Legislazione ed economia applicata alle scienze motorie PDF
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These are notes on Italian law, specifically regarding sports law and related concepts, such as the concept of law, the notion of law, the relativity of law, different legal systems, the political organization, the legal regulations, the sanction aspects of laws, and the distinction between private and public law.
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Legislazione ed economia applicata alle scienze motorie MODULO DI LEGISLAZIONE Concetto di diritto Ubi societas ibi ius: dove c’è un’aggregazione umana, lì c’è anche il diritto. Ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinino i ra...
Legislazione ed economia applicata alle scienze motorie MODULO DI LEGISLAZIONE Concetto di diritto Ubi societas ibi ius: dove c’è un’aggregazione umana, lì c’è anche il diritto. Ogni società, ogni aggregazione umana non può vivere senza un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra le persone che la compongono e senza apparati che s’incarichino di fare osservare tali regole. Nozione di diritto Il diritto (da intendersi in senso oggettivo) indica il sistema di regole mediante il quale è organizzata una collettività: disciplina, dirige (il termine «diritto» deriva dal latino directus) lo svolgimento della vita sociale. In questa accezione, esso indica un sinonimo di ordinamento giuridico, che indica il complesso delle regole, ciò che dà ordine alla collettività. Nozione di diritto Dalla nozione di diritto appena data occorre distinguere un’accezione di diritto in senso soggettivo, inteso come sinonimo di potere, facoltà spettante al singolo consociato in ragione di un’espressa regola di condotta che gli conferisce tale potere: «ho il diritto di fare qualcosa». Relatività del diritto Il diritto (in senso oggettivo) evoca un termine relativo, cioè mutevole nel tempo e nello spazio. Regole attualmente vigenti in Italia non è detto che lo siano state, in Italia, in passato o che lo siano in futuro. Regole attualmente vigenti in Italia non è detto che siano tali, oggi, in altri Stati europei o extra- comunitari. Ordinamenti giuridici Occorre altresì sottolineare la pluralità di ordinamenti giuridici: le collettività sono di vario tipo e coesistono all’interno del medesimo Stato. Si pensi, ad es., alla Chiesa, ai partiti politici, ai sindacati, alle associazioni, alle diverse componenti del sistema sportivo (CONI; federazioni sportive, ecc.: v. dopo). Esiste, tuttavia, un ordine gerarchico che impone di attribuire rilievo preminente, pur nel riconoscimento della liceità delle altre organizzazioni, alla società politica, perché essa si occupa di un bisogno preliminare a quelli soddisfatti dalle altre aggregazioni, cioè il bisogno diretto ad assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività si svolgano in modo ordinato e pacifico Ordinamento politico Il modello di organizzazione politica oggi prescelto in Italia è di natura democratica, repubblicana e costituzionalmente garantito. Lo Stato italiano, tuttavia, s’inserisce in organizzazioni sovranazionali ancora più ampie (es. Unione europea) che, limitandone i poteri, assicurano il soddisfacimento di bisogni collettivi più vasti (processo di unificazione europeo). Norma giuridica «norma» è sinonimo di «regola»: la sua «giuridicità» non dipende dal contenuto, che varia nel tempo e nello spazio, ma dal modo con cui si è prodotta, dal fatto che, all’atto della sua emanazione, si è rispettata una certa procedura prevista da altre norme, anch’esse giuridiche in quanto a loro volta prodotte secondo quella data procedura. Giuridicità della norma La giuridicità della norma, in altri termini, non dipende da cosa essa dispone, bensì è la conseguenza del fatto di essere dotata di autorità, cioè è suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati o di alcuni di essi. Ciò avviene quando essa trovi origine in un fenomeno normativo, cioè in un atto che, secondo le regole dell’ordinamento, è idoneo a porsi come fonte di diritto (v. dopo). Giuridicità della norma La norma non è dunque da confondersi con la regola morale: per quanto numerose norme giuridiche e morali abbiano identico contenuto (es. non uccidere), la regola morale è assoluta, trova la sua validità solo nel suo contenuto, è seguita perché condivisa dal consociato ed è dunque autonoma, cioè funge da imperativo perché spontaneamente il consociato decide di aderirvi. La norma giuridica, invece, è eteronoma, cioè è vincolante perché altri la impongono come tale anche se il consociato non la conosce o non la condivide. Struttura della norma La norma presenta una struttura costante, che si articola nel binomio fattispecie-conseguenze giuridiche e che, in termini logici, si esprime con il sintagma «se A, allora B» dove A