Diritto - September PDF
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This document provides an overview of Italian legal concepts, including the legal system, elements of legal relationships, the characteristics of legal norms, and the various types of sanctions. It is designed as study material or notes.
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D IRITTO INDICE L’ORDINAMENTO GIURIDICO LE NORME GIURIDICHE IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO LE FONI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO L’EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE LA CONSULTAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE I RAPPORTI GIURIDICI GLI ELEMENTI DEI RAPPORTI GIURIDICI I DIRITTI SOGGE...
D IRITTO INDICE L’ORDINAMENTO GIURIDICO LE NORME GIURIDICHE IL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO LE FONI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO L’EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE LA CONSULTAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE I RAPPORTI GIURIDICI GLI ELEMENTI DEI RAPPORTI GIURIDICI I DIRITTI SOGGETTIVI LE ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE LA PROTEZIONE DEGLI INCAPACI GLI ENTI COLLETTIVI LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA,LA SEDE DELLE PERSONE A. LE NORME GIURIDICHE 1. Le regole sociali e le norme giuridiche Per rendere possibile la convivenza paci ca tra le persone ed evitare il caos, sono necessarie regole che tutti sono obbligati a seguire e rispettare. Ciò è vero per qualunque organizzazione sociale, a maggior ragione per quella più complessa, cioè lo Stato. Le regole servono infatti a preservare e tutelare gli interessi dei membri di un’organizzazione e ad affermare i valori nei quali essa si riconosce e si identi ca. Le regole non sono però tutte uguali. Alcune di esse, come quelle morali, dell'educazione, della religione, dello sport ecc., sono dette norme sociali e hanno la caratteristica che il loro mancato rispetto comporta conseguenze sul piano sociale, ma non causa per il trasgressore l'applicazione di una sanzione, cioè di una conseguenza negativa imposta e applicata da un'autorità sovrana. In altre parole, la violazione delle regole sociali non interessa la società nel suo complesso, che quindi non si preoccupa di farla rispettare con la forza.In altri casi invece le regole devono essere rispettate obbligatoriamente, perché imposte da un'autorità sovrana (lo Stato, la Regione, l'Unione europea ecc.) al ne di consentire la paci ca convivenza sociale di una comunità o di realizzare obiettivi di interesse generale. In questi casi, la mancata osservanza della norma comporta una reazione della pubblica autorità, che provvede ad applicare le sanzioni previste. Le norme giuridiche sono regole che prevedono l'applicazione di una sanzione se non rispettate Le norme giuridiche si differenziano quindi dalle altre regole sociali non giuridiche principalmente per il fatto che l'organizzazione sociale, lo Stato, ne assicura il rispetto da parte di tutti tramite le sanzioni. 2. Le caratteristiche delle norme giuridiche L’obbligatorietà Le norme giuridiche sono obbligatorie in quanto chi non le rispetta commette un illecito e incorre in una sanzione giuridica da parte dell'autorità pubblica. Tuttavia, non esistono soltanto norme imperative, cioè che devono essere obbligatoriamente rispettate dalle parti: esistono anche norme derogabili, cioè che possono essere sostituite dai soggetti interessati con altre norme o con accordi tra loro. L’astrattezza Le norme giuridiche sono astratte perché non regolano casi concreti ma soltanto casi ipotetici, cioè fattispecie astratte. Per applicare una norma a un caso concreto, cioè a una fattispecie concreta, occorre compiere un'attenta opera di interpretazione per stabilire quale fattispecie astratta prevista dalle varie norme vada applicata alla fattispecie concreta. fi fi fi fi La generalità Le norme giuridiche sono generali, nel senso che non si rivolgono a uno o più soggetti determinati, ma a tutti i soggetti della comunità oppure a un gruppo o a una categoria indeterminata. Da questo punto di vista si distingue tra norme comuni (diritto comune), destinate a tutti i membri della comunità, e norme speciali, che si rivolgono invece a una materia speci ca o a determinate categorie di soggetti. La bilateralità Le norme giuridiche sono bilaterali, perché presentano due facce: da una parte impongono un comportamento per alcuni soggetti, detto obbligo o dovere, mentre dall'altro riconoscono diritti a favore di altri soggetti. Diritto e dovere sono le due facce delle norme giuridiche. La provenienza quali cata o statalità Le norme giuridiche devono provenire dalle fonti previste dall'ordinamento giuridico. In pratica, in ciascuno Stato hanno valore esclusivamente le norme emesse o riconosciute da quello Stato. 3. Le sanzioni La sanzione prevista per l'inosservanza di una norma può essere di vario tipo e dipende dal tipo di norma violata e dall'importanza che l'ordinamento attribuisce alla sua inosservanza. Ci sono tre tipi di sanzioni: civili, penali e amministrative. fi fi B. IL DIRITTO 1. Il concetto di diritto Esistono moltissime norme giuridiche, che regolano i più vari aspetti della vita sociale ed economica; nel loro insieme esse costituiscono il diritto, o meglio l'ordinamento giuridico di una comunità. Il diritto è l'insieme organico delle norme giuridiche di una comunità. Un'espressione più propria per esprimere il concetto di diritto è quella di ordinamento giuridico, espressione che rende con precisione l'idea di un insieme coordinato e sistematico di norme giuridiche, spesso contenute in testi normativi complessi, come i codici, nei quali le norme si richiamano, si chiariscono e si completano a vicenda. Il diritto oggettivo e soggettivo Va precisato che il termine "diritto" è utilizzato con due diversi signi cati: come diritto oggettivo, cioè l'insieme delle norme giuridiche, e come diritto soggettivo, cioè il potere che una norma riconosce a un singolo soggetto di pretendere che altri tengano un certo comportamento. Il diritto e la morale Tramite le norme giuridiche, la comunità persegue i valori in cui crede e protegge gli interessi che ritiene meritevoli di tutela, in primo luogo quelli economici. Pertanto, ogni Stato ha un proprio ordinamento giuridico, con particolari caratteristiche e norme giuridiche che corrispondono agli orientamenti culturali e agli interessi concreti di quella comunità. Non sempre però le norme giuridiche corrispondono ai valori della comunità cui si applicano: può accadere che il comportamento prescritto da una norma sia in contrasto con il sentimento morale, cioè che molte persone ritengano ingiusta una o più norme. Del resto è impossibile che in una comunità composta da tanti individui i valori protetti dal diritto siano condivisi sempre da tutti. Si evidenzia così il contrasto tra diritto e morale. In questi casi ci si trova di fronte a una scelta dif cile: seguire la norma, contravvenendo ai propri principi morali, o trasgredirla, rischiando le sanzioni in nome dei propri principi. Chi coscientemente e pubblicamente ri uta di rispettare una norma per essere fedele al proprio sentimento di giustizia compie un atto di disobbedienza civile. Il diritto nel tempo Le norme giuridiche, proprio in quanto espressione degli interessi e dei valori di una comunità, sono destinate a mutare nel tempo al mutare di quegli interessi e di quei valori. Negli ordinamenti democratici, come quello italiano, gli organi che esercitano la sovranità e impongono le norme giuridiche (Parlamento, Governo, Consigli regionali ecc.) si fanno interpreti dei valori e degli interessi espressi, nei diversi momenti storici, dalla comunità che rappresentano. Il diritto è dunque mutevole nel tempo: segue la società che regola e si evolve con essa. fi fi fi 