Lezione 1 Sul Contratto di Lavoro PDF
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Università del Piemonte Orientale
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Questa lezione introduttiva tratta il contratto di lavoro, descrivendone l'evoluzione storica e le fonti legislative italiane, a partire dal Codice civile del 1865. Vengono discussi diversi aspetti del diritto del lavoro, come la nascita del lavoro subordinato, la prima legislazione sociale e il periodo corporativo.
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Introduzione. Il contratto di lavoro. N.B. Tutte le immagini sono state prese da Internet presso siti a libero a accesso. L’utilizzo avviene esclusivamente a fini didattici. Si ricorda agli studenti che è vietata la pubblicazione, vendita o diffusione non autorizz...
Introduzione. Il contratto di lavoro. N.B. Tutte le immagini sono state prese da Internet presso siti a libero a accesso. L’utilizzo avviene esclusivamente a fini didattici. Si ricorda agli studenti che è vietata la pubblicazione, vendita o diffusione non autorizzata delle slide. Anche la vendita degli appunti presi a lezione costituisce condotta illegale in violazione del diritto di autore. Si informano tutti gli studenti che sono state intraprese azioni legali nei confronti della vendita e diffusione di materiale didattico del corso non autorizzate. Il diritto del lavoro. Come nasce. Il diritto del lavoro nasce con la civiltà industriale, con il passaggio dall’organizzazione produttiva di tipo artigianale a quella propria dell’impresa capitalistica. È nella realtà della fabbrica che si innesta il lavoro subordinato. Nella fabbrica tutte le fasi del processo alle dipendenze dell’imprenditore vengono accentrate in un luogo unico, alle dipendenze dell’imprenditore. Produzione di serie Evoluzione storica e fonti del diritto del lavoro Codice italiano 1865 Domina l’idea di libertà economica – origine borghese / contrapposizione regime feudale Eguaglianza formale di tutti i soggetti privati (idea ripresa dal Code francese). Trascura di prendere in considerazione l’eguaglianza sostanziale dei singoli nell’ambito dei rapporti economici Trascura, quindi, il diritto del lavoro. Due laconiche previsioni normative: - art. 1627: “vi sono tre principali specie di locazioni di opera e d’industria: 1) quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2) quelle de’ vetturini sì per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto di cose o persone; 3) quella degli imprenditori di opere ad appalto o a cottimo” - Art. 1628: “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinate impresa”. - ATTENZIONE ALLA FOTO. La prima legislazione sociale La questione sociale Presenza di un’enorme massa di manodopera costantemente disponibile ed a basso costo I lavoratori si organizzano in moti di resistenza allo scopo di eliminare la concorrenza a ribasso nell’offerta della forza lavoro. Sperimentano nuove forme di lotta (lo sciopero) e nuove forme di organizzazione (i sindacali). La prima legislazione sociale. Fine dell’astensionismo legislativo Tutela minimale – fasce particolarmente svantaggiate (donne e minori) o settori particolari (miniere, cave, risaie). Il periodo corporativo Avvento del totalitarismo L’economia viene piegata alle ragioni dello Stato. Massiccio intervento legislativo: - prima legislazione in materia di orario di lavoro (ove si afferma la rivendicazione delle 8 ore di lavoro a giornata) : r.d.l. n. 692/1923 – legge ancora in parte vigente (ma non per le 8 ore…) - Legge sull’impiego privato (solo per gli impiegati, non per gli operai) : r.d.l. n. 1825/1924 Istituzione dell’Inail (per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) – esiste ancora: r.d. 1033/1933 Carta del lavoro del 1927: contiene i principi generali dell’ordinamento del diritto del lavoro fascista. Diritto sindacale: abolizione della libertà sindacale, divieto di sciopero (punito penalmente) Il codice civile del 1942 Ancora vigente e asse portante del diritto privato italiano. Il diritto del lavoro entra nel diritto dei privati. Punto di approdo nella sistemazione della materia, che poi si svilupperà nella legislazione speciale (ovvero fuori dal codice). La sistemazione all’interno del codice Il contratto di lavoro non è regolato tra i contratti nominati nel Libro IV (delle obbligazioni). È regolato nel Libro V (del lavoro), che contiene le regole giuridiche del diritto commerciale e del diritto del lavoro. (segue). Il codice civile I soggetti del contratto di lavoro - Il prestatore di lavoro (art. 2094 c.c.) - Il datore di lavoro, dalla natura differente: imprenditore o non imprenditore. - Il codice si occupa del lavoro nell’impresa e prevede che ai rapporti di lavoro «che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa» si applicano le norme dettate per il lavoro nell’impresa in quanto compatibili (art. 2239 c.c.). Incrostazioni dell’ideologia corporativa - Funzionalizzazione del lavoro allo «interesse superiore della produzione nazionale» (art. 2104 c.c.) - Impresa = cellula elementare dell’economia = subordinazione nei confronti dello Stato - Art. 2086 c.c.: subordinazione del lavoratore nei confronti dell’imprenditore = «l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori» La Costituzione Una svolta per il diritto del lavoro. Una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1) Lavoro = sineddoche per la persona umana (Mengoni) Eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2 Cost.) i) al legislatore è assegnato il compito di riequilibrare la disparità di forze insita nel rapporto di lavoro, rimuovendo «gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana» ii) assegna un diritto di partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese ai lavoratori = diritto collegato alla posizione che l’individuo compie nel processo produttivo (segue). La Costituzione Art. 4 Cost.: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Diritto sociale = la norma pone l’accento sull’impegno dello Stato a garantire la piena occupazione Non diritto di libertà = non è un diritto individuale ad avere o a mantenere un lavoro Art. 35 Cost.: impegno della Repubblica a tutelare il lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni». Art. 36 (retribuzione), art. 37 (tutela e parità per donne e minori), art. 38 (tutela previdenziale) art. 39 (libertà sindacale), art. 40 (sciopero) Art. 41 Cost. = «L’iniziativa economica privata è libera» Contrappesi: i) non può svolgersi in contrasto con l’utilità; ii) non deve recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, libertà e dignità umana; La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali In sintesi, il diritto del lavoro stabilisce le forme di mediazione del conflitto di interessi tra capitale e lavoro La legislazione post-costituzionale Quattro grandi periodi: i) 1949-1965 – standard minimo invalicabile di tutela ii) 1965-1975 – Espansione del garantismo: - Corte Cost., in materia di prescrizione, riconosce la posizione di sudditanza psicologica del lavoratore verso il datore di lavoro, in ragione della libertà di licenziamento (così dichiarando che la prescrizione decorre al momento della cessazione del rapporto) - l. n. 604/1966, prima legge sui licenziamenti individuali e tramonto del recesso ad nutum (cioè, ad un cenno) - Statuto dei lavoratori (l. n. 300/1970) – Si pone l’obiettivo di rendere effettivi i diritti dei lavoratori in azienda, in primis la libertà e la dignità. Come? Rafforza i diritti individuali (in materia di mansioni, potere di controllo, manifestazione del pensiero, divieto di indagini sulle opinioni, procedimenti disciplinari, licenziamento, etc.) Istituzionalizza la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro e prefigura uno speciale procedimento contro i comportamenti antisindacali del datore di lavoro (segue). iii) 1975 – 1985 (c.d. legislazione della crisi o dell’emergenza) Interventi sul mercato del lavoro per dare una risposta alle grandi ristrutturazioni aziendali o a gestire le crisi aziendali: leggi in materia di ammortizzatori sociali Strumenti per favorire l’occupazione giovanile Progressiva erosione delle tutele individuali. Attenuazione del principio di inderogabilità = nelle situazioni di crisi, la legge è un tetto massimo invalicabile in melius ad opera dell’autonomia collettiva (dai sindacati). Il legislatore vieta ai sindacati di stabilire trattamenti più favorevoli. (segue). iii) La legislazione più recente. Parola d’ordine = flessibilità. - Forme flessibili di impiego (lavoro part-time, lavoro a termine, contratto di apprendistato, lavoro intermittente, lavoro ripartito, somministrazione di lavoro) - Deregolazione contrattata = la legge consente all’autonomia collettiva di derogare in peius (ridurre) le tutele stabilite dalla legge. Ma a che serve il diritto del lavoro? La storia del diritto del lavoro si lascia un’immagine del lavoratore come una sorta di capite deminutus, la cui posizione di debolezza contrattuale deve essere riequilibrata da una forte integrazione eteronoma di origine legale. Componenti essenziali del diritto del lavoro: 1) Inderogabilità delle norme Art. 2077, co. 2 c.c. = “Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”. Art. 40 Stat. lav. = «Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori». Allude ad una caratteristica della norma e dunque al rapporto tra le fonti (la legge non è derogabile da parte dell’autonomia individuale). La legge può vietare anche deroghe in melius, altrimenti generalmente ammesse (ad es. ciò avviene nel pubblico impiego). (segue). 