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diritto romano law roman law history

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This document provides an overview of Roman private law. It explores the origins, evolution, and key concepts of Roman law, highlighting its significance in shaping modern legal systems. The text emphasizes the development of Roman law within the broader context of the Roman Empire, discussing its influence and impact on different aspects of society.

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DIRITTO ROMANO (privato) Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano, esso è quindi inerente all’impero romano. L’impero romano comprendeva tutto il mondo conosciuto all’epoca e porta all’espansione del d...

DIRITTO ROMANO (privato) Il diritto romano è l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano, esso è quindi inerente all’impero romano. L’impero romano comprendeva tutto il mondo conosciuto all’epoca e porta all’espansione del diritto in tutto il mondo; infatti i cittadini dell’impero erano tutti cittadini romani (non più diversi cittadini, come latini). Il diritto era la cosa più importante, era come una lingua conosciuta da tutti i popoli appartenenti all’impero e che permetteva di regolare i rapporti umani. L’impero ha avuto come capitali anche Bisanzio, che poi prese il nome di Costantinopoli e attualmente Istanbul. Il diritto romano nasce dalla fondazione di roma (754 a.c.), ovvero da quando abbiamo le fonti (strumenti che permettono di conoscere), no alla morte dell’imperatore Giustiniano (565 d.c.). Il diritto romano comprende quindi 1300 anni. Il diritto è formato da parole che hanno un signi cato uguale per tutti. Queste parole hanno infatti un signi cato tecnico, cioè che le signi cano quella cosa in quel momento e in quel contesto, quindi non si può sbagliare una parola perché essa è la sostanza, un concetto che si è formato nel tempo e che in quel momento vuol dire una determinata cosa. Se io non ho le parole per dire una cosa vuol dire che quella cosa non esiste. È un magma, non so esprimerlo. Diritto sono parole per vivere in società. Talvolta le parole restano uguali nel tempo, ma il concetto cambia nel tempo. Il diritto è fatto di parole. Il diritto cambia nel tempo (in maniera verticale). Il diritto cambia nei luoghi (in maniera orizzontale). Studiare secondo quali linee direttrici e ragionamenti il diritto è cambiato nel tempo ci serve per capire come si crea e modi ca il diritto e come si vive in una società che parla il diritto. Il diritto è esperienza storica, non è un dato rilevato. Il diritto è un prodotto umano, i primi sono stati i romani ad aver staccato il diritto ad altre sfere, per esempio da quella religiosa. Quest’ultimi dicono che il diritto è un prodotto creato dagli uomini per gli uomini. Essi sono consapevoli che il diritto è una cosa che si crea di continuo, non è dato una volta per tutte perché cambia in funzione degli uomini. Celso (II sec. d.c.): “il diritto è l’arte del buono e del giusto” “IUS EST ARS BONI ET AEQUI” “ius (diritto in latino, deriva da iustum (giustizia))”. Il mondo antico funzionava per gruppi, nel mondo moderno (dal 1700) si è fatta strada l’idea dell’individualismo, quindi se un individuo si mette al centro del mondo l’idea del diritto viene di cile. Il diritto aspira alla giustizia. Ma quindi il diritto è la giustizia? No, la giustizia è un’idea, il diritto è la realizzazione umana dell’idea della giustizia. Bisogna realizzarla con un ars (arte). Arte: tecnica per fare qualcosa. Il diritto è il modo di creare la giustizia. Realizza ciò che è buono e ciò che è equo. Non possiamo dire cosa è buono, dipende dalla correlazione tra le persone. 1  ffi fi fi fi fi fi Equità: concetto che si sviluppa nel tempo, all’inizio i romani non ci pensavano. Deriva da un oggetto, una bacinella che contiene l’acqua che si chiamava “equos” che serviva a tenere l’acqua e se essa era un po' storta l’acqua cadeva, invece quando era in equilibrio no. Equità: equilibrio nella società tra i diversi consociati. Il giurista deve impadronirsi di queste qualità e risolvere i disequilibri della società, perché l’uomo è un’essere egoista per natura (per sopravvivere). La società romana è una società gerarchica/piramidale, quindi quando si parla di equità si parla di equità tra la stessa riga della piramide (es. tra donne, tra commercianti). Gli uomini non sono buoni per natura, sono egoisti per natura, il diritto serve a regolare l’egoismo per riuscire a convivere. L’egoismo umano è in nito. Ciò che è buono ed equo cambia nel tempo. Esiste il diritto naturale? No, il diritto è creato dall’uomo, l’essere umano chiama diritto naturale ciò che è riconducibile ad un prodotto della sua cultura/società. Aristotele mette in cima l’uomo, secondo lui la natura e tutto sono state fatte apposta per l’uomo. La parola diritto ha due signi cati: 1. In senso soggettivo: riferito a un soggetto, di fronte a questo diritto c’è sempre un obbligo verso un altro soggetto (es. io ho il diritto di avere un risarcimento ad un danno subito -> colui che mi a tta la casa ha l’obbligo di farmi abitare nella casa). 2. In senso oggettivo: il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche. NORMA GIURIDICA NORMA: regola, un comportamento che bisogna tenere per un certo risultato (es. regole sportive, di galateo). NORMA GIURIDICA: è una regola, un comportamento che bisogna adottare per ottenere un certo risultato. Cosa di erenzia una regola da una norma giuridica? la norma giuridica contiene una prescrizione, che prevede un comportamento, al quale ricollega una certa conseguenza. Se il destinatario della norma giuridica non rispetta il regolamento, poi sarà sanzionato. DIFFERENZA TRA NORMA GIURIDICA E LEGGE Norma giuridica: previsione generale ed astratta che in mancanza del comportamento prevede una sanzione. Legge: è una delle possibili fonti di produzione del diritto ed è autoritativa. La norma giuridica è rivota a tutti ed è astratta perché parla del generale, chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno, è obbligato a risarcirlo. la sanzione è obbligatoria, se non avviene il risarcimento ci sarà un processo per poter applicare questa sanzione. Il carattere generale astratto è molto importante. FATTISPECIE: deriva dal dal latino fatti specie. È un fatto assunto nella tua tipicità (fatto tipico, chiunque), chiunque stipuli un contratto con chiunque. La norma astratta prevede un fatto tipico. È un fatto tipizzato ogni volta che accade un fatto tipo. Nella molteplicità dei fatti, i giuristi tirano fuori il fatto che si veri ca sempre (quello che in quel fatto succede sempre, questo è il fattispecie). 2  ff ffi fi fi fi Esempio di fattispecie previsione normativa: ci sono 2/3 automobilisti che provengono da due direzioni opposte, entrambi hanno l’interesse di passare ma l’ordinamento della strada non permette di passare simultaneamente (lo prevede prima che accada), prevede questa fattispecie astratta e la regola a priori attraverso il semaforo. Il semaforo indica la norma che a erma che con il rosso bisogna fermarsi e che con il verde si può passare” Le norme giuridiche possono derivare da: -> FONTI AUTORITARIE: un’autorità (es. imperatore, parlamento) ha previsto che possa accadere una certa fattispecie e l’ha regolamentata (l’esempio del semaforo). -> FONTI NON AUTORITARIE: assenza un’autorità che ha previsto la nascita della norma. La norma nasce da sola da un comportamento delle persone. La prevalenza delle norme romane antiche è non autoritaria. (es. dobbiamo prendere l’ascensore in 4, non riusciamo ad entrare tutti insieme e quindi ci autoregoliamo ed entriamo uno alla volta, capiamo che possiamo mettere da parte il nostro interesse per qualche secondo per far entrare prima l’altro, senza parlarci capiamo di doverci comportare in un certo modo). Le fonti di produzione del diritto nella storia possono variare. La parola legge viene usata dalla scienza per chiamare un avvenimento che si ripete nel tempo (legge di natura). La legge di natura NON è una legge. Ci sono, quindi, delle norme giuridiche che nascono dalle consuetudini: ripetizioni di comportamenti da parte dei consociati perché ritengono che quel comportamento sia necessari e doveroso, e che sia giusto così. Questi comportamenti oggi sono chiamati consuetudini, nel diritto romano venivano invece chiamati mores maiorum (usi degli antenati). PERIODI DEL DIRITTO ROMANO Il diritto romano si divide in 3 periodi: 1. PERIODO ANTICO 754 a.c. - 242 a.c. (dalla fondazione di Roma) Quando roma nasce, e con essa il suo diritto, molte civiltà sono già orite e in questo periodo si sviluppano i caratteri tipici dell’epoca arcaica. Roma si sviluppa con un piccolo gruppo di capanne su una collina. La civiltà era pastorale, allevamento, agricoltura e iniziò poi a espandere i suoi territori ai 7 colli, al Lazio e no al mediterraneo con la vittoria su Cartagine. L’espansione comporta il contato con gli stranieri. Finché l’economia era basata sulla pastorizia e l’agricoltura andavano bene delle determinate norme, poi con i commerci e gli scambi con gli stranieri si cambiarono le norme, infatti nel 242 a.c. viene istituito il pretore peregrino. Il pretore ha i compito di presiedere le liti in tribunale tra cittadini e stranieri. In questo periodo ci sono altri momenti importanti, come la fase della monarchia (7 re di Roma) e la fase della repubblica (450 a.c. vennero scritte le tavole). Questo periodo nisce quando i commerci e i contatti con gli stranieri diventarono importanti e di conseguenza crollò il senso di civiltà. 