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ContrastyMountain3885

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financial statements accounting business management

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CENNI GENERALI: Bilancio e Revisione Il bilancio rappresenta il più importante strumento informativo d’impresa e si rivolge agli “stakeholders”, vale a dire ai soggetti interessati alla sua lettura. 1)Soci o azionisti, deputati alla valutazione dell’operato degli amministratori 2)Creditori dell’imp...

CENNI GENERALI: Bilancio e Revisione Il bilancio rappresenta il più importante strumento informativo d’impresa e si rivolge agli “stakeholders”, vale a dire ai soggetti interessati alla sua lettura. 1)Soci o azionisti, deputati alla valutazione dell’operato degli amministratori 2)Creditori dell’impresa (ad es. Banche, Fornitori, Società di Leasing), deputati alla valutazione della capacità di rimborso e quindi alla possibilità di continuare a finanziare l’impresa. 3) Lo Stato, interessato ad acquisire le imposte 4) Altri soggetti (ad es. un investitore che si appresta alla valutazione dell’acquisto di quote societarie) 1 CENNI GENERALI: Bilancio e Revisione I Bilanci vengono redatti seguendo le norme del Codice Civile e i dettami dell’OIC (Organismo Italiano Contabilità) Redazione del bilancio (art 2423 Cod. Civ.) Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 2 CENNI GENERALI: Bilancio e Revisione Principi di redazione del bilancio (art 2423 bis) Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 5) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro 3 CENNI GENERALI: Bilancio e Revisione Revisione del bilancio Indipendentemente dai principi di redazione del bilancio, la società di revisione (o il revisore) svolge il compito di valutare la sua conformità rispetto al quadro normativo di riferimento. La Revisione è dunque la funzione svolta da un soggetto esterno all’azienda per avvalorare e dare credibilità alle informazioni che si rivolgono all’esterno. 4 CENNI GENERALI: Concetti fondamentali della Revisione 5 CENNI GENERALI : Il Revisore e i Controlli Societari Ruoli a confronto: Revisore e Collegio sindacale Ruolo della società di revisione (art 14 Ruolo del Collegio sindacale/Consiglio di Dlgs 39/2010) sorveglianza (art 149 TUF - Testo unico delle La società di revisione : disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) a) esprime con apposita relazione un Il collegio sindacale vigila: giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustra i risultati a) sull'osservanza della legge e dell'atto della revisione legale; costitutivo; b) verifica nel corso dell'esercizio la b) sul rispetto dei principi di corretta regolare tenuta della contabilità sociale amministrazione; e la corretta rilevazione dei fatti di c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa gestione nelle scritture contabili; della società per gli aspetti di competenza, del c)formula un giudizio sulla coerenza della sistema di controllo interno e del sistema relazione sulla gestione con il bilancio e sulla amministrativo- contabile nonché sua conformità alle norme di legge sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 6 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Rapporti con il Collegio Sindacale L’obbligo di scambio di informazioni è previsto dall’ art. 150, 3°comma, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall’art. 2409-septies del Cod. Civ.. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti  se durante le verifiche di competenza il COLLEGIO SINDACALE constata l’esistenza di problemi di gestione della società che possano avere effetti sull’attività di revisione, deve informare tempestivamente la società di revisione  il REVISORE che venga a conoscenza di ritardi o irregolarità nello svolgimento dell’attività di amministrazione o nelle eventuali azioni correttive necessarie o di violazioni di leggi o regolamenti deve informare tempestivamente il Collegio sindacale 7 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Rapporti con il Collegio sindacale Le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale fanno parte della reciproca collaborazione tra organismi preposti al controllo con funzioni diverse espressamente attribuite dalle norme. Il rapporto tra il Collegio sindacale ed il Revisore dovrà essere pianificato con la definizione di tempi e modalità per lo scambio delle informazioni “rilevanti” al fine dell’espletamento dei rispettivi incarichi. 