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Questi appunti trattano le fonti del diritto, con particolare attenzione al diritto ambientale. Sono inclusi articoli costituzionali, principi generali e la legislazione in materia. L'argomento principale è l'analisi delle fonti giuridiche e la loro relazione, con particolare attenzione a quelle europee e italiane.

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Le fonti - il diritto e le altre regole sociali e/o religiose - Diritto e norma - Diritto e giustizia - Diritto pubblico e privato - I rapporti tra gli stati FONTI di produzione (ad es. leggi, regolamenti ecc.) FONTI di cognizione (pubblicazioni ufficiali come quelle in Ga...

Le fonti - il diritto e le altre regole sociali e/o religiose - Diritto e norma - Diritto e giustizia - Diritto pubblico e privato - I rapporti tra gli stati FONTI di produzione (ad es. leggi, regolamenti ecc.) FONTI di cognizione (pubblicazioni ufficiali come quelle in Gazz. Uff Diritto interno Nel sistema generale: Disposizioni sulla legge in generale Indicazione delle fonti: - le leggi - i regolamenti - le norme corporative - gli usi Efficacia della norma nello spazio e nel tempo Interpretazione - Analogia - Applicazione - Abrogazione COSTITUZIONE (1 gennaio 1948), RIGIDA (vedi artt.138, 134, 136). La rilevanza Può essere modificata da legge di revisione della Costituzione Interessano anzitutto i seguenti ARTT. : Art. 117 Artt. 44 e 47 Art. 9 Art.32 Art.11… In particolare, gli artt. 9 e 41 Art. 9 e 41 Cost. Art. 9 Cost Art. 41 Cost La Repubblica promuove lo sviluppo L'iniziativa economica privata è libera. della cultura e la ricerca scientifica e Non può svolgersi in contrasto con l'utilità tecnica. sociale o in modo da recare danno alla Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla artistico della Nazione. libertà, alla dignità umana. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli La legge determina i programmi e i ecosistemi, anche nell’interesse delle controlli opportuni perché l'attività future generazioni. La legge dello Stato economica pubblica e privata possa essere 1 disciplina i modi e le forme di tutela degli indirizzata e coordinata a fini sociali e animali. ambientali legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente) L’ Art. 12 (disposizioni sulla legge in generale) “. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. La tutela dell’ambiente con la riforma dell’art. 117 entrò nel 2001 Se non c’è una norma di riferimento a cui ci si può collegare perché esamina casi simili si riferisce ai principi generali nell’ ordinamento. Altrimenti c’è una norma specifica. Art. 44 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà Art 47 comma 2 Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Art 9 La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 117 Cost. – Competenze novellato a seguito della l. cost. n. 3/2001 Competenza legislativa statale Competenza legislativa regionale Regioni a statuto ordinario (statuto approvato con legge ordinaria) Regioni a statuto speciale (come FVG, statuto approvato con legge costituzionale, inoltre Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige) Elenco tassativo competenze esclusive dello Stato Elenco tassativo competenze ripartite Stato-regioni (lo Stato detta principi e indirizzi, mentre l’attuazione spetta alle regioni) Le restanti materie, individuate in via residuale, di competenza delle regioni 2 - Materie (?!)- I conflitti di attribuzione – Sentenze Corte cost. n. 42//2004, n. 370/2003 e n. 72/2019, n. 50/2005, n. 278/2012 e n. 267/2016 in «materia ambientale» … La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] E dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di 3 procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato Altri profili d’interesse dell’art.117 Cost., 1° comma I rapporti con il diritto dell’UE La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Cost., nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario In caso di conflitto tra norma dell’UE e norma interna, le prime prevalgono, e le norme nazionali vengono disapplicate Principio dell’integrazione Principio della prevalenza Giurisprudenza (Corte costituzionale e Corte di Giust. UE) Teoria della molteplicità degli ordinamenti e teoria monista Art. 11 Cost. Orientamento della Corte Cost. Le sentenze interpretative (ex art. 234 TCE, ora 267 TFUE) L’art. 11 non basta. Esistono delle direttive europee che rimangono sospese non trovando applicazione nel nostro ordinamento. Dalla «Legge La Pergola» , l. N. 86/89 alla L. N. 11/2005, poi alla Legge di delegazione europea ed alla Legge europea Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione ed all’attuazione della normativa e delle politiche dell’unione europea» Art.29 Lo Stato e le regioni…. Devono dare «tempestiva attuazione alle direttive ed agli altri obblighi»… Art.30 Si riferisce ai «contenuti», «assicurando il periodico adeguamento» Dalla «Legge La Pergola» in poi La legge n. 234/2012 prevede che, in luogo del disegno di legge comunitaria annuale previsto dalla normativa previgente, il Governo presenti alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea, volto a delegare il Governo per il recepimento delle direttive, l'attuazione degli altri atti dell'Ue o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti 4 limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. Legge n.114 del 9 luglio 2015, GU n. 176 del 31 luglio 2015, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea» Se l’unione europea decide di fare qualche DIRETTIVA gli stati europei devono metterla in atto. Non possono lasciarle inattuate. Legge n. 114/2015 Pubbl. Sulla Gazz.Uff. Del 31 luglio 2015, entra in vigore a Ferragosto È uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’unione europea e, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'unione europea Le direttive del comparto Sicurezza-Ambiente da attuare sono state diverse, a partire da: - direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano Altre (si possono consultare i siti uff. on line del Parlamento e del Governo) Ci sono due art. Art. 76 l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti E Art. 77 Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti Il quadro sopranazionale Dal Trattato di Roma del 1957 al Trattato di Lisbona (in vigore dal 1° dicembre 2009) L’UE – il TUE – il TFUE La struttura Le istituzioni Le competenze 5 Gli atti normativi della UE – La prevalenza del diritto della UE Dal trattato di Roma del 1957 al Trattato di Lisbona (in vigore dal 1° dicembre 2009) - L’UE – il TUE – il TFUE Nel TUE ci sono importanti articoli che fanno emergere una serie di obiettivi trasversali comuni all’ Ue, riferiti anche alle attività produttive ad ampio senso. Trattato di Lisbona (in vigore dal 1 dic 2009) - Spazio europeo senza frontiere - Prospettiva dell’allargamento ai Paesi dell’Europa centrale e orientale dopo caduta del muro - Confini di competenza tra lo stato e l’unione europea - Nonostante i passi in avanti compiuti con accordi raggiunti all’unanimità, i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi essi non avevano apportato risposte adeguate ai problemi della dimensione democratica e dell’efficacia dell’Unione Europea (UE) L’ordinamento europeo è retto da: TUE TFUE Articolo 3 TFUE Si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima. 3. L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro. 