Summary

This document discusses the Italian form of government, focusing on the parliamentary system. It outlines the roles and responsibilities of the parliament, including bicameralism, elections, legislative processes, and the organization of internal workings. Specifics about electoral systems, parliamentary immunity, and functions are also included.

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FORMA DI GOVERNO ITALIANA: FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE Basata sull’istituto della fiducia. Il parlamento è l’unico organo eletto direttamente dai cittadini e quindi immediata espressione della sovranità popolare. Bicameralismo perfetto o paritario Camera di deputati e senato della repubblica, ha...

FORMA DI GOVERNO ITALIANA: FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE Basata sull’istituto della fiducia. Il parlamento è l’unico organo eletto direttamente dai cittadini e quindi immediata espressione della sovranità popolare. Bicameralismo perfetto o paritario Camera di deputati e senato della repubblica, hanno gli stessi poteri e le stesse funzioni. Le navette tra le 2 camere dovrebbero favorire la redazione di un testo legislativo tecnicamente e qualitativamente superiore. Le differenze nella struttura e nei requisiti per l’elettorato attivo e passivo non sono sufficienti a distinguerle né sul piano giuridico, né su quello politico. La riforma del 2020 non ha inciso sul bicameralismo paritario. le sedute delle camere sono pubbliche, ma possono deliberare, eccezionalmente, di riunirsi in seduta segreta. legislatura Lo scioglimento delle camere è sempre decretato dal capo dello stato, anche quando maturi alla scadenza naturale della legislatura. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione ha luogo non oltre il 26esimo giorno dalle elezioni. 5 anni, 2 ipotesi in cui i parlamentari restano in carica di più: -proroga -> art. 60 -> la durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. -prorogatio -> art. 61 -> finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Principio di continuità dell’ordinamento costituzionale, per la necessità che un organo costituzionale non cessi funzionare completamente. elettorato attivo e passivo Elette a suffragio universale e diretto. camera dei deputati -> attivo 18 anni, passivo 25 anni. senato della repubblica -> attivo 18 (modificato con legge costituzionale 2021), passivo 40 anni. Prima della riforma del 2020 avevamo 630 deputati e 315 senatori (+quelli a vita), dopo la riforma (legge costituzionale 19 ottobre 2020 n1) si è passati da a630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Senatori a vita di nomina presidenziale -> art. 59 -> 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. senatori a vita di diritto -> ex presidenti della repubblica salvo rinuncia. il parlamento si riunisce in seduta comune nei casi previsti dalla costituzione: -elezione del presidente della repubblica. -messa in stato d’accusa del presidente della repubblica (art. 90). -elezione di ⅓ dei membri del consiglio superiore della magistratura (art. 104). -elezioni di 5 giudici della corte costituzionale (art. 135). 1 sistema elettorale per la camera e il senato sistema elettorale misto -> 37% dei seggi attribuito in collegi uninominali ai candidati che ottengono il maggior numero di voti; 62% dei seggi attribuito con metodo proporzionale in collegi plurinominali + 2% voto degli italiani all’estero. Il territorio nazionale è diviso in 28 circoscrizioni per la camera e 20 (regioni) per il senato. Le circoscrizioni sono suddivise in collegi uninominali e plurinominali. Il sistema tiene in considerazione la necessità di assicurare un’equilibrata rappresentanza di genere. nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo il principio dell’alternanza di genere, e nessuno dei 2 generi può essere rappresentato oltre la soglia del 60%. Ineleggibilità -> per evitare che la posizione ricoperta da un candidato possa porlo in una situazione di vantaggio (presidenti delle giunte provinciali, sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti..) incompatibilità -> escludere che un soggetto possa svolgere cariche ritenute tra loro inconciliabili (deputato-senatore, parlamentare-pdr..) incandidabilità -> chi ha portato una condanna definitiva a una pena superiore a 2 anni di reclusione. Le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente al maggioranza dei loro componenti (numero legale), questo numero si presume per cui se non richiesta la verifica i lavori si svolgono regolarmente. Le deliberazioni o di ciascuna camera non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo). l’autonomia parlamentare autonomia regolamentare -> entrambe le camere hanno il potere di approvare il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti (art. 64). autonomia finanziaria -> entrambe le camere approvano un proprio bilancio e un consuntivo. autonomia amministrativa -> entrambe le camere provvedono a organizzare gli uffici e reclutare i dipendenti. inviolabilità delle camere -> garanzia della sede. La forza pubblica non può avere acceso agli edifici delle camere a meno che non sia chiamata. autodichia -> giustizia domestica. Le camere hanno giurisdizione riguardo alle controversie relative allo status dei loro dipendenti. ORGANIZZAZIONE INTERNA presidenti di assemblea: -rappresentano la camera di appartenenza. -vigilano sullo svolgimento delle funzioni e fanno applicare il regolamento interno, assicurano il suo rispetto. -gestiscono la discussione in aula e mantengono l’ordine. 2 -devono essere consultati dal presidente della repubblica in caso di scioglimento anticipato. il presidente della camera presiede il parlamento in seduta comune. il presidente del senato sostituisce il presidente della repubblica nei casi di impedimento. l’elezione per il presidente della camera avviene a scrutinio segreto (=senato), è richiesta la maggioranza dei ⅔ dei componenti della camera, in caso di mancata elezione al primo turno, per il 2° e 3° scrutinio è richiesta la maggioranza dei ⅔ dei voti. Al senato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, se non è raggiunta al 2° turno è chiesta la maggioranza assoluta dei componenti, alla 3a votazione la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di mancata elezione al terzo turno, si svolge il ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. gruppi parlamentari: ne fanno parte i parlamentari sulla base della loro appartenenza a politica, sono la proiezione dei partiti e dei movimenti politici (non sempre). Ogni parlamentare è obbligato ad appartenere a un gruppo, chi non dichiara a quale gruppo appartiene viene inserito nel gruppo misto. Devono essere minimo 20 deputati (per la camera) e 10 senatori (per il senato). Salvo la possibilità di deroghe con l’autorizzazione. Non sono previste limitazioni al cambio di gruppo dei deputati nel corso della legislatura. I senatori a vita possono decidere di non entrare a far parte di alcun gruppo. Commissioni parlamentari permanenti: organi collegiali ristretti la cui composizione interna è proporzionale alla consistenza dei gruppi. Rinnovate dopo ogni biennio, i componenti possono essere riconfermati. svolgono funzioni in ambito legislativo, ispettivo e d’indirizzo. nel procedimento legislativo: -sede consultiva -sede referente -sede redigente -sede deliberante giunte parlamentari: organi collegiali previsti per specifiche funzioni normative o di garanzia. Tipo giunta per il regolamento -> si occupa dell’esame delle proposte di modifica del regolamento e offre pareri sull’interpretazione delle disposizioni al presidente di assemblea. FUNZIONI DEL PARLAMENTO legislativa -> leggi conoscitiva -> raccolta da parte di una commissione permanente, o di un suo comitato, di notizie, informazioni e documenti e nell’audizione di qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili. Lo scopo delle indagini è fare il punto su di un determinato argomento, e non svolgere una funzione di controllo o di attribuzione di responsabilità. Alle indagini conoscitive possono seguire provvedimenti legislativi o atti di indirizzo o anche nulla. Non 3 hanno alcun carattere autoritativo, sono sostanzialmente liberi, non esiste un rapporto giuridicamente vincolante tra il parlamento e gli organi e le persone chiamati a fornire informazioni. di indirizzo e controllo -> atti di indirizzo, si esegue tramite mozioni (fiducia e sfiducia, volte a provocare una deliberazione dell’assemblea su un determinato argomento che incide sull’attività del governo. Vincolano politicamente il governo a un determinato comportamento che deve assumere rispetto alla questione oggetto della deliberazione), e risoluzioni (atto di indirizzo con cui l’assemblea o anche le singole commissioni, manifestano una posizione e danno indicazioni al governo circa l’argomento in discussione). ispettiva -> acquisizione e valutazione delle informazioni. conoscere come ci si sta comportando rispetto a una certa situazione, si traduce in: interrogazioni, mere domande rivolte all’esecutivo per ottenere informazioni o spiegazione su una questione, si presenta per iscritto e può dar luogo a risposte anche orali; interpellanze domande rivolte al governo per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in merito a questioni specifiche; e commissioni di inchiesta, art. 82 tipo specifico di commissione istituita per inchieste in materie di pubblico interesse (monocamerali o bicamerali), la commissione agisce con gli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria. Art. 82 -> ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse… la commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Le commissioni di inchiesta sono regolate dall’art. 82 della costituzione e possono essere create ad hoc per svolgere indagini e ricerche su materie e argomenti di interesse pubblico. Possono essere bicamerali (formate tramite legge e composte da deputati e senatori) o monocamerali (basta una deliberazione della camera o del senato). L’istituzione di una commissione deve essere seguita dalla sua effettiva costituzione, con la nomina dei membri da parte dei singoli gruppi. di bilancio -> deve essere redatto nel rispetto di alcuni principi fondamentali: annualità, unità (le entrate devono affluire ad un unico fondo, il quale serve a finanziare le spese), universalità (tutte le spese e le entrate devono trovare opportuna collocazione in bilancio e non sono ammesse gestioni fuori bilancio), integrità (ogni voce deve essere inserita al lordo, senza compensazioni tra voci in entrata e voci in uscita), veridicità (no sopravvalutazioni o sottovalutazioni), pubblicità (pubblicato in gazzetta ufficiale), specificazione (ciascuna voce di entrata e di spesa deve essere iscritta in bilancio al fine di evidenziarne la natura contabile), tendenziale equilibrio nel medio periodo (stati membri dell’euro obbligati ad avere un pareggio di bilancio o al massimo un disavanzo pubblico che non deve però superare il 3% del PIL). 