2. Il diritto privato e il diritto pubblico La classi cazione in base agli interessi protetti La prima grande distinzione si fonda sui diversi interessi protetti dalle norme: da questo punto di vista si distingue tra diritto privato e diritto pubblico. Il diritto privato è l'insieme delle norme giuridiche dirette a tutelare gli interessi dei singoli individui. Le norme del diritto privato sono spesso derogabili, cioè modi cabili, dalla volontà delle parti, in modo da adattare al meglio le regole alle esigenze concrete. Si tratta di norme che regolano i rapporti privati sia in ambito personale e familiare, sia in ambito economico e lavorativo. Il diritto privato regola anche i rapporti tra i privati cittadini e gli enti pubblici quando questi ultimi entrano in relazione con i privati in condizioni di parità, cioè senza esercitare la sovranità. Il codice civile contiene le principali norme del diritto privato. Una caratteristica delle norme del diritto privato è quella di essere imposte dallo Stato soltanto su richiesta di un soggetto interessato. La loro violazione non determina quindi automaticamente l'intervento dello Stato per applicare la sanzione prevista, ma è necessario che tale intervento sia richiesto dalla parte il cui interesse è stato violato. il diritto pubblico è l'insieme delle norme giuridiche dirette a tutelare gli interessi generali della collettività Fanno parte del diritto pubblico : le norme penali, che stabiliscono quali sono i reati e le rispettive pene, le norme organizzative, che disciplinano le funzioni e i poteri degli organi pubblici, e quelle che regolano i rapporti tra gli organi pubblici e i cittadini. Generalmente, le norme del diritto pubblico sono imperative e della loro osservanza si occupa direttamente e autonomamente lo Stato, senza che sia necessaria la richiesta del soggetto interessato. fi fi 3. La classificazione del diritto in base alla materia Le norme giuridiche possono essere classi cate anche in base alla materia trattata. Le norme del diritto privato e di quello pubblico vengono quindi ripartite in diverse branche specialistiche del diritto. Anche la classi cazione per materia è una distinzione di comodo, necessaria per raccogliere norme che trattano lo stesso argomento e facilitarne lo studio, la consultazione e l'applicazione. fi fi C. LE FONTI DEL DIRITTO 1. La classificazione delle fonti del diritto Una delle caratteristiche delle norme giuridiche è quella di provenire da fonti quali cate, cioè previste e riconosciute dall'ordinamento giuridico. Le fonti di produzione Le fonti di produzione del diritto sono gli atti e i fatti che l'ordinamento giuridico riconosce capaci di far nascere, modi care o estinguere le norme giuridiche. Le fonti di produzione si distinguono in interne ed esterne: si hanno le prime quando le norme sono prodotte da organi nazionali (Parlamento, Governo, Consigli regionali ecc.) e si applicano alla comunità dello Stato; le seconde, quando invece le norme provengono da particolari fonti estranee allo Stato e regolano rapporti tra soggetti appartenenti a Stati diversi. Una prima fonte sulla produzione è l'articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale: un gruppo di norme emanate nel 1942, anche dette preleggi. Questa norma prevede come fonti di produzione le leggi, i regolamenti e gli usi. Questa norma deve essere integrata con l'altra principale fonte sulla produzione, la Costituzione, che prevede altre fonti, come le leggi regionali e gli atti aventi forza di legge. Le fonti di cognizione È molto importante distinguere le fonti di produzione dalle cosiddette fonti di cognizione, che sono solo strumenti per far conoscere le norme. Le principali fonti di cognizione sono le seguenti pubblicazioni: Gazzetta Uf ciale della Repubblica, dove vengono pubblicate le norme nazionali; Gazzetta Uf ciale dell'Unione europea, dove vengono pubblicate le norme comunitarie; Bollettini Uf ciali delle Regioni, dove vengono pubblicate le norme emanate dalle Regioni. Altre importanti fonti di cognizione sono i testi unici, che sono raccolte di tutte le norme giuridiche relative a una determinata materia. 2. Le fonti costituzionali Le fonti di produzione non hanno tutte la stessa importanza, e sono per questo ordinate gerarchicamente, cioè in un determinato ordine di importanza. Le norme che provengono dalla fonte più importante possono modi care o abrogare le norme che provengono dalla fonte di rango inferiore, mentre non può accadere l'inverso. Al gradino più alto della gerarchia delle fonti c'è la Costituzione della Repubblica Italiana (abbreviazione Cost.) e le leggi costituzionali (1. Cost.). La Costituzione italiana è al vertice della gerarchia delle fonti perché è una costituzione rigida.In sintesi, la legge costituzionale deve essere approvata due volte dal Parlamento, con maggioranze più alte rispetto alle leggi ordinarie, ed esiste la possibilità di indire un referendum popolare attraverso il quale gli elettori e le elettrici possono confermare o respingere la legge costituzionale. fi fi fi fi fi fi Tuttavia, alcune parti della Costituzione non sono modi cabili in alcun modo, neppure con una legge costituzionale. La Costituzione contiene i principi fondamentali dell'ordinamento articoli 1-12), una prima parte dedicata ai diritti e doveri fondamentali (articoli 13-54) una seconda parte dedicata all'organizzazione dello Stato (articoli 55-139). Una norma proveniente da una fonte di rango inferiore che risultasse in contrasto con i principi della Costituzione sarebbe dunque incostituzionale. Nell'ordinamento italiano una norma incostituzionale può essere annullata soltanto dall'organo predisposto a questo scopo, la Corte costituzionale. 3. Le riserve di legge Le fonti primarie sono leggi (nazionali, regionali ed europee) che hanno la caratteristica di provenire da organi eletti democraticamente dal popolo (quali il Parlamento italiano, i Consigli regionali, il Parlamento europeo). Esse vengono emanate a seguito di un confronto democratico tra tutte le forze politiche presenti nell’organo legislativo, cosa che garantisce un maggiore controllo da parte del popolo. Le fonti secondarie invece, i cosiddetti regolamenti, sono per lo più decreti emanati dal Governo o da singoli ministri, cioè da organi che sono espressione di una parte soltanto delle forze politiche, e che non derivano da un procedimento politico che assicura un confronto pubblico e democratico. La Costituzione italiana, per ragioni di natura garantistica, ha previsto che alcune materie più delicate, come quelle sui diritti fondamentali della persona, siano disciplinate da disposizioni legislative di rango primario. Si tratta del principio della riserva di legge. Talvolta la riserva di legge è assoluta, in quanto la materia deve essere disciplinata interamente dalla legge ordinaria. In altri casi la riserva di legge è relativa, perché la Costituzione prevede che i principi generali in materia siano disciplinati dalla legge, ma che questi possano essere completati nel dettaglio dai regolamenti del Governo. In ne si parla di riserva di legge rinforzata, quando vengono date indicazioni al legislatore su quale contenuto dovrà avere la legge su quella determinata materia. fi fi 4. I conflitti tra norme Questa funzione del diritto viene ostacolata in caso di con itto tra norme (anche detto antinomia), cioè quando più norme sono in contrasto, rendendo così incerto quale regola vada seguita. Criterio gerarchico: in primo luogo, quando il contrasto è tra norme di rango gerarchico diverso, prevale la norma di rango superiore. Le norme incostituzionali (cioè in contrasto con la Costituzione) e le norme illegittime (cioè in contrasto con la legge) possono essere annullate rispettivamente dalla Corte costituzionale e dal giudice amministrativo. Criterio cronologico: se le norme in contraddizione appartengono allo stesso livello gerarchico, si applica la norma più recente. Criterio di specialità: il criterio cronologico non si applica tuttavia in presenza di leggi speciali, cioè leggi che regolano in modo speci co una materia già regolamentata in generale da un'altra legge, facendo riferimento a situazioni particolari; Criterio di competenza: su alcune materie la Costituzione e i trattati dell'Unione europea prevedono la competenza esclusiva di un determinato organo (Stato, Regioni, organi della UE ecc.). In caso di con itto tra norme su queste materie si segue il criterio di competenza, si applica cioè la norma che proviene dalla fonte competente in quella determinata materia. fl fi fl D. LE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO 1. Le fonti primarie Le leggi ordinarie La legge ordinaria è un atto emanato dall'organo legislativo per eccellenza, il Parlamento. Le leggi regionali Le leggi regionali (I.r.) sono norme emanate dai Consigli regionali. Gli atti aventi forza di legge I decreti legge (d.l.) sono atti che il Governo può emanare in casi di necessità e urgenza. Il decreto legge ha la caratteristica di entrare subito in vigore, saltando così il lungo procedimento previsto per le leggi ordinarie. Tuttavia, esso ha una validità di sessanta giorni, trascorsi i quali, se non viene convertito in legge dal Parlamento, decade e si considera come se non fosse mai stato emanato I decreti legislativi (d.lgs.) sono atti che il Governo emana su richiesta del Parlamento per regolare una materia complessa e tecnica. Il Parlamento, se ritiene di non avere il tempo o le competenze necessari, può infatti af dare al Governo il compito di legiferare su una determinata materia. In questi casi il Parlamento autorizza il Governo, attraverso una legge delega, a emanare uno o più decreti legislativi su quella materia. Il Parlamento stabilisce solo i principi fondamentali che il Governo deve rispettare nel legiferare. Il Parlamento mantiene il suo primato di organo legislativo anche su questi atti, benché siano emanati dal Governo, poiché è chiamato a manifestare la propria volontà attraverso la legge di conversione (che trasforma il decreto legge in una vera e propria legge) e la legge delega (che stabilisce le linee guida che il Governo dovrà rispettare nell'emanare un determinato decreto legislativo). Per tale ragione, questi atti rientrano tra le fonti primarie e non sottostanno alle limitazioni del principio di riserva di legge. 2. Le fonti secondarie Le fonti secondarie sono chiamate così perché sono gerarchicamente inferiori rispetto a quelle primarie. Le fonti secondarie sono i cosiddetti regolamenti: atti emanati dal potere esecutivo (Governo, ministri, Presidente del Consiglio dei ministri ecc.) che hanno lo scopo principale di completare, integrare o rendere concretamente attuabile quanto previsto da una fonte primaria. I regolamenti del Governo sono emanati dal Presidente della Repubblica e vengono indicati con la sigla d.p.r. (decreto del Presidente della Repubblica). fi 3. La consuetudine Al livello più basso della gerarchia delle fonti c'è la consuetudine. Si tratta di una fonte fatto perché, a differenza delle altre fonti, non consiste in un atto scritto ma in un comportamento. La consuetudine è un comportamento che un numero considerevole di soggetti ripete nel tempo nella convinzione di rispettare una norma giuridica. Nell'ordinamento italiano le consuetudini sono poco diffuse, poiché per sussistere devono ricorrere i due elementi, dif cilmente realizzabili, della ripetizione nel tempo del comportamento da parte della collettività, e della convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. 4. Le fonti di produzione esterne Le fonti esterne non provengono da organi dello Stato italiano ma sono fonti del diritto internazionale o del diritto dell'Unione europea. Il diritto internazionale è l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra Stati. Il diritto comunitario è l'insieme delle norme che provengono dagli organi dell'Unione europea e trova applicazione in tutti gli Stati membri. Le fonti del diritto internazionale Le fonti del diritto internazionale sono la consuetudine e i trattati La consuetudine è la fonte più importante del diritto internazionale e si ha quando gli Stati adottano un determinato comportamento con la convinzione di conformarsi a un obbligo. La consuetudine ha una portata generale, nel senso che dovrebbe essere rispettata da tutti gli Stati. I trattati sono invece fonti atto e sono costituiti da accordi tra singoli Stati. I trattati sono regole pattizie, cioè che riguardano soltanto gli Stati rmatari. Le norme del diritto internazionale entrano a far parte dell'ordinamento giuridico interno e devono quindi essere osservate soltanto se espressamente accolte da norme del diritto interno. In pratica, le norme internazionali devono essere trasformate in norme del diritto interno. Per le norme consuetudinarie l'articolo 10 della Costituzione ha previsto una sorta di adattamento automatico al diritto interno: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Le norme consuetudinarie entrano quindi automaticamente nel diritto interno senza bisogno di speci ci atti normativi. Per i trattati internazionali invece è necessario un procedimento speci co di adattamento, cioè l'emanazione di una legge che rati ca il trattato, cioè lo inserisce all'interno dell'ordinamento giuridico interno. Proprio perché richiamate dalla Costituzione, si ritiene che le consuetudini internazionali abbiano nella gerarchia delle fonti il rango di fonte costituzionale, mentre i trattati quello della legge che li ha rati cati. fi fi fi fi fi fi Le fonti del diritto comunitario Il diritto comunitario proviene dagli organi dell'Unione europea (UE), un'organizzazione sovranazionale di cui fanno parte 27 Stati europei. Gli organi della UE sono dotati di poteri propri e sovrani che possono imporre sull'intera comunità, senza bisogno di accoglimento da parte delle fonti interne dei singoli Stati membri. La principale fonte del diritto comunitario è costituita dai regolamenti europei, che sono vere e proprie leggi europee, emanate sulle materie di competenza dagli organi legislativi dell'Unione (Consiglio dei ministri e Parlamento europeo) e che sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. I regolamenti europei si collocano tra le fonti primarie, ma in caso di contrasto con le altre leggi prevalgono su di esse in forza del principio di competenza. Le direttive europee sono una diversa fonte del diritto comunitario, dotata di una diversa ef cacia. In questo caso la UE invita gli Stati membri a legiferare in una determinata materia seguendo però i principi espressi nella direttiva stessa. Più che i cittadini europei, le direttive vincolano gli Stati membri, che sono chiamati a regolamentare una determinata materia. Grazie a questo strumento, le legislazioni nazionali dei Paesi UE si stanno uniformando sui principi fondamentali pur mantenendo delle speci cità individuali. fi fi E. L’EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE 1. L’entrata in vigore e il principio di irretroattività La pubblicazione e la vacatio legis Una volta emanata, una norma giuridica non è ancora ef cace e vincolante. Perché lo diventi occorre che sia portata a conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione su apposite riviste uf ciali periodiche, come la Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana, la Gazzetta della Comunità europea e i Bollettini uf ciali delle Regioni. Inoltre, è necessario che i cittadini abbiano un certo periodo di tempo per prendere conoscenza della nuova norma, solitamente 14 giorni. Durante questo periodo, detto vacatio legis (dal latino "assenza della legge"), la norma non si applica ma rimane "in attesa", un po' come se fosse in vetrina per farsi conoscere da tutti. La norma entra quindi in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione: da questo momento in poi la norma è in vigore a tutti gli effetti e varrà il modo di dire «la legge non ammette ignoranza», nel senso che non sarà più possibile giusti care la trasgressione della nuova legge sostenendo che non la si conosceva. A volte, per particolari esigenze, il periodo di vacatio legis può essere aumentato, per esempio per leggi complesse, come potrebbe essere una riforma del diritto societario, in modo da dare più tempo ai cittadini di conoscerle e studiarle. In altri casi il periodo di vacatio legis può essere ridotto a causa della particolare urgenza della norma, come avviene per esempio per i decreti legge, che entrano subito in vigore. Il principio di irretroattività. Una volta che una norma è entrata in vigore, quali situazioni disciplina? In particolare, può essere applicata a casi e situazioni che si sono veri cati in passato, prima della sua entrata in vigore, oppure può disciplinare solo ciò che si veri cherà in futuro? La risposta è abbastanza ovvia e risponde a un principio giuridico fondamentale, il principio di irretroattività delle norme, espresso nell'articolo 11 delle preleggi: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». In alcuni casi eccezionali però, una norma può avere effetto retroattivo. È il caso per esempio delle norme penali che contengano disposizioni più favorevoli per il reo(persona riconosciuta colpevole di un reato). 2. L’abrogazione e l’annullamento L’abrogazione L'abrogazione è l'eliminazione di una norma dall'ordinamento a opera di una norma successiva. Questo principio si applica tra norme appartenenti allo stesso grado della gerarchia delle fonti. L'abrogazione può avvenire in quattro modi diversi: abrogazione espressa, che avviene quando una nuova norma dispone espressamente che intende eliminare una norma precedente fi fi fi fi fi fi fi abrogazione tacita, che avviene quando una nuova norma non dichiara di voler eliminare una norma precedente, ma il suo contenuto è incompatibile con il contenuto di una norma precedente, che quindi ne risulta abrogata; abrogazione implicita, che avviene quando una norma più recente regola in modo diverso una materia già trattata da una norma precedente, manifestando così implicitamente la volontà di sostituire la vecchia disciplina con la nuova; abrogazione per referendum, prevista dalla Costituzione italiana, consiste nella possibilità di abrogare una norma per diretta volontà popolare, espressa attraverso l'istituto del referendum abrogativo. Si tratta di uno strumento di democrazia diretta che consente di chiamare il corpo elettorale a votare direttamente su un quesito, attraverso il quale si chiede se si vuole eliminare una determinata legge (o una parte di una determinata legge) o se si preferisce conservarla. Se la maggioranza dei votanti si esprime per l'abrogazione (vota "si"), la norma viene abrogata mentre resta in vigore se la maggioranza si esprime per la conservazione della norma (vota "no"), oppure se non partecipa al voto almeno la metà degli aventi diritto al voto più uno, cioè se non si raggiunge il cosiddetto quorum. Il referendum può essere richiesto da almeno 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali e non è consentito per norme che riguardano determinati argomenti, come le leggi costituzionali o le leggi tributarie. Normalmente l'abrogazione ha effetto irretroattivo. L’annullamento Una norma giuridica può cessare di essere vigente anche per effetto di una sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte costituzionale che ne ha constatato l'incostituzionalità. A differenza dell'abrogazione, l'annullamento ha generalmente effetto retroattivo. Dunque, una norma annullata non deve più essere applicata, non solo ai casi futuri ma anche a tutti quelli già veri catisi in passato, con un solo limite: sui casi passati non deve essere stata pronunciata una sentenza de nitiva, cioè una sentenza non più impugnabile davanti a un altro giudice. Tuttavia, anche questa regola è soggetta a un'eccezione: quando l'annullamento riguarda una norma penale in applicazione della quale è stata pronunciata una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, l'annullamento fa cessare l'esecuzione della pena, nonostante la sentenza fosse de nitiva. 3. L'ambito di applicazione delle norme giuridiche Le norme giuridiche si applicano a chiunque si trovi all'interno dello Stato, che sia cittadino oppure no. È questa l'evidente applicazione del principio di sovranità dello Stato. Tuttavia, ci sono determinate situazioni in cui applicare questo principio potrebbe non essere opportuno o comunque non essere scontato. Si tratta prevalentemente di quelle norme destinate a regolare diritti personali, familiari o ereditari nei casi in cui i destinatari sono cittadini stranieri che abitano in Italia. Un altro esempio è costituito da quelle norme rivolte a disciplinare rapporti in cui sono parti cittadini di diverse nazionalità. Di tali questioni si occupa una parte del diritto nazionale conosciuta come diritto internazionale privato. È contenuto prevalentemente nella legge 218/1995. La legge penale italiana e le norme di polizia e ordine pubblico si applicano in tutto il territorio nazionale a chiunque vi si trovi, cittadino o straniero che sia. fi fi fi F. LA CONSULTAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE La struttura del codice civile La struttura del codice(1942) è piuttosto complessa: è diviso in sei libri, suddivisi in titoli, divisi a loro volta in capi e quest'ultimi divisi in sezioni. Nell'insieme è composto da libri 2.969 articoli, ciascuno dei quali è frazionato in commi o capoversi. Le leggi complementari al codice civile In molti casi il legislatore ha prodotto leggi speciali separate dal codice. Per questo motivo, il diritto privato risulta regolato, oltre che dalle disposizioni generali del codice, anche da numerose leggi speciali, anche dette leggi complementari al codice civile. Visto che si tratta di norme speciali, queste prevalgono in caso di con itto sulle disposizioni del codice civile, che hanno invece natura di norme generali. Di solito, nei codici civili pubblicati dalle varie case editrici, oltre al testo del codice civile vero e proprio, si trova una scelta delle leggi complementari. fl G. GLI ELEMENTI DEI RAPPORTI GIURIDICI 1. Il rapporto giuridico Proprio in base a questa diversa rilevanza giuridica, si distingue tra i rapporti giuridici, regolati dal diritto, e i rapporti di fatto, non regolati da alcuna norma giuridica. Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti regolata da norme giuridiche. All'interno dei rapporti giuridici, le norme riconoscono ai soggetti alcuni diritti e alcuni doveri, in base ai comportamenti ritenuti corretti, cioè rispondenti ai valori e agli interessi della collettività. I diritti permettono di pretendere che i comportamenti ritenuti corretti siano adempiuti, mentre i doveri impongono di rispettare e di adeguarsi ai comportamenti ritenuti corretti. In ogni rapporto giuridico si possono generalmente individuare tre elementi ricorrenti: i soggetti, l'oggetto e il contenuto. I soggetti sono le persone siche o gli enti collettivi (per esempio, società, associazioni, enti pubblici ecc.) "protagonisti" di un rapporto giuridico. Si distinguono in soggetti attivi, ai quali le norme riconoscono il potere di pretendere un determinato comportamento, e soggetti passivi, ai quali le norme impongono di tenere un determinato comportamento nell'interesse altrui. I soggetti tra i quali intercorre il rapporto giuridico si de niscono anche parti, mentre quelli estranei al rapporto si chiamano terzi. L'oggetto è il bene materiale (mobile o immobile) o immateriale (per esempio il diritto d'autore) l'attività (per esempio un servizio) cui si riferisce il rapporto giuridico e su cui cade l'interesse delle parti. Il contenuto è l'insieme