Esame Di Diritto Pubblico PDF
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Questo documento fornisce una panoramica sul diritto pubblico italiano, compresi gli elementi base. Il documento spiega le tipologie di diritto, le norme e l’interpretazione del diritto, oltre a delle nozioni di gerarchia delle fonti. Questo riassunto è un valido strumento per uno studio preliminare del diritto pubblico.
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DIRITTO: Insieme delle norme che compongono un ordinamento giuridico fondamentale (ricomprende l’ordinamento statale) Ci sono due tipi di diritto: 1. Pubblico 2. Privato 1. Pubblico: Regola i rapporti tra Stato / Enti pubblici ed i privati quando i primi agiscono di supr...
DIRITTO: Insieme delle norme che compongono un ordinamento giuridico fondamentale (ricomprende l’ordinamento statale) Ci sono due tipi di diritto: 1. Pubblico 2. Privato 1. Pubblico: Regola i rapporti tra Stato / Enti pubblici ed i privati quando i primi agiscono di supremazia 2. Privato: Regola i rapporti sia dei singoli che degli enti privati. Tutela un interesse individuale Dell’intera Con al vertice collettività Lo STATO tutelato da Istituzioni La cura degli interessi è affidata a “Enti territoriali” (Regioni – Province – Comuni) Interessi generali ma riferiti a settori specifici (Trasporti – Ambiente – Servizi pubblici) sono attribuiti a ENTI PUBBLICI (Come l’INPS). NORME DEL DIRITTO PUBBLICO Le norme possono essere di diritto: Costituzionale Amministrativo (cittadino e autorità pubbliche) Internazionale (tra stati) Regionale DOTTRINA: Insieme delle opinioni degli esperti di diritto riguardanti sia l’interpretazione delle norme sia le possibili modifiche legislative. ( N.B = Non produce norme! ) 1 GIURISPRUDENZA: Complesso delle decisioni emesse dai giudici in determinate materie e fattispecie ▪ Giurisprudenza delle magistrature superiori: Concorre alla formazione dell’ordinamento giuridico fornendo l’interpretazione di norme non chiare Cos’è quindi una NORMA GIURIDICA? E’ una regola di condotta di carattere “coercitivo” cioè in caso di violazione è prevista una sanzione predeterminata dalla legge Norma giuridica Norma sociale A carattere coercitivo ci sono anche altri provvedimenti statali come ad esempio i provvedimenti della pubblica amministrazione per i quali si parla di “esecutorietà” dell’atto La norma giuridica è caratterizzata anche dalla “generalità” in quanto rivolta a tutti i cittadini e dall’ “astrattezza” perché regola situazioni non definite e ripetibili. La norma può avere molteplici significati, si provvede quindi all’ INTERPRETAZIONE che può essere di 3 tipi: 1. Estensiva 2. Restrittiva 3. Autentica (il legislatore chiarisce il senso) CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA: ▪ Esteriorità ▪ Positività ▪ Coercibilità (Garantisce una sanzione!) ▪ Generalità (Destinatari indeterminati!) ▪ Astrattezza ▪ Esclusività (Unica regola giuridica!) ▪ Innovatività (modifica definitivamente) Esistono anche Norme NON coattive cioè non corredate da sanzione ma comunque giuridiche (ad es. quelle che recano solo definizioni) INTERPRETAZIONE DELLA NORMA Passa prima dalla dottrina e poi dal giudice. Viene effettuata un’interpretazione letterale quindi alla lettera; se non basta si ricostruisce l’intenzione del legislatore → Ratio legis (scopo della norma) → oppure un’interpretazione Sistematica (si fa riferimento a norme usate in argomenti già trattati) RISERVA DI LEGGE E’ la disciplina di una materia regolata dalla legge primaria e può essere: Assoluta – deve essere disciplinata da una fonte di rango primario e non è ammessa alcuna integrazione da fonti secondarie Relativa - deve essere disciplinata da una fonte di rango primario ed ammette integrazioni attraverso regolamenti di tipo attuativo Costituzionale – la costituzione riserva una materia alla sola legge costituzionale 2 ABROGAZIONE Cioè l’eliminazione di una norma e può essere: Espressa - dichiarata dalla nuova norma Tacita – quando la nuova norma risulta incompatibile con la precedente Implicita – quando la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore ANNULLAMENTO Avviene da parte della Corte Costituzionale quando essa accerta che una norma contrasta con le previsioni costituzionali GLOSSARIO DELLE NORME: RETROATTIVITA’ – L’applicabilità di una legge anche a fatti accaduti PRIMA dell’entrata in vigore della norma EFFICACIA – Capacità di un atto giuridico di produrre i suoi effetti EMANAZIONE – Produzione di un atto giuridico VIGENZA – “ESSERE IN VIGORE” indica la piena validità di un atto in un det. periodo temporale SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO – Avvicendarsi di norme tra loro contrastanti VACATIO LEGIS – Il periodo di tempo che segue la pubblicazione di un atto normativo, durante il quale le norme pubblicato non entrano ancora in vigore e non sono quindi efficaci e vincolanti DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – E’ il diritto che disciplina le problematiche riguardanti i cittadini provenienti da Stati differenti FONTI DELL’ORDINAMENTO o Fonti del diritto positivo: Insieme degli atti o dei fatti idonei a produrre norme giuridiche o Fonti di produzione: Fonti che dettano le regole o Fonti di cognizione: Documenti / raccolte organiche di norme utilizzati per consentire conoscibilità legale e la pubblicità delle norme GERARCHIA DELLE FONTI ❖ FONTI DI LIVELLO COSTITUZIONALE (O SUPER PRIMARIE) - Costituzione - Norme costituzionali - Statuti delle regioni ad autonomia differenziata ❖ FONTI DI LIVELLO PRIMARIO - Atti normativi dell’Unione Europea - Leggi ordinarie - Atti aventi “forza di legge” (decreti legge/legislativi) - Regolamenti delle camere 3 ❖ FONTI DI LIVELLO SECONDARIO - Leggi e Statuti regionali - Regolamenti del governo - Regolamenti di altre Autorità - Statuti e regolamenti comunali e di altri Enti pubblici autonomi - Direttive ministeriali Gli "usi" determinano una disposizione: Derivante da un fatto o da un comportamento ripetuto nel tempo CRITERIO CRONOLOGICO – LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI: La norma più recente può abrogare quella meno recente. Affinchè questo possa succedere, le fonti in contrasto devono essere sullo stesso piano della scala gerarchica CRITERIO GERARCHICO – LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI: In caso di contrasto tra due norme, preverrà quella che sulla scala gerarchica ha il posto più elevato. Quindi l’effetto sarà di annullamento. CRITERIO DELLA SPECIALITA’ – LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI: Tra le antinomie delle fonti fa da regolatore preferendo la norma speciale a quella generale. Dunque la norma generale rimane in vigore, pronta in caso di abrogazione della speciale per sostituirla. CRITERIO DELLA COMPETENZA: Svolge funzioni esplicative, serve a descrivere come è organizzato attualmente il sistema delle fonti. CENNI STORICI Osserviamo adesso l’evoluzione dell’ordinamento giuridico dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana evidenziandone le differenze. I caratteri di un ordinamento giuridico possono essere riassunti nei seguenti requisiti: a) Unità b) Coerenza c) Completezza Il nostro ordinamento giuridico ritrova la propria unità nei valori espressi nella Costituzione del 1948. La Costituzione italiana è SCRITTA – VOTATA – RIGIDA – LUNGA Lo Statuto Albertino invece fu emanato nel Regno di Sardegna dal Re Carlo Alberto nel 1848, si era quindi in una fase PRE-UNITARIA. Le principali caratteristiche dello Statuto Albertino : ▪ Costituzione ottriata (concessa dal sovrano) ▪ Flessibile (modificabile) 4 ▪ Generica (idonea a molteplici interpretazioni) ▪ Dualismo di poteri tra sovrano e assemblea rappresentativa Il Re possedeva i seguenti poteri: ▪ Nomina e revoca dei Ministri ▪ Comando delle forze armate ▪ Politica estera ▪ Nomina dei funzionari dello stato ▪ Concessione della grazia e commutazione delle pene ▪ Istituzione dei giudici Le camere, viceversa, detenevano il potere legislativo, sia pure in condizioni di bicameralismo imperfetto (uguali funzioni con poteri diversi) Il potere giudiziario (magistratura) era subordinato all’esecutivo (Re). I diritti e le libertà costituivano un catalogo non particolarmente nutrito. Nel corso del periodo di vigenza, il potere esecutivo fu trasferito al Governo, in seno al quale si costituì anche un Consiglio dei Ministri. →Instaurando così un rapporto di fiducia Governo – Parlamento La base elettorale fu estesa dal Governo Giolitti nel 1912 con l’introduzione del suffragio universale maschile Il regime parlamentare sopra descritto terminò con l’avvento del Fascismo che determinò trasformazioni progressive culminate nella fine delle libertà civili e politiche fino alla riforma elettorale con il partito unico 1928. A seguito della liberazione di Roma, si stabilì che la questione istituzionale sarebbe stata decisa direttamente dal popolo tramite referendum. Questo ebbe luogo il 2 giugno 1946 e fu favorevole alla Repubblica. Il 2 giugno 1946 insieme al Referendum furono eletti i membri dell’Assemblea Costituente che si riunì il 22 giugno e il 28 giugno elesse Enrico de Nicola Capo provvisorio dello Stato. Per redigere il testo della Costituzione fu creata la COMMISSIONE DEI 75. La Costituzione della Repubblica entrò in vigore il 1 gennaio 1948 La nostra Costituzione è stata approvata dall’Assemblea Costituente (e non dal sovrano come è stato per lo Statuto Albertino). Essa è composta da 139 articoli e da XVIII disposizioni transitorie Come era suddivisa? ❖ 1 – 12 capitoli: principi fondamentali della Repubblica (dall’ 1 al 5 non possono formare oggetto di revisione costituzionale) ❖ Parte prima - diritti e doveri del cittadino : 13 – 28 capitoli: rapporti civili ❖ Parte prima - diritti e doveri del cittadino : 29 – 34 capitoli: rapporti etico-sociali ❖ Parte prima - diritti e doveri del cittadino: 35 – 47 capitoli: rapporti economici ❖ Parte prima - diritti e doveri del cittadino: 48 – 54 capitoli: rapporti politici ❖ Parte seconda: 55 – 139 capitoli: ordinamento della Repubblica (nel quale viene in rilievo la differenza tra organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale) 5 Sono ORGANI COSTITUZIONALI quegli organi che oltre ad essere configurati come poteri dello Stato, partecipano a vario titolo alla funzione politica e sono: - Presidente della Repubblica - Camera dei deputati e Senato della Repubblica - Governo - Corte Costituzionale Sono ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE quegli organi che, pur non essendo fondamentali alla struttura dello Stato, sono menzionati dalla Costituzione la quale rinvia al legislatore e sono: - Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro - La Corte dei conti - Il Consiglio di Stato - Il Consiglio Supremo di Difesa LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA La Costituzione e le leggi costituzionali, essendo collocate al vertice della scala gerarchica delle fonti di diritto, NON possono venir derogate da fonti di grado inferiore, quali le leggi ordinarie ed i regolamenti. Art. 1 dispone che: l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 prevede che: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 dispone che: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 prevede che: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5 prevede che: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. La disposizione afferma il principio autonomistico: la nostra Repubblica non è formata esclusivamente dallo Stato centrale, ma riconosce e garantisce altre persone giuridiche pubbliche deputate a soddisfare e garantire gli interessi della collettività (Regioni-Province-Enti locali). Nel 2001 , il Titolo V della Costituzione è stato riformato con la legge costituzionale n. 3/2001 la quale sono state esaltate le autonomie territoriali, trasformando la struttura della Repubblica da Stato sovraordinato e gerarchizzato a Organizzazione equiordinata nella quale tutti i soggetti pubblici sono stati posti sullo stesso livello. 