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Italian civil law legal sources private law legal norms

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This document provides an introduction to private law in Italy. It covers the legal framework, sources of law, including constitutional and legislative sources. It outlines the characteristics of legal norms, including their imperative and dispositive nature.

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DIRITTO PRIVATO 1 INTRODUZIONE I. L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto 1. La norma giuridica Secondo la teoria imperativistica, la norma giuridica è un comando giuridico di carattere generale e astratto, manifestazione della volontà di...

DIRITTO PRIVATO 1 INTRODUZIONE I. L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto 1. La norma giuridica Secondo la teoria imperativistica, la norma giuridica è un comando giuridico di carattere generale e astratto, manifestazione della volontà di un’autorità superiore. Spesso esistono infatti dei meccanismi sanzionatori istituiti allo scopo di assicurare il rispetto della norma. Esistono infatti pene per i trasgressori, oppure una coazione diretta o l’esecuzione forzata attraverso l’utilizzo della forza pubblica. Tuttavia, non tutte le norme giuridiche sono riconducibili al concetto di “comando”. L’osservanza delle norme non dipende dal timore della sanzione, spesso nasce dal riconoscimento dell’utilità delle norme stesse, dalle abitudini o da convinzioni morali. La norma descrive un determinato fatto astratto e gli effetti giuridici che sorgono al verificarsi di esso. La norma può essere scomposta in una “previsione”, che descrive situazioni astratte e generali classificate per tipi, e in una “disposizione”, che assegna gli effetti giuridici alla situazione concreta. L’astrattezza della norma giuridica garantisce l’imparzialità e l’uguaglianza di trattamento. Una norma si può definire astratta anche se è indirizzata a categorie di persone indeterminate (es. maggiorenni); non può invece definirsi tale se è indirizzata a singoli individui specifici. La “fattispecie” è quella situazione descritta nella previsione; può essere semplice (es. compimento 18esimo anno di età) può essere complessa; scomponibile in più fatti specifici. Per poter applicare una norma a un fatto concreto, è necessario che quest’ultimo presenti tutti gli elementi previsti e descritti dalla norma. Le norme di organizzazione attribuiscono a persone delle determinate capacità, status o alle cose delle qualifiche ecc. A questo tipo di norma appartengono le norme definitorie, ovvero quelle norme che semplificano i codici e vanno ad incorporarsi a ogni norma a cui si riferiscono (spiegano significati di certi concetti, es “maggiore età). Le norme di comportamento invece cercano di regolare conflitti tra i privati. Per designare la relazione giuridica tra due soggetti si usa l’espressione “rapporto giuridico”; ogni rapporto giuridico trova il suo presupposto in un fatto concreto, che viene definito il substrato del rapporto. Le norme istituiscono un nesso di correlazione tra fatto ed effetti giuridici; differenziamo: leggi naturali -> rappresentano e spiegano fenomeni naturali, mettendo in luce un rapporto di causalità -> funzione descrittiva e conoscitiva norme giuridiche -> crea il nesso tra la conseguenza e il fatto -> funzione valutativa Due caratteri essenziali delle norme sono la relatività, infatti una norma è valida solo nell’ambito dell’ordinamento al quale essa appartiene, e la storicità, la norma per essere applicabile deve essere in vigore nell’ordinamento giuridico che si considera. 1 Ogni regola giuridica ha una “ratio”, ovvero lo scopo che la regola persegue o l’interesse tutelato dalla regola stessa. La norma infatti tende a indirizzare la condotta degli individui, ed è chiamata a risolvere controversie tra due soggetti tutelando un interesse. Individuare la ratio della norma è necessario per l’interpretazione della stessa (ovvero per capire l’intenzione del legislatore), per poterla applicare per analogia ad altri casi e per stabilire se la norma abbia natura derogabile o inderogabile. Può accadere che l’ordinamento giuridico abbia delle lacune, e quindi che un giudice non riesca a trovare una norma che regoli il caso concreto. In questo caso si ricorre al procedimento per analogia: il giudice applica la norma che regola un caso simile a quello dato. I presupposti del ricorso all’analogia sono: la mancanza di una norma giuridica che regoli espressamente il caso la possibilità di trovare una norma che regoli un caso simile a quello non regolato. Due casi possono definirsi simili quando la ratio del caso regolato può applicarsi anche al caso non regolato. Il procedimento analogico incontra dei limiti, infatti non possono essere applicate per analogia le norme penali e le norme eccezionali. L’analogia è diversa dall’interpretazione estensiva dal momento che l’analogia fa riferimento a un caso totalmente non previsto dal legislatore, mentre l’interpretazione estensiva riconduce alla norma un caso che ne appare escluso ma che in realtà vi rientra. Le norme giuridiche possono essere classificate in: norme imperative (inderogabili) -> gli effetti giuridici da esse stabiliti devono trovare necessariamente applicazione e i privati non vi si possono sottrarre; sono inderogabili in quanto lo scopo è di rilevanza generale e più importante dell’interesse del singolo - norme proibitive = pongono divieti assistiti dalla sanzione della nullità dell’atto giuridico - norme prescrittive = impongono un certo comportamento norme dispositive (derogabili) -> vengono applicate solo nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a disciplinare lui stesso quel fatto per evitare una lacuna (es. testamento); norma interpretativa -> stabilisce il significato di un’altra norma giuridica a seguito di dubbi insorti nell’interpretazione. Possono essere generali o speciali norma primaria e secondaria -> prima stabilisce la disciplina per un dato rapporto, seconda pone la sanzione nel caso in cui la disciplina non venga osservata norma imperfetta e relativamente imperfetta -> imp è totalmente priva di sanzione nel caso in cui venga trasgredita, rel imp prevede una sanzione amministrativa di carattere pecuniario o disciplinare ma non impedisce gli effetti del diritto privato dell’atto norme eccezionali -> fanno eccezione a regole generali (principi generali dell’ordinamento) o ad altre leggi (norme legislative che disciplinano determinate materie ma non si riconducono al diritto privato) disposizioni di principio -> non pongono immediatamente una regola operante, ma si limitano ad indicare un programma da realizzare, lasciando al legislatore la scelta circa i tempi e i modi di attuazione del programma stesso. Non possono essere considerate vere e proprie norme giuridiche. 2 Fattispecie e disciplina È importante saper individuare, all’interno di una norma giuridica, la relativa fattispecie (ovvero la descrizione della situazione) e la disciplina (ovvero gli effetti giuridici che vengono attribuiti alla fattispecie considerata). Es. fattispecie disciplina Nullità del contratto Mancanza di un elemento Non produce effetti giuridici essenziale, illiceità della causa erede Colui al quale il testatore ha Colui che subentra in tutti i lasciato tutti i beni o una quota di rapporti giuridici attivi e passivi essi dei quali era titolare il defunto Rappresentanza Si ha ogni volta che un soggetto Il contratto produce effetti pone in essere un negozio in direttamente sul rappresentato nome di un altro soggetto condizione Volontà delle parti di subordinare Sospende o elimina gli effetti gli effetti negoziali al verificarsi o negoziali meno di un avvenimento futuro e incerto l’onere della prova Risolvere i conflitti d’interessi che possono insorgere nei rapporti della vita associata è compito del diritto privato. È importante chiedersi come si distribuisce l’onere della prova tra le parti coinvolte in un processo civile, in quanto il giudice civile non ricerca d’ufficio la verità dei fatti, ma si limita a decidere sulla base di quelli che gli vengono forniti dalle parti. Es. tizio pretende di essere l’erede del defunto secondo un testamento, Caio, un parente del defunto, afferma di essere lui l’erede legittimo e che il testamento sia falso; è tizio a dover provare l’autenticità del documento o caio a doverne provare la falsità? Chi avanza una pretesa ha l’onere di provare i fatti costitutivi di essa, chi si oppone ha l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa stessa. Fatti costitutivi = provarli significa far si che tutte le circostanze della fattispecie siano rispettate; a volte vengono presunti dalla legge e quindi la legge solleva da qualunque prova colui a favore del quale è stabilita Fatti estintivi = vari modi di estinzione delle obbligazioni, dei diritti reali e degli altri diritti soggettivi es. scadenza termine finale Fatti modificativi = es. modifica oggetto dell’obbligazione Fatti impeditivi = es. “salvo che..” “se non..” “a meno che..” ; potrebbero confondersi con i fatti costitutivi ma questi ultimi sono solo elementi necessari e sufficienti per la nascita del diritto che si intende far valere. Il caso potrebbe diventare ancora più complesso: 1. Prova dei fatti costitutivi che una parte vuole far valere 2. Onere (dell’altra parte) di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto stesso Il dibattito potrebbe quindi continuare sviluppandosi per gradi, ciascuna delle parti cercherà di controbattere e neutralizzare le affermazioni dell’altra. 3 2. Le fonti del diritto Le fonti del diritto possono essere ordinate gerarchicamente: Fonti costituzionali 1. Costituzione -> norma fondamentale che regge la comunità italiana ed esprime i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Detta le norme fondamentali dell’organizzazione dello Stato, regola le fonti, determina gli organi supremi, i loro compiti, i rapporti tra essi e legittima i poteri pubblici. È rigida, votata e lunga 2. Leggi costituzionali -> riguardano anche i rapporti fra i cittadini, esprimendo anche regole fondamentali del diritto privato, danno attuazione alla costituzione 3. Leggi di revisione costituzionale -> modificano la costituzione Norme di fonte comunitaria direttamente efficaci (regolamenti e direttive) - I trattati internazionali creano obblighi internazionali solo tra gli stati contraenti, se si vuole che queste disposizioni diventino diritti e doveri dei cittadini è necessario che lo Stato emani una legge che dia attuazione al trattato stesso Fonti primarie (leggi ordinarie ecc) - Le norme principali di dir priv sono contenute nel Codice Civile del ‘42 - Le norme che riguardano la navigazione marittima e aerea sono contenute nel Codice della navigazione - Leggi regionali -> art 117 definisce quando la potestà legislativa spetta allo stato (ordinamento civile e penale, giurisdizione, norme processuali e giustizia amministrativa), quando alle regioni (tt altre materie non elencate), e quando è concorrente Fonti secondarie (regolamenti) - Regolamenti di esecuzione -> disciplinano attuazione delle leggi - Reg integrativi o di attuazione -> completano le leggi Usi e consuetudini - Nascono impersonalmente dalla tradizione - Occorre che ci sia un fattore materiale/oggettivo (cioè una pratica uniforme e costante) e uno psicologico/soggettivo (convinzione che la pratica sia obbligatoria perché conforme a una regola giuridica) 3. L’attività giurisdizionale La norma giuridica è generale e astratta, ma il comportamento deve venire qualificato come giuridico o antigiuridico, lecito o illecito ecc. Occorre quindi giungere a un giudizio individuale, che nelle situazioni controverse spetta al giudice (sentenza). La norma, prima di essere applicata va interpretata. A volte non esiste una norma di legge direttamente applicabile al caso, e allora la regola giuridica va costruita. 4. L’interpretazione della legge Il problema dell’interpretazione si può presentare con qualsiasi legge; ogni legge ha una zona di significato sicuro e attorno a questa una penombra di riferimenti incerti. 4 La regola generale dell’interpretazione prevede che nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso di quello fatto palese dal legislatore, ma è difficile trovare un’intenzione comune a tutte le persone che hanno cooperato per formare e approvare questa legge. Gli interpreti, fra due interpretazioni possibili es. una conforme alla costituzione e una non, sceglieranno la prima; tra una conforme ai trattati internazionali e una non, sceglieranno la prima. Questo perché il legislatore viene visto come la personificazione del principio di razionalità e di rispetto verso la legge. Tra due interpretazioni verrà scelta sempre quella più idonea a realizzare le finalità della legge e più coerente al resto dell’ordinamento. 5. Il procedimento analogico Le leggi non coprono ogni categoria di situazione, per regolare questi casi in cui si presenta una lacuna, l’art 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone di ricorrere al procedimento per analogia. Ovvero, si regola il caso facendo attenzione alle norme che regolano casi simili. Il momento più importante di questo procedimento consiste nel determinare se la ragione giustificatrice della norma possa giustificare l’applicazione del medesimo trattamento per il caso non regolato. Anche in questo caso, se il procedimento risulta complesso, l’interprete dovrà attribuire alla legge lo scopo più coerente con quelli del resto dell’ordinamento, decidendo anche secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. 6. Le leggi eccezionali Il procedimento analogico incontra dei limiti, che riguarda le leggi penali e quelle eccezionali. Ogni norma può apparire come eccezione di un’altra, ma sappiamo che la legge eccezionale può essere definita solo in base a una valutazione politico-giuridica, in modo da comprendere quali sono le leggi per cui l’applicazione analogica potrebbe risultare pericolosa o inopportuna verso il corretto funzionamento del meccanismo di produzione del diritto. Bisogna quindi distinguere: Leggi strutturali -> esprimono principi relativamente stabili, si prestano a un’elaborazione tecnica fondata su giudizi accertati e consolidati. Leggi congiunturali -> dettate da considerazioni variabili, sorte da problemi particolari (es. situazioni di emergenza); L’esigenza che le decisioni giudiziarie siano oggettive, uniformi e prevedibili esclude la possibilità che le leggi congiunturali (eccezionali) vengano applicate analogicamente. 7. Le clausole generali Il problema dell’interpretazione non nasce solamente da una lacuna involontaria nell’ordinamento, spesso è infatti il legislatore ad astenersi consapevolmente a legiferare in modo troppo preciso e decide di delegare alla giurisprudenza il compito di svilupparle, integrarle e specificarle. Il legislatore fa ciò per evitare di rendere le norme prive di flessibilità o di dettare una casistica troppo incompleta; è quindi opportuno che il legislatore si limiti a fissare i principi, lasciando alla giurisprudenza l’impegno di specificarli in relazione ai vari casi. 5 In questo modo il sistema giuridico acquista flessibilità, riuscendo ad adeguarsi a concezioni ed esigenze nuove. Da qui il concetto delle “clausole generali” (es. buona fede, giusta causa, buon padre di famiglia ecc); nell’applicare questi concetti il giudice dovrà rispettare la direttiva che essi eventualmente esprimano, dovrà decidere in modo adeguato allo scopo della legge e ai valori accolti dall’ordinamento giuridico. È importante sottolineare il concetto di equità, che si contrappone alla rigidità della norma giuridica, esprimendo l’ideale di una giustizia perfettamente adeguata alle particolarità di ogni caso concreto. La norma giuridica potrebbe dettare un regolamento giusto e utile per la maggior parte dei casi e adattarsi male a certe situazioni; autorizzare il giudice a decidere con equità significa autorizzarlo a derogare in alcuni casi l’applicazione rigida della legge. Ciò autorizza il giudice a tener conto di tutte le circostanze rilevanti in base al senso comune di giustizia. 8. Il giudice e la legge Le regole che i giudici elaborano per integrare la legge durante un processo non hanno la stessa efficacia delle leggi. Le leggi infatti sono vincolanti per la generalità dei casi a cui si riferiscono, mentre le regole dei giudici servono a motivare la sentenza di un singolo caso (e per gli altri giudici non sono vincolanti). Sappiamo che le regole di giurisprudenza consolidata possono essere accolte in testi di legge, si può dire quindi che il diritto viene prodotto anche dall’attività giurisprudenziale. Non c’è più quella netta separazione dei poteri che rende esclusivo al legislatore il potere di integrare e interpretare la legge, il giudice non applica più solo meccanicamente. L’esigenza di assicurare l’uniformità, la coerenza e la prevedibilità delle decisioni comporta che l’interpretazione evolutiva trovi sempre un limite nella compatibilità con il testo di legge. Una legislazione più elastica lascia maggiore spazio all’integrazione giurisprudenziale, il problema risiede nell’incertezza che diversi giudici possano prendere diverse decisioni. La vicinanza di un giudice al caso stesso gli consente di adeguare la decisione alla particolarità della situazione, ma gli toglie la visione ampia dei termini generali del problema; da qui il pericolo che la prospettiva giudiziaria (legata a un caso singolo) porti a risultati non utili per la società. Inoltre il giudice dispone solo del materiale che le parti gli hanno sottoposto, per questo il processo è regolato dal giudice solamente per porre fine a una lite e non per elaborare una regola generale. Può anche risultare pericoloso il caso in cui il giudice si lasci influenzare dalle sue idee personali, ma ricordiamo che il giudice viene scelto esclusivamente in base alla competenza tecnica in quanto lui deve essere fedele alla legge. 6 II. Diritto privato e diritto pubblico 9. Diritto privato e diritto pubblico L’ordinamento giuridico si divide in: Diritto pubblico = rapporti reciproci tra Stato, enti pubblici territoriali e altri enti pubblici quando riguardano l’esercizio delle loro funzioni pubbliche e i rapporti di questi enti con i privati, qualora si manifestasse la supremazia dell’ente pubblico e la soggezione del privato -> diritto costituzionale, amministrativo, tributario, penale Diritto privato = regola rapporti reciproci dei privati sia personali che patrimoniali e l’organizzazione e l’attività di società, associazioni e altri enti privati. Se i poteri di supremazia degli enti pubblici non si presentano, trovano applicazione le regole del diritto privato. Spesso gli enti pubblici ritengono opportuno ricorrere a strumenti del diritto privato per realizzare i propri fini (es. comune invece che espropriare un terreno e pagare l’indennizzo, può semplicemente acquistare il terreno dal privato). La distinzione fra diritto pubblico e privato dipende dal tipo di rapporto: parità giuridica e autonomia dei soggetti -> privato esercizio di poteri di supremazia -> pubblico L’interesse pubblico opera nel diritto privato per giustificare la tutela di interessi privati e per segnarne i limiti; molte regole del diritto pubblico coordinano interessi pubblici e privati e ne regolano i conflitti. Accade inoltre che attività svolte dai privati assumano dimensioni e importanza tali da coinvolgere interessi pubblici, come accade che enti pubblici svolgano attività di natura privata. Oggi il diritto privato si caratterizza per l’adozione di particolari strumenti tecnici e particolari principi, cioè per delle regole di funzionamento di particolari modelli economici utilizzabili anche per l’attuazione di interessi pubblici. 7 III. La Costituzione e il diritto privato 10. La Costituzione e i principi fondamentali del diritto privato L’importanza della Costituzione nella gerarchia delle fonti consiste: Nel legittimare i pubblici poteri e disciplinare l’attività legislativa Nel dettare i principi dell’ordinamento giuridico, proclamando diritti e doveri fondamentali dei cittadini; la rigidità della Costituzione garantisce quindi un ordinato sviluppo delle istituzioni, escludendo la possibilità di revisioni legislative legate a orientamenti politici mutevoli La Costituzione esprime la parte generale del diritto, compreso quello privato. 11. Efficacia e interpretazione delle norme costituzionali Quando il giudice si trova di fronte a dover applicare una legge ordinaria che risulta in contrasto con la Costituzione, deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, la quale dichiarerà l’illegittimità (o meno) della norma. È più difficile interpretare una legge costituzionale rispetto a una ordinaria, in quanto sono formulate in termini più generali sia in ragione del loro oggetto, sia in funzione di una maggiore stabilità e durata. Il primo passo, anche nel caso delle leggi cost., è l’interpretazione letterale, che però non è quasi mai sufficiente, e perciò bisognerà ricorrere all’interpretazione logico-giuridica della singola disposizione con le altre. L’interpretazione non può mai trascurare il contesto storico, sociale ed economico che la norma intende regolare. 