dei diritti e dei doveri previsti dall'ordinamento giuridico a protezione degli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto. La situazione giuridica di ciascun soggetto si chiama situazione giuridica soggettiva. Essa può essere attiva, quando al soggetto è riconosciuto il potere di pretendere un determinato comportamento e di far valere un proprio interesse, o passiva quando il soggetto ha l'obbligo o il dovere di assumere un determinato comportamento per un interesse altrui. Le situazioni giuridiche possono essere di vario tipo: la principale situazione giuridica attiva è il diritto soggettivo, mentre tra quelle passive vanno ricordate l'obbligo e il dovere. Solitamente c'è una corrispondenza tra queste situazioni all'interno del rapporto giuridico: a un potere del soggetto attivo corrisponde un obbligo o un dovere del soggetto passivo. Spesso poi allo stesso soggetto di un rapporto giuridico vengono riconosciuti contemporaneamente sia diritti sia obblighi. fi fi 2. I fatti giuridici Un fatto giuridico è un evento che, in base alle norme giuridiche, può produrre effetti giuridici, cioè far nascere, modi care o estinguere un rapporto giuridico. In base alla loro natura, i fatti giuridici si distinguono in: fatti giuridici in senso stretto, che sono eventi naturali che prescindono dalla volontà dei soggetti ma che hanno conseguenze giuridiche; atti giuridici, che sono comportamenti umani consapevoli e volontari che hanno conseguenze giuridiche e che vengono compiuti da un soggetto capace di intendere e di volere Gli atti illeciti e leciti Possiamo distinguere gli atti giuridici in due categorie in base alla loro conformità all'ordinamento: atti leciti, quando il comportamento umano non determina violazioni di legge; atti illeciti, quando il comportamento umano determina la violazione di una norma giuridica. Sia gli atti leciti sia quelli illeciti producono effetti giuridici. fi H. I DIRITTI SOGGETTIVI 1. Il diritto soggettivo e il diritto oggettivo Il termine diritto è comunemente impiegato con due diversi signi cati: in senso oggettivo, quando si fa riferimento all'insieme delle norme giuridiche; in senso soggettivo, quando si fa riferimento al potere che una norma giuridica attribuisce a un determinato soggetto di pretendere che altri soggetti tengano un certo comportamento. In pratica, il diritto oggettivo è la regola da seguire, mentre il diritto soggettivo è il potere riconosciuto a un determinato soggetto dalla norma giuridica di pretendere che altri soggetti tengano un certo comportamento. Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto da una norma giuridica a un determinato soggetto di pretendere che altri soggetti tengano un determinato comportamento per soddisfare un proprio interesse. I diritti soggettivi possono avere diverse qualità e caratteristiche, in base alle quali si è soliti classi carli in precise categorie. 2. I diritti soggettivi assoluti e relativi I diritti soggettivi si de niscono assoluti quando il titolare può far valere le proprie pretese nei confronti di tutti gli altri membri della collettività e non solo nei confronti di uno o più soggetti determinati. In gergo giuridico, usando un'espressione latina, si dice che hanno ef cacia erga omnes, che signi ca "nei confronti di tutti". I diritti soggettivi si de niscono relativi se possono essere esercitati soltanto nei confronti di uno o più soggetti determinati. Una caratteristica dei diritti soggettivi assoluti è l'immediatezza, che consiste nel fatto che il titolare può soddisfare il proprio interesse senza bisogno della collaborazione attiva di altri. I diritti relativi sono invece mediati, nel senso che il titolare non può soddisfare il proprio interesse se il soggetto passivo non collabora, cioè non tiene il comportamento prescritto dalla norma. 3. I diritti soggettivi trasmissibili e intrasmissibili Un'altra classi cazione dei diritti soggettivi riguarda la possibilità o meno di trasferirli ad altri soggetti; sotto questo aspetto i diritti possono essere trasmissibili o intrasmissibili. I diritti soggettivi trasmissibili possono essere trasferiti a un altro soggetto sia durante la vita del titolare, solitamente attraverso determinati contratti, sia al momento della sua morte, quando vengono trasmessi agli eredi del titolare defunto, nell'ambito della cosiddetta successione a causa di morte (che nel linguaggio giuridico si è soliti indicare con l'espressione latina mortis causa). Sono intrasmissibili, e quindi si estinguono alla morte del titolare, i diritti soggettivi pubblici, quelli cioè che un soggetto privato può far valere nei confronti di un soggetto pubblico (come il diritto di voto), i diritti della personalità e i diritti di famiglia, cioè quelli riconosciuti a ciascun membro di una famiglia nei confronti degli altri familiari fi fi fi fi fi fi fi (come il diritto dei gli a essere mantenuti dai genitori o il diritto del coniuge alla fedeltà dell'altro coniuge). Di solito i diritti trasmissibili sono anche disponibili, nel senso che il titolare può disporne, ovvero non solo può trasferirli ad altri, ma può anche rinunciarvi. Al contrario, i diritti intrasmissibili sono indisponibili, cioè non vi si può rinunciare. Dunque, i diritti soggettivi intrasmissibili si estinguono de nitivamente alla morte del titolare, mentre quelli trasmissibili non si estinguono con la morte del titolare, ma questi può rinunciarvi, determinandone l’estinzione. 4. I diritti soggettivi patrimoniali I diritti soggettivi si distinguono ancora in patrimoniali, se tutelano interessi di natura prevalentemente economica ossia valutabili in denaro, e non patrimoniali, se invece tutelano interessi di carattere prevalentemente ideale o morale, che non è possibile valutare in denaro, come nel caso dei diritti della personalità o dei diritti di famiglia. Diritti reali (dal latino res, che signi ca cosa): attribuiscono al titolare un potere immediato, pieno o limitato, su una cosa. Questi diritti sono assoluti e immediati. Diritti di credito, anche detti di obbligazione: attribuiscono al titolare del diritto, debitore, tenga un certo comportamento, detta prestazione, per soddisfare un proprio interesse. I diritti di credito sono relativi e mediati. fi fi fi I. LE ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE 1. Le situazioni giuridiche attive diverse dal diritto soggettivo Il diritto soggettivo non è l'unica situazione giuridica attiva: l'ordinamento ne riconosce intatti altre con caratteristiche diverse La facoltà La facoltà è la possibilità data da una norma giuridica a un soggetto di tenere un certo comportamento. In altre parole è uno dei poteri che compongono il diritto soggettivo. Lo status Lo status è un complesso di situazioni giuridiche attive e passive che l'ordinamento giuridico riconosce a un soggetto in riferimento alla sua posizione rispetto alla comunità. II diritto potestativo Il diritto potestativo è il potere di modi care un determinato rapporto giuridico senza bisogno della collaborazione del soggetto passivo, che non può fare altro che subire la modi ca. L'interesse legittimo L'interesse legittimo è una particolare situazione giuridica attiva che si esercita nei confronti della Pubblica amministrazione (Stato, enti territoriali, enti pubblici ecc.). A differenza del diritto soggettivo, che attribuisce al titolare un vero e proprio potere nalizzato alla soddisfazione di un proprio interesse, l'interesse legittimo consiste nella pretesa che la Pubblica amministrazione si comporti in modo corretto, nel rispetto della legge, poiché questo risponde all'interesse sia del singolo sia della collettività. La potestà La potestà è un potere attribuito dall'ordinamento giuridico a un soggetto nalizzato alla tutela di un interesse di un altro soggetto. La differenza con il diritto soggettivo è appunto che la potestà non serve a tutelare un interesse del