indica la fattispecie, cioè il singolo fatto che, in termini generali ed astratti, è descritto dalla norma e B indica la conseguenza, l’effetto del verificarsi o non verificarsi del fatto. La combinazione tra A e B si traduce in una regola di condotta, che può, a seconda dei casi, consentire, imporre o proibire un certo comportamento. Sanzionabilità della norma L’effettività dell’ordinamento (v. prima) è garantita dalla sanzionabilità delle violazioni di una norma: per questo, accanto alle norme c.d. primarie, che fissano regole di condotta, ogni ordinamento presenta norme c.d. secondarie, che si preoccupano di definire contenuti ed effetti delle sanzioni connesse alla violazione delle norme primarie. Es. tipico: il complesso di regole del doping o della giustizia sportiva è volto ad indicare cosa accade se un soggetto di diritto sportivo viola le regole primarie che impongono di eseguire in un certo modo l’attività sportiva o di non doparsi. Generalità e astrattezza della norma La norma giuridica presenta una struttura ispirata a generalità e astrattezza: essa, cioè, si rivolge ad una pluralità indeterminata di consociati e non a singoli soggetti specificamente individuati. Ciò, tuttavia, non significa che la norma è tale solo se si rivolge alla totalità dei consociati: è consentito che le norme abbiano condizioni soggettive di applicazione, cioè si rivolgano solo a gruppi di consociati specificamente individuati. Es. le regole di diritto sportivo valgono solo per i soggetti di diritto sportivo (tesseramento; affiliazione). Distinzione diritto privato/diritto pubblico Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, esplica i c.d. poteri pubblici, individuando a chi appartengono e come si esercitano (varie branche: diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario). Il diritto privato, invece, disciplina le relazioni interpersonali, sia dei singoli che degli enti privati (associazioni, società), lasciando all’iniziativa personale l’attuazione delle regole nel rispetto dell’apparato coercitivo fissato dal diritto pubblico (varie branche: contratti, lavoro, famiglia, successioni). Una distinzione effettiva? La distinzione è utile, ma non ha valore assoluto: diritto pubblico e diritto privato sono, anzitutto e comunque, diritto (in senso oggettivo). Esprimono tutti il medesimo ordinamento, mediante norme aventi tendenzialmente la stessa struttura (con la sola eccezione delle norme costituzionali, che si limitano ad imporre valori e lasciano poi alle norme attuative il compito di creare fattispecie). Il processo di privatizzazione dello Stato affida al diritto privato compiti che in passato gli erano sconosciuti e, di converso, anche il singolo consociato si deve affidare al diritto pubblico per curare i suoi rapporti con lo Stato. Una distinzione effettiva? Lo Stato usa comunemente strumenti di diritto privato: es. l’Università stipula contratto di locazione per avere un certo immobile e usarlo. Il privato può incorrere in violazioni di norme di diritto privato e di diritto pubblico nello stesso tempo: es. l’investimento di un pedone configura, contestualmente, illecito civile (danno verso il pedone ed eventualmente i suoi familiari) e penale (comportamento riprovevole verso la collettività e dunque verso lo Stato). Il concetto di «sport» 1) Nozione giuridica di sport 2) Nozione giuridica di ordinamento sportivo Nozione e caratteristiche essenziali La nozione giuridica di sport 1) La contrapposizione tra sport e gioco: Lo sport, a differenza del gioco, si contraddistingue per la serietà dei fini, che si manifesta in un’eccezionale qualità dell’impegno (fisico, intellettuale, volitivo e morale) e nell’agonismo sportivo (bisogno individuale e collettivo del superamento continuo dei propri limiti) Nozione e caratteristiche essenziali 2) Sport e competizione: La competizione, che si concretizza nell’antagonismo di forze contrapposte con l’osservanza di un comportamento leale e conforme alle regole previamente fissate, caratterizza l’attività sportiva, limitando la sua operatività ai soli comportamenti organizzati e regolamentati Nozione e caratteristiche essenziali Non costituiscono sport a) Le attività fisiche occasionali; b) le attività non supportate da un’adeguata preparazione (atletica e tecnica); c) le attività non supportate da un’organizzazione stabile, che, avendo l’autorità di disciplinare l’attività sportiva, riesca altresì – in virtù di un’espressa autorizzazione normativa – a fissarne le regole tecniche di funzionamento, assicurando unicità di contenuto a tutte le manifestazioni, così da garantire comparazione di risultati e carattere competitivo. Lo sport: nozione formale o sostanziale 1) La teoria formalista: sport è esclusivamente attività organizzata e riconosciuta dal CONI. A favore di tale teoria depongono alcuni riscontri