4 PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI prerogative -> garanzie che configurano lo status dei parlamentari. sono poste a tutela della carica e non del soggetto -> l’obiettivo è quello di assicurare la possibilità di svolgere il proprio mandato senza condizionamenti divieto di mandato imperativo -> art. 67 è una garanzia per la libertà ed indipendenza del parlamentare. Sancito per la prima volta nel 1791 con la costituzione francese. No obbligo di mandato. Il parlamentare è libero da vincoli esterni nell’assunzione delle sue decisioni politiche. insindacabilità e immunità penale -> art. 68 Insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati dal parlamentare nell’esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la fine del suo mandato. La giurisprudenza ha dato a tale prerogativa un’interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte quelle attività che possono, anche in senso lato, essere connesse con le funzioni parlamentari (nesso funzionale), per cui è possibile che il parlamentare sia coperto da questa garanzia anche quando agisce in sedi diverse rispetto al parlamento se si tratta di funzioni comunque riconducibili allo status di parlamentare, in caso contrario non è possibile invocare tale prerogativa (giurisprudenza sgarbi). Inviolabilità, (immunità) il parlamento non può essere arrestato, sottoposto a perquisizione personale, o domiciliare, a intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e a sequestro della corrispondenza a meno che non intervenga l’autorizzazione della camera di appartenenza. L’arresto senza preventiva autorizzazione è consentito solamente in 2 ipotesi: se il parlamentare viene colto mentre commette un reato per cui l’arresto in flagranza è obbligatorio o se c’è una sentenza definitiva di condanna. L’articolo. 68 è stato riformato con la legge costituzionale n3 del 1993. Prima della riforma l’immunità parlamentare riguardava 3 distinte ipotesi: -sottoposizione a procedimento penale. -sottoposizione a provvedimenti restrittivi della libertà personale e a perquisizione personale o domiciliare. -arresto anche in esecuzione di una sentenza irrevocabile la nuova formulazione ha eliminato: -autorizzazione da parte della camera di appartenenza, per sottoporre un parlamentare a procedimento penale. -autorizzazione, della camera di appartenenza, per procedere all’arresto in seguito ad una sentenza irrevocabile. Attualmente l’autorizzazione della camera di appartenenza è necessaria per sottoporre un parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, per arrestarlo o privarlo comunque di libertà personale, per mantenerlo in detenzione ed anche per sottoporlo ad intercettazioni di comunicazioni o sequestro di corrispondenza. Indennità -> art. 69 i membri del parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge 5 Altre guarentigie sono stabilite a favore dell’organo parlamentare nel suo complesso: art. 289 del cp punisce l’attentato contro di esso e l’art. 290 il vilipendio. La polizia inoltre non può entrare nelle sedi delle camere se non è chiamata dal presidente. Gode anche di autonomia finanziaria, senza essere sottoposto a controllo esterno. LA MAGISTRATURA Organo di garanzia attivo dotato di poteri ampi. Art. 102 -> la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (è ancora un regio decreto degli anni 40). Funzione giurisdizionale -> attività rivolta alla risoluzione delle controversie che possono insorgere circa l’applicazione del diritto. Processo -> forma tipica della giurisdizione, serie di coordinata di atti che ha come scopo l’adozione di una decisione. La forma processuale varia a seconda dell’oggetto della lite. la giurisdizione ordinaria si occupa di questioni civili e penali In primo grado operano distinguendosi secondo criteri di competenza (valore, materia, territorio): -giudice di pace -> giudici onorari. Spettano controversie specifiche di valore non elevato. -tribunali -> giudici professionali. Generalità delle controversie civili o penali. In materia civile ha sezioni specializzate. (Opera in grado d’appello, 2° grado). -corte d’assise -> composizione mista: 8 membri, 6 giudici professionali e 2 giudici scelti a sorte tra comuni cittadini iscritti a un albo. Reati che riguardano la comune sensibilità della collettività. (Grado d’appello, 2° grado). le sentenze pronunciate dai giudici dell’appello possono essere impugnate di fronte alla corte suprema di cassazione, non costituisce un 3° grado di giurisdizione. Se la corte accoglie il ricorso annulla(cassa) il provvedimento. art. 102 -> divieto di costituire nuovi giudici straordinari o speciali. Non possono essere creati giudici ad hoc eccetto quelli che già esistevano. Il giudice straordinario non è l’opposto del giudice ordinario, viene istituito a posteriori per la risoluzione di una specifica, singola controversia. giurisdizioni speciali: -giudici amministrativi -> TAR, garantisce la giustizia all’interno dell'amministrazione, e tutela gli interessi legittimi dei cittadini dinnanzi al potere pubblico. Tutela dei diritti soggettivi. In 1° grado giudicano i tribunali amministrativi regionali, in grado d’appello il consiglio di stato. -giudici contabili -> corte dei conti (sezione centrale e regionali), vigila sulla corretta gestione delle finanze pubbliche da parte degli organi pubblici. -tribunali militari -> giudicano sui reati militari, compiuti da militari verso altri militari (in tempo di pace). davanti al giudice ordinario vengono tutelati i diritti soggettivi (giurisdizione ordinaria, che può essere civile o penale). 6 Principi del giusto processo Si deve assicurare la ragionevole durata e che si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La persona deve essere informata nel più breve tempo possibile, ed in forma riservata, circa la natura e i motivi dell’accusa. La stessa deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Principi generali: -contraddittorio -terzietà ed imparzialità del giudice -ragionevole durata del processo -obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, per consentire le impugnazioni e il controllo democratico diffuso. Principio dell’obbligatorietà dell’azione penale art. 112 -> il pm ha l’obbligo di attivare l’azione penale tutte le volte in cui ha notizia di un reato, senza che possa essere esercitata alcuna discrezionalità. Concorre a garantire l’indipendenza del pm e l’eguaglianza di fronte alla legge penale. principio del giudice naturale precostituito per legge ciascun individuo deve preventivamente conoscere quale sarà il suo giudice naturale, vale a dire il giudice precostituito per legge dal quale sarà giudicato e dal quale sarà giudicato e dal quale non potrà essere distolto (art. 25). per giudice naturale si intende il giudice competente a conoscere la causa secondo quanto stabilito dalla legge, sulla base di criteri previgenti e oggettivi rispetto alla questione insorta (non persona fisica ma giuridica). per riconoscerlo sono previsti vari procedimenti in base se giurisdizione civile o penale. gratuito patrocinio art. 24 -> assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. difesa tecnica a spese dello stato. autonomia e indipendenza della magistratura art. 104 -> la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Autonomia = disciplina diversificata per ciò che riguarda lo status giuridico dei magistrati (es. inamovibilità , previsione di organo di autogoverno entrambe garanzie di autonomia che tutelano il magistrato nell’esercizio della propria funzione). indipendenza = esterna in quanto protetta da condizionamenti provenienti dall’esterno (altri poteri) o interna per via dell’assenza di gerarchia tra i magistrati, (si differenziano per funzione non per gerarchia), sono soggetti soltanto alla legge. Si riferisce alla non riferibilità dell’organo giudicante ad altri poteri o ad altri centri di influenza. Imparzialità -> collegata all'equidistanza che il giudice deve tenere nei confronti delle parti del giudizio, delle posizioni che esse rappresentano e degli interessi che vi sono sottesi. 7 Responsabilità dei giudici: penale -> quando commettono reati nell’esercizio delle loro funzioni. civile -> quando il giudice nell’esercizio delle proprie funzione commette danno ingiusto o diniego di giustizia nei confronti del cittadino, viene chiamato in causa solo con dolo o colpa grave. Vale il principio della rivalsa, il cittadino prima chiede i danni allo stato il quale li chiederà al giudice. Si agisce contro lo stato che ha diritto di rivalsa sul magistrato. Non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione né quella di valutazione del fatto e delle prove, invece costituisce una colpa grave la violazione manifestata del diritto dell’unione europea, il travisamento del fatto o delle prove. disciplinare -> promossa dal ministro della giustizia o dal procuratore generale presso la corte di cassazione dinanzi alla sezione disciplinare del csm. Può trattarsi di comportamenti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni come di comportamenti extra funzionali in quanto considerati lesivi del prestigio di cui deve godere l’esercizio della giurisdizione. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Vertice della giurisdizione ordinaria. Assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. secondo l’art. 111 ogni cittadino può ricorrere alla corte di cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell’autorità giudiziaria, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale. Svolge anche funzioni non giurisdizionali in metrica di elezioni legislative e di referendum popolare per l’abrogazione di leggi. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) organo di autogoverno dei giudici. Delibera su tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico dei magistrati secondo le norme dell’ordinamento giudiziario: -assunzioni dei magistrati -assegnazioni e i trasferimenti -promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105) Può fare proposte e dare pareri al ministro della giustizia su disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia. 8 Composizione: -membri di diritto -> presidente del csm (pdr), primo presidente della corte di cassazione, procuratore generale della corte di cassazione (pm più elevato nell’ordinamento giudiziario). -membri elettivi -> 30 totali (20 togati, 10 laici), ⅔ (20) eletti da tutti i magistrati ordinari (togati), ⅓ (10) eletti dal parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio (laici). Durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. I componenti del csm finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, ne far parte del parlamento o di un consiglio regionale. Il csm non è un organo giurisdizionale con l’eccezione, nel caso in cui proceda all’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati. I magistrati vengono assunti a seguito di un concorso pubblico nazionale, ma esistono anche soggetti che svolgono funzioni giurisdizionali “senza concorso” come i titolari di magistrature onorarie. Vice presidente -> importante perché il presidente interviene solo in casi particolari. Viene eletto da tutti i consiglieri e scelto tra i membri laici (consuetudine), sostituisce il presidente della repubblica in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni che questi gli delega nonché quelle previste dalla legge e/o dal regolamento interno. Art. 104 dispone che il vice presidente è eletto dai consiglieri fra i membri designati dal parlamento (laici). il csm può essere sciolto dal presidente della repubblica, sentito il parere dei presidenti delle 2 camere e il comitato di presidenza dello stesso csm. IL GOVERNO il governo è l’espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in parlamento. È un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresenta gli elementi essenziali ed indispensabili. Art. 92 -> il governo della repubblica è composto del presidente del consiglio e dei ministri, che insieme costituiscono il consiglio dei ministri. Ai sensi dell’articolo. 92 il governo si presenta quale organo complesso, cioè organo costituzionale composto da una pluralità di necessari organi costituzionali: consiglio dei ministri, ministri, presidente del consiglio dei ministri. Il pdr nomina il presidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Organi: -ministri con portafoglio -> 15, responsabili dei dicasteri, sono titolari di un settore dell’amministrazione centrale dello stato e hanno autonomia finanziaria. Organi non necessari: - Ministri senza portafoglio -> non hanno a loro carico un dicastero, esercitano le deleghe loro attribuite in relazione a compiti e funzioni attribuiti alla presidenza del consiglio. -vicepresidenti del consiglio. 9 Il consiglio dei ministri costituisce un organo collegiale a sé stante. I ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri e collegialmente di quelli deliberati dal consiglio dei ministri. Il governo si presenta non quale mero applicatore neutrale di leggi generali, ma è egli stesso tra i principali, se non il principale, attore politico e persegue o fini e obiettivi propri. Il governo è il principale artefice della funzione di indirizzo politico, per questo è titolare di poteri che gli consentono di orientare i lavori del parlamento fino ad indurlo ad approvare le leggi che esso ritiene indispensabili per la sua azione, ha poteri normativi primari, poteri di controllo e indirizzo sugli enti territoriali autonomi e soprattutto è al vertice della pubblica amministrazione. La forma di governo parlamentare italiana la nostra forma di governo parlamentare si realizza sottoponendo il governo alla concessione della fiducia da parte del solo parlamento senza intromissioni di altri organi. Formazione del governo: 1. consultazioni -> consuetudini, deriva dal ripetersi uniforme e costante di un determinato comportamento da parte di soggetti politici costituzionali. Rispetto alle altre, le consuetudini costituzionali sono caratterizzate dal fatto che la reiterazione dei comportamenti può anche avere una dimensione temporale molto limitata e che può essere ripetuta anche da un soggetto singolo. Risultano ammissibili solo le consuetudini praeter constitutionem che vanno a riempire vuoti costituzionali. 2. mandato esplorativo -> non previsto dalla costituzione. Precede il conferimento dell’incarico, si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. 3. incarico -> al di fuori dell’ipotesi del mandato esplorativo, il presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal parlamento. l’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il presidente della repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il segretario generale della presidenza della repubblica. Una volta conferito l’incarico, il presidente della repubblica non può intervenire nelle decisioni dell’incarico, ne può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici. 4. nomina -> l’incaricato che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Poi vengono firmati e controfirmati i decreti di nomina del capo dell’esecutivo e dei ministri. Quindi il procedimento si conclude con l’emanazione di 3 tipi di decreti del pdr: di nomina del presidente del consiglio, quello di nomina dei singoli ministri, quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente. 5. giuramento -> prima di assumere le funzioni il presidente del consiglio e i ministri devono prestare giuramento. Rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i i cittadini ed, in modo particolare su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali. Entro 10 giorni dal decreto di nomina, il governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna camera per ottenere il voto di fiducia. Il presidente del consiglio e i ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento. 10 La fiducia art. 94 -> il governo deve avere la fiducia delle 2 camere. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia. la concessione o il diniego della fiducia devono essere motivati, perché è opportuno che il paese sappia su quali aspetti o al contrario quali difetti siano alla base della scelta di concedere o negare la fiducia. La concessione o il diniego della fiducia riguardano l’intero programma, con il quale si individuano finalità politiche e scelte fondamentali dell’azione di governo, per cui il dissenso su singole previsioni non implica obbligatoriamente la rottura del rapporto, in quanto il programma appare modificabile, sia al momento della sua presentazione che ne corso della sua realizzazione. Una volta ottenuta la fiducia da entrambe le camere il governo entra nel pieno delle sue funzioni, e tramite la fiducia il suo programma politico del paese. La fiducia è conferita da ciascuna camera, il governo deve presentarsi alla camera e al senato per ottenere la fiducia entro 10 giorni dalla sua formazione. Il governo non è un organo a durata predeterminata, in quanto esso permane in carica fino a quando gode della fiducia delle camere, fiducia che può venire meno in qualsiasi momento. Per ora non è eletto dal popolo -> potrebbe esserlo col premierato. Riforma costituzionale in discussione: il premierato all’italiana Il 18 giugno 2024 il Senato ha approvato, in prima lettura, un disegno di legge costituzionale che modifica l’articolo 92 della Costituzione, introducendo l’elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini. Il Premier sarebbe eletto per un mandato di 5 anni, rinnovabile per un massimo di due legislature consecutive, con un’eccezione: se il mandato dura meno di 7 anni e 6 mesi, potrebbe candidarsi per una terza legislatura. L’elezione avverrebbe contestualmente a quelle di Camera e Senato, e una legge elettorale dovrebbe garantire una maggioranza parlamentare ai partiti che sostengono il Premier eletto tramite un premio di maggioranza. Il Presidente della Repubblica non nominerebbe più il Premier, ma si limiterebbe a conferirgli l’incarico e a nominare i ministri su sua proposta. Altri cambiamenti includono: -Art. 88: il Presidente della Repubblica potrebbe sciogliere entrambe le Camere solo quando sia un “atto dovuto,” eliminando la possibilità di sciogliere una sola Camera. -Art. 89: alcuni atti presidenziali non richiederebbero più la controfirma del governo, come la nomina del Presidente del Consiglio, la concessione della grazia e il rinvio delle leggi al Parlamento. -Art. 59: eliminazione del potere del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, mantenendo però i cinque attualmente in carica. La riforma ha suscitato critiche, tra cui quelle della senatrice Liliana Segre, che ha espresso preoccupazioni per il rischio di creare un sistema ibrido, privo di contrappesi e controlli. Secondo l’appello di 180 costituzionalisti, promosso da Articolo 21, il sistema potrebbe favorire una minoranza che, attraverso il premio di maggioranza, assumerebbe il controllo delle istituzioni, indebolendo il Parlamento e trasformandolo in un organo di servizio del governo. Si teme inoltre che il Presidente della Repubblica venga ridotto a un ruolo meramente notarile, perdendo la funzione di garante della Costituzione. L’appello invita tutte le forze politiche a riflettere e prevenire i rischi di una tale riforma. donne e politica: le quote legge n. 81 del 1993 -> nelle liste dei candidati nessuno dei 2 sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai ⅔. 11 legge n. 277 del 1993 -> le liste presentate al fine del riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, e contenenti più di un nome, dovevano essere formate da candidati e candidate in ordine alternato. sentenza corte costituzionale n. 422 del 1995 -> in tema di elettorato passivo regola assoluta è la parità ed ogni differenziazione in ragione del sesso appare discrimatoria. Niente quote in politica. Le azioni positive importate nella logica risultano incostituzionali in quanto irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica. Ma essere possono essere adottate autonomamente da partiti, associazioni, movimenti o gruppi politici. rosatellum legge elettorale n. 165 2017 -> sistema misto in cui ⅓ di deputati e senatori è eletto in collegi uninominali e i restanti ⅔ sono eletti con un sistema proporzionale di liste (bloccate). quote rosa -> in collegi uninominali con 2 seggi da assegnare dovranno essere un uomo e una donna; con 3 seggi, 2 uomini e una donna o 2 donne e un uomo; con 4 seggi, fino a 3 uomini e una donna o l’inverso. Quindi ciascuno dei 2 sessi non può rappresentare più del 60% dei candidati di un listino bloccato. elezioni del 2022 L'analisi delle posizioni nelle liste proporzionali evidenzia che solo il 39,6% dei capilista sono donne, mentre in seconda posizione la percentuale sale al 58,3%. Il centrodestra ha presentato il maggior numero di candidature femminili (459), seguito dal centrosinistra (448). Tuttavia, le