L'audizione del minore - Lezione 35 - Servizi Giuridici PDF

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Questi appunti descrivono il diritto dell'ascolto del minore in ambito giuridico. Essi includono il quadro normativo e il superiore interesse del minore, con riferimenti ad atti internazionali come la Convenzione di New York del 1989.

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Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore L’AUDIZIONE DE...

Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore L’AUDIZIONE DEL MINORE Il quadro normativo Dal momento dell’emanazione della Convenzione di New York del 1989, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (ratificata con Legge 191 del 1976) la persona minore di età, in virtù di una vera e propria rivoluzione culturale, non viene più considerata oggetto di protezione ma soggetto titolare di diritti. Il minorenne pertanto, una volta inteso come destinatario passivo dei diritti, diviene un nuovo soggetto titolare dei diritti stessi, che va ascoltato, informato, e rispettato. In questo contesto ruolo centrale assume il suo diritto all’ascolto in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, diritto che, affermato a livello internazionale dalla Convenzione di New York (da qui Conv. Onu), ha fatto molta strada nel nostro ordinamento negli ultimi 30 anni. Norma di riferimento in materia è l’art 12 della Convenzione citata che, in coerenza con la concezione del minore come protagonista e partecipe delle scelte che riguardano la sua vita, prevede l’obbligo per gli Stati parti: di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, di fornire in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, di tenere conto delle opinioni espresse dal bambino in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Superiore interesse del minore Il diritto del minore all’ascolto così delineato costituisce uno dei quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e, in particolare, è strettamente connesso ad un altro principio, quello secondo il quale in ogni procedura che lo riguarda e in ogni decisione relativa al minore va tenuto in preminente considerazione il suo superiore interesse (art 3 Conv. Onu). Assumere infatti una decisione nei riguardi del fanciullo che tenga conto di quello che è il suo superiore interesse presuppone necessariamente una conoscenza delle sue esigenze e quindi un suo ascolto. L’audizione, o meglio il diritto del minore ad essere ascoltato, è dunque lo strumento per fare partecipare la persona minore di età al procedimento destinato ad emettere una decisione che riguarda e che a volte modifica radicalmente la sua vita attraverso la manifestazione dei propri desideri e bisogni. Si tratta di un potere dato al minore, capace di discernimento, di influire sulla formazione del convincimento del giudice. Atti internazionali La necessità di garantire la massima partecipazione del minore nella determinazione delle decisioni che hanno riflessi sulla sua esistenza è affermata anche nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 febbraio 1996, ratificata dall’Italia con Legge 20 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore marzo 2003, n 77, nell’ambito della quale vengono proclamati come diritti del bambino, capace di sufficiente discernimento, tanto quello di ricevere informazioni adeguate quanto quello di esprimere le proprie opinioni, opinioni che devono essere tenute in debito conto dai soggetti deputati a prendere decisioni in ordine alla vita del minore stesso (art 3 Conv. Onu). Le disposizioni di tale Convenzione infatti sono soprattutto finalizzate a garantire che i minori possano sempre partecipare, adeguatamente informati, ai procedimenti giudiziari che li riguardano e in tal senso in particolare si prevede che il bambino ha il diritto di chiedere, personalmente o tramite altre persone od organismi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti giudiziari che lo riguardano quando la legge nazionale priva i detentori della responsabilità di genitori della facoltà di rappresentarlo a causa di un conflitto di interessi (art 4) Sempre in ambito internazionale si sottolinea il Regolamento UE, 2019 del 1111 del 25 giugno 2019 secondo il quale i minorenni in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale sia nei casi di sottrazione internazionale. L’ascolto è altresì previsto dalla Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con Legge 64 del 1994) che all’art 13 stabilisce che il giudice può rifiutare il ritorno del minore nel Paese da cui è stato illegittimamente trasferito nel caso in cui questi si opponga ed abbia un’età e una maturità tali da rendere opportuno il fatto di tenere in considerazione il suo parere. Anche la Carta europea dei diritti fondamentali all’art 24 stabilisce che “i bambini possono esprimere liberamente la loro opinione, ed essa viene presa in considerazione per le questioni che li riguardano”. Audizione nell’ordinamento italiano L’ordinamento italiano, in adempimento agli obblighi assunti con la firma della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha attribuito, negli anni, una rilevanza sempre crescente all’ascolto del minore. In particolare in materia si sono succedute importanti riforme. Innanzitutto