Statuto CONI Delibera CN 1647 del 2-10-2019 PDF

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This document is the updated 2019 Italian National Olympic Committee (CONI) statute. It outlines the governing body's structure, functions, and regulations. The document details various articles covering organization, discipline, and management of sports activities in Italy.

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Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 con deliberazione n. 1647 Approvato con DPCM del 10 gennaio 2020 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 IND...

Statuto Comitato Olimpico Nazionale Italiano modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 con deliberazione n. 1647 Approvato con DPCM del 10 gennaio 2020 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione Articolo 2 Funzioni di disciplina e regolazione Articolo 3 Funzioni di gestione Articolo 4 Principio di autonomia sportiva Articolo 5 Organi del CONI TITOLO II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE Articolo 6 Consiglio Nazionale Articolo 7 Giunta Nazionale Articolo 8 Presidente del CONI Articolo 9 Segretario Generale [Articolo 10 Soppresso] Articolo 11 Collegio dei Revisori dei Conti Articolo 12 Sistema di giustizia sportiva Articolo 12 bis Collegio di Garanzia dello Sport Articolo 12 ter Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche Articolo 12 quater Procura Generale dello Sport Articolo 13 Tribunale Nazionale Antidoping Articolo 13 bis Codice di comportamento sportivo Articolo 13 ter Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva TITOLO III – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CONI Articolo 14 Funzioni delle strutture territoriali Articolo 15 Comitati Regionali Articolo 16 Delegati Provinciali Articolo 17 Fiduciari locali Articolo 18 Risorse finanziarie Articolo 19 Risorse umane TITOLO IV – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI Articolo 20 Ordinamento delle Federazioni sportive nazionali Articolo 21 Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali Articolo 22 Statuti delle Federazioni sportive nazionali Articolo 23 Indirizzi e controlli sulle Federazioni sportive nazionali TITOLO V – DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE 2 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Articolo 24 Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate Articolo 25 Ordinamento delle Discipline sportive associate TITOLO VI – ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA Articolo 26 Ordinamento degli Enti di promozione sportiva Articolo 27 Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva Articolo 28 Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva TITOLO VII – SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI Articolo 29 Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive Articolo 30 Associazioni benemerite TITOLO VIII – ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA Articolo 31 Atleti Articolo 32 Tecnici sportivi Articolo 33 Ufficiali di gara TITOLO IX – PROCEDIMENTI ELETTORALI Articolo 34 Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale Articolo 34 bis Elezione dei rappresentanti delle strutture territoriali CONI nel Consiglio Nazionale Articolo 34 ter Elezione dei rappresentanti degli Enti di promozione sportiva nel Consiglio Nazionale Articolo 34 quater Elezione dei rappresentanti delle Discipline sportive associate nel Consiglio Nazionale Articolo 34 quinquies Elezione del rappresentante delle Associazioni benemerite nel Consiglio Nazionale Articolo 34 sexies Convocazione delle Assemblee per l’elezione dei membri del Consiglio Nazionale Articolo 35 Elezione del Presidente del CONI e dei componenti della Giunta Nazionale [Articolo 36 soppresso] Articolo 36 bis Elezione degli organi delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate TITOLO X – PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO Articolo 36 ter Patrimonio Articolo 36 quater Gestione finanziaria 3 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Definizione 1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato “CONI”, è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA). 2: Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora innanzi “Autorità vigilante”). 4 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 2 - Funzioni di disciplina e regolazione 1. Il CONI presiede, cura e coordina l’organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. 2. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. 3. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. 4. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi contro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l’orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. 4-bis. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili. 5. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. 6. Il CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. 7. Il CONI detta principi per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. 8. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell’ordinamento sportivo. 5 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 3 – Funzioni di gestione 1. Il CONI promuove la massima diffusione della pratica sportiva, anche al fine di garantire l’integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali. 2. Il CONI promuove e tutela lo sport giovanile fin dall’età pre-scolare. 3. Il CONI previene e reprime l’uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, anche in collaborazione con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. 4. Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l’approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi olimpici e ad altre manifestazioni sportive. 4-bis. Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. 5. Il CONI gestisce attività connesse e strumentali all’organizzazione e al finanziamento dello sport, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. 6 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 4 – Principio di autonomia sportiva 1. Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale “CIO”. 2. Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l’Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport. 3. Il CONI può presentare all’Autorità vigilante e, per il suo tramite, al Governo e al Parlamento, proposte e osservazioni in ordine alla disciplina legislativa in materia sportiva, tenendo anche conto dell’evoluzione dell’ordinamento europeo e di quello internazionale. 7 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 5 – Organi del CONI 1. Sono organi del CONI: a) il Consiglio Nazionale; b) la Giunta Nazionale; c) il Presidente; d) il Segretario Generale; e) [Soppressa] f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Gli organi del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, dei rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, del rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva e dei rappresentanti delle strutture periferiche del CONI facenti parte della Giunta Nazionale, i quali non possono restare in carica oltre tre mandati. 