pluricandidature, consentite dalla legge elettorale, possono depotenziare le quote di genere. Ad esempio, se una capolista, come Giorgia Meloni o Emma Bonino, è candidata in più collegi proporzionali e vince un collegio uninominale, le liste plurinominali scorrono, facendo subentrare uomini al loro posto e limitando l'effetto delle quote. Giorgia Meloni ha segnato un record storico come prima donna Presidente del Consiglio in Italia. Prima di lei, Elisabetta Alberti Casellati è stata la prima donna Presidente del Senato, mentre Nilde Iotti, Irene Pivetti e Laura Boldrini hanno ricoperto l'incarico di Presidente della Camera. Meloni detiene anche il record di formazione di governo più veloce (27 giorni), pari a quello del Governo Prodi nel 2006. rapporto fiduciario art. 94. I deputati e i senatori possono in ogni momento presentare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti di una delle 2 camere e non può essere discussa prima di 3 giorni dalla presentazione. Il governo può porre la questione di fiducia, per accertare la permanenza del rapporto fiduciario con riferimento alla votazione di uno specifico testo all’esame dell’aula. Sfiducia individuale la possibilità di sfiduciare singoli ministri ha assunto concretezza nel 1995 con il caso Mancuso. Il conferimento della fiducia si configura quale momento di legittimazione dell’intero governo, il cui programma con cui si individuano le finalità politiche e le scelte fondamentali dell’azione di governo, diviene, da quel momento, vero indirizzo politico. Se soggetto alla fiducia è l’intero governo tale situazione dovrebbe rimanere immutata anche per quanto riguarda l’espressione della sfiducia. Mancando nel nostro ordinamento la possibilità di revoca da parte del presidente del consiglio di singoli ministri, si potrebbe assicurare continuità e coerenza all’operato dell’esecutivo attraverso la possibilità di sfiduciare il ministro che si sia allontanato dalla politica concordata e che quindi non risponda pià a quei criteri sulla base dei quali è stata concessa la fiducia. 12 La questione si è posta concretamente nell’ottobre del 1995 quando il senato si è pronunciat per sfiduciare l’allora ministro di grazie e di giustizia, Mancuso. Il ministro, sfiduciato e poi “sostituito” dal pdr che ha conferito tale ministero ad interim allo stesso dini, si è rivolto alla corte costituzionale sollevando una serie di questioni di grande rilevanza. Attraverso la sentenza della corte costituzionale si è stabilito che -> la corte legittima la sfiducia individuale al singolo ministro sulla base della responsabilità politica che la costituzione riconosce ad ogni componente del governo. crisi parlamentari In Italia, solo due governi sono caduti a seguito di un voto di sfiducia, entrambi presieduti da Romano Prodi in due legislature diverse. Tutte le altre crisi di governo sono state "extra-parlamentari", cioè originate da divergenze politiche interne ai partiti di maggioranza, non da un voto di sfiducia. Il primo caso si verifica nel 1998, quando il Governo Prodi cade a causa di una sfiducia sulla manovra finanziaria, dopo che il Partito della Rifondazione Comunista (PRC) si oppose alla risoluzione. La votazione in Aula vede 312 sì e 313 no, costringendo Prodi a dimettersi. Il secondo caso avviene nel 2008, quando il Governo Prodi perde la fiducia al Senato. Dopo le dimissioni del ministro della giustizia Mastella, coinvolto in uno scandalo giudiziario, egli decide di uscire dalla maggioranza. Prodi chiede un voto di fiducia alla Camera, che lo approva, ma al Senato il governo perde la fiducia per cinque voti, tra cui quello di Mastella, portando alle dimissioni del presidente del Consiglio. crisi extra-parlamentari si aprono in conseguenza di una crisi politica tra i partiti della coalizione di maggioranza, a causa della quale il governo non riesce più a fare approvare i provvedimenti necessari alla propria azione e previsti dal suo programma. Il pdr può tentare di trasformare la crisi extraparlamentare in parlamentari, respingendo le dimissioni del presidente del consiglio ed invitandolo a presentarsi alle camere per verificare se goda o meno della loro fiducia. In caso di crisi extraparlamentare il presidente del consiglio rassegna le dimissioni senza aver ricevuto il voto della sfiducia dal parlamento. Il pdr può adottare diverse soluzioni: -rinvio alle camere -> rinvia il governo alle camere per verniciare il rapporto fiduciario. -nominare un secondo governo -> governo-bis sempre presieduto dallo stesso presidente del consiglio. -nominare un nuovo capo del governo -nominare un governo tecnico -> costituito da alcuni esperti di politica, ma non facenti parte del governo o della vita politica in generale. -sciogliere le camere ed indire nuove elezioni PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (PDR) organo ibrido. Organo di cerniera tra il circuito della rappresentanza (politica) e il circuito delle garanzie (corte costante, magistratura, organi che garantiscono la legalità). non è espressione diretta della volontà dei cittadini. Non è espressione del solo stato apparato, ma della repubblica nel suo complesso, rappresenta l’unità nazionale. È un organo super partes, si colloca al di sopra delle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. È chiamato a favorire la coesione e l’armonico funzionamento dei poteri politici. 13 requisti: -50 anni -godimento dei diritti civili e politici -incompatibilità con qualsiasi altra carica mattarella è l’attuale. Prima di essere presidente (12esimo) è stato deputato. Elezione art. 83. Eletto dal parlamento in seduta comune uniti ai delegati regionali (3 per regione di cui uno eletto dalla minoranza, tranne che per la Valle D’Aosta che ne ha 1). si vota a scrutinio segreto. quorum: -prime 3 votazioni -> maggioranza qualificata ⅔ del collegio. Perché deve essere espressione del consenso di un’ampia maggioranza che superi ampiamente quella governativa (super partes). -dalla quarta -> maggioranza assoluta 50%+. durata del mandato il presidente resta in carica 7 anni (art.85). Non esistono divieti alla possibilità di rielezione. Il settennato decorre dal giuramento che il presidente davanti al parlamento in seduta comune. La scelta del settennato viene fatta per creare discontinuità fra il momento di elezione delle 2 camere e il memento di elezione del pdr, per evitare che si possa ritenere sussistente un vincolo politico con la maggioranza che lo ha eletto. Per favorire quindi un interpretazione imparziale della carica del capo dello stato. La costituzione non prevede il ruolo del vicepresidente della repubblica, questo viene affidato alla seconda carica più alta dello stato ovvero al presidente del senato. Giuramento prima di assumere le proprie funzioni presta giuramento di fedeltà alla repubblica ed osservanza alla costituzione. Si svolge nel giorno dell’effettivo presa dei poteri e dell'insediamento davanti al parlamento in seduta comune. Dopo la lettura della formula di giuramento il pdr legge un messaggio (unico atto non soggetto a controfirma ministeriale, art. 90 il pdr non è responsabile per le sue azioni lo sono i ministri). Cessazione della carica oltre che alla naturale scadenza, la carica di presidente della repubblica può cessare per: -dimissioni volontarie. -morte. -impedimento permanente -> dovuto a gravi malattie. -destituzione -> nel caso di giudizio sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla costituzione. -decadenza -> per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità. Quando cessa dalla carica diviene senatore a vita a meno che non vi rinunci. 14 Prorogatio Art. 61 -> fino alla prima riunione delle nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti. nel caso in cui non si riesca ad eleggere il nuovo presidente prima della scadenza delle camere ovvero quando le camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi dalla loro uscita Opera la prorogatio. Principio generale nel nostro ordinamento pubblico, consente al presidente uscente di mantenere la propria carica, consente al presidente uscente di mantenere la propria carica ed i propri poteri fino all’elezione del suo successore. semestre bianco art. 88 -> il presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti sciogliere le camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura. negli ultimi mesi di mandato il presidente non può procedere allo scioglimento delle camere salvo che essi non coincidano in tutto o i parte con gli ultimi 6 mesi dalla legislatura (a meno che questi non coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura). supplenza Art. 86 -> le funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal presidente del senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del presidente della repubblica, il presidente della camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della repubblica. Quando impossibilitato a svolgere le proprie funzioni se ne occupa il presidente del senato (seconda camera dello stato), nel caso di impedimento temporaneo. in caso di impedimento permanente il presidente della camera dei deputati indice le elezioni del nuovo pdr. È impedimento temporaneo quello di cui si prevede un termine (malattia, viaggio), l’istituto della supplenza è giustificato dall’esigenza di continuità di esercizio delle funzioni svolte dal presidente. In caso di impedimento temporaneo le funzioni sono svolte dal presidente del senato, il quale deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione. L’impedimento permanente è invece quello che non lascia presagire una ripresa delle funzioni da parte del presidente, in questo caso entro 15 giorni il presidente della camera deve indire nuove elezioni. Caso segni Il 7 agosto 1964 il Presidente della Repubblica Antonio Segni fu colpito da una trombosi cerebrale. A causa della sua condizione, si accertò un impedimento temporaneo tramite un atto firmato dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio. Il 10 agosto il Presidente del Senato, Cesare Merzagora, assunse le funzioni di supplente, mantenendole fino al 29 dicembre. Nonostante la gravità della malattia, non si dichiarò mai l'impedimento permanente, che avrebbe richiesto una nuova elezione presidenziale. La situazione si risolse con le dimissioni volontarie di Segni il 6 dicembre 1964. Successivamente, fu nominato Senatore a vita e morì nel 1972 all'età di 81 anni. 15 Poteri presidenziali di controllo -> che svolge quando partecipa all’esercizio delle principali funzioni dello stato (promulgazione della legge, emanazione decreti legge, autorizzazione presentazione ddl). di