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Il documento descrive la clausola generale relativa al bilancio di esercizio secondo l'articolo 2423 del codice civile italiano. Vengono spiegati i quattro componenti chiave (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) discutendo l'importanza della chiarezza, accuratezza e veridicità delle informazioni contenute. Il documento approfondisce anche le eccezioni e le possibilità di deroga in casi particolari a queste regole.
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La Clausola Generale La regola di base del bilancio di esercizio: art. 2423 I comma : «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto inanziario e dalla nota integr...
La Clausola Generale La regola di base del bilancio di esercizio: art. 2423 I comma : «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto inanziario e dalla nota integrativa» Gli amministratori hanno la responsabilit della redazione, della pubblicazione e dei contenuti del bilancio, che deve essere costituito da 4 componenti : 1. Stato patrimoniale: un documento che fotografa (stock) la situazione economica di un’azienda in un dato momento. Presenta due sezioni principali: Attivit (ci che l’azienda possiede) e Passivit (debiti e obbligazioni), con il Patrimonio netto (la differenza tra attivit e passivit ) che rappresenta il valore dell’azienda. 2. Conto economico: Rappresenta il risultato economico di un’azienda in un determinato periodo di tempo. Mostra i ricavi e i costi sostenuti, evidenziando il risultato operativo (utile o perdita) ottenuto dall’attivit aziendale. 3. Rendiconto inanziario: Analizza i lussi di cassa dell’azienda in un determinato periodo, suddividendoli in tre aree: operativa, investimenti e inanziamenti. Questo documento mostra da dove proviene la liquidit e come stata impiegata. 4. Nota integrativa: un documento che accompagna lo stato patrimoniale e il conto economico, fornendo informazioni aggiuntive e spiegazioni dettagliate sui dati presenti nei bilanci, permettendo una maggiore trasparenza e comprensione delle voci contabili. A corredare il bilancio possono essere presenti degli allegati che possono essere obbligatori o no, cosa che dipende dalla tipologia di societ e dalle sue dimensioni. Non fanno parte giuridicamente del bilancio ma fanno parte del “ fascicolo” : - Relazione del collegio sindacale / del sindaco ( controlla il rispetto delle norme di legge, non solo sul bilancio ) - Relazione della societ di revisione / del revisore ( revisione contabile del bilancio ) - Relazione sulla gestione, obbligatoria secondo il codice civile ma non parte integrante del bilancio. Una sorta di allegato, obbligatorio. Si tratta di una descrizione sulla gestione passata della societ , che ha in luenzato il risultato economico. II comma : «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e inanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio» La clausola esprime due prescrizioni: 1. l’oggetto che il bilancio deve rappresentare, riconosciuto nella “situazione patrimoniale e inanziaria” e nel “risultato economico dell’esercizio” 2. riferimenti alla “chiarezza” e al “modo veritiero e corretto” 1. L’obiettivo fondamentale del bilancio quello di fornire la base di giudizio per assumere decisioni economiche. Le inalit del bilancio sono sintetizzate nell’obbligo di RAPPRESENTARE : La situazione patrimoniale e inanziaria : - la situazione patrimoniale pu essere ricondotta allo Stato Patrimoniale, ovvero all’insieme dei valori che esprimono i diritti e gli obblighi che fanno capo all’azienda in un determinato istante, de initi secondo la legge e i principi contabili. L’indicatore di sintesi della situazione patrimoniale il Patrimonio Netto ( la differenza tra il valore dei diritti e il valore degli obblighi ) - la situazione inanziaria = sia da un punto di vista tecnico che giuridico ha una duplice accezione in quanto in essa rientrano sia le variabili stock che le variabili lusso. Il risultato economico dell’esercizio : il risultato di ci che avviene nella vita della societ dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun esercizio, de inisce quindi gli effetti che l’insieme delle operazioni di gestione, unitamente de inite come “esercizio” e veri icatesi in un certo intervallo temporale detto “periodo amministrativo”, hanno prodotto sul Patrimonio Netto (se c’ un utile si ha un incremento se invece c’ una perdita si ha un decremento ). f è f à f f f f È à È à à à ò è f è à f è f f è à f f f ò à ò f f è à è à à à 2. Riferimenti alla chiarezza e al modo veritiero corretto. Chiarezza : un obiettivo di carattere generale, connesso con il principio di utilit dell’informazione per il destinatario. Rappresentazione veritiera = non esiste una verit oggettiva e assoluta delle informazioni contabili. Il bilancio deve essere veritiero rispetto a: - aspetto formale : rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione - aspetto sostanziale : capacit del bilancio di trasmettere informazioni attendibili e credibili, cio tali da veicolare informazioni af idabili ai lettori del bilancio. In particolare modo il concetto di rappresentazione veritiera riguarda i criteri di valutazione : il bilancio deve essere redatta rispettando i criteri di valutazione esposti nel codice civile e approfonditi nei principi contabili, che sono indirizzati a fornire una reale rappresentazione della dinamica economica. Correttezza : presuppone il rispetto di tutto il complesso sistema di norme e di prescrizioni, de inito dagli altri articoli di legge e dai principi contabili che disciplinano il bilancio. La correttezza deve coinvolgere tutte le fasi di progettazione e di costruzione del bilancio. III comma : «Se le informazioni richieste da speci iche disposizioni di legge non sono suf icienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.» Questo avviene tipicamente nella Nota Integrativa IV comma : «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al ine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.» Se le norme di legge o i principi contabili richiedono uno speci ico metodo di valutazione per una determinata voce di bilancio e questo metodo di valutazione notoriamente complesso nella sua applicazione (quindi necessita tempo e denaro per metterlo in pratica) e se la valutazione ha effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta possibile (non un obbligo) non applicarla. V comma : «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'in luenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, inanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.» Se nel comma IV viene presentata una possibilit /facolt di deroga, qui c’ un obbligo di deroga che si ha come amministratori quando l’applicazione delle regole stabilite dalla legge e dai principi contabili sarebbe fuorviante per ci che va