Limiti alla Libertà della Manifestazione del Pensiero PDF

Document Details

NicerComet

Uploaded by NicerComet

Università di Bologna

Tags

libertà di espressione diritto costituzionale limiti alla libertà di pensiero legge italiana

Summary

This document discusses the limits of freedom of expression in Italian law. It covers explicit and implicit limitations, considering public order and individual rights. The analysis delves into legal articles and court decisions, offering insights into the balance between freedom of thought and societal needs relating to legal doctrines in Italy.

Full Transcript

LIMITI ALLA LIBERTÀ DELLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CAP. 11 LIMITI ESPLICITI E IMPLICITI - Limite esplicito (detto esplicitamente in testo costituzionale): buon costume - Limiti impliciti (limiti derivanti da altri diritti costituzionali che noi desumiamo dalla carta...

LIMITI ALLA LIBERTÀ DELLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CAP. 11 LIMITI ESPLICITI E IMPLICITI - Limite esplicito (detto esplicitamente in testo costituzionale): buon costume - Limiti impliciti (limiti derivanti da altri diritti costituzionali che noi desumiamo dalla carta costituzionale, li tiriamo fuori in via interpretativa). I limiti impliciti possono essere di due tipi: - Limiti relativi ad altri diritti individuali - Limiti relativi a interessi generali, di natura pubblicista (questi sono più contestati). È un equilibrio delicato. Rispetto a questa seconda categoria, sia i giudici che gli studiosi sono sempre stati dubbiosi. ORDINE PUBBLICO Uno dei limiti alla libera manifestazione del pensiero è l'ordine pubblico, evitare la sommossa sociale. - Art. 656: punisce chi diffonde o pubblica notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. - Art. 658: punisce chi segnala alle autorità disastri, infortuni o pericoli inesistenti Ci sono un po' di sentenze della corte costituzionale: l'ordine pubblico come limite al diritto di cronaca. La corte dice che c'è la libertà di pensiero ma l'ordine pubblico è altrettanto importante. L'ordine pubblico è la premessa per una quieta convivenza. Ma è difficile pensare che un principio dell'ordine pubblico possa mettere a tacere la libertà di pensiero. Non c'è una risposta stabile tra la libertà di pensiero e l'ordine pubblico. LIBERTÀ INDIVIDUALI Molto più spesso c'è un conflitto tra la libertà di pensiero e le libertà individuali, in particolar modo l'onore delle persone. L'onore è l'elemento fondante di tutto il resto dei diritti costituzionali che abbiamo, ogni individuo ha diritto al rispetto, ad una sua propria dignità e nessuno perde mai del tutto il diritto all'onore. È un diritto su cui poggiano tutti gli altri diritti. Il nostro ordinamento lo tutelava attraverso due prospettive, due diverse declinazioni e visioni dell'onore erano tutelate da due diverse norme del codice pensale: - Ingiuria (ad oggi è depenalizzato) art. 594: chiunque offende l'onore e il decoro di una persona presente è punito. I messaggi sono diretti alla persona. - Diffamazione art. 595: chiunque, fuori dai casi precedenti, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito. INGIURIA E DIFFAMAZIONE La prima è un'offesa diretta alla persona. L'aspetto della dignità della persona che si colpisce è la sua autostima. Con la diffamazione, invece, parlo di lui con voi; quindi, quello che metto in gioco è la sua reputazione. L'ingiuria tutela l'autostima; la diffamazione tutela la reputazione. Es: è il caso del giornalista che dice che una persona ha avuto delle accuse per molestie sessuali. Sto colpendo la reputazione di una persona presso terzi, i miei lettori. La diffamazione è molto più frequente dell'ingiuria, soprattutto nella comunicazione. SCRIMINANTI La mediazione è opera della cassazione che a un certo punto scrive una sentenza determinante in cui spiega come si fa a bilanciare il mio diritto di scrivere contro il suo diritto all'onore. Per farlo usa una categoria presente nel codice penale, ovvero le scriminanti, sono condizioni che scriminano, tolgono criminalità a dei comportamenti. Ci sono delle condizioni di fatto che rendono non criminale il mio comportamento (es: legittima difesa) Scriminanti = condizioni che escludono l'antigiuridicità di una condotta In loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. Davanti ad esse, per il principio di non contraddizione. L'ordinamento riconosce meritevoli di tutela interessi ritenuti prevalenti rispetti a quelli tutelati della norma violata. SCRIMINANTI 2 In questo modo una condotta (altrimenti punibile per legge) diventa lecita in quanto una norma, desumibile dall'intero ordinamento giuridico, la ammette e/o la impone. Es: normalmente abbiamo l'obbligo di soccorre chi è in pericolo di vita, ma se stiamo tutti in un naufragio, lo stato di necessità mi giustifica. Il codice penale prevede 5 scriminanti: - Consenso dell'avente diritto (art. 50) - Esercito di un diritto e adempimento di un dovere (art. 51): se sto esercitando un diritto, quella mia azione non può essere considerata un reato - Legittima difesa (art. 52) - Uso legittimo delle armi (art. 53) - Stato di necessità (art. 54) ARTICOLO 51 Se qualcuno infama, e lo faccio come giornalista, esercitando il mio diritto alla manifestazione del pensiero non sto esercitando un reato. ARTICOLO 