2. PERIODO CLASSICO 242 a.c. - 240 d.c. 3. PERIODO POST-CLASSICO 240 d.c. - 565 d.c. La cittadinanza viene estesa a tutti, tutti sono cittadini romani, anche gli stranieri. Nel 476 d.c. crolla l’impero romano d’occidente ma questo non tocca l’impero romano d’oriente. Questo periodo nisce con la morte dell’imperatore Giustiniano. L’impero romano nisce con la caduta di Costantinopoli, ma il diritto romano non si è istinto con esso, ha anzi continuato a formare il diritto bizantino (scritto non in romano ma in greco). In occidente c’è stato invece un usso barbarico che portava ad altre rielaborazioni del diritto. Il diritto romano è stato poi riscoperto nel medioevo (nel 11° sec), quando una scuola ha cominciato a studiare la storia del diritto romano. Nel 476 d.c. cade l’impero romano d’Occidente, 3  ff fi fi fi fl fi fi Dall’11° sec no all’1800 veniva utilizzato il diritto romano, ovvero che ci si regolava interpretando il diritto romano. L’800 era il periodo illuminista e della Rivoluzione Francese. Nel 1800 incomincia a farsi strada il movimento per la codi cazione, ovvero delle idee che decisero di porre ne all’interpretazione del diritto romano e iniziarono a scrivere un testo sso, un codice. Francia: Napoleone crea il primo codice civile (code civil), che recepisce il diritto romano e lo scrive in maniera de nitiva. Italia: Il codice civile italiano riprende il codice civile francese, il quale è stato ripreso dal diritto romano (esso è universale e si propaga negli anni). Germania: i popoli tedeschi non erano mai stati dominati da Roma, ma si erano veri cati in Germania delle ricezioni del diritto romano, il quale è rimasto vigente nel paese no al 1900, quando hanno istituito il proprio codice civile (lo interpretavano adattandolo alla Germania del tempo). Paesi anglofoni: le fonti del diritto romano non sono state recepite dai paesi anglofoni (Australia, America, Inghilterra, india), questi paesi hanno idee diverse su cose cardini. Come mai questo diritto è così importante? Quello che è importante non sono le singole norme giuridiche, ma è importante il metodo che avevano i romani per creare il diritto (ars boni et aequi). I MORES MAIORUM La fonte di produzione del diritto nel periodo arcaico (monarchia, economia pastorale) erano i MORES MAIORUM. Una cosa era giusta e opportuna perché era conforme al mores maiorum. Un comportamento era ripetuto nel tempo con la convinzione che sia necessario perché i nostri antenati hanno sempre fatto così. Il diritto in origine è infatti un magma, infatti originariamente il diritto e la religione sono compenetrati. Si pensava che in ogni evento della vita c’era una scintilla/una forza che presiedeva una fase della vita. Ritenevano ci fosse nella vita dei uomini una forza luminosa che presiede alla nascita (sei diventato bambino perché il lume della forza ti ha fatto diventare bambino). La realtà per gli antichi è l’insieme delle cose che accadono, un insieme delle forze arcaiche che fanno si che le cose accadono. Queste sono le forze che i pastori cercano di tenersi buone per far si che esse gli possano aiutano. I pastori esorcizzavano la paura tenendo un certo comportamento che pensavano evitasse il danno che temevano (es. non passo sotto la scala perché porta sfortuna). L’abitudine scon gge l’ansia, l’abitudine è un rito perché è un comportamento ripetuto nel tempo. Il comportamento ripetuto abitualmente per la paura, ovvero il rito, crea il diritto. Il SACERDOTE diventa un simbolo per il rito: egli invoca e interpreta la volontà degli dei e crea il rito idoneo per ottenere un e etto (se vuoi un certo e etto devi seguire un certo rito, l’e etto che voglio ottenere dipende dal fatto che io segua o no un certo rito). Il rito crea quindi la norma giuridica perché spiega i comportamenti che si devono seguire. I ponte ci sono i creatori del mores maiorum e gli interpreti di essi. La fonte più antica del diritto è di tipo non autoritario ed è mores maiorum, che vengono creati e interpretati dai ponte ci. “Diritto” in latino si dice “IUS”, questa parola in origine era una parola magica, perché produceva e etti come se fosse una magia. In origine lo ius era compenetrato da un’altra divinità che è il FAS (vuol dire “lecito per gli dei”). 4  ff fi fi ff fi fi fi fi ff fi ff fi fi fi Si parla di fonti, ovvero tutti i fatti dai quali derivano norme in senso oggettivo. MONES: considerare normative dei comportamenti sulla base del fatto che questi comportamenti sono sempre esistiti. La tradizione è un elemento molto importante nel diritto romano, è un elemento culturale. LA FAMIGLIA ROMANA La società antica della roma arcaica, basata sulla pastorizia e agricoltura, era una società molto piccola (sia a livello numerico che d’espansione). Era formata da gruppi di persone che si riunivano tra di loro su base familiare. FAMIGLIA: gruppo costituito da un uomo (pater familia), il quale ha dei gli e UNA moglie (mondo monogamico) e poi gli schiavi (persone vinte in guerra). Gli schiavi erano presenti solo nel caso in cui la famiglia fosse ricca, se no no. All'inizio della storia di roma i schiavi e le glie e la moglie si trovavano nella stessa situazione rispetto al capofamiglia, ma siccome la società è povera anche il pater familia non godeva di una ricchezza maggiore rispetto al resto della famiglia. Il suo vantaggio era quello di possedere un certo potere nei confronti di tutta la famiglia (essi erano soggetti al suo potere). Lo stato antico si forma con l’unione di diverse famiglie che si uniscono e creano le gentes. Si uniscono tra di loro famiglie che condividono i medesimi culti (da cui deriva la parola cultura). Il culto più antico è quello degli antenati: quando muore il pater i gli mantengono il culto del loro pater. Coloro che si riconoscono come discendenti da un medesimo antenato appartengono alla medesima gens (plurale di gentes). Es. durante un funerale romano, i gli dei defunti capofamiglia erano soliti indossare le maschere degli antenati (maschera che rappresentare le fattezze del defunto e che era diversa in base alla ricchezza della famiglia). Questa cerimonia ci fa capire l’importanza della memoria e del ricordo. Si dava importanza alla memoria perché era un mondo pagano, si dava poca importanza alla religione: se un individuo si comporta correttamente, allora egli verrà ricordato in maniera rigorosa, grazie alle leggi dell’equilibrio cosmico; nel caso in cui l’individuo si comporti in malo modo la sua malvagità ricadrà sulla sua stirpe, il male fatto ricadrà sulla sua stirpe. Ragione per cui la maggior pena in terra che si può dare a un uomo malvagio è la DAMNATIO MEMORIAE: non ricordarlo più, dimenticare la sua esistenza. Verra quindi espulso dalla famiglia, se no il male che ha fatto ricorrerà nuovamente sui gli. Roma viene percepita come un’entità eterna, grazie alla discendenza, non credono nell’aldilà. Pensano che come si susseguono le stagioni, così anche le generazioni e che le nuove generazioni si ricorderanno degli antenati e produrranno il futuro. si crea la memoria del passato, che va automaticamente a creare il concetto di presente e di conseguenza il concetto di futuro. Quando le gens si riuniscono condividono lo stesso diritto, perché esso deriva dal culto ed essi condividono lo stesso culto. Dall’unione di queste famiglie ci riconduciamo al concetto di CIVITAS, che è la forma più antica di stato. La civitas, però, si di erenzia dalla nostra idea di stato, perché noi attualmente consideriamo anche il territorio, mentre in epoca antica questo concetto prevede solamente la presenza di una tradizione e di un diritto. La parola deriva da uomini insieme (co vir), ovvero l’unione di più gentes. 