Diritto Tributario dell'Economia Digitale PDF

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Summary

Questo documento esplora il diritto tributario dell'economia digitale. Analizza il fenomeno dell'economia digitale come concetto ampio e interdisciplinare, sottolineando le problematiche derivanti dall'applicazione del diritto tradizionale a modelli economici nuove, e la necessità di nuove categorie giuridiche. Il documento analizza gli ambiti di applicazione dell'economia digitale in ambito giuridico e la complessità di regolamentarne la fiscalità. Il focus è principalmente sulle sfide poste dalla globalizzazione e dalla riduzione del carico fiscale.

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Diritto tributario dell'economia digitale Diritto Tributario Università del Salento (UNISALENTO) 40 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconom...

Diritto tributario dell'economia digitale Diritto Tributario Università del Salento (UNISALENTO) 40 pag. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) PRIMO ESONERO CAPITOLO 1: L’ECONOMIA DIGITALE NEL DIRITTO TRIBUTARIO “Economia digitale” è un fenomeno estremamente ampio, non ha una dimensione precisa sul piano giuridico. I singoli Paesi, istituzioni europee e organismo internazionali si stanno sforzando ad assecondare una trasformazione che abbraccia la qualità di vita dei privati, la convenienza collettiva… Nella letteratura, l’economia digitale viene considerata un fenomeno principalmente “economico” e hanno utilizzato termini che ne sottolineavano la dinamicità (“rivoluzione”, “trasformazione”). Alla base del fenomeno vi è la diffusione del computer e delle tecnologie informatiche. Così, si è diffusa una nuova cultura che ha portato al cambiamento dei mercati e che ha sottolineato di più la differenza tra i Paesi industrializzati egli altri. Economia digitale: fenomeno che comprende tutti quei comportamenti e attività pubbliche che risultano economicamente o meno, che si fondano su Internet, quindi sul digitale, al punto da risultare un elemento imprescindibile. Il principale elemento innovativo è stato il passaggio dalla res corporales all’immaterialità e intangibilità dei beni. I nuovi prodotti sono governati da codici e regole informatiche che condizionano il comportamento dell’uomo. Vi è la necessità di avere regole giuridiche che ci permettono di capire cosa è tecnologicamente legittimo e cosa non lo è. La definizione di “economia digitale” è molto ampia: si hanno vari sottoinsiemi e subcategorie. L’applicazione principale è il commercio elettronico (e-commerce): canale di distribuzione mondiale che comprende transizioni di beni o servizi tramite reti informatiche. Altre sub-categorie sono: Big data: sistemi organizzati di dati e informazioni che richiedono tecnologie specifiche per selezionarli/ modificarli; Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, robotica e machine learning; Algoritmi, che secondo molti hanno segnato il passaggio da “società digitale” a “società algoritmica”; Monete elettroniche e criptovalute, che hanno permesso la diffusione della tecnologia Blockchain, dei NFT e dei cripto-assets. L’ideale sarebbe adattare il lessico tradizionale, ma in questa fase di transizione digitale è difficile prevedere se sarà necessaria una disciplina ad hoc per dare soluzioni alle problematiche sollevate. Per ora basta condividere 2 profili molto condivisi in merito all’economia digitale. Essa è una materia: Interdisciplinare: riguarda tutti i campi del sapere; Con un grado di autonomia più o meno accentuato: le tecnologie non solo raccolgono grandi volumi di dati, ma sono anche dotate di un quid pluris, ovvero con la possibilità di desumere da queste informazioni delle decisioni, scelte. Da un lato si pensa che si deve “solo” adattare categorie giuridiche tradizionali ai nuovi modelli, dall’altro si pensa che bisogna creare nuove categorie innovative. Gli ambiti di applicazione dell’economia digitale in ambito giuridico sono: Costituzionale: problemi di diritto alla privacy, diritto/limite di avere un’identità digitale; Esercizio dei poteri pubblici: uso degli algoritmi per un’efficacia maggiore; Privato: smart contract, si inquadrano tra i contratti tradizionali? Giustizia: tendenzialmente è il settore meno incline a innovazioni radicali. Si ha il “processo telematico”, ovvero la gestione elettronica di atti e documenti coinvolti nel processo. L’AI potrebbe sostituire il ruolo del giudice. Il rapporto uomo-macchina deve essere sinergico, non conflittuale. L’avvento della digital economy nel diritto tributario ha ingrandito i problemi che già esistevano. Con la globalizzazione sono aumentati i rapporti con i mercati esteri e sono nate problematiche su: Where to tax What to tax Who to tax Obiettivo principale è limitare la concorrenza fiscale dannosa e la pianificazione fiscale aggressiva (ovvero lo spostamento dei profitti verso i Paesi con un tax rate più vantaggioso). Mercato unico digitale: “mercato in cui è garantita la circolazione di merci/ persone/ servizi in cui, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di residenza, persone e imprese non hanno Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) ostacoli all’ingresso e all’esercizio di attività online in condizioni di concorrenza leale, potendo contare su un alto livello di protezione di dati personali”. Si è pensato alla tassazione del Paese della fonte: su presta attenzione alla tassazione nel Paese in cui avviene l’attività economica. Si considera maggiormente l’organizzazione aziendale nel suo complesso. L’obiettivo è valutare meglio il legame tra la generazione di ricchezza e il luogo in cui avviene la produzione (nexus). Principio di capacità contributiva: le persone dovrebbero pagare le tasse in base alla loro capacità economica. Si citano spesso Web Tax, Bit Tax e Digital Tax, ovvero tassazione dei servizi digitali con attributi. Intervista a Bill Gates (2017): bisogna tassare i robot? CAPITOLO 2: EXCURSUS EVOLUTIVO TRA OCSE E L’UNIONE EUROPEA La regolamentazione della fiscalità dell'economia digitale si è sempre rilevata particolarmente complessa a causa della natura “globale” del fenomeno: hanno istituito regolatori globali (istituzioni prive di potere legislativo e rappresentatività democratica). In ambito fiscale abbiamo: OCSE: le sue determinazioni non sono vincolanti per i Paesi partecipanti, ma sono “raccomandazioni”; Unione europea → Molti Stati (come l’Italia) decidono di agire in autonomia. L’excursus dei rapporti tra economia digitale e fiscalità si può dividere in 3 fasi: 1. NEUTRALITÀ L'economia digitale è stata trattata come l'economia tradizionale e l’approccio fiscale nei suoi confronti era neutrale in quanto si voleva evitare di frenare lo sviluppo di un’economia emergente con molte potenzialità. Il primo Paese che si è posto il problema dell’imposizione del digitale furono gli Stati Uniti. Nel 1996 si decise che le attività commerciali svolte in rete non dovessero essere gravate da forme di imposizioni diversificate. Nel 1998 si ha l’Internet Tax Freedom Act, ovvero un’esenzione da imposte statali federali locali per le attività di commercio elettronico per tre anni. L’OCSE ha avuto un approccio simile e in Europa nel 1997 si è rifiutata la proposta di creare una tassa specifica delle operazioni online. 2. CONTRASTO L’utilizzo degli elementi di digitalizzazione in economia aveva permesso alle imprese di attuare un arbitraggio fiscale. Si è quindi cercato di contrastare il fenomeno. Si parla di BEPS, ovvero quando si riduce la base imponibile nei Paesi a fiscalità ordinaria tramite lo spostamento dei profitti in quella fiscalità privilegiata. Si parla sia di imprese “digitali” che di imprese “digitalizzate”, ovvero che operano nell’economia tradizionale avvalendosi di tecnologie. Questo ha portato anche all’aumento della concorrenza fiscale tra Stati (già esisteva). Nel 2013 è stato pubblicato il report OCSE “Base Erosion and Profit Shifting”: la commissione voleva cooperare con l’OCSE per contrastare i processi di minimizzazione del carico fiscale. Nel 2015 poi è stato pubblicato il final report, che rappresenta la prima action del progetto BEPS. Questo progetto è formato da 15 Action suddivise in tre pilastri. L’Action 1 ha proposto criteri per individuare la Digital Presence: Revenue-based factor: volume di ricavi ottenuti dai clienti di un Paese; Digital factors: account locale dell’impresa, siti web…. User-based factors: attori di interazione con gli utenti. Criterio generale: formulary approach, che ripartisce i profitti nelle transazioni Intercompany tra vari paesi con una formula prestabilita. In Europa nel 2015 un report definitivo conferma la convinzione che non sia necessario avere regole ad hoc per disciplinare l’economia digitale. Nel 2016 due proposte hanno indicato un percorso step by step per avere una base imponibile consolidata comune (formulary approach è il criterio ispiratore). 3. ADATTAMENTO Si è arrivati a capire che l’economia digitale ha le sue particolarità che la rendono diversa dalla tradizionale. Si cerca di adattare la fiscalità al contesto digitale. Negli anni le strategie dell’OCSE hanno seguito due direttive: Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Considerare le caratteristiche delle imprese digitalizzate per poter individuare i criteri che consentissero agli Stati in cui esso superavano (paesi del mercato) di esercitare la propria sovranità impositiva; Perseguire la strada intrapresa dal progetto BEPS. Nel 2018 questa fase si consolida perché la task force On Digital economy pubblica la “Tax challenges arising from digitalism”, dove hanno individuato le caratteristiche e modalità di creazione del valore delle imprese digitalizzate: Cross-juristictional scale without mass: capacità delle multinazionali di espandersi in più mercati senza avere un Nexus fisico negli stessi. The importance of intangible assets: ruolo degli asset immateriali e delle proprietà intellettuali ai fini della creazione del valore. User partecipation: ruolo decisivo degli utenti per la creazione del valore. Nel 2019 l’OCSE ha emanato un documento sottoposto a consultazione pubblica, in cui ha formulato il Pillar One e il Pillar Two. Il Pillar One affronta la tematica del Nexus: Cross-juristictional scale without mass: New nexus rule. Si basa sulla significativa presenza economica di un mercato. Un’impresa doveva considerarsi fiscalmente presente all’interno di una giurisdizione in base al volume dei ricavi che si realizza nel relativo mercato. Intangible assets (marketing intagible proposal): riguarda le attività digitali che avevano un massiccio coinvolgimento degli utenti (social media). Prevede la localizzazione degli imponibili nelle MJ in cui si trovavano questi ultimi. Pillar Two: prosegue la linea di contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile. Ha previsto la GloBe: Income inclusion rule: quando la società ha una filiale in un Paese con tasse basse, il reddito di quella filiale sarà tassato anche nel Paese in cui si trova la società principale (anche se le tasse di quel paese sono più alte). Undertaxed payments rule: si tassano i pagamenti tra aziende affiliate. Se una di esse non paga tasse sul denaro che riceve, l’altra azienda non può dedurre su quel denaro come spesa fiscale quando la paga. Subject to tax rule: nelle condizioni della Undertaxed payments rule si escludono i benefici fiscali previsti nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Le proposte del Pillar One non hanno trovato il pieno consenso di tutti gli Stati. L’OCSE propone lo unified approach: si concentra sulla distribuzione dei profitti delle multinazionali in modo più equo tra i Paesi in cui operano. Vi è un sistema di allocazione dei profitti fondato su 3 livelli: Amount A: riguarda il profitto che le multinazionali ottengono dalle loro attività digitali o altre di non “routine”. Si propone di tassare questo profitto nei Paesi in cui vengono utilizzati questi servizi prodotti, anziché nei paesi dove l’azienda la sede principale; Amount B: una quota del profitto totale delle multinazionali verrebbe tassata nei paesi in cui l’azienda svolge attività di marketing o di vendita; Amount C: non tutte le attività di marketing di vendita sono standard. Si propone di riconoscere al mercato user un profitto aggiuntivo determinato in base al principio della libera concorrenza. Questo non ha avuto successo, di conseguenza si ha un BLUEPRINT sul Pillar One e sul Pillar Two. Blueprint sul Pillar One: rientrano nell’Amount A le multinazionali che svolgevano: automated digital services (servizi digitali automatizzati) consumer-facing business (società che generano ricavi vendendo beni e servizi rivolti a consumatori finali). Per l’ingresso nell’Amount A si è pensato ad una soglia riguardo i ricavi globali della multinazionale e una riguardante i ricavi realizzati dalla multinazionale. Nella MJ se superi entrambe le soglie rientri nell’amount A. Si è previsto un criterio che considerava le perdite pregresse della multinazionale per determinare dei soldi di ingresso ed un regime di segmentazione riguardante le multinazionali esercenti sia le attività che rientrano nell’amount A che le estranee. Blueprint sul Pillar Two: la IIR e la UPR operano come regole interne interconnesse costituenti nell’insieme della Globe rule. Prevede un’imposta minima a livello globale per le multinazionali. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Regime de minimis: la regola non era applicabile alle giurisdizioni dove la multinazionale aveva ricavi inferiori di 10 milioni di euro e profitti inferiori di 1 milione di euro. Ultimi sviluppi in area OCSE: soglia dell’accesso al pilastro uguale a 20 miliardi di euro. Il focus si sposta dalle imprese digitali alle multinazionali di maggiore dimensione a livello globale. Criterio per calcolare la quota di imponibile della multinazionale da allocare alle MJ: si calcola il profitto residuale (quota che eccede il 10% dei ricavi complessivi) e si applica quell’ammontare il 25%. Pillar Two: la soglia minima per l’applicabilità del secondo pilastro è il 750 milioni di euro di fatturato annuo. La soglia di tassazione minima è stata fissata in un’aliquota minima effettiva del 15%. Subject to tax rule: aliquota minima del 9%. Nel 2018 si è proposta l’istituzione dell’imposta sui servizi digitali. CAPITOLO 3: IL SISTEMA TRIBUTARIO E L’ECONOMIA DIGITALE Il sistema tributario italiano è costituito dall’insieme dei tributi che lo compongono. Esso si ispira a criteri di progressività: tassazione media aumenta all’aumentare del reddito del contribuente. L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è il metodo che si usa per calcolare e misurare la situazione economica di una famiglia. Non si limita al reddito percepito, ma considera la situazione economica nel suo complesso. Il patrimonio è parametrato con una scala di equivalenza. I tributi più importanti su cui si fonda il sistema sono: Imposte dirette: colpiscono direttamente il reddito del contribuente in misura proporzionale o con aliquote progressive; Imposte indirette: colpiscono la capacità contributiva (IVA); Tributi sui giochi Tributi doganali A fianco al sistema tributario dello Stato abbiamo quello delle regioni e delle province: hanno ruolo secondario. I comuni hanno un ruolo importante in ambito immobiliare. Ci sono, ovviamente, notevoli differenze di trattamento e tassazione tra un’impresa digitalizzata è un’impresa tradizionale. Gli Stati che condividono l’idea che l’equalisation levy sia una soluzione migliore: è una tassa che alcuni Paesi impongono sulle entrate derivanti dai servizi digitali. Dal punto di vista giuridico e un’imposta diretta. Si evitano le problematiche relative all’individuazione di adeguati criteri di collegamento per le Digital corporations. L’OCSE propone un’idea di tassazione con varie proposte di applicazione in funzione delle scelte di politica fiscale perseguite dagli Stati, nell’ambito di un ampio in giudicato dall’OCSE. Obiettivo più ambizioso: trattare ugualmente imprese residenti e non residenti operanti nell’economia digitale. Comprehensive equalisation levy: forma di imposta che tassa i servizi digitali forniti da aziende straniere alle imprese o ai consumatori (in questo caso in India). Digital platform equalisazion levy: tassa imposta da alcuni Paesi alle piattaforme digitali che generano un significativo fatturato dai loro utenti all’interno di quei Paesi. Monthly active users equalization levy: imposta che colpisce i dati raccolti da clienti e utenti residenti in funzione del numero medio di utenze mensili registrate nel Paese. Con l’introduzione della DPEL vi è il rischio di una doppia imposizione economica. Si propone come soluzione la deducibilità dell’Equalisation Levy per le imprese residenti e l’applicazione dell’imposta solo se lo Stato di residenza non tassa il reddito o ha aliquote basse. Il progetto originale è stato modificato nel 2021 con nuovi criteri e una Global Minimum Tax. Anche in UE si pensa ad una direttiva per garantire un’imposizione fiscale minima globale. Soluzione indiana del 2016: introduce una EL sui ricavi lordi delle imprese che non hanno una “presenza economica significativa” nel Paese. In Francia (2003) è stata introdotta una tassa prima sui prodotti audiovisivi, poi estesa a video on demand e infine tutti i prodotti audiovisivi materiali e digitali. In Italia (2013) è stato introdotto (mai entrato in vigore) un regime Iva per le pubblicità online. Le iniziative dell’Unione Europea sono confluite in due proposte di direttiva. Si tratteggia l’imposta sui servizi digitali come un’imposta indiretta gravante sui ricavi lordi derivanti dalla fornitura di servizi digitali “qualificativi” imposta indiretta gravante sul consumo. Gennaio 2020: nuova imposta sui servizi digitali italiana entra in vigore. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Articolo 53 della costituzione: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Principio di capacità contributiva: progressività del sistema tributario: personalità dell’imposizione. CAPITOLO 4: LE IMPOSTE SUI REDDITI E L’IRAP La fiscalità diretta nell’ambito dell’economia digitale è un argomento di grande complessità, perché coinvolge i flussi reddituali provenienti da attività online e la creazione del valore attraverso transazioni digitali. L’adattamento del sistema fiscale alle nuove esigenze è una sfida chiave che richiede la modifica delle categorie tradizionali per adattarle alle attività online. La questione principale riguarda l’attribuzione del reddito e la determinazione del luogo di imposizione considerando l’innovazione tecnologica e la localizzazione della ricchezza imponibile. Le diverse forme contrattuali della Digital economy possono complicare la qualificazione dei redditi e la localizzazione fiscale dei soggetti non residenti in Italia. In Italia le principali imposte dirette sono l’Irpef e IRES, rispettivamente con criteri di progressività e proporzionalità. Entrambe si basano sul concetto di possesso del reddito: controllo giuridico della fine di reddito. Definizione di reddito e possesso è interpretata in base alle categorie reddituali (reddito di impresa, lavoro autonomo). L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) ha caratteristiche specifiche e viene considerata come imposta reale. L’ordinamento fiscale italiano adotta un criterio misto di tassazione: prevede che i redditi dei soggetti residenti in Italia si nota tassati ovunque siano stati prodotti, mentre i redditi prodotti in Italia di soggetti in residenti siano soggetti a imposizione del paese secondo modalità specifiche correlate nelle diverse categorie reddituali. Per quanto riguarda le persone fisiche, la residenza in Italia è determinata principalmente dal criterio “centro di interessi”. Secondo l’articolo 2 del Tuir si considerano residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente o che hanno domicilio para residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile. Il soggetto è fondamentalmente residenti in Italia si trascorre almeno 183 giorni all’anno nel paese. Se si ci trasferisce all’estero, la residenza italiana può essere mantenuta se il soggetto trasferisce il proprio “centro di interessi vitali” all’estero. Per i cittadini italiani trasferiti in territori a fiscalità privilegiata, il comma due dell’articolo due stabilisce una disposizione “antiabuso” che li considera residenti in Italia a meno che non dimostrino il contrario. L’articolo 73 del Tuir afferma che per le società, la residenza viene identificata tramite la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività imprenditoriale. Sede imprenditoriale e il luogo in cui vengono prese le decisioni vincolanti per l’ente. L’articolo 23 del Tuir disciplina basata su diversi criteri di collegamento tra fonte di reddito e territorio dello Stato: redditi “da attività” è rilevante l’esercizio di un’attività in Italia; redditi diversi che non costituiscono un’attività: presenza fisica in Italia della fonte reddituale e rilevante; redditi di capitale: rilevanti secoli corrisposti da soggetti residenti nel paese. I tradizionali criteri di collegamento hanno dimostrato i limiti nell’affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale, spingendo l’OCSE e l’Unione Europea a proporre soluzioni innovative come la ripartizione dei redditi delle multinazionali digitali tra diversi paesi o l’introduzione di imposte transitorie sui servizi digitali. L’ordinamento italiano definisce diverse categorie di reddito, tra cui il reddito fondiario, di capitale, di lavoro autonomo, d’impresa e di diversi. Manca però una disciplina tributaria specifica per i redditi generati nell’ambito della Digital economy: si fa riferimento alla normativa generale. Per le società commerciali, i redditi derivanti dalle transazioni telematiche sono sempre considerati reddito d’impresa. Per le persone fisiche e i soggetti non residenti che generano reddito in Italia l’attività può dar luogo a reddito di impresa, di lavoro autonomo diverso, a seconda della natura dell’attività svolta. Articolo 55 Tuir: i redditi di impresa derivano dall’esercizio di attività commerciali abituali. Articolo 53 Tuir: definisce i redditi di lavoro autonomo, derivanti da attività indipendenti non organizzate come l’impresa. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Articolo 67 Tuir: discipline redditi diversi. La stabile organizzazione è uno strumento importante per la localizzazione dei redditi e transazionale. Tradizionalmente la stabile organizzazione implicava la presenza fisica di un’impresa in un altro Stato, ma questa definizione si è estesa per adattarsi all’economia digitale. Ora una presenza digitale significativa può qualificarsi come S.O. anche senza una presenza fisica tangibile. La legislazione italiana ha introdotto una stabile organizzazione digitale, ma mancano i criteri sulla sua “significatività”. La commissione europea ha proposto una direttiva che introduce il concetto di presenza digitale significativa come criterio di collegamento territoriale e questo si verifica quando un’impresa non residente svolge servizi digitali dematerializza, superando specifiche soglie di ricavi, utenti o contratti: mirano a far pagare le imposte dove viene creato il valore economico, anche senza una presenza fisica nel paese. IRAP: imposta regionale sulle attività produttive, regolata dal decreto legislativo numero 446 del 15 dicembre 1997. Si applica a esercenti attività d’impresa e il lavoro autonomo, enti non commerciali privati e amministrazioni pubbliche. Questo tributo è calcolato sul valore della produzione netta generato dalle attività svolte nel territorio regionale, senza considerare il reddito o il patrimonio. L’Irap presenta sfide simili a quelle delle imposte sui redditi per le imprese digitali poiché il criterio impositivo si basa sull’organizzazione dell’attività e sulla localizzazione. La nuova nozione di stabile organizzazione virtuale introdotta potrebbe impattare sull’applicazione dell’Irap. Potrebbe essere necessario rivedere tali criteri. CAPITOLO 5: LA CREAZIONE DEL VALORE 1. L’equivoco concetto della “creazione del valore” Il concetto di "creazione del valore" e di "valore" non è chiaro e univoco, nonostante il loro utilizzo frequente da parte del legislatore nazionale e internazionale. Questi concetti mancano di una definizione normativa specifica e di un chiaro consenso dottrinale. Teoricamente, il "valore" potrebbe essere interpretato in diverse maniere e svolgere diverse funzioni, come ad esempio indicare la capacità contributiva, essere un criterio per determinare l'imponibile, o essere utilizzato per contrastare l'evasione fiscale o come criterio di ripartizione della potestà impositiva tra Stati. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) ha enfatizzato la nozione di "value creation" nel progetto BEPS del 2013, mirando a contrastare l'erosione della base imponibile attraverso il transfer pricing. Tuttavia, nonostante quest'attenzione internazionale, la definizione di "value creation" rimane ambigua, sia a livello internazionale che europeo. Anche nel contesto nazionale, il concetto di valore è presente in diversi ambiti fiscali, come nell'imposizione dei redditi, ma manca una definizione esplicita e univoca. La tassazione del valore creato non è una tendenza nuova, ma attira critiche riguardo all'individuazione e all'imputazione del valore rilevante ai fini fiscali. La digitalizzazione dell'economia ha reso ancora più complesso definire cosa sia il valore, quanto ne sia stato creato e a chi possa essere attribuito. Questa evoluzione ha richiesto una revisione dei criteri tradizionali. Pertanto, è necessario analizzare attentamente l'uso del concetto di valore nei vari settori fiscali e le modalità per una sua corretta imputazione. 2. Tassazione del “valore creato” Il concetto di valore riveste un ruolo cruciale nell'ambito dell'imposizione fiscale, con implicazioni significative in diversi settori e sottoinsiemi normativi. Nel contesto delle imposte sui redditi, soprattutto per le imprese, il concetto di valore si lega strettamente alla valutazione dei beni e dei servizi. In particolare, quando si valutano gli elementi imponibili dei redditi d'impresa, i beni possono essere valutati secondo il criterio del costo. Tuttavia, l'autorità fiscale può intervenire per valutare se i valori dichiarati riflettano adeguatamente i valori di mercato. Questo intervento è particolarmente rilevante nel contesto del transfer pricing, dove si utilizza il concetto di "valore normale" per valutare se i corrispettivi tra parti collegate siano adeguati e non abbiano l'effetto di trasferire artificialmente i profitti. Nel caso dell'IVA, il valore è principalmente basato sul corrispettivo contrattuale tra le parti coinvolte. Tuttavia, ci sono situazioni in cui le autorità fiscali possono considerare il "valore normale" per determinare l'imponibile, specialmente per le operazioni tra parti correlate. Questo approccio mira a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Anche in altre imposte, come l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni, il valore dei beni gioca un ruolo fondamentale nel determinare l'imponibile. Ad esempio, per l'imposta di registro, il valore venale in comune commercio viene utilizzato come base imponibile per determinate categorie di beni. Con l'avvento della digitalizzazione dell'economia, emergono nuove sfide nella determinazione del valore, specialmente per i beni e i servizi digitali. Questi sono spesso unici e difficilmente confrontabili con i beni fisici tradizionali. Pertanto, è necessario rivedere i criteri esistenti e considerare come classificare i fenomeni digitali, come i dati o le cripto-attività, dal punto di vista giuridico ed economico. Questa revisione è essenziale per garantire che i sistemi fiscali possano adeguarsi ai cambiamenti nell'economia digitale e prevenire eventuali forme di elusione o evasione fiscale. 3. Il Transfer Pricing Il transfer pricing è una pratica chiave nelle operazioni internazionali delle società, consentendo di determinare il prezzo di scambio dei beni e dei servizi tra le varie entità del gruppo. Questo può influenzare significativamente la distribuzione dei profitti e la tassazione, consentendo alle società di spostare la ricchezza da un paese all'altro per beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. Nel contesto internazionale, l'attenzione si concentra sul principio dell'arm's length, che richiede che i prezzi di trasferimento tra parti collegate siano simili a quelli che sarebbero stati concordati tra parti indipendenti in condizioni di libero mercato. Questo principio cerca di garantire che i profitti siano allocati in modo equo e che le autorità fiscali non subiscano perdite di entrate fiscali a causa di pratiche di trasfer pricing sleali. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha sviluppato diversi metodi per determinare il valore di mercato nelle transazioni infragruppo, tra cui il metodo del prezzo non controllato (CUP), il metodo del prezzo di rivendita (RPM) e il metodo del costo più un margine di profitto (C+). Questi metodi forniscono linee guida per valutare i prezzi di trasferimento e assicurare che siano congruenti con i principi dell'arm's length. Nel contesto italiano, l'articolo 110 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina il transfer pricing, richiedendo che i prezzi tra parti collegate siano congruenti con quelli che sarebbero stati concordati tra parti indipendenti. Le recenti modifiche a questa normativa hanno ampliato il riferimento alle best practice internazionali, evidenziando la volontà di allinearsi agli standard globali. Con l'avvento dell'economia digitale, il transfer pricing ha dovuto affrontare nuove sfide, in particolare riguardo alla valutazione dei beni immateriali. Le società multinazionali, soprattutto nel settore digitale, possono sfruttare strategie complesse per ottimizzare la tassazione, ad esempio attraverso la creazione di strutture societarie complesse che sfruttano differenze nei regimi fiscali internazionali. Un esempio emblematico è il "double Irish Dutch sandwich", uno schema fiscale utilizzato da società come Google. Questo schema coinvolge una serie di transazioni complesse tra società in Irlanda e nei Paesi Bassi, che consente di ridurre il carico fiscale trasferendo profitti attraverso varie giurisdizioni con regimi fiscali favorevoli e attraverso l'utilizzo di strutture di proprietà intellettuale. In risposta a queste sfide, l'OCSE e le autorità nazionali stanno cercando di adattare le normative sui prezzi di trasferimento, concentrandosi sulla creazione di valore come criterio per l'allocazione della materia imponibile. Questo significa che i profitti devono essere tassati nel luogo in cui sono stati generati, riflettendo le funzioni, i rischi e i beni che hanno contribuito alla loro creazione. In conclusione, il transfer pricing è un elemento cruciale della normativa fiscale internazionale, che richiede un'attenta regolamentazione e monitoraggio per garantire un sistema fiscale equo ed efficace a livello globale. 4. L’imputazione del valore tra stabile organizzazione e disciplina CFC e conclusioni Il tema dell'imputazione del valore tra stabile organizzazione e disciplina CFC è centrale nella fiscalità internazionale, soprattutto con il crescente impatto della digitalizzazione economica. Questo implica l'attribuzione del reddito alla stabile organizzazione di un gruppo multinazionale e la regolamentazione delle controlled foreign companies (CFC). Le norme sui prezzi di trasferimento, insieme alle disposizioni sulle CFC e alle normative per individuare la stabile organizzazione, sono fondamentali per garantire che il valore e la conseguente tassazione siano attribuiti al soggetto che effettivamente assume i rischi e svolge le funzioni rilevanti. Le CFC sono una forma di contrasto all'elusione fiscale, mirando a impedire che le società evitino o riducano l'imposta trasferendo i profitti in giurisdizioni a bassa tassazione. Gli Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Stati, inclusa l'Italia, hanno adottato normative per imputare i redditi delle CFC alle società madri residenti, al fine di prevenire la sottrazione di reddito alle giurisdizioni con regimi fiscali più rigidi. Tuttavia, tali misure possono generare rischi di doppia imposizione e sono soggette all'attenzione crescente delle autorità internazionali ed europee, come evidenziato dal progetto BEPS e dalla Direttiva ATAD. La Direttiva ATAD ha stabilito criteri specifici per l'applicazione delle norme CFC, considerando anche le raccomandazioni del progetto BEPS. Inoltre, sono state apportate modifiche alla disciplina CFC interna dell'Italia, estendendo la sua portata per includere anche le controllate residenti in paesi non black list. In conclusione, l'obiettivo principale è garantire una giusta imposizione, prevenendo comportamenti evasivi ed elusivi attraverso l'attribuzione corretta del reddito alle giurisdizioni competenti. CAPITOLO 6: L’IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI 1. Il quadro normativo di riferimento L'imposta sui servizi digitali è stata introdotta in Italia attraverso la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articoli 35-50, sebbene fosse rimasta inattuata inizialmente, in attesa di un decreto del MEF previsto entro maggio 2019, mai pubblicato. Successivamente, la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 678) ha reso l'introduzione dell'imposta indipendente da un decreto attuativo e ha ridefinito gli aspetti tecnici. La legge n. 145/2018 e la legge n. 160/2019 hanno principalmente recepito l'idea di un'imposta sui servizi digitali proposta dalla Direttiva UE del marzo 2018 (COM(2018) 148), che a sua volta ha preso spunto dall'Equalisation levy proposto dall'OCSE. Questa imposta è stata introdotta per cercare una soluzione intermedia in attesa di un accordo internazionale sulla tassazione delle imprese digitali operanti sul territorio italiano. Negli anni sono stati fatti diversi tentativi per tassare i profitti delle multinazionali del web in Italia. Tra questi, la "Google tax", introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 ma successivamente rinviata ed abrogata, mancava di coordinamento preventivo con le soluzioni europee e sollevava dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità europea. Una procedura chiamata impropriamente "Web Tax", introdotta con un decreto nel 2017, mirava a individuare eventuali "stabile organizzazione occulta" di imprese non residenti, ma era limitata dalla difficoltà di definire una stabile organizzazione nel contesto delle attività digitali. Successivamente, è stato proposto un emendamento al disegno di legge di bilancio 2018 per rafforzare una "Web Tax transitoria" con strumenti per verificare i presupposti dell'esistenza di una stabile organizzazione, introducendo il concetto di "presenza economica significativa". Inoltre, sempre con lo stesso emendamento, è stata prevista l'introduzione di una nuova imposta, con aliquota del 6%, sui corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici da soggetti non residenti a clienti residenti in Italia. Questa imposta sarebbe stata applicata a prestazioni rese anche nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio italiano. Infine, con la legge di bilancio 2018, è stata introdotta l'Imposta sui Servizi Digitali (I.S.D.), in perfetto coordinamento con l'imposta proposta a livello UE, sia sotto il profilo sostanziale che formale, con una specifica "sunset clause" che ne attribuisce temporaneità fino all'attuazione di disposizioni derivanti da accordi internazionali. L'entrata in vigore dell'I.S.D. era prevista per il 1 gennaio 2020, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne avrebbe disciplinato alcuni aspetti operativi, pubblicato il 15 gennaio 2021. Successivamente, la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021 ha chiarito ulteriormente i dettagli applicativi dell'imposta. 