DIRITTO PUBBLICO - PARTE 1 PDF
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Questi appunti trattano i concetti base del diritto pubblico, partendo dalle norme giuridiche e approfondendo il concetto di Stato, tra cui la distinzione tra diritto privato e pubblico, popolo, territorio e sovranità. Sono utilizzati concetti chiave come generalità, astrattezza e novità delle norme.
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DIRITTO PUBBLICO - PARTE 1 20/09 Norme (giuridiche): regole scritte dall’uomo > non esistono solo quelle scritte dall’uomo ma anche quelle dalla natura (legge naturali, es gravità). Le norme giuridiche sterzano la realtà verso ciò che chi detiene il potere sovrano...
DIRITTO PUBBLICO - PARTE 1 20/09 Norme (giuridiche): regole scritte dall’uomo > non esistono solo quelle scritte dall’uomo ma anche quelle dalla natura (legge naturali, es gravità). Le norme giuridiche sterzano la realtà verso ciò che chi detiene il potere sovrano in un certo luogo e in un certo momento vorrebbe che fosse à c’è una continua tensione tra ciò che è e ciò che gli uomini vorrebbero che fosse Differenza tra norme sociali e giuridiche: - Sociali/morali, religiose: intendono fare persone migliori; l’intento è migliorare l’individuo nel suo essere sé stesso e se violate vengono sanzionate con sanzioni “sociali”, come ad esempio l’esclusione dell’individuo dal gruppo sociale di cui fa parte, senza ricorrere alla legge ≠ - Giuridiche: al diritto non importa rendere le persone migliori, l’importante è che il loro pensiero non venga manifestato. Il diritto si occupa della relazione dell’individuo, dei comportamenti e dell’esternazione del pensiero. Se violate, vengono sanzionate in base a quello che la legge prevede. Insieme di norme giuridiche => ordinamento giuridico Diritto = insieme di regole dirette a disciplinare il comportamento dell’uomo nella società - Leggi naturali = regole dell’essere (descrivono quello che è) ≠ - Norme sociali/Morali (giuridiche, etiche, religiose) = regole del dover essere, descrivono il mondo come vorremmo che fosse Caratteri della norma giuridica: 1) Generalità: è applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma > non parla specificamente del caso individuale 2) Astrattezza: esprime una volontà preliminare e disciplina situazioni che potranno verificarsi > le norme sono come ipotesi e apotosi (?) (conseguenze) la norma è un’ipotesi, immagina una condizione che si verifica, alla quale riconduce delle conseguenze ð Infatti ci sono norme che non verranno mai applicate perché non si verifica mai la condizione in cui devono essere applicate Inoltre si considerano: 3) Novità: deve innovare l’ordinamento o disciplinando situazioni prima non considerate o modificando una precedente disciplina 4) Esteriorità: oggetto della sua disciplina è l’azione esterna del soggetto 5) Interdipendenza: crea un’interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio 6) Imperatività: contiene un precetto la cui attuazione è garantita da un meccanismo sanzionatorio ð norme e diritto non sono la stessa cosa: le norme sono lo strumento di cui si serve la disciplina del diritto FUNZIONI DEL DIRITTO In base alle sue funzioni, il diritto può essere coniugato in molti modi - DIRITTO CIVILE O PRIVATO: disciplina della relazione tra cittadini (cives, cittadini); è chiamato anche diritto privato (privato = individuo) - DIRITTO PUBBLICO: disciplina delle istituzioni, della distribuzione dei poteri, delle relazioni tra cittadini e istituzioni. È un diritto che ha a che fare con il potere, quindi di base tratta una situazione asimmetrica: chi comanda nei confronti degli individui e gli individui che sono soggetti che si devono attenere - DIRITTO PENALE: repressione dei comportamenti socialmente dannosi. È il diritto che punisce dei comportamenti antisociali, contrari all’interesse della collettività. Immagina una serie di comportamenti e situazioni e le vieta o li rende obbligatori. La specialità del diritto penale rispetto agli altri sta nelle sanzioni: DIRITTO PRIVATO ≠ DIRITTO PUBBLICO regola i rapporti tra privati, che regola solo i rapporti in cui partecipa lo si svolgono su un piano di Stato e nei quali lo Stato si pone in una parità posizione di supremazia principi: principi: × PARITÀ × DISPARITÀ × LIBERTÀ × SOGGEZIONE × AUTONOMIA Sottosistemi: d.costituzionale, d. Sottosistemi: d.civile, processuale, d.amministrativo, d.commerciale,d.lavoro, d.tributario, d.penale d.agrario LA RELAZIONE TRA NORME E SENTENZE È il vivere comunitario che genera regole e quindi diritto o è un insieme di regole che genera la società? Esiste un altro strumento oltre alle norme che utilizzano i giuristi, ovvero le sentenze (giurisprudenza = insieme delle sentenze). Le norme sono scritte in modo da fotografare il più possibile un comportamento, situazione, poi la magistratura interpreta quello che è successo nella realtà à l’interpretazione è determinante. In base alla relazione tra norme e sentenze, esistono diversi sistemi: o Paesi blu > civil law system: prima si scrivono le norme e poi la loro interpretazione. Danno il sollievo di sapere le regole nel momento in cui si entra nella società es: Italia o Paesi arancioni> common law system: gran parte delle norme e delle regole in campo vengono dalle precedenti sentenze. In questi sistemi si da meno peso alla norma scritta prima, ma si lascia gran parte della decisione in mano ai giudici, che costruiscono la regola. Ho meno vincoli dalla norma scritta, una capacità di decidere maggiore, c’è più flessibilità nei confronti della norma scritta prima. es: USA, UK e paesi sotto l’influenza inglese 21/09 LO STATO STATO = ordinamento giuridico politico (cioè a fini generali) che esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso appartenenti. Lo stato è l’invenzione più avanzata dell’umanità come organizzazione chiamata produrre regole e farle rispettare. Ha il monopolio legale dell’uso della forza fisica e armata. È un ordinamento giuridico POLITICO perché si occupa della generalità dei nostri problemi e bisogni e la politica è la scelta delle priorità da seguire. Lo stato, attraverso la politica genere regole > genera l’ordinamento giuridico, dove ordinamento = complesso di norme che regolano la nostra vita pubblica Lo Stato, come soggetto generatore di norme, è l’unico soggetto che usa legittimamente la forza fisica secondo sistemi di regole predeterminati. Su di noi vigono due principali ordinamenti giuridici: quello europeo e quello italiano (infatti abbiamo entrambe le cittadinanze), ma esistono diversi ordinamenti/complessi di regole, in base a quello che facciamo nella vita STATO come 3 concetti distinti (non gli interessano molto) 1) Stato-comunità: si indica il popolo, stanziato su un territorio definito, organizzato attorno ad un potere centrale chiamato “Stato-nazione” 2) Stato - apparato (o S-organizzazione): si indica l’organizzazione del potere centrale sovrano che conosce molti possibili modi, detiene il monopolio della forza e impone il rispetto di determinate norme nell’ambito i un territorio ben definito. 3) Stato-persona: con cui si indica, per astrazione, la soggettività dello stato come entità, nel suo complesso I 3 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 1. Elemento soggettivo: POPOLO POPOLO= insieme delle persone che hanno con lo Stato un rapporto di cittadinanza, che conferisce loro diritti e doveri. È un concetto diverso da popolazione (che è un concetto statistico) e da nazione (che è un concetto culturale) La cittadinanza si può acquistare: Ü Al momento della nascita: - Jus sanguinis per discendenza da genitori cittadini (usato in Italia) - Jus soli per nascita sul territorio dello Stato da genitori ignoti e apolidi (utilizzato in Italia in via sussidiaria) Ü Successivamente alla nascita - Juris communicatio per l’esistenza di particolari condizioni (come in caso di matrimonio, straniero adottato ecc) - Naturalizzazione per concessione da parte dello Stato (come in caso di meriti particolari, straniero da 10 anni in Italia, apolide da 5 anni in Italia, cittadino della CE da 4 anni in Italia ecc) La cittadinanza italiana può essere perduta per volontà del cittadino o per statuizione di legge, ma non per motivi politici Cittadinanza europea: secondo il trattato di Maastricht, chiunque abbia la cittadinanza di uno stato membro possiede anche la cittadinanza dell’unione europea > siamo sottoposti a più regole e ordinamenti, che ci danno diversi diritti e doveri e non sostituisce la cittadinanza nazionale, bensì la arricchisce. 2. Elemento oggettivo: TERRITORIO TERRITORIO = parte della superficie terrestre su cui si costituisce lo Stato e gli è coessenziale, essendone sia lo spazio indispensabile sia la sfera di validità e di efficacia del proprio ordinamento e del proprio imperio. È un elemento determinante perché il diritto si esercita su quel territorio > è il motivo per cui la rete e la tecnologia mettono in difficoltà questi limiti, perché la rete è transnazionale) es sorpassati i confini dell’Italia non vige più l’ordinamento italiano Gli elementi del territorio sono - Terraferma = porzione di superficie terrestre delimitata da confini naturali o stabiliti tramite accordi internazionali - Mare territoriale = costituito dalla fascia di mare lungo le coste che corrisponde alle esigenze di vita e di difesa della comunità statale e sulla quale lo stato esercita la propria sovranità (entro le 12 miglia marine). Al di là dei limiti del mare territoriale il mare è considerato libero = qui ogni Stato ha lo stesso diritto a trarne tutte le utilità che il mare può offrire - nel cielo il limite è l’atmosfera es un aereo nemico non può sorvolare il territorio italiano, ma un satellite straniero può sorvolare il territorio italiano, perché è nello spazio - Ambasciate (governo) e consolati (= a servizio dei cittadini) 3. Elemento giuridico: SOVRANITÀ SOVRANITÀ = è IL potere assoluto supremo, è la supremazia di ogni altro ente esterno, che si concretizza nell’affermazione dell’originarietà dell’ordinamento giuridico e della sua indipendenza. Avere questa supremazia, legittima lo Stato a darsi un ordinamento giuridico > posso innanzitutto darmi una costituzione. - Originarietà > è una caratteristica giuridica. Ossia ogni ordinamento statale, in quanto sovrano, si autolegittima, cioè trova in sé la giustificazione giuridica della sua esistenza e del suo potere - Indipendenza > comporta che ogni stato in quanto sovrano non possa essere subordinato ad altri ordinamenti e nel suo ambito goda del diritto di esclusione degli altri. Per molto tempo la sovranità si è giustificata in dio: la sovranità era attribuita