5  ff fi fi fi fi fi In origine il diritto, come la cultura e la tradizione, ha un valore esclusivamente personale. L’uomo si porta con sé il diritto ovunque va, quindi non importa il territorio in cui è. La Civitas sceglie al suo interno uno dei pater famiglia che gli sembra più adatto a difendere la civitas dalle aggressioni, generalmente veniva scelto il guerriero più forte. Esso prende il nome di re, inizia quindi la monarchia, ovvero la forma più antica di governo della Civita. Non si è re per discendenza, ma si veniva scelti dai pater famiglia (REX=capo di tutto). L'unione dei pater famiglia costituiscono l’assemblea dei pater, ovvero il senato. Il re è anche lui un sacerdote perché interpreta i mores maiorum. Se sorgono dissidi viene interpellato il rex la cui pronuncia prende il nome di LEX (legge) (leges al plurale). Vengono emanati le LEGES REGIAE, ovvero le leggi del re. Le leggi del re è la pronuncia del diritto, non perché il re sta creando un diritto nuovo, ma perché egli sta estrapolando dalla natura quale è il diritto e lo sta pronunciando, cioè dando una forma. l re con le sue parole sta annunciando la lex, cioè un principio immanente alla natura umana, e lo sta enunciando attraverso delle parole. Egli non sta creando il diritto, ma sta scoprendo ed enunciando un diritto che già esiste e che è già all’interno della natura delle cose. La legge nel senso più antico è la parola del re. Quando noi prendiamo in considerazione la natura, è in quanto noi la percepiamo e descriviamo in un certo modo. È la parola del re in quanto il re interpreta i culti comuni dei diversi paters (il diritto antico è legato al buonsenso, che quindi è fondamentale). Rapporto mores maiorum e lex mores maiorum vengono chiariti dalle spiegazioni dei sacerdoti, quindi essi vengono interpretati dai sacerdoti e dal re adeguandoli alle esigenze nuove che si producono. (Ad esempio : una società antica pastorale ha certe esigenze, come portare al pascolo il bestiame e non ha bisogno di una singola proprietà, cosa di cui invece ha bisogno un ipotetico agricoltore). i mores maiorum (consuetudini), la cui entità non viene mai messa in dubbio, devono essere interpretati ed aggiornati. La lex invece esprime i mores maiorum, nell’esprimerli può modi carli. I sacerdoti sono solitamente dei paters famiglia provenienti da famiglie più potenti. I paters familias prendono poi il nome di PATRIZI. Poi succede una cosa che gli studiosi non hanno ancora capito ovvero che ai patrizi si a ancano i PLEBEI (sulle origini non sappiamo chi fossero, ma essi non avevano gli stessi culti dei patrizi, avevano culti diversi e quindi non si capivano e si odiano con i patrizi. I patrizi pensano inferiori i plebei infatti erano vietati i matrimoni misti). Nel momento in cui vengono introdotti i commerci e gli scambi e si abbandona l’agricoltura e gli allevamenti, la storia cambia perché si iniziano a incontrare persone di culture diverse. l diritto che si applica quando si viene a contatto con altre culture si mette in atto un nuovo diritto, attraverso l’introduzione della gura dei clientes CLIENTES = persone che non appartengono ad una certa famiglia, ma si avvicinando ad esse aiutandola, e quindi acquisendo dei vantaggi reciproci I plebei si stancano di non sapere quali sono i mores maiorum perché i capi delle civitas appartengono alla categoria dei patrizi; successivamente quindi vengono istituiti dei rappresentanti di plebei. Tiberio diventa primo ponte ce della storia ed era plebeo. I plebei allora chiedono di scrivere il diritto, la scrittura è uno strumento di certezza. La prima fonte scritta del diritto romano sono le 12 TAVOLE incise nel bronzo e pubblicate nel 6  ffi fi fi fi foro, quindi visibili a tutti. Pubblicate nel 450m a.c. sono la prima codi cazione della società. Sono i mores maiorum scritti. Tito Livio racconta le 12 tavole come prima fonte del diritto romano. Le 12 tavole vengono scritte in forma musicale, idonea ad essere ricordata e studiate a memoria, infatti venivano studiate a memoria dalle elementari. Sono state fatte ricostruzioni di esse, quindi possiamo leggere per certo il contenuto delle 12 tavole e capiamo com’era il diritto arcaico e che l'interpretazione dei sacerdoti è continuata nel tempo. Anche dopo continua l’interpretazione dei giuristi (interpretatio prudentium). Le fonti del diritto romano sono: -Mores maiorum e interpretazione ponte ci -Leges regiae -12 tavole -Interpretazione dei giuristi (prudentes) —> non più solo quelle dei ponte ci Il potere del padre si chiama potestas (podestà). Questo potere è inestinguibile, nche sei glio sei soggetto al potere del padre, quando il pater muore, non sei più soggetto a questo potere e diventi un pater famiglia. La vita media era breve, era di 40 anni, e il paters moriva quando il glio aveva 18/20 anni, quindi quando aveva raggiunto una capacità tale per cui la potestà poteva essere superata. Successivamente, quando la vita media si allunga, nell’ambito del potere del padre egli poteva vendere il glio e donarlo ad un’altra famiglia che lo allevava (es. lo vendeva quando erano molto poveri). In questo caso il glio non era sotto la potestà del padre famiglia acquirente ma sempre dello stesso. Inizialmente il pates poteva riprendere e ridare il glio quanto voleva, poi viene istituito un limite, ovvero che se il padre vende per 3 volte il glio, dopo il glio è libero dal potere del padre. Questo per far si che il padre non venda il glio troppe volte. Questa regola è scritta nelle 12 tavole. Interpretazione successiva Nelle 12 tavole c’è scritto che il glio è libero dopo essere stato venduto 3 volte, quindi se il padre vuole liberarlo e lo vende 3 volte con uno che è d’accordo, questa vendita è una vendita ttizia, grazie alla quale si estingue la potestà. Crea cosi nuovo diritto perché prima la podestà era per sempre, poi c’è un limite e poi si può liberare il glio. Mancipium (padre) -> man è la radice di mano, la mano perché la forma più antica di potere deriva dalla violenza e dalla forza. Mancipatio (vendita del glio). Emancipato (quando il glio è libero dalla protesta del padre). I caratteri del periodo iniziano a cambiare perché c’è il pretore peregrino. Abbiamo detto che dal 240 a.c. inizia il periodo classico, ma in realtà esso si divide in: - PERIODO PRE-CLASSICO 242 a.c. - 23/27 a.c., no a quando Ottaviano diventa il primo principe imperatore e quindi inizia l’epoca augustea (Ottaviano Augusto). - PRIODO CLASSICO 23/27 a.c. - 240 d.c. - PERIODO POST-CLASSICO 240 d.c. - 530 d.c. no a Giustiniano. - EPOCA GIUSTINIANEA 530 d.c. - 565 d.c., ovvero gli anni di potere di Giustiniano, il quale inizia a scrivere “Il Digesto” (publicato nel 530 d.c.) e raccogli tutto il precedente diritto e crea una nuova epoca (quella giustinianea). 7 fi  fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Caratteri dei diversi periodi: PERIODO ECONOMIA GOVERNO DIRITTO ARCAICO ANTICO Pastorale e agricola Monarchia e Legato alla magia, ai repubblica: votano riti, all’idea che per solo i maschi che creare una modi ca nel combattevano per lo mondo sia necessario stato. Si votava per fare le cose secondo centurie, all’interno i un rito. soldati erano suddivisi Mondo dettato dal in classi (da 1° a 5°). Il formalismo, è il numero dei cittadini rispetto della forma all’interno variava (le che mi assicura un centurie dei poveri: certo e etto giuridico tante persone, quelle (il diritto deriva dalla dei ricchi: poche). forma). Gli arte ci dei C’erano i Iuniores (i + riti sono i sacerdoti giovani) e Seniores (i + (rapporto tra diritto e vecchi) -> i loro voti religione). Si sviluppa valevano + perché in senso orale, non era sono meno dei giovani frequente la scrittura. Diritto dei quiriti (nome più antico con il quale i romani si chiamano tra loro), diritto che regola i poteri del pater (unico che può entrare nel mondo del diritto). Uso del vero oportere, è il 1° verbo che indica l’obbligo giuridico. Fonti: mores maiorum, interpretazioni giuristi, 12 tavole. 8  ff fi fi PRE-CLASSICO Attività artigiane, Principato (il quale L’incontro con stranieri nanziarie e sfocia pian piano è il punto di svolta per soprattutto nell’impero e poi nel il diritto. Gli stranieri commerciali dominato. non potevano usare forme magiche e religiose romane, il diritto era concepito come fattore culturale personale. Si ha una considerazione della volontà, di ciò che si vuole ottenere. Visto che gli stranieri non potevano usare la forma romana, si cambiarono alcuni nomi cosi che signi cassero la stessa cosa ( deiubis lo potevano dire i romani, deiubero lo potevano usare gli stranieri). Prevalere della sostanza, grazie all’intervento del pretore peregrino. Fonti: interpretatio dei prudentes (giuristi, non più solo dai sacerdoti) CLASSICO Attività artigiane, Principato (il quale Fonti: decisioni del nanziarie e sfocia pian piano imperatore che si soprattutto nell’impero e poi nel chiamano Constitution commerciali dominato. (costituzione), Nasce la deliberazioni del giurisprudenza senato, interpretazione dei giuristi (chiamata ora responsa prudentes) POST-CLASSICO C’è ancora pastorizia, Burocrazia Contrapposizione tra agricoltura e leges (tutte le fonti commercio, ma tutto autoritative precedenti) su scala più ridotta. e iura (riposta del Periodo di crisi, guerre giurista). 