Lezione 25 (Il Consiglio europeo) - Slide PDF

Summary

Lezione 25 che tratta il Consiglio Europeo. Questo documento riassume i principali aspetti del Consiglio Europeo, inclusi i suoi compiti decisionali e la sua composizione. Parla di politica e diritto.

Full Transcript

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 25 IL CONSIGLIO EUROPEO ART 15 TUE “1. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli im...

Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 25 IL CONSIGLIO EUROPEO ART 15 TUE “1. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l’ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo. 4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.» … «6. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale». È l’organo di indirizzo politico dell’UE: centro decisionale e organo di impulso politico privo di poteri normativi. Nasce a seguito della graduale istituzionalizzazione delle riunioni tra i Capi di Stati e di governo degli Stati membri. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo diventa una delle istituzioni dell’Unione europea. Esso riunisce almeno 4 volte all’anno (due volte a semestre) i Capi di Stato o di governo degli Stati membri. È quindi un «organo di Stati», essendo composto da soggetti che rappresentano direttamente gli Stati membri di appartenenza. N.B. Non va confuso con il «Consiglio» (che è invece organo legislativo). LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO Capi di Stato o di governo degli Stati membri (designati secondo il rispettivo ordinamento costituzionale); Presidente del Consiglio europeo; Presidente della Commissione; Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che partecipa ai lavori pur non essendo vero e proprio membro del Consiglio europeo Gli individui che compongono il Consiglio Europeo partecipano alle riunioni a titolo non individuale bensì in rappresentanza degli stati a cui appartengono. N.B. Il Presidente del Parlamento europeo può essere invitato alle riunioni per essere ascoltato. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO Il Consiglio europeo decide «per consenso» (cioè senza votare), salvo in taluni casi, previsti dai Trattati, in cui deve deliberare con votazione all’unanimità o a maggioranza qualificata. Ai sensi dell’art. 235, par. 1, TFUE, in caso di deliberazioni a maggioranza qualificata, votano soltanto i Capi di Stato e di governo (mentre NON votano il Presidente e il Presidente della Commissione). In caso di deliberazioni all’unanimità, l’astensione di membri presenti o rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l’adozione del suo regolamento interno (art. 235, par. 3, TFUE), all’unanimità per violazione dei valori dell’art 2 TUE, a maggioranza qualificata per l’elezione del Presidente, dell’Alto rappresentante per la PESC. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: GLI ATTI DEL CONSIGLIO EUROPEO ❖ Conclusioni della Presidenza: sono predisposte dal Consiglio europeo al termine dei suoi lavori e successivamente tradotte in provvedimenti concreti dalle altre istituzioni dell’UE. ❖ Decisioni: provvedimenti non legislativi (che quindi non necessitano, salvo disposizione contraria, di una proposta della Commissione o di una consultazione del Parlamento europeo, e che non sono soggetti al controllo della Corte di giustizia). IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO Prima del Trattato di Lisbona, il Presidente era il Capo di Stato o di governo dello Stato membro cui spettava la presidenza del Consiglio europeo secondo il sistema di rotazione semestrale allora vigente. Il Trattato di Lisbona ha invece previsto un’apposita carica per dare maggiore continuità ai lavori del Consiglio europeo: il Presidente è eletto dal Consiglio europeo stesso con deliberazione a maggioranza qualificata e per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabili una sola volta (per un totale di cinque anni, corrispondenti alla durata della legislatura del Parlamento europeo e alla durata del mandato della Commissione europea). Attualmente ricopre la carica Charles Michel Le funzioni del Presidente sono stabilite dal par. 6 dell’art. 15 TUE: presiedere i lavori del Consiglio europeo, assicura la preparazione e la continuità dei lavori, si adopera per facilitare il consenso in seno al Consiglio europeo, presenta al Parlamento la relazione dopo ogni riunione del Consiglio europeo Il Consiglio europeo può porre fine al mandato del suo Presidente in caso di impedimento o di colpa grave. 