alla religione e allo stato pontificio Max Weber sosteneva che esistessero 2 modi di giustificare la sovranità: 1) Potere carismatico, dato dalla capacità di qualcuno di impressionarci, dal suo carisma es luigi 14° che era sovrano assoluto, cioè detentore della sovranità individuale personificata in lui, personificazione del potere sovrano in un individuo 2) Potere aristocratico, perché solo alcuni sono in grado di detenere il potere e sono degni di essere portatori ella sovranità es Federico 2° in Russia Lo Stato di diritto e il diritto delle libertà individuali sono due grandi conquiste degli stati occidentali, perché la prima volta nella storia è importante l’individuo Stato di diritto = forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'essere umano, tutti i poteri pubblici devono agire entro il perimetro della legge, e devono essere soggetti al controllo di organi giurisdizionali imparziali ed indipendenti LIBERTÀ INDIVIDUALI E DIRITTI SOGGETTIVI PUBBLICI (sarebbero le libertà di 1° generazione) Elenco (sfiducia nel legislatore); Riserva di legge (sfiducia nell’esecutivo) × Libertà personale – art 13 × Libertà di domicilio – art 14 × Libertà e segretezza della corrispondenza – art 15 × Libertà di circolazione, soggiorno, espatrio, emigrazione – art 16 e 35 × Libertà di associazione – art 17 × Libertà di riunione - art 18 × Libertà di religione – art 19 × Libertà di manifestazione del pensiero -art 21 × Libertà di insegnamento e della scienza – art 33 × Libertà di impresa – art 41 × Libertà di sciopero – art 40 Ci fu poi un progressivo ampliamento delle libertà fondamentali Le 3 generazioni dei diritti 1° Libertà negative / diritti di libertà (dallo Stato – Stato monoclasse) > non Stato MA imprenditore libero (destra); mette la libertà degli individui al primo posto (tipico degli stati liberali, che costano meno in tasse) 2° Libertà / diritti politici (nello Stato – Stato pluriclasse) > quando le classi cominciano a moltiplicarsi, è attraverso il voto che la rappresentanza in Parlamento diventa possibile 3° Libertà positive/ diritti sociali (mediante lo Stato – Stato pluriclasse) > assistenza dello Stato, più istituzioni pubbliche e più tasse (Pensiero progressista di sinistra), mette l’uguaglianza degli individui al primo posto. Sono i diritti che richiedono la presenza dello Stato, che sia accanto ai cittadini più bisognosi, per garantire ad esempio sanità, istruzione ecc… ð L’insieme di questi diritti è il corredo di diritti che ci riconosce la cittadinanza italiana. Lo Stato dei liberali, che afferma i diritti dell’individuo, diventa uno Stato liberale democratico: la sovranità scende dalle mani del sovrano a quella di tutti i cittadini di sesso maschile (il voto inizialmente era censitario e non era riservato alle donne). Il passaggio dallo Stato liberale allo Stato democratico avviene nella transizione della sovranità dall’alto a quella nelle mani del popolo (di ciascun componente e non del popolo come entità). Democrazia rappresentativa: si è titolari del potere, ma non gli esercenti dello stesso; si inventò un meccanismo che legò i cittadini a questo, cioè il sistema elettorale = meccanismo attraverso cui i cittadini sovrani scelgono che deve rappresentare il loro potere, attraverso il voto. Attualmente anche la sovranità è in crisi: un pezzo di sovranità italiana come la politica monetaria, non è nelle sue mani, perché l’Italia ha deciso che avrebbe consegnato questo potere a un’entità sovranazionale, cioè l’Unione Europea. 22/09 LE FORME DI STATO (importante !!) La combinazione tra sovranità e popolo o sovranità e territorio si chiama FORMA DI STATO = la forma di stato esprime la reciproca posizione/relazione degli elementi costitutivi dello stato RAPPORTO SOVRANITÀ-POPOLO: determina rispetto al popolo dove sta la sovranità, negli stati occidentali la sovranità è del popolo e questa forma di Stato si chiama democrazia. LO STATO DEMOCRATICO > la democraticità di uno Stato può manifestarsi come: - Democrazia diretta, in cui i cittadini partecipano alle scelte dello Stato mediante votazione diretta (referendum o plebiscito) - Democrazia rappresentativa, in cui i cittadini eleggono i loro rappresentanti e sono questi ad adottare le necessarie decisioni nell’ambito delle assemblee rappresentative. Esistono poi due forme di compromesso fra le due opzioni - Lo Stato democratico sociale, che non si limita a garantire le libertà e ad assicurare il metodo democratico, ma interviene sui rapporti sociali - ? RAPPORTO SOVRANITÀ - TERIRTORIO Nella storia: Stato patrimoniale (ordinamento feudale): l’organizzazione del potere è di natura privatistica, il titolare del potere rivendica come facenti parte del proprio patrimonio le terre assoggettate al suo potere e gli uomini che le coltivano; manca il carattere della politicità, non si prefigge il raggiungimento di interessi generali, ma solo la difesa di interessi di carattere patrimoniale e privatistico. Stato assoluto (Principati, Comuni, Signorie): l’ordine sociale è fondato sul principio della potestà assoluta sovrana e della gerarchia. Il sovrano si eleva sulla collettività, escludendo qualsiasi frazionamento di poteri Stato di polizia (monarchie illuminate, tardo ‘700): il sovrano è sempre più funzionario dello Stato, è il “primo suddito”. Finalità dello Stato è curare i fini di benessere collettivo, considerato un dovere del sovrano, concedendo libertà terriera e facendo giustizia amministrativa. Stato liberale (‘800): emerge il ceto borghese, la legittimazione del potere statale si basa sulla derivatività dei cittadini, ora liberi. Oggi: Stato unitario: la sovranità è concentrata in un punto solo, esiste un solo ordinamento giuridico sovrano: 1 solo popolo, 1 solo territorio, 1 solo potere sovrano. Vi è il “decentramento” del potere: le decisioni vengono prese in un solo luogo, come la capitale, poi vengono espanse nel territorio attraverso una rete e dei rappresentanti, che però non hanno poteri. es Impero Romano che accentra tutto il potere a Roma, che è dove vengono prese tutte le decisioni, poi ci sono rappresentanti, come i prefetti, che esercitano le leggi di Roma, come una rete che si espande dalla capitale al territorio ≠ Stato composto o federale: incontro fra ordinamenti sovrani dal quale nasce un nuovo ordinamento giuridico sovrano a somma dei popoli e dei territori degli Stati membri, mentre il potere sovrano si esercita nell’ambito delle competenze che sono conferite allo stato dalla costituzione federale. Ognuno è uno Stato con la propria autonomia e le proprie leggi, ma certe cose si decidono insieme es: USA Stato regionale: soluzione intermedia tra i primi due. Ogni ambito/regione esercita un numero consistente di autonomie, tra cui quella legislativa, nei limiti delle competenze attribuitigli dallo stato sovrano, ma la sovranità è una. Si lascia autonomia politica alle comunità, non mando qualcuno dalla capitale a dare i miei ordini. es Italia: la sovranità è una sola, ovvero la Repubblica italiana, ma invece che tenere tutto il potere su Roma, ha deciso di dare la capacità di fare politica e autodeterminarsi a 20 regioni. Prefetto: gli ordini arrivano dalla capitale ≠ Sindaco/Capo della regione: possono prendere scelte. “autonomia” ≠ “decentramento” DIVERSA RELAZIONE TRA GLI ORGANI CENTRALI Se la forma di stato è la relazione fra sovrano – popolo o sovrano - territorio, la forma di governo = è la relazione tra gli organi fondamentali. Forme di governo sono, ad esempio, Monarchia (assoluta o parlamentare) o Repubblica (approfondimenti pag 110,111,115,116) IL POPOLO E LA SOVRANITÀ POPOLARE: IL DIRITTO DI VOTO (vedi anche il resto di “popolo e sovranità popolare) Cittadini come corpo elettorale > tutti i cittadini maggiorenni italiani hanno il diritto di voto, che è libero (non ci può essere nessuna forma di costrizione su ciò che votiamo e deve esserci un’offerta plurale) segreto (nessuno ci può costringere a rivelare il vostro voto), uguale (ognuno di noi esprime un voto che vale 1) e personale (non si delega). Un sistema elettorale può essere maggioritario o proporzionale. MAGGIORITARIO ≠ PROPORZIONALE Correttivo: quota di proporzionale: allevia la Correttivo 1: soglia di sbarramento: un partito non durezza del maggioritario con una parte di entra in Parlamento se non ha almeno il 3% di voti seggi lasciati al proporzionale o il 10% in coalizione Vantaggio: consegna alle camere delle Correttivo 2: premio di maggioranza: raggiunta maggioranze più forti una certa soglia, si da a un partito il numero di voti necessari per arrivare alla maggioranza (51%) Svantaggio: poco fedele alle opinioni dell’elettorato Vantaggio: riproduzione abbastanza fedele/esatta delle opinioni dell’elettorato Svantaggio: i voti si disperdono molto, quindi fare la maggioranza per dare fiducia al governo è più difficile perché ci sono molti pezzettini diversi. In Italia, con il rosatellum, il sistema è misto: 27/09/2022 LE FONTI DEL DIRITTO La norma giuridica è prodotta da atti o fatti considerati idonei a porre regole di comportamento, costitutive del diritto oggettivo: tali fatti o atti sono definiti fonti del diritto. Vengono chiamate “fonti” sia perché sono fonti di conoscenza, dove noi apprendiamo quali sono le regole in campo, sia perché dietro ciascuna di quelle voci c’è un procedimento specifico diverso per la loro produzione (“fonti di produzione”)> c’è una ricetta per ogni singola fonte, è il procedimento che si fa per raggiungere la norma che la colloca in un determinato punto. C’è un’ulteriore distinzione: fonti – atto e fonti - fatto (+ importanti le atto delle fatto) - Fonti – fatto: sono fatti, avvenimenti concreti, che creano norma. Sono collegate alla ripetitività di comportamenti o all’assunzione di determinati accadimenti o situazioni quali fatti idonei a determinare regole di comportamento obbligatori e per tutti i consociati, dando vita a un diritto non volontario appunto perché derivante da fatti e non da atti. Es normalmente è un dovere aiutare persone in pericolo di vita, ma in una situazione in cui siamo tutti in pericolo, come un naufragio, questa regola salta > la situazione fa la norma Es tutti ci comportiamo in un determinato modo ritenendo che quel comportamento si debba tenere e quindi si crea una norma, come dare la mancia in certi Paesi Non sono rilevanti perché le fonti – fatto resistono finché non entra in gioco una fonte – atto - Fonti – atto: sono manifestazioni volontarie dei soggetti cui è riconosciuta la competenza a dettare regole di comportamento e in quanto tali si traducono in documenti, produttivi di norme giuridiche adottati secondo le procedure prescritte, che hanno la forza