12. Stato di diritto e Stato sociale I principi alla base di uno Stato dopo la rivoluzione francese erano: Libertà = autonomia degli individui e libertà di agire anche nel campo economico Proprietà privata = fondamento necessario per la libertà Uguaglianza = legge uguale per tutti Tuttavia in questo tipo di Stato l’uguaglianza formale non corrisponde a quella sostanziale. In questa concezione di Stato la legge diventa al tempo stesso tutela e limite della libertà. Tutela contro la sopraffazione dei privati/potere pubblico e limite per il riconoscimento dell’uguale libertà altrui. Lo Stato di diritto, a garanzia dei diritti e delle libertà del cittadino, istituisce un potere giudiziario il cui compito è di assicurare la realizzazione della volontà generale e al tempo stesso la certezza del diritto. La concezione e la pratica attuale dello Stato si sono sviluppate in modo da rimuovere gli ostacoli per un effettivo godimento delle condizioni di eguaglianza. Le nuove classi (prima con le associazioni operaie, poi con la lotta per il suffragio universale) chiedono e ottengono una legislazione volta ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa a chiunque -> Stato sociale Questa diversa concezione di stato trova espressione già nell’art 3 della Costituzione. 8 13. Diritti e libertà civili e loro garanzia costituzionale La Costituzione pone in primo piano la persona umana, infatti, lo Stato esiste in funzione e a servizio dell’uomo. Nella Costituzione vengono evidenziati: Diritti inviolabili dell’uomo (art.2) Diritti e libertà della sfera personalissima dell’uomo; es libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di religione (artt. 13, 14, 19) Diritti e libertà che tutelano lo svolgimento materiale dell’esistenza; diritto al lavoro, libertà di circolazione e soggiorno (art. 4, 16) Libertà di comunicazione e associazione; libertà e segretezza della corrispondenza, libertà di riunione e associazione, libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 15, 17, 21) Bisogna differenziare: diritti e libertà personali -> possono essere riconosciuti nella maniera più ampia senza alcun danno per gli altri diritti e libertà strumentali -> non possono espandersi oltre certi limiti senza mettere in pericolo libertà altrui Esistono diritti che vengono completamente definiti dalla Costituzione e non possono quindi venire limitati da legge ordinaria, e altri diritti per cui la Costituzione prevede una “riserva di legge”, con cui la legge ordinaria disciplina rapporti, impone direttive, finalità o limiti su questi diritti e libertà. 14. Il principio di eguaglianza Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (art. 3 c. 1) Fa parte dei principi fondamentali dell’ordinamento, esige uguale trattamento giuridico per situazioni uguali. L’uguaglianza comprende anche lo straniero quando si tratta di rispettare diritti inviolabili dell’uomo, e lo vediamo nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che dispone che il godimento dei diritti in essa previsti deve essere assicurato a chiunque. Questo principio viene poi applicato in molte altre disposizioni, es. uguaglianza dei coniugi, dei lavoratori, degli elettori ecc. L’uguaglianza giuridica richiede un uguale trattamento per situazioni in partenza uguali, mettere allo stesso livello due situazioni differenti contrasterebbe il principio stesso. La diversità di trattamento è illecita quando ha il fine di perseguitare un particolare gruppo, quando è dettata da un pregiudizio o quando esprime l’idea di una diversa dignità umana. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art. 3 c. 2) Con il secondo comma si impone alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. 9 Perciò il legislatore può dettare norme protettive verso categorie più deboli creando delle disuguaglianze giuridiche che compensano inferiorità di fatto che limiterebbero a quelle categorie l’esercizio dei propri diritti. 15. Convenzioni internazionali Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea -> dichiara che l’Unione si fonda sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, e si basa sul principio della democrazia e dello stato di diritto, ponendo la persona al centro e creando uno spazio di libertà sicurezza e giustizia. Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali Carta Sociale Europea Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea -> prevedono un’economia basata sulla concorrenza ma ammettono l’intervento dello Stato nell’esercizio di attività produttive 10 IV. Aspetti generali del diritto privato 16. Il divieto dell’autotutela privata Le regole giuridiche hanno la funzione di assicurare la pacifica convivenza e lo sviluppo dei consociati. Non basta quindi definire che cosa spetti a ciascuno, ma occorre anche disciplinare il procedimento di attuazione del diritto; in tutti gli ordinamenti progrediti è vietato farsi giustizia da sé. L’autotutela infatti implica responsabilità civile e nei casi più gravi costituisce reato ed è colpita da sanzioni penali. Tuttavia esistono eccezioni al divieto di autotutela: Legittima difesa = necessaria per difendere un diritto proprio o altrui contro un aggressione in una situazione di emergenza senza la possibilità di reclamare un’immediata difesa pubblica, sempre che sia proporzionata all’offesa Ritenzione = qualora il creditore detenga una cosa del debitore, può trattenerla finché il debitore non adempia 17. Il diritto soggettivo Il carattere principale del diritto soggettivo è la libertà nel suo esercizio da ogni intervento esterno, attribuendo al singolo una zona di potere in cui può muoversi liberamente. La delimitazione di queste “zone” presuppone un conflitto di interessi e tiene conto della loro rilevanza sociale. La disciplina legislativa vuole che i diritti soggettivi siano delimitati preventivamente e in modo certo, tuttavia è difficile definire il diritto soggettivo attraverso norme rigide e fare riferimento a situazioni preventivamente; perciò la legge consente che il limite sia delineato caso per caso dal giudice (se si ha un conflitto tra privati) o dalla Pubblica Amministrazione (se sorge un interesse pubblico). La legge stabilisce che certi atti dei privati richiedano un’autorizzazione amministrativa in funzione di controllo, quindi interviene la PA, tuttavia è necessario che vengano definiti gli scopi per cui si è resa necessaria questa valutazione amministrativa, in quanto si vanno a limitare dei diritti dei privati garantiti dalla legge. La potestà è un potere attribuito a una persona per l’esercizio di una funzione volta a proteggere e realizzare un interesse altrui o un interesse superiore. I concetti di potestà e funzione si presentano anche nel diritto privato quando un soggetto è chiamato a realizzare interessi altrui senza essere sottoposto alle direttive dell’interessato (es. potestà genitoriale). Classificazione dei diritti soggettivi In qualsiasi momento un soggetto si può trovare ad avere certi interessi patrimoniali e non, il soddisfacimento di questi presuppone il venire a contatto con altri soggetti e comporta la possibilità di contrasti con essi. Bisogna distinguere specifiche categorie di diritti soggettivi, predisposte per la tutela e per la disciplina di un determinato tipo di interesse. 11 Diritti assoluti -> possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e la posizione passiva consiste in un atto di mera astensione Diritti relativi -> possono essere fatti valere solo nei confronti di un determinato soggetto, la posizione passiva consiste in un’obbligazione e prende il ruolo di debitore Diritti reali Il diritto reale è il diritto su una cosa, e prevede una relazione immediata tra la cosa stessa e il titolare del diritto. I diritti reali costituiscono un numero chiuso (tipicità dei diritti reali) cioè sono solo quelli espressamente riconosciuti dalla legge. Le diversità dei diritti reali si riconoscono sotto l’aspetto delle diverse facoltà che il titolare del diritto può esercitare sulla cosa. I diritti reali diversi dalla proprietà sono definiti “diritti limitati” o diritti su cosa altrui. L’esistenza del diritto di godimento limita e comprime le facoltà del proprietario della cosa (es. se appartamento è affittato, il proprietario non può farci entrare chiunque) L’esistenza del diritto di garanzia limita le facoltà del proprietario sotto l’aspetto economico (es. se il bene è gravato da pegno/ipoteca, il proprietario può venderlo ma il suo valore economico diminuisce notevolmente) 12 carattere critica aspetto Teoria classica Immediatezza della Non è possibile lato interno del diritto, relazione tra titolare del prescindere dalla immediatezza diritto e cosa relazione tra il titolare e i dell’esercizio sulla cosa terzi Teoria personalistica Dovere di astensione Visione distorta del Lato esrerno del diritto, dei terzi nel confronto diritto reale; il d.r. si dovere di astensione dei della cosa esercita non terzi difendendolo dagli attacchi esterni, ma utilizzando direttamente la cosa Alle due caratteristiche principali dei diritti reali (immediatezza e assolutezza) si aggiunge il “diritto di seguito”, ovvero la facoltà di far valere il diritto nei confronti di chiunque, qualsiasi siano le vicende giuridiche che riguardino l’oggetto stesso. Il diritto di seguito viene spesso indicato con il termine “opponibilità”, si dice infatti che il diritto reale sia opponibile erga omnes (nei confronti di chiunque). Le fonti dei diritti reali sono tutti quegli atti o fatti che: ne determinano l’acquisto traslativo (trasferimento da un soggetto a un altro) ne determinano la costituzione (formazione di un diritto) Non si può redigere un elenco di tali fonti ma si può osservare che una fonte comune a tutti i diritti reali è il contratto; contratto di donazione -> si trasferisce ad altri o si costituisce a favore di altri gratuitamente la proprietà (o usufrutto, ecc.) di un bene contratto di compravendita -> si trasferisce ad altri o si costituisce a favore di altro a titolo oneroso la proprietà (o usufrutto, ecc.) di un bene La tutela del diritto reale è nei confronti di chiunque sottragga, distrugga o danneggi il bene. azione di rivendicazione -> contro chiunque detenga la cosa, al fine di recuperarla danno ingiusto -> si costituisce qualora la cosa venga danneggiata o distrutta azioni possessorie -> azione di reintegrazione -> azione di manutenzione I diritti della personalità I diritti della personalità tutelano la persona fisica nei suoi aspetti fisici, morali e di libertà. Questa categoria di diritti assume rilevanza nella fine dell’Ottocento, in cui gli studiosi si rendono conto che non ci si può limitare a disciplinare i diritti soggettivi patrimoniali. I diritti della personalità si differenziano da quelli reali in quanto: si esauriscono in un dovere di non ingerenza da parte di terzi (non hanno contenuto “positivo”, manca una concreta attività di godimento) in caso di violazione non si può sempre valutare il danno in termini economici non sono idonei ad atti di disposizione e non cadono in prescrizione I diritti della personalità vengono tutelati: nella Costituzione (art 2) nella Convenzione di Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 13 nel Codice Civile (es. diritto a integrità fisica, nome, immagine..) nel Codice Penale (es. delitti contro la vita e l’incolumità individuale, contro l’onore, contro la libertà..) nelle leggi speciali (es. legge sui trapianti d’organi, sull’interruzione volontaria della gravidanza..) La dottrina si divide riguardo alla tutela