Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale PDF
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This textbook, Libro 1, covers Italian constitutional law and regional law. It details the origins and function of law, various legal concepts, and the structure of the Italian legal system, offering an overview of foundational legal principles.
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LIbro | Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale L'ordinamento giuridico e | soggettidel diritto Lo Sl ato sE" L'ordinamento giuridico e i soggetti del diritto 1.1 L'origine e la funzione del diritto | L'esige...
LIbro | Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale L'ordinamento giuridico e | soggettidel diritto Lo Sl ato sE" L'ordinamento giuridico e i soggetti del diritto 1.1 L'origine e la funzione del diritto | L'esigenza che i gruppi sociali hanno di darsi regole di comportamento è connaturale alla loro stessa esistenza. Se gli appartenenti alla specie umana tendono per naturale inclinazione ad aggregarsi in gruppi stabili e organizzati, piuttosto che vivere isolata- mente dai propri simili, la convivenza, vantaggiosa da un lato, comporta dall'altro lato delle necessarie limitazioni, perché l'esigenza di soddisfazione dei bisogni particolari di ciascuno non può spingersi al punto di sacrificare gli interessi degli altri, né quelli della collettività globalmente considerata. Ogni volta che degli individui si consociano per costituire, entro confini territorialmente demarcati, una comunità istituzionalmente strutturata e saldamente radicata, il carat- tere organizzato di questa aggregazione si esprime in un sistema di regole vincolanti, dette norme, concepite per disciplinare sia i rapporti fra i consociati, sia quelli fra i sin- goli e la comunità. Non è difficile comprendere la ragione per cui l'osservanza di queste norme si impone come necessaria a tutti gli appartenenti al corpo sociale: si tratta di regole pensate e applicate per evitare che i contrasti sociali siano risolti attraverso il ricorso alla violenza. Esse mirano cioè a garantire la pacifica convivenza fra i consociati e il benessere collettivo. L'insieme delle norme costituisce il diritto od ordinamento giuridico. Si può affermare che il diritto, e precisamente l'esistenza di un sistema di norme, è elemento caratteriz- zante e imprescindibile di qualsiasi organizzazione sociale (ubi societas, ibi ius). J} termine latino «ius», nella sua accezione soggettiva, indicava la facoltà di agire în forza di una determinata norma (dal latino «norma agèndi»), espressione utilizzata per indicare il complesso delle norme imposte da un'autorità per disciplinare i rapporti tra i consociati (diritto oggettivo), che si distingueva dalla «facùItas agèndi», ovvero il potere attribuito ad un soggetto di agire pei soddisfare un proprio interesse (diritto soggettivo). |] ius (il diritto) veniva distinto dagli antichi romani tanto dalla «/ex», ovvero dalla fonte formale del diritto, quanto dal «fas», inteso come complesso di norme di origine etico-religiosa. 1,2 L'ordinamento giuridico Si è detto che l'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme che regolano i rapporti fra i consociati e fra questi e il corpo sociale unitariamente considerato, Non tutte le norme fanno parte dell'ordinamento giuridico, Restano escluse, infatti, le regole morali, reli- giose, di costume, che pure influenzano i nostri comportamenti. Come si dirà più avanti, sono regole giuridiche soltanto quelle P > che presentano i caratteri dell'obbligatorietà e della coercibilità. La dottrina giuspubblicistica classica ha evidenziato l'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici. Questa teoria la si deve soprattutto al giurista Santi Romano EdiSES PAM & \ibro! contenerA:e un pr im a di esse spe no rm a; , struttu ra, posizione il qu al e il di ritto «prima di n i z z a z i o n e secondo lì, è orga te». i (1875-1947). ser je di rapporti socte co l re un it à per se stan © un a sc e corre- semplice rapporto si sv ol ge