Violenza Privata e Violazione di Domicilio PDF

Summary

Questo documento analizza i concetti di violenza privata e violazione di domicilio nel diritto penale italiano. Vengono comparate le diverse fattispecie di violenza, come la minaccia, e la rilevanza del luogo nel reato di violazione di domicilio. L'analisi si basa su articoli e sentenze italiane.

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VIOLENZA 610 VIOLENZA PRIVATA - È Fattispecie residuale (si applica spesso là dove non si applicano ipotesi più gravi che comunque prevedono l'uso di violenza o minaccia) che rientra nei reati vs libertà morale, quindi che offende la libertà di autodeterminazione del sogg. - Per c...

VIOLENZA 610 VIOLENZA PRIVATA - È Fattispecie residuale (si applica spesso là dove non si applicano ipotesi più gravi che comunque prevedono l'uso di violenza o minaccia) che rientra nei reati vs libertà morale, quindi che offende la libertà di autodeterminazione del sogg. - Per comprendere la disposizione -\> che si intende per violenza o minaccia? Legisl. No definizione - **VIOLENZA** (+ interpretazione) -\> si distingue tra - **MINACCIA**: [prospettazione di un male futuro] (o la borsa o la vita) - Minaccia è credibile - Minaccia non credibile ma comunque in grado di suggestionare il soggetto passivo per le caqratteristiche dello stesso. Ora che sappiamo cosa vuol dire violenza e cosa minaccia andiamo a vedere l'art. 610 - Reato di evento a forma vincolata (con condotta modo) Evento = soggetto costretto a fare/tollerare/omettere qualcosa Abbiamo una violenza mezzo in tal caso: strumentale affinché il soggetto passivo tenga una certa condotta, appunto fare tollerare o omettere. E un dolo generico (fare(tollerare/omettere qulcosa) - DIFFERENZA CON Art. 611 "violenza o minaccia per costringere a commettere un reato" "Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a 5 anni" Qui noi abbiamo un reato a dolo specifico di mera condotta. L'art. 610 è strutturato in modo da evidenziare la sequenza di una violenza o minaccia da cui deriva come risultato la costrizione del soggetto passivo, nell'art. 611 invece, il momento consumativo del reato è anticipato alla preliminare fase della violenza o minaccia, dla momento che l'oggetto della costrizione è la commissione di un reato e non un altro fatto qualunque. Nel 611 quindi il legislatore punisce semplicemente la condotta di violenza o minaccia posta in essere al fine di costringere altri a commettere un reato, e duenque senza attendere il risultato della condotta. Questo vuol dire che ai fini del 611 non rileverà l'eventualità che la vittima della violenza/minaccia realizzi o meno il reato, poiché il legislatore punisce la condotta violenza a monte. Se però la vittima della violenza realizza il reato voluto dal soggetto agente, per comprendere come risponderanno i soggetti in questione occorrerà far riferimento l'art. 46 del codice: 1 c "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi." 2 c "In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l\'autore della violenza". Il 2 comma ci dice quindi che del reato non risponderà il c.d. autore mediato, ossia il terzo che è stato mero strumento per la realizzazione del reato, bensì l'autore della violenza. A tale soggetto quindi si applicherà il 611 + del reato che il soggetto vittima di violenza eventualmente commette. Stessa cosa accade anche nel caso del 54 (stato di necessità, causa di giustificazione). La norma esclude l'antigiuridicità della condotta del soggetto che realizza un fatto perché costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo di un grave danno alla persona, pericolo dai lui NON volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che questo fatto sia proporzionato al pericolo. Il suo 3 comma prevede che ciò vale anche se lo stato di necessità è determinato dall\'altrui minaccia. Art. 86 -\> anche questo si sposa perfettamente con il 611 Art. 612 "Minaccia" 1 c *Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.* 2 c *Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell\'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno*. È una minaccia fine, poiché io pongo in essere la condotta minacciosa SOLO per arrecare un timore al soggetto passivo. (SE VEDEMO FORI DE QUA) Reato irrisorio: sanzionato con la multa e di competenza del giudice di pace Circa tale articolo si pone un PROBLEMA, per ciò che concerne la differenza che intercorre tra lo stesso e la fattispecie di cui al 610 nella sua forma tentata: Tentativo di violenza privata attuato mediante minaccia: Io minaccio qualcuno affinché qualcuno commetta qualcosa, non riesco a costringere quindi il fatto rimane un tentativo Cosa distingue questa ipotesi dal 612? La minaccia c'è sempre. La differenza risiede nel motivo che spinge il soggetto agente ad agire. Il giudice per capire quale fattispecie dovrà applicare deve verificare lo scopo per il quale il soggetto agisce: - nell'ipotesi del 610 ho un fine costrittivo - nel 612 fine puramente intimidatorio il problema è che la ricerca del fine non è semplice. E comunque la questione è parecchio rilevante perché le due fattispecie presentano un trattamento sanzionatorio, nettamente differente. - 610, fino a 4 anni - 612, multa Quindi [problemi sui piano dell'accertamento]. l'accertamento di un fattore psicologico di per sé è difficile. Anche perché l'intento potrebbe anche essere implicito "domani te meno" magari io non lo dico esplicitamente il motivo perché non serve che te lo dico tu sai che se no fai una cosa io te meno. 614 alla violazione di domicilio la disposizione sanziona la condotta di chi si introduce o si trattiene [nell\'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora(\*\*\*)], contro la volontà del titolare del c.d. ius excludendi. Perché la violazione di domicilio è inserita nel capo relativo ai delitti vs la libertà individuale? perché il domicilio è considerato come una forma di manifestazione della libertà individuale, come proiezione spaziale della personalità individuale, tant'è che noi sappiamo che il domicilio è anche tutelato all'art. 14 cost. Il concetto di domicilio cambia a seconda che ci si trovi in un contesto civilistico o penale: - civilistico = luogo dove la persona svolge i propri affari/interessi - penalistico = rientrano nel concetto: 1. circa il concetto di ABITAZIONE nessun problema si è posto = dove il soggetto svolge la propria vita domestica. Con alcune precisazioni, l'uso può essere anche saltuario (casa al mare), ma anche l'uso temporaneo configura un'abitaizone (camera d'albergo). L'uso però deve essere un uso spontaneo, quindi ad es. la stanza di ospedale non rientra nel concetto di abitazione. Perché non ho un uso esclusivo della camera di ospedale. Così' come la cella non può essere condizerata abitazione. 2. Problemi invece sono sorti circa i luoghi di privata dimora, poiché non vi è chiarezza circa i confini del conetto. In particolare ci si è chiesti se gli es. commerciali o gli studi professionali, che sono luoghi aperti al pubblico, rientrano nel concetto di privata dimora o meno. Insomma se qualcuno si introduce in maniera clandestina in un negozio questo qualcuno può rispondere ai sensi del 614? La risposta -\> Sentenza delle Sezioni Unite del Marzo 2017, pronunciata in relazione ad un caso di furto notturno in una locanda, per il quale si muoveva un rimprovero ai sensi dell'art. 624-bis "furto in abitazione" [Le Sez. Unite affermano che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende qualsiasi luogo in cui il soggetto si trattenga a svolgere attività della propria vita privata e c'è una possibilità astratta di inibire l'accesso a terzi.] Per arrivare ad affermare ciò la Cass. Ricostruisce i vari orientamenti giurisprudenziali, fino a quel momento affermatisi: 1. Un primo orientamento, seguito dal Tribunale di merito e Corte d'Appello ritiene che affinchè un luogo possa definirsi di privata dimora occorre che concorrano 2 elementi identificativi:\ - uno di carattere strutturale: l'astratta possibilità di inibire l'accesso a terzi tramite qualsiasi meccanismo di sbarramento (portoni, saracinesche ecc..) a prescindere dal fatto che in determinati orari sia aperto al pubblico\ - uno di carattere funzionale: la natura privata del luogo in cui si svolgono attività della vita privata, tra cui rientra l'attività lavorativa 1 Orientamento molto ampio. 2. La giurisprudenza, rendendosi evidentemente conto della portata troppo estensiva della precedente interpretazione, cerca di limitarne l'applicazione. Si afferma quindi che non commette furto in abitazione il soggetto che si introduca nel luogo in orario notturno poiché in quel momento non si sta svolgendo un'attività lavorativa. Se la ratio è quella di preservare lo svolgimento degli atti della vita privata, occorrerà distinguere le ipotesi in cui queste attività effettivamente si esercitano e quindi di giorno, rispetto alle ipotesi in cui queste attività non vengono svolge. Secondo tale orientamento quindi locanda, in quel momento, di notte, NON è luogo di privata dimora. si critica tale soluzione perché fa dipendere una pena più grave da elementi estranei alla fattispecie e per di più vaghi accidentali, di carattere temporale o di effettivo ese dell'attività svolta. C'è un problema di prevedibilità (io so quando il locale è chiuso). Le Sezioni Unite, non adottano nessuno dei due orientamenti e adotta una soluzione diversa che partono dalla ratio della disposizione "furto in abitazione", dell'aggravamento di pena previsto rispetto all'ipotesi base di furto. La ratio è quella [preservare la riservatezza]. Ciò che si evince è che il legislatore vuole includere nel concetto di privata dimora quei luoghi che abbiano le stesse caratteristiche di riservatezza dell'abitazione e conseguentemente di non accessibilità da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto. È una soluzione mediana-\> affinché un luogo possa definirsi di privata dimora deve trattarsi di un luogo a cui sia precluso l'accesso a terzi e in cui l'attività della vita privata viene svolta senza che ciò sia riconoscibile dall'esterno. È vero che nei luoghi di lavoro si svolgono atti della vita privata, ma non sono atti di riservatezza. I luoghi di lavoro sono generalmente accessibili anche senza il consenso dell'avente diritto e quindi mancherebbe il requisito della riservatezza. L'attività privata si svolge a contatto con altri soggetti. [L'esercizio commerciale di per sé non è un luogo di privata dimora salvo che esso abbia le caratteristiche proprie dell'abitazione]: se in essi o in parte di essi il soggetto compia la propria attività di vita privata in maniera riservata e in luoghi per cui è precluso l'accesso a terzi (retrobottega, bagni privati ecc..). Ciò si ricava anche dall'art. 52 c.p. -- legittima difesa. Il legislatore ha introdotto anni fa l'ipotesi di legittima difesa domiciliare per la quale si presume il requisito della proporzionalità tra l'aggressione e la reazione nel caso in cui l'attività di difesa si esplichi a seguito di una violazione di domicilio. Il 3 comma dell'art. 52 prevede che tale presunzione di proporzionalità si applicherà anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo in cui venga esercitata uun'attività commerciale4, professionale o imprenditoriale. Questa indicazione dimostra dal punto di vista sistematico che i luoghi di abitazione rimangono distinti dalla privata dimora. Non sarebbe stato aggiunto un ulteriore comma che estendesse le tutele se le due definizioni fossero state equiparate, sarebbe stato implicito. In conclusione, i luoghi di