Appunti di Diritto Internazionale PDF

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Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano (UCSC MI)

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international law international relations subjects of international law statehood

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Questi appunti di diritto internazionale forniscono una panoramica delle norme, delle fonti e dei soggetti dell'ordinamento giuridico internazionale. Sono in particolare analizzati i requisiti per uno stato e l'e ettività e l'indipendenza del potere statale.

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Diritto internazionale De nizione Il diritto internazionale può essere de nito l’ordinamento giuridico della comunità internazionale (regola i rapporti all’interno di una comunità). La comunità internazionale, la cui nascita risale alla Pace di Westfalia del 1648 (dove supe...

Diritto internazionale De nizione Il diritto internazionale può essere de nito l’ordinamento giuridico della comunità internazionale (regola i rapporti all’interno di una comunità). La comunità internazionale, la cui nascita risale alla Pace di Westfalia del 1648 (dove superamento delle autorità superiori quali Papa e Imperatori porta alla nascita dello stato sovrano) è composta da Stati, cioè da enti sovrani, superiore non recognoscentes. Dalla composizione della comunità internazionale dipende: funzione di produzione del diritto internazionale funzione di attuazione coercitiva del diritto internazionale funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale fi fi Negli ordinamenti statali esistono degli enti sovrani riconosciuti, mentre nell’ordinamento internazionale no, perché la fonte primaria è la consuetudine internazionale (che nell’ordinamento italiano è la fonte minore). Gli stati stessi con il loro comportamento generano le norme, oltre alla consuetudine internazionale, l’altra principale fonte sono i trattati, cioè l’incontro delle volontà di determinati stati che vincolano solo coloro che ne prendono parte (come un contratto). Non c’è chi svolge una funzione coercitiva a livello internazionale, (perché il Consiglio di Sicurezza che è l’unico titolare di questo potere è spesso bloccato) perciò questa funzione è riconducibile all’autotutela. Ad esempio, se uno Stato compie un illecito verso un altro Stato, quest’ultimo può violare una norma internazionale per riparare all’illecito. Se lo Stato colpito è poco rilevante dal punto di vista internazionale, politico ed economico di cilmente riuscirà a farsi giustizia. Nell’ordinamento statale però l’autotutela è un’eccezione, il diritto internazionale non viene generalmente violato, anzi le norme internazionali vengono immesse nell’ordinamento interno e quindi fatte rispettare grazie ai giudici nazionali. A livello internazionale esistono degli organi giudiziari come la Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU, ma questo organo può operare solo se gli stati accettano che risolva le loro controversie. Per esempio, la controversia Italia-India del caso dei Marò, ci fu una questione su chi fosse competente giudicarli e non sulla loro colpevolezza. Alla ne, grazie alla convenzione sul diritto del mare, un tribunale arbitrale ha giudicato in senso favorevole all’Italia, che si occupò del processo dei Marò. La Seconda guerra mondiale nello sviluppo del diritto internazionale segna una chiusura: nel periodo tra la pace di Westfalia e la Seconda guerra mondiale si parla di diritto internazionale tradizionale mentre dopo la seconda guerra mondiale si parla di diritto internazionale contemporaneo. Un simbolo dello sviluppo del diritto internazionale contemporaneo è quello delle organizzazioni internazionali (ONU, UE, Unione Africana ecc) che hanno inciso sulle tre funzioni (produzione, attuazione e accertamento giudiziario) senza alterare la struttura della comunità, in quanto gli Stati non sono obbligati a farne parte ma scelgono volontariamente. I soggetti dell’ordinamento internazionale (cap 1-2-5, non faccio paragra 2 cap 2, 8cap5) Per soggettività o personalità giuridica si intende la titolarità di diritti ed obblighi nell’ambito di un ordinamento giuridico, per soggettività internazionale si intende quindi la titolarità di diritti ed obblighi posti dalle norme del diritto internazionale. Quando parliamo di soggetti internazionali si ragiona dalla prospettiva giuridica che non coincide con lo studio degli attori delle relazioni internazionali, non necessariamente giuridico-internazionali (es. le multinazionali piuttosto che le organizzazioni non governative internazionali, sono attori internazionali ma non ffi fi fi soggetti del diritto internazionale in quanto non vengono posti in capo ad essi diritti o obblighi). I soggetti dell’ordinamento internazionale sono innanzitutto gli Stati, che no alla Seconda guerra mondiale sono stati anche gli unici. A partire dal secondo dopoguerra, la soggettività internazionale viene riconosciuta anche alle organizzazioni internazionali governative, che ricoprono la seconda categoria di soggetti. Negli ultimi decenni si è dibattuto sul riconoscimento della soggettività internazionale agli individui, ad oggi è una soggettività limitata (es. diritti umani) che può essere applicata solo in alcuni casi. Anche la Santa Sede (sui generis) è riconosciuta come soggetto internazionale. Lo Stato dal punto di vista del diritto internazionale è un ente ternario composto da territorio, popolo, governo e ettivo e indipendente (teoria tridimensionalistica). Il territorio è una porzione di terraferma delimitata da con ni (super cie terrestre venuta ad esistenza in modo naturale); il popolo invece è un insieme di d’individuo che risiedono stabilmente nel territorio dello Stato per cui non è necessaria la Cittadinanza dello stato in questione per far parte del popolo, come ad esempio nel Lussemburgo. Il territorio rappresenta la principale controversia tra gli Stati soprattutto riguardo i con ni, è un problema complesso. Per de nire lo Stato è frequente il riferimento alla Convenzione di Montevideo 1933 sui diritti e doveri dello Stato, il cui primo articolo identi ca i requisiti della Statualità: Popolazione permanente Territorio de nito Governo Capacità di stringere relazioni con altri stati Un’altra impostazione è quella di Conforti che propone l’alternativa tra: A. Stato-Comunità Una comunità umana stanziata su un territorio e sottoposta a leggi che la tengono unita. Questa de nizione pone l’accento sul popolo, coincide col termine nazione B. Stato-Apparato Insieme degli organi che esercitano in maniera e ettiva e indipendente il potere di governo su una comunità internazionale. Questa nozione non include unicamente il potere esecutivo ma anche quello legislativo e giurisdizionale (enti pubblici minori e territoriali), ma l’attenzione è sulla funzione di governo. Dal punto di vista del diritto internazionale lo Stato è lo Stato-Apparato, ciò che conta a livello internazionale di potere di governo o di imperio; anche gli enti territoriali sono organi dello Stato, e la loro attività anche in caso di violazione viene imputata allo Stato. Perché si possa parlare di uno stato devono sussistere questi due requisiti: e ettività e indipendenza del potere di governo. fi fi fi fi ff ff fi fi fi fi ff A. Il requisito dell’e ettività O anche sovranità interna, si intende l’esercizio e ettivo del potere di governo su una comunità territoriale cioè la capacità degli organi di governare. Questo requisito è rispettato quando gli organi sono in grado di garantire l’ordine pubblico, di produrre norme giuridiche e di farle stabilmente rispettare. Ci sono dei casi in cui questo requisito non viene soddisfatto: -i governi in esilio Come il governo Charles De Gaulle o il governo Iran che non possono rivendicare la loro sovranità poiché la comunità territoriale che vogliono controllare è viene governata da altri. -organizzazioni di liberazione nazionale: non riescono ad esercitare governo su un popolo che pretendono di controllare. Ad esempio l’OLP cioè un movimento di liberazione nazionale senza alcuna base territoriale. Caso Arafat, presidente della OLP accusato a Venezia di terrorismo, i suoi avvocati sostengono che Arafat in quanto presidente della OLP goda delle prerogative di Capo di Stato, quali l’ immunità dalle giurisdizioni di stati stranieri. La corte di cassazione italiana però , nel 1985 nega l’immunità ad Arafat in quanto l’OLP non gode di e ettività in quanto non è uno Stato. -I Failed States sono Stati che cadono in Anarchia non dal punto di vista economico. Come la Somalia e la Sierra Leone, cioè stati in cui il governo che c’era (in seguito alle guerre civili) non riesce più a governare e a far rispettare le norme. Ciò comporta una mancanza di e ettività e in senso proprio lo Stato è venuto meno; nella prassi però i Failed States continuano ad essere considerati soggetti internazionali mantenendo i seggi all’ONU. La comunità internazionale garantisce il più possibile la stabilità delle relazioni internazionali evitando vuoti di potere, garantendo i con ni e facendo in modo che nessun Failed State venga considerato una terra di nessuno, evitando l’occupazione da parte degli Stati con nanti. Una questione controversa è quella della Palestina prima del con itto in corso. Dopo gli accordi di Oslo negli anni 90, alcuni territori quali Gaza e Cisgiordania sono stati posti sotto la ANP cioè l’Alleanza Nazionale Palestinese. Un certo numero di stati ha iniziato a riconoscere la Palestina come uno Stato. Teoricamente l’ANP governava questi territori, ma in maniera limitata e scontrandosi la pressione di Israele e Hamas ( nella striscia di Gaza). Le truppe Israeliane hanno sempre controllato i con ni della striscia di Gaza, ma solo dopo il 7 del 2023 ottobre sono e ettivamente entrate. Nonostante la Palestina si atteggi come Stato, è di cile considerarla tale perché manca il requisito dell’e ettività. B. Il requisito dell’indipendenza ff ff ff fi fi ff ff ff fi fl ffi O anche sovranità esterna, va valutato sotto un pro lo formale (perché sotto il pro lo sostanziale probabilmente pochissimi Stati sarebbero indipendenti, ad esclusione delle grandi potenze). È indipendente quello Stato il cui ordinamento giuridico sia originario, cioè che trovi in se stesso il proprio fondamento. Ad esempio gli Stati membri di Stati Federali, come gli Stati degli Stati Uniti, non sono soggetti internazionali perché non godono di d’indipendenza seppur abbiano un loro ordinamento giuridico che però trova fondamento nella costituzione Federale, sono quindi derivati e non originari. Anche le regioni in Italia hanno un proprio ordinamento che però trovano nella Costituzione Italiana il loro fondamento e quindi non sono dei soggetti internazionali. Caso di Djukanovic: Capo del governo del Montenegro (che nel 2004 non era ancora uno Stato indipendente) viene accusato di contrabbando al tribunale di Napoli. La sua difesa sostiene che il Presidente, in quanto Capo del Governo, gode dell’immunità di fronte alla giurisdizione di paesi stranieri, ma la Cassazione italiana nega l’immunità. Il Montenegro di fatto, non era uno stato indipendente, ma faceva parte di una Confederazione (di Serbia e Montenegro) quindi non poteva essere considerato un soggetto internazionale. Eccezionalmente il dato sostanziale prevale su quello formale quando il governo in questione è un governo Fantoccio, cioè quando abbiamo un ordinamento giuridico originario ma di fatto l’ingerenza da parte di un altro stato nell’esercizio della funzione di governo è totale (ordinamento fantoccio del governo di un altro Stato). Come nel caso della Repubblica Turco-Cipriota, il potere di governo è esercitato dalle autorità turche, quindi questa Repubblica è considerata governo fantoccio della Turchia da parte della Corte DU (Corte Europea dei Diritti Umani). La CEDU vincola gli Stati membri del Consiglio Europeo tra cui la Turchia, ma non vincola la Repubblica Turco-Cipriota in quanto non fa parte del CE. Caso di Loizidou contro Turchia: la signora Loizidou era cittadina di Cipro,(prima che il Nord di Cipro fosse occupato dalla Turchia RTC), aveva dei terreni in quella parte di paese ma dal 74 in poi non ha più potuto accedervi. La Corte EDU prevede il diritto di proprietà, la signora ritiene che sia stato violato un diritto quindi decide di fare ricorso: dal punto di vista della Repubblica Turco-Cipriota il ricorso sarebbe inammissibile perché non fa parte del Consiglio Europeo, ma la signora ha fatto ricorso contro la Turchia che aveva violato il suo diritto. La CEDU ha dato ragione alla signora. Altri casi anche contro la Russia contro cui la Corte EDU ha ammesso ricorsi (trasnistria) *. Caso del Kosovo: statualità controversia. fi fi Il Kosovo si separa dalla Serbia con una dichiarazione di indipendenza, ma per molto tempo l’esercizio di potere in Kosovo è stato possibile solo grazie alla presenza di organizzazioni internazionali. Per questa ragione a lungo si dubita della statualità, perché l’esercizio di potere è gestito dalle organizzazioni quindi non del tutto indipendente, anche se ad oggi si sta emancipando e sta attraversando un processo di formazione della statualità. Il valore del riconoscimento Può essere un ulteriore requisito il riconoscimento da parte di altri Stati, cioè un atto unilaterale con la quale uno Stato già esistente prende atto della nascita di altri Stati (esplicito), ma può essere anche tacito. Questo riconoscimento ha valore costitutivo o dichiarativo della Statualità? Il riconoscimento è necessario alla formazione di uno stato, ma questa teoria non è più valida, oggi il riconoscimento non ha valore costitutivo ossia è un atto che non ha valenza giuridica ma ha solamente rilevanza politica, esprime la propria disponibilità ad entrare in relazione con lo Stato riconosciuto. È lecito riconoscere uno Stato ma è lecito anche non riconoscerlo (es USA-Cina riconosciuti nel 1970), però di fatto il riconoscimento da parte di altri Stati è qualcosa che può contribuire al formarsi di uno Stato. Si può inoltre ritenere che il diritto internazionale imponga l’obbligo di non riconoscere (regola giuridica) o obbligo di disconoscimento, situazioni territoriali illegittime, ossia sorte in violazione di norme jus cogens (norme che identi cano i valori fondamentali della comunità internazionale), come quelle che vietano l’aggressione armata o le gross violation dei diritti umani. Ad esempio è vietato il riconoscimento dell’annessione della Crimea da parte della Russia che è frutto della violenza, oppure è vietato il riconoscimento dello Stato Islamico che viola i diritti umani e che ha controllato territori con violenza auto- de nendosi uno Stato, frutto di organizzazioni terroristiche. Es.Caso del Kosovo Sta ancora attraversando un processo di formazione come Stato, si sta gradualmente consolidando dopo la presenza delle organizzazioni internazionali che garantiva il funzionamento delle istituzioni al suo interno. Alcuni Stati hanno riconosciuto il Kosovo, altri no. Es. Caso Palestina È lecito dubitare della Palestina come Stato, tuttavia oltre 100 Stati hanno riconosciuta come tale. Questo riconoscimento è una forma di appoggio per il processo di formazione dello Stato Palestinese, ma c’è un ‘altra orma di riconoscimento intervenuta nel 2012 da parte dell’assemblea generale dell’Onu, al cui maggioranza ha considerato che la Palestina è uno stato non membro delle nazioni unite ma osservatore generale. fi fi Gia dal 1964, l’OLP aveva ottenuto lo Status di osservatore all’Onu, poteva intervenire e assistere ai lavori dell’assemblea generale, è uno status che può variare a seconda dei soggetti che riconoscono lo stato in questione. Nel 1988 questo status è stato riconosciuto alla Palestina, e nel 2012 l’assemblea ha riconosciuto questo status allo Stato di Palestina. L’ANP aveva chiesto l’ammissione nelle nazioni unite, resa impossibile dal fatto che per l’ammissione serve una delibera del consiglio di sicurezza ma gli Stati Uniti avrebbero votato contro. Quindi l’ANP ha cambiato strategia, ha chiesto quindi di ottenere llo status di osservatore come Stato di Palestina senza il diritto di veto di alcuno stato (nessuno poteva impedirlo) In sostanza l’assemblea generale ha riconosciuto la Palestina come Stato, ma ciò non implica che la Palestina sia una stato poiché non rispetta i due requisiti. Questo riconoscimento ha avuto importanti conseguenze, da quel momento il segretario generale dall’Onu ha accettato le dichiarazioni e gli atti con le quali la Palestina ah inteso diventare parte di alcuni accordi internazionali, in forza di questo la Palestina è diventata membro dello statuto della Corte Penale Internazionale con la conseguenza che la corte è quindi competente a giudicare i crimini internazionali avvenuti sul territorio palestinese. La questione della soggettività internazionale del popolo Il popolo è un presupposto di fatto anche secondo l’impostazione di Conforti. Ma il popolo può essere considerato un soggetto internazionale in quanto tale titolare di diritti e doveri, e in quanto contrapposto all’autorità di uno Stato. Si parla di autodeterminazione dei popoli, cioè diritto dei popoli a determinarsi, è un tema che non sempre coincide con la visione giuridica. Sono molteplici le fonti di diritto internazionale in cui si fa riferimento alla Self De nition of People, come ad esempio la Carta delle Nazioni Unite (anche se non prevedeva la decolonizzazione) o i due patti delle Nazioni Unite del 1966 in materia dei diritti umani : patto sui diritti civili e politici e patto sui diritti economici e sociali. Anche due risoluzioni dell’assemblea generale delle Nazioni Unite: Dichiarazione del 1960 (n.1514) sull’Indipendenza dei Popoli Coloniali, Dichiarazione del 1970 sulle Relazioni Amichevoli tra Stati. Importante è anche la Corte Internazionale di Giustizia, già alcuni pareri del 1970 fanno riferimento all’autodeterminazione del popoli (1971-1975) oppure Parere sul Muro del 2004 riguardo il caso Palestinese, invece uno più recente sulle Conseguenze Giuridiche delle politiche di Israele sui territori palestinesi occupati. Sentenza vincolante di un caso Portogallo vs Australia, caso di Timor Est del 1995, dove la CIG a erma che la autodeterminazione è uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo. fi ff Questo principio può avere due signi cati, quello rivelante dal punto di vista giuridico del diritto internazionale è quello di autodeterminazione esterna dei popoli, cioè al diritto di popoli soggetti a dominazione straniera di ottenere l’indipendenza. L’autodeterminazione esterna è prevista da una norma consuetudinaria generale di carattere cogente, frutto della prassi e del comportamento ripetuto e dal convincimento degli Stati (come nel caso di Timor Est). Questa norma conserva un principio essenziale della comunità internazionale, a di erenza della autodeterminazione interna che corrisponde al diritto di un popolo di scegliere liberamente i propri governanti, si identi ca quindi con la funzione di Democrazia che non è prevista da una norma consuetudinaria generale. L’autodeterminazione interna ha un’accezione più politica e vuole garantire il rispetto politico delle minoranze, come nel Caso dei Catalani. Ci sono 3 situazioni molto precise in cui può essere fatto valere il principio di autodeterminazione esterna: A. Popoli soggetti a dominazione Coloniale Proprio in questo caso viene fondato il principio di autodeterminazione esterna, le Nazioni Unite svolgono un ruolo fondamentale nel secondo dopoguerra, anche se qualche stato qualche colonia la possiede ancora. Es. Isole Chagos (Mauritius) Si trovano nell’oceano indiano, ma la loro amministrazione in epoca coloniale era considerata parte delle Mauritius (anche se non vicine), ma dal … in poi diventano colonia britannica. Intorno agli anni 60 ha luogo la decolonizzazione di Mauritius (1968) ma nel corso di questo processo, nel 1965 ottenne di separare le isole Chagos da Mauritius imponendo un accordo. Cosi nel 1968 le isole chagos rimasero al Regno Unito, spesso utilizzate come basi militari e quindi Usa e UK hanno grande interesse strategico, per questo non vennero incluse nella decolonizzazione. Nelle Isole Chagos viveva una popolazione autoctona, che vennero po deportati a Mauritius e nel Regno Unito. Mauritius non ha mai smesso di rivendicare l sua sovranità sulle isole chagos agendo su determinate sedi internazionali: Assemblea Onu richiede parere alla CIG, Mauritius non poteva chiedere questo parere ma avrebbe dovuto fare una mozione politica a nché gli stati membri votino alla presentazione della questione alla assemblea. La CIG si è pronunciata nel 2019, sostenendo che il processo di decolonizzazione deve riguardare l’intero territorio di una colonia, l’indipendenza deve essere acquisita da tutto il territorio. Però quella separazione è stata legale in origine perché Mauritius e UK hanno stipulato un accordo, ma purché yn accordo sia valido uno stato deve essere sovrano ed indipendente, ma Mauritius non era uno Stato ma una colonia non indipendente. La separazione delle Isole Chagos viola il diritto internazionale, e il Regno Unito deve quanto più prima possibile terminare la sua sovranità nelle Isole Chagos e ffi fi fi ff far terminare la decolonizzazione di Mauritius. (Con aiuto degli altri stati membri) Il regno unito sostiene che è un parere (non vincolante)quindi non va rispettato e per ragioni di sicurezza nazionale devono continuare a mantenere la sovranità nelle Chagos. Il parere però ha generato pressione, qualche giorno fa il governo laburista ha accettato di restituire le Isole Chagos a Mauritius, che lascerà in a tto l’isola di Diego Garcia dove c’è la base militare. B. Popoli il cui territorio è stato oggetto di occupazione militare Purché questa occupazione sia avvenuta dopo la ne della 2° Guerra Mondiale. Perché dopo la 2°GM il principio della autodeterminazione si è a ermato (non retroattivo). Es. Popolo del Sahara Occidentale In passato era colonia spagnola, ma dopo la n dell’epoca coloniale spagnolo, il territorio è stato occupato militarmente dal Marocco. Es.Palestina Oppure territori occupati da Israele nel 1… dopo la guerra dei sei giorni (striscia di Gaza, Gerusalemme est e Giordania), territori dove era stanziato il popolo palestinese violando la sua autodeterminazione. Es Kosovo-Serbia Es. Catal C. Popoli soggetti a segregazione razziale Come nel Sudafrica dove ci fu l’Apartheid. Nel dibattito tra giuristi, si è presentata una questione controversa, che non rientra in nessuna delle tre categorie precedenti : Caso del Kosovo, Siamo negli anni 90, a fronte delle rivendicazioni di autonomia da parte della popolazione del Kosovo (albanesi e pochi serbi), ci furono crescenti violazioni dei diritti umani della popolazione quasi una vera e propria pulizia etnica. Dopo questa vicenda militare si è prevista la presenza delle Nazioni Unite nel territorio e nel 2008 le autorità provvisorie del Kosovo hanno dichiarato l’indipendenza dalla Serbia. Ma la popolazione Kosoviana poteva far valere il principio di autodeterminazione? Emerge quindi un nuovo argomento, quella della “secessione rimedio” per cui si può far valere il diritto di autodeterminazione del popoli in caso di grave violazione dei diritti umani. Cig, sentenza 2010 su iniziativa della Serbia viene chiesto un parere sulla conformità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo rispetto al diritto internazionale. La cig ha detto di che è conforme senza pronunciarsi sulla secessione rimedio, nel procedimento di fate alla corte l’unico membro permanente del consiglio di sicurezza dell’onu che ha sostenuto la secessione rimedio fu la Russia (seppur contro l’indipendenza del Kosovo) Russia sostiene che non ci soni gravi violazioni dei diritti umani qui di non vale nel caso del Kosovo ma è d’accordo alla scissione rimedio (es in Georgia, Ucraina) mentre Usa fi fi ffi ff votano pro al c caso Kosovo ma contro alla secessione in generale per non cerare precedenti (situazione controversa). Negli ultimi anni il dibattito sul tema dell’autodeterminazione si è rivolto al tema della secessione, ma non può essere considerato il quarto caso dove si può far valere il principio di autodeterminazione esterna. È un tema molto attuale nella corte di giustizia dell’Unione Europea, che ha reso diverse sentenza che hanno a che fare con l’autodeterminazione del popolo Sahrawi , riguarda accordi conclusi tra unione europea e Marocco, che quando vengono applicati al territorio del Sahara Occidentali dove il Marocco sfrutta le risorse di pesca, implica violazione del principio di autodeterminazione del popolo del Sahrawi da parte del Marocco. Fronte polisario, è il movimento di liberazione nazionale del Sahara Occidentale che impugna l’accordo di fronte alla Corte EDU, l’UE in quanto soggetto internazionale sostenendo che l’accordo vada considerato nulla. La cedu risponde che l’accordo si applica solo al territorio del Marocco e non del Sahara Occidentale, senno si viola il principio di autodeterminazione: la corte dice che l’accordo è valido anche se la sua applicazione risulta sbagliata. Negli anni più recenti, Ue e Marocco hanno concluso degli accordi in materia di agricoltura (2019) nei quali espressamente si dice che questi accordi si applicano al Sahara Occidentale, ma con la consultazione della popolazione del Sahara Occidentale che si è dimostrata favorevole in modo che la autodeterminazione non venga violata. 2 sentenze della corte hanno annullato questi accordi, 2024, per violazione dell’autodeterminazione del popolo Sahrawi: Primo aspetto, l’accordo si applica solo con il consenso del popolo Sahrawi, in realtà non è vero perché nel Sahara Occidentale non ci vivono i Sahrawi, che vivono rifugiati. Secondo aspetto, il consenso si può anche ritenere implicito se dall’accordo discende un e ettivo bene cio (speci co, tangibile, sostanziale e veri cabile) per la popolazione. L’accordo non rispetta questi due punti di vista quindi viene annullato. Valutazioni conclusive sulla soggettività internazionale dei popoli I rapporti giuridici che discendono dal principio di autodeterminazione, nella sua accezione e esterna, intercorrono esclusivamente tra Stati. L’autodeterminazione sterna è prevista da una norma giuridica che appartiene allo ius cogens (norma imperativa del diritto internazionale) ma i diritti che gli obblighi che si ricollegano al principio di autodeterminazioni, sono diritti ed obblighi che intercorrono tra Stati. Mentre il popolo che può vantare dell’autodeterminazione è solo un bene ciario, non titolare di un diritto che può far valere. Il centro della questione è il rapporto tra Stati. Discende: -obbligo dello Stato oppressore di consentire l’autodeterminazione che costituisce un obbligo dovuto nei confronti dell’intera comunità internazionale. Obbligo ergo omnes: ff fi fi fi fi obbligo la cui controparte è al comunità internazionale, ogni membro della comunità può far valere ls responsabilità nei confronti della comunità internazionale. I popoli n on hanno gli strumenti giuridici per far valere questa responsabilità. -gli Stati della comunità internazionale hanno l’obbligo di non riconoscere situazioni derivanti dall’autodeterminazione esterna dei popoli. Essendo le situazioni di violazione dell’autodeterminazione un illecito grave, gli altri Stati non devono accettarle, ma hanno il diritto di fornire sostegno al popolo che subisce questa violazione. L’autodeterminazione non comporta la soggettività internazionale, perché a livello giuridico il rapporto è tra stati non tra popoli, che ne sono solo bene ciari. Gli insorti e i movimenti di liberazione nazionale In entrambi i casi, si parla di gruppi che si ribellano contro un’autorità di governo. I movimenti di liberazione nazionale fondano la loro lotta sul principio di autodeterminazione, può fare legittimamente valere il principio di autodeterminazione esterna. Gli insorti invece sono ribelli contro l’autorità di governo, ma non possono fare leva sul principio di autodeterminazione, sono dei semplici sudditi ribelli. Gli Stati terzi rispetto a quelli in cui è in corso un con itto tra governo e movimenti di liberazione, possono sostenerli ma non possono sostenere i gruppi insurrezionali, perché viola il divieto di ingerenza negli a ari interni degli altri Stati, quindi è violazione del diritto internazionale. Si ritiene che gli insorti godano di una temporanea e limitata soggettività internazionale alla sola condizione che riescano a controllare e ettivamente una parte del territorio dello Stato (con un minimo di stabilità). Soggettiva temporanea poiché l’insurrezione è per sua natura di carattere temporanea, una volta raggiunto un potere stabile ed e ettivo gli insorti diventano uno stato; se l’insurrezione fallisce cessa qualunque soggettività internazionale. È un soggettività limitata perché la soggettività è piena solo nel caso degli stati, mentre nel caso degli insorti solo alcune norme pongono in capo ad essi diritti ed obblighi: norme di diritto internazionale umanitario, regole dei con itti armati non internazionali visto che è un con itto civile. Queste norme vanno rispettate anche in caso di minacce straniere sul territorio da loro controllato. Gli insorti hanno una limitata capacità di concludere accordi internazionali, ad esempio con lo stato contro cui si stanno ribellando. Mentre, per quanto riguarda i movimenti di liberazione nazionale concorrono di erenti punti di vista: in tema di soggettività internazionale vale per i movimenti di liberazione nazionale quanto detto per gli insorti (e ettività, approccio realista). Oppure Villani, sostiene che il movimento di liberazione nazionale è comunque un soggetto internazionale indipendente dal controllo del territorio, perché la soggettività gli deriva dal fatto di poter fondare la sua azione sul principio di autodeterminazione. Ad esempio sentenza sul Caso Arafat: OLP gode di una limitata soggettività. fl ff ff ff fl ff fl fi ff Le organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali di cui parleremo sono quelle intergovernative. Il fenomeno dell’organizzazione internazionale si è sviluppato a partire dalla ne della 2°Guerra Mondiale, anche se ci fu qualche organizzazione precedente a questo periodo, come ad esempio le commissioni uviali del Reno e del Danubio dell’800 oppure le prime unioni amministrative come l’organizzazione Meteorologica Internazionale (alcune di queste unioni diventano commissioni ONU), ma anche la Società delle Nazioni, ecc.. Oggi esistono migliaia di organizzazioni internazionali, infatti non è semplice fare una classi cazione, ma si può provare a ragionare in questi termini: il primo criterio che porta alla distinzione tra organizzazioni universali (tutto il mondo può aderire) e organizzazioni regionali (membership dedicata a speci ca area geogra ca/geopolitica), e il secondo criterio che porta alla distinzione tra organizzazioni a carattere politico e organizzazioni a carattere tecnico. In conclusione, ci sono 4 diverse tipologie di organizzazioni: -organizzazione universale a carattere politico: come ONU che ha 193 Stati membri e ampiezza di compiti. -organizzazione universale a carattere tecnico: la FAO, per agricoltura e alimentazione, la FMI, la OMS, UNESCO, Banca Mondiale, ONC non è un istituito specializzato dell’ONU, ha totale autonomia. -organizzazione regionale a carattere politico: UE, Consiglio d’Europa, Agenzia spaziale Europea -organizzazione regionale a carattere tecnico: NATO, organizzazione regionale dal punto di vista geopolitico, ha una natura militare quindi una competenza limitata; G7 e G20, sono Conferenze Internazionali, cioè riunione di organi degli stati che partecipano, si chiudono con dei soft law, quindi delle dichiarazioni non vincolanti ma che si imputano agli stati partecipanti, mentre un atto dell’assemblea generale dall’Onu si imputa all’organizzazione (dotata di una personalità giuridica internazionale). Ci sono anche organizzazioni non governative. Cos’è un’organizzazione internazionale? Secondo Sereni: 1.Un’organizzazione internazionale è una associazione volontaria di soggetti di diritto internazionale, essenzialmente gli Stati ma in alcuni casi possono essere membri anche altre organizzazioni internazionali. Ad esempio dell’ONU possono essere membri solo gli Stati, ma nel caso di altre organizzazioni l’atto costitutivo ammette che siano membri delle organizzazioni come fi fl fi fi fi ad esempio l’UE è membro dell’UMC e della FAO. I soggetti privati non sono membri delle organizzazioni internazionali, co.e succede nel caso delle ONG. Essendo un’associazione volontaria, niente e nessuno può obbligare uno Stato a farne parte, è una sua scelta libera in quanto ente sovrano, secondo le regole previste dai trattati istitutivi uno Stato membro potrebbe decidere di uscire, quindi di recedere dalle organizzazioni internazionali. 