Lezione 09 - Medicina Legale e Bioetica Clinica 08-05-2024 PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Document Details

ObservantPyramidsOfGiza2589

Uploaded by ObservantPyramidsOfGiza2589

2024

Tags

medicina legale bioetica clinica imputabilità diritto

Summary

Lezione di Medicina Legale e Bioetica Clinica del 08 maggio 2024, con argomenti quali imputabilità e capacità penale, capacità giuridica e civile.

Full Transcript

Lezione 09 – 08/05/2024 Medicina Legale – prof.ssa Antonietti 1. Imputabilità a. Introduzione b. Capacità penale i. Criteri di non imputabilità ii. Condizioni di imputabilità con aumento della pena iii....

Lezione 09 – 08/05/2024 Medicina Legale – prof.ssa Antonietti 1. Imputabilità a. Introduzione b. Capacità penale i. Criteri di non imputabilità ii. Condizioni di imputabilità con aumento della pena iii. Condizioni di imputabilità ma con pena diminuita 2. Capacità giuridica 3. Capacità civile 4. Interdizione e inabilitazione a. Persone che possono essere interdette b. Persone che possono essere inabilitate c. Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età d. Istanza di interdizione e inabilitazione e. Poteri dell’autorità giudiziaria 5. Amministrazione di sostegno 6. Incapacità naturale 7. Incapacità di disporre per testamento 8. Invalidità civile a. Cecità civile b. Sordità civile 9. Matrimonio e filiazione a. Matrimonio civile b. Filiazione 10. Pretestazione di lesività 11. Assicurazioni private 1 IMPUTABILITA’ Introduzione La professoressa Antonietti comincia la lezione presentandosi dicendo che lavora come medico legale. Gli argomenti che verranno trattati in questa lezione sono variegati e hanno un ruolo nella psicopatologia forense. Quest’ultima è una sub-specializzazione della medicina legale. Capacità penale L’imputabilità viene normata dal Codice Penale (o Codice Rocco), istituito nel 1934, e viene definita come la capacità penale (o responsabilità penale), ossia la capacità di intendere e di volere2. [Occorre specificare il significato dei termini “intendere” e “volere”: Intendere (in senso medico-legale): è la capacità di apprezzamento e di previsione della portata delle proprie azioni od omissioni sia sul piano giuridico e sociale sia su quello morale; Volere: rappresenta l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che motivano l’azione. Infatti, gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità. Se un soggetto agisce per passione non c’è esclusione di imputabilità]. 1 Nds: La lezione è stata confrontata ed integrata con la sbobina 04 del 11/10/2023 dell’attuale VI anno in modo da far risulta re il discorso più scorrevole e completo. Le integrazioni sono riportate entro parentesi quadre. 2 “Intendere” vuol dire apprezzare o patire quello che si sta facendo, mentre “volere” è la capacità del soggetto di autodetermin arsi. 1 La capacità di intendere e volere in Italia 3 viene ritenuta acquisita all’età di 14 anni, [mentre la capacità di agire (ossia compiere atti e negozi giuridici) viene acquisita a 18 anni, la stessa età alla quale un soggetto può sposarsi]. Come si può valutare se un soggetto ha più o meno 14 anni di età? Consultando la carta d’identità del soggetto. Qualora non in possesso di carta d’identità e di fronte ad un individuo che potrebbe aver compiuto un reato, per decidere se comminare o meno una sanzione, è possibile determinare l’età biologica del soggetto mediante radiografie ossee dei nuclei di ossificazione, in particolare del polso. Alternativamente anche la dentatura può essere d’aiuto. Condizioni di non imputabilità Le condizioni di non imputabilità sono le seguenti: Legale: minore di anni quattordici (art. 97 C.P.): “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”. [Quella legale è una condizione di non imputabilità a priori: ad esempio, se un soggetto di 13 anni commette un reato, non viene processato e non viene pronunciata una pena, ma ci sono dei percorsi alternativi che fanno parte delle misure amministrative (es: rieducazione in comunità)]; Giudiziale: vizio totale di mente (art. 88 C.P.): “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o volere”. [In questo caso risulta necessaria una perizia psichiatrica: si deve valutare se la patologia di cui è affetto il soggetto sia tale da inficiare la sua capacità di intendere e di volere]. Non c’è l’assioma malattia mentale → non imputabilità in quanto va valutato caso per caso 4; Giudiziale: ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 C.P. comma 1): “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore”; il caso fortuito potrebbe essere l’intossicazione da alcol in coloro che lavorano nelle cantine, oppure qualcuno che mette sostanze nel bicchiere a propria insaputa. Per forza maggiore, invece, un esempio potrebbe essere la costrizione a fare uso di alcol sotto minaccia (es: pistola puntata alla testa); Giudiziale: fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti (art. 93 C.P.): “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, essendo sotto l’azione di sostanze stupefacenti (derivata da caso fortuito o da forza maggiore)”. [Quindi, se si dimostra che lo stato di