6 Art. 6 prevede che: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La disposizione è riferita alle comunità che risiedono nelle zone di confine del Paese e che hanno culture specifiche come la Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; la quale attività è regolata da “Statuti Speciali” ai quali è stato riconosciuto il rango di norme costituzionali, non derogabili quindi con legge ordinaria. EXCURSUS SUI RESTANTI ARTICOLI: Gli articoli dal 13 al 16 riguardano le libertà individuali: ▪ Art. 13 – Libertà personale ▪ Art. 14 – Inviolabilità del domicilio ▪ Art. 15 – Libertà e segretezza della corrispondenza ▪ Art. 16 – Libertà di circolazione e soggiorno Gli articoli dal 17 al 21 riguardano le libertà collettive: ▪ Art. 17 – Libertà di riunione ▪ Art. 18 – Libertà di associazione ▪ Art. 19-20 - Libertà di religione ▪ Art. 21 – Libertà di manifestare il proprio pensiero di stampa Gli articoli dal 29 al 34 sono relativi ai rapporti etico – sociali: ▪ Art. 29 – concerne i diritti relativi alla famiglia e al matrimonio ▪ Art. 30 – diritto e dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli ▪ Art. 31 – protezione della famiglia, della maternità e dell’infanzia ▪ Art. 32 – diritto della salute ▪ Art. 33 – libertà dell’arte e della scienza ▪ Art. 34 – obbligatorietà dell’istruzione inferiore e la tutela dei più meritevoli Gli articoli dal 35 al 47 sono riferiti ai rapporti economici ed al lavoro: l’organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero, la libertà di iniziativa economica, la proprietà. Gli articoli dal 48 al 54 riguardano i rapporti politici (diritto di voto, partiti, difesa della patria). Art. 54 Comma 1 – Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica Comma 2 – I cittadini affidatari di funzioni pubbliche, ai quali viene riferito un ulteriore dovere, quello di adempiere tali funzioni con disciplina e onore. Nella parte II della Costituzione quindi Art. 55 – 138 si concerne l’ordinamento della Repubblica e reca disposizioni relative al Parlamento. 7 Art. 138 – Prevede che le leggi di revisione costituzionale devono essere adottate da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. L'articolo 138 prevede che la Costituzione possa essere modificata con: Legge di revisione costituzionale adottata con procedura c.d. aggravata ATTI AVENTI VALORE DI LEGGE La funzione legislativa è riservata al Parlamento, così come recita l’articolo 70 della Costituzione. Questa prevede che altri provvedimenti nonostante non abbiano carattare di legge hanno tuttavia “forza di legge”. Si tratta in particolare degli articoli 76,77 e 116. In particolare l’art. 76 dispone che il Governo può essere delegato dal Parlamento ad adottare “decreti legislativi” e in casi di necessità e di urgenza può adottare provvedimenti legislativi di urgenza i quali possono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. I decreti legislativi e i decreti legge sono equiparati a tutti gli effetti alle leggi ordinarie Quando la materia è coperta da “riserva di legge formale” può essere disciplinata solo con legge ordinaria del Parlamento. DECRETO LEGGE: Il decreto legge adottato dal governo mediante apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri emanato dal presidente della Repubblica. I decreti legge hanno un’efficacia limitata a 60 giorni dalla loro pubblicazione nella G.U. Questi, entro 60 giorni, potranno: Non convertire in legge il decreto Approvare il disegno di legge di conversione e convertire il decreto legge in legge formale. Altro fenomeno patologico relativo ai decreti legge è quello della loro reiterazione e cioè della rinnovazione, da parte del governo, delle norme contenute in un decreto legge non convertito. la corte costituzionale, ha esplicitamente dichiarato illegittima tale ripetitività, in quanto contraria alla logica stessa della decretazione di urgenza. DECRETO lEGISLATIVO: Il decreto legislativo può adottarlo il Governo solo dietro espressa delega fornita (con legge formale) dalle Camere. Il Parlamento ricorre alla delega, quando la materia da disciplinare è particolarmente complessa o richiede il possesso di cognizioni tecniche o scientifiche. Il decreto legislativo viene adottato dal governo (con deliberazione del Consiglio dei Ministri) ed emanato dal presidente della Repubblica, il quale verifica che siano stati rispettati i criteri, i principi ed il termine indicati nella legge di delegazione. la violazione di questa cende costituzionalmente illegittimo il decreto delegato. l’illegittimità viene accettata dalla Corte Costituzionale. LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI Una tipologia molto importante di regolamento è quella dei regolamenti comunitari, i quali, nell’ambito della gerarchia delle fonti, per la loro particolare valenza, si pongono subito dopo la costituzione (e le leggi costituzionali) e prima della legge ordinaria dello Stato e delle direttive 8 comunitarie (le quali vengono a far parte dell’ordinamento nazionale attraverso il loro recepimento con legge ordinaria). I regolamenti sono provvedimenti di carattere normativo che contengono regole volte a disciplinare situazioni giuridiche relative a determinati settori, adottati da persone giuridiche pubbliche dietro espressa previsione costituzionale, o di legge ordinaria. Da ricordare la legge numero 400 del 1988 il cui articolo 17, nel contempo, conferisce il potere regolamentare al governo e lo regola. L’articolo 17, disciplina anche il procedimento di adozione dei regolamenti governativi, che viene così regolato: Proposta di uno o più ministri, sulla quale va richiesto il parere del Consiglio di Stato Deliberazione del Consiglio dei Ministri Emanazione con decreto del presidente della Repubblica Sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della corte dei conti Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Oltre che dal governo, i regolamenti possono essere adottati dai singoli ministri, o da più ministri, di intesa tra loro TIPOLOGIE DI REGOLAMENTO 1. Regolamenti esecutivi, interpretativi 2. Regolamenti indipendenti 3. Regolamenti di organizzazione Da contemplare anche i regolamenti di delegificazione (è la legge ad autorizzare il Governo a disciplinare una certa materia. Diversi dei regolamenti, sono le ordinanze, che pure possono avere contenuto normativo. In questo caso ci riferiamo ai provvedimenti adottati in via d’urgenza dal governo, per fronteggiare situazioni di emergenza. LA CONSUETUDINE Perché la consuetudine possa valere come fonte di diritto è necessario che sussistano due presupposti: 1. La reiterazione di un comportamento da parte di una collettività (Usus) 2. La convinzione generale che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinio iuris et necessitatis) USI CIVICI Gli “usi” sono previsti dagli articoli 1 ed 8 delle preleggi. Gli usi civici o “diritti civici”, consistono in diritti di godimento di determinate collettività di cittadini. 9 Nel periodo feudale i diritti civici hanno costituito un argine allo strapotere dei feudatari, in quanto considerati essenziali per soddisfare le primarie necessità della vita di determinate collettività. Con la legge 1766 del 16 giugno 1927 i diritti civici sono stati liquidati del tutto, affidando i relativi incombenti a Commissari che avevano funzioni giurisdizionali oltre che amministrative. Con il d.P.R n.616 del 1977, la competenza in materia di usi civici è stata demandata alle Regioni, le quali hanno adottato specifiche leggi regionali in materia. IL SISTEMA DELLE FONTI REGIONALI E LOCALI La Costituzione, all’art. 114, al Comma 1 , statuisce che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Al Comma 2 la stessa disposizione prevede che i suddetti Enti Territoriali sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La modifica apportata nel 2001 è stata rivolta a vieppiù esaltare ruolo e autonomia degli Enti Territoriali. In effetti mentre nel precedente art.114 “La Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni…” con la nuova formulazione si è voluto affermare che non esiste una sorta di dualismo tra Repubblica ed Enti Territoriali ma che questi stessi SONO la Repubblica. Con la Riforma del 2001 , sono stati rimodulati i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, ridisegnando l’architettura della Repubblica in un’ottica ben più autonomistica; impostazione che vede ora il Comune al vertice dell’organizzazione pubblica. In virtù di un’espressa previsione costituzionale, cinque delle regioni costituite dall’articolo 131 godono di un’autonomia differenziata (quelle ordinarie sono 15). Fino al 2001, le regioni a statuto ordinario avevano competenza legislativa solo in alcune materie tassativamente elencate nell’articolo 117 della costituzione (quali: ordinamento degli uffici regionali, polizia locale, fiere e mercati, urbanistica, caccia e pesca). Con la riforma costituzionale del 2001, il rapporto tra Stato e regioni è totalmente cambiato. GLI STATUTI REGIONALI Gli Statuti “Speciali” delle Regioni ad autonomia differenziata sono adottati con legge costituzionale. Ai sensi dell’art.123 , gli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria sono invece adottati dalle singole Regioni. MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI: Con la Riforma del Titolo V della Costituzione si è passati ad uno Stato meno accentrato. La competenza legislativa "residuale" compete alle regioni La competenza legislativa "concorrente" è quella esercitata dalle Regioni, nell'ambito di una "legge quadro" statale. 