Contratti Bancari PDF
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The document details the regulations pertaining to contracts in banking. It covers aspects like savings collection, credit provision, and additional banking services. It also delves into the legal and regulatory framework governing these activities, touching upon the structure of banking institutions and how banking operations are governed by civil codes and specific regulations.
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**I CONTRATTI** I contratti bancari regolano l'attività delle banche, che sono imprese commerciali con un ruolo fondamentale nell'economia. La loro attività principale si articola in due categorie principali: la **raccolta del risparmio**, definita come operazione passiva perché rende la banca debi...
**I CONTRATTI** I contratti bancari regolano l'attività delle banche, che sono imprese commerciali con un ruolo fondamentale nell'economia. La loro attività principale si articola in due categorie principali: la **raccolta del risparmio**, definita come operazione passiva perché rende la banca debitrice nei confronti dei clienti, e la **concessione del credito**, classificata come operazione attiva, poiché comporta l'erogazione di prestiti. A queste si aggiungono le **operazioni accessorie** o servizi bancari, che includono altre attività finanziarie o strumentali. L'attività bancaria ha un'importanza economica e sociale particolare, tanto da essere regolata da una specifica disciplina pubblicistica contenuta nel Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo del 1993. Questa normativa è stata più volte aggiornata dagli anni '80, sia per adeguarsi alle direttive europee sia per garantire un'efficace organizzazione del sistema bancario. Le principali aree in cui questa regolamentazione ha un impatto significativo sono: 1. **Accesso all'attività bancaria**: Questo è subordinato a una preventiva autorizzazione, che viene rilasciata dalla Banca Centrale Europea su proposta della Banca d'Italia. 2. **Statuto delle società bancarie**: Le banche seguono regole particolari rispetto alle altre imprese commerciali, con uno statuto caratterizzato da profili di specialità. 3. **Struttura giuridica delle imprese bancarie**: Queste possono operare solo come **società per azioni** o **società cooperative per azioni**, con un capitale versato non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia, in base alla tipologia di società bancaria. l'attività bancaria è regolata da norme dettagliate che garantiscono stabilità e affidabilità, rispecchiando il ruolo centrale che le banche svolgono nel sistema economico e finanziario. **LE OPERAZIONI BANCARIE NEL CODICE CIVILE** Le operazioni bancarie hanno trovato una prima disciplina organica nel **Codice civile del 1942**, che ha introdotto alcune regolamentazioni specifiche per le attività svolte dalle banche. Tuttavia, questa normativa si limitava a disciplinare solo alcune delle principali operazioni tipiche delle banche, lasciando altre questioni importanti prive di regolamentazione. Per colmare queste lacune, si è fatto ricorso alle **norme bancarie uniformi**, ovvero alle condizioni generali di contratto elaborate e predisposte dall'**Associazione Bancaria Italiana (ABI)**. Queste norme avevano lo scopo di fornire un quadro di riferimento per i contratti bancari non disciplinati nel Codice civile. Tuttavia, le condizioni stabilite dalle norme bancarie uniformi erano fortemente sbilanciate a favore delle banche, lasciando i clienti, spesso considerati la parte debole nel rapporto contrattuale, in una posizione di svantaggio. Per riequilibrare questa situazione e garantire una maggiore protezione ai consumatori, il legislatore è intervenuto con la **legge 194/1992**. Questa normativa ha introdotto misure specifiche per tutelare il cosiddetto \"contraente debole\", ossia i clienti delle banche, promuovendo una maggiore equità nei rapporti contrattuali. Successivamente, le disposizioni contenute nella legge 194/1992 sono state integrate e consolidate nel **Testo Unico Bancario (T.U.B.)