titolare. Inoltre, la potestà è legata all'esercizio di una funzione e dunque non costituisce solo un potere ma anche un dovere per il suo titolare, che non è libero di scegliere se esercitarla o meno e non può rinunciarvi. Diritto di azione Ogni situazione giuridica attiva è assistita dal cosiddetto diritto di azione. Con questa espressione si intende il potere del soggetto di agire in giudizio per la tutela di una propria situazione giuridica attiva. I soggetti giuridici non possono infatti farsi giustizia da sé: in caso di violazione di una situazione giuridica devono necessariamente rivolgersi a un giudice che, dopo aver esaminato la questione nel corso di un processo deciderà la controversia attraverso una sentenza. Si tratta di una regola fondamentale per il funzionamento del sistema giuridico, al punto che la stessa Costituzione italiana riconosce e garantisce a tutti il diritto di azione: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» (art. 24, c. 1, Cost.). Proprio per rendere effettivo questo diritto, la Costituzione si preoccupa di garantire a tutti l'assistenza di un avvocato, anche a coloro che, per problemi economici, non potrebbero pagarlo. In questi casi sarà lo Stato a sostenere le spese del difensore, in base al principio del gratuito patrocinio. fi fi fi fi 2. Le situazioni giuridiche passive Ogni situazione giuridica attiva è necessariamente collegata a una situazione giuridica passiva. Infatti, se un soggetto ha il diritto di pretendere un determinato com- portamento, ci sarà sempre un altro soggetto che sarà obbligato a tenere quel com- portamento Le principali situazioni giuridiche passive vengono quali cate come obblighi, anche chiamati doveri speci ci, e doveri, anche chiamati doveri generici. L'obbligo L’obbligo è il dovere speci co che grava su uno o più soggetti determinati di tenere un certo comportamento a favore di altri soggetti. Si tratta quindi della tipica situazione in cui si trova il soggetto passivo di fronte al diritto relativo dell'altra parte. Il dovere Il dovere è invece il generico comportamento di astenersi dal recare molestie e turbative al quale sono tenuti tutti i soggetti in relazione a un diritto assoluto altrui. L’onere Una particolare situazione giuridica passiva è l'onere, che consiste nell'imposizione di un determinato comportamento a un soggetto per fargli ottenere o conservare un certo vantaggio giuridico. A differenza dell'obbligo, cui il soggetto non può sottrarsi, l'onere va rispettato solo se si vogliono ottenere determinati risultati giuridici. La soggezione Un'altra situazione giuridica passiva è la soggezione, in base alla quale il soggetto passivo non è obbligato a tenere un certo comportamento ma deve limitarsi a subire gli effetti giuridici dell'esercizio del potere di altri. Tale situazione si veri ca in presenza di un diritto potestativo o nel caso di esercizio della potestà. fi fi fi fi J. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ 1. I diritti della personalità e le loro fonti I diritti della personalità sono quei diritti soggettivi volti a proteggere ogni interesse collegato alla realizzazione della personalità dell'individuo (vita, onore, dignità, identità personale, salute ecc). Le prime fonti uf ciali contemporanee che riconoscono questa categoria di diritti sono la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite il 10 novembre del 1948 e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1950 dal Consiglio d'Europa. La Convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, un vero e proprio tribunale che ha il compito di tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. La Costituzione italiana richiama questi diritti, senza menzionarli speci camente, all'articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», indicandoli come quelli volti a consentire lo sviluppo della personalità. Nell'ambito dell'Unione europea, i diritti della personalità sono stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è diventata giuridicamente vincolante in tutti i Paesi membri con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009. Tecnicamente si tratta di diritti soggettivi non patrimoniali, assoluti, intrasmissibili, indisponibili e imprescrittibili. 2. La tutela della vita e della salute Uno dei principali diritti inviolabili della persona è senza dubbio il diritto alla vita, che consiste nel diritto di vivere e di non essere ucciso da un altro essere umano. È previsto dall'articolo 2 della Carta dei diritti europea che, coerentemente, dispone che «Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato». Anche la Costituzione italiana vieta espressamente la pena di morte (art. 27 Cost.) Collegato al diritto alla vita e all'integrità sica è il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della costituzione.Questa norma riconosce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività e impone allo stato di provvedere af nché siano assicurati a tutti, anche agli indigenti, trattamenti sanitari che non si limitino soltanto a guarire dalle malattie ma anche a prevenirle e che assicurino una condizione di generale benessere sico e psichico. In attuazione della norma costituzionale nel 1978 è stato istituito il Sistema sanitario nazionale, che eroga prestazioni ad ampio raggio in materia di salute (cura, prevenzione, controllo igiene, inquinamento, pro lassi, vaccinazioni ecc.) fi fi fi fi fi fi K. LA CAPACITA DELLE PERSONE FISICHE 1. La capacita giuridica Le persone siche sono gli esseri umani considerati dall'ordinamento giuridico nella loro individualità. Le persone siche possono essere titolari di situazioni giuridiche (art. 1 c.c.). La capacità giuridica è la capacità di un soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive. 2. La capacita di agire La capacità di agire è l'idoneità del soggetto di disporre delle proprie situazioni giuridiche, cioè di compiere atti giuridici, acquisendo ed esercitando diritti o assumendo obblighi. la capacità di agire permette di disporre dei diritti di cui si è titolari (vendere l'appartamento, cedere il credito ecc). La maggiore eta è quindi indispensabile che abbia raggiunto la necessaria maturità psichica. Per questo motivo la capacità di agire è riconosciuta a chi ha raggiunto la maggiore età, che attualmente è ssata dal legislatore al compimento de diciottesimo anno [art. 2cc) A differenza della capacità giuridica, che si perde soltanto con la morte, la capacità di agire si può perdere anche in alcuni casi previsti dalla legge, cioè quando si accerta che una persona non ha o ha perso la capacità di provvedere consapevolmente ai propri interessi. In questi casi, con un provvedimento del giudice, una persona sica può essere privata in tutto o in parte della propria capacità di agire. fi fi fi fi 3. Gli incapaci di agire Gli incapaci di agire sono soggetti privi della capacità di agire, cioè della capacità di compiere atti giuridici di disposizione delle proprie situazioni giuridiche. Oltre ai minorenni, che, non avendo raggiunto la maggiore età, non hanno mai acquistato la capacità di agire, possono essere incapaci anche i maggiorenni, che possono perdere in alcuni casi la capacità di agire a seguito di una sentenza di interdizione o di inabilitazione del tribunale. Prima di considerare le singole gure di incapaci di agire va precisato che esistono diversi gradi di incapacità: l'incapacità di agire assoluta impedisce di compiere qualsiasi atto giuridico; sono incapaci assoluti i minorenni e gli interdetti; l'incapacità di agire relativa impedisce di compiere gli atti giuridici considerati più importanti, cioè i cosiddetti atti di straordinaria amministrazione (per esempio l'acquisto o la vendita di un bene immobile); sono incapaci relativi gli inabilitati e gli emancipati. Gli interdetti giudiziali e legali Gli interdetti sono persone maggiorenni che si trovano abitualmente in uno