10 I regolamenti regionali vengono emanati dal Presidente della Giunta regionale La funzione amministrativa viene attribuita ai comuni L’autonomia finanziaria è riconosciuta alle Regioni Le leggi regionali possono essere impugnate dal Governo Il controllo statale sugli organi regionali può essere esercitato dal Presidente del Consiglio, mediante lo scioglimento del Consiglio regionale Il controllo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 120, 2° comma, della Costituzione spetta al governo nei confronti degli organi regionali GLI STATUTI REGIONALI : Contengono le norme di organizzazione della Regione L’autonomia statutaria trova fondamento nella previsione dell’art. 114 della Costituzione. Gli statuti speciali ad autonomia differenziata sono adottati con legge costituzionale mentre gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria sono adottati con legge regionale. Se richiesto da un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei consiglieri regionali gli statuti regionali sono sottoposti a Referendum. LE FONTI ESTERNE ALL’ORDINAMENTO STATALE Oltre alle fonti che compongono l’ordinamento nazionale, anche le previsioni di altri ordinamenti possono avere indiretta efficacia nel nostro Stato. Tra le fonti esterne all’ordinamento Statale possiamo distinguere: Ordinamenti generali – Quello della comunità Internazionale (tutti gli stati sovrani) Ordinamenti particolari – Quello dei singoli stati o di istituzioni non assimilabili ad uno stato come ad esempio la Chiesa cattolica Il sistema impostato dalla Costituzione italiana per l’applicazione nel nostro ordinamento di una norma di un altro ordinamento è quello del RINVIO. Il RINVIO è FORMALE, quando l’ordinamento di uno Stato contiene una norma che rinvia a quella di un ordinamento straniero, indicando, però, i criteri per l’individuazione di questa. Il RINVIO è RECETTIZIO quando, per regolare una determinata situazione, la norma nazionale rinvia a quella di un ordinamento straniero che viene integralmente recepita. Anche per il nostro paese, quale membro della comunità europea, stanno assumendo sempre maggiore rilevanza alle norme adottate dagli organi comunitari per regolare le azioni degli Stati membri e delle persone giuridiche e fisiche private operanti all’interno degli stessi. Tali norme europee, sono contenute in due tipi di provvedimenti normativi: 1. Regolamenti 2. Direttive comunitarie 1. Le disposizioni dei regolamenti sono direttamente ed automaticamente applicabili all’interno dei Paesi membri 2. Le disposizioni recate dalle direttive non sono invece immediatamente applicabili, ma necessitano che lo Stato membro, con proprio formale provvedimento, le recepisca. 11 La legge 9 marzo 1986 n.86 ha previsto che il governo presenti al parlamento un apposito disegno di legge (la c.d. “Legge comunitaria”) per l’adeguamento delle disposizioni nazionali alle prescrizioni delle direttive comunitarie. LA DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE Attualmente, si ritiene che i giudici ordinari non debbano sollevare le questioni di costituzionalità ma direttamente applicare la norma comunitaria, “disapplicando” le leggi contrastanti con questi. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale nel caso in cui il giudice non abbia preventivamente valutato la compatibilità tra la norma nazionale con quella comunitaria. I regolamenti comunitari sono in una posizione equiparabile ad una legge nazionale ma in caso di conflitto, il regolamento deve prevalere ed il giudice nazionale non deve quindi applicare la legge nazionale L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE La costituzione prevede che l’Italia consenta, a condizione di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni. E’ su questa base che lo stato italiano stringe accordi con altri stati e da vita a organizzazioni internazionali. Prima per i rapporti internazionali si faceva riferimento al solo Ministero degli Affari Esteri. Adesso, in quasi tutti i paesi moderni, hanno rapporti con l’estero i Ministri della difesa, degli interni etc… Le organizzazioni internazionali, sono articolate in un’assemblea, in cui sono rappresentati tutti gli Stati membri: un consiglio, di cui fanno parte i membri eletti dall’assemblea, un segretario, che cura l’attività esecutiva e presso il quale operano i funzionari internazionali. Ogni comunicazione tra l’amministrazione nazionale e l’organizzazione internazionale passa attraverso il rappresentante permanente o delegato presso l’organismo internazionale. la delegazione agisce non solo come rappresentante degli interessi nazionali presso le organizzazioni internazionali, ma anche, al contrario, come portatrice degli interessi delle organizzazioni internazionali presso il governo nazionale. In altri casi vengono istituiti organismi intermedi, il più noto ed importante è quello dei “comitati” cioè istituti presso la commissione dell’unione europea il cui numero è stato stimato in circa 600. L’UNIONE EUROPEA Nel 1951, I governi di Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo hanno stipulato un trattato internazionale, per l’istituzione della comunità europea per il carbone e per l’acciaio (CECA). Questo trattato, ha dato l’avvio al percorso di aggregazione europea, che si è implementato con l’istituzione della comunità economica europea (Cee) E della comunità europea dell’energia atomica 12 (Euratom), che, a loro volta, hanno dato luogo, (con il Trattato di Maastricht) alla comunità europea (Ce) poi diventata Unione Europea(Ue). Il Consiglio d’Europa che stato costituito a Londra il 5 maggio 1949, è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, di democrazia e dello stato di diritto e condivide tali obiettivi con i governi di tutto il continente europeo. l’Unione Europea e il consiglio collaborano strettamente, la prima concede anche cospicui finanziamenti al consiglio d’Europa per il perseguimento degli obiettivi comuni. Nel 1950 è stata stipulata la convenzione europea dei diritti dell’uomo la quale ha approvato un catalogo di diritti umani che gli Stati si impegnano a rispettare. La Corte di Giustizia, che è il giudice che garantisce il rispetto del diritto da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, ha sempre fatto riferimento proprio alla convenzione europea dei diritti dell’uomo. A quei principi fanno esplicito riferimento sia lo stesso Trattato sull’Unione Europea che i diritti fondamentali, sia il Trattato di Lisbona che ha previsto che la stessa Unione Europea si ispirano ai principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel dicembre del 2000 parlamento anche la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona acquisito il medesimo valore giuridico dei trattati. Il trattato di Lisbona (in vigore dal dicembre del 2009) ha stabilito che l’Unione Europea sostituisce e succede alla comunità europea. In quanto il trattato di Roma del 2004 non è stato ratificato dalla Francia e dall’Olanda. L’ordinamento giuridico dell’unione che ne disciplina funzioni ed organizzazione è contenuto nel trattato sull’Unione Europea (TUE) e anche sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), recante la disciplina di dettaglio. Unione Europea pur essendo un’unione di Stati, esalta i diritti di cittadini dei paesi membri. Sulla base di tale impostazione, il potere decisionale è demandato al Consiglio europeo, ed al Parlamento europeo. Grande importanza rivestono anche la Commissione (esecutivo) e la corte di giustizia (giurisdizionale). Il consiglio europeo è composto dai 28 capi di Stato o di governo Il parlamento europeo espressione dei cittadini dell’unione, in quanto eletto direttamente dai cittadini di tutti gli Stati membri La commissione è l’organo esecutivo dell’unione, il suo presidente è eletto dal parlamento su proposta del consiglio, i commissari vengono nominati dal consiglio e dal presidente su proposta degli Stati membri. la composizione della commissione e approvato dal parlamento La Corte di Giustizia è il massimo organo giurisdizionale dell’unione e cure rispetto del diritto comunitario da parte delle stesse istituzioni comunitarie e da parte dei paesi membri La Banca centrale europea, cui è demandato il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione dell’euro e che costituisce il punto di riferimento delle Banche centrali la Corte dei Conti che ha compiti di controllo sui conti dell’unione 13 ATTI COMUNITARI I principali atti delle istituzioni europee sono i seguenti: Raccomandazioni e pareri (atti non vincolanti) Atti delegati (atti generali della Commissione) Atti esecuzione adottati dall’Amministrazione europea o Atti ad esecuzione indiretta (la cui applicazione è demandata alle organizzazioni amministrative degli Stati membri) o Atti ad esecuzione diretta Negli anni più recenti sono andati diffondendosi anche le Agenzie Europee: un’evoluzione dei comitati che svolgono normalmente compiti di natura tecnica e sono dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale e finanziaria. LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO FASI DEL PROGETTO LEGISLATIVO: Iniziativa Istruttoria Discussione Approvazione Promulgazione 1. INIZIATIVA LEGISLATIVA Nell’attuale assetto istituzionale al parlamento spettano molteplici funzioni (Senato e camera dei deputati). In primo luogo, la funzione legislativa e quella di revisione costituzionale. Il procedimento legislativo è l’insieme degli atti collegati gli UNI agli altri, previsti dalla costituzione e posti in essere da ciascuna camera per emanare una legge. La funzione legislativa nel nostro ordinamento è esercitata esclusivamente dal Parlamento (eletto dal popolo) nazionale ed è importante perché con la legge si esprime formalmente la volontà popolare 14 La fase di iniziativa consiste nella presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge diviso in articoli, davanti a una delle due camere. Il procedimento legislativo può essere attivato solo da parte dei soggetti legittimati: in primo luogo dal Governo; da ciascun parlamentare; da ogni consiglio regionale; dal CneL; da un numero di elettori non inferiore a 50.000 e dai comuni. 2. ISTRUTTORIA La fase istruttoria, nella quale si acquisiscono le informazioni utili per la decisione, spetta integralmente alle commissioni parlamentari, alle quali il presidente di ciascuna camera, prima di mettere in discussione e votazione qualunque iniziativa, assegna la proposta o il disegno di legge, sulla base della competenza per materia. L’articolo 71 prescrive che la “proposta” debba provenire da almeno 50.000 elettori e che si sostanzi in un vero e proprio “progetto” di legge. DIFFERENZE TRA PROPOSTA – PROGETTO – DISEGNO DI LEGGE Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge (proposte da soggetti con potere di iniziativa dal governo). Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. Poiché le regioni sono state istituite direttamente dalla costituzione, per la fusione delle stesse o per crearne una nuova, occorre modificare la costituzione. L’articolo 132 prevede per questa iniziativa una serie di presupposti e di adempimenti: occorre la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; che la nuova regione abbia un minimo di 1 milione di abitanti; ed infine che si faccia luogo ad un apposito referendum. Per il referendum abrogativo, è previsto un “quorum di partecipazione” (mentre per il referendum relativo alle leggi di revisione costituzionale, è previsto solo il “quorum di approvazione”). 