lavoro non rientrano nei luoghi di privata dimora salvo che si tratti di luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico. art. 615-bis -- interferenze illecite nella vita privata. Anche dalla casistica relativa al 615- bis possiamo ricavare informazioni. La disp. In questione sanziona la condotta di chi coglie, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, quei profili della vita privata che si svolgono nei luoghi di cui al 614. Caso: Istruttore presso una piscina comunale mette una telecamera in un cestino posto di fronte alle docce e si procura immagini di soggetti che si spogliavano. Decisioni: al soggetto in questione era stato applicato l'art. 615-bis, ma la Cassazione ha affermato che non può applicarsi il 615-bis perché il 615-bis punisce chi si procura indibitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi indicati dall'art. 614. Il richiamo ci fa comprendere che il 615-bis potrà applicarsi solo laddove i soggetti, di cui si sono acquisite le immagini, siano in un'abitazione/luogo di privata dimora. Cosa che non è uno spogliatoio di una piscina comunale, perché manca [la stabilità della frequenza]. Questo vuol dire che comunque c'è un vuoto normativo, perché intrusioni in luoghi di tal genere non trovano una tutela nel 615-bis. Nel caso di specie, per sanzionare una condotta comunque riprovevole si ricorre all'art. 610 che riguarda la violenza privata. In che modo? La corte ribadisce che la violenza è esplicabile in molteplici forme e che in merito alla stessa può parlarsi anche di violenza impropria, che prescinde quindi dall'utilizzo di forza fisica, ma comunque in grado di costringere altri a fare/tollerare/omettere. Nel caso di specie la costrizione si rivede in quel momento, anche se breve, in cui la parte si avvede della registrazione in corso, prima di attuare una manovra reattiva. Nel momento in cui il sogg si accorge che c'è la telecamera lì è in uno stato di costrizione, subisce la condotta altrui. Peccato che molti soggetti, però, non si erano accorti della presenza della telecamera e quindi si ricorre ad una interpretazione ancor più estensiva, fondata sulla formula ipotetica, meramente potenziale: se si fossero accorti della presenza della videocamera avrebbero subito una costrizione e sarebbero stati costretti a subire di essere ripresi contro la loro volontà. Interpretazione molto + che estensiva del 610, poiché è una telecamera, quindi no violenza, l'effetto di costrizione meramente potenziale. STALKING 612 BIS -- ATTI PERSECUTORI 1 C -\> PUNISCE "chiunque, con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da generare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da una relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita." [Storia]: La norma 612bis è stata inserita con il decreto legislativo 11/2009. È una fattispecie che va a coprire un vuoto normativo poiché queste condotte che ora rientrano nella fattispecie di atti persecutori precedentemente configurano violenza privata, minaccia, a volte lesioni. Ma per quanto possano essere ampi tali concetti, non riuscivano a inquadrare perfettamente il contenuto offensivo della condotta di stalking. Anche la norma in questione infatti tutela il bene "libertà morale", ma da una tipologia di condotta specifica. Nella disposizione in questione la libertà morale è difesa da condotte reiterate che sono turbano e ledono la libertà di autodeterminazione e che si inseriscono in quella che è una sequenza che assume carattere di ossessività e che produce determinati effetti nel soggetto passivo, quali: - perdurante e grave stato di ansia o di paura - fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo - cambiare le proprie abitudini di vita [che tipo di reato è:] abituale e comune [dal punto di vista OGGETTIVO]: **[CONDOTTA]**: il 1 c ci dice "chiunque, con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da generare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da una relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita." La condotta è generica e fa riferimento innanzitutto alla **minaccia** e alla **molestia.** Cosa si intende con minaccia e con molestia? **Minaccia -\>** per il concetto di minaccia possiamo far riferimento all'art. 612 il quale prende ad esame l'ipotesi di un soggetto che minaccia altri con fine puramente intimidatorio. **Molestia -\>** all'interno del codice una definizione di molestia può rintracciarsi nell'art. 660 "molestia o disturbo di persone". La fattispecie in questione però fa riferimento ad un concetto di molestia più blando e generico. La fattispecie potrebbe integrarsi nell'ipotesi di scherzi telefonici. Ma nello stalking la molestia assume una connotazione diversa: si fa riferimento a ogni tipo di interferenza nella vita privata anche indiscreta che produce l'effetto di destabilizzare il soggetto passivo dal punto di vista psicologico. La molestia è qualcosa che arreca fastidio e che destabilizza il soggetto che la riceve. Nella molestia, così intesa, potrebbero rientrano anche comportamenti individuali, ma abbiamo detto che il reato è ABITUALE e quindi, sulla base di ciò che ci dice la giuri, per l'integrazione del reato abituale sono quindi necessarie almeno 2 condotte. Ora, nell'ipotesi specifica di stalking raramente però 2 condotte sono sufficienti: es. l'invio di 2 soli messaggi non è sufficiente per creare una condotta di atto persecutorio. Quindi possiamo dire per approssimazione che ci devono essere almeno 2 condotte di minaccia o molestia, ma dal punto di vista applicativo, proprio perché la singola condotta non è di per sé particolarmente offensiva, 2 condotte non sono di per sé sufficienti per integrare il requisito di abitualità richiesto dall'art. 612bis, occorrerà piuttosto valutare la capacità offensiva della condotta (anche 2 messaggi su wh possono integrare il reato sulla base del rapp che interorre tra i sogg). Quindi è chiaro che sia necessario un accumulo di condotte che procura sulla vittima un disagio che poi progressivamente aumenta. La presenza di + condotte di minaccia e molestia reiterate, non è però da sé sufficiente ad integrare il reato. l'atto persecutorio infatti si qualifica in funzione dell['**EFFETTO**] che la minaccia e la molestia producono sul soggetto passivo. La norma ci dice che ci sono 3 potenziali effetti che si producono sul soggetto passivo: - Perdurante stato di ansia e di paura - Fondato timore per l'incolumità propria e di un prossimo congiunto - Una modifica delle proprie abitudini di vita. La prima domanda: questi effetti si devono produrre necessariamente e quindi l'atto persecutorio è un reato di mera condotta o è un reato di evento? - Da come è impostata la disposizione sembra che il legislatore faccia riferimento ad un reato di mera condotta poiché ci dice "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionare" questa espressione indica un'attitudine dell'atto a produrre un certo effetto, ma non indica che l'effetto si sia prodotto sul piano materiale. Quindi dal punto di vista della struttura del reato sembrerebbe un reato di mera condotta. - La giurisprudenza lo interpreta come [reato di evento] per restringere l'ambito applicativo della fattispecie. Poiché noi abbiamo detto che abbiamo una condotta che dal punto di vista oggettivo è a maglie larghe e se si considera come reato di mera condotta si deve verificare sulla base di un accertamento ex ante al momento in cui la condotta è stata posta in essere se questa condotta è idonea sulla base di un criterio generalizzante (sulla base della media delle persone e dei rapporti interpersonali che intercorrono) a produrre certi effetti sul soggetto passivo. C'è il rischio da un lato di ampliare eccessivamente le maglie dell'incriminazione anche nel caso in cui questo effetto non si è prodotto sul piano materiale e quindi c'è il rischio di anticipare eccessivamente l'intervento penalistico a fronte di una condotta che è scarsamente definita sul piano oggettivo, dall'altro lato c'è il rischio, adottando questo criterio generalizzante, ex ante di svalutare ed ignorare le dinamiche interpersonali che inquadrano la vicenda concreta. Magari sulla base del criterio ex ante generalizzante la condotta non è idonea, ma se si va verificare le relazioni che intercorrono tra il soggetto passivo e l'autore del reato in ragione ad esempio di alcune vulnerabilità del destinatario della minaccia e della molestia la condotta è idonea. Sulla base di queste due diverse ragioni la giurisprudenza interpreta come reato di evento, quindi non è sufficiente che la condotta sia idonea a produrre un certo effetto, ma è necessario che questo effetto si sia prodotto sul a. Evita un'eccessiva anticipazione della tutela b. si lega maggiormente a quelle che sono le dinamiche che caratterizzano il caso concreto anche i concetti di: - Perdurante stato di ansia e di paura - Fondato timore per l'incolumità propria e di un prossimo congiunto - modifica delle proprie abitudini di vita. sono tutti concetti elastici, non definiti esattamente dal punto vista applicativo dalla legislazione. Considerati i numerosi aspetti di vaghezza della disposizione, nel 2014 è stata sollevata alla Corte Costituzionale un'eccezione di legittimità costituzionale dell\'art.612 bis per violazione della'art.25 secondo comma sotto il profilo della determinatezza della fattispecie. (perché le fattispecie devono essere sufficientemente determinate? Conoscibilità: consociato deve essere messo nelle condizioni di sapere quali sono i comportamenti leciti e quelli illeciti). [Il giudice remittente] ha ritenuto che "l'impugnata norma incriminatrice non definisca il modo sufficientemente determinato: - il minimum della condotta offensiva necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione (abbiamo detto infatti che a condotta è talmente poco definita dal punto di vista materiale che è necessario contestualizzare nel caso concreto -\> mess wha) - cosa debba intendersi 'per perdurante e grave stato di ansia' e quando il timore debba ritenersi fondato - estremamente ampio ed eccessivamente elastico sarebbe poi il concetto di 'abitudini di vita' di cui il legislatore non avrebbe individuato i confini" [Corte cost:] ha rigettato la questione di leg. Cost. affermando che un elmento ELASTICO non è di per sé incostituzionale, può essere presente nella fattispecie, purché sia VERIFICABILE NEL FATTO CONCRETO. Questo concetto di verificabilità era stato già utilizzato dalla corte in precedenza, in particolare nel 1981 per dichiarare la illegittimità costituzionale della fattispecie di plagio. La fattispecie in questione puniva chiunque sottoponesse una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione. La fattispecie chiaramente violava il principio di determinatezza perché questo totale stato di soggezione non era verificabile in concreto. Nel caso di cui all'art. 612-bis seppur abbiamo degli elementi elastici, secondo la corte, gli stessi sono sottoponibili ad un riscontro da parte del giudice in sede di accertamento concreto. - Quanto al [minimum di condotte], La Corte afferma che per configurare il reato sono necessarie almeno due condotte. Tuttavia, affinché queste possano essere considerate sufficienti, non basta che abbiano semplicemente causato uno degli eventi previsti dalla norma o che siano astrattamente idonee a farlo. È necessario dimostrare il nesso causale tra le condotte dell\'agente e i turbamenti effettivamente subiti dalla vittima nella sua vita privata. Sono quindi necessarie almeno 2 condotte, ma l'elemento qualificante è quello di verificare che quella condotta sia causale