Oggetto e Forma del Contratto PDF

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Summary

Questo documento PDF espone un'analisi dettagliata dell'oggetto e della forma del contratto, discutendo i concetti chiave come la nozione, i requisiti dell'oggetto (possibilità, liceità, determinazione) e varie forme di contratto. Concetti chiave di diritto civile.

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17. Oggetto e forma del contratto (lezione) OGGETTO E FORMA DEL CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO  Nozione. – Pur menzionandolo tra gli elementi essenziali del contratto (art. 1325), il legislatore non fornisce una definizione di oggetto...

17. Oggetto e forma del contratto (lezione) OGGETTO E FORMA DEL CONTRATTO OGGETTO DEL CONTRATTO  Nozione. – Pur menzionandolo tra gli elementi essenziali del contratto (art. 1325), il legislatore non fornisce una definizione di oggetto del contratto, limitandosi ad indicare le caratteristiche che l’oggetto medesimo deve possedere affinché il negozio possa considerarsi validamente posto in essere. Il legislatore si rimette dunque all’elaborazione dottrinale plurisecolare, così come d’altronde fa anche per gli altri requisiti essenziali del contratto.  Sul significato da riconnettere all’oggetto del contratto si è pertanto sviluppato, nel corso dei decenni, un acceso dibattito dottrinale che solo ultimamente sembra avere trovato il suo epilogo. In passato, una parte della dottrina era infatti orientata ad identificare l’oggetto del negozio nel “bene reale” su cui incidono le situazioni soggettive “movimentate” dal contratto (bene toccato dagli effetti contrattuali). Secondo questa impostazione, ad es., l’oggetto della compravendita doveva essere individuato nella cosa compravenduta e nella somma di denaro versata dal compratore per ottenerla; l’oggetto della locazione nella cosa data in godimento al locatario e nel canone da questi versato; ecc. La costruzione appena esposta risultava però oggetto di penetranti rilievi critici: veniva segnalata, in particolare, tanto la difficoltà di identificare l’oggetto di certi contratti (si pensi al contratto di lavoro, o al contratto di expertise), quanto l’impossibilità – adottando tale concetto di oggetto – di distinguere sul piano dell’oggetto medesimo contratti obiettivamente differenti (in base a quanto appena affermato, infatti, contratti diversi come vendita e locazione finirebbero con l’essere contraddistinti da un identico oggetto). Si rilevava inoltre l’impossibilità di riferire i requisiti stabiliti dall’art. 1346 c.c. alla nozione di oggetto appena esposta  Al momento, prevale dunque la teoria che identifica l’oggetto del contratto nelle prestazioni (o attribuzioni) contrattuali. In altri termini, l’oggetto del contratto consiste nell’insieme dei risultati programmati, ossia che gli stipulanti intendono perseguire attraverso il contratto. Così ragionando, è peraltro possibile determinare con ragionevole certezza la distinzione tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione: oggetto del contratto sono le attribuzioni che le parti programmano di realizzare mediante la stipulazione, mentre l’oggetto della 1 17. Oggetto e forma del contratto (lezione) prestazione si traduce nella porzione di realtà materiale su cui tale prestazione incide. Ad es., con riferimento al contratto di compravendita, l’oggetto del contratto deve essere individuato nel trasferimento della proprietà dal venditore al compratore (attribuzione traslativa) e nel pagamento del corrispettivo (attribuzione pecuniaria), mentre la cosa trasferita ed il denaro versato dall’acquirente costituiscono rispettivamente l’oggetto delle prestazioni di venditore e compratore.  Requisiti dell’oggetto: art. 1346. La norma in questione determina, come già anticipato, quelli che sono i requisiti che devono caratterizzare l’oggetto del contratto affinché il medesimo possa considerarsi validamente concluso. Essa dispone infatti che l’oggetto del negozio deve essere possibile, lecito, determinato, determinabile.  