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del 6 minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati. Articolo 5, paragrafo 3,TUE e protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. è chiamato a disciplinare l'esercizio delle competenze nelle materie concorrenti, attribuite in contitolarità agli Stati membri ed all'UE. «1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione…» TFUE - TITOLO II DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE Articolo 11 (ex articolo 6 del TCE) Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Articolo 12 (ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE) Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. Articolo 13 Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. 7 Lo sviluppo sostenibile Si è affermato nel diritto internazionale Rapporto Our Common Future della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, presieduta dalla Premier norvegese o Rapporto Brundtland (appunto dal nome della Premier norvegese), 1987, dove: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, Vertice della Terra di Rio de Janeiro (1992) Tre accordi non vincolanti L’Agenda 21 è un programma d’azione globale in tutti i settori dello sviluppo sostenibile. E divisa in quattro sezioni: dimensioni economiche e sociali, conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti di attuazione. I piani d’azione contribuiscono all’attuazione dell’agenda 21 sul piano nazionale, mentre a livello comunale questo ruolo viene assunto dall’agenda 21 locale. La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo definisce in 27 principi diritti e obblighi delle nazioni, riconosce come fondamentali i principi di causalità e di prevenzione e definisce, quali presupposti per uno sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà, una politica demografica adeguata, la riduzione dei modi di produzione e consumo non sostenibili nonché un’ampia informazione e partecipazione della la popolazione nei processi decisionali. La Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste sancisce i principi per la gestione, la conservazione e l’utilizzazione sostenibile delle foreste. Istituita la Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (UN-Commission on Sustainable Development, CSD), che deve garantire un proseguimento efficace e concreto delle decisioni prese a Rio. Obbiettivi di sviluppo del Millennio Adottati dall’ONU nel 2002 (risoluzione A/57/270). Agenda 2030 Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, intitolata «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». tabella di marcia per l’intera comunità internazionale, alla quale viene richiesto l’impegno a porre le basi per la creazione di un mondo migliore, nel quale venga posta la parola fine a drammi come la povertà, la fame, la disuguaglianza (anche di genere), in un contesto globale prospero, pacifico e resiliente, anche e soprattutto di fronte ai cambiamenti climatici. 8 visione universale e multidimensionale, tesa ad integrare gli obbiettivi ambientali, consistenti nella preservazione e nella valorizzazione delle risorse naturali, nonché nella protezione della biodiversità e nella salvaguardia degli ecosistemi, con la finalità di migliorare le condizioni di vita delle persone sotto il profilo economico e sociale, all’interno di un sistema di azioni che tutti i leader mondiali dovrebbero impegnarsi ad intraprendere. La multidimensionalità della nozione di sviluppo sostenibile emerge in modo piuttosto evidente laddove si considerino i diciassette Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile (“Sustainable Developments Goals”) previsti da Agenda 2030, tra loro interconnessi e indivisibili, nonché i cento-sessantanove sotto-obbiettivi o target ad essi associati (es. 2° Goal di Agenda 2030, che, nel mirare a «porre fine alla fame nel mondo», propone l’obbiettivo di «raggiungere la sicurezza alimentare», «migliorare la nutrizione» e «promuovere un’agricoltura sostenibile», coinvolgendo, a tal fine, i vari livelli di governance, il settore privato e la società civile). Le istituzioni (e le loro funzioni) Parlamento europeo Consiglio europeo Consiglio dell’Ue Commissione Corte di giustizia dell’Ue Corte dei Conti Banca centrale europea Il Parlamento europeo Presidente: la maltese Roberta Metsola È l'organo legislativo dell'Ue, eletto direttamente dai cittadini dell'unione ogni cinque anni Adotta la legislazione dell'Ue, insieme al Consiglio dell'Ue, sulla base delle proposte della Commissione europea. Non più solo funzione consultiva. Tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio dell’Ue, Commissione europea) elaborano insieme, mediante la "procedura legislativa ordinaria" (prima, "procedura di codecisione"), le politiche e le leggi che si applicano in tutta l'Ue. In linea di principio, la Commissione propone i nuovi atti legislativi, che il Parlamento europeo e il Consiglio devono adottare. La Commissione e i paesi membri applicano poi le norme, e la Commissione si assicura che vengano applicate e fatte rispettare correttamente. Il Consiglio europeo Ruolo: definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’unione europea. Riunione trimestrale in cui i leader dell'Ue si incontrano per delineare in senso ampio le direttrici politiche dell'unione Membri: capi di Stato o di governo dei paesi dell'Ue, presidente del Consiglio europeo, presidente della Commissione europea. 9 Quindi, definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell’Ue, ma non legifera. Il Consiglio dell’Ue Ruolo: voce dei governi dei paesi dell’Ue, adotta gli atti normativi dell’Ue e ne coordina le politiche Membri: i ministri dei governi di ciascun paese dell’Ue competenti per la materia in discussione Presidente: ciascun paese dell’unione europea esercita la presidenza, a rotazione, per un periodo di 6 mesi. I ministri dei governi di ciascun paese dell'Ue si incontrano per discutere, modificare e adottare atti legislativi e coordinare politiche. Sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi a perseguire le azioni concordate in tale sede. Assieme al Parlamento europeo, il Consiglio è il principale organo decisionale dell'Ue. Non va confuso con: Il Consiglio europeo, in cui i leader dell'Ue si incontrano per delineare in senso ampio le direttrici politiche dell'unione La Commissione Ruolo: promuove l’interesse generale dell’Ue proponendo la legislazione e assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’Ue. Vigila sull’applicazione dei Trattati e delle misure adottate dalle istituzioni. Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun paese dell’Ue Presidente attuale: Ursula von der Leyen E’ il braccio esecutivo (politicamente indipendente) dell'Ue. È l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue. Esempio: inquinamento da nitrati → è la commissione che controlla se non c’è un’applicazione delle direttive europee. Soprattutto, assicura il rispetto della legislazione dell'Ue, Insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’Ue sia correttamente in tutti i paesi membri. La Corte di giustizia dell’Ue Ruolo: garantire che il diritto dell'Ue venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo, garantire che i paesi e le istituzioni dell’unione rispettino la normativa dell’Ue. Membri: - Corte di giustizia: un giudice (non c’è un concorso pubblico → viene scelto) per ciascun paese dell'Ue, più 11 avvocati generali (giudici che preparano le cause per la Corte di Giustizia) - Tribunale: 2 giudici per ciascun paese. - Giudici e avvocati generali sono nominati congiuntamente dai governi nazionali per un mandato rinnovabile di sei anni. I giudici di ogni sezione eleggono un presidente che resta in carica per un mandato rinnovabile di tre anni. Nella Corte di giustizia ogni causa viene assegnata a un giudice (il "giudice relatore") e a un avvocato generale e viene trattata in più fasi. 10 La Corte di giustizia UE (esempio di condanna) In particolare, nell’ambito dei poteri in materia di inadempimento, può adottare sanzioni nei confronti degli Stati, anche a seguito di non esecuzione di sentenze con le quali è stato constatato il mancato rispetto del diritto dell’unione. Non è un caso che i primi interventi in questa direzione sono stati posti in essere dalla Corte proprio con riguardo a questioni “ambientali”, come ad esempio con la sentenza C. Giust., 4.7.2000, C-387/97, Commissione c. Repubblica Ellenica, con la quale la Grecia è stata condannata a pagare una somma ingente per il mancato adempimento della pronuncia del 7.4.1992, C- 45/91, Commissione c. Grecia, nella quale era stata constatata la non esecuzione della legislazione in materia di rifiuti, inclusa la direttiva 75/442/Cee. Anche l’Italia, con la sentenza del 16.7.2015, C- 653/13, Commissione europea c. Repubblica italiana è stata condannata a pagare una somma forfettaria di 20 milioni di euro più 120.000,00 euro per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della sentenza del 4.3.2010, C-297/08, Commissione c. Italia, con la quale è stato accertato l’inadempimento dell’Italia che non ha adottato, per la regione Campania, «tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente», in violazione della direttiva 2006/12/CE del 5.4.2006, relativa ai rifiuti. CGUE – Focus (riguarda le varie tipologie di sentenze): Interpretare il diritto (pronunce pregiudiziali) - art. 267 TFUE - i tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Ue, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero darne un'interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità di una normativa dell’Ue, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto; Assicurare il rispetto della legge (procedure d'infrazione-inadempimento) - art.258 TFUE - questo tipo di misure viene adottato nei confronti di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'Ue. Possono essere avviate dalla Commissione europea o da un altro paese dell'Ue. Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una seconda procedura, che potrebbe portare ad una sanzione; Annullare atti giuridici dell'Ue (ricorsi per annullamento) - art. 263 TFUE - se ritengono che un atto dell'Ue violi i trattati o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio dell'Ue, la Commissione europea, in taluni casi, il Parlamento europeo, e anche i privati, possono chiedere alla Corte di annullarlo. Anche i privati cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell’Ue che li riguardi direttamente; Assicurare l'intervento dell'Ue (ricorsi per omissione) - art. 265 - in talune circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso contrario, i governi dell’Ue, altre istituzioni dell’Ue e, a certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono rivolgersi alla Corte; La Banca centrale europea (BCE) gestisce l'euro e definisce e attua la politica economica e monetaria dell'Ue. Il suo compito principale è mantenere la stabilità dei prezzi, favorendo in tal modo la crescita e l'occupazione 11 La Corte dei Conti Europea effettua una revisione contabile delle entrate e delle uscite dell'Ue per controllare che i fondi UE siano raccolti e spesi correttamente, usati in modo ottimale e debitamente contabilizzati Applicazione del diritto dell’Ue (Sintesi) Il diritto dell'Ue si divide in diritto primario e derivato. - Il diritto primario comprende in particolare i trattati, che stanno alla base di tutte le azioni dell’Ue. - Il diritto derivato è fondato sui principi e gli obiettivi fissati nei trattati e comprende regolamenti, direttive e decisioni. Gli Stati membri sono i primi responsabili dell’applicazione corretta e puntuale dei trattati e della normativa dell’Ue; la Commissione controlla che applichino il diritto dell’unione. E’ importante ricordare che la Commissione può intervenire se un paese: - Non recepisce/applica le direttive dell’Ue nel diritto nazionale e non notifica/comunica le misure adottate - Sembra violare il diritto dell’Ue. Se non è possibile trovare una soluzione in una fase precoce e veloce, la Commissione può avviare un procedimento formale d'infrazione e, infine, se non lo ottemperanza, deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia europea In breve, evoluzione della giurisprudenza sulla prevalenza del diritto dell’Ue : Il riconoscimento della priorità non è stato immediato. La Corte costituzionale cercò di affermare la tesi secondo la quale le norme nazionali non potevano essere direttamente disapplicate ma dovevano essere dichiarate incostituzionali per contrasto con l’art. 11 Cost. (sentenza n. 232 del 1975). Con la sentenza Granital (sentenza n. 170 del 1984) la Corte costituzionale accettò la tesi della prevalenza immediata delle norme comunitarie, confermando tuttavia la natura «dualistica del rapporto». La Corte di giustizia UE ha abbracciato la teoria «monista»; e ha da tempo affermato che le norme comunitarie «fanno parte integrante , con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri» (ricordiamo il caso Simmentathal del 9 marzo 1978) 12 Ai sensi dell’art. 288 TFUE (chiede) Stabilisce che per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'Ue adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni sono vincolanti (hard law) altri no (soft law). Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'Ue, altri solo in alcuni di essi Es. Strategie del green deal sono soft law Un regolamento è un atto legislativo vincolante diretto a Stati membri e cittadini. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea. È obbligatorio nei confronti di tutti La PAC → è continuità in un regolamento, in genere c’è un primo e poi un secondo regolamento (attuativo) Una direttiva è un atto legislativo destinato ad uno a più Stati membri, che stabilisce un obiettivo che i paesi dell'Ue devono realizzare. Ciascun paese può decidere come procedere e gli strumenti per realizzare gli scopi. È quanto è avvenuto ad es. Con la direttiva «nitrati». Danno maggior margine. Sotto profili di adempimento lo Stato diventa responsabile. Una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'Ue) ed è direttamente applicabile. Alcune si rivolgono ad alcuni stati Una raccomandazione non è vincolante (soft law). Fanno capire qual è la posizione su vari argomenti che verranno affrontati in futuro. Nel settore ambientale ci sono tantissime direttive Struttura della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 130 S, Vista la proposta della Commissione (1), Visto il parere del Parlamento europeo (2), Visto il parere del Comitato economico e sociale (3), Considerando che in alcune regioni degli Stati membri il contenuto di nitrati nell’acqua è in aumento ed è già elevato rispetto alle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (4), modificata dalla direttiva 79/869/CEE (5), e nella direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (6), modificata dall’atto di adesione del 1985; Considerando che il quarto programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale (7) specifica che la Commissione intende presentare una proposta di direttiva sul controllo e sulla riduzione 13 dell’inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall’uso eccessivo di fertilizzanti; Considerando che nel libro verde della Commissione europea «Prospettive per la politica agricola comune», concernente la riforma della politica agricola comune, si afferma che mentre per l’agricoltura comunitaria è necessario l’impiego di fertilizzanti contenenti azoto e concimi organici, l’uso eccessivo di fertilizzanti costituisce un rischio ambientale; che per controllare i problemi derivanti dall’allevamento intensivo è necessaria un’azione comune e che la politica agricola deve prendere maggiormente in considerazione la politica ecologica;……………………………ecc. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva mira a: - ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola; - prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. Un parere, anch’esso non vincolante, è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso dalle principali istituzioni dell'Ue (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale. Es. Parere del Comitato economico e sociale europeo su «l’economia sostenibile di cui abbiamo bisogno» (in GUUE,31.3.2020) Il Comitato delle regioni ha emesso un parere sul pacchetto "Aria pulita per l'Europa" ecc. Una comunicazione illustra, informa (es. Comunicazione della Commissione UE «Il Green Deal europeo», dell’11.12. 2019, mira a riformulare su nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente) E poi Libri verdi, Libri bianchi per riflettere, proporre… Il primato del diritto dell’UE Il principio della prevalenza sancisce il valore superiore del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri. Vale per tutti gli atti europei di carattere vincolante. Gli Stati membri non possono quindi applicare una norma nazionale contraria al diritto europeo (disapplicazione). La norma italiana ha una disapplicazione… non abrogazione. 14 Il principio non è contemplato nei trattati ma è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell’unione europea La CGUE ha sancito il principio del primato nella sentenza Costa contro Enel del 15 luglio 1964. In questa sentenza la Corte dichiara che il diritto scaturito dalle istituzioni europee si integra negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i quali sono tenuti a rispettarlo. Il diritto europeo ha quindi il primato sui diritti nazionali. Ne consegue che se una norma nazionale è contraria a una disposizione europea, le autorità degli Stati membri sono tenute ad applicare la disposizione europea. Il diritto nazionale non è né annullato né abrogato, ma la sua forza vincolante viene sospesa. Focus La Corte ha precisato che il primato del diritto europeo si applica a tutti gli atti nazionali, siano essi stati adottati prima o dopo l’atto europeo in questione. Garantendo il valore superiore del diritto europeo rispetto al diritto nazionale, il principio del primato assicura una protezione uniforme dei cittadini da parte del diritto europeo su tutto il territorio dell’Ue. Portata del principio Il primato del diritto europeo sui diritti nazionali è assoluto. Pertanto, ne beneficiano tutti gli atti europei di carattere vincolante, di diritto sia primario che derivato. Tale principio vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale e di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.) Che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato. Pertanto, la giurisprudenza deve rispettare il diritto comunitario. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che anche le costituzioni nazionali sono soggette al principio del primato. Il giudice nazionale …è quindi tenuto a non applicare le disposizioni costituzionali contrarie al diritto europeo. TFUE - TITOLO III AGRICOLTURA E PESCA Articolo 38 (ex articolo 32 del TCE) 1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si 15 intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati Nell'elenco che costituisce l'allegato I. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune. Articolo 39 (ex articolo 33 del TCE) 1. Le finalità della politica agricola comune sono: a. incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; b. assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c) stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare: a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia. Accanto agli obiettivi specifici della PAC stabiliti dall'articolo 39 del TFUE, numerose disposizioni del trattato aggiungono altri obiettivi applicabili all'insieme delle politiche e delle azioni dell'Ue. In tale quadro, la promozione di un elevato livello di occupazione (articolo 9), la tutela dell'ambiente nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile (articolo 11), la protezione dei consumatori (articolo 12), le esigenze in materia di benessere degli animali (articolo 13), la protezione della salute umana (articolo 168, paragrafo 1) o la coesione economica, sociale e territoriale (articoli da 174 a 178) diventano obiettivi della PAC a pieno titolo. A partire dal patto verde per l'Europa del 2019, le strategie «Dal produttore al consumatore» e «Strategia sulla biodiversità per il 2030», pubblicate dalla Commissione nel maggio 2020, che confermano la crescente complessità, interconnessione, trasversalità delle questioni agricole, ambientali e alimentari. A fronte della libertà di concorrenza, Art. 42 TFUE offre al Consiglio e al Parlamento la possibilità di stabilire, tenendo conto degli obiettivi della Pac (art. 39 TFUE), la misura in cui le regole generali della concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli. 16 Il TFUE (articolo 42, primo comma, e articolo 43, paragrafo 2) ha riconosciuto la codecisione quale «procedura legislativa ordinaria» della PAC, in sostituzione della procedura di consultazione fino ad allora applicabile, consolidando in tal modo il ruolo di autentico co-legislatore del Parlamento nel settore dell'agricoltura. Prime conclusioni Art.11, artt. 191, 192 e 193 attribuiscono una competenza di natura concorrente all’unione. Il rilievo che ha assunto, nel corso degli anni, la tutela dell’ambiente nel contesto dell’unione europea. - Nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25.3.1957 