rispetto alla produzione di uno dei 3 eventi previsti dalla norma - Per ciò che concerne il grave e perdurante stato di ansia e paura o il fondato timore per l'incolumità la Corte ha stabilito che, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, gli stessi devono essere accertati attraverso un'accurata osservazione dei segni e degli indizi comportamentali della vittima. Questi segni devono emergere dal confronto tra la situazione precedente e quella successiva alla condotta dell\'agente, indicando un significativo turbamento della serenità e dell\'equilibrio psicologico della vittima. La Corte sostiene che sia necessario che emergano degli elementi del giudizio che dimostrino che il soggetto è stato sottoposto a un reale perturbamento psicologico. Anche in questo ambito, così come per la minaccia, rilevano le caratteristiche del soggetto passivo. In un soggetto che è particolarmente vulnerabile l'ansia può essere attivata da un comportamento che non genererebbe il medesimo effetto sulla generalità dei consociati a patto che queste caratteristiche di vulnerabilità siano note all'autore del reato, poiché, come per la minaccia, è richiesto il dolo. Con riferimento allo "stato di grave e perdurante ansia e paura" la Corte Costituzionale ha precisato anche che non sia necessario un accertamento medico cioè non è necessario che nel processo si producano certificati nei quali si attesta che c'è una vera patologia, è il giudice che, sulla base degli elementi indiziari che raccoglie nel corso del procedimento - Circa cambiamento delle abitudini di vita" la Corte dice che non è sufficiente un cambiamento marginale, ma è necessario che ci sia stato un impatto verificabile e consistente sulle abitudini di vita. Ad esempio nell'ipotesi in cui la vittima sia abituata ad andare a lavoro in autobus deve invece farsi accompagnare al lavoro poiché ha paura di incontrare lo stalker fuori dall'ufficio, questo è un cambiamento significativo delle abitudini di vita, mentre il fatto che decida solo di cambiare tragitto con la macchina non integra l'evento previsto dall'art. 612 bis Con questa costruzione la Corte Costituzionale salva l\'art.612 bis da una declaratoria di incostituzionalità e cerca di riempire questi elementi elastici attribuendo a loro una maggiore pregnanza dal punto di vista oggettivo [momento consumativo]: il momento consumativo nei reati abituali non è definito a priori, perché può spostarsi in avanti. I reati abituali si atteggiano in modo particolare rispetto alla prescrizione, poiché il DIES A QUO può spostarsi. Il termine di prescrizione nei reati abituali inizia a decorrere dal momento in cui cessa la continuazione. Di conseguenza se lo stalker si arresta dopo solo due condotte, sufficienti per integrare il reato, il dies a quo coinciderà con il termine della seconda condotta, ma se il soggetto continuerà a porre in essere condotte di minaccia o molestia, il dies a quo si sposterà sempre più in avanti. 2c e 3c -\> CIRC. AGGRAVANTI: La pena è aumentata se 2 C -\> il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (+1/3) 3 c -\> se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all\'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. (fino alla metà) Al secondo comma il legislatore aggrava il reato in funzione della tipologia di relazione che intercorre tra il soggetto e la vittima. Circa il 2 comma vi è la possibilità di una sovrapposizione con la fattispecie di maltrattamenti in famiglia poiché l'art.572, così come interpretato (in modo improprio) dalla giurisprudenza, fa riferimento a casi di maltrattamento tra familiari, ricomprendendo in tale termine i rapporti tra coniugi, tra conviventi di fatto, ma anche tra ex coniugi e ex conviventi. Ci sono quindi dei casi nei quali le fattispecie possono coincidere: pensate a minacce reiterate che si verificano all\'interno della famiglia e che possono integrare l'art. 612 bis. come si possono regolare i rapporti tra le due norme? - [prima del 2013] il secondo comma dell\'art.612 bis faceva riferimento solo all'ex coniuge o ex convivente e non faceva riferimento al coniuge e quindi faceva riferimento solo ad una relazione che non era più in corso in quanto si partiva dal presupposto che gli atti persecutori erano tipici di una reazione all'interruzione non voluta di una relazione affettiva. Quindi il rapporto tra le due norme era facile da gestire poiché: a. l'art.572 si applicava ai casi in cui il rapporto di coniugio o di convivenza era in atto b. l\'art.612 bis riusciva a superare quelle criticità poiché la giurisprudenza lo applicava quando il rapporto affettivo fosse cessato. - [Il legislatore nel 2013] ha mutato il 2 c, prevedendo l'aggravante anche se il fatto è commesso dal coniuge non divorziato o separato, facendo quindi riferimento a rapporti anche in corso. Quindi si pone il problema di quale norma debba essere applicata, se l'art.572 o l\'art.612 bis co.2. Non possono essere applicate entrambe le condotte, anche se parte della giurisprudenza ha provato a configurare un'ipotesi di concorso di reati partendo dal presupposto che il bene giuridico fosse diverso poiché l'art.572 è un reato che è previsto a tutela in senso lato dell'assistenza familiare, mentre l\'art.612 bis è un reato contro la libertà morale. però l'interpretazione più corretta esclude che possono applicarsi entrambe le fattispecie poiché presentano un contenuto di disvalore sovrapponibile. Abbiamo un'ipotesi di concorso apparente di norme. Quando ci sono ipotesi di concorso apparente di norme il criterio dato dal codice è quello della specialità in astratto e quindi si applica la norma speciale, ma qui Le 2 norme non sono in rapporto di specialità. Quindi si deve fare riferimento ad un altro criterio, quello della sussidiarietà: si applica la norma con la sanzione più grave poiché assorbe il disvalore della norme meno grave. Quando il criterio non è risolvibile attraverso un rapporto strutturale tra 2 fattispecie si deve applicare un criterio di valore. Perché sennò l'alternativa è applicarle entrambe in violazione del principio ne bis in idem. La norma più gravemente sanzionata è il 612 bis co.2 perché la pena è aumentata di un terzo e quindi sono circa 8 anni e mezzo, mentre maltrattamenti in famiglia sono punibili con la reclusione da 3 a 7 anni 4 c -\> il 4 c ci dice che Lo stalking è punibile a querela della persona offesa. Normalmente il termine per proporre la querela è di 3 mesi, qui il legislatore prevede 6 mesi. Inoltre ci dice che la remissione (= revoca della querela, che solitamente è una causa di estinzione del reato), nell'ambito degli atti persecutori, è sottoposta ad alcune cautele poiché il legislatore si pone il problema della [vittimizzazione secondaria]. Ad esempio se un soggetto denuncia violenza sessuale o stalking poi viene sottoposto ad ulteriori pressioni da parte dell'autore del reato per ritirare la querela. Siccome aumenta il livello di paura il soggetto decide di ritirare la querela. Nel caso della violenza sessuale la querela non può essere rimessa, negli atti persecutori la soluzione è intermedia: la remissione di querela deve avvenire in sede giudiziaria ossia davanti al giudice che verifica che l'atto sia espressione della volontà del soggetto passivo e che non sia stato sottoposto a pressioni e ad una vittimizzazione secondaria. Questa garanzia è una soluzione intermedia poiché gli atti persecutori sono graduabili dal punto di vista dell'offensività, mentre la violenza sessuale è un fatto che presenta un contenuto offensivo più intenso. Altre 2 cose circa lo stalking: - Se dall'atto persecutorio segue la morte del soggetto passivo il soggetto è condannato con la pena dell'ergastolo. Tra le aggravanti del delitto di omicidio c'è l'art.576 n.5.1 "dall'autore del delitto previsto dall'art.612bis nei confronti della stessa persona offesa" **se l'omicidio è conseguenza della fattispecie di stalking** si risponde con la pena dell'ergastolo e si integra l'omicidio aggravato che è un reato complesso che ha tra i suoi elementi costitutivi l'omicidio e come circostanza aggravante la fattispecie prevista dall'art.612bis (soluzione questa determinata dalle Sez. Unite 2021). Strada dell'assorbimento (omicidio assorbe stalking) - siamo soliti pensare allo stalking con riferimento alle vicende sentimentali, ma la fattispecie di stalking viene applicata dalla giurisprudenza anche in altri settori. Ad esempio nei casi di mobbing, può applicarsi la fattispecie di cui all'art. 612-bis, che prenderà lo specifico nome di **stalking occupazionale**. La corte ha affermato che "il mobbing si configura ove ricorra: - l'elemento obiettivo di comportamenti vessatori del datore di lavoro - e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore di lavoro medesimo. VIOLENZA SESSUALE Art. 609-bis -- Violenza sessuale [STORIA]: Nell'impianto originario del codice del 1930 i delitti in ambito sessuale erano concentrati nel capo primo del titolo nono che fa riferimento ai delitti contro la morale pubblica e il buon costume. In passato, la violenza sessuale era considerata un reato contro la moralità pubblica e il buon costume, attribuendo un valore collettivo al pudore e alla moralità, piuttosto che riconoscere la donna come vittima centrale. Questo approccio è cambiato solo nel 1996, quando i reati sessuali sono stati riclassificati come delitti contro la libertà personale, con un focus sulla libertà di autodeterminazione sessuale. Il codice del 1930 distingueva i reati di violenza sessuale in: - violenza carnale in cui c'era il congiungimento fisico, carnale - atti di libidine violenta erano gli altri atti in cui non c'era una congiunzione carnale questa ripartizione comportava la criticità del fatto che nel processo la vittima fosse sottoposta ad un obbligo di un'attentissima ricostruzione della vicenda nei particolari per verificare se vi era stata una congiunzione carnale o meno. Ciò comportava una sorta di vittimizzazione secondaria. Dopo il 1996 si raggruppano entrambe le fattispecie nella violenza sessuale in cui si parla di atto sessuale in generale. Ciò però non ha fatto venir meno l'inconveniente relativo alla vittimizzazione secondaria in ambito processuale, poiché, ricostruendo in tali termini la fattispecie, ad oggi essa assorbe le più disparate condotte e di conseguenza una ricostruzione dettagliata del fatto deve avvenire comunque. [LA NORMA]: 1 c -\> Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 2 c -\> Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: \- abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto \- traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3 c -\> Nei [casi di minore gravità] la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. (a circostanza super-attenuante poiché è una circostanza ad effetto speciale che fa sì che la pena dell'atto sessuale scenda dai 6 ai 2 anni). [PUNTO DI VISTA SANZIONATORIO]: Il legislatore ha qui previsto una cornice edittale che va dai 2 ai 12 anni, comportandosi però in modo contraddittorio, perchè sul piano della politica criminale minaccia delle pene molte elevate per la violenza sessuale poiché si rende conto che, la stessa, può assumere dei caratteri di enorme gravità. Quindi inserisce delle pene draconiane fino a 12 anni di reclusione, ma poi si deresponsabilizza con il 3 comma che, non solo è una circostanza super-attenuante, ma è tra un'attenuante indefinita in quanto il legislatore dice "nei casi di minore gravità" senza definire quali siano questi casi di minore gravità. Ricalcando quindi la struttura delle attenuanti generiche, passa la