Lezione 27 (La Commissione europea) - PDF
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Questo documento è un'introduzione alla Commissione europea; spiega i suoi poteri e le sue responsabilità all'interno dell'Unione europea, e come questa viene nominata.
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Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 27 LA COMMISSIONE EUROPEA ART. 17 TUE «1. La Commis...
Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 27 LA COMMISSIONE EUROPEA ART. 17 TUE «1. La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali. 2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.» … «3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.» 4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. 5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all’unanimità dal Consiglio europeo conformemente all’articolo 244 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.» … «6. Il presidente della Commissione: a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti; b) decide l’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione; c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.» … 7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma. Il presidente, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.» … «8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all’articolo 234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.» La Commissione europea è l’organo di vigilanza e di esecuzione delle decisioni dell’UE. È un organo di individui: i suoi componenti non rappresentano gli Stati membri da cui provengono, ma sono indipendenti. La Commissione europea agisce nell’interesse generale dell’Unione in piena indipendenza dai governi nazionali. È composta da 27 commissari, uno per ogni Stato membro, incluso il Presidente e l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. I commissari devono soddisfare precisi requisiti di indipendenza e di professionalità. Mandato della Commissione: 5 anni. L’art. 17 TUE (paragrafi 4 e 5) stabilisce un regime transitorio e un regime definitivo: Regime transitorio (fino al 31 ottobre 2014): Commissione composta da un cittadino per ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Regime definitivo (dal 1° novembre 2014): Commissione composta da un numero di membri, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri (dunque 19), scelti in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. È quanto previsto dall’art. 17.5 TUE «a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare tale numero». Il Consiglio europeo in effetti, all’unanimità, con decisione del 22 maggio 2013, ha stabilito che «la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, pari al numero degli Stati membri» (per rispettare l’impegno assunto come garanzia all’Irlanda per ottenere la ratifica del Trattato di Lisbona dopo l’iniziale bocciatura popolare). Pertanto, i commissari continuano ad essere 27. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: I membri della Commissione sono scelti in base ai seguenti requisiti: competenza generale (professionalità); impegno europeo; garanzie di indipendenza. Sono tenuti ad agire nell’interesse esclusivo dell’Unione, dunque, sono tenuti a non accettare istruzioni né ad intercedere per il proprio Stato o il Governo. Si devono svestire degli interessi nazionali (snazionalizzazione) IL MANDATO DELLA COMMISSIONE Il mandato della Commissione è di 5 anni (come per i parlamentari europei) ed è rinnovabile. Il mandato dei singoli membri o dell’intera Commissione può anche terminare anticipatamente: dimissioni individuali o collettive. Le dimissioni dei singoli membri possono anche essere pronunciate d’ufficio da parte della Corte di giustizia in caso di violazione di obblighi derivanti dalla loro carica (art. 245, comma 2, TFUE). Inoltre, la fine anticipata del mandato dell’intera Commissione può avvenire in caso di approvazione di una mozione di censura da parte del Parlamento europeo (art. 17, paragrafo 8, TUE). LA NOMINA DELLA COMMISSIONE La Commissione è nominata a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo in accordo con gli Stati membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è responsabile. La procedura di nomina della Commissione (art. 17.7 TUE) distingue la posizione del Presidente della Commissione da quella degli altri membri, e si suddivide in cinque fasi: Prima fase: individuazione del candidato alla carica di Presidente. Seconda fase: elezione del candidato Presidente da parte del Parlamento europeo. Terza fase: individuazione degli altri membri della Commissione. Quarta fase: voto di approvazione dell’intera Commissione da parte del Parlamento europeo. Quinta fase: nomina della Commissione da parte del Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Prima fase: individuazione del candidato alla carica di Presidente. Il Consiglio europeo, decidendo a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di Presidente della Commissione, tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate. Seconda fase: elezione del candidato Presidente da parte del Parlamento europeo. Il candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Terza fase: individuazione degli altri membri della Commissione. A questa fase partecipano lo stesso Presidente eletto, il Consiglio (presumibilmente nella formazione «Affari generali»), gli Stati membri. Il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta a maggioranza qualificata l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione, le quali sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri. Questa fase non riguarda l’Alto rappresentante, che viene nominato dal Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della Commissione. Quarta fase: voto di approvazione dell’intera Commissione da parte del Parlamento europeo. Il Presidente, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. Quinta fase: nomina della Commissione da parte del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo nomina la Commissione a maggioranza qualificata. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Il Presidente della Commissione, come abbiamo visto, è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei suoi membri, su proposta del Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata. La scelta del candidato alla presidenza della Commissione deve tenere conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo. Il Consiglio, d’intesa con il neoeletto Presidente, individua poi i componenti della Commissione in base alle proposte degli Stati. Come dimostra la stessa procedura di nomina, il Presidente della Commissione ha un ruolo centrale e una posizione di primazia. Il Presidente della Commissione è anche membro del Consiglio europeo. L’art. 17.6 TUE e l’art. 248 TFUE gli attribuiscono i seguenti compiti e poteri: ❖ Definizione degli orientamenti della Commissione; ❖ Definizione dell’organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l’efficacia e la collegialità della sua azione; ❖ nominare dei vicepresidenti della Commissione (fatta eccezione per l’Alto rappresentante, che è già vicepresidente di diritto); ❖ può obbligare un membro della Commissione a rassegnare le dimissioni; ❖ ripartisce le competenze tra i membri della Commissione (fatta eccezione per l’Alto rappresentante, le cui attribuzioni sono fissate dall’art. 18 TUE). Attualmente il ruolo di Presidente della Commissione per il mandato 2019-2024 è ricoperto da Ursula Von der Leyen. Il membro della Commissione europea spettante all’Italia per il mandato 2019-24 è Paolo Gentiloni. 4 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 27 LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA È il «motore dell’integrazione europea» (diritto d’iniziativa quasi esclusivo). Detiene sostanzialmente il monopolio dell’iniziativa legislativa (formulando proposte per l’adozione di atti legislativi), al contempo è organo di esecuzione dell’UE gestendo in modo diretto e coordinando il maggior numero di politiche e di risorse, dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi, è «custode dei trattati», vigila sui di essi e sulle misure adottate dalle istituzioni in virtù di essi, detiene potere giudiziario, potendo presentare ricorso diretto alla Corte di Giustizia UE contro gli Stati e lo stesso Consiglio in caso di violazione Svolge attività di concreta amministrazione. Funzioni principali della Commissione europea (art. 17, par. 1 e 2, TUE): Poteri di iniziativa (in particolare, iniziativa degli atti legislativi europei); Poteri di esecuzione (compito di assicurare la corretta esecuzione di tutte le decisioni assunte a livello europeo; gestione del bilancio UE); Poteri di controllo (controllo che sia gli Stati membri sia i privati adeguino i loro comportamenti agli obblighi europei); Poteri di rappresentanza 1) potere di iniziativa legislativa → la Commissione dispone del potere di proposta di un atto legislativo che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la condizione affinchè il Consiglio e il Parlamento possano emanare atti vincolanti 2) potere di esecuzione → distinto in base ai trattati in: atti di esecuzione =meramente esecutivi di atti giuridicamente vincolanti (ex atti usati nel settore della concorrenza, della politica comune della pesca, della politica commerciale) atti normativi delegati = con atto legislativo si può delegare la commissione ad adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano parti non essenziali dell’atto 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: altre funzioni esecutive = esecuzione del bilancio, gestione dei programmi, coordinamento 3) Potere di controllo → vigila sulla corretta applicazione dei Trattati e del diritto UE sotto il controllo della Corte di Giustizia. Può esercitare la funzione direttamente (adottando decisioni direttamente applicabili) o indirettamente (facendo ricorso alla Corte) 4) Potere di rappresentanza → per gli atti compiuti nell’ambito del diritto interno agli Stati membri e all’esterno UE (è preposta alle relazioni internazionali dell’UE) LE DIREZIONI GENERALI Il Funzionamento è stabilito con regolamento interno, adottato nel 2000 e modificato nel 2020 a causa della pandemia da Covid, che ha portato a definire nuove modalità di lavoro dell’organo collegiale. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri (art. 250 TFUE). Pur trattandosi di un organo collegiale, al suo interno vi è un’ampia delega di funzioni ai singoli membri. L’attività della Commissione è suddivisa in unità amministrative: Direzioni generali (attuano e gestiscono le politiche), Servizi (questioni amministrative), Agenzie esecutive (gestiscono i programmi). Ciascun commissario ha la responsabilità di una o più Direzioni generali, quindi di un settore di attività (ad esempio affari economici e finanziari, mercato interno, politica agricola, politica regionale, concorrenza, ecc.). 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: RIPASSO TEST DI AUTOVALUTAZIONE (DIDATTICA INTERATTIVA) Verificate le conoscenze acquisite svolgendo il test a risposta multipla proposto in questa sessione. Tempo previsto: 30 minuti. 1