normativi L’art. 3 l. 16.2.1942, n. 426, conferisce al CONI il coordinamento e la disciplina dell’attività sportiva «comunque e da chiunque esercitata». Nella regolamentazione CONI per l’impiantistica sportiva (deliberazione del consiglio Nazionale CONI 25.6.2008) si legge che l’«attività sportiva» o «pratica sportiva» è riscontrabile non solo per le attività ufficiali (agonistiche) organizzate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate, ma anche per le attività «non dedicate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive». Lo sport: nozione formale o sostanziale Elementi critici di questa teoria: a) Origine storica dell’attività sportiva; b) Incidenza delle organizzazioni sportive internazionali (CIO e federazioni); c) Alcune conseguenze (assurde) della teoria formalistica: Rugby è sport dagli anni ‘20; football solo dal 2010 (nonostante siano molto simili); Dama e bridge costituiscono in ogni caso sport in quanto riconosciuti dal CONI Lo sport: nozione formale o sostanziale 2) La teoria sostanzialista: sport è ogni attività competitiva organizzata, cioè caratterizzata da una disciplina unitaria che, assicurando la possibilità di verificare se un certo comportamento sia o no conforme a regole tecniche, conferisca all’attività regolarità di esecuzione e serietà dei fini. Vantaggi di questa teoria: a) apertura dell’ordinamento sportivo a sport di nuova generazione (es. sport estremi); b) inclusione nell’attività sportiva di attività dilettantistiche e amatoriali Cass., 8-8-2002, n. 12012 In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi tuttavia, il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano. Cass., 8-8-2002, n. 12012 Il criterio – che è identico a quello previsto per ogni altro sport – è stato applicato ad una partita di calcetto tra amici. Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità civile di un giocatore per aver fatto un fallo all’altro; l’appello l’aveva invece negata, sostenendo che i criteri previsti per lo sport (scriminante sportiva) valessero anche qui. La Cassazione conferma la sentenza d’appello. Attività sportiva vs attività motoria Un’attività, anche se riconosciuta dalla Federazione, perde la connotazione di attività sportiva e diviene attività motoria se il suo esercizio non sia diretto a fini competitivi, ma ad altri scopi: es. ludico-ricreativi, formativi in ambito scolastico, sociale, ecc. Attività motoria e educazione fisica Nei programmi di educazione fisica delle scuole medie-superiori, prevale il carattere motorio anziché sportivo dell’attività. È vero che essa si svolge rispettando le regole del gioco stabilite dalla Federazione, ma gli obiettivi dell’attività sono molteplici: potenziamento fisiologico, rielaborazione degli schemi motori, consolidamento del carattere e del senso civico, ecc. Certificazioni sanitarie Il combinato disposto del d.l. 13.9.2012, n. 158, conv. in l. 8.11.2012, n. 189, e del d.m. 24.4.2013 conferma tale distinzione, perché le certificazioni sanitarie richieste per lo svolgimento delle rispettive attività mutano a seconda che esse siano: Agonistiche; non agonistiche; ludico-motorie; particolare impegno cardio-vascolare; per disabili. Certificazioni sanitarie In particolare: per le attività agonistiche, come definite dal CONI, le certificazioni sono particolarmente rigorose (esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi maggiormente impegnati nell’attività; ECG; esame spirografico). Per le attività non agonistiche, occorre distinguere. In forza delle Linee-guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica (d.m. 8.8.2014), le attività non agonistiche possono essere comunque organizzate dal CONI, essere riconducibili ai giochi sportivi studenteschi o essere di competenza degli organi scolastici. Nozione giuridica di ordinamento sportivo I connotati caratterizzanti l’ordinamento sportivo: plurisoggettività, normazione, organizzazione Pluralità o unitarietà degli ordinamenti giuridici? Statalizzazione del diritto ed emersione degli interessi delle formazioni sociali autonome L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 1) Il rilievo costituzionale a) Lo sport e le associazioni sportive come formazioni sociali: Art. 2 Costituzione La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo Art. 18 Costituzione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo Art. 32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo Art. 33 Costituzione (ultimo comma) “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” - Sport come fenomeno cui si collega un triplice valore e senza connotazioni formali; - primo passo verso l’affermazione del «diritto allo sport» L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo Art. 41 Costituzione L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 2) Il rilievo internazionale: Influenza