la c.d. riforma della filiazione (Legge 219 del 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, e d.lgs. 154 del 2013), che con l’introduzione dell’art 315 bis cod civ ha stabilito un generale diritto per il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Successivamente, da ultimo, il D lgs 149 del 2022 (che attua la delega ricevuta dal Governo con la legge 26 novembre 2021 n 206, per l’efficienza del processo civile, oltre che per la revisione degli strumenti alternativi delle controversie e misure di razionalizzazione in materia di famiglia, nonché in materia di esecuzione) che riordina ed innova le disposizioni in materia. Norma cardine della materia è l’art 315 bis cod civ che stabilisce la regola generale secondo cui il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il principio, in seguito alle recenti modifiche, è ripreso nel codice di procedura civile dal nuovo art 473 bis.4 posto dalla riforma nel titolo relativo al procedimento in materia di persone, minorenni, e famiglie. La disposizione prevede un diritto del minore, che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, all’ascolto nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Valore alle opinioni del minore 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore Si stabilisce altresì che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. E’ questa un’importante innovazione in linea con le indicazioni internazionali sancite prima tra tutte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (Legge 176 del 1991) che attribuisce rilevanza alle opinioni espresse dal minore, stabilendo che le stesse devono essere debitamente prese in considerazione avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità. Lo stesso principio si ritrova nella Convenzione de L’Aja in materia di adozione internazionale (Legge 476 del 1998), nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art 24), nonché nel Regolamento (UE) 2019 del 1111. Oltre dunque al diritto del minore all’ascolto viene stabilito che, in conformità con il fatto che lo stesso viene considerato soggetto di diritti, deve essere dato spazio nelle procedure che lo riguardano all’autodeterminazione, alla sua personalità, e alle sue aspettative. La valutazione del giudice peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza, può non coincidere con quanto espresso dal minore in sede di ascolto. In tal caso vi è un preciso onere di motivazione sulle ragioni che inducono a discostarsi dal punto di vista espresso dal minore (Cass 12957 del 2018; Cass 18846 del 2016). L’onere di motivazione dovrà essere direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore con la conseguenza che laddove si sia in presenza di “giovani adulti” (ad esempio ragazzi diciassettenni) e quindi di soggetti certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, dovranno essere adeguatamente e puntualmente esplicate le ragioni in base alle quali la decisione del giudice si discosta da quanto espresso (Cass 7773 del 2012). Quando non si procede all’ascolto Essere ascoltato è dunque un diritto del minore, dal quale non deriva necessariamente un “obbligo” del giudice di procedervi. La legge, infatti, stabilisce che il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo. Secondo le nuove disposizioni inoltre il minore non viene ascoltato anche in caso di impossibilità fisica o psichica o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Sulla scorta di quanto già previsto dall’art 337 octies cod civ in materia di scioglimento del rapporto genitoriale (attualmente abrogato) e di quanto richiesto dalla giurisprudenza si stabilisce altresì che nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario. Il Legislatore accoglie con tali limitazioni le istanze della giurisprudenza che ha nei vari interventi, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, stabilito che l’ascolto, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minore stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi che a quest’ultimo possano derivarne. Secondo molteplici provvedimenti di legittimità infatti “il diniego di ascolto del minore può essere fondato sulla valutazione dell’età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell’interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che vede contrapposti i genitori” (Cass 6645 del 2013; Cass 13241 del 2011). Viene così definitivamente superato l’orientamento giurisprudenziale 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore nato in relazione all’art 155 bis cod civ secondo il quale la mancata audizione del minore, determina la nullità delle decisioni a seguito di un difetto del contraddittorio (Cass, sez un 22238 del 2009). Il giudice deve comunque fornire adeguata motivazione in relazione alle ragioni che lo hanno indotto a non procedere all’audizione (art 473 bis 4 comma2 che riprende sul punto l’abrogato art 336 bis cod civ). Si afferma infatti che non vi è violazione alcuna in tema di ascolto del minore quando il giudice procedente motivi adeguatamente il rigetto (Cass 26352 del 2022; 20323 del 2022). La tutela del minore, nei predetti procedimenti, pertanto, si realizza mediante la previsione del suo ascolto, la cui omissione costituisce violazione del principio del contraddittorio a meno che non sia sorretta da una espressa motivazione, riflettente l’assenza di discernimento o altre gravi ragioni (Cass 2022 n 7262). Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto occasione di intervenire in materia appoggiando l’orientamento giurisprudenziale citato. In relazione al mancato ascolto del minore la Corte ha ricordato che secondo consolidati principi “affermare che i tribunali interni sono sempre tenuti ad ascoltare un minore durante un’udienza nella quale è in gioco il suo affidamento significherebbe andare troppo lontano”. La Corte europea infatti ritiene che spetti al giudice valutare se sia opportuno procedere all’audizione tenendo sempre in considerazione le particolari circostanze del singolo caso, l’età e la maturità del minore interessato (CEDU, 15 maggio 2007, Ricorso n 38972 del 2006). Lo stesso ragionamento si applica nel caso in cui vi è un accordo dei genitori. È palese infatti che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l’equilibrio del minore. Il bambino pertanto, come sostenuto anche dalla Cassazione, non va necessariamente coinvolto nel giudizio instaurato tra i genitori (Cass 6645 del 2013). Minore infradodicenne e capacità di discernimento Non si procede inoltre all’ascolto quando il minore non è considerato dal giudice capace di discernimento. La legge, sia in generale agli art 315 bis cod civ e 473 bis4 cod proc civ., che nello specifico nelle varie disposizioni, distingue tra il minore che ha compiuto i dodici anni e quello più piccolo. Il primo si presume capace di discernimento e quindi ha, di regola, diritto ad essere ascoltato, in relazione al secondo invece la scelta se procedere o meno all’audizione viene affidata al prudente apprezzamento del giudice il quale deve tener conto dell’età, della capacità di discernimento e del grado di maturità del minore stesso. In tal senso la giurisprudenza ha più volte chiarito che il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice. Si sottolinea in proposito che la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto può essere considerata, come una "competenza specifica" del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sè, all’abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti (Cass 9691 del 2022). Nei vari casi sottoposti alla giurisprudenza, si ritrovano decisioni in cui il bambino, che non è stato ascoltato dal giudice aveva quattro anni (Cass 19544 del 2003), sei anni (Cass 4246 del 2019), sette anni (Cass 9501 del 1998; Cass S U 19664 del 2014), dieci anni (Cass 11328 del 1997) e persino undici (Cass 1474 del 2021; Cass 16753 del 2007). In altri casi invece l’ascolto è stato ritenuto 4 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore necessario e si trattava di minori di otto e dodici anni (Cass 12293 del 2010), 10 anni (Cass 18864 del 2016). Si sottolinea altresì che incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto, sia che ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento sia che reputi l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, (Cass 1474 del 2021; Cass 10774 del 2019). Articolo tratto da Giuffré www.il familiarista.it Galluzzo Sabina Anna Rita IL DIRITTO DEL MINORE ALL’ASCOLTO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 2023 focus 5 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore L’ASCOLTO DEL MINORE COME DIRITTO Modalità dell’ascolto Attualmente dunque, per tutti i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023 (per quelli già instaurati si applica la disciplina previgente ex art 336 bis cod civ) le modalità dell’ascolto sono previste dall’art 473 bis5 cod proc civ secondo il quale l’ascolto deve essere condotto dal giudice che non può delegare a terzi neanche ai giudici onorari, ma può farsi assistere da un esperto o altro ausiliario. Prima di tale riforma invece il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, poteva delegare ad esperti l’audizione del minore purché tale scelta fosse adeguatamente motivata. La norma stabilisce inoltre che nel caso di più minori questi vengano ascoltati separatamente. L’ascolto, secondo le nuove disposizioni deve essere tale da assicurare la serenità e riservatezza del minore: pertanto, i genitori, i difensori e il curatore speciale possono assistere all’audizione solo previa autorizzazione del giudice (l’articolo 473 bis 5 cod proc civ). Gli stessi, peraltro possono seguire l’ascolto senza autorizzazione del giudice in presenza di mezzi idonei a salvaguardare il minore, quali vetro a specchio e impianto citofonico (ai sensi dell’art 152 quater disp att cod proc civ che riporta quanto era previsto dall’abrogato art 38 bis disp att cod civ) Il giudice, prima di procedere all’ascolto, deve indicare i temi oggetto dell’adempimento alle parti e ai difensori, al curatore speciale del minore, e al pubblico ministero che possono di proporre argomenti e temi di approfondimento. In ogni caso, per assicurare il più corretto svolgimento dell’ascolto ed evitare dubbi o contrasti successivi, è previsto che il giudice debba procedere alla videoregistrazione dell’ascolto del minore. In proposito si evidenzia che la norma di cui all’articolo 152 quinquies disp. att. c.p.c. affida a un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia la predisposizione delle regole tecniche necessarie per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico. In assenza di videoregistrazione, il giudice dovrà procedere a una verbalizzazione quanto più analitica possibile dell’ascolto, anche dando conto del contegno del minore. Il minore deve sempre, come era già previsto in precedenza, e in adempimento di quanto stabilito dagli accordi internazionali (Legge 20 marzo 2003, n 77) essere informato sulla natura del procedimento nonché sugli effetti dell’ascolto. Il fanciullo infatti deve infatti essere consapevole di quel che gli sta accadendo e degli effetti delle sue dichiarazioni deve capire che le opinioni e le valutazioni espresse saranno tenute in considerazione ai fini della decisione finale, ma non saranno in alcun modo vincolanti e potranno essere disattese. Sempre al fine di creare il minor turbamento possibile al minore, e in linea con protocolli e linee guida di vari Tribunali secondo le nuove disposizioni l’udienza deve essere fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore. 1 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore Le disposizioni, come riformate, stabiliscono inoltre l’obbligo del giudice di ascoltare senza ritardo il minore nel caso in cui questi rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. In tali casi può anche essere disposta l’abbreviazione dei termini processuali, stante l’urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare (art 473 bis6 c.p.c.). Tali precauzioni vanno adottate altresì qualora siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La norma, dettata al fine di garantire effettività al prioritario diritto del minore ad avere una famiglia, tende a superare tutte quelle situazioni in cui ritardi processuali rischiano di compromettere le relazioni affettive tra il minore e i suoi familiari. Le altre norme sull’ascolto del minore Il diritto all’ascolto del minore è previsto inoltre in molte altre disposizioni: dalle azioni di status (art 250cod civ e 269 cod civ), al procedimento per l’attribuzione del cognome (art 262 cod civ), al procedimento per la scelta del tutore (art 348 cod civ). Il minore ha altresì diritto ad essere sentito ai sensi dell’art 371 cod civ, nel caso in cui il giudice tutelare, su proposta del tutore debba deliberare, tra l’altro, sul luogo nel quale deve essere cresciuto ovvero sui suoi studi. In tale ipotesi la legge prevede, come in precedenza, il limite di dieci anni per l’ascolto, limite già più favorevole al minore che viene ritenuto in grado di esprimere un suo giudizio in merito a decisioni, quali quelle indicate, in grado di incidere notevolmente sulla sua vita quotidiana. La normativa che per la prima volta ha previsto e disciplinato l’ascolto del minore è peraltro quella in materia di adozione nazionale e internazionale che stabiliva, già precedentemente alla riforma, che il minore dodicenne e anche di età inferiore se ritenuto capace di discernimento va ascoltato in relazione ai momenti più salienti della procedura tra i quali: l’affidamento (art 4), la dichiarazione dello stato di adottabilità (art 15), l’affidamento preadottivo in relazione alla coppia prescelta (art 22), l’adozione, prima in generale, poi nei confronti della coppia prescelta (art 7 e 25), l’adozione in casi particolari (art 45). Fondamentale è inoltre l’ascolto del minore nelle procedure in cui si decide del suo affidamento nell’ambito dello scioglimento della coppia genitoriale. Attualmente norma di riferimento è sempre l’art 473 bis4 c.p.c. Precedentemente l’obbligatorietà dell’ascolto in tali giudizi per il dodicenne e anche per quello di età inferiore quando capace di discernimento era stata introdotta dalla legge sull’affido condiviso (Legge 54 del 2006, art 155 sexies cod civ ora abrogato) e poi trasposta dal d.lgs. 154 del 2013 nell’art 337 octies cod civ ora abrogato applicabile ai giudizi di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio o ai procedimenti per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Novità del D lgs 149 del 2022 Il d.lgs. 149 del 2022 è inoltre intervenuto in materia di ascolto del minore su alcune specifiche disposizioni. Si consideri innanzitutto l’attuale primo comma dell’articolo 145 cod civ secondo il quale il giudice chiamato ad intervenire in caso di disaccordo sull’indirizzo della vita familiare o sulla fissazione della residenza deve ascoltare i figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, se capaci di discernimento. In precedenza era previsto l’ascolto dei figli conviventi che avessero compiuto il sedicesimo anno di età. 2 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore La riforma ha inoltre introdotto disposizioni particolari, dedicate alle violenze domestiche o di genere. In quest’ambito è previsto che il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze. A tutela della serenità del minore non si procede all’ascolto quando lo stesso è stato già ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell’adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive per evitare che reiterati ascolti del minore, tra loro non coordinati, possano a loro volta rivelarsi forme di vittimizzazione secondaria (art 473 bis45). L’ascolto del minore è stato introdotto anche in materia di negoziazione assistita. Da più parti in particolare si evidenziava come il fatto che mancasse la possibilità di ascoltare il minore fosse causa di diseguaglianza tra quei figli che possono partecipare ed esprimere i propri pensieri nel giudizio relativo alla separazione tra i loro genitori, quando questa è regolamentata in sede giurisdizionale, e quelli che invece restano esclusi perché la questione è risolta al di fuori delle aule giudiziarie. In questo senso la riforma ha modificato la disciplina della negoziazione assistita prevedendo che quando il P.M. ritiene l’accordo raggiunto dalle parti non rispondente all’interesse dei figli oppure ritiene sia opportuno procedere al loro ascolto, trasmette l’accordo, entro cinque giorni al presidente del tribunale, il quale, può procedere all’ascolto diretto del minore secondo le regole ordinarie (art 6 D Lgs 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162 del 2014). La disposizione in esame, oltre a colmare le lacune indicate, ha il fine di agevolare la circolazione degli atti di negoziazione assistita in materia familiare in ambito internazionale e in particolare dell’Unione europea, in quanto tanto nel regolamento (CE) n 2201 del 2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, quanto nel nuovo regolamento (UE) 2019 del 1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, l’ascolto del minore è requisito necessario per permettere la piena circolazione degli atti disciplinanti l’affidamento dei minori, in ambito europeo e internazionale. Conclusioni Esaminando l’evoluzione legislativa e l’interesse della giurisprudenza in materia si evidenzia comunque come il diritto del minore ad essere ascoltato abbia assunto una primaria importanza e abbia un ruolo centrale nei procedimenti che lo riguardano. La riforma sulla filiazione (Legge 219 del 2012) prima e quella sul processo civile ora (d.lgs.149 del 2022) pongono al centro l’attenzione al minore, alle sue esigenze e dunque al suo ascolto in linea con quanto richiesto nel 1989 dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ai Paesi firmatari. In conformità con il principio della ricerca del superiore interesse del minore, il best interest of the child, sono sorte infatti numerose iniziative in merito. Si considerino in tal senso i numerosi protocolli e linee guida stilati da alcuni tribunali per i minorenni e da alcuni tribunali ordinari volti a regolamentare l’ascolto nei vari procedimenti, prevedendone tra l’altro le modalità, la presenza delle parti, i criteri per valutare la capacità di discernimento dell’infradodicenne, e in alcuni casi anche l’orario migliore per l’audizione. Importante nell’evoluzione della materia è stata un’indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica “Il diritto all’ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale” realizzata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con la collaborazione dell’Istituto degli innocenti. Il lavoro 3 Corso di Laurea: Servizi giuridici Insegnamento: Diritto di famiglia Numero lezione: 35 Titolo: L’audizione del minore mostra come l’ascolto sia sul territorio nazionale un diritto generalmente garantito, pur in presenza di prassi non omogenee all’interno dei vari uffici giudiziari. L’indagine fa comunque emergere come per l’attuazione di tale diritto si tenga in particolare considerazione la capacità di discernimento del minorenne e “la necessità di fare il possibile per salvaguardare l’equilibrio psichico del fanciullo, nonostante manchino spesso stanze adibite all’ascolto e, nei tribunali ordinari, il giudice che procede all’ascolto raramente possieda competenze specifiche”. L’ascolto del minore infine è anche oggetto delle raccomandazioni che a inizio 2019 il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha rivolto all’Italia. In particolare il Comitato ha accolto con favore l’introduzione nella legislazione del diritto del bambino di essere ascoltato in contesti selezionati, e ha raccomandato di promuovere la partecipazione significativa e autorizzata di tutti i bambini all’interno della famiglia, delle comunità e delle scuole e di includerli nel processo decisionale in tutte le questioni che li riguardano, anche in materia ambientale. Alla luce del fatto inoltre che il minore ha diritto ad esprimere le proprie opinioni in ogni questione che lo concerne e non soltanto in ambito processuale si evidenzia l’istituzione della Consulta delle ragazze e dei ragazzi presso l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza chiamata a esprimersi su tematiche fondamentali per i minori quali tra le altre il consenso al trattamento dei dati personali degli under 18 per iscriversi a servizi online, la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” e la semplificazione di documenti relativi a diritti dell’infanzia in un linguaggio facilmente comprensibile ai più piccoli. La stessa Autorità promuove campagne volte a raccogliere le opinioni dei minori su vari argomenti quali la scuola (“la scuola che vorrei”) o il loro futuro (“il futuro che vorrei”). Articolo tratto da Giuffré www.il familiarista.it Galluzzo Sabina Anna Rita IL DIRITTO DEL MINORE ALL’ASCOLTO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 2023 focus 4

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