51: se sto esercitando il mio diritto di cronaca (diritto specifico della libertà di pensiero) non è reato. La cassazione dice che la tua azione è scriminata se si rispetta il decalogo dei giornalisti (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 5259/1984): - Utilità sociale o rilevanza sociale - Verità della notizia - Continenza o forma civile dell'esposizione + attualità della notizia (criterio successivo) ARTICOLO 51 La sentenza decalogo imposta un metodo di bilanciamento per gli operatori della comunicazione. Visto che gli operatori della comunicazione esercitano un diritto sono scriminati, come prevede l'articolo 51 del codice penale. MA per rendere discriminate la sua azione bisogna rispettare quelle quattro condizioni. Bilanciamento fatta dalla corte di cassazione sulla base dell'articolo 51 del codice penale. ART. 51 - UTILITÀ SOCIALE DELL’INFORMAZIONE UTILITA SOCIALE DELL'INFORMAZIONE: è la valutazione dell'importanza della notizia per il pubblico, l'interesse pubblico e non del pubblico. Valuto che sia oggettivamente importante la notizia e non che sia di interesse solo perché un pettegolezzo. Divulgazione degli avvenimenti che afferiscono alla dimensione collettiva in quanto espressione di un interesse pubblico. C'è differenza, quindi, tra interesse pubblico e interesse del pubblico. ART. 51 - VERITA DEI FATTI VERITA DEI FATTI ESPOSTI: si richiede la verità oggettiva quando possibile. Quando ci sono elementi fattuali indiscutibili, certezze (anche scientifiche) fattuali, ci sono prospettive che possono avere più verità e si parla di verità putativa. Quando richiedo la verità richiedo che il giornalista faccia un lavoro approfondito di accertamento delle verità sulle fonti. È richiesta la verità putativa (quindi un lavoro approfondito sulle fonti) quando una verità oggettiva non c'è. Verità oggettiva o putativa. Si chiede una corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati. ART. 51 - FORMA CIVILE DELL’ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA LORO VALUTAZIONE cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio. È inutile raccontare dettagli che non hanno nulla a che fare con ciò che si sta raccontando, non si deve andare fuori dallo scopo informativo da conseguire. Non ci deve essere sin dal principio l'intento di denigrare e di insultare anche con le persone più deplorevoli. Esempi che fa la cassazione: Sottinteso sapiente: uso di determinate espressioni che servono a far pensare al lettore l'opposto di quanto sto scrivendo, spesso racchiudendo le parole tra virgolette Accostamenti suggestionali: metto una sequenza di parole o frasi per fare arrivare a un risultato che non dico esplicitamente. Tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie dei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre Alle vere e proprie insinuazione anche se più o meno velate ART. 51 - ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE in un momento successivo, la cassazione aggiunge questo quarto criterio volto all'utilità sociale: oltre che essere vera e formalmente corretta, deve essere attuale. Ognuno di noi ha un diritto all'oblio, di essere dimenticato. Se sono stato rivelato colpevole, dopo che sia passato un po' di tempo e io abbia scontato la condanna si deve smettere di parlare di me, anche nell'interesse delle vittime e non solo del criminale che devono andare avanti. Il diritto all'oblio, che è la proiezione individuale dell'attualità della notizia, ha poi avuto un'evoluzione nel mondo digitale perché si è tradotto nel diritto alla deindicizzazione dei nostri nomi da certi fatti dai motori di ricerca. Es: ho diritto che il mio nome, nei motori di ricerca, non sia sempre connesso a quel crimine, passato un po' di tempo. Ho diritto che l'algoritmo non metta sempre al primo posto nelle ricerche quei fatti criminali. ARTICOLO 17 RGDP L'articolo 17 RGDP configura anche il diritto di chiedere deindicizzazione ai fornitori dei motori di ricerca. È un elemento integrante l'utilità sociale dell'informazione che assicura che un'informazione oltre a essere vera e formalmente corretta, sia anche attuale e possa soddisfare una legittima pretesa di conoscenza della realtà da parte del pubblico - I regolamenti comunitari sono le leggi dell'unione europea, approvati a Bruxelles, che entrano in vigore in tutti i paesi membri. Si fa in casi più semplici. - Le direttive comunitarie, invece, sono norme europee che però sono rivolte ai parlamenti dei paesi e per questo non entrano in vigore subito. Servono a indicare il punto d'arrivo ai parlamenti e poi i parlamenti fanno delle riforme che vanno verso il sistema comune. Le direttive servono nei casi di riforme più complesse, nel caso in cui serve omologare le direttive di paesi diversi. Serve una legge per convergere verso un unico sistema. ARTICOLO 17 RGDP Quindi, l'articolo 17 RGDP configura anche e non solo il diritto di chiedere la deindicizzazione ai fornitori di motori di ricerca. Lo deindicizzo dal nome del criminale, ma rimane comunque presente. Non comporta la cancellazione completa dei dati personali. spezzo il legame tra un nome e un fatto, rompo l'automaticità di un collegamento tra certi nomi e certi fatti. Non si cancella l'informazione originale, ma la connessione.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser