Le Cose - Diritto Privato - 24/25 - PDF
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Università di Torino
2024
TORINO
Joannes Timurian
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Questo documento include appunti su Le Cose, un argomento di Diritto Privato. Il documento tratta temi quali la classificazione dei beni, la distinzione fra mobili ed immobili, e le relazioni tra questi tipi di cose.
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Le cose Sito: Insegnamenti On-Line Diritto privato - 12 CFU - TORINO Corso: - 24/25 Libro: Le cose Stampato Joannes Timurian da: mercoledì, 13 novembre Data: 2024, 11:11 Descrizione Indice 1. 1. Le...
Le cose Sito: Insegnamenti On-Line Diritto privato - 12 CFU - TORINO Corso: - 24/25 Libro: Le cose Stampato Joannes Timurian da: mercoledì, 13 novembre Data: 2024, 11:11 Descrizione Indice 1. 1. Le cose in generale 2. Gli immobili, i mobili e i mobili iscritti in pubblici registri 3. Le relazioni tra diritti sulle cose 4.I beni pubblici patrimoniali, i beni demaniali Sommario 1. Le cose in generale 2. Gli immobili, i mobili e i mobili iscritti in pubblici registri 3. Le relazioni tra diritti sulle cose 4. I beni pubblici patrimoniali, i beni demaniali 1. Le cose in generale “I beni sono le cose che possono formare oggetto di diritto” (art. 810). - Cose e beni sono due modi differenti di guardare la medesima entità: le due espressioni infatti indicano tutto ciò che non è persona e serve all'uso dell'uomo. Gli animali nel Codice Civile. Se ciò che non è persona è per il diritto civile cosa (o bene) allora anche gli animali vivi vanno considerati « cose ». Per questo alcune legislazioni straniere (come il § 90a BGB o l'art. 641a cod. civ. elvetico) prevedono che gli animali «non sono cose». - Per essere rilevanti per il diritto, le cose (o appunto beni) devono essere «idonee ad appartenere» (e non necessariamente «appartenere») a una persona in via esclusiva. - Si possono classificare in: 1. Corporali e incorporali - Cose corporali, si caratterizzano per avere una loro esistenza autonoma nella realtà e, in quanto tali, possono essere apprezzate con i sensi. - Cose incorporali o immateriali, invece, sono entità capaci di arrecare un beneficio solamente nella realtà giuridica, e perciò metafisica. Esempi: i diritti soggettivi, le opere dell'ingegno. 2. Cose fungibili e infungibili. - Le cose si definiscono fungibili se, sul piano giuridico, possono considerarsi in sostanza identiche e per questa ragione sono suscettibili di essere sostituite indifferentemente le une con le altre. Esempio: il denaro. - Sono, invece, infungibili quei beni che non possono essere indifferentemente sostituiti con altri. Esempio: quadro d’autore. 3. Cose consumabili e inconsumabili. - Sono consumabili le cose mobili che non possono essere usate senza consumarsi in senso fisico. Esempio: il combustibile, i prodotti alimentari, il denaro. - Le sono inconsumabili quando possono essere riutilizzate pur potendosi deteriorare. Esempio: un vestito, un fondo. 2. Gli immobili, i mobili e i mobili iscritti in pubblici registri - Sono immobili quei beni che rivestono maggiore importanza e che sono caratterizzati dal fatto di non poter essere occultati alla vista dei terzi (i beni immobili sono elencati nell’art. 812, 1° e 2° comma) - Ogni altro bene, non rientrante nell’elenco ex art. 812, 1° e 2° comma, deve essere considerato mobile (art. 812, 3° comma). - All'interno della categoria dei beni mobili va, tuttavia, ritagliato un sottoinsieme: quello dei beni mobili iscritti in pubblici registri che comprende le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli (art. 815 c.c.). 