2) Indisponibilità parziale dei diritti Art. 2113 c.c.: sono invalide le rinunce e transazioni su diritti prefigurati da norme inderogabili di legge o contratto collettivo. Limite all’autonomia negoziale = il lavoratore non può rinunciare tout court ai diritti che la legge (o il contratto collettivo) stabiliscono. 3) Rigidità del tipo contrattuale Le parti non sono libere di dare al contratto un contenuto in contrasto con la disciplina inderogabile. La legge si surroga alla volontà delle parti, a tutela della parte debole (il lavoratore). 4) Tecniche di tutela Non solo nullità / annullabilità (come nel diritto civile), ma originali tecniche repressive volte a proteggere la persona del lavoratore nel processo produttivo (ad es. in materia di licenziamento, antisindacalità, etc.). Il lavoratore subordinato Quali rapporti di lavoro conosciamo? Rapporto di lavoro subordinato Alle dipendenze dell’impresa Alle dipendenze delle pubbliche Rapporti di lavoro autonomo amministrazioni Rapporti speciali: - Volontariato Rapporto di lavoro parasubordinato - Lavoro sportivo - Lavoro nautico - Lavoro giornalistico - Lavoro domestico Fonti Art. 2094 c.c.(lavoro Art. 2 d.lgs. n. 81 del Art. 409 c.p.c. (come Art. 2222 c.c. (lavoro subordinato) 2015 (lavoro etero- mod. con il d.lgs. n. autonomo) organizzato) 81 del 2017) (lavoro para-subordinato) E' prestatore di […] si applica la […] altri rapporti di Quando una persona lavoro subordinato disciplina del rapporto collaborazione che si obbliga a compiere chi si obbliga di lavoro subordinato si concretino in una verso un corrispettivo mediante retribuzione anche ai rapporti di prestazione di un'opera o un a collaborare collaborazione che si opera continuativa servizio, con lavoro nell'impresa, prestan concretano in e coordinata, prevalentemente prestazioni di lavoro do il proprio lavoro prevalentemente proprio e senza ((prevalentemente)) intellettuale personali, continuative personale, anche se vincolo di o manuale alle e le cui modalità di non a carattere subordinazione nei dipendenze e sotto esecuzione sono subordinato. La confronti la direzione organizzate dal collaborazione si del committente, si dell'imprenditore. committente ((...)). intende coordinata applicano le norme di ((Le disposizioni di quando, nel rispetto questo capo, salvo cui al presente delle modalità di che il rapporto abbia comma si applicano coordinamento una disciplina anche qualora le stabilite di comune particolare nel libro modalita' di accordo dalle parti, IV. esecuzione della il collaboratore prestazione siano Rilevanza della questione 1) Problema pratico-applicativo. Dall’inquadramento come lavoratore subordinato dipende l’intera applicazione del cuore del diritto del lavoro: la disciplina del lavoro dipendente nell’impresa, appunto. L’applicazione del lavoro dipendente implica per il datore di lavoro oneri maggiori rispetto a quella del lavoro autonomo. Per es.: - Obbligo di costituire un rapporto giuridico di previdenza sociale: versare i contributi INPS (per la pensione) e i premi assicurativi INAIL (tutela contro gli infortuni) - Obbligo di osservanza di tutta la legislazione di garanzia in materia di orari, ferie, riposi, limiti al potere direttivo, disciplinare e di controllo, etc. Occorre pertanto circoscrivere i tratti caratterizzanti questo contratto tipico (il contratto di lavoro subordinato) (segue). 2) Problema di tutela sociale. Referente del diritto del lavoro è il lavoratore dipendente = il soggetto che è costretto, per sopravvivere, a 'vendere' la propria forza lavoro a un imprenditore che ha i mezzi per produrre e, conseguentemente, detiene il potere di organizzare l’attività dei dipendenti a lui subordinati. Il lavoratore subordinato è estraneo al risultato finale. Fornisce all’impresa le sue energie professionali, che questa utilizza nel processo produttivo, coordinandole con quelle degli altri e assumendosi il rischio finale dell’attività economica. Il lavoratore subordinato è invece responsabile solamente della corretta esecuzione della propria prestazione. Sul piano sociologico, il lavoratore autonomo auto-organizza i mezzi e i modi della prestazione e si impegna a fornire al committente un prodotto finito, che può essere materiale (es. sarto) o servizio (es. medico). MA LA DISTINZIONE NON È MAI COSÌ NITIDA NELLA REALTÀ L’art. 2094 c.c. «È prestatore di lavoro subordinato chi si Caratteri essenziali obbliga mediante del lavoratore retribuzione a subordinato: collaborare La collaborazione; nell'impresa, prestando L’eterodirezione; il proprio lavoro La dipendenza intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» Gli elementi definitori sono inconsistenti Il problema dell’art. 2094 c.c. sta nel fatto che gli indici sono tautologici. Sembrano rinviare alla realtà sociale l’individuazione di referenti più specifici. 