MAGISTRATURA PDF
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This document describes the Italian judiciary system, including the magistratura, the different types of jurisdictions (ordinary and special), and the roles of various judicial bodies. It details the structure and function of the Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
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MAGISTRATURA La magistratura è l’insieme dei soggetti (giudici e magistrati), chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale. I magistrati applicano la norma astratta a casi concreti. La magistratura si compone di giudici che sono soggetti soltanto alla legge ed amministrano la giustizia in no...
MAGISTRATURA La magistratura è l’insieme dei soggetti (giudici e magistrati), chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale. I magistrati applicano la norma astratta a casi concreti. La magistratura si compone di giudici che sono soggetti soltanto alla legge ed amministrano la giustizia in nome del popolo. Per esercitare le loro funzioni di giustizia hanno 3 prerogative: ̀ : non possono essere sospesi o rimossi o trasferiti senza autorizzazione inamovibilità del CSM assenza di gerarchia: giudici soggetti solo alla legge assunzione tramite pubblico concorso Per garantire l’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello stato, la costituzione ha previsto che sia un organo autonomo e indipendente dotato di un organo di autogoverno: il CSM. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) Il CSM è l’organo di governo della Magistratura formato da 27 membri: 3 membri di diritto (il PDR che lo presiede, il primo presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione); 16 membri togati (eletti tra i magistrati ordinari); 8 membri laici (eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di Università ̀ e avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni). Al CSM competono poteri in merito alla carriera e alle funzioni dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari). La giurisdizione può̀ essere ordinaria o speciale e può ̀ occuparsi di ambiti civili (ordinaria), penali (ordinaria) o amministrativi (speciale). GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE La giurisdizione ordinaria ha carattere generale ed è esercitata dai magistrati ordinari appartenenti all’ordine giudiziario. Ne fanno parte: il Giudice di pace, il Tribunale e il tribunale dei minori, il tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello e la Corte di Appello per i minori, la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’appello e la Corte di Cassazione. Alla giurisdizione speciale, invece, sono aUidate singole materie che richiedono competenze specialistiche, sono giudici speciali infatti: I tribunali militari, i tribunali amministrativi Regionali (TAR), le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. ORDINARIA: La giurisdizione civile è competente nelle controversie tra i privati o i privati e la PA in materia di diritti soggettivi La giurisdizione penale è competente per le violazioni delle norme contenute nel codice penale SPECIALE: La giurisdizione amministrativa (giurisdizione speciale) è destinata a risoluzione di controversie tra cittadino e la PA, quando il cittadino subisce un’ingiustizia dalla stessa La giurisdizione contabile (giurisdizione speciale) è esercitata dalla Corte dei Conti, con ̀ pubblica funzioni di giurisdizione nelle materie di contabilità La giurisdizione militare (giurisdizione speciale) comprende i Tribunali militari che in tempo di guerra hanno giurisdizione stabilita dalla legge, mentre, in tempi di pace hanno giurisdizione solo per i reati commessi da appartenenti alle Forze armate. ̀ ci si può appellare 3 volte alla giustizia italiana In Italia esistono 3 gradi di giudizio (cioè rivolgendosi al giudice di grado superiore) con possibilità ̀ di contestare il grado inferiore. Per la giurisdizione civile il primo grado viene esercitato dal Tribunale, il secondo grado dalla corte d’appello il terzo grado dalla corte di cassazione. Per la giurisdizione penale viene esercitata in primo grado dal Giudice di pace, dal Tribunale e dalla Corte d’Assise ed in secondo grado dalla Corte d’Appello e dalla Corte d’Assise d’appello e si realizza mediante un processo penale. Il terzo grado è sempre gestito dalla corte di cassazione (in grado di contestare i gradi inferiori). Gli organi che faranno da primo e secondo grado dipendono dal tipo di reato o illecito o controversia. L'azione penale è sempre promossa dal pubblico ministero (PM) che chiede a carico dell’imputato la pena che ritiene più idonea. La querela è lo strumento con cui si procede. La corte di cassazione è inappellabile ed è il giudice supremo di legittimità ̀ (certezza di aver applicato la legge). La giurisdizione amministrativa si occupa invece di materie specifiche e altamente specializzate per questo richiede diversi organi. Si tratta di controversie con la P.A. e vengono risolte dal giudice amministrativo (TAR tribunale amministrativo regionale) e può̀ disapplicare l'atto amministrativo illegittimo e disporre risarcimenti. Il secondo grado di giudizio può̀ essere esercitato dal consiglio di stato, il terzo grado dalla corte di cassazione.