e ch e esso costitui di sc en de ch e devono ri cietà in cul uridico della stessa so a di or dinamento gi urarsì: Dalla definizione ch e si è fo rn it possa config rmi- pe rc hé l' or diname nt o st es so so c! al e, ch e persegue dete re i seguenti elemen ti no il corpo soggetti cl je compongo > una pluralità di al perseguiment o degli tà fu nz io na li nati obiettivi; rutture e attivi rutture anche co mplesse; an iz za zi on e, consistente iN st me n to di st s un 'o rg il funzio na rapporti obiettivi prefissi e ca pace € li garantire ni zz az io n e de ll 'ordinamento € i norme che definisc e l'orga s un sistema di 2 preve- particolare, l'art. dei vari soggetti. mento p lur ali sta. In liana disegn a un ordina e tipologie di form azioni La Costituzione ita e che, all'in te rn o de ll e di ve rs gi- de il cosiddetto plur alismo social sce il momento primario dello svol la popolazione, ricono sociali che compongono mento della personalità umana. hanno un soc ial ità del l'u omo , le formazioni sociali della Proprio perché espressioni che persegue un fine comune (art.esse 18 to da una plur alit à di sogg etti substrato costitui rsi in base a norme da Cost ituz ione rico nosc e loro il diritto dì organizza non contra- cabili in giudizio — in quanto Cost.). La sono rile vant i - ossi a invo stesse prodotte, che Sono formazioni sociali la famiglia e le unioni dina ment o giur idic o ital iano. stino con l'or giose, ecc. i, i parti ti polit ici, i sind acat i, le asso ciazioni, la scuola, le confessioni reli civil inazione essere di equi-ordinazione 0 di subord Ù STRO tra gli ordinamenti possono fi gli Stati, mentre I cons ider arsiS d e i i-or d dina e zi o per esempio,io, iÌ rapporti i fra Sono ada e dr - ) inat i, ad ese mpi o, i rapp pporti fra l'ordinaamento statale e quel ÈIR è R ).3 La norma giuridica è Norme sociali e norme giuridiche | Ra: di OI sociali sono regole di condotta che disciplinano a pe senza tività di riferim ento na «cisti partnele ad una determinata collet - Gr RE es sono quelle che ch se ca un Cc oFa di rispe obblig petto. Le norme giuridiche, invece, regolano in modo ® in e me =] delle perso ne ’ e azioni e i comportamenti A ® " dla appartenenti ad una ; apr e à d una conviven | minata comunità così assicurando za: ordinata i î consociati riconoscono all e norme geluridiche l’atti tudine a rego Îi loro rapporti : e la nor È 3 c h e l'atti conf ront del i cara violazione di tali ‘ PO rm TTCICRRANE una sanzione nei gi e La norma ma giu- fa ressore, sce anche| dal a. norma religi o Biosa che attiene persona e che È te i ad una intima convinzione della idonea a vincolare oggett ivamen dei consociati. La norma g o RRNEN So terisD Otiche t) fpertan to, presen ta ledeiseguen lità Seo ti carat - : a giurid ge pi ralità, >» gQene si ica, ar ce alla riferis "i genera i alltànti Cittadini; del replic ini; astrattezza, so SÌs applica a compo rtame 2a pic abili a ed in | ercibilità, può essere attuat e nello spazio; hi Sie a osserv -| 1pos posta anche la” 3 ” 1 Ù di chi spontaneamente la volontà € vrebbe dovre bbe contro ciò a FC la su; cazione coatta è necessaria per DI aristinare Tua |’ ordine ragione quando " o a sua appli. E ale violato: di > novità, i intrroduce sempre elementi i ì I novità nell’ a nell'ordi namento giuridi giuridico; (0 |a ITS Capitolo 1 sl > Intersoggettiv f ità, disciplina sempre fe relazioni fra cittadini e fra i cittadini e lo Stato; > positività, è posta dallo Stato, o dagli organi da esso delegati. Un complesso ordinato di norme giuridiche forma l'ordinamento giuridico. Ogni Stato [ ha un ordinamento giuridico, il cosiddetto diritto oggettivo. | Esistono diversi modi di qualificare e distinguere tra loro le norme giuridiche: ad esem- i pio si distingue tra norme cogenti e norme dispositive, tra norme precettive e norm: proibitive, tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, norme confermativi enorme classificatorie, norme definitorie e norme organizzatorie e così via. Il diritto è un complesso di norme che rispondono alle fondamentali esigenze di giustizia pro- | prie di tutti gli uomini; il diritto naturale, invece, corrisponde a ciò che è oggettivamente buono e giusto. Tale formulazione, e la stessa esistenza di un diritto naturale, sono state oggetto sia di adesione sia di critica e a vario titolo nel corso dei secoli (la dottrina del diritto naturale « non scritto risale all'antica Grecia). Il diritto positivo è, invece, il complesso di norme giuridiche che in un determinato periodo storico sono state poste dallo Stato e vigono per Ja collettività di riferimento. Mentre il diritto naturale non muta nel tempo, essendo tendenzialmente perma- nente, il diritto positivo può cambiare perché su di esso si riverberano i cambiamenti ideologici storici, sociali, culturali. La classificazione delle norme giuridiche Secondo la loro efficacia, le norme giuridiche possono essere classificate in norme de- rogabili (0 dispositive) e inderogabili (0 imperative). Sono derogabili le norme con- tenenti regole di condotta che i destinatari possono anche non osservare, disciplinando in modo diverso i rapporti giuridici che li riguardano. Per esempio, è derogabile la norma che prevede l'obbligo di pagare gli interessi nel prestito di una somma di denaro, in quanto le parti possono anche concordare un prestito gratuito. Sono, invece, inderogabili le norme che impongono regole di condotta anche contro la vo- lontà dei destinatari, i quali sono obbligati a osservarle, non essendo loro consentito di disciplinare diversamente i loro rapporti giuridici. Per esempio, la norma che consente il divorzio dei coniugi solamente dopo sei mesi dalla separazione consensuale è indero- gabile in quanto, anche se i coniugi sono d'accordo nello sciogliere subito il matrimonio, il giudice non può pronunciare il divorzio prima che sia trascorso il termine previsto dalla legge. Più in generale, sono inderogabili tutte le norme poste a tutela di interessi pubblici (es. sicurezza interna ed esterna dello Stato, incolumità pubblica e privata ecc.) Classificazione ulteriore è quella basata su elementi di carattere strutturale, La norma sì compone di due elementi: il precetto, cioè il comando di tenere o meno un determinato comportamento, e la sanzione, cioè la minaccia di una punizione (o comunque di con seguenze sfavorevoli) nel caso di inosservanza o violazione del precetto. Si definiscono, pertanto, perfette le norme che presentano sia il precetto che la sanzione, è imperfette quelle prive di sanzione: è il caso delle norme permissive, la cui funzione è soltanto quel la di autorizzare determinati comportamenti, e delle norme definitorie, quelle che defì- niscono concetti o istituti giuridici, senza alcuna prescrizione di carattere impositivo. Caratteristiche particolari presentano le norme cosiddette di principio e [e norme program- matiche Quelle di principio sono una categoria di norme presenti soprattutto nei testi costitu zionali. Si tratta di norme senza fattispecie normativa predeterminata e a prescrizione ge nerica, come per esempio l'art. 2 Cost, che, nel riconoscere l'inviolabilità dei diritti fondamentali EdiSES PAM i lam ni, d d ntto regionale th zionale ed erenm nm 6 Librol Unito cos” violazione, né tantomeno dalla loro rodurranno. Que lle program: quali c onseg e d disce uensnzze dela tre nor- canseguen one di al E l'emanazi isa della person a, non prec rc ost anze tali ne 8. norme are di alcune fat ti 0 ci d i z i o n indica al verific ar si di qua li ic ic az az ”io È ne è con n pa rt ic ol cui ap pl pl sono norme la pruden- matiche, invece, al pr og ra mmi fissati È i at Jal la do tt ri na , © dalla stessa giuris me che diano attu azio ne considera re ordinario. che in izia lmen te non erano vo lt e a 1 costituzionali vincolanti, | n quanto ri atamente za, come immedi iur idi n ell o Ss P azio e nel tempo giuridiche 1.3.3 L'efficacia delle norme que.indicesimo gore a partire dal al vi giorno mento i, entri îino inhe! ila Gazz etta uffici Dal mo in mat ivi , una vol ta for mat Gli atti nor RA gnifica ces siv o a que llo del la loro pubblicazione all a sua osservanza: ciò si suc azione de I mancato rispetto suno può più SO x piustific cui la norma entra in vigore, nes e & gnoranza della legge com che non è ammessa l'i della stessa. è ; :-2zione che è costituito, gene- campo cessa di de parte (ter- A ofEnt] Le norme giuridiche hanno unStato del cui ordinamen. CI, e gli ) ralmen territorio dello te, dalal territorio tituzionali, le leggi ordinarie pr , le leggi i COS x ritorialità del diritto). La Costituzione. ito o da dal * * "1% s_°. inamento si applic ano nello;spazio cos atti aventi forza di legge del nostro ord territorio italiano. per in circostanze particolari, Alcune norme, tuttavia, hanno una portata spaz iale limitata: anti delle zone col- le leggi ordi nari e poss ono prev eder e determinati benefici per gli abit esempio, nelle materie di comp etenza dell e Regioni, dettano norme pite da un terremoto; le leggi regionali, ate e non nelle altre. applicabili soltanto nelle Regioni chele hanno eman dimensione temporale, poiché L'efficacia delle norme è anche da considerare in una tempo, per l'emanazione di nor- l'ordinamento giuridico subisce continue modifiche nel one, vale a dire della me nuove e il venir meno di altre (per effetto della loro abrogazi loro eliminazione). Ora, siccome le norme cambiano continuamente, può accadere che chi è chiamato a giudicare sia nel dubbio riguardo a quale norma applicare in una fattispecie concreta: la nuova 0 la vecchia? Vale, nel nostro ordinamento, il principio dell’irretroattività: sil mat ai Le retroattivo. Ciò significa che la legge deve 3 a e 5 Tag: be cE Ao ee cheranno successivamente alla sua entrata in vigo LE asini SRAE tc) VETTE è accaduto prima. D i OD IO pEr quanto t ioni slang Il princ ippio ammemette princi delle eccezioni. In alcuni casi, infatti, la norma è retroattiva, cioè uò essere i E i e Èa la PeE fatti accadut CARA ichiara espres prima edella sua entrata in vigore. Ciò si verifica solo i sament la propria retroattività, se int ER EGIDIO e, 0 se, trattandosi di norma penale, introd SA nta natorio più favorevole al reo, / uce un trattamento sanzio- La retroattività è vietata per le leggi penali icche i mente pregnante da essere st ato stituzi nuovi > reati. inserito n ell he introducono Questo div ieto è tal- i che nessuno può essere punito se non in tanto luna sa legpe > l'art. 25 Cost. infatti, recita ore prima del ario del più de © sla entrata in vig fatto commesso, Si tratta di un logico coroll una fondamentale funzione di garanzia pe LERGRIO di legalità, che assolve r il cittadino, che E di abusie ingiustizie da parte del pote re giudiziario. menti sarebbe esposto al rischio ” " Ù È lee [F?2] EdiSES Capitolo | La norma giuridica vive finché non interviene un nuovo atto normativo che disc ipli na diversamente i rapporti da essa regolati (abrogazione implicita) oppure quando | all'interno di disposizioni di legge sia contenuta una norma che espunga espressamen- | te una norma precedente dall'ordinamento (abrogazione espressa). Dunque, le leggi sono abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incom patibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'inte- ra materia già regolata dalla legge anteriore (art. 15 disp. prel. c.c.). Sia nell'una che nell'altra ipotesi, l'abrogazione può essere totale (se la nuova norma toglie del tutto efficacia alla preesistente o la elimina per intero) o parziale (se la perdita di efficacia o la eliminazione non investe la vecchia regola nella sua interezza, ma solo alcune delle disposizioni in essa contenute, con la conseguenza che le disposizioni non eliminate continuano a produrre i loro effetti). L'abrogazione di una norma può essere anche conseguenza di un referendum abrogativo o della dichiarazione d'incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75 Cost, il quale stabilisce che è indetto referen- dum popolare, per deliberare in merito all'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge, quando ne facciano richiesta cinquecentomila elettori o cinque Con- sigli regionali. Sono escluse dalla sottoposizione a referendum abrogativo ex art. 75 Cost. le leggi di bilancio, le leggi di amnistia e indulto, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi tributarie, poiché considerate di un'importanza politica e finanziaria tale da essere sottratte alla volontà del popolo. La dichiarazione d'incostituzionalità, invece, è la pronuncia con cui la Corte costituzionale di- chiara formalmente che una legge 0 un atto ad essa equiparata {decreto-legge o decreto legisla- tivo) contrasta con norme di rango costituzionale. La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e, da quel momento, non può essere applicata. 1.3.4 L'interpretazione delle norme giuridiche L'interpretazione è l'attività mediante la quale si procede a fornire di significato una o più disposizioni normative estrapolando da esse la regola (norma) da applicare concretamente (art. 12 disp. prel. c.c.). Secondo la tecnica impiegata, l'interpretazione può essere: > letterale (anche detta “grammaticale” o “testuale”), quando alle parole della legge è attribuito lo stesso significato che hanno nella lingua in cui sono scritte, senza neces- sità di ricorrere ad altri criteri; > logica, quando alle parole della legge è attribuito il significato che dipende dal loro senso complessivo, scoprendo così la reale voluntas legis, ovvero ciò che il legislatore ha voluto realmente intendere al di là del dato testuale; > sistematica, quando non basta il criterio logico per scoprire la precisa volontà del legislatore, ma il significato della regola giuridica viene chiarito collegandola ad altre regole affini, che operano nella stessa materia, e così ricercando il principio generale alla base di tutte, Si parla poi di interpretazione autentica per indicare l'attività interpretativa di una disposi zione già vigente, effettuata direttamente dal legislatore (la legge di interpretazione autentica è dungue, una legge con cui i) legislatore indica il significato di disposizioni Jegislative precedenti) di interpretazione ufficiale, quando è effettuata da organi dello Stato; di interpretazione giu- gio nate i di diritto re rale ei intro ca- B Librol , quan de è operata da ac ale azione dottri n n formare il significato è di re tt a a a co di è operata dal gii A siadeg n i i ic e, A uando ando è frutto diziale, quando a ua tr ento on e on e E di interpretazi rpretazi demi i e studiosi: ra n go su pe ri ore; di inte ali de ndizioni soci a norme di Ile co por- diuna disposizione della norma ® Se riduce la un necessario adeguamento restrittiva, LR essere: ) i hl a da lla sua pri- cul porta, l'interpretaziono ap pa re nte, che risult neata i risultati rmalmente deli : } secondo rispetto i It el la f o norma giuridica i là di qu tata effettiva della portata < estensiva, se applica questa ma lettura; il giudi- zi one estensiva, idr de ll a no rm a. a in te rp re ta dal te sto la più l atat È gislatore non e norme esistenti , perché il le Se, anche dando all certa fattis pe c! co nc re ta Todi nean-la farvi rientrare una ri co rr endosiuralidl'icanaalog Reia, me ce non riesce a la la cu Un a S O evista, SIsi può co ; lmare l'ha in alcun modo pr al caso che restere e p s). gi ud ic e ap pl ic a o (c os id L ade ttaal an gral eia Mleigin acog te la quale il go al E pr im E caso dii verso, Ma a nalo g norma stabilita per un.- turic). Se, infatti, i | il rm e ch e re golano cas ; ogia iur f e is). Se, n Inta tt, Se non esistono ne mm en o no RE iddeb tti a aanla all ci pi ge ne ra li i de ll r di inam ento (cos 'o‘or Al af Da |correre ai pr in ipi ar e pe r im po ssibilit à n potersi pr on un ci tezza siudice dichiarasse di no comp leI cipio di E 1901 N e Co m ra con st trae ste reb be co n il prin ico aì ì fatti,fati questa de “cimne ci si on pra og ccato giuridi ic o, in ba se al qu al e si presume che | or DR dell'ordinamento giurid da cui de rivino diritti e obblighi pe rle one del la vit a so ci al e, situazione concreta ocedimento ana ogico pe r del le pr el eg g! esclude il ricorso al pr Ciò nondimen o l'a rt. 14 rali o ad altre pe na li e qu el le ch e fa nno eccezione a regole gene \e leggi penali (...le leg gi evalente, an o olt re i cas i e i te mp i în ess i considerati). La dottrina pr leggi non si apta plic ria penale la cosiddetta analo- però, supporta dalia giurisprudenza, ammette in mate rché àla normna absu scettibile edi , ov ve ro qu el la fa vo re vo le al reo, pu iv it e no bi a caratter gi a in bo na m paalrt em ic a sia in lin ea co n il pr in cipio di tass at applicazio ne an og eccezionale. 1.4. Le fonti normative 1 Profili definitori del dirit to il fatto o l'atto che l'ordinamentiutao giuridico riconosce come defin 2idone isce fonte o a fissare una nuova regola, alla quale viene riconosc l'attitudine di modifica- re | Lina l'ordinamento ere avaf stesso menta e che diviene vi ncolante p per tutti i gligl oli appartenenti i ad un deter-} Le fonti si distinguono in fonti di i produzione, i ’ ovvero creative di : diri I. ag come le norme e fonti E di cognizione, che indicano il mezzo an e, pei giuridiche, è possibile ve- pio, la Gazzetta URALI ì quale nire a conoscenza delle norme (ad esem a Repubblica Italiana). Fonti di produzione Sono fonti di produzi one le norme, »l i p precetti i e Je o o da un comport amento regole che si ricavano da un testo Più inativ norm 0 un accadi a m generale sono quegli atti o fatti cui |' Or itto, Alla luce Tdinamento RO giuridi produrre norme di dir | on nto PUO Operare giuridico riconosce l'idoneità 2 f: »e fonti fonti fatto. atto inntzieoneda trsoa ggfoetnttii qua: Le prime indicano pli atti posti în essere y Nont iast pra ardi me C Ù |P EdiSFS Capitolo | liftcati, primo tra tutti ii Pariamento, cui l'ordinamento attribuisce il potere di emanare atti normativi. Le seconde, invece, sono comportamenti che si consolidano in una deter minata collettività sociale e che, per la loro costante e uniforme ripetizione nel ti MPO, vengono riconosciuti oggettivamente idonei a creare regole di diritto All'interno di uno Stato hanno carattere giuridico, e quindi efficacia obbligatoria, solo le norme che lo Stato pone, e quelle che, pur provenendo da altra fonte, vengano fatt proprie dallo Stato. Da qui discende il carattere statuale del diritto. Fonti atto e fonti fatto Le fonti atto si concretizzano in atti scritti, dai quali è possibile desumere la volontà di un soggetto al quale l'ordinamento riconosce il potere di produrre delle norme giuridiche Gli ordinamenti giuridici caratterizzati da fonti atto sono detti codificati, ovvero le nc me sono desumibili da documenti ai quali è riconosciuta la qualità di fonti di produzione del diritto. La disposizione è la proposizione normativa inserita nel testo di legge o di regolamento, ovvero nel documento al quale la collettività riconosce forza normativa. La norma, in- vece, è il risultato del processo interpretativo della disposizione medesima e detta la regola che deve essere rispettata. A differenza delle fonti atto, i fatti normativi (o fonti fatto) sono caratterizzati dalla diretta produttività delle norme (senza la mediazione cioè delle proposizioni normative che compongono nel loro insieme il testo dell'atto nel quale si concretizza la potestà normativa di cui è investito un determinato soggetto od organo). Sono fonti fatto: > la consuetudine, vale a dire la ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta accompagnata dalla convinzione che tale condotta sia obbligatoria perché conforme ad una norma giuridica. La consuetudine (o uso) costituisce la principale fonte non scritta di diritto. Perché essa venga a esistenza è necessario il concorso di un elemento oggettivo (o materia- le) e di un elemento soggettivo (o psicologico). L'elemento oggettivo consiste in una pratica uniforme e costante tenuta per un tempo relativamente lungo dalla generalità dei consociati (diuturnitas). Non è necessario che la pratica risalga ad un tempo immemorabile, ma è sufficiente che essa si sia consolidata nei rapporti sociali, L'elemento soggettivo, invece, altro non è che la convinzione di ubbidire ad una regola giuri- dica (opinio iuris ac necessitatis). Se manca questa convinzione si ha soltanto la formazione di una prassi sociale, non certo di un uso inteso come fonte di produzione dei diritto. Nella gerarchia delle fonti, il ruolo della consuetudine è ridotto. In nessun caso, infat ti, gli usi possono modificare o abrogare una fonte di rango superiore (contra legem) mentre nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati (consuetudo secundum legem): per esempio, l'art. 892 c.c., in materia di rapporti di vicinato tra fondi limitrofi, richiama gli usi locali per de terminare le distanze che devono essere osservate da chi intenda piantare alberi in prossimità del confine; >» le convenzioni costituzionali, come per esempio le consultazioni del Capo dello Stato per la scelta del soggetto al quale affidare l'incarico di formare il Governo EdiSES FA Me ] gin ile ij dl re ed elermi nti di dintto kisionale Librol Dinit Ho costiluziona at- 10 c o n o c o n ereaIne e impedis er minando i com- uazziio rpenza,: det ch aÈ sit ni >o : si t rif. erisce eg la necessità, la quale natur ali, stat o ca“© lamità » norme r a t o r o d' as se dio, tuazione delle Ia g t a) prìe di ri tt forza proD per o o i te de l o alla norma e t n e c e s s 4 a forza di derogare rispeattn di peri co lo c. ecc, pr d o v i nla danno i preerpiiceonlio leegislative che e s e m p i o , rin fe] Sc DE P i a so no , ad , la mater di OT nai I che disciplina al S i n d a c o l'adozione e affida nistrativo ch lancio; va ri az io ni urgenti di bi , 'equo giuLSOT RIio del gì ìu- le de li be re per d'u rge nza ; GI paAreall diz z “ a decret Ù punt ttono laa decretazion le azione E si CR I amme po il diritto > l'equità, allor quando pubblico. dice 0 di altro organo rinforzate 1.4.4 Fonti atipiche e fonti E de tipo cui iversaa dalHR nai han no una for za att iva € E sono fonti atipiche que lle che ara Re T I atipiche le leggi di autorizzazione è appartengono (sono fonti l'ordinamento ali ex art. 80. Cos t, che si limitano a recepire nel ternazion - dalla comunità internazionale). imento 0 di forma rispet sentan o varianti di proced pre Sono fonti rinforzate quelle che dis cip lin ano i rapporti con le conf essioni Ad.e s.: le legg i c he to al tipo cui appartengono. pu re le leggi costituzionali per fo ndere Cost. (sul la base di inte se ) op religiose ex art. 8 richieder le almeno 1/3 della popo- art. 132 (devono più Regioni o istituirne di nuove ex um dalla stessa). essere approvata con Te ferend lazione interessata e la proposta deve norme 1.4.5 Esistenza, validità ed'efficacia delle fonti e delle a come parte dell'ordinamento La validità è quel carattere che ìdentifica la norma stess nziali di produzione giuridico, poiché essa rispetta tutte le regole procedimentali e sosta delle norme. L'efficacia, invece, è l'idoneità della norma di produrre i propri effetti giuridici. lle antinomie normative, ovvero gìì eventuali contrasti tra diverse norme, si risolvono mediante i seguenti criteri: > criterio cronologico, si applica a fonti dello stesso tipo e fa prevalere la norma di più recente emanazione. Non trova applicazione se la | egge precedente speciale o eccezionale; Sca sea icarattere ì > criterio gerarchico, vede prevalere le fonti di grado più l elevat 0) RE esempio le nor- in una legge, fonte di rango prima rio, preva me contenute sulle norme contenu Si gono algeono su te in un regolamento, fonte di rango secondario); È è ’ ;n È criterio d SS competenza, vede prevalere le norme che dispongono ificat Mi nte su di una particolare materia rispetto a norme che si 6 RRSCITO di ampia generalità dei casi. e si applicano ad una più 1.5 Le fontidell’ordinamento italiano Rinvio (] i ]. | i L'ordinamento azionale èÈ giuridico nazio costitui i pri prime si pongono al vertice della scala pe RA PACO rarchic a mentre Fele seconde sGiG pun Secondarie. Le sono definite come Capitolo 1 L'ordinamento giuridico e è sops Ì atti o fatti normativi subordinati alle norme di grado primario e prive di efficacia legi- slativa, Sono fonti primarie: | > la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale; > le fonti europee, costituite dai trattati istitutivi e dagli atti approvati dalle istituzion i europee (in particolare regolamenti, direttive e decisioni), che occ upano una posizio ne di preminenza rispetto alla legislazione statale e regionale; > le fonti dell'ordinamento statale, vale a dire ie leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali; > le fonti regionali, costituite dagli statuti delle Regioni e dalle leggi regionali; > le fonti locali, costituite essenzialmente dagli statuti, Sono fonti secondarie gli atti normativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, centrali o periferiche, nell'esercizio del potere di autonomia normativa loro riconosciuto, con lo scopo di disciplinare settori di propria competenza. Il principale atto che rientra in tale ca- tegoria è il regolamento (da non confondersi con l'omonimo atto di derivazione europea). Sì approfondirà la trattazione delle fonti normative e dei loro criteri di classificazione, nel Capitolo 8 di questa stessa Parte. 1.6 I soggetti del diritto e le situazioni giuridiche soggettive Sono soggettì del diritto le persone fisiche e gli enti giuridici. È persona fisica ogni essere umano partorito vivo. Al momento della nascita, ogni persona fisica acquista la capacità giuridica e cioè l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri. La vita di un solo istante è sufficiente perché l'individuo possa considerarsi venuto a esistenza e acquistare diritti che con la morte si trasmettono ad altre persone. Il fenomeno della successione, disciplinato dal Libro II del codice civile, ha rilevanza costituzionale. Per- fino al nascituro concepito sono riconosciuti diritti, seppur subordinati all'evento della nascita: la legge, infatti, prevede che il concepito possa ricevere per successione a causa di morte e donazione, alla condizione che successivamente nasca vivo. Quanto agli enti giuridici, si tratta di strutture organizzative costituite per il perseguì- mento di scopi di carattere collettivo. Il fenomeno trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali dove si svolge e sviluppa la personalità dell’in- dividuo: il concetto stesso di «ente» deriva dall'esigenza di permettere una migliore realizzazione di fini che soltanto la forza unitaria del gruppo può effettivamente per- seguire, attraverso un'organizzazione stabile di uomini e mezzi, dotata di una propria individualità e in grado di svolgere un'attività ben distinta da quella delle singole perso ne fisiche. AI pari di queste, gli enti sono dotati di capacità giuridica e, quindi, possono essere titolari in proprio di diritti e doveri, Ai soggetti di diritto possono essere imputate situazioni giuridiche favorevoli o sfavore- voli. Appartengono alla tipologia delle situazioni favorevoli i poteri (astratta possibilità di ottenere determinati effetti giuridici con il loro esercizio), i diritti soggettivi (situa zione attiva, concreta e attuale di vantaggio che fa riferimento a un bene particolare, per esempio il diritto di proprietà, il diritto alla protezione dei dati personali ecc.) e gli interessi legittimi (situazione attiva, attuale e concreta, concernente nella legittima Edises [PYZ59 noni {?_Librol e op er i secondo ca ministrazi on Pubblica Am la ad in o a che ne- pretesa da part e de l ci tt uz io na li e ordinarie). o m p o r t a m e n ti da tenere e co st it pblighi ( c neces- ti dalle norm oli gli 0 ami enti pur e criteri previs ic he sf av or ev ( c o m p o r t sono invece situ azioni giurid di ritto altrui), ! doveri o altrui, per esempio ì tt o di un o di ri tt cossariamente pe r il rispe correlativ ioni (comportam enti da ll a su ss istenz adi un ® le sO gg ez sari ma che pres cindon o un interesse ge nerale) ve rso ì genitori ). a tu te la di fi gl i mi no ri i doveri costituzio nali un po re re , per esempio dei tt i sO BB ® tt ivi e gli interess propri dì chi è sogget to ad opri € Jiri il di ri tt o a tutelare i pr riconosce La Costituzione C0. 1, Cost). age ndo in giu dizio (ar t. 24, legittimi i PZ4 115