2-bis. Il computo dei mandati di cui al precedente comma si effettua, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, a decorrere dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta Nazionale e del Presidente del CONI da tenersi entro il 30 giugno 2005. 3. I componenti degli organi del CONI, oltre ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto, devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. 4. E’ ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.. 5. Gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi devono essere determinati con decreto dell’Autorità vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta del CONI, sulla base delle vigenti direttive in materia. 8 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO II ORGANIZZAZIONE CENTRALE Art. 6 - Consiglio Nazionale 1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate. 2. Il Consiglio Nazionale è composto dai seguenti membri di diritto: a) il Presidente del CONI, che lo presiede; b) i Presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute; c) i membri italiani del CIO. 3. Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale: a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti secondo quanto previsto dall’articolo 34 del presente Statuto; b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del CONI, eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-bis del presente Statuto; c) cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-ter del presente Statuto; d) tre rappresentanti delle Discipline sportive associate eletti secondo quanto previsto dall’art. 34-quater del presente Statuto; e) un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, eletto secondo quanto previsto dall’art 34-quinquies del presente Statuto. Ai sensi della Regola 29, Punto 3, della Carta Olimpica, la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici. Nel computo della suddetta maggioranza sono inclusi i voti dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi provenienti da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport inseriti nel Programma dei Giochi Olimpici, secondo quanto previsto dall’art. 34 del presente Statuto. 4. Il Consiglio Nazionale: a) adotta lo Statuto, le revisioni o modifiche statutarie, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità vigilante e del Ministero dell’economia e delle finanze, e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo; a1) elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e delibera nei casi di loro decadenza e sostituzione; b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive, ed emana il 9 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato da tutte le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate; c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, sulla base dei requisiti fissati dallo Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina; d) stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale e delle Discipline sportive associate, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica; e) stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline sportive associate e, per gli ambiti sportivi, sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti; e1) stabilisce, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e del controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali; f) approva gli indirizzi generali sull’attività dell’Ente nell’ambito del bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della Giunta Nazionale relative alle variazioni di bilancio; f1) delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale; h) delibera, con facoltà di delega alle Federazioni sportive nazionali, o alle Discipline sportive associate, o agli Enti di promozione sportiva, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive; i) stabilisce i criteri generali in ordine alla regolamentazione del vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e al tesseramento degli atleti di provenienza estera; i1) istituisce il Tribunale Nazionale Antidoping, di cui all’art. 13, e ne regolamenta i compiti e il funzionamento; l) elegge, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u), e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’articolo 12 bis, nonché il Procuratore Generale dello Sport, di cui all’art. 12 quater; l1) nomina, su proposta della Giunta ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera u1) – i.), i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, ad eccezione del Presidente; l2) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale, il Garante 10 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 del Codice di Comportamento Sportivo ed approva, su proposta della Giunta Nazionale e sentito il Garante, il Codice di Comportamento sportivo; l3) nomina, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u), i cinque membri della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva di cui all’art. 13 ter; l4) elegge, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.), e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto, il Presidente e i Componenti della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all’articolo 12 ter; l5) delibera, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u3), e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto, il regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all’articolo 12 ter; m) può nominare quale Presidente onorario una persona che si sia particolarmente distinta nel mondo dello sport, tenendo conto delle modalità e dei criteri determinati dal Consiglio Nazionale stesso in armonia con le disposizioni del Comitato Internazionale Olimpico sulla composizione dei Comitati Nazionali Olimpici; n) [Soppressa] o) Delibera il regolamento dell’organizzazione territoriale da sottoporre all’approvazione del Ministero competente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138; o1) delibera su proposta della Giunta Nazionale il regolamento di amministrazione e contabilità del CONI; o2) delibera su proposta della Giunta Nazionale, i principi e i criteri cui le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono attenersi per la formulazione del regolamento di contabilità; o3) stabilisce le modalità di tenuta del registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione; o4) istituisce, su proposta della Giunta Nazionale ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u2), il Registro unico dei Giudici dello sport previsto e disciplinato dall’articolo 3bis dei principi di giustizia sportiva e ne delibera, con le modalità previste dal medesimo articolo, il relativo regolamento di funzionamento contenente la procedura informatizzata di sorteggio necessaria: i.) per la composizione delle singole sezioni del Collegio di Garanzia dello sport, ad eccezione dei Presidenti di sezione; ii.) per la composizione della Sezione del Collegio di garanzia dello sport prevista dal successivo art. 12 ter, comma 5; iii.) per l’individuazione, all’esito della selezione tramite procedura comparativa, degli altri Giudici dello sport, conformemente alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva, ai principi fondamentali e alle altre norme statutarie e regolamentari del CONI; p) svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente Statuto. 