**, che rappresenta oggi il principale riferimento normativo per l'attività bancaria. Questo percorso normativo riflette l'evoluzione del diritto bancario verso una maggiore attenzione alla tutela dei clienti e alla parità nei rapporti con gli istituti bancari. **LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI BANCARI** introdotta dalla legge 194/1992, stabilisce regole fondamentali per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti tra banche, intermediari finanziari e clienti. Questa regolamentazione riguarda diversi aspetti essenziali, come la pubblicità delle condizioni economiche, la forma e il contenuto minimo dei contratti, il diritto di recesso e la necessità di comunicazioni periodiche. **Obblighi delle banche e trasparenza** Le banche sono obbligate a comunicare in modo chiaro e trasparente le condizioni economiche applicate ai servizi e alle operazioni. Queste informazioni devono essere esposte al pubblico nei locali della banca attraverso avvisi e fogli informativi. I contratti bancari devono essere redatti per iscritto, pena la nullità del contratto, che è comunque a vantaggio del cliente. Inoltre, una copia del contratto deve essere consegnata al cliente per garantirgli conoscenza e prova delle condizioni applicate. È vietato riferirsi agli usi per determinare tassi d\'interesse o altre condizioni economiche. Qualora le clausole contrattuali non rispettino queste norme, si applicano automaticamente le condizioni stabilite dalla legge. **Modifiche unilaterali e recesso** Nei contratti di durata, le banche possono modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (ius variandi) solo per giusti motivi, ma con restrizioni particolari per i contratti a tempo determinato. Le modifiche devono essere comunicate con almeno due mesi di preavviso e il cliente può recedere senza spese prima dell'applicazione delle nuove condizioni. Nei contratti a tempo indeterminato, il cliente può recedere in qualsiasi momento senza penalità. **Comunicazioni periodiche** Per i contratti di durata, le banche sono obbligate a fornire annualmente un rendiconto scritto e un documento sintetico con le principali condizioni contrattuali. Il cliente ha inoltre il diritto di richiedere, a proprie spese, copie della documentazione relativa a operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. **Depositi bancari** Il deposito di denaro è un'attività centrale delle banche, configurandosi come deposito irregolare. La banca, acquisendo la proprietà del denaro depositato, si impegna a restituirlo a richiesta del depositante (deposito libero) o alla scadenza convenuta (deposito vincolato). Le condizioni economiche, compreso il tasso d'interesse, devono essere indicate chiaramente nel contratto. I depositi si distinguono in: - **Depositi semplici**: non permettono versamenti successivi né prelievi parziali prima della scadenza. - **Depositi a risparmio**: documentati tramite libretti, che hanno valore probatorio e registrano tutte le operazioni effettuate. Esistono diverse tipologie di libretti, tra cui nominativi e al portatore. **Apertura di credito** L'apertura di credito consente alla banca di mettere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo. Gli interessi sono calcolati solo sulle somme effettivamente utilizzate, a cui si aggiunge una commissione proporzionale alla somma concessa. Le clausole che prevedono oneri ulteriori sono nulle. Il recesso della banca può variare a seconda che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato, con possibilità per il cliente di ottenere risarcimenti in caso di comportamenti scorretti da parte dell'istituto. **Anticipazione bancaria** L'anticipazione bancaria è un finanziamento garantito da pegno su merci o titoli. L'importo del credito è proporzionale al valore della garanzia offerta, con possibilità per il beneficiario di ritirare parte della garanzia in proporzione alle somme rimborsate. **Sconto bancario** Lo sconto è un contratto in cui la banca anticipa l'importo di un credito futuro, detratto degli interessi, in cambio della cessione del credito stesso. La banca è tutelata dal rischio d'inadempimento, potendo rivalersi sul cliente se il debitore originario non paga. **Conto corrente bancario** Il conto corrente bancario è uno strumento che permette al cliente di gestire depositi e prelievi, anche con fondi messi a disposizione dalla banca. I principali caratteri del conto corrente sono: 1. La registrazione di operazioni di accredito e addebito, con disponibilità immediata o differita a seconda delle modalità. 