Diritto Commerciale - Prova d'Esame PDF

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diritto commerciale attività d'impresa imprenditore diritto italiano

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Il documento fornisce una panoramica sul diritto commerciale, coprendo argomenti come attività d'impresa, imprenditori, società, e registro delle imprese. Il documento descrive la distinzione tra attività d'impresa e altre attività e delinea le caratteristiche dell'imprenditore commerciale. Sono illustrati alcuni requisiti pratici per le imprese.

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DIRITTO COMMERCIALE Il diritto commerciale è una branca del diritto privato. Si occupa di alcuni specifici rapporti tra privati: è il diritto che regola il mercato. Disciplina aspetti che riguardano i rapporti tra provati di attività imprenditoriali, funzionali a produzione nuova ricchezza. Attivit...

DIRITTO COMMERCIALE Il diritto commerciale è una branca del diritto privato. Si occupa di alcuni specifici rapporti tra privati: è il diritto che regola il mercato. Disciplina aspetti che riguardano i rapporti tra provati di attività imprenditoriali, funzionali a produzione nuova ricchezza. Attività che sviluppano una serie di rapporti tra soggetti e ogni volta che ci si interfaccia al mercato scattano regole di diritto commerciale. Disciplina molto articolata perché attrae una serie di norme speciali (trust, diritto mercati finanziari, assicurativo…). Norme su impresa e sulle società. Distinzione tra impresa (l’attività di impresa è qualcosa che si svolge, qualcuno sta facendo qualcosa), società (chi fa l’attività di impresa, uno specifico soggetto, l’ente che può fare attività di impresa o l’imprenditore), azienda (è quello che si utilizza per fare attività di impresa, è il complesso produttivo che viene utilizzato per fare attività.) e ditta (è il segno distintivo dell’imprenditore, la denominazione sociale delle società). Definizione fattispecie e norma della disciplina. Imprenditore (art 2082 del cc): è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produzione di beni e scambio di servizi. Impresa è un’attività produttiva che deve creare ricchezza nel mercato o perché creo qualcosa che prima non c’era o per lo scambio/servizio. Es. se ho un immobile e lo affitto non sto creando ricchezza perché il proprietario sta solo sfruttando il suo diritto di godimento. Differente è se lo metto in locazione x i turisti e quindi svolgo attività di pulizia, servizi di trasporto dall’aeroporto… così io creo ricchezza. Deve essere un’attività che io svolgo a livello professionale. Cioè io non la faccio una tantum ma la faccio abitualmente, come professione. Es. se trovo una macchina d’epoca a poco, la acquisto e poi la rivendo non è attività a livello professionale e non sono imprenditore. Ci sono attività che sono stagionali e comunque hanno professionalità e se le svolgo sono imprenditore. Non serve nemmeno che sia l’unica attività che svolgo, posso avere due imprese. Deve però essere svolta in modo continuativo. Non è nemmeno necessaria la ciclicità. Es. se devo costruire il ponte di Messina una sola volta, ho una sola commessa sono imprenditore. Per costruire quel ponte devo dover svolgere quell’attività professionalmente. L’organizzazione, necessita che ci sia un certo coordinamento tra una pluralità di fattori produttivi sia umani che materiali. Non si è imprenditori se tutta l’attività implica semplicemente il suo lavoro senza l’utilizzo di strumenti o di altre risorse umane. Es. se faccio l’idraulico e vado in giro solo con mia cassettina attrezzi io non sono imprenditore. Non ho investimenti, non ho un’attività organizzata. Non sono imprenditore ma lavoratore autonomo (colui che svolge la propria attività con un lavoro prevalentemente autonomo). Economicità: non è mai economica un’attività che viene svolta nella consapevolezza che i costi superino i ricavi (enti del terzo settore, di beneficienza che sono costantemente in perdita). Un’attività è economica quando ha uno scopo di lucro e quindi quando l’obiettivo finale è creare un surplus, fare in modo che i miei ricavi siano più alti dei costi che ho sostenuto. Secondo altri economicità significa semplicemente andare in pareggio di bilancio (attività che offrono servizi ai prezzi di costo, che sono capaci di stare sul mercato con le proprie gambe). Rispetto a questa definizione abbiamo una grande eccezione: nonostante possano presentare tutte queste caratteristiche, la legge esclude sempre dalla definizione di imprenditori le professioni intellettuali (avvocato, commercialista, ing, medico, architetto...). sono attività che comportano professione di carattere personale e intellettuale. L’attività professionale che svolgono è un tassello di un processo produttivo più ampio. Imprese devono iscriversi in un registro delle imprese. Smette di esistere quando si ferma e perde i suoi requisiti. È necessario utilizzare un criterio reale, quando si fa impresa e si hanno certi requisiti si hanno anche certi obblighi. Esistono diversi tipi di imprese. La legge fa distinzioni importanti sulle norme che si applicano ad ogni tipo di impresa. A seconda dal tipo di attività svolta (imprese commerciali e imprese agricole, queste ultime hanno una serie di agevolazioni) e alla dimensione dell’attività (piccolo e grande imprenditore, hanno norme differenti che sono agevolazioni per il piccolo imprenditore). Impresa agricola: (art 2135): E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Imprenditore agricolo è colui che si occupa di un pezzo o del ciclo biologico della vita. Es. la selvicoltura è tutto ciò che riguarda la coltivazione e l’abbattimento degli alberi. È strettamente connesso alla vita animale e vegetale. Imprenditore agricolo colloca i suoi prodotti sul mercato e quindi attua un ciclo commerciale. Questa attività di commercializzazione (connessa all’attività agricola) deve utilizzare prevalentemente prodotti della produzione primaria. Resto imprenditore agricolo anche se una parte dei miei prodotti la acquisto da altri ma la materia prima prevalente è mia. Se acquisto la prevalenza da terzi divento imprenditore commerciale e non più agricolo. È irrilevante il valore delle merci che acquisto e rivendo, quello che conta è la quantità (se fatturo di più con prodotti di terzi ma la quantità dei miei è maggiore sono comunque imprenditore agricolo). Es. agriturismo può essere imprenditore agricolo pur che la maggioranza della produzione sia loro. Non è soggetto a obbligo scritture contabili e non è soggetto al fallimento, quindi alle normali procedure concorsuali (x ragioni storiche, prima aveva poco impatto sul mercato. Oggi non è più così ma le norme rimangono le stesse). Imprenditore piccolo: sono i coltivatori diretti del fondo, piccoli artigiani, piccoli commercianti che esercitano un’attività ….. con il componente proprio e della famiglia. Non abbiamo dato dimensionale in senso di grandezza ridotta. Attività professionale con lavoro prevalentemente proprio e della famiglia. Non riguarda fatturato… Non è tenuto alle scritture contabili. Si interfaccia poco al mercato dei fattori produttivi. Ma sono soggetti al fallimento. La disciplina fallimentare da dei parametri specifici e quantitativi. Imprenditore commerciale: quella su cui ruota tutta disciplina del codice civile dell’impresa. Esso detta lo statuto dell’imprenditore commerciale, ha statuti pensati per lui. (art 2195 cc): imprenditore commerciale chi svolge attività industriale, di intermediazione nella circolazione della ricchezza… Tutto quello che non è commerciale e non è agricolo (es. estrazione mineraria non è ne agricola perché non sfrutta ciclo biologico ne imprenditore commerciale perché no attività industriale o di intermediazione) non ha norme del codice civile. Tutto ciò che non è agricolo è commerciale. Obbligo di tenuta scritture contabili e disciplina fallimentare. Obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese (pubblicità e trasparenza). Nel ’42 si immaginava di scrivere solo imprenditori commerciali non piccoli, nel ’93 entrano in vigore norme per consentire l’operatività del registro delle imprese. Il registro delle imprese è un database all’interno del quale gli imprenditori (anche piccoli e agricoli) sono obbligati ad iscriversi. Principio di tipicità delle iscrizioni: io imprenditore devo scrivere solo ciò che mi dice la legge. Non c’è un controllo di validità o veridicità, sostanziale. Si fa un controllo puramente formale. Serve per fare pubblicità e dare info sulla società. Serve per rendere trasparente il mercato, info costantemente reperibili da parte di chi ne ha interesse. È anche nell’interesse dello stesso imprenditore che alcune cose siano pubblicate nel registro delle imprese perché scrivendolo lì lo sanno tutti e non devo fare comunicazioni mirate. Gli effetti dell’iscrizione: possono esserci effetti legali diversi. 1. Pubblicità dichiarativa-> Efficacia dichiarativa: nel momento in cui iscrivo una certa cosa nel registro delle imprese scattano alcune presunzioni; quell’atto diventa opponibile a chiunque (significa che chiunque non può dire “io non lo conoscevo”). ES. se ho pubblicato il mio bilancio nel registro delle imprese scatta la presunzione assoluta (perché non ammette prova contraria) che tutti conoscessero il mio bilancio. Se c’è causa in cui faccio valere alcuni contenuti del bilancio non si può opporre la non conoscenza di esso. Quindi rendo info opponibile ai terzi. Se invece non iscrivo qualcosa nel registro delle imprese scatta una presunzione relativa (che ammette prova contraria) di non conoscenza. 2. Pubblicità costitutiva: iscrizione registro delle imprese dell’atto costitutivo delle spa e srl e si tratta delle modifiche all’atto costitutivo di queste società. Questo significa che fino a quando un certo atto non è iscritto nel registro delle imprese per il diritto non esiste. Non solo c’è un problema di far conoscere un atto ma di farlo venire ad esistenza. Per divenire operativa una spa e una srl deve essere iscritta nel registro delle imprese. 3. Pubblicità notizia: metto lì le notizie per agevolare i terzi nel loro reperimento ma non si tratta di presunzione o opponibilità. Sono info in sezioni speciali del registro delle imprese. 4. Effetto normativo: a seconda che info sia o meno iscritta nel registro dalle imprese applico una certa norma. Riguarda iscrizione società in nome collettivo. Qui non ho effetto costitutivo. Se non sono iscritte la legge applica delle norme molto più gravose. Il registro delle imprese è fatto da una sezione ordinaria (imprese commerciali non piccole), sezione speciale impresa agricola (che segue la pubblicità dichiarativa); poi altre sezioni speciali. Secondo obbligo imposto all’imprenditore commerciali: scritture contabili. Due scritture contabili obbligatorie: il libro giornale (fatti di gestione in ordine cronologico) e il libro degli inventari (elementi attivo del mio patrimonio almeno una volta all’anno). La legge cerca di adattare questo obbligo perché ci sono imprese differenti. In termini generali in base a tipologia attività e a dimensioni ogni imprenditore deve tenere scritture contabili necessarie. C’è una modulazione diversa a seconda. Le scritture contabili servono all’imprenditore per capire come sta andando la sua attività e per prendere decisioni e per monitorare attività. La cattiva gestione si riverbera anche sugli altri, è un problema di mercato. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili non serve solo all’imprenditore per il suo stesso bene ma anche per la collettività. Queste scritture contabili sono private, info riservate perché info sensibili. Anche società quotate che hanno obbligo di esibire il bilancio sui loro siti hanno scritture di bilancio riservate. Ma ci sono ambiti giuridici in cui possono essere esibite. Es. se imprenditore sta pretendendo pagamento già avvenuto posso obbligare di esibire scritture contabili davanti a giudice che dimostrano che il pagamento è già avvenuto. Non è imprenditore, non ha economicità, non ha professionalità e organizzazione. Però è un’attività produttiva. Si, c’è scopus economico. Distinzione mezzi per propria attività manuale e organizzazione diversi fattori produttivi fra loro. Lui non impiega tempo per capire come coordinare i diversi fattori produttivi. Siamo in presenza di un lavoratore autonomo. Ultimo caso è imprenditore e svolge attività organizzativa. Ha tutti i requisiti per essere imprenditore individuale. È presente la professionalità, e lui non si limita a fare la sua professione intellettuale (solo il progetto). C’è organizzazione perché organizza l’attività e senz’altro è attività produttiva. Però questa casa non è destinata la mercato, quindi non c’è requisito economicità. Lo svolgimento di un’attività dedicata all’autoconsumo è considerato imprenditoriale perché comunque interagisce sul mercato. È interpretazione minoritaria. Caio è imprenditore commerciale. Il pescatore non è un imprenditore agricolo. Se li alleva è agricolo, se li pesca e basta tirandoli su dal mare allora è agricolo. Dipende quanto acquista da sempronio e quanto vende di suo. I prezzi e i ricavi non ci interessano. Dipende solo le quantità proprie e quelle di terzi. Ci interessa la quantità che lui produce e che acquista perché questa è l’attività che svolge lui. È attività agricola. Se lo faccio in modo continuativo, l’allevamento è imprenditore agricolo. È piccolo imprenditore. GIU: I REQUISITI DELL’IMPRENDITORE: CASO 1: Il sig. Tizio lavora come perito informatico in una impresa di consulenza, con un contratto di lavoro subordinato. Essendo appassionato spesso nel tempo libero dipinge quadri che regala ai propri amici Tizio non è imprenditore perché mancano tre dei quattro requisiti: il requisito dell’economicità, manca la professionalità, manca l’organizzazione MA è un’attività produttiva. CASO 2: Con il tempo i quadri del sig. Tizio iniziano a essere conosciuti e apprezzati in tutta la Lombardia. Tizio decide così di iniziare a fare il pittore e dipingere quadri su commissione e dietro pagamento di un compenso. A questo proposito decide di adibire il garage del proprio appartamento, dove tiene anche tutti gli attrezzi del mestiere (tavolozze, colori, pennelli ecc.) Non ancora perché manca il requisito dell’organizzazione, gli altri tre ci sono (economicità, professionalità e produttività). Lui ha adibito il garage e ci tiene gli attrezzi non sono fattori produttivi. CASO 3: Un giorno il sig. Tizio decide di aprire una propria galleria affittando un immobile in centro e assumendo una dipendente con l’incarico di organizzare eventi. è diventato imprenditore perché c’è il requisito dell’organizzazione la dipendente e la galleria sono fattori produttivi. CASO 4: Il sig. Filano eredita da un lontano parente un terreno edificabile. Essendo un ingegnere edile, il sig. Filano decide di usare il terreno per costruire un immobile da destinare a propria abitazione. Una volta predisposto il progetto, dunque, procede ad assume diversi muratori, acquistare le materie prime necessarie e dirige i lavori, fino al loro termine. C’è la professionalità (come nell’esempio della costruzione del ponte sullo stretto), l’ingegnere è una professione intellettuale ma svolgendo un’attività più ampia che comprende anche altre attività allora è imprenditore, l’organizzazione MA manca l’economicità perché la casa non è destinata al mercato ma solo a sé stesso. N.B. C’è un’interpretazione minoritaria che dice che anche la produzione per autoconsumo lo rende imprenditore perché non ci sono ricavi ma c’è un risparmio di costi! L’IMPRENDITORE AGRICOLO: CASO 5: il sig. Caio ha una pescheria, che ogni giorno si rifornisce di pesce pescato dal sig. Sempronio. Nessuno dei due è imprenditore agricolo: Caio è imprenditore commerciale (acquista e rivende, non lo alleva) mentre Sempronio non lo è perché non cura il ciclo biologico (non alleva il pesce ma lo pesca e basta). CASO 6: Il sig. Caio decide un giorno di iniziare ad allevare molluschi che rivende nel proprio negozio, continuando però ad acquistare anche il pesce pescato da Sempronio. Dipende dalla quantità che acquista da Sempronio e dalla quantità che produce. Se produce la quantità maggiore rispetto al totale degli acquisti allora è imprenditore agricolo, se il 60% lo acquista e il 40% lo produce lui non è imprenditore agricolo ma imprenditore commerciale. Non guardo il totale delle vendite ma il totale degli acquisti. CASO 7: Il sig. Mevio è proprietario di alcuni cavalli purosangue che utilizza a scopo di riproduzione dietro pagamento. Lui è imprenditore agricolo perché si sta occupando del ciclo biologico dei suoi cavalli. Il tipo di attività commerciale legato all’attività di allevamento è irrilevante (l’importante è che sia connessa all’allevamento). Organizzazione dell’imprenditore. L’organizzazione è uno dei requisiti essenziali. Non esiste organizzazione senza mezzi produttivi. Disciplina dei collaboratori dell’imprenditore (pubblicità commerciale), alcuni collaboratori ai quali è possibile affidare rappresentanza e sono sottoposti a disciplina particolare: istitore, procuratore, commessi. Istitore: collaboratore a livello più alto. Ha dei poteri ampissimi. Viene definito come il preposto all’impresa commerciale svolta. L’istitore è il livello più alto e ha poteri di rappresentanza altissimi. Può fare atti che vincolano imprenditore perché ha il potere di firma. I suoi poteri sono illimitati salvo alcuni atti specifici sottratti dalla legge: esiste un limite generale (lui può compiere atti pertinenti all’impresa) i suoi atti vincolano direttamente l’impresa, vincolo pertinenza(può fare solo cose pertinenti all’azienda); ci sono specifici atti che pur pertinenti non può svolgere, non può alienare beni immobili (es. non può vendere capannone in cui attuo mia produzione); non può attuare la cessione dell’intera azienda, cambiare la destinazione dell’azienda. I poteri possono essere ulteriormente limitati dall’imprenditore. Queste limitazioni però devono essere espressamente esplicitate nell’atto di nomina dell’istitore (es. limitazioni quantitative). Se non ci sono limiti questo potere è illimitato salvo limiti che non fanno mai parte del potere dell’istitore istituiti dalla legge. Però questi atti devono essere opponibili ai terzi: nomina istitore e limiti devono essere pubblicati nel registro delle imprese. Accanto a questi poteri ci sono anche obblighi dell’istitore: ha gli stessi obblighi dell’imprenditore (registro imprese e tenere scritture contabili). Procuratore: ha potere di rappresentanza nel momento in cui gli vengono indicati nell’atto di nomina. Deve essere iscritta nel registro delle imprese per rendere poteri opponibili ai terzi. Non ha doveri dell’istitore. Commessi: commesso secondo il Codice civile. Soggetti che hanno poteri di rappresentanza limitati esclusivamente a vendere i beni ai terzi. Stipulano contratti in nome e per conto dell’imprenditore. Al massimo può trasmettere reclami ma non ha gli obblighi dell’istitori. Impresa: attività legata all’azienda da un rapporto di mezzo a fine. L’azienda è (2555 cc): complesso di beni organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento del suo ciclo produttivo. È irrilevante che i beni siano di sua proprietà. Azienda tendenzialmente ha un certo avviamento (sommatoria valore singoli beni e valore azienda nel suo complesso). Azienda già funzionante vale di più anche perché mi risparmia tutta opera iniziale di organizzazione dei fattori produttivi; subentro in qualcosa che è già avviato e funzionante. Si vuole facilitare la circolazione delle aziende, l’allocazione delle risorse è fattibile attraverso la contrattazione. Disciplina azienda si focalizza sulla fase del suo trasferimento, un imprenditore subentri al posto di un altro. 1. Prima norma è il divieto di concorrenza: devi astenerti dal fare concorrenza a chi ti ha acquistato l’azienda per cinque anni. Perché chi la vende non svii facilmente la clientela. Significa che chi vende non può svolgere attività analoga nel territorio in cui già opera l’imprenditore che ha acquistato. Limite di tempo cinque anni perché è una norma che limita un articolo costituzionale (41 libertà di iniziativa economica). Però nulla impedisce che tra le parti ci sia un accordo diverso, le parti possono decidere di farsi concorrenza fin da subito. Questo rientra nella libera contrattazione tra privati. Posso alleggerire questo divieto di concorrenza ma non posso mai renderlo più gravoso. 2. Come costruisco questo contratto? La legge dice che quando si fa riferimento all’azienda nel contratto si fa riferimento a tutti i beni che compongono l’azienda. Se voglio evitare che passi qualcosa devo scriverlo. Posso vendere dei rami di azienda. Però non posso vendere azienda senza beni essenziali che caratterizzano la mia attività. Questo contratto per legge non ha bisogno di una forma particolare, deve solo avere la forma scritta(ab probationem). L’ipotesi in cui all’interno dell’azienda ci siano beni per la quale per il trasferimento ci sia bisogno di un atto pubblico e una forma scritta (es. beni immobili che per il diritto privato sono tutti tracciati e quindi devo andare dal notaio). 3. Al fine di incentivare i trasferimenti di azienda viene prevista disciplina particolare per i contratti pendenti, i debiti e i crediti. Se non c’è scritto niente si applica la disciplina civilistica per le cessioni di contratti crediti e debiti. In realtà quando trasferisco in blocco un’azienda applico norme che aiutano a raggiungere effetti disciplina civilistica con meno costi. Contratti pendenti: nessuna delle due parti ha eseguito la sua prestazione (tipico dei contratti di durata) o devo avere un contratto di vendita in cui nessuna delle due parti ha fatto il suo. Per il diritto civile, ci deve essere il consenso di tutti se voglio trasferire il mio contratto di locazione, soprattutto della terza parte contrattuale. Però non posso andare a parlare con tutti coloro con cui ho un contratto. Una volta pubblicato nel registro delle imprese il trasferimento di un’azienda si ha un automatico subentro di chi l’ha acquistata di subentro nei contratti pendenti. Il terzo contraente può recedere dal contratto soltanto se ha una giusta causa e recedere dal vincolo contrattuale (es. se si ha ceduto azienda a uno che è insolvente e non ha requisiti per rispettare il contratto, lo vedo fare entro tre mesi). I crediti: nel diritto privato, per traferire un credito devo notificare al creditore l’avvenuto trasferimento. Questa notifica è scritta nel registro delle imprese. I debiti: la disciplina di diritto civile ci dice che per trasferire il debito serve sempre consenso creditore. Nei trasferimenti d’azienda non serve il consenso ma ci sono comunque tutele per il creditore. Per la legge restano responsabili in solido sia cedente che cessionario. Il creditore potrà pretendere pagamento tanto dall’uno quanto dall’altro, con l’eccezione nel caso in cui questi debiti non siano scritti nelle scritture contabili. 