rappresentato in bilancio e andrebbe contro la rappresentazione veritiera corretta. Ne consegue che la deroga : - ha un carattere di eccezionalit - obbligatoria - estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di esercizio - comporta un obbligo di giusti icazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa - comporta un obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in riserva non distribuitile è è f è è ò à f à f à f à f è à è f è f à f f I principi di redazione del Bilancio Tali principi sono subordinati alla clausola generale e forniscono indicazioni generali che orientano la formazione del bilancio d’esercizio. Rappresentano i concetti base gerarchicamente sovraordinati a tutte le norme successivamente dettate ( schemi di rappresentazione e criteri di valutazione ). Art. 2423-bis «Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; = prudenza; prospettiva di continuit 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; = prevalenza della sostanza dell’operazione o del contratto 2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; = prudenza 3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; = competenza 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; = applicazione del principio della prudenza e competenza. Se gli amministratori vengono a conoscenza di perdite o rischi di competenza dell’anno precedente nel periodo che va dalla chiusura dell’esercizio al momento in cui redigono e approvano concretamente il bilancio bisogna tenerne conto. 5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; = valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci. Quando in una stessa voce sono presenti elementi differenti che necessitano di metodi di valutazione diversi questi devono essere applicati 6. i criteri di valutazione non possono essere modi icati da un esercizio all’altro.» = continuit dei criteri di valutazione. assoluta la non modi icabilit dei criteri di valutazione tra esercizi per garantire la comparabilit , esistono per casi speci icati dalle norme in cui possono/devono essere modi icati, modi ica che va giusti icata nella nota integrativa in cui bisogna mostrare qualitativamente e quantitativamente il cambiamento in modo da poter assicurare comunque la comparabilit dei valori. Principio di prudenza Il principio di prudenza prevede che: non devono essere iscritti in bilancio gli utili non ancora realizzati alla data di chiusura dell’esercizio devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite (comprese quelle che sono solo presunte o probabili). L’esigenza di prudenza porta a una valutazione asimmetrica delle perdite presunte, che devono essere inserite nel calcolo del risultato di esercizio, e degli utili presumibili, che non possono entrare a far parte del risultato, in quanto non realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. In presenza di dubbio in sede di valutazione, viene iscritto il minor valore positivo per le attività e il maggior valore negativo per le passività. È f ò f f à f à à f à f à Prospettiva di continuità Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio per determinare la situazione patrimoniale e inanziaria e il risultato economico di esercizio de initi in base all’ipotesi di continuazione dell’attività (funzionamento). Pertanto, nella fase di preparazione del bilancio, gli amministratori devono effettuare una valutazione prospettica della capacit dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionate destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco di tempo futuro. Prevalenza della sostanza sulla forma Nell’esposizione in bilancio occorre privilegiare gli aspetti sostanziali piuttosto che quelli formali, nel caso i primi si discostino dai secondi. Per ciascuna operazione o fatto aziendale, pertanto indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). Principio di Competenza Il principio di competenza esprime il principio impiegato per assegnare il risultato economico all’esercizio cui si riferisce il bilancio. Tale principio prevede che : I ricavi siano imputabili all’esercizio al quale sono ricondotte le operazioni di cessione dei beni e di produzione dei servizi a cui si riferiscono. I costi siano imputabili all’esercizio al quale sono ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi. E questo indipendentemente dall’esercizio in cui si manifestano : le variazioni di debito e di credito che accompagnano costi e ricavi che non prevedano il regolamento immediato (ma prevedano regolamento differito o anticipato); i pagamenti e gli incassi che perfezionano le operazioni di acquisto e di vendita Prudenza e competenza : gli eventi successivi alla chiusura L’imputazione dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura del medesimo, rafforza il postulato della prudenza. Possono veri icarsi due tipi di fatti che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio di esercizio da parte degli amministratori: I. Fatti che evidenziano condizioni che esistevano gi alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modi iche ai valori delle attivit e passivit in bilancio (fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio). Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne deve dare informazione nella nota integrativa; II. Fatti che si manifestano successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e che determinano i presupposti per una riduzione di valore o per una perdita che non deve essere imputata all’esercizio chiuso. Questi fatti, pur determinando variazioni in valori esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, devono essere considerati di competenza dell’esercizio successivo. Nel caso in cui identi ichino “fatti di rilevo” avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, di essi si terr conto nella nota integrativa. Valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci La inalit di questo principio quella di evitare che “valutazioni cumulative di beni” eterogenei compensino perdite presunte (obbligatoriamente da iscrivere) con utili presunti (imputazione non consentita). Per il principio di prudenza bisogna impedire che la svalutazione necessaria per una tipologia di bene nel magazzino venga compensata da un aumento del valore corrente di un altra categoria di beni. f f à à f f à è è f à f à à Continuità dei criteri di valutazione e deroghe Al ine di poter comparare nel tempo i valori espressi nel bilancio di esercizio della societ , i criteri di valutazione non possono essere modi icati da un esercizio all’altro. I valori devono essere oggettivamente comparabili, quindi necessario che ci sia costanza e invarianza dei metodi di valutazione. Esistono dei motivi tipici di deroga alla continuit dei criteri di valutazione, ad esempio quando si ha una modi icazione delle attivit svolte dalla societ oppure quando quest’ultima entra a far parte di un gruppo. In questi casi necessario indicare nella Nota Integrativa le motivazione e l’in luenza sulla situazione patrimoniale- inanziaria e sul risultato economico. Non previsto l’obbligo di non distribuire gli utili derivanti dalla deroga. Rilevanza Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto signi icativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari, mentre non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al ine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Le societ illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a tale principio. L’ OIC 11 speci ica che un’informazione considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente in luenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della societ. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e inanziaria dell’impresa. Il concetto di rilevanza pervasivo nel processo di formazione del bilancio. Comparabilità Il presupposto di base quello di indicare per ogni voce di bilancio la voce corrispondente dell’esercizio precedente, assicurando che il confronto sia signi icativo. A questo scopo, l’OIC 11 indica come necessarie tre condizioni: l’adozione di una forma di presentazione costante; la costanza dei criteri di valutazione (derogabile in casi eccezionali e motivati, come per esempio la circostanza nella quale, a seguito di un’acquisizione, la societ acquisita adotti gli stessi criteri di valutazione della societ controllante); la descrizione e la spiegazione dei mutamenti strutturali (come, per esempio, acquisizioni e scorpori) e degli eventi di natura eccezionale. f è à f f è è à f à f f è f f à à è à à f è f è à f I principi di determinazione del reddito imponibile secondo le norme iscali Il reddito imponibile il reddito utilizzato per determinare la capacit contributiva di un soggetto e calcolare l’importo delle imposte dovute. Si tratta della base su cui si applica l’imposta, dopo aver sottratto eventuali deduzioni e detrazioni dal reddito complessivo. L’aliquota d’imposta, invece, la percentuale del reddito imponibile che viene prelevata sotto forma di imposta. Tale percentuale consente di calcolare l’ammontare delle imposte da versare, applicandola direttamente al reddito imponibile. Il reddito imponibile differisce dal reddito ante imposte indicato nel bilancio di esercizio perch la disciplina iscale prevede l’applicazione di regole e criteri per la determinazione del reddito imponibile differenti rispetto a quanto previsto dalla disciplina civilistica e dai principi contabili nazionali per la redazione del bilancio di esercizio. Tali differenze originano dai diversi ini delle due fonti normative: - il ine della normativa civilistica (e dei principi contabili) quello di accertare la consistenza della situazione patrimoniale della societ in una logica prudenziale inalizzata a garantire l’integrit del capitale sociale. - il ine della disciplina iscale : 1) porre un argine all’esercizio della “prudenza” raccomandata dal Codice civile e dai principi contabili, dal momento che l’esercizio della prudenza a briglia sciolta potrebbe permettere agli amministratori di azzerare il reddito imponibile di qualsiasi azienda; 2) limitare la discrezionalit del redattore del bilancio de inendo regole oggettive. Il tutto sfocia di solito nella determinazione di soglie minime di valutazione, ovvero di una regola esattamente contraria a quella che orienta le valutazioni di bilancio, per le quali il legislatore –in nome del principio della prudenza– de inisce invece soglie massime di valutazione. Il reddito imponibile si calcola secondo le leggi iscali e non civilistiche. IRES e IRAP La tassazione delle societ di capitali avviene tramite due imposte: IRES (imposta sul reddito delle società) IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) L’IRES è un’imposta diretta con aliquota unica (pari al 24% nel 2021) che si applica al reddito imponibile. I criteri di determinazione del reddito imponibile sono disciplinati dal Testo Unico in materia di imposte sul Reddito (TUIR). Sotto il pro ilo contabile, le rilevazioni delle imposte si effettuano al momento della liquidazione e versamento degli acconti d’imposta e a ine esercizio per rilevare le imposte di competenza. L’IRAP è un’imposta diretta con aliquota stabilita in maniera diversa a seconda della tipologia dei soggetti (pari al 3,9% nel 2021 per le societ di capitali, variabile a discrezione delle Regioni) che si applica alla differenza tra il valore della produzione (CE A) e i costi della produzione (CE B) «con esclusioni … L’ente impositore la regione. IRES e IRAP sono dovute per periodi d’imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma (salvo il riporto a nuovo di perdite e i crediti d’imposta). - Per l’IRES, il periodo d’imposta costituito dall’esercizio, determinato dalla legge o dall’atto costitutivo; - per l’IRAP, il periodo d’imposta determinato secondo i criteri stabiliti ai ini delle imposte sui redditi. f f f f è f è à à è è è è f à f f à f f è f f à f à é I principi iscali di determinazione del reddito imponibile : “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabili nelle successive disposizioni” Non tutti i componenti positivi di reddito, inclusi nel risultato prima delle imposte, sono necessariamente anche proventi/ricavi imponibili; se ci sono infatti componenti positivi di reddito non imponibili questi vanno tolti dal risultato prima delle imposte. Specularmente non tutti i componenti negativi di reddito inclusi nel risultato prima delle imposte sono necessariamente deducibili ai ini del calcolo del reddito imponibile; quindi se ci sono dei costi correttamente contabilizzati bisogna risommarli (variazione in aumento). Le variazioni iscali in aumento → concerno i componenti negativi di reddito non deducibili Le variazioni iscali in diminuzione → concernono i componenti positivi di reddito non imponibili in tutto o in parte (alcuni verranno tolti, altri modi icati). In tal modo si otterr il reddito imponibile, che moltiplicato all’aliquote dar = l’imposta corrente. La determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata nel rispetto delle “norme generali sui componenti del reddito d’impresa”, previsti dall’art. 109 del TUIR: a. la competenza (comma 1 e comma 2); I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi […] concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, comma 1) Ai ini della determinazione dell’esercizio di competenza (art. 109, comma 2): - i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende oppure (se diversa e successiva) alla data in cui si veri ica l’effetto traslativo o costitutivo della propriet o altro diritto reale; - i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione o contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. b. la certezza e l’obiettiva determinabilità dei componenti positivi e negativi di reddito (com. 1) I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si veri icano tali condizioni (art. 109, comma 1). c. le condizioni per l’imputazione dei ricavi (comma 3); I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico (art. 109, comma 3). Quindi se i ricavi sono stati messi nel conto economico ma il isco dimostra la loro esistenza, quegli stessi ricavi saranno imponibili. f f f f f à à f f à f f d. le condizioni per l’imputazione dei costi (comma 4); Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (art. 109, comma 4). Tale modalit di imputazione dei costi determina un contesto in cui si possono manifestare comportamenti tipici della “dipendenza rovesciata”: il bilancio di esercizio pu essere in luenzato dalla disciplina iscale dal momento che i componenti negativi di reddito sono iscalmente deducibili solo quando risultano imputati a conto economico (principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico). e. l’inerenza (comma 5). Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri iscali, contributivi e di utilità sociale), sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 109, comma 5). Quindi con inerenza il isco intende : una spesa inerente si ha quando si in grado di dimostrare che il sostenimento di quella spesa funzionale alla rilevazione dei ricavi, quando il legame funzionale non c’ questo implica che si mette nei conti della societ cose che non c’entrano con la societ. Quindi il isco pu inserire dei tetti arbitrari alla deducibilit di taluni costi, soprattutto a costi tipici. In sintesi: - i costi non inerenti all’attivit d’impresa sono totalmente indeducibili; - i costi relativi a ricavi esenti da imposta sono indeducibili; - i costi relativi a ricavi esclusi da imposta sono deducibili; - I costi relativi a ricavi tassati sono deducibili; - i costi riferibili indistintamente ad attivit inerenti e non inerenti all’attivit d’impresa sono parzialmente indeducibili. Per i costi e gli oneri che si riferiscono indistintamente a ricavi o proventi tassati (o esclusi) e a proventi esenti, come ad esempio le spese generali, la deduzione avviene in proporzione al rapporto tra: l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quindi quelli esenti). f è ò f à f à è à à à è f à ò f f à Deducibilità dei costi Le maggiori differenze tra norme civili e norme tributarie originano dal diverso trattamento in merito alla deducibilit dei costi. Alcuni esempi: 1) Ammortamento L’art. 102 del TUIR prevede che: le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, questo perch veri icabile. La deduzione ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coef icienti di ammortamento stabiliti, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi (ammortamento ordinario); tali coef icienti sono ridotti della met nel primo esercizio. Infatti esistono dei coef icienti di ammortamento ma esistono altre limitazioni, regole iscali che vanno a contrastare le stime legittimamente fatte dall’amministratore. In particolare modo le aliquote dell’ammortamento contrastano le stime sulla vita economica effettiva stimata dall’amministratore quando il bene viene acquistato. 2) Svalutazione e perdita su crediti Con riguardo alla svalutazione dei crediti, mentre il codice civile prevede che “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione” (art. 2426 n. 8), cio al netto della svalutazione eventualmente derivante dal monitoraggio del grado recuperabilit di ciascun credito, l’Art. 106, co. 1, del TUIR prevede che : le svalutazioni dei crediti commerciali risultanti in bilancio e non coperti da garanzia assicurativa sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti stessi la deduzione non pi ammessa quando l ’ ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti (ossia del fondo svalutazione e del fondo rischi) ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti esistenti a ine esercizio se in un esercizio la misura delle svalutazioni e degli accantonamenti rilevati in bilancio eccede il 5% dei crediti, l’eccedenza concorre alla formazione del reddito dell’esercizio stesso Secondo le regole iscali, inoltre, la svalutazione dei crediti deducibile se risulta da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore assoggettato a procedure concorsuali. Per poter stralciare crediti ritenuti inesigibili e dedurli legittimamente, l’impresa deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza e occorre inoltre che la perdita: - risulti da elementi certi e precisi - abbia il requisito della oggettiva determinabilit quanto all’ammontare - sia de initiva é f è f à à è f ù f f è è f à è à è f f Lo Stato Patrimoniale Disposizioni normative sugli schemi del bilancio civilistico I principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio stabiliscono gli schemi di bilancio da utilizzare. Schemi di bilancio : Modelli di rappresentazione dei valori contabili in termini di scrittura dell’informativa ( cio di criteri di classi icazione e aggregazione delle voci), di forma ( cio di modalit espositiva di rappresentazione delle voci ) e di contenuti analitici. Il Codice Civile, a differenza di quanto previsto dai principi contabili internazionali, disciplina in modo puntuale il contenuto dei documenti di bilancio, prevedendo schemi rigidi e vincolanti per la redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Il Codice Civile richiede che negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico le voci siano indicate in modo separato, secondo un ordine rigoroso e con una precisa classi icazione. L’obbligo per il redattore del bilancio di rispettare gli schemi ha lo scopo di rendere pi semplice l’analisi economica, patrimoniale e inanziaria della societ , oltre che consentire il confronto nel tempo e con altre societ , garantendo la chiarezza del bilancio. L’art. 2423-ter consente alcune deroghe agli schemi obbligatori per favorire la chiarezza : - la possibilit di suddividere alcune voci per fornire informazioni pi dettagliate, senza per eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente - la possibilit di raggruppare le voci di importo irrilevante - l’obbligo di aggiungere nuove voci, se non comprese negli schemi (caso raro) - l’obbligo di adattare le voci se necessario per la natura dell’attivit esercitata dall’impresa (ad esempio per alcuni settori di attivit , come le societ immobiliari) - inoltre ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico deve essere confrontata con la corrispondente voce del bilancio del precedente esercizio. I possibili schemi di Stato Patrimoniale Lo Stato Patrimoniale pu assumere diverse «forme» : La «forma» prevista quella a sezioni divise e contrapposte (sovrapposte) Lo Stato Patrimoniale pu assumere diverse «strutture», cio diversi criteri di aggregazione / classi icazione delle voci: Per destinazione economica: la classi icazione segue criteri funzionali, ossia la funzione che rivestono i beni all’interno della gestione aziendale (ad es. distinguendo i beni destinati a permanere nell’azienda per un lungo periodo da quelli destinati a consumo/vendita).