2. La possibilità di effettuare operazioni attraverso assegni o altri strumenti di pagamento. Il contratto deve essere redatto per iscritto, e il cliente è obbligato a custodire i moduli di assegno con diligenza. È prevista una rendicontazione annuale, che può essere contestata entro 60 giorni. Inoltre, i conti possono essere cointestati e, in caso di recesso, il saldo passivo diventa immediatamente esigibile. In sintesi, la normativa sui contratti bancari punta a bilanciare trasparenza e diritti del cliente con le esigenze operative delle banche, garantendo al contempo chiarezza e sicurezza nelle relazioni contrattuali. **LE GARANZIE BANCARIE** rappresentano strumenti fondamentali per assicurare alla banca il recupero dei crediti concessi ai clienti. Le garanzie bancarie e i servizi di custodia rappresentano strumenti essenziali per il funzionamento del sistema bancario, offrendo protezione sia agli istituti di credito che ai clienti, seppur con regole e limiti ben definiti. Queste garanzie possono essere personali o reali e trovano una loro applicazione specifica in strumenti come la **fideiussione omnibus** e il **pegno omnibus**. Il **pegno omnibus** è una forma di garanzia reale, regolata da clausole specifiche delle Norme Bancarie Uniformi (NBU). Attraverso questo strumento, i beni dati in pegno per un determinato rapporto possono essere utilizzati dalla banca come garanzia per tutti i crediti, sia presenti che futuri, vantati nei confronti del cliente. Tuttavia, questa clausola ha limitazioni di opponibilità: sebbene valida tra banca e cliente, non può essere fatta valere contro altri creditori a meno che non sia costituita seguendo le regole speciali del pegno mobiliare. La **fideiussione omnibus**, disciplinata dall\'articolo 1938 del Codice Civile, è una garanzia personale che consente alla banca di essere tutelata per qualsiasi obbligazione del cliente, anche futura. Pur trattandosi di una garanzia accessoria, richiede l'indicazione di un importo massimo per cui il fideiussore risponde. Non è configurata come una garanzia autonoma: il fideiussore può contestare alla banca l\'invalidità dell\'obbligazione principale tramite un\'azione di ripetizione del pagamento. Inoltre, l'articolo 1956 del Codice Civile impone che la banca non possa continuare a concedere credito al debitore in caso di peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, salvo autorizzazione scritta del fideiussore. **Le garanzie bancarie autonome** Le garanzie bancarie autonome trovano ampia applicazione nei rapporti internazionali, dove la banca funge da garante. Si distinguono per due caratteristiche principali: 1. **Pagamento a prima richiesta**: la banca è obbligata a pagare senza che il beneficiario debba dimostrare l'inadempimento del debitore. 2. **Indipendenza dall'obbligazione principale**: la banca garantisce il pagamento anche in assenza o successiva impossibilità dell'obbligazione garantita. Questa autonomia differenzia tali garanzie dalla fideiussione. Tuttavia, in caso di dolo del beneficiario, la banca può chiedere la sospensione giudiziale della garanzia tramite l'**exceptio doli**, a condizione che tale richiesta sia supportata da prove documentali chiare. **I depositi titoli in amministrazione** Tra i servizi offerti dalle banche rientrano i depositi titoli in amministrazione e le cassette di sicurezza: - **Depositi titoli in amministrazione**: la banca custodisce i titoli del cliente e si occupa dei diritti relativi, come riscossioni e tutele ordinarie. Per operazioni straordinarie, invece, necessita di istruzioni del cliente. - **Cassette di sicurezza**: la banca offre uno spazio protetto per conservare oggetti di valore. Risponde per la sicurezza dei locali e l'integrità della cassetta, ma non per il contenuto, salvo che l'evento dannoso sia imprevedibile e inevitabile. Spetta al cliente dimostrare il valore del contenuto in caso di richiesta di risarcimento. **IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE** 1. **[Nozione ]** L\'assicurazione è il contratto con il quale l\'assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a rivalere l\'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni); oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). **Impresa e contratto di assicurazione** L\'assicuratore è un imprenditore che opera secondo specifiche regole tecniche, basate sul calcolo delle probabilità che gli consentono di neutralizzare i rischi assunti con i singoli contratti di assicurazione. **Regole tecniche** Col contratto di assicurazione, un soggetto assume professionalmente una gran massa di rischi omogenei (incendio, furto morto ecc). Infatti, quando si opera su una gran massa di rischi omogenei, l'insieme dei premi incassati per ciascuna classe di rischi omogenei, consente di formare un fondo patrimoniale sufficiente, se correttamente gestito, a risarcire gli assicurati che effettivamente subiranno quel determinato sinistro. Il contratto si basa sulla legge statistica dei grandi numeri (un evento di per sé incerto e casuale è regolato da leggi costanti di probabilità se si considera una serie indefinita di casi), che consente di determinare con criteri matematici la probabilità media del verificarsi di un determinato evento. La determinazione del premio