2.L’organizzazione è costitutiva mediante atti internazionali e disciplinata nei rapporti tra le parti da norme di diritti internazionale. Per dar vita ad un’organizzazione internazionale si ricorre ai Trattati (atto costitutivo), nel c caso dell’UE ci sono due trattati su cui si fonda oppure in altri casi anche se non si chiama trattato istitutivo lo è, ad esempio nell’ONU si chiama Statuto. Nel caso dell’OMS il trattato istitutivo si chiama Costituzione (discutibile). Dal punto di vista sostanziale questi atti sono costituzionali, ma sono dei Trattati salvo casi eccezionali OSCE che si forma progressivamente con una conferenza della CSC. Queste prima due caratteristiche ci permettono di distinguere le organizzazioni intergovernative da quelle non governative, perché quelle non governative non hanno come membri degli stati ma soni associazioni di persone e non sono costituite mediante atti ma si incarnano nell’ordinamento giuridico di uno Stato. 3.L’organizzazione internazionale è l’istituzionalizzazione della cooperazione tra gli Stati membri , si concreta in un ente a carattere stabile, munito di un ordinamento giuridico proprio e dotato di organi e istituti propri. Gli Stati possono concludere accordi internazionali, la forma più avanzata di cooperazione è quella dell’organizzazione internazionale cioè quella di creare un ente apposito che persegua i ni in questione. La collaborazione tra Stati può avvenire anche in forma non istituzionalizzata. 4.Attraverso i suoi organi tua nalità comuni ai consociati mediante l’esplicazione di particolari funzioni e l’esercizio dei poteri loro conferitile. In questo senso le organizzazioni internazionali sono enti funzionali, mentre gli Stati sono enti territoriali e sovrani. Le organizzazioni vengono create dagli Stati per perseguire alcuni obiettivi, non sono enti sovrani e territoriali, gli Stati in quanto enti sovrani ed originari, hanno una competenza generale, non c’è limite a quello di cui uno Stato si può occupare. Mentre le organizzazioni internazionali invece sono rette da un fondamentale principio che è quello di attribuzione cioè possono esercitare solo quelle competenze conferite loro dal trattato istitutivo. È cruciale, in qualunque organizzazione internazionale, la dialettica che si instaura tra due tipi di interessi che sono sempre contestualmente presenti nella vita di un’organizzazione internazionale: interessi particolaristici degli Stati membri (egoistici) e gli interessi generali dell’organizzazione (complessivi). Questa dialettica si percepisce dal fatto che in ogni organizzazione internazionale troviamo due diverse tipologie di organi: organi di Stati e organi di individui. fi fi Organo di Stato: i membri sono rappresentanti degli Stati membri dell’organizzazione, ad esempio Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in cui risiedono i 46 ministri degli esteri degli Stati membri (es. se parla ministro italiano fa interessi egoistici dell’Italia). C’è anche un segretariato all’interno del consiglio d’Europa, è un organo di individui, che esprime gli interessi dell’organizzazione a di erenza degli organi di stati, in quanto agisce indipendentemente. Attraverso l’organo di Stati, gli Stati membri controllano l’organizzazione da loro creata perché è l’organo che ha più potere. Gli interessi individualistici degli Stati possono essere più o meno protetti: se è previsto che in un organo di stati la decisione è approvato all’unanimità l’interesse è maggiormente tutelato, se invece si decide a maggioranza allora l’interesse sarà meno protetto o addirittura sacri cato. Spesso, anche quando nel tratto istitutivo non è scritto, nella prassi gli organi di Stati cercano di prendere le loro decisioni con un metodo: metodo del consensus. Signi ca che non c’è stata una votazione formale, il presidente dell’organo propone il testo della delibera dopo la votazione dei singoli rappresentanti, se questo testo non viene contestato l’atto viene considerato valido, è un tipico metodo diplomatico. Gli organi di individui di solito hanno compiti di natura amministrativa, che risultano fondamentali al quotidiano operai dell’organizzazione, ci sono alcuni casi dove questo organo ha poteri più signi cativi tipo la Commissione Europea, agisce per l’interesse generale dell’UE. La soggettività dell’organizzazione internazionale Occorre distinguere tra soggettività internazionale dell’organizzazione e soggettività di diritto interno (si riferisce ai diritti e obblighi posti dall’ordinamento interno di uno Stato membro). Alcuni trattati ci sono norme che fanno riferimento alla soggettività di diritto interno, es. Carta delle Nazioni Unite art.104 *, che possono garantire allo stato di comportarsi come una qualsiasi altra persona giuridica. Il versante che ci interessa è quello della soggettività internazionale, è più raro che i trattati istitutivi dicano qualcosa a questo proposito, accade nel caso dello Statuto della CPI art.4: prevede che la corte abbia soggettività internazionale. Anche nel trattato della CECA era prevista questa soggettività. Ad oggi è cosi raro perché in realtà queste norme non sono decisive per attribuire questa soggettività, la soggettività internazionale di un organizzazione internazionale non può dipendere da una previsione del trattato costitutivo. La soggettività del diritto internazionale vale in tutti i rapporti tra gli Stati, anche con quelli non membri è una situazione giuridica ergo omnes; mentre il trattato istitutivo vincola solo gli stati membri, quindi se anche in un trattato viene prevista la soggettività non viene riconosciuta dagli Stati terzi. fi fi fi ff La soggettività interazionale degli Stati membri dipende dal principio di e ettività, dal fatto che un organizzazione riesca a partecipare alle relazioni internazionali (anche con Stati terzi) e che venga riconosciuta con un su ciente grado di autonomia rispetto agli Stati Membri (superiore rispetto ali idolo Stato). Questo aspetto emerge dalla chiusura di accordi internazionali con Stati terzi, es Ue e Stati terzi ci sono centinaia di accordi unilaterali oppure intrattiene relazioni diplomatiche con altri Stati. Anche la responsabilità internazionale è un aspetto della soggettività internazionale, questa responsabilità è imputata all’organizzazione e non agli Stati membri. In questo deve emergere sempre un grado di autonomia rispetto agli Stati membri, se quindi in merito alla dialettica tra interessi esprime la propria autonomia. La miglior dottrina è quella che sostiene che non tutte le organizzazioni internazionali siano realmente tali, proprio perché manca questo grado di autonomia : es. se è dominata dall’organo di stati, non esprime interesse generale ma solo quello particolaristico, per alcuni NATO ed OSCE e ettivamente non hanno una soggettività internazionale. Gli elementi di prassi per riconoscere la soggettività internazionale dell’organizzazione internazionale, ad esempio il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 1949 nel caso di Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite: corte doveva pronunciarsi sul fatto che Onu avesse diritto ad agire per ottenere la riparazione dei danni che l’unii aveva subito come conseguenza del fatto che un mediatore Conte Ber… fosse stato ucciso da alcuni israeliani. Come l’Onu doveva reagire di fronte all’uccisione di un suo funzionario diplomatico, in questo caso era fondamentale la sua soggettività, la CIG a erma la soggettività internazionale dell’ONU. Ma questa soggettività internazionale è di erente quella degli Stati. Parere del 1980 della CIG, accordi tra OMS ed Egitto, questo parere fa riferimento generale alla soggettività internazionale delle organizzazioni non speci ca alla OMS, e la considera un soggetto di diritto internazionale. La soggettività internazionale delle organizzazioni è più limitata rispetto a quella degli Stati, perché non sono necessariamente destinatarie di tutte le norme del diritto internazionale, ad esempio non lo sono delle norme che attendono la dimensione della sovranità territoriale si riferiscono solo agli Stati. Le organizzazioni sono enti funzionari che possono esercitare solo quelle competenze conferite loro dagli Stati membri, quindi, soggettività internazionale permettere di con eludere accordi internazionali, ma l’organizzazione può farlo solo nelle materie di sua competenza. Parere negli anni 90, cioè sulla lecita di utilizzare armi nucleare: parere richiesto alla CIG dall’OMS, che inizialmente si ri uta di rendere il parere, perché l’OMS non poteva chiedere parere su questa questione che esulava le competenze sanitarie. Quando questo parere venne richiesto dall’assemblea generale dell’ONU la corte si pronunciò. ff ff fi ff ffi fi ff L’organizzazione delle Nazioni Unite: la membership Organizzazione universale a carattere politico, nasce nel 1945 succedendo alla Società delle Nazioni, il trattato istitutivo dell’Onu o Statuto delle Nazioni Unite è stato rmato a san Francisco il 26 giugno del 1945 ed è entrato in vigore il 24 ottobre dello stesso anno. Nel 1945 gli Stati membri erano 51, no a diventare oggi 193, anche perché nel tempo è aumento il numero degli Stati nascenti dopo il processo di decolonizzazione. Dal punto di vista giuridico, l’articolo 4 della Carta dell’Onu ( le su bb) dice che possono diventare membri Onu tutti gli stati amanti della pace, che accettano obblighi dello Statuto e che riescano ad adempiere a tali condizioni, l’ammissione di questi Stati è e ettuata con decisione dell’Assemblea generale su proposta necessaria del Consiglio di Sicurezza. (questo articolo prevede norme sostanziale) I requisiti fondamentali per far parte dell’Onu sono: essere uno Stato, le condizioni sono discrezionali; quindi, la discrezionalità delle istituzioni chiamate a decidere sulle ammissioni è più ampia. La proposta del Consiglio di Sicurezza richiede che non ci sia il veto di nessuno stato membro, es. Palestina: assemblea generale mai pronunciata sull’ammissione, perché il Consiglio di Sicurezza non ha mai proposto nulla visto che USA avrebbe posto il veto, facendo leva sull’articolo 4, in. Quanto la Palestina non rispetta i requisiti. Maggio 2024, risoluzione a grande maggioranza sull’ammissione della Palestina, ha una valenza politica perché giuridicamente l’ammissione non si può ottenere. Anche nel caso del Kosovo, un eventuale domanda di ammissione incorrerebbe il veto della Russia seppur siano già membri di altre organizzazioni internazionali. É cruciale il dato procedurale. È un’organizzazione di tipo politico, e si capisce dall’Articolo 1 che esplicita 3 fondamentali ni dall’Onu: 1. mantenere pace e sicurezza internazionale 2. sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate, in particolare, sul rispetto del principio dell’autodeterminazione dei popoli (autodecisione dei popoli). Gli Stati coloniali non rinunciavano alle colonie, ma concedevano più autonomia, anche se la prassi col tempo ha fatto si che l’autodeterminazione fosse intesa come autodeterminazione esterna (risoluzione anni 60 su autodeterminazione dei popoli coloniali). 3. conseguire la cooperazione internazionale negli ambiti economico, sociale, culturale e umanitario e nel promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione. Finalità molto alte e competenze molto alte dell’Onu di natura politica. La struttura ff fi fi fi fi Le organizzazioni internazionali hanno dei propri organi, e deve esserci una compresenza di Organi di Stati e di Organi di Individui. Gli organi vengono elencati nell’articolo 7 della Carta. A. Organi di stati: 1. Assemblea Generale (art.9-22) : è l’organo assembleare in cui siedono i rappresentanti di tutti gli Stati membri, ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’assemblea ha una vastissima competenza ratione materiae, perché può discutere qualsiasi questione che rientra nei ni della carta. Ma ha poteri limitati, salvo rarissime eccezioni, l’atto tipico che l’assemblea generale può adottare sono risoluzioni a carattere di raccomandazione (sul piano giuridico), quindi raccomanda, suggerisce, invita ma non vincola. Ha un potere vincolante sulla carta, che è quello di approvare il bilancio dell’organizzazione e ripartire le spese tra gli stati membri e uno dalla prassi, l’assemblea può approvare risoluzioni vincolati in materia di decolonizzazione. Le regole di voto dell’assemblea (art.18) : ogni membro dell’assemblea dispone di 1 voto, indipendentemente da grandezza e potenza (principio di uguaglianza sovrana degli Stati, che li rende pari tra di loro). La norma, distingue il voto tra: decisioni su questioni importanti e decisioni scaltre questioni. Le prime vengono prese su maggioranza 2/3 dei membri presenti e votanti (non di tutti), problema sui votanti e sull’astensionismo. Per le altre questioni c’è la maggioranza 50+1 dei presenti e votanti. *Delibera per consensus 2. Consiglio di Sicurezza: composizione ristretta, solo 15 membri, 5 dei quali sono i membri permanenti che hanno diritto ad un seggio all’interno del collegio erpice sono le potenze vincitrici della 2°Guerra Mondiale: Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia. Gli altri 10 membri sono eletti per mandati biennali dall’Assemblea Generale, con un rinnovo parziale di 5 membri ogni anno. Per prassi uteri 10 seggi sono ripartiti in diverse aree geogra che del mondo, in modo tale che tutte le aree del mondo vengano rappresentate. Ha una competenza ratione materiae più limitata ma poteri signi cativi, perché si occupa del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (primo grande obiettivo dell’ONU) ma possono essere anche recuperare altri argomenti in funzione del mantenimento della pace. Ha poteri più signi cativi rispetto all’Assemblea perché le risoluzioni di quest’ultima non hanno carattere vincolante, mentre il consiglio può adottare anche atti vincolanti come le sanzioni nei confronti di Stati membri. Le regole di voto del Consiglio di Sicurezza (art.27): ogni membro del Consiglio dispone di un voto, ma le regole di voto sono diverse sulla base di decisioni di procedura o su ogni altra questione (non garantita come procedurale). Per le decisioni di procedura sono necessari 9/15 voti favorevoli, mentre su ogni altra questione servono 9/15 vori favorevoli inclusi quelli dei 5 membri permanenti. Il diritto fi fi fi fi di veto vale solo per le votazioni su questioni non procedurali. C’è la possibilità di prendere 3 decisioni (voto a favore, a sfavore o astensione), ma se un membro permanente si astiene (per le questioni non procedurali) per prassi il provvedimento può 4essere ugualmente adottato, perché sempre per prassi le astensioni dei membri 0permanenti non impediscono l’adozione della risoluzione purché ci siano 9/15 voti a favore. Nel 2011 le risoluzioni Nato vengono adottate anche se 2 membri permanenti si erano astenuti. È una prassi non coerente con le norme, si ritiene che si sia formata una consuetudine particolare che ha modi cato la lettera della carta. In caso di voto a sfavore da parte di uno dei membri permanenti invece, la risoluzione non può essere adottata, come nel caso dell’entrata del Kosovo nelle Nazioni Unite. Un principio generale di diritto è il principio per cui quando si vota *, se uno dei soggetti è parte a degli interessi della decisione che deve essere presa, dovrebbe astenersi. Questo principio ha un’applicazione limita nelle nazioni Unite, il capitolo VI della Carta è dedicato alla risoluzioni di controversie, in cui il consiglio ha il ruolo di emanare solo delle raccomandazioni. I poteri signi cativi del consiglio possono essere esercitati nel capitolo VII, in altre questioni invece i membri non sono tenuti ad astenersi potendo applicare il diritto di veto, seppur abbiano degli interessi nella proposta di risoluzione. Considerazioni= La composizione del Consiglio dio Sicurezza ri ette equilibri della ne della 2°GM e non quelli odierni, inoltre il diritto di veto ha spesso paralizzato il consiglio di sicurezza impedendo il raggiungimento del primo obiettivo di mantenimento di pace e sicurezza. Perché quindi la Carta non viene modi cata? Si può modi care la Carta? Le norme rilevanti sono art.108 e 109: fanno riferimento a emendamenti della Carta e revisione della Carta. La distinzione tra emendamenti e revisione è che la prima è speci ca mentre la seconda generale. Nel tempo sono stati fatti alcuni emendamenti, es il Consiglio di Sicurezza è stato allargato in seguito al processo di decolonizzazione. Sia gli emendamenti che le revisioni richiedono la rati ca di 2/3 dei membri delle Nazioni Unite per entrare in vigore, compresi i membri permanenti (non sul voto per apportare modi che ma solo sulla rati ca). 3. Consiglio economico e sociale: composto da 54 membri dei 193, eletti dall’assemblea generale per mandati triennali e il sistema è costituito per prevedere un rinnovo parziale dell’organo, ogni anno cambiano 18 stati. É tra gli organi principali, anche se agisce sotto la direzione dell’assemblea generale, ha uno status ambiguo. La sua competenza non si estende a tutti i ni, ma solo al terzo ne, avendo die poteri limitati. Esempio: espulsione di Israele dalle Nazioni Unite, dalla Carta, art.6 prevede norma sull’espulsione (nell’UE non è prevista), chi viola questo articolo può essere espulsa su proposta del consiglio di sicurezza. Il requisito sostanziale per l’espulsione è la fi fi fi fi fi fi fl fi fi fi fi fi violazione dei principi dell’art 6, mentre il requisito procedurale è la proposta del Consiglio di Sicurezza e la decisione dell’Assemblea Generale. Può riguardare anche la Russia, che sta violando l’articolo 6, processualmente anche quando le condizioni sostanziali sono integrate, è una decisione politica favorevole all’espulsione che parte dal Consiglio di Sicurezza e arriva all’assemblea, il diritto di veto dei membri permanenti ha un potere decisivo (non sarà possibile espellere un membro permanente o un membro che ha il sostegno di un membro permanente). B. Organi di individui: Rappresentano l’interesse generale dell’organizzazione 1. Segretariato Generale: composto da Segretario Generale (ora Antonio Guterres dal 2017) e funzionari dell’Onu. Hanno l’obbligo di indipendenza rispetto agli interessi del dotato di cui sogni cittadini, e di perseguire l’interesse dell’organizzazione. I compiti di questo organo sono di natura amministrativa, rispetto ai centri decisionali prima analizzati (organi di Stati). 2. Corte Internazionale di Giustizia: composta da 15 membri e svolge due funzioni principali cioè consultiva (attraverso pareri non vincolanti) e contenziosa (risolvere controversie tra Stati attraverso sentenze). Alcuni casi introdotti da uno Stato (attore) verso uno Stato (convenuto) possono avere bisogno di ordinanze della Corte come nel caso Ucraina-Russia e Sudafrica-Israele, per cui la Corte non ha ancora emanato una sentenza de nitiva ma solo delle ordinanze. Le ordinanze non risolvono il caso, sono sol un passaggio nella sentenza processuale ma ciò che conta è la sentenza nale. Si parla di “sistema delle Nazioni Unite”, per cui è bene distinguere tra: -organi sussidiari: ce ne sono miriade, perché per lo svolgimento dei compiti dell’organizzazione gli organi di Stati hanno istituito molti organi sussidiari. Alcuni hanno durata temporanea altri sono un po’ più importanti, tipo International Law Commission che esiste dal 1947 costituita dall’Assemblea Generale tramite una risoluzione. Oppure la Peacebuilding Commission che è un organo sussidiario costituita con 2 risoluzioni contestuali sia dell’Assemblea Generale che del Consiglio di Sicurezza. Ma anche UNDP, UNEP, UNCTAD che sono delle piccole organizzazione visto che dispongono di organi e una struttura più complessa, ma sono pur sempre organi sussidiari. -istituti specializzati: diversi dall’organo sussidiario perché quest’ultimo viene creato da una risoluzione di un organo principale dall’Onu; mentre l’istituto specializzato ha un trattato istitutivo. Inoltre gli organi sussidiari non hanno personalità giuridica, i loro atti si impostano alle azioni unite, invece gli istituti specializzati sono vere e proprie organizzazioni dotate di soggettività giuridica. fi fi La Carta delle