11 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 5. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale ed i membri italiani onorari del CIO e il Presidente del CIP. Possono essere invitati a partecipare a singole sedute, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Nazionale, i Presidenti italiani di Federazioni Internazionali ovvero rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni. Alle sedute del Consiglio Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 6. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, con i relativi adempimenti. E’ inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Nazionale lo ritenga necessario, ovvero, in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso aventi diritto di voto entro quaranta giorni dalla richiesta; in tal caso l’ordine del giorno deve specificare le motivazioni contenute nella richiesta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria ovvero almeno cinque giorni prima della riunione straordinaria, a tutti i componenti del Consiglio Nazionale e a coloro che hanno titolo per partecipare a singole sedute, ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 7. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte di deliberazione, eccetto il caso previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i casi previsti dal comma 4, lettere l), l1) e l2) del presente articolo, sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. 12 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 7 – Giunta Nazionale 1. La Giunta Nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva. 2. La Giunta Nazionale è composta: a) dal Presidente del CONI, che la presiede; b) da dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 35 del presente statuto; b1) da un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva; b2) da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, di cui uno regionale e uno provinciale; c) dai membri italiani del CIO. 3. Alla Giunta Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i membri italiani onorari del CIO ed il Presidente del CIP. Alle sedute della Giunta Nazionale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 4. I componenti della Giunta Nazionale, qualora vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e debbono essere dichiarati decaduti. Nel caso il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri. 5. La Giunta Nazionale: a) formula proposte di revisione o modifica dello statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l’adozione; b) [soppressa]; c) [soppressa]; d) delibera il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale; d1) delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per particolari esigenze il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Nazionale; e) esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzazione dei contributi finanziari erogati e stabilisce i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse; e1) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il potere di controllo sulle Discipline sportive associate e sugli Enti di promozione 13 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 sportiva riconosciuti, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente; f) propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali; g) nomina il Segretario Generale, che deve esser persona in possesso oltreché dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto, anche dei requisiti tecnico- professionali che assicurino una specifica competenza nel campo dello sport; g1) adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo agli Enti di promozione sportiva qualora, attraverso atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti di promozione sportiva; g2) approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; g3) esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Enti di promozione sportiva, nonché una relazione documentata in ordine all’attività svolta e all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, al fine dell’assegnazione dei contributi finanziari in favore degli stessi; g4) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione della CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178; h) formula proposte al Consiglio Nazionale in ordine ai provvedimenti di competenza; h1) nomina i revisori dei conti in rappresentanza del CONI nelle Federazioni sportive nazionali e nelle Discipline sportive associate e nei Comitati regionali del CONI; i) elegge nel suo seno due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie; l) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche; m) approva, ai fini sportivi, gli statuti degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e, salvo delega di cui all’art. 6, comma 4, lett. h), quelli delle società ed associazioni sportive; n) si pronuncia, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell’affiliazione di società sportive; o) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CONI; 14 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 p) nomina commissioni e gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti lo sport e le attività del CONI, determinandone la durata in carica e l’entità dei compensi; q) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all’art. 8, comma 8, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa all’Autorità vigilante per l’approvazione; r) adotta in casi straordinari di necessità ed urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio Nazionale, delibere di competenza del Consiglio Nazionale con esclusione di quelle inerenti all’esercizio delle funzioni di indirizzo e all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; s) approva il Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo, ai sensi dell’art. 13 bis; t) propone al Consiglio Nazionale l’approvazione del Codice di comportamento sportivo nonché la nomina del Garante del Codice stesso, ai sensi dell’art. 13 bis; u) propone al Consiglio Nazionale, sentita l’Autorità Vigilante, la nomina del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis, del Procuratore Generale dello Sport, di cui all’art. 12 quater, e dei cinque componenti della Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva, di cui all’art. 13 ter; u1) propone al Consiglio Nazionale: i.) sentita l’Autorità Vigilante, la nomina dei Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis, all’esito della procedura di cui all’art. 12 bis comma 7; ii.) d’intesa con l’Autorità Vigilante, la nomina del Presidente e dei Componenti della Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche; u2) propone al Consiglio Nazionale, sentita l’Autorità Vigilante, l’istituzione del Registro unico dei Giudici dello sport previsto dall’articolo 3 bis dei Principi di giustizia sportiva del CONI, e, previo parere favorevole dell’Autorità Vigilante, il relativo Regolamento di funzionamento; u3) propone al Consiglio Nazionale, previo parere favorevole dell’Autorità vigilante il regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui all’articolo 12 ter; v) sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione economico-finanziaria, nonché l’attività tecnica svolta dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate. z) delibera sulle materie non espressamente riservate al Consiglio Nazionale o al Presidente e svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto. 6. La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni altra volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti e a coloro che hanno titolo per partecipare, nonché al Collegio dei revisori dei conti; il termine di convocazione è ridotto a due giorni in caso di particolare urgenza. 