stato tale di infermità mentale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.). L'interdizione è disposta con sentenza dal tribunale nel caso in cui sia ritenuto necessario assicurare un'adeguata protezione all'incapace. L'interdizione è de nita giudiziale, proprio perché deve essere disposta dal giudice. Nella sentenza di interdizione o in provvedimenti successivi, il giudice può stabilire che l'interdetto possa compiere liberamente alcuni atti di ordinaria amministrazione. Gli interdetti giudiziali non vanno confusi con gli interdetti legali, che sono persone che hanno perso la capacità di compiere gli atti giuridici patrimoniali a seguito di una condanna alla pena della reclusione per un periodo di almeno cinque anni oppure alla pena dell'ergastolo (art. 32 c.p.). Gli interdetti legali conservano la capacità di concludere gli atti di natura personale e familiare, come per esempio sposarsi, adottare o riconoscere un glio. A differenza dell'interdizione giudiziale, questo tipo di interdizione non deve essere disposta da un giudice, ma si applica automaticamente ai condannati, come sanzione aggiuntiva e con nalità punitive. fi fi fi fi Gli inabilitati Gli inabilitati sono maggiorenni con un'infermità di mente non tanto grave da giusti care l'interdizione che vengono dichiarati incapaci di compiere atti di straordinaria amministrazione con una sentenza del tribunale. Possono essere inabilitati anche coloro che per prodigalità (una generosità tale da impedire di riconoscere il valore del denaro e delle cose) o per abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti espongano sé o la propria famiglia a rischi economici gravi. Possono essere inabilitati anche i sordomuti o i ciechi n dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione suf ciente a provvedere alla cura dei propri interessi (art. 415 c.c.). Gli inabilitati sono incapaci relativi e possono dunque compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli emancipati Sono emancipati i minorenni con più di sedici anni che sono stati, per seri motivi (art. 84 c.c.), autorizzati dal tribunale a sposarsi (art. 390 c.c.). Pur essendo minori, gli emancipati acquistano con il matrimonio una parziale capacità di agire, passando da incapaci assoluti a incapaci relativi. Il legislatore ha infatti ritenuto che con il matrimonio e le responsabilità di una famiglia il grado di maturità di un minorenne aumenti. fi fi fi L. LA PROTEZIONE DEGLI INCAPACI 1. Il patrimonio degli incapaci gli atti di amministrazione vengono distinti in: atti di ordinaria amministrazione, che non alterano l'integrità del patrimonio, ma sono diretti alla sua conservazione e al suo miglioramento (per esempio gli atti di manutenzione di un immobile); atti di straordinaria amministrazione, che comportano una modi cazione dell'essenza economica o della situazione giuridica dei beni che compongono il patrimonio (per esempio la vendita di beni immobili). Agli incapaci relativi, in considerazione della loro parziale capacità, è consentito compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ritenuti meno rischiosi. Agli incapaci assoluti sono invece vietati anche questo tipo di atti. 2. Gli istituti di protezione degli incapaci Per questa ragione la legge ha previsto che gli incapaci siano assistiti o rappresentati nell'amministrazione dei loro beni e nella cura dei loro affari da particolari soggetti, che agiscono nel loro interesse e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, in particolare del giudice tutelare, un magistrato che opera all'interno di ogni tribunale con funzioni speci che in materia di tutela degli incapaci. 3. La responsabilità genitoriale A protezione dei minorenni, la legge ha previsto l'istituto della responsabilità genitoriale. L'amministrazione del patrimonio dei minorenni è infatti af data ai geni-tori, ai quali l'ordinamento attribuisce un complesso di poteri e doveri a protezione e tutela dei gli minori. Normalmente i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione devono esprimere entrambi il consenso. Inoltre ai genitori è riconosciuto per legge l'usufrutto sui beni dei gli minorenni: i genitori hanno cioè il diritto di godere e di utilizzare quei beni, sebbene non debbano farlo per trarne un vantaggio personale, ma per provvedere al mantenimento della famiglia e all'istruzione e all'educazione dei gli (art. 324 c.c.). fi fi fi fi fi fi 4. La tutela e la curatela La legge ha previsto l'istituto della tutela a protezione degli interdetti e dei minori non sottoposti alla responsabilità genitoriale dei genitori. il tutore ha la rappresentanza legale degli incapaci e necessita dell'autorizzazione del giudice per compiere i più importanti atti di straordinaria amministrazione in nome e per conto degli incapaci sotto la sua tutela. Per gli atti di natura personale (come per esempio il matrimonio) gli interdetti legali mantengono la propria capacità di agire. A protezione degli incapaci relativi, cioè inabilitati ed emancipati, è previsto l'istituto della curatela. In questi casi il giudice nomina un curatore, che assiste gli incapaci per gli atti di straordinaria amministrazione. I primi svolgono la loro funzione in sostituzione del soggetto incapace assoluto, agendo in suo nome e per suo conto, come rappresentanti legali, mentre il curatore assiste l'incapace relativo, vale a dire integra la sua volontà che dunque è sempre richiesta, anche per gli atti di straordinaria amministrazione. 5. L'amministrazione di sostegno L'amministrazione di sostegno è un istituto di protezione introdotto dalla legge 6/2004 per tutelare coloro che, a causa di un 'infermità sica o psichica non talmente grave da giusti care l'interdizione o l'inabilitazione, non riescono a provvedere ai propri interessi. L'amministratore di sostegno è stato istituito con l'intenzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, limitando il meno possibile la loro capacità di agire. Si tratta infatti di soggetti che, pur avendo dif coltà di vario genere nell'espletare determinate attività giuridiche, mantengono la loro capacità per tutti gli altri atti. Il giudice nomina l'amministratore speci cando per quali atti egli potrà agire in nome e per conto del bene ciario e gli atti che il bene ciario potrà compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore. 6. La protezione degli incapaci naturali Bisogna distinguere l'incapacità di intendere e di volere, cioè la cosiddetta incapacità naturale. L'articolo 428 c.c. prevede che gli atti compiuti da una persona che si trova anche momentaneamente priva della capacità di intendere e di volere possono essere annullati se danneggiano gravemente chi li ha compiuti. Per l'annullamento dei contratti, cioè degli accordi tra due o più persone, è richiesto l'ulteriore requisito della malafede dell'altro contraente, il quale deve cioè aver conosciuto e appro ttato dello stato di incapacità per stipulare un contratto per sé vantaggioso. fi fi fi fi fi fi fi M. GLI ENTI COLLETTIVI 1. Gli enti collettivi e la capacita giuridica Gli enti collettivi sono organizzazioni attraverso le quali più individui mettono insieme le loro risorse per raggiungere uno o più scopi comuni. Un ente collettivo può avere gli scopi più disparati: ricreativi, culturali, professionali. In particolare, gli enti collettivi sono titolari di un proprio e autonomo patrimonio costituito dai conferimenti effettuati dai singoli associati e, nel caso vi siano, dai proventi dell'attività economica svolta dall'ente stesso. Per quel che riguarda la capacità di agire, gli enti si avvalgono di persone siche investite di particolari poteri di amministrazione e rappresentanza. Gli enti collettivi privati Le associazioni si caratterizzano per il prevalere dell'elemento personale: nelle associazioni gli associati, uniti dall'intento di perseguire un ne comune, costituiscono il nucleo vitale dell'ente e devono sussistere n dall'inizio. Ne consegue che la costituzione di questo tipo di ente deve avvenire sempre tramite un contratto, chiamato atto costitutivo, concluso tra più soggetti. Le associazioni possono perseguire scopi di natura ideale e scopi di lucro soggettivo, cioè mirare a fare conseguire pro tti ai singoli associati: in questo secondo caso si parla di società, per le quali l'ordinamento prevede regole particolari, contenute in un diverso libro del codice civile, il quinto, dedicato al lavoro. Nelle fondazioni il ruolo di primo piano appartiene all'elemento patrimoniale, cioè la particolare destinazione impressa a un determinato patrimonio. In questo caso non è necessaria una pluralità di soggetti per dar vita all'ente, ma è necessario che ci sia un fondo destinato a uno scopo speci co. I comitati sono caratterizzati dalla funzione di raccogliere fondi da destinare a nalità di interesse pubblico. 