2. Il presupposto soggettivo Quadro Normativo dell'Imposta sui Servizi Digitali in Italia: Presupposti e Soggetti Passivi L'Imposta sui Servizi Digitali (I.S.D.) in Italia, simile a quella europea, si applica quando si verificano tre presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale. Presupposto Soggettivo e Soggetti Passivi: L'individuazione dei soggetti passivi del tributo avviene superando due soglie: ▪ 750 milioni di euro per l'ammontare complessivo dei ricavi ovunque realizzati. ▪ 5,5 milioni di euro per il totale dei ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio italiano. Entrambe le soglie devono verificarsi congiuntamente. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Le dimensioni possono essere soddisfatte sia da singole imprese che a livello di gruppo. Tuttavia, a differenza della proposta di Direttiva UE, la normativa italiana non delimita chiaramente il perimetro del gruppo. L'Agenzia delle Entrate ha interpretato le disposizioni nazionali in conformità con quelle europee, identificando il gruppo secondo criteri differenti rispetto alla disciplina del consolidato fiscale e del "gruppo IVA". Soggetti Passivi: Possono essere soggetti passivi sia imprese residenti sia non residenti in Italia, a prescindere dalla natura dei committenti (B2B o B2C). L'imposta si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, persone fisiche e giuridiche, nelle transazioni sia B2B che B2C. Le imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia e senza numero identificativo IVA devono richiedere tale identificativo se soddisfano i requisiti per il tributo e nominare un rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta. Localizzazione dell'Utente: È previsto che l'utente del servizio sia localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile, senza implicare il radicamento della residenza fiscale. 3. Il presupposto oggettivo Il presupposto oggettivo dell'Imposta sui Servizi Digitali (ISD) italiana, simile a quello previsto dalla normativa europea, si applica esclusivamente a determinate tipologie di servizi digitali che creano valore principalmente grazie alla partecipazione degli utenti. Questo criterio mira a tassare servizi in cui l'utente svolge un ruolo significativo nella generazione di ricchezza per l'impresa. I servizi digitali soggetti all'imposta devono soddisfare tre criteri distintivi: 1. Automatizzazione del servizio: Il fornitore offre il servizio digitalmente attraverso un'interfaccia digitale senza richiedere un'elevata interazione umana. 2. Digitalizzazione del servizio: Il servizio è reso tramite internet o una rete elettronica, eliminando la necessità di una presenza fisica del fornitore o del cliente. 3. Creazione di valore dall'utente: Il valore del servizio è notevolmente influenzato dalla partecipazione e dall'interazione degli utenti. Le tipologie di servizi digitali soggetti all'imposta includono principalmente: 1. Veicolazione di pubblicità mirata agli utenti attraverso un'interfaccia digitale. 2. Fornitura di un'interfaccia digitale multilaterale che facilita l'interazione tra utenti o la fornitura diretta di beni o servizi. 3. Trasmissione di dati raccolti dagli utenti o generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale. È importante notare che sono escluse dall'applicazione dell'ISD le seguenti attività: Fornitura diretta di beni o servizi senza intermediari digitali. Fornitura di beni o servizi ordinati direttamente tramite il sito web del fornitore senza funzioni di intermediazione. Fornitura tramite interfaccia digitale di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento. Messa a disposizione di un'interfaccia digitale per gestire servizi finanziari regolamentati. Cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono servizi finanziari o interfacce per gestire tali servizi. Queste esclusioni mirano a concentrare l'imposta sulle attività digitali in cui è evidente il contributo degli utenti alla creazione di valore. La definizione delle attività escluse è stata formulata per escludere quelle operazioni in cui l'interazione degli utenti è meno rilevante o dove il valore è principalmente legato alla fornitura diretta di beni o servizi da parte del fornitore, senza un ruolo significativo dell'utente nella creazione di valore. La disciplina nazionale dell'I.S.D. deriva sostanzialmente da quella europea, poiché il criterio per la delimitazione soggettiva del tributo è analogo alla proposta di Direttiva UE in materia di Digital Service Tax. La proposta di Direttiva prevede che i soggetti passivi siano le imprese o i gruppi di imprese che dichiarano ricavi, a livello mondiale, superiori a 750.000.000 euro, o, all'interno dell'UE, superiori a 50.000.000 euro. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) L'obiettivo è limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di grandi dimensioni, capaci di offrire servizi digitali a un vasto numero di utenti, in modo che il valore generato dalla partecipazione di questi ultimi sia significativo. 4. Il presupposto territoriale e 5. La base imponibile Il criterio di collegamento territoriale per l'applicazione dell'imposta sui servizi digitali in Italia si basa sulla localizzazione dell'utente che fruisce del servizio digitale. In sostanza, i ricavi derivanti da questi servizi sono considerati imponibili in Italia se l'utente che usufruisce del servizio è localizzato nel territorio italiano. Questo criterio si applica in generale, ma vi sono specifiche modalità di collegamento previste per ciascuna tipologia di servizio digitale. Per determinare la localizzazione dell'utente, si considera principalmente il luogo in cui si trova il dispositivo utilizzato per accedere all'interfaccia digitale, che può essere uno smartphone, un PC, un tablet, eccetera. Tale localizzazione è determinata dall'indirizzo IP del dispositivo o da altri sistemi di geolocalizzazione come il GPS o il segnale WiFi. Per le diverse tipologie di servizi digitali, sono stati individuati criteri specifici di localizzazione. Ad esempio, per i servizi pubblicitari, l'utente è considerato localizzato in Italia se la pubblicità appare sul suo dispositivo mentre si trova nel territorio italiano. Per le interfacce digitali multilaterali che facilitano la compravendita di beni o servizi, l'utente è considerato localizzato in Italia se utilizza un dispositivo nel territorio italiano per accedere all'interfaccia e concludere un'operazione commerciale. Per i servizi che coinvolgono la trasmissione di dati raccolti dagli utenti, la localizzazione è più complessa e richiede criteri sia spaziali che temporali. L'imposta è dovuta in Italia se i dati sono stati raccolti da un dispositivo localizzato in Italia e trasferiti successivamente, dietro corrispettivo, durante lo stesso anno solare o in periodi precedenti. L'aliquota dell'imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali è del 3%. I ricavi imponibili sono calcolati in base al principio di competenza economica, indipendentemente dall'incasso, e sono al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. I ricavi all'interno di un gruppo sono esclusi dall'imposta, ma vengono considerati per la determinazione della soglia dimensionale. La base imponibile è determinata considerando i ricavi digitali globali del soggetto passivo e applicando una percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio italiano. I soggetti passivi devono mantenere una contabilità adeguata a rilevare i ricavi imponibili e calcolare le percentuali di rilevanza dei ricavi tassabili in Italia. Sono previste regole specifiche per diverse tipologie di operazioni digitali al fine di evitare la doppia imposizione. L'Agenzia delle Entrate ha stabilito la deducibilità dell'imposta sui servizi digitali dal reddito complessivo ai fini dell'IRES, poiché è considerata un'imposta indiretta e non soggetta al principio di deducibilità delle imposte. La deducibilità dall'Irap è ammessa se l'imposta rientra in una voce che concorre alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo. 6. La fase attuativa La fase attuativa dell'imposta sui servizi digitali (ISD) prevede che i soggetti passivi siano tenuti ad adempiere a specifici obblighi dichiarativi e di versamento. Nel caso di soggetti passivi non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, devono identificarsi ai fini dell'IVA nel paese, attraverso identificazione diretta, nominando un rappresentante fiscale o designando una società del gruppo che sia a sua volta soggetto passivo dell'ISD e residente o stabilita in Italia. Viene prevista la responsabilità solidale dei soggetti residenti appartenenti allo stesso gruppo per le obbligazioni dei soggetti non residenti stabiliti in paesi collaborativi. I termini per il versamento dell'imposta e la presentazione della dichiarazione sono stati spostati al 16 maggio e al 30 giugno rispettivamente, a seguito di modifiche legislative. Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso, si fa riferimento alle disposizioni dell'IVA, in quanto compatibili. L'avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione può essere emesso entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Le sanzioni applicate includono sanzioni per omessa dichiarazione (dal 120% al 240% dell'imposta) e per infedele dichiarazione (dal 90% al 180% dell'imposta), oltre a una sanzione generica per omessi versamenti (30% dell'imposta). In conclusione, l'introduzione dell'ISD rappresenta una nuova concezione di ricchezza tassabile, meglio adattata al contesto digitale. Tale ricchezza è generata principalmente dagli utenti dei servizi digitali, indipendentemente dalla presenza fisica dell'azienda fornitrice nel territorio dello Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Stato. La rilevanza fiscale si sposta quindi sul luogo in cui viene prodotta la ricchezza, ovvero dove è localizzato l'utente finale. CAPITOLO 7: L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 1. I profili istituzionali Con la digitalizzazione dell'economia, le organizzazioni internazionali lavorano per regolare il fenomeno e tracciare i profitti delle multinazionali digitali. L'intervento mira a superare le sfide normative legate alla tassazione territoriale. L'Unione Europea (UE) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) si concentrano sulle imposte dirette e sul consumo. Nell'ambito dell'IVA, il commercio elettronico presenta sfide come il commercio diretto (transazioni online completamente automatizzate) e indiretto (consegna fisica). La Direttiva UE 2017/2455 ha modificato le norme IVA, specialmente per le vendite a distanza. L'IVA è un'imposta indiretta sul consumo armonizzata a livello europeo. Le direttive UE sono vincolanti per gli Stati membri e interpretate dalla Corte di Giustizia. In Italia, la normativa IVA deriva dalle direttive 67/227/CEE e 67/228/CEE. Il DPR n. 633/1972 è il nucleo normativo, con modifiche per adeguarsi alle direttive UE. La Direttiva 2006/112/CE, recepita in Italia, ha subito modifiche con l'introduzione della Direttiva 2017/2455/UE. L'IVA è proporzionale e si applica in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo. Il principio della neutralità si realizza tramite la rivalsa e il diritto di detrazione. L'IVA grava sul consumatore finale e richiede il coordinamento tra gli Stati per evitare distorsioni. L'IVA si applica a operazioni soggette ai requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale. Le prestazioni di servizi sono regolate da regole diverse per la territorialità. Le operazioni possono essere imponibili, non imponibili o esenti. L'esigibilità dell'imposta avviene al momento dell'effettuazione dell'operazione. La territorialità dell'IVA si basa sull'emissione della fattura, il pagamento e la consegna. Le regole variano per cessioni di beni e prestazioni di servizi. La digitalizzazione presenta sfide per l'applicazione delle regole, specialmente con il commercio elettronico. Le modifiche legislative mirano a garantire una tassazione equa e adattabile all'evoluzione economica. 