15 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 7. Per la validità delle riunioni della Giunta Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto. E’ ammessa la possibilità che le riunioni della Giunta Nazionale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale; 8. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei componenti della Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale provvede tempestivamente a sostituirlo, cooptando uno dei corrispondenti rappresentanti secondo l’ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dal Consiglio Nazionale elettivo tenuto all’inizio del quadriennio olimpico. 9. Qualora venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica la maggioranza dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, eletti nella Giunta Nazionale, il Presidente convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda a nuove elezioni dei componenti della Giunta indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all’art. 35. 10. L’efficacia delle delibere di cui al comma 5, lettera b), è subordinata all’approvazione da parte dell’Autorità vigilante, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 16 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 8 – Presidente del CONI 1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell’art. 35 del presente statuto, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica; a) ha la rappresentanza legale del CONI, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; b) svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale; c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale e garantisce l’attuazione delle deliberazioni; d) provvede, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi, a convocare il Consiglio Nazionale elettivo, secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati nell’art. 35; e) formula proposte alla Giunta Nazionale sui provvedimenti di competenza della stessa; f) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l’obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione; g) trasmette all’Autorità vigilante ed al Ministero dell’economia e delle finanze per l'approvazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, le revisioni o modifiche dello statuto adottate dal Consiglio Nazionale; h) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto i) nomina, su proposta del Procuratore Generale dello Sport, i procuratori nazionali dello sport, ai sensi dell’art. 12 quater, comma 7, dello Statuto. 2. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario della Giunta Nazionale. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vice Presidente vicario convoca senza indugio il Consiglio Nazionale affinché proceda alla elezione del Presidente secondo le procedure e gli intervalli temporali indicati all’art. 35. 3. Per concorrere alla elezione di Presidente, oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno quattro anni o ex tesserati per identico periodo di Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della Giunta Nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o Stella d’oro al merito sportivo. Valgono le condizioni di incompatibilità previste dal comma 3-bis dell’articolo 8 del D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 17 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 9 - Segretario Generale 1. Il Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale: a) provvede alla gestione amministrativa del CONI in base agli indirizzi della Giunta Nazionale; b) è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l’organizzazione generale, anche per l’attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito dal contratto di servizio di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; c) predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del CONI e provvede agli adempimenti connessi; d) [Soppressa] e) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario e curando la tenuta dei relativi verbali; f) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale; g) svolge i compiti previsti dall’ordinamento sportivo a livello nazionale e internazionale; h) [Soppressa] i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto. 2. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. 18 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 [Art. 10 – Comitato Nazionale Sport per Tutti] [SOPPRESSO] 19 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto dell’Autorità vigilante, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro con delega allo sport, ove nominato, ed uno scelto dal CONI, tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente. Il Collegio: a) effettua il riscontro della gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile; c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento; d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli. 2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Nazionale devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale 20 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 12 - Sistema di giustizia sportiva 1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport 2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva. 21 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 12 bis. Collegio di Garanzia dello Sport 1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d’Appello che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. 2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. 3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto. 4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo. 4bis. Nell’ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è inoltre istituita la Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui al successivo comma 12 ter, allo scopo di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse. 5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali. 6. Il presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo. 7. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera u1) – i.), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, all’esito di una selezione tramite una procedura comparativa, svolta dalla Commissione di Garanzia di cui all’art. 13 ter e disciplinata 22 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 dal Regolamento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera o4). Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. All’atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l’obbligo della riservatezza. 8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell’ambito del contratto di servizio di cui all’art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178. 