garanzia -> diretti a controllare e vigilare sul corretto funzionamento del sistema costituzionale (presiede i csm ed è al comando delle forze armate). di prerogativa -> appaiono come retaggio storico dell’epoca monarchica. Poteri eccezionali (concessione della grazia, conferimento delle onorificenze). poteri di influenza -> si sostanziano nel generale potere di messaggio e di esternazione (messaggi presidenziali). di intermediazione politica -> lo collocano nel cuore delle vicende politiche del nostro paese (scioglimento anticipato delle camere, indizione delle elezioni, convocazione in via straordinaria delle camere, nomina del presidente del consiglio). Controfirma Art. 89 -> nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. art. 90 -> il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla costituzione. la controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità, il ministro che partecipa firmando all’atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al parlamento o davanti ai giudici dell'atto che costituisce un illecito. La controfirma è l’istituto che rende validi tutti gli atti del pdr e trasferisce la responsabilità di tali atti al ministro proponente/competente. Assume diversi significati: -presidenziale -> deriva dai poteri propri del presidente e non necessita della proposta di un ministro la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale. -governativi -> la firma del presidente accerta la legittimità dell’atto e quella del ministro ha valore decisionale. Reati presidenziali non presidenziali -> il pdr risponde come qualsiasi cittadino per quei reati compiuti al di fuori delle sue funzioni. presidenziali -> il pdr è irresponsabile per tutti i reati nell’esercizio delle sue funzioni a meno che non si tratti di alto tradimento o di attentato alla costituzione (non c’è fattispecie in costituzione). Procedimento per accertare la responsabilità: -messa in stato d’accusa -> parlamento in seduta comune, inizia l’istruttoria del comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa che può concludersi o con l’archiviazione per manifestata infondatezza o con una relazione da presentare al parlamento. La decisione spetta al parlamento in seduta comune. In caso positivo il pd può essere sospeso in via cautelare con decisione della corte costituzionale. 16 -giudizio della corte costituzionale in composizione integrata -> oltre i 15 giudici si aggiungono 16 ulteriori giudici, cittadini italiani che presentano elevati requisiti di professionalità (avvocati, professori), sorteggiati da una lista di 45 soggetti scelti dal parlamento in seduta comune. Il parlamento sarà quindi l’accusa e il pdr la difesa, la corte costituzionale decreterà se ha compiuto o meno questi reati. Si arriverà alla decisione finale da parte della corte costituzionale di assoluzione o condanna, non più impugnabile. EGUAGLIANZA l’eguaglianza è il presupposto della democrazia “è un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura” è espressione di un “generale canone di coerenza dell’ordinamento normativo”. Il principio di eguaglianza opera prima di tutto a carico del potere legislativo e incide sul contenuto della legge oltre che sull'efficacia, evitando che precisi parametri vengano violati. questi parametri sono elefanti dall’articolo 3 -> sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Le diseguaglianze sono costituzionali se ragionevoli e cioè se indirizzate a realizzare l’eguaglianza formale attraverso gli strumenti dell’eguaglianza sostanziale. quindi c’è il divieto di qualsiasi disparità irragionevole e di ogni trattamento differenziato irragionevole. Il primo momento in cui le donne diventano cittadine è con il voto del 2 giugno 1946. Il lavoro principale delle costituenti era l’affermazione del principio di eguaglianza. 1. Sesso Esempio matrimonio: Art. 29 -> il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.. non sempre stato così: l’adulterio era solo colpa della moglie. Nel 1961 si pone la questione alla corte costituzionale in relazione al fatto che questo andasse contro al principio di uguaglianza dell’art. 3, ma la corte dichiara che questo è ragionevole in quanto sostiene che sia dovuto al fatto che il ruolo della donna all’interno della famiglia sia diverso da quello dell’uomo quindi questo era “legittimo”. La questione viene riproposta nel 1968 e in questo caso riconosce che il trattamento differenziato sia irragionevole. e non mantenga l’unità della famiglia. Il codice civile si adegua a quanto previsto della costituzione repubblicana con la riforma del diritto di famiglia del 1975, con cui cessa la potestà maritale, abolisce la dote, e la patria potestà. si nota come nonostante queste cose fossero già scritte sulla costituzione non erano messe effettivamente in pratica. nel 2016 si arriva alla legge per le unioni civili (n. 76 20 maggio 2016), integra le norme sulla famiglia del codice civile. Riforma il diritto di famiglia introducendo le unioni civili per le coppie dello stesso sesso e la possibilità per le coppie conviventi, indipendentemente dal sesso dei loro componenti, di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza. Con una legge del 20122 si ha l’equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi. Il cognome della madre La regola dell'attribuzione automatica del cognome paterno, derivante da norme del Codice Civile e di altre fonti, è un retaggio patriarcale incoerente con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. 17 Nel 2016, la Corte costituzionale (Sentenza n. 286) aveva dichiarato incostituzionali le norme che impedivano di attribuire anche il cognome materno ai figli, consentendo così il doppio cognome con il consenso di entrambi i genitori. Tuttavia, rimaneva prevalente il cognome paterno, poiché era necessario il consenso del padre per includere quello materno, senza possibilità di attribuire solo quest’ultimo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel 2014, aveva già sollecitato l’Italia a superare questa discriminazione, ritenendola contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950. Con la Sentenza n. 131 del 2022, la Corte costituzionale ha eliminato la regola del cognome patronimico, giudicandola discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio. La nuova norma prevede che il figlio assuma il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine concordato, o, su accordo, solo quello di uno dei due, anche della madre. In caso di disaccordo, decide il giudice. La Corte ha quindi dichiarato illegittime tutte le norme che prevedevano l’automatica attribuzione del cognome paterno, applicandosi questa nuova regola a tutti i figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi). A giugno 2024, una legge per disciplinare definitivamente la questione è ancora in discussione in Parlamento. quindi la nuova regola è che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei 2. Il lavoro art. 37 -> la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a partià. Di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. E condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. l’”adempimento” è l’assolvimento dell’obbligo. L’aggettivo “essenziale” implica l’impossibilità di svincolarsi dalla funzione primaria attribuita alle donne, che è quella “familiare”, facendo riferimento a tutti i compiti di cura. L’articolo 37 sembra quindi voler porre le donne lavoratrici in una posizione subalterna rispetto agli uomini, liberi invece di lavorare senza essere costretti ad adempiere nessuna “essenziale funzione". Le donne insomma possono lavorare ed essere pagate alla pari di un uomo, a patto però che prima di tutto adempiano al proprio "dovere": in famiglia. Art. 4 -> la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La repubblica deve quindi porre in essere tutte le politiche pubbliche necessarie perché i consociati possano esprimere le proprie capacità e coltivare le proprie aspirazioni lavorative in modo profittevole non solo per se stessi ma anche per la comunità. Global gender gap index -> introdotto dal world economic forum nel 2006, fornisce un quadro che mostra l’ampiezza e la portata del divario di genere in tutto il mondo. Si basa su criteri economici, politici, educazione e salute, e fornisce una classifica dei paesi. Noi siamo all'87esimo posto su 149. Al ritmo attuale per arrivare alla parità di genere nella politica, nella salute e nell'istruzione serviranno più di 100 anni e 200 per superare il gender gap sul posto di lavoro. La posizione dell’Italia rende l’idea del problema storico e culturale che il nostro paese ha con la parità di genere. Nell’Ue è ultima nel dato di occupazione femminile, con solo 1 donna su 2 che lavora. 18 Femminicidio -> fatto sociale, la donna viene uccisa in quanto donna, o perché non è la donna che l’uomo o la società vorrebbe che fosse. convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica -> La convenzione di Istanbul precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne. Il problema deve essere affrontato attraverso le 3 p: -prevenzione -protezione e sostegno delle vittime -perseguimento dei colpevoli A queste viene spesso aggiunta una quarta p, delle “politiche integrate”, allo scopo di agire efficacemente su un fenomeno caratterizzato da grande complessità e da molteplici fattori determinanti. 