del CIO e diffusione delle attività olimpiche Importanza economica di talune federazioni internazionali (FIFA) e influenza sulle decisioni politiche dei singoli Stati: i casi dell’Albania (2008), Ciad (2008), Kenya (2004) e Nigeria (2010). L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 3) Il rapporto Stato – Regioni e l’autonomia normativa regionale Art. 117 Costituzione [I] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. [II] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; n) norme generali sull'istruzione; [III] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; … ordinamento sportivo … Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 4) La giurisprudenza della Corte costituzionale: Corte cost., 30.12.2004, n. 424: inclusione della disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive nel concetto di ordinamento sportivo, anche se relativa ad impianti comunali e ad impianti degli istituti scolastici. La distinzione tra attività agonistiche e attività non agonistiche – e dunque la funzione dell’impianto sportivo – non rileva per la determinazione della competenza legislativa regionale. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo 5) L’influenza del diritto comunitario a) Il riconoscimento della funzione educativa dello sport, del suo positivo impatto sulla cultura e sulla salute (Trattato Amsterdam 1997; Relazione Helsinki 1999); b) Art. III-282 Trattato istitutivo della Costituzione europea incentivo agli organi comunitari a proteggere integrità fisica e morale degli sportivi L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo c) Art. 165 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. 2. L'azione dell'Unione è intesa: - a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; - a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; … - a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: - il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, - il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo d) la giurisprudenza della Corte di giustizia europea: dalla totale irrilevanza comunitaria dell’attività sportiva alla distinzione tra profili economici e profili tecnici dell’attività sportiva Tecniche di produzione delle norme del diritto sportivo Occorre ora iniziare a definire perché l’ordinamento sportivo è dotato di margini di autonomia, il che si traduce nella necessità di chiarire come nascono e come divengono effettive e vincolanti le norme del diritto sportivo. Effettività della norma di diritto sportivo Il connotato di effettività della norma di diritto sportivo non muta rispetto a quanto accade comunemente per le altre norme giuridiche (v. prima): l’effettività dipende non dal contenuto, bensì dal modo con cui la norma è stata prodotta, dal fatto che essa è l’esito di un procedimento normativo reputato idoneo a produrre norme in virtù di altre norme che appunto gli conferiscono tale potere. Qui s’innesta il tema delle fonti del diritto. Il primato della Costituzione La Costituzione del 1948, infatti, impone un rigido procedimento di revisione affidato a maggioranze molto difficili da raggiungere e ciò fa sì che essa sia divenuta il vertice del sistema delle fonti. La Corte costituzionale è chiamata a controllare il suo rispetto e, ove leggi di rango inferiore si pongano in contrasto con i suoi valori, è legittimata a dichiararle costituzionalmente illegittime, togliendole dal sistema a favore della Costituzione. Incidenza del diritto europeo La partecipazione dell’Italia al processo di unificazione europeo, peraltro, ha permesso l’ingresso nel sistema delle fonti di atti normativi di origine non italiana, cioè non prodotti dal Parlamento italiano in conformità alle regole previste dalla Costituzione ma immediatamente (Regolamenti) o secondariamente (direttive) vincolanti per l’Italia a scapito delle norme interne rispetto ad esse eventualmente difformi. La contrapposizione tra fonti di diritto privato e fonti di diritto pubblico Dalla generale distinzione tra diritto pubblico e diritto privato deriva una specifica distinzione tra fonti di diritto pubblico e fonti di diritto privato. Essa, tuttavia, non è esclusivamente incentrata sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle norme prodotte, ma, piuttosto, sulla generalità o specificità dei soggetti destinatari delle stesse. Le fonti di diritto pubblico Le fonti di diritto pubblico, infatti, si riferiscono a soggetti di natura pubblicistica (Stato; Regioni; enti pubblici locali; enti di controllo statale) e dunque riguardano norme aventi efficacia generale, destinate cioè a produrre effetti e a vincolare una pluralità di soggetti, indipendentemente dal fatto che essi abbiano partecipato o meno alla loro formazione. Le fonti di diritto privato Le fonti di diritto privato, invece, in quanto riferibili a soggetti di