1) La collaborazione. Si può collaborare con altri soggetti anche in autonomia. V. art. 409 c.p.c. (è collaboratore anche il lavoratore para-subordinato). Allora la collaborazione come può costituire carattere essenziale del lavoro subordinato? 2) L’eterodirezione. In realtà ogni creditore ha il potere di indirizzare la prestazione del debitore verso la soddisfazione del proprio interesse. Si pensi al potere del committente di controllare lo svolgimento dei lavori nell’appalto o alle necessarie istruzioni date al lavoratore autonomo per l’esecuzione dell’opera o del servizio. 3) La dipendenza. La si intende come subordinazione socio-economica. Ma questa è comune anche al lavoro autonomo e para-subordinato. In sintesi, nessuno degli elementi individuati dall’art. 2094 c.c. appare dotato di capacità definitoria Gli indici giurisprudenziali Alla ricerca della subordinazione… «Ogni attività umana economicamente rilevante può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero autonomo» Nelle situazioni di incertezza in cui oggetto di discussione è proprio la natura autonoma o subordinata della relazione giuridica, la giurisprudenza come risponde? Si serve di alcuni criteri. (segue). Gli elementi che differenziano il lavoro subordinato dall’autonomo sono: Assoggettamento al potere disciplinare Assoggettamento al potere direttivo (presenza di direttive tecniche e no libertà di organizzare la prestazione) Inserimento stabile nell’organizzazione aziendale (obbligo a stare in azienda) Assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa Assenza del rischio e alienità del risultato Osservanza di un vincolo di orario (ferie, riposi, etc.) Hanno carattere sussidiario (si usano se non emergono elementi univoci) Continuità della retribuzione Esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature dell’imprenditore Misura fissa della retribuzione Sintesi. Come si può definire la subordinazione? In sintesi, la subordinazione consiste nell’assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro - di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo e - di determinarne le concrete modalità con l’imposizione di - decisioni e istruzioni alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, nella - permanenza dell’obbligazione del medesimo di mantenere nel tempo a disposizione del datore le proprie energie lavorative. «L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa» Un esempio? Cour de Cassation (Francia, 2023). I partecipanti ai reality devono essere considerati “dipendenti” ai sensi del Code du travail. Perché sarebbero lavoratori subordinati? Imposizione di regole a cui i partecipanti devono sottostare per l’intera durata delle registrazioni: - vivono in una location predefinita; - sono obbligati a fare interviste e a indossare vestiti indicati dalla produzione; - sono vincolati agli orari imposti dagli autori; - cellulari ed effetti personali vengono ritirati al loro arrivo sull’isola; - penali da pagare in caso di abbandono volontario. Un altro esempio. (segue). Problema La giurisprudenza si serve di indici empirici Valorizza la funzione del contratto. Non si basa sui requisiti presenti nell’art. 2094 c.c., ma valorizza l’organizzazione dell’attività e della stessa persona che presta l’opera. Tuttavia La giurisprudenza assume una funzione creatrice. I criteri sono estranei alla fattispecie normativa e vengono desunti dal contesto socio-economico. Il procedimento di qualificazione Il procedimento di qualificazione è condotto dai giudici mediante un metodo c.d. sussuntivo. Muovendo dalla definizione astratta di subordinazione, il giudice qualifica come subordinati, ai sensi dell’art. 2094 c.c., solo quei rapporti di lavoro che, nelle concrete modalità di attuazione, presentino i caratteri della subordinazione. Es. «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Tuttavia, tale metodo spesso non è in grado