2. La razza ”raggruppamento di soggetti che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni”. nel caos dell’uomo tali caratteri si riferiscono a caratteristiche somatiche, indipendentemente da nazionalità, lingua e costumi. il termine razza per l’essere umano è scientificamente imbarazzante infatti tutte le teorie che dal 700 in avanti hanno preteso di dare un fondamento scientifico all’idea che la specie umana (così come quella canina o bovina) può essere suddivisa in razze più o meno pure si sono dimostrate false. La razza non esiste ma esiste il razzismo. Nella sua definizione più semplice, si riferisce ad un’idea, preconcetta e scientificamente priva di fondamento, che la specie umana possa essere suddivisa in razze biologicamente distinte, caratterizzate da diverse capacità intellettive, valoriali o morali, con la conseguente convinzione che sia possibile determinare una gerarchia secondo cui un particolare, ipotetico, raggruppamento razzialmente definito possa essere superiore o inferiore rispetto ad un altro. Il termine razzismo indica una sorta di pseudoscienza che ritroviamo alla base dei più gravi crimini commessi contro l’umanità in occidente nel secolo scorso. Ma le teorie razziste non appaiono superate del tutto nemmeno oggi. La pagina delle leggi razziali venne definitivamente chiusa con la abrogazione sancita dei regi decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944. Anche il diritto internazionale ha condannato duramente il razzismo. convenizone internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, la quale definisce discriminazione razziale ogni differenza, esclusione e restrizione dalla parità dei diritti in base a razza, colore della pelle e origini nazionali ed etniche. La condanna per ogni distinzione basata sulla razza nel nostro paese è stata espressa senza riserve dai costituenti e inserita nel pilastro fondamentale dell’eguaglianza rappresentato dall’art. 3. Nello stesso senso va letta anche la XII disposizione finale della costituzione della repubblica italiana che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito nazionale fascista. L’attuazione della disposizione stabilisce che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persone persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista. 19 Esistono partiti fascisti/razzisti? Dal 1946, il Movimento Sociale Italiano (MSI) è stato il quarto partito italiano, arrivando a quasi il 10% nel 1972 e partecipando attivamente alla vita democratica del Paese. Nonostante alcuni richiami ambigui al fascismo, non è mai stato considerato una riproposizione del regime fascista, in conformità al dodicesimo articolo delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione e alla legge Scelba. Nel 1993, l'MSI si è trasformato in Alleanza Nazionale e, nel 2012, in Fratelli d’Italia, oggi partito di maggioranza. Partiti neo-fascisti Secondo la legge Scelba, i partiti neofascisti che violano il suddetto articolo possono essere sciolti solo per via giudiziaria, come accaduto a Ordine Nuovo (1973), Avanguardia Nazionale (1976) e Fronte Nazionale (2000). Tra i partiti di estrema destra definiti neofascisti si trovano: - Forza Nuova (1997), fondata da Roberto Fiore e Massimo Morsello, di matrice nazionalista. - CasaPound (2003), movimento populista e neofascista guidato da Gianluca Iannone. - Lealtà Azione, legata al suprematismo bianco e al movimento Hammerskin, nato negli anni '80 negli USA. Legge n. 654 del 1975 -> ratifica la convenzione internazionale contro la discriminazione razziale del 1966. punisce: chi diffonde idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale e chi incita o commette atti di violenza o provocazioni per motivi razziali, etnici o religiosi. legge n. 205 del 1993 -> legge mancino, punisce chi promuove idee discriminatorie per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; e chi incita o commette violenza per gli stessi motivi. Art. 43 del decreto legislativo 1998 -> considera discriminatorio ogni comportamento che importi distinzioni, esclusioni o restrizioni basate sulla razza, colore, origine, ascendenza o religione. comunque lo straniero è sempre titolare di tutti i diritti fondamentali riconosciuti alla persona dalla costituzione (sentenza corte costituzionale n. 148 del 2008). 3. religioni, laicità, stato Patti lateranensi composti da 3 documenti: trattato -> con cui la santa sede riconosceva la sovranità dello stato italiano, con Roma capitale, e lo stato riconosceva la sovranità pontificia sulla Città del Vaticano. convenzione finanziaria -> con cui lo stato versava al vaticano una somma a titolo di indennità. concordato -> regolava i rapporti stato-chiesa: conferiva effetti civili al matrimonio religioso e proclamava la dottrina cattolica fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica, estendendone l’insegnamento anche nelle scuole secondarie. Inoltre, il concordato garantiva autonomia all’azione cattolica. Costituzione e religione cattolica art. 7 -> lo stato e la chiesa cattolica o, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle 2 parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. costituzione e altre religioni art. 8 -> tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino 20 con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Modifica del concordato legge 25 marzo 1985 n. 12 -> apporta modifiche al concordato lateranense tra la repubblica italiana e la santa sede. Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi, dalla religione cattolica come sola religione dello stato italiano. Principio di laicità in Italia: -non è contenuto in un preciso articolo della costituzione -> è ricavato dagli art. 2, 3, 7, 8, 19, 20. -rappresenta uno dei profili della forma di stato. -è principio supremo dell’ordinamento costituzionale -> parametro per vagliare la legittimità delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Diatriba sul crocifisso in classe - 2002: Soile Lautsi Albertin chiese la rimozione dei crocifissi dalle aule dell’Istituto Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova), invocando la laicità dello Stato. - 2004-2005: La Corte Costituzionale e il TAR del Veneto respinsero il ricorso, sostenendo che il crocifisso è un simbolo della storia, cultura e identità italiana, rappresentativo di libertà, eguaglianza e tolleranza. - 2009: Il Consiglio di Stato confermò questa posizione, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo accolse il ricorso della Lautsi, stabilendo che il crocifisso violava il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni e condannò l’Italia a un risarcimento. - 2011: La sentenza definitiva della Corte Europea ribaltò la precedente decisione, dichiarando che non vi erano prove di un’influenza del crocifisso sugli alunni. La sentenza del 2009 è stata la prima della Corte di Strasburgo sui simboli religiosi nelle scuole. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24414 del 2021, ha stabilito che, in assenza di una legge specifica, la decisione sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche spetta alla comunità scolastica, che deve cercare un ragionevole accomodamento tra eventuali opinioni divergenti. La vicenda: In una scuola, gli studenti avevano deliberato di mantenere il crocifisso in aula, decisione sostenuta da una circolare del dirigente scolastico. Tuttavia, un docente rimuoveva il crocifisso durante le sue lezioni, per poi riappenderlo al termine. Questo comportamento gli aveva causato una sospensione di 30 giorni. La decisione della Cassazione: La Corte ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare, affermando che: - La comunità scolastica può deliberare sull’esposizione del crocifisso. - Il docente dissenziente non ha un potere di veto, ma va rispettata la sua libertà di religione negativa. - La scuola avrebbe dovuto cercare una soluzione conciliativa, cosa che non era avvenuta. La questione rimane aperta, con la necessità di bilanciare libertà religiosa e decisioni collettive. 4. Parametro linguistico art. 6 -> la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. In certe zone dell’Italia ci sono comunità etniche di nazionalità non italiana: per evitare discriminazioni la nostra costituzione ammette il bilinguismo a livello scolastico e nella pubblica amministrazione. 21 DIRITTI DI LIBERTÀ art. 13 primo della serie dei diritti di libertà -> la libertà personale è inviolabile. non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della libertà persa nel, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva giudiziaria, deve essere convalidata da un atto motivato “habeas corpus" ) e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Garanzia della libertà personale Riserva di legge svolge una funzione di garanzia delle situazioni soggettive riconosciute dalla norma costituzionale ai soggetti sottoposti al potere statale, non accontentandosi nei confronti di questo della previa norma attributiva del potere che legittimi l’azione amministrativa (principio di legalità), ma esigendo che la legge (o atto equiparato) regoli la materia in modo tale da limitare la discrezionalità amministrativa (riserva relativa) o addirittura da permettere solo interventi rigorosamente vincolati alla legge (riserva assoluta). ○ è rafforzamento della funzione garantista del principio di legalità. ○ esclude che una determinata materia, in mancanza di una espressa disciplina legislativa, possa essere in oggetto di una regolamentazione attraverso atti normativi secondari (regolamenti). ○ garanzia posta a tutela dei cittadini secondo la quale determinati argomenti di particolare rilevanza i cui effetti sono suscettibili di poter incidere in modo significativo sulla sfera giuridica soggettiva dei singoli, debba necessariamente essere formata con legge del parlamento. ○ riserva assoluta -> l’intera materia deve essere regolata con fonte primaria. ○ riserva relativa -> la fonte primaria si occupa della disciplina essenziale, di principio della materia, mentre l’esecuzione spetta alla fonte regolamentare secondaria. ○ riserva rinforzata -> la disciplina della materia spetta alla fonte primaria che deve Attenersi a certe procedure e rispettare vincoli costituzionali. riserva di giurisdizione “Atto motivato dell’autorità giudiziaria, deve esprimersi con un provvedimento motivato, indicando tutte le ragioni di fatto e di diritto che determinano o abbiano determinato l’emanazione della misura restrittiva. A garanzia della libertà personale. Libertà personale: si intende la libertà dagli arresti arbitrari, cioè la pretesa di evitare indebite coercizioni sul proprio corpo. Si ha violazione della libertà personale anche la mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altro potere; anche nel momento in cui una persona 22 subisce una degradazione giuridica, cioè una diminuzione o umiliazione della sua dignità o del suo valore. Il concetto di libertà personale include anche la libertà morale, che viene limitata quando una persona è completamente sottomessa al potere di un’altra. Forme di restrizione della libertà personale -detenzione -> qualsiasi forma di costrizione sulle resine fisiche tale da impedire la libertà dei movimenti. -ispezione personale -> diretta percezione del corpo umano da parte di estranei per attività di ricerca e acquisizione di tracce di reato e altri suoi effetti materiali sulla persona. -perquisizione personale -> ricerca e acquisizione (mediante sequestro) del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato, occultate sulla persona. Libertà di domicilio art. 14 -> il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. il domicilio gode della stessa tutela dell’art. 13 per la libertà personale. Quindi per accedere a un domicilio è necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge. Le casistiche previste per le perquisizioni non si limitano ai casi di sospetta violazione della legge, ma si estendono ai casi di rischi per la salute o l’incolumità pubblica, quando cioè il bene pubblico prende il sopravvento su quello individuale. Garantire l’inviolabilità del domicilio è una sorta di ampliamento della garanzia della libertà personale, in quanto il domicilio è considerato come l’estensione nello spazio della libertà personale. Le garanzie previste dall’art. 14 operano con riferimento non solo ai luoghi in cui si realizza l’intimità della vita privata, ma per qualsiasi luogo in cui si dispone a titolo privat anche solo per breve tempo (camera d’albergo, tenda, macchina). libertà di manifestazione del pensiero in forma privata e pubblica art. 21 -> tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili…. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Buon costume -> concetto variabile nel tempo. Si riferisce ai principi di moralità e decenza condivisi della società. è un concetto generico che tutela i valori etici e sociali considerati fondamentali, come la dignità, il rispetto e il senso del pudore. La libertà di manifestazione del pensiero è riconosciuta in maniera ampia, in quanto è attribuita a tutti, senza porre alcuna discriminazione basata sul requisito della cittadinanza. limite esplicito: -buon costume 23 limiti impliciti: -discendere dalla tutela costituzionale di situazioni giuridiche di privati o di gruppi sociali -derivare dall’esisitenza di interessi, costituzionalmente protetti, di natura pubblicistica. Art. 15 ->la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Unico articolo con riserva di legge assoluta. Libertà di circolazione e soggiorno art. 16 -> ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni o che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. protegge la persona nel suo aspetto dinamico, protegge la libertà di movimento in senso spazio temporale, quindi, la possibilità di circolare, di soggiornare, di stabilire una momentanea dimora o propria residenza, in qualsiasi parte del territorio nazionale, senza incontrare altri limiti che quelli previsti in via generale dalla legge per soli motivi attinenti alla sanità e alla sicurezza, con esclusione espressa delle ragioni politiche. Libertà dei gruppi art. 17-18. sono le libertà che presuppongono più persone che esercitano un medesimo diritto in un medesimo momento. La libertà di riunione costituisce un diritto fondamentale del singolo, ma ad esercizio necessariamente collettivo, è una figura espressiva della naturale socievolezza dell’uomo e richiede la fisica contemporanea compresenza di più soggetti. luogo aperto al pubblico -> ha una separazione con l'esterno Luogo pubblico -> non ha separazione. Deve essere dato preavviso alle autorità, possono essere limitati solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Art. 17 dispone gli unici 2 requisiti di legittimità richiesti per l’esercizio del diritto di riunione e cioè che essa avvenga pacificamente e senz’armi. Art. 18 -> libertà di associazione protegge l’associazione nella maniera più ampia possibile, tutelando qualsiasi forma di aggregazione mediante la quale più soggetti, spontaneamente, perseguendo uno scopo comune. La costituzione afferma, la libertà di associazione, al di fuori di qualsiasi autorizzazione e per qualsiasi fine che non sia vietato ai singoli dalla legge penale. L’associazione, a differenza della riunione, non richiede la contemporanea presenza fisica degli associati. 24 GIUSTIZIA COSTITUZIONALE la giustizia costituzionale è un’acquisizione recente del diritto costituzionale, anche se l’esigenza di tutelare la costituzione è sicuramente un’esigenza antica. la giustizia costituzionale è il sistema di controllo della conformità delle fonti primarie alla costituzione. È la principale garanzia alla costituzione. si possono individuare 2 modelli: sistema (di sindacato) diffuso -> individuabile nell’ordinamento degli Stati Uniti, nasce con una sentenza del giudice marshall. Si stabilisce che ogni giudice, nel corso di qualsiasi procedimento a lui affidato, dovrà applicare le norme di legge solo in quanto non incompatibili con le norme della costituzione, e nel caso in cui ravvisi un’incompatibilità dovrà disapplicare tali norme. Potere di disapplicazione di una legge laddove si ritenga in contrasto con la costituzione. è caratterizzato dalla mancanza di vincolatività della decisione di un giudice nei confronti di un altro giudice. Pone il problema della disomogeneità interpretativa in quanto la disapplicazione della legge rilevata dal singolo giudice produce effetti inter partes, limitatamente al caso deciso. La legge disapplicata resta valida, questo risulta attenuato grazie al vincolo del precedente (stare decidis), che si traduce in definitività della decisione assunta, quando questa è presa dalla corte suprema poichè con la pronuncia della corte suprema, si interrompe la possibilità di allontanarsi, attraverso la tecnica del “distinguishing”, dalle pronunce precedenti. Sistema (di sindacato) accentrato -> volto a realizzare la giustizia costituzionale attraverso l’istituzione di un organo ad hoc estraneo al circuito giurisdizionale. Nasce in Austria nel 1920. La giurisdizione è volta essenzialmente ed ab origine alla tutela del sistema obiettivo delle norme costituzionali e solo di riflesso idonea a garantire gli interessi ed i diritti soggettivi dei consociati. Prevede l’attribuzione alle corti costituzionali del potere di annullare le leggi, e non semplicemente di disapplicare. Ha effetti erga omnes. In Italia si sceglie il sindacato accentrato. Quindi creato apposta per noi. CORTE COSTITUZIONALE composta da 15 giudici: -5 nominati dal presidente della repubblica -> scelta libera, ma comunque sottoposta alla controfirma del presidente del consiglio. -5 eletti dal parlamento in seduta comune -> per i primi 3 scrutini è richiesta la maggioranza dei ⅔ dei componenti dell’assemblea, mentre per gli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei ⅗ dei componenti. -5 eletti dalle supreme magistrature, ordinaria (corte di cassazione) e amministrativa (consiglio di stato, corte dei conti) -> sono proclamati eletti (3 dalla corte di cassazione, uno dal consiglio di stato ed uno dalla corte dei conti) coloro che ottengono il maggior numero di voti, purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio; in caso che questo non avvenga sarà necessario un ballottaggio tra i 2 nomi più votati. 25 La scelta dei giudici ha luogo nell’ambito di 3 categorie: -tra i magistrati delle giurisdizioni superiori (cioè coloro che abbiano conseguito la nomina al grado di magistrato di cassazione con il conferimento delle corrispettive funzioni). -tra i professori ordinari di università in materie giuridiche. -tra gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Il mandato del giudice costituzionale dura nove anni (dal momento del giuramento di ciascun giudice) ed essi non sono rieleggibili, questo consente un certo margine di neutralità da interessi politici e privati. In origine erano previsti 12 anni, la durata attuale è stabilita da legge costituzionale del 1967. alla scadenza del mandato i giudici cessano dalla carica e dall’esercizio delle funzioni, non si applica l’istituto della prorogatio, l’unica eccezione è per i giudici di accusa. oltre alla composizione ordinaria con i 15 giudici, ne esiste una integrata che si verifica solo quando la corte esercita la sua competenza penale, oggi limitata al giudizio sui reati del presidente della repubblica. Nella composizione integrata nella quale ai 15 giudici ordinari si aggiungono 16 giudici estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per essere eletti senatori. Tale elenco è compilato ogni 9 anni dal parlamento in seduta comune. In questo modo si accentua il connotato politico della consulta -> 21 su 31 sono eletti dal parlamento. Compito di giudicare: -legittimità costituzionale delle leggi. -conflitti di attribuzione. -accuse contro il pdr. -richieste di referendum abrogativo. Godono delle stesse guarentigie dei parlamentari. Presidente della corte costituzionale Eletto a maggioranza dai giudici della corte. la corte elegge tra i suoi membri un presidente che rimane in carica un triennio (salvo che il suo mandato come giudice non finisca prima dell’esaurirsi del triennio stesso). Si punta a rendere il mandato il più breve possibile. le funzioni del presidente sono rilevanti: -in caso di parità il suo voto vale doppio. -mettere in decisione le cause in corso secondo un criterio non necessariamente cronologico (discrezionale). -giudizio di legittimità sulle leggi e atti aventi forza di legge -> costituzionale. Può essere attivato quale: giudizio in via diretta (stato, regione) o via incidentale (rilevata d’ufficio o dalle parti in corso di un giudizio). In entrambi i casi i vizi sono gli stessi e possono essere: sostanziali (contrasto insanabile tra legge/atto e costituzione, per via del contenuto delle singole disposizioni), procedurali/formali (norme sul procedimento di formazione della legge contenute in costituzione) o di incompetenza (invasione della potestà legislativa di altri soggetti, presuppone l’esistenza di una pluralità di centri di produzione legislativa). 