palla al giudice. Da ciò capiamo che: C'è un'enorme potere discrezionale riconosciuto al giudice sulla base di una cornice edittale che non è sufficientemente determinata poiché a seconda delle diverse caratteristiche del caso concreto, la pena può andare dai 2 anni ai 12 anni e 18 anni se ci sono aggravanti. [STRUTTURA]: 1 c -\> La disposizione punisce "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali". l reato di violenza sessuale è un **reato a condotta vincolata** poiché avviene con [violenza, minaccia o con abuso di autorità]. [PROBLEMA N.1] La fattispecie, se applicata letteralmente, non dà una tutela sufficiente, poiché nella realtà possono configurarsi ipotesi di violenza sessuale che non avvengono con violenza o minaccia. Si pensi all'ipotesi in cui la vittima dell'abuso sessuale, è stata in precedenza drogata. In tal caso non è detto che il rapporto sessuale si sia consumato mediante l'uso della violenza, ma sempre di violenza sessuale si parla poiché nel caso di specie manca il consenso. Il legislatore nello strutturare l\'art.609 bis non avrebbe dovuto subordinare l'applicazione dell'articolo alla commissione di [violenza e minaccia] poiché quello che concretizza il disvalore è il fatto che vie è una assenza di consenso e quindi che vi sia una violazione della libertà di autodeterminazione sessuale. La violenza e la minaccia potevano rappresentare circostanze aggravanti, ma il nucleo della condotta passa attraverso la violazione del consenso. Altri comportamenti che sfuggono all'articolo sono gli atti repentini, e cioè quelli che sfuggono alla percezione della vittima (ipotesi di palpeggiamento), che non può porre una valida resistenza, ma è comunque una violenza. La giurisprudenza per questi motivi applica l'art. 609-bis a prescindere dal requisito della violenza e della minaccia, dando alla fattispecie di violenza sessuale una interpretazione analogica che va oltre i confini della lettera. Occorrerebbe un intervento del legislatore. Con riferimento ad [abuso di autorità] si fa riferimento a rapporti che riguardano una relazione di subordinazione. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 2020 che hanno precisato che l'autorità riguarda il rapporto tra la vittima e l'autore del reato, non è necessario che il reo ricopra una qualifica di pubblico ufficiale. 2 c -\> Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: - abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto - traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. PROBLEMA N. 2 Il secondo comma dell\'art. 609-bis del codice penale punisce chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali abusando di una condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima, oppure ingannandola sostituendosi a un\'altra persona. Questo può includere due situazioni: la sostituzione fisica (ad esempio, un uomo che si finge il marito di una donna per avere rapporti sessuali con lei) e la sostituzione di identità o qualità, dove l\'inganno riguarda un falso nome, stato o qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici (come fingere di essere un medico per abusare di pazienti). Un esempio di applicazione è quando un soggetto si finge medico per abusare sessualmente delle pazienti. Qui l\'inganno riguarda una qualità specifica (essere un medico) a cui la legge riconosce particolari effetti giuridici, come il diritto di compiere esami medici. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso questa norma a casi in cui l\'inganno non riguarda una qualità con effetti giuridici, ma piuttosto la motivazione che spinge la vittima ad acconsentire. Ad esempio, un falso produttore cinematografico che convince aspiranti attrici a compiere atti sessuali promettendo opportunità di lavoro. In questi casi, la giurisprudenza ha applicato l\'art. 609-bis, ma si tratta di un\'interpretazione estensiva e controversa, poiché l\'inganno verte sulla motivazione e non su una caratteristica del fatto che la norma originariamente intendeva coprire. (NON CHIARO CHIEDERE A VALENTINA) [PROBLEMA N.3:] ai fini dell'applicazione della disposizione è di certo rilevante comprendere cosa rientra nel concetto di atto sessuale. Circa il al concetto di atto sessuale si hanno 2 diverse interpretazioni: - interpretazione restrittiva: nel concetto di atto sessuale presuppone necessariamente il contatto con le aree genitali - interpretazione estensiva: per cui il concetto di atto sessuale è un concetto onnicomprensivo che riguarda in modo generico aree erogene e che può essere utilizzato nel caso concreto. A risolvere tale dubbio è la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi circa un caso in cui era dubbio si potesse parlare di atto sessuale: fatto: l'imputato, portiere dello stabile nel quale risiedeva la famiglia della persona offesa si era recato nell'appartamento di quest'ultima richiedendo alcuni bacetti, al mancato riscontro con l'invito aveva tentato di baciarla sulla bocca, ma vista la resistenza della ragazza era riuscito ad appoggiare repentinamente le labbra su una guancia della stessa. Cass: La Cassazione ha confermato che anche un rapido sfioramento con le labbra sul viso di un\'altra persona, come un tentativo di bacio, può costituire il reato di violenza sessuale. Secondo la Corte, qualsiasi atto che invada la sfera sessuale di una persona non consenziente, anche se rapido o superficiale, può integrare il reato previsto dall\'art. 609-bis, specialmente se l\'intento è soddisfare un impulso sessuale. In questo caso, il reato è stato considerato di minore gravità ai sensi del terzo comma dell\'art. 609-bis, poiché l\'atto è stato giudicato come \"violenza sessuale attenuata.\" Tuttavia, la mancanza di una definizione chiara di \"atto sessuale\" rende l\'art. 609-bis suscettibile di interpretazioni estese e talvolta discutibili, come in questo caso, dove la giurisprudenza ha considerato la guancia una zona erogena, condannando l\'imputato per tentativo di violenza sessuale. Art. 609-octies -- Violenza sessuale di gruppo 1 c -\> ci dice in cosa consiste: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all\'articolo 609 bis" 2 c -\> Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 8 a 14. La pena è più elevata rispetto a quella prevista dall\'articolo 609 bis. Questo perché si parte dal presupposto che nella violenza sessuale di gruppo l\'offesa a quello che è il soggetto passivo è una offesa che è ancora più carica di contenuto. quindi il disvalore della condotta è un disvalore maggiore rispetto a quello cui fa riferimento l\'articolo 609 bis. Sottolineare questa differenza nel trattamento sanzionatorio è rilevante, soprattutto se si accostano: - La violenza sessuale di gruppo - A quella che è l'ipotesi di il concorso di persone nel reato di violenza sessuale La violenza sessuale di gruppo è UN REATO A CONCORSO NECESSARIO -\> È necessaria la partecipazione di più soggetti per configurare la fattispecie, ad esempio la rissa. Nella rissa è necessaria per forza la partecipazione di almeno due soggetti. Anche la corruzione è un reato a concorso necessario, perché non è che io posso corrompere da solo, è necessario il corrotto e il corruttore. Reato a concorso necessario per eccellenza sono tutte le fattispecie associative. Un concorso di persone nel reato di violenza sessuale si ha invece quando il contributo del terzo non è un contributo di autorìa in senso stretto: il terzo non compie l\'atto sessuale ma presta un contributo che ha una funzione di agevolazione rispetto alla condotta dell\'autore principale e quindi risponde a titolo di concorso[. La differenza tra violenza sessuale di gruppo e concorso di persone nel reato di violenza sessuale riguarda il ruolo che hanno i concorrenti]: - nella violenza sessuale di gruppo entrambi sono autori - Nell\'ipotesi, invece che il concorso di persone: uno è autore, l\'altro pone in essere un contributo agevolatore e quindi rispondono entrambi ai sensi del 609 bis in combinato disposto con l\'articolo 110 del codice penale. Tenere a mente la distinzione è rilevante poiché il trattamento sanzionatorio della violenza sessuale di gruppo è + aspro, così come possiamo dedurre dal 2 c. 4 c -\> Laddove il contributo agevolatore abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, ci dice il 4c che la pena è diminuita. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell\'articolo 112." 3 c -\> si applicano le circ. aggravanti di cui al 609- ter Come possiamo vedere, manca del tutto un rinvio alla norma del 609 bis, questo vuol dire che alla violenza sessuale di gruppo non si applica la circostanza attenuante di cui al terzo comma per fatti di minore gravità. Il che vuol dire che nel caso di ipotesi di molestia sessuale di gruppo non è possibile applicare la pena inferiore di 2 anni ma si risponde sempre con la pena minima di 8, anche se non si compie la violenza carnale. Art. 609 ter -- Circostanze aggravanti Ci dice che La pena stabilita dall\'articolo 609 bis è aumentata in diversi casi. Tra questi l\'articolo 600 ter prevede delle circostanze aggravanti che variano in funzione di quella che è l\'età del soggetto passivo, perché il fatto si arricchisce di un disvalore da evento ulteriore. Infatti l'articolo prevede che: - se il soggetto passivo è un minore le pene si aumentano di un terzo; - della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. - La pena è raddoppiata se i fatti di cui all\'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Circa la minore età della vittima occorre però leggere anche l'art: Art. 609 sexies -- Ignoranze dell'età della persona offesa: che il soggetto non può invocare a propria scusa l\'ignoranza dell'età del soggetto passivo, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. L'ultimo inciso è stato aggiunto a seguito di un intervento della Corte Costituzionale. Nella formulazione originaria questa era proprio un'ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè la minore età veniva imputata al soggetto attivo indipendentemente dal fatto che ci fosse dolo, ma soprattutto indipendentemente dal fatto che il soggetto avesse comunque cercato di conoscere l'età del soggetto passivo e di assicurarsi che il soggetto avesse un\'età superiore ai 14 anni. Ad oggi invece il soggetto agente può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età del soggetto passivo qualora tale ignoranza risulti inevitabile. è chiaro che questa prova è una prova molto difficile da fornire in sede giudiziaria, perché la giurisprudenza ha comunque precisato che non è sufficiente l\'aspetto del soggetto passivo (non basta che io dico non potevo saperlo che aveva 14 anni perché pare ne ha 25). si richiede uno specifico obbligo di diligenza in capo a quello che è il soggetto attivo, finalizzato a verificare un vero e proprio impegno conoscitivo. Il legislatore, richiedendo la prova dell\'inevitabilità dell\'errore, introduce una sorta di responsabilità colposa in un reato che normalmente richiederebbe il dolo, creando così una responsabilità ibrida, dove si risponde a titolo di dolo ma con un elemento del fatto (l\'età) trattato come se fosse una colpa. Questa disposizione si applica anche gli atti sessuali con minorenni -\> Art. 609 quater -- Atti sessuali con minorenni Qual è la differenza tra la violenza sessuale e l'atto sessuale con minorenne? Nel 609 quater il minorenne è consenziente, quindi non si integra la violenza in senso stretto. Il legislatore però preserva quello che è lo sviluppo della personalità del minore in ambito sessuale e quindi incrimina l\'autore del reato che compie atti sessuali con un soggetto che