2. I profili innovativi dell’e-commerce, dal MOSS all’OSS L'aumento delle transazioni nell'e-commerce diretto e l'evoluzione delle tecnologie hanno spinto la Commissione Europea a intervenire per adattare le regole sull'IVA, garantendo la libera circolazione dei beni e dei servizi online. Il commercio elettronico diretto può essere suddiviso in B2B, dove venditore e acquirente sono entrambi soggetti IVA, e B2C, dove l'acquirente è un consumatore privato. La Direttiva 2002/38/CE ha stabilito che per i servizi online resi da imprese extracomunitarie a consumatori UE, il luogo di tassazione è dove viene utilizzato il servizio. La Direttiva 2008/8/CE ha modificato i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi, estendendo il regime speciale agli operatori comunitari non residenti nel Paese di consumo. Successivamente, la Direttiva 2017/2455/UE ha ampliato l'ambito del regime MOSS (Mini One Stop Shop) rinominandolo OSS (One Stop Shop), consentendo a soggetti UE e non UE di identificarsi in un unico Stato membro per adempiere agli obblighi IVA. Il regime OSS si applica anche alle vendite a distanza di beni materiali. Il regime MOSS è opzionale e consente di identificarsi in un solo Stato membro per pagare l'IVA su tutte le prestazioni di servizi elettronici verso consumatori non soggetti IVA UE. Il MOSS è stato esteso anche al commercio elettronico indiretto, facilitando gli adempimenti fiscali e contrastando l'evasione. Il regime OSS UE permette di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro per tutte le vendite a consumatori UE, semplificando gli adempimenti per i soggetti passivi UE e non UE. Le disposizioni applicative includono la presentazione di dichiarazioni trimestrali e l'esenzione dall'emissione della fattura per gli operatori identificati in Italia per il regime OSS. Inoltre, è stata introdotta una soglia monetaria annua di 10.000 euro per determinare il luogo di tassazione nel commercio elettronico diretto. Il regime OSS consente anche il rimborso dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato. Le modifiche legislative mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e a garantire una tassazione equa nell'e-commerce. 3. Conclusioni L'aumento del commercio elettronico transfrontaliero B2C ha reso necessario aggiornare le disposizioni fiscali per adattarsi al principio della tassazione nel luogo di destinazione e proteggere Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) il gettito fiscale degli Stati membri. Le nuove norme, in vigore dal 1° luglio 2021, riguardano i soggetti passivi operanti nell'e-commerce e mirano a monitorare le operazioni tramite piattaforme elettroniche, coinvolgendo direttamente i soggetti intermediari nella riscossione dell'imposta. Sono state eliminate le disparità di trattamento tra e-commerce diretto e indiretto, tra operatori UE ed extra UE, richiedendo l'identificazione per aderire al regime speciale. L'elemento della territorialità è ora individuato nel luogo di residenza del consumatore. È emersa l'esigenza di accordi tra gli Stati per uniformare la tassazione delle transazioni telematiche, mentre i gestori delle piattaforme online sono considerati responsabili della riscossione del tributo. Tuttavia, permangono criticità per gli operatori che erogano servizi elettronici ma non si identificano in nessuno degli Stati membri, rendendo complesso per l'Amministrazione finanziaria individuare il soggetto obbligato agli adempimenti e al versamento dell'imposta. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) SECONDO ESONERO CAPITOLO 10: L’AUSILIO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 1. Note Introduttive sulla Fase di Attuazione del Tributo La Parte II del volume, dedicata alla fase di attuazione del tributo, segue la discussione sui profili sostanziali del diritto tributario nell'economia digitale, come delineato nel primo capitolo. L'introduzione di nuove tecnologie impone la verifica dell'applicabilità dei tributi tradizionali attraverso strumenti digitali, evidenziando come queste tecnologie siano già concretamente utilizzate in vari aspetti della gestione tributaria. Importanza della Fase di Attuazione 1. Complementarietà dei Profili Sostanziali e Attuativi: La fase di attuazione è fondamentale quanto i profili sostanziali del diritto tributario, poiché garantisce che il tributo sia applicato correttamente e non in modo arbitrario, in linea con la capacità contributiva determinata dalla legge. 2. Obiettivo Comune: Entrambi i settori del diritto tributario mirano al concorso alle spese pubbliche. La fase di attuazione è definita come l'insieme di attività e poteri riconosciuti agli enti preposti, oltre agli obblighi imposti ai contribuenti, basata sulla capacità contributiva di ciascun soggetto. Le fasi principali dell'attuazione includono: 1. Verificarsi del presupposto del tributo e delle situazioni giuridiche correlate. 2. Adempimenti parziali o totali (come versamenti in acconto o ritenute). 3. Presentazione della dichiarazione e rispetto degli altri obblighi del contribuente. 4. Controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che possono precedere la dichiarazione. Dalla riforma degli anni Settanta, la fase di attuazione ha visto un'espansione significativa a causa dell'incremento dei contribuenti, che ha reso necessarie modalità di controllo più efficaci rispetto al passato. Carattere Procedimentale e Collaborativo 1. Carattere Funzionale: La fase di attuazione si distingue per la sua natura procedimentale, utilizzando categorie generali del diritto amministrativo, incluso il concetto di procedura. 2. Partecipazione del Privato: Viene promossa una logica collaborativa tra Fisco e contribuente, piuttosto che difensiva. Per le imprese, la dimensione e l'attività svolta in più Stati sono fattori chiave che influenzano l'attuazione del tributo. Ciò è legato al luogo di determinazione della ricchezza e alla promozione della "tax compliance" e della "cooperative compliance", come dimostrato dal regime dell'adempimento collaborativo e dagli accordi preventivi per le imprese internazionali. Gli effetti dell'economia digitale variano in base ai tributi e alle categorie di soggetti passivi (persone fisiche, imprese ed enti), nonché alla dimensione e al contesto territoriale dell'attività esercitata. Principi Generali Relativi alla Potestà Amministrativa di Imposizione La potestà amministrativa di imposizione è regolata da un insieme di principi che garantiscono l'equilibrio nell'intervento dell'ente impositore. Il principio di legalità, basato sull'art. 23 della Costituzione, insieme ad altri principi come l'imparzialità (le decisioni devono essere prese senza bias o preferenze personali), la ragionevolezza (le decisioni devono essere razionali e non arbitrarie) e la proporzionalità (le misure devono essere proporzionali ai fatti e non eccessive) di fonte europea, stabiliscono un quadro rigoroso di regole che vincolano l'ente impositore alle prescrizioni legislative. L'attività amministrativa di imposizione deve quindi rispettare la legge e i principi che ispirano le scelte legislative, senza esercitare poteri discrezionali nel bilanciare interessi pubblici o privati. L'azione dell'Amministrazione Finanziaria è vincolata alla legge, in quanto i relativi poteri si manifestano in atti e decisioni coerenti con le predeterminazioni legislative. La legge realizza la funzione impositiva e attribuisce all'Amministrazione Finanziaria il potere di determinare la capacità contributiva attraverso i controlli. Tuttavia, alcuni istituti, come la dilazione di pagamento (art. 19 DPR n. 602/1973) o la sospensione della riscossione (art. 39 DPR n. 602/1973), sembrano riflettere schemi di discrezionalità amministrativa, ma non incidono sulla base imponibile o sulla misura del tributo. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) In un contesto di vincolatezza, la potestà amministrativa deve attuare l'interesse primario previsto dalla norma tributaria, evitando qualsiasi scelta tra atti e procedimenti dagli effetti diversi, salvo nei limiti riservati dalla legge. Questo si traduce in un doppio livello applicativo: da un lato, il legislatore seleziona i presupposti e bilancia gli interessi, attribuendo poteri agli uffici per la loro attuazione; dall'altro, l'Amministrazione Finanziaria deve astenersi da valutazioni estranee e attenersi ai limiti della legge tributaria. Le tecnologie digitali possono contribuire a evitare disparità di trattamento, ad esempio nella concessione di dilazioni di pagamento, e supportare il riesame di atti impositivi illegittimi. L'adempimento tributario, sebbene spesso successivo all'intervento dell'Amministrazione Finanziaria, può avvenire anche senza tale intervento, basandosi sull'adempimento spontaneo dei contribuenti. In questo contesto, l'iniziativa dell'Amministrazione Finanziaria è eventuale e finalizzata al controllo. In sintesi, l'acquisizione dei tributi è assicurata dall'adempimento spontaneo dei contribuenti, mentre l'intervento dell'Amministrazione Finanziaria si concentra su controlli selettivi e più efficienti, facilitati dalle tecnologie digitali. 2. L'Ausilio delle Tecnologie Digitali nella Potestà Amministrativa d'Imposizione La rivoluzione digitale sta trasformando significativamente il rapporto tra Fisco e contribuente, contribuendo all'"informatizzazione del sistema fiscale". Questo processo include la dematerializzazione e la digitalizzazione delle operazioni fiscali. Per esempio, l'uso di documenti digitali e lo scambio telematico di atti sono già una realtà riconosciuta dalla legge. Durante l'emergenza epidemiologica, alcuni uffici hanno sperimentato con successo consultazioni telematiche, sebbene questa pratica sia ancora in fase iniziale. Per un salto di qualità definitivo, sono necessari investimenti significativi. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 delinea obiettivi per il triennio 2021-2023, tra cui: La piena digitalizzazione dei rapporti con i contribuenti e tra gli stakeholders. La completa interoperabilità delle banche dati e l'evoluzione della gestione delle informazioni. Il miglioramento e la semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti attraverso servizi telematici e la progressiva dematerializzazione dei modelli di dichiarazione. L'incentivazione dei pagamenti elettronici. L'uso generalizzato della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. Attività di Indirizzo e Accesso ai Dati: Il diritto di accesso dei contribuenti agli atti personali e agli atti dell'Amministrazione Finanziaria (Amm. Fin.) esterni, come l'interpretazione vincolante delle norme, è fondamentale per affrontare l'incertezza normativa. Nonostante alcuni progressi, l'accesso ai dati è ancora limitato in alcuni ambiti, come la consultazione delle fatture elettroniche, soggetta a limiti temporali discutibili. L'interpello, disciplinato dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, permette al contribuente di richiedere chiarimenti su una determinata fattispecie, garantendo la certezza del diritto. L'uso dei big data può migliorare l'organizzazione e l'efficienza degli interpelli, consentendo di individuare le norme rilevanti e le fattispecie assimilabili. Organizzazione e Innovazione Tecnologica: La digitalizzazione migliora l'organizzazione dell'Amm. Fin. e degli enti locali preposti all'attuazione del tributo. La raccolta e l'organizzazione degli atti a rilevanza esterna, inclusi decreti, note, risoluzioni e circolari, possono essere potenziate con strumenti tecnologici avanzati. Un esempio virtuoso è il Multilateral Instrument Matching Database (MIMB) dell'OCSE, che coordina le disposizioni dei Trattati bilaterali con una convenzione multilaterale, facilitando le modifiche e l'aggiornamento delle convenzioni contro le doppie imposizioni. In sintesi, la digitalizzazione del sistema fiscale migliora il rapporto tra Fisco e contribuente, semplifica gli adempimenti, e potenzia l'efficacia dei controlli. L'uso delle tecnologie digitali rappresenta un passo avanti significativo, ma richiede ulteriori investimenti e una continua evoluzione delle pratiche e delle normative per realizzare pienamente i benefici della rivoluzione digitale. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Il Settore dei Controlli Efficienza e Evasione Fiscale. Le tecnologie digitali offrono significative opportunità per migliorare l'efficienza dei controlli fiscali. L'Amministrazione Finanziaria ha mostrato una crescente propensione all'uso di strumenti informatici per affrontare l'elevato livello di evasione fiscale, che rappresenta un grave problema economico rispetto ai Paesi più avanzati. La vasta disponibilità di informazioni da fonti multiple e i numerosi obblighi a carico dei contribuenti dovrebbero rendere più semplice il contrasto all'evasione. Tuttavia, l'incapacità di incrociare e coordinare rapidamente una grande mole di dati ha limitato l'efficacia dei controlli. L'uso di sistemi intelligenti potrebbe migliorare significativamente la velocità e l'efficacia dei controlli fiscali. La tecnologia permette di incrociare e elaborare una grande quantità di dati, riducendo i limiti dell'attività umana. Questo è particolarmente utile per identificare evasori totali e coloro che riducono surrettiziamente la base imponibile. Le nuove tecnologie, se utilizzate correttamente, potrebbero ridurre l'evasione fiscale in pochi anni. L'uso di intelligenza artificiale per i controlli solleva preoccupazioni riguardo alla protezione dei dati personali. È importante che le decisioni basate su algoritmi siano sottoposte alla valutazione critica dell'uomo, in conformità con il principio europeo della "non esclusività" della decisione algoritmica. Questo principio richiede l'intervento umano per modificare eventuali esiti automatici che potrebbero violare i diritti del contribuente. L'utilizzo delle tecnologie digitali è particolarmente adatto alla fase istruttoria dei controlli fiscali, facilitando la raccolta di prove e indizi. Tuttavia, l'applicazione diretta di queste tecnologie dovrebbe essere limitata a casi marginali, mentre l'applicazione indiretta può essere più ampia se accompagnata da verifiche umane per garantire una corretta ponderazione degli interessi contrapposti. L'applicazione delle tecnologie digitali all'elusione fiscale è più complessa. Sebbene sia stata ipotizzata in dottrina, ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni relative all'abuso del diritto è difficile. L'uso di algoritmi potrebbe aiutare nell'individuazione delle fattispecie più appropriate, ma richiede la selezione accurata delle informazioni e la trasparenza dei criteri selettivi utilizzati. Un quadro normativo che renda conoscibili la base informativa e il processo decisionale è fondamentale per applicazioni più rigorose di tali tecnologie. In sintesi, le tecnologie digitali possono migliorare significativamente l'efficienza dei controlli fiscali e ridurre l'evasione. Tuttavia, è essenziale garantire la protezione dei dati personali e la trasparenza dei processi decisionali. L'intelligenza artificiale può essere uno strumento prezioso, ma deve essere integrata con un'adeguata supervisione umana e un quadro normativo chiaro per realizzare pienamente i suoi benefici. Individuazione dei Contribuenti per i Controlli La selezione dei contribuenti per i controlli fiscali presenta sfide complesse, distinguendo tra controlli massivi standardizzati e controlli individuali. Mentre i controlli massivi sono regolati da assetti legislativi che escludono distinzioni irragionevoli, i controlli individuali sollevano problemi di discrezionalità amministrativa e richiedono una scelta razionale. Le tecnologie digitali, inclusi algoritmi e intelligenza artificiale, offrono opportunità significative per migliorare l'efficienza della selezione dei contribuenti. L'uso di metodi statistico-matematici, come l'accertamento sintetico, supportato da programmi informatici dell'Amm. Fin., può rendere la selezione più selettiva ed efficiente. È essenziale che l'adozione delle tecnologie digitali sia accompagnata da un quadro normativo chiaro che regoli il loro utilizzo, garantendo la trasparenza delle informazioni raccolte e la protezione dei diritti dei contribuenti. Alcune esperienze recenti sollevano preoccupazioni riguardo alle limitazioni dei diritti dei contribuenti in nome della prevenzione dell'evasione, evidenziando la necessità di trovare un equilibrio tra interessi pubblici e diritti individuali. 3. Coinvolgimento del Contribuente nell'Attuazione del Tributo Le tecnologie digitali hanno migliorato l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso strumenti come la dichiarazione telematica, la fattura elettronica e altre soluzioni innovative. Tuttavia, ci sono ancora poche innovazioni significative per favorire il self compliance, come la dichiarazione precompilata e i canali telematici per il riesame delle irregolarità. C'è la necessità di valutare se i modelli procedimentali tradizionali siano adeguati al contesto attuale, considerando la rapidità delle trasformazioni. È importante anche considerare il tempo nel Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) contesto della prescrizione e della decadenza, che influisce sull'esercizio dei poteri d'imposizione e sull'estinzione delle obbligazioni tributarie. L'acquisizione più rapida di informazioni da parte dell'Amm. Fin. grazie alla collaborazione del contribuente dovrebbe consentire procedure più rapide senza compromettere i controlli. La tendenza legislativa è verso la riduzione dei termini di decadenza per il controllo formale della dichiarazione, ma alcune situazioni richiedono termini più lunghi per evitare pregiudizi alle attività di controllo. 4. Ausilio della Giurisprudenza Amministrativa per la Definizione del Contesto Giuridico La giurisprudenza amministrativa ha promosso l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'amministrazione, evidenziando i vantaggi dell'automazione decisionale tramite algoritmi. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2270 del 8 aprile 2019 ha sottolineato l'importanza di rendere digitali i servizi della pubblica amministrazione. Questo può migliorare i servizi offerti ai cittadini e agli utenti. La sentenza ha anche evidenziato i vantaggi dell'uso di algoritmi per automatizzare i processi decisionali. il sostegno alla digitalizzazione, la giurisprudenza ha indicato che l'utilizzo degli algoritmi deve rispettare i principi generali dell'attività amministrativa, come quelli di trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità. Gli algoritmi devono essere trasparenti e la loro regola giuridica deve essere comprensibile, rispettando sempre le norme primarie. La sentenza successiva n. 7891 del 4-25/12/2021 ha distinto tra algoritmi e intelligenza artificiale. Gli algoritmi sono definiti come una serie finita di istruzioni, mentre l'intelligenza artificiale è un sistema che elabora continuamente nuovi criteri di inferenza. Per poter utilizzare gli algoritmi nella fase di applicazione di un tributo, essi devono essere trasparenti e conformi alle norme primarie. La regola giuridica sottostante deve essere definita dalla norma primaria e resa comprensibile attraverso atti adeguati. Gli algoritmi sono considerati strumenti procedimentali e istruttori, soggetti alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo. Tuttavia, il loro utilizzo è limitato alla fase istruttoria, mentre le decisioni finali restano di competenza dell'organo pubblico titolare del potere. L'ambito naturale degli algoritmi è la fase istruttoria, e le normative tendono a potenziare l'utilizzo delle banche dati senza estendere eccessivamente l'impiego di intelligenza artificiale o machine learning. La giurisprudenza amministrativa fornisce un quadro chiaro sull'utilizzo degli algoritmi nell'attività amministrativa, garantendo trasparenza, rispetto dei principi giuridici e controllo giudiziale adeguato. 5. Prospettive Future dell'Utilizzo delle Tecnologie Digitali nell'Attuazione del Tributo L'introduzione della tecnologia digitale nella fase di attuazione del tributo può essere estremamente vantaggiosa per l'esercizio dell'azione impositiva. L'Agenzia delle Entrate è ora in possesso di enormi quantità di dati, che possono essere valutati in modo obiettivo ed imparziale grazie ai progressi tecnologici. Questo può portare a una maggiore efficienza e precisione nei controlli fiscali. Tuttavia, affinché l'utilizzo delle tecnologie digitali rappresenti un progresso, è essenziale trovare un equilibrio tra l'esercizio dei poteri impositivi e i diritti dei contribuenti. Le innovazioni tecnologiche dovrebbero essere utilizzate come supporto alle decisioni amministrative, ma la valutazione finale e la determinazione di una pretesa impositiva devono rimanere affidate al discernimento umano per evitare un eccesso di automatismo che potrebbe compromettere i diritti dei contribuenti. Attualmente, gli algoritmi e l'intelligenza artificiale vengono utilizzati principalmente nei controlli fiscali e nella fase istruttoria, con un'attenzione particolare alla raccolta di prove anche dai terzi coinvolti nel rapporto tributario. Tuttavia, questo utilizzo è ancora limitato e non privo di problematiche giuridiche, che richiederanno un'attenta valutazione e regolamentazione. Guardando al futuro, potremmo vedere un maggior ricorso al contraddittorio obbligatorio e all'obbligo di motivazione rafforzata come forme di tutela per i contribuenti. Queste misure sono state oggetto di dibattito e potrebbero diventare sempre più diffuse per garantire una maggiore trasparenza e valutabilità delle decisioni basate su regole digitali complesse. Le prospettive future dell'utilizzo delle tecnologie digitali nell'attuazione del tributo sono caratterizzate da opportunità di miglioramento dell'efficienza e della precisione, ma anche dalla Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) necessità di bilanciare l'automazione con le garanzie dei contribuenti e le esigenze di trasparenza e valutazione. CAPITOLO 11: L’ATTIVITÀ D’INDIRIZZO 1. Esigenza di certezza interpretativa e applicativa nel diritto tributario La realizzazione dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche richiede un confronto continuo tra le norme tributarie e le situazioni concrete. Tuttavia, l'elevata quantità e complessità delle disposizioni tributarie spesso rende difficile interpretare correttamente le norme e collegarle con le altre vigenti, creando incertezza sulla loro applicazione. Questa incertezza riguarda sia i contribuenti, che non conoscono esattamente le conseguenze fiscali delle loro azioni, sia l'ordinamento nel suo complesso. È quindi essenziale un'opera preventiva di chiarimento delle disposizioni tributarie e della loro applicabilità ai casi concreti. Questo compito assume particolare autorevolezza quando è svolto dall'ente impositore, responsabile dell'applicazione delle norme tributarie ai singoli rapporti. L'attività di indirizzo fornita dall'ente impositore include interpretazioni normative, obblighi conseguenti e applicazioni concrete, indirizzando sia i contribuenti che gli uffici dell'amministrazione finanziaria. Gli atti di indirizzo si dividono in due categorie: 1. Atti interni: Producono effetti giuridici all'interno dell'amministrazione finanziaria e includono circolari organizzative, note e risoluzioni. Possono essere emanati tramite decreto ministeriale, decreto governativo o provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 2. Atti esterni: Hanno rilevanza esterna e comprendono circolari interpretative e, soprattutto, risposte all'interpello. Questi atti producono effetti giuridici specifici per i contribuenti e sono particolarmente utili per chiarire l'interpretazione delle norme a loro beneficio. L'uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale può favorire l'applicazione uniforme dei tributi e semplificare gli adempimenti per i contribuenti. 