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Codice Deontologico - Proposta di revisione CNOP.pdf

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Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani 1 (proposta di revisione approvata dal Consiglio Nazi...

Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani 1 (proposta di revisione approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 28 aprile 2023 con deliberazione n. 14) Premessa etica Scopo del Codice deontologico è costituire il riferimento per la condotta di tutte le psicologhe e di tutti gli psicologi, qualunque sia il loro orientamento teorico- applicativo, l’ambito scientifico e di ricerca, la metodologia e gli strumenti utilizzati, la loro attività professionale. Le psicologhe e gli psicologi fondano le loro ricerche e la loro pratica professionale su conoscenze scientifiche specifiche, discusse e condivise dalla comunità scientifica internazionale e nazionale: l’oggetto di questa scienza è l’insieme dei rapporti reciproci tra la vita psichica, le dimensioni relazionali e i comportamenti individuali, di gruppo, di comunità. Tutto questo impegna le psicologhe e gli psicologi a prestare particolare attenzione alle conseguenze delle proprie scelte e delle proprie azioni professionali. La buona pratica professionale è la pietra angolare all’interno della relazione tra professionista e cliente (o paziente o utente) e nasce dall’integrazione dei quattro principi etici che caratterizzano la professione. Tale buona pratica esclude ogni intervento, orientamento teorico, metodo o tecnica psicologica che possa confliggere con tali principi. I 4 principi etici I - Rispetto e promozione dei diritti e della dignità delle persone e degli animali Le psicologhe e gli psicologi rispettano e promuovono i diritti fondamentali della dignità e del valore di tutte le persone e degli animali. In particolare, operano per la promozione della libertà, dell’autonomia e del benessere psicologico, nel rispetto della soggettività di ciascuna persona, gruppo o comunità. II - Competenza L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) La competenza delle psicologhe e degli psicologi è data sia da conoscenze teoriche acquisite all’Università e attivamente integrate e aggiornate, sia da una pratica sottoposta al confronto tra pari e alla supervisione di colleghe o colleghi esperti e altamente qualificati. Le psicologhe e gli psicologi assicurano e mantengono alti standard di formazione e competenza nell’ambito professionale in cui operano; riconoscono i limiti delle loro specifiche competenze e i 2 confini dei loro ambiti di intervento; utilizzano solo metodi, strumenti e tecniche per i quali si sono preparati attraverso una specifica e adeguata formazione scientifica, un costante training, un’attiva esperienza professionale. La loro formazione è sottoposta ad un continuo aggiornamento scientifico e metodologico. III - Responsabilità Le psicologhe e gli psicologi hanno la responsabilità professionale e scientifica verso le persone che a loro si rivolgono, verso la comunità e verso la società in cui lavorano e vivono, e verso l’ambiente che li circonda. Pertanto, le psicologhe e gli psicologi si assumono la responsabilità della scelta dei metodi, degli strumenti e delle tecniche, della loro applicazione e delle prevedibili conseguenze, prestando attenzione affinché le loro prestazioni non vengano usate in modo strumentale e in contrasto con il principio del rispetto dei diritti e della dignità delle persone e degli animali. IV - Onestà e integrità, lealtà e trasparenza Le psicologhe e gli psicologi operano affinché i loro interventi e le loro attività professionali siano sempre ispirati da onestà intellettuale, integrità professionale, lealtà umana. L’impegno alla trasparenza nel presentare il proprio ruolo e i propri metodi, ad esplicitare gli strumenti utilizzati e ad informare circa le prestazioni e gli interventi offerti è uno dei presupposti fondamentali del saper fare e del saper essere delle psicologhe e degli psicologi. Il tempo della comunicazione è tempo di cura. I principi sopra enunciati sono fondamentali e imprescindibili; le psicologhe e gli psicologi si impegnano a rispettarli, ad ispirarsi ad essi ed a diffonderne la conoscenza. Sulla base di tali principi regolano i rapporti che intrattengono nella loro comunità scientifico-professionale e quelli che sviluppano con le altre professioni. L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) Versione attuale Versione revisionata CAPO I – Principi generali Art.1 – Campo di applicazione Le regole del presente Codice Deontologico sono Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e all’Albo. 3 l’ignoranza delle medesime non esime dalla Tutte le psicologhe e tutti gli psicologi iscritti sono responsabilità disciplinare. tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza delle Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le medesime non esime dalla responsabilità prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a disciplinare. distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le elettronico e/o telematico. prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico. Art.2 – Procedure disciplinari e sanzioni L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente La psicologa e lo psicologo non mettono in atto Codice deontologico, ed ogni azione od omissione azioni e comportamenti che ledono il decoro e la comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al dignità della professione. corretto esercizio della professione, sono punite L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, Codice deontologico, ogni azione od omissione della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le contrarie al corretto esercizio della professione sono procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. puniti secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Art.3 – Principio di responsabilità Lo psicologo considera suo dovere accrescere le La psicologa e lo psicologo considerano loro dovere conoscenze sul comportamento umano ed accrescere le conoscenze sul comportamento utilizzarle per promuovere il benessere psicologico umano ed utilizzarle per promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità. psicologico dell’individuo, del gruppo e della In ogni ambito professionale opera per migliorare la comunità. capacità delle persone di comprendere se stessi e gli In ogni ambito professionale operano per migliorare altri e di comportarsi in maniera consapevole, la capacità delle persone di comprendere se stesse congrua ed efficace. e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, Lo psicologo è consapevole della responsabilità congrua ed efficace. sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio La psicologa e lo psicologo sono consapevoli della professionale, può intervenire significativamente responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella vita degli altri; pertanto deve prestare nell’esercizio professionale, possono intervenire particolare attenzione ai fattori personali, sociali, significativamente nella vita delle altre persone. organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare Pertanto devono prestare particolare attenzione ai l’uso non appropriato della sua influenza, e non fattori personali, sociali, culturali, organizzativi, utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali finanziari e politici, al fine di evitare l’uso situazioni di dipendenza dei committenti e degli inappropriato della loro influenza, e non utilizzare utenti destinatari della sua prestazione indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di professionale. dipendenza di committenti e persone destinatarie Lo psicologo è responsabile dei propri atti della loro prestazione professionale. professionali e delle loro prevedibili dirette La psicologa e lo psicologo sono responsabili dei loro conseguenze. atti professionali e delle loro prevedibili e dirette conseguenze. L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) Art.4 – Principio del rispetto e della laicità Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del la dignità, il diritto alla riservatezza, rapporto professionale, forniscono all'individuo, al all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta utenti o committenti, informazioni adeguate e opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità 4 sistema di valori; non opera discriminazioni in base e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, limiti giuridici della riservatezza. stato socio-economico, sesso di appartenenza, Riconoscono le differenze individuali, di genere e orientamento sessuale, disabilità. culturali, promuovono inclusività, rispettano Lo psicologo utilizza metodi e tecniche opinioni e credenze e si astengono dall’imporre il salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua proprio sistema di valori. collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. La psicologa e lo psicologo utilizzano metodi, Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e tecniche e strumenti che salvaguardano tali principi l’istituzione presso cui lo psicologo opera, e rifiutano la collaborazione ad iniziative lesive degli quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con stessi. chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e vincoli cui è professionalmente tenuto. l’istituzione presso cui la psicologa e lo psicologo In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente operano, questi ultimi devono esplicitare alle parti, dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il ed i vincoli cui sono professionalmente tenuti. destinatario dell’intervento stesso. Art.5 – Competenza professionale Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello La psicologa e lo psicologo sono tenuti a mantenere adeguato di preparazione e aggiornamento un livello adeguato di preparazione e professionale, con particolare riguardo ai settori nei aggiornamento professionale, con particolare quali opera. riguardo ai settori nei quali operano. La violazione dell’obbligo di formazione continua, La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare che è sanzionato determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. professionale. Riconoscono i limiti della loro Riconosce i limiti della propria competenza e usa, competenza e usano, pertanto solo strumenti pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali teorico-pratici per i quali hanno acquisito adeguata ha acquisito adeguata competenza e, ove competenza e, ove necessario, formale necessario, formale autorizzazione. autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in La psicologa e lo psicologo impiegano metodologie grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e delle quali sono in grado di indicare le fonti e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, riferimenti scientifici, e non suscitano, nella persona aspettative infondate. cliente e/o utente aspettative infondate. Art.6 – Autonomia professionale Lo psicologo accetta unicamente condizioni di La psicologa e lo psicologo accettano unicamente lavoro che non compromettano la sua autonomia condizioni di lavoro che non compromettano la loro professionale ed il rispetto delle norme del presente autonomia professionale ed il rispetto delle norme codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, proprio Ordine. informano il loro Ordine regionale. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò degli strumenti psicologici, nonché della loro responsabile della loro applicazione ed uso, dei utilizzazione; sono perciò responsabili della loro risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e ricava. delle interpretazioni che ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano la 5 nel rispetto delle altrui competenze. piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. Art.7 – Validità dei dati e delle informazioni Nelle proprie attività professionali, nelle attività di Nelle attività di ricerca, nelle comunicazioni dei ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle risultati e in ogni altra attività professionale, nonché stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo nelle attività didattiche, di formazione e valuta attentamente, anche in relazione al contesto, supervisione, la psicologa e lo psicologo valutano il grado di validità e di attendibilità di informazioni, attentamente, anche in relazione al contesto, il dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; grado di validità, di attendibilità, di accuratezza, di espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative affidabilità di dati, informazioni e fonti su cui basano alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. le conclusioni raggiunte; espongono, all’occorrenza, Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e le ipotesi interpretative alternative ed esplicitano i giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza limiti dei risultati a cui sono arrivati. professionale diretta ovvero su una La psicologa e lo psicologo, su casi specifici, documentazione adeguata ed attendibile. esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata, coerente con il tema oggetto di valutazione ed attendibile. Art.8 – Tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della La psicologa e lo psicologo contrastano l’esercizio professione come definita dagli articoli 1 e 3 della abusivo della professione come definita dagli articoli Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di segnalano al Consiglio dell’Ordine i presunti casi di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il abusivismo o di usurpazione di titolo di cui vengono proprio titolo professionale esclusivamente per a conoscenza. attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso Parimenti, utilizzano il loro titolo professionale attività ingannevoli od abusive. esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avallano con esso attività ingannevoli od abusive. Art.9 – Consenso informato nella ricerca Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad Nella loro attività di ricerca la psicologa e lo informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti psicologo sono tenuti ad informare adeguatamente al fine di ottenerne il previo consenso informato, le persone in essa coinvolte rispetto agli scopi, alle anche relativamente al nome, allo status scientifico procedure, ai metodi, ai tempi e ai rischi della e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale stessa, nonché alla modalità di trattamento dei dati istituzione di appartenenza. personali raccolti al fine di acquisirne il consenso. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena Sono altresì tenuti a fornire adeguate informazioni libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il anche relativamente al nome, allo status scientifico consenso stesso. e professionale della ricercatrice e del ricercatore ed Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non alla loro istituzione di appartenenza. consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire Devono altresì garantire alle persone partecipanti comunque, alla fine della prova ovvero della alla ricerca la piena libertà di concedere, di rifiutare raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ovvero di ritirare il consenso stesso. ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non Per quanto concerne i soggetti che, per età o per consenta di informare preventivamente, altri motivi, non sono in grado di esprimere correttamente e completamente le persone 6 validamente il loro consenso, questo deve essere partecipanti su alcuni aspetti della ricerca stessa, la dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, psicologa e lo psicologo hanno l’obbligo di fornire e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di alla fine dell’attività sperimentale e/o di ricerca, le comprendere la natura della collaborazione informazioni dovute e di acquisire l’autorizzazione richiesta. all’uso del materiale e dati raccolti. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei Per quanto concerne le persone che, per età o per soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed altri motivi, non sono in grado di esprimere all’anonimato. validamente il loro consenso, questo deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. È altresì richiesto l’assenso delle persone stesse, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolte e della collaborazione richiesta, in relazione alla loro età e al loro grado di maturità nel pieno rispetto della loro dignità. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto delle persone alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. Art.10 – Attività professionali con gli animali Quando le attività professionali hanno ad oggetto il Quando le attività professionali, incluse quelle di comportamento degli animali, lo psicologo si ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro animali, la psicologa e lo psicologo si impegnano a sofferenze. rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze. Art.11 – Segreto professionale Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto La psicologa e lo psicologo sono strettamente tenuti professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o al segreto professionale. Pertanto non rivelano informazioni apprese in ragione del suo rapporto notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del professionale, né informa circa le prestazioni loro rapporto professionale, né informano circa le professionali effettuate o programmate, a meno che prestazioni professionali programmate o effettuate, non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli a meno che non ricorrano le ipotesi previste dai seguenti. seguenti articoli. Art.12 - Testimonianza Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo sommarie informazioni o testimonianza su quanto rapporto professionale. conosciuto per ragione della propria professione. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere La psicologa e lo psicologo possono derogare il segreto professionale, anche in caso di all’obbligo del segreto professionale in presenza di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido un valido e dimostrabile consenso della persona e dimostrabile consenso del destinatario della sua destinataria della prestazione. prestazione. L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale Valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di consenso, considerando preminente la tutela tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso. psicologica della persona destinataria della prestazione. In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo 7 di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice. Art.13 – Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario denuncia, la psicologa e lo psicologo limitano a il riferimento di quanto appreso in ragione del quanto strettamente necessario, all’adempimento proprio rapporto professionale, ai fini della tutela di tale obbligo, il riferimento di quanto appreso in psicologica del soggetto. ragione del loro rapporto professionale, ai fini della Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di tutela psicologica della persona. derogare totalmente o parzialmente alla propria Negli altri casi, valutano con attenzione la necessità doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi di derogare totalmente o parzialmente alla loro pericoli per la vita o per la salute psicofisica del doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi soggetto e/o di terzi. pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi. Art.14 – Interventi professionali su gruppi Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso Nel caso di intervento su o attraverso gruppi, la gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, psicologa e lo psicologo hanno il compito di circa le regole che governano tale intervento. È informare, nella fase iniziale, circa le regole che tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i governano tale intervento. Devono altresì componenti del gruppo al rispetto del diritto di impegnare, quando necessario, le persone ciascuno alla riservatezza. componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuna alla riservatezza. Art.15 – Collaborazioni interprofessionali e condivisione delle informazioni Nel caso di collaborazione con altri soggetti Nel caso di collaborazione con altre figure parimenti tenuti al segreto professionale, lo professionali parimenti tenute al segreto, la psicologo può condividere soltanto le informazioni psicologa e lo psicologo, previo consenso della strettamente necessarie in relazione al tipo di persona destinataria della prestazione, possono collaborazione. condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. Art.16 – Salvaguardia dell’anonimato Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, La psicologa e lo psicologo redigono le ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti comunicazioni scientifiche in modo da tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato delle salvaguardare in ogni caso l’anonimato del persone destinatarie della prestazione. destinatario della prestazione. Art.17 – Protezione di dati e documenti La segretezza delle comunicazioni deve essere La riservatezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di protetta e garantita anche attraverso la custodia e il appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che rapporto professionale. riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. da norme specifiche. 8 Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua La psicologa e lo psicologo che collaborano alla morte o di suo impedimento, tale protezione sia costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione affidata ad un collega ovvero all’Ordine si adoperano per la realizzazione di garanzie di professionale. tutela delle persone interessate. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati. Art.18 – Rispetto della libertà di scelta In ogni contesto professionale lo psicologo deve In ogni contesto professionale la psicologa e lo adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la psicologo devono adoperarsi affinché sia il più libertà di scelta, da parte del cliente e/o del possibile rispettata la libertà di scelta, da parte paziente, del professionista cui rivolgersi. dell’ente o della persona cliente e/o paziente, della professionista o del professionista cui rivolgersi. Art.19 – Contesti valutativi Lo psicologo che presta la sua opera professionale in La psicologa e lo psicologo che prestano la loro contesti di selezione e valutazione è tenuto a opera professionale in contesti di selezione e rispettare esclusivamente i criteri della specifica valutazione sono tenuti a rispettare esclusivamente competenza, qualificazione o preparazione, e non i criteri della propria specifica competenza, avalla decisioni contrarie a tali principi. qualificazione o preparazione e non avallano decisioni contrarie a tali principi. Art.20 – Attività di docenza e formazione psicologica Nella sua attività di docenza, di didattica e di Nella loro attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, formazione la psicologa e lo psicologo stimolano in allievi e tirocinanti l’interesse per i principi studentesse, studenti e tirocinanti l’interesse per i deontologici, anche ispirando ad essi la propria principi deontologici, anche ispirando ad essi la condotta professionale. propria condotta professionale. Art.21 – Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche La psicologa e lo psicologo anche attraverso conoscitive e di intervento riservati alla professione l’insegnamento, in ogni ambito e ad ogni livello, di psicologo a persone estranee alla professione promuovono conoscenze psicologiche, condividono stessa costituisce violazione deontologica grave. e diffondono cultura psicologica. Costituisce aggravante avallare con la propria opera Tuttavia costituisce grave violazione deontologica professionale attività ingannevoli o abusive l’insegnamento a persone estranee alla professione concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o psicologica dell’uso di metodi, tecniche e di inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di strumenti conoscitivi e di intervento propri della attività caratteristiche dello psicologo. professione stessa. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli Costituisce aggravante il caso in cui l’insegnamento strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici relative a processi psichici (relazionali, emotivi, della professione psicologica abbia come obiettivo L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione quello di precostituire possibili esercizi abusivi della di principi, conoscenze, modelli o costrutti professione. psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze 9 psicologiche. Art.22 – Condotte non lesive Lo psicologo adotta condotte non lesive per le La psicologa e lo psicologo adottano condotte non persone di cui si occupa professionalmente, e non lesive per le persone di cui si occupano utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionalmente, e nelle attività sanitarie si professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti attengono alle linee guida e alle buone pratiche vantaggi. clinico-assistenziali. Non utilizzano il loro ruolo ed i loro strumenti professionali per assicurare a sé o ad altre persone indebiti vantaggi. CAPO II – Rapporti con l’utenza e la committenza Art.23 – Compenso professionale Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del Nella fase iniziale del rapporto professionale, la rapporto quanto attiene al compenso professionale. psicologa e lo psicologo pattuiscono quanto attiene In ogni caso la misura del compenso deve essere al compenso. In ogni caso la misura del compenso adeguata all’importanza dell’opera. In ambito deve essere adeguata alla natura e alla complessità clinico tale compenso non può essere condizionato dell’attività professionale. In ambito clinico tale all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. Art.24 – Consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, proseguito se privo del consenso libero e informato all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o della persona interessata, tranne che nei casi committenti, informazioni adeguate e comprensibili espressamente previsti dalla legge. circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle L’acquisizione del consenso informato è un atto di stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha e dello psicologo. diritto possa esprimere un consenso informato. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli Se la prestazione professionale ha carattere di strumenti più consoni al contesto e alle condizioni continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove della persona, è documentato in forma scritta o possibile, la prevedibile durata. attraverso videoregistrazione o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. La psicologa e lo psicologo informano la persona interessata in modo comprensibile, completo, e aggiornato sulla finalità e sulla modalità del trattamento sanitario, sull’eventuale diagnosi e prognosi, sui benefici e sugli eventuali rischi, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario. Art.25 – Uso degli strumenti e comunicazione dei risultati L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti La psicologa e lo psicologo non usano di diagnosi e di valutazione di cui dispone. impropriamente gli strumenti di diagnosi e di Nel caso di interventi commissionati da terzi, valutazione di cui dispongono. Nel caso di interventi informa i soggetti circa la natura del suo intervento commissionati da terzi, informano le persone circa professionale, e non utilizza, se non nei limiti del la natura dell’intervento professionale, e non mandato ricevuto, le notizie apprese che possano utilizzano, se non nei limiti del mandato ricevuto, le 10 recare ad essi pregiudizio. notizie apprese che possano recare ad esse Nella comunicazione dei risultati dei propri pregiudizio. Nella restituzione e comunicazione dei interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è risultati dei loro interventi diagnostici e valutativi, la tenuto a regolare tale comunicazione anche in psicologa e lo psicologo sono tenuti ad adattare e relazione alla tutela psicologica dei soggetti. regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica delle persone a cui essa è destinata e/o si riferisce. Art.26 – Principio dell’astensione Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal La psicologa e lo psicologo si astengono proseguire qualsiasi attività professionale ove propri dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività problemi o conflitti personali, interferendo con professionale ove propri problemi o conflitti l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano personali, interferendo con la natura e l’efficacia inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. delle loro prestazioni, le rendano inadeguate o Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli dannose alle persone cui sono rivolte. professionali e di compiere interventi nei confronti La psicologa e lo psicologo evitano, inoltre, di dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità assumere ruoli professionali e di compiere Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti interventi nei confronti di altre persone, anche su possa comprometterne la credibilità e l’efficacia. richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne credibilità ed efficacia. Art.27 – Interruzione del rapporto professionale Lo psicologo valuta ed eventualmente propone La psicologa e lo psicologo valutano ed l’interruzione del rapporto terapeutico quando eventualmente propongono l’interruzione del constata che il paziente non trae alcun beneficio rapporto professionale quando constatano che la dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che paziente o il paziente non trae alcun beneficio ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. dall’intervento psicologico e non è ragionevolmente Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni prevedibile che ne trarrà dal proseguimento dello necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. stesso. Ove necessario, forniscono alla paziente o al paziente le informazioni idonee a ricercare altri e più adatti interventi. Art.28 – Commistioni tra ruolo professionale e vita privata Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo La psicologa e lo psicologo evitano commistioni tra professionale e vita privata che possano interferire il ruolo professionale e vita privata che possano con l’attività professionale o comunque arrecare interferire con l’attività professionale o comunque nocumento all’immagine sociale della professione. arrecare nocumento all’immagine sociale della Costituisce grave violazione deontologica effettuare professione. interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di Costituisce grave violazione deontologica effettuare psicoterapia rivolti a persone con le quali ha interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di intrattenuto o intrattiene relazioni significative di psicoterapia rivolti a persone con le quali hanno intrattenuto o intrattengono relazioni significative di L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) natura personale, in particolare di natura affettivo- natura personale, in particolare di natura affettivo- sentimentale e/o sessuale. sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in Alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi 11 ragione del rapporto professionale, possa produrre attività che, in ragione del rapporto professionale, per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere possa produrre per loro indebiti vantaggi diretti o patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del indiretti di carattere patrimoniale o non compenso pattuito. patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale La psicologa e lo psicologo non sfruttano la che assume nei confronti di colleghi in supervisione posizione professionale che assumono nei confronti e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto di colleghe e colleghi in supervisione e di tirocinanti, professionale. per fini estranei al rapporto professionale. Art.29 – Condizioni preliminari all’intervento Lo psicologo può subordinare il proprio intervento La psicologa e lo psicologo possono subordinare il alla condizione che il paziente si serva di determinati loro intervento ad altri trattamenti sanitari e alla presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati condizione che la paziente o il paziente si rivolga a motivi di natura scientifico-professionale. determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico- professionale. Art.30 – Proporzionalità tra intervento e compenso Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è Nell’esercizio della loro professione alla psicologa e vietata qualsiasi forma di compenso che non allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso costituisca il corrispettivo di prestazioni che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. professionali. Art.31 – Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci Le prestazioni professionali a persone minorenni o I trattamenti sanitari rivolti a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al incapaci sono subordinati al consenso informato di consenso di chi esercita sulle medesime la potestà coloro che esercitano sulle medesime la genitoriale o la tutela. responsabilità genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al La psicologa e lo psicologo tengono conto della precedente comma, giudichi necessario l’intervento volontà della persona minorenne o della persona professionale nonché l’assoluta riservatezza dello incapace in relazione alla sua età e al suo grado di stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria maturità nel pieno rispetto della sua dignità. dell’instaurarsi della relazione professionale. Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano informato di cui al primo comma, ove la psicologa e su ordine dell’autorità legalmente competente o in lo psicologo ritengano invece che il trattamento strutture legislativamente preposte. sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria. Sono fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario avvenga su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. Art.32 – Prestazione richiesta da un committente Quando lo psicologo acconsente a fornire una Quando la psicologa e lo psicologo acconsentono a prestazione professionale su richiesta di un fornire una prestazione professionale su richiesta di L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) committente diverso dal destinatario della un committente diverso dalla persona destinataria prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in della prestazione stessa, sono tenuti a chiarire con causa la natura e le finalità dell’intervento. le parti in causa la natura e la finalità dell’intervento. In tutti i casi in cui la persona destinataria ed il committente non coincidano, la psicologa e lo psicologo tutelano prioritariamente la persona 12 destinataria dell’intervento stesso. CAPO III – Rapporti con le colleghe e i colleghi Art.33 – Principio di colleganza I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al I rapporti fra le psicologhe e gli psicologi devono principio del rispetto reciproco, della lealtà e della ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della colleganza. lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, La psicologa e lo psicologo appoggiano e sostengono nell’ambito della propria attività, quale che sia la le colleghe e i colleghi che, nell’ambito della loro natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione attività, quale che sia la natura del loro rapporto di gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano ed il rispetto delle norme deontologiche. compromessi la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche. Art.34 – Contributo allo sviluppo delle discipline psicologiche Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo La psicologa e lo psicologo si impegnano a delle discipline psicologiche e a comunicare i contribuire allo sviluppo delle discipline progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche psicologiche e a comunicare i progressi delle loro alla comunità professionale, anche al fine di conoscenze e delle loro tecniche alla comunità favorirne la diffusione per scopi di benessere umano professionale, anche al fine di favorirne la diffusione e sociale. per scopi di benessere umano e sociale. Art.35 – Indicazioni delle fonti Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo Nel presentare i risultati delle loro ricerche psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui scientifiche e attività professionali, la psicologa e lo contributi. psicologo devono indicare gli altrui contributi e le relative fonti. Art.36 – Giudizi sull’operato di colleghe e colleghi Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su La psicologa e lo psicologo non esprimono colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, pubblicamente su colleghe e colleghi giudizi negativi alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a relativi alla loro formazione, alla loro competenza, o seguito di interventi professionali, o comunque comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione reputazione professionale. professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela alle colleghe negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. e ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta Qualora ravvisino casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli professionale e metodologica che possano tradursi utenti o per il decoro della professione, lo psicologo in danno per le persone o enti destinatari o per il è tenuto a darne tempestiva comunicazione al decoro della professione, la psicologa e lo psicologo Consiglio dell’Ordine competente. devono darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente. Art.37 – Accettazione del mandato L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) Lo psicologo accetta il mandato professionale La psicologa e lo psicologo accettano il mandato esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. professionale esclusivamente nei limiti delle loro Qualora l’interesse del committente e/o del competenze. destinatario della prestazione richieda il ricorso ad Qualora l’interesse della persona o dell’ente altre specifiche competenze, lo psicologo propone richiedente la prestazione comporti il ricorso ad la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altre competenze specifiche, la psicologa e lo 13 altro professionista. psicologo propongono l’invio ad altro collega o altro professionista. Art.38 – Dignità professionale e decoro Nell’esercizio della propria attività professionale e Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente nelle circostanze in cui rappresentano la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, la tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi psicologa e lo psicologo sono tenuti ad uniformare del decoro e della dignità professionale. la propria condotta ai principi della dignità professionale e del decoro. CAPO IV – Rapporti con la società Art.39 – Presentazione professionale Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato La psicologa e lo psicologo presentano in modo la propria formazione, esperienza e competenza. corretto ed accurato la propria formazione, Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il esperienza e competenza. pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e Riconoscono quale loro dovere quello di aiutare la consapevole giudizi, opinioni e scelte. comunità, le clienti e i clienti, a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte. Art.40 – Pubblicità professionale Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente La psicologa e lo psicologo, indipendentemente dai legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo limiti posti dalla vigente legislazione in materia di non assume pubblicamente comportamenti pubblicità, non assumono pubblicamente scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. comportamenti scorretti e finalizzati al In ogni caso, può essere svolta pubblicità procacciamento della clientela. informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica. CAPO V – Norme di attuazione Art.41 – Osservatorio permanente sul CDPI È istituito presso la “Commissione Deontologia” È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l'”Osservatorio dell’Ordine degli Psicologi “l’Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM) Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere regolamentato con apposito atto del Consiglio la giurisprudenza in materia deontologica dei Nazionale dell’Ordine. Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni L’Osservatorio ha il compito di raccogliere la altro materiale utile a formulare eventuali proposte giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli della Commissione al Consiglio Nazionale regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica materiale utile a formulare le proposte che la 14 del Codice Deontologico. Commissione dovrà portare in Consiglio Nazionale Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla dell’Ordine ai fini della revisione periodica del Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Codice Deontologico. Art.42 – Entrata in vigore del CDPI Il presente Codice deontologico entra in vigore il Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. febbraio 1989, n. 56. L.A.Psi - Libera Associazione Psicologia | CF 96511750588 | Via dei Volsci, 20 – 00185 Roma (RM)

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