Per ciascuna categoria omogenea di eventi assicurati, l\'assicuratore è in grado di stabilire con sufficiente precisione quale è il rischio medio che assume col singolo contratto, tale dato è usato per determinare, secondo criteri matematici, il corrispettivo (premio) dovutogli dal singolo assicurato contro quel determinato rischio. **Funzione dell'assicurazione** Funzioni del contratto di assicurazione, nelle sue diverse articolazioni, sono: - Trasferire un determinato rischio patrimoniale da un soggetto (assicurato) ad un altro (assicuratore); - Consentire la neutralizzazione del rischio per entrambi i contraenti, attraverso l\'inserimento del singolo rischio in una massa di rischi omogene sistematicamente assunti da un imprenditore che opera secondo i principi propri della tecnica assicurativa (ciò consente di dire che il contratto assicurativo non è contratto aleatorio). **La disciplina dell\'impresa assicurativa** Le imprese di assicurazione vano sottoponte ad un penetrante controllo pubblico volto a garantire, a tutela degli assicurati, il rispetto delle regole tecniche dell'assicurazione ad una corretta e prudente gestione degli ingenti mezzi finanziari raccolti fra il pubblico attraverso l'incasso dei premi. L'attività può essere esercitata -- previa autorizzazione rilasciata dall'IVASS (che svolge anche attività di vigilanza sulle imprese assicurative) -- da S.p.a., S.c.p.A. e società di mutua assicurazione. Il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata è nullo, ma la nullità può essere fatta valere solo dall'interessato. Per salvaguardare gli assicurati dal rischio di insolvenza è prescritta la costituzione, con i premi raccolti, delle c.d. riserve tecniche, costituite da accantonamenti di premi riscossi e diversamente articolate per il ramo danni ed il ramo vita. Gli importi corrispondenti devono essere investiti in attività che presentano particolare sicurezza di realizzo (immobili, titoli di Stato, azioni, obbligazioni, ecc..), predeterminate dall'IVASS. Infine, le società di assicurazione non possono svolgere altre attività e devono ottenere l'autorizzazione dell'IVASS per poter assumere partecipazione di controllo in società che svolgono attività diverse da quelle consentite 2. **[I tipi di assicurazione ]** Le assicurazioni si distinguono in due grandi categorie: - **assicurazione contro i danni** nelle quali l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro. L'assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario: l'indennizzo dovuto dall'assicuratore non può cioè superare il danno sofferto dall'assicurato. E ciò al fine di evitare che per quest'ultimo l'assicurazione si trasformi da strumento di previdenza in strumento di arricchimento o speculazione. - **assicurazioni sulla vita** nelle quali l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una redita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza). L'assicurazione sulla vita è invece sottratta all'applicazione del principio indennitario e quindi il capitale o la rendita assicurata possono essere liberamente determinata dalle parti. 3. **[La disciplina generale il rischio e il premio ]** Il rischio e il premio sono gli elementi essenziali di ogni contratto di assicurazione. **Inesistenza del rischio** Il rischio è la possibilità che si verifichi un determinato evento futuro e incerto che però deve esistere oggettivamente. Il contratto di assicurazione è infatti nullo se il rischio non è mai esistito. **Dichiarazioni inesatte e reticenze** Le legge si preoccupa inoltre di garantire l'esatta conoscenza da parte dell'assicuratore della consistenza del rischio assunto e la corrispondenza fra rischio e premio per tutta la durata dell'assicurazione. Particolare è la disciplina dettata per le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sulla reale entità del rischio e quindi sulla congruità del premio richiesto. Se vi è stato dolo o anche solo colpa grave da parte dell'assicurato, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto entro tre mesi dalla scoperta dell'inesattezza o della reticenza. Però nel primo caso di annullamento, l'assicuratore non dovrà pagare alcun indennizzo. Nel secondo invece si ha solo una riduzione proporzionale dell'indennizzo. **Il premio** Il premio invece è il corrispettivo dovuto dall'assicurato che è composto dal premio puro calcolato secondo criteri matematici e dal compenso aggiuntivo dell'assicurato per il servizio reso. Il premio deve essere pagato anticipatamente, in un'unica soluzione o in rate periodiche. Se il premio non è pagato alle scadenze convenute l'assicurazione resta sospesa ed il contratto si risolve