ubriachezza o l’alterazione psicofisica indotta da stupefacenti derivano da caso fortuito o forza maggiore e si dimostra che, nel momento in cui è stato commesso il fatto, il soggetto non era capace di intendere e di volere, allora egli non è punibile]; Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 95 C.P.): “Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”. [Si fa riferimento all’assunzione a lungo termine, essendo sostanze psicotrope che possono alterare i meccanismi che sottendono una normale capacità di intendere e di volere e che possono creare una condizione di vera e propria psicopatologia]; Sordomutismo 5 (art. 96 C.P.): “Non è imputabile il sordo che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere e di volere”. Questo perché tale condizione non ha permesso di acquisire quel bagaglio culturale di norme, conoscenze e comportamenti fondamentali per lo sviluppo della capacità di intendere e di volere. 3 Vi sono limiti di età differenti a seconda dell’ordinamento considerato, infatti in alcuni casi si trovano ordinamenti con et à di acquisizione della capacità di intendere e di volere di 7-8 anni ed altri in cui questa viene ritenuta acquisita dopo i 14 anni 4 Se un soggetto è cleptomane ed ha il vizio di rubare, la cleptomania può essere vista come una forma di infermità mentale. Ben diverso è il caso di un uomo che, in preda ad un attacco d’ira, uccide la moglie. 5 Termine ormai datato in quanto attualmente ci si riferisce a questa condizione con il termine di sordità. 2 Condizioni di imputabilità con aumento della pena Ubriachezza volontaria o colposa (preordinata) (art. 92 C.P.): “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”. Ubriachezza abituale (art. 94 C.P.): “Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata”. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze. [È opportuno fare una distinzione tra alcuni termini: - Ubriachezza volontaria → condizione in cui un soggetto si ubriaca volontariamente - Ubriachezza colposa → condizione in cui un soggetto beve volontariamente alcolici, raggiungendo l’ubriachezza senza che avesse intenzione di ubriacarsi - Ubriachezza preordinata → condizione in cui un soggetto assume volontariamente alcolici con la precisa intenzione di vincere una certa resistenza che il soggetto stesso sente nel mettere in atto una condotta anti-giuridica]. Di conseguenza, l’intossicazione acuta di sostanze alcoliche e/o stupefacenti rappresenta un’aggravante per lo stabilimento della pena di un soggetto che ha commesso un reato, mentre l’intossicazione cronica da parte delle stesse sostanze è riconosciuto come criterio per non perseguire penalmente il soggetto che ha commesso reato. Condizioni di imputabilità ma con pena diminuita Tali condizioni possono essere: Legale: minore di anni diciotto (art. 98 C.P.): “E’ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita (di un terzo)”. Il soggetto è imputabile, ma con pena diminuita perché tra i 14 e i 18 anni sono ancora in atto i processi evolutivi che portano poi alla completezza dello sviluppo; si vuole, quindi, tutelare l’adolescenza come fase evolutiva; Giudiziale: vizio parziale di mente (art. 89 C.P.): “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di mente da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”. Questo si differenzia dal vizio totale di mente visto precedentemente; Giudiziale: ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore (art. 91 C.P. comma 2): Se l’ubriachezza era tale da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere, la pena è diminuita; Giudiziale: fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti (art. 93 C.P.): Quando il fatto è stato commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed era scemata grandemente ma non esclusa la capacità di intendere e di volere, la pena è diminuita; Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 95 C.P.): “Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di mente da scemare grandemente senza escluderla la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”; Sordomutismo (art. 96 C.P.): Se la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita. 3 CAPACITA’ GIURIDICA Si definisce capacità giuridica la capacità di avere diritti ed obblighi, la quale viene acquisita alla nascita. Art. 1 C.C. 6: “La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”. La nascita coincide necessariamente con la vita, cioè si intende l’esistenza autonoma che è dimostrata dal tripode vitale di Bichat: - Respirazione polmonare - Circolazione - Attività nervosa Tali attività sono intese come le caratteristiche fondamentali da riconoscere in un individuo, in quanto necessarie per parlare di un soggetto autonomo. Perché è importante sapere se un soggetto è nato vivo o morto? Perché potrebbero esserci problemi nel passaggio ereditario. CAPACITA’ CIVILE La capacità civile, che si contrappone alla capacità penale precedentemente trattata, è acquisita al 18° anno di età. Con il raggiungimento della maggiore età, inoltre, si acquisisce la capacità di agire, ossia di compiere tutti quegli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Pertanto, un