2. L'Attività di Indirizzo Interpretativo Fornita dall'Amministrazione Finanziaria 2.1 L'Attività di Indirizzo Generale L'attività di indirizzo dell'amministrazione finanziaria si articola su due livelli: generale e astratto, particolare e concreto. Livello Generale e Astratto: A questo livello, l'amministrazione finanziaria emana circolari per interpretare nuove leggi o per chiarire norme che continuano a presentare problemi interpretativi per un vasto numero di contribuenti. Quando le questioni assumono una portata generalizzata, l'amministrazione pubblica prospetti di sintesi sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Questi documenti possono assumere la forma di risposte alle domande frequenti (FAQ) o di guide per operatori, soprattutto in caso di normative complesse. Questa attività deriva dall'art. 5 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone all'amministrazione finanziaria di garantire una completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative tributarie. L'articolo prevede la predisposizione di testi coordinati e l'informazione elettronica in tempo reale, rendendola disponibile gratuitamente ai contribuenti. L'amministrazione deve anche divulgare tempestivamente tutte le circolari, risoluzioni e altri atti rilevanti. Le circolari e le guide dell'Agenzia delle Entrate non producono effetti vincolanti né per i contribuenti né per i giudici. Tuttavia, i contribuenti che seguono le indicazioni in questi atti non possono essere sanzionati. Le circolari non vincolano neanche gli uffici dell'amministrazione che le hanno emanate, come affermato dalla Cassazione. Gli uffici possono modificare, correggere o disattendere le interpretazioni delle circolari. L'adesione dei funzionari alle circolari li protegge da responsabilità personali per violazione della legge, tranne nel caso di circolari palesemente illegittime, per cui si potrebbe applicare l'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 sui limiti ai doveri verso il superiore. Nonostante non siano tecnicamente vincolanti, le circolari mantengono una primaria rilevanza pratica per orientare il comportamento degli enti impositori e dei contribuenti. 2.2 L'attività di indirizzo particolare: gli interpelli L'amministrazione finanziaria svolge, oltre all'attività di indirizzo generale e astratto, anche un'attività di chiarimento sull'interpretazione e applicazione delle norme tributarie in casi specifici Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) tramite la consulenza giuridica e il sistema degli interpelli. La consulenza giuridica è offerta dagli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate agli Uffici periferici o alle associazioni di categoria. Lo Statuto dei diritti dei contribuenti regola l'istituto dell'interpello, prevedendo cinque tipologie distinte: ordinario, qualificatorio, probatorio, disapplicativo e antiabuso, introdotte con il d.lgs. n. 156/2015. Inoltre, esistono interpelli sui nuovi investimenti e ruling internazionali, disciplinati da norme speciali. Gli interpelli statutari permettono al contribuente di richiedere un parere preventivo all'amministrazione finanziaria su specifiche situazioni fiscali con margini di incertezza. La risposta dell'amministrazione, vincolante nei confronti dell'istante, può anche assumere la forma del silenzio-assenso. Se il contribuente non condivide il parere ricevuto, può comunque seguire la propria interpretazione e attendere una contestazione che potrà impugnare davanti al giudice tributario. Una risposta positiva all'interpello limita la successiva attività di accertamento dell'amministrazione, che non può modificare l'interpretazione giuridica fornita. In caso di mancata risposta entro il termine di legge (90-120 giorni), si forma il silenzio-assenso. L'amministrazione è vincolata dalla risposta data anche per future attività del contribuente, salvo rettifiche notificate. Gli effetti preclusivi si applicano solo all'istante, salvo casi di rapporti giuridici unitari (es. trattamento IVA). Le risposte agli interpelli possono essere pubblicate in forma di circolare o risoluzione se ritenute di interesse generale, senza che ciò estenda gli effetti preclusivi a terzi. Tuttavia, l'adeguamento alle risposte fornite ad altri interpelli può rendere inapplicabili sanzioni. In conclusione, l'attività di risposta agli interpelli non solo vincola l'amministrazione nei confronti dell'istante, ma assume anche una funzione di orientamento generale per contribuenti e funzionari dell'amministrazione finanziaria. 3. L'Utilizzo della Tecnologia Digitale nell'Attività di Indirizzo 3.1 La Sistematizzazione della Prassi La tecnologia digitale rappresenta un’opportunità preziosa per migliorare l'efficacia dell'attività di indirizzo interpretativo e applicativo delle norme tributarie. L'articolo 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto oltre vent'anni fa, aveva già previsto l'esigenza per l'amministrazione finanziaria di "assumere idonee iniziative di informazione elettronica" nei confronti dei contribuenti. La digitalizzazione dell'amministrazione finanziaria dovrebbe svilupparsi attraverso fasi progressive. Il primo passo consiste nella sistematizzazione dei precedenti della prassi amministrativa tributaria, per automatizzare le risposte più semplici e incorporare tali precedenti nei software utilizzati per adempiere agli obblighi strumentali, dichiarativi e di versamento. Attualmente, l'individuazione dei precedenti è affidata alla ricerca personale dei funzionari incaricati della gestione delle singole pratiche, supportata da database che, però, non sistematizzano le "massime" ricavabili dai documenti di prassi. Le circolari e le risposte agli interpelli sono elaborate basandosi sull'interpretazione giuridica dei funzionari, che spesso fanno riferimento a precedenti casi simili. Tuttavia, senza una sistematizzazione completa delle massime, si verificano spesso risposte incoerenti a casi analoghi, con diverse interpretazioni fornite da uffici diversi anche per questioni simili o identiche. L'intelligenza artificiale può risolvere questo problema, catalogando i precedenti in modo completo e logico, e creando collegamenti tra di essi. Questo approccio è fondamentale non solo nei sistemi giuridici di common law, ma anche in quelli di civil law, dove il principio di uguaglianza richiede che casi analoghi siano trattati in modo simile, non solo a livello legislativo, ma anche amministrativo e giudiziario. 3.2. L'Automatizzazione delle Risposte ai Contribuenti Una volta organizzati i documenti di prassi amministrativa, si può procedere con l'elaborazione di meccanismi che permettano ai contribuenti e agli uffici di accedere telematicamente ai risultati di tale sistematizzazione. Questo include l'aggiornamento delle FAQ sui portali web dell'amministrazione e la creazione di sistemi di domande e sotto-domande progressivamente dettagliate. L'obiettivo è automatizzare la somministrazione di risposte di media complessità, migliorando l'efficienza degli help desk e delle interfacce di domanda e risposta, attualmente inefficaci per mancanza di una sistematizzazione completa della prassi. Un esempio efficace è il sistema spagnolo SII (Suministro Inmediato de Información), che gestisce l'informatizzazione dei registri IVA con un dettagliato sistema di FAQ e un VAT Virtual Assistant. Questo assistente virtuale guida Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) il contribuente attraverso una serie di domande successive, selezionando risposte predefinite che portano a ulteriori domande, aiutando a definire e risolvere la questione fiscale in modo specifico. Anche l'amministrazione finanziaria irlandese ha sviluppato un sistema simile con il Virtual Digital Assistant (VDA), che trasferisce la pratica a un funzionario umano se l'assistente automatizzato non riesce a fornire una risposta adeguata. Le risposte fornite da questi sistemi dovrebbero avere valenza giuridica analoga agli interpelli, vincolando l'amministrazione a mantenere l'interpretazione fornita dall'interfaccia automatica, con la possibilità di verificare la corrispondenza dei dati inseriti dal contribuente. Questo approccio consentirebbe di semplificare le procedure, prevedendo sistemi di consulenza online rapida per risolvere situazioni di incertezza meno complesse, riducendo i tempi e i costi di compliance per i contribuenti. Inoltre, i portali telematici dell'amministrazione finanziaria potrebbero offrire meccanismi di simulazione online per il conteggio delle imposte dovute, come avviene sui portali delle amministrazioni finanziarie britanniche e francesi. 3.3. L'Automatico Recepimento della Prassi nei Software per l'Adempimento degli Obblighi Tributari Un ulteriore passo nell'utilizzo della tecnologia è l'integrazione della sistematizzazione dei precedenti e dell'automatizzazione delle risposte nei software per l'adempimento degli obblighi tributari. Attualmente, esistono strumenti digitali per la compilazione delle fatture elettroniche e di alcuni modelli di versamento dei tributi, ma una maggiore implementazione tecnologica potrebbe migliorare significativamente questi processi. Ad esempio, un sistema guidato potrebbe assistere i contribuenti nella compilazione di voci complesse nei documenti informatici, attraverso una serie di input progressivi. Questo ridurrebbe il margine d'errore e aumenterebbe la precisione delle dichiarazioni, specialmente in ambiti come la normativa IVA, che richiede un coordinamento e un'interpretazione accurati. Un esempio pratico è la procedura guidata per la compilazione di una fattura elettronica per la cessione di un immobile, che potrebbe includere: 1. La selezione della categoria catastale dell'immobile e la verifica della sua strumentalità. 