4. Art 2086 sull’organizzazione dell’impresa: imprenditore è vertice dell’impresa. Ogni impresa deve dotarsi di assetti organizzativi amministrativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. Tendenza imprenditori italiani a non intervenire su problemi rischiando di essere insolventi. Però l’obiettivo non è quello di tutelare l’imprenditore da sé stesso ma perché se fallisce, chi gira intorno ad esso rischia di subire danni gravissimi. I presidi devono essere adeguati in base a natura e dimensioni dell’attività svolta. CASI: caso 1 Il sig. Tizio è titolare di che produce bulloni e decide di preporre alla stessa il sig. Caio. Provvede così a iscrivere la nomina nel registro delle imprese. Qualche anno dopo, però, il sig. Tizio decide di limitare i poteri impedendo allo stesso di porre in essere atti superiori a 100.000 di euro e lo comunica al sig. Caio. Il giorno successivo, il sig. Caio conclude una trattativa in corso da tempo per di un nuovo macchinario del valore di 120.000 e stipula direttamente il relativo contratto, senza coinvolgere il titolare. Il contratto è valido e vincolante? Se l’imprenditore ha iscritto le limitazioni non è valido. Il terzo non poteva conoscerlo se non era ancora scritto sul registro delle imprese. Però istitore ha violato una mia volontà. Nei rapporti interni tra istitore e imprenditore è una violazione del dovere dell’istitore. Ma imprenditore può richiedere danni e prendere provvedimenti verso istitore. Caso 2: E se il titolare avesse comunicato la limitazione dei poteri intervenuta con una lettera raccomandata alla controparte contrattuale, prima della conclusione del contratto? E se il sig. Caio disponesse un bonifico di 80.000 dal c/c dell’impresa per fare una donazione a un ente benefico a nome dell’impresa. Nel momento in cui non l’ho iscritto nel registro scatta la presunzione di non conoscenza; però è una presunzione relativa superabile con prova contraria. Bisogna dimostrare che gli è arrivata la raccomandata. È irrilevante che le trattative fossero avanzate e avviate da tempo. Ci potrebbe essere responsabilità precontrattuale essendoci violazione trattative. Però bisogna capire cosa c’era scritto nella raccomandata. Se imprenditore accetta contratto esso diventa vincolante. Per il bonifico è un problema se lo fa lui di sua spontanea o glielo dice l’imprenditore. Attività di beneficienza può essere considerata come attività di impresa. Anche istitore può fare beneficienza, anche con il core business. Però se io non sono un ente non profit la beneficienza rientra nell’attività di marketing o indirettamente per far soldi. Le imprese possono anche, nella loro missione, fare del bene. Obiettivo però è sempre quello di produrre ricchezza per i soci. gli imprenditori possono preoccuparsi di contribuire al benessere sociale; ma è responsabilità dell’imprenditore ed è scelta personale. Non può essere un istitore a decidere cosa fare. Caso 3: La società Alfa è titolare di operativa nel settore della produzione e commercializzazione di pasta e riso, la quale viene esercitata mediante un complesso aziendale composto dai vari macchinari, due dipendenti, un contratto di locazione del capannone industriale e due contratti di somministrazione di materie prime. Un giorno, la società Alfa decide di concentrare la propria attività sul solo settore della pasta e, pertanto, trasferisce al sig. Sempronio i macchinari utilizzati per la lavorazione del riso. Si può qualificare come trasferimento di azienda? Se acquisto due macchinari io non sto subentrando in un’attività già avviata. Nel momento in cui lo qualifico come trasferimento di azienda dovrei trasferire in blocco quello che mi serve. Non mi basta acquistare macchinari per dire di essere in un’azienda già avviata. Siamo in presenza di vendita di singoli cespiti. Caso 4 Il sig. Sempronio, dopo dei macchinari, inizia la attività di produzione della pasta, assumendo quattro dipendenti e stipulando un contratto di locazione di un capannone commerciale. Un giorno, il sig. Sempronio decide di cedere tutta alla Società Beta. A distanza di un anno il sig. Sempronio inizia una nuova impresa, volta alla produzione e commercializzazione di riso. È lecito questo comportamento? Dipende. Pasta e riso sono beni succedanei quindi sono in concorrenza. Bisogna capire dove apre questa attività di produzione e commercializzazione di riso. Bisogna anche verificare cosa c’è scritto all’interno del contratto (divieto di concorrenza è derogabile dalla volontà delle parti). Caso 5 E se il sig. Sempronio, al posto di avviare un’attività̀ sua, avesse assunto la qualifica di institore per un altro imprenditore? Non può perché la ratio di questa norma è quella di evitare di avvantaggiarsi di un know how già avanzato e fare concorrenza sleale. Caso 6 Il sig. Mevio è titolare di una azienda volta di attività di ristrutturazione di immobili. Essendo egli un abile pittore, tra i servizi offerti ai propri clienti, vi è anche quello di effettuare dei graffiti e altri dipinti su muro. Un giorno il sig. Mevio cede il proprio complesso aziendale al sig. Filano, noto street artist. Il sig. Filano subentra nei contratti in essere del sig. Mevio? Penso proprio di sì e avevo ragione. Solo contratti per la quale il fatto che l’attività la svolga quel determinato imprenditore, non si trasferiscono ma rimangono dell’imprenditore originale. Dipende quale tipo di contratto sussiste se a svolgerlo è l’imprenditore o se per svolgerlo serve solo un progetto organizzativo e un imprenditore vale l’altro. Caso 7 La società Alfa s.p.a. acquista un’azienda dalla Beta s.r.l. In sede di trattativa, la Alfa s.p.a. si accorge dai registri Iva, di un debito verso un fornitore, la Gamma s.n.c., che tuttavia non risulta mai iscritto nel libro giornale della Beta s.r.l. Una volta iscritto il trasferimento nel registro delle imprese, la Gamma s.n.c. inoltra una lettera alla Alfa s.p.a. in cui pretende il pagamento delle proprie spettanze. La Alfa s.p.a. è tenuta a pagare questo debito? Norma di legge: se debito è iscritto nelle scritture contabili obbligatorie. Dottrina maggioritaria e giurisprudenza unanime dicono che se non c’è scritto è irrilevante che sia scritto da altre parti. Se non c’è scritto lì il creditore si attacca. In realtà c’è un’interpretazione che dice che ciò può far avvenire tentativi di abuso della norma. Quindi è un problema di onere probatorio; se il debito è messo lì diamo per scontato che chi acquista l’azienda ne fosse a conoscenza. Però rispondi anche a quei debiti se si fornisce la prova che ne eri a conoscenza nel momento in cui hai fatto la trattativa. Creditore deve fornire la prova che ne era a conoscenza. Cosa è una società? Qualunque ente può svolgere attività di impresa, ma gli enti finalizzati allo svolgimento di questa attività sono le società. Quando imprenditore è un ente tutta questa attività viene disciplinata da regole interne dell’ente stesso. Si crea organizzazione in cui l’ente stesso internamente forma le norme. Organizzazione significa che esistono una serie di norme che disciplinano tutto. Ci sono diversi tipi di società. Semplici, nome collettivo, accomandita semplice, srl, spa, società in accomandita per azioni. Si può selezionare solo uno di questi tipi disciplinati dall’ordinamento giuridico (principio di tipicità). Art 2247 cc: Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. La legge ci dice che è un contratto, contratto è l’atto che costituisce la società. I soci che costituiscono una società hanno uno stesso interesse (comunanza di scopo). Srl e spa pox essere create anche con atto unilaterale (unico socio). Nel momento in cui facciamo questo atto facciamo sorgere un’organizzazione riconosciuta dall’ordinamento giuridico e individuiamo delle regole che disciplineranno la vita di questa società (struttura finanziaria, organizzazione poteri…). Nella società di persone nascono contratti a forma libera, nelle società anche a fatti concludenti senza forma scritta. Forma scritta serve se all’interno della società vengono conferiti dei beni immobili. Le società di capitali necessitano sempre di forma scritta, sia spa che srl. Società di capitali vengono all’esistenza solo quando scritte nel registro delle imprese (pubblicità costitutiva). Questo contratto ci dice che deve individuare alcuni elementi essenziali: conferimenti, esercizio comune di un’attività e ripartizione degli utili(scopo di lucro). Senza questi non c’è società, o ci sono dei vizi. - Conferimenti: apporti che soci si impegnano a fare in favore della società (denaro, credito, azienda già funzionante…). Conferimenti sono qualcosa di più del patrimonio perché formano il capitale sociale (specifica parte del patrimonio), che si caratterizza dal fatto di essere sottoposto da un vincolo di destinazione (a partire da quel momento beni devono e possono essere utilizzati solo dalla società per svolgere la sua attività produttiva. Funzione produttivistica). Il vincolo significa che questo capitale non può essere restituito; fino a quando dura la società conferimento resta vincolato. Conferimento non significa che io ho un credito nei confronti della società; è soggetto al rischio di perdita. L’elemento del conferimento distingue chi è socio da chi non lo è. Solo chi ha effettuato un conferimento può essere considerato socio perché suo apporto è soggetto al rischio di impresa, di perdite. Capitale sociale è il valore dei beni conferiti dai soci. non è un vincolo qualitativo. - Esercizio comune di un’attività: questa attività è comune ai soci perché gli atti di impresa vengono svolti e vengono imputati alla società e direttamente anche ai suoi soci. il proprietario dell’attività sono i suoi soci. - Scopo di lucro: le società hanno sempre scopo di lucro. Sono funzionali alla distribuzione degli utili tra i soci. funzionali a realizzare interesse puramente egoistico. Mai una società di elargizioni benefiche. Il socio è sempre soggetto al rischio di impresa. Esiste un divieto: di patto leonino: è nullo il patto con cui uno o più soci vengono esclusi dagli utili o dalle perdite. Esiste(patto leonino) perché se così non fosse ci sarebbero società gestite male, che non si assumono il rischio di investire ma questo non è fare attività di impresa. Esistono le benefit corporation che sono eccezionali -> Chi costituisce impresa sociale trovi lo stimolo ad esercitare i propri poteri bene per altruismo. Caso 1: La Alfa s.p.a. è una società che opera nel settore farmaceutico. I soci deliberano una variazione costitutivo inserendo una clausola che prevede di devolvere il 90% degli utili generati negli anni futuri a centri per la ricerca. È lecita la clausola? Clausola nulla perché società hanno solo scopo di lucro e non si può eliminare questo scopo. Essa ha come funzione unica quella di creare un utile e distribuirlo ai suoi soci. per avere scopo non lucrativo ci sono altre imprese, come quelle sociali. Scopo di lucro è elemento fondamentale che non può essere limitato. Si può comunque investire in ricerca e sviluppo non redistribuendo gli utili ma non posso avere un ente societario che nasce senza redistribuire gli utili. Caso 2 I fratelli Mevio e Filano ereditano un ingente patrimonio immobiliare, formato da diverse abitazioni e da alcuni esercizi commerciali di lusso. Alcuni di detti immobili risultano concessi in locazione, mentre gli altri sono sfitti. I fratelli decidono di costituire una società affinché si provveda a gestire unitariamente detto patrimonio immobiliare. I fratelli, dunque, conferiscono gli immobili nella società Gamma s.r.l. il cui oggetto sociale indica di «concessione in locazione e di beni immobili, esclusa comunque qualsiasi attività commerciale». È possibile la costituzione di una tale società̀ ? no perché non posso costituire società che non svolga attività imprenditoriale e commerciale. No vera e propria società. Basterebbe scrivere nell’atto costitutivo che faccio attività di impresa, clausola che giustifica società. Se c’è deviazione tra quello che dice ente e quello che faccio posso comunque essere in presenza di una società. Nelle società la forma è fondamentale e prevale sulla sostanza perché è vista dai terzi. Caso 3 E se la società, pure limitandosi a gestire il patrimonio immobiliare dei due fratelli, avesse riportato il seguente oggetto: «acquisto, ristrutturazione, vendita, locazione e gestione di beni immobili»? Caso 4: Secondo me e la giu non può. No perché non sta contribuendo all’attività produttiva perché non fa conferimenti. La responsabilità illimitata viene dopo, è una conseguenza dell’essere soci. una parte della dottrina sostiene che anche se apporta pochi euro può diventare socio. È un ostacolo più teorico che pratico; basta che sempronio faccia un piccolo versamento e lo fanno diventare socio. Teoria minoritaria non regge perché se vado a guardare il patto leonino il socio non rischia. Responsabilità patrimoniale nelle società: Caratteristica SNC è che i debiti contratti dalle società ricadono anche sui soci, essi sono illimitatamente responsabili dei debiti. 1. Le società di capitali sono vere e proprie persone giuridiche a tutti gli effetti. Riconosciute all’interno dell’ordinamento giuridico come autonome e a sé stanti. Questo deriva dal regime di pubblicità, nel registro delle imprese, che serve per la costituzione della società. Società per nascere deve essere iscritta nel registro delle imprese, atto costitutivo pubblicizzato ai terzi. 