non ha compiuto gli anni 18. TORTUTA 613-bis [Storia]: norma di recente introduzione perché è stata introdotta con la legge 110 del 2017. Ma come si arriva all'introduzione di tale norma: a. In realtà nel 1998 l'Italia aveva ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. La fattispecie di tortura della convenzione è:\ - tortura solo di stato no tra privati: quindi fa riferimento alla tortura nell'ambito di quelle che sono le operazioni di ordine pubblico. Di conseguenza è un reato proprio;\ - a seconda della finalità la convenzione distingue la tortura in:\ giudiziaria (estorcere info o confessione)\ punitiva (intimidire/mettere pressione)\ generica (altre finalità) b. ma a questa ratifica della Convenzione nel 1998 non era poi seguita l\'introduzione di nessuna fattispecie che incriminasse, penalizzasse, quelli che erano i fatti di tortura. Nonostante ci fosse un riconoscimento sia da parte dell\'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell\'uomo, che dall\'articolo 4 della Carta fondamentale dell\'Unione europea, che dicono chiaramente che nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti. E nonostante si possa rintracciare all'interno dell'art. 13 della costituzione, in particolare al suo 4 comma, un obbligo esplicito, l'unico obbligo esplicito di tutela circa proprio la tortura. c. 2001 G8 di Genova: g8 evento particolare per il quale furono organizzate delle manifestazioni. Alcuni manifestati sostarono la notte nella Scuola Diaz-Pertini, adibita a dormitorio per l'occasione. Durante la notte ci fu un'irruzione da parte della polizia, la quale colpì e ferì gravemente tutti gli occupanti, nonostante gli stessi non stessero ponendo in essere condotte pericolose tali per cui sarebbe risultato necessario l'uso della forza. Le vicende in questione hanno portato il Sign. Cestaro, vittima delle violenze della polizia, a denunciare il fatto, decidendo di portare la questione dinanzi alla CEDU. d. Nella nota sentenza cestaro vs italia la corte EDU riconosce una duplice violazione in capo all'italia:\ - sul piano sostanziale: poiché gli atti commessi sono contrari all'art. 3 CEDU\ - sul piano procedurale: manca una risposta sanzionatoria adeguata nell'ordinamento ita x sanzionare condotte di tal genere. (Si applicavano fattispecie di percosse, di violenza privata, di lesioni quando c\'era una malattia nel corpo o nella mente. Fattispecie queste che però non erano sufficienti per inquadrare il disvalore insito nei fatti di tortura). Quindi l'italia viene condannata per violazione dell'art. 3 Quindi il legislatore nel 2017 introduce l\'articolo 613 bis. Senza analizzare la norma, ma guardando solo la scelta del legislatore circa la sua collocazione sistematica, possiamo comprendere già a monte come l'Italia abbia operato una sottovalutazione normativa del fenomeno:\ Il 613 bis è stato inserito nei reati contro la libertà morale, quindi con la violenza privata, con la minaccia dello stalking. Ma la tortura non incide solo sulla libertà morale e sulla autodeterminazione del soggetto passivo, perché produce effetti anche sulla dignità delle vittime. La collocazione sistematica è un pò quindi una spia di una volontà legislativa politica di depotenziare in qualche modo l\'impatto che avrebbe avuto l\'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie di tortura. Analizzando la disposizione di cui al 613-bis invece notiamo come la stessa si distacchi dal modello di tortura proposto nella convenzione nazionale. **SOGGETTO ATTIVO** 613 bis: COMMA 1 *"[Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona."]* L'art. 613bis va a configurare la violenza tra privati perché dice "chiunque"; la tortura non viene configurata come un reato proprio ed esclusivo del pubblico ufficiale. Il fatto che il reato sia commesso dal pubblico ufficiale viene previsto al secondo comma, e viene previsto con il solito strumento della circostanza aggravante. ART 613 BIS COMMA 2: *"Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni."* Il fatto che, se il reato di tortura è commesso da un pubblico uff., integra una mera aggravante ci fa comprendere che in tale ipotesi vi è stata una sorta di DERESPONSABILIZZAZIONE. Nel rispetto dell'intenzione del legislatore sovranazionale la qualifica di pubblico ufficiale doveva essere il nucleo fondante del disvalore dell'illecito, perché la convenzione delle nazioni unite ha pensato alla tortura come tortura di stato facendo riferimento ad uno specifico fenomeno che riguardava i rapporti tra pubblici ufficiali e sottoposti. Il nostro legislatore non solo prevede la tortura come reato comune declassando la qualifica di pubblico ufficiale da elemento costitutivo, come doveva essere, a elemento circostanziale, ma non ha neppure previsto per tale circostanza una blindatura, il che depotenzia del tutto l'effetto della circostanza. **SOGGETTO PASSIVO:** Si fa riferimento: - al soggetto che è privato della libertà personale - al soggetto sotto cura, custodia e assistenza - al soggetto che si trovi in condizioni di minorata difesa quest'ultima è una circostanza aggravante comune prevista nell'art 61 numero 5 (es. anziano che si trova in condizione di vulnerabilità). il problema del riferimento alla minorata difesa nell'art 613 bis è che molte delle categorie sono già ricomprese nelle nozioni precedenti. È una nozione che mentre come circostanza aggravante comune ha un ampio spettro applicativo, inserita nell'art 613 bis ha un'applicazione molto scarsa. La giuris ha fatto emergere una minima operatività. Per es malato sottoposto a violenza o minacce gravi da parte di un terzo (per es visitatore), non medico, viene sottoposto a condotte di tortura ex art 613 bis. La minorata difesa svolge quindi un ruolo residuale che rappresenta una tutela rafforzata tutte le volte in cui la vulnerabilità non rientri già in un rapporto qualificato che viene previsto dalle previsioni precedenti. Sentenza anziano manduria: in questo fatto di cronaca rientrano un po\' tutti gli elementi che abbiamo visto nel 613 bis co 2, perché abbiamo: - Il soggetto che si trova in condizioni di minorata difesa, quindi non c'è una privazione della libertà personale né un rapporto di cura, di vigilanza, di custodia, c'è però un soggetto che è in condizioni di particolare vulnerabilità - Ci sono comportamenti reiterati: quello che emerge dalla sentenza della corte di cassazione sono comportamenti che addirittura si sono protratti per anni che hanno cagionato acute sofferenze fisiche e un verificabile trauma psichico. addirittura non usciva di casa, qui c'è il trauma psichico verificabile, per paura di imbattersi nei suoi aggressori. - Condotte: le quali sono state condotte con violenza e minacce gravi, ma anche crudeltà, perché se pensate a questa condotta di accanimento nei confronti di un soggetto anziano senza nessun tipo di finalità se non una finalità di scherno e divertimento, è chiaro come in questi casi entri in gioco l'elemento della crudeltà. Il reato è: - **A FORMA DOPPIAMENTE VINCOLATA**: a. [**La condotta è vincolata** poiché deve essere realizzata con]\ - [violenze o minacce gravi]: non basta una qualsiasi minaccia, deve essere grave perché deve comunque procura sofferenze fisiche e verificabili traumi psichici;\ - [realizzata con crudeltà]: Da dove esce questa crudeltà? Essa viene utilizzata dal legislatore come circostanza aggravante in comune all'art 61 numero 4 (sevizie o crudeltà verso le persone) Le sezioni unite hanno cercato di definire la crudeltà, perché un concetto abbastanza elastico, e ci ha detto che la crudeltà presuppone il fatto che il soggetto attivo infligga al soggetto passivo delle sofferenze aggiuntive, che non sono richieste, non strettamente causali rispetto a quella che è la produzione dell'evento, per cui io mi accanisco sulla vittima e questa crudeltà è indicativa di un atteggiamento interiore che è un atteggiamento sadico, riprovevole, che quindi dimostra una maggiore rimproverabilità soggettiva. La crudeltà quindi si verifica nel fatto perché riguarda quelle che sono le qualità di realizzazione del fatto, però è indice di una particolare cattiveria dell'autore del reato, e quindi attiene al piano della colpevolezza soggettiva. b. **[L'evento è vincolato]**: perché il legislatore richiede la verificazione di acute sofferenze fisiche, o un verificabile trauma psichico.\ - Verificabile trauma psichico: verificabile è pleonastico e l'importante è che sia accertabile dal punto di vista concreto\ - Acute sofferenze fisiche: la sofferenza fa riferimento ad ogni forma di dolore, quindi è qualcosa di meno rispetto alla malattia.. La sofferenza può essere anche transitoria. - **ABITUALE: "***Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà (...) è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona."* Nel diritto internazionale tutte le torture sono trattamenti inumani e degradanti mentre non tutti i trattamenti disumani e degradanti sono tortura. il legislatore italiano dice invece che per esserci tortura ci devono essere almeno 2 o più condotte attuate con violenza o minaccia oppure se una singola condotta integra trattamento inumano e degradante. Per il nostro legislatore quindi ogni trattamento umano e degradante indica tortura. Per le fonti internazionali non è così. Per il nostro legislatore anche un comportamento isolato, che presenta una grande carica di disvalore può costituire tortura. Es c.d. waterboarding: il soggetto viene legato a testa in giù e si simula un annegamento, cioè viene versata acqua sulla faccia perchè questo annegamento simulato provoca problemi di respirazione, e questo waterboarding viene considerato come trattamento inumano e degradante, quindi un comportamento che di per sé integra la tortura di cui all'art. 613 bis anche se è un comportamento di natura meramente occasionale. - **REATO A DOLO GENERICO:** - Nella CONVENZIONE la tortura è configurata come REATO SPECIFICO, cioè le sofferenze sono inflitti per ottenere qualcosa, che può essere una confessione, informazioni, quindi il reato è un reato a dolo specifico. - Nella nostra tortura invece il legislatore configura il 613 bis come un REATO A DOLO GENERICO: non viene richiesta l'intenzione di produrre determinate finalità. Questo però vuol dire che può essere punito anche a titolo di DOLO EVENTUALE. Significa che dal punto di vista psicologico c'è un ampliamento dell'ambito di applicazione di quella che è la fattispecie perché il legislatore configura la possibilità che rispetto all'evento vi sia non la volontà di produrre acute sofferenze gravi ma l'accettazione così come richiesto nella struttura del dolo eventuale. **PENULTIMO COMMA ART 613 BIS:** circostanze aggravanti che ci dicono che se dal fatto deriva una lesione, quindi se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente, i fatti di cui al co 1 sono aggravati. in funzione di quella che è la gravità della lesione si avrà un aggravamento della pena. Questa norma ci aiuta a superare quei dubbi interpretativi che si erano posti dopo che è stato inserito l'art 613 ter, circa la natura giuridica della qualifica di pubblico ufficiale. - [Parte della dottrina]: aveva sostenuto la natura di fattispecie autonoma del fatto di cui al 2 comma, sottolineando le problematicità che si sarebbero incontrate in caso contrario - perché questa interpretazione non può essere accolta: se noi guardiamo il co. 4 che fa riferimento all'aggravamento di pena se dal fatto deriva una lesione, la norma ci dice "se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene sono aumentate". Non dice che dai fatti previsti di cui al co. 1 e co. 2 deriva una lesione personale. Questo dal punto di vista terminologico ci dice che il legislatore considera come fattispecie autonoma, quelli previsti dal co. 1, altrimenti avrebbe dovuto mettere se dai fatti di cui "al primo e secondo comma" se fossero stati due reati distinti. **ULTIMO COMMA ART 613 BIS:** *"Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo."* Con riferimento alla prima parte di questo comma abbiamo una deroga rispetto all'art 586, morte o lesione come conseguenza di altro delitto. Vi è una deroga perché nel 586 il soggetto risponde dell'evento morte non voluto a titolo di colpa in concreto. e. Come nell'aberratio delicti nell'83 cui rinvia il 586. Qui invece abbiamo una deroga al 586 perché se la morte non voluta è conseguenza della tortura si risponde con una pena che arriva ad anni 30, altro che colpa. Abbiamo un aggravamento di quella che è la posizione del soggetto per il fatto che il reato base che viene commesso è un reato considerato come reato particolarmente grave. Se la morte è una conseguenza voluta, dove voluta vuol dire anche accertata a titolo di dolo eventuale, il soggetto risponde con l'ergastolo. Quindi abbiamo una ipotesi di REATO COMPLESSO in cui GLI ELEMENTI COSTITUTIVI sono: la TORTURA E L'OMICIDIO. PORNOGRAFIA 600 ter: pornografia minorile Norma complessa per come è stata strutturata, poiché il legislatore introduce una sorta di [tutela multilivello] che va a chiudere quello che è il sistema posto a tutela della sessualità del minore: - Violenza sessuale su minore - Atti sess con minorenni (14 anni) Qui si fa rif alla Pornografia minorile = produzione e succ. divulgazione del materiale pedopornografico La norma reprime il fenomeno della pornografia minorile di cui fornisce, all'ultimo comma, 7 comma, una definizione che ricalca quella offerta dalla Convenzione di Lanzarote, secondo la quale deve considerarsi tale "[ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."] L'art. 600-ter contempla + fattispecie di reato poste a tutela della libertà e dell'integritò psico-fisica del minore nonché del pudore della collettività: al 1 c -\> viene sanzionato innanzitutto: - L'UTILIZZO dei minori di anni diciotto, per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici ovvero per produrre materiale pornografico Qui parliamo quindi di **PRODUZIONE** di materiale pedopornografico attraverso l'utilizzazione del minore. - Pre rirfoma 2006 -\> la produzione di materiale pornografico era punita in relazione allo SFRUTTAMENTO del minore. - Ora il termine è sostituito con l'utilizzazione poiché il termine sfruttamento lasciava intendere che la condotta sanzionata era solo quella della produzione al fine di arricchimento personale, lasciando scoperte tutte le altre fattispecie. La giurisprudenza chiarisce però il significato del termine [utilizzazione], chiarendo che non si tratta di mero impiego ma [determina una posizione comunque di strumentalizzazione. Deve quindi esserci lo sfruttamento da parte del soggetto agente di una posizione di supremazia, deve sussistere un rapporto non paritario tra soggetto agente e vittima. Quindi deve esserci questa strumentalizzazione del soggetto passivo che non è libero nella determinazione di quella che è la sua volontà] (babysitter con il bambino, maestro con la bambina) Sono intervenute sul punto anche [le Sezioni Unite della Cassazione del 2022] e hanno chiarito che la norma non si applica nell'ipotesi di materiale che viene prodotto in conseguenza della prestazione (non viziata) del consenso del minore (soggetto tra i 14 e i 18 anni), che esplica la propria capacità sessuale autonoma. La Cassazione ha detto: se io riconosco la capacità sessuale al soggetto +14 -18, allora devo riconoscergli anche la volontà di prestare il consenso per la c.d. pornografia domestica scambiata con il partner o, anche, di produrre materiale porno autoprodotto. - Il reclutamento o l'induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. 2 c -\> "Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma" 3 c -\> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde[^[(6)]^](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html#nota_16626) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all\'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. 4 c -\> Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma[^[(7)]^](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i/art600ter.html#nota_16627), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 In questi commi il legislatore fa riferimento ad un soggetto che NON è IL PRODUTTORE del materiale pornografico, ma lo divulga successivamente anche attraverso vie telematiche. Circa tali fattispecie la giurisprudenza si è posta due domande: 1. cosa succede se il materiale pornografico che un soggetto minorenne ha prodotto con il proprio consenso, viene poi divulgato senza il suo consenso. (ipotesi di nude al partner, poi partner lo gira)? 2. Cosa succede se invece il consenso del minore è presente anche per la divulgazione? Se noi dovessimo applicare la lettera della legge -\> 600 no applicabile, poiché c'è consenso il consenso del minore. Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno adottato un\'interpretazione più estensiva, affermando che ciò che conta è la natura pedopornografica del materiale, indipendentemente dalla modalità di produzione o dal consenso del minore. La giurisprudenza ritiene che, anche se il minore è consenziente alla produzione del materiale, non può essere considerato capace di dare consenso valido alla sua successiva diffusione. Pertanto, chiunque diffonda questo materiale, inclusi i minori stessi, è punibile ai sensi del terzo e quarto comma dell\'art. 600 ter. Questo approccio si fonda sulla necessità di tutelare non solo il minore coinvolto, ma tutti i minori, poiché la diffusione di tale materiale può alimentare il mercato della pedofilia. La giurisprudenza punta alla tutela non del minore in quanto persona fisica ma dell'intera categoria dei minori che potrebbero essere tutti offesi, poiché il mercato della pedofilia potrebbe essere incentivato se non si puniscono queste ipotesi.  smaterializzazione del bene giuridico. Che la giuri italiana adotti una linea rigida per contrastare in generale il fenomeno della pornografia minorile lo si comprende anche dal fatto che all'art seguente il 600- quater, fuori dai casi di cui al 600-ter, viene punito anche il soggetto che si procura o comunque detiene consapevolmente materiale pornografico, anche quando questo sia stato prodotto con il consenso dei minori coinvolti. Comunque l'impostazione adottata dalle sez. unite, però, ha sollevato critiche per un\'eccessiva penalizzazione e una anticipazione della soglia di punibilità, arrivando a punire anche la pornografia virtuale (art. 600 quater 1), ampliando così la protezione anche a situazioni in cui non sono direttamente coinvolti minori reali. **Pornografia virtuale Art 600 quater 1** L\'art. 600 quater 1 del Codice Penale disciplina la pornografia virtuale, prevedendo l\'applicazione delle sanzioni degli articoli 600 ter e 600 quater anche quando il materiale rappresenta immagini virtuali di minori, realizzate tramite tecniche grafiche che simulano situazioni reali. In questo contesto si tratta di ipotesi in cui il minore non partecipa direttamente alla creazione del contenuto, ma vengono utilizzate le sue immagini oppure le figure di minori vengono create artificialmente. In questi casi anche la detenzione di questo tipo di materiale viene punita con la reclusione. *Settore di massima attenzione* -- il reale contenuto estensivo della norma però è particolarmente difficile da individuare poiché laddove il contenuto sia solo esclusivamente virtuale l'offesa al bene giuridico non è definita. Alcuni hanno interpretato la questione dicendo che l'utilizzo di contenuti di tipo virtuale potrebbe essere anzi un qualcosa che serve a prevenire l'utilizzo di vero materiale pornografico, quindi non dovrebbe essere punito. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO [INTRODUZIONE]: I delitti contro il patrimonio costituiscono uno dei settori più importanti della parte speciale in ragione della loro notevole rilevanza pratica. Sono reati che non si riferiscono a tipi di autori circoscritti poiché essendo molto eterogenei tra di loro coinvolgono categorie di autori molto diversi tra di loro. Dal punto di vista sistematico possiamo dividere i reati contro il patrimonio in tre gruppi: - Reati che offendono solo il patrimonio in senso stretto (es furto) - Reati che offendono il patrimonio e la persona (es. rapina o sequestro) - Reati che riguardano la libera circolazione dei beni (es. riciclaggio) [DEFINIZIONE DI PATRIMONIO]: Concetto di patrimonio -- in dottrina esistono due diverse concezioni: - Concezione giuridica del patrimonio: complesso dei diritti soggettivi di tipo patrimoniale che fanno capo ad una persona, indipendentemente dal fatto che abbiano valore strettamente economico (anche beni che possiedono un valore meramente affettivo).  visione molto ampia - Concezione economica del patrimonio: si presuppone che l'interesse leso debba poter essere valutato economicamente e quindi deve possedere un valore di scambio.  visione più restrittiva ma più corretta La giurisprudenza accetta una soluzione che è un ibrido, sulla base di una [visione personalistica]: entrano nel concetto di patrimonio tutti i beni che assolvono una funzione strumentale rispetto alla autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana. È una visione poco chiara, non ha delle linee direttive specifiche. È necessario specificare inoltre che La concezione che adotta il diritto penale è una [concezione autonomista]: anche se richiama a categorie del Codice civile, è da considerare autonoma. Ad esempio, il concetto di possesso nel diritto penale non è lo stesso rispetto a quello utilizzato nel diritto civile. [STRUTTURA]: TITOLO XIII delitti contro il patrimonio: CAPO I: vs patrimonio mediante violenza alle cose/persone (Furto- Rapina-estorsione-sequestro) CAPO II: vs patrimonio mediante frode (truffa -- appropriazione indebita- circonvenzione di incapace) CAPO III: disposizioni comuni ai capi precedenti: art. 649-bis Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti L\'articolo 649 del codice penale italiano prevede una causa di non punibilità per reati contro il patrimonio, quando questi sono commessi all\'interno della famiglia e non coinvolgono violenza. La norma stabilisce un regime che varia in funzione del grado di parentela: - i reati commessi contro i familiari più stretti (coniuge, parte dell'unione civile, ascendenti, discendenti, affine in linea retta, fratelli o sorelle conviventi) non sono punibili - mentre per i familiari meno stretti (coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all\'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll\'autore del fatto) il reato può essere perseguibile MA solo a querela della persona offesa. L\'obiettivo di questa norma, introdotta nel 1930, è di preservare l\'unità familiare, ponendo questa al di sopra della tutela patrimoniale. Nel 2015, la norma è stata sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale (sentenza n. 223/2015) in un caso dove un marito aveva commesso vari reati contro la moglie, tra cui truffa e appropriazione indebita, utilizzando il suo ruolo di funzionario di banca per compiere atti illeciti sui conti cointestati, appropriandosi di 337.000 euro. Nonostante la gravità delle azioni, il soggetto è stato dichiarato non punibile in base all\'art. 649. Il