-> a cosa servono ? Per natura: quando le attivit sono classi icate secondo la loro origine (es. distinguendo i crediti derivanti da inanziamento di soci e i crediti verso clienti) e le passivit in base al fatto che costituiscono fonti di inanziamento interne (patrimonio netto) o esterne (debiti). -> cosa sono ? Per liquidità/esigibilità (criterio inanziario): le attivit sono classi icate in ordine di liquidit e le passivit in ordine di esigibilit (cio in base alla loro scadenza). Se tale liquidit /esigibilit avviene entro l’anno saranno classi icate come poste correnti altrimenti saranno non correnti. → si tratta di tre logiche che si intersecano : f à à à f è è f à ò ò f à à à f f è f f f à à à è à ù à f à f ù è à ò à à Una sintesi delle logiche di classi icazione La struttura prevista per la classi icazione delle Attivit si basa su un criterio misto. Le Macroclassi sono principalmente classi icate per destinazione economica, ma in parte per natura Le Classi e le Voci sono classi icate sia per destinazione economica, sia per natura Nello schema possibile rinvenire anche l’in lusso del criterio inanziario, dal momento che il legislatore richiede che: - per i crediti classi icati tra le immobilizzaz. in. siano indicati gli importi esigibili entro l’esercizio - per i crediti classi icati nell’attivo circolante siano indicati gli importi esigibili oltre l’esercizio L’art. 2424 Cod. Civ. de inisce due scelte speci iche in merito alla struttura: i fondi retti icativi dell’attivo devono essere portati a diretta riduzione della relativa voce, dando evidenza in Nota Integrativa del valore lordo e del relativo fondi di retti ica. - Es. le immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate al netto del relativo fondo ammortamento particolare attenzione all’informativa sui rapporti «di gruppo» - Vengono separatamente evidenziati i rapporti con le aziende controllate o collegate, considerando che potrebbero essere condotti su basi contrattuali differenti rispetto a quelli di mercato La struttura dello Stato Patrimoniale La «struttura» prevista dall’art. 2424 Cod. Civ. prevede quattro livelli di classi icazione: Livello 1: «Macroclassi», individuate da lettere maiuscole (A) Livello 2: «Classi», individuate da numeri romani (I) Livello 3: «Voci», individuate da numeri arabi (1) Livello 4: «Sottovoci», individuate da lettere minuscole (a) La struttura sintetica dello Stato Patrimoniale per macroclassi e classi f è f f f f f f f f f f à f f f ATTIVO : Classi icazione di primo livello - Le «MACROCLASSI» A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Include i crediti verso soci derivanti da sottoscrizioni del capitale sociale a fronte delle quali non ancora stato integralmente effettuato il conferimento in sede di costituzione della societ o di aumento del capitale sociale. B) Immobilizzazioni Accolgono le attivit destinate ad un uso durevole, cio destinate a rimanere nel patrimonio aziendale anche oltre la chiusura dell’esercizio successivo. C) Attivo circolante Accoglie quelle attivit che non sono destinate ad un utilizzo durevole in azienda. D) Ratei e risconti attivi Rappresentano i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi (Ratei attivi) e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi (Risconti attivi Classi icazione di secondo livello - Le «CLASSI» B.I Immobilizzazioni immateriali - Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. - Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i bene ici economici lungo un arco temporale di pi esercizi. B.II Immobilizzazioni materiali - Sono beni tangibili che hanno un’utilità pluriennale e quindi possono concorrere alla formazione del risultato economico e dalla situazione patrimoniale- inanziaria di pi esercizi. In BI e BII sono inclusi gli “acconti”, cio le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna delle immobilizzazioni immateriali/materiali. B.III Immobilizzazioni inanziarie - Le immobilizzazioni inanziarie sono rappresentate da partecipazioni, titoli e strumenti inanziari derivati attivi, destinati ad una permanenza durevole nel portafoglio della societ. - Le immobilizzazioni inanziarie includono anche alcune tipologie di crediti : I crediti di inanziamento sono classi icati nelle immobilizzazioni inanziarie, mentre i crediti commerciali sono classi icati nell’attivo circolante. Questi sorgono a fronte della concessione da parte dell’impresa di inanziamenti a terzi. C.I Rimanenze - Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attivit della societ. - Tra le rimanenze sono inclusi anche i lavori in corso su ordinazione (o commesse); e gli “acconti”, cio le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni. C.II Crediti - I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilit liquide da clienti o da altri soggetti. - Nell’attivo circolante sono classi icati tutti i crediti commerciali, indipendentemente dalla loro scadenza. Per i crediti classi icati nell’attivo circolante, per , il legislatore richiede la separata indicazione dei crediti i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo. C.III Attività inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - attivit inanziarie che non sono destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della societ. ( investimenti inanziari effettuati con inalit speculative/ operazioni di trading ) C.IV Disponibilità liquide - Le disponibilit liquide comprendono moneta, assegni e depositi bancari e postali. f f à à f f f f f à è à f f f à f f f à f f à f è à f ù à è f ò f ù à à è PASSIVO E PATRIMONIO NETTO : Classi icazione di primo livello - Le «MACROCLASSI» A) Patrimonio Netto Il Patrimonio netto costituisce la fonte di inanziamento con mezzi propri B) Fondi per rischi e oneri I fondi per rischi ed oneri sono destinati ad accogliere accantonamenti per perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. ( passivit con elementi di incertezza ) C) TFR Il trattamento di ine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 Codice Civile. D) Debiti Sono passivit di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari issi o determinabili di disponibilit liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di inanziatori, fornitori e altri soggetti. E) Ratei e risconti passivi Rappresentano quote di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione inanziaria in esercizi successivi (ratei passivi) e quote di proventi che hanno avuto manifestazione inanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o pi esercizi successivi (risconti passivi). Differenza tra Macroclasse B (Fondi per rischi e oneri) e macroclasse D (debiti) : - I debiti