9 fi  fi fi fi fi EPOCA Ricchezza Burocrazia Scrittura del Corpus GIUSTINIANEA Juris Civilis, una raccolta dei pareri dei giuristi precedenti. Gaius ha scritto istituziones, un manuale per gli studenti, che è stato ripreso da Giustiniano per scrivere le sue istituzioni. Capiamo che il diritto non è mai scisso dall’economia, infatti le forme economiche in uenzano il diritto e il diritto ha quasi sempre a che fare con contenuti economici (non il diritto di famiglia, ma il diritto privato si). È interessante sottolineare il rapporto tra diritto ed economica perché i caratteri del diritto, soprattuto quello privato, non hanno un grande cambiamento a seconda delle forme politiche di governo. Potere del pater familia esempio: il diritto di proprietà in origine è un potere del pater familias sulle cose e anche sulle persone ( gli, schiavi, moglie) che gli appartengono ed è un potere che si sostanzia nella capacità di escludere tutti gli altri dal rapporto che il pater ha con la cosa/la persona che gli sono sottoposti, quindi è un potere assoluto. In origine il potere del pater familia sulle cose e sulle persone veniva de nito mancipium, poi viene distinto in: - Dominium ex iure quiritium (dominio sulle cose): se il pater familias è dominus di qualcosa vuol dire che ha un diritto tale per cui nessuno può interferire (può fare sulla cosa quello che vuole). - Potestà (potere sulle persone): se ha diritto di potestà nessuno può interferire su questo potere, che comprende addirittura il diritto di vita e di morte (Ius vitae et necis). (In latino non esiste il si, per confermare bisogna ripetere il verbo che viene usato nella domanda, es: mi prometti 100$? Ti prometto 100$. Questo metodo viene usato nel diritto, per esempio quando si stipula (stipulatio) un contratto, perché in esso non devono esserci incomprensioni). Il diritto deriva da molte cose, storicamente la legge, nel diritto romano, è stata una fonte di produzione del diritto al quanto limitata (soprattutto nell’ambito del diritto privato, perché i rapporti tra i cittadini si autoregolano, creano da soli un loro equilibrio). La legge può far nascere norme di diritto, ma la legge NON è una norma giuridica. POTERI DEL PRETORE Nel periodo pre classico compaiono i diritti dei pretore, egli era colui che andava davanti all’esercito in battaglia, ovvero il generale, che portava avanti la sua regione. All’interno della sua regione il pretore ha potere, nessuno può discutere i suoi ordini. C’è un momento dell’evoluzione del diritto in cui c’è la duplicazione dei pretore. Il nome resta uguale, ma le funzioni cominciano a cambiano, perché la funzioni del pretore diventa quella di esercitare la iurisdictio (a ermare il diritto). Il pretore ha potere: - IMPERIUM: potere assistito dalla forza, di comando sull’esercito -> sei obbligato ad obbedire se no ci sono delle sanzioni violenti. - IUSDICTION: il pretore può dire qual’è il diritto da applicare nel caso completo. Il caso completo il pretore lo vede nel processo, cioè quando si instaura una lite tra due soggetti (es. A dice che B ha detto “promitio” e quindi sei obbligato a eseguire quella prestazione, e B dice che non è vero). Il pretore nel processo (in epoca classica si chiama 10  fl ff fi fi processo formulare) indica come risolvere quella questione.in particolare il pretore preposto alla iurisdictio, ovvero ai processi tra i cittadini, si chiama PRETORE PEREGRINO. La grande rivoluzione del diritto la fa proprio il pretore peregrino. Il pretore peregrino si chiama così dal 242 (roma vince su Cartagine) perché si contrappone al pretore precedente che era detto PRETORE URBANO. Pretore urbano: risolve le liti tra i cittadini romani. Pretore peregrino: invece presiede i processi quando c’è un cittadino romano e un cittadino straniero nei quali non si può usare il ius civile. La carica di pretore è una carica magistratuale, sono dei politici che aspirano a diventare dei consoli. Ogni pretore è in carica solo 1 anno ed è vietato ritirare la stessa magistratura, l’anno dopo può concorrere per una carica maggiore no a diventare console. Viene eletto dai comizi. All’inizio del suo anno di carica egli scrive un EDITTO. Editto: è il programma pratico e completo delle formule processuali che lui darà a chi gli fa richiesta per difendersi o per attaccare in una certa situazione di litigio (es. se uno viene e dice che ha stipulato un prestito e l’altra parte non l’ha ripagato). Nell’editto ci sono azioni già presenti nei mores maiorum sia altre azioni. L’editto vale solo per l’anno di carica del pretore che l’ha emesso. L’anno successivo il nuovo pretore tiene la parte di editto con cui è d’accordo, e modi ca o toglie a seconda della sua sensibilità quello che vuole. Viene modi cato di anno in anno per adeguarlo al tempo, per modi carlo non si usa l’abrogazione (perché non esiste) ma lo si rende ine cace attraverso altri strumenti. Una volta che il pretore ha emesso l’editto, esso non può più essere modi cato, ma può emanare l’editto repentino. L'editto quindi è uno strumento di certezza perché è scritto e ssato nel foro (tutti possono leggerlo), ma anche uno strumento di adeguamento costante del diritto perché cambia di anno in anno (modi cate ogni anno le forme di tutela processuale). In ogni città ce editto, che spesso è simile a quello di roma (così si ha l’uni cazione) ma con anche diversità , detti editti regionali (più speci ci alle regioni). Gli editti vengono scritti di anno in anno al 330 a.c. quando l’imperatore Adriano incarica Salvio Giuliano di scrive de nitamente l’editto. Dal 330 si è fermata anche la distinzione ius civiles e diritto onorario. Siccome la carica del pretore si chiama HONOR (onore), il diritto che nasce dall’opera del pretore è detto IUS ONORARIO (diritto onorario/pretorio). IL diritto romano si forma su due storie parallele: IUS CIVILES: diritto dei cittadini (mones maiorum, interpretazioni giuristi, 12 tavole, leggi plebiscite). È il diritto proprio della civitas (i romani hanno il loro, gli stranieri altri). DIRITTO ONORARIO: ciò che il pretore ha scritto nell’editto, ma in questo editto ci sono anche delle formule che venivano date ai cittadini. Si applica a controversie tra cittadini e stranieri, ma anche a controversie tra stranieri. Non può esistere senza lo ius civiles, in quanto si conforma con esso (nell’editto ci sono le formule che esistono o no per lo ius civile o che non esistono e cosi formano nuove clausole che prevedono un rimedio). La giustizia nel caso completo è l’equità, quindi il fondamento del diritto onorario è l’equità. Nello speci co caso concreto sono inique anche se nello ius civile vanno bene. Rende anche ine caci gli atti del ius civile. Non solo il pretore ha i potere di iusdiction, ma anche gli edili curuli, ovvero dei magistrati che hanno il compito di presiedere l’annona, che regola i commerci del mercato. 11  ffi fi fi fi fi fi fi fi ffi fi fi fi fi Tratto da il Digesto scritto da Giustiniano nel 530 “l diritto pretorio è quello che i pretori introdussero per aiutare, supplire o per correggere, per pubblica utilità, il diritto civile”. Il pretore era un magistrato, quindi un conoscente del diritto (nel mondo antico era ritenuto dovere del cittadino quello di conoscere il diritto). Il pretore viene aiutato nello scrivere l’editto dai giuristi. La giurisprudenza (insieme delle idee dei giuristi) è forte di produzione del diritto. I GIURISITI Giuristi: in epoca antica erano i sacerdoti e i patrizi, che davano i loro responso in maniera segreta, oralmente nascosti nel proprio tempo. Il sapere giuridico dei ponte ci era un sapere che restava circoscritto. Il primo ponte ce plebeo che si chiama Tiberio Coruncanio fa una rivoluzione, ovvero ha pubblicamente risposto alle questioni dei cittadini (prima volta pubblicamente). Questo attira a sentire tutte le persone interessate a capire come funziona il diritto. Piano piani si laicizza la giurisprudenza: i giuristi non sono più esclusivamente i ponte ci, tutti possono essere dei giuristi (cittadini e stranieri) e quindi dare pareri e esprimere la loro su casi pratici. I giuristi migliori (ovvero quelli con il seguito maggiore, i pareri più condivisi e che nei processi sono più propensi a vincere) iniziano a ricevere nelle loro case le persone che richiedono consigli. Iniziano quindi a formarsi dei gruppi che vanno ad ascoltare il giurista. Il giurista consiglia quale azione possa andare bene nel caso pratico del soggetto interessato e come creare una certa forma contrattuale. L’attività