Possibilità. – Il contratto deve programmare delle attribuzioni obiettivamente eseguibili: se una delle parti si impegna ad eseguire una prestazione la quale risulta sin ab origine materialmente o giuridicamente impossibile (ad es., la vendita dei cuccioli di un animale sterile; la vendita di un bene inalienabile o che è andato distrutto), il negozio è nullo. Occorre precisare che a generare la nullità della stipulazione è solo l’impossibilità originaria di una delle prestazioni programmate. Se una delle attribuzioni oggetto di un contratto sinallagmatico diviene inattuabile dopo la stipulazione, trovano applicazione le norme relative alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per inadempimento (a seconda del fatto che l’impossibilità sia o meno imputabile alla parte debitrice). Con riferimento ai contratti sottoposti a condizione sospensiva o a termine iniziale, il negozio deve considerarsi valido anche nell’ipotesi in cui la prestazione programmata, originariamente impossibile, divenga attuabile nel momento in cui si avvera la condizione o scade il termine (art. 1347). Il requisito della possibilità si considera infine correttamente integrato anche quando il negozio ha ad oggetto beni futuri (art. 1348; 1472), salvo che la legge non disponga diversamente.  Liceità. – Le prestazioni previste dagli stipulanti non devono essere disapprovate dall’ordinamento, risultando in contrasto con una norma imperativa, con l’ordine pubblico o con il buon costume: ha dunque oggetto illecito il contratto che programma delle attribuzioni socialmente dannose, pericolose o riprovevoli (ad es., la vendita di una partita di droga). 2 17. Oggetto e forma del contratto (lezione) Molto controversa è la distinzione tra negozio con oggetto giuridicamente impossibile e negozio con oggetto illecito: si tratta, tuttavia, di un problema privo di rilevanza sul piano pratico, dato che la stipulazione è nulla in entrambi i casi.  Determinatezza e determinabilità. – Il contratto ha un oggetto determinato quando le prestazioni di entrambe le parti vengono esattamente definite in tutti i loro aspetti. L’oggetto del contratto risulta invece semplicemente determinabile allorquando gli stipulanti stabiliscono i criteri per addivenire alla successiva determinazione dello stesso (ad es., Tizio vende a Caio un bene per un prezzo corrispondente al valore che assumeranno le azioni della Fiat alla chiusura della borsa di Milano il prossimo 30 luglio). Considerato che è sufficiente che l’oggetto sia determinabile, i contraenti possono peraltro deferire ad un terzo (c.d. arbitratore) il compito di determinare una delle prestazioni oggetto del negozio. L’arbitratore può procedere all’espletamento del suo incarico in due modi (art. 1349 c.c.): a) di regola, egli deve procedere con equo apprezzamento, contemperando cioè le opposte ragioni di entrambe le parti. Se la determinazione del terzo manca, o se questa è manifestamente iniqua o erronea, alla determinazione provvede il Giudice. b) ma se invece le parti si sono rimesse al mero arbitrio del terzo (attribuendogli, in altre parole, “carta bianca” nella determinazione del contenuto dell’accordo), la sua determinazione può essere impugnata solamente qualora se ne provi la mala fede. In queste ipotesi, poi, qualora la determinazione dell’arbitratore manchi e i contraenti non riescano ad accordarsi per sostituirlo, il negozio è nullo. ***** FORMA DEL CONTRATTO  Nozione. La forma costituisce il modo attraverso cui le parti scelgono di manifestare il loro reciproco consenso in ordine all’instaurazione del regolamento contrattuale. Il nostro ordinamento accoglie il principio della libertà di forma: i contraenti sono cioè liberi di esternare il loro accordo nella modalità che preferiscono, fatte salve le ipotesi in cui è il legislatore a subordinare la validità dell’atto alla sussistenza di una determinata veste formale (ipotesi di c.d. forma 3 17. Oggetto e forma del contratto (lezione) solenne (cfr. art. 1325; art. 1350 – che individua gli atti e i contratti i quali necessitano della forma scritta per essere validi -; art. 782, che impone la forma pubblica per la validità della donazione).  