Nazioni Unite prevede che gli istituiti specializzati i rmino degli accordi di collegamento con l’Onu da parte del Consiglio Economico Sociale con l’approvazione dell’Assemblea Generale. Caso UNIDO: da organo sussidiario diventa un istituto specializzato. Ulteriori categorie di soggetti internazionali 1. Limitata soggettività internazionale degli individui: ci sono sempre state nome internazionale che riguardavano gli individui, anche se gli individui non venivano riconosciuti come soggetti internazionali nel diritto internazionale classico (prima 2°GM). Queste prime venivano imputate agli Stati e non ai singoli individui, ma nel diritto internazionale contemporaneo la situazione cambia, Oggi la maggior parte degli studiosi ritiene che gli individui siano soggetti d diritto internazionale ama limitatamente, rispetto solo a due ambiti dl diritto internazionale : la tutela internazionale dei diritti umani e il diritto penale internazionale. Ci soni molte convenzioni del diritto internazionale in termini di diritti umani, come la CEDU o i patti ONU. La CEDU è una convenzione in cui sono parte 46 stati e comprendente di diritti che questi stati si impegnano a rispettare, la cosa particolare è che c’è la possibilità da parte dell’individuo che si rietine vittima di violazione dei diritti sanciti da questa convenzione di agire contro lo Stato direttamente in sede internazionale. Gli individui in questo contesto hanno acquistato una soggettività internazionale. Il diritto internazionale penale si occupa della repressione die carini internazionali, quelli più gravi, quelli di guerra, contro l’umanità e i genocidi. Discende direttamente in capo al singolo individuo l’obbligo di non tenere queste condotte e non commettere crimini di questo tipo, la Corte Penale Internazionale ha il compito di reprimere questi crimini. 2. La Santa Sede è un soggetto del diritto internazionale in quanto suprema autorità governo della chiesa cattolica (ente esponenziale). La soggettività non p attribuita solo a città del Vaticano, è una soggettività paci camente riconosciuta dalla prassi internazionale anche nel periodo in cui la Santa Sede non aveva una base territoriale. Dopo i Patti Lateranensi nel 1929 con la nascita dello Stato di Città del Vaticano, diventa un ente strumentale alla santa sede. La soggettività internazionale è manifesta dal fatto che la Santa Sede è parte di numerosissimi accordi, concordati, convenzioni e organizzazioni internazionali (OSCE) oppure è osservatore permanente all’ONU cosi come al Consiglio d’ Europa. La Santa Sede non è uno stato ma un soggetto internazionale sui generis, per questo non è membro ONU, seppur abbia relazioni diplomatiche con Stati terzi. Ordine di Malta ha governato di territori in passato, ma la sua soggettività internazionale non è approvata da tutti in tanto è un ordine assistenziale collegato alla Santa Sede. L’Ordine di Malta rivendica la sua soggettività internazionale in quanto intrattiene fi fi relazioni diplomatiche con altri Stati, es. accordi con l’Italia che infatti riconosce la sua soggettività internazionali. 3. Le ONG e le imprese multinazionali in quanto attori rilevanti sul panorama internazionali, è un eventuale proposta ma non sono soggetti internazionali perché non sono direttamente titolari di diritti ed obblighi. Le fonti diritto internazionale Le fonti del diritto sono i fatti, gli atti o i procedimenti di produzioni giuridica, ai quali l’ordinamento giuridico collega l’e etto di creare, modi care o estinguere norme giuridiche. Le fonti del diritto internazionale sono 3: 1. La consuetudine internazionale è la fonte di primo grado del diritto internazionale. 2. L’accordo, trattato o convenzione, corrisponde alla fonte di secondo grado dell’ordinamento internazionale. Ad esempio, i trattati costitutivi, che distribuiscono i poteri e stabiliscono gli organi di una organizzazione internazionale. 3. Fonti previste da accordo, rappresentano la fonte di terzo grado. Sono essenzialmente gli atti avente carattere vincolante delle organizzazioni internazionali, che discendono dai trattati istitutivi quindi da una fonte secondaria. Solo la consuetudine è una fonte di diritto internazionale generale, ossia che vincola tutti gli stati, gli accordi e di conseguenza le fonti previste da accordi sono fonti di diritto internazionale particolare, cioè vincolano solo gli stati parte dell’accordo, come nel caso della CEDU. Il rapporto tra consuetudine e accordo è caratterizzato da una notevole essibilità, non bisogna parlare quindi di una gerarchia delle fonti. Ma c’è una ragione per cui è possibile distinguere tra fonti primarie e secondarie, è una norma consuetudinaria che scaturisce l’obbligatorietà degli accordi, la norma pacta sun servanta a tal proposito si può dire che la consuetudine è primaria mentre gli accordi trova fondamento nella fonte primaria, quindi, sono una fonte secondaria. La essibilità dipende dal fatto che le consuetudini di regola sono derogabili mediante accordo, due o più stati possono concludere tra loro un accordo che prevede delle norme in deroga rispetto alla consuetudine. Carta ONU prevede un principio generale di diritto, che è anch’esso di natura consuetudinaria, deroga a questo principio l’accordo tra due stati. Qui sta la essibilità tra accordo e consuetudine. Questa essibilità pero ha un’eccezione, quella dello ius cogens, cioè non vale per le norme imperative generali del diritto internazionale che sono quindi inderogabili. Ma quali sono le norme cogenti? Art. 53 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattai, è quell’insieme di regole del diritto internazionali che disciplinano tutto ciò che riguarda i trattati. fl fl ff fi fl fl Questo articolo de nisce lo ius cogens come una norma accettata e riconosciuta dagli Stati della comunità internazionale nel suo insieme come norma alla quale non è consentita alcuna deroga, che può essere modi cata solo da un’altra norma cogente. Le norme cogenti quindi sono quelle norme accettate e riconosciute dalla comunità internazionale degli stati come norme non derogabili, esprimono i valori della comunità internazionale in un dato momento storico. A partire da questi elementi si possono individuare le norme che hanno queste caratteristiche attraverso l’interpretazione, ad esempio norma che enuncia l’autodeterminazione dei popoli oppure quella che enuncia il divieto di aggressione e attacco armato, ma anche quella che enuncia il divieto di gross violation dei diritti umani. Caso: un caso dubbio relativo al diritto allo sviluppo, secondo alcuni sarebbe da considerare come norma di ius cogens mentre secondo altri non è nemmeno una norma consuetudinaria. La consuetudine internazionale Gli elementi costitutivi della consuetudine sono gli stessi dell’ordinamento interno. La consuetudine, prassi, diuturnas o usus è il comportamento costante e uniforme della maggior parte degli Stati, questo è un elemento oggettivo. Occorre anche un elemento soggettivo (opinio juris sive necessitatis) o psicologico, che corrisponde ad una convinzione di necessità o di giuridicità, cioè la convinzione che quel comportamento sia obbligatorio. Entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, sono necessari per dar vita ad una norma consuetudinaria. Si ha una concezione dualistica della consuetudine, è la posizione prevalente perché è la concezione adottata dalla corte internazionale di giustizia es sentenza della CIG sul mare del nord del 1969, ma in diverse occasioni la corte ha ribadito la concezione dualistica della consuetudine. Occorre individuare i comportamenti degli Stati e poi capire il perché gli stati si comportano in questo modo, la caratteristica propria della consuetudine è che è non scritta, discende dal comportamento e dalla convinzione degli Stati anche se possono essere codi cate. A tal proposito sorge un problema ma di duplice rilevazione. Esiste o no una norma consuetudinaria sul diritto allo sviluppo? Bisogna analizzare i comportamenti costanti degli Stati e la loro convinzione sull’obbligatorietà di qauetso comportamento. Si possono concludere accordi con paesi in via di sviluppo ma bisogna guardare al perché lo fanno, se sono obbligati o meno, bisogna analizzare sempre entrambi gli elementi. Secondo le tesi moniste, basterebbe solo uno dei due elementi a dar vita ad una consuetudine. C’è chi dice che basterebbe l’elementi oggettivo, senza necessità di veri care l’elemento piscologico, in sostanza le concezioni dualistiche sono sbagliate perché altrimenti bisognerebbe ammettere che la consuetudine nasce per un errore quello di basare una norma su una convinzione. Ma c’è anche chi sostiene l’opposto, fi fi fi fi quindi che basta solo una di usa convinzione a dare origine ad una norma consuetudinaria. International Law Commission (organo sussidiario Onu) produce un documento di soft law: Draft Conclusion on Identi cation of customary international Law Nelle Draft Conclusion si adotta la concezione dualistica delle consuetudini internazionali, come cita la conclusione 2, le norme di diritto internazionale consuetudinarie sono composte da due elementi. Quali sono gli atti attraverso i quali tiene lo Stato un comportamento; quindi, da cosa si ricava la prassi statale? Da cosa si ricava la convinzione di obbligatorietà di quel comportamento? La prassi è il comportamento uniforme adottato dalla gran parte degli Stati, questa prassi può essere manifestata sia dal comportamento che gli Stati tengono sul piano internazionale sia sul piano interno I comportamenti internazionali sono quelli tipici delle relazioni diplomatiche, come le note diplomatiche oppure una protesta diplomatica verso un altro stato; sono rilevanti anche le condotte che gli stati tengono insieme alle altre organizzazioni internazionali, ad esempio il voto si uno Stato nell’Assemblea Generale può costituire una prassi, oppure delle operazioni su campo come l’utilizzo o il non utilizzo della forza. Anche la conclusione di alucni trattati può essere un dato rilevante se valutato con cautela, perché il fatto che uno Stato aderisca o meno ad un trattato può essere rilevante al ne di valutare la prassi statale e l’esistenza di una norma consuetudinaria perché quel trattato può esprimere una norma consuetudinaria. In realtà i trattati però possono contenere norme che derogano verso le consuetudini; quindi, alcuni Stati possono aderire per derogare alla consuetudine come i diversi accordi contro la corruzione rmati a cavallo tra questo secolo e lo scorso. Questo movimento internazionale contro la corruzione è espressione del fatto che si sta formando una norma internazionale generale