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CIVICA C1. La Costituzione della Repubblica Italiana: struttura e caratteristiche La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale che stabilisce l'ordinamento giuridico e politico dello Stato italiano. Una prima forma di Costituzione è stata lo statuto albertino, in vigore dal 1...

CIVICA C1. La Costituzione della Repubblica Italiana: struttura e caratteristiche La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale che stabilisce l'ordinamento giuridico e politico dello Stato italiano. Una prima forma di Costituzione è stata lo statuto albertino, in vigore dal 1861 (Unificazione) fino al 1948, costituzione Ottriata poiché voluta dal Re, Breve e Flessibile, facilmente modificabile con legge ordinaria. Il 2 giugno 1946 fu indetto il referendum dove i cittadini furono chiamati al voto per scegliere tra Monarchia e Repubblica, oltre che per l’elezione dei membri (75) dell’assemblea costituente composta dai partiti di maggioranza: DC, PSI, PCI. È stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata nella Gazzetta UXiciale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo originario, si componeva di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali, tuttavia, nel corso del tempo sono stati abrogati 5 articoli (115 – 124 – 128 – 129 – 130) La Costituzione italiana è suddivisa in: - Principi fondamentali (artt. 1-12): Democrazia – art. 1, comma 1; Sovranità popolare – art. 1, comma 2; Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3; Diritto al lavoro – art. 4; Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5; Tutela delle minoranze linguistiche – art. 6; Libertà religiosa – art. 8; Ricerca, cultura, tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico – art. 9; Riconoscimento del diritto internazionale – art. 10; Ripudio della guerra come strumento di oJesa – art. 11; Tricolore italiano – art. 12; - Parte I - "Diritti e doveri dei cittadini” (artt. 13-54): Titolo I – Rapporti civili Titolo II – Rapporti etico-sociali Titolo III – Rapporti economici Titolo IV – Rapporti politici come ad esempio la libertà di pensiero, di parola, di associazione, di religione, il diritto alla proprietà, il diritto al lavoro e alla salute. Inoltre, stabilisce i doveri dei cittadini, come l'obbligo di rispettare la Costituzione e di difendere la patria. - Parte II - "Ordinamento della Repubblica” (artt. 55-139): Titolo I – Parlamento Titolo II – Presidente della Repubblica Titolo III – Governo Titolo IV – Magistratura Titolo V – Regioni, Provincie e Comuni Titolo VI – Garanzie Costituzionali questa parte stabilisce la forma di governo, i poteri dello Stato e le Istituzioni che lo compongono. In particolare, definisce i principi della sovranità, della democrazia, del parlamentarismo e dell'unità nazionale. I principali organi istituzionali previsti dalla Costituzione italiana sono il Presidente della Repubblica, il Parlamento (composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica) il Governo e la Corte Costituzionale. Questa parte regola anche il funzionamento del potere giudiziario e le attribuzioni di potere e la suddivisione delle regioni italiane. - Disposizioni transitorie e finali: sono 18 norme che disciplinano la fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento Caratteristiche: Scritta, in quanto è contenuta in un documento scritto; Votata, in quanto è stata approvata dal corpo elettorale; Rigida, in quanto non può̀ essere modificata da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali e solo con procedimento aggravato; Lunga, in quanto regola tutti gli aspetti della vita dei cittadini italiani. C2. La Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali Gli organi costituzionali previsti dalla Costituzione italiana sono i seguenti: Presidente della Repubblica v Parlamento Governo v Corte costituzionale v Magistratura Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91): È il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Svolge funzioni principalmente di rappresentanza, di garanzia della Costituzione e di arbitro degli organi dello Stato. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO) Per essere eletti PDR sono necessari 3 requisiti: possedere la cittadinanza italiana, aver compiuto 50 anni e godere di diritti civili e politici. Il PDR è eletto dal Parlamento in seduta comune, all’elezione partecipano anche 3 delegati per ogni regione (1 valle d’aosta). Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza dei i 2/3(qualificata) nelle prime tre votazioni e la maggioranza assoluta nelle votazioni successive. Il primo atto del PDR eletto è quello di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al parlamento in seduta comune. Il PDR è eletto per 7 anni e il suo uXicio è incompatibile con qualsiasi altra carica. La sede è il Quirinale. Il presidente della repubblica è esente da responsabilità politica, tranne per: -alto tradimento -attentato alla costituzione (intesa del Capo dello Stato con potenze straniere atta a pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, a sovvertire l'ordinamento costituzionale) Secondo la Costituzione italiana, il presidente della Repubblica è al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato: quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. In