di diritto se, nel termine di sei mesi, l'assicuratore non agisce per la riscossione. **Rappresentanza** Ci sono norme specifiche sulla persona che stipula l'assicurazione (contraente). Questa è diversa da quella che è titolare della situazione esposta al rischio (assicurato). Il contraente può innanzitutto agire in veste di rappresentante dell'assicurato. In tal caso tutti gli effetti del contratto di assicurazione si producono direttamente in testa all'assicurato e proprio l'assicurato sarà tenuto al pagamento dei premi oltre ad avere diritto al pagamento dell'indennità. Una disciplina però, tuttavia, è introdotta dall'articolo 1890 nell'ipotesi in cui il contratto è concluso da un rappresentante senza poteri. È infatti stabilito che: a\. l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro; ù b\. il rappresentante senza poteri è tenuto personalmente a pagare tutti i premi ed osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino a quando l'interessato non ratifica, mentre i diritti spettano all'assicuratore. In ogni caso l'assicuratore può opporre all'assicurato tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al contraente in dipendenza del contratto. **Polizza di assicurazione** Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, ma deve essere provato per iscritto. L'assicuratore, perciò, ha l'obbligo di rilasciare al contraente la polizza di assicurazione (che se nominativa ha solo funzione probatoria del contratto) o altro documento da lui sottoscritto. 4. **[L'assicurazione contro i danni ]** Nell'assicurazione contro i danni, l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. L'assicurazione contro i danni copre i rischi a cui sono esposti determinati beni o diritti, anche di credito, dell'assicurato (assicurazione di cose); può coprire anche rischio cui è esposto l'intero patrimonio dell'assicurato, come si verifica nell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (assicurazioni di patrimonio). **Principio indennitario** Il principio indennitario dell'assicurazione contro i danni prevede che può validamente assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio dedotto in contratto altrimenti è nullo se manca questo interesse. **Limiti del risarcimento** L'assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall'assicurato in conseguenza del sinistro. Ed il danno risarcibile è di regola costituito dalla sola perdita subita (danno emergente). **Soprassicurazione** Le conseguenze dell'assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa sono diverse a seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell'assicurato. In caso di dolo il contratto è invalido (annullabile), fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio in corso se è in buona fede. Se invece non vi è stato dolo, l'assicuratore dovrà risarcire il danno nei limiti del minor valore assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una riduzione proporzionale del premio. **Assicurazione parziale** Può verificarsi anche che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto e in tal caso si applica la regola proporzionale e l'assicuratore sarà tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto. **Pluralità di assicurazioni** Il principio indennitario opera anche quando state stipulate più assicurazione verso diversi assicuratori per la copertura dello stesso rischio però la somma complessivamente riscossa non può superare l'entità del danno e l'assicurato che ha pagato avrà regresso verso gli altri per ripartire l'indennità corrisposta in proporzione alle somme assicurate presso ciascuno. **Coassicurazione** La coassicurazione invece si ha quando più assicuratori, di regola con unico contratto assumono ciascuna una quota del rischio assicurato e ciascun assicuratore risponde nei confronti dell'assicurato dei limiti della quota assunta ed è quindi tenuto al pagamento dell'indennità solo in proporzione della rispettiva quota (obbligazione parziaria) 5. **[L'assicurazione della responsabilità civile ]** Un tipo particolare di assicurazione contro i danni è l'assicurazione della responsabilità civile. Con essa l'assicuratore si obbliga, nei limiti della somma prevista dal contratto (c.d. massimale), a tenere indenne l'assicurato di quanto questi dovrà pagare a terzi a titolo di risarcimento danni a causa di eventi che comportano una responsabilità civile (contrattuale o extracontrattuale) dell'assicurato stesso. Ad esempio, un albergatore si assicura contro i danni che lui e i suoi dipendenti potranno cagionare alla persona o cose dei clienti, in tal modo l'albergatore si pone al riparo dalle perdite patrimoniali, spesso ingenti, cui può essere esposto per risarcire i danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. **Disciplina** La scarna disciplina dettata dal Codice civile per questo tipo di assicurazione attribuisce rilievo solo marginale all'interesse del terzo danneggiato ad ottenere il ristoro del danno subìto. Infatti, l'assicuratore ha solo la facoltà (non l'obbligo) di pagare direttamente al terzo danneggiato ed è obbligato al pagamento diretto solo se l'assicurato lo richiede. 