ad essi attribuita dall’ordinamento. LE FONTI ATTO Trattati istitutivi Costituzione della Unione Europea Repubblica Statuti Regioni ad Leggi autonomia speciale attuazione/revisione costituzionale Direttive comunitarie Leggi ordinarie Statuti Regioni autonomia ordinaria Regolamenti comunitari Atti aventi forza di legge Leggi regionali Regolamenti governativi Regolamenti regionali Statuti provinciali/comunali Regolamenti Ministeriali Regolamenti provinciali/comunali Crit gerarchico= righe crit competenza= colonne crit tempo = non rappresentato Criteri per capire quale norma applicare e che regolano le fonti – atto del diritto (impo per esame) 1) GERARCHIA (riguarda le file, una sopra l’altra) = le norme più in alto pesano di più di quelle più in basso: le fonti superiori hanno forza e valore superiore alle altre. Forza di innovare l’ordinamento (“forza innovativa”) e valore di resistere ai cambiamenti (“valore di resistenza”) Se si cambiano le norme in alto, come la Costituzione, cambiano anche quelle in basso (forza) Se il parlamento approva una legge, la costituzione non cambia, perché ha più valore. La costituzione rappresenta i principi, ma non risolve i problemi, per cui da principi generali al di sotto dei quali il parlamento ha possibilità di muoversi. La Corte costituzionale ha il compito di verificare che le leggi del parlamento rispettino la costituzione. Le norme che stanno sopra influenzano e limitano il contenuto di quelle che stanno sotto. In alternativa alla gerarchia, cioè non considerandola, c’è il criterio per il quale le colonne sono 4 2) (RIPARTO DELLA) COMPETENZA (riguarda le colonne): ci sono più autorità che fanno norme (es Stato e regioni); alcune materie spettano allo stato, altre alle regioni, altre all’UE. Lo Stato fa norme in materie di sicurezza, la regione in materia di sanità. Non c’è gerarchia, semplicemente sono materie diverse che non si toccano Stato: si occupa di spada (difesa interna), toga (giustizia), moneta, bandiera (rapporti con l’estero) 3) TEMPO, CRITERIO CRONOLOGICO: si applica la legge più recente (lex posterior): la legge successiva domina sempre sulla precedente. Sotto criterio: criterio della specialità: se c’è una norma più specifica, applico quella indipendentemente dal criterio cronologico. LA COSTITUZIONE Costituzione = insieme di principi e valori, rapporti con i cittadini (“diritti”) e linnee di organizzazione. Considerando questa definizione, ogni paese ha una costituzione, che sia scritta o no, di stampo liberale, socialista, laico, religioso e che giustifichi una monarchia, repubblica, tirannia ecc à OGNI STATO HA UNA COSTITUZIONE !! che arriva quando si maturano una serie di garanzie e diritti da mettere al sicuro. Le costituzioni stabiliscono le relazioni tra potere, comunità e individuo. Costituzioni giacobine: sono quelle nate sotto lo stampo della Rivoluzione francese, che vogliono garantire diritti e limitare i poteri. Costituzioni inglesi, che discendono dalla glorious revolution: ha più il compito di determinare gli assetti del potere Costituzioni liberali: lo stato garantisce e tutela i diritti degli individui Costituzioni socialiste: non fissano solo le libertà verso i cittadini dallo stato, ma mirano a una trasformazione dell’assetto economico che abolisca la proprietà privata. Costituzione democratico sociali: oltre ad assicurare i diritti, lo Stato si impegna a una trasformazione della società in certi limiti (legalità e mantenimento del libero mercato) Ci sono momenti storici in cui un popolo ha bisogno di mettere in chiaro quali sono i valori che lo tengono insieme e quei valori tendenzialmente sono perduranti, es i primi 12 articoli della costituzione “i principi fondamentali” non si possono cambiare come non si può tornare alla forma monarchica. La costituzione è comunque fatta in modo da lasciare un margine di scelta alla maggioranza. ≠ costituzioni precedenti, come lo statuto albertino, che teneva conto solo della borghesia. La costituzione italiana è democratica e quindi tiene conto di tutte le classi sociali. Storia dello statuto albertino: Nel 1848 in tutta Europa si comincia ad avere voglia di avere costituzioni dove fissare i diritti, sulla scala della Rivoluzione francese. Carlo Alberto concede lo statuto albertino > era una costituzione concessa dal sovrano, infatti non era rigida, ma flessibile ed era al pari delle altre leggi. È data agli italiani come un regalo, in nome di dio e del re. Nel 1943 il fascismo accusa colpI e viene sconfitto in guerra, i fascisti rinnegano mussolini, il re ordina di arrestarlo e mette al suo posto Badoglio, che tratta l’armistizio. I nazisti si arrabbiano, scendono in Italia, liberano mussolini al gran sasso e lo portano a Salò dove fa la sua repubblica. Scatta la resistenza e gli italiani combattono contro fascisti e nazisti à il fatto che gli italiani insorgano in armi ha fatto sì che gli alleati (americani) ci lascino scrivere la costituzione da soli. Nel 1946 si va alle elezioni e si chiedono due voti: referendum monarchia vs repubblica e per scegliere il partito che avrebbe scritto la costituzione. I risultati sono una buona formazione del partito popolare, del partito socialista e dei liberali > sono le 3 forze che compongono la nostra costituzione; sono forze diverse, quindi è una costituzione che fa dei compromessi con queste 3 linee di pensiero. È rappresentata la tensione fra le diverse classi sociali del paese, non risolve nessun problema, ma fa convivere le varie parti > è una costituzione di compromessi (in senso alto) Caratteri formali della costituzione italiana: o scritta o rigida (≠ flessibile): ci sono procedure complesse per cambiarla, un meccanismo di sicurezza. o lunga: una Costituzione deve contenere minimo principi fondamentali e diritti, per essere considerata tale; quella italiana in più ha anche le regole base con cui funzionano le nostre istituzioni. o aperta/elastica: elastica perché è interpretabile, scritta in un modo per cui i conflitti, i problemi, i temi che verranno sono gestibili e interpretabili dal parlamento. Aperta perché non ci si limita ai diritti contenuti in essa, ma si apre ad ulteriore interpretazione successiva. o Programmatica: la Corte costituzionale non nasce subito (nel 56, la costituzione nel 48). Programmatica vuol dire “come promessa”, ad esempio prometto qualcosa, lo metto in programma, ma non è detto che lo faccio subito. La cattiva interpretazione dell’idea del “programmatico” ha portato a guasti. I principi fondamentali: - Democratico: il potere si fonda sul consenso, ovvero la sovranità popolare × Principio di maggioranza × Garanzie per le minoranze × Trasparenza dei processi decisionali × Tutela libertà civili × Condizioni per una effettiva partecipazione - Personalista: lo Stato è per la persona, la sfera dell’individuo è invalicabile - Pluralista: le formazioni sociali, loro diritti e quelli dell’individuo in esse - Lavorista: il lavoro come strumento di valorizzazione dell’individuo 28/09/2022 DIRITTI INVIOLABILI ART 2 – è complicato da interpretare. Si ispira all’idea che i diritti siano insiti nelle persone, sono giustiziabili (cioè li possiamo far valere davanti a un giudice), c’è un corpo che tutela questi diritti. Garantisce i diritti dell’uomo come individuo e nel sociale, quindi ci sono le libertà individuali, della comunità e dell’individuo nella comunità. I diritti inviolabili sono quelli a cui non si può rinunciare, come il diritto alla vita (vedi foto diritti aggiunti all’art 2) In caso di conclamate calamità il Presidente del consiglio può attuare decreti di emergenza dove si adottano tutte le misure necessarie per far fronte all’evento, comprese delle libertà fondamentali, con l’assenso del Parlamento ogni diritto implica la propria negazione, cioè ogni diritto si può declinare anche al negativo: es la libertà di curarmi implica il mio diritto a non essere curato; il diritto di circolare liberamente implica anche un diritto a stare a casa, il diritto di parola implica il diritto di stare zitto. Nella norma ci sono delle coppie di termini: - Diritti e doveri: non esiste uno che prevale sull’altro, hanno lo stesso peso e devono avere la stessa considerazione. Se prevalessero i diritti, si avrebbe un’anarchia di diritti, che non troverebbero limite, mentre se prevalessero i doveri, si funzionalizzerebbe l’uso delle nostre libertà al bene della nazione, come se questa fosse qualcosa che esiste a prescindere da noi (tipico dei totalitarismi). Il dovere di fedeltà alla Repubblica implica il rispetto ei diritti degli altri. Il dovere di solidarietà politica e sociale implica il dovere di informarsi: ognuno di noi in quanto membro di una comunità vero cui è responsabile, prima o poi si dovrà interfacciare con l’autorità. C’è un diritto ad essere informati, un diritto di informare, ma anche un dovere di informarsi. ART 3 – ha due commi (1 comma è ogni volta che si va a capo), che parlano di due facce diverse dell’uguaglianza. Il 1° comma parla dell’uguaglianza formale, liberale, borghese: tutti sono formalmente uguali davanti alla legge à isonomia = principio per cui la legge ci considera tutti uguali senza distinzioni. L’uguaglianza formale davanti alla legge non vuol dire ignorare le disuguaglianze nelle società > le norme non possono trascurare le disuguaglianze, perché le peggiorerebbero soltanto à si chiede lo stresso punto di partenza 29/09/2022 Il 2° comma è il frutto del pensiero del Novecento, secolo in cui l’individuo scompare nelle masse, è il secolo dei diritti sociali: l’individuo chiede di essere sostenuto dalle istituzioni pubblico > c’è un compito attivo da svolgere da parte dello Stato di intervenire a rimuovere le differenze à uguaglianza sostanziale à si chiedono gli stessi punti di arrivo ð Doppia direzione dell’uguaglianza, la formale di stampo liberale, che da libertà alla società di fare partendo dallo stesso punto, la sostanziale più sociale, che chiede di rimuovere gli ostacoli e le differenze nella società. I SOGGETTI GIURIDICI Attraverso il vincolo della cittadinanza gli individui fanno parte di un popolo: la cittadinanza è il diritto di base. Ciascun essere umano è punto di riferimento di diritti e doveri in relazione allo stato di cui è cittadino. La capacità giuridica dei cittadini è divisa in due fasi: - appena nati abbiamo la capacità giuridica di base. Avere la capacità giuridica = vuol dire essere potenzialmente referenti di diritti e doveri. - a 18 anni questa capacità giuridica diventa capacità di agire = non solo sei referente di diritti e doveri, ma ne puoi disporre, usufruirne. Es: si può essere eredi anche da nascituri, ma passivamente, dopo i 18 anni si