3. DISCUSSIONE 4. APPROVAZIONE Per la discussione e l’approvazione della legge sono previste tre procedure diverse, con tre diversi ruoli delle commissioni parlamentari: - Procedura ordinaria di approvazione in aula - Procedura speciale di approvazione in commissione - Procedura mista Nella procedura ordinaria di discussione e di approvazione la competente commissione opera in sede referente, esaminando cioè il testo e se ritiene, integrandolo o modificandolo. 15 La procedura speciale di approvazione in commissione delle proposte di legge prevede l’attribuzione del testo alla commissione che lo ha già esaminato in sede referente (in tal caso la commissione non svolge più una funzione istruttoria bensì deliberante) La procedura mista prevede che le commissioni possono agire anche in sede “redigente”, una sorta di procedimento misto, in cui il testo, dopo l’esame istruttorio operato dalla commissione e dopo la discussione in aula, è rinviato dall’aula alla commissione, perché voti i singoli articoli e rinvii la proposta di legge all’aula per la votazione finale dell’intero testo. Una volta che la maggioranza dei presenti in aula abbia votato favorevolmente sulla proposta di legge, questa si intende approvata da un ramo del parlamento e viene trasmessa all’altra camera; se anche questa volta il progetto non subisce emendamenti, la fase di approvazione si considera completata.se invece vi apporta modifiche, il testo deve tornare alla prima camera; se questa la modifica a sua volta, il disegno di legge ritorna all'altra camera e così via. 5. PROMULGAZIONE La promulgazione si sostanzia in una solenne dichiarazione del presidente della Repubblica, che attesta l’avvenuta approvazione della legge, nonché la volontà di emanarla e di inserirla nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. L’articolo 73 della costituzione prescrive che le leggi debbano essere promulgate dal presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Il presidente assicura con la promulgazione una funzione di garanzia, perché il capo dello Stato, attesta la conformità delle nuove norme con la costituzione e che le stesse sono prive di vizi relativi al procedimento legislativo.se questa sorta di controllo preventivo è negativa, il presidente della Repubblica rinvia la legge alle camere con un messaggio motivato detto veto sospensivo. Qualora però le camere approvano nuovamente il progetto di legge, il presidente della Repubblica è tenuto a promulgarlo. Avvenuta la promulgazione, la legge, firmata dal presidente della Repubblica, controfirmata dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal ministro o dei ministri proponenti, viene pubblicata entro 30 giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Di solito le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (“vacatio legis”), ma possono essere previsti periodi di tempo più brevi o più lunghi. LEGGI DI DELEGAZIONE Esiste poi, la legge delega, secondo l’ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal parlamento, che delega il governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. L’articolo 76 della costituzione prescrive, che la delega legislativa sia limitata nel tempo: trascorso inutilmente il limite temporale fissato dal parlamento per l’esercizio della delega, il governo non può più legiferare. 16 LEGGI DI CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE Il decreto-legge deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni altrimenti perde l’efficacia sin dall’inizio. La conversione in legge del decreto all’effetto di ripristinare l’ordine normale delle competenze, per mezzo di una novazione della fonte che avviene alle condizioni e nei limiti definiti nel citato articolo 77 (in caso straordinario di necessità e di urgenza). ALTRE FUNZIONI DEL PARLAMENTO a) Funzione di revisione costituzionale b) Funzione di indirizzo politico c) Funzione di controllo d) Funzione di inchiesta a) Funzione di revisione costituzionale L’organo competente alla revisione costituzionale è sempre il parlamento, che, attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera, nell’arco di tre mesi, può approvare tale modifica. Si realizza un esame incrociato della legge, con una prima lettura da parte di una camera e successivamente da parte dell’altra. l’iter viene bloccato se le deliberazioni non ottengono almeno la maggioranza assoluta. Sì, alla fine di questo procedimento, si raggiunge una maggioranza superiore ai 2/3, la legge è trasmessa al presidente della Repubblica che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso sia stata raggiunta una maggioranza non di 2/3 , ma almeno assoluta, l’atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera o da cinque consigli regionali, 500.000 elettori o può essere richiesto un referendum costituzionale, da svolgersi tra i 50 e i 60 giorni successivi all’approvazione della legge di revisione. b) Funzione di indirizzo politico Il parlamento, oltre a quella legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico. La linea politica che il Governo pone alla base del proprio programma è discussa nella sede parlamentare e, se approvata, comporta la nascita del rapporto fiduciario che impegna tanto il Governo quanto la maggioranza che lo sostiene in Parlamento. Il rapporto di fiducia può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento: - Mozione di fiducia: il governo deve presentarsi alle camere entro 10 giorni dalla propria formazione per ottenere la fiducia 17 - Mozione di sfiducia: l’atto attraverso il quale il parlamento manifesta che è venuto meno il rapporto fiduciario con il governo.se la mozione viene approvata, il governo si deve dimettere Si è discusso sull’ammissibilità del voto di sfiducia nei confronti di un singolo ministro. A sostegno di tale possibilità è stato citato l’articolo 95 “ i ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri”. La sfiducia individuale consente di mantenere il rapporto di fiducia tra parlamento e governo evitando che il rapporto di un singolo ministro possa crinarlo. Diverso è il caso della Questione di fiducia, che si ha quando il governo pone su di una legge o su un emendamento ad una legge in discussione in parlamento, rappresentando che tali interventi legislativi sono per il governo stesso talmente rilevanti da condizionare la propria permanenza in carica. La Camera (così come il Senato) dispone poi di altri strumenti per la definizione di indirizzi che specificano o integrano il programma su cui si basa il rapporto fiduciario: la mozione, con la quale è possibile proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva al Governo; deve essere presentata da un presidente di gruppo o da almeno 10 deputati. la risoluzione, È l’atto di indirizzo con cui si manifestano orientamenti o si definiscono line su specifici argomenti. Deve essere presentata da almeno un componente di una commissione, è discussa e votata in commissione. Gli ordini del giorno sono presentati nel corso della discussione degli articoli di un progetto di legge, illustrati e posti in votazione dopo la votazione dell’ultimo articolo e prima della votazione finale. Hanno la funzione di sollevare questioni ed evidenziare esigenze che non sono state considerate o soddisfatte nel testo del progetto di legge in esame c) Funzione di controllo La funzione di controllo viene esercitato attraverso interpellanze e interrogazioni. - Interpellanze: si chiedono per iscritto i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri.se l’interpellante non è soddisfatto della risposta, può presentare una mozione e promuovere una discussione - Interrogazioni: consistono in una domanda scritta con la quale si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti. d) Funzione di inchiesta Il potere di inchiesta parlamentare è previsto dalla Costituzione: l'art. 82 stabilisce che "ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse nominando 18 commissioni formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi". Nella maggior parte dei casi, le Commissioni di inchiesta sono composte insieme da deputati e senatori e sono istituite con legge. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta operano con "gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria". PARTITI POLITICI I partiti politici rappresentano uno dei più importanti ambiti di applicazione della libertà di associazione sancita dall’art.18 Cost. I partiti politici sono associazioni di persone che concorrono a determinare l’indirizzo politico del paese. Nel caso dei partiti politici il vincolo ideale può essere dato, dalla comunanza di ceto, di ideologia o di religione. Le funzioni ideali svolte dai partiti all’interno del nostro sistema democratico possono essere così sintetizzate: - Indicazione al potere esecutivo della politica da seguire - Presentazione di programmi differenziati che vengono analizzati, dibattuti, scelti e votati dagli elettori - Reclutamento politico degli aspiranti candidati - Aggregazione e sintesi degli interessi e delle istanze espressi dalla società I partiti politici rivestono la natura di associazioni non riconosciute, assoggettati alla disciplina del codice civile. Sono di natura privatistica. Un discorso a parte merita la locuzione “metodo democratico” il quale implica il divieto assoluto da parte del partito o dei suoi vertici a qualsiasi forma di violenza, diretta a imporre determinate idee o scelte politiche. L’unico limite ideologico alla libertà di associazione in partiti politici riguarda il divieto di ricostruzione del partito fascista, previsto dalla disp. trans. XII della Costituzione e della successiva legge num. 645/1952. Per quanto riguarda il finanziamento pubblico dei partiti, non si parla di finanziamento in senso stretto, bensì di rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali. A tale scopo sono stati istituiti quattro fondi, corrispondenti agli organi elettivi da rinnovare: 1. Senato 2. Camera 3. Consiglio regionale 4. Parlamento europeo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA “Il presidente è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” o Come viene eletto? 19 La costituzione prevede che il Capo dello Stato sia eletto dai deputati e dei senatori riuniti in seduta comune e non direttamente dal corpo elettorale, con un procedimento di secondo grado, nella quale la posizione di supremazia funzionale e rivestita dal Parlamento, organo di espressione diretta della volontà popolare. L’articolo 83. Cost, dispone che il presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni regione (fa eccezione la Valle d’Aosta che ha solo 1 delegato). Nel testo della recente riforma costituzionale, sono previste modifiche delle norme costituzionali citate.in particolare, non viene prevista la partecipazione dei delegati regionali all’elezione del presidente della Repubblica, inoltre viene anche modificato l’indicato sistema dei quorum per l’elezione: 1. La maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi tre scrutini 2. La maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio 3. La maggioranza dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio o Quanto è la durata in carica? Il presidente della Repubblica dura in carica sette anni. Nella storia della Repubblica italiana non si era mai verificato, fino al 2013, il caso di rielezione al termine del mandato settennale: L’eccezione è stata quella che ha riguardato il Presidente Napolitano. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle sue funzioni il presidente della camera le esercita, ed il presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. o Quali sono le sue altre funzioni? “L’ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”. la cessazione dell’ufficio può avvenire, oltre che per la scadenza del settennio: a) Per impedimento permanente b) Per morte o dimissioni c) Per decadenza dalla carica Qualora il presidente sia permanentemente o temporaneamente impedito ad esercitare le funzioni, queste vengono svolte, dalla vice-presidenza, dal presidente del Senato. Il Presidente della Repubblica viene reso politicamente irresponsabile giacché la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri proponenti che li contro firmano L’irresponsabilità giuridica del presidente della Repubblica cioè, il presidente non è responsabile né civilmente né penalmente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento (intesa con uno Stato nemico) o per attentato alla costituzione (tentativo di un colpo di Stato). 20 o Quali sono le attribuzioni presidenziali? Il presidente della Repubblica esercita le proprie attribuzioni come capo dello Stato. Le attribuzioni presidenziali possono essere ordinate ricollegandole ai tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario). Potere legislativo ▪ Il presidente della Repubblica indica le elezioni delle camere e ne fissa la prima riunione, può inoltre convocare ciascuna camera in via straordinaria ▪ Invia messaggi alle camere ▪ Autorizza con proprio decreto la presentazione alle camere dei disegni di legge ▪ Può, prima di promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle camere una nuova deliberazione ▪ Nomina cinque senatori a vita ▪ Può sciogliere le camere ▪ Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti ▪ Indica il referendum abrogativo e il referendum costituzionale Potere esecutivo ▪ Nomina il presidente del Consiglio dei Ministri ▪ Nomina i funzionari dello Stato ▪ Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ▪ Ratifica i trattati internazionali previa autorizzazione delle camere ▪ Hai il comando delle forze armate e presiede il consiglio supremo di difesa ▪ Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere ▪ Conferisce le onorificenze della Repubblica ▪ Decide i ricorsi straordinari a lui rivolti contro gli atti amministrativi ritenuti illegittimi (cittadinanza italiana, rimuove i sindaci dalla carica, sciogliere i consigli regionali, provinciali e comunali) Potere giudiziario ▪ Presiede il consiglio superiore della magistratura ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati ▪ Concede la grazia e commuta le pene o Al di fuori di ogni riferimento ai poteri ed alle relative funzioni, al presidente della Repubblica compete la nomina di cinque giudici della Corte Costituzionale LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Può essere determinato da diverse situazioni: 21 1) Dal contrasto fra Parlamento e Governo emerso da una mozione di sfiducia da parte delle camere 2) Dalla constatazione che le camere non rispecchino più la base elettorale 3) Dalla incapacità delle camere di esprimere una maggioranza stabile 4) Da una crisi di governo che la maggior parte dei partiti politici ritiene di poter risolvere soltanto ricorrendo alle elezioni È obbligatorio che il presidente della Repubblica, prima di sciogliere le camere, deve sentire il parere dei loro presidenti. ATTI PRESIDENZIALI Possono classificarsi in tre grandi categorie a seconda che siano: 1) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi (voluto dal Governo) 2) Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali 3) Atti sostanzialmente complessi (voluto sia dal Pres. Della Rep. Che dal Governo) Scopriamole: 1) Appartengono i decreti presidenziali contenenti norme giuridiche aventi efficacia di legge o natura regolamentare e gli atti che siano espressione della funzione amministrativa e delle attività di indirizzo politico. Rispetto a tali atti, il presidente della Repubblica può esercitare soltanto un controllo di legittimità e richiederne il riesame. 2) Appartengono la nomina di cinque senatori a vita, la nomina di cinque giudici costituzionali, il rinvio al parlamento di una legge, la promulgazione delle leggi, i messaggi. Rispetto a tali atti, il presidente gode di un’ampia sfera di discrezionalità. 3) Appartengono la nomina del presidente del consiglio e lo scioglimento delle camere, oltre che la concessione della grazia, che richiede l’accordo tra il capo dello Stato ed il ministro della giustizia. Rispetto a tali atti, la nomina compete al presidente del consiglio concordatosi con il capo dello Stato nella valutazione della situazione politica. Per quanto riguarda lo scioglimento delle camere va osservato che nel caso di scioglimento anticipato, il presidente non potrebbe, di sua iniziativa, rompere il rapporto parlamento governo; nel caso di scioglimento successivo, alla decisione non potrà partecipare anche il governo dimissionario, che dovrà valutare l’opportunità politica dello scioglimento ed assumerne, con la controfirma del relativo decreto, la responsabilità. LA COSTITUZIONE, AGLI ARTICOLI 99 E 100 PREVEDE DISCIPLINA GLI ORGANI AUSILIARI, CHE INDIVIDUA NEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO, NEL CONSIGLIO DI STATO E NELLA CORTE DEI CONTI. IL CONSIGLIO DI STATO 22 Il CdS, quale organo con funzioni consultive, ha origini antiche. Era l’organo tecnico della cui consulenza il principe si avvaleva sia per la gestione dell’attività operativa che per l’esercizio di quella giurisdizionale. Dopo l’unità d’Italia, la legge 2248/1865, nell’abolire i tribunali speciali, ha formalmente istituito il Consiglio di Stato. Con la legge Crispi, le sezioni del consiglio sono state portate a quattro, delle quali, le precedenti tre con funzioni consultive e la quarta con competenze giurisdizionali. Il consiglio rende pareri al governo, ai ministeri, alle regioni. la gran parte dei pareri resi dal Consiglio di Stato sono facoltativi, in quanto vengono richiesti discrezionalmente dalle amministrazioni legittimate. Il parere è obbligatorio quando la legge, impone che, prima di determinarsi, l'operatore pubblico debba acquisire il parere del Consiglio di Stato. L’amministrazione deve richiedere il parere del Consiglio, per l’adozione dei regolamenti governativi e per la decisione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. La legge 5992/1888 con la quale è istituita la IV sezione del consiglio con funzioni giurisdizionali, ha segnato la nascita della giurisdizione amministrativa in Italia. La giurisdizione amministrativa è quindi affidata in primo grado al TAR ed In secondo grado al Consiglio di Stato. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONE ORDINARIA Al giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie che hanno a oggetto i diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo spetta la cognizione delle controversie riguardanti gli interessi legittimi. GIURISPRUDENZA SPECIALE DI MERITO La giurisprudenza speciale di merito consente al giudice amministrativo di valutare, oltre che la legittimità del provvedimento, anche la sua opportunità e convenienza amministrativa. GIURISDIZIONE ESCLUSIVA Nei casi tassativamente indicati dalla legge (pubblico impiego dei dipendenti non contrattualizzati, provvedimenti antitrust, pubblicità ingannevole) è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE La corte dei conti ha la competenza in materia di giudizi di conto ,giudizi di responsabilità, giudizi nella materia pensionistica e giudizi relativi a quote inesigibili di imposte Il tribunale superiore delle acque ha una competenza generale di legittimità in materia di ricorsi contro provvedimenti che ledono interessi legittimi incidenti sul regime delle acque pubbliche 23 Le commissioni tributarie giudicano sulle controversie fra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria riguardanti le questioni relative a tributi LA CORTE DEI CONTI La corte dei conti ha nel nostro ordinamento democratico il ruolo di garantire la correttezza nell’uso delle risorse pubbliche. La corte in posizione di indipendenza e di neutralità quale organo dello Stato-comunità, agisce a tutela dell’interesse di questa affinché le risorse pubbliche siano utilizzate secondo le regole poste dalla legge in maniera efficiente ed efficace. Si fa riferimento alla contabilità pubblica, cioè la giurisdizione della corte dei conti ogni qualvolta l’ente che ha agito è pubblico e pubbliche sono anche le gestioni o i beni coinvolti. Con la legge 14 agosto 1862, n. 800, fu istituita la Corte dei conti del Regno d'Italia. CARATTERI DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI Concerne il fatto accaduto, pertanto, analizza il comportamento tenuto dalla gente, conoscendo, non solo la legittimità ma anche il merito dello stesso Ha carattere “sindacatorio” Il giudice contabile ha un ampio potere nel quantificare la misura del danno, potendo anche ridurla considerevolmente Le decisioni della corte dei conti sono ricorribile in cassazione solo per ragioni inerenti la giurisdizione Presso le singole sezioni giurisdizionali è costituito l’ufficio requirente, composto da magistrati coordinati da un procuratore regionale presso la corte dei conti è presente il procuratore generale che ha tra le altre, la funzione di coordinare l’azione dei procuratori regionali e di rappresentare le ragioni della procura Il processo contabile compete al procuratore regionale, il quale, ricevuta la notizia di avvenimento, acquisisce elementi di valutazione sul caso verificatosi attraverso un’apposita istruttoria Nel processo contabile, quindi, il rappresentante processuale dell’amministrazione danneggiata è il procuratore regionale e può agire anche a prescindere dalla volontà dell’ente danneggiato La funzione giurisdizionale viene esercitata dalla corte mediante sezioni giurisdizionali regionali istituite presso ogni capoluogo di regione, oltre che nelle province di Trento e di Bolzano. Quanto all’ufficio di Firenze, sino agli anni 90 esisteva solo un ufficio della procura generale presso la Corte dei Conti centrale. Sono stati istituiti uffici di procura regionali fino ad arrivare nel 1994, con la legge 19 del 14 gennaio nella quale, sono stati istituiti uffici requirenti presso tutte le restanti sezioni giurisdizionali regionali, coordinati da procuratori regionali. Illecito amministrativo: del danno al terzo privato risponde l’amministrazione quale apparato Illecito contabile: il danno erariale è cagionato ad un soggetto pubblico e ne risponde personalmente il funzionario che con il suo comportamento l’abbia determinato