6. **[L'assicurazione sulla vita ]** Nell'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tale evento può consistere: nella morte dell'assicurato, nella sopravvivenza dell'assicurato oppure in entrambe (assicurazione mista). La disciplina dell'assicurazione sulla vita è svincolata dal principio indennitario. L'assicurazione sulla vita può perciò essere contratta per qualsiasi somma che sarà commisurata all'ammontare dei premi pagati. L'assicurazione sulla vita può essere inoltre stipulata non sono sulla vita propria, ma anche sulla vita di un terzo con il consenso di questi. Inoltre, l'assicuratore non può agire per la riscossione e se scaduto il termine di tolleranza previsto dalla polizza, il contratto si risolve di diritto ed i premi pagati restano all'assicuratore. Queste gravi conseguenze per l'assicurato sono tuttavia temperate da due istituti tipici dall'assicuratore, ossia il riscatto e la riduzione. **Riscatto e riduzione** Il riscatto consente all'assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati (valore di riscatto). La riduzione gli permette di mantenere in vita il contratto nonostante l'interruzione del pagamento dei premi per una somma assicurata proporzionalmente ridotta. Il diritto di riscatto e di riduzione sorgono solo dopo che sia trascorso un certo numero di anni dalla conclusione del contratto (almeno tre). **Assicurazione a favore di un terzo** Figura diffusa di assicurazione sulla vita è l'assicurazione a favore di un terzo beneficiario che rientra nella categoria generale dei contratti a favore di terzo e per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. A lui sono perciò opponibili le eccezioni fondate sul contratto di assicurazione, ma non quelle fondate su altri rapporti fra assicuratore e stipulante. **DISCIPLINA DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE** L'associazione in partecipazione è un contratto attraverso il quale un soggetto, chiamato associante, consente a un altro soggetto, l'associato, di partecipare agli utili della propria impresa o di uno o più affari. Questa partecipazione agli utili rappresenta il corrispettivo per un determinato apporto fornito dall'associato. Tuttavia, tale partecipazione comporta anche un rischio: l'associato può perdere il capitale apportato, poiché partecipa alle eventuali perdite dell'impresa o degli affari, pur sempre nei limiti del proprio apporto. L'apporto fornito dall'associato entra nel patrimonio dell'associante, che può disporne liberamente. L'associante rimane l'unico soggetto responsabile dell'attività d'impresa o degli affari relativi al contratto. Egli ha diritto di trattenere gli utili prodotti, ma ha l'obbligo di corrispondere all'associato la quota di utili pattuita e di restituirgli l'apporto, al netto delle eventuali perdite, alla scadenza del contratto. In questa tipologia contrattuale, l'attività d'impresa o l'affare rimangono attribuiti esclusivamente all'associante. I terzi, infatti, acquisiscono diritti e obbligazioni unicamente nei confronti dell'associante, mentre la gestione dell'attività o degli affari è riservata a quest'ultimo. Salvo diverse disposizioni contrattuali, la quota di utili spettante all'associato è proporzionale al valore del suo apporto. Nel caso in cui la gestione si protragga per più anni, gli utili devono essere corrisposti con cadenza annuale. Analogamente, in assenza di patti contrari, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite non possono mai superare il valore dell'apporto fornito dall'associato. **Contesto di riferimento e attività finanziarie correlate** Le operazioni di associazione in partecipazione si collocano in un panorama più ampio di attività e operazioni finanziarie, quali leasing, factoring, carte di credito, credito al consumo e cartolarizzazione dei crediti. Tali operazioni, non regolamentate dal codice del 1942, hanno assunto crescente rilevanza economica, portando a una specifica disciplina normativa. Queste attività, sebbene spesso svolte da imprese bancarie, non sono loro esclusiva prerogativa per legge e vengono frequentemente gestite attraverso società controllate. Gli intermediari che operano in queste