relazione a questi, però, il capo dello Stato svolge funzioni importanti e determinanti: Il potere esecutivo e la funzione amministrativa nomina il presidente del Consiglio e su proposta del premier, nomina anche i ministri così come i sottosegretari e i funzionari di Stato. riceve i rappresentati diplomatici e ratifica i trattati internazionali dichiara lo stato di guerra precedentemente deliberato dalle Camere ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa conferisce le onorificenze della Repubblica e la cittadinanza italiana Il potere giudiziario presiede il Consiglio superiore della magistratura nomina un terzo dei componenti della Corte costituzionale ha il potere di concedere la grazia o l’indulto Il potere legislativo indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione invia messaggi alle Camere e autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge del governo promulga le leggi (prende parte all'iter legislativo) emana decreti e atti aventi valore di legge ha il potere di sciogliere le Camere o una sola di esse (a meno che non sia negli ultimi sei mesi del suo mandato) nominare cinque senatori a vita indice i referendum abrogativi o quelli costituzionali Il Parlamento: È composto da due camere, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (Bicameralismo perfetto). Il Parlamento ha il potere legislativo, approva le leggi e controlla l'operato del governo. I membri del Parlamento sono eletti dai cittadini attraverso elezioni periodiche. Struttura: Camera dei Deputati: È composta da 400 deputati eletti direttamente dai cittadini attraverso elezioni generali. I deputati rappresentano il popolo italiano e sono eletti sulla base di collegi elettorali. La Camera dei Deputati ha il compito di discutere e approvare le leggi, controllare l'operato del governo e partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. La sede è Palazzo Montecitorio. Senato della Repubblica: È composto da 200 senatori eletti dai cittadini e da senatori di diritto. I senatori eletti rappresentano le regioni italiane e sono eletti sulla base di collegi elettorali regionali. I senatori di diritto includono gli ex Presidenti della Repubblica e i senatori a vita nominati dal Presidente. Il Senato della Repubblica ha il compito di partecipare all'approvazione delle leggi, controllare l'operato del governo e partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica. La sede è Palazzo Madama. Per eleggere (elettorato attivo) i deputati occorre aver compiuto i 18 anni, mentre per eleggere i senatori, 25 anni. Per essere eletti (elettorato passivo) deputati, occorre aver compiuto 25 anni, per essere eletti senatori, invece 40 anni. I compiti del Parlamento italiano includono: Legislativa: Il Parlamento ha il potere di elaborare, discutere e approvare le leggi che regolano la vita del Paese. Le leggi possono essere proposte dal governo o dai parlamentari stessi. Controllo del governo: Il Parlamento esercita il controllo sull'operato del governo attraverso interrogazioni, dibattiti e commissioni parlamentari. I parlamentari possono porre domande al governo e richiedere chiarimenti sulle sue azioni e decisioni. Approvazione del bilancio: Il Parlamento approva il bilancio dello Stato, ossia la legge che determina le entrate e le spese del governo. Elezione del Presidente della Repubblica: Il Parlamento, insieme a rappresentanti delle regioni, partecipa all'elezione del Presidente della Repubblica italiana. Questa elezione avviene in sessione comune tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Relazioni internazionali: Il Parlamento partecipa alle relazioni internazionali dell'Italia attraverso l'approvazione di trattati internazionali e l'elezione di rappresentanti nelle organizzazioni internazionali. Indirizzo politico: si realizza attraverso la concessione della fiducia al Governo, con la quale il Parlamento si assume la responsabilità della loro scelta. PARLAMENTARE FIGURA IN GENERALE Al fine di tutelare le libertà dei singoli parlamentare nell’esercizio delle loro funzioni la Costituzione prevede delle prerogative parlamentari e sono: Il divieto del mandato imperativo Secondo il quale «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Tale norma comporta che il parlamentare non può ricevere disposizioni vincolanti circa il modo in cui svolgere il suo mandato. L’insindacabilità per le opinioni espresse in quanto i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati. Tale prerogativa copre l’attività del parlamentare anche dopo la scadenza del suo mandato. L’immunità penale: in quanto la libertà dei parlamentari non può essere limitata se non prima di una speciale autorizzazione da parte della camera di appartenenza che deve essere richiesta in caso di arresto, perquisizione personale/domiciliare o intercettazione. I parlamentari ricevono un’indennità che oggi è una vera e propria retribuzione non rinunciabile utile a ricoprire le spese connesse alla loro attività. Possono tuttavia sussistere situazioni previste dalla legge che impediscono l’eleggibilità del Parlamentare: - Si parla di ineleggibilità quando l’elezione del candidato è invalida e ineXicace (es. sono ineleggibili: i prefetti, i magistrati, i diplomatici, gli uXiciali delle forze armate) - Si parla di incompatibilità quando l’eletto per conservare la carica assunta deve rinunziare ad altra carica incompatibile con la prima (es. sono incompatibili lo status di parlamentare con le cariche di: PDR, membro del CSM, membro della Corte costituzionale, membro del CNEL) - Si parla di incandidabilità quando parlamentari hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per delitti concernenti mafia, terrorismo, traXico di stupefacenti o reati contro la P.A. ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO All’interno del Parlamento, ciascuna camera elegge a maggioranza qualificata il proprio presidente, che presiede la rispettiva camera e dirige i lavori parlamentari. A sostegno del Presidente vi è l’UXicio di presidenza che rappresenta le diverse forze politiche di ciascuna Camera e si compone di 4 vicepresidenti, 3 questori e 8 segretari. All'interno di ciascuna camera sono presenti le commissioni, i gruppi e le giunte parlamentari. Le commissioni sono costituite in proporzione a ciascuna forza politica presente in parlamento. Esse possono essere: Permanenti: quando hanno il compito di esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle camere per farne relazione all'assemblea che deve approvarli (commissioni in sede referente); o possono procedere direttamente all'approvazione dei disegni di legge (commissioni in sede deliberante). Speciali: quelle costituite occasionalmente per risolvere questioni di pubblico interesse. Bicamerali o miste: formate da deputati e senatori ed hanno lo scopo di assicurare l'unitario esercizio del potere parlamentare in delicate e controverse materie. I gruppi parlamentari sono costituiti da parlamentari (minimo 20 deputati/10 senatori) e rappresentano i partiti politici all'interno del parlamento e tutti i deputati e Senatori devono dichiarare a quale gruppo appartengono, altrimenti vengono immessi in un Gruppo misto. Alle giunte parlamentari sono invece aXidate la risoluzione delle questioni di carattere tecnico. Si occupano del funzionamento e dell’organizzazione interna al Parlamento. La durata di ciascuna Camera è detta legislatura ed è normalmente di 5 anni, salvo scioglimento anticipato o proroga in caso di guerra. Lo scioglimento delle Camere avviene per due motivi fondamentali: scadenza della legislatura (scioglimento fisiologico); quando è impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento (scioglimento anticipato). PROCEDIMENTO LEGISLATIVO L'approvazione delle leggi ordinarie passa attraverso un complesso procedimento suddiviso in 4 fasi: iniziativa, discussione e approvazione, promulgazione e pubblicazione. - Iniziativa: consiste nella presentazione di un progetto di legge redatto in articoli alla presidenza di una delle due camere. l'iniziativa spetta a: governo (disegno di legge), ciascun parlamentare, 50.000 cittadini (iniziativa di legge popolare), ai Consigli regionali, al CNEL e ai Consigli comunali. - Discussione e Approvazione: il progetto di legge viene discusso nella commissione permanente competente per materia che può ̀ operare in sede referente (seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario"), in sede deliberante (estromettendo completamente le camere dai lavori) o in sede redigente (riservando all’assemblea esclusivamente l’approvazione dei singoli articoli e approvazione finale). Una volta approvata, la legge passa all'altro ramo del parlamento per ripetere tale fase. - Promulgazione: dopo essere stata approvata da entrambe le camere, la legge deve essere promulgata entro un mese dal PDR, il quale controlla la costituzionalità ̀ della legge e la firma. il PDR può rifiutarsi una sola volta di promulgare la legge, rinviandola con un messaggio motivato alle camere. - Pubblicazione: la legge promulgata deve ricevere il visto del ministro della giustizia ed aXinché tutti siano in grado di conoscere e rispettare la nuova legge, questa, entro 30 giorni dalla promulgazione, viene pubblicata nella gazzetta uXiciale, ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis). Il Parlamento italiano svolge un ruolo centrale nel processo legislativo e nella vita democratica del Paese. È responsabile di rappresentare gli interessi dei cittadini, elaborare le leggi e controllare il governo per garantire un adeguato funzionamento delle istituzioni democratiche. Il Governo: È l'organo esecutivo dello Stato, guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Governo ha il compito di amministrare il Paese, attuare le leggi e prendere decisioni politiche. È responsabile nei confronti del Parlamento; Struttura: Presidente del Consiglio dei Ministri: È il capo del governo italiano e viene nominato dal Presidente della Repubblica dopo le elezioni politiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina l'azione del governo e ne rappresenta il vertice. Ministri: I ministri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituiscono il Consiglio dei Ministri. Ogni ministro è responsabile di un determinato dicastero o ministero (15), che si occupa di specifiche aree di governo come la salute, l'economia, l'istruzione, la giustizia, l'ambiente, ecc. i Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. Si definiscono dunque reati ministeriali quegli illeciti penali che i Ministri commettono nell’esercizio delle loro funzioni, abusando dei loro poteri