può decidere cosa fare di quell’eredità. Il diritto si è inventato anche altre persone: i soggetti del diritto sono tutte le persone fisiche, ma anche tutte le PERSONE GIURIDICHE = strutture, organizzazioni di più persone a cui la legge riconosce la personalità giuridica (per ragione economica). Questi soggetti godono di tutti i diritti di natura civile/commerciale, ma non dei diritti propri della figura umana (es diritto di voto). Ogni società ha una sua responsabilità giuridica, bisogna poi vedere che relazioni ci sono tra la società e l’uomo; la responsabilità penale è sempre di una persona fisica. Nelle scienze dell’organizzazione i modelli sono 2: 1) Associazione = gruppo di persone che insieme perseguono la stessa finalità, che non deve essere vietata dalla legge (altrimenti si parla di associazione criminale). Nelle associazioni quello che conta è l’elemento personale, ovvero le persone che ne fanno parte ð Derivano gli ordini professionali, le cooperative, i comitati ecc… 2) Fondazione/istituzione = la sua caratteristica non sono le persone ma il patrimonio > sono patrimoni destinati a un certo fine (un patrimonio non riguarda per forza del denaro, ma anche conoscenza..) ð Derivano le fondazioni, le società per azioni o non per azioni ecc… § Ogni organizzazione parte da questi due modelli, a seconda che si voglia porre attenzione sulle persone o sul patrimonio IL POPOLO E LA SOVRANITÁ’ POPOLARE Popolo come fonte o destinatario (agg foto frecce) Immaginando la democrazia come un circolo, nella prima fase del modello democratico il popolo legittima l’autorità votando (popolo come fonte del potere), che delega facendosi rappresentare. Il modello democratico però per essere completo, nella seconda fase vede l’autorità che decide nei confronti del popolo (popolo come destinatario del potere). Il diritto di prendere decisioni collettive Nel nostro ordinamento abbiamo fatto saldo di alcune possibilità di dire direttamente la nostra opinione, detti “ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA” - Referendum (abrogativo, consultivo, costituzionale) × Abrogativo: per abrogare, cancellare una legge, non aggiungere o proporre. Si forma un comitato, che deve raccogliere 500mila firme e le presenta alla Corte di Cassazione per un 1° controllo formale. Il referendum viene poi posto alla Corte Costituzionale per un 2° controllo, che verifica il controllo nel merito, ne verifica il contenuto e gli effetti possibili. Se passa si va a votare e perché il voto sia valido si deve ras giungere il quorum (50% + 1 à per far passar un referendum teoricamente basta un quarto dell’elettorato) - Iniziativa legislativa popolare = possibilità di prendere iniziativa su una legge × Si forma un comitato, che propone una legge e per farla arrivare al parlamento bastano 50mila firme; poi la legge deve passare da Camera e Senato. Diritto ad associarsi nei partiti I partiti non sono sempre esistiti: una volta si andava per “Club”, che mandavano un rappresentato di quel territorio/comunità in Parlamento, infatti si trattava di parlamenti elitari, perché il voto non era per tutti. I partiti tradizionali, avevano una capacità di attirare persone con interessi diversi, perché mettevano davanti a tutto un sistema valoriale, una scala di valori sulla quale costruivano un programma di governo. nella complicazione della società, uno dei ruoli dei partiti era semplificare la società. Adesso invece non è così chiaro il sistema di valori che attribuiamo ai partiti (“corruzione dei partiti”). nella complicazione della società L’art 49 garantisce l’esistenza di partiti con stampo democratico, che servono per determinare la politica nazionale: - Concorso tra partiti - Metodo democratico - Determinazione nella politica nazionale 5/10/2022 IL PARLAMENTO Bicameralismo perfetto del sistema italiano = le due camere hanno essenzialmente la stessa legittimazione (votate dalle stesse persone) e hanno gli stessi poteri, sono perfettamente uguali. o Camera dei deputati (400; si vota dai 18anni e chi viene eletto deve averne almeno 25) o Senato della repubblica (200 + senatori a vita; si vota dai 18anni e chi viene eletto deve averne almeno 40) Non è così dappertutto: es negli usa i senatori sono 100, 2 per ogni stato; in Germania il senato rappresenta i singoli stati federati, hanno rappresentanze diverse le camere. Ogni camera ha delle regole interne, tramite le quali si decide se votare con voto palese o con voto segreto; l’espressione più intima dei nostri rappresentanti sono gli “interna corporis”, che non possono essere contestati dalla corte costituzionale. Strutture interna delle camere: - PRESIDENZA: Ogni camera ha una sua presidenza, un soggetto che presiede i lavori, li organizza, convoca le sedute ecc, con vicepresidenti. Il presidente del Senato è anche vicepresidente della repubblica (“2° carica dello strato”) - GIUNTE (non le chiede) - COMMISSIONI PARLAMENTARI: per organizzare i lavori, questi lavori si strutturano in commissioni (c’è una commissione per ogni ministero circa, per ogni tema fondamentale). Ogni commissione è composta rispettando le proporzioni dell’assemblea (della camera, si ricreano i rapporti di forza della camera in piccolo). Nelle commissioni si decentra il lavoro dell’assemblea. Le commissioni possono essere: × Permanenti, tra le permanenti ci sono quelle di “garanzia/vigilanza”, che sono sempre presiedute dall’opposizione, perché servono per vigilare il potere della maggioranza: es commissione di garanzia sulla rai, copasir (commissione vigilanza sui servizi segreti) e sono bicamerali, ce n’è una per ogni camera × Temporanee × Miste (deputati e senatori) - GRUPPI PARLAMENTARI: sono le rappresentanze delle forze politiche, dei partiti. Es il gruppo parlamentare del pd sono gli eletti nelle liste del pd nelle ultime elezioni. Si schierano da dx a sx. il gruppo parlamentare è una rappresentanza di tutti i parlamentari eletti sotto un certo partito nella camera o al senato. Servono per: stipulare il calendario dei lavori, orientare il voto dei membri del gruppo parlamentare/disciplinare il lavoro per blocchi politici della camera e del senato. Funzioni del Parlamento: a. funzione legislativa > tramite il processo legislativo, che si compone di diverse fasi: 1) INIZIATIVA: qualcuno prende l’iniziativa di presentare un disegno di legge. In Italia possono proporre una legge: ogni parlamentare, il Governo, i consigli regionali (“parlamentini delle regioni”), CNEL (comitato nazionale economia lavoro, è abbastanza inutile), il popolo con l’iniziativa legislativa popolare 2) ISTRUTTORIA il disegno di legge viene presentato al Presidente di una delle due camere, che decide il calendario (quando discutere quel disegno di legge). È importante che il calendario le decidano con pari voto tutte le forze politiche, per non far slittare sempre più in avanti i ddl presentati dalla minoranza). Il presidente assegna poi il disegno di legge a una commissione. La commissione può mettersi a lavorare in 3 modi (lo decide il presidente della camera): Sede referente: lavora per riferire all’assemblea del disegno di legge. è la più comune e normale. Il suo scopo è analizzarlo e poi riferire Sede redigente: per accelerare i tempi rispetto alla referente > la commissione discute e fanno il 1° voto (si “redige” il testo), mentre il 2° voto spetta a ciascun parlamentare. In pratica, velocizza perché solo la commissione, in minor numero, esegue la prima votazione, ma rimane una modalità abbastanza “democratica”, perché ogni parlamentare può dire la sua opinione nella seconda votazione Sede deliberante: si fanno entrambe le votazioni in commissione; è una soluzione che priva il singolo parlamentare del potere fondamentale di dire la sua opinione, in quanto rappresentante di tutto il Paese. È una modalità rara, malvista e non è possibile in materia penale, fiscale, di trattati internazionali, in materia di sistema elettorale e in situazioni di emergenza 3) DISCUSSIONE E APPROVAZIONE (processo di default con la sede referente): la camera fa due votazioni: la 1° vota la legge articolo per articolo, ogni norma > è importante perché ognuno può proporre emendamenti = modifiche. (es quando l’opposizione vuole ostacolare un ddl, propone moltissimi emendamenti). Il 2° voto è sulla legge nella sua totalità (si o no a tutto), ed è importante perché con gli emendamenti il testo può aver subito modifiche sostanziali nel suo complesso. Questo processo cambia se si usano la sede redigente o quella deliberante. ð Fase istruttoria e di discussione e approvazione producono nella camera di partenza un testo, che poi va davanti all’altra camera, che può modificarlo, approvarlo o bocciarlo. Se viene modificato torna alla 1° camera, dove viene ridiscusso ecc, perché le camere devono approvare lo stesso identico testo (“testo unico”). (è il procedimento della “navetta”, usato spesso dall’opposizione per rallentare e ostacolare le leggi sgradite”). 4) PROMULGAZIONE: il Presidente della Repubblica promulga la legge = gli viene consegnata, i suoi uffici la leggono e guardano se ci sono problemi di incompatibilità costituzionale. Il Presidente la può promulgare o rimandare alle camere con le sue osservazioni e le camere hanno due possibilità: accettare le osservazioni del Presidente della Repubblica, cambiare la legge e ripetere il passaggio della navetta, per poi rimandarla al presidente O riapprovano il testo originario, ignorando le sue osservazioni. A quel punto il Presidente della Repubblica è obbligato a promulgare à funzione di garanzia del presidente. 5) PUBBLICAZIONE: il testo va in gazzetta ufficiale, dopo 15 giorni dalla pubblicazione entra in vigore. 