del giurista è: - respondere (dare responsi, cioè rispondere al caso che capita) - agere (indicare come agire, indica le azioni e quale formule nell’editto risolvono i casi). - caudere (spiega come stipulare i contratti) La loro autorità la producono da loro stessi: l’autorità del responso sta nel fatto che quel determinato responso è giusto = la loro autorità dipende dalla loro bravura. Auditores: persone che vanno a sentire i giuristi, iniziano a prendere appunti sui pensieri dei vari giuristi, creando cosi diverse scuole (gruppi) e una letteratura giuridica. Incominciano a nascere i libri, le scuole e i generi letterari, infatti gli allievi dei giuristi raccolgono i responsi (risposte dei giuristi), i libri di quaestiones (domande fatte dagli auditores che possono essere utili x nuovi casi), commento lemmatico, libri ad savinum (nome di uno dei giuristi più antichi che hanno fondato il codice civile) che commentano il codice civile. Leggendo i libri si capisce qual’è l’evoluzione e i concetti cardine del diritto. La giurisprudenza romana ha un metodo casistico, ovvero che i giuristi creano all’interno una certa sistematica, ma l’obbiettivo è il caso concreto non il sistema. È di cile de nire il diritto perché ogni de nizione è pericolosa, non è ammesso sbagliare. I giuristi romani si dividono in 2 grandi scuole, quelle dei: Scuola dei Saviniani quella dei seguaci di Capitone. Scuola dei Proculiani quella dei seguaci di Labeone. I nomi delle due scuole non sono dati dai nomi dei maestri stessi, ma sono dati da due allievi dei due grandi maestri (saviniani da Savino; Proculiani da Propulio). 12  ffi fi fi fi fi fi In questo periodo Augusto sta diventando imperatore, ma capisce che i giuristi fanno il diritto e che quindi hanno molto potere sui cittadini. Quindi si avvicina a loro e ai giuristi più bravi da una “patente/carica”, come un diritto di dare responsi. Questa mossa viene de nita ius respondendi e fa quindi derivare l’autorità dei giuristi, non più da loro stessi, ma dal fatto che gli ha dato lui questa patente/carica. Labeone invece intuisce che dietro a questa mossa c’è un cambiamento costituzionale ed è quindi l’unico che ri uta lo ius respondendi. Egli non voleva che la sua autorevolezza deriva da Augusto, ma perché la gente lo ascoltava. Labeone si mostra ancorato ai valori repubblicani, tutti gli altri invece fanno slittare la giurisprudenza nell’orbita del potere dell’imperatore. Quindi quest’epoca si chiama classica perché è caratterizzata dalle più importanti diatribe tra i giuristi. Man mano che l’impero diventa più stabile e forte, attira a sé un consiglio formato dai giuristi che diventano dei funzionari imperiali, e di conseguenza anche la giurisprudenza non ha più un ruolo creativo ma si limita a interpretare le statuizioni degli imperatori (ovvero le COSTITUTIONES PRINCIPUM). Nonostante la loro carica imperiale, i giuristi continuano ad utilizzare il loro metodo in maniera inconscia , ovvero attraverso l’interpretazione (metodo che si è tramandato negli anni, no anche a noi). La giurisprudenza si limita a interpretare le statuizioni dell’imperatore, ovvero dalle costitutiones del principe. I giuristi funzionari continuano a operare secondo il metodo dei giuristi classici. Le opere dei giusti sono i libri (libri rubicata) più di usi e anche a livello di persone che non facevano della cultura. I titolo in rosso caratterizzavano i libri di diritto. Scientia ius -> i giuristi erano considerati degli scienziati. Arcaico mores maiorum interpretatio ponti cum (leges regiae) le 12 tabularum Pre classico leges/plebiscita interpetatio prudentium edicta magistratuum (n.b. pretore) Classico costitutiones principum senatusconsulta edicta magistratuum (n.b. pretore) responsa prudentium Post classico Leges/iura Giustinianeo codex institutiones digesta…. Nel diritto romano i responsa dei giuristi su uno stesso caso non sono tutti uguali, infatti è considerato un diritto controverso (ius controversium). Negli editti ci sono gli elementi processuali, azioni o eccezioni. Nel diritto romano c’è: 13  fi fi fi fi ff Ius gentium: è il diritto delle genti, di tutte le gentes, è quello di cui tutte le genti umane fanno uso, diritto comuni a tutti i popoli Ius naturale: è comune a tutti gli esseri animati, è quello che la natura ha insegnato a tutti gli esseri animati. Fa riferimento alla razionalità naturale (questa razionalità ce l’ha l’uomo in quanto uomo). Nelle fonti romane viene scritto che naturalmente tutti hanno la naturalis ratio (razionalita) ma secondo lo ius gentium, si riconosce l’esistenza degli schiavi. Quindi gli uomini che siano liberi o schiavi dipende dal diritto, dallo ius gentium (la schiavitù è un istituto di ius gentium perché la schiavitù è presente in tutti i popoli). Il mondo antico è strutturato secondo gerarchie. Ci sono diversi ordinamenti nel diritto romano, ma la distinzione principale è quella tra ius civile e ius honorarium. PERSONE Il diritto distingue persone, cose e azioni (processi). È una de nizione antichissima di diritto romano. Istituzioni di Gaio (maestro provinciale dell’età classica): egli spiega che il diritto riguarda personae, res e actiones. Questo dimostra che è già avvenuta una sistemazione del diritto entro macro categorie. Quando parliamo di persone per il diritto intendiamo persone ciò che il diritto dice essere persona, non è detto che nella visione naturalistica combacia. Il diritto potrebbe riconoscere persone degli enti/entità/società/civitas che non sono realmente persone. Ce una norma di quali cazione giuridica che de nisce cosa è persona e cosa no. Persona: soggetto giuridicamente inteso. Nel senso che può compiere un azione nell’ambito del diritto, può estinguere situa giuridiche. È soggetto di diritto la persona, la quale può essere una persona sica o una persona giuridica (società, civitas). La parola persona deriva dal mondo materiale. Il termine persona viene impiegato nel mondo antico, era la maschera che indossava l’attore nel teatro antico (maschera che ra gurava quel tipo, es. maschera del padrone, del glio, dello schiavo), la quale aveva lo scopo di renderli riconoscibile da lontano (il teatro era grande) e a far sentire la voce (funzionava come un altoparlante). Persona quindi indica la maschera. Signi ca che la parola persona è collegata all’individuazione di un tipo, del ruolo che l’attore riveste a teatro. Il soggetto è colui che compie l’azione, anche nell’ambito del diritto. Gaio allora dice che bisogna de nire il diritto delle persone “jure persona”. Persona de nisce il soggetto dalla nascita no alla morte. La nascita è il completo distacco dal feto dal corpo materno, non importa che sia in grado di vivere a lungo, importa che sia vivo (se nasce morto non è una persona). Per i romani la persona era viva se il neonato emetteva un vagito (urlo) al momento della nascita. La nascita di un bambino nel mondo antico è una faccenda che riguarda le donne, il padre è lontano, non assiste al parto, quindi egli se sente il vagito capisce che il glio è nato vivo. Per questo viene scelto il vagito e non un movimento. Poi viene condivisa la tesi dei saviniani: non occorre il vagito, basta un segno che ci faccia capire che sia vivo (movimento, vagito o altro). Mentre il feto è concepito ma non ancora nato, viene considerato non ancora persona. Se il marito muore mentre il bambino è ancora nel grembo, e nasce dopo la morte di esso ha il diritto ad entrare nella successione paterna? 14  ffi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Siccome era già concepito al momento della morte del padre allora si ritiene che il concepito sia come se fosse già nato. -> Celso a erma che il concepito va ritenuto già nato (conceptum proanato) La morte estingue la persona, il diritto non può che prendere atto che le persone prima o poi muoio, è un evento certo. La prova della morte può essere provata in qualsiasi modo. Presunzione legale in caso di morte Se in uno stesso incidente muoiono persone della stessa famiglia si presume che ci sia un ordine di tempo nella morte, ovvero che il più anziano sia morto prima del più giovane. Decisione fatta per ragioni dettate da necessità successorie. Presunzione: supposizione o congettura, atto o atteggiamento ispirato ad ambizioni o pretese orgogliose e indisponenti. Il giurista presume che quella cosa è avvenuta in quel modo e ci sono delle presunzioni che non accettano la prova contraria, in questo caso per dettare delle disposizioni per le successioni ereditarie. Es. se muore il padre e ci sono più gli, tutti sono nella stessa posizione giuridica cioè non prevale il più grande, né il maschio sulla femmina, l’unica di erenza è che il maschio avrà delle potestà mentre la femmina no. Il concetto di capacità: - Capacità di agire: riguarda l’idoneità a porre in essere gli atti giuridici (agire: creare nell’ambito del diritto). Richiede la capacità di intendere e di volere (capire e manifestare una volontà). Si presume che questa capacità sia acquistata alla maturità, ovvero quando si raggiunge la pubertà / età dello sviluppo (femmine 12 anni, uomini 14 anni), ma essendo una presunzione è possibile che ci siano eccezioni o che essa si interrompe (stato di ebrezza, droghe). - Capacita giuridica: l’idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi. Spetta a chi ha tutti e tre gli status. -> TEORIA DEGLI STATUS 1. Status libertatus: bisogna essere liberi (schiavo non sara mai idoneo alla capacita di agire perché non è libero) 2. Status civitatis: occorre essere cittadino 3. Status familiae: si intende la posizione di pater familia. Il pater famiglia è un cittadino maschio che non ha su di se degli ascendenti vivi (non ha più padre, nonno) ed ha una capacità giuridica piena. Se una donna non ha ascendenti vivi, essa avrà la capacità di giuridica ma non piena, in quanto non ha i gli nella propria potestà. Gaio spiega questa teoria in riferimento ad una situazione che si chiama CAPITIS DEMINUTIO (diminuzione di un capo). Da qui deriva il termine capacità. Il capo è un’unità all’interno di un gruppo ed è libero (ognuno è qualcuno in relazione al ruolo). Ci sono tre capitis deminutio: Maxima: quando si perde lo status liberatus (si perdono anche gli altri). Media: quando si perde lo status civitatis. Minima: quando si perde lo status familiae. Libertà per gli antichi voleva dire non essere schiavi, è una concezione diversa dalla oggi (oggi: poter fare quello che vogliamo; prima:comportamenti che devi tenere in quanto fai parte di un gruppo familiare). La parola deriva da liber ( glio), quindi essa è la caratteristica propria dei gli, i quali si trovano sottoposti al pater cosi come gli schiavi, ma i gli quando muore il padre poi sono liberi, invece gli schiavi non possono liberarsi. ->I liberi sono quelli che discendono da una stirpe, quelli che hanno avuto un padre. Egli condivide con gli altri liberi una certa cultura. 15  ff fi fi fi fi ff fi Cause schiavitù: Madre schiava: se partorisce da schiava, il glio è schiavo del dominus. Ad un certo punto della storia prevale il favor libertatis, dove si considera libero anche colui che nasce da una madre schiava. Prigionia di guerra: chiunque viene catturato dal nemico diventa schiavo di esso, questa idea è tipica della ius gentium (tipica di tutti i popoli dell’antichità). La guerra è dunque una delle cause di schiavitù più di usa. In caso di guerra non diventi schiavo solo dei chi ti ha catturato, ma vieni inserito in un mercato nero e diventi schiavo di chi ti compra. Sanzioni: condanna al lavoro, oppure come pena per donne libere che si accoppiano a schiavi. I romani ammettono che il dominus (padrone dello schiavo) può liberare il proprio schiavo. Questo atto si chiama manumissio (manomissione). Secondo lo ius civile questo atto deve essere solenne e formale. I 3 modi che producono e etto per il ius civile, rendendo libero e cittadino lo schiavo sono: Vindicta: applicazione di un antico processo che avviene tramite un bastoncino. Testamento: avviene tramite testamento, al momento della morte viene scritto da parte del pater e lo schiavo viene inserito come glio (e quindi ha una parte dell’eredità e diventa libero). Cense: avviene sulla base del censimento da parte dei magistrati. Il pater dice che come componenti della sua famiglia ci sono anche gli schiavi, ma essendo parte della famiglia diventano cittadini liberi. Può accadere che il pater su comporti in determinati modi nei confronti degli schiavi, per dimostrare la loro libertà, ciò avviene tramite alcuni gesti: - Il pater invita lo schiavo a tavola - Il pater spiega ai suoi amici che lo schiavo è libero. In questo caso lo schiavo inizia a vivere da libero anche se non è stato dichiarato libero in nessuna forma civile. Nonostante ciò per ius civile egli è ancora schiavo (perché non stata fatta nessuna delle 3 manomissioni). Il pater familia può quindi riprendersi lo schiavo, in quanto per il diritto civile è ancora schiavo. Se lo schiavo viene rivendicato dal dominus per lo ius civilis avrebbe ragione a rivolere lo schiavo, ciò però è un'azione iniqua e per questo il pretore blocca la pretesa attraverso una delegatio actiones, promuovendo così solamente la libertà dello schiavo, ma non la cittadinanza. Ciò prende il nome di manumissio pretorie/onorarie. I LIBERI Le persone libere possono essere classi cate in: LIBERTI = coloro che vengono liberati dallo status di schiavo. INGENUI = coloro che sono nati liberi. Gli ex schiavi, nei confronti dei loro dominus, hanno un rapporto di patronato: l’ex dominus diventa patrono nei confronti dello schiavo; questa situazione si basa su una sorta di riconoscenza dove il liberto deve prestare al patrono: des: hanno un rapporto in cui ciascuno è vincolato all’altro, in particolare non si possono citare in giudizio tra di loro (rapporto di ducia). opere: il liberto deve eseguire le attività del dominus. obsequium:il liberto deve portare rispetto nei confronti del dominus. Un dominus che ha liberato diversi schiavi può contare su una rete di persone che lo appoggiano. Il liberto è uno schiavo molto in gamba, la cui intelligenza è sfruttata dal dominus, quando si trattava di carriera politica i liberti costituivano delle potenti clientele (lobby) che aiutano il dominus nella sua ascesa politica. 16 fi  ff fi fi fi fi ff STATUS CIVITATIS Cives: cittadinanza In origine c’era il gruppo dei QUIRITI (sono coloro che condividono lo stesso diritto). Successivamente il gruppo si espande si aggiunge il gruppo dei CIVES (gruppo di tutti i cittadini che condividono lo ius civiles). Di conseguenza i quiriti sono considerati i cittadini originari, dai quali deriva il diritto più antico. Essere cittadino signi ca essere libero, almeno in origine, coloro che sono liberi comunicano con lo stesso diritto (ius civile). Questo spiega perché le manomissioni civili rendono lo schiavo libero e cittadino, (a di erenza della manomissione pretoria). Quando Roma sviluppa la sua struttura costituzionale, essere cittadino romano viene considerato come un privilegio, il cittadino ha la facoltà di PROVOCATIO AD POPULUM, nel senso che nessun romano può essere condannato a morte senza aver sentito prima la provocatio ad populum, cioè sentire il popolo nelle sue assemblee e chiedere di non essere condannato a morte. Quindi lo stato non ha diritto di applicare la pena di morte senza la provocatio ad populum. Con il passare del tempo le popolazioni vicine, soprattutto quelle del Lazio, vengono riconosciuti i diritti tipici (quelli romani) e vengono nominati LATINI. I latini possono compiere: ATTI DI IUS CIVILE: che produrranno e etti di ius civile, questo diritto viene detto Ius commerci, (diritto di commerciare, nel senso di possibilità di compiere atti.) IUS CONNUBI: molto importante, nel senso che cittadini e latini hanno la possibilità di sposarsi tra loro con e etti di ius civile. IUS MIGRANDI: hanno il diritto di migrare, se si stabiliscono a Roma, possono acquistare la cittadinanza romana, e quindi essere iscritti nelle liste del censo, è necessario avere una proprietà a Roma per essere iscritto nel censo. IUS SUFFRAGI: il diritto di votare nelle assemblee se sono a Roma quando ci sono le elezioni. Distinzioni di cittadini: PRISCI: latini più vicini a roma, quelli del Lazio antico. LATINI COLONIALI: nome dato in generale ai latini. Se un latino fonda una colonia o vi si stabilisce perde lo status di civis (Capitis deminutio media). LATINI IUNIANI: sono i liberti manomessi nelle forme pretorie, iuniani, perché la legge iunia norbana decise di attribuire lo stato di cittadino a questi liberti. Questi schiavi per la legge iunia norbana vivono da liberi ma muoiono da schiavi, nel senso che alla loro morte non possono trasmettere ai loro eredi il loro patrimonio e la loro eredità, che torna al dominus. PEREGRINI: gli stranieri, coloro che non sono né cittadini né latini, non condividono nulla dello ius civiles. Dal 242 i peregrini hanno come diritto il diritto onorario (quello del pretore, che nasce dall’editto) e da sempre ius gentium. Ius gentium e horarium si possono applicare anche ai cives, alcuni istituti dello ius gentium si applicano anche allo ius civile, come per esempio la schiavitù o la des (la regola dell’a damento). -> La FIDES è un principio di ius civile e di ius gentium ed è ancora oggi fondamentale nel commercio. E’ la ducia che un soggetto tiene nei confronti di un altro soggetto, e se la des è rispettata anche l'altro soggetto la mantiene. Senza des non ci sarebbe nessun commercio. Essendo che la cittadinanza è percepita come un insieme di