Sottosegretari di Stato: I sottosegretari di Stato sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e lavorano a stretto contatto con i ministri. Hanno compiti di supporto e collaborazione nelle attività del governo. FORMAZIONE DEL GOVERNO La formazione del governo si compie mediante un complesso ed articolato processo, distinto in 5 fasi: - La consultazione: che consiste nelle consultazioni che il Presidente della Repubblica svolge, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo. - L'incarico: il Presidente della repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo a un Presidente del Consiglio incaricato che accetta con riserva. - La nomina: l'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere la riserva. In sintesi, il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: quello di nomina del Presidente del Consiglio; quello di nomina dei singoli ministri; quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente. - Il giuramento: In seguito alla nomina, il presidente del consiglio ed i ministri devono prestare giuramento nelle mani del presidente della Repubblica. - voto di fiducia: successivamente dovrà ̀ essere stilato il programma di governo da presentare al Parlamento per il voto di fiducia. Con la fiducia il Governo acquisisce la pienezza dei propri poteri politici e può iniziare ad operare per la realizzazione del suo programma. Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Le sue Funzioni si possono distinguere in: - funzione amministrativa: che viene eXettuata dai ministeri e dagli organi locali e consiste ̀ alti nell’adozione dei provvedimenti amministrativi di maggior rilievo. (la nomina dei più funzionari o l’annullamento di atti amministrativi) ̀ di perseguimento del programma di governo sostenuto - funzione esecutiva: ossia l’attività dalla maggioranza parlamentare. ̀ : i decreti- - funzione legislativa: viene esercitata attraverso due atti aventi forza di legge cioè legge e i decreti legislativi. Decreti Legislativi: sono atti di Governo approvati dal Parlamento tramite un'apposita legge detta legge delega. Lo scopo di questo istituto è quello di facilitare l'emanazione di leggi che contengono una disciplina particolarmente complessa sul piano tecnico. Decreti-legge: sono atti aventi forza di legge che entrano immediatamente in vigore e che il Governo può ̀ adottare in casi straordinari di necessità e urgenza. Tali decreti-legge entrano in vigore subito dopo la loro pubblicazione sulla G.U. ma devono essere approvati dal Parlamento e quindi convertiti in legge entro il termine di 60 giorni. Il governo italiano svolge un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche e nell'amministrazione del Paese. È responsabile di garantire il funzionamento delle istituzioni democratiche, l'eXicienza dell'amministrazione pubblica e il benessere dei cittadini. La Corte Costituzionale: È l'organo di controllo della legittimità̀ costituzionale. Ha il compito di verificare la conformità̀ delle leggi e degli atti normativi alle disposizioni della Costituzione. Struttura: La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, di cui 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 sono eletti dal Parlamento in seduta comune (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) e 5 sono scelti tra professori di diritto e avvocati nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per un mandato di 9 anni e non possono essere rieletti. Essi devono avere una particolare competenza in materia giuridica e ̀ essere costituzionale. Il presidente viene eletto tra i membri, la sua carica dura tre anni e può rieletto. Compiti principali: ̀ : La Corte Costituzionale valuta la conformità Verifica di costituzionalità ̀ delle leggi rispetto alla Costituzione. Qualora una legge venga ritenuta incostituzionale, può ̀ essere dichiarata nulla e non valida; Interpretazione della Costituzione: La Corte interpreta le disposizioni della Costituzione italiana per garantirne una corretta applicazione e una uniforme interpretazione da parte degli organi dello Stato; Risoluzione di conflitti di competenza: La Corte risolve i conflitti di attribuzione tra gli organi dello Stato, ad esempio tra il governo e il Parlamento, al fine di stabilire la competenza corretta per l'adozione di determinate decisioni o atti; Tutela dei diritti fondamentali: La Corte Costituzionale garantisce la tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione italiana, quali la libertà di espressione, il diritto alla privacy, il diritto alla salute, il diritto alla giustizia, ecc.; Controllo sulle elezioni: La Corte verifica la regolarità̀ delle elezioni politiche e ̀ annullare le elezioni in caso di irregolarità referendarie, e può ̀ gravi; La Corte Costituzionale svolge un ruolo di fondamentale importanza nel sistema giuridico italiano. Attraverso la sua attività̀ di controllo costituzionale, garantisce il rispetto dei principi e dei valori stabiliti dalla Costituzione italiana e contribuisce alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. MAGISTRATURA La magistratura è l’insieme dei soggetti (giudici e magistrati), chiamati ad esercitare la funzione giurisdizionale. La magistratura si compone di magistrati vincitori di pubblico concorso, i quali godono della prerogativa dell’inamovibilità ̀ , ovvero, non possono essere sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito ad una decisione del CSM, e dai giudici, i quali sono soggetti solo alla legge, poiché ́ devono ricercare solo nella legge e non altrove la soluzione al caso che gli viene prospettato. In linea di principio, la giurisdizione si distingue tra: giurisdizione ordinaria e speciale; In relazione ai diversi ambiti in: giurisdizione penale, civile e amministrativa. GIURISDIZIONE ORDINARIA E SPECIALE La giurisdizione ordinaria ha carattere generale ed è esercitata dai magistrati ordinari appartenenti all’ordine giudiziario. Ne fanno parte: il Giudice di pace, il Tribunale e il tribunale dei minori, il tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello e la Corte di Appello per i minori, la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’appello e la Corte di Cassazione. Alla giurisdizione speciale, invece, sono aXidate singole materie che richiedono competenze specialistiche, sono giudici speciali infatti: I tribunali militari, i tribunali amministrativi Regionali (TAR), le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. La giurisdizione penale è competente per le violazioni delle norme contenute nel codice penale e viene esercitata in primo grado dal Giudice di pace, dal Tribunale e dalla Corte d’Assise ed in secondo grado dalla Corte d’Appello e dalla Corte d’Assise d’appello e si realizza mediante un processo penale. L’azione penale è sempre promossa dal Pubblico Ministero (PM) che ha il compito di svolgere le indagini preliminari. La giurisdizione civile è competente per la tutela dei diritti soggettivi derivanti sia da rapporti di diritto privato che da rapporti di diritto pubblico e chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. La giurisdizione amministrativa (giurisdizione speciale) è destinata a tutelare gli interessi legittimi e i diritti soggettivi dei privati. ̀ giudiziaria amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) giudica delle L’autorità violazioni degli interessi legittimi. La giurisdizione contabile (giurisdizione speciale) è esercitata dalla Corte dei Conti, con ̀ pubblica funzioni di giurisdizione nelle materie di contabilità La giurisdizione militare (giurisdizione speciale) comprende i Tribunali militari che in tempo di guerra hanno giurisdizione stabilita dalla legge, mentre, in tempi di pace hanno giurisdizione solo per i reati commessi da appartenenti alle Forze armate. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM) Il CSM è l’organo di governo della Magistratura formato da 27 membri: 3 membri di diritto (il PDR che lo presiede, il primo presidente ed il Procuratore generale della Corte di Cassazione); 16 membri togati (eletti tra i magistrati ordinari); 8 membri laici (eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di Università ̀ e avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni). Al CSM compete qualsiasi potestà ̀ deliberativa in merito alla carriera e alle funzioni dei magistrati (assunzioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari). La magistratura è l'organo preposto ad attuare la funzione giurisdizionale (fa rispettare le leggi trasformando da norma astratta al caso concreto). La magistratura si compone di giudici che sono soggetti soltanto alla legge ed amministrano la giustizia in nome del popolo. Per esercitare le loro funzioni di giustizia hanno 3 prerogative: ̀ : non possono essere dispensati o rimossi o trasferiti senza inamovibilità autorizzazione del CSM assenza di gerarchia assunzione tramite concorso La giurisdizione può ̀ essere ordinaria o speciale e può ̀ occuparsi di ambiti civili (ordinaria), penali (ordinaria) o amministrativi (speciale). In Italia esistono 3 gradi di giudizio (cioè ̀ ci si può appellare 3 volte alla giustizia italiana) con possibilità ̀ di contestare il grado inferiore. Per la giurisdizione ordinaria il primo e secondo grado di giudizio viene esercitato da: giudice di pace (r. lievi), tribunale (r. gravi), tribunale per minorenni, corte d'appello, corte d'assise (reati gravissimi), corte d'assise d'appello. Il terzo grado è sempre gestito dalla corte di cassazione (in grado di contestare i gradi inferiori). Gli organi che faranno da primo e secondo grado dipendono dal tipo di reato o illecito o controversia. L'azione penale è sempre promossa dal pubblico ministero che chiede a carico dell’imputato la pena che ritiene più idonea. La querela è lo strumento con cui si procede. L'art 27 comma 2 prevede la non colpevolezza fino alla condanna. Il giudice di pace esercita anche in materia penale. La corte di cassazione è inappellabile ed è il giudice supremo di ̀ (certezza di aver applicato la legge). legittimità La giurisdizione amministrativa si occupa invece di materie specifiche e altamente specializzate per questo richiede diversi organi. Si tratta di controversie con la P.A. e vengono risolte dal giudice amministrativo (TAR tribunale amministrativo regionale) e può ̀ disapplicare l'atto amministrativo illegittimo e disporre risarcimenti. Il secondo grado di giudizio può̀ essere esercitato dal consiglio di stato, il terzo grado dalla corte di cassazione. Esiste anche una giurisdizione militare di tipo solo penale per reati militari. L'organo a capo della giurisdizione ordinaria è il consiglio superiore della magistratura (CSM). formato da 3 membri di diritto (PdR, primo presidente di cassazione e il procuratore generale di cassazione) 16 membri togati eletti tra magistrati ordinari e 8 membri laici eletti dal parlamento tra i prof universitari. Il CSM decide in merito alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti dei magistrati che rispondono al ministero della giustizia. Gli organi costituzionali non si devono confondere con gli organi di rilievo costituzionale. Questi ultimi sono: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Supremo di Difesa. C3. La Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali Costituzione: 139 articoli. Divisa in 3 sezioni: - Principi fondamentali (artt. 1-12) - Parte I - "Diritti e doveri dei cittadini” (artt. 13-54) - Parte II - "Ordinamento della Repubblica” (artt. 55-139) - Disposizioni transitorie e finali La Costituzione della Repubblica Italiana si basa su una serie di principi fondamentali che delineano i valori e gli obiettivi del Paese. Essi sono raccolti nei primi 12 articoli della Carta Costituzionale. Sono IMMODIFICABILI e INVIOLABILI poiché non è possibile abrogarli neanche con una legge di revisione costituzionale. Articolo 1: Questo articolo aXerma che l'Italia ha una forma di governo repubblicana basata sui principi della democrazia e del lavoro garantito al popolo (in riferimento all’art. 4), come valori fondamentali per la società ̀. In più ̀ aXerma che l’esercizio della sovranità ̀ spetta al popolo nelle forme e nei limiti della Costituzione; Articolo 2: Questo articolo sancisce che la Repubblica italiana riconosce e protegge i diritti fondamentali della persona, sia a livello individuale che nella comunità, diritti primari come: diritto alla vita, alla salute e libertà civile. Sono diritti inderogabili e indispensabili; Articolo 3: Questo articolo stabilisce il principio dell'uguaglianza tra i cittadini, vietando la discriminazione basata su criteri quali il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali. Si suddivide in 2 commi: il primo basato sull’eguaglianza formale: tutti i cittadini sono eguali dinanzi la legge; il secondo sull’eguaglianza sostanziale: lo stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini; Articolo 4: Questo articolo riconosce il diritto al lavoro di ogni cittadino e impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano eXettivo questo diritto. Allo stesso tempo, sottolinea il dovere di ogni cittadino di contribuire, secondo le proprie capacità ̀ ; al progresso della società Articolo 5: Questo articolo stabilisce che la Repubblica italiana è una e indivisibile, ma riconosce e promuove le autonomie locali (regioni, province, città metropolitane, ̀ ampio decentramento comuni). Inoltre, aXerma l'impegno dello Stato ad attuare il più amministrativo nei servizi di competenza statale col fine di migliorare l’eXicienza della PA e di rimuovere le distanze dalla stessa al cittadino; Articolo 6: Questo articolo riconosce e tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano attraverso specifiche disposizioni normative. L'obiettivo è preservare e valorizzare le diverse lingue e culture presenti in Italia; Articolo 7: Questo articolo stabilisce che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono ̀ indipendenti e sovrane, ognuna nel proprio ambito. I loro rapporti sono regolati entità dai Patti Lateranensi (1929), che disciplinano le questioni giuridiche e finanziarie tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica; Articolo 8: Questo articolo garantisce la libertà religiosa, stabilendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, a condizione che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano; Articolo 9: Questo articolo sancisce l'impegno della Repubblica italiana nella promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica. Allo stesso tempo, si impegna a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico del Paese; Articolo 10: Questo articolo aXerma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Inoltre, stabilisce ̀ che la condizione giuridica dello straniero in Italia è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali, riconosce il diritto d’asilo, vieta l’estradizione per motivi politici; Articolo 11: Questo articolo aXerma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di oXesa e come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Tuttavia, fa parte degli organismi internazionali che hanno come obiettivo quello di assicurare la pace e ̀ ; giustizia fra nazioni, a discapito della propria sovranità Articolo 12: Questo articolo stabilisce che la bandiera della Repubblica italiana è il tricolore italiano, composto da tre fasce verticali di uguale dimensione di colore verde, bianco e rosso; c4. La Costituzione: diritti e doveri dei cittadini La Parte Prima della Costituzione italiana, intitolata "Diritti e doveri dei cittadini", è suddivisa in quattro titoli (rapporti civili, etico-sociali, economici e politici) e comprende gli articoli dal 13 al 54. Diritti e Doveri sono già riportati nell’art. 2 (principi fondamentali) definendoli diritti inviolabili e doveri inderogabili. § I diritti riguardano le libertà del cittadino § I doveri sono gli obblighi che lo stesso deve adempiere in quanto membro della comunità TITOLO I (art.13-28) RAPPORTI CIVILI Nel Titolo I della Parte Prima della Costituzione, dedicata ai rapporti civili, sono prese in considerazione l'insieme delle libertà e delle prerogative garantite alle persone fisiche ma che possono estendersi alle organizzazioni di cui il cittadino fa parte. 13. Libertà personale: I cittadini hanno il diritto di godere della propria libertà personale, senza subire arresti o detenzioni; ̀ del domicilio: La legge protegge l'inviolabilità 14. Inviolabilità ̀ del domicilio dei cittadini, vietando intrusioni o perquisizioni senza una motivazione legale valida; 15. Segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni: La privacy delle comunicazioni, compresa la corrispondenza, è protetta e non può ̀ essere violata senza una ragione legale valida; 16. Circolazione e soggiorno liberi: I cittadini italiani hanno il diritto di circolare liberamente all'interno del paese e di soggiornare ovunque nel territorio nazionale; 17. Libertà di riunione pacifica e senza armi: I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza l'uso di armi per esprimere le proprie opinioni e perseguire scopi leciti; 18. Libertà di associazione: I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale; 19 e 20. Libertà di religione: I cittadini hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitare le pratiche religiose senza discriminazioni; 21. Libertà di manifestazione del pensiero: I cittadini hanno il diritto di esprimere liberamente le proprie idee attraverso la parola, la scrittura e altri mezzi di diXusione; 22. Tutela della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome dei cittadini, che non possono essere privati di questi diritti per motivi politici; ̀ essere imposta se non in 23. nessuna prestazione personale o patrimoniale può base alla legge 24. diritto di azione e di difesa in giudizio 25. diritto di non essere considerato colpevole fino a una condanna definitiva, e il diritto di non essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del reato commesso 26. vieta l’estradizione per motivi politici ̀ della pena, la presunzione di non 27. principio della personalità colpevolezza, la funzione rieducativa della pena ed il ripudio della pena di morte. ̀ personale dei pubblici dipendenti e dei funzionari 28. la responsabilità Titolo II (art. 29-34) RAPPORTI ETICO SOCIALI Nel Titolo II della Parte Prima della Costituzione, dedicata ai rapporti etico-sociali, sono presi in considerazione i diritti che riguardano l’uomo non solo come individuo ma come membro delle formazioni sociali di cui fa parte. 29. Tutela della famiglia fondata sul matrimonio 30. dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli 31. principio degli interventi pubblici a favore della famiglia, in particolare quella numerosa 32. Diritto alla salute, cure gratuite ad indigenti 33-34. l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Scuola aperta e gratuita a tutti. Istituita scuola dell’obbligo. Titolo III (art. 35-47) RAPPORTI ECONOMICI Nel Titolo III della Parte Prima della Costituzione, dedicata ai rapporti economici, sono presi in considerazione la posizione costituzionale del lavoro e dei lavoratori e l’intervento dello Stato nell’economia finalizzato a conciliare l’interesse della collettività̀ con quello della libertà di iniziativa economica e della proprietà ̀ privata. 35. principi di tutela del lavoro e della formazione professionale 36. retribuzione dignitosa, proporzionata e suaiciente, Stabilisce il numero massimo di ore diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite 37. Uguaglianza diritti fra lavoratori maschi e femmine e tutela retribuzione per minori 38. Diritto di assistenza sociale e diritto alla previdenza sociale 39. Libertà sindacale 40. Diritto allo sciopero 41. Libertà iniziativa economica privata (libertà di intraprendere un attività economica) 42. riconosce la possibilità ̀ , quella ̀ di coesistenza di due diversi tipi di proprietà pubblica e quella privata 43. collettivizzazione delle imprese 44. consentito il razionale sfruttamento del suolo ̀ 45. favorisce la costituzione di un’organizzazione economica ovvero la società cooperativa 46. Cost. si vuole promuovere la collaborazione tra imprenditori e lavoratori 47. aXerma il principio della tutela del risparmio che viene incoraggiato dalla Repubblica perché ́ consente ai singoli di provvedere ai bisogni futuri Titolo IV (art. 48-51) RAPPORTI POLITICI Nel Titolo IV della Parte Prima della Costituzione, dedicata ai rapporti politici, sono presi in considerazione i diritti e doveri derivanti dallo status di cittadino e che permettono il singolo di partecipare alla vita dello Stato. ̀ del suaragio. Il diritto di voto (elettorato 48. principio dell’universalità attivo). circoscrizione “Estero” 49. libertà di associazione in partiti politici 50. Diritto di petizione popolare ̀ di accesso agli uaici pubblici e alle cariche elettive tra 51. diritto alla parità gli uomini e le donne DOVERI INDEROGABILI (art. 52-54) 52. dovere di difesa della Patria 53. obbliga i cittadini e gli stranieri a concorrere alle spese pubbliche ̀ alla Repubblica e di rispetto della Costituzione e delle 54. dovere di fedeltà leggi C5. La Costituzione: gli enti locali La Costituzione italiana riconosce l'importanza degli enti locali come pilastri fondamentali