della personalità: Teoria pluralista o atomistica la tutela si realizza mediante una Se si accoglie, la tutela della serie di diritti soggettivi distinti e persona sarebbe limitata agli autonomi ciascuno a protezione interessi espressamente protetti di uno specifico interesse dalle norme Teoria unitaria o monistica la tutela è considerata Se si accoglie, ci sarebbe nell’insieme dei suoi aspetti; maggiore facilità a tutelare dalle unico “diritto della personalità) aggressioni altrui nuovi interessi della persona umana Gli aspetti maggiormente rilevanti da tutelare sono: vita e integrità fisica -> Cost. riconosce diritto alla salute -> C.C. vieta atti di disposizione del proprio corpo qualora diminuiscano permanentemente l’integrità fisica -> leggi speciali consentono donazione del rene, del sangue, di parti del fegato, interruzione della gravidanza (subordinata a limiti temporali e a ragioni obiettive) -> trapianto di organi post mortem; la legge lo consente quando la persona ha espressamente dichiarato in vita il consenso o quando alla persona viene chiesto e non dichiarano nulla (silenzio-assenso); è vietato quando il soggetto in vita dichiara volontà contraria o quando al soggetto non viene mai chiesto. Per i minori la dichiarazione è manifestata dai genitori libertà fondamentali -> Cost. tutela libertà personale, del domicilio, di ogni forma di comunicazione, di associazione, di religione, di pensiero e sindacale. Queste libertà sono rilevanti nel diritto privato in quanto è nullo qualsiasi atto che assuma obblighi limitativi delle libertà citate identità personale -> tutela da ogni travisamento della personalità -> la Cassazione stabilisce che ciascun soggetto ha interesse di essere rappresentato con la sua vera identità, non deve essere alterato o travisato dall’esterno -> nome -> identità sessuale; riconoscimento del proprio sesso reale; l’adeguamento di caratteri sessuali tramite trattamento medico-chirurgico è consentito, quando, una volta accertata l’esecuzione del trattamento, dispone la rettificazione dell’attribuzione di sesso. integrità morale -> norme penali difendono l’ingiuria e la diffamazione -> codice civile tutela in tema di abuso dell’immagine e del nome altrui riservatezza della persona -> divieto di divulgare con qualsiasi mezzo tutto ciò che riguarda la sfera privata 14 -> diritto penale tutela privacy e punisce con la reclusione: il procurarsi indebitamente notizie o immagini di vita privata che si svolgono nell’abitazione o in luoghi di privata dimora e il divulgare notizie o immagini nei modi appena citati -> diritto civile vieta la divulgazione dell’immagine altrui al di fuori dei casi consentiti; occorre il consenso della persona perché la sua immagine possa essere esposta, ad eccezione delle situazioni in cui: persona famosa, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici didattici o culturali e quando la riproduzione è collegata ad eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico -> le corrispondenze non possono essere portate a conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore e del destinatario -> divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori -> “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola le banche dati (raccolta di informazioni di ogni tipo sulle persone); pone il principio che chiunque ha diritto alla protezione dei propri dati personali e ha lo scopo di garantire che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto dei dritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. Il trattamento dei dati richiede il consenso in forma scritta e l’interessato deve essere adeguatamente informato sulle finalità e modalità del trattamento dei dati. Le violazioni comportano sanzioni pecuniarie e penali e l’interessato ha diritto al risarcimento di eventuali danni patrimoniali e non. Il principio di tutela della riservatezza confligge con il principio di libertà di manifestazione del pensiero e con il diritto di cronaca; bisogna quindi trovare caso per caso un criterio di compatibilità tra questi diritto morale, diritto d’autore e d’inventore La violazione di questi principi comporta una responsabilità extracontrattuale e l’obbligo di risarcimento del danno “ingiusto” (in quanto viola un diritto soggettivo assoluto). Tuttavia a volte il risarcimento per equivalente (mediante somma di denaro) non soddisfa appieno e non è possibile, e quindi si utilizzano rimedi come la possibilità di pubblicare la sentenza di condanna del giudice o il diritto di rettifica. Diritti sui beni immateriali I beni immateriali (creazioni dell’intelletto) costituiscono un numero chiuso. Il bene giuridico viene detto “immateriale” perché è costituito dall’idea, cioè dalla creazione intellettuale in sé Ditta -> imprenditore individuale -> deve contenere cognome o sigla dell’imprenditore -> obbligo di non adottare figure o segni simili già usati che provocano confusione -> diritto si costituisce con l’uso Ragione sociale -> società di persone -> deve contenere nome di almeno un socio e indicazione del tipo di società -> obbligo di non adottare figure o segni simili già usati che provocano confusione -> diritto si costituisce con l’uso Denominazione sociale -> società di capitali -> deve contenere indicazione del tipo di società -> obbligo di non adottare figure o segni simili già usati che provocano confusione 15 -> diritto si costituisce con l’uso Insegna -> contraddistingue i locali in cui viene esercitata l’attività di impresa -> può essere formata da una o più parole o da una figura -> obbligo di evitare confusione con insegne già utilizzate -> diritto si costituisce con l’uso Marchio -> contraddistingue i prodotti fabbricati e messi in commercio o rivenduti -> un imprenditore può essere titolare di più marchi -> può essere costituito da ogni nuova parola, segno o figura avente una certa novità e originalità -> diritto si costituisce con la registrazione Opere dell’ingegno -> creazioni che si esplicano nel campo della letteratura, musica e arte -> tutelate dal diritto d’autore, che include i programmi per elaboratori elettronici e banche dati -> oggi, molte opere protette sono facilmente accessibili da chiunque con un semplice download, perciò, la Direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale impone agli internet provider (es. google, youtube ecc) di avere l’autorizzazione dai titolari del diritto d’autore, in mancanza di questa possono essere tenuti responsabili per la violazione del diritto -> diritto si costituisce con la creazione dell’opera stessa Invenzioni industriali -> creazioni che hanno per oggetto nuove tecniche applicabili all’industria (es. nuovi prodotti, metodi, processi ecc) -> diritto si costituisce con la concessione del brevetto Modelli di utilità e modelli -> conferiscono efficacia o comodità di applicazione o impiego Disegni ornamentali -> attribuiscono a determinati prodotti uno specifico ornamento I diritti sui beni immateriali hanno due aspetti: Diritto morale = diritto a figurare come autore della creazione intellettuale Diritto patrimoniale = conferisce al titolare una esclusiva nello sfruttamento economico del bene immateriale; non è necessario che il bene venga sfruttato direttamente da chi l’ha creato, infatti si può cedere la licenza temporanea o l’utilizzo del bene a terzi (es. inventore di un prodotto può dare la licenza ad un’impresa per fabbricare e mettere in commercio il prodotto). Il corrispettivo economico di queste licenze viene comunemente chiamato “royalty” Il legislatore ha deciso di riconoscere l’esclusiva allo sfruttamento economico del bene per varie ragioni: Invenzioni industriali -> è interesse generale che il patrimonio tecnologico venga continuamente arricchito, tuttavia i costi per una ricerca scientifica sono elevati e nessuno sarebbe disposto a investire su essi se il frutto delle sue ricerche potesse essere liberamente accessibile a tutti; l’esclusiva è temporanea (20 anni) e per ottenerla è necessaria una domanda di brevetto Diritto d’autore -> è importante garantire all’autore i frutti economici del suo lavoro ma anche consentire alla collettività la possibilità di utilizzare liberamente le 16 creazioni altrui, perciò all’autore spetta un’esclusiva fino al termine del 70esimo anno dopo la morte, dopodiché l’opera cade in pubblico dominio Segni distintivi -> è importante per evitare confusione tra le attività concorrenti Il diritto patrimoniale sul bene immateriale viene spesso paragonato al diritto di proprietà su una cosa materiale ma abbiamo forti differenze tra i due: 1. Il diritto sul bene immateriale comprime la sfera delle possibili utilizzazioni che l’acquirente voglia fare della cosa; nel diritto di proprietà, quando il proprietario vende non può impedire al nuovo proprietario di usarlo come vuole 2. Le creazioni dell’intelletto possono essere godute da più persone simultaneamente; il pieno e totale godimento di un bene immobile può essere concesso dal proprietario a più persone ma solo una alla volta In caso di sfruttamento abusivo del diritto d’autore, il loro titolare ha diritto di ottenere il risarcimento del danno che può essere affiancato da altri mezzi di tutela finalizzati a prevenire o limitare il danno (es. sequestro oggetti ecc). Diritti di credito Il diritto di credito sorge quando un soggetto (= debitore) è tenuto ad un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto (= creditore), si dice che tra i due intercorra una obbligazione. Credito -> potere di esigere dal debitore la prestazione dovuta Debito -> obbligo verso il creditore di eseguire la prestazione I tre elementi costituitivi dell’obbligazione sono: 1. I soggetti -> vi può essere una pluralità di creditori e di debitori 2. Il vincolo -> mette in rilievo la doverosità del comportamento del debitore -> garantisce la possibilità al creditore di agire in giudizio qualora il debitore risulti inadempiente 3. La prestazione -> comportamento che il debitore ha l’obbligo di tenere -> aspetto soggettivo; consiste nel comportamento che deve tenere il debitore aspetto oggettivo; consiste nell’utilità che quel comportamento procura al creditore sono due aspetti autonomi, infatti il creditore può conseguire l’utilità anche indipendentemente dal comportamento del debitore (es. se un terzo paga) -> natura della prestazione del debitore; deve avere natura patrimoniale (art 1174 “deve essere suscettibile di valutazione economica”), questo serve anche a differenziarla da altri specifici doveri giuridici (es. pag 96) natura dell’interesse del creditore; può avere natura patrimoniale o non -> si può classificare in prestazioni di: - dare = consegnare, riconsegnare e restituire una cosa nella sua materialità importanti quelle pecuniarie (somma di denaro) - fare = ha per oggetto il compimento di un’attività, che può essere sia materiale che giuridica; esistono obbligazioni di risultato, in cui il debitore è obbilgato a procurare al creditore un determinato