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NicerComet

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Università di Bologna

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law legal studies sources of law Italian legal system

Summary

This document provides an overview of the sources of law in Italy. It covers different types of sources, including written laws and practices, and explains how different levels of government interact to form the country's legal system. It gives insights into the different types of laws, and important legal concepts..

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LE FONTI DEL DIRITTO CAP. 3 LE FONTI DEL DIRITTO La norma giuridica è prodotta da atti o fatti considerati idonei a porre regole di comportamento, costitutive del diritto oggettivo: tali fatti o atti sono definiti fonti del diritto. - Le fonti-fatto sono collegate alla ripetitività di comp...

LE FONTI DEL DIRITTO CAP. 3 LE FONTI DEL DIRITTO La norma giuridica è prodotta da atti o fatti considerati idonei a porre regole di comportamento, costitutive del diritto oggettivo: tali fatti o atti sono definiti fonti del diritto. - Le fonti-fatto sono collegate alla ripetitività di comportamenti o all'assunzione di determinati accadimenti o situazioni quali fatti idonei a determinare regole di comportamento obbligatori e per tutti i consociati, dando vita a un diritto non volontario appunto perché derivante da fatti e non da atti - Le fonti-atto sono manifestazioni volontarie dei soggetti cui è riconosciuta la competenza a dettare regole di comportamento e in quanto tali si traducono in documenti, produttivi di norme giuridiche adottati secondo le procedure prescritte, che hanno la forza ad essi attribuita dall'ordinamento. Ogni ordinamento definisce e riconosce le proprie fonti giuridiche. PERCHE’ SI CHIAMANO FONTI DEL DIRITTO? Si chiamano fonti del diritto perché: - Sono fonti di conoscenza (è dove apprendiamo quali sono le regole in campo) - Sono fonti di produzione. C'è un procedimento specifico diverso per la loro produzione (trattamenti istitutivi unione europea, costituzione della repubblica...). dire che una norma ha un certo valore significa che è stato fatto un procedimento prima. È una garanzia perché so che se voglio avere una norma di certo tipo devo seguire un certo procedimento. Es: per cambiare la costituzione c'è bisogno dei due terzi delle camere. DISTINZIONE FONTI - ATTO E - FATTO Inoltre, possiamo distinguere le fonti tra fonti – fatto e fonti – atto - Fonti- atto: Avvenimenti che diventano regole. Sono situazioni concrete idonee a creare regole. Es: obbligo a soccorre - Le fonti – fatto sono fatte da due elementi: Ripetitività del comportamento (tutti ci comportiamo in quel modo) + tutti lo facciamo nella convinzione che si debba fare. Es: negli stati uniti è obbligatorio rilasciare la mancia del 10%. Il fatto diventa regola. È una consuetudine che si fa regola. Ci sono comportamenti che diventano regola. Tuttavia, resistono finché non arriva un atto, un documento approvato con quelle procedure. REGOLE CHE REGOLANO LE FONTI Il primo criterio che regola la convivenza delle fonti del diritto è la gerarchia (colonne): le norme più in alto pesano di più di quelle più in basso. =le fonti superiori hanno forza e valore superiore alle altre Forza di innovare e valore di resistenza ai cambiamenti. = se cambio, tutto ciò che c'è sotto cambia. Invece, se il parlamento approva una legge, la costituzione non cambia e resiste ai cambiamenti che ci sono sotto. In alternativa alla gerarchia c'è un altro criterio, ovvero che su di noi valgono sia le norme europee che quelle nazionali. Ci sono più autorità che fanno leggi. LE REGOLE CHE REGOLANO LE FONTI 2 Riparto della competenza, separazione della competenza (le righe): alcune materie spettano allo stato, altre spettano alle regioni e altre all'Unione Europea. La logica è la materia. Non c'è gerarchia, non si toccano. Es: lo stato si occupa della sicurezza, la regione della sanità. Spada, (difesa), toga (giustizia), bandiera (rapporti diplomatici con l'estero), moneta (politica monetaria). Separazione della competenza. LE REGOLE CHE REGOLANO LE FONTI 3 Il tempo, il criterio cronologico. Lex posterio, la legge successiva prevale sempre su quella precedente. Però non è detto che la legge più recente dica esattamente le stesse cose di quella più antica; quindi, spesso bisogna fare un lavoro di interpretazione per vedere cosa resiste di quella vecchia. Poi c'è un sotto-criterio, il criterio della specificità: se c'è una norma più specifica si applica quella.

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