privilegi, la storia di Roma è quindi un’estensione della cittadinanza ai peregrini. SOCI ITALICI: i primi ad ottenere la cittadinanza, soci=alleati perché Roma al tempo era molto abile politicamente e cercava quindi di stabilire alleanze. I soci italici, in quanto 17  fi fi fi ff ff ff fi fi ffi alleati aiutavano Roma nelle guerre, ma non condividono lo ius civile no al 1 secolo a.c quando Silla li rende cittadini. Piano piano ci furono delle concessioni di cittadinanza che i romani davano come bene cio in caso di alleanza, no a quando nel 212 d.c. l’imperatore Caracalla concede a tutti gli abitanti dell’impero romano la cittadinanza. Esclusi da ciò sono i PEREGRINI DEDITICII, i peggiori tra i peregrini, coloro che no all’ultimo hanno combattuto contro Roma (quelli che Roma ha vinto) e quindi non avranno mai nessun bene cio dedicato come quelli degli altri peregrini che hanno stipulato alleanze con Roma. In questa categoria vengono inseriti anche alcuni schiavi. CIVIS Civis: cittadino o nasci o lo diventi. Per nascere cittadino è necessario nascere all’interno di un matrimonio conosciuto dallo ius civile-> un MATRIMONIO ISTUM: matrimonio che produce e etti di ius civile, tra cui, l’e etto più importante è che i gli nati da questo matrimonio seguono la condizione giuridica del padre (se il padre è cittadino il glio nasce tale). Invece nel caso in cui la madre non si è sposata con un matrimonio iustum, il glio segue la madre (se la madre è romana, sarà cittadino romano, se la madre è latina, lui sarà cittadino latino ecc.). Nella storia romana ci sono state anche delle concessioni della cittadinanza per merito o direttamente ad intere collettività. Dal 212 la questione della cittadinanza ha perso la sua importanza, si va verso una forma di governo diversa, ovvero l’impero e il dominato, dove tutti sono sudditi e le assemblee della repubblica vengono a meno, e ciò comporta che sotto all’imperatore, che è diventato dominus, i cittadini non hanno più importanza, anzi a tutti i cittadini viene imposto il pagamento delle imposte. I cittadini diventano sudditi dell’imperatore. FAMIGLIA La descrizione più importante all’interno della famiglia è che le persone sono: SUI IURIS: coloro che non hanno sopra di sé un esercente potestà, cioè chi non è sottoposto a potestà altrui e quindi è lui titolare del diritto di se stesso (come il paters familia). (chi non ha un ascendente maschio vivo). ALIENI IURIS: diritto di un altro, sottoposto ad una potestà (chi ha un ascendente maschio vivo). La famiglia è paragonabile a una piramide, al vertice c’è solo il pater familias (che è sui iuris). Alla morte del pater non esiste più la potestà e i gli diventano quindi sui iuris (perché non hanno più l’esercente potestà in vita). Cè una di erenza però: - Maschi sui iuris: potranno avere la potestà sui loro discendenti all’interno del matrimonio iustum, in quanto la potestà è una forma di ius civile, come il matrimonio. - Femmine sui iuris: può essere titolare di diritti ed obblighi, ma non ha i suoi gli nella sua potestà, è caput et nis familiae sui (capo e ne della sua famiglia). MATRIMONIO Per il diritto romano, la famiglia si forma all’interno di un matrimonio iustum, che produce e etti di ius civile. Per i romani il matrimonio è un fatto sociale, che produce importanti e etti giuridici, nel senso che il diritto fa scaturire determinate conseguenze al matrimonio se accompagnato da determinati requisiti: Uomo e donna convivono, 18  ff ff ff fi fi fi fi fi fi ff fi fi ff fi fi fi fi A ectio maritalis: (a ezione del marito) uomo e donna convivono considerandosi in un rapporto di a ezione come se fossero marito e moglie. Entrambi gli elementi devono essere presenti, se viene meno uno dei due il matrimonio si estingue e avviene il divorzio. Le cose cambiano notevolmente nel tempo, in particolare un elemento che muta il matrimonio sarà l’in uenza del cristianesimo. Il matrimonio per produrre e etti di ius civile deve avere alcuni requisiti: L’unione deve essere tra uomo e donna -> omosessualità veniva condannata. I coniugi devono essere puberi -> raggiunto la maturità. Se si tratta di gli è necessario il permesso del padre. Connubium -> il connubio è il termine che indica il legame tra gruppi sociali originariamente separati tra loro attraverso il matrimonio (per esempio tra i nobili e popolani). Tutti i requisiti se rispettati compongono il matrimonio iustum, diverso da qualsiasi altra relazione tra uomo e donna -> concubinato (unione stabile uomo-donna, senza i due requisiti del matrimonio). Il matrimonio romano doveva essere: Monogamico: si poteva sposare una donna alla volta (quindi ammessi più matrimoni). Esogamico: al di fuori della stessa famiglia, non sono ammesse le unioni all’interno della stessa famiglia, se ciò accade si incorre nell’incesto). Se la donna sposa un lius familias, è sottoposta alla potestà del suocero e dal punto di vista civilistico è vista come una sorella, ed eredita come una sorella. E’ possibile che la donna sia portata all’interno della famiglia del marito, e per far si che ciò accada occorre che il matrimonio produca e etti di ius civile, questo e etto è detto CONVENTIO IN MANUM (costituiva l'involucro del matrimonio e lo rendeva giuridicamente rilevante, facendola uscire dalla famiglia originaria per farla entrare in quella del marito). Dopo di che il marito o il padre del marito acquista un potere chiamato manus sulla donna. Il matrimonio della donna che si sposta nella famiglia del marito deve avvenire tramite alcuni atti: CONFARREATIO: forma rituale (principalmente dei patrizi) nella quale si dà conoscenza esterna ad un matrimonio nell’epoca più antica. Chiamata così perché avviene spezzando una focaccia di farro alla presenza del ponte ce e dei testimoni, e qui la donna ricade nel potere (detto manus). La donna durante il rito nomina la frase “dove tu sei, lì io sarò”, in latino “ubi tu gaius, ibi ego gaia”. Per interrompere questo legame è necessaria le di arreatio. COEMPTIO: rito nuziale che avveniva attraverso la mancipatio, che permetteva allo sposo di acquisire la manus sulla moglie; l’etimologia del termine signi ca “acquistare” e quindi il rito consisteva in un negozio tramite il quale il marito “compra la moglie”, una sorta di matrimonio per comperare la moglie. USUS: una situazione che avviene se la donna ha vissuto per un anno nella casa del marito, quindi cade nel potere del marito. L'autorità però ha istituito la tris noctis usurpatio: se la donna vuole vivere col marito ma non vuole essere sotto la sua potestà, una volta all’anno per tre notti consecutive deve alloggiare in un altro edi cio, in questo modo interrompe il ciclo dell’usus. -> Se il matrimonio è realizzato secondo una delle tre forme, la donna tronca i rapporti civili della famiglia d’origine (non è più lia familias della sua famiglia, ma diventa lia familias di quella che la acquisisce). 19  ff ff fi ff fl ff fi ff fi ff fi ff fi fi fi La parentela viene detta cognatio, una donna ha un rapporto di cognatio con i suoi gli, ma non avrà con loro un rapporto di tipo civilistico, in quanto non ha la potestà su di essi. In sostanza il matrimonio iustum serve a procurare gli in senso civilistico al padre. VICENDE CHE POSSONO INTERESSARE IL PATER Il pater familia è l’unico che ha una totale capacità giuridica, che richiede l’esistenza dei tre status. Il pater familias è un uomo, cittadino, libero e senza antenati vivi. Se perde lo status libertatis (es. viene incarcerato) viene applicata la capitis deminutio maxima. Se muore i gli sono sui iuris, se viene fatto schiavo, perde lo status libertatis e tutte le sue capacità giuridiche. Nella pratica, per lo ius gentium, qualsiasi cittadino nemico può essere fatto schiavo. Es. Tizio (pater familias) viene fatto schiavo, ma non è ancora morto e quindi non si può aprire una successione. Ammettiamo che: 1. Il pater si riesca a liberare dalla prigionia e torni dalla sua famiglia -> I romani inventarono il POSTLIMINIUM, che si occupa di controllare i con ni (liminium). l prigioniero, nel periodo di detenzione, non poteva esercitare i suoi poteri cioè tutte le situazioni soggettive giuridiche che facevano capo a lui, quando si libera e torna, i suoi diritti ritornano come prima che fosse stato catturato. Questo istituto sta alla base della quiescenza (sta ancora alla base del nostro codice civile). Quiescenza dei diritti: se non posso esercitare un diritto, questo resta quiescente, aspetta di essere riutilizzato. Quindi il prigioniero, una volta ritornato dalla sua famiglia, torna titolare dei propri diritti (come il suo status libertatis), ma perde la titolarità dei suoi doveri: il suo matrimonio si estingue, le sue proprietà svaniscono. Perché questo vale per i diritti, ma non per i fatti, non è possibile fare nta