3. Le relazioni tra diritti sulle cose A. Universalià di mobili - Si parla di universalità di mobili per indicare una pluralità di diritti su cose mobili le quali: a) hanno un unico titolare; b) hanno una destinazione unitaria; c) e mantengono la loro autonomia (art. 816, 1°comma). - Le universalità di mobili, intese nella loro unitarietà, possono formare oggetto di atti e rapporti giuridici. Tuttavia le singole cose che compongono l’universalità di mobili mantengono la loro attitudine a formare oggetto di separati atti e di separati rapporti giuridici (art 816, 2° comma). - Esempi : il gregge, la pariglia di cavalli, la biblioteca (non, invece, l'eredità (art. 588) e l'azienda (art. 2555) poiché non contengono necessariamente soltanto beni mobili). B. Pertinenze. - Sono pertinenze le cose destinate, in modo durevole, a servizio od ornamento di un’altra (c.d. principale) in base alla destinazione imposta dal proprietario della cosa principale o dal titolare di altro diritto reale sulla medesima (art. 817). - Esempi: sono pertinenze dell’aeromobile «il paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’aeromobile» si precisa, tuttavia, che «il motore è considerato parte separabile» in quanto parte integrante e necessaria di quella principale (art. 862 cod. nav.). Quest’ultimo si definisce accessorio (e non pertinenza) rispetto alla cosa principale. - Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto (il diritto sulla) cosa principale comprendono le pertinenze, salvo diversa previsione legale o negoziale. Tuttavia, come per le universalità, le pertinenze possono comunque formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 818, 1° e 2° comma). I diritti dei terzi sulle pertinenze. La destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore di terzi salvi i limiti probatori previsti dal 2° periodo dell’art. 819. Esempio: Sempronio utilizza sulla sua auto un’autoradio di proprietà di Caio. Il primo vende la sua auto a Tizio. Quest’ultimo, per l’art. 818, 1° comma, acquista la proprietà di entrambe. Caio ha facoltà di esercitare l’azione di rivendicazione (ex art. 948) per ottenere la restituzione dell’autoradio, tuttavia, tale azione sarà fondata soltanto entro i limiti previsto dall’art. 819, 2°comma. C. Frutti. - I frutti si distinguono in due categorie: 1. I frutti naturali sono quei beni derivanti direttamente da un altro bene, a prescindere dall’eventuale opera dell'uomo. Esempio: frutti naturali, i prodotti agricoli, la legna, etc. (art. 820, 1° comma) 2. I frutti civili rappresentano i corrispettivi che si traggono dalla concessione del godimento del bene. Esempio: canoni enfiteutici, le rendite, i canoni di locazione e gli interessi corrispettivi (art. 820, 3° comma) - I modi di acquisto dei frutti: 1. I frutti naturali si acquistano con la separazione dal bene che li produce (art. 820, 2°comma) 2. L'acquisto dei frutti civili si acquistano «giorno per giorno». 4. I beni pubblici patrimoniali, i beni demaniali A. Beni pubblici patrimoniali. - Sono beni pubblici patrimoniali indisponibili (v. elenco, non tassativo, nell’art. 826, 2° e 3° comma) le cose mobili, universalità di mobili e immobili di cui dispongono (anche senza avervi un diritto reale) gli enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province, comuni e, sia pure astrattamente, città metropolitane) (art. 114 cost.). Essi sono sottoposti a un regime speciale poiché non possono essere sottratti dalla loro destinazione, a meno che, non si seguano i procedimenti appositi dettati dalle leggi che li riguardano (art. 828). - Si dicono invece beni pubblici patrimoniali disponibili le cose appartenenti ad enti pubblici territoriali o non, le quali non siano destinate a un pubblico servizio. Esempio: immobili vacanti. sono soggetti al regime comune, salvo previsione contraria. B. Beni demaniali. - I beni demaniali si caratterizzano per essere sempre immobili o universalità di mobili e per essere destinati a servire direttamente i bisogni della collettività. - Si distinguono: 1. i beni demaniali necessari possono appartenere soltanto ad un ente pubblico. Esempio: spiagge, porti, etc. (v. art. 822, 2° comma) 2. i beni demaniali accidentali diventano demaniali quando iniziano ad appartenere a una ente pubblico. Esempio: strade, ferrovie, etc. (v. art. 825) - I beni demaniali sono inalienabili, tuttavia possono essere concessi in gestione a titolo oneroso, e a tempo determinato, a privati.