soggetto a partire dai 18 anni si può sposare, può votare e può stipulare dei contratti. Tuttavia, esistono delle deroghe a questa normativa: ci sono casi in cui un soggetto, nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni può comunque stipulare un contratto, ossia un contratto lavorativo [per compiere lavori che non incidano sul proprio sviluppo psicofisico (ad esempio, non potrebbe lavorare in miniera)], dopo aver concluso il percorso scolastico obbligatorio (fino ai 16 anni). Altro esempio è rappresentato dal matrimonio 7, il quale è possibile anche a 16 anni se ci sono motivazioni contingenti. Art. 2 C.C.: “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”. INFERMITA’ DI MENTE, INTERDIZIONE E INABILITAZIONE Persone che possono essere interdette Art. 414 C.C.: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Un soggetto che, in virtù di un vizio di mente, non è capace di intendere e di volere, può essere interdetto, ossia al soggetto viene tolta la capacità di agire e viene affidato un tutore che compie gli atti in sua vece. Questo viene fatto in quanto il soggetto, in virtù della sua infermità mentale, potrebbe stipulare dei contratti o compiere degli atti potenzialmente rivolti contro sé stesso ed i suoi interessi 8. Persone che possono essere inabilitate 6 C.C.= Codice Civile 7 Come trattato più avanti nel corso della lezione, il matrimonio è un contratto. 8 Ad esempio, firmare degli assegni 4 Art. 415 C.C.: “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati colore che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva applicazione dell’art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”. L’inabilitazione viene posta tipicamente in caso di persone prodighe, per esempio i soggetti etilisti, perché con il loro comportamento potrebbero recare danno, soprattutto economico ma non solo, a sé o alla propria famiglia. In questo caso viene assegnato al soggetto un individuo detto curatore. Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età Art. 416 C.C.: “Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età”. Fintanto che il soggetto è minorenne i detentori della responsabilità civile del soggetto stesso sono i genitori, ma una volta compiuto il 18° anno d’età, il soggetto diviene capace di compiere atti e illeciti, quindi se affetto da infermità di mente potrebbe causare danno a sé o ai propri familiari. Pertanto, c’è la necessità di intervenire con interdizione o inabilitazione prima del raggiungimento della maggiore età, momento a partire dal quale l’interdizione o l’inabilitazione cominceranno ad avere effetto 9. Istanza di interdizione o di inabilitazione Art. 417 C.C.: “L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il IV grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori, o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero”. [Poteri dell’autorità giudiziaria Art 418 C.C.: “Promosso il giudizio d’interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente”]. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Poiché l’interdizione e l’inabilitazione sono pratiche lunghe da attuarsi, nel 2004 è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno. Quest’ultimo altri non è che una di quelle figure che vengono introdotte a favore di quelle persone che, a cagione di un’infermità mentale, non sono in grado di compiere atti e contratti previsti dalla capacità di agire. Legge 09 gennaio 2004, n.6 Art. 1: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Difatti, l’interdizione e l’inabilitazione, ad un certo punto della vita possono anche essere revocate, come ad esempio quando il soggetto riacquisisce il proprio stato di salute. Lo stesso discorso vale anche per l’amministratore di sostegno, anche se tale figura gode di maggior respiro perché, innanzitutto, non c’è bisogno solo di un’infermità mentale come per le precedenti, bensì può essere anche nominato per un soggetto afflitto da un’infermità fisica (es: il soggetto che si rompe braccia e gambe e non può andare in 9È una sorta di intervento preventivo nei confronti di un soggetto che sta per raggiungere un momento critico della propria vita dal punto di vista dell’autonomia personale. 5 banca perché allettato, può decidere di nominare un amministrato di sostegno che proceda a fare in sua vece quelle operazioni che il soggetto non può, in quel momento, fare). Art. 404 C.C.: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Effetti dell’amministrazione di sostegno (art. 409 C.C.): “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. 