GIUDIZIO DI CONTO E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE OD AMMINISTRATIVA 24 Quanto al giudizio di conto, sono agenti contabili coloro che hanno maneggio e disponibilità di danaro, di cose o di valori, di proprietà dell’amministrazione. Ogni agente contabile è tenuto a redigere il conto giudiziale, documento che dimostri la corrispondenza tra i beni ed i valori di cui si aveva disponibilità (“carico”) e quelli presenti alla chiusura della gestione (“scarico”). E viene definito giudiziale perché sottoposto inderogabilmente alla verifica di un giudice, la Corte dei Conti. Gli agenti contabili possono essere distinti in: 1. Consegnatari, incaricati di tenere e conservare i beni dell’amministrazione 2. Tesorieri, sono coloro che conservano danaro dall’amministrazione, anche per effettuare i pagamenti per conti di questa 3. Agenti della riscossione, incaricati di ricevere somme della amministrazione Qualora il giudice accerti una difformità tra carico e scarico, insorge la responsabilità contabile. In concreto, il conto viene, dal presidente della sezione giurisdizionale, assegnato ad un magistrato della stessa, il quale redige una relazione, con cui, se non ha ravvisato irregolarità nella documentazione, propone il discarico che viene dichiarato dal presidente, se d’accordo e dopo aver acquisito il concordia avviso del procuratore regionale, con proprio decreto. Sì, invece, il magistrato relatore chiede la condanna dell’agente contabile al pagamento di somme superiori a 5000 €, o se il presidente o il procuratore non condividono la proposta di discarico, il procedimento continua fino ad una sentenza di discarico, o di condanna della gente al pagamento di quanto dovuto. Al fianco della responsabilità contabile, proviamo a una responsabilità per danno causato all’amministrazione più ampia: la c.d. Responsabilità patrimoniale od erariale. La responsabilità patrimoniale o erariale è quella in cui incorre colui che volontariamente (con dolo) o per colpa abbia commesso un fatto illecito, cioè produttivo di un danno alla amministrazione cui è legato da un rapporto di impiego o di servizio. L’autore del comportamento causativo di danno non necessariamente deve essere legato all’amministrazione da un vero e proprio rapporto di impiego; è sufficiente la sussistenza di un mero rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata, che si instaura per il solo svolgimento di funzioni e/o di servizi a favore dell’amministrazione. Altro presupposto è che il danno sia stato causato da un atto adottato o da un comportamento tenuto con dolo o con colpa grave (elemento psicologico). COLPA – DOLO Il soggetto agisce con dolo quando ha voluto causare un danno all’amministrazione di appartenenza, quando, cioè, era effettivamente a conoscenza che dalla sua condotta sarebbe derivato un danno (volontà di arrecare il danno). La Colpa, consiste nella mancanza della volontà di arrecare il danno, può essere lieve; lievissima; grave Lieve: quando non si è osservata la diligenza normale del buon padre di famiglia 25 Lievissima: quando è mancata la massima diligenza Grave: quando si è agito con assoluta trascuratezza, ignorando le più elementari regole di buona condotta È proprio quest’ultima che determina la responsabilità erariale Una giurisdizione diversa da quella contabile, pur concernendo la stessa oneri a carico dell’erario ed avendo come parte necessaria l’amministrazione e il contenzioso pensionistico. LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI - IL CONTROLLO SULLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Il controllo della corte di conti sulle amministrazioni dello Stato e sugli enti pubblici nazionali è previsto dall’articolo 100 della costituzione La Corte dei Conti esercita tre tipi di controllo: 1. Preventivo di legittimità sugli atti del governo (prima ancora che questo possa produrre effetti) 2. Successivo sulla gestione del bilancio dello Stato 3. Gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria Per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, esso si articolano nelle seguenti fasi: l’amministrazione interessata in via il provvedimento al competente ufficio della corte, il quale, se lo ritiene conforme a legge o lo vista o lo registra. Nel caso in cui l’ufficio, dopo la relativa istruttoria ritenga che sussistano dubbi sulla regolarità dell’atto, questo viene sottoposto all’esame di un apposito collegio che si pronuncia in via definitiva sull’ammissibilità o meno dell’atto al visto. Per quanto riguarda il controllo successivo sulla gestione, la legge 20 a previsto il controllo successivo della corte dei conti anche sulla gestione dei fondi di provenienza comunitaria. Nell’ambito di detta funzione la corte dei conti controlla la gestione dei fondi strutturali comunitari, verificando l’utilizzazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria e l’efficacia del loro impiego a fronte degli obiettivi posti dalla normativa comunitaria e nazionale. La corte verifica anche la consistenza e le cause delle possibili frodi, non che le misure preventive e repressive adottate dalle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è stata emanata per la disciplina in dettaglio di tali funzioni, la legge n. 259 del 1958. Sulla base di questa legge è stata istituita presso la corte dei conti una speciale sezione che esercita il controllo su numerosi Enti e Società pubbliche. Con l’ampliarsi degli interessi delle esigenze dei cittadini e con quello, conseguenti, dei compiti da esercitarsi dalle amministrazioni dello Stato, è affiorata l’esigenza che alcune funzioni non fondamentali venissero affidate dallo Stato ad organi pubblici più snelli disciplinati da una normativa meno complessa e che utilizzassero personale particolarmente qualificato da reclutare con procedure veloci che ne garantissero comunque la qualificazione. Sono nate così numerose persone giuridiche pubbliche nei settori più diversi quali la ricerca, la previdenza, i trasporti… Collegata a quella di controllo e l’importante attività di referto al Parlamento che esplica il massimo organo collegiale della Corte: le Sezioni Riunite in sede di controllo, composte dai Presidenti e/o dai componenti di tutte le sezioni di controllo della Corte. 26 Esse elaborano frequentemente relazioni su vari comparti delle gestioni pubbliche, quali il referto sul costo del lavoro pubblico; quelli sul coordinamento della finanza pubblica; sul sistema universitario; oltreché periodiche certificazioni dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego e relazioni quadrimestrali sulla copertura delle leggi di spesa RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO L’azione della pubblica amministrazione, che si esplica attraverso provvedimenti in grado di incidere su situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, produce inevitabilmente conflitti. A partire dalla legge 20 marzo 1865 n. 2248 si è operata una netta separazione tra le forme di tutela attivabili dal cittadino che assume di essere stato leso da un atto dell’autorità amministrativa. Da un lato, è la tutela giurisdizionale, resa da un’autorità “terza” rispetto ai contendenti, attivabile in presenza di contravvenzioni e nei casi in cui siano coinvolti “diritti civili o politici” Dall’altro, si ammetteva una tutela amministrativa interna, cioè, all’autorità stessa In questa seconda categoria rientrano i ricorsi amministrativi, i quali, sono finalizzati ad ottenere, in via semplificata, una sorta di ripensamento della amministrazione relativamente ad un provvedimento da questa adottato I RICORSI AMMINISTRATIVI - Sono proponibili nei confronti di provvedimenti non definitivi, quindi modificabili da parte dell’amministrazione - Sono proponibili adducendo sia lesioni interessi che lesioni di diritti - Sono diretti a sollevare questioni sia di legittimità che di merito - Devono essere presentati entro un termine breve di 30 giorni TIPI DI RICORSI Ricorso gerarchico, con cui può essere impugnato un atto, non ancora definitivo, dinanzi all’autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata rispetto a quella che ha adottato l’atto Ricorso gerarchico improprio, che È rivolto ad un’autorità che non è in un vero e proprio rapporto gerarchico con il soggetto decidente Ricorso in opposizione, che si distingue dal ricorso gerarchico essenzialmente per il soggetto cui è diretto, che è la stessa autorità che ha adottato l’atto; iter e norme uguali agli altri tipi di ricorsi amministrativi Il ricorso straordinario al capo dello Stato, e a dirsi che si tratta di uno tra i più antichi rimedi giudiziali contro la pubblica amministrazione e le sue origini risalgono alle monarchie del XVIII secolo. In quanto ricorso straordinario è esperibile nei confronti di atti definitivi per i quali l’autorità ha esaurito ogni prescritto iter di formazione dell’atto e questo presupposto è comune al ricorso 27 giurisdizionale amministrativo. La notifica del ricorso deve avvenire con i modi e le forme del ricorso giurisdizionale. Va presentato entro 120 giorni al Ministro competente E c’è la possibilità che qualcuno dei controinteressati, cui il ricorso deve essere notificato dal ricorrente, chieda che il ricorso prosegua in sede giurisdizionale Il ricorso dopo essere stato trasmesso al Consiglio di Stato, il quale formula un parere, successivamente adotta la decisione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente La legge 18 giugno 2009 n.69, all’articolo 69 e ha mutato la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato con le seguenti innovazioni: Introduzione della possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di Stato chiamato a rendere il parere sul ricorso Esclusione che la proposta del ministero competente, possa avere contenuto difforme rispetto al parere del Consiglio di Stato Tali modifiche impongono una totale riconsiderazione della natura stessa del ricorso. I segni di questo cambiamento in senso giurisdizionale della natura del Ricorso al Capo dello Stato, sono ben visibili nel fatto che il controllo del decreto decisorio sul ricorso al Capo dello Stato NON è più esercitato dalla Corte dei conti. Inoltre il giudice amministrativo stabilisce che il ricorso straordinario può avere ad oggetto solo gli atti da esso conoscibili e questo rende meno numerose le situazioni tutelabili rispetto al passato. Possiamo vedere positivamente, invece, il venir meno della gratuità del ricorso, che manifesta un chiaro intento dissuasivo. Sotto il profilo dell’effettività, la progressiva acquisizione della natura giurisdizionale e non strettamente impugnatoria dell'istituto, è destinata a rendere il ricorso straordinario partecipe delle maggiori garanzie di effettività proprie della giurisdizione amministrativa, come dimostra l’avvenuto riconoscimento all’organo decidente della cognizione di eventuali domande di ottemperanza e di revocazione. Dopo la riforma restano invariate l'alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale, la definitività dell'atto oggetto