attività sono soggetti a regolamentazione e devono iscriversi in specifici elenchi. Un elenco generale è tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC), che comunica le iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob. Gli intermediari di maggiore rilevanza, invece, sono tenuti a registrarsi in un elenco speciale gestito direttamente dalla Banca d'Italia, che esercita funzioni di supervisione e controllo. **IL LEASING** Il leasing è un contratto che si instaura tra un\'impresa finanziaria specializzata (società di leasing) e un soggetto che necessita di beni strumentali per la propria attività. Esso è nato per rispondere al bisogno delle imprese di disporre di attrezzature, macchinari o altri strumenti essenziali senza dover immobilizzare ingenti capitali per acquistarli. Questa formula contrattuale permette alle imprese di avere accesso ai beni necessari per la produzione attraverso un accordo che combina elementi di locazione, vendita a rate, mutuo e finanziamento bancario. Oltre al leasing per beni strumentali (leasing di impresa), si è sviluppato anche il leasing per beni di consumo durevoli, come automobili ed elettrodomestici, e per beni immobili. **Tipologie di leasing** Il leasing si distingue in tre principali categorie operative: 1. **Leasing finanziario:** È la forma più diffusa e caratteristica, in cui l'impresa di leasing acquista o fa costruire un bene scelto dall'utilizzatore e lo mette a disposizione per un periodo determinato, dietro pagamento di un canone periodico. Alla scadenza, l'utilizzatore può scegliere se acquistare il bene, restituirlo o rinnovare il contratto. Il leasing finanziario prevede che l'utilizzatore assuma tutti i rischi connessi al bene, incluso il perimento. Il contratto include clausole che regolano la durata del godimento, i canoni da corrispondere (di solito superiori a quelli di una locazione ordinaria) e il diritto dell'utilizzatore di acquistare il bene a un prezzo prestabilito alla scadenza. Questo tipo di leasing coinvolge tre soggetti: la società di leasing (concedente), l'utilizzatore e il fornitore del bene. Nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, la disciplina è stata modificata dalla legge 124/2017, introducendo criteri più stringenti per la risoluzione del contratto, come il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili o un importo equivalente. La riforma ha stabilito che, in caso di risoluzione, il concedente possa ottenere il bene e il pagamento di somme a compensazione, cercando al contempo di ricollocare il bene a valori di mercato. In caso di fallimento dell'utilizzatore, il contratto rimane sospeso fino a decisione del curatore fallimentare. Se il curatore decide di subentrare, il concedente diventa creditore privilegiato; altrimenti, il bene deve essere restituito. 2. **Leasing operativo:** In questo caso, il produttore stesso concede i beni in godimento, fornendo anche servizi come assistenza e manutenzione. Ha spesso per oggetto beni standardizzati e una durata inferiore alla vita economica del bene. È caratterizzato da contratti di breve durata e canoni basati sul valore d'uso del bene. 3. **Leasing di ritorno (lease-back):** Il leasing di ritorno, invece, consente a un imprenditore di vendere un bene alla società di leasing per ottenerne liquidità, mantenendone l'uso e riservandosi il diritto di riacquisto alla scadenza del contratto. Questa formula rappresenta un valido strumento di finanziamento per imprese in difficoltà economiche temporanee. **IL FACTORING** È una tecnica contrattuale sviluppata per rispondere alle esigenze delle imprese che effettuano frequenti e rilevanti vendite a credito verso una clientela numerosa e diversificata. Queste aziende si trovano spesso a gestire un elevato volume di crediti, sostenendo costi legati alla loro riscossione e all'eventuale gestione delle controversie. Inoltre, potrebbero avere la necessità di monetizzare anticipatamente una parte dei crediti vantati, affrontando anche il rischio di insolvenza dei debitori. Per soddisfare queste necessità, sono nate le **imprese di factoring**. il factoring rappresenta uno strumento utile per le imprese, poiché consente una gestione efficiente dei crediti, un accesso anticipato alla liquidità e una riduzione dei rischi legati all'insolvenza, affidandosi a una struttura specializzata. Le imprese di factoring sono specializzate nella gestione dei crediti aziendali e, attraverso un unico contratto di durata chiamato **contratto di factoring**, offrono una serie di servizi: 1. La tenuta della contabilità debitori. 2. La gestione dell\'incasso dei crediti e dell'eventuale contenzioso. 