2. La verifica se il cedente è il costruttore dell'immobile o ha effettuato lavori di ristrutturazione negli ultimi cinque anni. 3. Ulteriori domande per determinare l'imponibilità IVA basate su queste informazioni. Questo approccio, implementato con moderne tecnologie, limiterebbe gli errori dei contribuenti e semplificherebbe il rispetto delle normative fiscali. La Germania ha già avviato un progetto simile con l'obbligo di formazione e trasmissione del Bilancio Digitale (E-Bilanz), che guida i contribuenti nella compilazione dei vari campi secondo schemi aggiornati annualmente. In sintesi, l'utilizzo della tecnologia digitale nell'amministrazione finanziaria, attraverso la sistematizzazione dei precedenti, l'automatizzazione delle risposte e l'integrazione nei software di adempimento, può migliorare l'efficacia, la coerenza e la semplicità delle operazioni fiscali per i contribuenti, riducendo tempi e costi di compliance e migliorando la qualità del servizio offerto. 4. I Valori da Tutelare 4.1. La Non Discriminazione dei Soggetti Privati di Effettivo Accesso alle Tecnologie Digitali A fronte dei benefici evidenti, come una maggiore efficienza e uniformità del sistema e la riduzione del margine d'errore per il contribuente in buona fede, l'incremento della digitalizzazione dell'attività di indirizzo dell'amministrazione finanziaria presenta alcune criticità che necessitano di essere sottolineate. In primo luogo, l'utilizzo dei servizi informatici richiede strumenti e competenze la cui acquisizione non dovrebbe essere imposta a tutti i contribuenti. Così come l'identità digitale non può sostituire quella reale, e la capacità giuridica informatica non può sostituire quella reale, allo stesso modo non è ragionevole imporre l'utilizzo delle tecnologie informatiche a chi desidera chiarire i propri obblighi tributari. L'uso delle modalità digitali può essere imposto ai soggetti, come gli operatori economici, ai quali l'ordinamento già richiede l'adozione di una struttura organizzativa per lo svolgimento della loro attività, compatibile con i principi costituzionali. Tuttavia, per la maggior parte delle persone fisiche e degli enti non profit, al di fuori dell'esercizio di impresa e professioni, un obbligo del genere potrebbe escludere una larga parte della popolazione non digitalizzata dall'accesso ai servizi digitali offerti dall'amministrazione finanziaria, creando un digital divide e rendendo eccessivamente oneroso, se non impossibile, l'adempimento degli obblighi tributari. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) Per questo motivo, è essenziale mantenere l'impianto previsto dall'art. 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, che aggiunge le modalità informatiche di divulgazione della prassi a quelle fisiche ordinarie, rendendole alternative e non obbligatorie. Deve continuare a essere possibile presentare le istanze di interpello in formato cartaceo. 4.2. La Semplicità di Utilizzo In secondo luogo, l'utilizzo della tecnologia per risolvere in via automatizzata problemi d'incertezza del diritto, sia tramite help desk che software di compilazione dei documenti necessari per l'adempimento degli obblighi tributari, potrebbe paradossalmente complicare immediatamente le modalità di fruizione del servizio per il contribuente. Dal punto di vista del contribuente, questa maggiore complicazione può essere compensata dalla riduzione dei margini di errore nell'interpretazione e applicazione della norma tributaria. Inoltre, nell'interesse pubblico, è compensata dalla facilitazione delle operazioni di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, anche se ciò solleva problemi di tutela della riservatezza dei dati. Tuttavia, l'attuale tendenza verso un "stato di sicurezza" o "del controllo" ha portato a una tolleranza maggiore dell'intrusione dell'autorità pubblica nella privacy dei cittadini per ragioni di interesse pubblico, rendendo le intrusioni determinate dall'uso della tecnologia in materia tributaria tra le meno gravi. 4.3. La Necessità dell'Intervento Umano nel Processo di Informatizzazione Infine, nonostante l'aumento dell'informatizzazione dell'attività di indirizzo interpretativo, l'intervento umano rimarrà sempre centrale e indispensabile in questo ambito. La sistematizzazione dei precedenti di prassi, la creazione degli algoritmi che li combinano e permettono il funzionamento degli help desk informatici, e la creazione dei campi di compilazione dei documenti informatici richiedono l'intervento umano. Queste attività sono particolarmente delicate, e eventuali errori o imprecisioni possono propagarsi indefinitamente. Inoltre, la capacità di "auto-apprendimento" degli algoritmi può generare ulteriori errori e buchi di sistema, difficili da identificare e correggere trasparentemente. Nel caso degli help desk o delle interfacce di domande e risposte automatiche, le risposte fornite ai contribuenti possono accrescere il patrimonio di conoscenze dell'algoritmo stesso, creando nuovi precedenti. Tuttavia, è fondamentale mantenere la possibilità di intervento umano per aggiornare il patrimonio di conoscenze dell'algoritmo con la prassi sopravvenuta e per eliminare dati errati o superati, rispondendo a casi complessi che l'algoritmo non può gestire. L'algoritmo, essendo un sistema chiuso, non può gestire meccanismi di interpretazione sistematica complessiva. Per esempio, il sistema spagnolo SII prevede l'intervento umano dopo l'uso del VAT Virtual Assistant, dimostrando la necessità di un supporto umano per l'analisi dei casi complessi. La funzione di controllo e aggiornamento dei dati su cui si basa l'algoritmo dei sistemi di intelligenza artificiale non può che essere gestita dagli uffici centrali dell’amministrazione; quindi, deve utilizzare un sistema di centralized database e non di distributed ledger technology. È importante chiarire la terminologia: i database possono essere aggiornati da una fonte unitaria (centralized database) o da fonti diffuse (distributed ledger). Un distributed ledger è un database formato e aggiornato direttamente dagli utenti della rete (nodi), senza un unico soggetto centralizzato. L'aggiornamento dei dati avviene tramite consenso della rete secondo le regole del protocollo. I distributed ledger possono essere aperti (unpermissioned ledger) o riservati ad alcuni attori con accessi regolati (permissioned ledger). Un esempio di distributed ledger è la blockchain. Dato questo contesto, è chiaro che i database dei sistemi automatizzati dell'amministrazione finanziaria devono essere centralizzati e gestiti dall'amministrazione stessa, permettendo l'auto- apprendimento dell'algoritmo con l'accumulo dei dati storici. Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) CAPITOLO 12: GLI OBBLIGHI STRUMENTALI AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO I. Gli obblighi strumentali all'attuazione dei tributi I sistemi di fiscalità di massa impongono ai contribuenti una serie di obblighi funzionali all'autodeterminazione e al versamento spontaneo dei tributi, delegando all'amministrazione finanziaria un'attività di controllo successivo per verificarne la correttezza e agevolare l'adempimento. Questi obblighi funzionali si dividono in tre gruppi fondamentali: obblighi prodromici, obblighi dichiarativi e obblighi di versamento. Le prime due categorie, cumulativamente note come obblighi strumentali, saranno analizzate nei paragrafi successivi per evidenziare come l'evoluzione tecnologica possa influire sui relativi contenuti e modalità di adempimento. Gli obblighi strumentali sono quelle prestazioni personali imposte dall'ordinamento per una corretta attuazione delle prestazioni patrimoniali tributarie sostanziali. Questi obblighi possono variare in base al presupposto del tributo a cui sono funzionali, come ad esempio l'imposta sul reddito o l'imposta sulle successioni. Tuttavia, alcuni obblighi possono essere comuni a diversi tributi, presentando solo piccole variazioni. Un esempio di tale semplificazione è il modello di dichiarazione unificata utilizzato per IRES, IRAP e IVA. L'importanza di questi obblighi per il funzionamento del sistema tributario spinge il legislatore a stabilire sanzioni per la loro mancata osservanza, indipendentemente dall'integrazione di inadempimenti sostanziali. Ad esempio, una società titolare di partita IVA può essere sanzionata per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se non ha svolto attività o prodotto redditi. Gli obblighi strumentali possono essere classificati in due categorie: obblighi prodromici e obblighi dichiarativi. Gli obblighi prodromici sono necessari per la determinazione del tributo e permettono al contribuente di verificare l'ammontare dovuto. Gli obblighi dichiarativi, invece, riguardano la comunicazione all'amministrazione finanziaria di dati fiscalmente rilevanti, come il realizzarsi di presupposti impositivi e le conseguenze sui pagamenti dei tributi. La digitalizzazione offre prospettive importanti per gli obblighi strumentali. L'intelligenza artificiale può semplificare e automatizzare gli adempimenti dei contribuenti e aumentare la raccolta di dati in tempo reale da parte dell'amministrazione finanziaria. Questo può portare a pagamenti automatizzati e addebiti diretti delle somme dovute nei conti correnti dei contribuenti. 2. Gli obblighi prodromici: la tenuta della contabilità e la fattura elettronica Gli obblighi prodromici sono calibrati dal legislatore in base alla disciplina sostanziale del tributo. Il più complesso e importante è la tenuta della contabilità per i titolari di partita IVA e per chi svolge attività imprenditoriali, professionali o artistiche abituali. La tenuta della contabilità è strumentale alla determinazione del reddito d'impresa, del reddito di lavoro autonomo, dell'imponibile IRAP e dell'IVA. La normativa impone specifici obblighi di contabilità, come i registri degli incassi e delle spese per i professionisti, e il bilancio civilistico e altre scritture contabili per gli imprenditori. Questi adempimenti sono spesso soddisfatti tramite strumenti informatici, che semplificano la gestione delle scritture contabili. Per soggetti di piccole dimensioni e con organizzazione ridotta, la complessità degli obblighi contabili può risultare eccessiva. Per questo motivo, il legislatore ha previsto regimi di contabilità semplificata per imprese minori, imprese agricole e contribuenti forfetari. In casi particolari, come il transfer pricing, può essere richiesta documentazione aggiuntiva per garantire chiarezza e trasparenza. Anche in questo ambito, l'informatizzazione è avanzata, facilitando la registrazione e la gestione dei dati. La fatturazione elettronica è un elemento chiave dell'informatizzazione contabile. Inizialmente obbligatoria solo per le transazioni con enti pubblici, dal 1° gennaio 2019 è stata estesa a tutte le transazioni tra privati. Le fatture elettroniche vengono caricate sul Sistema di Interscambio (SdI), consentendo una trasmissione in tempo reale dei dati all'amministrazione finanziaria. Questo sistema avanzato permette di raccogliere una grande quantità di dati utili per i controlli. Dal 1° gennaio 2021, gli scontrini e le ricevute fiscali cartacei sono stati sostituiti dai corrispettivi elettronici, registrati tramite registratori telematici o una procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, la trasmissione dei dati avviene in tempo reale. Un ulteriore passo avanti nell'informatizzazione è l'automatizzazione delle scritture contabili. Software avanzati possono compilare automaticamente le scritture contabili aggregando i dati delle Document shared on https://www.docsity.com/it/diritto-tributario-delleconomia-digitale/11739024/ Downloaded by: alessandro-lorenzo ([email protected]) fatture emesse e ricevute. Questo migliorerebbe l'efficienza e la precisione nella gestione contabile, riducendo il margine d'errore. La digitalizzazione degli obblighi strumentali, inclusa la fatturazione elettronica e la re

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