15 giorni di “vacatio legis” servono perché tutti i cittadini prendano conoscenza della nuova legge e servono per garantire il principio fondamentale degli ordinamenti giuridici, cioè “l’ignoranza della legge non scusa”. La Corte Costituzionale dice che informarsi sulle novità legislative è un dovere dei cittadini, per portare avanti la solidarietà sociale prevista dalla costituzione. ð Ogni processo è reso chiaro, strutturato e visibile, perché in democrazia le decisioni devono essere chiare ai cittadini. ð Questo processo legislativo si usa per le leggi ordinarie ≠ per le leggi costituzionali il giro si ripete due volte: vota la camera, vota il senato, poi si aspettano 3 mesi, vota nuovamente la camera e dopo altri 3 mesi vota il senato per la seconda volta. Nella prima votazione si deve avere il 50%+1, nella seconda occorrono i 2/3 dei voti sia alla camera sia al senato. -Se alla seconda votazione viene bocciata (con meno del 50%), è bocciata e stop. -Se non si arriva ai 2/3 ma a più del 50%+1, si va al referendum, che è un referendum confermativo, quindi non c’è il quorum, non c’è un minimo di votanti, l’esito si conta sui voti dati. La costituzione si può cambiare in questo modo MA non si può tornare alla monarchia e non si cambiano i principi fondamentali (i primi 12 articoli). In realtà il principio di tutela dell’ambiente è stato aggiunto, ma non è andato a modificare quelli già esistenti. à “Per riformare la costituzione occorrono due votazioni per ciascuna camera a distanza di non meno di 6 mesi. Alla seconda votazione occorrono i 2/3, se si è fra i 2/3 e il 50%+1, si va a referendum” La funzione legislativa del Parlamento quindi comprende il processo legislativo di default, i procedimenti abbreviati e speciali e il procedimento di riforma costituzionale b. Funzione di controllo sul governo c. Funzione di indirizzo politico LO STATUS DI PARLAMENTARE Lo status di parlamentare garantisce ai membri del Parlamento italiano: - Inviolabilità dei parlamentari: se la magistratura capisce che un parlamentare è corrotto, non lo si può processare liberamente, ma devono votare in accordo o in disaccordo i membri dell’aula del partito a cui appartiene. Questo serve per non far processare dei membri solo per motivi politici. - insindacabilità dei deputati; nessuno può essere perseguito per i voti o le opinioni espresse durante le loro attività, durante l’attività parlamentare. Il mandato elettorale non è obbligatorio = un parlamentare eletto da un certo partito, può comunque votare contro le idee di quel partito, secondo la sua coscienza, MA non è perseguibile, semplicemente possono decidere di non eleggerlo più. Una volta fuori dal parlamento può essere perseguito come ogni altro cittadino. Questa regola da la prova che ognuno dei parlamentari una volta eletto, quando gli viene dato un mandato, agisce secondo la propria coscienza e come se rappresentasse il Paese e deve essere libero di esprimere la sua opinione e il suo voto. 6/10/2022 IL GOVERNO Mentre il parlamento è l’espressione della nostra sovranità rappresentata e si occupa di fare le leggi (potere legislativo); alle regole scelte in Parlamento è sottoposto il potere esecutivo. Il potere esecutivo ha dei limiti: le leggi e la costituzione, ma in quell’ambito indirizza le politiche. Il governo è un organo complesso, perché racchiude 3 organi (Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri e ministeri, ciascuno con a capo un ministro) e ha due componenti: 1. Componente Politica: capacità di definire gli indirizzi, le priorità del Paese e proporre soluzioni 2. Componente di Gestione/Amministrativa: la costruzione delle scelte, delle politiche da mettere in campo Il Presidente Del Consiglio Dei Ministri: - Primarietà, non supremazia: il presidente è “primus inter pares” (primo fra i suoi pari), coordina l’attività del governo. Presiede un consiglio, ovvero un organo collegiale (=fatto da più soggetti) fatto dai ministri. - Preminenza/superiorità indiscussa in due casi: × Nella composizione del governo: Il presidente sceglie anche i Ministri del suo governo. × In seno al Consiglio dei ministri: il presidente determina l’ordine del giorno Il Consiglio Dei Ministri - Presidente del consiglio (dei ministri) - Singoli ministri (con o senza portafoglio): vedi foto ministeri con portafoglio e senza. - Sottosegretari (6 viceministri): si occupa di un blocco di una certa materia. È un ruolo politico, cioè concorre col ministro a definire l’indirizzo. Siedono in Consiglio dei ministri ma non votano. Mentre ministri e ministeri hanno un numero più o meno definito, il numero dei sottosegretari (come ruolo politico) è più variabile - Commissari: non votano, sono le personalità incaricate di occuparsi di un’emergenza (es commissario emergenza alluvioni…) - Comitati interministeriali (CIPE; CICR) (no importanti) - Decisione a maggioranza I Ministri/Ministeri La legge determina numero, struttura e funzioni dei ministeri (art 56). Fino al 92 i ministeri erano materia di trattativa, negoziazione, quindi la scena politica non poteva limitarne i numeri; quella norma è stata poi attuata con un decreto del 99, che afferma quali sono i ministeri, di cosa si occupano e che struttura hanno > le strutture previste dalla legge sono due (non troppo importante): - Dipartimenti: struttura autonoma a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione. Una struttura a dipartimento ha un ministro e dei segretari, mentre la parte ammnistrativa è divisa in comparti o blocchi ognuno con un suo capo: ciascun capo risponde al ministro o al sottosegretario - segretario generale: è la struttura d’eccezione, riservata ai Ministeri della difesa, degli esteri e della cultura; non ci sono comparti, ma un capo di tutte le attività, il segretario generale > è una struttura piramidale. Con la riforma si decidono anche le agenzie = strutture tecnico-scientifiche, collegate agli indirizzi politici del ministero. Hanno strutture separate da quelle democratiche/amministrative. I ministeri hanno una struttura centrale a Roma, e delle strutture periferiche con dei prefetti, che sono la rappresentanza dei ministri nelle province; è un modello di struttura che si chiama decentramento à dal ministero sposto fuori dal centro. I ministeri possono essere con portafoglio o senza portafoglio: § con portafogli = hanno strutture da mantenere e politiche da fare nel paese, nella società, nella realtà, quindi hanno bisogno di uno stanziamento nel bilancio dello stato. Vengono chiamati anche “ministeri d’azione” nel governo draghi erano: Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, M. Interno, M. Giustizia, M. Difesa, M. Economia e Finanze, M. Sviluppo economico, M. Politiche agricole alimentari e forestali, M. Transizione ecologica, M. Infrastrutture e mobilità sostenibili, M. Lavoro e politiche sociali, M. Università e Ricerca, M. Istruzione, M. Cultura, M. Salute, M. Turismo. § senza portafoglio = vengono chiamati anche “ministeri di relazione”, non hanno una struttura da mantenere, quindi non gli spetta uno stanziamento nel bilancio dello stato. Nel governo draghi erano: Ministero dei Rapporti col Parlamento, M. Innovazione tecnologica e transizione digitale, M. Pubblica Amministrazione, M. Affari regionali e le autonomie, M. il sud r la coesione territoriale, M. politiche giovanili, M. pari opportunità e la famiglia, M. disabilità. I ministeri del governo Draghi non rispettano il decreto del 99, (dovrebbero essere 12 e invece sono 16) perché un governo lo può aggirare, modificando a suo piacimento il numero di ministeri - Funzioni politiche e amministrative - Responsabilità VICE PRESIDENTE- SOTTOSEGRETARI Come si forma il governo - Incarico > nel momento in cui un segretario del partito che ha avuto la maggioranza alle elezioni, ha l’incarico da parte del presidente della repubblica, il vecchio governo si sospende, e il segretario del partito può svolgere le funzioni amministrative ordinarie. - Nomina dei ministri: il segretario di partito della maggioranza presenta al presidente della repubblica i ministri che ha scelto, il quale può approvare o rifiutare > la nomina è del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del consiglio. C’è una sorta di legittimazione formale - Giuramento: legittimazione formale: i consigli e il presidente del consiglio votano fedeltà alla costituzione davanti al Presidente della Repubblica. Passaggio sostanziale: il Presidente del Consiglio va davanti alle due camere a presentare il programma > MOMENTO CHIAVE: perché alla fine si voterà una mozione di fiducia > la maggioranza del parlamento è a favore e DA FIDUCIA A QUEL GOVERNO à vincolo della fiducia del parlamento: la fiducia del parlamento è ciò che tiene in piedi un governo. Il rapporto di fiducia non è fondamentale nei sistemi presidenziali. In Italia la sfiducia di un partito è sempre extraparlamentare. VICENDA DELLA SFIDUCIA: “governo pone la questione di fiducia” = il governo lega la sua sopravvivenza all’ approvazione di una norma che propone (come una minaccia). Per il governo è un modo per velocizzare, ma costituzionalmente è una firma di violenza, perché ogni parlamentare dovrebbe poter agire secondo la sua coscienza, mentre in questo odo si sente obbligato. È però molto diffuso. MOZIONE DI FIDUCIA: al di là della fiducia, il governo risponde al parlamento di ciò che fa. Il modo con cui il parlamento controlla il governo sono 3: 1) Interrogazione: il parlamento chiede al governo “cosa sai di (un tema)? informaci.” Si può rispondere anche oralmente 2) Interpellanza: richiede una risposta scritta. La domanda è “cosa intendi fare?“ il parlamento dopo la risposta del governo può dichiarare se è soddisfatto o no. Se non lo è può trasformare l’interpellanza in mozione 3) Mozione: si vota. Se la maggioranza dei parlamentari vota no, il governo non ha più la fiducia e cade. Il parlamento può farsi portatore di mozioni ulteriori oltre a quelle del governo = “ mozione di sfiducia” (ad es portate dall’opposizione) - Elaborazione del programma - Voto di fiducia VICENDA DELLA SFIDUCIA: dire che il “governo pone la questione di fiducia” = il governo lega la sua sopravvivenza all’ approvazione di una norma che propone (come una minaccia). Per il governo è un modo per velocizzare, ma costituzionalmente è una firma di violenza, perché ogni parlamentare dovrebbe poter agire secondo la sua coscienza, mentre in questo odo si sente obbligato. È però molto diffuso. § MOZIONE DI FIDUCIA: al di là della fiducia, il governo risponde al parlamento di ciò che fa. Il modo con cui il parlamento controlla il governo sono 3: 1) Interrogazione: il parlamento chiede al governo “cosa sai di (un tema)? informaci.” Si può rispondere anche oralmente 2) Interpellanza: richiede una risposta scritta. La domanda è “cosa intendi fare?