23 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Articolo 12 ter. Sezione del Collegio di Garanzia dello sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche 1. La Sezione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è organo collegiale costituito dal presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti. 2. Alla Sezione è demandata in via esclusiva la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. 3. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u1) – ii.), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il Presidente e i componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, e i magistrati ordinari, contabili e amministrativi in servizio o a riposo. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. 4. Una volta eletto ai sensi del precedente comma 3, il Presidente della Commissione della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, dura in carica tre anni e non è rinnovabile. 5. La composizione della Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, avviene mediante sorteggio dei nove nominativi dei componenti eletti ai sensi del precedente comma 3, individuando così i componenti effettivi e i componenti supplenti. Durano in carica tre anni e non sono rinnovabili. 6. Il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge. 7. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e di funzionamento approvato secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 4, lettera l5) del presente Statuto. Art. 12 quater. Procura generale dello sport 1. Allo scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. 2. Il capo della procura federale deve inviare alla Procura generale dello sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 8, sull’attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. 24 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 3. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici. 4. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole. 5. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l’avocazione dell’attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell’esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L’applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell’azione inquirente avocata. 6. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, i magistrati ordinari, contabili e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, i Prefetti, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi. 7. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all’ordine o tre anni di servizio nell’ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. L’elenco dei componenti della Procura generale dello sport è pubblicato nel Registro unico dei Giudici dello sport. 8. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dalla Coni Servizi SpA, secondo le modalità stabilite nell’ambito del contratto di servizio di cui all’art. 8, comma 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178. 25 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 13 – Tribunale Nazionale Antidoping 1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping quale organismo di giustizia per le decisioni in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. 2. La composizione e il funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping sono regolamentate e disciplinate dalle vigenti Norme Sportive Antidoping del CONI, secondo il principio di autonomia e indipendenza dell’Organo. 26 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 13 bis – Codice di comportamento sportivo 1. Il Codice di comportamento sportivo (d’ora in poi “Codice”) definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell’ordinamento delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite. 2. Il Codice è approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, sentito il Garante del Codice di comportamento sportivo. 3. I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all’osservanza del Codice. Sono, altresì, tenuti all’osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del Coni. 4. È istituito presso il CONI il Garante del Codice di comportamento sportivo, nominato con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, per la sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Il Garante si avvale di un ufficio di segreteria a carico del CONI. 5. Il Garante segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare. Nel caso in cui si debba procedere nei confronti di componenti di organi centrali o periferici del Coni, il Garante emette una decisione, nel rispetto del diritto al contraddittorio, in conformità a un regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. 27 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 13 ter – Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva 1. Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale. 2. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7 comma 5 lettera u), tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità, nonché gli avvocati del libero foro patrocinanti dinnanzi alle magistrature superiori da almeno venticinque anni. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. 3. La Commissione: a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI; b) svolge la procedura comparativa prevista dall’art. 12 bis, comma 7 e, sentite le Federazioni, la procedura comparativa prevista dall’art. 3 bis, comma 2, lettera ii.) dei Principi di Giustizia sportiva del CONI, assicurando che la selezione soddisfi anche i seguenti elementi: i.) diversificazione delle competenze giuridiche di ambito; ii.) coesistenza dei generi e delle diverse categorie professionali previste dall’art.12 bis, comma 6, dello Statuto CONI; iii.) rinnovamento generazionale; iv.) eterogeneità geografica; c) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI; d) può adottare, nei confronti dei soggetti iscritti al Registro unico dei Giudici dello sport previsto e disciplinato dall’articolo 3bis dei principi di giustizia sportiva e comunque nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 3 dei principi della giustizia sportiva, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso della violazione dei doveri di indipendenza, autonomia e riservatezza previsti dallo Statuto CONI e dal Codice della Giustizia sportiva, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre grave ragioni lo rendano comunque indispensabile. Nei confronti dei soggetti previsti 28 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 dall’art. 3 dei principi della giustizia sportiva, è necessaria la preventiva istanza del Procuratore generale dello sport. 4 Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva si avvale di uffici e di personale indicati dal CONI. 29 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO III ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL CONI Art. 14 – Funzioni delle strutture territoriali 1. L’organizzazione territoriale del CONI è costituita da: a) Comitati regionali; b) Delegati provinciali; c) Fiduciari locali. 2. SOPPRESSO 3. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, i Comitati regionali, direttamente e tramite i Delegati provinciali rappresentano il CONI nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuovono e curano, nell’ambito delle loro competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l’organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva. 4. La Giunta Nazionale può istituire, a livello regionale o interregionale, Scuole dello sport, definendone i compiti nel rispetto delle competenze delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate in materia. 5. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constata impossibilità di funzionamento dei medesimi, la Giunta Nazionale ne delibera il commissariamento. 30 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 15 – Comitati Regionali 1. In ogni Regione è istituito un Comitato regionale, i cui organi sono: a) il Presidente; b) la Giunta regionale, la cui composizione è demandata al regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o); c) il Consiglio regionale. 2. Il Consiglio regionale è composto: a) dal Presidente che lo presiede; b) dai Presidenti o Delegati delle strutture territoriali regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI; c) da due rappresentanti degli atleti e uno dei tecnici sportivi, d) da cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio; e) da tre rappresentanti delle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI; f) da un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. g) Gli organi territoriali del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza. I componenti sono rieleggibili per più mandati e non possono restare in carica oltre tre mandati. Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio regionale. 3. Il Comitato regionale promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordina l'attività dei Delegati provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i Delegati medesimi, ne verifica le compatibilità finanziarie e li trasmette alla Giunta Nazionale per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi; controlla l'esecuzione dei relativi programmi. 31 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 16 – Delegati provinciali 1. Il Presidente del Comitato Regionale nomina, in ogni provincia, un Delegato provinciale, sulla base di criteri e modalità indicati nel regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o); 2. SOPPRESSO 3. Il Delegato provinciale coordina l’attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell’ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale. 4. SOPPRESSO 32 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 17 – Fiduciari locali 1. Il Presidente regionale, su proposta del Delegato provinciale, può nominare fiduciari locali con il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI. 33 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 18 – Risorse finanziarie 1. Alle strutture territoriali del CONI è attribuita autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti. 2. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività dei Comitati Regionali del CONI sono costituiti da: a) il contributo generale per spese di funzionamento assegnato dalla Giunta Nazionale; b) i contributi per la realizzazione dei programmi di attività assegnati dalla Giunta Nazionale; c) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi; d) i proventi derivanti dalla gestione di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità nonché dalla erogazione o gestione di servizi. 3. Presso ogni Comitato regionale è nominato, dalla Giunta Nazionale, un Revisore contabile scelto tra gli iscritti all’albo Dottori commercialisti o Registro Revisori Contabili. 4. SOPPRESSO 34 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 19 – Risorse umane 1. Tutte le cariche dell’organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. Per i Revisori dei Conti è prevista una indennità stabilita dalla Giunta Nazionale. 2. I Comitati regionali e i Delegati provinciali, per l’attuazione dei fini istituzionali, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dal CONI, anche tramite la CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178. 35 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO IV FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI Art. 20 – Ordinamento delle Federazioni Sportive Nazionali 1. Le Federazioni sportive nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato. 2. Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. 3. Le Federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. 4. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. 5. Le Federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. 36 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 21 – Requisiti per il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali 1. Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di: a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI; d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni. 2. Il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un’intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all’intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito. 2-bis. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Federazioni sportive nazionali è concesso a norma del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale. 3. In caso di sopravvenuta mancata corrispondenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, da parte di una Federazione sportiva nazionale riconosciuta, il Consiglio Nazionale del CONI delibera la revoca del riconoscimento a suo tempo concesso. 4. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’Assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio. 4-bis. L’Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati. 37 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali 1. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore. 2. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI. 3. SOPPRESSO 4. L’Assemblea di secondo grado, formata da delegati eletti a livello territoriale, è consentita nelle Federazioni sportive nazionali in cui il numero delle associazioni e società affiliate aventi diritto a voto sia superiore a 1000. 5. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Federazioni, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni sportive nazionali non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento. 5-bis. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. 6. Su richiesta dell’Ente interessato, la Giunta Nazionale del CONI nomina Commissari ad acta nelle Federazioni Sportive Nazionale per procedere alle modifiche statutarie eventualmente deliberate dal Consiglio federale e derivanti da norme di legge o delibere del CONI. Nella richiesta, la Federazione interessata indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell’Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere del CONI. 38 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 23 – Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali 1. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. 1-bis Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse. 1 ter. La Giunta Nazionale stabilisce i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del CONI relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all’esigenza di assicurare l’efficiente gestione interna. 