10 Attualmente, la figura dell’amministratore di sostegno è sfruttata soprattutto per i soggetti anziani. La nomina viene in genere fatta presso il giudice del luogo dove il soggetto ha residenza di domicilio e non richiede la presenza di un avvocato, ma anche solo dei parenti. Spesso gli amministratori di sostegno vengono nominati, soprattutto in caso di dispute familiari, tra persone che non hanno nulla a che fare con il soggetto da amministrare e, eseguito il loro operato, dovranno renderne conto al giudice. INCAPACITA’ NATURALE Art. 428 C.C.: “Gli atti compiuti da persona che sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati se ne risulta un pregiudizio all’autore”. Un esempio di ciò potrebbe essere il matrimonio in cui soggetto è ubriaco e firma il consenso, ma se dimostra che in quel momento non fosse nelle proprie facoltà, può ottenere l’annullamento del matrimonio. N.B.: La differenza fondamentale rispetto agli artt. 414 e 415 C.C. è costituita dalla necessità, per impugnabilità di un atto, della “incapacità di intendere e di volere”. INCAPACITA’ DI DISPORRE PER TESTAMENTO Il tema del testamento è ricorrente nella vita quotidiana, difatti spesso capita di sentir parlare di dispute familiari circa l’assegnazione dell’eredità di un parente venuto a mancare in base al testamento che è stato redatto dallo stesso. Art. 591 C.C.: “Sono incapaci di testare i minori di 18 anni, gli interdetti per infermità di mente, quelli che sebbene non interdetti si provi essere stati per qualsiasi causa anche transitoria incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. Il testamento, quindi, per essere valido deve soddisfare dei requisiti importanti: Il sottoscrivente deve aver raggiunto la maggiore età Il sottoscrivente deve, alla stesura del testamento, essere in possesso della piena capacità di intendere e di volere La cartella clinica è uno dei documenti che permettono di stabilire se alla stesura del testamento il paziente era in grado di intendere e di volere (es: consultando il diario medico per indagare lo stato di salute 10Per esempio, un soggetto ricoverato affetto da un delirium potrebbe necessitare della nomina di un amministratore di sostegno che in quel momento dia il consenso agli atti medici. Difatti, il consenso dei familiari non ha validità (a meno che non siano amministratori di sostegno o tutori del paziente). 6 neurologico del paziente stesso). Questo esempio è sempre più frequente perché ad oggi la maggior parte dei testamenti vengono redatti da persone ricoverate in ospedale. INVALIDITA’ CIVILE L’invalidità civile può essere intesa come un’assicurazione sociale in senso lato dovuta all’esigenza di tutelare e favorire il sostentamento di tutti quei cittadini svantaggiati per motivi di salute condizionanti stati di invalidità anche al di fuori di ogni tipo di tutela assicurativa sociale ed indipendentemente dall’eziologia delle condizioni patologiche menomanti. Vige quindi un principio di solidarietà che è insito nel concetto stesso di sicurezza sociale, secondo cui ogni componente della collettività che, per motivi di invalidità, si trovi in una situazione di ridotte opportunità e prospettive della propria formazione e del proprio sostentamento, ha diritto a prestazioni indirizzate, per quanto possibile, a limitarne le difficoltà. Art. 38 della Costituzione: “Ogni cittadino inabile, sprovvisto di mezzi di sussistenza, deve essere aiutato, adibito al mantenimento e all’assistenza sociale. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. Ma chi sono gli invalidi civili? Ci viene in aiuto per questa definizione la Legge 118 del 30 marzo 1971. Art. 2 L.118 del 30.03.1971: “Si considerano mutilati ed invalidi civili tutti i cittadini affetti da menomazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico e dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”. Per riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo si intende che, per essere giudicato invalido, il soggetto deve avere una valutazione della percentuale di invalidità pari o superiore al 33%. Per compiti e funzioni proprie dell’età, invece, si intende, ad esempio, la scuola. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (attività della vita quotidiana come vestirsi, lavarsi, provvedere al proprio sostentamento, …). Come è possibile valutare l’invalidità che affligge un soggetto e quindi il suo impatto sulla qualità di vita? Ci sono delle tabelle allegate al decreto ministeriale del 1992 che, nonostante dovessero essere rinnovate, allo stato attuale sono ancora prese come riferimento. Il grado di invalidità è riferito all’incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto; la valutazione, espressa in percentuale, è indicata in un’apposita tabella e va riferita ad una capacità di lavoro generica, intesa come validità psicofisica del soggetto. Tuttavia, è possibile una variazione di circa il 5% qualora la menomazione incida sulla capacità di lavoro specifica. Si riportano una serie di esempi di condizioni patologiche con corrispondente percentuale di invalidità: - Miocardiopatie o valvulopatie con NYHA III → 71-80% - Cirrosi epatica con inpertensione portale → 71-90% - Trapianto renale → 60% - Obesità → 31-40% - Perdita di una mano → 65% 7 - Insufficienza mentale grave → 91-100% - Neoplasie a prognosi favorevole → 70% - Neoplasie a prognosi sfavorevole → 100% - Immunodeficienza asintomatica con CD4 < 500 → 41-50% Quindi, un obeso con BMI di 35-40 Kg/m2 può anche rendere il soggetto non invalido. Altro esempio è la perdita di un occhio, che corrisponde ad un’invalidità del 30%, che può non far sì che il soggetto sia dichiarato invalido se l’altro occhio è perfettamente funzionante (altrimenti vengono fatte delle valutazioni per determinare