risultato (es. pagare soldi) 17 e obbligazioni di mezzi in cui la prestazione del debitore è una certa attività indirizzata al risultato che il creditore si propone (es. medico). Questa distinzione è importante sotto l’aspetto dell’onere della prova: nelle obbligazioni di risultato, per il creditore è sufficiente dimostrare che il debitore non gli ha procurato il risultato promesso; mentre in quelle di mezzi serve dimostrare che il risultato non è stato conseguito dovutamente a un’azione di negligenza del debitore. - di non fare = obbligazioni “negative”, consistono dall’astenersi dal compiere un determinato comportamento che in teoria si potrebbe compiere - comportamento altrui = il debitore promette che un terzo terrà un determinato comportamento, il terzo non è in nessun modo vincolato e in caso di non adempimento le conseguenze ricadranno solo sul debitore Differenze dai diritti reali cooperazione -> il creditore può soddisfare il suo interesse solamente mediante l’attuazione del comportamento dovuto dal debitore; è il debitore che mediante l’esecuzione della prestazione dovuta soddisfa l’interesse del creditore; il dovere del soggetto passivo di astenersi nell’obbligazione negativa realizza completamente l’interesse del creditore e lo esaurisce, nel diritto reale invece è solo strumentale affinché il titolare possa realizzare da sé il proprio interesse relatività -> il diritto di credito esiste e si può far valere solo nei confronti del debitore, è inopponibile ai terzi I diritti personali di godimento appartengono alla categoria dei diritti di credito: debitore è colui che si obbliga a concedere l’uso del bene, creditore è colui che ha diritto a pretendere la concessione in uso del bene, prestazione consiste nel consegnare il bene al creditore e permettere che lo usi secondo i modi stabiliti. Se la cosa data in godimento si trova presso un terzo, non si può pretendere la consegna direttamente dal terzo, ma si può solo pretendere che il proprietario della cosa la recuperi e la riconsegni, infatti il diritto di credito all’uso della cosa è solo nei confronti del proprietario e non è opponibile (applicabile) al terzo. Senza l’esistenza dei diritti di credito ognuno sarebbe in grado di soddisfare da sé ogni proprio bisogno o interessa, inoltre sarebbe impossibile per il titolare di un diritto reale trarre indirettamente le utilità del bene. Le fonti delle obbligazioni sono enunciate dall’art. 1173, che differenzia: fonti specifiche - contratto = fa sorgere tra i contraenti delle obbligazioni reciproche - fatto illecito = fa sorgere in capo al responsabile l’obbligazione di risarcire il danno fonte generica - ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico. 18 Tutela dei diritti di credito: Se il debitore si dimostra inadempiente nel pagare una somma di denaro, il creditore può ottenere mediante l’esecuzione forzata l’espropriazione dei suoi beni e soddisfarsi sul ricavato Se il debitore non adempie a un obbligo di fare, il creditore può richiedere che l’obbligo venga adempiuto da un terzo a spese dell’obbligato Se il debitore si rifiuta di stipulare un contratto che si era obbligato a stipulare, il creditore può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso Il debitore può incorrere nella responsabilità per inadempimento che prevede l’obbligo di risarcimento del danno mediante “equivalente” (cioè mediante una somma di denaro che rappresenta il danno subito) Comunione e divisione Può accadere che un diritto spetti contemporaneamente a più soggetti, contitolari di un unico di diritto su uno stesso bene. Si forma una situazione di “comunione”: unicità del diritto e pluralità dei suoi titolari. Il caso più frequente di comunione si verifica con la successione a causa di morte quando si trovano due o più eredi: tutti i beni del defunto cadono in comproprietà dei coeredi fino al momento in cui avviene la divisione. Per conciliare l’unicità del diritto con la pluralità dei titolari di esso, si fa riferimento al concetto di quota. Nel caso della comproprietà, ciascun partecipante alla comunione è proprietario dell’intero bene, tuttavia il diritto di ognuno non è pieno ed esclusivo ma si comprime. La quota indica la misura/proporzione in cui ciascun contitolare può esercitare il suo diritto sul bene e ne subisce gli oneri. Ciascun comproprietario: Può servirsi della cosa comune, purché non impedisca agli altri di farne uso secondo la loro quota Partecipa ai frutti della cosa comune e contribuisce alle spese in proporzione alla sua quota Partecipa alle deliberazioni sulla gestione della cosa in proporzione alla sua quota Al momento dello scioglimento della comunione ha diritto a vedersi assegnata una porzione materiale del bene corrispondente alla sua quota La comunione è considerata transitoria in vista della “divisione”. La divisione è l’atto con il quale il diritto di ciascun condividente si concentra, in modo pieno ed esclusivo, su una parte concreta dei beni comuni, di valore corrispondente alla quota. Divisione fatta d’accordo tra i condividenti -> dà luogo a un contratto (a forma scritta se si tratta di beni immobili) Divisione senza accordo -> il condividente che la richiede deve ricorrere all’autorità giudiziaria e la divisione verrà fatta con sentenza del giudice La divisione in natura non è sempre possibile, quindi il bene indivisibile verrà assegnato al comproprietario che ne farà richiesta e che dovrà agli altri un conguaglio in denaro. Se nessuno richiede l’assegnazione del bene, verrà venduto a terzi ed il ricavato sarà assegnato ai comproprietari in porzione alle rispettive quote. 19 La divisione ha natura dichiarativa ed effetti retroattivi: Natura dichiarativa -> la divisione non ha effetti traslativi, non si verifica alcun trasferimento di diritti; ogni titolare acquisisce un diritto pieno ed esclusivo sulla parte concreta assegnatagli Retroattività della divisione -> l’attribuzione dei singoli beni viene fatta retroagire dalla legge come se ciascun soggetto fosse titolare di quel diritto ad origine Diritti potestativi I diritti potestativi sono quei diritti in cui un soggetto ha il potere di influire sulla sfera giuridica altrui modificandola, e l’altro soggetto si vede obbligato a subirlo senza potersi opporre. Il soggetto passivo si trova in una situazione di soggezione in cui non può né deve fare nulla, ma solo subire passivamente la modifica della sua sfera giuridica. Questa soggezione contrasta con un principio fondamentale del diritto privato, quello secondo cui nessuno può, senza il suo consenso, subire modificazioni sfavorevoli o favorevoli della propria sfera giuridica. È quindi necessario che la legge stabilisca espressamente i casi in cui un soggetto può imporsi sulla sfera giuridica altrui modificandola. Gli effetti prodotti da questi diritti ci portano a differenziare diritti costitutivi, modificativi o estintivi. Gli effetti si verificano in modo immediato e automatico. I mezzi tecnici mediante cui possono essere esercitati i diritti potestativi sono diversi; negozio giuridico unilaterale (es. recesso da contratto di lavoro), atto giuridico in senso stretto, domanda giudiziale alla quale consegue una sentenza che realizza il diritto. Il soggetto passivo può richiedere al giudice un controllo di legalità per accertare che sussistano i presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio del d potestativo in questione. Altre volte la discrezionalità del diritto potestativo è soggetta ad un controllo di merito da parte dell’ordinamento giuridico, è la legge che indica i criteri secondo cui il giudice valuta l’opportunità della decisione del titolare del dir. pot. Quando non hanno natura personale, sono trasmissibili per atto tra vivi e per causa di morte. 18. Autonomia privata L’autonomia privata è il potere del singolo di regolare nel modo che ritiene opportuno i rapporti giuridici contesto di attività economiche e relazioni personali. L’autonomia privata si manifesta attraverso i negozi giuridici, ovvero le dichiarazioni ai quali l’ordinamento fa seguire effetti giuridici. La tutela della libertà del singolo implica che esso disponga della e nella propria sfera; il riconoscimento delle libertà altrui implica che nessuno possa disporre della e nella sfera altrui senza consenso. Quindi, le operazioni negoziali richiedono l’accordo di tutte le parti coinvolte. Vi sono dei problemi giuridici legati all’autonomia privata: Presupposto della capacità di agire (non spetta a minori e malati di mente) Giusta tutela della libertà negoziale contro i possibili illeciti interventi di terzi 20 Concezioni etiche che impongono limitazioni o proibizioni (nell’ambito economico, personale e pubblico) Assicurare equilibrio dei rapporti contrattuali La determinazione dei limiti dell’autonomia privata è la stessa dei diritti soggettivi; esistono limiti generali precisati dalla legge, limiti elaborati dalla giurisprudenza e limiti accertati dalla PA. Nella storia è capitato che l’autonomia privata si espanda o si riduca, questa flessibilità è stata molto evidente nelle trasformazioni economiche. 19. Stabilità, dinamica, concorrenza Stabilità -> è il presupposto per qualsiasi attività giuridica rilevante, deve caratterizzare il dettato legislativo e le posizioni giuridiche; essenziale sia per il titolare del diritto, sia per i terzi che lo devono rispettare Dinamica -> esiste per conformarsi alle attività umane, promossa e consentita dall’ordinamento per la quale le singole posizioni, nel contatto o nell’urto con quelle altrui, determinano rispettivi mutamenti e condizionamenti Concorrenza -> concetto che si è sviluppato sotto le politiche economiche liberistiche, corrisponde a concreti bisogni e vantaggi di perfezionamento, selezione e di primato; permea tutto l’ordinamento giuridico 20. Potere economico, interessi del pubblico, principio di solidarietà Il processo storico ha portato a emergere due profili caratteristici: Profilo socio-economico -> la società di massa si impone per la struttura che si è determinata nell’ordinamento giuridico -> la grande impresa è un elemento caratteristico e ha portato problemi sia sulla sua conformazione giuridica, sui rapporti con le istituzioni e con i consumatori; si vuole impedire possibili prevaricazioni della grande impresa e contenerla nel campo economico a vantaggio della collettività -> il problema degli interessi diffusi sorge quando il danno del singolo non ha una misura tale da indurlo ad affrontare spese per ricorrere al giudice; si ritiene quindi che i controlli amministrativi, associazioni rappresentative ecc possano occuparsi del problema e agire in giudizio per chiedere che siano vietati i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori Profilo solidaristico -> vuole assicurare ai cittadini le condizioni migliori per un’esistenza libera e dignitosa e per l’affermazione e lo sviluppo della propria persona -> necessario un sistematico intervento pubblico che si realizza attraverso la politica economica, il sistema tributario e previdenziale, i servizi pubblici e anche disposizioni del diritto privato 21. Ordine, certezza, giustizia L’ordine e la certezza sono due profonde aspirazioni dell’uomo che spesso si scontrano e incontrano con la giustizia con l’intento di trovare un equilibrio che consenta alla comunità una convivenza pacifica. L’ordine e la certezza sono soggetti a mutamenti e variazioni e la giustizia spesso si vede sacrificata per le circostanze politiche e sociali. Non esiste una giustizia prestabilita ed immutabile, esiste e si impone volta per volta per la particolare vicenda e viene determinata dal giudice. 