2. La Giunta Nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni sportive nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all’attività di alto livello. 3. La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario. 39 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO V DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE Art. 24 – Requisiti per il riconoscimento delle Discipline sportive associate 1. Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all’apposito regolamento, le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di: a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; d) assenza di fini di lucro. 2. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un’intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all’intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito. 3. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline sportive associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale. 40 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 25 – Ordinamento delle Discipline sportive associate 1. La Giunta Nazionale stabilisce l’erogazione di contributi in favore delle Discipline sportive associate, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione. 2. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. 3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Discipline sportive associate. 4. Alle Discipline sportive associate e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non previsto dal presente Titolo V e salvo espresse deroghe, si applicano tutte le norme del presente statuto, dettate in riferimento all’ordinamento delle Federazioni sportive nazionali. 41 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO VI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA Art. 26 – Ordinamento degli Enti di promozione sportiva 1. Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. 2. Possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità. 3. Lo statuto, in armonia con i principi fondamentali del CONI, stabilisce l’assenza di fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. 3-bis. Gli Enti di promozione sportiva sono costituiti ai fini sportivi da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati. 3-ter. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto degli Enti di promozione sportiva, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai Principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia agli Enti, entro 90 giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il termine di 90 giorni senza tale rinvio, lo Statuto si intende approvato. Qualora gli Enti di promozione non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento. 3-quater. Gli Enti di promozione sportiva sono sottoposti al controllo del CONI secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni e dal presente Statuto. 3-quinquies. La Giunta Nazionale, su proposta degli Enti di promozione sportiva, può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale. 42 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 27 - Riconoscimento degli Enti di promozione sportiva 1. Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti: a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all’articolo precedente; c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province; d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni; 1-bis Gli Enti di promozione sportiva su base regionale sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti: a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e ss. del Codice Civile; b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all’articolo precedente; c) avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento; d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) - già riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770 – di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue finalità di sviluppo dello sport universitario. 43 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 28 - Risorse finanziarie degli Enti di promozione sportiva 1. Gli Enti di promozione sportiva, oltre alle entrate proprie previste dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, con riferimento alla consistenza organizzativa e all’attività svolta. 2. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l’assegnazione relativa agli esercizi successivi. 3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all’utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo. 44 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO VII SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive 1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall’ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. 2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate. 3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano. 4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. 4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all’articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186. 5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. 6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane. 6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali. 45 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 30 – Associazioni benemerite 1. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni benemerite. 2. Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli. 3. Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l’autonomia di bilancio e l’assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità. 3-bis. La Giunta Nazionale, nell’approvare, ai fini sportivi, entro il termine di 90 giorni, lo Statuto delle Associazioni benemerite, ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del Consiglio Nazionale. In caso di difformità la Giunta Nazionale rinvia alle Associazioni, entro novanta giorni dal deposito in Segreteria Generale, lo Statuto per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di 90 giorni senza tale rinvio, lo statuto si intende approvato. Qualora le Associazioni benemerite non modifichino lo Statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento. 3-ter. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Associazioni benemerite. 46 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 TITOLO VIII ATLETI, TECNICI SPORTIVI ED UFFICIALI DI GARA Art. 31 – Atleti 1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. 2. Gli atleti sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive. 3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. 4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. 5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI. 47 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 32 – Tecnici sportivi 1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell’ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività. 2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI. 3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento dei tecnici sportivi a livello nazionale. 48 modificato dal Consiglio Nazionale il 2 ottobre 2019 Art. 33 – Ufficiali di gara 1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. 2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono riconoscere gruppi

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