FORMA AD SUBSTANTIAM E FORMA AD PROBATIONEM. – FUNZIONI DELLA FORMA SOLENNE:  ad substantiam = art. 1350, richiesta per la validità dell’atto, a pena di nullità, rilevabile d’ufficio;  Ragioni che inducono il legislatore ad imporre la forma scritta a pena di nullità: 1) Garantire una maggiore ponderazione da parte degli stipulanti in ordine al contenuto del contratto; 2) Assicurare una maggiore certezza in ordine al contenuto del regolamento contrattuale nonché in ordine ai diritti ed agli obblighi che derivano dal contratto stesso, con conseguente riduzione delle possibilità che sorgano controversie tra gli stipulanti. 3) Assicurare ai terzi una maggiore certezza in ordine agli effetti che il contratto ha prodotto tra le parti.  ad probationem = richiesta per la prova dell’atto. Es.: assicurazione; cessione di azienda.  ai fini di pubblicità: necessaria per l’opponibilità dell’atto.  in funzione della tutela di determinate categorie di contraenti deboli. (art. 23 TUF: forma scritta richiesta per i contratti aventi ad oggetto servizi di intermediazione finanziaria; contratti bancari; vendita di pacchetti turistici; vendita di multiproprietà).  Per altri fini. V. art. 2787 per opponibilità (prelazione) pegno; art. 1265 per risolvere il conflitto tra più cessionari dello stesso credito.  Art. 1352: forma volontaria. È possibile che, in assenza di un’apposita previsione legislativa, siano le stesse parti ad imporre una determinata veste formale ad un contratto che dovrà essere successivamente concluso. In tali ipotesi, se gli 4 17. Oggetto e forma del contratto (lezione) stipulanti non hanno previsto diversamente, si presume che la forma sia richiesta per la validità della stipulazione.  VARIE CATEGORIE DI FORMA SCRITTA:  SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE: documento sottoscritto dalle parti in cui è contenuta la manifestazione della volontà contrattuale. Non è richiesta l’olografia (non è necessario, cioè, che il doc. sia vergato personalmente dal dichiarante) del documento, mentre la sottoscrizione deve essere autografa. Allorquando il legislatore impone la forma scritta a pena di nullità, il contratto è valido se rivestito dalla veste formale minima della scrittura privata.  SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA (art. 2703): il notaio o un pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza da parte di un soggetto del quale preventivamente accerta l’identità. La scrittura privata autenticata si considera riconosciuta (vedi le prove): di conseguenza, fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza dall’autore della sottoscrizione. La scrittura privata autenticata è titolo trascrivibile.  ATTO PUBBLICO (art. 2699): documento formato da un notaio o da un altro pubblico ufficiale (ad es., il cancelliere può redigere il verbale di separazione consensuale, che può essere qualificato come un atto giuridico) nel rispetto delle formalità previste dalla legge (in particolare, dalla legge notarile). L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato nonché della veridicità delle attestazioni in esso contenute. Funzione dell’atto pubblico: in certi casi, la forma dell’atto pubblico è prevista per la validità del contratto (donazione; atto costitutivo di s.p.a); in altri casi (vendita immobiliare; preliminare di contratti che costituiscono o trasferiscono diritti reali su beni immobili) ai fini della validità della stipulazione è sufficiente la scrittura privata, mentre l’atto pubblico è necessario solo ai fini della trascrizione e dunque per rendere il contratto opponibile ai terzi.  Sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico e della scrittura privata si tornerà nel corso della lezione dedicata alla tutela giurisdizionale dei diritti. 5 17. Oggetto e forma del contratto (lezione)  Nell’ambito del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 235/2010) sono poi contenute alcune importanti previsioni in ordine al documento informatico – costituito da una “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” – che soddisfa, ove vengano rispettate le condizioni stabilite dalla legge, il requisito legale della forma scritta, nonché in ordine alla firma digitale (sottoscrizione basata su un sistema di chiavi informatiche che fornisce al documento informatico l’efficacia di scrittura privata (art. 2702). 6

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