21 V. I rapporti giuridici 22. Concetti giuridici elementari Norma giuridica = comando Dovere = comportamento che un soggetto è comandato di tenere; sempre imposto per la realizzazione di un interesse Pretesa = ne è titolare il soggetto che può pretendere l’adempimento di un dovere Obbligo = dovere corrispondente a una pretesa Mancanza di pretesa = negazione della pretesa Facoltà = negazione di obbligo, facoltà di scegliere come comportarsi Potere = possibilità di modificare situazioni giuridiche tramite atti di disposizione Soggezione = situazione di chi subisce le conseguenze dell’esercizio del potere Mancanza di potere = negazione di potere Immunità = negazione di soggezione 23. Il diritto soggettivo: struttura e classificazioni Vedi pag 11-12 24. Aspettativa, diritto potestativo, onere Aspettativa = si determina quando parte dei fatti idonei ad acquisire un diritto si sono già verificati e altri si verificheranno, aspettativa di acquisire il diritto Diritto potestativo = vedi pag 20 Onere = comportamento non obbligatorio ma richiesto come presupposto per l’esercizio di un potere 25. Rapporti giuridici semplici e rapporti giuridici complessi Semplici = relazione tra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (sogg attivo) e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell’interesse (sog pass) Complessi = insieme di posizioni soggettive tra loro collegate, che a volte possono separarsi ed essere cedute ad altri 26.I fatti e gli atti giuridici Fatti giuridici = concorrono a creare, modificare o estinguere rapporti giuridici Atti giuridici = atti umani 22 I SOGGETTI VI. La persona fisica 27. La capacità giuridica = capacità di una persona di essere soggetto di diritti e obblighi È diversa dalla capacità di agire, cioè la capacità di disporre dei propri diritti (es. bambino ha capacità giuridica ma non di agire, serve un rappresentante legale per esercitare i diritti del bambino). Nel caso dell’incapacità giuridica, il diritto non può essere esercitato né dall’incapace direttamente, né da altri per suo conto. La capacità giuridica viene limitata più nel diritto privato che in quello pubblico. Lo straniero può essere soggetto di diritti civili come il cittadino italiano a condizione della reciprocità: a condizione che nello Stato al quale appartiene vengano riconosciuti ai cittadini italiani i diritti corrispondenti. Lo straniero viene sempre tutelato per quanto riguarda i diritti inviolabili dell’uomo. 28. La nascita e l’acquisto della capacità giuridica La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. La legge prevede che anche il concepito possa ricevere per donazione o successione a causa di morte a condizione che egli nasca e nasca vivo. L’acquisto del concepito è tuttavia subordinato all’evento della nascita, durante la gestazione il nascituro ha solo un’aspettativa che diventa diritto perfetto con la nascita. Anche se il nato muore dopo pochi attimi, quei pochi attimi sono sufficienti a consolidare l’acquisto, con la conseguenza che il bene si trasmetterà ai suoi eredi legittimi. La legge ammette che per testamento si possano lasciare beni al figlio non ancora concepito di una dara persona, il figlio acquisterà l’eredità se e quando nascerà. 29. Diritti della personalità e libertà civili Il diritto riconosce a ciascun uomo alcuni diritti e libertà fondamentali Inviolabilità fisica -> ledere l’integrità fisica altrui costituisce un atto illecito -> operazione chirurgica richiede sempre il consenso del paziente (o rappresentante legale) a meno che non si tratti di un’emergenza; se non viene chiesto il medico può esporsi a conseguenze civili e penali. -> eccezioni ammesse nell’interesse pubblico (es. vaccinazioni obbligatorie) -> persona dispone del proprio corpo a condizione che l’atto non cagioni una diminuzione permanente di integrità fisica Libertà fisica di movimento e libertà di fare o non fare -> ciascuno può impegnarsi contrattualmente a svolgere un’attività Tutela della dignità e libertà umana nelle manifestazioni della personalità e nelle scelte che riguardano la sfera etica, familiare e politica Diritto al nome e pseudonimo -> chiunque può agire in giudizio contro chi non gli permetta il diritto all’uso del proprio nome o contro chi lo utilizzi indebitamente -> per i personaggi di fantasia l’utilizzo del nome di una persona esistente è illecito solo se reca danno Diritto all’onore, riservatezza vita privata, segretezza corrispondenza, verità pers. 23 30. La capacità di agire, le incapacità di protezione = capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà La capacità di agire può essere esclusa in modo da proteggere l’incapace e la legge consente l’annullamento dei negozi giuridici stipulati dall’incapace. Inoltre viene affidato a determinate persone il compito di provvedere agli interessi dell’incapace. Le cause che possono limitare la capacità sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni. Maggiore età = 18 anni Interdizione = abituale infermità di mente; l’interdetto viene affidato a un tutore Inabilitazione = infermità mentale meno grave, limita solo la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione; inabilitato affidato a un curatore; possono essere inabilitati coloro che abusano abitualmente di sostanze stupefacenti o alcolici e sordi e ciechi che non sono in grado di provvedere ai propri interessi Amministrazione di sostegno = può essere disposta per persone in stato d’infermità che necessitano di un’assistenza per l’attuazione dei propri interessi. Incapacità legale = stato in cui si trovano minori, interdetti, inabilitati e beneficiari dell’amministrazione di sostegno Incapacità naturale = effettiva incapacità di intendere e di volere che potrebbe derivare da una causa transitoria (es. ubriachezza) e non si può prevedere interdizione o inabilitazione Quando vi è incapacità legale, le norme trovano applicazione anche se il soggetto ha capacità naturale di intendere e di volere. Nel caso opposto la legge disciplina: Matrimonio e unione civile, possono essere annullati Testamento, donazione e qualsiasi atto di liberalità, annullati Atti unilaterali, annullabili se gravemente dannosi per l’incapace Contratti, annullabili se recano grave pregiudizio all’incapace e che per lo stesso pregiudizio risulti la malafede dell’altro contraente 31. L’interdizione legale del condannato Il condannato alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni, viene interdetto legalmente. Questo provvedimento viene preso allo scopo di punire il condannato e gli atti da lui stipulati possono essere annullati da chiunque vi abbia interesse 32. La minore età. La responsabilità genitoriale La piena capacità di agire si acquista a 18 anni. Il negozio giuridico concluso dal minore è annullabile senza necessità di provare che sia effettivamente dannoso. La capacità di stipulare validamente negozi giuridici si può acquistare prima dei 18 anni per alcuni atti, ma solitamente prima della soglia di età manca la capacità di disporre. Le opinioni del fanciullo sono giuridicamente rilevanti, secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e secondo la Convenzione europea sull’Esercizio dei Diritti dei Minori, il fanciullo deve avere diritto ad esprimere liberamente le proprie opinioni sulle questioni che lo riguardano a cui verrà assegnato il giusto peso in relazione all’età e alla 24 maturità, ha diritto ad essere ascoltato in qualsiasi procedimento giudiziario che lo riguardi; la sua opinione non sarà vincolante ma dovrà essere tenuta in considerazione. La responsabilità genitoriale, di regola, è attribuita ad entrambi i genitori dopo la riforma del 1975, che pone entrambi i genitori su un piano di assoluta uguaglianza. Le decisioni sono prese d’accordo da entrambi e se così non fosse, su questioni particolarmente rilevanti è previsto l’intervento del giudice. I poteri di decisione vanno esercitati nell’interesse del minore. I genitori hanno: Dovere al mantenimento Potere di sorveglianza -> potere di tenere il minore presso di sé o di destinargli una certa abitazione; potere di regolare le frequentazioni o di intercettarne la corrispondenza secondo un criterio di ragionevolezza Potere-dovere di educazione -> scelte su corso di studi ed educazione religiosa Potere-dovere di amministrazione del patrimonio e rappresentanza legale -> il genitore può compiere atti di ordinaria amministrazione Diritto di usufrutto legale sui beni del minore -> potere di godere dei beni e percepirne il reddito La sanzione alla violazione della responsabilità genitoriale può consistere in: decadenza della responsabilità stessa, rimozione all’amministrazione, privazione/limitazione usufrutto o altri provvedimenti decisi dal giudice 33. La tutela dei minori Se entrambi i genitori sono morti o non possono adempiere alla responsabilità genitoriale, si apre la tutela. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dall’ultimo genitore che ha avuto responsabilità, se manca, ne verrà scelta un’altra, preferibilmente fra i parenti più stretti o affini del minore. Il tutore ha poteri analoghi a quelli del genitore, con un controllo e intervento del giudice tutelare molto più frequente. Vedi pag. 66 manuale 34. L’emancipazione Il minore che abbia compiuto 16 anni può acquistare l’emancipazione dopo essere autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio per gravi motivi. L’emancipazione gli attribuisce la capacità di compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria serve la presenza del curatore (il quale non si sostituisce al minore, ma lo assiste). Con l’emancipazione cessa l’usufrutto legale dei genitori. 35. Tutela degli interdetti e curatela degli inabilitati La dichiarazione di interdizione o inabilitazione può essere solo nei confronti del maggiore o del minore emancipato, non ha senso interdire/inabilitare chi non ha capacità di agire L’interdetto è assoggettato alla stessa tutela dei minori. L’inabilitato è assoggettato alla stessa tutela dei minori emancipati. L’interdizione o inabilitazione può essere revocata con sentenza quando ne venga meno la causa. 