sono passivit di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari issi o determinabili, di solito ad una data stabilita. Ne rappresentano degli esempi: debiti verso fornitori, debiti verso le banche, obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni - I fondi per rischi rappresentano passivit potenziali connesse a situazioni gi esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal veri icarsi o meno di uno o pi eventi in futuro. Ne rappresentano degli esempi: fondi rischi per cause in corso, fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi, fondi rischi per garanzie prestate - I fondi per oneri rappresentano passivit di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni gi assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Ne rappresentano degli esempi: fondi per garanzia prodotti, fondi manutenzione ciclica, fondi recupero ù f f à f f f f à ù à f à à à à à f f Classi icazione di secondo livello - Le «CLASSI» La classi icazione di secondo livello in «Classi» nel Passivo prevista solo per il Patrimonio Netto. A.I Capitale Capitale sociale espresso al valore nominale delle azioni ammesse dalla societ sia alla data di costituzione sia in possibili date successive. - Si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modi iche dovute ad altre operazioni sul capitale (aumenti gratuiti e riduzioni del capitale). A.II Riserva da soprapprezzo delle azioni - si iscrivono l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale e le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni. Questo avviene perch chi sottoscrive nuove azioni durante la vita pro icua della societ entra in una societ che vale di pi e che nel tempo ha generato ricchezza e viene quindi richiesto un prezzo di emissione maggiore rispetto a quello nominale. A.III Riserve di rivalutazione - si iscrivono le rivalutazioni dei beni materiali ed immateriali e delle attivit inanziarie previste dalle leggi speciali in materia. ( in assenza di rivalutazioni di legge questa classe sar pari a 0 ) A.IV Riserva legale - si iscrive la quota dell’utile dell’esercizio che l’assemblea ha destinato a tale riserva, questo in applicazione del principio di prudenza per la tutela dei terzi creditori. Il Codice Civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell’utile dell’esercizio ino a quando l’importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. A.V Riserve statutarie - si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della societ. (alimentate con gli utili) A.VI Altre riserve - si classi icano tutte le altre riserve che non sono gi state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. A.VII Riserva per operazioni di copertura dei lussi inanziari attesi - Accoglie le variazioni di fair value degli strumenti inanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di lussi inanziari attesi, al netto degli eventuali effetti iscali differiti. A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo - si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. A.IX Utile (perdita) dell'esercizio - si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal Conto economico. A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - si iscrive (con segno negativo) il valore delle azioni proprie, ovvero emesse dalla societ che redige il bilancio, acquistate dalla societ. Si tratta quindi di azioni che sono state emesse dalla societ e poi sono state riacquistate dai soci. Una sintesi delle logiche di classi icazione La struttura prevista per la classi icazione del Passivo effettuata principalmente sulla base della natura. Analogamente a quanto previsto per i crediti, il legislatore richiede anche per i debiti l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo (criterio inanziario) à f f f f f f ù é à f f f f à è f f è f f à à f à à à à f à Il Conto Economico Il Codice Civile prevede schemi rigidi e vincolanti per la redazione del Conto Economico. Sono consentite alcune deroghe agli schemi obbligatori per favorire la chiarezza (possibilit di suddivisione e raggruppamento, obbligo di aggiunta e adottamento voci) Ogni voce del Conto economico deve essere confrontata con la corrispondente voce del bilancio del precedente esercizio e siano vietati i compensi di partite. sempli icazioni agli schemi di Conto economico per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. L’OIC 12 «Composizione e schemi del bilancio d’esercizio» integra quanto previsto nel codice civile fornendo indicazioni analitiche sul contenuto degli schemi civilistici I possibili schemi di Conto Economico Il Conto Economico pu assumere diverse «forme»: La «struttura» del Conto Economico pu basarsi su diversi possibili criteri di aggregazione / classi icazione delle voci (in particolare dei costi): Per natura : si suddividono le voci in base alla causa economica dell’evento che le ha generate. - Questa classi icazione ha il vantaggio che gran parte dei dati necessari possono essere recuperati direttamente dalla contabilit e non devono essere calcolati separatamente. Per destinazione : si suddividono i costi in base alla funzione / centro di responsabilit che li ha generati. - Questo metodo richiede l’utilizzo di informazioni provenienti dalla contabilit analitica. Ad esempio il costo del personale deve essere suddiviso tra le aree funzionali (costo del personale per la produzione, costo del personale per l’amministrazione, costo del personale per distribuzione e vendita). La forma dello Conto Economico La «forma» prevista dall’art. 2424 Cod. Civ. quella SCALARE : A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza valore e costi della produzione : A−B C) Proventi e oneri inanziari D) Retti iche di valore di attivit e di passivit inanziarie Risultato prima delle imposte ( A−B ± C ± D) 20) Imposte sul reddito 21) Utile ( perdita ) dell’esercizio f f f f f ò à à   ò  à f è  à à à La struttura del Conto Economico La «struttura» prevista dall’art. 2425 Cod. Civ. prevede tre livelli, in cui la categoria inferiore rappresenta l’analitica suddivisione di quella superiore e fornisce un maggiore grado di dettaglio. Livello 1: «Macroclassi», individuate da lettere maiuscole Livello 2: «Voci», individuate da numeri arabi Livello 3: «Sottovoci», individuate da lettere minuscole La «struttura» prevista dall’art. 2425 Cod. Civ. individua tre aree gestionali. All’interno delle aree gestionali, le voci sono classi icate per natura (in base cio all’origine e non alla destinazione). Gestione operativa– le cui componenti di ricavo e costo riguardano la realizzazione e la vendita dei beni e servizi che caratterizzano al produzione aziendale e alimentano gli aggregati del valore e dei costi della produzione, corrispondenti alle macroclassi A e B Gestione inanziaria– le cui componenti di ricavo e costo sono costituite da proventi inanziari, oneri inanziari, utili e perdite su cambi e retti iche contabili dei valori delle partecipazioni e degli altri strumenti inanziari, corrispondenti alle macroclassi C e D. Gestione tributaria– evidenziata dalle «Imposte sul reddito dell’esercizio» La «struttura» scalare per aree gestionali consente di individuare due risultati intermedi: Differenza A-B (Differenza tra valore e costi della produzione) Ri lette l’andamento della sola gestione operativa, senza considerare l’effetto delle imposte e della gestione inanziaria. Questa differenza ha quindi un rilevante signi icato economico-aziendale perch mostra il risultato conseguito attraverso l’attivit tipica (e accessoria) dell’azienda. Esprime una misura del c.d. EBIT (Earning Before Interests and Tax) Risultato prima delle imposte Ri lette, oltre all’andamento della gestione operativa anche il risultato di quella inanziaria, senza considerare l’effetto dell’imposizione iscale. f f f f f f à f f f f è é f f La Macroclasse A – Valore della produzione La Macroclasse A intende misurare il risultato dello sforzo produttivo complessivamente compiuto dall’impresa nell’esercizio considerato (a cui associato il consumo di fattori interni ed esterni avvenuto nell’anno). Questo valore non ri lette quindi solo il «Fatturato» aziendale, cio il valore della produzione «venduta», ma include tutta la produzione «ottenuta» nel periodo amministrativo, ancorch non sia ancora stata ceduta sul mercato perch : - Non ha ancora raggiunto uno stadio del ciclo produttivo suf iciente per procedere alla commercializzazione (prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, lavori in corso su ordinazione) - Per motivi derivanti dal ciclo delle vendite e dal volume delle scorte (prodotti initi) - Perch non destinata alla vendita, ma a produrre i mezzi strumentali per future produzioni Nel Valore della Produzione sono inclusi anche tutti gli altri proventi ed elementi reddituali positivi non inanziari, riguardanti l’attivit accessoria o riferiti a proventi non ricorrenti (es. plusvalenze da alienazione cespiti) A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Sono inclusi i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti e delle merci o dalla prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica, cio dalla cessione dei beni e servizi alla cui produzione speci icamente rivolta l’attivit d’impresa. - La voce rappresenta quindi la produzione venduta (fatturato) - I ricavi devono essere rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi I ricavi sono retti icati sia in presenza di sconti di natura commerciale, sia di sconti di natura inanziaria (gli sconti cassa). A.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e initi - Le tre tipologie di beni la cui variazione inserita nel valore della produzione sono caratterizzate dall’essere gi state inserite nel circuito produttivo e di trovarsi in uno stadio intermedio del processo (prodotti in corso di lavorazione e semilavorati) o di essere gi completate e in attesa di essere cedute sul mercato (prodotti initi) - Le rimanenze di prodotti initi sono valutate al minore tra costo e valore realizzabile sul mercato (quindi sono valutate al costo, in quanto inferiore al prezzo di vendita). Questo consente di rispettare il principio di prudenza (non sono rilevati utili non ancora realizzati) - Le variazioni sono calcolate come differenza: Rimanenze inali – Rimanenze iniziali - Le variazioni del valore di tali tipologie di rimanenze, se positive (rimanenze inali maggiori di quelle iniziali), incrementano il Valore della produzione; se negative, lo riducono. A.3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - I ricavi di commessa acquisiti a titolo de initivo sono rilevati alla voce A.1), mentre il valore della produzione eseguita nell’esercizio, al netto di quella portata a ricavo, rilevato alla voce A.3). A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - Comprende tutti i costi capitalizzati, sostenuti per la realizzazione di immobilizzazioni immateriali e materiali, purch si tratti di: costi interni oppure di costi esterni sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classi icati nelle immobilizzazioni indicate. A.5 Altri ricavi e proventi - Si tratta di una voce residuale che comprende tutti i componenti positivi di reddito non inanziari, riguardanti l’attivit accessoria o riferiti a proventi non ricorrenti. f f é f è à é f à f f f à à f è è f é è f f è è à f f f f è é La Macroclasse B – Costi della produzione La Macroclasse B include i componenti negativi di reddito: correlati al valore della produzione, cio ai valori inseriti nella macroclasse A) del Conto economico classi icati per natura, ovvero in base alla natura del fattore produttivo la cui acquisizione / impiego li ha generati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi - I costi sono retti icati sia in presenza di sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantit o qualit ), sia in presenza di sconti di natura inanziaria (gli sconti cassa). - NB: l’eliminazione della distinzione nel trattamento contabile degli sconti di natura inanziaria (sconti cassa) una conseguenza dell’emanazione del principio contabile OIC34 in vigore dal 1 gennaio 2024. In precedenza, gli sconti cassa attivi erano considerati un componente positivo di reddito di natura inanziaria. B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - Include i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - I costi sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce seguente B.7). - Possono includere eventuali imposte di fabbricazione o l’IVA non detraibile - Sono imputati a questa voce (come anche alle successive B.7 e B.8) non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato e legati a «fatture da ricevere» B.7 Per servizi - Sono imputati a questa voce tutti i costi derivanti dall’acquisizione di servizi. Esempi : trasporti e assicurazioni ( se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci), energia elettrica, acqua, telefono …. B.8 Per godimento di beni di terzi - Sono iscritti in questa voce i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali. B.9 Per il personale - In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il costo per l’utilizzo del lavoro interinale. I corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione sono iscritti alla voce B.7). I costi per il personale includono: a. Salari e stipendi b. Oneri sociali ( a carico dell’azienda ) c. La quota per il TFR di competenza dell’esercizio ( solo lavoratori dipendenti ) d. Gli accantonamenti per Trattamenti di quiescenza e simili ( altre categorie di lavoratori ) e. Altri costi f f è f f è à à f B.10 Ammortamenti e svalutazioni - In questa voce sono incluse: - le quote di ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di competenza - le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per perdite durevoli di valore - le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante. - Questa voce non include invece: - le svalutazioni delle immobilizzazioni inanziarie e le svalutazioni delle attivit inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, che sono rilevate invece alla voce D19 - le perdite realizzate su crediti (quindi non derivanti da valutazioni), classi icate nella voce B14 B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze inali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B.6). B.12 Accantonamenti per rischi - Accoglie gli accantonamenti ai fondi rischi di competenza dell’esercizio - Sono esclusi dalla voce B.12) gli accantonamenti ai fondi rischi per contenziosi tributari, che sono imputati alle voci B.14) se riguardano imposte indirette, oppure 20, se riguardano imposte dirette. B.13 Altri accantonamenti - Accoglie gli accantonamenti per fondi oneri, diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B e diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati. B.14 Oneri diversi di gestione - Questa voce comprende tutti i costi non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B). f f f à f La Macroclasse C – Proventi e oneri inanziari La Macroclasse C accoglie i componenti reddituali connessi alla gestione inanziaria, ovvero costi e ricavi che si generano in seguito a inanziamenti ottenuti o concessi, da crediti e da investimenti inanziari effettuati, nonch gli utili e le perdite su cambi. C.15 Proventi da partecipazioni - In questa voce sono rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da partecipazioni in societ , joint venture e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni inanziarie sia nell’attivo circolante. Imprese controllate …. C.16 Altri proventi inanziari - In questa voce sono rilevati per competenza tutti i proventi inanziari derivanti da titoli (diversi da partecipazioni) e da crediti di inanziamento C.17 Interessi e altri oneri inanziari - La voce comprende tutti gli oneri inanziari qualunque sia la loro fonte. C.17-bis Utili e perdite su cambi - In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi relativi ad operazioni in valuta: - realizzati nel corso dell’esercizio; - determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell’operazione (utili / perdite presunte su cambi) La Macroclasse D – Retti iche di valore di attività e di passività inanziarie Si tratta di componenti reddituali attinenti alle attività inanziarie di origine valutativa, rilevate in sede di assestamento: - svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr NT16) - svalutazioni dei crediti inanziari immobilizzati - svalutazioni di immobilizzazioni inanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. - variazioni al fair value positive e negative degli strumenti inanziari derivati attivi e passivi D. 18 rivalutazioni D. 19 svalutazioni 20) Imposte sul reddito dell’esercizio - L’importo da iscrivere in questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio - le imposte sul reddito dell’esercizio sono suddivise in: imposte correnti, cio le imposte dovute nell’esercizio, e imposte differite e anticipate. 21) Utile ( perdita ) dell’esercizio f f f é f f f f f f f f f f f f è f à Rendiconto Finanziario «Dal rendiconto inanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla ine dell’esercizio, ed i lussi inanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di inanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.» l’OIC 10 Il principio contabile nazionale OIC 10 disciplina il contenuto e le modalit di redazione del rendiconto inanziario. Il rendiconto inanziario un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Il rendiconto inanziario fornisce informazioni di natura inanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto lo stato patrimoniale non mostra chiaramente le cause di variazione delle disponibilit liquide avvenute in un determinato esercizio. In particolare, il rendiconto inanziario fornisce informazioni utili per valutare la dinamica inanziaria della società o del gruppo nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. I bene ici informativi del rendiconto inanziario sono molteplici. Il rendiconto permette, tra l’altro, di valutare: 1. le disponibilit liquide prodotte/assorbite dalla attivit operativa e le modalit di impiego/ copertura; 2. la capacit della societ o del gruppo di affrontare gli impegni inanziari a breve termine; 3. la capacit della societ o del gruppo di auto inanziarsi. I lussi inanziari rappresentano le cause della variazione dell’ammontare delle disponibilit liquide avvenuta in un esercizio. In particolare, le disponibilit liquide sono costituite dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa (espressi in euro o in valuta). Nel rendiconto inanziario i singoli lussi inanziari derivano da diverse attivit e sono presentati distintamente in categorie : - attività operativa; L’attivit operativa comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonch le altre operazioni non ricomprese nell’attivit di investimento e di inanziamento. - attività di investimento; L’attivit di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e inanziarie e delle attivit inanziarie non immobilizzate. - attività di inanziamento L’attivit di inanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilit liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito f f f f f f f à à à à à f f à f f f à f f à à f è f f f f à f à f à à f f à f à f à à à é L’ ammontare del lusso inanziario derivante dall’attività operativa importante in quanto costituisce l’anello di congiunzione fra l’aspetto economico e l’aspetto inanziario della gestione. Esso consente di comprendere come l’andamento economico della gestione si ripercuota sulla dinamica inanziaria dell’impresa. L’ammontare del lusso inanziario derivante dall’attività di investimento importante in quanto consente di analizzare i pagamenti effettuati o ricevuti per acquisire o cedere attivit (i.e. immobilizzazioni) destinate a produrre ricavi negli esercizi futuri. L’ammontare del lusso inanziario derivante dall’attività di inanziamento importante in quanto utile per comprendere le disponibilit liquide incassate o corrisposte a titolo di capitale di rischio o di capitale di debito. La somma algebrica dei lussi inanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio f è f f f f f f f f à f f è è è à I lussi inanziari dell’attività operativa I lussi inanziari della attivit operativa comprendono generalmente i lussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri lussi non ricompresi nell’attivit di investimento e di inanziamento. La attivit operativa composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni dell’attivit operativa sono ri lesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di inanziamento dell’impresa, in particolare quelle dell’auto inanziamento. Da esse