che obbliga tutti gli stati a combattere o prevenire la corruzione? Oppure è semplicemente espressione del fatto che non essendoci norme generali gli Stati hanno voluto impegnarsi su questo fronte? Non c’è una risposta. Invece, le prassi rilevanti sul piano interno sono atti amministrativi o le sentenze dei giudici nazionali (principio di universalità dei crimini giuridici, per cui il giudice può giudicare una persona straniera accusata di un crimine anche se le vittime sono straniere e il crimine è stato commesso all’estero, non c’è nessun legame con lo Stato che giudica). Esiste una norma consuetudinaria che consente l’esercizio della giurisdizione pura e quella forma condizionata, per identi care questa norma consuetudinaria è rilevante la prassi interna dei singoli Stati, cioè quanti stati prevedono l’esercizio della giurisdizione in forma pura o condizionata. Altra materia rilevante per l’immunità della giurisdizione è la prassi giudiziaria interna che deriva dalle sentenze nazionali, in cui i giudici accettano o declinano * fi ff fi fi fi Occorre anche la parte soggettiva per de nire una prassi, che si trova per esempio nelle dichiarazioni degli Stati che accompagnano suddetti comportamenti, come nell’Assemblea Generale dove spesso gli stati spiegano le motivazioni del voto in una dichiarazione, nelle pubblicazioni u ciali dei governi o dai pareri giuridici. Quando gli stati vogliono evitare che un determinato comportamento costituisca una norma consuetudinaria lo dicono espressamente, perché è un comportamento che non può rilevare una prassi al ne della formazione di una norma consuetudinaria Caso del Kosovo: molti degli Stati che hanno riconosciuto il Kosovo, hanno espresso che questo riconoscimento non potesse creare un precedente, quindi evitare che questo atto potesse creare una prassi che può essere fatto valere per ammettere la secessione-rimedio. Conclusione 6 delle Draft Conclusion: riguarda le forme che la prassi può assumere, include atti sici, verbali, la non azione di uno Stato, atti di corrispondenza diplomatica, condotta tenuta in seguito ad una conferenza internazionale, etc.. Tra questi comportamenti non c’è una gerarchia. Nella conclusione 10, si citano le forme che può assumere la opinio juris, * Ma quanti Stati (o organizzazioni internazionali) si devono comportare in un certo modo perché possa venire a formarsi una nuova norma consuetudinaria? Deve essere un numero signi cativo e su cientemente rappresentativo della comunità internazionale, nella conclusione 8 si a erma la generalità, la di usione e la rappresentatività della prassi. Non è detto che comportamenti di ormi siano in contrasto con la consuetudine, ad esempio una norma consuetudinaria è quella che vieta l’uso della forza nelle relazioni internazionali quindi che vieta l’aggressione, questa norma si forma nel secondo dopoguerra a partire da una previsione della Carta delle Nazioni Unite ; ma la prassi è piena di esempi dove gli Stati hanno usato la forza nelle relazioni internazionali come la Nato che attacca Serbia, Stati Uniti nell’Iraq (2003) oppure Russia che attacca Ucraina (2022).. Il divieto dell’uso della forza ammette alcune eccezioni, come legittima difesa e intervento umanitario. Chi usa la forza nelle relazioni internazionale giusti ca i loro interventi usando le eccezioni che consentono l’uso della forza, in questo modo i comportamenti di ormi confermano la presenza di una tale norma consuetudinaria. Ma quanto tempo serve perché si fossa formare una norma consuetudinaria? Dipende dalle circostanze, quanto più un comportamento è di uso e tenuto ripetutamente dagli Stati, tanto più è breve il processo di formazione delle consuetudini. È necessario, però ,sempre un certo lasso di tempo, non esistono le consuetudini istantanee. Esempio: tema del diritto allo sviluppo, per qualcuno esiste una norma consuetudinaria che obbliga gli Stati più avanzati a nanziare lo sviluppo degli Stati meno avanzati, per altri questa norma nemmeno esiste. fi ff fi fi ff ffi fi ff fi ffi ff ff fi Una risoluzione dell’Assemblea Generale del 1967 si esprime su questo tema, ma per comprendere la risoluzione bisogna andare a vedere il voto (a larga maggioranza) e come gli Stati si sono comportati dopo il voto. Un altro aspetto da valutare sono i destinatari delle norme consuetudinarie, vincolano tutti gli Stati compresi quelli che non hanno votato per la loro formazione, quindi sono : 1.Stati che non esistevano quando la norma consuetudinaria si è formata, legata al concetto di evoluzione delle norme consuetudinarie, che possono cambiare nel tempo e quindi essere applicate a nuovi Stati. 2.Obiettore persistente, quello Stato che nel momento in cui si sta formando la norma consuetudinaria prende una posizione contraria espressamente. Unico punto in cui le Draft Conclusion discostano dalla dottrina, conclusione 15 dice che l’obiettore non è soggetto al rispetto della norma consuetudinaria. Le norme consuetudinarie sono quindi norme genali, ma esistono alcune consuetudini particolari che si vengono a formare tra un gruppo ristretto di Stati e che vincolano solo quegli Stati. Si formano sempre con un comportamento costante e uniforme accompagnato dalla convinzione di obbligatorietà di quel comportamento, e sono: A. consuetudini regionali/locali, fanno riferimento ad una determinata area geogra ca. Es. Sudamerica, asilo diplomatico riconosciuto tra gli Stati dell’America latina. La CIG è contraria a questo tema ma altri sostengono che invece questa norma sia già presente. B. norma che si forma a modi ca o integrazione delle norme di un trattato. Es. Art 27 ONU Paragrafo 3, è stato modi cato per una prassi che si è formata tra i membri delle Nazioni Unite a modi ca delle norme in questione, stesso vale per la norma sui tempi della decolonizzazione. La consuetudine però è una fonte non scritta, quindi è di cile rilevare l’esistenza e il contenuto delle nrome consuetudinarie. Serve una codi cazione delle norme consuetudinarie, cioè trasfonderle in un testo scritto, per garantire una maggiore certezza nel diritto. Ma nel diritto internazionale, trascrivere delle norme le trasforma in accordi, che solitamente non hanno carattere generale, quindi diventano accordi di codi cazione. Gli Accordi AIA, che hanno codi cato nrome sul diritto internazionale bellico, ma in realtà l’opera di codi cazione si sviluppa nel 2 dopoguerra nel quadro delle Nazioni Unite perché la loro Carta vi fa riferimento nell’art 13. “L’assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codi cazione” L’assemblea istituisce la Commissione del Diritto Internazionale, un organo collegiali di individui, che si occupa della codi cazione delle norme consuetudinarie. Questa commissione su input dell’Assemblea Generale identi ca gli ambiti nei quali predisporre dei progetti di codi cazione, raccogliendo prassi e opinio juris con fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi ffi fi questionari rivolti agli Stati oppure attraverso analisi della letteratura esistente in una determinata materia. La commissione prepara un progetto di accordo e lo sottopone all’Assemblea Generale che può approvarlo e aprirlo alla rma/rati ca degli Stati oppure può convocare una conferenza internazionale che arrivera a redigfere il testo de nitivo dell’accordo di codi cazione sulla base del progetto della Commissione. Questo accordo vincolerà solo gli Stati che lo hanno rati cato; ma si possono seguire altri percorsi per arrivare agli accordi di codi cazione es Convenzione sul Diritto del Mare, l’Assemblea Generale non ha incaricato la Commissione ma un comitato apposito formato da Stati. La commissione negli ultimi anni si propone di trascrivere documenti di Soft Law, come se si occupasse di questione di secondaria importanza perché i grandi ambiti sono già stati codi cati, come le Draft Conclusion. Gli accordi di codi cazione, essendo accordi, è una fonte di diritto internazionale particolar e in quanto tale vincola solo le parti contraenti, ci sono accordi rmati da gran parte del Stati e altri da una minoranza. Ma gli accordi di codi cazione sono un punto di riferimento per l’identi cazione delle norme consuetudinarie, l’interprete o il giudice userà l’accordo di codi cazione come punto di partenza per ricostruire la norma consuetudinaria, anche se gli Stati protagonisti della controversia non sono vincolati da questo accordo. Ma ci sono casi in cui il contenuto dell’accordo di codi cazione potrebbe non corrispondere in alcune sue norme al diritto internazionale generale, nel caso in cui il diritto cambi o la commissione sbagli. Talvolta la commissione del diritto internazionale magari si propone di promuovere lo sviluppo del diritto esistente e non di codi care; quindi, consapevolmente alcune norme non ri ettono il diritto consuetudinario perché la commissione vuole promuoverne lo sviluppo, anche se non sempre riesce. I principi generali del diritto come fonte di diritto internazionale Art.38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: “La Corte, la cui funzione di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: 1. Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite: 2. La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; 3. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; 4. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più̀ quali cati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche. 2. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le parti siano d'accordo.” fi fl fi fi fi fi è fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Questo articolo mette le convenzioni prima delle consuetudini, rovesciando la gerarchia delle fonti vista n ora, Perché? Perché quando c’è un contenzioso tra Stati presentato di fronte alla Corte, la Corte va a vedere se su quella questione tra i due stati c’è un accordo, se non c’è l’accordo la corte andrà a vedere eventualmente la norma consuetudinaria. Se non c’è nemmeno una norma consuetudinaria al corte andrà a vedere se potranno essere applicati alcuni principi generali di diritto che riguardano la materia. In questo articolo manca il riferimento alle fonti di terzo grado perché sono opera delle organizzazioni internazionali, e lo statuto è stato scritto prima della loro nascita. I principi generali di diritto sono riconosciuti nella gran parte degli ordinamenti statali che vengono poi ripresi su gran parte dell’ordinamento internazionale. Esistenti nella gran parte degli ordinamenti statali e per questo avvertiti come obbligatori dal punto di vista del diritto internazionale; come, ad esempio, il nemo judex in re sua, il principio di legalità, la presunzione di innocenza ecc.