Tribunale, però, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la norma sia anacronistica e in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3) e il diritto di difesa (art. 24). Secondo il giudice, la norma è ormai superata, poiché la struttura e la funzione della famiglia sono cambiate rispetto al 1930. La frequenza degli illeciti intra-familiari è aumentata. In tal modo, la norma privilegerebbe ingiustificatamente i familiari rispetto ai soggetti esterni alla famiglia, violando il principio di uguaglianza e limitando indebitamente l\'accesso alla tutela penale dei diritti dei membri della famiglia. La Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità dell\'articolo 649 del codice penale, riconoscendo che questa norma, introdotta nel 1930, è anacronistica. Tuttavia, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile, affermando che non è suo compito modificare la legge, ma del Parlamento. Se avesse dichiarato incostituzionale solo il primo comma dell\'articolo 649 (che riguarda i familiari più stretti), sarebbe rimasto in vigore il secondo comma, che prevede la perseguibilità dei reati solo a querela per i familiari meno stretti, creando una situazione irragionevole e incoerente. La Corte ha quindi concluso che spetta al legislatore aggiornare la disciplina. Il parlamento però non è intervenuto di conseguenza l'art. 649 è tutt'ora applicabile. **vs patrimonio mediante violenza alle cose/persone** **FURTO:** Art. 624 "Chiunque s\'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l\'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d\'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all\'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)." **Dal punto di vista oggettivo**: Il primo comma ci dice che la legge penale punisce chi si appropria di un bene altrui sottraendolo al soggetto che lo detiene. E dal 3 comma del medesimo articolo sappiamo che il reato è procedibile a querela della persona offesa, quindi del soggetto che detiene il bene che è stato sottratto. [1 problema interpretativo]: Comprendere CHI E' IL SOGGETTO DETENTORE è quindi fondamentale, per comprendere chi è eff. Legittimato a proporre querela. La risposta a tali dubbi ci viene fornita da una sentenza delle Sez. Un. Cass del 2013. fatto -\> un soggetto che è responsabile di un esercizio commerciale, non è però il proprietario e neanche il legale rappresentante. È il gestore di quello specifico negozio dove viene commesso un furto. Quindi il bene che non è di sua proprietà. Problema -\> è legittimato a sporgere querela il responsabile dell'esercizio commerciale che però non ha un rapporto formale col bene. Le se. Unite ricostruiscono quelli che sono gli orientamenti presenti in giuri: - 1 ORIENTAMENTO: la persona offesa è colui che gode di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento (sulla base di questo orientamento -\> il titolare dell'esercizio commerciale no legittimato) - 2 ORIENTAMENTO: la persona offesa è colui che ha una relazione e quindi un potere di fatto sulla cosa che gli permette di godere della stessa in via autonoma a prescindere di un titolo giuridico e formale. (titolare si legittimato) AUTONOMA (\*\*\*) -\> = AL DI FUORI DELLA SFERA DI CONTROLLO DI UN SOGGETTO CHE VANTA SUL BENE IL POTERE GIURIDICO MAGGIORE. Il soggetto fruisce e dispone della cosa in modo indipendente anche se di quel bene è proprietario un terzo. (no valigia facchino) Sez. uni. = abbraccia questo secondo orientamento. E ritiene che in ambito penalistico l'utilizzo delle definizioni civilistiche di possesso e detenzione creerebbe un vuoto di tutela. In questo caso il soggetto che aveva il dovere di custodia sulla merce è considerato possessore secondo la concezione penalistica, poiché la relazione che aveva con tale merce era autonoma rispetto al soggetto proprietario che vanta un rapporto giuridico col bene maggiore. La norma protegge la detenzione delle cose come mera relazione di fatto che rileva anche se si costituisce senza titolo o in modo clandestino. [2 PROBLEMA INTERPRETATIVO]: la norma fa riferimento a due momenti, la sottrazione e l'impossessamento. - 1 ORIENTAMENTO: sono due facce della stessa medaglia, e che si tratta di un'endiadi. - Altri dicono che sono due concetti differenti: A. [Sottrazione]: interruzione della relazione tra il bene e il precedente possessore. B. [Impossessamento]: creazione di una relazione autonoma con tale bene. l'impossessamento presuppone il fatto che il soggetto eserciti poteri di fatto sulla cosa al di fuori della sfera di sorveglianza del precedente proprietario Sulla questione sono intervenute le Sez. Unite con una sentenza del 2014. Fatto: I soggetti sottraggono della merce dal supermercato ma vengono scoperti dall'addetto alla vigilanza. Essi riescono ad uscire dal supermercato ma vengono bloccati all'uscita poiché il vigilante chiama la polizia. Decisioni: I -\> FURTO CONSUMATO II -\> FURTO TENTATO Il tentativo di furto secondo la giurisprudenza si configura laddove vi sia solo la sottrazione e non l'impossessamento. In particolar modo, fino a tale sentenza delle sezioni unite, la giurisprudenza era univoca nel ritenere, rispetto ai furti che: - Fino a che il ladro con la refurtiva non sorpassa le casse, vi è solo la sottrazione -\> delitto tentato - Superate le casse -\> l'impossessamento -\> delitto consumato Nel caso di specie i soggetti avevano superato le casse ed erano stati fermati all'esterno del fabbricato. Ma allora perché in secondo grado avrebbero optato per il tentativo? Perché si mette in evidenza che tutta l'azione si era svolta sotto gli occhi dell'addetto alla sicurezza, il quale aveva monitorato gli spostamenti e aveva deciso di bloccarli non alle casse, ma all'esterno per mere ragioni di opportunità. Alla luce dell'art 624 cp noi abbiamo detto che l'impossessamento presuppone il fatto che il soggetto eserciti poteri di fatto sulla cosa al di fuori della sfera di sorveglianza del precedente proprietario. Qui accade che loro sono usciti dal supermercato, MA L'ADDETTO NON LI HA MAI PERSI DI VISTA. Sono sempre stati monitorati, anche se hanno superato le casse. Sez. unite -\> confermano la sentenza d'appello. **Dal punto di vista sogg**: il dolo è sì specifico (al fine di trarne profitto), ma in questa specifica fattispecie il dolo specifico non ha una funzione selettiva. Le sez unite della cass sono intervenute sulla questione affermando infatti che il termine profitto deve essere letto alla luce del concetto più ampio di patrimonio, che comprende tanto i beni patrimoniali, quanto beni che non hanno valutazione economica. Fondamentalmente chi sottrae una cosa mobile altrui lo fa per ottenere un profitto, non per forza economico. Il profitto nel reato di furto è implicito nel fatto stesso della sottrazione. Questo però depotenzia la finalità selettiva del dolo specifico. **FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO ART. 624 BIS** (prima erano circ. aggravanti -\> ora fatt autonome) 1 C-\> FURTO IN ABITAZIONE: Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se\' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a [privata dimora(\*\*\*)] o nelle pertinenze di essa, e\' punito con la reclusione ((da quattro a sette anni)) e con la multa da euro 927 a euro 1.500. [DEFINIZIONE]: è un reato complesso: furto + violazione di domicilio [CONFRONTO TRA PENA 624 E 624-BIS]: - il 624 cp che prevedeva pena da 6 mesi a 3 anni - NEL 624 BIS da 4 a 7 -\> La pena è molto più elevata nel minimo Il minimo che viene alzato tantissimo. Si lavora sul minimo perché l'innalzamento del minimo preclude l'accesso alla misura alternativa alla detenzione. [PRIVATA DIMORA] (\*\*\*): Il problema si era posto rispetto agli esercizi commerciali. La cassazione aveva detto rispetto ai luoghi commerciali si parla di furto in abitazione solo con riferimento a quegli esercizi commerciali destinati ad uso privato. Ufficio, spogliatoio, bagno, parti nelle quali si svolgono atti della vita privata caratterizzati dall'elemento della riservatezza e nelle quali viene precluso l'accesso al terzo. [CONDOTTA]: - Quando il furto in ab. Era circ. aggra: l'art 624bis cp sanzionava sia il fatto del ladro che si introduceva, sia il fatto del ladro che si tratteneva nell'edificio o altro luogo desinato all'abitazione contro la volontà del proprietario. Quindi commettevo furto in abitazione anche se già mi trovavo dentro l'abitazione e contro la volontà del proprietario prendevo qualcosa - Oggi: Ora il 624bis fa riferimento SOLTANTO ALL'INTRODUZIONE. Ora invece il legislatore richiede che ci sia un nesso finalistico tra l'introduzione e il furto: il sogg si deve impossessare della cosa mediante introduzione nell'edificio. L'ipotesi del sogg che si trattiene contro la volontà del titolare non è presa in considerazione dalla norma. Io mi devo introdurre per rubare non per altri scopi. Quello non è furto in abitazione ex art 624 bis cp ma è concorso di reati tra furto semplice e violazione di domicilio. 2 C -\> FURTO CON STRAPPO Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se\' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. Es. Il soggetto che dal motorino strappa la borsa. [DIFFERENZA CON RAPINA]: La differenza con la rapina: La rapina è chi mediante violenza o minaccia si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. C'è la violenza esercitata sulla persona. Per esempio io do spinta e strattone e mi prendo la borsa. Questa è una rapina. Diverso è furto con strappo: la violenza non è esercitata sulla persona, ma VIOLENZA SULLA COSA. Ora è chiaro che la distinzione così netta poi non lo è. Es. Motorino e la persona strappa la borsa, ma la persona viene trascinata per strada. Lì è furto con strappo rapina. La violenza non è più solo sulla cosa, ma anche sulla persona. Quindi la distinzione tra rapina e furto con strappo non è così netta. Si tratta di un esercizio della discrezionalità del giudice. 625 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Prevede un elenco di circ aggravanti, tra queste quelle che creano problemi interpretativi sono: n\. 