beni in eredità soltanto a uno, non basta istituire il glio come erede, ma è necessario anche diseredare gli altri due gli che altrimenti potrebbero impugnare il testamento); - dei legati = disposizioni testamentarie a titolo particolare, che permettono di attribuire beni o diritti speci ci a soggetti speci ci (detti legatari); si realizzano o con ef cacia immediata, o con ef cacia obbligatoria (Tizio deve trasferire a Caio un determinato bene). Nel caso in cui non ci sia il testamento si procede con la successione legittima. Il complesso dei beni del de cuius veniva attribuito a dei soggetti prestabiliti dal ius civile, che in età arcaica erano: prima classe → sui, ossia coloro che erano sottoposti alla potestas, quindi i gli (tranne gli emancipati e le glie sposate con manus), e la moglie in manus; in assenza di sui, la seconda classe → agnati di cui succede solo l’adgnatur proximus, il più vicino, e in ne i membri delle gens, che succedevano collettivamente. La situazione giuridica nel corso della repubblica è mutata: i membri delle gens perdono importanza, cominciano a diffondersi i matrimoni senza manus e le emancipazioni dei gli, che non sono più in potestà del padre, e inoltre viene considerata anche la cognatio, la linea parentale non solo maschile. Vengono progressivamente proposte al pretore istanze da parte di soggetti che non sono inclusi nella successione civilistica, e quindi il pretore comincia a concedere la bonorum possessio. Si crea una nuova forma di successione legittima diversa da quella civilistica. Inizialmente la bonorum possessio viene concessa in assenza di testamento → b. p. sine tabulis, a bene ciari disposti in ordine (diverso rispetto a quello dell’età arcaica): si favorivano i liberi = gli, anche emancipati o glie date in sposa, poi gli adgnati, poi i cognati e in ne il coniuge (moglie non entrata in manus). Questa linea di successione inizialmente si af anca a quella precedente e poi nell’età imperiale prevale. Poi verrà concessa anche quando c’è il testamento, ma mancano dei requisiti formali (sigillo, sottoscrizione ecc.), imperfezione formale per cui il testamento non è valido → b. p. secundum tabulas. In ne, la b. p. contra tabulas → concessa quando il contenuto scontenta dei soggetti, in particolar modo i gli emancipati o diseredati. Per i gli emancipati e le glie date in sposa, che avevano avuto un patrimonio come sorta di anticipazione dell’eredità/dote, viene creata la collazione ereditaria, con cui si 19 di 20 fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi stabilisce che devono conferire nel patrimonio ereditario tutto ciò che avevano ricevuto, per evitare situazioni di squilibrio che favorissero i gli emancipati o le glie sposate. 20 di 20 fi fi

Use Quizgecko on...
Browser
Browser