se vi sia o meno ragione di riconoscere l’invalidità civile). La soglia minima di invalidità per avere diritto a prestazioni assistenziali e protesiche è quella del 33%. La soglia del 46% è prevista per l’iscrizione al collocamento mirato al lavoro (es: L. 68/1999). Una valutazione maggiore o uguale al 74% può dare diritto ad un assegno mensile subordinato al reddito del soggetto e alla dimostrazione che il soggetto non sia collocato al lavoro. Al compimento del 65° anno di età l’assegno viene convertito in pensione sociale che viene erogata dall’INPS. La valutazione del 100%, invece, dà diritto alla pensione di invalidità, anch’essa subordinata alle condizioni viste precedentemente. Tra i benefici di cui gli invalidi civili possono godere sono: - Prestazioni assistenziali - Esonero alla compartecipazione alla spesa sanitaria - Diritto all’assistenza sanitaria specifica gratuita - Esenzione ticket per invalidità superiore al 76% - Fornitura di protesi e ausili - Vantaggi nell’assegnazione di case popolari nei servizi pubblici - Indennità di accompagnamento (L. 18/80): prestazione economica a cui hanno diritto coloro che essendo inabili (100%) presentino impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita 11; è subordinata, per i soggetti con età compresa tra i 18 e i 65 anni, alla totale inabilità, mentre per gli infra-diciottenni e gli ultra-sessantacinquenni alla sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Quindi, ciò vuol dire che un soggetto che a causa di una patologia non è in grado di deambulare autonomamente potrebbe aver diritto ad un beneficio economico di circa 500€ al mese che si aggiunge alla invalidità. Oppure, un soggetto che in virtù di un’infermità di mente non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto all’accompagnamento. L. 68 del 12.03.1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): per collocamento mirato dei disabili (over 65) si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, ossia il posto di lavoro maggiormente rispondente alle loro capacità e aspettative (collocamento “ope legis”). Si tratta di una legge importante perché afferma che anche un disabile ha diritto ad avere un’occupazione. Tale legge ha previsto che questi soggetti disabili devono essere collocati in determinati posti lavorativi, nel senso che un’aliquota del 7% dei dipendenti se questi sono più di 50, ovvero di 2 lavoratori se questi sono 36-50, ovvero di 1 lavoratore se i dipendenti sono 15-35 deve essere obbligatoriamente riservata a soggetti disabili. I beneficiari non devono però presentare condizioni menomanti che sono incompatibili con il lavoro da svolgere in quanto potenzialmente pericolose per loro, per i colleghi e per la sicurezza degli impianti 12. 11 Lavarsi,prendersi cura della casa, mangiare, comunicare, spostarsi autonomamente ed avere contatti con il proprio ambiente. Tali atti vengono meno tipicamente nei soggetti anziani affetti, per esempio, da decadimento cognitivo da molteplici cause. 12 Non si metterà un sordo in un ambiente dove non è in grado di percepire l’attivazione di un allarme, così come non si metterà un soggetto privo di una mano a lavorare ad una pressa che richiede la bimanualità. 8 Per raggiungere questo scopo esiste un’apposita commissione che valuta le abilità residue del soggetto. Cecità civile La normativa vigente considera cieco civile: - Cieco assoluto: soggetto con totale mancanza della vista o mera percezione dell’ombra e della luce avente diritto a pensione e indennità di accompagnamento; - Cieco parziale ventesimista: soggetto con residuo visivo minore di 1/20 bilaterale con correzione avente diritto a pensione e indennità di accompagnamento; - Cieco parziale decimista: soggetto con residuo visivo minore di 1/10 bilaterale con correzione avente diritto ad un assegno mensile. Il monoculo con un deficit visivo dell’altro occhio del 40% di invalidità non è un cieco civile ma un ipovedente che può godere dell’invalidità civile. Sordità civile Si definiscono sordi civili tutti quei soggetti con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (minore di 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio. Anche tali soggetti avranno diritto a delle provvidenze economiche. Legge 104 del 05.02.1992 art. 3 (assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate): “E’ portatore di handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata come lesiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare uno svantaggio sociale o di emarginazione”. Il ruolo di questa legge non è quello di erogare un beneficio economico al soggetto, bensì favorire l’integrazione del soggetto disabile nella società. Il medesimo art. 3 definisce il concetto di handicap grave, il quale è così stabilito quando la minorazione di cui il soggetto è affetto abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessaria un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La normativa sulla Legge 104 rappresenta un’innovazione nella criteriologia di definizione della persona invalida in quanto sancisce gli elementi per superare il concetto di invalido come persona da inserire nel mondo