“ il parlamento dopo la risposta del governo può dichiarare se è soddisfatto o no. Se non lo è può trasformare l’interpellanza in mozione 3) Mozione: si vota. Se la maggioranza dei parlamentari vota no, il governo non ha più la fiducia e cade. Il parlamento può farsi portatore di mozioni ulteriori oltre a quelle del governo = “ mozione di sfiducia” (ad es portate dall’opposizione) Il governo > funzione normativa: il governo ha un importante ruolo nella funzione legislativa: a. Può proporre ddl e ha una maggiore probabilità di successo (ne è un es la legge di bilancio) b. Decreti legge e decreti legislativi: sono atti aventi forza di legge (ugualmente obbligatori) - DECRETO LEGGE: è l’unica misura prevista nella nostra costituzione nei casi di necessità e urgenza = sono norme che si approvato in caso di necessità e urgenza valutate dal parlamento > il consiglio dei ministri si riunisce e approva le norme necessarie > viene comunicato al parlamento lo stesso giorno. Dopodiché, viene emanato il giorno stesso e il parlamento lo deve convertire in legge entro 60 giorni, aggiustandolo anche, altrimenti decade ex tunc (se un decreto legge non viene approvato, deve sparire qualsiasi effetto che ha provocato). Se approvato, il decreto va in gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno dopo. - DECRETO LEGISLATIVO: emanato dal governo ma su delega del parlamento. Il parlamento emana una legge chiamata “legge delega”, in base ad essa il governo emana decreto legislativo. Il contenuto della legge delega è: l’oggetto, il termine, le modalità d’attuazione di quella legge. Si da delega al governo generalmente nelle materie più tecniche. Il governo spesso scrive deleghe a suo favore nelle leggi. c. Regolamenti (governativi): sono tipicamente dell’esecutivo (del governo) e non hanno bisogno dell’approvazione del parlamento o della delega. Sono le prosecuzioni delle leggi, il dettaglio che fa partire l’attuazione di una legge. Possono essere di un solo ministro o dell’intero governo. La costituzione contava in un sistema formativo fatto di leggi, perché il Parlamento è fatto sia dalla maggioranza che dall’opposizione, ci sono tutte le forze, quindi qualcosa prodotto con l’aiuto del Parlamento è più democratico MA verso la fine degli anni 90 le leggi erano troppe, soffocanti à il nostro sistema si è spostato sempre più verso i regolamenti à tendenza a delegificare e usare lo strumento parlamentare ð b. e c. non sono atti propri del governo, ma sono emanati come decreti del presidente della repubblica. (vedi controfirma dopo) 11/10 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In Italia è una figura di mediazione “super partes”: ruolo di garante ma non partecipa al gioco politico. È eletto dalle camere in seduta comune > senatori e deputati siedono insieme e votano tutti assieme e per l’elezione è richiesta per le prime due votazioni i 2/3, alla terza votazione il 50%+1. La carica dura 7 anni ed è rieleggibile. La controfirma del Presidente della Repubblica i decreti legge diventano legge ≠ i decreti legislativi e i regolamenti (atti normativi del governo) diventano decreti ministeriali e vengono percepiti in un atto formalmente del Presidente della Repubblica perché non si vuole che un regolamento prodotto dalla maggioranza venga percepito così > istituto della controfirma: essendo un DDPR (Decreto del Presidente della Repubblica) la firma è sua, però c’è la controfirma del Presidente del Consiglio à cioè l’atto è firmato anche dal Presidente della Repubblica, perché formalmente si vuole la generalizzazione dell’atto, ma sostanzialmente la responsabilità politica di quella norma è del governo, quindi della maggioranza. il Presidente della Repubblica è irresponsabile durante la sua carica: non risponde di cose di cui viene accusato durante gli anni del suo mandato, secondo il principio per cui il potere non può commettere un atto illegittimo In Italia ha due responsabilità specifiche, 2 attentati che può commettere solo lui: alto tradimento (viola la costituzione a favore di altri paesi) e attentato alla costituzione (viola la costituzione) > se lo fa il parlamento può votare il suo impeachment Il Presidente della Repubblica e i 3 poteri Pur avendo un ruolo intermediario/è una figura terza, subentra in qualche modo nei tre poteri o Attribuzioni di natura legislativa: - promulga leggi - nomina 5 sen a vita - indice elezioni - convoca le camere in plenum - autorizza la presentazione alle camere dei progetti di legge del governo o Attribuzioni di natura esecutiva: - nomina il capo del governo - presiede le forze armate o Attribuzioni di natura giudiziaria: - capo del CSM - nomina 5 giudici della corte cost - ha potere di concedere grazie (perdono che sospende la pena, ma resi colpevole ≠ indulto, lo concede il parlamento e annulla la pena) e commutare pene. ORGANO/ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Il CSM La magistratura in Italia è un terzo potere = potere giudiziario > è sottoposto solo alla legge > il governo non governa i magistrati. Essendo un corpo indipendente (se non dalla legge) il suo organo di autogoverno è il CSM consiglio superiore della magistratura che è: - presieduto dal Presidente della Repubblica - ne fanno parte di diritto anche il primo presidente della corte di cassazione (capo della magistratura giudicante) e il procuratore generale della corte di cassazione (capo della magistratura inquirente). - 24 membri eletti per i 2/3 dai magistrati e 1/8 per il parlamento ð Totale 27 membri. Funzioni del CSM: - Assunzioni - Assegnazioni e trasferimenti - Promozioni - Provvedimenti disciplinari (dalla censura al licenziamento) In Italia tutti i reati sono perseguiti allo stesso modo. Principio del giudice naturale: il giudice non sceglie la causa e le parti non scelgono il giudice > c’è un meccanismo di assegnazione automatica dei giudici. Magistratura: si divide in due macro-categorie - giudicante > fanno sentenze - inquirente (PM) > non fanno le sentenze, ma le indagini ð non fanno carriere diverse, puoi essere un magistrato inquirente per anni e poi diventare giudicante (o viceversa) Differenza tra i tre tipi di giustizia, che si distinguono per le sanzioni: GIUSTIZIA CIVILE: vede uno scontro di due civili, uno vs l’altro. L’unica sanzione è sempre il risarcimento dei danni, che può essere costituito da diversi componenti: - DANNO EMERGENTE: fatto di tante componenti (fisica, psichica, biologica) - LUCRO CESSANTE: mancato guadagno che qualcuno fa fare: es un avvocato viene investito e gli devo pagare i giorni per cui non potrà andare al lavoro. Un’ulteriore differenza è tra cause in cui c’è o meno un contratto tra due persone - responsabilità contrattuale = deriva da un’obbligazione e cause in cui non c’è un contratto - responsabilità extracontrattuale = al di là di un’obbligazione, è oggettiva e discende dal solo fatto di essere in una determinata posizione. es investo qualcuno per strada ð il codice civile dice che quando qualcuno provoca ad altri un danno ingiusto, è tenuto al risarcimento dei danni. GIUSTIZIA PENALE: la responsabilità penale discende dal fatto di tenere un comportamento vietato (“reati commissivi”) o non tenere un comportamento obbligatorio (“reato omissivo”), quando questo non tenere o tenere certi comportamenti viene visto dalla legge come un reato > gli atti illeciti devono essere puntualmente scritti dalla norma. (≠ illegittimo = non perfetta aderenza alla legge, senza commettere però un atto illecito/reato). Le pene possono essere 3, ed è lo stesso codice penale a stabilire quale pena spetta a quale reato: - ammenda (pagamento somma di denaro - detenzione - ergastolo In base all’atteggiamento psicologico, un reato può essere: - colposo ( - grave; tenete un certo comportamento ma non ne volete gli effetti dannosi; non avevo intenzione neanche di farti lesioni, è un incidente puro) - doloso (+ grave. “Con dolo” = compiere un’azione nell’intento di raggiungere il risultato dannoso, vuoi quel risultato Questi comportamenti si valutano anche per il diritto civile. C’è un solo reato che può non essere né colposo e né doloso: l’omicidio preterintenzionale = oltre le intenzioni. Es ti picchio perché volevo portarti lesioni, ma ti uccido. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: ha giudici apposta, che sono in 1° grado il TAR, in 2° grado il consiglio di stato, in 3° grado la cassazione. La giustizia amministrativa di solito risolve le cause dei cittadini contro l’amministrazione pubblica. Sono comportamenti tolti dal penale ð Le 3 giustizie però hanno in comune - ogni giudizio ha almeno due gradi: ognuno ha diritto di essere giudicato una seconda volta. 1° grado: giudice di pace, corte d’assise, tribunale ordinario 2° grado: corte d’appello, corte d’assise d’appello 3° grado: cassazione: giudice della legittimità > mentre negli altri gradi i giudici esaminano i fatti e vi applicano delle norme, la cassazione valuta solo le norme giuste applicate in quel caso, non ritorna sui fatti > i fatti li do per acquisiti, rivedo se gai applicato le norme giuste e come le hai applicate C’è poi la GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: in ogni paese c’è un giudice a tutela del rispetto della costituzione. In Italia è la Corte Costituzionale a controllare la costituzionalità della legge. La Corte Costituzionale Composta da 15 giudici, nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Funzioni: - controlla l’ammissibilità dei referendum - giudizio penale nei confronti del Presidente della Repubblica (in caso di impeachment) - giudizio di legittimità costituzionale> la funzione principale della cc è valutare se le leggi e gli atti aventi forza di legge sono costituzionali = rispettano la costituzione. Si arriva davanti alla CC in due modi: 1) via incidentale: durante un processo qualunque, una delle due parti dice al giudice “secondo me stiano applicando una norma incostituzionale” > il giudice valuta due cose: - rilevanza della norma nel processo: prima valuta se in effetti la norma ha rilievo nel giudizio (se la si sta applicando) - fondatezza dell’osservazione: poi valuta se questo sospetto di incostituzionalità è fondato o infondato (rilevanza nel processo e fondazione del sospetto). Se la risposta è sì a entrambe, la invia alla CC, che decide 2) via diretta: un organo dello stato (parlamento, governo, csm…) o una regione che impugna un atto provato da un altro organo davanti alla CC es: la regione Emilia – Romagna impugna una norma dello stato dicendo che è stata applicata nel modo sbagliato e si va direttamente alla CC In Italia chiedere la costituzionalità di una legge non è un potere popolare. Quando gli viene presentata una legge ritenuta incostituzionale, la CC può dare diversi tipi di sentenze - Sentenza di accoglienza: accolgo la tua obiezione, riconosco che la norma è incostituzionale e quindi la norma viene abolita dal g g dopo - Sentenza di rigetto: non accolgo la tua obiezione. Può essere di rigetto e interpretativa: ci sono interpretazioni della legge costituzionali e bisogna interpretare quelle - Sentenze monito: la norma è salva per l momento, ma il Parlamento deve provvedere a cambiarla, altrimenti la prossima volta viene cancellata. DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DEI MEDIA - PARTE 2 Libertà di manifestazione del pensiero Nelle costituzioni moderne si arriva all’affermazione di questa libertà in due modi diversi: - tradizione francese con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, volta a conferire all’uomo