25 35-bis. Amministrazione di sostegno L’amministrazione di sostegno può essere richiesta dal soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona convivente o da altri soggetti indicati dalla legge. Il decreto di nomina dell’amministrazione deve contenere: indicazione dell’oggetto dell’incarico, degli atti che l’amministratore può compiere in nome del beneficiario e di quelli che il beneficiario può compiere in autonomia. L’amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo sugli atti da compiere. 36. Sede della persona: domicilio e residenza Dimora = luogo in cui la persona si trova attualmente Residenza = luogo in cui la persona ha la dimora abituale Domicilio = luogo in cui la persona ha stabilito la principale sede dei suoi interessi 37. Scomparsa, assenza, morte presunta Scomparsa = persona non compare nel luogo del suo ultimo domicilio/residenza e non se ne hanno più notizie; il Tribunale può nominare un curatore per la conservazione del patrimonio Assenza = dichiarata dopo 2 anni dal giorno in cui risale ultima notizia; i beni vanno in possesso di coloro che ne sarebbero eredi, che dovranno conservarli ma potranno godere delle rendite Morte presunta = dichiarata dopo 10 anni dal giorno in cui risale ultima notizia; i presunti eredi acquistano la libera disponibilità dei beni e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Se il presunto morto ritorna o ne è provata l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e il nuovo matrimonio del coniuge è nullo. 26 VII. Le persone giuridiche 38. Cenni introduttivi Non solo le persone fisiche possono essere soggetti di rapporti giuridici: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, altri enti istituiti dalla legge, consorzi, società, associazioni e fondazioni vengono infatti considerati come soggetti della vita giuridica e sono chiamati “persone giuridiche”. I motivi per cui vengono costituite le persone giuridiche sono svariati: Interessi di carattere generale o di vaste categorie di persone Realizzazione di uno scopo per cui serve l’attività coordinata di più persone Attività economica con una minore responsabilità e rischio 39. L’autonomia patrimoniale Per parlare di persona giuridica è necessaria la presenza di un patrimonio (insieme di rapporti attivi e passivi) staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sottoposto a vicende autonome. L’autonomia del patrimonio significa che è destinato allo scopo dell’ente, subisce le conseguenze delle operazioni attuate dagli organi, è insensibile alle vicende che riguardano i soggetti che sono collegati all’ente. Autonomia patrimoniale perfetta = separazione netta e completa tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci, insensibilità dell’ente ai debiti personali del socio Autonomia patrimoniale imperfetta = i soci rispondono alle obbligazioni societarie con il proprio patrimonio Quanto più è netta la separazione tra i patrimoni, tanto più rigorosa diventa la disciplina di legge volta a tutelare i creditori, gli interessati e il pubblico in generale 40. Gli organi Organo amministrativo = elemento essenziale, si occupa dell’amministrazione del patrimonio Assemblea generale = organo sovrano, determina e modifica lo scopo dell’ente e le sue regole di organizzazione, ne può deliberare lo scioglimento, nomina revoca e stabilisce i limiti dei poteri degli amministratori. Organi di controllo Organi ulteriori = compito di rappresentare e difendere particolari interessi 41. Classificazione delle persone giuridiche private Istituzioni -> scopo prestabilito nell’atto costitutivo immutabile di carattere generale -> fondazioni Corporazioni -> persone che gestiscono la propria organizzazione e dispongono del patrimonio comune, possono modificarne lo scopo -> associazioni (es. scopo culturale), società (scopo di lucro) e consorzi (bisogno economico dei partecipanti) 41-bis. Enti del terzo settore Il Codice del Terzo Settore elenca: Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale Enti filantropici 27 Imprese sociali La disciplina di questi enti è quella generale di associazioni, fondazioni, società ecc. Il patrimonio deve essere usato esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata ogni distribuzione degli utili anche in seguito allo scioglimento. 42. Abusi della personalità giuridica Vedi pag. 77-78 manuale VIII. Le associazioni 43. La libertà di associazione e tutela dell’individuo nell’associazione L’associazione è un’organizzazione collettiva privata formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale (no attività economica) Nasce con un accordo fra le persone detto “atto costitutivo” e vengono stabilite le regole di funzionamento dell’associazione con lo “statuto”. Nel concetto di associazione rientrano culturali, religiose, i sindacati, partiti politici ecc. La libertà di associazione è garantita dalla Costituzione I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. (art. 18 Cost.) 44. Il riconoscimento e l’autonomia patrimoniale, differenze tra associazioni riconosciute e non riconosciute Per associarsi non è necessaria un’autorizzazione, sono vietate quelle che si propongono fini illeciti. Il riconoscimento non è un presupposto per l’efficacia giuridica dei patti associativi, ma si limita a conferire la personalità giuridica; il riconoscimento ha efficacia costitutiva della personalità giuridica. In mancanza del riconoscimento, alla responsabilità dell’associazione si accompagna la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. Il riconoscimento può essere negato principalmente quando il patrimonio appare insufficiente a garantire i futuri creditori. Gli atti più importanti delle associazioni riconosciute sono soggetti a pubblicità nel registro delle perone giuridiche. Le differenze maggiori tra i due tipi di associazione si manifestano principalmente nelle regole relative alla responsabilità per i debiti e alla pubblicità, tutte le altre regole sono comuni a entrambe. La maggior parte delle associazioni preferisce non chiedere il riconoscimento in quanto si possono svincolare dal controllo dell’autorità governativa (es. partiti politici). 45. La soggettività giuridica e il patrimonio delle associazioni I contributi degli associati e i beni acquistati costituiscono il fondo dell’associazione, che è di proprietà della sola associazione e non dei singoli associati. Gli associati infatti non hanno alcun diritto su di esso. 28 46. Atto costitutivo e statuto Per costituire l’associazione (non ric) è sufficiente l’accordo sugli elementi essenziali per l’esistenza dell’associazione: scopo, diritti e obblighi degli associati ecc. Se l’associazione vuole il riconoscimento, l’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica indicandone la denominazione, il patrimonio e la sede (elementi controllati dall’autorità governativa e indispensabili per attuare pubblicità nel registro delle imprese). 47. Gli organi dell’associazione L’assemblea degli associati delibera in base al principio maggioritario. Le deliberazioni possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria. Il controllo giudiziario è necessario a tutela degli associati, dell’ente stesso e di interessi generali ma non deve ledere l’autonomia dell’organizzazione, infatti può trattarsi solo di un giudizio di legalità e non di merito. 48. Federazioni di associazioni e associazioni parallele Quando le associazioni sono troppo grandi, per evitare problemi organizzativi, ci si può muovere in due direzioni. Federazioni -> costituire associazioni minori e riunirle in una federazione, che sarà semplicemente un’associazione i cui membri sono altre associazioni. Il decentramento permette una loro autonoma responsabilità verso i terzi. Alle assemblee partecipano solo i rappresentanti delle associazioni federate. Associazioni parallele -> gli iscritti partecipano sia alle sezioni locali che all’associazione di vertice, con due rapporti paralleli. 49. Ammissione e recesso degli associati Lo statuto determina i requisiti necessari per l’ammissione di nuovi membri, se un terzo li presenta tutti non ha il diritto ad essere accolto. L’associato può sempre recedere dall’associazione a meno che non abbia assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. L’impegno di partecipare a vita è nullo, si può sempre recedere dall’associazione con effetto immediato se si tratta di associazioni religiose o politiche. Se un associato vuole recedere prima del tempo stabilito può farlo per giusta causa. 50. Esclusione degli associati L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’assemblea per gravi motivi, la deliberazione di esclusione deve essere motivata. L’associato escluso o receduto non può pretendere che gli venga liquidata una quota del patrimonio sociale. 51. L’estinzione dell’associazione L’associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o risulta impossibile o quando siano venuti a mancare tutti gli associati. L’ass si estingue per deliberazione dell’assemblea con il voto di almeno ¾ degli associati. L’associazione a questo punto entra in liquidazione: si devono pagare i debiti dell’assoc. I beni che rimangono sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo, in mancanza di queste, l’autorità governativa provvede ad attribuire i beni ad altri enti con fini analoghi. Esaurita la liquidazione, l’associazione si estingue. 29 IX. Fondazioni e comitati 52. Costituzione, riconoscimento La fondazione è un’istituzione creata da un fondatore per destinare un patrimonio a un determinato scopo di natura culturale, scientifica, assistenziale ecc. La fondazione persegue finalità esterne relativamente immutabili, predeterminate dal fondatore nell’atto costitutivo. È costituita con atto pubblico o testamento; l’atto deve contenere denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede e norme sull’ordinamento e amministrazione + criteri e modalità di erogazione delle rendite. La fondazione acquista personalità giuridica con il riconoscimento, concesso o negato sugli stessi criteri delle associazioni. La costituzione e gli altri fatti più importanti vengono pubblicati nel registro delle persone giuridiche. 53. Organi. Controlli pubblici L’atto di fondazione nomina gli amministratori, se manca la nomina vengono scelti dall’autorità amministrativa. L’attività degli amministratori viene controllata dall’autorità amministrativa, che può annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e al buon costume. 54. Diritti dei beneficiari Il terzo ha un diritto ad esigere la prestazione? (es. borsa di studio) Il terzo che presenti i requisiti previsti dello statuto non ha diritti alla prestazione, ma hanno un interesse giuridicamente tutelato che vengano eseguite le operazioni preliminari alla scelta. (es. bando) 55. Trasformazione ed estinzione delle fondazioni Se lo scopo si esaurisce o diventa impossibile/inutile, l’autorità governativa può trasformare la fondazione, allontanandosi il meno possibile dal carattere originario. Se il patrimonio diventa insufficiente, l’autorità può fondere la fondazione con altre che abbiano uno scopo analogo. La fondazione si estingue per le cause previste nell’atto cost/statuto, se lo scopo è stato raggiunto/impossibile e se l’autorità gov non provvede alla trasformazione. Per dichiarazione di estinzione e liquidazione stesse regole delle associazioni. 