non era individuata una competenza dell’allora Comunità in materia di ambiente. - Successivamente, si è arrivati alla introduzione della tutela dell’ambiente all’interno dei Trattati. - Per la prima volta, con l’Atto Unico europeo del 17.2.1986, in vigore dal 1°.7.1987, che ha dedicato il titolo VII all’ambiente (pur nel contesto delle azioni della Comunità e non delle politiche vere e proprie), seguito dal Trattato di Maastricht del 7.2.1992 (in vigore dal 1°.11.1993), da quello di Amsterdam del 2.10.1997 (in vigore dal 1°.5.1999) che, tenendo conto anche degli sviluppi sul piano internazionale e, in particolare, della Dichiarazione di Rio del 5.6.1992 sull’ambiente e lo sviluppo (cd. “vertice per la terra”), ha sancito l’integrazione dell’ambiente in tutte le politiche dell’unione, evidenziando il legame tra crescita economica e tutela dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile. In linea con l’art. 11 TFUE che afferma nella cd. “clausola trasversale” il principio di integrazione e sancisce che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, si sviluppa l’iter legislativo. Ricordiamo: Nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, nel contesto globale, la Conferenza di Johannesburg del 2002 interamente dedicata allo sviluppo sostenibile (terminata con l’adozione della Dichiarazione di Johannesburg) e nella Conferenza Rio+20 del 2012 alla quale l’Unione europea ha dato anche un impulso preparatorio con la Comunicazione «Rio+20: verso un’economia verde e una migliore governance» (COM(2011)363, 20 giugno 2011), seguita dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’ONU nel 2015. Sostenibilità La sostenibilità dello sviluppo «introietta» la tutela ambientale nelle logiche economiche e si coniuga con tutti gli altri obiettivi: «…di carattere sociale, economico ed istituzionale, con lo scopo di perseguire in modo integrato l’equità sociale e di genere nella distribuzione e nell’accesso alle risorse ambientali e nella conservazione delle risorse per le generazioni future…» “Sustainability first” (U. Von der Leyen) “Green Deal europeo” (COM, 2019, 640) 17 Strategia "‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente” (COM, 2020, 381) C’è di nuovo che… l’UE mette a punto una strategia che propone misure e obiettivi per la sostenibilità dei sistemi alimentari, superando una logica settoriale, cioè politiche centrate singolarmente su agricoltura, ambiente, salute o commercio…, rivelatesi spesso non in linea l’una con l’altra, per un nuovo assetto normativo. Green Deal Farm to fork Biodiversità… SONO PREVISTI Obiettivi giuridicamente vincolanti e la revisione normativa Terza Parte Art. 2082 Codice civile → si riferisce al GENUS imprenditore Imprenditore (GENUS) E' imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art.2135 - Imprenditore agricolo (SPECIES) Art.2195 – Imprenditori soggetti a registrazione (commerciali) Attuale art.2135 c.c. Modificato nel 2001 con tre Decreti: D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: Disposizioni modificative ed integrative della normativa in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo. D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227: Misure per l’ammodernamento dei settori forestale e agroforestale. D.Lgs. 20 giugno 2001, n. 240: Revisione della disciplina delle società agricole. Le modifiche avevano lo scopo di aggiornare la normativa per rispondere meglio alle nuove esigenze del settore agricolo, includendo non solo le attività tradizionali ma anche quelle connesse e complementari. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali (prima non si faceva riferimento ad animali ma a bestiame) si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 18 Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Valorizzazione: prima fa riferimento nel comma 3 in maniera generale; “ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.” → ha l’obiettivo di includere nella definizione di attività agricola anche una serie di attività complementari, che pur non essendo strettamente legate alla produzione agricola tradizionale, contribuiscono alla valorizzazione economica e culturale del contesto rurale. “Valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale” Questa parte si riferisce a tutte quelle attività che mirano a promuovere, conservare e sviluppare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche di un’area agricola o forestale. In sostanza, l’imprenditore agricolo può svolgere attività che non solo producono beni agricoli, ma che sfruttano e valorizzano il contesto rurale per scopi turistici, educativi o culturali, contribuendo così al benessere del territorio. “Ricezione ed ospitalità” Questa parte riguarda la possibilità per l’imprenditore agricolo di svolgere attività nel campo del turismo rurale, come definite dalle normative specifiche, in particolare quelle sull’agriturismo. L’attività di ricezione e ospitalità si concretizza principalmente nell’agriturismo, che consiste nell’offrire servizi di ospitalità (alloggio, ristorazione, intrattenimento) in un contesto agricolo, utilizzando risorse e prodotti derivanti dall’attività agricola. Le attività di ricezione e ospitalità devono essere collegate all’attività agricola principale e, come previsto dal criterio di prevalenza, devono utilizzare in maniera predominante i prodotti e le risorse dell’azienda agricola stessa. Ciclo biologico Minimo comun denominatore: «allevamento» di esseri vegetali o animali Limiti e prospettive Insufficienza del ciclo Ragioni di una qualificazione Flessibilità del modello biologico e forza della «terra» giuridica «plurale» (produzione di energia ed altro) Questione «apicoltura» e non Giurisprudenza. Con la nuova Giurisprudenza. Impresa agricola solo. formulazione dell’art. 2135 c.c., – Impianto fotovoltaico ai fini della configurabilità del realizzato sul fondo – Attività Art. 2, L. 24-12-2004 n. 313 carattere agricolo dell’impresa, Commerciale – Non 1. La conduzione zootecnica lo sfruttamento del fondo è solo configurabilità – Assoggettabilità delle api, denominata un’eventualità, atteso che il a fallimento – Esclusione. 19 «apicoltura», è considerata a necessario collegamento L’installazione su fondo agricolo tutti gli effetti attività agricola ai funzionale con il fondo è stato di impianto fotovoltaico per la sensi dell’articolo 2135 del sostituito dalla mera "possibilità" produzione di energia elettrica codice civile, anche se non di una utilizzazione dello stesso; non vale ad attribuire all’attività correlata necessariamente alla è peraltro irrilevante la dell’impresa natura commerciale gestione del terreno. circostanza che la debitrice sia dovendosi ritenere, l’attività mera affittuaria dei terreni su cui volta alla produzione di beni con insistono gli immobili aziendali. utilizzo del fondo, attività connessa ex art. 2135 c.c.. Il carattere intensivo Tribunale Mantova, 25 dell'allevamento in batteria di Novembre 2021. pollame non nuoce alla qualificazione dell’attività come agricola, essendo la stessa legata solo alla cura di un ciclo biologico della vita dell'animale o anche di una fase del ciclo stesso, a prescindere dalla quantità di animali allevati e rilevando la vendita delle uova come attività connessa ex art. 2135 c.c. Conseguente all’allevamento. Tribunale di Rimini, 25 febbraio 2020Tribunale Rimini, 25 Febbraio 2020. Art. 2135 c.c. Precedente formulazione dell’art. 2135 c.c.: Questo testo viene sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001: 1. "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. 