Diritto Commerciale: Impresa - Università di Ferrara (PDF)

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Università degli Studi di Ferrara

2024

Tania Tomasi

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diritto commerciale impresa economia business law

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These are lecture slides on Diritto Commerciale (Commercial Law), specifically focusing on Impresa (Business/Company Law), from the Università degli Studi di Ferrara (University of Ferrara) for the academic year 2024/2025. The slides are part of the Corso di LT in Economia (Bachelor's Degree Course in Economics) and are presented by Tania Tomasi.

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Diritto commerciale partizione c Corso di LT in ECONOMIA Percorso COMUNE Università degli Studi di Ferrara – Anno Accademico 2024...

Diritto commerciale partizione c Corso di LT in ECONOMIA Percorso COMUNE Università degli Studi di Ferrara – Anno Accademico 2024/2025 Titolare del corso: Tania Tomasi Professore a contratto di diritto commerciale L’imprenditore e le tipologie di impresa prof Tania Tomasi L’impresa nasce come esigenza dei mercanti Lex mercatorum STORIA E FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE prof Tania Tomasi le norme che disciplinavano Storicamente: prassi dei il commercio erano di tipo consuetudinario (statuti mercanti, cd. Lex mercatoria delle corporazioni di Arti e mestieri) COS’E’ IL DIRITTO CONSUETUDINARIO? La CONSUETUDINE è la fonte del diritto non scritta. È composta da due elementi: 1) il ripetersi di un determinato comportamento da parte di una collettività; 2) la convinzione diffusa che quel comportamento sia non solo moralmente o socialmente, ma giuridicamente obbligatorio DAL 1500: il diritto commerciale viene considerato come un complesso di norme distinto sia dal diritto civile sia da quello canonico (proprie fonti – statuti mercantili; propri prof Tania Tomasi organi di giustizia – consoli, poi tribunali speciali). FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE Vocazione alla uniformità internazionale → Dir comm EU uniforme Costituzione della Economia di mercato: Repubblica Italiana modello che presuppone libertà di svolgere attività di impresa e 1° gennaio 1948: libertà di concorrenza per max Artt. 41 e 42 : riconosce la guadagno (vs mano pubblica e proprietà privata e la libertà di proprietà collettiva dei mezzi di iniziativa economica produzione) Codice Civile Organico complesso di RD 16 marzo 1942: norme che disciplina atti e attività di impresa Libro V Leggi speciali Es.CCII ( DS. Lgs.vo 14 del 2019); Legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267); prof Tania Tomasi TUB del 1993 o TUF del 1998 Prima del 1942 (anno di promulgazione del Codice Civile) Codice Civile del 1865 DUE CODICI Codice del Commercio del 1882 DOPO IL 1942 cd. Commercializzazione del diritto privato: si unifica il diritto privato, facendo confluire la materia commerciale Codice Civile del 1942 nel codice civile prof Tania Tomasi IMPRENDITORE: NOZIONE E CATEGORIE prof Tania Tomasi Nozione di impresa/imprenditore (retaggio storico) L’art. 2082 c.c. stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente una attività (=organizzata) economica al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Impresa è attività (serie di atti) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’ quindi Attività produttiva (in senso lato) di nuova ricchezza: irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati e il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare (case di cura, imprese di pubblici servizi sportivi etc…). Può costituire anche godimento di beni preesistenti impresa vs attività di mero godimento (non dà luogo a produzione di nuovi beni o servizi, es proprietario di immobili che li concede in locazione). prof Tania Tomasi Impresa e organizzazione ORGANIZZAZIONE= Impiego coordinato dei fattori produttivi: Capitale e lavoro anche non congiunti, secondo tesi tradizionale Lavoro a diverso titolo (subordinato, autonomo), secondo tesi