2. Società di persone vengono definite come soggetti giuridici, non vere e proprie persone. Sono strumento messo a disposizione dei soci per fare meglio i loro interessi, non creano un ente distinti. Separazione meno netta. Questa separazione viene distinta quando si parla si autonomia patrimoniale. Nella società di capitali abbiamo autonomia patrimoniale perfetta (distinto patrimonio soci e patrimonio società). Se società non paga debiti ne risponde solo lei con il suo patrimonio e i creditori non potranno mai pretendere niente dai soci. Nelle società di persone c’è un’autonomia patrimoniale ma non è mai totale, mai perfetta. Autonomia patrimoniale è imperfetta. Questa separazione è a seconda del tipo di società che scelgo. - Società semplici: autonomia patrimoniale molto blanda. Se società fa debiti che non paga, il creditore può scegliere di chiedere pagamento a società o ai soci. se socio è stato chiamato a pagare da creditore, si può svincolare da questa responsabilità indicando la presenza nel patrimonio della società di beni facilmente liquidabili (es. conto corrente società); diverso è se società ha beni che per essere liquidati hanno bisogno di molto tempo e non elimina obbligo socio di pagare subito il creditore. È possibile limitare la responsabilità di alcuni soci: togliere la rappresentanza della società deve essere detto nell’atto costitutivo. Debiti personali dei soci: nelle società semplici autonomia patrimoniale molto sottile (società non paga i debiti del socio) ma il creditore può chiedere che venga liquidata la sua quota di patrimonio. - Società in nome collettivo: soci rispondono collettivamente in via solidale per i beni sociali, salvo il beneficio di preventiva escussione. Beneficio di preventiva escussione: il creditore può pretendere il pagamento del socio non subito ma dopo aver escusso (pignorato) il patrimonio della società. Soci hanno responsabilità subordinata, rispondono solo quando società non ha più nulla per far fronte ai propri impegni. Creditori personali del socio di snc: non può pretendere che società gli liquidi la quota. Deve aspettare la scadenza, lo scioglimento della società. Se si arriva al termine e la società va avanti comunque il creditore può pretendere la liquidazione ma il creditore deve comunque aspettare la scadenza. - Società in accomandita semplice: due soci ->soci accomandanti e soci accomandatari. Soci accomandanti sono soci di capitali, non rispondono mai con il loro patrimonio dei debiti sociali. I soci accomandatari sono come i soci di snc, rispondono sempre salvo il beneficio di preventiva escussione. Tipi di società (->): la legge prevede tutto ciò che c’è da prevedere per ogni tipo di società e ogni aspetto ma le regole sono derogabili dalle parti. La legge regola tutta una serie di aspetti necessari, dando norme di default. Se le parti non prevedono diversamente si applica questa regola. C’è la possibilità delle parti di prevedere diversamente. Autonomia statutari delle parti: soci possono discostarsi da alcune di queste regole e autonomia è ampia a seconda del tipo di società. Molto ampia nelle società di persone. Bisogna vedere per ogni società quali sono le norme imperative e quali quelle modificate da esse. Norme molto numerose nella società per azioni e meno in quelle di persone. è SNC: società di tipo collettivo. Tutti i soci devono essere illimitatamente e solidalmente responsabili. Nell’atto costitutivo: Tipo commerciale residuale: le snc essendo di persone possono anche costituirsi senza bisogno di essere iscritte nel registro delle imprese, possono nascere per fatti concludenti. Se svolgono attività commerciale si applicano regole delle società di tipo collettivo (se non specificano che tipo di società hanno, ma fanno comunque attività commerciale). I soci di questa società sono fondamentali ed è importante sia indicato all’interno dell’atto costituitivi il nome dei soci; se non lo indico è un socio occulto ma è comunque socio. La ragione sociale nelle snc il nome che diamo alla nostra società si chiama nome sociale (denominazione sociale nei capitali). Se composta prevede all’interno del nome almeno un nome di un socio illimitatamente responsabile. Inoltre all’interno dell’atto costitutivo: Chi Amministra la società? Quale attività avviene? Quale l’oggetto sociale? Le norme secondo le quali si ripartiscono utili e perdite e conferimenti apportati dai soci, durata società… Se non sono indicate queste cose si applicano le norme della legge. Atto costitutivo si può modificare ma la modifica segue le regole di modifica dei contratti: serve l’unanimità dei consensi (stesso nelle società in nome collettivo). A differenza del diritto dei contratti legge prevede possibilità di una clausola contraria all’atto costitutivo: possibile che nell’atto costitutivo ci siano delle modifiche ad esso fatte a maggioranza (questo deve essere scritto all’inizio nell’atto costitutivo). Ci sono comunque modifiche fatte a maggioranza (es. da snc a srl); perché la legge è sempre favorevole all’utilizzo di organizzazioni più articolate come società di capitali. Questo atto costitutivo deve essere sottoposto a pubblicità nel registro delle imprese. Dato che manca pubblicità nei confronti dei terzi siamo di fronte a srl irregolari e legge prevede regime di separazione patrimoniale di rango più basso. Resto in snc, regolata da norme delle snc ma se non iscritto nel registro delle imprese la separazione patrimoniale è ridotta al minimo, quella della società semplice. Elemento principale: conferimenti. In realtà non ci sono limiti particolari per legge, non c’è un minimo di capitale sociale né il tipo di conferimenti. Conferimento valutato direttamente dai soci, essi si accordano fra loro. Hanno libertà di regolare i propri interessi. Se abbiamo conferito tutti opera, il valore di essa siamo noi a determinarla e lo scriviamo nel registro delle imprese. Ci sono alcuni limiti minimi per limitare questo capitale sociale: una volta scritto nel registro delle imprese è fisso. Questo ha valore organizzativo importante perché determina gli utili distribuibili o non (se vado in perdita). Gli utili: gli utili se non scrivo niente nel mio atto costitutivo, seguono i miei conferimenti. Se non scrivo nulla sui conferimenti si presume siano divisibili in parti uguali, tanto gli utili quanto le perdite. Se voglio alterare questa eguaglianza devo scriverlo nell’atto costitutivo. Posso modulare la partecipazione agli utili o perdite nel mio atto costitutivo con divieto del patto leonino: non posso escludere totalmente qualcuno da utili o perdite. L’amministrazione e la rappresentanza: quando parliamo di società dobbiamo distinguere posizione socio, amministratore e rappresentante legale. Socio ha contribuito alla formazione del capitale sociale, in quanto tale ha una serie di diritti e poteri (incide sullo statuto, controllo amministratori). Amministrazione assume scelte di conduzione del business, ogni tanto può coincidere con il socio ma sono due ruoli differenti. Il rappresentante legale è colui il quale può firmare gli atti e vincolare la società (spendere il nome della società), entrano nei rapporti con i terzi. Amministrazione è chi assume scelte gestorie. Tutti i soci sono amministratori, se voglio riservare potere amministrativo solo ad alcuni soci, lo devo scrivere all’interno dell’atto costitutivo. Per esempio, indicando nomi dei soci amministratori all’interno dell’atto costitutivo. Si possono indicare direttamente nell’atto costitutivo i nomi dei soci che sono anche amministratori. Per far si che quei soci non siano più amministratori serve unanimità. Si può iscrivere che gli amministratori vengano scelti ogni tot tempo o tramite decisione separate dei singoli soci. Se io nomino con un atto separato non ho bisogno né di giusta causa né di unanimità. In questi casi ho alcuni soci che sono amministratori e alcuni no. Quindi non hanno poteri di assumere decisioni gestionali ma hanno potere di controllo su quello che fanno gli amministratori e hanno responsabilità illimitata su quello che fanno amministratori. Hanno il diritto di ispezionare i documenti amministrativi, accedere a scritture contabili. Diritto di pretendere il rendiconto che è un prospetto delle entrate e uscite legate ad una specifica iniziativa. Se ho più di un amministratore devo vedere come assume le decisioni aziendali. Amministrazione disgiunta: ciascun amministratore va per la sua strada, fa quello che vuole. Nel momento in cui lui assume una decisione, la società ha assunto la decisione. Quello che si applica quando lo statuto non prevede altrimenti. Però ci possono essere dei conflitti se due amministratori vogliono fare l’opposto, esiste il diritto di opposizione da parte degli altri amministratori. Essi esercitano il loro potere di opposizione e bloccano la possibilità a questo amministratore di assumere questa decisione; la scelta viene rimessa ai soci, che prendono una decisione amministrativa. Questa è una norma inderogabile (potere di opposizione). Si può sostituire il regime di amministrazione disgiunta con amministrazione congiunta a maggioranza o all’unanimità. Rappresentanza: implica attività di contrattazione con i terzi. La legge dice che si seguono stesse regole previste per l’amministrazione. Se un atto costitutivo non c’è scritto nulla tutti i soci sono sia amministratori che rappresentanti. Amministrazione disgiunta se non c’è scritto nulla o regime di amministrazione congiunta se è specificato; uguale per la rappresentanza. L’unico limite sono gli atti urgenti, quando c’è rischio di subire un danno, sia amministrazione che firma è sempre disgiunta. Se non rispetto regole previste, nell’atto costitutivo c’è regime di pubblicità quindi opponibilità ai terzi. Se non li rispetto atto non è valido. Casi: LE S.N.C: CASO 1: Tizio e Caio sono soci della Alfa s.n.c. al 50%. costitutivo, pubblicato nel registro delle imprese, viene previsto che per i debiti sociali risponde soltanto Tizio. Dopo alcuni anni di operatività la Alfa s.n.c. inizia a entrare in crisi e un suo creditore procedere all’escussione dell’intero patrimonio, senza tuttavia trovare completa soddisfazione. Si rivolge così a Caio, che ha un più ampio patrimonio personale, per pretendere il pagamento del suo credito residuo. Caio può rifiutarsi di pagare opponendo la clausola statutaria? Caratteristica delle snc è quella che tutti i soci rispondono illimitatamente per i debiti della società, laddove una volta escusso il patrimonio della società il creditore non sia soddisfatto allora è libero di scegliere di che socio aggredire il pagamento. La clausola ha rilevanza solo nei rapporti interni alla snc, se il creditore aggredisce il patrimonio di Caio allora Caio, dopo che ha pagato, potrà chiedere un risarcimento a Tizio. Cambierebbe qualcosa se costitutivo non fosse iscritto nel registro delle imprese? In questo caso è una SNC irregolare => vengono applicate le leggi della società semplice. Nelle società semplici i patti limitativi delle responsabilità valgono nei confronti dei terzi MA solo se la limitazione è iscritta nel registro delle imprese. In questo caso il suo atto costitutivo non è stato pubblicato nel registro delle imprese quindi la clausola non è valida verso i terzi. CASO 2: Tizio e Caio sono soci della Alfa s.r.l. con capitale sociale di 50.000. Si apre l’opportunità di ampliare il business per sfruttare la quale la società necessita di maggiore capitale sociale. Tizio e Caio, tuttavia, non hanno risorse per potere effettuare nuovi conferimenti e quindi si rivolgono a un terzo soggetto, il sig. Sempronio, affinché sottoscriva di capitale apportando 50.000 euro, ottenendo una partecipazione proporzionale al proprio conferimento. A latere dell’atto costitutivo, tuttavia, i tre soci stipulano un patto parasociale con cui Tizio e Caio si impegnano a versare a Sempronio un ammontare pari al 50% delle eventuali perdite prodotte dalla società. Tale