3 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 25 LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO art. 15, par. 1, TUE «Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali», ma «Non esercita funzioni legislative». Il Consiglio europeo, dunque, è supremo organo di indirizzo politico dell’Unione europea, nel dare impulso per la definizione orientamenti e priorità politiche È esclusa espressamente ogni possibile attribuzione al Consiglio europeo di funzioni legislative. Dopo il Trattato di Lisbona, esso ha tuttavia importanti compiti decisionali: i suoi atti, anche se privi di natura legislativa, possono produrre effetti giuridici (potere di revisione dei trattati nelle procedure semplificate, proposta per la candidatura del Presidente della Commissione, decide all’unanimità sulla violazione dei diritti fondamentale). Gli atti sono sottoposti al controllo della giurisdizione da parte della Corte di Giustizia Europea (controllo di legittimità e ricorso in carenza). Nonostante la sua istituzionalizzazione, risulta ancora problematica la definizione della natura giuridica del Consiglio europeo, anche e soprattutto in ragione del fatto che le sue funzioni non sono omogenee. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: In taluni casi ha funzioni di indirizzo politico (ad esempio nel settore della PESC). In altri casi svolge un ruolo di politica attiva (come quando decide sulla composizione del Parlamento o sulle formazioni del Consiglio). In altri ancora esso costituisce una riunione di organi degli Stati membri (come quando delibera all’unanimità senza la partecipazione del Presidente e del Presidente della Commissione). Nonostante la sua istituzionalizzazione, risulta ancora problematica la definizione della natura giuridica del Consiglio europeo, anche e soprattutto in ragione del fatto che le sue funzioni non sono omogenee. 2 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: LEZ 25 L’EVOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO Il Consiglio europeo è stato istituito nel dicembre 1974 dal vertice di Parigi. È stato formalizzato con l’Atto unico europeo del 1986. Ha avuto un riconoscimento con il Trattato di Maastricht del 1992 (art. 4 TUE), che ne ha specificato meglio i profili funzionali. Con il Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo è stato espressamente inserito tra le istituzioni dell’Unione europea. Prima del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo era composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal Presidente della Commissione, assistiti dai Ministri degli Affari esteri e da un membro della Commissione. Il Trattato di Lisbona ha aggiunto il Presidente del Consiglio europeo e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ciò ha fatto venire meno la possibilità di farsi sempre assistere dai Ministri degli esteri degli Stati membri. Prima del Trattato di Lisbona, la presidenza del Consiglio europeo spettava a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre, secondo un turno stabilito da una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio. Vantaggi del sistema di rotazione: ciascuno Stato poteva presiedere l’UE su un piano di completa parità; ciò permetteva ai Paesi membri di rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune. Tuttavia, l’allargamento dell’Unione a un numero sempre più ampio di Stati ha prodotto la crisi del sistema di rotazione semestrale, per problemi di coerenza e continuità. 1 Corso di Laurea: Insegnamento: Numero lezione: Titolo: Il Trattato di Lisbona ha previsto l’elezione da parte del Consiglio europeo a maggioranza qualificata del proprio Presidente, per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. Prima del Trattato di Lisbona, l’ambito in cui il Consiglio europeo aveva maggiormente esercitato la sua attività di impulso era quello della politica estera e di sicurezza comune (PESC, ex «secondo pilastro»); al Consiglio europeo spettava la definizione dei principi e degli orientamenti che poi sarebbero stati attuati dal Consiglio e dagli Stati membri. Il Trattato di Lisbona ha confermato la funzione di impulso del Consiglio europeo, e ne ha esteso i poteri, attribuendogli, tra l’altro: la proposta al Parlamento europeo del candidato alla presidenza della Commissione (art. 17.7 TUE); la nomina, con il consenso del Presidente della Commissione, dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE); la decisione sulle formazioni del Consiglio (art. 236 TFUE); l’individuazione degli interessi e obiettivi strategici dell’Unione (artt. 22 e 26 TUE). 2

Use Quizgecko on...
Browser
Browser