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This document is an article (Art. 109) from Italian law (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). It details the rules and regulations for lodging establishments, including rules for guests and owners. The article was updated in 2019.

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Testo in vigore dal: 10-8-2019 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 109) Art. 109. (Art. 107 T. U. 1926). 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forni...

Testo in vigore dal: 10-8-2019 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 109) Art. 109. (Art. 107 T. U. 1926). 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. 3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ((132)) (129) --------------- AGGIORNAMENTO (58) Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito". -------------- AGGIORNAMENTO (129) Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che il presente articolo "si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni". -------------- AGGIORNAMENTO (132) Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,»". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale".

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