che una cosa vera non lo sia, si parla di nzione 2. Il pater muore durante la prigionia -> quando il pater muore da prigioniero vuol dire che aveva perso lo status libertatis e non era più patres familias, quindi non si poteva nemmeno aprire la successione ereditaria perché non ne aveva il diritto, aveva perso tutti i suoi diritti durante il periodo di prigionia. Silla, però ha emanato una legge (FICTIO LEGIS CORNELIAE) che si basa su una nzione, cioè i giuristi suggeriscono di risolvere la situazione del prigioniero con una ctio, cioè attraverso questa legge si considera il prigioniero come “libero” nell’istante in cui muore (nonostante avesse perso lo status libertatis) per aprire la successione e quindi attribuire l’eredità ai gli. I FIGLI Figli si nasce o si diventa La nascita è un evento di carattere naturale al quale il diritto riconosce determinati e etti. FIGLIUS FAMILIA: colui che è nato all’interno di un matrimonio iustum (quando ricorrono i requisiti dettati dallo ius civile, tra moglie e marito deve esserci lo ius connubii). Cicerone a erma che il matrimonio è il modo di far nascere i cittadini. Il glio ricade sotto la potestà paterna, solo se il padre ritiene che debba essere così, il padre ha diritto di vita e di morte, e quindi può riconoscere o meno il proprio glio. Ci sono dei gesti simbolici che ci fanno capire se un padre sceglie di riconoscere o meno un suo glio: quando nasceva un glio all’interno della famiglia di un matrimonio iustum si portava un cesto con dentro il glio davanti al padre e se il padre alza la cesta e lo tira fuori signi ca che lo riconosce, in caso contrario non è riconosciuto. Se il glio non viene riconosciuto è possibile che venga a dato ad altri oppure può anche darsi che la madre riesca ad allevarlo lo stesso in casa anche senza il riconoscimento da parte del padre. 20  ff fi fi fi fi fi fi fi fi ffi fi fi fi fi fi fi fi ff fi In epoca antica, il controllo sociale era molto forte e quindi ciò fa sì che in genere il padre accolga il glio, ma nel caso contrario non c'è un motivo per cui il padre potrebbe essere sanzionato, perché lui ha il potere di decidere. Esistono due modi per diventare lius familias: ADOPTIO (adozione): se si adotta un glio già di un’altra famiglia, si svolge secondo un rito attraverso il quale, con il consenso del primo pater familias, il glio passa nell’altra famiglia. Il pater familia ha diritto e il potere di fare ciò che vuole del glio. L’adozione è un istituto utilizzato molto spesso dai romani, soprattutto per risolvere il problema della successione dell’impero. Nell’adoptio, il padre può vendere il glio per 2 volte, interviene l’adottante e in questo modo avviene l’adozione, dopo le 2 volte però il glio può essere considerato libero dal padre ed emancipato. Con il tempo i giuristi stabiliscono vincoli d’età, secondo i quali l’adottato deve essere più giovane dell’adottante. ADROGATIO: con il quale un pater familia diventa glio di un altro pater familias. Questo atto avviene secondo una cerimonia solenne davanti al popolo riunito, in cui la domanda d’adrogatio deve essere sentita davanti a tutti, perché è come se un pater assorbisse un altro pater. quello che adotta si chiama il padre arrogante (arroga, chiama a sé), mentre chi viene adottato si chiama arrogato. Chi viene adottato subisce una capitis deminutio minima (perde il titolo di paters e la capacità giuridica), quindi i creditori di chi è stato arrogato dovrebbero fare a capo al nuovo patres familias ma per mantenere i creditori sotto il vecchio patres familias allora si fa nta che l’adrogatio non ci sia stata per tenere vive le aspettative dei creditori. Come uscire dalla podestà del padre: Figlio Figlia Morte del padre (diventa lui pater familias) Morte del padre L’emancipazione del glio Se si sposa CAPACITA DI AGIRE Agire nel mondo del diritto vuol dire porre in essere comportamenti e atti che hanno e etti nel mondo giuridico e che prendono il nome di atti giuridici. È possibile che un pater familias sia privo di capacità d’agire, può essere per due motivi: 1. È furiosus (pazzo): non è in grado quindi di intendere e di volere. 2. È prodigus: il paters familias dimostra di non conservare il suo patrimonio e lo dissipa. Le famiglie in cui il pater non ha capacita di agire si chiamano familia proprio iure (familia con diritto proprio). ma esiste per il diritto civile una familias più grande, chiamata familias communi iuri dicta (famiglia di diritto comune). Familias communi iuri dicta: la famiglia che non esiste più, ma che riunisce idealmente tutti coloro che si riconoscono discendere da un antenato comune. Se fosse in vita un certo antenato, i soggetti si troverebbero sotto la sua potestà. Questa famiglia è una famiglia di ius civile e questi soggetti nati vicini sono detti agnati, quindi la famiglia agnatizia è quella che riunisce tutti coloro che secondo il vincolo agnatizio (parentela civile) sarebbero sottoposti allo stesso paters, quindi è in linea maschile (maschi sottoposti allo stesso paters); questa famiglia agnatizia entra in gioco quando ci sono dei problemi nella famiglia di proprio iure, quindi tutela le aspettative del successore di un paters famiglia che potrebbe essere furiosus o prodigus, rimpiazzandolo. La capacità d’agire può essere anche titolo di uno schiavo, se esso è capace di intendere e volere. 21  fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi ff CASO IN CUI FILIUS FAMILIAS HA LA CAPACITA DI AGIRE Questa condizione è possibile, ma la struttura della società romana è fatta in modo che solo il paters abbia diritti e obblighi, quindi se uno schiavo o glio compie un atto giuridico abbiamo il problema degli e etti di quell’atto giuridico che non possono ricadere su di lui perché non è idoneo ad essere titolare di rapporti giuridici soggettivi. Se compera qualcosa non può diventarne il proprietario, perchè non può avere i diritti soggettivi e la proprietà è un diritto soggettivo e quindi ciò che viene acquistato diviene della proprietà del padre, se uno schiavo acquista ne diventa proprietario il suo dominus. Ma se un glio o uno schiavo compiono un atto giuridico che diminuisce il patrimonio paterno o causa un danno che il padre deve risarcire, oppure compie una attività illecita, il principio civilistico presuppone che il paters familias non risponda (regola di ius civile), poi interverrà il diritto onorario per rendere responsabile il paters familia o il dominus anche degli atti compiuti dai gli o dagli schiavi (quindi poi l’e etto di questa azione sarà responsabilità del dominus); questo cambiamento avviene principalmente quando i commerci si ampliano. Se il glio ha danneggiato qualcosa, non deve (per ius civile) rispondere a nessuno, ma è compito del padre assumersi la responsabilità; tuttavia il paters familias può scegliere di non rispondere, dando a Nossa (istituto della nossarità) il glio autore dell’illecito = e ettua la noxae deditio: da il glio in noxae deditio per risarcire il soggetto che ha subito il danno attraverso il rituale della mancipatio. Quindi il padre può liberarsi del glio collocandolo presso la famiglia dell’o eso per ripagare il danno causato (diritto di vita e di morte, secondo cui il padre non è obbligato a sostenere un glio che ha compiuto un illecito). CURATELA La tutela e la curatela sono due istituti che vengono in gioco quando esiste un difetto di capacità giuridica o di agire. La maggiore età è ssata a 14 anni per i maschi, e a 12 per le femmine, se sono sui iuris possono compiere atti giuridici, no a quando l'economia si articola sulla pastorizia non esiste alcun problema, ma quando iniziano i commerci è di cile credere che il ragazzo riesca a gestire i suoi a ari. Esiste quindi una legge platoria, eccesso legge pleaterie che ssa i 25 anni per poter svolgere attività commerciali. Se il ragazzo ha meno di 25 anni si può presumere che la controparte lo possa aggirare, quindi viene data un'eccezione, un mezzo di difesa per il minore raggirato, il minore può bloccare l'atto, (se deve pagare ma è minore di 25 anni può non farlo). Nessuno quindi può più contrattare con un minore di 25 anni, in quanto potrebbero non adempiere. Prevale l'uso, grazie a Marco Aurelio, di a ancare il minore ad un ragazzo di 25 anni o meno, a cui viene dato il nome di curatore. Quindi il minore con il suo curatore garantisce una sicurezza al creditore, in quanto il curatore garantisce per il minore. Nasce così la curatela, che prevede che un minore sui iuris può agire e stipulare vari contratti solo con la presenza di un curatore. Tutela per i minori e particolare situazione per la donna sui iuris, che avrà sempre un curatore a anco a lei, anche dopo aver superato i 25 anni, per stipulare atti di ius civile:

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