2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Si possono distinguere al 1° comma → Attività principali e attività connesse atipiche 2° comma → Attività connesse tipiche Analisi dell’art. 2135 c.c. Attività principali oggi → 1° e 2° comma Attività connesse: - Requisito soggettivo → o Riguarda il soggetto che esercita l’attività agricola, ovvero l’imprenditore agricolo. Per essere qualificato come tale, il soggetto deve esercitare in modo professionale 20 (quindi abituale e organizzato) le attività indicate nella norma: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse. Il legislatore, con la riforma del 2001, ha allargato il concetto di imprenditore agricolo, includendo anche attività che non sono strettamente agricole (come la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti derivati dall’agricoltura), a condizione che queste siano svolte dall’imprenditore agricolo in maniera prevalente rispetto al resto delle sue attività. - Requisito oggettivo → o Riguarda le attività specifiche che devono essere svolte per poter qualificare il soggetto come imprenditore agricolo. Non ogni tipo di attività può rientrare in questa definizione. Non tutte le attività economiche sono riconducibili a quella agricola: l’attività deve rientrare nell’elenco indicato dalla norma o essere strettamente connessa a queste. - Criterio (prevalenza) → o Riguarda non solo i prodotti, ma anche l’utilizzo di risorse e attrezzature L’apicoltura – L. N. 313 del 24 dicembre 2004 Gli allevatori di cavalli - D. Lgs. N. 173/1998 Gli acquacoltori – L. N. 102/1992 Gli allevatori di cani – L. N. 349/1993 e poi… Gli allevatori avicoli – L. N.419/1971 I coltivatori di funghi – L. N. 126/1985 (secondo alcuni A. Ancora in vigore) Differenziare: 1) Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226: Orientamento e modernizzazione del Settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 Marzo 2001, n. 57. 2) Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227: Orientamento e modernizzazione del Settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Attualmente, in part. V. Il TU forestale, d.lgs. 3 aprile 2018, n.34. 3) Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: Orientamento e modernizzazione del Settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Presentazione Commentario al Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34): La disciplina giuridica del bosco e dell'impresa forestale, introdotta dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo Unico Foreste e Filiere Forestali", prospetta molteplici profili innovativi rispetto alla precedente normativa contenuta nel decreto legislativo n. 227 del 2001, ora abrogato, che aveva 21 coinvolto il bosco nel processo di ammodernamento e riordino della normativa inerente l'impresa agricola. Il Commentario, attraverso i contributi dei suoi Coautori, diversificati in funzione dei profili diversi della materia trattati dalla novella legislativa, esplora l'intera gamma degli strumenti che il Testo Unico plasma per cogliere la riaffermata valenza multifunzionale che connota il bosco come bene ad uso controllato, dalla rivisitazione di modelli antichi a quelli di nuovo conio, sullo sfondo di un rinnovato rapporto tra le funzioni dello Stato e quelle delle Regioni nel settore forestale, con riferimento anche all'analisi del poliedrico nuovo collegamento prospettato tra la sua disciplina e la stratificata normativa mirata a tutelare e valorizzare il paesaggio, contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle sue successive modifiche e integrazioni, sotto il duplice profilo del regime vincolistico e di quello pianificatorio; e nell'ottica di perseguire la finalità di garantire quella gestione forestale sostenibile, nella definizione disegnata dallo stesso Testo Unico, la quale rappresenta un fil rouge del suo dettato normativo. Focus sull’agriturismo dalla l. Quadro n. 730/85 alla l. 20 febbraio 2006, n.96 e sentenza della Corte cost. N. 330 del 12 ottobre 2007 L’importanza della nuova formulazione dell’art.2315 c.c. «…Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». L’importanza delle finalità La multifunzionalità dell’imprenditore agricolo (dopo la riforma del d.lgs. N. 228/2001). Regione FVG Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo) Legge Regionale del 17 Ottobre 2007, n° 25 …La Subida in FVG… con maneggio in Toscana ecc. Art. 2 (Definizione) 1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca Che devono comunque rimanere principali. 22 2. L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e Dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e pertanto l’attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l’articolo 3 dello stesso decreto llegislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l’attività agrituristica si applica anche all’attività ittituristica e i riferimenti all’attività agricola e ai Prodotti agricoli devono intendersi anche all’attività e ai prodotti della pesca. 3. Il carattere di principalità dell’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in Quest’ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall’attività dell’azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola è superiore a quello impiegato Nell’attività agrituristica. Regionale. O esterne all’azienda; 4. Nell’esercizio dell’agriturismo almeno l’80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l’esclusione dei prodotti necessari Alla preparazione degli alimenti e dell’acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 – Supplemento ordinario. 5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 5 vengono fissati: a. Il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza Regionale; b. Le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall’attività dell’azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell’ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un’altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di Rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo; c. I prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia Prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende ittituristiche. 6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta Dall’Amministrazione regionale. 7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. 8. Rientrano nell’attività agrituristica: a. L’ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti; 23 b. L’accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili; c. La somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne d. L'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e le modalità di esercizio delle attività didattiche; e. L'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare; f. La vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); g. L'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria; h. Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica; i. L'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle ); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle. 9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda. 10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne. 11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. 12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda. 24 13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.>>. L’importanza delle finalità La multifunzionalità dell’imprenditore agricolo (dopo la riforma del d.lgs. N. 228/2001) Meritano di essere ricordate le attività di :  Pescaturismo, «l’imbarco di persone (…) a scopo turistico-ricreativo»  Ittiturismo, «attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio culturali delle imprese (…) attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilà dell’imprenditore»  Attività connesse tipiche (art.2, comma 2°, d.lgs. N. 4/2012)  Intervengono : art.3.1, lett. A) e b) del d.lgs. 226/2001; art.7, d.lgs. N.154/2006; d.lgs. N.4/2012; l. 34/2012  L’art. 2 , c. 2, lett. C) d.lgs. N. 4/2012 considera attività connesse «la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché la azioni di promozione e valorizzazione»  Lett.d), «l’attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente costiero» Nell’ambito della multifunzionalità, ancora  Le attività connesse tipiche sono state ampliate, ad esempio, dal disposto della c.d. Legge finanziaria 2006 (comma 423 dell’articolo unico, l. 23 dicembre 2005, n. 266), dove si stabilisce che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica ricavata da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli “costituiscono attività connesse ai sensi dell’art.2135, terzo comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. La legge 18 agosto 2015, n. 141, contenente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” “promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole” (art.1, “Finalità”). Per “agricoltura sociale” la l. N. 141 del 2015 (art. 2, “Definizioni”) intende le “attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381(…)” nei limiti fissati dalla legge, dirette a realizzare una vasta serie di finalità; si tratta di attività che vanno ad integrare l'attività agricola, con prestazioni e servizi che affiancano o supportano servizi socio-sanitari (riabilitativi, terapeutici, formativi) 25 ed educativi con l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, allo sviluppo di abilità e di capacità. Art.2, lett. D) vi rientrano i progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio anche attraverso fattorie sociali e didattiche. Il d.m. N. 12550 del 21 dicembre 2018 reca la «Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attivita' di agricoltura sociale» (ex art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141), riconoscendo le attività di agricoltura sociale, gli operatori dell'agricoltura sociale, le modalità di realizzazione delle attività di agricoltura sociale e i soggetti beneficiari, stabilendo i requisiti minimi. Ed Interviene la Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell’adunanza del 27 marzo 2019. L’art. 2 , 3° comma della l. N.141 del 2015 fa riferimento testuale alla possibilità che molte delle attività indicate nell’art. 2 della legge, esercitate dall’imprenditore agricolo, “costituiscano attività connesse ai sensi dell’art.2135 del codice civile”, evidentemente non tutte. Infatti, salvo che per l'inserimento socio- lavorativo di lavoratori con disabilità o soggetti svantaggiati (art.2, 1° c., lett.a), tutte le altre attività di agricoltura sociale sono delineate, dal citato articolo 2, come attività connesse all'attività agricola (ai sensi dell'art. 2135 del codice civile). ENOTURISMO Art. 1, c. 502 della legge di stabilità 2018 (n. 205/2017) stabilisce che con il termine enoturismo si intendono “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”. Il d.m. 12 marzo 2019 («Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica», art.1) precisa: Comma 2°: l'attivita' enoturistica, di cui all'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' considerata attivita' agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile. 3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all’art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere: le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche 26 manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all’art. 2, commi 1 e 2. D.lgs. 21 maggio 2018, n.75 – (T.U. in materia di) coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali (cioè piante medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni)… «sono considerate attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.» In realtà…la querelle riguarda la raccolta? E la prima trasformazione a prescindere dai requisiti e dal criterio di connessione? COD. CIV. LIBRO V – DEL LAVORO Titolo VIII – Dell’azienda Art. 2555 – Nozione. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio Dell’impresa. Azienda agricola può essere definita, in prima approssimazione, come il complesso di Beni organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio della sua attività Elementi dell’azienda agricola Imprenditore agricolo professionale  Dalla legge n. 153 del 1975, che  (art. 12) conteneva la nozione di “Imprenditore agricolo a titolo principale” (IATP)  Al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99  Ai sensi dell’art.1 decreto legislativo n. 99/2004,  Due sono i requisiti essenziali:  A) che venga dedicata all’attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;  B) che si ricavi dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.  Nelle zone svantaggiate previste dall’art. 17 del Regolamento UE n. 1257/1999 i requisiti elencati sono ridotti del 25%. I.A.P.  Concerne sia coloro che svolgono l’attività in via individuale (art.1, c.1), quanto coloro che si avvalgono dello strumento societario (art.1, c.3)  All’articolo 1, comma 1 viene definito imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 27 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.  Ricordiamo il REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale  Articolo 5. 1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole Che dimostrino redditività, Che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. I.A.P. e società  Requisiti per la qualifica  Art.1, 3° comma: a) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari); b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale  L’art. 2 stabilisce che l’indicazione di “società agricola” - ossia di società che abbia come oggetto sociale l’esclusivo esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 C.C. - deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale. Non solo:  Poiché si tratta di attività lato sensu amministrative, interviene:  D.lgs. N. 101/2005: «Le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi di lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo e consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione prevididenziale e assistenziale»  (Segue)  D.l. N. 179/2012 : « non costituiscono distrazione dall’esercizio delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e fabbricati ad uso strumentale (…) sempreché i ricavi (…) siano marginali (…). La norma prosegue parlando del 10%  L. 116/2014, diritto di prelazione ad alcune società agricole di persone, alcune cooperative. Coltivatore diretto  Art. 2083 c.c. («Piccoli imprenditori») 28  Lo include tra i piccoli imprenditori  Dalla lettura dell’articolo:  Si noti … «prevalenza»  Definizioni contenute nella legislazione speciale  Vedi art. 6 l. N.203/1982. Definizione di coltivatore diretto.  Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.  Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.  Art. 7., l. N.203/82 Equiparazione ai coltivatori diretti.  Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.  Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.  L’art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, stabilisce che al fine dell’applicazione delle norme sulla prelazione agraria “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”. La prelazione/i Prelazione riconosciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590); Prelazione del proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817). - Il diritto di prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti ad altri per l'acquisto di un fondo agricolo, a parità di condizioni, quando il proprietario decide di alienarlo a titolo oneroso. 29 - Per esercitare il diritto di prelazione agraria il beneficiario deve essere in possesso di - Requisiti soggettivi - Ed oggettivi - Viene esteso il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti alle società agricole di persone (società semplici, s.n.c., s.a.s.) In cui almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto (d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101). In seguito, il diritto di prelazione agraria per l’acquisto del fondo confinante è stato esteso agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola dell’inps (art. 1, terzo comma, della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2-bis nel primo comma dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817) (con alcune precisazioni).Con l. N.116/2014 alle società cooperative di cui al d.lgs. 228/2001, qualora la metà degli amministratori e dei soci sia coltivatore diretto Compendio unico Art. 5-bis, primo comma, del D.lgs. 228/2001 che definisce il compendio unico Come: “l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di Redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del Sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e Successive modificazioni”. Principali fonti normative cui fare riferimento per la disciplina del compendio unico Sono: La legge n. 99/1994 per quanto attiene il compendio unico montano Il decreto legislativo 228/2001 per il compendio «generale» con con le integrazioni effettuate dai decreti legislativi successivi nn. 99/2004 e 101/2005. Art. 7 d. Lgs 99/2004 Conservazione dell’integrita’ fondiaria 1. Dopo l’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e’ inserito il segUente: “Art. 5-bis (Conservazione dell’integrita’ aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria Al raggiungimento del livello minimo di redditivita’ determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni. 2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo O a condurlo in qualita’ di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui All’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto. 3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli Onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunqUe ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni. 4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costitUenti il Compendio unico, sono considerati unita’ indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti A causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita’ deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio E trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici 30 competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento Del compendio unico. 5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche’ funzionali all’esercizio dell’impresa agricola. 6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gl i eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia Di successioni o dal dante causa, si provvede all’assegnazione del compendio di cui al presente articolo all’erede che la richieda, con addebito dell’eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della stessa con un tasso d’interesse inferiore di un punto a quello legale. 7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari E nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello d i conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche Agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743. 8. Se nessuno degli eredi richiede l’attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l’attribuzione di quote produttive, assegnati all’imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote. 9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane. 10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati. 11. All’applicazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’articolo 1, comma 2.”. L’affitto l. N.203 del 3 maggio 1982 Gli aspetti rilevanti: tra cui durata , canone, miglioramenti, patti in deroga.In particolare, l’art.45 Inquinamento, direttiva nitrati, scarichi, utilizzazione agronomica: profili giuridici Approccio metodologico La trattazione: Inquadramento del tema nell’ambito del progetto europeo di tutela dell’ambiente e valutazione dei riflessi nel diritto interno La tutela dall’inquinamento di fonte agricola Il ruolo negativo e positivo dell’agricoltura In quest’ambito, la possibile utilizzazione dei reflui L’utilizzazione “agronomica” Alcune riflessioni conclusive RIFERIMENTI NORMATIVI europei PRINCIPALI: TUE e TFUE, Direttiva nitrati, Direttiva quadro 2000/60/CE da ultimo, dopo COM (2013) 683 def. 31 Fonti nazionali : D. LGS. 152/2006 e regionali Solo qualche riferimento: L’art. 11 TFUE (ex 6 del Tr. CE) stabilisce: “ Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione delle politiche e azioni dell’Ue, in particolare nella prospettiva di promuovere uno sviluppo sostenibile” Nei Trattati uno degli obiettivi è il conseguimento di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Art. 191 TFUE (ex art. 174 TCE) indica: “Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente Protezione salute umana Utilizzazione accorta e razionale delle risorse Promozione sul piano internazionale delle misure destinate a risovere i problemi….” Emerge il carattere transnazionale di alcuni problemi (ambientali, salute…)  e gli imperativi di armonizzazione  e cooperazione tra gli Stati …  DOPO RIO + 20 (2012) sul “Futuro che vogliamo”… Questione inquinamento da nitrati emerge con forza dopo gli anni ’90. Da cosa deriva? SOLO da allevamenti? L’inquinamento delle acque e delle terre coltivabili è determinato da una miscela di molti fattori: si va dallo sfruttamento scorretto o

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