56. I comitati = gruppi di persone che raccolgono fondi destinati ad uno scopo (es. comitati di soccorso, beneficenza, opere pubbliche ecc) che costituisce un vincolo di destinazione che grava sui fondi e non si può modificare. Se il comitato ottiene la personalità giuridica, sorge una vera e propria fondazione. In assenza del riconoscimento, non si ha limitazione di responsabilità: delle obbligazioni risponde il fondo raccolto e anche personalmente e solidalmente i componenti. I componenti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della destinazione allo scopo annunciato. Se i fondi sono insufficienti, scopo non più attuabile o raggiunto, l’autonomia gov stabilisce la devoluzione dei beni se non è stata disciplinata dall’atto cost. 30 NOZIONI PRELIMNARI SUI BENI E SUI DIRITTI PATRIMONIALI X. I beni 57. L’oggetto dei diritti patrimoniali Il titolare di un diritto soggettivo trae utilità dall’utilizzazione di una cosa, di un’energia o da una prestazione altrui. In base all’oggetto del diritto si differenziano diritti reali e diritti di credito. A queste due categorie si affiancano altri diritti patrimoniali: diritti sulle opere dell’ingegno, concepibili come diritti su beni immateriali che si differenziano per il modo di godimento del bene. 58. Beni materiali. Definizione e classificazione delle cose Sono beni immateriali le cose e le energie suscettibili di appropriazione e che possono formare oggetto di diritti (es. non sono beni la luce, l’atmosfera ecc) Cose mobili e immobili Immobili = terreni e tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo Mobili tutti gli altri beni L’esercizio di diritti di proprietà immobiliare è assoggettato da maggiori restrizioni di diritto pubblico. La staticità degli immobili e la maggiore facilità di individuazione rende più facile tenere conto dei trasferimenti e delle altre vicende giuridiche in pubblici registri; lo stesso accade per i beni mobili registrati (auto, navi, aeromobili). I beni mobili hanno un valore molto più variabile che rende necessaria l’esigenza di rapidità e scioltezza nei trasferimenti; la circolazione è più semplice e meno regolata. Trasferire beni immobili richiede un atto scritto Cose fungibili e infungibili Fungibili = possono sostituirsi indifferentemente le une alle altre (es. 1 da 100 e 2 da 50) Infungibili = cose prodotte in esemplari unici (es. vestito su misura, immobili) Il venditore di cose fungibili non è tenuto a consegnare pezzi determinati, l’acquirente ne diventa proprietario nel momento in cui vengono individuate d’accordo fra le parti. Se viene illecitamente distrutta una cosa, per i beni fungibili si può risarcire in forma specifica, mentre per quelli infungibili solo pagandone l’equivalente in denaro. Cose consumabili e non consumabili Consumabili = si possono usare una sola volta perché si consumano al primo atto di utilizzazione (es. cibo, denaro) Inconsumabili = si possono utilizzare più volte anche se verranno prima o poi deteriorate (es. vestiti, automobili) Pertinenze = cose destinate in modo durevole a servizio/ornamento di un’altra cosa senza esserne parte costitutiva. Gli atti e rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale, comprendono anche le pertinenze. Universalità di mobili = pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno destinazione unitaria (libri di una biblioteca personale). Gli atti e rapporti giuridici possono avere per oggetto l’universalità o le singole cose che la compongono. Frutti Naturali = provengono direttamente dalla cosa (es. prodotti agricoli) Civili = derivano da una cosa come corrispettivo del godimento di altri (es. affitto) 31 XI. Diritti reali e diritti di credito 59. Nozione di diritto reale = diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse; (vedi pag. 12-13) correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque di astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio. 60. Classificazione dei diritti reali Proprietà = diritto pieno ed esclusivo di godere e disporre della cosa Usufrutto = usare la cosa altrui e trarne i frutti rispettandone la destinazione economica Uso = usufrutto più limitato, i frutti possono essere raccolti solo nella misura che occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia Abitazione = abitare casa limitatamente a bisogni propri e della propria famiglia Superficie = utilizzare suolo altrui per una costruzione Servitù = peso imposto sopra a un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente a diverso proprietario Enfiteusi = utilizzare fondo altrui e raccoglierne i frutti con l’obbligo di migliorare il fondo stesso e pagare al proprietario un canone periodico Pegno = ha per oggetto cose mobili Ipoteca = ha per oggetto cose immobili e altri beni iscritti nei pubblici registri Se viene trasferita una cosa gravata da un diritto reale altrui, il diritto permane e viene acquistata gravata allo stesso modo. 61. Nozione di obbligazione: la prestazione dovuta Il diritto di credito attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone determinate. Il rapporto tra creditore e debitore è detto obbligazione. L’obbligazione può essere positiva o negativa e deve essere suscettibile di valutazione economica (vedi pag. 17). 62. Causa della prestazione, azione, responsabilità patrimoniale Il creditore, se il debitore non adempie, ha il potere di provocare un provvedimento giudiziario a difesa del proprio diritto, questo potere si chiama azione. 32 Inoltre, è importante la presenza della causa che giustifichi la prestazione, se non esistesse l’obbligazione e la prestazione venisse comunque eseguita, la persona che l’ha ricevuta dovrebbe restituirla o restituirne il valore (concetto di giusta causa). L’obbligazione ha quindi una duplice rilevanza: giusta causa (debitore) e azione (creditore) Esistono obbligazioni imperfette perché presentano solo la causa, questo accade ad esempio nei debiti che non derivano da un comando giuridico (es. debiti di gioco). Mediante l’esercizio dell’azione il creditore vuole soddisfare il proprio diritto per via giudiziaria (vedi pag. 17-18-19). Il diritto di credito implica l’assoggettamento del patrimonio del debitore, nella consistenza che ha al momento dell’esecuzione forzata. Il patrimonio del debitore è assoggettato alle pretese di tutti i creditori: si potranno soddisfare man mano che si presentano (esecuzione individuale) o tutti insieme (esecuzione concorsuale). L’incapacità del debitore di pagare i debiti può portare a una procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio. (vedi pag. 99-100 manuale) 63. Le fonti delle obbligazioni Vedi pag 18 64. Le obbligazioni reali L’obbligazione è intrinsecamente collegata con il diritto reale, sia nel senso che chiunque succeda in tale diritto diventa obbligato, sia nel senso che l’obbligo può liberarsi rinunciando al diritto stesso in favore all’altra parte (vedi pag. 101 manuale) 65. Confronto tra diritti reali e diritti di credito Vedi pag. 18 o 102-103 manuale 66. Diritti personali di godimento di cose Vedi pag. 18 o 103-104 manuale 67. Tipicità dei diritti reali I diritti reali costituiscono un numero chiuso: sono solamente quelli espressamente previsti dalla legge. Il numero chiuso si giustifica per evitare l’incidenza di una pluralità di diritti reali sulla medesima cosa, e riduce la possibilità di modificarne la destinazione economica. L’opponibilità ai terzi dei diritti reali impaccia la circolazione dei beni, costringendo gli acquirenti a indagini tanto più complesse quanto più numerosi sono i diritti reali ammessi dalla legge. 68. Il patrimonio = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, aventi contenuto economico, unificati dalla legge. Patrimonio generale della persona = unitarietà si manifesta nella regola che il debitore risponde alle obbligazioni con tutti i suoi beni Patrimonio di destinazione = una parte dei rapporti di una persona sono costituiti in un’altra unità giuridica in vista di una funzione specifica 33 Patrimonio autonomo = patrimonio di destinazione che fa capo a una collettività più o meno unificata Patrimonio separato = patrimonio di destinazione che fa capo a un soggetto separandosi dal suo patrimonio generale XII. Acquisto e tutela dei diritti patrimoniali 69. Acquisti a titolo originario e a titolo derivato I diritti patrimoniali si possono acquistare: A titolo originario = non è trasmesso da un’altra persona che ne fosse titolare A titolo derivato = acquirente succede a un precedente titolare e il diritto gli spetta nello stesso modo al quale spettava al vecchio titolare -> questo processo si chiama successione -> il soggetto che esce dal rapporto si chiama “autore” e il soggetto che gli subentra si chiama “successore” -> il diritto rimane immutato nel contenuto, cambia solo il titolare -> successione costitutiva = l’acquisto derivativo ha per oggetto un diritto nuovo che deriva dal diritto principale Perché possa verificarsi un acquisto a titolo derivativo occorre un valido titolo d’acquisto; l’autore deve essere realmente il titolare del diritto. Può accadere che l’apparente titolare del diritto lo venda ingiustamente e la legge prevede deroghe a questo schema di validità per permettere una circolazione più fluida. In questi casi irregolari viene sacrificato il vero titolare del diritto e tutelato l’acquirente. Questo principio della tutela dell’affidamento viene disciplinato da una serie di regole destinate a diverse situazioni e a diversi settori. 70. Tutela in forma specifica e per equivalente. Tutela assoluta e relativa Quando un diritto è leso, l’ordinamento tende ad assicurare l’esercizio delle facoltà e dei poteri che ne costituiscono l’oggetto. Tutela in forma specifica = il titolare riesce a riprendersi ciò che gli spetta (es. pag. 108 manuale) Tutela per equivalente = il titolare riceve una somma di denaro di valore corrispondente alle utilità che gli sono state sottratte (es. pag 109 manuale) La distinzione tra diritti assoluti e relativi è correlata al concetto di tutela (pag. 110 man) 34 IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO XVI. L’autonomia privata e il negozio giuridico 108. Nozione Autonomia privata = possibilità di regolare da sé, nel modo voluto, i rapporti giuridici con altre persone. Negozio giuridico = atto, o insieme di atti di più persone, rivolto a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico Atti negoziali = consistono in dichiarazioni o comportamenti che diano materialmente attuazione a un assetto negoziale di interessi Il negozio giuridico ha la funzione di consentire ai singoli di regolare i propri interessi dando ad essi un assetto voluto; la volontà non basta però a giustificarne l’efficacia, a

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