Regolamentazione 2 PDF
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Università degli Studi di Cagliari
2017
Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati
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This document is chapter 11 of a textbook on financial intermediaries. It discusses regulation, supervision, governance, and internal controls in the Italian financial system. It highlights key objectives, including the regulation for capital adequacy, crisis resolution, and governance function.
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Capitolo 11 La regolamentazione, la supervisione, la governance e i controlli interni Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Obiettivi di apprendimento Illustr...
Capitolo 11 La regolamentazione, la supervisione, la governance e i controlli interni Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Obiettivi di apprendimento Illustrare finalità, contenuti e destinatari della supervisione in Italia Illustrare i principali aspetti della supervisione sugli intermediari creditizi Descrivere le finalità della regolamentazione sull’adeguatezza patrimoniale. Comprendere le caratteristiche e le modalità di applicazione dei nuovi strumenti prudenziali previsti dall’accordo sul capitale. Conoscere gli strumenti e le modalità di risoluzione delle crisi. Delineare il ruolo e il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Illustrare i principali aspetti della supervisione sull’intermediazione mobiliare. Comprendere le motivazioni e le logivhe di intervento della MIFID e il suo impatto sui mercati, gli intermediari e i clienti. Illustrare i principali aspetti della supervisione sugli intermediari assicurativi con particolare riferimento alle principali novità introdotte dalla Direttiva Solvency 2. I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare. Definire le funzioni degli organi di governance nell’ambito dei diversi modelli di amministrazione e controllo. Analizzare il funzionamento del sistema dei controlli interni negli intermediari finanziari. Descrivere contenuti e disciplina dei meccanismi di remunerazione e incentivazione. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Indice 1. L’esercizio della vigilanza in Italia 2. La vigilanza sugli intermediari creditizi e mobiliari La disciplina dell’adeguatezza patrimoniale Il processo di controllo prudenziale La gestione delle crisi L’intervento dei sistemi di garanzia 3. La vigilanza sull’intermediazione mobiliare La Direttiva MIFID Gli intermediari I mercati L’impatto della MIFID sulla clientela L’emanazione della MIFID 2 4. La vigilanza sull’intermediazione assicurativa La regolamentazione prudenziale La gestione delle crisi 5. I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare 6. La governance e il sistema dei controlli Gli organi di governance: ruoli e responsabilità Il sistema dei controlli interni: obiettivi e articolazione L’internal auditing, il risk management e la funzione compliance 7. I sistemi di remunerazione e incentivazione Le disposizioni vigenti: principi e criteri generali La struttura dei sistemi Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La vigilanza in Italia Fonti normative primarie Testo Unico Bancario (TUB, D.lgs. 385/1993) detta la disciplina dell’attività d’intermediazione creditizia svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari Testo Unico della Finanza (TUF, D.lgs. 58/1998) contiene la disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare, per quanto riguarda la prestazione di servizi d’investimento, la gestione collettiva del risparmio e il funzionamento dei mercati mobiliari Codice delle Assicurazioni Private (CAP, D.lgs. 209/2005), per le disposizioni in materia di assicurazioni ramo vita e ramo danni disciplinano l’esercizio della vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva D.lgs. 252/2005 disciplina delle forme di previdenza complementare e dei fondi pensione. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Vigilanza regolamentare Così definita perché legata alla possibilità dell’AdV di emanare regolamenti. È sovrapponibile alla vigilanza prudenziale e individua i profili dell’attività oggetto della disciplina: * adeguatezza patrimoniale; * contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; * acquisizione e detenzione di partecipazioni (con impatto anche strutturale); * governo societario; * organizzazione amministrativa e contabile; * articolazione dei controlli interni; * sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché adozione di misure di natura macroprudenziale. L’identificazione degli specifici strumenti di intervento è affidata alle norme secondarie. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Vigilanza informativa Potere riconosciuto alle Autorità di richiedere (e, simmetricamente, nell’obbligo per i soggetti vigilati di inviare) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini stabiliti. Sono stabiliti obblighi di informazione in capo anche al soggetto incaricato della revisione legale dei conti in caso di grave violazione di norme o fatti che possono pregiudicare la continuità aziendale e in capo agli organi interni di controllo, in caso di irregolarità della gestione e di violazione di norme. Le irregolarità comprendono anche quelle che si concretano in scelte gestionali operate in contrasto con i principi di diligenza professionale. L’acquisizione di informazioni avviene sia in via generale e continuativa (obblighi di segnalazione periodica o in via specifica, caso per caso. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Vigilanza ispettiva Potere delle AdV di effettuare ispezioni e di richiedere l’esibizione di documenti al fine di accertare che l’attività svolta risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni in materia. Nel SSM (Single Supervisory Mechanism), ciascun ente “significativo” è vigilato da un Joint Supervisory Team (JST), composto da funzionari di norma indicati dalle autorità nazionali e non incardinato in una struttura gerarchica: esso gode dunque di notevole autonomia ma è sottoposto all’azione di coordinamento e di controllo della BCE. I risultati degli accertamenti (“Rilievi e osservazioni”) sono consegnati al soggetto vigilato che fornisce le proprie considerazioni e illustra le azioni assunte o da assumere per la rimozione delle irregolarità contestate. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Intermediazione creditizia Le autorità creditizie sono (CICR; Ministero del Tesoro e Banca d’Italia. Esse esercitano i poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva perseguendo gli obiettivi di sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario. Alla Banca d’Italia, con un’eccezione al principio di divisione delle funzioni con la CONSOB sono attribuite le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza dei comportamenti. Le norme si applicano alle banche e ai gruppi bancari, agli intermediari finanziari art. 106 del TUB e agli ‘altri soggetti finanziari’ le cui esposizioni sono state progressivamente equiparate a quelle delle banche con la conseguenza che l’attività di vigilanza è del tutto analoga a quella sulle banche. Disposizioni simili sono previste per gli istituti di moneta elettronica (IMEL) e gli istituti di pagamento (IP). Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Intermediazione mobiliare Con riferimento agli intermediari e ai servizi e attività di investimento, la vigilanza ha per obiettivi la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità, il buon funzionamento e la competitività del sistema finanziario. La Banca d’Italia è competente in materia di contenimento del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente gestione degli intermediari; La CONSOB in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti. In modo simile ma non uguale al TUB, il TUF distingue la vigilanza in regolamentare, informativa e ispettiva. Con riferimento ai mercati e alle rispettive società di gestione (SGMR) nonché agli emittenti di strumenti finanziari, la vigilanza attiene prevalentemente alla trasparenza e alla tutela degli investitori ed è affidata alla CONSOB. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Intermediazione assicurativa L’IVASS esercita funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione. Esso può emanare disposizioni in materia, tra le altre, di accesso all’attività, modalità di esercizio dell’attività con riferimento a governo societario, adeguatezza patrimoniale, condizione di solvibilità, acquisizione di partecipazioni e obblighi informativi. Il processo di controllo prudenziale implica il rispetto da parte delle imprese delle disposizioni relative a: sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio; solvibilità; riserve tecniche; requisiti patrimoniali; investimenti; qualità e quantità dei fondi propri; requisiti relativi ai modelli interni. Con riferimento alla vigilanza informativa, le compagnie di assicurazioni le informazioni necessarie per consentire il controllo prudenziale. I L’IVASS può effettuare ispezioni presso tutti i soggetti vigilati attraverso attività cartolari e ispezioni in loco. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La vigilanza sugli intermediari creditizi e mobiliari Le norme di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia sono applicate alle banche e alle imprese di investimento, (Circolare n. 285), agli intermediari finanziari (Circolare n. 288), agli IMEL e agli IP (Disposizioni di vigilanza) per dare attuazione al Nuovo Accordo di Basilea (Basilea 3) i cui contenuti, a livello comunitario, sono stati trasposti in due fondamentali atti normativi entrati in vigore il 1° gennaio 2014: CRD IV Capital Requirements Directive) che disciplina le condizioni per l’accesso all’attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale. CRR (Capital Requirements Regulation) che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale e le regole sull’informativa al pubblico. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Le riforme europee hanno determinato un’equiparazione pressoché “totale” della disciplina applicabile da un lato alle banche e agli intermediari creditizi, dall’altro alle società di investimento e altri intermediari mobiliari. Infatti, entrambe le categorie di intermediari: sono assoggettate alle norme previste dal SSM e alla vigilanza dell’EBA; devono rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla CRR; sono sottoposte al medesimo meccanismo di risoluzione delle crisi (SSM). La regolamentazione riconducibile all’intermediazione mobiliare è circoscritta ai mercati e alla disciplina degli strumenti finanziari Comuni sono gli strumenti di supervisione applicabili alle banche, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento nonché, in alcuni casi, a SGR, SICAV e SICAF. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Autorità e soggetti vigilati Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) L’Accordo di Basilea L’Accordo sul Capitale è stato predisposto dal Comitato per la Vigilanza bancaria. Il Comitato si riunisce periodicamente presso la Banca dei Regolamenti internazionali a Basilea. È un organismo composto dai rappresentanti delle autorità responsabili della vigilanza sul settore bancario di: Svizzera, Canada, Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, Spagna, Svezia. Non ha potere legislativo né normativo: formula proposte finalizzate all’adozione di misure di regolamentazione e all’efficacia della stessa. Nel 1988 il Comitato ha proposto l’adozione di un insieme di regole normative (Basilea I) sull’adeguatezza patrimoniale (requisiti patrimoniali). Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Obiettivi dell’accordo: – Invertire una tendenza alla diminuzione nel grado di patrimonializzazione delle banche internazionali aumento della solvibilità – Garantire la stabilità del sistema bancario internazionale evitare il ripetersi delle crisi bancarie anni ’70 e ‘82 – Rendere più equo il gioco competitivo internazionale (levelling the playing field) – Applicazione a “internationally active banks” Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) I principi dell’Accordo si ispirano alla diffusione della cultura del rischio: ogni esposizione assunta dalla banca comporta l’assunzione di un rischio. – I rischi assunti devono, quindi, essere quantificati e coperti, ossia devono individuarsi mezzi patrimoniali tali da compensare l’eventuale manifestarsi di detti rischi. – I Mezzi Propri (Patrimonio di Vigilanza) devono essere sufficienti a fronteggiare i rischi assunti. Coefficiente patrimoniale di vigilanza Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) RPM = requisito patrimoniale minimo; MP = Mezzi Propri (prima PV) Ai = esposizione finanziaria i-esima; Pi = ponderazione di rischio i-esima; Le ponderazioni di rischio erano determinate sulla base a natura del debitore, rischio Paese e eventuale presenza di garanzie reali o personali che, in caso di insolvenza del debitore, potessero attenuare la perdita della banca. I Mezzi Propri rappresentano un aggregato diverso dalla nozione civilistica ed economica: infatti, esso si compone di capitale sociale e riserve e di fonti privilegiate solamente rispetto al capitale sociale che costituiscono un presidio a fronte della maggioranza degli stakeholder. Nel 1995 è stato introdotto l’emendamento sui rischi di mercato aggiornato nel 2005 e ripreso in Basilea 2. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) I limiti di Basilea 1 Mancata considerazione di altri rischi: rischio operativo, rischio di liquidità, rischio legale, rischio di reputazione. Mancata considerazione della struttura per scadenze dei tassi d’interesse: il rischio è maggiore se la scadenza contrattuale è protratta nel tempo. Arbitraggio prudenziale: a fronte della medesima dotazione patrimoniale la banca potrebbe indirizzare le risorse raccolte verso gli impieghi più rischiosi rispetto alla media. Scarsa differenziazione delle misure di rischio, non potendosi istituire una correlazione tra insolvenza della singola controparte e patrimonio di vigilanza richiesto Moral hazard a causa dell’asettica definizione delle categorie di rischio Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Obiettivi della revisione Avvicinare il capitale di Coprire tutti i rischi vigilanza a quello bancari economico Favorire con la Stimolare il confronto patrimonializzazione e la Obiettivi con il mercato crescita qualitativa delle banche Coinvolgere le istituzioni per la vigilanza Economia degli intermediari finanziari 3e 19 Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Cornice dell’adeguatezza patrimoniale in Basilea 2. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il requisito patrimoniale e la copertura dei rischi Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Requisigto patrimoniale minimo RPRC = requisito minimo rischio di credito; RPRM = requisito minimo rischio di mercato RPRO = requisito minimo rischio opertaivo Per la determinazione delle attività ponderate per il rischio di credito (AiPi alternativamente, le banche possono adottare: 1. la metodologia standardizzata, 2.. la metodologia basata sui rating interni Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Ponderazioni di rischio nella metodologia standardizzata Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Nella metodologia basata sui rating interni: le attività ponderate per il rischio sono determinate a partire dai dati interni dell’intermediario sulle perdite effettivamente sostenute, stimando la perdita attesa (EL, Expected Loss). L’intensità dell’utilizzo dei dati interni ai fini del calcolo di RPM è funzione del grado di sofisticazione del sistema di credit risk management; a tal fine sono previsti due approcci: (a) approccio di base; (b) approccio avanzato. Stima dei parametri del rischio di credito Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Portafogli regolamentari Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il rischio di mercato Poiché RPRM è calcolato direttamente come MP da detenere a fronte dei singoli rischi con un approccio building block, è necessario moltiplicarlo per il reciproco dell’8%, vale a dire 12,5, per quantificare le RWA. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Metodologia Standardizzata Nei modelli interni, RPRM è pari alla somma del VAR, calcolato nell’ipotesi di distribuzione normane e con livelli minimi di confidenza fissati alle Autorità, delle singole posizioni esposte al rischio di mercato. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il rischio operativo = fattore di patrimonializzazione (15%) MIi = margine di intermediazione n = ultimi 3 anni È possibile adottare metodologie di misurazione differenziate 1. il metodo di base; 2. il metodo standardizzato; 3. i metodi avanzati MII è una proxy della dimensione e del rischio. Metodo base: coefficiente = 15% Metodo standardizzato: coefficienti legati all’attività svolta (8 business lines) requisito patrimoniale complessivo= somma delle esposizioniusiness lines. Tra Metodi avanzati: stima delle perdite attese sulla base di: 1. perdite effettive (loss distribution approach) 2. tecniche simulative (scenario based approach) Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il Secondo Pilastro controllo prudenziale basato su 4 principi 1° Intermediari: valutazione interna 2° Autorità: valutazione del processo dell’adeguatezza patrimoniale in interno e possibilità di adottare rapporto al loro profilo di rischio appropriate misure prudenziali in caso (ICAAP) di giudizio negativo (SREP) Assicurare adeguatezza patrimoniale in relazione ai rischi ed avere strategie di mantenimento dei livelli patrimoniali. 3° Autorità: facoltà di richiedere agli 4° Autorità: intervento precoce per intermediari di detenere un patrimonio impedire di scendere al di sotto dei superiore a quello minimo regolamentare requisiti minimi Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Processo di valutazione dell’adeguatezza \del capitale interno Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il terzo pilastro: Il mercato, vale a dire l’insieme degli stakeholder dell’intermediario, deve avere la possibilità di esercitare un’azione di “disciplina” in tema di adeguatezza patrimoniale: a tal fine, sono previste informazioni qualitative e quantitative obbligatorie da rendere note e concernenti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione. Esse devono essere rilevanti, nel senso che la loro mancata comunicazione comporterebbe l’alterazione del giudizio dei soggetti interessati. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) I limiti di Basilea 2 Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Le modifiche introdotte da Basilea 3 Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il capitale Il CRR ha modificato significativamente la struttura dei mezzi propri (prima patrimonio di vigilanza, rendendola più rigida e stringente. Esso è ora così composto: Common Equity Tier 1 Capital (CET1) – azioni ordinarie e utili non distribuiti e riserve di utili al netto delle perdite. Additional Tier 1 Capital (AT1) - strumenti che hanno una capacità di assorbire le perdite assimilabile a quella del CET1. CET1 + AT1 (al netto delle deduzioni) = Tier 1 Regulatory Capital (T1). Tier 2 Capital (patrimonio supplementare) - strumenti ibridi (tipicamente, titoli di debito subordinati) Total Regulatory Capital = CET1 + AT1 + T2 Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il capitale Accanto ai nuovi e più stringenti requisiti che gli strumenti di capitale devono soddisfare, le Autorità hanno innalzato il livello del RPM. A parità di MP = 8% di RWA, i nuovi requisiti minimi prevedono Tier 1 = 6% (dal precedente 4%) di cui CET1 = 4,5%. L’enfasi posta sulla quantità del capitale si è tradotta anche in interventi di natura sia microprudenziale sia macroprudenziale, con l’imposizione di due buffer patrimoniali. buffer di conservazione del capitale, costituito da azioni ordinarie e riserve da utili in misura pari al 2,5% dell’attivo ponderato per il rischio. buffer anticiclico, in caso di rischio sistemico, le Autorità di vigilanza possono imporre una dotazione addizionale di copertura patrimoniale dell’attivo ponderato per il rischio, compresa tra 0 e 2,5%. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Aumento dei valori minimi dei ratios e la revisione del Qualità e livello del trattamento di alcune componenti del PV con enfasi su MP azioni ordinarie e riserve (c.d. common equity Tier 1). Vincoli alle distribuzioni discrezionali di utile quando il Buffer di capitale della banca scende al di sotto di determinati livelli conservazione del minimi. capitale Buffer di capitale per evitare l’incremento eccessivo del Buffer anticiclico rischio in fasi espansive del ciclo con effetti negativi nelle fasi recessive. Previsione, nel calcolo del PV di una clausola di Assorbimento delle cancellazione o conversione in azioni ordinarie, cui le AdV perdite nei casi di crisi possono ricorrere in maniera discrezionale nei casi di insolvenza della banca. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Nuovi coefficienti patrimoniali Common equity (Core tier 1) Dal 2% di RWA a 7%, comprensivo del capital +62% Buffer 0-2,5% conservation buffer (2,5%) anticiclico +31% Tier 1 Buffer capital 10,5% conservation Dal 4%: di RWA a 8,5%, comprensivo del capital +112,5 conservation buffer (2,5%) con una riduzione degli 8,5% % strumenti diversi dal a da 2% a 1,5%) 8% +250% Tier 2 Total 2,5% capital Riduzione da 4% a 2% di RWA Total Capital (Patrimonio di vigilanza) 4% Almeno il 10,5% RWA Tier 1 4,5% Buffer anticiclico (eventuale) 2% Common Fino a 2,5% RWA da aggiungere al Tier 1 equity addizionale (patrimonio di vigilanza fino al 13%). Basilea 2 A regime Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Maggiore assorbimento a fronte di Cartolarizzazioni cartolarizzazioni complesse Analisi più rigorosa del merito di credito nelle cartolarizzazioni provviste di rating esterno. Portafoglio di Utilizzo del VAR per attenuare la prociclicità negoziazione dell’attività di trading e in derivati Copertura dei rischi Requisito incrementale a fronte dei rischi di insolvenza e di migrazione del rating dei crediti non cartolarizzati e di aspetti connessi alla loro liquidità. Rischio di credito Incentivi al ricorso a Controparti Centrali (CCP) a di controparte fronte di operatività in derivati Previsione di requisiti più elevati per esposizioni verso altre finanziarie. Esposizioni verso Ponderazione al 2% delle esposizioni di negoziazione CCP verso CCP Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Rilevanza sistemica globale (global systemically important banks, G-SIB) delle banche caratterizzate da modelli di business maggiormente incentrati sulle attività di negoziazione e collegate ai mercati dei capitali e considera con una maggiore capacità (rispetto alle altre) di generare ulteriori esternalità negative per il sistema. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per gli intermediari giudicati a rilevanza sistemica: applicazione graduale di un coefficiente patrimoniale da soddisfare con common equity Tier 1 (da 1 a 2,5% di RWA) in base alla rilevanza sistemica della banca. La rilevanza sistemica è preventivamente valutata dalle Autorità sulla base di un sistema di 5 categorie di indicatori di natura quali-quantitiva. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Indice di leverage Limiti all’assunzione dei rischi di indebitamento, prima ancora del rafforzamento dei presidi patrimoniali. Tier 1 Leverage Ratio = > 3% Attivo per cassa e non L’indice misura il livello massimo di indebitamento Il numeratore si basa sulla nuova definizione di Tier 1, mentre il denominatore comprende anche le esposizioni fuori bilancio. È un indicatore semplice, trasparente e non basato sul rischio, calibrato in modo da ridurre il rischio di processi di deleveraging che possono arrecare pregiudizio al sistema finanziario e all’economia. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Basilea 3 ha introdotto vincoli di liquidità a presidio della solvibilità del singolo intermediario e del sistema nel complesso perseguendo due obiettivi complementari : LCR (Liquidity Coverage Ratio), volto ad assicurare un livello adeguato di attività di elevata qualità che possano essere convertite agevolmente in cassa per far fronte a uno scenario di stress acuto di breve periodo. Esso richiede che il rapporto fra gli attivi di elevata qualità e i deflussi di cassa netti relativi ai futuri 30 giorni, stimati sulla base di uno scenario di stress, risulti sempre superiore all’unità; NSFR (Net Stable Funding Ratio), finalizzato a promuovere un rapporto equilibrato fra le fonti di finanziamento “stabili” e il corrispondente fabbisogno di finanziamento a medio-lungo termine di una banca. Il Comitato di Basilea richiede alle banche di mantenere il rapporto fra le risorse finanziarie stabili e il fabbisogno di queste ultime sempre superiore all’unità. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il secondo pilastro accoglie numerose innovazioni che investono la gestione dei rischi e la loro vigilanza: gestione del rischio e corporate governance a livello di impresa; rilevazione del rischio connesso con esposizioni fuori bilancio e operazioni di cartolarizzazione; gestione delle concentrazioni di rischio; incentivi per una migliore gestione del rischio e dei rendimenti nel lungo periodo; remunerazione del management; prove di stress; criteri contabili per gli strumenti finanziari; Collegi dei Supervisori. Le modifiche che interessano il terzo pilastro sono finalizzate a migliorare la trasparenza informativa sulle operazioni di cartolarizzazione, assicurare il raccordo fra i requisiti patrimoniali regolamentari con le poste del bilancio di esercizio, favorendo l’accessibilità alle modalità di calcolo dei ratios. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il processo di controllo prudenziale Acquisizione di dati e Analisi quali- Valutazione informazioni quantitative dell’intermediario Vigilanza prudenziale Eventuale escalation Monitoraggio e Azione di intervento dell’attività di vigilanza follow up sull’intermediario Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il processo ICAAP Obiettivo dell’ICAAP è la determinazione, da parte degli intermediari, del capitale “adeguato” a fronteggiare tutti i rischi rilevanti mediante l’utilizzo di un processo formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso si svolge tenendo conto del principio di proporzionalità per il quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dai soggetti vigilati che a tal fine sono suddivisi in classi. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) I rischi da sottoporre a valutazione nell’ICAAP\\\ Rischi del Primo Pilastro Rischio di credito e di controparte. Rischio di mercato. Rischio operativo. Altri rischi Rischio di concentrazione delle esposizioni Rischio Paese Rischio di trasferimento. Rischio base Rischio di tasso di interesse Rischio di liquidità (FLR e MLR) Rischio residuo legato alla inefficacia delle tecniche di attenuazione del rischio Rischi derivanti da cartolarizzazioni Rischio di una leva finanziaria eccessiva Rischio strategico Rischio di reputazione Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Principali rischi da sottoporre a valutazione nell’ICAAP Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il processo SREP Attraverso il SREP, le autorità si accertano che le banche siano dotate di presìdi di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, in grado di assicurare il complessivo equilibrio gestionale nonché il “contributo” al rischio sistemico. In presenza di profili di criticità, le autorità possono richiedere l’adozione di misure correttive di natura organizzativa o imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi qualora le prime non siano sufficienti ad assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Il principale strumento a supporto dell’analisi è il “sistema di analisi aziendale” che, utilizzando i controlli a distanza (il resoconto ICAAP e le altre informazioni quali-quantitative raccolte mediante l’esercizio della vigilanza informativa) e i risultati delle ispezioni (esercizio della vigilanza ispettiva), consentono di apprezzare l’esposizione ai rischi e l’adeguatezza dei relativi fattori di controllo. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) SREP: giudizio complessivo e azione di vigilanza Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La gestione delle crisi I D.lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015 di attuazione della direttiva BRRD (SRM) hanno affidato alla Banca d’Italia le funzioni di autorità di risoluzione delle crisi modificando in misura sostanziale la disciplina contenuta nel TUB. Le norme si applicano agli intermediari sottoposti al SSM. L’individuazione delle modalità di gestione delle crisi è affidata al Comitato Unico (SRB, Single Resolution Board) mentre spetta alle Autorità nazionali dare attuazione al programma, esercitando i poteri che la normativa europea e le norme nazionali di recepimento attribuiscono loro. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Articolazione del processo La gestione delle difficoltà dal manifestarsi dei primi sintomi fino all’eventuale definitiva liquidazione, può essere così schematizzata: 1. fase “preventiva” finalizzata a individuare, durante la normale operatività, 1. strategie e azioni da intraprendere in caso di crisi; 2. individuazione e utilizzo da parte delle autorità di strumenti di intervento precoce (early intervention) a integrazione delle tradizionali misure prudenziali e graduati in funzione della gravità della situazione; 3. avvio di un processo di ristrutturazione (risoluzione) mediante il quale le Autorità, perseguono il duplice obiettivo di evitare l’interruzione dell’attività e di ripristinarne le condizioni di sostenibilità economica; 4. attivazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Risoluzione Quando 1.La banca è in dissesto o a rischio di dissesto (per esempio, quando l’intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale. 2.Non si ritiene che misure alternative di natura privata o di vigilanza possano consentire di evitare in tempi ragionevoli il dissesto. 3.La risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico perché la liquidazione non permetterebbe di: salvaguardare la stabilità sistemica, proteggere depositanti e clienti, assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali.. Come vendita di parte delle attività a un acquirente privato; trasferimento temporaneo di attività e passività a un’entità ad hoc (bridge bank) gestita dalle autorità per proseguire le funzioni in vista di una successiva vendita trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisce la liquidazione; applicazione del bail-in per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) In conclusione, si può notare che: l’ambito di intervento delle Autorità di risoluzione è più vasto e in parte innovativo rispetto alla precedente disciplina; l’Autorità gode di poteri estesi e discrezionali, con scarse forme di controllo esterno già nella fase iniziale, in assenza di qualsiasi segnale di crisi; non è chiaro se la nuova disciplina della risoluzione, pur esplicitamente richiamata rappresenti una procedura del tutto nuova oppure si affianchi/sovrapponga a quelle esistenti (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa); ricorrente è il richiamo a una valutazione ex ante comparativa dei costi delle differenti modalità di intervento e risoluzione, ante, complessa e basata su elementi aleatori e scelte discrezionali; in caso di risoluzione, un esperto indipendente determina il trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in caso di liquidazione coatta; gli accresciuti margini di discrezionalità dell’Autorità appaiono in parziale contrasto con il principio di ricondurre la crisi ai meccanismi di mercato; Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) L’intervento dei sistemi di garanzia I sistemi di assicurazione dei depositi (non dei depositanti) sono costituti per consentire il rimborso dei depositi detenuti dai cosiddetti ‘risparmiatori inconsapevoli’, non in grado di valutare il rischio assunto con la sottoscrizione di passività bancarie. L’esistenza di una garanzia potrebbe avere l’effetto negativo di disincentivare i creditori a esercitare una costante azione di monitoraggio e di disciplina nei confronti degli intermediari Prioritaria appare l’esigenza di tutelare il risparmio, per impedire che un crollo di fiducia comprometta il corretto funzionamento del sistema finanziario. Anche se il loro intervento viene tipicamente effettuato ex post, essi hanno la funzione di prevenire l’“effetto domino”. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, FITD Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, FGDCC L’adesione a un fondo è obbligatoria per tutte le banche e costituisce una condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività bancaria poiché il venire meno dell'adesione comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Operatività dei fondi di garanzia Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La vigilanza sull’intermediazione mobiliare I destinatari della supervisione intermediari (imprese di investimento, SGR, SICAV, SICAF) ai quali si applicano norme generali assimilabili a quelle previste per le banche anche se i compiti sono suddivisi tra Banca d’Italia e Consob; mercati per tutelare gli investitori, garantirne trasparenza e ordinato svolgimento delle negoziazioni’ attraverso presidi a garanzia della qualità dei servizi offerti dai gestori e dalla trasparenza delle contrattazioni emittenti di strumenti quotati diffusi tra il pubblico per garantire la tutela degli investitori e l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali attraverso un’adeguata informativa societaria nel rispetto della parità di trattamento nello svolgimento delle offerte. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La vigilanza sugli intermediari Le imprese di investimento (SIM) È demandato alla Banca d’Italia l’esercizio della vigilanza prudenziale mentre quella strutturale e quella sulla trasparenza spettano alla Consob. L’adeguatezza patrimoniale è disciplinata dal CRR il quale per tener conto delle peculiarità dei rischi assunti in relazione all’operatività, individua 3 tipologie di imprese nei confronti delle quali i principali profili del regime prudenziale sono applicati in modo proporzionale. SGR, SICAV e SICAF É affidato alla Banca d’Italia lo svolgimento della vigilanza strutturale, prudenziale (, informativa (solo per SGR e OICR) e ispettiva mentre spetta alla Consob quella su trasparenza e correttezza. Organismi di investimento collettivo del risparmio Specifica disciplina del prodotto (fondo comune d’investimento) Principali regole prudenziali: contenuto del regolamento e procedimento di approvazione; norme di contenimento e frazionamento del rischio; criteri di valutazione del patrimonio e calcolo del valore giornaliero della quota. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La vigilanza sui mercati Ai sensi del TUF la Consob esercita la vigilanza su: i mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori potendo adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti con disposizioni parzialmente differenti per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato; le società di gestione e le attività (organizzazione e gestione di mercati regolamentati) da esse svolte nei cui confronti esercita tutti i poteri di natura strutturale, prudenziale informativa e ispettiva potendo anche assumere provvedimenti straordinari in caso di crisi sulla base di principi che, pur tenendo conto della specificità dei compiti, sono analoghi a quelli adottati nei confronti degli altri intermediari. Inoltre, la Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza, dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori, e può richiedere alle società di gestione modifiche al Regolamento idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La disciplina degli emittenti La disciplina è volta a: realizzare le condizioni affinché i mercati possano operare in condizioni di efficienza (informativa); evitare fenomeni destinati a trarre benefici privati di alcuni (manager/soggetti di controllo) a danno degli altri investitori in genere (corporate governance). I soggetti emittenti devono essere strutturati e organizzati in modo da agevolare il raggiungimento dell’efficienza dal lato dell’offerta di investimento. Le regole in materia di mandatory disclosure e di abusi di mercato sono finalizzate a fornire più informazioni possibili e sanzionare l’abuso delle informazioni privilegiate. Gli ambiti principali della disciplina applicabile agli emittenti attengono a: assetti proprietari (partecipazioni rilevanti e patti parasociali); offerte pubbliche di acquisto o di scambio (OPA e OPS) per l’investimento, vendita e sottoscrizione (OPV e OPS) per il disinvestimento; Informazione rilevante e Informazione finanziaria; diritti dei soci; governo societario (organi di amministrazione e controllo, operazioni con Parti Correlate, revisione contabile) e Emittenti diffusi. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La Direttiva MIFID La Direttiva conosciuta come MIFID (Market In Financial Instruments Directive), emanata nel 2004, rientra all’interno di un progetto comunitario più ampio definito FSAP (Financial Service Action Plan), adottato dalla Commissione Europea nel maggio del 1999. Oltre alla MIFID, il FSAP prevede altre 41 direttive finalizzate alla creazione di un mercato europeo dei capitali integrato. Per rilevanza e ampiezza la MIFID rappresenta comunque il principale intervento normativo del FSAP. La logica alla base della MIFID vede nella rimozione di barriere all’entrata di nuovi competitor, e in generale in un’attività di incentivazione alla concorrenza, dei driver per aumentare l’efficienza del sistema. Tale logica è quindi riconducibile a un approccio struttura-condotta- performance, visto che l’obiettivo dell’efficienza viene perseguito attraverso modifiche alla struttura del mercato tese a loro volta a modificare i comportamenti degli operatori. Le novità introdotte dalla MIFID hanno interessato sia gli intermediari sia la clientela, definendo inoltre nuove regole per il funzionamento dei mercati. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Attività degli intermediari nell’ambito della prestazione di servizi di investimento: obbligo di classificazione della clientela; verifica dell’adeguatezza e dell’appropriatezza dei prodotti e dei servizi offerti alla clientela; rispetto del principio della best execution; gestione dei conflitti di interessi; nuove disposizioni in materia di incentivi Tutti gli intermediari hanno l’obbligo di verificare il grado di conoscenza ed esperienza in materia di investimento degli investitori (know your customer) classificandoli come: controparte qualificata; cliente professionale; cliente al dettaglio Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Controparte qualificata: banche, assicurazioni, intermediari finanziari, investitori istituzionali Cliente professionale: colui che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Dovrebbero essere considerati tali: i soggetti tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari i Governi e gli enti pubblici incaricati di gestire il debito pubblico le imprese di grandi dimensioni che rispettano alcuni requisiti Clienti al dettaglio: per esclusione quelli che non sono clienti professionali. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) In caso di prestazione di servizi di consulenza o di gestione di portafoglio, l’intermediario è tenuto alla valutazione di adeguatezza. Adeguatezza: corrispondenza tra prodotto o servizio di investimento e bisogni espressi dall’investitore Se il cliente (o potenziale cliente) sceglie di non fornire le informazioni necessarie alla sua profilatura e alla valutazione di adeguatezza, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’intermediario deve astenersi dalla prestazione del servizio. Nella prestazione dei servizi d’investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafoglio, l’intermediario può limitarsi a verificare. l’appropriatezza, ovvero il grado di comprensione dell’investitore in merito allo strumento o al servizio oggetto di valutazione. Appropriatezza: capacità del cliente di comprendere le caratteristiche e i rischi di un prodotto o di un servizio di investimento. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Nel caso di esecuzione di ordini per conto della clientela o di ricezione e trasmissione di ordini, l’intermediario deve garantire la best execution avendo l’obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. Il principio viene attuato attraverso il rispetto della strategia di esecuzione degli ordini, nella quale l’intermediario definisce le modalità attraverso cui darà esecuzione agli ordini della clientela. Strategia di esecuzione degli ordini: documento nel quale un intermediario esplicita le priorità adottate nell’esecuzione di ordini (prezzo, costi, probabilità di esecuzione) e identifica le soluzioni di negoziazione prese in considerazione per verificare le condizioni di mercato (mercati ufficiali,MTF, internalizzatore). Sono, infine, previste regole per la gestione dei conflitti di interesse, ovvero di tutte quelle situazioni nelle quali l’intermediario, e i soggetti che operano per suo conto, potrebbero anteporre un interesse personale a quello del cliente con il quale o per conto del quale stanno operando Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Funzionamento dei mercati e disciplina delle società di gestione (SGMR) Abrogazione dell’obbligo di concentrazione degli scambi obbligo per investitori e intermediari di negoziare ogni strumento per il quale fosse presente un mercato ufficiale di negoziazione all’interno del mercato stesso. Introduzione degli MTF (Multilateral Trading Facilities) sistema di negoziazione gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi. L’introduzione degli internalizzatori sistematici impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF. Trasparenza pre-trade obbligo per mercati e intermediari di comunicare al mercato le condizioni alle quali è possibile negoziare strumenti finanziari. Trasparenza post-trade obbligo per mercati e intermediari di comunicare al mercato i prezzi ai quali sono avvenute le negoziazioni sugli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Le norme a maggiore tutela della clientela sono: 1. tutela legata alla classificazione iniziale; 2. maggiore trasparenza e disponibilità di informazioni; 3. maggiore autonomia decisionale; 4. Possibilità di avvalersi di consulenti indipendenti. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) L'emanazione della MIFID 2 A distanza di pochi anni dall’entrata in vigore della MIFID, è stata avviata la sua revisione, Il processo si è concluso con l’approvazione della Direttiva UE 2014/65 2014 (MIFID 2) e del relativo Regolamento (MiFIR, Markets In Financial Instruments Regulation). Criticità nell’applicazione della MIFID. frammentazione degli scambi crescente complessità degli strumenti negoziati necessità di regolamentare ulteriormente gli scambi e rafforzare i poteri delle Autorità di vigilanza, emersa durante la crisi finanziaria. La MiFID 2 condivide lo scopo originario della direttiva e ne conferma gli obiettivi: rafforzamento della fiducia nel sistema finanziario; sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa; trasparenza e protezione degli investitori. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Gli ambiti di applicazione della MIFID 2 Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La disciplina dei mercati Regola di concentrazione degli scambi sui MR Sostanziale concentrazione delle informazioni ISD “Mercati regolamentati” e “mercati non regolamentati” Regime di trasparenza su MR e SSO ad eccezione di comunicazione delle operazioni fuori mercato e su blocchi Eliminazione dell’obbligo di concentrazione degli scambi MIFID I Possibilità di gestire MTF e svolgere l’attività di IS Possibilità per le SGMR di gestire anche MTF Regime armonizzato di trasparenza sui mercati “equity” Introduzione OTF e revisione disciplina IS MIFID II/ Trading Obligation per equity e derivati MIFIR Regime di trasparenza per strumenti equity-like e non-equity Canali per la diffusione delle informazioni pre e post-trade e consolidamento dell’informativa post-trade Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La prestazione dei servizi di investimento Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La vigilanza sull’intermediazione assicurativa Tradizionalmente, nell’ambito dell’intermediazione assicurativa, la disciplina e i controlli hanno riguardato l’esercizio dell’attività regolata dal CAP e il contratto la cui disciplina è inclusa nel Codice Civile. Pur considerando la peculiarità delle compagnie, la vigilanza ha progressivamente assunto caratteri analoghi a quella prevista nei comparti creditizio e mobiliare la vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari; l’IVASS esercita una pluralità di poteri di tipo regolamentare, informativo, ispettivo e sanzionatorio; le norme comunitarie hanno dato attuazione al “mercato unico” introducendo il principio del “mutuo riconoscimento” e dell’autorizzazione “unica”; è stato definitivamente abbandonato l’approccio regolamentare di tipo “amministrativo” a favore di quello prudenziale. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La regolamentazione prudenziale La regolamentazione prudenziale è profondamente cambiata a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva cd. Solvency 2 incentrata sulla disciplina del margine di solvibilità introdotto con Solvency 1. Il margine richiesto per il ramo VITA era destinato alla copertura di rischio finanziario o d’investimento, legato all’incapacità dell’attività di investimento detenuta non sia in grado di garantire la prestazione minima agli assicurati; rischio attuariale o di mortalità, legato alle errate previsioni sulla mortalità degli assicurati; rischio di caricamento o economico, legato a caricamenti richiesti insufficienti a coprire le spese di gestione. Tali rischi erano valutati, per sottorami, applicando aliquote fisse a grandezze desumibili dal bilancio e considerando l’eventuale ricorso alla riassicurazione secondo un algoritmo predisposto dal Legislatore comunitario Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il margine richiesto per il ramo DANNI era destinato alla copertura del rischio di sottoscrizione e dei rami presidiati dalla compagnia di assicurazione. Esso era pari al maggiore tra l’importo determinato in base ai premi e quello calcolato sulla base dell’onere medio dei sinistri relativi agli ultimi 3 esercizi e rappresentava una semplice frazione dei premi o dei sinistri, secondo aliquote fisse (stabilite dall’IVASS) e decrescenti dopo il superamento di alcune soglie. L’importo ottenuto doveva essere moltiplicato per il coefficiente di conservazione, ossia per il rapporto tra le riserve al netto della riassicurazione e le riserve lorde. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Elementi utilizzabili per soddisfare il vincolo del margine minimo. Elementi di massima sicurezza (capitale versato, riserve di utili e riserve non destinate ad altri impegni) – attivi immateriali e azioni proprie. Elementi di sicurezza intermedia (azioni preferenziali cumulative, prestiti subordinati e titoli a durata indeterminata) per non più del 50% del margine disponibile (o del margine richiesto, se minore). Elementi oggetto di autorizzazione da parte dell’Autorità di vigilanza (capitale non ancora versato per un massimo del 50% del margine disponibile, plusvalenze latenti nel portafoglio di investimenti, commissioni precontate). Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Direttiva Solvency 2 Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Primo pilastro Principi di base per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR, Solvency Capital Requirement) Riserve tecniche Calcolo basato sull’ipotesi di trasferimento immediato delle obbligazioni di assicurazione a un altro soggetto (principio del trasferimento automatico del portafoglio impegni) Adozione di un valore di stima degli impegni coerente con gli obblighi nascenti dai contratti sottoscritti. Valore pari alla somma di migliore stima degli impegni (best estimate) pari al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri riconducibili ai contratti sottoscritti. margine di rischio (risk margin) pari al costo necessario per mantenere libere da altri impieghi le risorse della compagnia Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Portafoglio di copertura L’impresa di assicurazione effettua gli investimenti con capitale proprio e capitale di terzi in base al “principio della persona prudente” (prudent person approach) per mantenere un sistema di solvibilità globale. Requisito patrimoniale di solvibilità Individuazione degli elementi che possono essere ‘spesi’ per la solvibilità (fondi propri di base + fondi propri accessori Calcolo del requisito minimo utilizzando il modello standard o il modello interno (completo o parziale) predisposto dalla compagnia e validato dall’AdV. SCR = SCRbase + SCRoperativo SCRbase è determinato sulla base del requisito legato ai rischi di sottorscrizione, mercato e indampienza. SCRoperativo è calcolato solo quando non considerato nella stima dell’assorbimento patrimoniale degli altri rischi (non può superare 30% SCRbase Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Rischio di mercato Rischio di perdita o di una variazione sfavorevole della situazione finanziaria della compagnia di assicurazione ascrivibile almeno a sei fattori: tassi di interesse, prezzo dei titoli azionari, prezzo dei beni immobili, spread sui titoli obbligazionari, tassi di cambio, grado di diversificazione del portafoglio complessivo e/o eccessiva esposizione verso alcune controparti. Rischio di inadempimento Rischio di possibili perdite imputabili all’inadempimento delle controparti o a una svalutazione del loro merito creditizio; riassicurazione, cartolarizzazioni, posizioni in derivati, altre esposizioni non rientranti nel rischio di mercato. Rischio di sottoscrizione È definito individuando tutti i diversi sottorischi con riferimento a ciascun ramo: danni, vita e malattia Calcolati i singoli assorbimenti patrimoniali, l’SCR base è determinato utilizzando una matrice di correlazione Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Secondo pilastro Il controllo esercitato dall’Autorità di vigilanza risponde a un principio generale di tutela dei contraenti e dei beneficiari. La vigilanza si fonda sulla verifica della capacità della compagnia di misurare e gestire correttamente e coerentemente i rischi assunti A tal fine l’Autorità di vigilanza è dotata di una serie di strumenti, di carattere quantitativo e qualitativo. Tra gli strumenti di particolare efficacia vi è la richiesta di maggiorazioni di capitale (capital add-on). Per il principio del mutuo riconoscimento, la vigilanza sulle compagnie di assicurazione europee è esercitata dall’Autorità di vigilanza del Paese di origine (home country control), mentre la vigilanza sulle compagnie di Paesi terzi è compito dell’Autorità di vigilanza del Paese ospitante. È richiesta di costituzione di una serie di presidi “diffusi” su tutta l’attività della compagnia che deve porre in essere una serie di procedure (processo di autovalutazione del profilo di rischio e della solvibilità (ORSA, Own Risk and Solvency Assessment). Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Terzo pilastro L’impresa di assicurazione deve produrre: il Report to Supervisor (RTS) che contiene le informazioni da trasmettere periodicamente all’Autorità di vigilanza sul sistema di governance e organizzazione interna, sulle attività esercitate e i rischi sopportati, sui principi di valutazione utilizzati ai fini di vigilanza e sulla gestione del capitale; il Solvency and Financial Condition Report (SFCR) redatto annualmente per il mercato che contiene, oltre ai dettagli sulle valutazioni di bilancio e il calcolo dei requisiti patrimoniali, anche una descrizione del business, della struttura societaria, dell’ambiente esterno, degli obiettivi e delle strategie Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La gestione delle crisi La crisi di un’impresa di assicurazione dovrebbe essere un evento raro nell’impianto normativo di Solvency 2 perché l’Autorità di vigilanza, al fine di scongiurarla, effettua il monitoraggio sull’adeguatezza (II pilastro, Supervisory Review Process) sia del requisito di solvibilità (SCR), sia del requisito patrimoniale minimo (MCR). Qualora l’MCR scenda sotto la soglia minima (25% dell’SCR, considerando anche un valore assoluto di capitale fissato in relazione al ramo coperto), l’Autorità automaticamente richiede un aumento di capitale. Pur in assenza di un quadro comune europeo, le disposizioni del CAP (“misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione”) si basano sui medesimi principi delle norme previste per banche e intermediari mobiliari (Direttiva BRRD): analogo è lo schema che prevede una fase preventiva, l’individuazione e l’utilizzo da parte delle Autorità di strumenti di intervento precoce (early intervention); l’avvio di un processo di ristrutturazione (risoluzione) con il duplice obiettivo di evitare l’interruzione dell’attività e ripristinarne le condizioni di sostenibilità economica. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) I conglomerati finanziari e la vigilanza supplementare Nel comparto creditizio la vigilanza è esercitata a livello consolidato nei confronti del gruppo bancario composto dalla banca capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate. La definizione del gruppo è funzionale alla delimitazione del perimetro di un disegno imprenditoriale unitario entro il quale la Banca d’Italia esercita la vigilanza consolidata La diversificazione degli intermediari ha reso necessaria l’introduzione di strumenti di vigilanza, adeguati a fornire una visione globale della situazione finanziaria e dell’esposizione ai rischi riducendo i rischi di contagio, e a consentire l’applicazione di regole prudenziali uniformi. La “vigilanza supplementare” si esercita su banche, imprese di assicurazione e società di investimento appartenenti ai conglomerati finanziari ossia “gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, e abbiano al vertice un’impresa regolamentata”. Essa attiene soprattutto all’adeguatezza patrimoniale e alla gestione dei rischi di gruppo. Una Società di Partecipazione Finanziaria Mista (SPFM) può assumere lo status di capogruppo quando vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante le partecipazioni in società bancarie e finanziarie. L’estensione dei poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle Autorità, è coerente con gli orientamenti di ampliamento dei poteri nei confronti di entità non regolate al fine di limitare i rischi dello shadow banking. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) La governance e il sistema dei controlli Un sistema di corporate governance può essere definito come l’insieme degli organi (assemblea degli azionisti, consiglio di amministrazione, organi designati al controllo ecc.) e delle modalità con le quali vengono fissati gli obiettivi, determinati i mezzi per raggiungerli. controllati i risultati. Gli organi di governance degli intermediari sono chiamati ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione, attraverso la progettazione e il presidio di un efficace sistema dei controlli interni. Ruoli e delle responsabilità degli organi di governance: a) la funzione di supervisione strategica per la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e la verifica della loro attuazione; b) la funzione di gestione riguarda la conduzione dell’operatività aziendale volta a realizzare le strategie prescelte; c) la funzione di controllo riguarda la verifica della regolarità dell’attività di amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Funzioni degli organi di governance nell’ambito dei modelli di amministrazione e controllo Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari è l’insieme di regole, procedure e strutture organizzative atte ad assicurare il rispetto delle strategie ed il conseguimento dei seguenti obiettivi: 1. salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite (obiettivi di integrità); 2. efficacia ed efficienza dei processi aziendali (obiettivi operativi); 3. affidabilità e integrità delle informazioni (obiettivi di informazione); 4. conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne (obiettivi di conformità). L’assetto dei controlli degli intermediari finanziari è articolato in I livello: controlli di linea, effettuati da chi ha responsabilità di supervisione sulle specifiche attività; II livello: controllo dei rischi e conformità rispetto agli obiettivi aziendali e alla normativa vigente delle attività svolte; III livello: certificazione di adeguatezza dei controlli interni. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy) Le funzioni di controllo Internal auditing si occupa della verifica della funzionalità del sistema dei controlli interni ed, eventualmente, individua le azioni correttive ai problemi che si presentano. Sulla base del principio di indipendenza, essa deve operare alle dirette dipendenze del CdA (ovvero dell’organo corrispondente nel caso dei modelli dualistico e monistico) o del Comitato Audit, se presente. Risk management si occupa di gestione e controllo dei rischi al fine di orientare l’attenzione degli organi di vertice sui fattori che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi aziendali. Compliance Si occupa dell’identificazione e del controllo dei comportamenti che possono dar luogo a violazioni di norme, standard operativi, principi deontologici ed etici dell’attività di intermediazione, controllo reso sempre più difficile dall’evoluzione e dalle continue nei mercati finanziari. Rappresenta un presupposto fondamentale per lo svolgimento delle attività degli intermediari finanziari, tipicamente improntate sulla fiducia. Economia degli intermediari finanziari 3e Loris Nadotti, Claudio Porzio, Daniele Previati © 2017 – McGraw-Hill Education (Italy)