3. La concessione, se richiesta, di anticipazioni sull'importo dei crediti. 4. L'assunzione del rischio di insolvenza. Il cliente che stipula un contratto di factoring può usufruire di tutti o solo di alcuni di questi servizi, pagando un compenso per ciascuno, composto da commissioni e dagli interessi sulle eventuali anticipazioni. **Cessione dei crediti** Il cuore del contratto di factoring è costituito dalla **cessione dei crediti**, che si configura come una cessione globale di crediti pecuniari futuri in cambio di un corrispettivo. Questa operazione è regolata da una disciplina specifica, applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni: 1. Il cedente è un imprenditore. 2. I crediti ceduti derivano da contratti stipulati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. 3. Il cessionario è una banca o un intermediario finanziario abilitato all'acquisto di crediti aziendali. In base al contratto di factoring, l'imprenditore cedente (il fornitore) trasferisce al **factor** tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla sua attività d'impresa, oppure soltanto quelli relativi a specifiche operazioni. **Tipologie di cessione** - **Cessione pro solvendo**: in questo caso, il cedente è liberato dall'obbligazione solo quando il factor ottiene il pagamento dal debitore. - **Cessione pro soluto**: il factor si assume il rischio di insolvenza del debitore, garantendo al fornitore il pagamento dei crediti anche in caso di inadempimento. - **Anticipazioni** Il factor può concedere anticipazioni sull'importo dei crediti ceduti, applicando interessi per il periodo di anticipazione. Tuttavia, nel caso di cessione pro solvendo, queste anticipazioni devono essere restituite qualora il debitore non provveda al pagamento. **Tutela del factor e opponibilità a terzi** Per evitare abusi da parte del fornitore, che potrebbe cedere gli stessi crediti a soggetti terzi, esistono regole che garantiscono l'opponibilità della cessione. In particolare, la cessione sarà opponibile a terzi senza necessità di notifica giudiziale se il factor ha già pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione e tale pagamento ha una data certa precedente rispetto al titolo di acquisto dei terzi, al pignoramento dei creditori o al fallimento del cedente. **LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI** è un'operazione basata sull'istituto della cessione globale dei crediti e ha l'obiettivo di agevolare lo smobilizzo di ingenti quantità di crediti attraverso l\'emissione di **titoli di credito di massa**, solitamente sottoscritti da investitori professionali. La cartolarizzazione rappresenta uno strumento efficace per consentire alle imprese di monetizzare i propri crediti, trasferendo il rischio agli investitori e garantendo trasparenza e separazione patrimoniale. Tuttavia, il rischio di insolvenza dei debitori originari resta un aspetto centrale, con implicazioni dirette per gli investitori che acquistano i titoli. Questi titoli sono garantiti esclusivamente dal flusso finanziario generato dai crediti sottostanti, ossia dagli interessi e dai rimborsi che derivano da tali crediti. Di conseguenza, il pagamento dei titoli dipende unicamente dalle prestazioni dei debitori originari, e il rischio di insolvenza grava direttamente sugli investitori che acquistano i titoli. **Caratteristiche essenziali della cartolarizzazione** 1. **Cessione a titolo oneroso**: - L'operazione prevede la cessione di crediti pecuniari, che possono essere sia esistenti sia futuri, individuati anche in blocco. - I crediti vengono ceduti a una società creata appositamente per realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione. 2. **Emissione di titoli di credito**: - La società cessionaria emette titoli di credito per finanziare l'acquisto del portafoglio crediti ceduto. - Le somme raccolte dai debitori ceduti sono destinate esclusivamente a soddisfare i diritti incorporati nei titoli emessi, ossia al pagamento dei costi dell'operazione e alla remunerazione degli investitori. 3. **Patrimonio separato**: - I crediti ceduti relativi a ciascuna operazione costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della società cessionaria e rispetto a quello delle altre operazioni. - Su questo patrimonio non possono essere esercitate azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti (come stabilito dall'articolo 3, secondo comma). 4. **Valutazione dell'operazione**: - Quando i titoli vengono offerti a investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione di un'impresa indipendente, come un'**agenzia di rating**, specializzata nella stima del valore dei crediti.