del ricorso ed il termine più ampio per la sua presentazione (120 giorni). CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO E DELLE REGIONI Tra le funzioni della corte costituzionale, il controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni rappresenta quella più importante. Vi si può accedere al controllo di costituzionalità o in via principale (o diretta o dazioni) o in via incidentale (o indiretto o in via d’eccezione). Attraverso il primo, i soggetti legittimati chiedono la corte un controllo di tipo astratto. Attraverso il secondo, è solo il giudice a quo che può adire la corte, dal momento che la questione di costituzionalità nasce nel corso del processo davanti ad un giudice che dovendo applicare una legge 28 di dubbia costituzionalità, sospende il proprio giudizio e rinvia la questione alla corte. Esso si collega dunque alle forme di controllo concreto. Il controllo detto concreto riguarda una norma di legge storicamente applicabile da un giudice nel corso di un qualsiasi giudizio, in cui sono in discussione interessi concreti e verte sulla conformità dell’applicazione delle leggi rispetto ai precetti costituzionali. IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE: SUCCESSIVO E CONCRETO La via più comune è quella incidentale: nel corso di un giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale viene sollevata da una delle parti o rilevata d’ufficio dallo stesso giudice. Questo è un controllo di tipo successivo. Il giudizio di legittimità costituzionale può essere successivo o concreto Concreto=riguarda una norma di legge storicamente applicabile da un giudice nel corso di un qualsiasi giudizio, in cui sono in discussione interessi concreti dei singoli consociati e verte sulla conformità della applicazione delle leggi rispetto ai precetti costituzionali. Successivo=interviene su leggi e atti già in vigore che continueranno a produrre i propri effetti fino alla dichiarazione di incostituzionalità. Il giudice legittimato ad instaurare un giudizio di costituzionalità si chiama giudice a quo. Si fanno rientrare nella categoria non solo i giudici appartenenti all’autorità giudiziaria ordinaria (civile, penale ed amministrativa), ma tutti i giudici con requisiti oggettivi, ossia che decidono sull’applicazione di una norma in completa terzietà rispetto alle parti ed in contraddittorio con essa. Nei casi di auto-remissione la Corte Costituzionale può sollevare la questione di legittimità costituzionale L'ordinanza di rimessione da parte del giudice a quo alla Corte costituzionale riguarda la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione Per quanto riguarda la rilevanza il controllo accerta che le questioni siano pertinenti agli interessi dibattuti nel giudizio a quo. Il controllo di non manifesta infondatezza si limita ad una valutazione sommaria per rilevare che esista almeno un plausibile dubbio di costituzionalità. Oltre a questi due controlli il giudice a quo deve cercare tutti gli strumenti ermeneutici possibili per interpretare la norma impugnata in modo conforme alla Costituzione (interpretazione adeguatrice). IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE: SUCCESSIVO E ASTRATTO Il giudizio di costituzionalità in via principale (diretta) può essere attivato dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano Il controllo di costituzionalità in via principale è un controllo di tipo successivo ed 29 astratto in quanto avviene dopo l’entrata in vigore della legge ordinaria dello Stato o delle Regioni e permette un controllo di conformità della norma impugnata con i precetti costituzionali che prescinde dalla sua concreta applicazione in un giudizio in corso. Il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale in via principale quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione Il termine decadenziale per promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 è di 60 giorni Il testo dell’articolo 127 pone lo Stato in posizione privilegiata in quanto gli consente di promuovere la questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la Regione sfori la propria sfera di competenze, senza necessariamente dimostrare di esser stato leso come deve invece fare la Regione. È stata la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001 ad equiparare la posizione di Stato e Regioni La versione dell’articolo 127, come modificata dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione ha abolito l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo sui progetti di legge regionale Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma della sentenza e dell’ordinanza. Le ordinanze si dividono in: -ordinanze di inammissibilità: un errore che impedisce la decisione della questione nel merito -ordinanze a carattere interlocutorio: la Corte costituzionale rimette la questione al giudice a quo, senza entrare nel merito del giudizio -ordinanze di manifesta infondatezza: decisioni di merito che risolvono in via definitiva il giudizio, che occorrono in genere quando il caso è identico ad altro già deciso in precedenza con sentenza di rigetto. Le sentenze si dividono in: -sentenze di accoglimento: la Corte riscontra una non conformità della norma impugnata -sentenze di rigetto: la norma impugnata non è difforme dalla Costituzione. Hanno un effetto limitato, di carattere processuale -sentenze interpretative di rigetto: si concludono con una non fondatezza, ma nella misura in cui il significato normativo ritenuto non illegittimo del testo in questione sia quello individuato dalla Corte. Nella motivazione va a precisare l’interpretazione costituzionalmente conforme. -sentenze interpretative di accoglimento: la Corte costituzionale si pronuncia sull’incostituzionalità di una disposizione, se ed in quanto se ne ricavi una data norma -sentenze manipolative o paralegislative: interferenza della Corte nella funzione legislativa, costituzionalmente riservata al Parlamento. Le sentenze di accoglimento parziale e le sentenze additive rientrano tra le sentenze manipolative LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 30 Le decisioni della Corte Costituzionale vengono prese in camera di consiglio al termine della discussione, con la partecipazione dei soli giudici che sono stati presenti alla discussione della causa. Dopo la votazione, la Corte nomina un giudice che redige la decisione contenente la motivazione, che viene poi approvato dal collegio in camera di consiglio. La decisione è depositata presso la cancelleria della Corte, ed entro due giorni deve essere trasmessa: -all’autorità giudiziaria che ha promosso il giudizio -al Ministro della Giustizia o al Presidente della Giunta Regionale; -alle Camere ed al Consiglio regionale interessato Successivamente, la decisione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. A seguito dell'adozione della sentenza, il giudizio a quo deve essere riassunto entro sei mesi dalla data della pubblicazione Contro le decisioni della Corte NON è ammessa impugnativa SENTENZE E ORDINANZE Dalla casistica giurisprudenziale della Corte emerge una pluralità di sentenze: Di cessazione del contendere: in caso di intervenuta abrogazione o modificazione della legge durante lo svolgimento del processo Inammissibilità: quando mancano i presupposti per procedere a un giudizio di merito Accoglimento: dichiara l’incostituzionalità della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non potrà più essere applicata neanche ai rapporti passati, a meno che non siano intervenute sentenze definitive (hanno efficacia retroattiva con effetto EX TUNC nella singola causa) Di rigetto: dichiara infondata la questione di legittimità nei termini e sotto i profili in cui è stata sollevata davanti alla Corte (l'efficacia preclusiva è limitata al giudizio a quo) Interpretative di rigetto: la Corte dichiara infondata la questione per un’errata interpretazione della norma Sentenze manipolative: Di accoglimento parziale: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di norme o frammenti di norme Additive: la Corte dichiara l’illegittimità di un testo nella parte in cui omette una norma che doveva necessariamente esserci Sostitutive: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una parte della disposizione e la sostituisce con un’altra. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 87/1953, la Corte giudica in via definitiva con sentenza Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. Le ordinanze della Corte possono così manifestarsi: 31 manifesta infondatezza: la questione è già stata decisa nel senso della non fondatezza in altro giudizio; è stata già decisa nel senso della fondatezza, per cui le norme che ne sono oggetto sono già state dichiarate incostituzionali; è analoga ad altre già risolte nel senso della non fondatezza; è nuova, ma palesemente infondata; manifesta inammissibilità: utilizzata in alternativa alle sentenze di inammissibilità per ragioni di speditezza processuale restituzione degli atti al giudice a quo: la Corte chiede al giudice comune di effettuare valutazioni o compiere operazioni da questo omesse, oppure di tener conto di nuovi elementi sopraggiunti. I decreti sono atti individuali (non collegiali), adottati dal Presidente, per fini organizzatori interni alla Corte e solitamente non motivati. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CENNI STORICI E PRINCIPI COSTITUZIONALI Il diritto amministrativo disciplina la posizione delle pubbliche amministrazioni, i loro rapporti e la loro attività. Il decreto legislativo 30 marzo 2001 stabilisce le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Principio di legalità: l’azione della pubblica amministrazione deve sottostare alla legge. Funzione di garanzia: il potere amministrativo delle pubbliche amministrazioni può limitare la libertà, la proprietà e i diritti dei cittadini ed è necessario che sia istituito dal Parlamento. Principio di imparzialità: è riferito prevalentemente all'attività amministrativa, che designa sia l'apparato amministrativo che l’attività svolta. L'organizzazione è imparziale quando è strutturata in modo che chi amministra non sia personalmente interessato alla materia della decisione. L'imparzialità dell'organizzazione richiede che il personale sia reclutato in modo imparziale. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso per selezionare i più capaci e sottrarre il reclutamento al patronato politico. Il principio di imparzialità richiede che prima delle decisioni l'amministrazione accerti l'esistenza dei presupposti di fatto e valuti i contrapposti interessi in gioco. Principio di buon andamento: l'efficienza dell’azione dell'amministrazione. II riparto delle funzioni amministrative deve tener conto della capacità degli apparati di svolgerle in modo adeguato. 