26 +formali? -> riguardano la procedura di formazione dell’atto legislativo, adottato in difformità dall’iter previsto. Giudizio in via d’azione o principale (diretta) -> la questione può essere sollevata da determinati organi. accertare se una legge di una regione eccede la sua competenza dello stato, o se una legge dello stato o una legge di una regione invadano la sfera di competenza di una regione. È un giudizio di tipo astratto perché ha ad oggetto leggi statali e regionali indipendentemente dalla loro applicazione giudiziaria. I soggetti legittimati ad attivarlo non sono giuridicamente obbligati a farlo. Secondo l’art. 127 lo stato e le regioni possono impugnare una legge regionale o statale che ritengono contraria a costituzione. Il procedimento è: -astratto -> le leggi vengono prese in considerazione per il loro contenuto, indipendentemente dalla loro concreta applicazione. Il dubbio sulla legittimità viene in rilievo, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. -specifico -> rivolto non contro l’incostituzionalità delle leggi in generale, ma contro la loro competenza. -disponibile -> gli enti autorizzati possono promuoverlo ma non sono obbligati a farlo, per cui potrebbero cercare di risolvere la situazione con transizioni extra giudiziarie di natura politica. Giudizio incidentale -> la questione di legittimità sorge dinanzi a un’autorità giurisdizionale nel corso di un processo, quindi presuppone lo svolgimento di un processo. Se nel corso del processo, le parti o il giudice stesso d’ufficio dubitano della legittimità costituzionale di una disposizione o di una norma, il giudice a quo, verifica che la questione proposta sia rilevante (necessaria ai fini della decisione, per cui il giudizio a quo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità) e non manifestamente infondata (dotata di un minimo di fondamento, deve nutrire ragionevole dubbio), sospende il processo in corso e investe, con un’ordinanza di rimessione motivata, la corte costituzionale competente a giudicare. Sono quindi necessari 2 requisiti: uno soggettivo, l’essere giudice e uno oggettivo, la sussistenza di un giudizio nel corso del quale è possibile la questione di legittimità. È necessaria la compresenza sostanziale di entrambi. Il procedimento è: -concreto -> le leggi che interessa vengono prese in considerazione nel momento della loro applicazione a concreti rapporti. Dubbio sulla legittimità emerge in occasione della sua applicazione. -generale -> potendo riguardare tutte le leggi nel momento della loro applicazione giudiziaria. -indisponibile -> per quanto riguarda il giudice a quo, tenuto, quando ne ricorrano le condizioni, a sollevare la questione dinanzi alle corte. Una volta che il giudice abbia accertato la rilevanza e la non manifesta infondatezza, può rimettere la questione alla corte. Laddove il giudice non ritenga sussistenti i requisiti respinge l’istanza, al contrario emette un ordinanza chiamata “di rinvio” con la quale dispone la trasmissione degli atti alla corte costituzionale. Il rinvio avviene con un’ordinanza motivata, in cui il giudice a quo deve puntualizzare sia le norme ordinarie in presunto contrasto con le norme ordinarie in presunto contrasto con le norme costituzionali, 27 sia le norme costituzionali utilizzate quale parametro, in modo da delimitare con chiarezza l’ambito del giudizio della corte. Devono essere presentate le norme sospette di incostituzionalità, e i parametri costituzionali che si ritengono violati altrimenti incorre aberratio ictus e la questione sarà dichiarata inammissibile dalla corte. L’ordinanza deve anche contenere il risultato che lo stesso giudice a quo ritiene debba essere raggiunto. La questione di legittimità può essere sollevata anche d’ufficio dal giudice Giudizio di legittimità della corte quando la corte riceve l’ordinanza di rimessione deve, prima di entrare nel merito della vicenda, decidere sui seguenti punti: -verificare che l’organo che le ha rimesso la questione sia un’autorità giurisdizionale che deve pronunciarsi nel corso di un giudizio. Tale controllo non è necessario se è un giudizio è attivato in via principale. -rilevanza -> nella questione di costituzionalità nel giudizio a quo. Non necessario se è un giudizio in via principale. -infondatezza o inammissibilità -> può direttamente concludere il giudizio con una ordinanza di manifestata infondatezza o manifestata inammissibilità. la corte decide con sentenze in via definitiva e ordinanze, quando la decisione non è in via definitiva, ad esempio nel caso della inammissibilità. La corte utilizza i 2 strumenti indifferentemente. Le decisioni della corte possono essere distinte in decisioni di rito e di merito, a seconda che definiscano la questione sul piano meramente procedurale o sostanziale. Le decisioni della corte non sono impugnabili, né revocabili, possono essere solo corretti eventuali errori materiali. giudice a quo -> è il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale durante un procedimento giudiziario. Quello che sta esaminando una causa e ritiene che una norma applicabile al caso concreto possa essere in contrasto con la costituzione, in questo caso sospende il procedimento in corso e rimette la questione alla corte costituzionale. sentenze della corte costituzionale La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati con ordinanza. le decisioni di merito della corte danno vita a: sentenze di accoglimento dichiara l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Le pronunce di accoglimento sono irretrattabili, nel senso che la legge scompare dall’ordinamento, viene cancellata, per cui esse valgono erga omnes (per tutti) e la legge non potrà più trovare applicazione. la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, per cui nessun giudice potrà più applicarla. gli effetti di una sentenza di accoglimento sono anche parzialmente retroattivi, cioè si applicano a tutti i casi ancora pendenti (che non siano chiusi. Non soggetti a prescrizione, decadenza, sentenza definitiva passata in giudicato). Ma nel caso in cui il rapporto chiuso 28 riguardi la libertà personale, allora la retroattività della pronuncia si estende al fine di garantire il favor libertatis (la libertà vince sempre), il diritto deve essere fatto per le persone. Sentenza di rigetto dichiarano non fondato il dubbio di legittimità costituzionale, così come sollevato, per questo la stessa norma potrà essere successivamente nuovamente oggetto del sindacato della corte perchè il rigetto riguarda solo il respingimento della questione nei termini in cui è stata sollevata, nulla impedendo che dubbi sulla medesima norma possano essere riproposti in qualsiasi momento. Non ha validità erga omnes, vale solo per il giudice che la applica/caso. Ha quindi effetto inter partes, per cui vale limitatamente al giudizio dal quale è sorta la questione. Non dichiara la legge impugnata come conforme alla legge ma solo che la questione è infondata. Non ha effetti preclusivi al di fuori del giudizio a quo. sentenze interpretative decisione che subordina la costituzionalità di una norma ad una determinata interpretazione. L’interpretazione non è più un semplice motivo, ma entra a far parte, quale elemento costitutivo e determinante, del “deciso”. Il giudice delle leggi trae dalla disposizione oggetto del indizio una norma diversa rispetto a quella evinta dal giudice a quo. Vi sono le sentenze interpretative di rigetto o di accoglimento. -di rigetto -> decisione della corte costituzionale in cui non viene annullata la legge che è stata messa in discussione, ma chiarisce come deve essere interpretata per essere considerata costituzionale. Quindi la legge rimane valida, ma chi la usa deve seguirne l’interpretazione indicata dalla corte per evitare problemi di incostituzionalità. La corte si discosta dalla soluzione interpretativa ricavata dal giudice a quo e ricava un’altra norma compatibile con la costituzione. -di accoglimento -> effetti erga omnes. La corte dichiara la norma incostituzionale sulla base di una sua interpretazione che dimostra che la norma è incostituzionale. La soluzione della corte differisce da quanto proposto dal giudice a quo che si vede costretto ad adeguarsi all’interpretazione della consulta. La legge è valida solo se interpretata in un certo modo. La corte non cancella la legge, ma dice come deve essere applicata per rispettare la costituzione. Se venisse interpretata in modo diverso sarebbe incostituzionale. La corte quindi aggiusta il significato della legge per farla funzionare correttamente nel rispetto della costituzione. La corte dichiara incostituzionale dichiara l’incostituzionalità della disposizione di legge impugnata se interpretata nel modo in cui la stessa corte aveva ritenuto incostituzionale. le sentenze interpretative aprono problemi di relazione tra la corte costituzionale e la magistratura, soprattutto riguardo al rispetto o meno, per quanto riguarda la corte costituzionale del diritto vivente, cioè il consolidato e costante orientamento giurisprudenziale che interpretando la disposizione legislativa stabilisce il modo in cui concretamente essa vive nell’ordinamento. La corte costituzionale però non facendo parte della magistratura, non si sente vincolata al rispetto del diritto vivente e della interpretazione giurisprudenziale consolidata nel tempo. 29 Comunque quando il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di una norma che costituisce diritto vivente la corte non può discostarsi da tale interpretazione, ma deve accogliere l’interpretazione se ne condivide i motivi. Sentenze manipolative -> solo di accoglimento L’illegittimità è dichiarata nella parte in cui la norma non prevede un qualcosa che avrebbe dovuto prevedere. Possono essere: Di accoglimento Parziale -> dichiarazione di incostituzionalità di parti della portata normativa di una disposizione che viene divisa in 2 parti: l’una conforme alla costituzione e l’altra difforme che viene quindi dichiarata incostituzionale. Additive/aggiuntive -> dichiara incostituzionale quello che non c’è nella legge, sanziona ciò che il legislatore non ha fatto e lo aggiunge direttamente la corte. Quando ritiene che una disposizione presenti una portata normativa minore di quella che costituzionalmente dovrebbe avere. (La legge è incostituzionale “nella parte in cui non prevede”…). L’intervento della corte è diretto a sanzionare la disposizione “nella parte in cui non prevede” qualcosa che avrebbe dovuto invece prevedere. L’incostituzionalità sta nell’omissione del legislatore. Non è sempre possibile, ma solamente alla condizione in cui la norma mancante sia l’unica costituzionalmente possibile. additive di principio -> dichiara che la legge manca di qualcosa ma anziché riempire il vuoto enuncia i principi generali secondo i quali il vuoto deve essere riempito. In questo modo dovrebbe nascere una collaborazione tra corte e parlamento, se il parlamento non raccogliesse la sollecitazione della corte, rimarrebbe comunque la possibilità di futuri interventi più decisi con sentenza definitiva. (Detto bene -> la corte anziché integrare la legge con la norma mancante, si limita ad aggiungere un principio generale di riferimento al quale il legislatore dovrà ispirare la sua azione futura). la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevedendo un qualcosa, viola un determinato principio costituzionale. “Legislazione a rime obbligate”, la corte non inventa nulla, limitandosi a sancire ciò che, è già presente nell’ordinamento, per cui non sarebbero ammissibili decisioni manipolative “non in rima”. sentenze sostitutive -> nel caso in cui la legge prevede una fattispecie mentre, secondo la corte, costituzionalmente, dovrebbe prevedere un’altra. La corte sostituisce alla norma incostituzionale un’altra norma ritenuta conforme a costituzione. Sentenze monito sentenze con cui la corte, pur rigettando la questione di costituzionalità, cerca di influenzare l’attività parlamentare, ponendo p

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