la libertà di parola per dargli la possibilità di affermare se stesso nella società > visione personale - tradizione americana, che nel bill of rights non parla della libertà della manifestazione di pensiero, ma della libertà di stampa > identifica la 1° con la 2°, perché la stampa è l’unico mezzo di comunicazione fino al 1930 à “freedom for press” > la libertà di stampa da per implicito che le persone siano libere di parlare e manifestare i loro pensieri. Questa libertà è fondamentale nella costituzione americana per costruire il modello democratico, è una visione più strumentale che personale. Si arriva a questa libertà perché nel pensiero occidentale si è affermata l’idea che non esiste una sola verità > cambia il modo di stare nella società delle persone: non esiste una verità data a cui adeguarsi. Questa conquista del pensiero occidentale è anche figlia del cristianesimo: non tutti siamo uguali davanti al giudizio di dio > se dio non ci ha voluti tutti uguali allora ognuno di noi può avere una visione diversa delle cose > esistono diverse verità e ognuno deve essere libero di dire la propria In altre costituzioni STATUTO ALBETRTINO “la stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo” - prima formula che troviamo nell’ordinamento italiano (pessima). I savoia affermano la libertà della stampa, non degli individui (modello americano) - è una cattiva formula perché: × nelle norme non si usa il futuro × lo statuto non è una costituzione rigida, quindi la frase “ciascuna legge ne reprime gli abusi” vuol dire che ogni legge può limitare/ostacolare questa norma > non essendo rigida, più che una costituzione, lo statuto albertino è una semplice legge ordinaria, al pari di tutte quelle che possono essere scritte dopo × DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO – art 19 (1948) “ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” ≠ La nostra costituzione tutela solo il diritto ad informare, qui tutela il diritto ad informare, essere informati e informarsi da soli (attivo, passivo, riflessivo) COSTITUZIONE TEDESCA – art 5 (1949) “1) ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa, e d’informazione mediante la radio ed il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura. 2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto della persona al suo onore. 3) L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi. La libertà d’insegnamento non esenta dalla fedeltà alla Costituzione” NELLA COSTITUZIONE ITALIANA: l’articolo 21 1.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 2.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 3.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 4.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 5.La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Struttura: 6 commi: il primo afferma la nostra libertà (individuo), l’ultimo mette un limite esplicito (il rispetto del buon costume, fa riferimento sempre all’individuo); i 4 commi in mezzo sono dedicati alla stampa. Spiegazione dei commi: Comma 1: Comma 2: nessun controllo preventivo > nessuno legge quello che vogliamo pubblicare prima che lo facciamo. Comma 3: si può procedere a sequestro > non posso censurare prima, MA dopo la pubblicazione posso intervenire, (1° limite) soltanto se c’è un giudice che vede il caso, lo esamina e autorizza il sequestro, ma a stampa già avvenuta e (2° limite) soltanto nei casi in cui le informazioni pubblicate violino la legge Comma 4: nei casi di assoluta urgenza, la polizia giudiziaria può sequestrare senza il permesso del giudice, ma in 24 per deve chiedere l’ok a un giudice, il quale lo deve convalidare nelle 24 ore successive, altrimenti il sequestro si considera revocato. Comma 5: chiede che siano noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica = i giornali (diverso da stampa non periodica = libri). Critiche: questo articolo parla solo della stampa, non degli altri mezzi (anche se in quel periodo erano poco rilevanti, non vengono neanche citati) DOMANDA IMPO PER TEST A CROCETTE !! “Chi è titolare del diritto?” tutti. Non solo gli italiani, ma la nostra costituzione afferma questo diritto come un diritto di tutti gli esseri umani, non è una prerogativa dei cittadini italiani > “estensione soggettiva del diritto” = il diritto si estende a tutti i soggetti. Tutti siamo liberi allo stesso modo, ma la costituzione fa due eccezioni: - Art 68 “ i membri del parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni - Art 122 “i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati dell’esercizio delle loro funzioni. “estensione oggettiva del diritto” – in cosa consiste il diritto?> comprende anche emozioni, sentimenti, pensiero. Limite della formulazione dell’articolo: possibilità dello speechplus = la manifestazione del pensiero avviene solo tramite la parola? Ci sono comportamenti che integrano la manifestazione del pensiero anche con gesti illeciti, che sfociano in reati à è dalla parola all’azine che si passa al reato es faccio propaganda fascista su una pagina facebook e questo provoca sommosse sociali, allora è considerato un reato. In altri casi ci sono i reati d’opinione: es apologia del fascismo. Le declinazioni dell’articolo 21 La norma dell’art 21 è connessa ad altre norme: o LIBERTÀ RELIGIOSA (art 8 e art19): nasce in Europa il problema della libertà religiosa, quindi una costituzione che arriva a metà 900 garantisce questa libertà (≠ statuto albertino, che affermava solo la religione cattolica) - Art 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze - Art 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” La libertà religiosa si basa sulla libertà di credere in ciò che si vuole, la libertà di professare la propria religione, fino all’incontro del limite di altri valori costituzionali, la libertà di fare proseliti = farne propaganda (credere, esercitare il culto, fare propaganda) o LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E RIUNIONE (art 17-18) Riunione = per sua natura temporanea ≠ associazione = stabile - Art 17 (riunione) “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica Le riunioni si possono avere in 3 luoghi: - Case - Luoghi aperti al pubblico: a libera frequenza ma sottoposti alla vigilanza di qualcuno - Luogo pubblico: devono essere avvisate le autorità, che possono vietarla per motivi di sicurezza o incolumità pubblica -Art 18 (associazione) “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ad esempio, sono vietate le associazioni mafiose - Comma 2 parla delle associazioni segrete ≠ “associazioni non riconosciute” (es partiti o sindacati). Sono vietate le associazioni segrete per le quali la segretezza serve a perseguire scopi politici, anche militari LIMITI DELLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO “ogni diritto implica il proprio limite, non c’è nessun diritto illimitato” > è fondamentale che un diritto abbia i suoi limiti, altrimenti non sapremmo mai fino a che punto siamo liberi > affermato il diritto di tutti di esprimere il pensiero, dobbiamo vedere quali sono i limiti di questa espressione del pensiero. Spesso i limiti di un diritto sono segnati proprio dall’esistenza di altri diritti (es il mio diritto di pensiero e di parola su qualcuno, è limitato dal suo diritto alla privacy > si cerca una mediazione che farà prevalere l’uno su l’altro ma senza sopprimerli) Limiti: - Espliciti > buon costume; concezione civilistica e penalistica di “buon costume” - Impliciti > della tutela costituzionale di situazioni giuridiche di privati o gruppi sociali; sono derivanti dall’esistenza di interessi costituzionalmente protetti di natura pubblicistica = non interessi individuali, ma pubblici > “posso mettere a tacere un giornalista perché mette a rischio la sicurezza del paese?” > posso negare la libertà individuale di una persona per un interesse pubblico? Il buon costume Non c’è una definizione, perché è uno di quei casi in cui volutamente l’ordinamento lascia ai giudici determinare cosa significhi “buon costume”. Nel Codice civile, che regola le interazioni tra gli individui, c’è una proiezione del buon costume individuale Nel codice penale (art 529 “atti e oggetti osceni: nozione. 1) agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. 2) non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venuta o comunque procurata a persona minore degli anni 18) à c’è una proiezione sociale del buon costume, collettiva, come “comune senso del pudore” ð Per limitare la manifestazione del pensiero, usiamo il comune senso del pudore. Il concetto di pudore e sensibilità sociale: 1- È evolutivo, cambia, non è un’idea fissa, ma si evolve e cambia, su certe cose si apre e su altre si chiude. Nel 90% dei casi l’oscenità ha a che fare con la sessualità, ma anche la violenza (che però è molto più tollerata). 2- L’osceno deve essere esposto: fra adulti consenzienti nella loro intimità nulla è osceno. Deve essere esposto ad occhi non consenzienti per essere osceno. 3- Conta anche il contesto. es masturbazione maschile: ritenuta oscena se esercitata davanti a una scuola, non oscena se fatta nei bagni di una discoteca 4- Conta anche il destinatario del messaggio: la tolleranza varia in ragione di chi è il destinatario, ci sono limiti molto significativi in protezione dei minori e quando entrano in gioco valori ulteriori, ad esempio la religione Art 33 - la libertà di manifestazione artistica e della scienza nel loro insegnamento È una libertà diversa, ulteriore, non un’estensione della libertà di manifestazione del pensiero. Nell’espressione artistica posso usare l’osceno come espressione del mio messaggio, diventa strumentale a ciò che voglio dire. La corte costituzionale ha cambiato idea su questo argomento: in un primo momento dice “l’osceno non è mai arte” > costringo i giudici a dire se qualcosa è o no osceno, se lo è non lo considero arte e non è quindi protetto da questo articolo ≠ In un secondo momento (ora) afferma “l’arte non è mai oscena” > se è artistico non ne considero l’oscenità Sentenza corte costituzionale 9/1965 1. Il buon costume è un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la violazione dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge, e dei sentimenti morale dei giovani 2. Il buon costume non coincide con la concezione del codice civile, ovvero con la morale o la coscienza in quanto - La morale vive nella coscienza individuale e quindi non può divenire oggetto di regolamentazione normativa o di quantificazione - Secondo questo criterio, non si tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero, il dissenso, il conformismo, le minoranze. Si richiede al giudice di farsi interprete del sentire sociale: questo cambia nei luoghi e anche nel tempo. 