… Tra i principi generali riconosciuti dalle Nazioni Civili è da escludere il principio ne bis in idem cioè quello di non poter giudicare una persona colpevole due volte per lo stesso reato, se si è già stati giudicati in maniera de nitiva in uno stato, non si esclude che si possa essere giudicati colpevoli in altri Stati (salvo accordo, nell’UE vale questo principio). Dal punto di vista del sistema delle fonti, i principi generali del diritto riconosciuti dalle Nazioni Civili sono una questione un po' controversa e marginale, infatti la dottrina presenta diverse posizioni: A. Sono una fonte primaria B. Non sono da considerare una fonte C. Si trovano al disotto delle convenzioni D. Sono una categoria sui generis di consuetudini internazionali, formata da prassi (adottarli nell’ordinamento statale) e opinio juris (obbligatorietà di applicarli sul piano internazionale). Possono essere derogati mediante accordi, come nel caso della nemo judex in re sua Ormai oggi è riconosciuta l’esistenza di principi generali derivanti dalla loro previsione degli ordinamenti statali, ma si tende a ritenere che, accanto a questi principi, ci siano dei principi propri dell’ordinamento internazionale che si ricavano in via induttiva dalle norme internazionali vigenti. Ad esempio, i principi generali del diritto ambientale, come il principio di prevenzione del danno, il principio dello sviluppo sostenibile, il principio chi inquina paga, Esistono altre fonti di diritto internazionale generale? No, non ci sono altre fonti, perché non bisogna considerare fonti: o Le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più quali cati delle varie Nazioni, cioè mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche, ossia delle semplici fonti di cognizione e non di produzione del diritto internazionale fi fi fi o L’ equità, alla quale fa riferimento il paragrafo 2 dell’art 38 CIG, che le parti possono richiedere per risolvere una controversia al posto delle norme del diritto, ma l’equità non è una fonte del diritto è un criterio extra-giuridico. o Le dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale, anche se possono essere rilevanti nel processo di formazione delle norme consuetudinarie (elemento di prassi). Non hanno carattere vincolante, ma hanno il valore di una semplice raccomandazione, sono fonte di Soft Law. Il diritto dei trattati (cap 7) Fonte di secondo grado del diritto internazionale, Accordo trattao, covenzione o sttauto sono termini simili che la identi cano L’accordo è l’incontro delle volontà di due o più Stati o organizzazioni internazionali; questo accordo ha una materia oggetto ed è produttivo di e etti giuridici vincolanti per i contraenti. Se si tratta di due statisi parla di trattato bilaterale, mentre se si parla di più sttai si aprla di trattato multilaterale; talvolta, gli stati si impegnano in accordi di carattere politico e non giuridico, ed è importante distinguere un accordo da un’intesa. L’accordo a di erenza della consuetudine ha un carattere particolare e non generale, sono una fonte secondaria perché possono derogare alle norme consuetudinarie. Il diritto dei trattati comprende quelle norme che disciplinano questa fonte del diritto internazionale, e che regola la durata dei trattati dalla loro nascita alla loro decadenza. Le norme che costituiscono il diritto dei trattati sono norme consuetudinarie oggetto di codi cazione, la Convenzione di Vienna presenta un testo scritto sul diritto dei trattati. Alla Convezione partecipano 116 stati, circa i 2/3 degli stati esistenti; quindi, è considerata largamente introduttiva del diritto consuetudinario. La struttura della Convenzione di Vienna (Cdt) Comprende 85 articoli e si suddivide in: o Preambolo o Parte I: introduzione dall’art 1 al 5, in questa parte l’articolo 2 contiene alcune de nizioni di termini impiegati nella convenzione. o Parte II: conclusione ed entrata in vigore dei trattati dall’art 6 al 25 o Parte III: rispetto applicazione e interpretazione dei trattati dall’art 26 al 38 o Parte IV: emendamento e modi cazione dei trattati dall’art 39 al 41 o Parte V: invalidità, estinzione e sospensione dell’applicazione dei trattati dall’art 42 al 72. o Parte VI: disposizioni diverse dall’art 73 al 75 o Parte VII: depositari, noti che, correzioni e registrazione dall’art 76 all’80 o Parte VIII: disposizioni nali dall’art 81 all’85 Parte I: introduzione La convenzione di Vienna si applica ai trattati fra Stati o tra organizzazioni internazionali, esiste una convenzione non ancora in vigore dall’86 che riguarda i fi fi ff fi fi fi fi ff trattati conclusi tra stati e organizzazioni internazionali o tra solo organizzazioni internazionali, non ancora in vigore perché le convenzioni del 69 e dell’86 coincidono. De nisce il trattato come «un accordo internazionale concluso in forma scritta fra Stati e regolato dal diritto internazionale, contenuto sia in un unico strumento sia in due o più̀ strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione» La convenzione fa riferimento solo ai trattai conclusi in forma scritta, quelli conclusi in forma tacita o orale non sono disciplinati dalla convenzione. L’articolo 4 sancisce l’irretroattività della nroma, la convenzione si applica solo ai trattati conclusi in seguito alla sua entrata in vigore e precisa che tale irretroattività non pregiudica l’applicazione di qualsiasi regola enunciata nella Convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla Convenzione medesima. Dato che la convenzione è di codi cazione le sue norme in quanto tali si applicano solo ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore non esclude, però , che le norme riproduttive del diritto consuetudinario valgano anche per i trattati conclusi prima della sua entrata in vigore. La formazione dei trattati O stipulazione dei trattati, è il tema disciplinato dalla parte II della Convenzione. Il diritto internazionale lascia agli stati una ampia libertà in materia di procedura da seguire per la loro stipulazione, emerge dalla prassi una procedura alla quale gli stati fanno ricordo, che è la procedura normale o solenne di formazione dei trattati che si distingue dalla procedura sempli cata. Il procedimento normale o solenne si articola in 4 fasi: I. Negoziazione I negoziati sono condotti dai plenipotenziari, cioè coloro che possono esibire i pieni poteri di rappresentanza di uno Stato. I pieni poteri sono «un documento emanato dall’autorità̀ competente di uno Stato e che designa una o più̀ persone a rappresentare lo Stato», come ad esempio Capi di Stato, Capi di Governo o Ministro degli Esteri citati dall’articolo 7 della CdT (non hanno bisogno di esibire i pieni poteri perché insiti nella loro carica, oltre alle personalità diplomatica anche altre persone competenti possono condurre la fase della negoziazione). Le conferenze internazionali sono delle sedi istituzionalizzate in cui si negozia un accordo internazionale, per gli accordi multilaterali la negoziazione avviene anche nel contesto delle organizzazioni internazionali. Oppure vengono negoziati anche nel Consiglio d’Europa, la negoziazione è una fase complessa e quini richiede un contesto di sedi di coalizione tra gli Stati. La negoziazione si conclude con il testo del trattato, che richiede il consenso di tutti gli Stati partecipanti; se il negoziato coinvolge molti stati, la convenzione prevede che nel caso delle conferenze internazionali la conclusione del negoziato può avvenire con l’approvazione dei 2/3 degli stati presenti e votanti. fi fi fi II. Firma La rma o la parafatura (sigla iniziali), non vincola lo Stato al rispetto del trattato, ma ha solo la nalità di autenticazione del testo del trattato. Non ha carattere vincolante quindi, ma bisogna comunque rispettare le norme consuetudinarie. Il trattato a volte viene aperto alla rma, dando modo agli Stati che hanno partecipato al negoziato di formare. Talvolta, passa un certo lasso di tempo tra la chiusura del negoziato e la rma, tipicamente avviene con i trattati che riguardano l’UE (es. Trattato di Lisbona 2007). Questo lasso di tempo intercorre specialmente per i trattai che necessitano di essere u cializzati in diversi paesi e quindi in diverse lingue oppure perché si può organizzare una cerimonia di rma solenne. La rma non vincolalo Stato al rispetto ma produce alcuni e etti giuridici come cita l’art. 18, lett. a, Cdt dispone tuttavia che lo Stato che ha sottoscritto un trattato, no a che non abbia manifestato la sua intenzione di non divenirne parte, «deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto o del suo scopo». Nel caso dello Statuto della Corte Penale Internazionale, venne negoziato in una conferenza internazionale a Roma e venne rmato nel 1998. Qualche anno dopo gli USA ritirarono la rma, che però avendo rmato non erano obbligati. Diventare parte della corte ma sicuramente dovevano astenersi da atti che privassero il trattato del suo oggetto e del suo scopo. Ritirando la rma, gli USA hanno piena libertà di agire. Hanno rmato solo per condizionare il funzionamento della CPI, sapendo di non volerne mai far parte, hanno stipulato degli accordi con gli Stati che hanno rmato per evitare che gli Stati in questione consegnassero cittadini statunitensi alla CPI. Ma avendo ritirato la rma la conclusione di questi accordi non è giuridicamente lecita, quindi i cittadini statunitensi possono essere ugualmente giudicati dalla CPI. III. Rati ca Passaggio chiave, con la rati ca si obbligalo Stato a rispettare l’accordo internazionale. C’è una di erenza tra rati ca e adesione, rati ca è più corretto per uno stato che partecipa ai negoziati rmi il trattato e lo rati chi; la rati ca è l’atto con il quale uno Stato esprime sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato (art. 2, lett. b, Cdt). L’adesione invece è consentita solo se il trattato è aperto anche agli stati che non hanno partecipato al negoziato. La rati ca è disciplinata dal diritto interno di ciascuno Stato solitamente a livello costituzionale. Per l’Italia rilevano: A. l’art. 87, co. 8, Cost., che attribuisce la competenza a rati care i trattati al Presidente della Repubblica, previa quando occorra l’autorizzazione delle Camere; B. l’art. 80 Cost., che prevede che le Camere debbano autorizzare con legge la rati ca di cinque categorie di trattati: trattati che sono di natura politica, o prevedono arbitrati regolamenti giudiziari, o comportano variazioni del territorio, od oneri alle nanze o modi cazioni di leggi; fi fi fi ffi fi fi fi fi fi ff fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

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