di cogliere la subordinazione nelle forme più moderne di lavoro Il procedimento di qualificazione Si è così fatto ricorso al c.d. metodo tipologico, che è più flessibile, ma anche meno certo. Seguendo questo metodo, l’operazione di qualificazione della fattispecie non avviene attraverso un giudizio di identità con la fattispecie astratta (come nel metodo sussuntivo), ma attraverso un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, tenendo conto della presenza degli indici (da combinarsi in una valutazione di prevalenza). Es. «Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo, costituisce requisito fondamentale il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale vincolo deve essere concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto subordinato che di rapporto di lavoro autonomo» Il riferimento al tipo normativo consente al giudice, che debba procedere alla qualificazione di una fattispecie concreta come lavoro subordinato o meno, di considerare come subordinati anche rapporti di lavoro che non presentano tutti i tratti del tipo legale e quindi finisce per ampliare di fatto la sua discrezionalità, sia nella qualificazione della fattispecie concreta, sia nella conseguente determinazione del campo di applicazione della normativa Incertezza del giudizio = rischio di arbitrarietà Due funzioni. 1) Vincolo alle parti. - I principi, le garanzie e i diritti garantiti dalla Costituzione in materia di lavoro impongono una sottrazione del tipo lavoro subordinato alla disponibilità delle parti. La rigidità Affinchè sia salvaguardato il loro carattere precettivo fondamentale, è necessario che ogni volta vi sia, nei fatti, un rapporto del tipo economico-sociale di subordinazione, esse devono trovare attuazione. - Ruolo della volontà nella qualificazione? contrattua Il principio di rigidità del tipo contrattuale sottrare alle parti individuali il potere di individuare il contenuto del contratto (e le quindi di disporre del tipo). Ne deriva che, per individuare il tipo, è necessario far riferimento al comportamento complessivo delle parti, più che alle loro dichiarazioni. Il nomen iuris attribuito a contratto è tendenzialmente irrilevante (v. infra per la certificazione) (segue). 2) Vincolo per il legislatore. Non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento (Corte Cost. 121/1993). La certificazione dei contratti di lavoro Art. 75 ss. d.lgs. n. 276/2003 e succ. modd. Procedura volontaria La certificazione è un atto con cui un’autorità pubblica o particolari soggetti privati esprimono un «parere» valutativo motivato relativo alla qualificazione di un rapporto contrattuae posti in essere tra le parti Natura di atto amministrativo Verifica la corrispondenza dello schema negoziale tipico (lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo) rispetto alla volontà delle parti. (segue). Oggetto: a) tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro; b) rinunce e transazioni; c) regolamenti delle cooperative riguardanti i rapporti di lavoro d) tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento e) elementi e parametri per definire le conseguenze del licenziamento illegittimo f) clausola compromissoria Finalità deflattiva del contenzioso (segue). Procedura: - Istanza alla Commissione certificazione competente per territorio presenti presso: i) Ispettorato del lavoro; ii) Università registrate in apposito albo; iii) Enti bilaterali; iv) Ministero del lavoro; v) Consigli provinciali dei consulenti del lavoro. - Conclusione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza Efficacia L’accertamento ha efficacia nei confronti delle parti e dei terzi interessati (le autorità pubbliche: Inps, Ispettorato, etc.) L’effetto retroagisce al momento della costituzione del rapporto (segue). Limite di tale efficacia: accoglimento di un ricorso giurisdizionale avverso la certificazione. Rimedi: - Dinnanzi al giudice ordinario si può contestare a) l’erroneità della qualificazione giuridica del contratto – errore di diritto per violazione delle norme che regolano i canoni di interpretazione (art. 1362 ss. c.c.) – effetto ex tunc (retroagisce) b) la presenza di vizi del consenso (errore, violenza e dolo) – effetto ex tunc c) la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione (le parti, dopo aver concordato un rapporto ad es. autonomo, lo attuano secondo i canoni della subordinazione) – effetto da quando la sentenza accerta la difformità (segue). Rimedi: - Dinnanzi al giudice amministrativo si può contestare a) Eccesso di potere b) Vizi del procedimento c) Violazione di legge