Art. 21: Libertà di Manifestazione del Pensiero PDF
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Università di Bologna
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This document analyzes Article 21 of Italian law, focusing on the freedom of expression. It discusses the historical development of this right, particularly within the context of Italian traditions and the American constitution. It also touches on the concept of freedom of the press, and the legal limitations on freedom of expression.
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ARTICOLO 21: LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CAP. 10 COME SI ARRIVA A QUESTA NORMA: Nella tradizione francese attraverso i diritti universali del cittadino. Conferire a una persona la libertà di parola significa completare il disegno della sua dignità, di farlo affermare all...
ARTICOLO 21: LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CAP. 10 COME SI ARRIVA A QUESTA NORMA: Nella tradizione francese attraverso i diritti universali del cittadino. Conferire a una persona la libertà di parola significa completare il disegno della sua dignità, di farlo affermare all'interno della società. Intento di costruzione della persona come soggetto giuridico rilevante. Visione personale Nella tradizione americana nella costituzione (a seguito della dichiarazione d'indipendenza degli stati uniti). Non parla della libertà individuale di manifestare il pensiero, ma della libertà della stampa. Identifica la libertà di manifestazione del pensiero con la libertà della stampa. COME SI ARRIVA A QUESTA NORMA: Fino al 1930 la stampa è l'unico mezzo significativo di comunicazione. La Freedom of press rende implicito che le persone siano libere di esprimere il proprio pensiero. Si usa la stampa e la libertà delle persone di scrivere sui giornali per costruire un'opinione pubblica. Libertà fondamentale per la costruzione di un governo democratico. Scrivendo sui giornali faccio sì che i cittadini si facciano una propria opinione. Visione strumentale. Si arriva a questa libertà di manifestare il proprio pensiero perché nel pensiero occidentale si è manifestata l'idea che non esiste una sola verità, cioè che contano le opinioni di tutti. Conquista molto importante, cambia il modo di stare nella società delle persone. Non esiste una verità data a cui adeguarsi. Questa conquista filosofica è anch'essa figlia del cristianesimo: non tutti siamo uguali davanti al giudizio di dio, ognuno viene giudicato per ciò che nella sua libertà di scelta ha deciso di essere. Quindi ognuno ha una sua libertà. Se non siamo costretti alla stessa verità significa che siamo liberi di avere pensieri diversi. STATUTO ALBERTINO 1848 Prima formula che troviamo nell'ordinamento italiano. I Savoia, legati alla tradizione francese, scelgono la via americano e quindi la libertà di stampa e non di opinione. Pessima perché: - nelle norme si usa il futuro (la stampa sarà libera) - Lo statuto albertino non è una costituzione rigida, perciò se dico "ma una legge ne reprime gli abusi" significa che ogni legge successiva, che è al pari dello statuto albertina, può rimuoverla. Infatti, una legge che ne reprime gli abusi arriva l'anno dopo limitando la stampa 6 COMMI COMMA 1: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". siamo nel 1948 e esiste già la radio e il cinematografo, ma la costituzione parla solo della stampa. COMMA 2: "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure" = nessun controllo preventivo, nessuno legge prima ciò che vogliamo pubblicare, nessuna velina (mandata dal ministero e cancellava le parole che non andavano dette) COMMA 3: "si può procedere a sequestro" = prima stampi e poi posso intervenire. "soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria" = è necessario che un giudice mi dia il permesso per intervenire. "solo nel casi previsti dalla legge" = il giudice deve vedere se viola delle leggi, e in quel caso permette il sequestro. COMMA 4: eccezione "quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria (=non arrivo subito dal giudice) il sequestro della stampa periodica può essere seguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente e non mai oltre ventiquattro ore dare denunzia all'autorità giudiziaria (=la polizia lo sequestra e deve avere l'ok del giudice entro 24 ore) se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto (=il giudice ha 24 ore per revocare o smentire) COMMA 5: "la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica" COMMA 6: mette un limite esplicito, ovvero il rispetto del buon costume TITOLARE DEL DIRITTO "Chi è titolare del diritto?" Tutti. Non spetta solo agli italiani o ai maggiorenni, ma a tutti. La costituzione afferma questo diritto come un diritto degli esseri umani. Questa è l'estensione soggettiva del diritto = il diritto si estende a tutti. Estensione oggettiva: il primo comma parla di diritto di manifestare solo il pensiero. È una limitazione. L'estensione oggettiva del diritto ovviamente però ricopre anche emozioni, narrazioni... Altro problema: la manifestazione del pensiero avviene solo con la parola oppure c'è la possibilità dello speech plus (la parola e altro)? Ci sono comportamenti che integrano il mio pensiero che sono dei reati e ovviamente sono dei comportamenti illeciti. Ma altri casi molto discussi sono i reati di opinione, ovvero l'apologia (=la difesa) del fascismo. I giudici nelle loro sentenze hanno detto che il passaggio dalla parola all'azione è reato. Gli insulti a simboli e istituzioni sono considerati reato. LIMITE Altro limite: a differenza dell'articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la nostra costituzione tutela solo il diritto ad informare (attiva), invece qui è titolato il diritto ad informare, essere informati e informarsi da soli (attiva, passiva e riflessiva). Il diritto a cercare informazioni da soli oggi è molto importante e nella nostra costituzione esplicitamente non c'è. Molto di quello che non c'è, oggi è stato riconosciuto in via interpretativa e questo ha impiegato del tempo. Indebolisce il testo costituzionale il fatto che non sia scritto esplicitamente. ARTICOLI CONNESSI - ARTICOLO 8 E 9 Articolo 8 e articolo 19 sulla libertà religiosa. Storicamente in Europa c'è stato il problema della libertà religiosa, ci sono stati milioni di morti per differenze religiose. La costituzione ribadisce la libertà religiosa, mentre lo statuto albertino dice che la religione ufficiale è quella cattolica. La religione cattolica viene comunque protetta attraverso i patti lateranensi. Questa libertà consiste in tre cose: - Libertà di credere in ciò che si vuole - Libertà di professare la propria religione, di svolgere le attività di culto che la nostra religione impone. Però si ammette la libertà di religione fino all'incontro di altri valori costituzionali come la vita - La libertà di fare propaganda (per i cattolici il diritto di apostolato, di convincere gli altri ad unirsi alla propria religione) ARTICOLI CONNESSI - 17 E 18 Articolo 17 e articolo 18 sul diritto di riunione e di associazione. Differenza: la riunione è temporanea, l'associazione è stabile. Le riunioni si possono avere in tre luoghi: luogo privato (casa nostra e sono assolutamente libera), luoghi aperti al pubblico (a libera presenza ma sottoposti alla vigilanza di qualcuno). Il problema sono le riunioni in luogo pubblico: se è organizzata deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietare per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Le associazioni sono persone messe insieme per proseguire uno stesso scopo. hanno il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Molto contestato è stato il secondo comma: "sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Il secondo comma è stato spiegato con la sua applicazione alla loggia P2: non sono vietate le associazioni segrete in quanto tali, ma sono vietate le associazioni per le quali la segretezza serve a proseguire scopi politici, con un fine di sovversione ARTICOLI CONNESSI - 68 E 122 Articolo 68 e 122. Tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero, ma soprattutto i parlamentari e i consiglieri regionali, che possono dire ciò che vogliono e votare ciò che vogliono. Non subiscono le conseguenze delle loro opinioni.