2. Gli enti collettivi e la personalità giuridica La soggettività riguarda l'astratta capacità di un ente di essere soggetto di diritti, cioè centro di imputazione di rapporti giuridici. La personalità giuridica è invece un concetto legato alla nozione di autonomia patrimoniale degli enti collettivi. fi fi fi fi fi fi L’autonomia patrimoniale L'autonomia patrimoniale è la separazione del patrimonio dell'ente dai patrimoni personali dei membri dell'ente. Esistono due gradi di autonomia patrimoniale: perfetta e imperfetta L’autonomia patrimoniale perfetta sì veri ca quando la separazione tra i patrimoni è totale: in nessun caso i membri dell'ente potranno rispondere dei debiti dell'ente né, per lo stesso principio, i debiti dei singoli membri potranno essere pagati dall'ente. L’autonomia patrimoniale perfetta è riservata agli enti riconosciuti, cioè a quelle organizzazioni che hanno ottenuto un riconoscimento formale attraverso l'iscrizione in appositi registri. Quando un ente chiede e ottiene questo tipo di riconoscimento acquista la personalità giuridica Gli enti non riconosciuti, pur avendo una propria soggettività e una propria capacità giuridica del tutto autonoma rispetto alle persone che ne fanno parte, hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che, in determinate circostanze, la separazione tra i patrimoni può venire a mancare. Ciò avviene quando i creditori dell'ente non riconosciuto non riescono a ottenere la prestazione dovuta dall'ente, per esempio perché l'ente ha esaurito i propri fondi. Sono persone giuridiche, in quanto registrate e dotate di autonomia patrimoniale perfetta. le fondazioni. le associazioni riconosciute e le società di capitali. Sono invece non riconosciute e quindi dotate di soggettività giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta. le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone. 3. L’organizzazione degli enti gli enti collettivi devono essere dotati del potere di gestione, cioè essere in grado di formare ed esprimere una volontà, e del potere di rappresentanza, cioè di compiere materialmente atti giuridici con soggetti terzi, obbligandosi agli impegni presi. A questi scopi negli enti dotati di personalità giuridica sono previsti appositi organi ai quali sono af dati il potere di gestione e il potere di rappresentanza. In sostanza, gli organi di una persona giuridica sono costituiti da una o più persone siche cui viene conferito il potere di agire per conto della persona giuridica. È dunque l'organo ad avere la capacità di agire dell'ente. Solitamente gli organi sono: l'assemblea, un organo amministrativo e un organo di controllo. L'assemblea riunisce tutti i membri dell'ente ed è incaricata di prendere le decisioni più importanti e di nominare gli altri organi dell’ente. L'organo amministrativo è composto da uno o più amministratori nominati dall’assemblea e ha il potere di gestione dell'ente, cioè il potere di prendere tutte le decisioni sugli atti da compiere. Agli amministratori (uno, alcuni o tutti) è attribuito anche il potere di rappresentanza, che consiste nel potere di compiere gli atti giuridici deliberati dall'organo amministrativo con i terzi, impegnando direttamente l'ente. L'organo di controllo svolge la principale funzione di controllare la correttezza dell'operato degli amministratori. fi fi fi N. LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA,LA SEDE DELLE PERSONE 1. La prescrizione La prescrizione è l'estinzione di un diritto soggettivo causata dal suo mancato esercizio per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Perché si veri chi la prescrizione occorrono due requisiti: l'inerzia, cioè il mancato esercizio del diritto soggettivo da parte del suo titolare; il trascorrere del periodo di tempo indicato dalla legge. I diritti imprescrittibili Sono imprescrittibili per esempio i diritti indisponibili, come i diritti della personalità o i diritti relativi all'ambito familiare, e i diritti dichiarati espressamente dalla legge non soggetti alla prescrizione, come per esempio la proprietà privata. II termine di prescrizione Il termine normale di prescrizione è di dieci anni, ma in vari casi la legge ha previsto termini più brevi. La sospensione del termine La sospensione si veri ca quando tra il soggetto attivo e quello passivo sussistono particolari rapporti, come quelli tra coniugi, tra genitori e gli minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, tra curatore e incapace, tra tutore e interdetto ecc. In caso di sospensione, il conteggio del tempo di prescrizione rimane bloccato, salvo riprendere dal punto in cui si era fermato al cessare della causa di sospensione. L'interruzione del termine Si ha interruzione del termine principalmente quando il titolare propone una domanda giudiziale con cui intende far valere il proprio diritto o quando intima formalmente al proprio debitore di pagare entro un certo termine. In caso di interruzione, il termine trascorso viene azzerato e si comincia un nuovo conteggio La normativa sulla prescrizione Le norme stabilite dal codice sulla prescrizione sono inderogabili: i patti stipulati per modi care queste norme sono nulli e non è possibile rinunciare alla prescrizione n quando questa non è compiuta. Inoltre, la prescrizione non può essere rilevata d'uf cio dal giudice, cioè messa in atto di sua propria iniziativa, ma deve essere sollevata dalla parte interessata. fi fi fi fi fi fi 2. La decadenza La decadenza è l'estinzione di un diritto causata dal fatto che non sono state compiute nei termini stabiliti determinate attività previste dalla legge o dalle parti. La decadenza si veri ca principalmente nei diritti potestativi. I termini di decadenza sono solitamente più brevi di quelli di prescrizione e sono stabiliti di volta in volta dal legislatore o dalle parti. Alla decadenza inoltre non si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione. A differenza della normativa della prescrizione, che è inderogabile dalle parti, quella sulla decadenza può essere modi cata da accordi tra le parti. 3. La sede della persona L'esercizio delle situazioni giuridiche, lo svolgimento stesso dell'attività giuridica, richiede che i soggetti siano identi cabili in modo univoco e che il luogo sico dove essi si trovano, vale a dire la loro sede, sia individuabile. Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. In alcuni casi il domicilio è imposto dalla legge e viene de nito domicilio legale. È consentito inoltre scegliere un domicilio speciale per determinati affari o atti. La residenza è il luogo in cui una persona vive abitualmente. La dimora è il luogo in cui una persona soggiorna temporaneamente. La sede legale delle persone giuridiche è quella che risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto. Tuttavia, la sede legale può anche non coincidere con quella cosiddetta effettiva, che è quella dove la persona giuridica svolge le attività di amministrazione e di direzione. fi fi fi fi fi