dell'organizzazione politica e amministrativa del Paese. Gli enti locali sono definiti nell'articolo 114 della Costituzione e comprendono i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni. Le disposizioni costituzionali sugli enti locali sono racchiude nel titolo V (art. 114-133). Il titolo V poggia sui principi contenuti nell’art. 5: A fronte di una Repubblica, una e indivisibile, il legislatore ha riconosciuto i principi di autonomia locale e decentramento amministrativo. Il titolo V è stato riformato con la legge costituzionale 3/2001 dando piena attuazione all’art.5. Tra i principali contenuti: Primo ente di riferimento per il cittadino è il comune Riconoscimento alle regioni di una potestà legislativa piena e autonoma Riconoscimento alla città di Roma come capitale Riconoscimento agli enti locali di autonomia finanziaria piena, con la possibilità di istituire tributi comunali, provinciali e regionali ̀ che contribuiscono al benessere e Gli enti locali hanno una serie di compiti e responsabilità allo sviluppo delle comunità̀ locali, la cui competenza è limitata ad un ambito locale. Gli enti nazionali, al contrario, hanno competenza sul territorio statale Gli enti locali hanno la capacità di prendere decisioni autonome nell'ambito delle loro competenze, senza interferenze da parte del governo centrale. Tuttavia, l'autonomia degli enti locali non è illimitata, ma è soggetta al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale. Comuni: I comuni sono l'unità amministrativa di base e rappresentano il livello più ̀ vicino ai cittadini. Ogni comune è retto da un consiglio comunale e da una giunta comunale. Il consiglio comunale è composto dai consiglieri eletti dai cittadini ed è responsabile di adottare le decisioni politiche a livello locale. La giunta comunale è presieduta dal sindaco ed è responsabile dell'attuazione delle politiche comunali. I comuni hanno il compito di gestire e ̀ , fornire una vasta gamma di servizi pubblici locali, tra cui l'urbanistica, l'edilizia, la viabilità l'ambiente, la cultura, l'istruzione e la sanità. Dal 1° gennaio 2024 il numero dei comuni è pari a 7982 unità; Province: Le province sono enti intermedi tra i comuni e le regioni. Tuttavia, è importante notare che con la riforma costituzionale del 2020, molte funzioni precedentemente svolte dalle province sono state trasferite ai comuni o alle città metropolitane. Le province sono rette da un consiglio provinciale e da una giunta provinciale. Il consiglio provinciale è composto dai consiglieri eletti dai cittadini ed è responsabile di prendere decisioni a livello provinciale. La giunta provinciale è presieduta dal presidente della provincia ed è responsabile dell'attuazione delle politiche provinciali; Città metropolitane (14): Introdotte dalla legge del Rio 56/2014. Le città metropolitane sono enti territoriali che riguardano i grandi centri urbani con una particolare importanza e rilevanza economica, sociale e culturale. Le città metropolitane sono governate da un consiglio metropolitano e da una giunta metropolitana. Il consiglio metropolitano è composto dai rappresentanti dei comuni all'interno della città metropolitana ed è responsabile di prendere decisioni in materia di pianificazione e sviluppo urbano, trasporti, ambiente e altri temi di interesse metropolitano. La giunta metropolitana è presieduta dal sindaco metropolitano ed è responsabile dell'attuazione delle politiche metropolitane; Regioni: Le regioni rappresentano il livello amministrativo più ̀ ampio e hanno un'autonomia significativa. L'Italia è suddivisa in 20 regioni, di cui 5 a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige) ognuna delle quali ha un proprio statuto e un proprio governo regionale. Il governo regionale è guidato dal presidente della regione e comprende un consiglio regionale e una giunta regionale. Il consiglio regionale è composto dai consiglieri eletti dai cittadini ed è responsabile di prendere decisioni in materia di politiche regionali, tra cui l'istruzione, la sanità, l'agricoltura, l'ambiente, l'economia e il turismo. La giunta regionale è presieduta dal presidente della regione ed è responsabile dell'attuazione (organo esecutivo) delle politiche regionali. Le regioni sono gli unici enti locali ad avere ed esercitare autonomia legislativa. È importante sottolineare che gli enti locali operano all'interno di un quadro normativo stabilito dalla Costituzione e dalle leggi nazionali, e collaborano con lo Stato per garantire la coesione territoriale, lo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti dei cittadini. L'autonomia degli enti locali è garantita dalla legge, ma è sempre bilanciata dal rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e dai meccanismi di coordinamento con il governo centrale. D1. Origini, evoluzione, organizzazione e funzionamento dell’Unione Europea come soggetto politico ed economico: i Trattati di Parigi e Roma, l’Atto unico europeo, il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati di Amsterdam e di Nizza, il Trattato di Lisbona L'Unione Europea (UE) è un soggetto politico ed economico nato dalle sue origini come Comunità̀ Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) nel 1951. Nel corso degli anni, l'UE ha

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