tradizionale Capitale proprio o altrui (es leasing, comodato etc) Organizzazione come giustificazione politica del profitto imprenditoriale Tema: prestatore d’opera manuale, auto-organizzazione del proprio lavoro; anche il mediatore etc…è impresa? NO Tema: Impresa illecita (illegale, per attività svolta violando legge, o.p. o buon costume; oppure ha natura illecita) è impresa? Sì, ma soltanto per effetti negativi prof Tania Tomasi IMPRESA E PROFESSIONALITA ’ PROFESSIONALITÀ= abitualità, esercizio abituale e non occasionale (anche stagionale; anche unica attività o affare) Tema: impresa per conto proprio es. chi costruisce un edificio per uso personale; quindi manca eterodestinazione al mercato. E’ impresa? Sì Impresa e professioni intellettuali Professioni protette e non protette (avvocati, farmacisti, commercialisti, notai, professore, artista, ricercatore etc…) - possibile organizzazione Contratto d’opera intellettuale come antitetico al rischio di impresa→ Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività NON diventa mai imprenditore (art. 2238c.c.). Si ha (anche) impresa soltanto se l’esercizio dell’attività professionale costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa. Es. medico che ha clinica privata; professore che insegna nella sua scuola privata prof Tania Tomasi IMPRESA ED ECONOMICITÀ Economicità coincide con metodo economico (copertura costi coi ricavi) Diverso è il lucro (oggettivo e soggettivo) Non perdita programmata Autonomia da altre economie Paga chi usufruisce dei beni e servizi prof Tania Tomasi GLI IMPRENDITORI SI DIVIDONO IN diverse CATEGORIE in base alla natura IMPRENDITORE dell’attività COMMERCIALE IMPRENDITORE Impresa AGRICOLO civile La disputa sulla impresa civile verte attorno al significato di “attività industriale” e “attività di intermediazione nella circolazione” citate dall’art. 2195 c.c. per racchiudere l’essenza della commerciabilità. La parte propensa ad ammettere l’esistenza delle imprese civili ritiene che il requisito di industrialità deve essere inteso nel significato tecnico – economico di attività che implichi l’utilizzo di materie prime , la loro trasformazione e la creazione quindi di nuovo prodotti per il pubblico. Sulla base di ciò sarebbero imprese civile e non commerciali: - Tutte le imprese che producono beni senza la trasformazione delle materie prime come le imprese minerarie. - Tutte le imprese che producono servizi senza la trasformazione delle materie Prime (es chi vende beni propri), fatta eccezione per le imprese di trasporto, assicurazioni e le imprese ausiliarie prof Tania Tomasi GLI IMPRENDITORI SI DIVIDONO IN diverse CATEGORIE in base alla dimensione IMPRENDITORE PICCOLO Art. 2083 IMPRENDITORE Criterio della prevalenza MEDIO-GRANDE In senso qualitativo Infungibilità del lavoro del titolare Piccola impresa e legge fallimentare Art. 1, co. 2, l. fall. Impresa artigiana prof Tania Tomasi GLI IMPRENDITORI SI DIVIDONO IN diverse CATEGORIE in base alla natura del soggetto impresa privata Impresa pubblica prof Tania Tomasi Ulteriore opzione nella famiglia impresa familiare art. 230bis cc Impresa coniugale Art. 177 cc L’impresa familiare è un’impresa individuale nella quale collaborano, accanto al titolare, Nell’impresa coniugale la gestione e l’amministrazione della stessa è il coniuge o i suoi parenti entro il terzo grado affidata esclusivamente ad o i suoi affini entro il secondo entrambi i coniugi. Regime della comunione legale prof Tania Tomasi IMPRENDITORE AGRICOLO Articolo 2135 del codice civile: «E’ imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (…). Si intendono comunque connesse le attività (…)dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali (…) ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" prof Tania Tomasi Art. 2135 Attività agricole essenziali e per connessione Art. 2135 co. 2 e perdita del legame con il fondo Attività agricole per connessione Connessione soggettiva Criterio della prevalenza chi esercita attività connesse deve già essere imprenditore agricolo (è imprenditore commerciale chi produce