natura privatistica (persone fisiche; enti collettivi non controllati dallo Stato), riguardano norme aventi efficacia particolare, cioè destinate a produrre effetti e a vincolare una specificità di soggetti e, segnatamente, coloro che abbiano partecipato alla loro formazione o rappresentino altri che, a loro volta e in questo modo, abbiano partecipato alla medesima formazione. Le fonti del diritto sportivo La contrapposizione tra fonti di diritto pubblico e fonti di diritto privato si ritrova in ambito sportivo, segnatamente per indicare le norme che, rispettivamente, vengono emanate dal CONI (soggetto di diritto pubblico in quanto sottoposto a controllo statale) o, al contrario, dalle federazioni sportive nazionali (enti controllati solo in parte dal CONI e solitamente ritenuti assimilabili alle associazioni di diritto privato). Le fonti pubblicistiche del diritto sportivo Lo Statuto del CONI (assimilato alla legge ordinaria); Alcune fonti c.d. regolamentari del CONI (assimilate ai regolamenti, perché dirette ad attuare principi indicati nello Statuto): Codice di comportamento sportivo; Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni; Principi di giustizia sportiva Il codice di comportamento sportivo Detta i doveri fondamentali di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo (es. lealtà e correttezza), in larga parte attuativi di essenziali doveri costituzionali (es. divieto di atti discriminatori). La vigilanza sulla sua regolare attuazione è affidata al Garante del codice di comportamento. Esempio Il codice di comportamento, per tutelare l’onorabilità dei soggetti che esercitano attività sportiva, prevede che siano immediatamente sospesi dalla carica i componenti del CONI, delle Federazioni sportive o delle discipline sportive associate condannati ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato per alcuni delitti analiticamente indicati dal Codice. I tesserati e gli affiliati hanno sul punto uno specifico dovere di collaborazione con obbligo di comunicare tali circostanze. Art. 13 bis Statuto CONI Codice di comportamento sportivo 1. Il Codice di comportamento sportivo (d’ora in poi “Codice”) definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell’ordinamento delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite. 2. Il Codice è approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, sentito il Garante del Codice di comportamento sportivo. 3. I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice. Sono, altresì, tenuti all’osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del Coni. 4. È istituito presso il CONI il Garante del Codice di comportamento sportivo, nominato con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, per la sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Il Garante si avvale di un ufficio di segreteria a carico del CONI. 5. Il Garante segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare. Nel caso in cui si debba procedere nei confronti di componenti di organi centrali o periferici del Coni, il Garante emette una decisione, nel rispetto del diritto al contraddittorio, in conformità a un regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Compiti del Garante del codice di comportamento sportivo - Ha il dovere di segnalare d’ufficio o su denuncia di un tesserato o di un affiliato, ai competenti organi disciplinari i casi di sospetta violazione del codice; - Ha il dovere di agire in ordine a sospette violazioni del codice da parte di organi centrali o periferici del CONI: in questo caso non ha il compito di denunciare, bensì di decidere, comminando sanzioni (censura; ammenda; decadenza). La sua decisione è inappellabile I principi fondamentali Dettano le disposizioni cui devono conformarsi i regolamenti federali e, in particolare, le norme in materia di elezioni alle cariche federali e di composizione degli organi federali. Per il diritto privato dello sport, sono particolarmente importanti nella parte in cui disciplinano il vincolo sportivo e l’attività sportiva professionistica. I principi fondamentali In particolare, delineano a quali condizioni una federazione può istituire un settore professionistico al suo interno, segnatamente per la notevole rilevanza economica dell’attività sportiva e il riconoscimento in ambito internazionale del carattere professionistico di tale attività. Altre fonti regolamentari «minori» del CONI Circolari sulla procedura di ingresso in Italia e sulla concessione dei permessi di soggiorno per sportivi extra-comunitari; Regolamento di organizzazione del collegio di garanzia per procedure arbitrali; Regolamento di organizzazione della procura generale dello sport Le fonti privatistiche del diritto sportivo Statuti e regolamenti federali La natura privatistica di tali atti è ancor oggi controversa, perché, se esistono alcuni dati positivi che espressamente qualificano le federazioni nazionali come associazioni di diritto privato, la natura pubblicistica dell’attività da esse organizzata ha indotto alcuni a concludere che le norme statutarie hanno effetti identici a quelle del CONI. Gli Statuti e regolamenti federali Conviene comunque precisare che, in deroga alle regole che, ordinariamente, valgono per le fonti del diritto privato, gli statuti e regolamenti federali valgono anche per taluni soggetti terzi, che non sono considerati come soggetti dell’ordinamento sportivo: es. i contratti di sponsorizzazione; il rapporto con gli agenti sportivi. Le fonti del diritto sportivo di origine internazionale La distinzione tra fonti pubblicistiche e privatistiche qui non rileva: CIO e organi internazionali ad esso correlati (es. WADA: agenzia mondiale antidoping; CIFP: comitato internazionale per il fair play; WOA: associazione mondiale atleti olimpici; IPC: comitato internazionale paralimpico) hanno natura privatistica. Le fonti del diritto sportivo di origine internazionale La Carta Olimpica Codice etico; Codice dell’arbitrato in materia di sport; Codice antidoping; Codice di classificazione per lo sport paralimpico La Carta Olimpica Definizione delle modalità di organizzazione dei giochi e del c.d. olimpismo (o spirito olimpico), inteso come «filosofia di vita, che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. Nell’associare lo sport alla cultura e all’educazione, l’Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali» Rapporti tra olimpismo e dilettantismo nella definizione dello sport internazionale (art. 40 Carta olimpica: gratuità della partecipazione ai giochi olimpici e rispetto dei valori fondamentali). Le fonti del diritto sportivo di origine internazionale I regolamenti delle federazioni sportive internazionali Essi vincolano direttamente gli atleti e le società che partecipano ad una competizione internazionale, nonché, indirettamente, gli atleti e le società che partecipano ad una competizione nazionale, in ragione della necessaria conformità ad essi dei regolamenti federali nazionali. L’organizzazione gerarchica delle federazioni sportive Il CIO, la nascita del movimento olimpico e la progressiva gerarchizzazione delle fonti del diritto sportivo internazionale. I rapporti tra CIO e federazioni sportive internazionali: le federazioni mantengono il compito di stabilire il criterio di qualificazione ai Giochi olimpici in relazione allo sport di competenza di ciascuna. Pierre de Coubertin Pierre de Frédy, barone di Coubertin, chiamato solitamente Pierre de Coubertin (Parigi, 1.1.1863 – Ginevra, 2.9.1937), è stato un pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni Giochi olimpici. Nato da una famiglia aristocratica, venne ispirato da una sua visita ai college e alle università inglesi e statunitensi, e si impegnò nel miglioramento del sistema educativo. Parte di questo miglioramento sarebbe stato affidato all'educazione sportiva, che pensava sarebbe stata una parte importante dello sviluppo personale dei giovani. Innamorato degli antichi giochi olimpici, promosse la nascita a Parigi nel 1894 di un congresso internazionale, durante il quale propose di istituire delle nuove Olimpiadi. Queste si organizzarono nel 1896 ad Atene e visto il grande successo, si decise di istituzionalizzarle con cadenza quadriennale. A tal fine, fu istituito il CIO di cui de Coubertin fu (inizialmente solo) segreterio e poi anche Presidente fino al 1924, quando si ritirò a vita privata assumendo la carica di Presidente onorario. « L'importante non è vincere ma partecipare. La cosa essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi battuti bene». Il CIO: organi e competenze 1) La Sessione (assemblea generale): concede e revoca il riconoscimento per entrare a far parte del movimento olimpico; modifica la Carta olimpica; 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ente; 3) La Commissione esecutiva è organo esecutivo: svolge il suo lavoro con l’ausilio di numerose sottocommissioni. Le federazioni sportive internazionali Hanno la competenza esclusiva in materia di organizzazione delle regole del gioco. La regola dell’unità della federazione internazionale. Riconosciute dal CIO, si dividono in due gruppi, a seconda che si occupino o meno di discipline olimpiche. Le federazioni sportive internazionali Presentano tutte una tripartizione di organi: a) Organo assembleare cui è demandata la funzione normativa; b) Organo esecutivo titolare di funzioni direttive ed esecutive; c) Segreteria con funzioni di coordinamento Le confederazioni sportive internazionali La differenza con le federazioni attiene alla competenza territoriale (continentale) e alle funzioni, che, nelle confederazioni, si limitano all’organizzazione di singole competizioni di carattere internazionale. Es. UEFA