accordo è valido? C’è un problema che riguarda il divieto di patto Leolino => il fatto che l’esclusione dalle perdite sia iscritta in un contratto e non nello statuto non è importante perché non si può scrivere in un contratto tale obbiettivo che è vietato dall’ordinamento giuridico! Ma se l’obbiettivo non fosse quello di aggirare la norma ma solo quello di avere un finanziamento? Qui si pone un dubbio. Il diritto privato dice che se all’interno del contratto le parti vogliono raggiungere uno scopo meritevole di tutela (fare in modo che la società prosperi e che la gestione sia svolta in maniera corretta) allora nonostante ci sia il divieto di patto Leolino allora il contratto è valido. CASO 3: Nell’atto costitutivo di Beta s.n.c. sono nominati amministratori i soci Tizio e Caio e viene imposto come sistema di amministrazione quello congiunto all’unanimità. I due soggetti decidono e sottoscrivono un contratto preliminare con cui la società si impegna ad acquistare un immobile, versando una cospicua caparra confirmatoria. Alla data fissata dal notaio per la stipula del contratto definitivo, tuttavia, si presenta il solo Tizio mentre Caio risulta del tutto irreperibile. Può Tizio sottoscrivere da solo di acquisto? Si pone il problema di capire se effettivamente c’è una urgenza e quindi se si può eccezionalmente erogare dall’unanimità. Unanimità => la firma di un atto è valida solo se c’è la firma di tutti. C’è però una regola che dice che anche quando la firma è congiunta in casi di urgenza, per evitare un danno alla società, si tollera in via straordinaria che firmi un solo amministratore. Antecedentemente i due erano d’accordo e lo erano sempre stati, Caio risulta irreperibile, non si sa dove sia può anche essere finito sotto un tir => può essere vista come un’urgenza perché da un lato la società perderebbe dei soldi che ha già messo e vedrebbe sfumare un’operazione a cui si era dietro da molto. Può eventualmente chiamare a firmare il socio Semprionio? Sempronio non c’entra nulla, è un socio e non ha poteri di firma => la sua presenza e firma è del tutto irrilevante. CASO 4: Tizio è amministratore dotato del potere di rappresentanza della società Gamma s.n.c., il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività nel settore caseario. Nell’atto costitutivo viene previsto che lo stesso debba essere esercitato in via congiunta con il sig. Caio per atti del valore superiore a 100.000 euro. Tizio stipula un contratto con una società produttrice di smalti per unghie del valore di 120.000 euro. Il contratto è efficace? Tizio non può firmarlo da solo, il contratto non è efficacie perché ci sono dei limiti quantitativi e questo contratto li supera; per firmare avrebbe bisogno la firma anche di Caio. E se fosse stato di 80.000 euro? Tra i limiti al potere di rappresentanza non ci sono solo limiti quantitativi ma anche il limite derivante dall’oggetto sociale => anche in questo caso il contratto non è valido perché gli smalti per unghie non c’entrano nulla con il settore caseario. CASO 5: Lo statuto della Gamma s.n.c. contiene una clausola di prelazione. Un giorno il socio Tizio decide di cedere la propria partecipazione al sig. Sempronio, nemico giurato socio Caio. Può farlo? Clausola di prelazione => diritto di essere preferiti a parità di condizioni nell’acquisto. (non sono sicura della definizione). La regola generale è che nelle società di persone per modificare la composizione dei soci serve l’unanimità. Però se è stata inserita una clausola di prelazione allora i soci hanno accettato che la modifica dell’atto costitutivo sia decisa da un solo socio. RISPOSTA DI CUI NON SONO SICURA, DA RIASCOLTARE. CASO 6: La Gamma s.n.c. ha come oggetto sociale lo svolgimento di ristorazione. Nel relativo statuto viene prevista la possibilità di operare delle variazioni a maggioranza. Un giorno, i soci Tizio e Caio (con una quota complessiva del 75% degli utili) decidono di convertire in un supermercato e pertanto approvano una modifica sociale. Il terzo socio Sempronio (titolare della residua quota del 25%) non è d’accordo. Il suo dissenso è rilevante? Prima teoria: un conto è modificare un contratto e un conto è stipulare un contratto completamente diverso => questa decisione riguarda un elemento essenziale del contratto. Si sta sciogliendo una società per stipularne un’altra. Secondo questa teoria le basi essenziali del contratto devono essere mantenute, la regola che consente le decisioni a maggioranza si estende solo agli elementi essenziali della società. Altra teoria: nel momento in cui il socio ha aderito al contratto si è assunto il rischio che gli altri soci potessero cambiare l’attività di impresa. Naturalmente questo socio può recedere ma la società viene cambiata ed è lecito. (sempre SNC) Fine di un socio: Possiamo avere scioglimento di un solo vincolo societario (o per recesso o morte o esclusione del socio) o scioglimento intera società. Se si scioglie solo un vincolo societario, bisogna liquidare quota del socio ma società rimane in piedi. Non significa che vengano restituiti i conferimenti da lui fatti ma si deve liquidare la sua quota (valore partecipazione che ha al momento dello scioglimento del vincolo), che può essere maggiore o minore del valore dei conferimenti. Società deve pagare sue quote (se on riesce si procede a scioglimento società). 1. Morte socio. Siamo in ambito società di persone ed eredi socio non subentrano automaticamente nel contratto, se vogliono fare ciò ci deve essere accordo tra eredi e chi è già socio. Serve unanimità, stiamo accettando nuovi soci e serve accettazione di tutti i soci. eredi non hanno diritto di subentrare ma hanno diritto di ottenere valore della quota. Ciò può cambiare con deroga nell’atto costitutivo (clausola continuazione), con subentro eredi alla morte del socio in modo automatico; è comunque necessario consenso erede. 2. Recesso: è atto con cui un socio manifesta la sua volontà di recidere il vincolo societario. Uscire per sua volontà. - Il caso di società contratti a tempo indeterminato, società potrebbe andare avanti per sempre. Si vuole evitare dei vincoli perpetui, regola generale è che parti sono comunque libere di recedere (nei contratti); recesso ad nutum(non serve una vera e propria motivazione). Se società è a tempo indeterminato possono recedere quando vogliono e società è obbligata a versare il valore della loro quota id partecipazione. Si applica società che hanno durata determinata ma superiore alla vita umana. Se società ha furata determinata ma con scadenza più breve, recesso si può fare ma solo con ipotesi previste della legge: es. se ci sono modifiche statutarie a maggioranza (come il cambiamento dell’oggetto sociale), i soci dissenzienti hanno diritto a recedere da società; è possibile recedere per giusta causa oggettiva (che mai riguarda la condizione personale del socio), o per cause previste dallo statuto. Per esclusione del socio da parte degli altri soci che lo escludono dalla società, che deve sempre essere giustificata-> ipotesi in cui si può escludere: inadempimento del socio ai propri obblighi di legge(es. effettuare il conferimento); ma ci sono casi in cui conferimento è impossibile; caso in cui il socio è interdetto o inabilitato e le sue decisioni vengono prese da un soggetto diverso e si può decidere di escluderlo ma si decide per teste a maggioranza (a meno che non ci siano solo due soli soci e sia necessario attivare una procedura giudiziaria). Ma ci sono anche casi di esclusione automatica: quando un creditore ha diritto ad ottenere liquidazione della sua quota nella società; nel caso di fallimento personale del singolo socio (che magari aveva un’altra impresa o altre iniziative imprenditoriali), nel momento in cui si fallisce tutto il patrimonio del socio va messo in una procedura fallimentare per rispondere dei debiti che esso ha per soddisfare i creditori. 3. Quando i soci hanno escluso un altro socio, esso può ricorrere ad un giudice per verificare la veridicità e validità della sua esclusione. Scioglimento della società avvia la fase di liquidazione della società, dobbiamo avviare la procedura di liquidazione. - Si può sciogliere vincolo societario per volontà dei soci ed è necessaria unanimità. - Si può sciogliere per scadenza del termine. - si può sciogliere per provvedimento attività governativa. - si può sciogliere per il venir meno della pluralità dei soci. Se avviene almeno una di queste cose allora si procede alla liquidazione della società. Patrimonio assorbito nella procedura di liquidazione e beni società non vengono più utilizzato per generare reddito dai soci ma per proteggere il patrimonio (raccogliendo tutte le risorse per chiudere, soddisfare i creditori e cessare definitivamente la società). Una volta che tutto il patrimonio liquidato abbiamo somme di denaro che vanno usate innanzitutto per pagamento debiti, poi rimborsare i conferimenti ai soci, se avanza qualcosa lo si ridistribuisce ai soci in proporzione agli utili. Se non si segue questo ordine si commette un illecito; se esce qualche debito anche seguito questo ordine, i creditori esigono pagamento dai soci. fatto tutto ciò bisogna estinguere la società e per fare ciò bisogna cancellarla dal registro delle imprese. è SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: - Soci accomandanti - Soci accomandatari Necessari entrambi, se entro sei mesi non li ho, la società si deve sciogliere. Solo i soci accomandatari rispondono illimitatamente con tutto patrimonio presente e futuro di tutti i debiti della società. Soci accomandanti hanno responsabilità limitata al conferimento che fanno. Soci accomandatari sono gli unici che possono essere amministratori. Rischio diverso, potere diverso. Regole amministrazione sono stesse snc, se atto costitutivo non prevede nulla tutti soci accomandatari amministratori (a meno che non ci sia deroga). C’è divieto di immistione: non solo accomandante può essere amministratore ma non può prendere iniziative di carattere gestorio, non può assumere decisioni gestionali e intromettersi nella gestione. Se lo fa perde beneficio della responsabilità illimitata. Ci sono casi in cui si fa eccezione a questo divieto: quando accomandatario gli da una procura (potere di effettuare certo atto gestorio) che deve però essere limitata ad uno specifico affare; possibilità di prevedere, all’interno dell’atto costitutivo, dei poteri di autorizzazione (diversa dal potere di decidere) che danno possibilità di bloccare il compimento di un determinato atto che mi sta imponendo chi mi deve autorizzare. Autorizzare significa dare o meno potere di fare un’operazione, è potere di interferenza limitato. Posso dare dei pareri. Socio accomandanti non ha potere di controllare o pretendere il rendiconto. Per quanto guarda morte, esclusione e recesso è lo stesso delle snc. Soci accomandanti per vendere la quota non hanno bisogno dell’unanimità ma è sufficiente la maggioranza. è SOCIETÀ SEMPLICI: sono simili a società in nome collettivo. è SOCIETA’ PER AZIONI: Tipo societario pensato per mercato capitali. È organizzazione costruito per grande impresa con obiettivo di ottenere capitale. Capitale sociale rappresentato da azioni, tutte standardizzate che rappresentano un frammento del capotale sociale della spa. Titolo di credito È un documento cartaceo che incorpora al suo interno die diritti, chi è titolare di quest’azione diventa titolare di dei diritti. Per trasferire l’azione, è sufficiente trasferire questo documento cartaceo, firmandolo. La velocità con cui azioni circolano è il promo strumento che aiuta l’investimento. Tanto più è facile disinvestire, tanto più è incentivato l’investimento a monte. Azione è un titolo di credito che velocizza investimento. Grazie all’azione, c’è una spersonalizzazione, non interessa chi sia il proprietario dell’azione. Vige principio della libera cessione delle azioni. Ci interessa socio solo perché ha messo soldi. La caratteristica tipologica delle società per azioni è rappre dal fatto che il loro capitale viene frazionato in un numero di azioni. Azioni sono titoli che rappresentano le società. Ciascuno di questi titoli rappresenta una frazione del capitale sociale. Ciascuna azione ha un valore nominale che deriva dalla divisione del capitale totale e il numero delle azioni che sono state emesse. Ciascuna azione ha sempre stesso valore nominale, sono standardizzate. Per essere socio della spa è necessario avere almeno un’azione e aver contribuito alla formazione del valore nominale. Azione è valore minimo di partecipazione. Azione è anche sinonimo di partecipazione sociale, attraverso essa si esercitano diritti sociali, si partecipa alla società in quanto titolari dell’azione. Tramite strumento azione si ha la spersonalizzazione, non ci interessa la persona del socio, chi è. Diritti vengono attribuiti alle azioni. Si esercitano diritti perché titolari dell’azione. È un titolo di credito: documenti cartacei che incorporano un diritto id credito. Caso classico è la cambiale: qualcuno(debitore) la emette nei confronti del suo creditore e il creditore può far circolare questo credito. Chi si presenterà possessore della cambiale avrà diritto a pretendere questo pagamento dal debitore che la ha emessa, in questo modo facile far circolare i crediti. Ciò aiuta alla circolazione della posizione sociale e questo contribuisce ulteriormente alla spersonalizzazione. Caratteristiche azioni: - Azioni sono indivisibili, sono la frazione minima do capitale e non possono essere ridotte. È l’investimento minimo necessario per essere soci. se azione di proprietà di più soggetti non abbiamo più soci ma comunque uno solo. Utili vengono distribuiti alle azioni. Azione attribuisce 1 diritto di voto. Un’azione, un voto. Per spezzare azioni devo modificare atto costitutivo della società facendo modifica straordinaria. - Inscindibilità: non posso separare i diritti dall’azione. Solo tramite azione posso avere diritti, non li posso attribuire a chi non ha un’azione. Conferiscono in toto un certo fascio di diritti che vanno ad incorporare al loro interno. - Uguaglianza: hanno lo stesso valore nominale e attribuiscono lo stesso fascio di diritti. Se voglio dare diritti diversi devo creare diverse categorie di azioni (speciali), che attribuiscono determinati diritti. - Autonomia: poiché irrilevante chi è il socio che esercita i diritti, è possibile che per alcune azioni certi diritti vengano esercitati in un modo e per altre in un altro modo. Esiste esercizio divergente di un certo diritto. Esiste anche un voto divergente, votare contro e a favore una decisione con una parte delle azioni e il contrario con un’altra. Come si costituisce una SPA? Necessario rispettare iter molto rigido. È una persona giuridica, ente che si stacca dalle persone che la hanno costituita. Bisogna rispettare iter procedimentale. Ci sono una serie di regole che servono per tutelare il mercato e i terzi. 1. FASE. Anzitutto bisogna predisporre atto costitutivo, può essere contratto o atto unilaterale (tutte azioni nelle mani di un unico soggetto). In questa prima fase bisogna rispettare una certa forma e un certo contenuto. All’interno atto costitutivo: denominazione, sede legale società, oggetto sociale (attività che verrà svolta), capitale società (almeno 50.000 euro), durata società (a tempo determinato o indeterminato). Poi dobbiamo indicare gli elementi della struttura finanziaria: numero e valore nominale (=ammontare capitale sociale/n.azioni emesse) azioni, caratteristiche azioni (se ho categorie diverse di azioni). Devo indicare eventuali previsioni per la distribuzione degli utili che vengono distribuiti, se l’assemblea vuole, di anno in anno. Norme sulla distribuzione degli utili all’interno dello statuto implicano l’emissione di categorie speciali di azioni che attribuiscano privilegio sugli utili (in caso io voglia alterare i diritti alla distribuzione degli utili). Le spa hanno struttura organizzativa che si articola in diversi organi: assemblea soci, organi a seconda del modello di amministrazione e controllo che si va ad opzionare -> sistema di default è quello tradizionale che implica la presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Accanto a ciò la legge consente di scegliere tra sistema monistico (solo un organo, oltre all’assemblea dei soci, che è il consiglio di amministrazione al cui interno c’è un comitato che fa attività di controllo) e sistema dualistico (due organi: consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione). Inoltre, nell’atto costitutivo devo indicare i primi che risiedono in questi organi, dato prettamente storico (ho solo indicazione di chi è il primo); stessa cosa per il nome dei soci. atto costitutivo è il contratto sociale. 2. FASE. Atto costitutivo viene poi sottoposto a controllo notarile, notaio che controlla che siano stati rispettati tutta una serie di parametri e che il contenuto sia valido. Notaio controlla validità clausole. Controlla che i soci non abbiano scritto qualcosa di contrario all’ordinamento giuridico. Se i soci hanno scritto che una fetta degli utili non verrà mai ripartita ma devoluta in beneficienza, clausola non è valida e notaio non riceverà atto. Il notaio non fa un controllo di merito ma di legalità. Rispettare alcuni presupposti imposti dalla legge. 3. FASE. Prima del deposito il notaio fa un altro controllo: realizzazione dei presupposti per la costituzione. Controlla che si siano realizzate le condizioni che la legge prevede affinché si possa costituire una spa: sottoscrizione integrale del capitale sociale (e raccolto impegni sottoscrittori); devono essere state rispettate le norme sui conferimenti (norme volte a tutelare effettività e integrità capitale sociale); per la costituzione di alcune società bisogna ottenere alcune autorizzazioni amministrative (casi rari in cui legge impedisce costituzione attività imprenditoriale senza autorizzazione; es. autorizzazione costituzione attività bancaria, assicurativa, sgr…). Il capitale risponde a tre principi fondamentali: principio di fissità (scrivo ammontare capotale sociale all’interno dell’atto costitutivo e quello è), principio integrità capitale sociale (identità di valore, deve esserci equivalenza tra capitale nominale e capitale reale) e principio effettività capitale sociale (non solo deve aver raccolto tutte le sottoscrizioni ma ci deve essere effettivamente questo versamento). Conferimento in denaro, dare subito almeno il 25%, conferimento in natura darlo subito ai soci. 4. FASE. Iscrivere atto costitutivo nel registro delle imprese. Solo a partire da questo momento abbia costituzione della società. Se atto è in linea con la legge, lo redige sotto forma dell’atto pubblico e lo deposita presso il registro delle imprese chiedendone l’iscrizione. Una volta iscritto nasce SPA, acquista personalità giuridica e viene all’esistenza nell’ordinamento giuridico. Tra momento in cui i soci stipulano contratto di società e momento in cui nasce l’ente (viene ad esistenza spa) c’è un certo lasso temporale. Chi risponde degli atti venuti ad esistere in questo lasso temporale? Di questi atti risponde chi li ha compiuti in via solidale con alcuni soggetti: amministratori e soci fondatori. Questa responsabilità viene meno se una volta che questa società, venuta ad esistenza li va a ratificare. E se non li ratifica formalmente? Ci sono due diverse teorie: - Secondo alcuni esistono più persone che hanno già dimostrato la loro volontà di formare la società. Ma siamo in presenza di una società irregolare che risponde dei debiti come le società semplici. - Secondo altri, esiste contratto societario e non possiamo considerare questo capace di considerare una società irregolare. Dobbiamo considerarla società per azioni in corso di formazione. Nel momento in cui lo stiamo attuando senza che ente sia venuto all’esistenza comunque stiamo facendo atti per raggiungere un determinato programma. Tutti gli atti compiuti in coerenza di questo programma vengono assunti dalla società che si è formata automaticamente, nel momento in cui diventa esistente, e si liberano tutti coloro che hanno fatto atti fino a quel momento. La società viene ad esistenza e si stacca dal contratto dai soci. contratto non esiste più ma esiste regolamento interno all’azienda che è l’atto costitutivo, che contiene tutte le regole che reggono questo ente, questa persona giuridica. Queste regole nel tempo possono non essere più in linea con volontà soci e sono modificabili nel tempo, non si applicano le regole di modifica dei contratti (no unanimità). Regole atto costitutivo spa possono essere modificate a maggioranza da assemblea straordinaria. Assemblea straordinaria è l’organo con cui i soci effettuano le modifiche strutturali della società, modificano regole di funzionamento dell’ente. Ha maggioranze più elevate rispetto ad assemblea ordinaria. Però devo comunque rispettare le stesse formalità previste per l’atto costitutivo, ho bisogno del notaio, la delibera dell’assemblea straordinaria con cui si modificano clausole atto costitutivo deve essere predisposta con la forma pubblica. Notaio controlla legalità delibera e la deve depositare nel registro delle imprese e questa modifica avrà effetto solo quando iscritta nel registro delle imprese. L’unica differenza è la possibilità di attivare l’omologa (procedimento giudiziario che veniva utilizzata al posto del notaio). Succede che notaio ritenga di non poter utilizzare una certa delibera perché ritiene che violi qualche norma di legge, in questo caso gli amministratori: o condividono quello che il notaio dice (chiedere ad assemblea di modificare delibera) o non modificano atto costitutivo o non condividono posizione notaio e chiedono al giudice attivando procedimento omologa (che dirà se clausola è lecita o meno). Ipotesi nullità atto costitutivo: nel momento in cui siamo ancora nella fase del contratto (non ancora nel registro delle imprese), si applicano regole contratti. Se invece la società, con atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese, sia considerabile nulla viene considerata nulla tutta la società. Regole opposte rispetto a quelle dei contratti. Le regole di diritto societario sono nella logica diametralmente opposta. Abbiamo il principio di conservazione: ridurre ipotesi in cui si rimuove società dal mercato. Cause di nullità atto costitutivo: - Mancanza forma scritta atto costitutivo. - Oggetto sociale società sia illecito: ho dichiarato di esercitare attività che per legge non si può esercitare. Non può esistere ente che è strutturalmente funzionale a svolgere attività illecita. - Dimenticanza di scrivere elementi fondamentali all’interno dell’atto costitutivo. Per esempio, non ho scritto la denominazione della società, il capitale sociale, i conferimenti o l’oggetto sociale. Se manca soltanto uno di questi elementi la società è nulla. Se mi sono dimenticato altri elementi differenti da questo c’è una semplice irregolarità che non inficia la validità della società (es. dimenticanza sede, nomi soci fondatori). Tutte le volte che ci sono clausole invalide, solo le clausole sono nulle e non tutto l’atto costitutivo. Quando siamo nei casi di nullità dell’atto costitutivo, non è detto che si arrivi a punto di far valere la nullità. A differenza della regola contrattuale in cui il diritto nullo è insanabile, queste cause di nullità possono essere sanate modificando atto costitutivo con le maggioranze richieste. L’effetto della nullità, nei contratti, è privo di effetti. Una volta determinata nullità contratti, tutti gli effetti vengono eliminati (ex tunc, efficacia retroattiva). Nelle società non funziona così. Una volta che una società viene dichiarata nulla, la nullità vale solo da quel momento in poi senza ipotesi di retroattività (efficacia: ex nunc, efficacia irretroattiva ). Una volta che giudice determina una causa di nullità, la società si scioglie e si procede con la liquidazione. Caso 1: In questo caso la delibera è valida, perché rientra in quei casi tassativi di esclusione del socio. Anche se avesse fatto opposizione l’avrebbe persa. Se questa decisione di escludere è stata correttamente iscritta nel registro delle imprese scatta la pubblicità dichiarativa quindi l’esclusione automaticamente comporta anche la perdita della carica di amministratore. Se decisione già scritta i suoi atti sono opponibili ai terzi. Se contratto stipulato in un momento in cui non era ancora iscritto nel registro la decisione dell’esclusione allora il contratto è valido, a meno che la società non riesca a dimostrare che il terzo ne era già a conoscenza. Gravissimo che abbia utilizzato il denaro dell’azienda per scopi personali, ma comunque li ha rimessi nelle casse quindi difficile dimostrare che abbia provocato un danno alla società. Quindi la società non lo può escludere, ma al massimo revocare. Per chiedere risarcimento dovrei provare che nel momento in cui hai preso i soldi la società ah perso un’occasione di investimento/guadagno. CASO 3 Il sig. Tizio, socio della Alfa s.n.c., muore, lasciando come socio superstite il solo sig. Caio. L’atto costitutivo della società prevede una clausola statutaria di continuazione obbligatoria. Il figlio (unico erede) del defunto non ha intenzione di subentrare nella quota. Il sig. Caio cosa può fare? L’erede non è obbligato a prendere il posto del padre, quindi, non è detto debba entrare in società ma l’unico socio rimasto è obbligato a trovare un sostituto entro 6 mesi per evitare lo scioglimento della società. Le srl ammettono anche la presenza di un socio unico, al più abbandono la forma di snc e mi trasformo in srl anche se è più costosa quindi non per forza alternativa migliore. CASO 4: La società̀ Alfa s.n.c. è stata contratta a tempo determinato, venendo fissato il termine di scadenza il 31.12.2029. Il sig. Tizio, socio fondatore dell’età̀ di 95 anni e gravemente malato, esercita il diritto di recesso. Può̀ farlo? Non è a tempo indeterminato questa società ma condizione personale che indica la giusta causa. Non recesso ad nutum ma che si fonda su una giusta causa. L’idea che il tempo indeterminato dipenda dall’età dei singoli soci non funziona tantissimo. Non dobbiamo parametrare la durata media della vita di ciascun singolo socio ma della vita umana a prescindere dalla vota del singolo socio. Questa società non è a temo indeterminato quindi socio non può recedere dalla società. Però un’altra causa di recesso è la giusta causa. Il fatto che il signore sia anziano e gravemente malato è una giusta causa. Esclusione non è prevista, al più bisogna nominare tutore o curatore. Se risulta inadempiente ai suoi doveri di socio gli latri potranno escluderlo. Per il recesso comunque bisogna liquidarlo per farlo uscire dalla società. Per l’esclusione deve essere inadempiente ai doveri di socio, deve violare un obbligo dei suoi doveri di socio. Non può essere esclusione automatica. La giusta causa di recesso non è mai soggettiva (es. sono anziano, malato..) ma oggettiva, legata ad amministrazione società…salvo non ci sia una clausola statutaria che prevede la recessione raggiunta una certa età. CASO 5: Il sig. Tizio è l’unico socio accomandatario della Beta s.a.s., costituita al fine di svolgere l’attività̀ di ristorazione. Ogni lunedì̀ mattina, alla società̀ viene consegnata la verdura da un fornitore, che viene pagata con una dilazione di 20 giorni. Senonché́ , le consegne dell’ultimo mese non sono state saldate dalla società̀. Atteso che Beta non sembra avere la liquidità sufficiente al regolare pagamento, il fornitore può̀ chiedere il pagamento del proprio credito da parte del sig. Tizio? E agli altri soci? Accomandatario è uguale a un qualunque socio di snc e il creditore non può pretendere direttamente da lui il pagamento dei debiti. Il socio può prima far aggredire il patrimonio della società, prima deve rifarsi sui beni della società, se ci sono altri debiti allora può andare da lui. Il fatto della scarsa liquidità non conta nulla. Bisogna applicare beneficio preventiva escussione. CASO 6: Il sig. Tizio è accomandatario della Beta s.a.s., mentre i sig.ri Caio e Sempronio sono gli accomandanti. Tizio rilascia a Caio una procura con cui conferisce allo stesso il potere di gestire tutti i rapporti bancari (apertura c/c, richiesta finanziamenti, ecc.) e, pertanto, il sig. Caio contrae un finanziamento bancario. La società̀ , tuttavia, entra in crisi e non riesce a saldare. Parallelamente la società̀ perde una causa con un proprio cliente e viene condannata a un ingente risarcimento del danno. Sia la banca che il cliente vittorioso, dopo avere inutilmente escusso il patrimonio sociale, chiedono il pagamento delle proprie spettanze sia al sig. Tizio che al sig. Caio. Chi ha diritto di ottenere il pagamento da tali soggetti? E chi ha diritto di pretenderli da Sempronio? Accomandatario non poteva dargli questa procura perché eccede i limiti di legge. All’accomandante che si ingerisce nell’amministrazione (conseguenza divieto di immistione), rischia l’esclusione perché viola un dovere del socio. Se lo fa senza procura gli altri soci lo possono escludere, se lo fa con procura che gli hanno dato gli altri soci non ci sono conseguenze ma senz’altro perde la responsabilità limitata. Conseguenza violazione del divieto di immistione è la responsabilità illimitata per i debiti e il fallimento. CASO 7: E se il sig. Caio avesse ottenuto una procura per occuparsi della gestione della cancelleria? E se il sig. Caio avesse ottenuto una procura di cassa (che consente di procedere a effettuare i pagamenti verso i vari creditori)? In quali casi il sig. Caio può essere escluso dalla società̀ ? CASO 8: Tizio e Caio sono soci di una società di fatto che svolge attività agricola. I soci si accordano, sempre oralmente, che solo Tizio risponderà dei debiti sociali con tutto il proprio patrimonio, mentre Caio, che non ha il potere di rappresentanza, risponderà nei limiti del proprio conferimento. La società, pure avendo un’ingente quantità di crediti verso i propri clienti, attraversa una momentanea crisi di liquidità (destinata a risolversi non appena i crediti giungeranno a scadenza) e omette di pagare alcune rate del leasing sul trattore. La società di leasing, quindi, agisce nei confronti di Caio per ottenere il pagamento delle proprie spettanze. Caio può rifiutare il pagamento? Dipende quando scadono i crediti. Se ho crediti che scadono tra un anno si. Se ho crediti a breve scedenza e sono sicuri questo può essere indicato dal socio e evita di pagare. CASO 1 La Alfa s.p.a. decide di aumentare il proprio capitale sociale al fine di fare entrare il sig. Tizio affinché apporti una azienda funzionante. Tuttavia, il sig. Tizio, pretende di ottenere un diritto agli utili più che proporzionale rispetto al valore conferito. straordinaria convocata per modificare lo statuto delibera così della seguente clausola statutaria: «Al sig. Tizio viene riconosciuto un privilegio sugli utili pari al 5%». È lecita tale clausola? nelle spa non esiste un diritto che può essere attribuito direttamente a persona socio. diritti incorporati nell’azione. CASO 2: A seguito della modifica sociale della Alfa s.p.a., il socio Tizio, dissenziente, esercita il proprio diritto di recesso, soltanto per alcune delle proprie azioni. Può farlo? Le azioni sono autonome e ciascuno può esercitare diritti connessi alle azioni in maniera diversa. CASO 3: I sig.ri Tizio e Caio vogliono costituire una s.p.a. nel cui oggetto sociale viene indicato lo svolgimento di bar, per la quale è tuttavia richiesto di alcune autorizzazioni amministrative, rilasciate dal comune, al fine di consentire la somministrazione di bevande alcoliche. Il notaio, accertato che ancora i sig.ri Tizio e Caio non avevano ottenuto tali documentazioni, ritiene insussistente una condizione per la costituzione e si rifiuta di ricevere l’atto. È legittimo il comportamento del notaio? No, non è legittimo il comportamento del notaio. Dipende da che tipo di autorizzazione. Non tutte le autorizzazioni previste dal diritto amministrativo sono rilevanti al fine della costituzione. Ci sono autorizzazioni che impediscono l’attività di impresa. Ci sono altre tipologie di autorizzazioni che non solo la bloccano ma impediscono costituzione dell’ente imprenditore. Questa ricade nella prima categoria di autorizzazione e mi blocca solo un’attività che svolgo. È una cosa che si chiede dopo la costituzione, quindi, non blocca costituzione società. Diversa cosa è per le banche il cui atto costitutivo deve avere l’autorizzazione di banca di Italia perché è un controllo sull’atto cotitutivo. CASO 4: l’atto costitutivo della Alfa s.p.a. non contiene alcuna indicazione della sede sociale. Il sig. Tizio, socio della società, chiede la nullità della società. È legittima la sua domanda? No, perché non è causa di invalidità ma semplice irregolarità. Non è elemento essenziale indicato all’interno della legge e per il principio di conservazione non è possibile annullarla. CASO 5: La Alfa s.p.a. contiene una clausola che impone di destinare a riserva tutti gli utili prodotti. Il sig. Tizio, socio di Alfa, agisce in giudizio e chiede la nullità della s.p.a. È fondata la sua domanda? È nulla solo la clausola che non può essere inserita all’interno di qualunque atto costitutivo. CASO 6: La società Alfa s.p.a. prevede nel proprio oggetto sociale lo svolgimento di «produzione e commercializzazione di dolci». Tuttavia, concretamente svolta è di spaccio di sostanze stupefacenti. Un socio, accortosi di quanto realmente avviene nei locali commerciali della società, agisce in giudizio per chiedere la nullità della società. È legittima la sua domanda? Nelle spa c’è un principio che dice che la forma prevale sulla sostanza. Ente è formato da regole dell’atto costitutivo, e in questo caso ente è sano. Se regole non rispettate, problema si pone sul piano di chi non le rispetta. Attività ha conseguenza ma società non è creata per spacciare. Gli amministratori avranno conseguenza ma ciò non spazza via intera società perché i soci la hanno costituita per fare altro. Non c’è rischio che società venga sciolta o annullata. Al più potrà andare in giudizio per dare la responsabilità agli amministratori. Le spa sono tipo societario che serve per avviare attività fi impresa che richiede grandi investimenti ed è lo strumento che serve per attirare grandi investimenti. Tre categorie di strumenti che possono essere emessi per intercettare una certa offerta di investimento: 1. Azioni (unico necessario): si possono emettere azioni aumentando capitale societario. Rappresentano capitale di rischio. 2. Obbligazioni: rappresentano un finanziamento, capitale di credito (di terzi). Finanziamento frazionato in unità tutte uguali tra loro. Poi vengono offerte al mercato. Possono circolare come le azioni perché sono titoli di credito e agevolmente disinvestiti. 3. Strumenti finanziari partecipativi: strumento ibrido. Può essere rappresentato da diverse tipologie di operazioni che hanno peculiarità di andare a finire nel patrimonio netto. Funzionano come una sorta di riserva. Spa possono modulare le modalità per raccogliere risorse che necessitano. Capitale sociale: conferimenti dei soci, è un valore destinato a rimanere costantemente investito all’interno della società. È la base che necessariamente sarà sempre investita, ha vincolo di destinazione. Nelle spa abbiamo una quantità di norme che servono per andare a garantire che il capitale sociale sia integro e che sia effettivo (principio effettività capitale sociale). Il valore del capitale viene deciso dagli stessi soci. nelle spa il capitale sociale deve essere integro, i conferimenti devono valere come ciò che c’è scritto nell’atto costitutivo, un valore preciso e garantito. Principio integrità non sulla singola partecipazione sociale ma sull’ammontare complessivo del capitale sociale. Non può esistere un socio che non abbia conferito niente. Ci sono norme che garantiscono corrispondenza tra ciò che è scritto nello statuto e il valore dei conferimenti: valore nominale (ciò che è scritto) e valore reale (conferimenti). Principio di effettività: non solo abbiamo programmato che ci sarà una certa quantità di conferimenti ma essi devono essere effettivamente messe nelle mani degli amministratori, o ci sarebbe un capitale fittizio. C’è anche principio di fissità: capitale sociale è fisso, salvo modifiche statutarie. Come si garantiscono questi principi: regole sui conferimenti che fanno in modo che principi siano rispettati. Problema integrità non si pone nel momento in cui faccio conferimento in denaro. Nel caso in cui conferimenti in natura si pone problema integrità perché va attribuito valore al conferimento in natura. Regola generale è che nelle spa si conferisce in denaro. Si possono fare conferimenti in natura solo in presenza di una clausola nell’atto costitutivo. Conferimenti in denaro pongono problemi di effettività; legge stabilisce che al momento in cui si sottoscrive un conferimento è necessario che versi immediatamente almeno il 25%. Solo il 25% perché investire tutto il capitale implica diversi step che amministratori devono fare e può volerci del tempo, quindi, è inefficiente avere sul conto corrente molti soldi. La restante parte la richiamano gli amministratori quando ne hanno bisogno. I conferimenti in natura sono più complessi perché pongono problema integrità, il procedimento è quindi più complicato. Per conferire in natura bisogna allegare la stima del bene ed è necessario che la stima arrivi da un esperto indipendente nominato dal tribunale ma comunque rimane una stima e può variare qualcosa. Quindi legge impone che amministratori, entro 180 giorni, rifacciano questa stima. Fatta questa stima: - Scostamento leggermente inferiore: se non di troppo (max 1/5) la legge lo tollera. Scostamento nettamente inferiore: inferiore di oltre 1/5, c’è un problema di integrità. Scelta di come riallineare è rimessa al socio che può metterci la differenza in denaro, accettare partecipazione più bassa (società dovrà riallineare la cifra statutaria, il capitale nominale) o recedere dalla società. Per contrastare ciò si è inserita la disciplina degli acquisti pericolosi, società può acquistare da soci dei beni ma acquisti hanno una disciplina come quella che regola i conferimenti. Per tutti gli acquisti fatti dai soci superiori a 1/10 del capitale, deve essere autorizzato dai soci e sottoposto a stima. Ci sono casi in cui stima non viene richiesta per conferimenti che non mettono a rischio i conferimenti del capitale sociale: per quei beni che hanno valore quotato costante. Tutte le volte in cui il conferimento ha un valore di mercato certo perché identificato da stime ufficiali non c’è bisogno di stima. Non c’è bisogno di stima neanche per beni iscritti ad un bilancio al fair value (bilancio delle banche) e sono effettuati al valore reale e sono certificati e sottoposti a revisione. O quando conferimento ha ad oggetto un bene già soggetto a perizia nei 6 mesi anteriori; amministratori devono controllare perizia e verificare provenienza del perito. - Nessuno scostamento: non si pone nessun problema. Per il principio di integrità ed effettività, esiste il divieto di socio d’opera (lavoro): capitale spa non può mai essere coperto dal valore dell’opera-> Valore non può essere emesso tutto e subito nelle mani degli amministratori. Necessariamente, opera, implica tempo per essere prestata e in questo periodo di tempo può succedere di tutto. Capitale sociale svolge funzione produttivistica: è base della struttura finanziaria della spa e magari quell’opera sarebbe utilissima per produrre; ciò è un handicap importante per le società. Ci sono strumenti per averla senza capitalizzare l’opera: posso pensare che qualcun altro copra la sua parte, diventa socio senza capitalizzare valore della sua opera. Si possono emettere strumenti finanziari partecipativi. Mettere valore opera nelle riserve, però non sei socio. Ultimo strumento sono le azioni con prestazioni accessorie: si emettono azioni dove socio è obbligato a fare determinate prestazioni. Esiste il principio di fissità: posso avere variazioni in aumento in diminuzione. Aumento di capitale sociale: c’è necessità di richiedere di questa regola che inizialmente si era programmata. Ci sono due modalità attraverso le quali si può ammentare e sono di competenza dell’assemblea straordinaria. O aumento gratuito o aumento reale. Aumento gratuito: non ci sono nuovi flussi in ingresso o apporto nuove risorse nella società ma si capitalizzano risorse che già la società ha, in particolare le riserve (es. utili non distribuiti). Cambia che mentre le riserve le puoi distribuire, è molto complicato distribuire capitale sociale e non le distribuisco. Delibera self executing. Gli amministratori devono solo fare attività che implica emissione di nuovi titoli azionari che devono essere distribuiti in proporzione agli utili già distribuiti. Per effetto di questi aumenti gratuiti non si possano alterare i rapporti di forza tra i soci. eccezione è possibilità che aumento gratuito al fine di azionariati indipendenti: attribuire nuove emissioni ai dipendenti della società. Aumento reale (a pagamento): lo abbiamo quando società programma di ottenere nuovi conferimenti e abbiamo un flusso di risorse che entra all’interno della società. Serve sempre delibera assemblea straordinaria soci per modificare capitale nominale. Questa delibera non è self executing, perché il capitale nuovo deve essere sottoscritto come in sede di costituzione della società. È necessario procedere a fase di esecuzione in cui amministratori raccolgono gli impegni a coprire queste nuove azioni. Se non si raccolgono il capitale non aumenta perché non è coperto. Amministratori hanno un ordine ben preciso: devono rispettare il diritto di opzione dei soci, è il diritto del socio di essere preferito rispetto agli altri nella sottoscrizione di nuove azioni in proporzione a quante azioni già detiene; serve al socio per mantenere invariata la quota che già aveva della società. Per evitare che capitale sociale sia strumento di annacquamento ai soci. in sede di esercizio del diritto di opzione, c’è il diritto di prelazione: essere preferito ai terzi nella sottoscrizione dell’inoptato. Se gli altri soci lo desiderano aumenteranno la loro partecipazione, se non lo fanno si possono far entrare terzi. Ci sono casi in cui il diritto di opzione può essere derogato: escludere diritto di opzione e annacquare partecipazioni soci. sono casi tassativi: - quando aumento di capitale è stato deliberato per ottenere un conferimento in natura, posso riservare la sottoscrizione ad un terzo soggetto o al socio che apporta bene in natura - Quando interesse della società lo esige. Consente di andare a tagliare diritto di opzione in base a determinati programmi in cui si ponga esigenza di far entrare in terzo soggetto nel capitale sociale. Aumentare capitale sociale per riservarlo a questo soggetto. - Pensato per emettere azioni a favore dei lavoratori. Posso prevedere esclusione diritto id azione. Se aumento capitale sociale escludendo diritto id opzione fuori da questi casi sto violando la delibera. Quando emetto azione eliminando diritto di opzione devo emettere a sovrapprezzo: chi entra deve entrare a valore patrimoniale della società e non a valore nominale. Se società ha riserve che spettano alle azioni, se aumento numero di azioni le riserve vanno ripartite per numero più alto di azioni e chi entra se ne prende un pezzo. Ciò annacquerebbe valore patrimoniale azioni oltre che potere soci. chi entra deve quindi versare un sovrapprezzo: prezzo dl patrimonio delle sue azioni. Una volta raccolte le sottoscrizioni, devono depositare nel reg delle imprese, attestazione dell’attuazione della delibera. Solo da questo momento il capitale sociale viene ad esistenza e cambia lo statuto. Può capitare che entro il termine previsto, amministratori non abbiano raccolto tutte le sottoscrizioni. Regola generale è che non aumenta niente. Aumenti di capitali inscindibili. Il capitale al termine aumenta in base a sottoscrizioni che sono state raccolte. Riduzione capitale sociale: reale o virtuale. Reale: soci decidono di fare disinvestimenti. Delibera assemblea straordinaria. Prima di dare esecuzione a questa delibera, bisogna proteggere affidamento di chi ha fatto affidamento su quel capitale. Prima di dare esecuzione devono passare 3 mesi per dare pox ai creditori di fare opposizione. Tribunale decide se impedire o meno questa diminuzione. Virtuale: riduzione per le perdite. Eroso capitale sociale per le perdite e devo riallineare valore nominale a quello reale. In alcuni casi è obbligatori procedere a diminuzione: - Ho maturato perdite superiori ad 1/3 del capitale ma mantengo il minimo di capotale (50000). Una volta esaurite riserve nel patrimonio, la perdita grava sul capitale sociale. Legge obbliga amministratori a convocare assemblea ordinaria affinché prendano opportuni provvedimenti. E sottopongono documenti all’assemblea dei soci che decidono se ridurre subito il capitale sociale o perdite portate a nuovo (rinviare la decisione nell’anno successivo). - Ho maturato perdite superiori a 1/3 e mio capitale sociale scende sotto il minimo legale. Assemblea non ha scelta, non può portare a nuovo la perdita. Scatta clausola di scioglimento società. Soci hanno 3 alternative: o ricapitalizzare, o possono trasformarsi in un altro tipo societario che regga capitale inferiore o devono sciogliere. La partecipazione azionaria ha due macro categorie di diritti: Amministrativi e patrimoniali. Patrimoniali: percezione utili che non vengono automaticamente distribuiti. Ciò consente alla società di modulare offerta di investimento in modo diverso e riuscire a raccogliere risorse in modo differente. Amministrativi: voto in assemblea. Regola generale: un’azione, un voto. Ci sono anche azioni senza diritto di voto ma non possono essere più della metà del capitale sociale per ragioni di controllo del capitale sociale. Chiedere questa parte Come si perde status di socio nelle spa? Due modi con cui si può uscire dalla società: recesso e trasferimento delle azioni. A differenza delle società di persone non esiste istituto esclusione a meno che un socio non versi i conferimenti e amministratori attivano procedura del socio moroso che estinguono azioni non liberate. Neanche la morte determina effettivamente estinzione delle azioni che entrano nell’asse ereditario. Recesso: determina perdita status di socio e si può arrivare alla liquidazione della quota. Recesso può essere esercitato quando si vuole tranne nel caso in cui c’è società a tempo indeterminato (in cui c’è recesso ad nutum). Anche se società a tempo indeterminato, ciò non giustifica il recesso ad nutum. Dell’spa è molto più facile cedere le quote. Quando abbiamo termine ci sono cause tassative e inderogabili: statuto non può disattivarle. Questi elementi fondamentali sono: - L’oggetto sociale. Ho investito in società che faceva una cosa e se cambia completamente oggetto posso recedere. - Cambiamento tipo di società mi concede di recedere. - Trasferimento sede all’estero per la quale mi diventa più difficile il lavoro. - Revoca dello stato di liquidazione: quando una società viene messa in liquidazione significa che il residuo viene ripartito tra i soci e si prendono i frutti dell’investimento. Potrebbe essere che assemblea decida di revocare la liquidazione e continuare a svolgere attività di impresa. Socio che si aspettava di riprendersi i soldi può recedere riprendendosi i soldi che aveva programmato d riprendere - Modifica criteri di liquidazione della quota: nell’atto costitutivo precisati i criteri applicati quando si determina il valore di liquidazione della quota. Se criteri cambiano e valutazione della quota cambia, socio ha diritto a recedere con valore liquidazione precedente. - Liquidazione cause statutarie di recesso (?): se prima si poteva recedere in un modo e ora no comunque si da diritto di recesso - Modificare diritti di voto e partecipazione: operano modifiche statutarie che interferiscono con poteri dei soci si può decidere di recedere. Due cause ulteriori che si applicano salvo diversa formula statutaria: - Proroga del termine della società - Modificate clausole sulla circolazione delle azioni (prelazione, blocco, gradimento) Una volta che interviene il recesso si attiva la procedura per consentire l’exit al socio. Il primo passaggio lo

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