produttivo e giunge a considerare il portatore di handicap come una persona che deve essere inserita nel miglior modo nel contesto sociale. La definizione di handicap parte dal principio sancito dalla classificazione internazionale dell’OMS di una correlazione tra: Menomazione → alterazione o perdita di una parte del proprio corpo (es: perdita di un braccio) Disabilità → riduzione o perdita del livello di abilità conseguente alla menomazione subita 13 Svantaggio sociale → compromissione e/o emarginazione del soggetto dalla società È l’INPS che decide se erogare o meno un benefit economico, mentre la domanda è fatta online all’INPS in cui vengono descritte le patologie di cui il soggetto è affetto e la commissione che valuta in prima istanza il soggetto invalido è costituita da un medico legale come presidente, da un medico di categoria per l’invalido, da un medico specialista (es: psichiatra, medico del lavoro, neuropsichiatra infantile, pediatra, geriatra, …), da un segretario e da un assistente sociale (soprattutto laddove ci sono le domande di handicap). 13 Il soggetto è consapevole di non riuscire più nello stesso modo o di non essere affatto in grado di svolgere una o più attivi tà della vita quotidiana a causa della sua menomazione. 9 Tale commissione fa parte dell’ASST e può eseguire una valutazione secca oppure, in caso vi sia ragione aspettativa di miglioramento del soggetto, può essere una valutazione con revisione successiva a distanza di un certo numero di anni. Il verbale della valutazione redatta dalla commissione viene inviato all’INPS che deciderà poi di convalidarlo oppure di rivedere il soggetto o di non convalidarlo e fare, quindi, una valutazione diversa. Qualora il soggetto non dovesse essere soddisfatto del risultato può fare ricorso al giudice del lavoro o fare una domanda di aggravamento. Domanda della professoressa: L’interdetto può essere imputabile? Si tratta della valutazione di due capacità diverse, dato che l’interdizione si riferisce alla capacità di agire su sé stesso. Domanda della professoressa: L’interdetto può contrarre matrimonio? No perché non possiede la capacità di agire, ossia la capacità di stipulare contratti, di cui il matrimonio è un esempio. MATRIMONIO E FILIAZIONE Matrimonio civile Il matrimonio è un contratto. NON può contrarre matrimonio: 1. Minore di 18 anni (art. 84 C.C.) 2. Interdetto per infermità di mente (art. 85 C.C.) 3. Chi è vincolato da precedente matrimonio (art. 86 C.C.) 4. Colore che si trovano tra di loro in determinati rapporti di parentela, affinità, adozione, affiliazione (art. 87 C.C.) 5. Le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (art. 88 C.C.) 6. La donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza (art. 89 C.C.) Della nullità del matrimonio Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87, 88 C.C. (Art. 117 c.c.): “Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87, 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal P.M. e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto in violazione dell’art 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal P.M. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età”. Interdizione (art. 119 C.C.) “Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno”. Incapacità di intendere e di volere (art. 120 C.C.) 10 “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace d'intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.” Violenza ed errore (art. 122 C.C.) “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.” Il Codice civile tutela i rapporti civili tra le persone e questo aspetto è ben evidente nell’articolo 122 del C.C. “L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale; L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; La circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore ai 2 anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento e se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.” Quindi, per gli artt. 119, 120, 122 C.C.: l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno. Filiazione Paternità del marito (art. 231 C.C.) “Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”. Presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232 C.C.) “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Nascita del figlio prima dei 180 giorni (art. 233 C.C.) “Il figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei due coniugi o il figlio stesso non ne disconoscono la paternità”. Nascita del figlio dopo i 300 giorni (art. 234 C.C.) 11 “Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio nato dopo i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio”. Disconoscimento di paternità (art. 235 C.C.) “L’azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: Se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il 300° ed il 180° giorno prima della nascita; Se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza anche soltanto di generare; Se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o mantenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre”. Termine dell’azione di disconoscimento (art. 244 C.C.) Sono diversi i soggetti che possono