32 Non possono essere istituiti apparati amministrativi senza compiti o competenze, all'esclusivo scopo di sistemare personale e il reclutamento deve avvenire sulla base di disegni organizzativi che indicano il personale occorrente. II principio di buon andamento opera come temperamento del principio di legalità. Un apparato che fosse integralmente regolato dalla legge sarebbe estremamente rigido e quindi inadeguato ad affrontare i cambiamenti. Per essere efficace ed efficiente, l'organizzazione deve essere in qualche misura flessibile. II principio del buon andamento ha determinato negli anni recenti una radicale revisione del sistema dei controlli. Da un controllo prevalentemente sugli atti si è passati a un controllo sull’attività. II buon andamento è anche un criterio per la valutazione del personale dirigente, giudicato in base ai risultati del controllo di gestione: una valutazione negativa ripetuta può comportare l'esclusione da ulteriori incarichi dirigenziali per un biennio o addirittura la risoluzione del rapporto d'impiego. Principio di ragionevolezza: è un principio fondamentale in cui confluiscono il principio di imparzialità, di eguaglianza e di buon andamento. Significa che l’attività delle pubbliche amministrazioni deve essere immune da censure sul piano logico, deve essere aderente ai dati di fatto e agli interessi emersi nel corso dell’istruttoria, coerente con le premesse e i criteri che ha fissato. La violazione di questo principio comporta il vizio dell’eccesso di potere; cioè il provvedimento potrebbe risultare illegittimo perché presenta una motivazione contraddittoria, oppure potrebbe essere viziato per ingiustificata disparità di trattamento. Principio di pubblicità e trasparenza: la pubblica amministrazione deve rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato. Precetti volti all’attuazione di questo principio sono: l’obbligatoria motivazione del provvedimento amministrativo e la necessaria partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. Principio della capacità negoziale: apertura all’impiego di strumenti privati per il conseguimento di finalità pubbliche senza necessità di previsione legislativa. Principio di sussidiarietà: stabilisce che l'intervento degli organi dello Stato sia nei confronti dei cittadini che degli enti deve essere attuato esclusivamente come sussidio nel caso in cui il cittadino o l'entità sottostante sia impossibilitata ad agire per conto proprio. Principio di proporzionalità: il mezzo usato dalla pubblica amministrazione per perseguire l’interesse pubblico deve essere idoneo allo scopo perseguito ed efficace in modo proporzionato. Principio di azionabilità delle situazioni giuridiche dei cittadini contro la pubblica amministrazione: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI (REGIONI ED ENTI LOCALI). L’AUTONOMIA E L’AUTARCHIA 33 Con la Costituzione si vuole ridurre la distanza tra l’organo agente (Regione, Provincia, Comune, ecc.) ed il cittadino, demandando agli Enti territoriali e locali la maggior parte delle funzioni operative, ed attribuendo agli organi centrali le politiche nazionali generali: difesa, rapporti internazionali, politica monetaria e fiscale, ecc. Decentramento amministrativo= trasferimento di funzioni agli Enti territoriali L’art.5 della Costituzione sancisce l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, la quale a sua volta riconosce promuove le autonomie locali ed attua il più ampio decentramento amministrativo (ordinamento pluralistico) L'articolo 5 della Costituzione non può formare oggetto di revisione, poiché è inserito tra i principi fondamentali Il principio autonomista si traduce nei caratteri di: Autonomia= potestà dell'Ente territoriale di darsi un proprio assetto normativo, delle proprie regole Autarchia= capacità di realizzare attività amministrative con efficacia analoga a quelle dello Stato La legge n. 439/1989 ha ratificato la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale ( ha posto le basi per una riforma dei pubblici poteri a vantaggio delle autonomie locali) La legge n. 142/1990 ha riguardato l'ordinamento delle autonomie locali, poi confluita nel d.lgs. 267/2000. Grande rilievo, è da riconoscere, alla legge n. 81/1993 che ha introdotto l'elezione diretta del Sindaco Il quale mandato ha durata di cinque anni. LEGGI BASSANINI Alla legge 81 hanno fatto seguito altri provvedimenti importanti, quali la legge Bassanini, Bassanini bis e Bassanini ter, le quali disegnano un nuovo assetto della ripartizione delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali. Le tre leggi Bassanini hanno ampliato il decentramento amministrativo Per concludere questo percorso di riforme è stato approvato il Testo unico sulle autonomie locali. Per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata ‘Federalismo a Costituzione invariata’ è stata necessaria la riforma del Titolo V della Costituzione, dando piena attuazione all’art. 5 della Costituzione, che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. Rilevante, la previsione costituzionale delle Città metropolitane”, confermate e regolamentate dal Testo Unico degli Enti Locali e la cui disciplina è stata variata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle unioni e fusioni di Comuni. IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI (ENTI LOCALI e REGIONI): 34 L’AUTONOMIA STATUARIA ENTI LOCALI L'autonomia statutaria degli Enti locali è la potestà degli Enti locali di darsi autonomamente regole sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento L'autonomia statutaria degli Enti locali è prevista dall'art. 114 della Costituzione L'autonomia statutaria degli Enti locali è stata prevista dalla Costituzione solo dopo la revisione costituzionale del 2001 La potestà statutaria degli Enti locali è stata specificata dall'art. 4 della legge 131/2003 La potestà statutaria degli Enti locali trova i suoi limiti in quelli fissati dalla legge statale, in base all'art.117 REGIONI L'autonomia statutaria delle Regioni è prevista dall’articolo 123 L'autonomia amministrativa è la potestà di organizzare le funzioni ed i compiti finalizzati alla cura degli interessi delle comunità di riferimento. Il principio di sussidiarietà è previsto dall'art.118 della Costituzione Principio di sussidiarietà= ai Comuni competono tutte le funzioni amministrative, con eccezione di quelle esercitate direttamente dallo Stato Il 4° comma del nuovo art. 118 applica il principio di sussidiarietà anche ai rapporti tra enti locali e cittadini: sono infatti favorite le iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale (è quello che la dottrina chiama principio di sussidiarietà orizzontale). Negli anni Novanta Governo e Parlamento sono ripetutamente intervenuti con leggi ed atti aventi forza di legge, per razionalizzare e semplificare il funzionamento degli apparati pubblici, ed è emerso il problema di garantire una sempre maggiore autonomia agli Enti locali, per avvicinarli ai cittadini. Così, subito dopo aver dettato un nuovo ordinamento degli Enti locali con la legge 142/1990 si è proseguito esaltandone le funzioni normative e amministrative. Per assicurare una maggiore autonomia agli Enti locali, ed un ruolo più rilevante si sarebbe dovuto intervenire sulla Costituzione, ma non potendolo fare si è intervenuti con le leggi Bassanini. Le leggi Bassanini hanno anticipato la riforma in senso autonomistico del 2001 IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI (ENTI LOCALI e REGIONI): L’AUTONOMIA FINANZIARIA 35 Il decentramento giuridico e l’autonomia finanziaria sono strettamente legati, in quanto l'autonomia finanziaria condiziona il concreto esercizio delle funzioni degli Enti territoriali L'autonomia finanziaria è attribuita a tutti gli Enti territoriali ed è garantita dall'art. 119. L'autonomia finanziaria degli Enti territoriali consiste nella possibilità per l'Ente di stabilire i propri tributi ed entrate per coprire le proprie spese. Finanza derivata= incapacità degli Enti territoriali di gestire le proprie attività, senza l'apporto finanziario dello Stato La finanza derivata era quella prima della riforma costituzionale del 2001 Il limite generale posto all'autonomia finanziaria degli Enti territoriali è quello di garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio, esigenza fondamentale per garantire la tenuta e la stabilità del sistema economico del Paese e per rispettare i rigorosi vincoli che al riguardo ci pone la Comunità Europea. Al fine di evitare che si creino disparità determinate dalla differente ricchezza economica delle stesse, il 3 comma dell’art.119 prevede l’istituzione con legge dello Stato di un fondo perequativo a favore delle zone più svantaggiate. Fondo perequativo= intervento dello Stato nei confronti dei territori con minore capacità fiscale per abitante. Il 5° comma dell’art. 119 prevede che lo Stato può erogare risorse aggiuntive per rimuovere gli squilibri economici e sociali e promuovere lo sviluppo degli Enti territoriali. L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a contenere la spesa delle autonomie locali: gli enti locali non possono indebitarsi se non per finanziare investimenti. In ogni caso è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli stessi enti locali per evitare che il nuovo sistema finanziario comporti oneri aggiuntivi per il bilancio statale. In rispondenza alla maggiore autonomia degli enti territoriali va rilevata la quasi totale scomparsa dei controlli statali sugli enti stessi. L’art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001 ha, infatti, abrogato l’art. 124 che prevedeva il Commissario di Governo, trasferendo le funzioni residuali al Prefetto posto a capo del nuovo Ufficio Territoriale di Governo. L’articolo in esame ha disposto anche l’abrogazione del primo comma dell’art. 125 Cost., norma base per la legittimazione dei controlli statali sugli atti amministrativi regionali; ma l’abrogazione più importante è quella dell’art. 130 che si occupava dei controlli operati dal CO.RE.CO., organo regionale di controllo cui dovevano essere inviati tutti gli atti degli enti locali minori. Il testo del disegno di legge della riforma Boschi, approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 prevede il superamento del bicameralismo perfetto e la modifica della seconda parte della Carta costituzionale, riportando allo Stato gran parte delle competenze. Su proposta del governo, quindi, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell''unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell''interesse nazionale". 36 L'articolo 30 del decreto legge cancella la legislazione concorrente tra Stato e Regioni, modificando l’articolo 117 della Costituzione. COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. LE FORME ASSOCIATIVE IL COMUNE Il Comune è l’ente più vicino alle esigenze delle comunità locali, in particolare, il nuovo art. 114 lo pone al primo posto tra gli enti autonomi che compongono la Repubblica italiana, ed il nuovo art. 118, 1° comma, gli demanda in via generale la titolarità delle funzioni amministrative, con l’unica riserva relativa alle esigenze di carattere unitario (sulla base del principio di sussidiarietà). La riforma del Titolo V della Costituzione ha esaltato il ruolo del Comune (