13/10/2022 > lezione molto impo !!!! “architrave della nostra materia” I limiti della libertà di manifestazione del pensiero si dividono in o ESPLICITI: il limite scritto nella norma o IMPLICITI: limiti derivanti da altri diritti costituzionali che noi desumiamo dalla carica costituzionale e li individuiamo dall’interpretazione. I limiti impliciti possono essere: × Limiti relativi ad altri diritti individuali × Limiti relativi ad interessi generali > sono interessi naturalmente protetti per natura pubblicistica (pubblica). àUna cosa è limitare il mio individuale diritto di pensiero quando urta un diritto individuale /personale di un altro ≠ limitare il mio individuale diritto di pensiero per un interesse pubblico. Sia i giudici che gli studiosi sono sempre stati dubbiosi: i primi (individuale vs individuale) si sono sempre tenuto bene in considerazione, mentre i secondi (individuale vs pubblico) sono sempre stati un po’ sospetti > esiste un equilibrio delicato tra il diritto individuale di una persona e l’interesse pubblico, quindi in queste situazioni si usa il metodo del bilanciamento. Il metodo del bilanciamento e le scriminanti Non c’è un bilanciamento chiaro/una risposta stabile tra libertà di manifestazione del pensiero individuale e gli interessi pubblici > è il giudice a decidere. Diverso è quando la libertà di manifestazione del pensiero viola un diritto individuale (al 99% si viola il diritto all’onore delle persone > onore = premessa alla base, l’elemento essenziale e fondante di tutto il resto dei diritti costituzionali che abbiamo: ogni individuo ha diritto al rispetto, a una sua propria dignità “nessuno perde mai del tutto un minimo di onore”. Nel nostro ordinamento due diverse declinazioni dell’onore erano tutelate da due diverse norme del Codice penale (quella di ingiuria non è più un reato ma solo una amministrativa) INGIURIA (Codice penale – art. 594 – depenalizzato) “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. DIFFAMAZIONE (Codice penale – art. 595) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. ingiuria = la persona è presente e i messaggi sono diretti alla persona. Offesa diretta > si colpisce l’autostima della persona à ingiuria tutela autostima Diffamazione = parlo di qualcuno che non è presente, non colpisco l’autostima di una persona, ma la reputazione. à diffamazione tutela reputazione. È molto più diffusa. Una volta che abbiamo messo sui due piatti della bilancia la libertà di manifestazione di pensiero e il diritto all’onore, devo capire come bilanciare > scriminanti = condizioni che scriminano/escludono l’antigiuridicità di una condotta. Tolgono la criminalità a certi comportamenti. Ci sono condizioni di fatto che rendono non criminali un mio comportamento, che senza queste condizioni lo sarebbe. In questo modo una condotta (altrimenti punibile per legge), diventa lecita in quanto una norma, desumibile dall’intero ordinamento giuridico, la ammette e /o impone Azione scriminata = azione che normalmente sarebbe un reato, che però non viene considerata tale perché si sta esercitando un diritto. Certe azioni sono criminali/illecite, ma se svolte in determinate situazioni, vengono scriminate Es l’omissione di soccorso è obbligatoria, ma se siamo tutti in pericolo di vita, lo stato di necessità (scriminante) mi permette di non salvare gli altri § “come si bilancia la libertà di manifestazione di pensiero?” à risposta: la mediazione tra il diritto alla libertà di manifestazione di pensiero e il diritto all’onore, è opera della corte di cassazione, che a un certo punto scrive una legge determinante per questo bilanciamento > usa una categoria presente nel Codice penale: le scriminanti. La corte di cassazione usa l’esercizio di un diritto cioè la scriminante dell’art 51 codice penale “se sto esercitando un diritto, la mia azione non può essere considerata un reato”. Il Codice penale prevede 5 scriminanti: 1- Consenso dell’avente diritto 2- Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere 3- Legittima difesa 4- Uso legittimo delle armi 5- Stato di necessità Il decalogo dei giornalisti Se una persona diffama un’altra come giornalista, cioè se lo fa esercitando il suo diritto alla libera manifestazione di pensiero, non c’è criminalità MA si devono rispettare quattro condizioni, che formano il “DECALOGO DEI GIORNALISTI” Corte di cassazione sentenza 5259/1984 – “sentenza decalogo” IMPARA A MEMORIA Importa un metodo di bilanciamento quando sono coinvolti operatori della comunicazione (diritto di cronaca vs diritto all’onore delle persone), visto che gli operatori della comunicazione esercitano un diritto, nel farlo sono scriminati, come prevede l’art 51, però per poter applicare questa scriminante e togliere criminalità a un comportamento altrimenti diffamante, ci vuole il rispetto di 4 condizioni > l’esercizio della libertà di diffondere alla collettività notizie e commenti è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni: utilità sociale, verità, forma civile, attualità. 1) Utilità (o rilevanza) sociale (è la più importante, regge sempre) Divulgazione degli avvenimenti che afferiscono alla dimensione collettiva in quanto espressione di un interesse pubblico, è la valutazione dell’importanza della notizia > devo valutare che sia oggettivamente importante, d’interesse pubblico (interesse pubblico), non che sia d’interesse PER il pubblico (lo sono ad es i pettegolezzi). Interesse pubblico ≠ interesse per il pubblico 2) Verità della notizia “verità (oggettiva o anche solo putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti.” La verità di una notizia, che può essere oggettiva o putativa Si richiede la verità oggettiva quando possibile ovvero quando ci sono elementi fattuali indiscutibili, anche certezze scientifiche, la verità è oggettiva MA ci sono occasioni prospettive che possono avere più verità > “verità putativa” = approfondito lavoro sulle fonti; quando una verità oggettiva non c’è, si deve dimostrare al giudice di aver fatto un lavoro approfondito di accertamento sulla verità con più fonti. 3) Continenza o forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione “cioè non eccedente rispetto allo scopo formativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti” spiegazione - Cioè non eccedente rispetto allo scopo formativo = pertinenza, racconto fatti pertinenti con la notizia che voglio dire. - escludere il preconcetto intento denigratorio = non devo diffondere questa notizia col solo scopo di insultare Si deve usare sempre un’espressione civile nel dire/scrivere una notizia à proporzione tra ciò che voglio dire, con che scopo e come lo dico. La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo comunicativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l’insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all’autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione. Ha a che fare con la forma e il contenuto dell’articolo: - caso del “sottinteso sapiente”, uso delle virgolette - es “il nostro intelligentissimo sindaco” = è un sottinteso sapiente, voglio far pensare al lettore l’opposto di quello che scrivo. - Caso degli “accostamenti suggestionanti”: sequenza di parole o frasi per far capire una cosa che non voglio dire esplicitamente. - Caso del “tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato”, specie nei titoli: titoli esagerati fatti per attirare l’attenzione dei lettori: non è vietato, ma se viene mossa un’accusa, il giudice guarda questi criteri, per cui i giornali rischiano > certi giornali accettano il rischio di denuncia e condanna pur di vendere più copie - alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate 4) + attualità della notizia In un tempo successivo la cassazione aggiunge il quarto criterio: l’attualità della notizia (è una specificazione dell’utilità sociale): oltre che essere vera e formalmente corretta, la notizia deve avere a che fare con l’attualità: ciascuno ha il diritto dopo tempo a essere lasciato fuori dai riflettori, a meno che non ci siano novità rilevanti à ne consegue il diritto all’oblio !!! IMPORTANTE PER ESAME: ALLA DOMANDA “COS’È IL DECALOGO DEI GIORNALISTI?” LA RISPOSTA DEVE PARTIRE CON “È UNA SENTENZA CHE SI BASA SULL’ART 51 (BISOGNA SPECIFICARLO) … !!! IL DIRITTO ALL’OBLIO Ciascuno di noi ha diritto all’oblio, nella sua duplice dimensione: Diritto dell’individuo al riserbo in relazione a fatti per cui è venuto meno l’interesse pubblico Diritto all’immagine, consistente nella pretesa di un soggetto a non vedersi nuovamente attribuiti fatti o dichiarazioni non più rispondenti alla sua attuale personalità - È un diritto che spetta a tutti una volta passato un certo tempo e scontata la propria condanna, anche nell’interesse delle vittime e non solo del criminale. - È la proiezione individuale della richiesta di attualità della notizia - Ha avuto un’evoluzione nel mondo digitale > DIRITTO ALLA DE-INDICIZZAZIONE (diritto all’oblio digitale) nei motori di ricerca dei nostri nomi per certi fatti, ho diritto che non ci sia più un’automatica connessione tra il mio nome e quei fatti; de-indicizzo = spezzo il legame tra un nome e un fatto, rompo l’automaticità. LE DIRETIVE COMUNITARIE EUROPEE - I regolamenti comunitari sono le leggi dell’Unione Europea, approvati a Bruxelles entrano in vigore in tutti i paesi europei à Un regolamento comunitario è superiore alle leggi dei singoli paesi membri dell’U.E. - Le direttive comunitarie invece sono diverse: sono norme europee che però sono rivolte ai parlamenti dei Paesi, quindi non entrano in vigore subito. Servono a indicare il punto di arrivo ai parlamenti, poi ogni parlamento fa riforme che vanno verso il sistema interno. CRONACA, CRITICA E SATIRA o Tutta questa lezione si basa sul DIRITTO DI CRONACA = diritto a pubblicare la narrazione più obiettiva possibile di fatti, il racconto di ciò che si sa, si è visto o si è sentito, con un buon lavoro sulle fonti. È riconosciuto nell'ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. àRACCONTO OGGETTIVO La funzione della cronaca consiste nel raccogliere le informazioni per diffonderle alla collettività: le prescrizioni sul diritto di cronaca si applicano a chiunque descriva un avvenimento, o un evento di pubblico interesse, attraverso un mezzo di diffusione e si estende a chiunque, anche non iscritto all'albo dei giornalisti, si intenda rivolgere alla collettività “il diritto di cronaca consiste nel diritto a pubblicare quello che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico, ed è riconosciuto nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. La funzione della cronaca consiste nel raccogliere le