avviare un’azione di disconoscimento e il C.C. all’art 244 li definisce e disciplina anche i termini per i quali deve essere avviata l’azione di disconoscimento. L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di 6 mesi dalla nascita del figlio Il marito può disconoscere il figlio nel termine di 1 anno dal giorno della nascita o dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita Il figlio può richiedere il disconoscimento di paternità entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui ne ha avuto notizia; se minore di 16 anni l’azione è promossa dal Pubblico Ministero, mentre tra i 16 e 18 anni dal curatore nominato dal giudice Dalla Sentenza della Corte Costituzionale datata 6 maggio 1985: “Il termine dell’azione di disconoscimento decorre dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie”. Dichiarazione giudiziaria di paternità e maternità (art. 269 C.C.) "La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova di paternità naturale". La prova di paternità è il test del DNA, che consente di stabilire il rapporto di filiazione tra colui che si presume sia il padre e il figlio. PRETESTAZIONE DI LESIVITA’ 12 È un argomento molto interessante, soprattutto nell’ambito assicurativo. La pretestazione di lesività fa riferimento a tutti quei casi in cui compaiono elementi di falsità circa l’esistenza di diverse identità e a conseguenza delle lesioni. L’art. 640 C.P. (truffa) prevede: “Chiunque con artifizio o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione (da 6 mesi a 3 anni) e con la multa (da 51€ a 1.032€)”. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma è perseguibile d’ufficio quando commesso ai danni dello Stato o ad altro ente pubblico. Le forme più comuni di pretestazione sono: - Simulazione - Esagerazione - Dissimulazione - Attenuazione - Autolesione volontaria - Auto-aggravamento - Falso riferimento eziologico In ogni caso si presuppone la cosciente volontà mirante ad un interesse: la menzogna e l’errore non sono considerati frode se non vengono posti in essere elementi obiettivi finalizzati al raggiro. Queste forme di pretestazione vengono usate maggiormente in ambito assicurativo per ottenere un maggiore beneficio economico. Simulazione Rappresenta la manifestazione cosciente di inesistenti fenomeni morbosi. Le situazioni più frequenti riguardano: - Difetti sensoriali - Disturbi motori - Malattie mentali - Sintomatologia dolorosa La simulazione ci può essere in: richieste di invalidità, soggetto che simula malattia per non andare a lavorare, procedimenti penali, in carcere (es. detenuto che simula malattie mentali. Un riferimento può essere la sindrome di Ganser (o psicosi carceraria), condizione in cui il soggetto simula la malattia mentale, ma si addentra talmente tanto nella patologia che la malattia si realizza davvero). Esagerazione Rappresenta una situazione frequente in cui il soggetto esagera soprattutto i disturbi soggettivi al fine di ottenere un maggior compenso del danno subito. I disturbi soggettivi, infatti, a differenza di quelli oggettivi, non sono strumentalmente accertabili. Dissimulazione Al contrario della simulazione, il soggetto tende a occultare condizioni morbose la cui rivelazione può impedire il raggiungimento di uno scopo (ottenere un impiego, avere un indennizzo assicurativo, ecc.) Attenuazione 13 Con lo stesso scopo della dissimulazione il soggetto riduce l’entità dei sintomi determinati dalla patologia presente. Autolesione volontaria Consiste nella intenzionale autoproduzione di lesioni o menomazioni, oppure nella volontaria omissione di prevenzione. Lo scopo è quello di ottenere indebiti risarcimenti o indennizzi assicurativi, oppure evitare compiti o impieghi non desiderati. Questa situazione è frequente in carcere, ma anche ad esempio tra i minori che compiono atti autolesivi (soprattutto tagli superficiali agli avambracci) per avere l’attenzione del genitore. Auto-aggravamento La finalità analoga all’autolesione può essere raggiunta provocando artificiosamente un allungamento dei tempi di guarigione o un peggioramento dei postumi di una lesione. Falso riferimento eziologico Rappresenta la pretestazione propriamente detta in quanto viene falsamente indicato un fattore eziologico diverso da quello realmente verificatosi, sia per una lesione sia per una menomazione, allo scopo di ottenere un indebito beneficio economico. L’esempio più frequente è il riferimento ad un infortunio lavorativo o ad un incidente stradale di un fatto invece avvenuto in ambito domestico oppure riferibile ad una patologia preesistente, allo scopo di ottenere un indennizzo o un risarcimento assicurativo. Proprio a questo serve il questionario somministrato nei contratti amministrativi: si chiedono le patologie di cui il soggetto è affetto; se queste non vengono dichiarate e poi vengono scoperte si può procedere con la revoca del contratto. In base alle patologie di cui un soggetto è affetto aumenta il premio da versare. ASSICURAZIONI PRIVATE L’invalidità civile può essere vista come una sorta di assicurazione sociale (es: INAIL e INPS) perché tutela una collettività. A questa si contrappongono