vino con uva altrui) Attività connesse: Compresenza l'attività deve essere coerente con di connessione l'attività essenziale (non produzione di vino se si è allevatori di mucche) soggettiva ed oggettiva prof Tania Tomasi IMPRENDITORE COMMERCIALE Art. 2195 del codice civile: «È imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività: un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. prof Tania Tomasi prof Tania Tomasi prof Tania Tomasi prof Tania Tomasi prof Tania Tomasi DIFFERENZA TRA IMPRENDITORE AGRICOLO E COMMERCIALE Oggi: differenze temperate, vedi COVID-19 Soltanto agli imprenditori commerciali si applica il c.d. lo statuto speciale dell’imprenditore prof Tania Tomasi Gli imprenditori agricoli non sono tenuti al rispetto dello statuto dell’imprenditore commerciale, in quanto esposti ad un rischio maggiore dell’imprenditore commerciale: prof Tania Tomasi LO STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE prof Tania Tomasi COMMERCIALI E AGRICOLI SI APPICA A TUTTI GLI PICCOLI E GRANDI IMPRENDITORI PUBBLICI E PRIVATI prof Tania Tomasi DISCIPLINA BASE COMUNE parte della disciplina disciplina a tutela dell'azienda (artt. della concorrenza e 2555-2562) del mercato della legge 287/1990 disciplina dei segni distintivi (artt. 2563-2574) disciplina dei consorzi (artt. 2595-2620) prof Tania Tomasi STATUTO SPECIALE DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE prof Tania Tomasi A CHI SI APPLICA? IMPRENDITORE NON PICCOLO CHI E’ IL PICCOLO IMPRENDITORE? La definizione civilistica (art. 2083 c.c.) è basata sulla prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi eventuali familiari nell'impresa, sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale proprio o altrui. E’ necessario che l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari caratterizzino i beni o i servizi prodotti prof Tania Tomasi la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213) l'iscrizione nel registro delle COSA DISCIPLINA LO le scritture contabili imprese (artt. 2214-2202), con effetti di pubblicità legale STATUTO SPECIALE (artt. 2214-2220) procedure concorsuali necessaria precisazione: tendenza a uniformare le procedure, secondo Direttiva UE prof Tania Tomasi LA PUBBLICITÀ LEGALE La pubblicità legale è l’insieme degli strumenti stabiliti dalla legge per portare a conoscenza dei terzi determinati atti e fatti giuridici. Di regola la pubblicità legale si attua attraverso l’iscrizione in un pubblico registro a cui chiunque può accedere. E’ un registro in cui le imprese italiane sono tenute all'iscrizione e che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi Chi svolge in Italia un'attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane (una per ogni provincia) prof Tania Tomasi LA CAPACITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA Regola generale: l’imprenditore commerciale deve avere la piena capacità di agire. Eccezione: a determinate condizioni la legge consente l’esercizio dell’impresa commerciale anche ai soggetti incapaci (artt. 320, c. 5 c.c., 371, c. 1 c.c., 397 c.c., 424 c.c.). In particolare: L’inabilitato, il minore non emancipato e l’interdetto: può continuare l’esercizio di un’impresa commerciale, non può iniziarne una nuova. L’attività d’impresa è svolta dal rappresentante legale. Si aggiunge il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, la cui incapacità è circoscritta nel decreto di nomina. Il minore emancipato può iniziare attività d’impresa. INCOMPATIBILITÀ E INABILITAZIONI La legge vieta l’esercizio di attività commerciale alle persone che occupano determinati uffici o svolgono particolari professioni: notai, avvocati, ambasciatori, ecc. A queste persone non è impedito di svolgere attività commerciale, ma di svolgere contemporaneamente le attività ritenute incompatibili. Per l’esercizio di determinate attività (per esempio assicurativa, bancaria, finanziaria) la legge prescrive il preventivo rilascio di licenze o autorizzazioni amministrative. Costituisce inabilitazione la mancanza dei provvedimenti amministrativi richiesti. Il soggetto inabilitato è ugualmente considerato imprenditore, ma si espone a sanzioni amministrative e penali. Dal punto di vista giuridico si distinguono i collaboratori autonomi dell’imprenditore da quelli subordinati. I collaboratori autonomi prestano la loro attività a favore dell’imprenditore senza LA RAPPRESENTANZA essere vincolati da un rapporto di COMMERCIALE subordinazione (artt. 2203- 2213 c.c.) ❑ è rappresentante generale dell'imprenditore ❑ è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti INSTITORE l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili ❑ può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto ❑ può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto Procuratore e commesso Es. dirigente del personale (procuratore) Es. addetto alle vendite con poteri meramente esecutivi prof Tania Tomasi LE SCRITTURE CONTABILI (artt. 2214- 2220 c.c.) uno strumento amministrativo indispensabile per l'attività di qualsiasi imprenditore e per questo l'articolo 2214 del codice civile italiano ne sancisce l'obbligatorietà sono le rappresentazioni dei movimenti economici e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano l'andamento della gestione. prof Tania Tomasi LE SCRITTURE CONTABILI (artt. 2214- 2220 c.c.) 1) il libro giornale, nel quale vengono TIPOLOGIE registrati giorno per giorno e in modo analitico tutti i movimenti contabili riguardanti l'esercizio dell'impresa, 2) il libro degli inventari, che evidenzia la situazione patrimoniale dell'impresa anno dopo anno, 3) il fascicolo della corrispondenza commerciale (lettere, fatture, telegrammi), 4) le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (come il libro mastro tipologico e non cronologico, il libro cassa, il libro magazzino, il libro fidi ecc.). prof Tania Tomasi Liquidazione giudiziale/ ex è diretta all'accertamento dello stato di FALLIMENTO insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. è regolato dal cd. CCI Codice della Crisi e dell’Insolvenza, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che ha modificato e sostituirà il R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), norma prof Tania Tomasi giuridica più volte modificata nel corso del tempo C.C.I. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) DEFINIZIONI STATO SOGGETTIVO impresa minore: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; prof Tania Tomasi C.C.I. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) DEFINIZIONI STATO OGGETTIVO a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; prof Tania Tomasi Inizio e fine dell’impresa Criterio di effettività Anche per società Problema della fase di organizzazione Problema della fase di liquidazione Art. 10 l. fall.e art. 33 CCI prof Tania Tomasi Imputazione dell’impresa Criterio formale o sostanziale? Spendita del nome o interesse perseguito (volontà)? Teoria dell’imprenditore occulto Correlazione tra potere e rischio Art. 147 l. fall. / ART 256 CCI Società occulta e superamento del criterio di spendita del nome prof Tania Tomasi Azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» (art. 2555 c.c.). Essa rappresenta esclusivamente l’elemento oggettivo dell’impresa: è l’insieme dei fattori produttivi predisposti dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività economica. Azienda e organizzazione Azienda e investimento Azienda e produzione Capacità di produrre reddito Avviamento: il valore del complesso di beni organizzati dall’imprenditore per svolgere l’attività produttiva è superiore alla somma dei valori che avrebbero i beni considerati singolarmente. Questo valore aggiunto si definisce avviamento dell’azienda Interesse alla circolazione dell’organizzazione produttiva Indipendentemente dalla persona dell’imprenditore Nell’interesse a mantenere l’organizzazione produttiva prof Tania Tomasi Beni aziendali Essenziale è la destinazione produttiva Possibile anche in caso di interruzione dell’attività I beni aziendali mutano per effetto dell’esercizio dell’attività produttiva Possibili articolazioni produttive e rami d’azienda prof Tania Tomasi Circolazione Il trasferimento d’azienda non è trasferimento dei singoli beni, ma del complesso produttivo Non c’è trasferimento d’azienda quando i beni trasferiti perdono la loro capacità di produrre reddito Forma del trasferimento Apparentemente libera Salvo natura dei singoli beni Prova (art. 2556, co. 1) E oneri pubblicitari (art. 2556, co. 2) Conflitto fra più acquirenti? Usufrutto e affitto d’azienza prof Tania Tomasi Effetti del trasferimento Divieto di concorrenza Anche per usufrutto e affitto Successione nei contratti Anche per usufrutto e affitto d’azienda Successione nei crediti e debiti prof Tania Tomasi Divieto di concorrenza 2557cc È uno strumento predisposto dal legislatore per tutelare l’avviamento aziendale nei confronti del cessionario. L’art. 2557 del codice civile stabilisce che «chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta». Sviamento di clientela Salvo ampliamento (es., territoriale), ma non di durata Durata quinquennale Non prorogabile Divieto come effetto naturale, può essere escluso dal contratto prof Tania Tomasi Successione nei contratti 2558 cc Subingresso nei contratti non personali Deroga al principio civilistico del consenso del contraente ceduto Casi tipici: locazione, leasing, lavoro, fornitura Effetto naturale Problema dei contratti personali Intuitus personae? Possibile recesso del terzo Giusta causa Responsabilità dell’alienante nei confronti del terzo prof Tania Tomasi Crediti e debiti 2259 e 2560 cc Trasferimento del credito opponibile in base all’iscrizione Tiene luogo della notifica civilistica Debitore liberato se paga in buona fede all’alienante Responsabilità solidale per debiti risultanti da scritture contabili obbligatorie Problema dei rapporti interni prof Tania Tomasi I SEGNI DISTINTIVI LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI si tratta di strumenti di individuazione di vario genere composti da parole, simboli, disegni ecc., il cui scopo è quello di identificare con precisione l’impresa e i suoi prodotti. DITTA : è il nome che distingue un’impresa dalle altre. La ditta può essere liberamente formata dall’imprenditore, che può usare parole di fantasia. INSEGNA: contraddistingue i locali dove viene esercitata l’impresa. Riceve la stessa disciplina e la stessa tutela della ditta, purché presenti una sufficiente capacità distintiva e non si confonda con l’oggetto dell’impresa (art. 2568 c.c.). MARCHIO: è il segno distintivo dei prodotti di un’impresa. Per ricevere tutela giuridica deve essere: originale e non generico, deve cioè avere capacità distintiva del prodotto o del servizio; veritiero, non deve cioè ingannare il pubblico, per esempio, sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti; nuovo, quindi non già utilizzato da altri imprenditori; lecito, cioè tale da non porsi in contrasto con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume. LE CREAZIONI DELL’INGEGNO Possiamo distinguere le creazioni dell’ingegno nei seguenti tipi: le invenzioni; i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali; i diritti d’autore. CONCORRENZA La possibilità di ottenere maggiori profitti induce gli imprenditori a farsi concorrenza sul mercato. L’art. 42 della Costituzione afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata, cui è strettamente collegato il principio della libertà di concorrenza. I patti di non concorrenza sono veri e propri accordi limitativi della concorrenza, con i quali gli imprenditori si impegnano a non farsi concorrenza in determinati settori o zone di vendita (intese) o a osservare determinate regole comuni (cartelli). Compie atti di concorrenza sleale chiunque: crea confusione con l’attività di un concorrente, usando nomi o segni distintivi legittimamente già usati da altri (atti di confusione) o imitando in modo servile i prodotti o le iniziative commerciali (concorrenza parassitaria) di un concorrente per sfruttare il suo successo sul mercato; denigra le imprese concorrenti, diffondendo notizie false e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente tali da determinarne il discredito (atti di denigrazione);