2 -\> la pena del 624 è aumentata [se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento] [1 differenza con furto con strappo]: nella violenza sulle cose nel furto con strappo la cosa è addosso alla persona e quindi la violenza sulla cosa ha un riflesso sulla persona offesa. Nell'ipotesi invece di furto con violenza sulle cose C'è una condotta che danneggia un bene su un bene diverso dall'oggetto del furto, c'è una violenza STRUMENTALE ALL'IMPOSSESSAMENTO. Es. Classica ipotesi del furto dello pneumatico della gomma dell'auto, se io rubo uno pneumatico, devo necessariamente rovinare l'auto perché devo sganciare ecc. 2 [Cos'è il mezzo fraudolento]? Il mezzo fraudolento presuppone una particolare modalità ingannatoria, un raggiro nei confronti del soggetto passivo che rende in qualche modo più difficile la sorveglianza, quindi il mezzo fraudolento individua una maggiore capacità offensiva della condotta perché la stessa si concretizza nell'utilizzo di artifici tali che rendono più difficile la sorveglianza del soggetto passivo. Ci si è chiesti se possa integrare il mezzo fraudolento anche l'utilizzo di una borsa per nascondere la refurtiva. Fatto: Il problema si era posto circa il caso di una donna che sottraeva in un grande magazzino alcuni capi di abbigliamento per bambini privi di taccheggio, li occultava in una grande borsa che appariva piena, passava la cassa senza pagare, usciva dall\'esercizio e veniva fermata dai carabinieri. Decisioni: Nell\'occultamento della merce è stata ravvisata l'aggravante del mezzo fraudolento. La questione arrivò fino alla corte di Cassazione, alla quale si chiedeva se effettivamente il mero occultamento potesse essere considerato o meno un mezzo fraudolento. Sez. Unite Cass.: ricostruisce i due orientamenti presenti in giuri: 1 orientamento -\> L'aggravante in questione richiede un comportamento ingegnoso, un sotterfugio. Il legislatore infatti con questa circostanza vuole colpire con una sanzione più grave l'agente che, dimostrando particolari capacità ingegnosa, riveli una spiccata pericolosità criminale. Tale situazione non si configura nel caso specifico, l\'imputata non ha rimosso le tacche anti-saccheggio in quanto ha potuto facilmente attingere all\'uscita dell\'esercizio ed il mero occultamento della cosa sottratta non rappresenta un elemento in più rispetto all'attività necessaria per operare la sottrazione e non configura l'aggravante in questione. secondo questo primo orientamento, il mezzo fraudolento richiede qualcosa in più 2 orientamento -\> l\'opposto orientamento ravvisa astuzie e scaltrezza nell'occultamento della merce esposta e ritiene di conseguenza che tale condotta integri l\'aggravante. Le Sezioni Unite chiaramente raccolgono quella che è l\'impostazione più restrittiva e ci dicono che: la configurabilità dell\'aggravante del mezzo fraudolento presuppone un qualcosa in più rispetto a quello che è il mero occultamento, presuppone che ci sia una modalità ingannatoria che dimostri una spiccata capacità criminale dell'agente e che rappresenti un vero ostacolo alla individuazione del bene per quello che è soggetto passivo. N. 4 -\> il furto è aggravato [se il fatto è commesso con destrezza] [Cos'è la destrezza:] destrezza manifesta particolare capacità criminale, maggiore insidiosità che permette di eludere più facilmente la vigilanza della persona offesa. Per comprendere meglio quando vi è la destrezza possiamo far riferimento ad un caso, nell'ambito del quale si sono pronunciate le sez. unite. Fatto: All\'interno di un esercizio commerciale veniva asportato un computer portatile prelevato dal bancone in un momento di distrazione della titolare. Costui veniva filmato nell'atto di scollegare il pc dalla postazione e di collocarlo in una borsa e allontanarsi dal locale il tutto con gesti rapidi e circospetti. Il ladro veniva citato in giudizio per rispondere del delitto di furto aggravato dall\'aver compiuto il tutto con destrezza. Quindi qui la destrezza viene interpretata come rapidità. Le Sez. Unite hanno, in merito al caso di specie ricostruito i diversi orientamenti presenti: 1 orientamento -\> l'aggravante della destrezza si integra tutte le volte in cui l'agente colga l\'occasione favorevole, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa del controllo sul bene, per la realizzazione dell'impossessamento. Quindi un furto con destrezza si applica tutte quante le volte in cui si approfitta della disattenzione del soggetto passivo. 2 orientamento -\> si esclude la destrezza nella condotta di chi si avvalga del momento di distrazione e del temporaneo allontanamento del suo detentore dal bene perché in entrambi i casi la disattenzione non è provocata dall\'attività dell\'autore del furto e l\'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza. Se la ratio dell'aggravante della destrezza è quella di sanzionare un comportamento in grado di eludere la vigilanza del soggetto passivo, la stessa non si integrerà quando il ladro si limiti a sfruttare una condizione favorevole non creata da lui, perché in tale condotta non si ravvisa alcuna maggiore capacità criminale. Sez. UN: Le Sezioni Unite seguono quello che è l\'orientamento restrittivo e quindi ritengono che l\'aggravante e la destrezza scatta solo quando la disattenzione è una disattenzione legata a quella che è la condotta del soggetto attivo in quanto è lui che deve porre in essere delle modalità di condotta tali da distrarre il soggetto passivo e quindi rendere meno agevole l\'appropriazione della cosa mobile altrui. (se io ti faccio sgambetto e nel rialzarti riesco a rubarti il portafoglio, lì è furto con destrezza). n.6 -\> se il fatto e\' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; i casi in cui il soggetto passivo di per sé non è nella condizione di poter esercitare un controllo diretto. Questa separazione di fattispecie dimostra però che sfruttare la disattenzione del soggetto passivo, anche se data dalle condizioni del luogo, non integra la destrezza. 626 FURTI MINORI 1 C -\> Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e [il delitto e\' punibile a querela della persona offesa]: - se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l\'uso momentaneo, e\' stata immediatamente restituita; (**furto d'uso**) - se il fatto e\' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; (**furto lieve per bisogno**) - se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell\'articolo precedente. **Furto d'uso** [Definizione]: Nel furto d'uso il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta e dopo l\'uso momentaneo l\'ha immediatamente restituita. Ora qui che cosa abbiamo? Abbiamo una figura a dolo specifico perché la sottrazione non avviene al fine di trarne profitto ma al fine di usufruire del bene in maniera temporanea [Perché furto minore?] Si considera un'ipotesi minore di furto poiché c\'è una minore colpevolezza del soggetto passivo perchè il soggetto non si vuole appropriare in via definitiva del bene. [Problema]: Sorge un problema applicativo in relazione all'appropriamento con l'intenzione di restituire che però diviene impossibile per fattori esterni, ad esempio, è dovuta a causa fortuita o forza maggiore. Parte della giurisprudenza ritiene applicabile il tentativo di furto d'uso che si consuma con l'impossessamento. La restituzione non incide sull'elemento costitutivo ma è solo un evento successivo a cui si ricollegano trattamenti più favorevoli. La questione è giunta all'attenzione della corte cost la quale ha affermato che: - sicuramente NO TENTATIVO DI FURTO D'USO perché l'evento si realizza con l'impossessamento. La presenza o meno della condotta di restituzione rileva solo per l'eventuale applicazione di una sanzione più severa e quindi dell'ipotesi del furto semplice, nel caso in cui la restituzione manchi. - La Corte Costituzionale si pronuncia considerando l'art. 626 co1 numero uno parzialmente incostituzionale nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista all'ipotesi di mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Questo perché la Corte riflette su qual è la ratio di questa previsione secondo cui il soggetto è meno colpevole rispetto a un ladro qualsiasi. La stessa è una attenuazione che si gioca soprattutto sotto il profilo della colpevolezza: il soggetto è meno colpevole perché ha intenzione comunque di porre in essere quella che è una condotta. Dopo l\'intervento della Corte Costituzionale la norma ovviamente è rimasta la stessa però l\'interpretazione data dalla Corte Costituzionale è che si applichi anche ai casi in cui la restituzione non sia avvenuta ma la mancata restituzione sia dovuta al caso fortuito o forza maggiore quindi riguarda quello che è un comportamento non imputabile all'autore del reato. 646 APPROPIAZIONE INDEBITA 1 C -\> Chiunque, per procurare a se\' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e\' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. 2 C -\> Se il fatto e\' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e\' aumentata. [DIFFERENZA CON FURTO]: la fattispecie in questione sembra un po\' ricalcare la struttura del furto. Però ci sono vari elementi che differenziano le due fattispecie: 1. LA CONDOTTA A. Furto = sottrazione + impossessamento B. Appr. Indebita = manca la sottrazione, abbiamo solo l'appropriazione - sicuramente la lesione di quello che è l'interesse patrimoniale - ma abbiamo anche una lesione di quello che è il rapporto fiduciario sulla base del quale l'autore del reato possiede già il bene 2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO Fino al 2019: A. Appro. Indebita: la reclusione era fino a 3 anni + multa, non era previsto alcun minimo B. Furto: da 6 mesi a 3 anni A. App. indebita: della reclusione da 2 a 5 anni (+ grave del furto quindi) [AFFINCHe' CI SIA APPROPRAZIONE INDEBITA, COSA è NECESSARIO?] 1. Noi abbiamo detto che il soggetto deve essere nel [POSSESSO DEL BENE] e il possesso presuppone un [AUTONOMO POTERE DI DISPOSIZIONE DELLA COSA]. il soggetto ha una sfera di autonomia al di fuori del controllo del precedente proprietario. Se invece c'è il controllo, la sorveglianza del precedente proprietario, non avremo appropriazione indebita, perché non c'è possesso, ma c'è il furto. Es. classico -\> commensale che sta a cena a casa di amici abbienti, che cenano con le posate di argento e il commenale se le frega in un momento di disattenzione della padrona di casa. La domanda è: furto o appropriazione indebita? Furto perché il commensale non ha possesso libero da sorveglianza. Ci sono anche casi borderline: come quello del garagista. Se io lascio la macchina al garagista, gli lascio le chiavi perché ho affittato proprio un posto nel suo garage, allora la giuri dice è appropriazione indebita, perché non c'è più sorveglianza, se invece gli ho lasciato la macchina solo per un breve periodo senza neppure le chiavi, allora è furto. 2. [PONE IN ESSERE CONDOTTE CHE SONO INCOMPATIBILI CON IL TITOLO DEL POSSESSO] -\> si appropria. Nel concetto di appropriazione rientrano: a. La consumazione, se il bene è deteriorabile b. Alienare indebitamente c. Danneggiare d. Violare l'obbligo di restituzione (es. avvocato che non restituisce il fascicolo al proprio cliente quando il cliente ne fa richiesta) 628 RAPINA 1 c -\> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, [mediante violenza alla persona o minaccia], s\'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Dalla lettura del primo comma comprendiamo che la [rapina è un reato complesso] [e quindi pluri-offensivo (vs patrimonio e vs incolumità fisica della persona)] cioè reato che ha tra i suoi elementi costitutivi: - furto (sottrazione e impossessamento) - violenza privata (violenza o minaccia) e che potrebbe somigliare all'ipotesi di furto con strappo -\> da questa si differenzia perché nella rapina la violenza si esercita non sulla cosa ma sulla persona. Questo primo comma in particolare integra quella che viene definita cosiddetta **rapina propria**, che si caratterizza per il fatto che la violenza e la minaccia sono in rapporto strumentale alla sottrazione. Per sottrarre la cosa, esercito violenza. 2 c -\> Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia [immediatamente] dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l\'impunità. IN questo secondo comma abbiamo invece un'ipotesi di **rapina impropria**. Nonostante il trattamento sanzionatorio sia lo stesso e nonostante siano presenti anche in tal caso: sottrazione + impossessamento e violenza/minaccia, le due ipotesi sono differenti. [DIFFERENZA TRA RAPINA PROPRIA E IMPROPRIA]: nella rapina IMPROPRIA ho una relazione inversa tra l\'impossessamento e violenza e minaccia perché mentre nella rapina propria io utilizzo violenza per sottrarre la cosa mobile e impossessarmene, nella rapina impropria la sottrazione è già avvenuta quindi mi sono già appropriato del bene, ho già rotto la precedente relazione tra il soggetto e il bene e utilizzo la violenza o perché voglio consolidare l\'impossessamento (perché quel soggetto magari poi sta facendo resistenza e mi voglio i

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