Trasferimento d'azienda: Lezione 60 PDF
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These are lecture notes on business law, specifically covering the topic of transferring companies (trasferimento d'azienda) in Italy. The notes include aspects, general details, sources, concepts, and crises.
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Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo#...
Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Trasferimento d’azienda Aspetti generali Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Trasferimento d’azienda Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda è una forma di decentramento produttivo, espressione con la quale si indica il fenomeno di parcellizzazione del processo produttivo dell’impresa; Nel trasferimento di ramo d’azienda, l’impresa mantiene il suo core business, ossia la parte principale della sua attività produttiva, e affida a terzi lo svolgimento delle attività accessorie; Il trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda costituisce un’ipotesi di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, posto che a mutare è soltanto il datore di lavoro, mentre il rapporto di lavoro prosegue presso il cessionario, con garanzia dei diritti già maturati dai lavoratori coinvolti, tanto nei confronti del cedente, quanto del cessionario dell’azienda. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Trasferimento d’azienda: fonti normative Il trasferimento d’azienda è regolato dall’art. 2112 c.c. e dall’art. 47, l. n. 428/1990, successivamente modificati, in attuazione di direttive europee, dal d.lgs. N. 18/2001 e dall’art. 32, d.lgs. N. 276/2003; Di recente, l’art. 30, l. n. 122/2016, ha inoltre precisato i confini tra appalto e trasferimento d’azienda, intervenendo sulla formulazione dell’art. 29, d.lgs. N. 276/2003; La disciplina nazionale risente dell’opera di armonizzazione portata avanti in sede europea dapprima con la direttiva 77/187/CE, poi con la direttiva 98/50/CE, infine, con la direttiva 2001/23/CE; La ratio della normativa è quello di assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda e di conservazione del posto, che si realizza assicurando il passaggio dei lavoratori al nuovo titolare dell’azienda o di un suo ramo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Nozione di trasferimento Ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c. «si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda»; Il trasferimento rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c. è da intendersi in senso ampio, ricomprendendosi all’interno della nozione qualunque passaggio di azienda realizzato con strumenti giuridici che determinino il mutamento della titolarità dell’azienda, ivi compresi usufrutto o affitto; Non è, quindi, necessario che con il trasferimento l’azienda venga definitivamente ceduta. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Nozione di trasferimento: la giurisprudenza Secondo la giurisprudenza, «il mezzo tecnico (“tipologia negoziale”) utilizzato dalle parti per il trasferimento è dunque irrilevante, perché quel che conta è l’effetto di sostituire nella titolarità dell’attività un soggetto ad un altro» (Cass., 16641/2012); Ciò comporta che si è in presenza di trasferimento d’azienda rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c. «anche nei casi in cui il cambiamento di titolarità dell'azienda non derivi da vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della pubblica amministrazione. Resta ferma la necessità di verificare la sussistenza delle altre condizioni prescritte dalla legge per l'applicazione dell’art. 2112 c.c., e cioè il passaggio dei beni aziendali dal precedente al nuovo concessionario, di talché il complesso aziendale, pur cambiando la titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa» (Cass. 199/2008). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Nozione di azienda e scopo di lucro L’art. 2112 c.c. definisce l’azienda come un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità; Si tratta di una definizione diversa rispetto a quella commercialistica di cui all’art. 2555 c.c., per il quale «l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa»; Secondo la giurisprudenza, «non osta alla configurabilità del trasferimento la mancanza di un fine di lucro purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento» (Cass. 11622/2002). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Nozione di azienda: attività economica organizzata Rientra nel concetto di azienda anche la traslazione di un’attività economica realizzata mediante l’impiego di un insieme di lavoratori organizzati, senza il supporto di un apparato strumentale; Occorre, tuttavia, che non si tratti di una mera sommatoria di prestazioni lavorative individualmente operanti, ma di un’attività organizzata c.d. labour intensive, con prevalenza del capitale umano su quello strumentale, volta allo sviluppo di un’autonoma iniziativa imprenditoriale; L’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla l. n. 122/2016, dispone, tuttavia, che «l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Nozione di azienda: preesistenza e conservazione Il requisito della preesistenza al trasferimento suggerisce che ai fini dell’art. 2112 c.c. è necessario che l’entità trasferita sia stata effettivamente utilizzata dal cedente prima delle operazioni di cessione; Quanto trasferito deve essere idoneo a consentire il proficuo svolgimento di un’attività economica; La conservazione dell’identità fissa invece uno specifico limite all’autonomia delle parti, nel senso che l’imprenditore cedente non può modificare lo scopo della propria attività in vista della cessione, dovendo piuttosto conservare intatta l’integrità funzionale della compagine aziendale fino al completamento delle operazioni di trasferimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Trasferimento di ramo d’azienda Ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c. «le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»; Il ramo d’azienda presenta, dunque, due caratteristiche: deve trattarsi di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata; deve essere identificata come tale da cedente e cessionario al momento del suo trasferimento; Sul concetto di ramo vi sono due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali:1. si tratta di una articolazione funzionalmente autonoma assimilata alla nozione giurisprudenziale di unità produttiva di cui allo Statuto dei Lavoratori, che si differenzia dall’azienda solo dal punto di vista quantitativo; 2. Viene enfatizzata l’autonomia funzionale che non implica anche un’autonomia gestionale o amministrativa. La natura del ramo d’azienda è ben diversa da quella dell’azienda sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 0 Trasferimento di ramo d’azienda Nonostante il requisito della preesistenza del ramo sia stato però abrogato dall’art. 32 D.Lgs. n. 276/2003, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza e parte della dottrina hanno continuato a richiamare il requisito della preesistenza in via interpretativa. Posto che la direttiva richiede che nel trasferimento l’entità economica conservi la propria identità, si dice che non è possibile conservare l’identità di ciò che non ha identità prima del trasferimento; Secondo la Corte di Giustizia UE, risulta legittima una normativa nazionale che, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell’ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un’entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento (CGUE, C- 458/2012 del 06.03.2014). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda Tutele Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: conservazione del rapporto Ai sensi dell’art. 2112, comma 1, c.c., «in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano» (es. anzianità, TFR ecc.); Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che «il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento»; Resta ferma la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento; Il cedente non potrà addurre a giustificazione del licenziamento la circostanza del trasferimento; Allo stesso modo, il cessionario non potrà licenziare i lavoratori, giustificando gli esuberi semplicemente con l’avvenuta acquisizione di un’azienda o di un ramo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: dimissioni per giusta causa Qualora si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo, così come definiti dall’art. 2112 c.c., la cessione dei lavoratori è automatica e non rileva il loro consenso ad essa. Per compensare la deroga al principio del necessario consenso del lavoratore in caso di mutamento del datore di lavoro, l’art. 2112 c.c. prevede che il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti della giusta causa (senza necessità di preavviso e ricevendo l’indennità sostitutiva); Qualora, invece il trasferimento non presenti i requisiti di cui all’art. 2112 c.c., si applica l’art. 1406 c.c.: «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta». Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: obbligo di solidarietà Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; Il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro dinanzi a una delle sedi protette (con una dichiarazione resa davanti ad una commissione di conciliazione istituita presso i sindacati o presso l’ITL oppure davanti al Giudice); Nel caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera il regime di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003; In tal caso, l’appaltante/cedente è obbligato in solido con l'appaltatore/cessionario, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: CCNL Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; Si stabilisce, quindi, una forma di ultrattività dei contratti collettivi applicati dal cedente ai rapporti di lavoro dei lavoratori trasferiti, nonostante il cessionario non sia parte del contratto o applichi un contratto collettivo di diverso livello; Tuttavia, qualora il cessionario applichi un diverso contratto collettivo del medesimo livello di quello del cedente, questo sostituisce il precedente, anche qualora comporti un peggioramento del trattamento economico e normativo. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: impugnazione I termini previsti per l’impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6, l. 604/1966 si applicano anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c.; Pertanto, entro 60 giorni dalla data del trasferimento d’azienda, il lavoratore deve impugnare la cessione del contratto; Il lavoratore ha, poi, 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato; in questo secondo caso, se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo, il lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: consultazione sindacale L’art. 47, comma 1, l. n. 428/1990, ha introdotto una particolare procedura di consultazione sindacale in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda che riguardi imprese con più di 15 dipendenti; In questo caso, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive RSU, ovvero alle RSA costituite nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento; In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 1 Trasferimento d’azienda: consultazione sindacale L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi; Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo; Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi di informazione costituisce condotta antisindacale (v. lez. 11), ma non invalida l’atto di trasferimento, non costituendo l’informativa sindacale presupposto di legittimità del trasferimento. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 2 Trasferimento d’azienda Crisi di impresa Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 2 Trasferimento d’azienda in crisi L’art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, come mod. dal d.lgs. N. 14/2019 (c.d. codice della crisi di impresa) detta specifiche disposizioni per l’ipotesi di trasferimento di aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; In questi casi, il contratto collettivo, di qualsiasi livello, che preveda il mantenimento dell’occupazione da parte del cessionario può modulare le modalità di applicazione dell’art. 2112 cod. civ. con riguardo alle condizioni di lavoro. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 2 Trasferimento d’azienda in crisi L’art. 47, commi 5-5-bis, l. n. 428/1990, come mod. dal d.lgs. N. 14/2019 (c.d. codice della crisi di impresa) detta specifiche disposizioni per l’ipotesi di trasferimento di aziende: nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata; in tali ipotesi possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ci qualsiasi livello, in deroga all'articolo 2112, commi 1 (continuazione del rapporto), 3 (conservazione del CCNL) e 4 (facoltà di recesso e dimissioni), del codice civile; Non si applica il comma 2, dell’art. 2112 c.c., sull’obbligo di solidarietà e il TFR è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Può intervenire il fondo di garanzia (v. lez. 48). Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 2 Trasferimento d’azienda in crisi L’art. 47, commi 5-ter-6, l. n. 428/1990, come mod. dal d.lgs. N. 14/2019 (c.d. codice della crisi di impresa) detta specifiche disposizioni per l’ipotesi di trasferimento di aziende: nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sindacale sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione; In tale ipotesi ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi, ma non trova applicazione l’art. 2112 c.c. Corso di Laurea: #corso# Servizi giuridici Insegnamento: #insegnamento# Diritto del lavoro (L-Z) Lezione n°: #lezione# Lezione n. 60 Titolo: #titolo# Trasferimento d’azienda Attività n°: #attività# 3 TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze fin qui acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti