La Contrattazione Collettiva e le Relazioni Sindacali: Slide in PDF

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Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Alessandro Boscati, Sergio Gasparrini

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contrattazione collettiva relazioni sindacali lavoro pubblico diritto del lavoro

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Queste slide in lingua italiana affrontano i temi della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali, con particolare riferimento al contesto del lavoro pubblico. Le slide coprono argomenti chiave come le fonti, la partecipazione sindacale e la struttura contrattuale, offrendo una panoramica essenziale per i professionisti e gli studenti interessati.

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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RELAZIONI SINDACALI Macro Fase 3 Laboratorio: Modulo 3 «Amministrazione e organizzazione delle persone in modo sostenibile e efficace» Alessandro Boscati Docente SNA e coordinatore Area «Lavoro pubblico» (a.bo...

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RELAZIONI SINDACALI Macro Fase 3 Laboratorio: Modulo 3 «Amministrazione e organizzazione delle persone in modo sostenibile e efficace» Alessandro Boscati Docente SNA e coordinatore Area «Lavoro pubblico» ([email protected]) Ordinario di Diritto del Lavoro – Università degli Studi di Milano ([email protected]) Sergio Gasparrini Docente SNA Area «Lavoro pubblico» ([email protected]) Consigliere della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo ([email protected]) 1 INDICE ▪ Il sistema delle fonti: il ruolo della contrattazione collettiva ▪ Contrattazione collettiva e forme di partecipazione sindacale ▪ Il sistema contrattuale: struttura, soggetti, durata e livelli della contrattazione ▪ La contrattazione collettiva (nazionale ed integrativa) ed il controllo della spesa 2 SEGUE INDICE ▪ Sistema di classificazione del personale ▪ Gli istituti normativi e contrattuali che regolano la retribuzione e la sua dinamica nel lavoro pubblico 3 Il sistema delle fonti: il ruolo della contrattazione collettiva 4 LE QUESTIONI Quale spazio regolativo è lasciato alla legge e quale alla contrattazione collettiva? Esattamente qual è l’ambito contrattualizzato? Qual è lo spazio della contrattazione integrativa? Qual è lo spazio contrattuale per la distribuzione del trattamento accessorio? Qual è l’ambito di esercizio dei poteri dirigenziali? 5 LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 165/2001 DA CONSIDERARE Art. 2 (comma 1 e commi ss.) Art. 5 (in particolare il comma 2) Art. 9 Art. 40 6 LA CONTRATTUALIZZAZIONE Restano in ambito pubblicistico: Transitano in ambito privatistico: 1. procedure concorsuali di 1. gestione dei rapporti di accesso lavoro 2. attività funzionali 2. organizzazione del lavoro 3. macro-organizzazione 3. micro-organizzazione 7 LA CONTRATTUALIZZAZIONE La macro-organizzazione attiene alla definizione di: 1. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici Tutto quel che è «al di sotto» 2. Individuazione degli uffici di è micro-organizzazione maggiore rilevanza e modi di conferimento della titolarità dei medesimi 3. Dotazioni organiche complessive. 8 FONDAMENTALE PECULIARITÀ DEL SETTORE PUBBLICO Non vi è coincidenza tra ambito privatistico ed ambito che può essere disciplinato con contratto collettivo Il peculiare rapporto tra contrattazione collettiva e forme di partecipazione sindacale È il tema della c.d. non negoziabilità dei poteri dirigenziali 9 RAPPORTO LEGGE-CONTRATTO (LIVELLO NAZIONALE) PRIMA DOPO Art. 2, c. 2, d.lgs. n. 165 ante riforma d.lgs. n. 150/2009 Art. 2, c. 2, d.lgs. n. 165 post riforma d.lgs. n. 75/2017 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che … I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui categorie di essi, possono essere derogate da successivi rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono diverse disposizioni contenute nel presente ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga decreto.…..Eventuali disposizioni di legge, regolamento o espressamente in senso contrario. statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia Art. 2, c. 2, d.lgs. n. 165 post riforma d.lgs. n. 150/2009 limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità categorie di essi, possono essere derogate, nelle materie sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo categorie di essi, possono essere derogate da successivi 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono presente decreto, da successivi contratti o accordi ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono previsto dalla legge. ulteriormente applicabili. 10 COMPETENZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PRIMA DOPO Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 165 post riforma d.lgs. n. 150/2009 Art. 40, c. 1, d.lgs. n. 165 post riforma d.lgs. n. 75/2017 La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi 1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione fini della corresponsione del trattamento accessorio, sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera contrattazione collettiva le materie attinenti c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle fini della corresponsione del trattamento accessorio, della afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui norme di legge. all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 11 LO SPAZIO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Art. 40 D.Lgs. 165/2001 «La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali». 12 SEGUE 1. Si può contrattare con riferimento alle sole materie strettamente e direttamente connesse al rapporto di lavoro (che trovano il proprio fondamento nel contratto individuale) e alle materie relative alle relazioni sindacali (contrattazione, partecipazione, diritti e prerogative). 2. Viceversa, è vietato contrattare con riferimento a: - le materie di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 421/1992* - l’organizzazione degli uffici - le materie oggetto di partecipazione sindacale - Conferimento revoca degli incarichi dirigenziali - le prerogative dirigenziali (art. 5, comma 2, art. 16, art. 17) 3. Si può contrattare negli esclusivi limiti della legge con riferimento a: 1. Sanzioni disciplinari 2. Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio 3. Mobilità. 13 MATERIE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. C) DELLA LEGGE N. 421/1992 responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi principi fondamentali di organizzazione degli uffici procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro ruoli e dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici 14 SEGUE In materia di trattamenti economici, la contrattazione collettiva ha addirittura una «riserva»: L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratto (salvo alcuni casi) (art. 2, c. 3, terzo periodo) Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dalla entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale (art. 2, c. 3, quarto periodo) Ambito della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico: Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (fatte salve alcune fattispecie) è definito dai contratti collettivi (art. 45, c. 1, art. 40 c. 3 ter, art. 47-bis) I contratti collettivi definiscono, in coerenza con la legge, trattamenti economici accessori … (art. 45, comma 3) 15 SEGUE È disposta la nullità (parziale) delle clausole contrattuali in contrasto con norme imperative di legge o che abbiano superato i limiti prescritti all’attività negoziale… …con la contestuale attivazione del meccanismo della sostituzione automatica delle stesse con le norme legali, secondo la disciplina degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile. 16 Contrattazione collettiva e forme di partecipazione sindacale 17 RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO La contrattazione collettiva è una delle forme delle relazioni sindacali; Il sistema conosce una bipartizione tra: a. forme di partecipazione o coinvolgimento sindacale b. contrattazione collettiva Il d.lgs. 165/2001, per il pubblico impiego, disciplina l’intero funzionamento della fonte negoziale: in questo senso, è forte la differenza con l’impiego privato, ove si segnala da tempo l’assenza di una «legge sindacale». 18 MODELLI RELAZIONALI A LIVELLO DECENTRATO Finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi Partecipazione riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione confronto organismi paritetici di partecipazione Finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano Contrattazione reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive integrativa interpretazioni autentiche 19 CONTRATTAZIONE E FORME PARTECIPATIVE Art. 5, comma 2, D.lgs. 165/2001 Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro…e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro… …fatte salve la sola informazione ai sindacati, ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. 20 FORME DI PARTECIPAZIONE SINDACALE Art. 9 d.lgs. 165/2001 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. Art. 40, comma 1, d.lgs. 165/2001 è preclusa qualsiasi forma di contrattazione nelle materie oggetto di partecipazione sindacale, oltre che in quelle riguardanti le prerogative dirigenziali (nullità clausola difforme). 21 ASSETTO DELLE FONTI: FONDAMENTALE PECULIARITÀ DEL SETTORE PUBBLICO Nel settore privato tutto può essere oggetto di contrattazione collettiva (l’ambito di quest’ultima dipende dalla «forza» del sindacato) ed eventualmente di partecipazione sindacale. Nel settore pubblico non è così → non negoziabilità dei poteri dirigenziali → ambito ricondotto sotto l’egida del diritto privato ed ambito negoziabile → l’atto di gestione del rapporto di lavoro come atto di diritto privato 22 CONTRATTAZIONE E FORME PARTECIPATIVE Sulla base della indicazione di cui al nuovo art. 5, comma 2 D.lgs. 165/2001 - No contrattazione nazionale ed a maggior ragione integrativa su materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); in particolare, su organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane - In tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell’informazione, ovvero le ulteriori forme di partecipazione, qualora previste nei contratti collettivi nazionali 23 LE MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE NELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021 Informazione Confronto Organismo paritetico per l’innovazione La finalità di costruire “relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti” (Art. 3, comma 1 CCNL Funzioni centrali). 24 INFORMAZIONE L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. L’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi (in forma scritta), da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Sono oggetto di informazione tutte le materie che prevedono il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. L’art. 4 del CCNL 2019-21 richiama espressamente l’art. 6 del d.lgs. N. 165/2001 (atti generali di organizzazione degli uffici e piano triennale fabbisogni) 25 CONFRONTO Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 26 CONFRONTO Sono oggetto di confronto : a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro (incluse le turnazioni); b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; d) l’individuazione dei profili professionali; (scompare nel CCNL 2019-21) e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa; f) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità; g) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 165/2001. - criteri generali per le modalità attuative del lavoro agile e da remoto e criteri di priorità per potervi accedere; - criteri per l’attuazione delle procedure selettive di «prima applicazione» (art. 18 e art. 52, comma 1 -bis del d.lgs. N. 165/2001); - Criteri per valutare la rilevanza e per il conferimento/revoca degli incarichi da conferire al personale dell’Area EP 27 ORGANISMO PARITETICO PER L’INNOVAZIONE Realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione. E’ la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale. Si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale. può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione; All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori. redige un report annuale delle proprie attività. 28 Il sistema contrattuale: struttura, soggetti, durata e livelli della contrattazione 29 STRUTTURA, DURATA E LIVELLI DELLA CONTRATTAZIONE ▪ Struttura contrattuale, rapporti tra i diversi livelli e durata disciplinati dalla contrattazione collettiva in coerenza con il settore privato ed in modo che vi sia coincidenza tra vigenza della disciplina giuridica e vigenza della disciplina economica (art. 40, comma 3) ▪ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa all’interno di limiti e vincoli precisamente stabiliti (e rafforzati dal d. lgs. n. 150/2009) (art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies) ▪ La durata dei contratti collettivi (fissata in 3 anni in analogia al settore privato). 30 I LIVELLI CONTRATTUALI ED I RELATIVI CONTENUTI CCNQ CCNL CCNI CCDI Accordi su materie comuni Riguarda ogni singolo Si svolge sulle materie, Si svolge sulle materie, a vari comparti o aree, comparto o area con i soggetti e nei con i soggetti e nei ovvero tra aree e comparti individuata e limiti indicati dal CCNL limiti indicati dal CCNI (es. diritti sindacali, disciplina il relativo e nel rispetto dei e nel rispetto dei telelavoro). Accordo per la rapporto di lavoro e vincoli di bilancio. vincoli di bilancio. definizione dei comparti. relazioni sindacali. 31 COMPARTI E AREE Comparti (personale non dirigenziale)… …e Aree (per il personale dirigenziale): Sono l’unità di base della contrattazione collettiva di livello nazionale, fondamentale anche come perimetro per la misurazione della rappresentatività sindacale. 32 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA Livelli Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione integrativa di sede territoriale”). Nelle altre amministrazioni, si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”). La contrattazione integrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili. 33 I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE ARAN: Svolge attività relativa alle relazioni sindacali alla negoziazione del CCNL ed alla assistenza alle P.A. per garantire un’uniforme applicazione. Può svolgere funzioni di assistenza alle P.A. ai fini della contrattazione integrativa. ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE 34 ARAN L’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, istituito dal d. lgs. n. 29/1993, con sede in Roma; istituita con la finalità di contenere le pressioni da parte delle Organizzazioni sindacali sul Governo (centrale e locale) nella funzione di negoziazione delle condizioni di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni; rappresenta legalmente tutte le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale. Svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, tra cui l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Nella sua attività contrattuale, l’Agenzia si attiene agli atti di indirizzo dei 3 Comitati di settore (Governo per il contratto delle funzioni centrali e dell’istruzione e ricerca – Regioni ed Anci per il contratto delle funzioni locali – Regioni per il contratto della Sanità) con l’autonomia richiesta dalle esigenze di una corretta e funzionale dinamica negoziale. L’Aran assiste, inoltre, le oltre 20.000 pubbliche amministrazioni per garantire l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e, su richiesta dei comitati di settore, può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate 35 LE OO.SS. o Confederazioni sindacali cui siano affiliate CCNQ organizzazioni rappresentative in almeno OO.SS. due comparti o aree. Rappresentative (Organizzazioni o OOSS aventi nel comparto o legittimate a CCNL area di contrattazione una rappresentare i rappresentatività non inferiore al 5% come media lavoratori nell’ambito tra il dato associativo e delle relazioni quello elettorale. sindacali) CCNI o Confederazioni sindacali alle quali le sopra citate OOSS sono affiliate. OOSS firmatarie del vigente CCNL 36 MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE Le CONFEDERAZIONI sindacali hanno RAPPRESENTATIVITA’ DERIVATA CCNL: Sono ammesse le confederazioni alle quali sono affiliate le organizzazioni sindacali rappresentative. CCNQ: Sono ammesse le Confederazioni rappresentative in almeno due comparti o Aree della dirigenza 37 TEMPISTICA DEGLI ULTIMI RINNOVI 38 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA La finalizzazione della contrattazione integrativa all’efficienza ed alla produttività; Ha durata triennale, ma i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale La persistente gerarchia tra CCNL e CCI; La previsione della contrattazione a termine. 39 LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Si svolge sulle materie, tra i soggetti, nei limiti stabiliti dal CCNL e nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale o pluriennale (art. 40 del D.lgs 165/01) Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate 40 LE REGOLE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA INDIVIDUATE NEL CCNL Il CCNL individua: I soggetti della contrattazione integrativa (in realtà sulla scorta di quanto già definito dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal CCNQ); I livelli di contrattazione e le relative materie; Tempi e procedure della contrattazione integrativa Le risorse a disposizione della contrattazione integrativa (costituzione e distribuzione del fondo); Controllo dei costi Le procedure di raffreddamento dei conflitti. 41 I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NEI COMPARTI (CCNI) Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Delegazione di parte pubblica di comparto. 42 I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA NEI COMPARTI (CCDI) (O DI SEDE UNICA) RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE Sono istituite ex lege e sono parte negoziale Delegazione di parte pubblica Sono integrate da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto. 43 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA MATERIE Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche; (eliminato nel ccnl 19-21) e sostituito dai seguenti punti: - c) identificazione della quota di risorse da destinare alle progressioni economiche; - c1) integrazione e ponderazione criteri per attribuire le progressioni economiche d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute; e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità; f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione coll ettiva; g) i criteri generali per l'attivazione di piani di \welfare integrativo; h) l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno; i) l’elevazione dei limiti previsti in merito ai turni effettuabili; 44 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (…segue) j) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità; k) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; l) l’elevazione dei limiti previsti per i turni di reperibilità; m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale; (segue….) n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore; o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita; p) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale; q) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie; r) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato; s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale con diritto allo studio; t) integrazione delle situazioni personali e familiari in materia di turni di lavoro; u) elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario; ad) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione dei servizi. 45 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (…segue) Il ccnl 2019-21 integra le materie negoziabili con il seguente elenco, lettere: - v) criteri per la definizione dei trattamenti economici legati alla performance per il personale in lavoro agile o da remoto; - x) definizione degli importi delle indennità per specifiche responsabilità; - y) diverso arco temporaneo minimo di permanenza nella posizione stipendiale acquisita per la partecipazione alla successiva selezione; - z) individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali; - aa) elevazione dell’importo massimo dell’indennità per le posizioni organizzative/profess. - ab) criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell’A rea delle EP; - ac) definizione della quota percentuale di salario variabile riconosciuto al personale in distacco sindacale (elemento di garan zia della retribuzione (tra il 60 ed il 90 per cento di quanto già percepito). Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q) 46 LE REGOLE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTEGRATIVI Non si applica il principio del 51% previsto dall’art 43, comma 3, del D.Lgs 165/01 per il CCNL “Vale il principio del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell’accordo il maggior numero possibile delle stesse”( Circ. ARAN 15/12/2002) 47 L’AZIONE UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE Art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/2001 Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. 48 SEGUE È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti in via unilaterale. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. 49 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (tempi e procedure) Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto L’amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme Qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui alle lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), y), z), ad). Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui alle lettere a), b), c), c1), d), e) f), g) h), j), v), x), aa), ab) e ac) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 50 La contrattazione collettiva (nazionale ed integrativa) ed il controllo della spesa 51 LA PREDETERMINAZIONE DELLE RISORSE (Disponibilità e fondi destinati alla contrattazione collettiva) Art. 48 d. lgs. n. 165/2001 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-bis. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. 3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 52 PREDETERMINAZIONE DELLE RISORSE (La contrattazione integrativa) Art. 40 d. lgs. n. 165/2001 3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 53 CONTROLLO COMPATIBILITÀ DEI COSTI Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica 54 55 56 Risorse finanziare per il settore STATALE legge di bilancio per l’anno 2025 risorse complessive destinate ai rinnovi contrattuali (Ml.ni €) (1) variazioni percentuali cumulate (2) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Art. 18, comma 1 112 112 112 112 112 112 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% Art. 19, comma 1 1.755 3.550 5.550 5.550 5.550 5.550 1,80% 3,60% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% Art. 19, comma 4 — — — 1.954 4.027 6.112 - - - 1,90% 3,90% 5,90% Totale 1.867 3.662 5.662 7.616 9.689 11.774 2,02% 3,82% 5,62% 7,52% 9,52% 11,52% (1) valori al lorodo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (2) anno base 2024 per il triennio 2025-2027; anno base 2027 per triennio 2028-2030 57 58 COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Risorse stabili - La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di aventi carattere di certezza e stabilità e presenti nel fondo nell’anno 2017 (art. 76, commi 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018); Risorse variabili - Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno relativi a: applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997; risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; risorse derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’art. 18 della legge n. 88/1989; degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennità di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente; In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile di cui al comma 4, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL… 59 UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE Parte vincolata - Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che hanno già finanziato, in precedenti annualità, il differenziale stipendiale di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) e art. 18 (Norma di prima applicazione), gli incarichi di cui all’art. 15 (Posizioni organizzative e professionali) e l’indennità di cui all’art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità); Parte disponibile - destinate ai seguenti trattamenti economici: trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale; produttività per lavoratori in lavoro agile; indennità correlate alle condizioni di lavoro (disagio, rischio, al lavoro in turno..); indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 54; differenziali stipendiali; indennità di posizione organizzativa; incentivi alla mobilità territoriale; misure di welfare integrativo; Ulteriori vincoli – una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i trattamenti economici correlati alla performance individuale; una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate alla performance è riservata alla contrattazione integrativa di sede. 60 VINCOLI E CONTROLLI ALLA GESTIONE RETRIBUTIVA ED ALL’AUTONOMIA COLLETTIVA Limiti generali imposti dalla legge o Divieto di corrispondere emolumenti che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese (art. 7, comma 5: Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese) o Onnicomprensività della retribuzione Vincoli a retribuire secondo principi di selettività o Progressioni economiche (Art. 23, d. lgs. n 150/2009 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche …. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione) o Premi (Art. 19, d. lgs. n. 150/2009 1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati) 61 VINCOLI E CONTROLLI ALLA GESTIONE RETRIBUTIVA ED ALL’AUTONOMIA COLLETTIVA Vincoli a retribuire secondo principi di selettività o Sistema premiale generale (Art. 18, d. lgs. n 150/2009 o 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. o 2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.) 62 VARIABILITÀ RETRIBUTIVA “IMPOSTA” Divieto di erogare trattamenti accessori in modo indifferenziato e sulla base di automatismi (e delle relative sanzioni) Distribuzione forzata dei premi e delle valutazioni Retribuzione di risultato dei dirigenti almeno 30% in due rinnovi contrattuali 63 Sistema di classificazione del personale 64 NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE E’ un sistema di classificazione costruito su Aree e Famiglie professionali 65 SEGUE Si articola in 4 AREE che corrispondono 4 differenti livelli di: Conoscenze Abilità/Capacità Competenze professionali Area delle Elevate Professionalità Classificazione Area dei Funzionari Professional Area degli Assistenti Area degli Operatori e 66 ELEMENTI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Descrive l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento al suo interno. Si caratterizza per: livello omogeneo di competenze, conoscenze e AREA capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative equivalenza e fungibilità delle mansioni esigibilità delle mansioni in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro La famiglia professionale è un ambito professionale FAMIGLIA omogeneo caratterizzato da competenze similari o PROFESSIONALE da una base professionale e di conoscenze comune. 67 SEGUE Il CCNL ne individua: AREE Il numero gli elementi caratterizzanti FAMIGLIE La Contrattazione integrativa individua: le famiglie professionali PROFESSIONALI le relative competenze professionali 68 AREE E FAMIGLIE PROFESSIONALI Elementi definiti nel Elementi definiti con le CCNL (Allegato A) famiglie professionali Declaratoria ampia della Le competenze tipologia di attività e professionali competenze richieste ai caratterizzanti ciascuna lavoratori inquadrati nell’area famiglia Specifiche professionali, articolate in: Livello delle conoscenze Eventuali specifici titoli di Tipologia di capacità studio, abilitazioni, iscrizioni richieste ad albi professionali, Grado di responsabilità esperienze lavorative o professionali. Requisiti di base per l’accesso, ovvero il grado di istruzione necessario per l’accesso 69 PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO SISTEMA Avviene attraverso una trasposizione automatica PEO fatte sulla base di Concorsi o progressioni già contratti integrativi già banditi prima del 1/11/2022 sottoscritti al 1/11/2022 70 ELEVATE PROFESSIONALITÀ ❖ E’ una qualifica separata ❖ Sarà popolata con nuove assunzioni e progressioni verticali; le assunzioni ed i passaggi alla nuova Area potranno avvenire a partire dal 1° dicembre 2022 ❖ Tutti gli appartenenti a quest’Area saranno destinatari di un incarico di responsabilità (da 1 a 3 anni, rinnovabile). L’incarico è elemento essenziale dell’appartenenza all’area. ❖ Le responsabilità connesse agli incarichi delle EP possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l’iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilità, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative ❖ L’incarico è revocabile per ragioni organizzative, disciplinari o a seguito di valutazione negativa (ma non possono esservi EP senza incarico). ❖ Trattamento economico: stipendio 35.000, retribuzione di posizione tra 11.000 e 29.000, cui si aggiunge la retribuzione di risultato ❖ Particolare sistema di finanziamento del salario, a carico delle risorse assunzionali. Possibilità per le amministrazioni (entro limiti fissati dal contratto) di decidere la propria politica retributiva, definendo un proprio valore retributivo medio degli EP compreso tra 50.000 e 70.000 euro 71 Gli istituti contrattuali che regolano la retribuzione e la sua dinamica nel lavoro pubblico 72 ELEMENTI DINAMICI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Progressione Remunera il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai economica dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e della famiglia professionale Sistema degli Incarichi di posizione organizzativa e professionale incarichi Incarichi di particolare responsabilità per gli assistenti Progressione Progressione da un’area a quella immediatamente superiore giuridica 73 PROGRESSIONE ECONOMICA ❖ La progressione economica continua ad essere un aumento di stipendio senza mutamento di inquadramento giuridico ❖ Remunera il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e della famiglia professionale ❖ I valori di questi aumenti («differenziali stipendiali») ed il numero massimo di aumenti conseguibili durante tutta la vita lavorativa sono definiti dal CCNL ❖ Non è prevista progressione economica per gli EP ❖ Si finanzia con il Fondo Risorse Decentrate ❖ Il numero dei differenziali attribuibili per ciascuna area è definito in C.I. ❖ Decorrenza dal 1 gennaio anno sottoscrizione definitiva C.I. ❖ Graduatoria unica per ciascuna area 74 SEGUE Procedura selettiva Elementi definiti nel Elementi definiti in CCNL CCI Non aver beneficiato di Termine riducibile a 2 Requisiti di progressioni economiche anni o elevabile a 4 negli ultimi 3 anni partecipazione anni Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni 1) Media delle ultime tre 3) Ulteriori criteri correlati alle Criteri di valutazioni individuali annuali capacità culturali e professionali acquisite anche selezione (peso almeno 40%) attraverso i percorsi formativi 2) Esperienza professionale maturata (peso non superiore 40%) 75 SEGUE Elementi definiti nel Elementi definiti in CCNL CCI 1. Valutazione almeno 40% Ponderazione dei tre criteri, nel Ponderazione 2. Esperienza professionale rispetto dei limiti fissati dal CCNL dei criteri non superiore 40% 3. Eventuali ulteriori criteri Decisione in merito a: Non superiore al 3% di della se riconoscere il punteggio aggiuntivo a Eventuale somma dei punteggi dei criteri chi non consegue progressioni punteggio 2) e 3) economiche da più di 6 anni in che misura riconoscerlo aggiuntivo Eventuale differenziazione se differenziarlo in relazione agli anni trascorsi dall’ultima progressione Criteri di priorità a parità di punteggio Pari complessivo merito 76 POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI ❖ Incarichi a termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali ❖ Si possono attribuire ai Funzionari ❖ Danno diritto ad una specifica indennità di posizione organizzativa (da 1.200 a 2.600 Euro annui lordi) ❖ Durata non superiore a tre anni ❖ La contrattazione integrativa può stabilire un limite più elevato di 2.600 euro ❖ Il CCNL definisce criteri per il conferimento ❖ Gli incarichi sono revocabili 77 INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ❖Compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell’area di appartenenza, comportano l’assunzione di specifiche responsabilità. ❖Si possono attribuire agli Assistenti ❖Danno diritto ad una specifica indennità (max 1.000 Euro) 78 PROGRESSIONI TRA LE AREE ❖ Possibilità di effettuare passaggi da un’area a quella immediatamente superiore ❖ … fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno ❖ Tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti ❖ Si conservano: le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate ❖ Progressioni tra le aree in prima applicazione: differenze con il regime ordinario 79 TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL’ART. 18 CCNL 2019/2021 DISCIPLINA TRANSITORIA FINO 31.12.2024 (30.6.2026) ❖ Per i passaggi dall’Area degli Operatori a quella degli Assistenti ❖diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione; ❖assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione. ❖ Per i passaggi dall’Area degli Assistenti all’area dei Funzionari ❖laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione; ❖diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione. 80 SEGUE Criteri di selezione definiti previo confronto. Elementi di valutazione: a) esperienza maturata nell’area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. A ciascun elemento li deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% 81 GRAZIE DELL’ATTENZIONE Alessandro Boscati Docente SNA e coordinatore Area «Lavoro pubblico» ([email protected]) Ordinario di Diritto del Lavoro – Università degli Studi di Milano ([email protected] Sergio Gasparrini Docente SNA Area «Lavoro pubblico» ([email protected]) Consigliere della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo ([email protected]) 82

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