le assicurazioni private, il cui fine è la tutela del singolo o comunque di un privato. Le assicurazioni private sono: - Disciplinate dall’art. 1882 del Codice civile - Facoltative - A carattere individuale, perché tutelano il singolo - A scopo lucrativo perché il soggetto che stipula l’assicurazione investe del denaro per avere al momento del bisogno un beneficio economico (premio variabile in base al rischio assicurato che è a carico interamente del soggetto) Le assicurazioni private relative agli infortuni Il contratto assicurativo privato e regolamentato dal Codice civile è pattuito in una precisa polizza. Ciò significa che tutti i contratti di assicurazione contro gli infortuni potranno contenere qualsiasi condizione o clausola, purché non entrino in contrasto con il Codice civile. Tutti i contratti di assicurazione riportano, per comodità di lettura del contraente, le seguenti definizioni: Infortunio 14 Invalidità temporanea Invalidità permanente È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta 14 ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea. Le assicurazioni private relative all’invalidità da malattia Si tratta dei contratti che tutelano il bene e la salute del cittadino contraente, oltre che una delle più recenti forme di garanzia che si sono introdotte nel mercato. Nella polizza malattia il rischio assicurato è l’invalidità permanente da malattia. Quest’ultima è definita come ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio. Nella maggior parte delle polizze, dopo la definizione di malattia, viene riportata una lunga elencazione di delimitazioni circa l’operatività della garanzia. Fra queste vengono mutuate quelle che derivano dalla polizza infortuni, mentre altre due clausole circoscrivono ulteriormente la portata della garanzia e sono: - Clausola escludente dalla tutela le invalidità permanenti preesistenti alla stipulazione del contratto 15 - Clausola che definisce il periodo di carenza dell’assicurazione: sancisce che la compagnia copre il caso di malattia che ha per conseguenza un’invalidità permanente, purché la malattia sia insorta dopo il 90° giorno successivo a quello in cui il contratto è stato perfezionato con il pagamento del premio Le assicurazioni private relative alla vita Hanno come oggetto il rischio di morte dell’assicurato ed obbligano l’assicuratore, al verificarsi della morte del contraente, al pagamento di un capitale al beneficiario designato. Le forme tradizionali di assicurazione sulla vita sono quelle del caso morte e del caso sopravvivenza e miste ad una determinata data di stipulazione. La messa in essere del rapporto assicurativo mediante il contratto presuppone la valutazione individuale da parte dell’assicuratore del rischio morte basata sull’età del soggetto e sulle condizioni di salute del soggetto la cui morte costituisce oggetto di assicurazione16. L’assicurante è, perciò, tenuto a redigere un questionario medico tramite il quale rende edotto l’assicuratore in ordine alle circostanze intrinseche (malattie in atto, dati somatici, peso corporeo) ed estrinseche (professione esercitata) che possono influenzare il rischio. L’art. 1892 del C.C. dice che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente relative a circostanze tali per cui l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato in medesime condizioni, sono causa dell’annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. In caso contrario, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso. L’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore può essere subordinata ad effettuazione di una visita medica fatta praticare da un sanitario di sua fiducia e all’esecuzione di determinati esami strumentali. In caso di suicidio dell’assicurato avvenuto prima che sia decorsi 2 anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate salvo fatto contrario. L’assicuratore non è 14 Concentrata temporalmente, al contrario della malattia che invece ha una causa dilazionata nel tempo. 15 Per questo è importante, alla stipula del contratto, compilare un questionario anamnestico che riporti tutte le condizioni di cui si è affetti 16 Più alte sono queste condizioni, più sarà alto il premio da versare perché il rischio che subentri la morte è più alto. 15 nemmeno obbligato al pagamento se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi 2 anni dal giorno in cui la sospensione è cessata. In genere sono considerati normali i soggetti costituzionalmente regolari obiettivamente immuni da alterazioni che non abbiano mai sofferto di malattie con postumi o recidive. Diversamente si hanno quei soggetti che presentano patologie pregresse o in atto, oppure elementi anamnestici a carattere ereditario che comportano una maggiore probabilità di morte. La valutazione dei rischi si fa davanti ai cosiddetti Coefficienti di sopramodalità, i quali esprimono giudizi prognostici differenti per ogni gruppo di persone affette da una tara determinata. I rischi tarati si distinguono in Costanti, Crescenti e Decrescenti a seconda che il trascorrere del tempo non ne modifichi l’intensità o la gravità. 16

Use Quizgecko on...
Browser
Browser