8 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Rapporti con il Collegio sindacale 1. Esempi di comunicazione del Collegio Sindacale alla società di revisione  informazioni reperite dai sindaci nello svolgimento del proprio incarico attinenti al sistema amministrativo-contabile e di controllo interno. Il revisore elabora le informazioni ricevute per stimare il rischio di controllo e pianificare il lavoro  i sindaci informano i revisori su eventuali operazioni societarie non trasparenti, oppure sulla non corretta amministrazione della società: comportamenti che potrebbero aver generato, o generare nel futuro, irregolarità contabili  Problematiche sui controlli interni tali da influenzare la contabilità e quindi incidere sull’attività di revisione 9 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Rapporti con il Collegio sindacale 2. Esempi di comunicazione della Società di Revisione al Collegio Sindacale  risultati sulla conformità inerenti ai sistemi contabili e di controllo interno preziosi per il collegio sindacale nella valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo,amministrativo e contabile della società  Eventuali violazioni di norme o regolamenti che vadano a gravare sulla responsabilità degli amministratori  inerzia degli amministratori o dei Soci, o preoccupanti ritardi negli atti di gestione 10 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Rapporti con il Collegio sindacale 3. Esempi di comunicazione della Società di Revisione al Collegio Sindacale  resistenza dell’Impresa in merito alla collaborazione con il revisore (es. ritardi nel fornire documenti o chiarimenti richiesti dal revisore),  Inerzia degli amministratori riguardo ai rilievi mossi dal revisore nel corso delle verifiche periodiche in merito agli adempimento ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile (in caso di patrimonio netto inferiore al minimo legale impone il ripianamento delle perdite o la messa in liquidazione della società)  contenzioso tra soci che rischia di compromettere la corretta amministrazione della società  eventuali fatti o comportamenti censurabili che abbiano un impatto di rilievo sul bilancio 11 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Fonti normative per l'attività di revisione 1. Codice civile 2. DLgs 58/1998 (TUF o “Legge Draghi”) 3. Regolamenti CONSOB 4. DLgs 39/2010 5. DLgs 135/2016 6. Principi di revisione nazionali e internazionali (ISA - International Standards on Auditing) 7. Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 12 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Un revisore che realizza il suo compito in conformità ai principi di revisione può godere di una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi Il concetto di ragionevole sicurezza implica l’esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato. Il revisore ha il compito di pianificare e realizzare il proprio lavoro di revisione allo scopo di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Il revisore ha il compito di individuare gli errori significativi, vale a dire quelli superiori alla c.d. soglia di materialità (o di significatività). Il revisore valuta la significatività sul bilancio, ma anche sulle classi e sui singoli conti; in tal modo possiamo raggiungere diversi livelli di significatività a seconda dell’aspetto del bilancio considerato 13 ATTIVITA’ DI CONTROLLO Le responsabilità degli amministratori e del revisore Mentre il revisore è responsabile della formazione del giudizio professionale sul bilancio, gli amministratori della società sono responsabili della redazione e della presentazione del bilancio in ossequio al quadro normativo di riferimento. L’attività di revisione non elimina la responsabilità degli amministratori 14 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI I principi di revisione (ISA Italia 315) esaltano il concetto che il Sistema di Controllo Interno (SCI) ha il compito di prevenire e ridurre i rischi di impresa che influenzano la redazione del bilancio d’esercizio. L’ISA Italia 315 definisce il SCI come: «il processo configurato e messo in atto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo» 1. all’attendibilità dell’informativa economico-finanziaria 2. all’efficienza e efficacia della gestione 3. al rispetto delle leggi e dei regolamenti”. Quindi il SCI è attuato nell’impresa dagli amministratori, allo scopo di fronteggiare i rischi d’impresa identificati che minacciano il raggiungimento 15 di questi obiettivi. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il revisore deve valutare la significatività dell’eventuale inappropriatezza o addirittura assenza nel SCI dell’impresa, che può costituire un punto di debolezza significativo con potenziali rilevanti impatti sul bilancio. In tal caso deve provvedere ad informare gli organi delegati a verificare l’efficacia del SCI. Il revisore in Italia non esprime giudizi sul SCI, ma esprime un giudizio solo sul bilancio, che è ad ogni modo generato dal SCI. 16

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